Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento “a sorpresa”, senza una previa richiesta di chiarimenti (questionario, invito, bozza/scheda di atto con cui l’Ufficio ti espone le contestazioni e ti consente di replicare), è una delle situazioni più rischiose per qualunque contribuente: perché riduce drasticamente il tempo utile per ricostruire i fatti, reperire documenti, elaborare una linea difensiva coerente e – soprattutto – intercettare l’errore prima che diventi contenzioso. Con la riforma dello Statuto del contribuente, però, il “fattore sorpresa” è diventato, in molti casi, un vizio procedimentale spendibile in difesa: dal 2024 è stato introdotto un principio generale di contraddittorio preventivo, con meccanismi e conseguenze precise, ma anche con eccezioni e regole transitorie che vanno maneggiate con attenzione.
Il tema è importante perché gli accertamenti emessi senza interlocuzione preventiva possono portare a:
- imposte, sanzioni e interessi calcolati su presupposti incompleti o errati;
- iscrizioni a ruolo, atti di riscossione, misure cautelari (fermi/ipoteche) e procedure esecutive, se non ti muovi in tempo (o se non ottieni una sospensiva);
- preclusioni probatorie e difficoltà a “correggere la rotta” dopo la notifica, specie se non imposti subito la strategia e non preservi tutte le opzioni (autotutela, adesione, ricorso, conciliazione, definizioni).
In questo articolo (aggiornato al 20 febbraio 2026) trovi un percorso completo e pratico, dal punto di vista del contribuente, reminder compresi:
- come capire se l’Ufficio era tenuto a chiederti chiarimenti prima dell’atto;
- quali sono i vizi più efficaci (omesso contraddittorio, motivazione carente, pericolo riscossione “a formule”, vizi di notifica, ecc.);
- cosa fare nei primi 10 giorni e poi entro i 60 giorni;
- come usare in modo tattico accertamento con adesione, autotutela, ricorso e sospensiva;
- come valutare strumenti “di gestione del debito” (rateazioni, definizioni agevolate, rottamazioni, procedure di sovraindebitamento/CCII), specie se il problema non è solo giuridico ma anche finanziario.
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In concreto, l’Avv. Monardo e il suo team possono aiutarti a: analizzare l’atto, ricostruire la posizione fiscale e documentale, impostare istanze in autotutela, attivare o gestire accertamento con adesione, predisporre ricorsi e sospensive, aprire trattative con l’Ufficio o con la riscossione, e – se necessario – costruire soluzioni giudiziali e stragiudiziali (rateazioni evolute, piani e procedure di composizione della crisi).
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Quadro normativo aggiornato al 20 febbraio 2026
Il fulcro della difesa “perché non mi hanno chiesto chiarimenti” è oggi il principio del contraddittorio preventivo nello Statuto del contribuente. Dal 2024 la regola è stata elevata a criterio generale: gli atti autonomamente impugnabili con pretesa impositiva (avvisi di accertamento, rettifica, atti di recupero, ecc.) devono essere preceduti – salvo eccezioni – da una fase di contraddittorio “informato ed effettivo”.
Il nuovo contraddittorio preventivo “generalizzato” nello Statuto del contribuente
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 ha introdotto nell’ordinamento lo Statuto del contribuente riformato, inserendo l’art. 6-bis (“Principio del contraddittorio”) e collegando a tale partecipazione anche un apparato di invalidità dell’atto, nonché obblighi di motivazione rafforzata.
In sintesi giuridico-operativa, l’art. 6-bis prevede che:
- prima di emettere l’atto, l’Amministrazione deve comunicarti uno schema di atto (una “bozza” delle contestazioni e del calcolo) e garantirti un termine (di regola non inferiore a 60 giorni) per presentare osservazioni/deduzioni e documenti;
- devono esserti garantiti accesso e copia degli atti del fascicolo, così da rendere la partecipazione realmente informata;
- l’atto finale, se emesso dopo le tue osservazioni, deve tenere conto delle stesse ed essere motivato anche con riferimento a quelle non accolte (motivazione “dialogica”);
- se lo schema è notificato “a ridosso” della decadenza, il legislatore ha previsto meccanismi di proroga dei termini di decadenza (tema importante: il contraddittorio tutela te, ma dà anche all’Ufficio più tempo per chiudere correttamente l’accertamento).
Il punto difensivo centrale è la sanzione prevista dal legislatore: l’atto non preceduto dal contraddittorio (quando dovuto) è colpito da annullabilità, concetto diverso dalla nullità automatica: significa che devi far valere il vizio, correttamente e nei tempi.
“Annullabilità” e decadenza: perché il vizio va eccepito subito
La stessa riforma ha introdotto nello Statuto una disciplina generale dei vizi degli atti fiscali: in particolare, l’art. 7-bis (nel testo inserito dal D.Lgs. 219/2023) collega l’annullabilità anche alla violazione delle regole di partecipazione/contraddittorio e chiarisce che i motivi vanno dedotti nel ricorso introduttivo, a pena di decadenza, e non sono rilevabili d’ufficio. In pratica: se non lo scrivi subito, rischi di perderlo.
