Introduzione
Se ti è arrivato un atto (o anche solo un “segnale” preliminare) in cui l’Agenzia delle Entrate ricostruisce un maggior reddito attribuendoti spese sostenute dal coniuge o da altri familiari, la prima sensazione è spesso di impotenza: “Ma quelle spese non le ho pagate io” oppure “In casa paga anche mia moglie / mio figlio”. In realtà, il sistema dell’accertamento sintetico è costruito proprio per trasformare le spese (anche del nucleo familiare) in presunzione di reddito, e scarica sul contribuente una parte decisiva del lavoro difensivo: dimostrare documentalmente da dove arrivano le risorse e chi ha sostenuto davvero i costi.
Il tema è diventato ancora più delicato dopo le riforme 2024–2025: da un lato, l’accertamento sintetico è stato “riallineato” con soglie di utilizzo più selettive (scostamento ≥ 20% e soglia assoluta legata a dieci volte l’assegno sociale annuo), dall’altro sono state riscritte e tipizzate alcune forme di prova contraria, incluse quelle legate a risorse del nucleo familiare e a spese sostenute da soggetti diversi dal contribuente.
In questo articolo trovi:
- il quadro normativo ufficiale (decreti, Statuto del contribuente, decreti MEF, legge di bilancio 2026);
- cosa accade davvero “dopo la notifica” e quali sono i termini che non devi sbagliare;
- una guida operativa per costruire la difesa dal tuo punto di vista (contribuente/debitore), con esempi e simulazioni;
- le principali soluzioni alternative, incluse definizioni agevolate e strumenti di risanamento/uscita dal debito.
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
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Perché le spese familiari finiscono nel reddito “presunto” del contribuente
Il meccanismo che ti colpisce si innesta quasi sempre nell’accertamento sintetico (in particolare nella componente “redditometrica”, cioè basata su elementi indicativi di capacità contributiva). L’amministrazione ragiona così:
- osserva spese e investimenti (anche tramite banche dati e informazioni disponibili);
- presume che, per sostenerli, tu abbia avuto un reddito adeguato;
- se il reddito dichiarato non torna, ricostruisce un reddito “accertabile”.
Il punto critico, per il caso che ci interessa, è che il decreto attuativo del redditometro stabilisce in modo espresso l’imputazione al contribuente di talune spese sostenute da soggetti del nucleo familiare.
L’imputazione “automatica” delle spese di coniuge e familiari a carico
Il D.M. 7 maggio 2024 (determinazione sintetica del reddito complessivo) prevede una regola molto netta: le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico si considerano sostenute dal contribuente.
Tradotto in pratica:
- se tuo figlio è fiscalmente a carico e risultano spese (ad esempio scuola privata, sport, viaggi), quelle spese possono finire nel tuo paniere;
- se il coniuge risulta fiscalmente a carico (caso meno frequente ma possibile), il rischio è analogo.
Qui non è (solo) una questione di “chi ha strisciato la carta”: il legislatore consente una presunzione di imputazione.
L’imputazione “non automatica” ma contestata nella prassi
Per coniuge/non a carico, convivente di fatto, figli maggiorenni non a carico, genitori, fratelli ecc., l’imputazione non è “meccanica” come sopra, ma può comunque avvenire se l’ufficio sostiene che:
- le spese sono state sostenute “di fatto” da te (interposizione, disponibilità effettiva delle somme);
- i pagamenti transitano su conti o strumenti riconducibili a te;
- ci sono incongruenze tra redditi dei familiari e livello di spesa.
In queste ipotesi cambia la difesa: non basta dire “ha pagato mia moglie”, ma serve dimostrare capienza, provenienza e trasferimento/impiego delle risorse (e soprattutto la tracciabilità). L’impianto della prova contraria, dopo le modifiche 2024, valorizza espressamente anche spese sostenute da terzi e disponibilità finanziarie riferibili al nucleo.
Il filtro delle soglie: quando l’accertamento sintetico è “attivabile” dopo la riforma
Dal 2024 l’accertamento sintetico è stato riscritto (anche) per evitare contestazioni “micro” o statisticamente invasive su importi bassi. La norma aggiornata prevede che la determinazione sintetica del reddito (sia “puro” sia “redditometrico”) sia effettuabile solo se:
- il reddito complessivo accertabile eccede di almeno un quinto (20%) quello dichiarato;
- e, comunque, è superiore a dieci volte l’assegno sociale annuo.
