Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Applica Il Redditometro A Periodi Non Coerenti

Introduzione

Il “redditometro” (cioè l’accertamento sintetico basato su indici di capacità contributiva) è uno degli strumenti più delicati – e spesso più contestati – perché può trasformare spese, investimenti o disponibilità di beni in una presunzione di maggior reddito imponibile. Quando però l’Amministrazione lo applica a periodi d’imposta non coerenti (ad esempio usando un decreto attuativo non applicabile a quell’anno, “spostando” spese o risparmi su annualità errate, oppure agganciando l’accertamento a parametri temporali non più vigenti), la difesa del contribuente può diventare molto più forte: non si tratta più solo di “giustificare le spese”, ma di contestare la legittimità stessa del metodo o della sua applicazione nel tempo.

Il tema è cruciale perché un accertamento “fuori periodo” può portare a: – imposte, sanzioni e interessi su annualità sbagliate; – iscrizioni a ruolo e azioni cautelari/esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti) se non si reagisce tempestivamente; – errori difensivi frequenti: scadenze mancate, prova documentale non “temporalizzata”, adesioni/istanze gestite male.

In questo articolo – aggiornato al 20 febbraio 2026 (Italia) – troverai: – il quadro normativo più recente sull’accertamento sintetico e sul “redditometro”; – una guida pratica su cosa fare appena arriva l’atto e quali sono i termini chiave; – le difese tipiche quando il redditometro è applicato “fuori tempo” (vizi normativi, contraddittorio, motivazione, calcolo, attribuzione temporale delle spese); – strumenti alternativi di gestione/definizione del debito (adesione, rateazioni, procedure di sovraindebitamento, ecc.).

L’analisi è impostata dal punto di vista del contribuente/debitore, con un taglio difensivo e orientato alla soluzione.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Avv. Monardo e il suo team possono supportarti in modo concreto su: – analisi tecnica dell’atto e del “periodo non coerente” (vizio temporale, norme applicabili, decadenze); – predisposizione di istanze deflattive (autotutela, adesione) e gestione del contraddittorio; – ricorso e richieste cautelari (sospensione giudiziale); – trattative e piani (rateazione, gestione della riscossione); – soluzioni giudiziali e stragiudiziali, incluse quelle di crisi/sovraindebitamento.

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Quadro normativo e prassi aggiornati al febbraio 2026

L’accertamento sintetico oggi: la “doppia soglia” e le nuove regole sulla prova

Il punto di partenza resta l’art. 38 del D.P.R. 600/1973 nella parte sull’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche. Dal 6 agosto 2024 (per effetto dell’art. 5 del D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108) la disciplina è stata ritoccata in modo rilevante proprio per ridurre l’uso dello strumento sui redditi più bassi e chiarire (almeno in parte) la prova contraria.

In sintesi, l’accertamento sintetico (sia “puro” sia “redditometrico”) è oggi ammesso: – se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno un quinto (20%) quello dichiarato; – e comunque se eccede di almeno dieci volte l’importo dell’assegno sociale annuo.

Questa seconda soglia (“assoluta”) è un elemento difensivo importante: in molte situazioni, anche se lo scostamento percentuale c’è, l’accertamento può essere precluso se non supera anche la soglia legata all’assegno sociale annuo.

Sempre dopo la riforma 2024, la norma elenca in modo più esplicito alcune linee di prova contraria: se ricorrono i presupposti (scostamento + soglia), il contribuente può dimostrare che: – il finanziamento delle spese deriva da redditi diversi/ esenti / soggetti a ritenuta / esclusi dalla base imponibile oppure da soggetti diversi dal contribuente; – le spese attribuite hanno un ammontare diverso; – la quota di risparmio usata per consumi/investimenti si è formata in anni precedenti.

Questo passaggio è decisivo quando la contestazione nasce da spostamenti di anno (periodi non coerenti): la “temporalità” del risparmio e delle spese, oggi, è letteralmente un punto della norma.

Contraddittorio e accertamento con adesione: garanzie procedurali incorporate nell’art. 38

Nel procedimento sintetico, l’ufficio ha l’obbligo: – di invitare il contribuente a comparire (per fornire dati e notizie rilevanti); – e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997).