Questa è una differenza concreta rispetto all’idea “se manca il contraddittorio l’accertamento è nullo e cade da solo”: oggi, come regola, non cade da solo. Va impostata una difesa corretta, spesso “doppio binario” (ricorso + istanze/adesione).
Regime transitorio e norma interpretativa: quando il 6-bis non si applica
Il legislatore è intervenuto nel 2024 con disposizioni transitorie e interpretative. In particolare:
- per alcuni atti emessi prima del 30 aprile 2024 (e per quelli preceduti da invito ex D.Lgs. 218 emesso prima di tale data), il sistema disciplina l’applicazione della normativa previgente;
- inoltre, una norma di interpretazione (introdotta nel contesto del D.L. 39/2024, convertito) ha chiarito l’ambito dell’art. 6-bis, collegandolo agli atti con pretesa impositiva autonomamente impugnabili e specificando ulteriori esclusioni (ad esempio su particolari atti in materia di crediti d’imposta, secondo le ipotesi indicate).
Per te significa che, prima di impostare la difesa “manca il contraddittorio”, devi fare una verifica preliminare:
- data dell’atto e del procedimento;
- tipo di atto (accertamento, recupero, liquidazione automatizzata, controllo formale, ecc.);
- eventuale presenza di altre forme di interlocuzione “tipiche” già previste (invito comparire/adesione ecc.);
- eventuale motivazione dell’Ufficio su “fondato pericolo per la riscossione”.
Questa checklist non è burocratica: è ciò che decide se la tua eccezione è forte o fragile.
Eccezioni al contraddittorio: atti automatizzati e altri casi esclusi
L’art. 6-bis, comma 2, prevede che non sussista il diritto al contraddittorio per gli atti “automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni” individuati da un decreto del MEF, oltre che nei “casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Il decreto attuativo è il D.M. MEF 24 aprile 2024, che elenca e definisce molte categorie di atti esclusi (tra cui, per esempio, atti collegati ai controlli automatizzati e formali e ad alcune fattispecie di pronta liquidazione).
Implica due linee difensive tipiche:
1) Se il tuo atto non rientra nell’elenco o non è realmente “automatizzato/sostanzialmente automatizzato”, allora il contraddittorio era dovuto: il vizio diventa uno dei perni del ricorso.
2) Se l’Ufficio invoca il “pericolo per la riscossione”, devi controllare se la motivazione è reale e specifica o se è una formula standard. In assenza di motivazione individualizzata, l’eccezione si sposta: non solo “manca il contraddittorio”, ma “manca la ragione concreta che consente di derogare al contraddittorio”.
Coordinamento con l’accertamento con adesione e nuove finestre procedurali
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (riforma dell’accertamento e CPB) ha coordinato il nuovo contraddittorio con l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), introducendo regole molto operative:
- lo schema di atto comunicato per il contraddittorio preventivo deve contenere anche l’invito a presentare istanza di adesione (in luogo delle osservazioni) e, in ogni caso, l’invito compare anche negli atti non soggetti a contraddittorio;
- se il contraddittorio preventivo si applica, puoi presentare istanza di adesione entro 30 giorni dallo schema; e puoi, in certi casi, presentarla anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell’atto “definitivo” preceduto dallo schema, con una sospensione mirata dei termini di impugnazione;
- resta fermo (con coordinamenti) l’effetto sospensivo di 90 giorni del termine per ricorrere quando presenti istanza di adesione, con le precisazioni normative introdotte.
Queste finestre sono decisive nella prassi: spesso la difesa migliore non è solo “impugno”, ma “impugno e mi tengo aperta l’adesione (o la tratto subito)”, massimizzando riduzioni sanzioni e riducendo rischio finanziario.
Il quadro “pre-6-bis” e la giurisprudenza sul contraddittorio endoprocedimentale
Prima della riforma, la regola generale (semplificando) era frastagliata:
- per i tributi armonizzati (in primis IVA) la giurisprudenza ha costruito – anche in dialogo con principi unionali – un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in varie ipotesi, spesso subordinando l’annullamento alla cosiddetta “prova di resistenza”;
- per i tributi non armonizzati, in assenza di norma specifica, si è spesso sostenuto che l’obbligo generale non esistesse, salvo ipotesi tipizzate (studi di settore/ISA, abuso del diritto, redditometro, ecc.).
Nel 2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute su questo terreno, ribadendo criteri e condizioni (nel contesto anteriore all’entrata in vigore dell’art. 6-bis) e precisando in modo significativo la “prova di resistenza”.
Il valore pratico per te, oggi, è doppio:
- se l’atto rientra nel nuovo regime del 6-bis, la tua difesa è più “lineare”: contraddittorio dovuto salvo eccezioni → annullabilità (da eccepire).
- se l’atto rientra nel vecchio regime (per date, transitorio, tipo di atto), devi invece ragionare con la griglia giurisprudenziale: tributo armonizzato/non, obbligo sì/no, prova di resistenza e contenuto dell’allegazione.
