Introduzione
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta l’origine di somme “derivanti da finanziamenti” (prestiti familiari, finanziamenti soci, prestiti infruttiferi, bonifici da terzi, rimborsi, giroconti o somme confluite sul conto senza un contratto “perfetto”), spesso non sta mettendo in discussione il diritto a ricevere un prestito: sta contestando la prova, cioè la capacità del contribuente di dimostrare in modo analitico, tracciabile e coerente che quelle entrate non sono reddito imponibile, non sono ricavi “in nero”, e non sono base IVA.
Il rischio non è astratto: la contestazione può trasformarsi in un accertamento per imposte dirette (IRPEF/IRES/IRAP), IVA, sanzioni e interessi. In casi selezionati, se gli importi sono elevati o il quadro appare artificioso, l’Ufficio può trasmettere atti anche alla Guardia di Finanza Guardia di Finanza o sollevare profili di maggiore gravità. Le contestazioni più tipiche nascono da indagini finanziarie (movimenti bancari), dove opera una presunzione legale relativa che sposta sul contribuente il peso di “spiegare” i flussi.
Questo articolo è costruito dal punto di vista difensivo del contribuente/debitore, con taglio pratico e operativo. Anticipa e sviluppa le principali soluzioni:
- come impostare una difesa documentale (contratto, data certa, tracciabilità, prova della provvista, logica economica del prestito);
- come sfruttare (o eccepire) il contraddittorio preventivo e le regole aggiornate sul procedimento;
- come scegliere tra autotutela, accertamento con adesione, ricorso e tutela cautelare;
- come gestire il debito se “non si riesce a vincere” (rateazioni, definizioni agevolate – inclusa la Rottamazione-quinquies 2026 – e strumenti di sovraindebitamento/CCII).
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In concreto, l’Avv. Monardo e il suo team possono aiutare il lettore a: analizzare l’atto e il fascicolo; costruire la prova (dossier finanziamento/bonifici); attivare interlocuzioni e contraddittorio; impostare ricorsi e istanze cautelari; negoziare definizioni e piani; valutare procedure di sovraindebitamento o strumenti di composizione della crisi, con l’obiettivo di bloccare o prevenire azioni esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti) quando il passivo tributario diventa ingestibile.
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(Nota di correttezza: questo articolo è informativo e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.)
Contesto normativo e giurisprudenziale
Perché il Fisco “non crede” al finanziamento: la logica delle presunzioni sui movimenti
Il cuore del problema è semplice: un accredito sul conto corrente del contribuente è un fatto “noto”. Se il contribuente non dimostra che quell’accredito è fiscalmente neutro, il Fisco può trattarlo come fatto “ignoto” (reddito/ricavo occulto) usando la presunzione legale delle indagini finanziarie. In materia di redditi, il riferimento principale è l’art. 32 del d.P.R. 600/1973.
Sul versante IVA, la regola parallela è l’art. 51 del d.P.R. 633/1972, che consente controlli e valorizza le risultanze finanziarie nel quadro dei poteri istruttori.
La Corte costituzionale ha chiarito, in un passaggio chiave, che all’interno dell’art. 32 convivono due presunzioni:
- una (generalmente ritenuta conforme all’“id quod plerumque accidit”) sui versamenti non giustificati, tendenzialmente qualificabili come ricavi/redditi sottratti a tassazione salvo prova contraria;
- un’altra sui prelevamenti (soprattutto per imprenditori), con limiti ed interpretazioni “adeguatrici” e con una storia giurisprudenziale che ha portato, per i lavoratori autonomi, alla dichiarazione di illegittimità della presunzione “prelevamenti = compensi”.
Perché questa distinzione conta nel tema “finanziamenti”? Perché quasi tutte le contestazioni su prestiti e finanziamenti riguardano versamenti/entrate: il contribuente sostiene “è un prestito”, l’Ufficio replica “se non provi, è reddito”. E la prova dev’essere (praticamente sempre) specifica per singolo movimento, non generica.