Questo è un punto difensivo importante: se l’ufficio “somma spese familiari” ma poi non supera le soglie, l’accertamento può essere attaccabile già sul presupposto legale, prima ancora della disputa sul merito delle spese.
Quadro normativo aggiornato al 20 febbraio 2026
Questa parte è pensata per darti una bussola “operativa”: non un elenco sterile di norme, ma dove la legge ti colpisce e dove la legge ti difende.
La nuova cornice dell’accertamento sintetico dopo il D.Lgs. 108/2024
Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 interviene direttamente sulla disciplina dell’accertamento sintetico, riscrivendo (tra l’altro) regole di soglia e di prova contraria e imponendo una sequenza procedimentale basata su invito e confronto.
Dal tuo punto di vista, le tre novità più “spendibili” sono:
- soglie più elevate (20% + soglia assoluta);
- tipizzazione della prova contraria, includendo:
- redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta,
- disponibilità finanziarie accumulate anche riferibili a componenti del nucleo,
- somme derivanti da liberalità/eredità e altre fonti non imponibili,
- spese sostenute o beni acquistati da soggetti diversi dal contribuente;
- obbligo di passare attraverso un invito a comparire e l’innesco del procedimento di adesione in linea con la disciplina dell’accertamento con adesione.
Il D.M. 7 maggio 2024: come si “costruisce” il redditometro e come si imputano le spese familiari
Il D.M. 7 maggio 2024 è decisivo perché:
- definisce quali spese rilevano e come (spese certe, elementi certi, spese medie ISTAT);
- disciplina l’imputazione delle spese di familiari fiscalmente a carico (articolo sull’imputazione);
- elenca criteri e logiche di prova, anche in vista del contraddittorio.
Due “agganci” pratici:
- Imputazione: le spese del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico si considerano tue (quindi devi organizzare la prova “in difesa” già partendo da questo presupposto normativo).
- Applicazione temporale: il decreto si applica per la determinazione sintetica a partire dal periodo d’imposta 2016 (punto che conta molto quando l’ufficio usa dati e medie).
Contraddittorio preventivo e “schema di atto”: lo Statuto del contribuente dopo il D.Lgs. 219/2023
Dal 2024, lo Statuto dei diritti del contribuente include un principio generale di contraddittorio preventivo per gli atti “a pretesa impositiva” autonomamente impugnabili: l’amministrazione deve (salve eccezioni) comunicare uno schema di atto, concedere un termine per osservazioni e poi motivare tenendo conto delle difese.
Attenzione però: non è un obbligo “assoluto” su ogni tipo di atto. Un decreto MEF ha individuato categorie di atti esclusi (ad esempio atti automatizzati o sostanzialmente vincolati) e una norma interpretativa ha chiarito che il principio si applica agli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabili, ma non a quelli già dotati di forme specifiche di interlocuzione o a specifiche tipologie di recupero crediti.
Nel caso di imputazione di spese familiari (redditometro), il contraddittorio è normalmente centrale anche perché la disciplina dell’accertamento sintetico è strutturalmente “probatoria”: serve un confronto sui documenti e sulle fonti di finanziamento.
Accertamento con adesione e sospensione dei termini: le regole aggiornate dal D.Lgs. 13/2024
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha riscritto in modo significativo la “filiera” tra contraddittorio preventivo e accertamento con adesione, con impatti diretti sui termini difensivi. In sintesi:
- puoi presentare istanza di adesione entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto;
- se l’atto è stato preceduto dal contraddittorio preventivo, resta salva anche la possibilità di istanza di adesione nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso; in tale caso il termine di impugnazione è sospeso per trenta giorni;
- in generale, la presentazione dell’istanza di adesione comporta la sospensione dei termini per l’impugnazione (e di quelli per la riscossione in pendenza di giudizio) per novanta giorni, con invito a comparire dell’ufficio entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza.
Questi snodi sono spesso la differenza tra una difesa efficace e un ricorso presentato “in ritardo” o senza aver sfruttato la finestra negoziale.
Processo tributario: termine per ricorrere e tutela cautelare
Nel processo tributario, il ricorso va proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato (regola base).