Corte costituzionale: perché il contraddittorio conta “anche” come efficienza e difesa preventiva
La Corte costituzionale ha trattato il tema in modo rilevante (anche sul diverso assetto previgente) evidenziando la funzione del “dialogo” non solo come garanzia formale, ma come esigenza di buona amministrazione e di difesa preventiva del contribuente.
Questa impostazione è estremamente utile nel ricorso, perché ti consente di argomentare il pregiudizio non in astratto (“mi manca un pezzo di procedura”), ma in termini concreti:
- l’Ufficio ha perso l’occasione di verificare subito elementi di fatto;
- tu hai perso l’occasione di bloccare l’errore con intervento “a costo basso” (precontenzioso);
- il sistema perde efficienza e cresce il contenzioso (argomento che, spesso, trova ascolto soprattutto quando chiedi sospensiva e vuoi far emergere la sproporzione della pretesa).
Cosa fare dopo la notifica dell’accertamento senza chiarimenti
Questa sezione è pensata come guida “da scrivania”: cosa fare tu (o con il tuo professionista) dal momento in cui ricevi l’atto.
Primo obiettivo: capire se l’atto doveva essere preceduto da una richiesta di chiarimenti
Non esiste una risposta unica “vale sempre”: devi classificare l’atto in una delle seguenti macro-situazioni.
Situazione A: atto con pretesa impositiva, autonomamente impugnabile, emesso nel regime in cui si applica il 6-bis e non rientrante tra le eccezioni.
Qui la linea è: contraddittorio dovuto → annullabilità per violazione dell’art. 6-bis (da far valere tempestivamente).
Situazione B: atto escluso dal 6-bis per DM (automatizzato/formale/pronta liquidazione) o per “fondato pericolo per la riscossione”.
Qui devi lavorare su: (i) corretta qualificazione dell’atto come escluso; (ii) motivazione concreta dell’esclusione/pericolo; (iii) eventuali altri vizi (motivazione, calcolo, presunzioni, prova).
Situazione C: atto nel perimetro “transitorio” (previgente disciplina).
Qui il contraddittorio non è automatismo generalizzato: devi ricostruire se esisteva un obbligo specifico (norma settoriale) o un obbligo giurisprudenziale (IVA/armonizzati, determinate fattispecie), e se devi impostare “prova di resistenza”.
Secondo obiettivo: non perdere i termini (e usare bene le sospensioni)
Il termine “madre” è la scadenza per il ricorso:
- ricorso: entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (regola generale del processo tributario).
A questa regola devi sovrapporre due elementi pratici:
- sospensione feriale: i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto (regola generale della L. 742/1969, applicata anche al processo tributario).
- sospensione per adesione: la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione può sospendere per 90 giorni i termini di impugnazione (con coordinamenti).
Attenzione tattica: l’autotutela non sospende automaticamente i termini del ricorso. Quindi, se reminder: se punti tutto sull’autotutela e “aspetti”, rischi di decadere dal ricorso. In genere, soluzione prudente: istanza in autotutela + (se opportuno) istanza adesione + ricorso “protettivo” o gestione professionale delle sospensioni.
Terzo obiettivo: acquisire e “cristallizzare” le prove
Se ti arriva l’atto senza chiarimenti, spesso l’Ufficio ha già “chiuso” la ricostruzione in modo rigido. Devi quindi fare due operazioni:
1) Ricostruzione fattuale: cosa contesta, su quali documenti, quali presunzioni, quali calcoli. 2) Reperimento e blindatura documentale: contratti, fatture, estratti conto, corrispondenza, inventari, libri, registri, documentazione giustificativa.
Nel nuovo sistema del 6-bis, la tua posizione è ancora più forte quando dimostri che la mancata interlocuzione ti ha impedito di esercitare in modo informato il diritto di partecipazione riconosciuto dalla legge (accesso al fascicolo, conoscenza completa delle contestazioni).
Una sequenza concreta “giorno per giorno”
Entro 48 ore dalla notifica – leggi l’atto e identifica: tipo (accertamento/rettifica/recupero), periodo d’imposta, tributi, importi, motivazione; – annota data e modalità notifica (posta, PEC, messo) perché può incidere sui termini e su eccezioni di notifica; – verifica subito se nell’atto c’è un riferimento a schema di atto inviato in precedenza o a inviti/contraddittorio; se non c’è, segnalo come “anomalia” da approfondire.
Entro 7 giorni – fai una prima classificazione: applicazione 6-bis sì/no; eccezioni DM sì/no; transitorio sì/no; – prepara una bozza di istanza per ottenere (se non già nel fascicolo) gli atti su cui l’Ufficio fonda la pretesa (evidenziando che l’interlocuzione preventiva è mancata).
Entro 15–20 giorni – se l’atto è “difendibile” e i vizi sono seri (contraddittorio + motivazione/calcolo), prepara: – schema di autotutela (annullamento o riforma) con allegati essenziali; – valutazione economica: conviene trattare? conviene impugnare? qual è il rischio finanziario? – se opportuno, prepara e valuta istanza di accertamento con adesione, anche per guadagnare tempo, ottenere un tavolo e ridurre sanzioni.