Corte costituzionale: due decisioni-chiave che incidono sull’accertamento bancario
Sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale : ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 nella parte in cui, per i professionisti, equiparava i prelevamenti a “compensi” (con un onere probatorio giudicato irragionevole rispetto alla natura del reddito di lavoro autonomo). Anche se la tua contestazione riguarda “entrate da finanziamento”, questa sentenza è un promemoria difensivo: le presunzioni non sono illimitate e vanno lette in modo coerente con la capacità contributiva e la logica economica del reddito.
Sentenza n. 10/2023: ha ritenuto non fondate (nei sensi motivazionali) questioni sull’equiparazione dei prelevamenti a ricavi per imprenditori, evidenziando però la natura relativa (iuris tantum) della presunzione e la necessità di un’interpretazione conforme ai parametri costituzionali; nella ricostruzione del quadro normativo, la Corte ribadisce anche che i versamenti non giustificati sono normalmente trattati come ricavi “occulti” salvo prova contraria, e richiama la soglia introdotta per i prelevamenti (1.000 euro giornalieri e 5.000 mensili) a seguito di modifiche normative.
Queste pronunce non “annullano” il potere dell’Amministrazione, ma sono utili per difendersi quando l’Ufficio applica meccanicamente la presunzione senza valutare la prova e senza ricostruire coerentemente i fatti.
Statuto del contribuente: contraddittorio preventivo, motivazione e prova
Dal 2024 il sistema è cambiato in modo strutturale: lo Statuto del contribuente ha formalizzato il principio del contraddittorio (art. 6-bis introdotto dal d.lgs. 219/2023), imponendo – come regola generale – che gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti da un contraddittorio effettivo, a pena di annullabilità, salvo eccezioni.
La disciplina è stata “messa a terra” e circoscritta, in fase di prima applicazione, da interventi essenziali:
- il d.l. 39/2024 (testo coordinato), che ha previsto una regola transitoria: l’art. 6-bis non si applica agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da invito ex d.lgs. 218/1997 emesso prima di tale data.
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 aprile 2024, che individua gli atti esclusi dall’obbligo di contraddittorio perché automatizzati/sostanzialmente automatizzati o di pronta liquidazione/controllo formale, e include espressamente – tra gli altri – ruoli, cartelle e atti tipici della riscossione (richiami ad art. 50, 77, 86 d.P.R. 602/1973) nonché accertamenti parziali basati esclusivamente su incrocio di dati.
Implicazione pratica difensiva: se stai ricevendo un atto “serio” (accertamento che trasforma un finanziamento in reddito imponibile), la prima domanda non è “quanto devo pagare?”, ma:
1) era dovuto il contraddittorio preventivo?
2) è stato svolto correttamente (informato ed effettivo)?
3) l’Ufficio ha considerato le tue osservazioni e motivato in modo coerente?
Quando la contestazione dell’origine di somme deriva da indagini bancarie, spesso l’Ufficio non è nei “casi automatizzati” del decreto MEF: quindi, salvo eccezioni (fondato pericolo per la riscossione ecc.), il contraddittorio può diventare un punto d’attacco o un’opportunità per risolvere prima del contenzioso.
Sanzioni: cosa è cambiato (e perché devi saperlo anche se “stai difendendo la prova”)
Quando l’Ufficio riqualifica somme come reddito/ricavi non dichiarati, l’impatto economico reale spesso dipende più da sanzioni e interessi che dall’imposta “netta”. Dal 2024 è intervenuta la riforma delle sanzioni tributarie (d.lgs. 87/2024).