Questa “doppia cerniera” (invito e adesione) non è un dettaglio: se manca o è solo apparente, può aprire un fronte difensivo sul giusto procedimento e sulla concreta possibilità di spiegare da dove arrivano le risorse e perché l’anno contestato è sbagliato.

I decreti attuativi del redditometro: DM 2012, DM 2015, DM 2024 e la “sospensione”

L’accertamento sintetico “redditometrico” (quello che si fonda su indici statistici e parametri per categorie di spese/consumi) presuppone un decreto ministeriale aggiornato periodicamente. La norma richiede che il decreto sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti ISTAT e associazioni dei consumatori per gli aspetti metodologici.

Sul piano storico-operativo (utile per capire quando un accertamento è “fuori periodo”), i passaggi fondamentali sono:

  • D.M. 24 dicembre 2012: decreto attuativo “redditometro” pubblicato in G.U. (inizio 2013).
  • D.M. 16 settembre 2015: nuovo decreto attuativo, poi abrogato.
  • D.L. 87/2018 (art. 10): interviene proprio sul redditometro e abroga il D.M. 16 settembre 2015 (e incide sull’impianto del comma 5).
  • D.M. 7 maggio 2024: decreto pubblicato in G.U. che reintroduce/aggiorna criteri e tabelle per la determinazione sintetica redditometrica.
  • Atto di indirizzo 23 maggio 2024: il MEF ha disposto il differimento dell’avvio delle attività applicative connesse al D.M. 7 maggio 2024, in attesa di modifiche normative.

Per la difesa del contribuente, questo significa una cosa pratica: quando ricevi un accertamento dichiarato “redditometrico”, la prima domanda non è “quali spese contestano?”, ma “con quale base normativa e con quale decreto applicabile a quell’anno?”. Se il decreto non è applicabile, o se il suo avvio applicativo era differito, il tema diventa radicale: non è (solo) una discussione di merito, ma di legittimità del metodo.

La circolare “madre” del redditometro e la logica della prova documentale

Dal punto di vista della prassi, un riferimento ricorrente è la circolare 24/E del 31 luglio 2013, che spiega struttura e logica del “nuovo redditometro” post-riforma 2010.

Per la difesa, due concetti della prassi e della giurisprudenza restano stabili: – la pretesa deve essere motivata (spese/indici, calcolo, ragionamento); – la prova contraria non può essere generica: deve essere documentale e coerente nel tempo (da quanto possiede le somme, quando le usa, per quale spesa).

Periodi non coerenti: cosa significa davvero e come si riconosce nel tuo accertamento

Quando si parla di “periodi non coerenti”, nella pratica possono esserci almeno cinque macro-scenari, che spesso si sovrappongono.

Incoerenza normativa: si applica un decreto non vigente o non applicabile all’anno

È il caso più “pulito” (e difensivamente potente) quando: – l’atto cita un D.M. (o parametri derivanti) che per quell’annualità non era vigente oppure era stato abrogato/differito; – l’ufficio usa tabelle/indicatori di un decreto pensato per anni diversi.

Qui la difesa non è solo “spiegare le spese”, ma contestare: – violazione di legge (metodo non previsto per quell’anno); – difetto di motivazione (se l’atto non spiega perché usa quel decreto); – erroneità dei presupposti perché l’accertamento redditometrico è legato a una fonte secondaria che dev’essere coerente con la vigenza.

Esempio tipico (da verificare sull’atto): applicare logiche legate al D.M. 16 settembre 2015 su annualità per cui l’impianto è stato superato dall’intervento del 2018, oppure “anticipare” il contenuto del D.M. 7 maggio 2024 a periodi precedenti o in una fase in cui l’avvio applicativo era differito.

Incoerenza temporale delle spese: spese attribuite all’anno sbagliato

Questo avviene quando: – una spesa è sostenuta in un anno, ma viene imputata (anche solo in parte) a un altro; – un investimento patrimoniale viene “concentrato” su una sola annualità senza una ricostruzione credibile del momento del pagamento o dell’uscita finanziaria.