Entro 60 giorni (salvo sospensioni) – deposito/notifica del ricorso, includendo subito il motivo di annullabilità per omesso contraddittorio, se applicabile, perché la disciplina sugli atti indica la necessità di dedurre i vizi tempestivamente.
Sospensiva: quando chiederla e cosa serve
Se l’atto comporta rischio di riscossione (o comunque impatti immediati), la sospensiva è uno strumento cruciale. Anche quando formalmente la riscossione segue altri atti, nella realtà la pressione finanziaria parte subito (banche, bandi, DURC, rating, affidamenti). Nel contesto della rottamazione e delle definizioni agevolate, inoltre, può essere utile “congelare” la posizione per scegliere una strategia più sostenibile.
Difese e strategie legali contro l’accertamento “senza chiarimenti”
Qui entriamo nel cuore: come si imposta una difesa che non sia solo “formale”, ma capace di reggere in giudizio e, se necessario, in trattativa.
Strategia madre: eccepire l’omesso contraddittorio nel modo “giusto”
Passaggio 1: dimostrare che il contraddittorio era dovuto
– atto autonomamente impugnabile e con pretesa impositiva;
– non rientra nelle eccezioni del DM (automatizzati, pronta liquidazione, controllo formale);
– non ricorre (o non è motivato adeguatamente) il “fondato pericolo per la riscossione”;
– non si è in disciplina previgente o, se si è, esiste un obbligo settoriale/giurisprudenziale.
Passaggio 2: agganciare la conseguenza giuridica
Nel nuovo sistema: la violazione comporta annullabilità, da far valere con ricorso (e comunque tempestivamente).
Passaggio 3: trasformare il “vizio procedurale” in un vantaggio probatorio
Non limitarti a dire “manca la bozza”: spiega cosa avresti potuto chiarire, quali documenti e fatti sarebbero stati decisivi, e perché la mancata interlocuzione ha prodotto un atto più fragile persino sul piano sostanziale (motivazione, presunzioni, calcoli). Questa impostazione dialoga bene con la logica della “prova di resistenza” maturata nel vecchio regime (soprattutto per IVA) e rende la tua eccezione più credibile anche nel nuovo.
Se l’Ufficio invoca “fondato pericolo per la riscossione”
Qui la difesa efficace ha due componenti:
1) contestare l’assenza o inadeguatezza della motivazione specifica sul rischio;
2) contestare i fatti: situazione patrimoniale reale, condotte, pagamenti, garanzie, assenza di condotte dissipative, ecc.
Sul piano tattico, è spesso utile affiancare alla contestazione la proposta (o disponibilità) a garanzie, rateazioni, adesione se serve a neutralizzare l’alibi del “pericolo” e riportare la vicenda in una gestione cooperativa. Il punto non è “cedere”: è togliere ossigeno alla deroga procedurale.
Motivazione dell’atto: la difesa non finisce al contraddittorio
Anche quando la difesa principale è l’omesso contraddittorio, devi quasi sempre attivare motivi paralleli:
- motivazione insufficiente (atti richiamati non allegati, passaggi logici mancanti, “incolla” di presunzioni);
- errata ricostruzione di fatto;
- errata qualificazione giuridica;
- errori di calcolo (imponibili, aliquote, interessi);
- violazione di principi di ragionevolezza e proporzionalità (specie quando la pretesa appare sproporzionata rispetto agli elementi effettivi);
- vizi di notifica (se incidono su decorrenza termini e diritto di difesa).
Nel nuovo sistema, le norme dello Statuto collegano la partecipazione del contribuente anche a un dovere dell’Amministrazione di confrontarsi con le osservazioni e motivare il rigetto. Se il contraddittorio è saltato, spesso l’atto è anche “più povero” di motivazione.
Vecchio regime (transitorio): come si usa la “prova di resistenza” a tuo favore
Se il tuo caso cade nella disciplina previgente, la partita si gioca spesso così:
- tributi armonizzati (IVA): il contraddittorio può essere imposto, ma l’annullamento è (storicamente) correlato all’allegazione concreta di ciò che avresti rappresentato e alla non pretestuosità, con valutazione ex ante; le Sezioni Unite 2025 sono intervenute per chiarire i criteri.
- tributi non armonizzati: in assenza di norma specifica, l’obbligo generalizzato era più difficile; ma restavano molte ipotesi tipizzate (ad es. accertamenti standardizzati e altre procedure con invito obbligatorio).
Operativamente, la “prova di resistenza” non va subita: va costruita. In giudizio significa:
- elencare con precisione i fatti non valutati;
- allegare i documenti (anche in bozza organizzata, se numerosi);
- spiegare, senza eccesso, perché l’esito avrebbe potuto essere diverso se l’Ufficio ti avesse ascoltato (non devi dimostrare che avresti vinto al 100%; devi rendere non “strumentale” e potenzialmente incidente la tua interlocuzione).