Se la pretesa rischia di diventare immediatamente “pericolosa” (riscossione, misure cautelari, blocchi), esistono strumenti cautelari (sospensione) nella logica della tutela del contribuente, secondo la disciplina generale del processo tributario e la prassi informativa istituzionale.
Procedura passo-passo e termini
Questa sezione ti guida come se avessi il fascicolo in mano. L’obiettivo: non perdere finestre, evitare errori irreversibili e costruire una posizione difensiva coerente.
Primo snodo: che “tipo” di atto hai ricevuto
Quando si parla di spese familiari imputate, i documenti più frequenti sono:
- schema di atto/bozza (contraddittorio preventivo) con invito a osservazioni;
- avviso di accertamento sintetico (o atto equiparato);
- in fase successiva, atti di riscossione (cartella/avvisi, intimazioni, ecc.).
La strategia cambia perché alcuni strumenti si attivano prima (contraddittorio/adesione), altri dopo (ricorso, cautelare, definizioni).
Secondo snodo: contraddittorio preventivo e dossier documentale
Se ricevi uno schema di atto, la regola generale è: non rispondere “a parole”, rispondere “a prova”.
Cosa preparare subito:
- estratti conto personali e dei familiari coinvolti (per il periodo contestato);
- evidenze di redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
- prove di disponibilità pregresse (risparmi) e del loro impiego;
- documenti su donazioni/eredità/liberalità;
- documenti che dimostrino che le spese contestate sono state sostenute da terzi o con risorse non imponibili.
La regola è semplice ma dura: se l’ufficio ti imputa spese familiari, la tua difesa deve “separare” le spese (chi le sostiene) e “qualificare” le fonti (da dove arrivano i soldi).
Terzo snodo: attivare (o no) l’accertamento con adesione
Dopo la riforma, l’adesione può essere attivata:
- entro trenta giorni dallo schema di atto;
- oppure, in certe ipotesi, anche nei quindici giorni successivi alla notifica, con una sospensione più breve del termine di impugnazione.
- in generale, l’istanza produce effetti sospensivi (novanta giorni) e l’ufficio deve formulare l’invito a comparire entro quindici giorni.
Quando conviene, dal tuo punto di vista?
- quando la contestazione è “mista” (parte difendibile al 100% + parte discutibile): in adesione puoi chiudere solo ciò che non riesci documentalmente a vincere;
- quando l’ufficio ha “errori materiali” o spese duplicate: l’adesione permette correzioni rapide;
- quando la prova c’è ma è dispersa: l’incontro può “ordinare” la ricostruzione.
Quando può non convenire?
- se l’atto è costruito su un’errata imputazione “di principio” (es. spese di soggetti non a carico senza alcun collegamento);
- se l’ufficio ignora prove forti e non sembra disponibile: può essere più efficiente andare in giudizio, chiedendo anche cautelare.
Quarto snodo: il ricorso e i 60 giorni
Se si arriva all’atto impugnabile, la regola processuale base è:
- 60 giorni per proporre ricorso.
Il ricorso, in casi di redditometro su spese familiari, deve normalmente sviluppare quattro blocchi:
- presupposti legali (soglie, motivazione, corretta applicazione del decreto);
- vizi procedimentali (contraddittorio dove dovuto, valutazione delle osservazioni);
- merito probatorio (fonti e flussi: chi paga e con quali risorse);
- cautelare (se c’è rischio immediato di riscossione).
Quinto snodo: la tutela cautelare
Se la pretesa minaccia la tua liquidità, il tuo conto o l’operatività, valuta subito (con un professionista) la richiesta di sospensione: la tutela cautelare mira a evitare che l’esecuzione produca danni prima della decisione di merito.
Difese e strategie probatorie dal punto di vista del contribuente
Qui entriamo nel cuore del problema: come smontare l’imputazione delle spese familiari senza affidarsi a frasi (“pagava mia moglie”), ma costruendo un quadro che regge davanti a ufficio e giudice.
La difesa “di soglia”: prima ancora delle spese, verifica se l’accertamento è legalmente utilizzabile
Check-list immediata:
- lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito “accertabile” supera davvero un quinto?
- l’ufficio ha considerato la soglia dieci volte assegno sociale annuo (non un importo fisso, ma un parametro)?
Se la risposta è “no”, la contestazione è attaccabile a monte.