È spesso il punto più sottovalutato dal contribuente: anche se la spesa è reale, il problema è l’anno. Se l’ufficio sbaglia il periodo, la pretesa si colloca su un’imposta di un anno diverso e può diventare ingiusta o duplicata.

Qui diventano cruciali documenti “datati”: rogiti, bonifici, assegni, quietanze, estratti conto, contratti. E diventa centrale la prova che “la quota di risparmio utilizzata” si è formata in anni precedenti (oggi previsto espressamente).

Incoerenza del risparmio: la ricostruzione ignora la formazione pluriennale delle disponibilità

Molti contribuenti “vincono o perdono” sull’elemento risparmio: l’ufficio vede uno stile di vita/spese e presume reddito dell’anno X, quando in realtà quelle spese sono sostenute con: – risparmi accumulati in anni precedenti; – somme ricevute da terzi (familiari); – redditi esenti o tassati alla fonte; – disinvestimenti.

La riforma 2024 rende questa linea difensiva più “testuale”: è esplicitamente ammessa la prova che la quota di risparmio utilizzata si è formata negli anni precedenti.

Se l’ufficio non considera (o non motiva) perché “nega” la formazione pregressa del risparmio, il contribuente deve usare una difesa a doppio binario: – contestazione del calcolo (quota risparmio/uso risparmio); – prova documentale della consistenza e disponibilità nel tempo.

Incoerenza procedurale: l’atto “salta” i passaggi o altera il perimetro temporale del contraddittorio

Capita quando: – l’invito al contraddittorio riguarda un anno, ma l’accertamento viene emesso su anni diversi; – l’adesione viene avviata in modo solo formale; – l’atto finale “allarga” il periodo senza permettere al contribuente di difendersi su tutte le annualità.

In generale, nel sintetico l’ufficio deve invitare e poi avviare l’adesione. Se il procedimento non copre davvero l’anno contestato, o se confonde annualità, si indebolisce la correttezza del percorso.

Incoerenza sulle soglie: manca la “doppia soglia” oppure è calcolata sull’anno sbagliato

Dopo il D.Lgs. 108/2024, un accertamento sintetico deve passare: – il test del +20%; – e il test delle 10 volte assegno sociale annuo.

Se l’atto: – non dimostra entrambe le condizioni, – o calcola la soglia sull’anno errato (perché sbaglia base reddito o annualità), si apre un fronte difensivo che spesso porta a riduzione o annullamento.

Procedura e termini: cosa succede dopo l’atto e cosa devi fare subito

Qui il contributo centrale è: non aspettare. La difesa “sui periodi non coerenti” richiede documenti e calcoli, ma soprattutto richiede di non perdere i termini.

La regola base: 60 giorni per il ricorso

Nel processo tributario, il ricorso va proposto (a pena di inammissibilità) entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato.

Questa scadenza è lo spartiacque: se scade, l’atto tende a consolidarsi e la difesa diventa molto più difficile.

L’adesione “congela” il termine: sospensione di 90 giorni

Se presenti istanza di accertamento con adesione nei casi previsti, la legge prevede una sospensione dei termini di impugnazione per un periodo di 90 giorni (regola generale).

Per il contribuente, questo passaggio è strategico: – ti consente di guadagnare tempo per costruire la prova “temporale” (periodi corretti); – ti permette di negoziare e far emergere i vizi senza entrare subito in contenzioso.

Attenzione: la sospensione non è “un invito a dormire”. È un tempo tecnico per: – acquisire gli atti e le basi dati usate; – ricostruire cronologia spese/entrate; – impostare la strategia (adesione vs ricorso).

I termini di decadenza dell’accertamento: utili quando l’anno è sbagliato

La decadenza dell’azione accertativa, in generale, dipende dai termini dell’art. 43 D.P.R. 600/1973. In linea generale: – notificazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione; – in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla, termini più lunghi (nel testo vigente si rinviene l’estensione).

