Introduzione
Se ti è arrivato un atto (o anche solo una richiesta di chiarimenti) in cui l’Amministrazione finanziaria “lega” i prelevamenti bancari a compensi o ricavi non dichiarati, sei davanti a uno dei terreni più delicati dell’accertamento tributario: le indagini finanziarie e le presunzioni legali basate sui movimenti di conto. Il rischio pratico è concreto: un singolo estratto conto “letto male” può trasformarsi in maggiori imposte, sanzioni, interessi, e – se non gestito subito – in una catena che porta a cartelle, ipoteche, fermi e azioni esecutive.
Questo tema è importante perché: – la presunzione bancaria sposta su di te l’onere della prova: non basta “dire” che il prelievo non è imponibile; devi dimostrarlo in modo credibile e, spesso, analitico;
– esistono differenze decisive tra chi produce reddito d’impresa e chi è professionista/lavoratore autonomo: l’errore più frequente è “subire” una presunzione che, in certi casi, non dovrebbe nemmeno applicarsi ai prelevamenti;
– con le riforme recenti, il contribuente dispone di armi procedurali nuove e più robuste (in particolare il contraddittorio preventivo e lo schema di atto), ma vanno azionate nei tempi corretti.
In questa guida (aggiornata al 20 febbraio 2026) trovi: – il quadro normativo essenziale (art. 32 DPR 600/1973; art. 51 DPR 633/1972; Statuto del contribuente; Testo unico della giustizia tributaria dal 1° gennaio 2026);
– cosa succede “dopo” la notifica di un atto: sequenza tipica, termini e scadenze;
– le difese più efficaci, con attenzione al tuo punto di vista: come neutralizzare la presunzione, come costruire la prova, come chiedere sospensioni e come scegliere tra contenzioso e definizione;
– gli strumenti alternativi per gestire il debito (rateizzazione, definizioni agevolate e – quando serve – strumenti di composizione della crisi e dell’insolvenza).
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Il suo team assiste concretamente il contribuente in: – analisi tecnica dell’atto e del fascicolo (accesso agli atti, ricostruzione cronologica movimenti, “mappa prove”);
– gestione del contraddittorio (osservazioni allo schema di atto) e ricerca di soluzioni deflattive (adesione/accertamento con adesione);
– ricorsi e istanze cautelari per bloccare gli effetti economici immediati, quando necessari;
– trattative e rientri sostenibili; e – se il carico è ormai ingestibile – valutazione di strumenti di composizione della crisi (concordato minore, esdebitazione, composizione negoziata).
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Quadro normativo delle presunzioni bancarie
Indagini finanziarie: cosa può fare l’Ufficio e perché è così “impattante”
Le indagini finanziarie sono uno strumento istruttorio che consente all’Amministrazione di: – richiedere a banche e operatori finanziari dati, notizie e documenti su rapporti e operazioni;
– acquisire movimenti e “tracce” finanziarie e usarle come base per rettifiche e accertamenti.
Sul piano delle imposte dirette il perno è l’art. 32 del DPR 600/1973, che disciplina i poteri istruttori e la regola per cui i dati bancari possono fondare rettifiche/accertamenti se il contribuente non prova che sono già confluiti nel reddito o sono irrilevanti.
Sul piano IVA il corrispondente è l’art. 51 del DPR 633/1972, che replica l’impostazione per rettifiche e accertamenti IVA.
Un punto pratico: la norma – oltre a descrivere i poteri – contiene anche una regola di “preclusione” (se non produci determinati documenti quando te li chiedono, potresti non poterli usare dopo, salvo eccezioni).
Prelevamenti vs versamenti: la distinzione che decide l’esito della difesa
La tua domanda riguarda i prelevamenti (uscite). La difesa cambia radicalmente rispetto ai versamenti (entrate).
- Versamenti (entrate): per orientamento consolidato, possono essere considerati presuntivamente riferibili a operazioni imponibili o redditi non dichiarati, salvo prova contraria. È un rischio che tocca anche professionisti e autonomi, e spesso l’Ufficio lo usa per ricostruire “compensi” non fatturati.
- Prelevamenti (uscite): oggi la presunzione è costruita, nel testo vigente dell’art. 32, in termini di “ricavi” (non più “compensi”) e con limiti quantitativi: riguarda solo i prelievi/importi riscossi “non giustificati” sopra certe soglie.
Questa differenza è il primo “filtro” difensivo: molte contestazioni cadono (o si ridimensionano) perché l’Ufficio applica ai prelevamenti logiche che, nel diritto vivente, non sono sempre applicabili o non lo sono allo stesso modo.
La presunzione sui prelevamenti nel testo vigente: quando scatta davvero
Nel testo vigente dell’art. 32 DPR 600/1973 (versione in vigore dal 29 giugno 2024), la regola è questa, in sintesi:
1) I dati bancari sono posti a base di rettifiche/accertamenti se non dimostri che sono già considerati o irrilevanti.