Accertamento con adesione come arma difensiva, non come resa
Nel linguaggio comune, “adesione” suona come arrendersi. In realtà, nella difesa avanzata, l’adesione serve a:
- aprire un tavolo;
- ridurre sanzioni;
- correggere errori di fatto senza subire tempi del processo;
- guadagnare tempo con sospensioni;
- trasformare un contenzioso incerto in un costo certo e sostenibile.
Il quadro normativo, coordinato con il contraddittorio preventivo e lo schema di atto, prevede finestre e modalità precise (30 giorni dallo schema; possibilità anche dopo notifica in certi casi; sospensione 90 giorni dalla presentazione dell’istanza).
Una regola tattica utile: se la tua difesa è forte sul contraddittorio, puoi usare l’adesione in modo “condizionato” (non giuridicamente, ma strategicamente): entri al tavolo chiedendo l’archiviazione o un ridimensionamento rilevante, sostenendo che l’atto è annullabile; se l’Ufficio non si muove, mantieni l’opzione processuale.
Autotutela: quando conviene e come scriverla perché sia credibile
L’autotutela non è un “ricorso light”: è una richiesta all’Amministrazione di correggere un proprio atto. Funziona meglio quando:
- il vizio è evidente (contraddittorio dovuto e del tutto omesso; errore di persona; doppia imposizione; decadenza; errore macroscopico);
- la documentazione è semplice e immediata;
- la soluzione proposta è ragionevole.
Nel contesto del contraddittorio 6-bis, l’autotutela ben scritta dovrebbe:
- ricostruire l’obbligo di contraddittorio e l’omissione;
- collegare il vizio alla conseguenza (annullabilità);
- proporre la riedizione del potere in modo corretto (invio schema, riapertura interlocuzione) oppure l’annullamento/archiviazione quando la pretesa è manifestamente infondata;
- allegare documenti essenziali, non “valanghe” disordinate.
Nel frattempo, non dimenticare: i termini del ricorso corrono salvo sospensioni esterne.
Strumenti alternativi per definire, ridurre o gestire il debito
Questa sezione è volutamente “da contribuente”: anche se hai ragione, devi scegliere una strategia compatibile con la tua capacità finanziaria e con il rischio d’impresa (o familiare). La difesa migliore è spesso quella che integra diritto + finanza.
Ravvedimento operoso: prevenire l’accertamento e ridurre sanzioni (quando sei ancora in tempo)
Il ravvedimento è lo strumento per regolarizzare spontaneamente e ridurre sanzioni in funzione del tempo e delle condizioni (in particolare, prima che la violazione sia constatata e prima dell’avvio di attività di controllo nei limiti stabiliti). È disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, oggetto anche di riforme recenti (con finestre e modulazioni).
Nel tuo caso (accertamento già notificato), il ravvedimento può essere:
- in parte precluso, oppure
- non conveniente se la contestazione è già formalizzata e il “margine” di definizione sta altrove (adesione/acquiescenza/contesto definizioni).
Ma è importante che tu lo conosca: molte difese si vincono anche “a monte”, quando un professionista intercetta la contestazione prima che diventi atto definitivo.
Acquiescenza: pagare e chiudere con riduzione sanzioni (se ti conviene)
Se decidi di non impugnare e di non attivare adesione (o di rinunciarvi), la normativa consente – in determinate condizioni – una riduzione delle sanzioni. La disciplina è nell’art. 15 del D.Lgs. 218/1997.
Dal punto di vista pratico, l’acquiescenza è razionale quando:
- l’atto è fondato sul merito e hai poche chance;
- vuoi evitare costi e rischi del processo;
- la tua priorità è la “pulizia” della posizione fiscale (banche, gare, DURC, ecc.);
- hai liquidità o puoi rateizzare dove previsto.
Definizioni agevolate “speciali” e procedure straordinarie
Le definizioni agevolate cambiano con le leggi di bilancio e con norme straordinarie. Un esempio importante (come logica, non come regola eterna) è la definizione agevolata di atti del procedimento e altre misure che hanno previsto riduzioni sanzionatorie significative in specifici periodi normativi (con percentuali e requisiti variabili).
Qui la parola chiave è: verifica di eleggibilità. Non esiste una “definizione universale”: esistono misure temporalmente delimitate.
Rottamazione-quinquies (Legge di bilancio 2026): quando il problema diventa “riscossione”
Se la tua vicenda è già alla fase di riscossione (cartelle, carichi affidati), la Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la nuova definizione agevolata comunemente chiamata “rottamazione-quinquies”.
I commi 82 e seguenti disciplinano, tra l’altro:
- ambito: carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omessi versamenti da dichiarazioni e da attività automatizzate/formali, oltre a contributi INPS (con esclusioni);
- cosa si paga: capitale e spese; non si pagano interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio nei termini previsti;
- pagamento: unica soluzione entro 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali, con calendario dettagliato e interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026;
- domanda: dichiarazione entro 30 aprile 2026 con modalità telematiche;
- effetti: sospensioni di prescrizione/decadenza e, in certe condizioni, stop a nuove procedure cautelari/esecutive per i carichi definibili (con regole specifiche).