Quando l’ufficio “sposta” di fatto l’anno (periodo non coerente), può accadere che: – l’anno giusto sarebbe decaduto; – mentre l’anno sbagliato non lo è.
Questo è un argomento difensivo delicatissimo: non stai chiedendo un “sconto”, stai dicendo che l’ufficio sta usando un anno diverso anche per superare la decadenza dell’anno corretto.

La tutela cautelare: sospendere per evitare danni gravi prima della sentenza

Nel processo tributario esistono strumenti cautelari per chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto quando c’è un danno grave e irreparabile e il ricorso ha una ragionevole probabilità di fondatezza. Il Dipartimento della Giustizia Tributaria illustra la tutela cautelare e i relativi tempi di trattazione (ad esempio l’udienza sull’istanza di sospensione entro limiti temporali).

Questo è essenziale se temi: – iscrizioni a ruolo rapide; – azioni cautelari (fermi, ipoteche) o esecutive; – blocchi finanziari che mettono a rischio l’attività o la famiglia.

Difese e strategie legali: come impugnare un redditometro “fuori periodo” con esempi pratici

Questa è la sezione più importante: difendersi “fuori periodo” significa costruire una difesa a moduli, combinando vizi di metodo, vizi temporali, vizi istruttori e prova contraria.

Primo modulo: contestare la base legale del metodo per quell’annualità

Se l’atto è un “redditometro” (comma 5): 1) verifica quale decreto attuativo viene richiamato; 2) verifica se realmente era applicabile a quell’anno (vigenza, abrogazioni, differimenti); 3) contesta con un motivo dedicato: erronea applicazione della fonte e violazione del principio di legalità/temporalità.

Tre riferimenti normativi, qui, sono spesso la “spina dorsale”: – la riscrittura dell’art. 38 (doppia soglia e prova contraria) dopo il D.Lgs. 108/2024; – l’abrogazione del D.M. 16 settembre 2015 intervenuta con il D.L. 87/2018 art. 10; – il meccanismo del D.M. 7 maggio 2024 e il differimento dell’avvio applicativo disposto dall’atto di indirizzo 23 maggio 2024.

Come trasformare questo in difesa concreta: non limitarti a dire “il decreto non vale”. Devi far vedere: – cosa l’ufficio ha applicato (tabelle, cluster familiari, spese medie, risparmio presunto); – perché quell’algoritmo/tabella non poteva essere usato per quell’anno; – e l’effetto: reddito ricostruito “illegittimamente” o comunque senza motivazione sufficiente.

Secondo modulo: contestare l’attribuzione dell’anno (la cronologia)

Qui la strategia è “processuale e contabile” insieme:

  • Ricostruisci una timeline:
  • data spesa/contratto/bonifico;
  • data eventuale acconto e saldo;
  • data effettiva uscita (estratto conto);
  • eventuale provvista (entrata) e sua data.
  • Dimostra l’errore dell’ufficio:
  • spesa imputata all’anno X, ma pagata nell’anno Y;
  • oppure pagata con risparmio formato prima;
  • oppure pagata da terzo.

La norma, oggi, ti aiuta perché ammette esplicitamente la prova che la provvista: – venga da terzi; – o che il risparmio sia formato in anni precedenti; – o che l’ammontare spese attribuite sia diverso.

Documento chiave: l’estratto conto è spesso decisivo, ma solo se “parla in modo temporale” (cioè dimostra non solo che i soldi ci sono passati, ma che erano disponibili in modo coerente prima della spesa). Il principio della prova documentale “rigorosa” è coerente con l’impostazione dell’art. 38 riformato.

Terzo modulo: soglie e calcolo (20% + 10× assegno sociale)

Molti atti sono impugnabili perché: – non dimostrano in modo trasparente il rispetto delle soglie; – o calcolano male la soglia assoluta (10× assegno sociale annuo); – o calcolano la soglia su un anno sbagliato (perché hanno sbagliato nel ricostruire l’anno d’imposta).

Difesa operativa: chiedi e verifica: – reddito dichiarato di quell’anno; – reddito “accertabile” ricostruito; – percentuale scostamento; – e valore soglia assoluta (10× assegno sociale annuo) applicabile a quell’anno.