La difesa “di imputazione”: distinguere familiari a carico e non a carico
- Familiari fiscalmente a carico: la norma presume l’imputazione delle loro spese a te (quindi la difesa non è “non imputabile”, ma “finanziata da fonti non imponibili / da terzi / da risparmi / ecc.”).
- Familiari non a carico: la difesa può essere più “aggressiva”:
- contestare la riconducibilità delle spese a te,
- far emergere autonomia reddituale del familiare,
- dimostrare pagamenti effettuati e sostenuti da lui/lei in modo tracciabile.
La difesa “di fonte”: quattro categorie di prova contraria che funzionano davvero
La riforma ha esplicitato che la prova contraria può articolarsi (tra l’altro) su:
1) redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
2) disponibilità finanziarie accumulate negli anni precedenti, anche con riferimento a soggetti del nucleo;
3) somme non imponibili (ad esempio liberalità, eredità) e altre fonti legittime non tassate come reddito;
4) spese sostenute o beni acquistati da soggetti diversi dal contribuente.
Operativamente, la differenza tra difesa “che regge” e difesa “che cade” è quasi sempre questa:
- dimostrare la disponibilità (il coniuge aveva reddito) non basta se non dimostri
- il trasferimento/impiego (quelle somme sono state effettivamente usate per quelle spese contestate).
La difesa “di tracciabilità”: ricostruire il flusso, non solo la disponibilità
Per le spese familiari, l’ufficio di solito ha in mano un “dato spesa” (auto, mutuo, rata, viaggio, scuola) e ti chiede: “con quali soldi?”.
La risposta deve essere un “percorso”:
- entrata (da dove arrivano i soldi: stipendio del coniuge, donazione, prestito, risparmio);
- transito (conto/strumento su cui entrano e da cui escono);
- uscita (pagamento della spesa “X” con bonifico/assegno/pos/estratto).
Più la spesa è “grande” (auto, casa, ristrutturazione), più la prova deve essere chirurgica.
La difesa sui “consumi medi ISTAT”: contestare l’astrazione e personalizzare il caso
Il decreto redditometrico consente l’uso di spese medie (statistiche) in certe condizioni e con criteri.
Se l’ufficio le usa in modo “automatico”, le linee difensive tipiche sono:
- la tua realtà familiare non coincide con il cluster statistico (malattia, assistenza, convivenze non registrate correttamente, ecc.);
- la spesa media non è “spesa sostenuta”, soprattutto se contraddetta da estratti conto e fatture;
- la componente statistica non può schiacciare prove documentali specifiche (è un tema ricorrente nelle contestazioni redditometriche).
Errori comuni che fanno perdere cause (anche con buone ragioni)
- Rispondere tardi allo schema di atto o all’ufficio: perdi la finestra in cui puoi “guidare” l’accertamento.
- Presentare “dichiarazioni” non supportate da documenti (nel redditometro la prova è soprattutto documentale).
- Confondere “a carico fiscale” con “convivente”: sono piani diversi e in accertamento cambia l’imputazione.
- Non contestare le soglie: a volte il caso si chiude lì.
- Non chiedere cautelare quando serve: si vince sul merito ma si “crolla” prima per la riscossione.
Strumenti alternativi e gestione del debito tributario e della riscossione
Non sempre la soluzione migliore è “solo” vincere l’accertamento: a volte la strategia del contribuente/debitore è ridurre il danno, rateizzare, definire, proteggere il patrimonio, soprattutto se la contestazione si innesta in una crisi più ampia.
Definizione agevolata e rottamazione quinquies: cosa cambia nel 2026
La legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione-quinquies”), con regole e termini puntuali.
Punti essenziali (operativi):
- carichi definibili: affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (con delimitazioni e condizioni previste dai commi);
- domanda: entro 30 aprile 2026 con modalità telematiche;
- pagamento: in unica soluzione entro 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali con calendario normativamente definito;
- effetti protettivi: sospensione termini, stop (in certi limiti) a nuove azioni esecutive e cautelari, con regole sul rapporto con fermi e ipoteche già iscritti;
- decadenza: mancato/insufficiente pagamento dell’unica rata o di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata comporta perdita dei benefici secondo i commi dedicati.
In parallelo, per la rottamazione-quater e le scadenze di pagamento, i canali informativi ufficiali dell’Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicano calendari e FAQ operative.