2) Inoltre, alle stesse condizioni, sono posti come ricavi i prelevamenti o importi riscossi: – se non indichi il soggetto beneficiario;
– se non risultano dalle scritture contabili;
– solo oltre soglie: prelevamenti/importi riscossi “per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”.
Quindi, difendersi significa spesso dimostrare che manca almeno uno di questi tre pilastri (beneficiario / contabilità / soglie).
Perché, per molti professionisti, la contestazione “compensi da prelevamenti” è il punto debole dell’Ufficio
Se sei un lavoratore autonomo/professionista, devi conoscere un passaggio chiave: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 228/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presunzione nella parte in cui ricomprendeva la parola “compensi” in relazione ai prelevamenti dei lavoratori autonomi.
Questo ha prodotto un effetto pratico fondamentale: oggi la presunzione sui prelevamenti è formulata (nel testo vigente) in termini di ricavi, non di compensi.
In modo molto operativo: se ti imputano “compensi” presunti da prelevamenti, la tua prima linea difensiva è verificare se l’imputazione è compatibile con il quadro costituzionale e con il testo vigente.
Attenzione però: ciò non “salva” i versamenti. Proprio per questa ragione molte difese falliscono quando il contribuente confonde le due voci: prelevamenti ≠ versamenti.
Soglie 1.000/5.000: non sono un dettaglio, sono una barriera difensiva
Le soglie (1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili) sono state inserite tramite interventi normativi successivi (in particolare, la riforma del 2016 ha inciso sull’art. 32 introducendo la clausola “per importi superiori…”).
Nel testo vigente dell’art. 32 queste soglie sono esplicite e costituiscono una condizione legale della presunzione sui prelevamenti/importi riscossi.
Sul significato sistematico della presunzione e dei limiti, la giurisprudenza costituzionale recente ha confermato la tenuta della disciplina, chiarendo l’interpretazione del meccanismo.
Contraddittorio preventivo e “schema di atto”: la difesa procedurale che oggi pesa più di prima
Dal punto di vista del contribuente, una novità strutturale è l’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), nella versione vigente:
– stabilisce che, salvo eccezioni, tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio “informato ed effettivo”;
– per consentire il contraddittorio, l’Amministrazione invia uno schema di atto e assegna un termine non inferiore complessivamente a 60 giorni per controdedurre (con accesso/estrazione copia atti, su richiesta);
– l’atto non può essere adottato prima della scadenza del termine e sono previsti effetti di “posticipo” dei termini decadenziali se il contraddittorio “consuma” l’avvicinarsi della decadenza.
Esistono eccezioni (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, pronta liquidazione, controllo formale, e casi motivati di fondato pericolo per la riscossione).
Inoltre, per gli atti emessi prima del 30 aprile 2024 (o preceduti da inviti ex D.Lgs. 218/1997 emessi prima di tale data), il legislatore ha previsto una disciplina transitoria che limita l’applicazione del nuovo art. 6-bis.
Cosa accade dopo l’atto e quali scadenze devi rispettare
Quali “segnali” arrivano prima dell’accertamento basato sui conti
Nella pratica, l’accertamento da indagini finanziarie raramente arriva “a sorpresa” senza passaggi. I passaggi più frequenti sono:
- invito a comparire per fornire dati e chiarimenti, anche sui rapporti e operazioni acquisiti (art. 32);
- invito a esibire/trasmettere documenti (art. 32);
- questionario con richieste puntuali (art. 32);
- schema di atto (art. 6-bis Statuto) prima dell’atto autonomamente impugnabile, salvo eccezioni.
Chi “gioca in difesa” deve trattare questi passaggi come parte della strategia: la fase amministrativa è già difesa, non è burocrazia.
Termini minimi per rispondere e chiedere tempo
L’art. 32 prevede che inviti e richieste siano notificati e che il termine per adempiere non possa essere inferiore a: – 15 giorni (regola generale);
– 30 giorni per il caso delle richieste a operatori finanziari (numero 7).
Con lo Statuto (art. 6-bis), lo schema di atto deve concedere un termine non inferiore complessivamente a 60 giorni per controdedurre e, se richiesto, accedere agli atti e ottenere copie.
In ottica difensiva, la regola pratica è: non lasciare scadere i termini. Anche una risposta parziale, ben strutturata, può essere preferibile al silenzio, perché riduce l’effetto “preclusivo” su documenti favorevoli.
Il “boomerang” della preclusione probatoria e come neutralizzarlo
L’art. 32 contiene una regola molto temuta: notizie, dati e documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere considerati a favore del contribuente, in sede amministrativa e contenziosa, se l’ufficio ti ha informato di questa conseguenza contestualmente alla richiesta.