Se l’atto non contiene questi passaggi, contestalo anche come difetto di motivazione: non basta affermare “c’è scostamento”, deve essere controllabile.

Quarto modulo: contraddittorio reale e non apparente

Nel sintetico l’ufficio deve invitare e poi avviare l’adesione.
Difensivamente, è utile distinguere:

  • assenza totale: nessun invito/nessun avvio;
  • contraddittorio apparente: invito generico, senza basi di calcolo, senza allegati, senza indicazione chiara dell’anno e delle spese;
  • contraddittorio “fuori periodo”: ti convocano su un anno, poi accertano un altro.

Quando il problema è “periodi non coerenti”, spesso il contraddittorio non ti mette in condizione di difenderti sull’anno effettivo: stesso vizio, ma più “tagliente”.

Simulazioni pratiche e numeriche

Le simulazioni servono a capire come impostare documenti e argomenti. Sono esempi semplificati (non sostituiscono un calcolo professionale), ma mostrano la logica.

Simulazione A: spesa imputata all’anno sbagliato

  • Nel 2020 firmi un compromesso per un immobile, ma paghi il saldo nel 2021.
  • L’ufficio (per dati anagrafe/rogito/altro) attribuisce l’intera spesa al 2020 e ricostruisce un maggior reddito sintetico nel 2020.

Difesa: 1) dimostri che l’uscita finanziaria (saldo) è nel 2021 (bonifico/assegno, valuta bancaria, estratto conto); 2) dimostri eventuali acconti nel 2020 e distingui acconto/saldo; 3) chiedi la corretta imputazione, perché l’anno dell’uscita è decisivo nell’accertamento basato su “spese sostenute nel periodo d’imposta”.

Se l’ufficio insiste sul 2020, contestazione centrale: spesa non sostenuta in quell’anno, quindi presupposto fattuale/temporale viziato.

Simulazione B: spesa nel 2022 finanziata con risparmio 2017–2021

  • Nel 2022 spendi 35.000 € (auto + ristrutturazioni) con reddito dichiarato di 22.000 €.
  • L’ufficio presume reddito 2022 più alto.

Tu dimostri: – che avevi risparmi accumulati 2017–2021 (ad es. 10.000 €/anno), rimasti disponibili su conto; – che nel 2022 li hai usati per la spesa.

La norma oggi consente espressamente di provare che la quota di risparmio usata per consumi/investimenti si è formata in anni precedenti.
Quindi la tua difesa si fonda su: – estratti conto annuali (saldo iniziale/finale); – eventuali investimenti disinvestiti; – prova della “durata” del possesso della provvista (non solo transito).

Simulazione C: spese pagate da terzi (familiari)

  • Nel 2023 sostieni una spesa rilevante (es. università/viaggio/anticipo auto) pagata dal genitore.
  • L’ufficio te la imputa.

Oggi la norma prevede che il contribuente possa dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto “da parte di soggetti diversi dal contribuente”.
Devi però documentare: – pagamento effettivo da conto del terzo; – eventuale liberalità/donazione indiretta (e coerenza patrimoniale del terzo); – assenza di riaddebiti o restituzioni non tracciate.

Qui “periodo coerente” significa anche: l’anno di uscita dal terzo e l’anno di imputazione a te devono essere analizzati, altrimenti l’ufficio crea una presunzione su un soggetto e su un anno non corretti.

Strumenti alternativi, consigli pratici, tabelle di sintesi e FAQ

Questa sezione serve a scegliere la strada migliore: contenzioso, definizione, rateazione, strumenti di crisi.

Accertamento con adesione: quando conviene e cosa ti “regala” in termini difensivi

L’adesione è uno strumento deflattivo che spesso conviene quando: – ci sono errori temporali evidenti che l’ufficio può correggere in autotutela/adesione; – vuoi evitare un contenzioso lungo; – vuoi una “finestra” per ricostruire bene la documentazione.

L’avvio del procedimento è disciplinato dal D.Lgs. 218/1997 (art. 5), che regola l’invito a comparire e le indicazioni sui periodi d’imposta.