Rottamazione e procedure di sovraindebitamento/crisi: un ponte normativo espresso
Un comma della legge di bilancio 2026 è particolarmente interessante per chi è in difficoltà strutturale: prevede che possano essere compresi nella definizione agevolata anche debiti che rientrano in procedimenti instaurati ai sensi della disciplina sul sovraindebitamento e del Codice della crisi, con possibilità di pagamento anche “falcidiato” secondo quanto previsto nel decreto di omologazione.
Questa è una chiave pratica: se la tua posizione è “fiscale + bancaria + familiare”, può essere inefficiente combattere solo su un fronte.
Piano del consumatore, procedure familiari, esdebitazione: cosa puoi valutare oggi
Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il consumatore sovraindebitato può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti con l’ausilio dell’OCC, con contenuto libero e possibilità di soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti.
Ci sono due aspetti particolarmente utili nel “caso famiglia”:
- procedure familiari: membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda se conviventi o se il sovraindebitamento ha origine comune, mantenendo distinte le masse attive e passive;
- esdebitazione del sovraindebitato incapiente: se sei persona fisica meritevole e non sei in grado di offrire utilità ai creditori (nei limiti e condizioni previsti), puoi accedere all’esdebitazione (con criteri anche legati a reddito e mantenimento familiare e con vigilanza successiva dell’OCC).
In termini difensivi, questi strumenti non “cancellano” automaticamente la contestazione del redditometro, ma possono:
- proteggere da escalation esecutive;
- incanalare e ridurre il debito in un quadro unico;
- creare spazio negoziale e giudiziale con l’erario e gli altri creditori.
Perché (a volte) la strategia migliore è ibrida
Nella pratica, molte difese efficaci sono “a doppio binario”:
- binario 1: contestazione dell’accertamento su spese familiari (presupposti, imputazione, prova, contraddittorio);
- binario 2: gestione del debito (definizione agevolata, rateazione, crisi) per impedire che una contestazione diventi un default patrimoniale.
La scelta dipende da: – solidità della prova, – importi, – rischio di riscossione, – situazione familiare e reddituale complessiva.
Tabelle operative, FAQ e simulazioni numeriche
Tabella di sintesi: regole chiave che ti riguardano subito
| Tema | Regola/criterio operativo | Fonte ufficiale |
|---|---|---|
| Spese di coniuge e familiari fiscalmente a carico | Si considerano sostenute dal contribuente | |
| Redditometro: condizioni per procedere | Scostamento ≥ 20% e soglia assoluta legata a 10× assegno sociale annuo | |
| Prova contraria “tipizzata” | Include anche disponibilità finanziarie accumulate del nucleo e spese sostenute da terzi | |
| Contraddittorio preventivo (schema di atto) | Regola generale nello Statuto, con eccezioni e atti esclusi | |
| Ricorso tributario | 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato | |
| Adesione su schema di atto | Istanza entro 30 giorni dallo schema | |
| Adesione dopo contraddittorio | Istanza entro 15 giorni dalla notifica, sospensione 30 giorni | |
| Rottamazione-quinquies | Domanda entro 30 aprile 2026; pagamento 31 luglio 2026 o 54 rate | |
| Procedure familiari nel sovraindebitamento | Domanda unica se conviventi o origine comune; masse distinte |
FAQ operative
Le risposte sono volutamente “pratiche”: l’idea è farti capire cosa raccogliere e cosa contestare.
1) Se il coniuge ha pagato spese con la sua carta, l’ufficio può imputarle a me?
Dipende: se il coniuge è fiscalmente a carico, il decreto redditometrico consente l’imputazione; se non è a carico, l’ufficio deve ricostruire la riferibilità o tu puoi dimostrare autonomia e tracciabilità del pagamento.
2) Cosa vuol dire “familiare fiscalmente a carico” in questa logica?
Vuol dire che, per il redditometro, le spese di quel familiare possono essere considerate “tuoi esborsi” ai fini della ricostruzione sintetica.
3) Posso difendermi dicendo che abbiamo usato risparmi accumulati?
Sì, ma va ricostruito e documentato: la disciplina della prova contraria valorizza anche disponibilità finanziarie accumulate, anche del nucleo familiare, ma serve prova documentale.
4) Se i soldi arrivano da una donazione o eredità, contano come prova?