Ma esiste un correttivo: l’inutilizzabilità non opera se depositi i documenti allegandoli all’atto introduttivo del giudizio di primo grado e dichiari di non aver potuto adempiere per causa non imputabile.
E la giurisprudenza costituzionale più recente ha “controllato” questo istituto: la Corte costituzionale, con sentenza n. 137/2025, ha ritenuto la preclusione conforme solo se interpretata in modo restrittivo, per non comprimere oltre misura il diritto di difesa.
Per te, significa una cosa concreta: anche quando l’Ufficio invoca la preclusione, spesso esiste spazio per contestarne l’estensione, soprattutto se la richiesta era sproporzionata, già “coperta” da dati in possesso dell’Amministrazione, o se c’è una causa seria che spiega l’inadempimento.
Il contenzioso dal 1° gennaio 2026: Testo unico della giustizia tributaria e termini per ricorrere
Dal 1° gennaio 2026 si applica il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), che riordina e sostituisce le disposizioni processuali previgenti.
Il termine di base rimane centrale e operativo: il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità.
Questa scadenza è la tua “linea rossa”: tutte le scelte strategiche (adesione, autotutela, trattative, rateizzazioni, sospensive) vanno coordinate con i 60 giorni, oppure con le sospensioni e i meccanismi specifici previsti per certe procedure.
Il ricorso non sospende automaticamente: quando chiedere la sospensione e cosa devi provare
Nel contenzioso tributario, la proposizione del ricorso non sospende automaticamente gli effetti dell’atto. La sospensione va chiesta con istanza cautelare alla Corte competente, dimostrando i presupposti del danno grave e irreparabile e la plausibilità della difesa.
Il Testo unico disciplina il procedimento cautelare e anche i reclami/impugnazioni delle ordinanze cautelari, con termini stringenti (ad esempio 15 giorni in taluni casi di impugnazione dell’ordinanza).
Dal tuo punto di vista, la cautelare serve non per “vincere” subito, ma per proteggere liquidità e continuità mentre costruisci la prova e discuti il merito.
Accertamento con adesione: come incide sui tempi e quando conviene usarlo
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) è uno strumento deflattivo che consente di definire la pretesa evitando (o chiudendo) la lite, con effetti anche sui termini di impugnazione e pagamento.
La disciplina dell’istanza del contribuente (art. 6 D.Lgs. 218/1997) è stata aggiornata e oggi distingue due scenari:
- Atti per cui non si applica il contraddittorio preventivo: puoi presentare istanza di adesione entro il termine di proposizione del ricorso.
- Atti per cui si applica il contraddittorio preventivo (schema di atto): puoi presentare istanza entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto; oppure (se l’avviso arriva comunque dopo lo schema) anche entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso, ma in quest’ultimo caso la sospensione dei termini di impugnazione è limitata secondo quanto previsto dalla norma.
Sulla sospensione: in generale, il termine per impugnare e quello per pagare l’IVA accertata sono sospesi per 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo l’ipotesi particolare richiamata dal comma 2-bis.
In pratica, l’adesione può essere un’ottima “leva” difensiva se: – la prova è parziale ma sufficiente per ottenere una riduzione;
– vuoi ridurre rischio sanzionatorio e stabilizzare un importo;
– hai bisogno di tempo per organizzare la documentazione senza bruciare i 60 giorni del ricorso.
Difese e strategie legali per contestare i prelevamenti presunti
Verifica preliminare: la presunzione sui prelevamenti si applica davvero al tuo caso?
Questa è la domanda che, in uno studio legale/tributario, si fa prima di tutto.
Perché? Perché l’art. 32 costruisce la presunzione sui prelevamenti come “ricavi” e la subordina a condizioni precise (beneficiario non indicato, assenza in contabilità, soglie).
In difesa, devi quindi collocarti in una delle tre “macro-situazioni”:
Situazione professionista/lavoratore autonomo
Se l’atto parla di “compensi presunti da prelevamenti”, la difesa può poggiare su un punto strutturale: la Corte costituzionale ha escluso la legittimità dell’estensione ai lavoratori autonomi della presunzione “costi–ricavi” tipica dell’impresa, nella parte in cui trasformava i prelevamenti in “compensi”.
Operativamente, in molte difese questo diventa un motivo forte: l’Ufficio sta usando una presunzione nella parte che non può valere come “compensi”, e deve eventualmente ricostruire diversamente la pretesa (o arretrare).
Situazione impresa (titolare di reddito d’impresa)
La presunzione sui prelevamenti può operare, ma solo entro le condizioni e soglie previste. Qui la strategia è quasi sempre probatoria: costruire la “traccia” del beneficiario o la destinazione non imponibile.