La cosa più utile, operativamente, è la sospensione dei termini per ricorrere: l’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 prevede la sospensione del termine di impugnazione (regola generale 90 giorni).

Consiglio pratico: usa la sospensione per produrre una memoria “a prova di anno”, con allegati datati e un prospetto cronologico.

Rateizzazione e gestione con Agenzia delle Entrate-Riscossione

Se l’atto diventa definitivo (o se scegli una definizione agevolata), la gestione del debito spesso passa dalla rateazione.

Dal 1° gennaio 2025 sono operative nuove regole sulle rateazioni per le richieste presentate da quella data.
La rateizzazione è collegata all’art. 19 del D.P.R. 602/1973 (testo vigente), con indicazioni anche su finestre temporali 2025–2026 e numero massimo di rate.
Sono disponibili guide operative ufficiali sia su AE-Riscossione sia su Agenzia delle Entrate per “versamento rateale/cartelle”.

Punto di vista del debitore: anche se contesti l’accertamento, potrebbe essere prudente preparare un “piano B” di liquidità e sostenibilità, perché la tutela cautelare non è automatica.

Sovraindebitamento e Codice della crisi: quando ha senso (e cosa c’entra con il redditometro)

Se la pretesa fiscale è alta e il tuo patrimonio/reddito non consente di reggere: – né un pagamento integrale, – né un contenzioso con rischio espositivo, le procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza possono diventare strumenti di tutela.

Il Codice è nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Tra gli istituti rilevanti per il debitore persona fisica c’è la ristrutturazione dei debiti del consumatore, con procedura e contenuto della proposta.

Qui il collegamento pratico è semplice: – se l’accertamento redditometrico “fuori periodo” genera un debito che non riesci a sostenere, – puoi difenderti sul merito (annullamento/riduzione) e, parallelamente, valutare una cornice di regolazione del debito (quando la sostenibilità è compromessa).

Tabelle di sintesi

Tabella delle soglie e dell’onere di prova nel sintetico aggiornato

ElementoRegola (sintesi)Base normativa
Presupposto soglia relativareddito accertabile > reddito dichiarato di almeno 1/5art. 38 come modificato dal D.Lgs. 108/2024
Presupposto soglia assolutaeccedenza comunque ≥ 10× assegno sociale annuoart. 38 come modificato dal D.Lgs. 108/2024
Prova contraria “tipizzata”provvista non imponibile / da terzi / spese di ammontare diverso / risparmio pregressoart. 38 come modificato dal D.Lgs. 108/2024
Contraddittorio (obbligo)invito a comparire + avvio adesioneart. 38

Tabella dei termini principali (difesa immediata)

AzioneTermine/effettoFonte
Ricorso tributario60 giorni dalla notifica dell’attoart. 21 D.Lgs. 546/1992
Adesionesospensione termini impugnazione (regola generale 90 giorni)art. 6 D.Lgs. 218/1997
Tutela cautelarepossibilità di sospensione per danno graveguida DGT MEF

Errori comuni da evitare

L’esperienza difensiva sul redditometro “fuori periodo” mostra errori ricorrenti:

  • Ignorare l’anno: il contribuente difende la spesa, ma non dimostra che è di un’altra annualità (o che è distribuita).
  • Prova non datata: documenti senza data certa, bonifici senza causale, estratti conto parziali.
  • Confondere disponibilità e uso: dimostrare “avevo soldi” senza dimostrare che erano disponibili in modo coerente prima della spesa (oggi, la norma valorizza la formazione del risparmio nel tempo).
  • Perdere il termine del ricorso: l’atto poi diventa difficilmente attaccabile.
  • Gestire male l’adesione: non usare la finestra di sospensione per costruire una difesa, o credere che la convocazione “riapra” termini già scaduti (la sospensione è un effetto legale, non una promessa operativa dell’ufficio).

FAQ operative

Il taglio delle risposte è volutamente pratico e “difensivo”.