In linea generale sì: la prova contraria può fondarsi su somme legittime non imponibili; l’elemento decisivo è la tracciabilità e il collegamento con le spese contestate.
5) L’ufficio può applicarmi il redditometro per importi “bassi”?
Deve comunque rispettare soglie/condizioni: scostamento del 20% e soglia assoluta collegata a 10× assegno sociale annuo.
6) Se non mi hanno avvisato prima con lo schema di atto, l’accertamento è nullo?
Il contraddittorio preventivo è regola generale, ma esistono eccezioni e atti esclusi con decreto MEF e chiarimenti interpretativi; la censura va costruita sul caso concreto (atto, data, tipologia, eccezioni).
7) Quanto tempo ho per fare ricorso?
Regola base: 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.
8) Posso chiedere l’adesione se mi hanno mandato lo schema di atto?
Sì: l’istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto (regole aggiornate).
9) E se mi notificano direttamente l’avviso dopo il contraddittorio?
È prevista una finestra anche nei 15 giorni successivi alla notifica, con sospensione del termine di impugnazione per 30 giorni (ipotesi specifica).
10) Se chiedo adesione, quanto “si ferma” il tempo del ricorso?
La disciplina aggiornata prevede ipotesi di sospensione (90 giorni nella regola generale; 30 giorni in una fattispecie legata all’adesione dopo contraddittorio preventivo).
11) Come contesto spese “medie ISTAT” che non ho sostenuto?
Con prova documentale (estratti, fatture, contratti) e con argomentazioni sulla non corrispondenza del cluster e sull’astrazione del dato statistico rispetto al tuo caso reale.
12) Se le spese sono di mio figlio maggiorenne non a carico, perché le imputano a me?
Di solito per presunta “riferibilità” (sostegno economico, uso di strumenti di pagamento riconducibili a te, mancanza di redditi del figlio). La difesa è: autonomia reddituale (o fonti non imponibili) + tracciabilità del pagamento + assenza di trasferimenti da te.
13) Se abbiamo patrimoni separati, cambia qualcosa?
Può essere un argomento utile, ma non basta: conta soprattutto la prova dei flussi finanziari e della titolarità delle risorse impiegate.
14) Posso chiedere sospensione cautelare se rischio blocchi o riscossione?
In presenza di rischio concreto e motivato, gli strumenti cautelari sono parte della tutela del contribuente nel processo tributario e vanno valutati tempestivamente.
15) Se non vinco sul merito, posso “chiudere” col fisco in modo agevolato nel 2026?
Per la fase di riscossione, la legge di bilancio 2026 disciplina una definizione agevolata con domanda entro 30 aprile 2026 e pagamento entro 31 luglio 2026 o rate.
16) La rottamazione può bloccare nuove esecuzioni?
I commi sulla definizione agevolata prevedono effetti sospensivi e limitazioni all’avvio/prosecuzione di nuove procedure, secondo condizioni puntuali.
17) Se sono sovraindebitato, posso fare una procedura “di famiglia”?
Sì: la disciplina sulle procedure familiari consente una domanda unica se conviventi o origine comune, con masse attive e passive distinte.
18) Esiste un’uscita “finale” se non posso pagare nulla?
L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente è prevista per la persona fisica meritevole, con requisiti e controlli successivi, secondo l’articolazione normativa.
Simulazioni numeriche
Le simulazioni sono costruite per ragionare “come ragiona l’ufficio”, ma con la tua ottica difensiva.
Simulazione A: imputazione spese familiari + verifica soglie
- Reddito dichiarato: 28.000 €
- Spese certe/sostenute (tue): 20.000 €
- Spese del figlio fiscalmente a carico (scuola + sport): 12.000 €
- Totale spese considerate: 32.000 €
Questione: ti contestano un reddito accertabile superiore al dichiarato.
Difesa in ordine:
1) Imputazione: quelle spese del figlio a carico possono essere imputate a te per decreto, quindi non basta negare; devi spostare la difesa sulla fonte delle risorse.
2) Soglia relativa: verifica se la ricostruzione supera di almeno 20% il dichiarato (qui, se il “reddito accertabile” costruito è poco sopra 28.000, potresti non superare la soglia).