Situazione “privato puro”
In teoria la presunzione sui ricavi è coerente con reddito d’impresa; se non hai impresa/professione, la contestazione deve essere letta con attenzione perché può nascondere altre ricostruzioni (es. redditi diversi, contestazioni patrimoniali, ecc.). In questi casi la difesa deve essere disegnata sul capo d’imputazione effettivo e sugli articoli richiamati nell’atto.
Difesa “a blocchi”: smontare uno degli elementi costitutivi della presunzione
La presunzione sui prelevamenti, nel testo vigente, richiede un “tridente”: 1) beneficiario non indicato;
2) non risultanza dalle scritture contabili;
3) superamento soglie 1.000/5.000.
Se riesci a colpire anche solo un dente del tridente, riduci molto la tenuta dell’accertamento.
Beneficiario: cosa significa “indicare il soggetto beneficiario” in modo difensivamente utile
Nel contenzioso, “indicare il beneficiario” non significa scrivere “spese varie”. Significa rendere verificabile chi ha ricevuto il denaro e perché.
Prove tipiche: – ricevute o fatture del fornitore (con compatibilità temporale con i prelievi);
– contratti (appalto, collaborazione, consulenza, locazione) con quietanze;
– bonifici/assegni collegabili ai prelievi (anche se il prelievo è stato fatto per alimentare un pagamento tracciato successivo);
– dichiarazioni sostitutive terzi (con cautele: sono utili come tassello, ma non sempre bastano da sole).
La Cassazione, in più pronunce, insiste sulla necessità di una prova contraria concreta e non meramente assertiva per neutralizzare l’effetto presuntivo dei movimenti.
“Non risultino dalle scritture contabili”: se sei impresa, la contabilità è parte della difesa (e del problema)
Se sei un’impresa, uno dei primi controlli è: quei prelievi risultano già registrati? Sono “giroconti”? Sono prelievi dell’imprenditore? Sono movimentazioni tra cassa e banca?
In ottica difensiva, è spesso utile costruire una tabella che, per ogni riga di estratto conto contestata, indichi: – data e importo;
– causale e mezzo (sportello, bancomat, ecc.);
– registrazione contabile correlata (se esiste);
– documento a supporto;
– esito difensivo: imponibile/non imponibile/dubbio.
Questo è esattamente il tipo di lavoro che rende la prova “analitica” e convincente.
Soglie: calcolo corretto e contestazione matematica
Le soglie si applicano: – sul giornaliero: solo prelievi > 1.000 euro quel giorno;
– e sul mensile: e comunque solo se il totale mensile supera 5.000 euro.
Qui la difesa è spesso numerica: – se l’Ufficio somma tutto senza rispettare giorno/mese, c’è un vizio sostanziale;
– se contesta prelievi sotto soglia come “automaticamente imponibili”, puoi evidenziare che manca la condizione legale (fermo restando che l’Ufficio potrebbe tentare di usarli come indizi in una presunzione semplice, ma deve motivare e dimostrare molto di più).
Difesa sostanziale: categorie tipiche di prelevamenti non imponibili e come provarle
Di seguito una “mappa” difensiva delle ipotesi più comuni (con l’avvertenza: ogni caso va calato nella tua posizione fiscale e nel contenuto dell’atto).
Giroconti e trasferimenti tra conti tuoi
Se hai più conti (personali, business, deposito) è frequente prelevare da uno e versare su un altro, o fare operazioni intermedie. In difesa: – produci estratti di entrambi i conti;
– evidenzia la corrispondenza temporale;
– ricostruisci il “ciclo” (uscita–entrata).
Questo tipo di prova mira a dimostrare che non si tratta di spesa generativa di ricavi occulti, ma di mera movimentazione patrimoniale.
Prelievi per spese personali dell’imprenditore
È uno dei punti più spinosi. Perché: – l’art. 32 “punta” proprio sui prelievi senza beneficiario;
– le spese personali pagate in contanti sono difficili da documentare.
Qui la difesa deve essere realistica: – se l’Ufficio contesta grandi importi e continuità, la semplice affermazione “spese personali” spesso non basta;
– la strategia è integrare elementi: stile di vita già coerente col reddito dichiarato, disponibilità patrimoniali lecite, eventuali prelievi “a scalare” riconducibili a eventi (viaggi, lavori casa, ecc.) corredati da altri riscontri.
Prestiti a familiari o restituzioni di prestiti
Per qualificare un prelievo come prestito (o restituzione), la difesa migliore è documentale: – scrittura privata con data certa (o elementi oggettivi di datazione);
– movimentazioni di ritorno;
– eventuali bonifici successivi in restituzione;
– coerenza con profili reddituali e patrimoniali.
Pagamenti di costi “non detraibili” o non inerenti
Anche se una spesa non è deducibile/detraibile, non è automaticamente ricavo occulto. Il rischio però è l’inquadramento: l’Ufficio potrebbe dire “prelievo = costo in nero = ricavo in nero”.