Per la difesa pratica, due punti sono decisivi:
- le nuove percentuali non si applicano automaticamente a tutto il pregresso: l’art. 5 del d.lgs. 87/2024 stabilisce che le modifiche (artt. 2, 3 e 4 del decreto) si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024;
- per molti contribuenti ciò significa che, su annualità “vecchie”, rischi ancora i regimi sanzionatori precedenti; per annualità “recenti” (violazioni dopo 1/9/2024), potresti beneficiare di un quadro diverso (ad es. per dichiarazione infedele).
Esempio normativo “pulito” (testo di legge, non interpretazioni): l’art. 2 del d.lgs. 87/2024 modifica l’art. 1 del d.lgs. 471/1997 e sostituisce, per la dichiarazione infedele, la forbice “dal 90 al 180” con “del 70” (con minimo 150 euro), mentre per l’omessa dichiarazione rende “del 120” dove prima c’era una forbice più ampia.
Queste differenze incidono sulle convenienze di adesione, acquiescenza, rateazioni e, soprattutto, sulla strategia complessiva se la prova del finanziamento è debole.
Cosa succede dopo la contestazione
Questa parte è pensata come una “mappa” concreta: che cosa accade, in quali sequenze, e dove puoi intervenire prima che l’atto diventi un macigno.
I “momenti” tipici: dalla richiesta istruttoria all’avviso
Nella pratica, la contestazione dell’origine di somme da finanziamento può nascere in quattro modi (talvolta combinati):
A) Richiesta di chiarimenti/documenti (fase istruttoria)
L’Ufficio, nell’ambito dei poteri di controllo, può richiedere dati, notizie e documenti; la base tipica, quando si tratta di movimenti finanziari, è l’art. 32 d.P.R. 600/1973 (imposte sui redditi) e l’art. 51 d.P.R. 633/1972 (IVA).
➡ Qui si vince o si perde moltissimo: rispondere bene in fase istruttoria è spesso più efficace e meno costoso che difendersi in giudizio.
B) Processo verbale di constatazione (PVC) e fase “pre-atto”
Può esserci un PVC della Guardia di Finanza o un verbale interno. Da qui, con la riforma del contraddittorio, molte contestazioni dovrebbero transitare da un confronto effettivo prima dell’atto, quando dovuto.
C) Schema di atto / invito al contraddittorio preventivo
Il meccanismo del contraddittorio preventivo “statutario” mira a evitare atti a sorpresa e a far emergere prima le prove del contribuente (se correttamente svolto).
D) Avviso di accertamento (o atto equipollente)
Se non si chiude prima, arriva l’avviso: qui scattano termini per impugnare, pagare, chiedere adesione, ecc. Alcuni avvisi sono anche “esecutivi” (accertamento esecutivo), cioè possono passare alla riscossione senza cartella dopo il decorso dei termini e secondo la disciplina vigente.
Termini e scadenze: la tabella che devi avere sul tavolo
Di seguito una tabella “operativa” (semplificata) dei principali snodi. Le singole situazioni possono variare, ma questi sono i riferimenti più ricorrenti nel contenzioso da movimenti bancari/finanziamenti.
| Snodo | Cosa puoi fare | Perché è importante | Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Richiesta istruttoria su movimenti | Rispondere con dossier analitico + prove | Evita la presunzione “non vinta” e riduce rischio di accertamento | Art. 32 d.P.R. 600/1973; art. 51 d.P.R. 633/1972 |
| Contraddittorio preventivo (quando dovuto) | Presentare osservazioni tecniche/giuridiche; chiedere accesso agli atti; proporre definizione | Se mancante/inefficace può essere motivo di annullabilità; se ben usato può chiudere il caso | Art. 6-bis Statuto; transitorio d.l. 39/2024; decreto MEF 24/4/2024 |
| Notifica avviso di accertamento | Valutare: autotutela, adesione, ricorso, cautelare, pagamento | Qui si decide la strategia e si “fermano” gli effetti | Accertamento esecutivo: art. 29 d.l. 78/2010 |
| Se il debito va in riscossione | Rateazione / definizioni agevolate | Evita escalation esecutiva; riduce sanzioni/interessi in definizioni | Rateazione: art. 19 d.P.R. 602/1973; definizione 2026: L. 199/2025 commi 82 ss. |
| Se la situazione è insostenibile | Sovraindebitamento (consumatore / concordato minore / liquidazione controllata / esdebitazione) | Strumenti giudiziali per ristrutturare e “chiudere” il debito quando non lo reggi | CCII: art. 67, 268, 283 d.lgs. 14/2019; L. 199/2025 comma 96 |
Un punto spesso ignorato: non solo “prova del prestito”, ma “coerenza del sistema”
Quando l’Ufficio contesta un finanziamento, raramente si limita al singolo bonifico. In genere cerca incoerenze:
- prestito senza capacità finanziaria del prestatore;
- prestito non restituito (o restituito “a parole”);
- prestito infruttifero sistematico, non coerente con prassi tra estranei;
- prestito “a fisarmonica” (entra ed esce in modo circolare);
- prestito che coincide con spese incompatibili col reddito dichiarato.