Se il redditometro viene applicato a un anno diverso da quello delle spese, posso far annullare l’atto?
Sì, può essere un motivo forte: l’accertamento sintetico si fonda su spese sostenute nel periodo d’imposta; se la spesa (pagamento/uscita) è di un altro anno, l’imputazione va contestata con timeline e prove bancarie.

Basta dimostrare che avevo risparmi?
Non basta “in astratto”: devi dimostrare che il risparmio era disponibile e che la quota usata per consumi/investimenti si è formata in anni precedenti (oggi previsto espressamente) con documenti coerenti.

Se l’atto cita un decreto ministeriale non vigente, è nullo automaticamente?
Non sempre “automaticamente”, ma l’errore può integrare violazione di legge e difetto di motivazione. La difesa deve dimostrare l’impatto del decreto errato sul calcolo e sul risultato.

Il D.M. 16 settembre 2015 può essere usato ancora?
È intervenuta l’abrogazione in sede normativa (D.L. 87/2018, art. 10) ed è un punto da verificare attentamente sull’anno e sul tipo di atto: proprio questo è uno dei terreni del “fuori periodo”.

Il D.M. 7 maggio 2024 è sicuramente applicabile?
Il decreto è stato pubblicato in G.U., ma l’avvio delle attività applicative è stato differito con atto di indirizzo del 23 maggio 2024 in attesa di modifiche normative: la questione va verificata sull’atto e sul periodo d’imposta.

Quanto tempo ho per fare ricorso?
60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.

Presentare istanza di adesione mi fa perdere il diritto al ricorso?
No: in generale l’istanza sospende i termini di impugnazione (regola generale 90 giorni). Ma devi calcolare correttamente le scadenze e non “dimenticare” il ricorso se l’adesione non chiude la lite.

Se non mi presento al contraddittorio in adesione, perdo la sospensione?
La sospensione è un effetto legale collegato all’istanza nei casi previsti; la gestione concreta va valutata con prudenza e con un professionista, ma la sospensione non è una “concessione discrezionale” dell’ufficio.

Se l’anno corretto sarebbe decaduto e l’ufficio mi accerta un anno diverso, come mi difendo?
Devi far emergere che la ricostruzione “sposta” fatti e spese su un anno diverso, alterando anche la decadenza. È un argomento tecnico: richiede confronto tra cronologia reale e anno contestato e conoscenza dei termini di decadenza.

L’ufficio deve invitarmi prima dell’accertamento sintetico?
Sì: l’art. 38 prevede l’obbligo di invito a comparire e successivo avvio dell’adesione.

Posso chiedere la sospensione dell’atto per evitare danni immediati?
Sì, la tutela cautelare è prevista e descritta anche dal DGT MEF; va motivata su fumus e periculum (in termini pratici: fondatezza e danno).

Se alcune spese sono state sostenute da mia moglie/mio marito, possono imputarle a me?
Dipende dalla ricostruzione del nucleo e dalla prova: oggi la norma ammette la dimostrazione che la provvista proviene da soggetti diversi. Serve documentare pagamenti e disponibilità.

Se la cifra delle spese attribuite è sbagliata, è un motivo autonomo?
Sì: la norma consente di dimostrare che le spese attribuite hanno un diverso ammontare. Devi “quantificare” l’errore con prova.

È vero che serve sempre lo scostamento del 20%?
Sì, il testo riformato conferma lo scostamento di un quinto e aggiunge la soglia assoluta.

Come calcolo la soglia delle 10 volte assegno sociale annuo?
È una soglia legale collegata al valore annuo dell’assegno sociale, aggiornato per legge: nella difesa va riportato il valore dell’anno e confrontato col reddito “accertabile”.

Se l’accertamento è “sintetico puro” e non redditometrico, posso comunque difendermi sul periodo?
Sì: perché il sintetico puro si fonda su spese sostenute nel periodo d’imposta. Quindi l’errore di imputazione temporale resta un punto d’attacco.

La rateizzazione è possibile se perdo o non faccio ricorso?
Sì, in presenza dei requisiti e secondo le regole dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 e delle istruzioni operative dal 2025.