L’obiettivo difensivo è spezzare il sillogismo: dimostrare che l’uscita non ha relazione con acquisti “in nero” finalizzati all’attività.
Difesa procedurale: contraddittorio, motivazione e regolarità dell’indagine
Contraddittorio preventivo: controlla se doveva esserci lo schema di atto e se ti hanno dato 60 giorni
Quando l’atto è autonomamente impugnabile e non rientra nelle eccezioni, deve essere preceduto dal contraddittorio ex art. 6-bis con schema di atto e 60 giorni.
Se non accade, il vizio è oggi un motivo difensivo importante: annullabilità dell’atto.
La difesa “smart” usa il contraddittorio non solo come eccezione formale, ma come spazio per: – chiedere accesso agli atti;
– imporre chiarimenti su come sono calcolate soglie e presunzioni;
– proporre una lettura alternativa documentata.
Autorizzazioni e formalità dell’acquisizione dati bancari
In linea generale, le richieste agli operatori finanziari richiedono autorizzazioni interne; nella prassi è frequente che il contribuente non le veda. La giurisprudenza di legittimità ha affermato l’impostazione per cui tali autorizzazioni hanno natura interna e la loro mancata esibizione non invalida automaticamente l’accertamento; su questo punto la prassi divulgativa istituzionale ha richiamato l’orientamento della Corte di cassazione.
Questo non significa “resa”: significa che la difesa deve concentrarsi su ciò che davvero regge la pretesa (motivazione, calcolo, prova, contraddittorio, corretta applicazione della presunzione).
Preclusione probatoria e Corte costituzionale 137/2025
Se l’Ufficio tenta di “tagliarti le gambe” dicendo che non puoi produrre documenti perché non li hai consegnati prima, ricorda: – l’art. 32 contiene l’eccezione della causa non imputabile e il deposito con ricorso introduttivo;
– la Corte costituzionale ha chiarito che la preclusione è compatibile con la Costituzione solo se interpretata restrittivamente, per non negare in radice il diritto di difesa.
Strategia “a bivio”: impugnare o definire?
Dal punto di vista del contribuente, la scelta non è ideologica: è economico-processuale.
- Impugnare conviene quando: la presunzione è applicata fuori campo (es. “compensi da prelevamenti” al professionista), le soglie sono mal conteggiate, manca il beneficiario ma esistono riscontri seri, o l’atto è viziato (contraddittorio/motivazione).
- Definire conviene quando: la prova è debole, gli importi sono sostenibili con riduzioni, vuoi evitare rischio sanzionatorio e chiudere rapidamente. In questa categoria rientrano strumenti come l’accertamento con adesione.
In molti casi la strategia migliore è mista: contraddittorio + adesione (tentativo serio) e, se non funziona, ricorso con cautelare.
Strumenti alternativi e soluzioni per ridurre o gestire il debito
Questa sezione è pensata per quando il problema non è solo “vincere o perdere” sull’accertamento, ma mantenere il controllo sul debito e sui flussi di cassa.
Rateizzazione ordinaria: DPR 602/1973, art. 19 e nuove soglie 2025–2026
Per i debiti in riscossione (cartelle/ruoli), la rateizzazione è regolata dall’art. 19 DPR 602/1973. Nel testo vigente e nelle informazioni istituzionali aggiornate: – per talune richieste (in base a importi e periodo), è prevista una dilazione fino a 120 rate mensili, con scaglioni che includono – per richieste presentate negli anni 2025 e 2026 – piani “da 85 a 120 rate” in determinate condizioni.
Questa è una leva difensiva “di tenuta”: non risolve il merito dell’accertamento, ma può evitare che la posizione degeneri in esecuzione.
Definizioni agevolate della riscossione: Rottamazione e novità 2026
Rottamazione-quinquies (Legge di bilancio 2026): cosa dice la fonte istituzionale
Secondo la comunicazione ufficiale dell’Agente della riscossione, la Rottamazione-quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026 riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, con indicazioni operative e ambito applicativo pubblicati dall’ente.
Per il contribuente, la logica è sempre la stessa: paghi il “dovuto” secondo le regole dell’agevolazione e ottieni abbattimenti su componenti accessorie secondo quanto previsto dalla normativa applicativa e dalle istruzioni ufficiali (da verificare nel tuo caso concreto, soprattutto se hai debiti eterogenei e più enti affidanti).
Riammissione alla Rottamazione-quater (Legge n. 15/2025): quando era possibile e cosa prevedeva
Nel 2025 è stata prevista una riammissione per contribuenti decaduti dalla Rottamazione-quater al 31 dicembre 2024: la fonte ufficiale descrive requisiti, ambito e modalità (domanda telematica entro termini indicati).
Per chi legge oggi (febbraio 2026), la riammissione è utile come riferimento se anche tu sei “rientrato” e devi gestire pagamenti e scadenze secondo le regole comunicate.