Per questo, la difesa migliore non è “un documento”, ma una narrazione probatoria completa: ogni movimento deve avere causa, documento, data, soggetti e coerenza economica.
Difese e strategie legali operative
Questa è la parte centrale. L’obiettivo è darti una “cassetta degli attrezzi” per costruire una difesa che regga in tre sedi:
1) sede amministrativa/contraddittorio;
2) eventuale accertamento con adesione;
3) giudizio tributario (se necessario).
Prima regola: la presunzione si vince “movimento per movimento”
Nelle indagini bancarie, la linea difensiva più spesso vincente è quella che ricostruisce analiticamente i flussi e prova che:
- sono già stati considerati fiscalmente, oppure
- sono irrilevanti ai fini fiscali (prestito, restituzione prestito, giroconto, trasferimento tra conti propri, ecc.).
La Corte costituzionale descrive la presunzione dell’art. 32 come relativa e superabile con prova contraria, indicando anche le modalità tipiche: dimostrare l’irrilevanza, la già avvenuta considerazione o l’indicazione puntuale del beneficiario.
Nella pratica, soprattutto quando i flussi sono qualificati come “finanziamenti”, la prova contraria deve coprire almeno quattro livelli:
1) esistenza del rapporto di finanziamento (titolo causale);
2) tracciabilità del trasferimento (come è arrivato il denaro);
3) provenienza/provvista del finanziatore (da dove lo ha preso);
4) dinamica di restituzione (se prevista) o logica economica (se infruttifero).
Se manca uno di questi livelli, il Fisco tende a sostenere che il “prestito” è una mera etichetta.
Seconda regola: la “data certa” è spesso il confine tra difesa forte e difesa fragile
Molti contribuenti producono una scrittura privata di prestito redatta “dopo” la contestazione. Anche se non c’è un divieto assoluto, è un errore strategico: l’Ufficio può sostenere che la scrittura è postuma e quindi non idonea a provare l’origine al momento del movimento.
Cosa serve in concreto?
- Contratto (o scrittura) di prestito con data certa o, quantomeno, elementi oggettivi anteriori (bonifico con causale chiara; scambio PEC; firma digitale; registrazione).
- Causale coerente nel bonifico (es. “prestito infruttifero dd/mm/aaaa”, “finanziamento soci”, “mutuo infruttifero”, “anticipazione su prestito”, evitando causali generiche tipo “giroconto” se non è un giroconto).
- Eventuali delibere (per società) che autorizzano finanziamento soci o infragruppo.
Se non hai nulla di tutto ciò, la difesa possibile esiste, ma diventa più costosa e incerta perché devi costruire la prova su fonti “esterne”: estratti conto del finanziatore, documenti reddituali, giustificativi dell’uscita, ecc.
Terza regola: per i “finanziamenti familiari” devi provare anche la “provvista” (capacità del finanziatore)
È uno degli snodi più fraintesi.