Nota difensiva: la rottamazione non è una “difesa dall’accertamento” in senso stretto; è una difesa dal peso finanziario quando la partita è ormai in fase di riscossione o quando vuoi sterilizzare il rischio esecutivo mentre gestisci altri contenziosi.
Sovraindebitamento e Codice della crisi: quando serve una soluzione “di sistema”
Se la tua situazione fiscale è parte di un indebitamento più ampio (famiglia/impresa), puoi ragionare – con un professionista – in termini di composizione della crisi.
La stessa Legge di bilancio 2026 prevede espressamente che possano essere compresi nella definizione agevolata (commi in tema di rottamazione) anche debiti che rientrano in procedimenti instaurati nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento (ex L. 3/2012) e del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
Questo è un punto pratico enorme: se il debito fiscale è “strutturale” e non solo contestabile, allora:
- una strategia può essere contenzioso + piano (cioè: difendo dove ho ragione, e ristrutturo dove il debito è comunque insostenibile);
- l’OCC e le procedure possono offrire un quadro protettivo (a seconda del caso) e una gestione ordinata dei creditori;
- la figura dell’esperto e del gestore (e le relative competenze) può diventare determinante per costruire un sentiero che eviti la spirale di pignoramenti, blocchi operativi e insolvenza.
Tabelle operative, simulazioni numeriche e FAQ
Tabella rapida: “Se manca la richiesta di chiarimenti, cosa devo controllare?”
| Domanda chiave | Cosa cercare nell’atto / nel fascicolo | Effetto difensivo tipico | Fonti |
|---|---|---|---|
| L’atto è impugnabile e contiene pretesa impositiva? | Tipo di atto, importi, motivazione, impugnabilità | Se sì, spesso rientra nel “perimetro contraddittorio” | |
| Doveva arrivare uno schema di atto (6-bis)? | Tracce di comunicazioni precedenti / richiamo allo schema | Se mancato e dovuto → annullabilità | |
| L’atto è escluso dal contraddittorio (automatizzato/formale ecc.)? | Riferimenti a 36-bis/36-ter o sistemi automatizzati | Cambia linea: eccezione 6-bis non sempre spendibile | |
| Invocano “fondato pericolo per la riscossione”? | Motivazione individuale e fatti specifici | Se generica: contestazione forte della deroga | |
| Sei in regime transitorio (prima del 30/4/2024 o invito 218 prima)? | Date e richiami normativi | Torna la disciplina previgente + prova di resistenza (IVA) | |
| Hai margini per adesione? | Inviti, finestre, sospensioni | Tavolo negoziale + riduzioni + tempo | |
| Devi proteggerti dai termini? | Data notifica, sospensione feriale, sospensione adesione | Evitare decadenza dal ricorso |
Tabella scadenze “da contribuente”: non sbagliare questi tempi
| Strumento/Evento | Termine base | Nota difensiva | Fonti |
|---|---|---|---|
| Ricorso contro avviso/atto impugnabile | 60 giorni dalla notifica | Salvo sospensioni (feriale, adesione ecc.) | |
| Sospensione feriale termini processuali | 1–31 agosto | Sospende il decorso dei termini processuali | |
| Istanza accertamento con adesione (regola generale) | entro termine ricorso (tipicamente 60 giorni) | Sospensione termini per 90 giorni (con coordinamenti) | |
| Istanza adesione “post schema di atto” (contraddittorio 6-bis) | entro 30 giorni dalla comunicazione schema | Consente tavolo immediato nel nuovo sistema | |
| Rottamazione-quinquies: domanda | entro 30 aprile 2026 | Misura di riscossione/definizione, non di merito | |
| Rottamazione-quinquies: prima/unica rata | entro 31 luglio 2026 | Decadenza se non paghi secondo regole di legge |
Simulazioni pratiche e numeriche
Le simulazioni che seguono sono esemplificative (per capire logica e impatto), non sostituiscono il calcolo sul tuo atto.
Simulazione A: accertamento da 48.000 euro “senza schema di atto” (contraddittorio dovuto)
– Imposta: 30.000
– Sanzioni: 12.000
– Interessi: 6.000
Totale: 48.000
Se rientri nel 6-bis e lo schema non è mai arrivato, puoi impostare una difesa principale di annullabilità per omesso contraddittorio (oltre a eventuali vizi di merito). Il vantaggio economico potenziale è massimo (annullamento totale o riemissione dell’atto dopo schema/contraddittorio, con possibilità di riduzione, correzioni, adesione).
Simulazione B: stesso atto, ma tu scegli tavolo + ricorso “protettivo”
– Presenti istanza adesione (per sospendere e trattare) e prepari ricorso con i motivi già pronti.
Questa è una scelta tipica quando:
– temi la riscossione/pressione finanziaria;
– vuoi tentare un accordo forte puntando sul vizio procedurale;
– non vuoi perdere il controllo dei termini.