Sovraindebitamento e crisi: quando l’obiettivo diventa “proteggere la persona o l’impresa” oltre il singolo accertamento
Se la contestazione bancaria genera un debito che “rompe” equilibrio familiare o aziendale, il tema non è più solo tributario ma di crisi del debitore.
Codice della crisi: definizione di sovraindebitamento
Il Codice della crisi (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) definisce il sovraindebitamento come stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore e di altri debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale o procedure maggiori.
Questa definizione è importante perché “apre” l’accesso a strumenti che, in determinate condizioni, incidono anche su debiti fiscali.
Concordato minore: struttura essenziale
Tra gli strumenti previsti, il “concordato minore” consente una proposta di soddisfacimento anche parziale dei crediti, con modalità e tempi specifici e possibilità di classi (con obblighi in certi casi).
È un’opzione da valutare quando sei un debitore “non grande impresa”, ma hai comunque un’attività o una posizione economica che può sostenere una proposta strutturata.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
Una misura di particolare rilievo, in casi estremi e tipicamente per persone fisiche meritevoli, è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disciplinata dall’art. 283 del Codice della crisi (con versione aggiornata e modifiche intervenute).
È uno strumento “di ultima istanza”: si valuta quando non esistono utilità realistiche da offrire e l’obiettivo diventa ottenere un “fresh start” entro le condizioni di legge.
Composizione negoziata della crisi d’impresa: cornice istituzionale
Per le imprese, la composizione negoziata è un percorso che coinvolge un esperto con funzioni di facilitazione delle trattative; tra i riferimenti istituzionali, il Ministero della giustizia pubblica i decreti e gli aggiornamenti relativi alla composizione negoziata e alla verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
In un contesto di debiti fiscali derivanti da accertamenti bancari, la composizione negoziata può essere la “cornice” per trattare in modo ordinato con creditori pubblici e privati, evitando reazioni a catena.
Tabelle, check-list, esempi numerici e FAQ
Tabelle riepilogative essenziali
Norme chiave e cosa ti consentono (o ti impongono)
| Tema | Norma/fonte | Cosa significa per te (in difesa) |
|---|---|---|
| Presunzione su dati bancari e prelievi | Art. 32 DPR 600/1973 | I dati bancari possono fondare accertamenti; prelievi/importi riscossi oltre soglie possono diventare ricavi se non indichi beneficiario e non risultano in contabilità. |
| IVA e dati bancari | Art. 51 DPR 633/1972 | Anche in IVA i dati dei conti possono fondare rettifiche/accertamenti, salvo prova contraria su imponibilità e dichiarazioni. |
| Contraddittorio preventivo | Art. 6-bis L. 212/2000 | Per gli atti impugnabili, salvo eccezioni, devi ricevere schema di atto e 60 giorni per controdedurre, pena annullabilità. |
| Termine ricorso dal 1/1/2026 | Art. 67 T.U. giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) | 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato per proporre ricorso. |
| Sospensione cautelare | T.U. giustizia tributaria (procedimento cautelare) + info istituzionale | Devi chiederla: il ricorso non sospende automaticamente; procedure e reclami hanno termini stretti. |
| Accertamento con adesione | Art. 6 D.Lgs. 218/1997 | Se attivato correttamente, sospende termini (in generale 90 giorni); regole diverse se c’è stato schema di atto. |
| Rateizzazione cartelle | Art. 19 DPR 602/1973 | Possibili piani fino a 120 rate, con scaglioni e regole aggiornate 2025–2026. |
| Preclusione documentale | Art. 32 DPR 600/1973 + Corte cost. 137/2025 | Documenti non prodotti possono essere “tagliati”, ma esistono eccezioni e interpretazione restrittiva costituzionale. |
Scadenze operative: il calendario minimo del contribuente
| Fase | Termine “chiave” | Nota difensiva |
|---|---|---|
| Risposta a inviti/richieste (art. 32) | ≥ 15 giorni (generalmente) | Non ignorare: rischio preclusione. |
| Risposta a schema di atto (art. 6-bis) | ≥ 60 giorni complessivi | Usa per accesso atti e controdeduzioni. |
| Ricorso (dal 1/1/2026) | 60 giorni | È la scadenza madre. |
| Adesione (in generale) | entro termine ricorso / regole speciali con schema di atto | Può sospendere termini (90 gg o 30 gg in caso specifico). |
Check-list pratica: cosa fare appena ricevi una contestazione sui prelevamenti
1) Identifica il tuo “profilo fiscale”: impresa o professionista? (la difesa cambia).
2) Isola i movimenti contestati e calcola le soglie 1.000/5.000 con un foglio riepilogativo.
3) Per ogni prelievo: chiediti “posso indicare beneficiario?” e costruisci prova a supporto.