3) Soglia assoluta: anche se superi il 20%, devi verificare la soglia di 10× assegno sociale annuo. Se non la raggiungi, l’accertamento sintetico non dovrebbe essere utilizzabile.
4) Prova contraria: se hai risparmi pregressi o redditi esenti/ritenuta (es. buoni postali, rendite tassate alla fonte), costruisci la tracciabilità verso quelle spese.
Simulazione B: spese del coniuge non a carico e “doppia prova”
- Coniuge non a carico con reddito estero o reddito autonomo
- Spese contestate: 18.000 € (viaggio, ristrutturazione, auto)
- Ufficio: “tenore di vita incompatibile: hai pagato tu”.
Difesa efficace:
- prova che il coniuge aveva disponibilità (contratti, dichiarazioni, certificazioni) e
- prova che le somme sono state trasferite/impiegate per quelle spese (bonifici su conto da cui parte il pagamento, pagamenti diretti del coniuge, estratti conto, fatture con quietanza).
Qui la logica è perfettamente coerente con la prova contraria “per flussi” valorizzata dalla disciplina riformata.
Giurisprudenza essenziale aggiornata al 20 febbraio 2026
In un articolo pratico come questo, la giurisprudenza serve soprattutto a rafforzare due concetti:
- la natura presuntiva dell’accertamento sintetico (e quindi il peso della prova contraria);
- il criterio per cui non basta invocare genericamente “soldi di famiglia”: serve prova documentale e coerenza logica.
Di seguito una selezione di provvedimenti (con indicazione dell’organo e data/numero come disponibili nelle banche dati istituzionali consultate).
Selezione di decisioni e riferimenti istituzionali utili sul tema
- Corte Suprema di Cassazione, Ordinanza 30/01/2024 n. 2746 (profilo: accertamento sintetico/prova contraria; richiamo anche a profili processuali di formazione della prova e redditometro).
- Corte Suprema di Cassazione, Sentenza 06/02/2025 n. 2950 (profilo: accertamento ex art. 38, comma 4, D.P.R. 600/1973; ricostruzione sintetica a seguito di verifica; utile per la linea difensiva su presupposti e prova).
- Corte Suprema di Cassazione, Sentenza 26/11/2014 n. 25104 (profilo: accertamento sintetico e onere della prova documentale contraria).
- Corte Suprema di Cassazione, Sentenza 15/01/2018 n. 37 (profilo: accertamento sintetico/redditometro e prova contraria).
- Corte Suprema di Cassazione, Sentenza 10/12/2020 n. 28157 (profilo: accertamento sintetico e prova contraria documentale del contribuente).
- Corte costituzionale, atti e questioni sul rapporto tra disciplina cautelare e pagamento in pendenza di giudizio (richiami a artt. 47 e 68 del processo tributario).
Questa lista è intenzionalmente “spendibile”: in un ricorso o in un contraddittorio, l’utilità non è citare decine di sentenze, ma richiamare quelle che consolidano un principio coerente con i documenti che porti.
Conclusione
Quando l’Agenzia delle Entrate ti imputa spese familiari, non sei davanti a un “semplice equivoco”: sei dentro un sistema normativo che, per legge, può trasformare la spesa (anche di familiari a carico) in presunzione di reddito. Ma sei anche dentro un sistema che, dopo le riforme 2024–2025, ha introdotto soglie più selettive, un contraddittorio preventivo più strutturato e una prova contraria più “tipizzata”, includendo risorse del nucleo familiare e spese sostenute da terzi.
Il valore delle difese analizzate sta in tre parole: tempestività, documenti, strategia.
- Tempestività: perché tra schema di atto, adesione e ricorso i termini sono rigidi e cambiano gli effetti sospensivi.
- Documenti: perché sul redditometro non vince chi “racconta”, ma chi dimostra flussi e fonti.
- Strategia: perché a volte serve un piano ibrido tra contenzioso e strumenti di definizione/gestione del debito (in particolare nel 2026 con la rottamazione-quinquies).
In questo perimetro, l’intervento di un professionista può fare la differenza non solo per “vincere” l’accertamento, ma anche per bloccare o contenere gli effetti esecutivi e costruire percorsi sostenibili contro pignoramenti, ipoteche, fermi e cartelle, secondo una logica di tutela complessiva del contribuente/debitore (anche tramite strumenti del Codice della crisi, incluse procedure familiari ed esdebitazione).
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