Simulazione C: hai carichi in riscossione e valuti rottamazione-quinquies
Hai cartelle per 20.000 capitale + 8.000 sanzioni/interessi/aggio.
Se il tuo carico è definibile, con la rottamazione paghi sostanzialmente capitale e spese (secondo la disciplina del comma 82) e puoi rateizzare fino a 54 rate (con interessi 3% dal 1° agosto 2026).
Qui la domanda da contribuente è: “mi conviene chiudere la riscossione e poi combattere l’accertamento?” oppure “combatto la pretesa e congelo con sospensive/strumenti?” La risposta dipende da liquidità, rischio esecutivo e solidità del merito.
FAQ: domande frequenti (con risposte operative)
Se non mi hanno mandato alcuna richiesta di chiarimenti, l’accertamento è automaticamente nullo?
Non necessariamente. Nel nuovo sistema il vizio tipico è l’annullabilità (quando il contraddittorio era dovuto), che va dedotta tempestivamente in ricorso. Nel regime transitorio e previgente, la conseguenza varia in base a tipo di tributo e fattispecie, spesso con logiche “prova di resistenza” (IVA).
Cosa si intende davvero per “richiesta di chiarimenti” oggi?
In pratica, può voler dire (a seconda dei casi): schema di atto ex art. 6-bis; invito/comparizione/adesione ex D.Lgs. 218; questionari e richieste documentali; altre forme tipiche previste per specifici accertamenti. Il punto difensivo è capire quale forma era obbligatoria nel tuo caso.
Come capisco se il mio atto rientra tra quelli esclusi dal contraddittorio (automatizzati ecc.)?
Devi confrontare la natura dell’atto con le categorie del D.M. 24 aprile 2024 e verificare se l’atto è realmente “automatizzato/formale” o se è un accertamento sostanziale mascherato.
Se l’Ufficio scrive “fondato pericolo per la riscossione”, basta questa frase?
Deve trattarsi di una motivazione concreta e “individuale”, non di formula generica. Se è stereotipata, puoi contestare la legittimità della deroga al contraddittorio.
Entro quando devo fare ricorso?
Regola generale: 60 giorni dalla notifica. Attenzione a sospensione feriale e sospensione per adesione.
L’autotutela ferma i termini?
In generale no: può essere utile, ma non deve farti perdere il termine del ricorso.
Posso chiedere l’accertamento con adesione anche se l’atto è viziato?
Sì: spesso è parte della strategia. Il D.Lgs. 13/2024 coordina schema di atto e adesione e mantiene la sospensione dei termini per chi presenta istanza.
Se faccio adesione, posso comunque ricorrere?
Sì, ma devi gestire bene timing e sospensioni; e se perfezioni l’adesione, l’atto perde efficacia secondo le regole del procedimento.
Nel vecchio regime, devo sempre dare “prova di resistenza”?
Non sempre: dipende dal tipo di tributo e dalla fattispecie. Per IVA/armonizzati, la giurisprudenza ha spesso richiesto un’allegazione concreta su cosa avresti detto/fatto e sulla potenziale incidenza. Le Sezioni Unite 2025 hanno precisato criteri e valutazione.
La Corte costituzionale ha detto che il contraddittorio è sempre necessario?
La Corte ha evidenziato la centralità del contraddittorio come garanzia e come efficienza/efficacia dell’azione amministrativa, nel quadro delle scelte legislative. È un argomento forte per dare spessore costituzionale alla tua difesa.
Se l’accertamento deriva da controllo automatizzato, avevo diritto comunque a un “avviso bonario”?
Dipende dal tipo di controllo e dalle incertezze riscontrate. Nel nuovo sistema, molti atti automatizzati sono esclusi dal 6-bis; la difesa si sposta su correttezza del procedimento e motivazione.
Posso chiedere sospensione mentre tratto con l’Ufficio?
Sì: in giudizio puoi chiedere misure cautelari; inoltre la normativa sulle definizioni può prevedere sospensioni e stop a procedure su carichi “definibili”.
Se pago una parte, perdo il diritto di difendermi?
Non automaticamente; ma alcuni pagamenti o definizioni possono comportare rinunce, estinzione di giudizi o preclusioni. Ogni scelta va fatta guardando gli effetti giuridici della specifica misura.
Quando conviene l’acquiescenza?
Quando il merito è sfavorevole, vuoi chiudere rapidamente e sfruttare riduzioni sanzioni previste dall’art. 15 D.Lgs. 218/1997, senza affrontare ricorso/adesione.
Il ravvedimento è ancora possibile dopo la notifica dell’accertamento?
Spesso no o è limitato, perché la violazione è già contestata/constatata. Rimane fondamentale come prevenzione o per posizioni non ancora “agganciate” da atti.
Se ho tanti debiti fiscali, posso usare la rottamazione-quinquies?
Solo per i carichi e le condizioni previste dalla L. 199/2025. Verifica ambito oggettivo, date di affidamento, esclusioni e decadenza.