Rateizzare mi impedisce di contestare?
Dipende da cosa rateizzi e dallo stato dell’atto (provvisorio/definitivo) e dalle scelte processuali. È una decisione strategica da valutare caso per caso.

Se il debito è insostenibile, posso azzerarlo con l’esdebitazione?
Il Codice della crisi disciplina strumenti di regolazione della crisi anche per persone fisiche; la valutazione dipende da requisiti, meritevolezza e struttura del debito.

Cosa devo consegnare al mio avvocato/commercialista per valutare subito il “fuori periodo”?
Almeno: copia integrale dell’atto e degli allegati, prova notifica (data), dichiarazioni dei redditi dell’anno contestato e degli anni vicini, estratti conto completi, contratti/rogiti/quietanze, documenti di finanziamento (mutui, prestiti), eventuali donazioni o bonifici da terzi.

📌 Nota di metodo: le FAQ si fondano sulle regole normative citate; la strategia concreta dipende dai documenti e dall’anno contestato (il “periodo non coerente” è sempre un problema di prova e di diritto insieme).

Giurisprudenza istituzionale più recente

Di seguito una selezione di pronunce istituzionali (in prevalenza banca dati MEF/DocTrib o altre fonti ufficiali) che, per numero e data, collocano il tema nel dibattito più recente:

  • Corte di cassazione, Ordinanza 30 gennaio 2024, n. 2746 (Sez. V) – tema accertamento sintetico e applicazione art. 38.
  • Corte di cassazione, Ordinanza 5 febbraio 2024, n. 3194 (Sez. V) – accertamento sintetico e profili procedurali/merito.
  • Corte di cassazione, Sentenza 6 febbraio 2025, n. 2950 (Sez. V) – profili processuali e accertamento sintetico (riferimento all’art. 38, comma 4).
  • Corte costituzionale, Ordinanza 17 aprile 2025, n. 50 – questione sollevata da Corte di giustizia tributaria (pronuncia reperibile nella banca dati istituzionale).

Sul fronte prassi normativa e “cornice di sistema” (fondamentale proprio per le questioni di periodo): – D.Lgs. 108/2024, art. 5 (doppia soglia e prova contraria tipizzata), con testo aggiornato dell’art. 38.
– D.L. 87/2018, art. 10 (intervento sul redditometro e abrogazioni).
– D.M. 7 maggio 2024 (nuovi criteri redditometrici) e atto di indirizzo 23 maggio 2024 sul differimento dell’avvio applicativo.
– Circolare 24/E del 31 luglio 2013 (quadro applicativo del redditometro post 2010).

Queste fonti, lette insieme, sono la base per una difesa moderna sul “periodo non coerente”: oggi l’accertamento sintetico è più “sbarrato” dalle soglie e più “aggredibile” quando l’ufficio sbaglia anno o base normativa.

Conclusione

Difendersi da un redditometro applicato a periodi non coerenti non è solo una questione di “spiegare le spese”: è soprattutto una questione di diritto (quale disciplina vale per quell’anno), di procedura (contraddittorio reale) e di prova documentale temporalmente coerente.

I punti che fanno la differenza, in pratica, sono: – verificare subito quale annualità stanno accertando e se le spese/entrate sono davvero di quell’anno; – controllare la base normativa e i decreti richiamati (vigenza, abrogazioni, differimenti), perché un “redditometro fuori tempo” può essere illegittimo o comunque privo di motivazione sufficiente;
– usare le regole aggiornate sulle soglie (20% + 10× assegno sociale annuo) e sulla prova contraria (terzi, diverso ammontare, risparmio pregresso) come veri “pilastri” del ricorso o della trattativa;
– agire nei termini: 60 giorni per ricorrere e strumenti deflattivi (adesione) per costruire bene la difesa, ricordando la sospensione dei termini prevista dalla legge.

Soprattutto, è fondamentale intervenire tempestivamente con l’assistenza di un professionista: perché la partita si vince spesso su dettagli tecnici (date, valuta bancaria, ripartizione dei pagamenti, corretta imputazione delle spese, soglie) e su scelte strategiche (adesione vs ricorso, cautelare, rateazione, strumenti di crisi).

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