4) Verifica se ti hanno garantito contraddittorio e schema di atto quando dovuto.
5) Se scatta il contenzioso: blocca subito la scadenza del ricorso (60 giorni) e valuta istanza cautelare.
6) Valuta adesione se utile a ridurre rischio e importi, senza bruciare i termini.
Simulazioni pratiche e numeriche
Simulazione professionista: “compensi presunti da prelevamenti” (difesa principale: inquadramento giuridico)
Scenario
Sei un professionista. Nel 2023 hai prelevato contanti in varie date per un totale di 18.000 euro. L’Ufficio presume “compensi non dichiarati” pari a 18.000 (o una parte), perché non indichi beneficiari.
Linea difensiva
– La contestazione collega i prelevamenti a “compensi”: ma la Corte costituzionale ha escluso la presunzione “compensi da prelevamenti” per i lavoratori autonomi (sent. 228/2014).
– Il testo vigente dell’art. 32 configura la presunzione, sui prelevamenti, in termini di ricavi (non compensi) e con soglie: questo rafforza l’argomento che l’imputazione come “compensi” sui prelievi è giuridicamente vulnerabile.
Cosa puoi ottenere
In diversi casi, questo tipo di difesa porta a: – caduta della parte “prelevamenti = compensi”;
– spostamento del confronto sui versamenti (se presenti) o su altri indizi (che però devono essere motivati e provati).
Simulazione impresa: uso corretto delle soglie 1.000/5.000
Scenario
Ditta individuale. Nel mese di maggio: – 10 prelievi da 600 euro (totale 6.000 euro)
– 2 prelievi da 1.200 euro (totale 2.400 euro)
Totale mese: 8.400 euro.
Analisi difensiva
La presunzione opera sui prelievi/importi riscossi per importi superiori a 1.000 giornalieri e comunque a 5.000 mensili.
Quindi: – i prelievi da 600 euro non superano la soglia giornaliera;
– i prelievi da 1.200 euro superano la soglia giornaliera;
– il totale mensile supera 5.000, dunque il filtro mensile è superato.
La difesa “matematica” tipica è chiedere che l’Ufficio: – non consideri automaticamente come ricavi presunti tutti i prelievi del mese, ma solo quelli che rientrano nell’area di operatività della presunzione e che, inoltre, non risultano in contabilità e non hanno beneficiario indicato.
Simulazione “giroconto”: uscita da conto A, entrata su conto B
Scenario
Prelievo 3.000 euro il 10 marzo da conto A; versamento 3.000 euro il 12 marzo su conto B (di tua titolarità). L’Ufficio vede solo il conto A.
Difesa
– Produci estratti conto A e B e dimostri che la somma non è uscita “verso un beneficiario ignoto”, ma è stata trasferita e poi utilizzata (o rimasta) su altro conto; il fatto che l’Ufficio abbia acquisito solo una parte dei rapporti è elemento che puoi valorizzare nel contraddittorio e/o in giudizio.
FAQ operative
Un professionista può essere tassato sui prelevamenti come “compensi” non dichiarati?
La difesa deve ricordare che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la presunzione nella parte “compensi” sui prelevamenti dei lavoratori autonomi; oggi la presunzione sui prelievi è strutturata come “ricavi” e con soglie.
E sui versamenti?
È un altro tema: i versamenti possono essere presuntivamente collegati a redditi non dichiarati salvo prova contraria, anche per professionisti.
Cosa significa “soggetto beneficiario” del prelievo?
Significa rendere identificabile chi ha ricevuto la somma (o la destinazione) con elementi verificabili; non basta una causale generica.
Se ho pagato in contanti spese minute, come faccio?
Serve un impianto probatorio: ricevute quando esistono, coerenza economica, ricostruzione cronologica, eventuali riscontri indiretti. La prova deve essere concreta.
Le soglie 1.000/5.000 valgono sempre?
Nel testo vigente dell’art. 32 sono espressamente previste come condizione della presunzione sui prelevamenti/importi riscossi.
I prelievi sotto soglia sono “inermi”?
Non sono automaticamente ricavi presunti secondo quella presunzione legale; ma potrebbero essere usati come indizi in un ragionamento diverso. La motivazione dell’Ufficio diventa decisiva.
Se non rispondo al questionario, poi posso difendermi lo stesso?
Rischi la preclusione dei documenti favorevoli, ma esistono eccezioni (causa non imputabile e deposito con ricorso introduttivo).
La Corte costituzionale ha detto qualcosa di recente sulla preclusione?
Sì: sentenza n. 137/2025, che ammette la legittimità solo se interpretata restrittivamente, per non comprimere eccessivamente la difesa.
Lo schema di atto e il contraddittorio preventivo sono sempre obbligatori?
In generale sì per gli atti impugnabili, ma con eccezioni (atti automatizzati ecc.) e con disciplina transitoria per atti emessi prima del 30 aprile 2024.