Rottamazione-quinquies e procedure di sovraindebitamento/CCII possono convivere?
La Legge di bilancio 2026 contempla l’inclusione di debiti in procedimenti di sovraindebitamento e nel Codice della crisi, con regole specifiche. È un tema da professionista, perché incrocia diritto tributario e concorsuale.
Cosa devo scrivere nel ricorso per non perdere il vizio di omesso contraddittorio?
Devi dedurre il motivo in modo chiaro e tempestivo nel ricorso introduttivo, spiegare perché il contraddittorio era dovuto e non rispettato e chiedere l’annullamento dell’atto (oltre ai motivi di merito).
Se scopro che c’era stato uno schema di atto ma non l’ho mai ricevuto (PEC piena, indirizzo errato)?
Qui entrano profili di notifica e conoscibilità. È essenziale ricostruire la sequenza notificatoria e, se del caso, contestare la validità e la decorrenza dei termini, oltre al difetto di partecipazione effettiva.
Giurisprudenza più aggiornata (da fonti istituzionali) da consultare prima della conclusione
Di seguito una selezione ragionata (aggiornata al 20 febbraio 2026) utile per impostare e “blindare” i motivi sul contraddittorio e sulle sue conseguenze, distinguendo tra disciplina previgente e nuova disciplina.
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025: contraddittorio endoprocedimentale nelle verifiche “a tavolino” nel regime previgente; distinzione tributi armonizzati/non armonizzati; contenuto e valutazione della “prova di resistenza”.
- Corte costituzionale, sentenza n. 47 del 21 marzo 2023: rilievo del contraddittorio e lettura della sua funzione anche in termini di efficienza/efficacia e difesa preventiva del contribuente; comunicato stampa ufficiale di sintesi.
- Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 31 gennaio 2023: pronuncia rilevante nel contesto delle presunzioni e dell’onere probatorio (utile in molti contenziosi “a tavolino” anche quando la difesa sul contraddittorio non è l’unica).
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 24 aprile 2024 (atti esclusi dal contraddittorio preventivo ex art. 6-bis): per sostenere che il tuo atto non rientra tra le esclusioni, o per contestare un uso improprio dell’etichetta “automatizzato”.
- D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (Statuto del contribuente riformato): introduzione art. 6-bis (contraddittorio), art. 7-bis (vizi/annullabilità/decadenze), abrogazione art. 12, comma 7 (vecchio paradigma PVC/60 giorni) e nuovo impianto.
- D.L. 39/2024 (testo coordinato), art. 7 (transitorio) e art. 7-bis (interpretazione/ambito): per stabilire se si applica nuovo regime o previgente e quindi quale “architettura difensiva” usare.
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, art. 1: coordinamento tra schema di atto (contraddittorio preventivo) e accertamento con adesione; finestre operative e sospensioni.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio 2026), art. 1, commi 82 e seguenti: disciplina della definizione agevolata (“rottamazione-quinquies”) e suoi effetti procedurali, anche in relazione a crisi/sovraindebitamento.
- Processo tributario: art. 21 D.Lgs. 546/1992 (60 giorni) e pagine istituzionali del Dipartimento della Giustizia Tributaria sulle modalità e termini (utile per non sbagliare decadenze).
- Sanzioni e definizioni: art. 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento) e art. 15 D.Lgs. 218/1997 (acquiescenza).
- Sospensione feriale: L. 742/1969 (sospensione termini processuali 1–31 agosto).
Conclusione
Un accertamento emesso senza previa richiesta di chiarimenti non è solo “ingiusto” sul piano percepito: può essere illegittimo sul piano procedurale e, spesso, più fragile anche sul merito. Dal 2024, con l’introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato nello Statuto del contribuente e con il coordinamento con l’accertamento con adesione, il legislatore ha rafforzato l’idea che l’Ufficio debba “metterti in condizione” di essere ascoltato prima di cristallizzare la pretesa; e ha previsto conseguenze (annullabilità) che tu, però, devi far valere in modo tempestivo e tecnico.
La differenza tra una difesa efficace e una difesa tardiva si gioca quasi sempre su tre tempi:
1) subito: classificare l’atto, capire se il contraddittorio era dovuto e raccogliere prove;
2) entro 60 giorni (salvo sospensioni): non perdere il ricorso e inserire i motivi giusti già nel ricorso introduttivo;
3) in parallelo: valutare strumenti deflattivi e di gestione del rischio (adesione, autotutela, sospensiva, definizioni, fino a soluzioni di composizione della crisi quando il problema è anche finanziario).
Quando agisci tempestivamente e con un professionista, puoi non solo aumentare le probabilità di annullamento o riduzione dell’atto, ma anche bloccare o prevenire effetti a cascata: procedure esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi, cartelle e stress finanziario.
Proprio per questo, l’intervento di Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti può fare la differenza: analisi immediata dell’atto, strategia difensiva integrata (ricorso + sospensione + adesione/autotutela), trattativa e – quando serve – strumenti di risanamento e composizione della crisi.
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