Se non mi hanno dato 60 giorni sullo schema di atto?
Può essere un vizio rilevante: lo Statuto prevede la necessità del contraddittorio e del termine minimo complessivo.
Quanto tempo ho per fare ricorso dal 2026?
60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.
Il ricorso blocca subito il pagamento?
No automaticamente: devi chiedere sospensione cautelare.
Posso fare accertamento con adesione e poi ricorso?
Sì, ma devi coordinare tempi e sospensioni. L’istanza può sospendere i termini in base alle regole dell’art. 6 D.Lgs. 218/1997.
Se l’atto è preceduto da schema di atto, l’adesione cambia?
Sì: ci sono termini e regole specifiche (istanza entro 30 giorni dallo schema; o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso già preceduto da schema, con sospensione particolare).
Quando conviene rateizzare invece di combattere?
Quando la priorità è evitare esecuzioni e stabilizzare i flussi. La rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 è uno strumento di protezione operativa.
Cos’è la Rottamazione-quinquies e cosa comprende?
Le fonti ufficiali dell’Agente della riscossione indicano che riguarda carichi affidati tra 2000 e 2023, secondo la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2026 e le istruzioni operative.
Se il debito è troppo alto, esistono strumenti “oltre” le rate?
Sì: per consumatori e debitori non fallibili l’ordinamento prevede strumenti di composizione della crisi e dell’insolvenza (sovraindebitamento), inclusa l’esdebitazione dell’incapiente in casi estremi.
Sentenze e prassi più recenti
Questa sezione raccoglie le pronunce e i documenti istituzionali più utili (e recenti) per una difesa contro presunzioni su movimenti bancari, con focus su prelevamenti e prova contraria.
- Corte di Cassazione, ordinanza 7 maggio 2025 n. 11939: richiama la presunzione legale di ricavi non contabilizzati derivante da prelevamenti e l’onere della prova contraria in capo al contribuente.
- Corte di Cassazione, sentenza 21 marzo 2025 n. 7552: affronta il tema delle presunzioni negli accertamenti bancari, includendo profili relativi ai prelevamenti.
- Corte di Cassazione, sentenza 12 novembre 2025 n. 29900: inquadra la necessità della prova contraria nei meccanismi presuntivi; utile per impostare la difesa “analitica” sulle movimentazioni.
- Corte costituzionale, sentenza 28 luglio 2025 n. 137: legittima la preclusione probatoria dell’art. 32 solo se interpretata in modo restrittivo, per non comprimere il diritto di difesa.
- Corte costituzionale, sentenza 31 gennaio 2023 n. 10: pronuncia di sistema sulla disciplina delle presunzioni bancarie, rilevante per interpretazione e limiti della presunzione sui prelevamenti/importi riscossi.
- Corte costituzionale, sentenza 6 ottobre 2014 n. 228: dichiarazione di illegittimità costituzionale della presunzione sui “compensi” dei lavoratori autonomi connessa ai prelevamenti. È la base difensiva quando l’Ufficio tenta di imputare compensi presunti da prelievi al professionista.
- Agenzia delle Entrate, Circolare 19 ottobre 2006 n. 32/E: documento di prassi fondamentale sulla gestione delle indagini finanziarie e dei poteri istruttori.
Conclusione
Difendersi quando l’Amministrazione presume compensi o ricavi da prelevamenti bancari “non imponibili” significa, in concreto, fare tre cose in tempi rapidi:
1) capire se la presunzione si applica davvero al tuo profilo, distinguendo impresa e professionista e separando prelevamenti da versamenti;
2) costruire una prova credibile, meglio se analitica, che neutralizzi uno o più elementi della presunzione (beneficiario, contabilità, soglie);
3) usare le leve procedurali (contraddittorio preventivo, adesione, ricorso e cautelare) per evitare che l’accertamento diventi rapidamente riscossione e poi esecuzione.
La velocità è parte della strategia: tra 60 giorni per il ricorso (regola cardine dal 2026) e termini del contraddittorio/adesione, l’inerzia è uno dei pochi comportamenti che quasi sempre ti porta a peggiorare la posizione.
In questo contesto, l’assistenza di un professionista non serve solo a “scrivere un ricorso”, ma a scegliere la strategia più efficace per: – bloccare o ridurre gli effetti economici immediati (anche con istanze cautelari);
– costruire una difesa probatoria completa;
– impostare rientri sostenibili (rateizzazione/definizioni agevolate);
– e, se necessario, attivare percorsi di composizione della crisi (concordato minore, esdebitazione, composizione negoziata) per proteggere la persona o l’impresa quando il debito non è più gestibile con strumenti ordinari.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive, anche per prevenire o fermare pignoramenti, ipoteche, fermi o cartelle, quando ne ricorrono i presupposti.