Molti pensano: “se mio padre/madre mi presta 30.000 euro, basta una dichiarazione”. No: dal punto di vista fiscale, l’Ufficio può rispondere: “bene, dimostrami che quella persona aveva 30.000 euro disponibili e da dove arrivano”.
In un caso recente (Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 7583/2025), la Corte tratta un tema vicino: l’estensione delle indagini e della presunzione anche rispetto a conti intestati a terzi, richiedendo però condizioni e verifiche sul collegamento e sulla disponibilità/riconducibilità. In particolare, censura l’estensione “automatica” senza verificare l’esistenza di un legame stabile, nell’anno di imposta considerato, idoneo a giustificare l’estensione.
Tradotto in difesa “prestito familiare”: più è vicino il rapporto, più l’Ufficio tende a sostenere che i conti e le disponibilità siano “comunicanti”. Devi quindi presidiare la prova della provvista del finanziatore e la reale natura del rapporto di finanziamento (non donazione mascherata, non reddito del contribuente passato su conti altrui).
Strategia pratica: costruire un “Dossier Finanziamento” (modello difensivo)
Un dossier efficace non è un mucchio di PDF: è una ricostruzione ragionata. Il formato più utile è una tabella “movimento → causa → documento”, accompagnata da allegati.
Struttura consigliata del dossier:
1) Premessa: che cosa contesta l’Ufficio (riporto testuale delle contestazioni essenziali).
2) Cronologia: timeline sintetica (prima entrata, eventuali restituzioni, eventi collegati).
3) Tabella analitica dei movimenti: – data movimento – importo – conto di arrivo e conto di partenza – causale bancaria – qualificazione (prestito / tranche prestito / restituzione / interessi / giroconto / altro) – documento giustificativo (contratto, quietanza, delibera, estratto conto finanziatore, ecc.) 4) Prova della provvista del finanziatore: – estratti conto del finanziatore (periodo precedente e contestuale) – documenti reddituali o patrimoniali (in modo proporzionato) – prova dell’origine (disinvestimento, risparmio, vendita bene, prestito bancario al finanziatore, ecc.) 5) Coerenza economica: – perché il finanziamento era necessario – capacità di restituzione (se oneroso) – eventuale piano/accordo 6) Chiusura: richiesta motivata di archiviazione/riduzione/riqualificazione.
La base legale per questa impostazione sta nel meccanismo dell’art. 32 e dell’art. 51: se l’Ufficio usa i dati finanziari come base di accertamento, la tua difesa deve dimostrare l’irrilevanza o la già avvenuta rilevanza fiscale di quei dati.
Contestare la “riqualificazione” del finanziamento: argomenti difensivi tipici
Qui non esiste una formula unica. Però esistono argomenti che ricorrono con successo (se supportati da prova).
Argomento difensivo 1: prestito tracciato + contratto anteriore (o coerente) + restituzione
È la situazione migliore: riduce molto la forza della presunzione.
Argomento difensivo 2: prestito tracciato ma senza contratto: “prova per fatti concludenti”
È più difficile, ma possibile. Serve: – causale bancaria esplicita, – estratto conto finanziatore che mostra l’uscita e la disponibilità, – eventuali restituzioni (anche parziali) coerenti.
Argomento difensivo 3: finanziamento soci/infragruppo: necessità di delibera e contabilità coerente
Qui l’Ufficio guarda “doppio”: non solo il bonifico, ma anche il bilancio e i conti “debiti verso soci” o “finanziamenti infragruppo”. Se manca coerenza contabile, la contestazione “si sposta” dal singolo movimento alla credibilità della contabilità complessiva.
Argomento difensivo 4: prestito in contanti: difesa possibile, ma a rischio elevato
Senza tracciabilità, devi fare difesa “di sistema”: – prova dell’uscita contante dal finanziatore (prelievi coerenti), – prova dell’immissione (versamenti successivi), – prova della causa, – logica economica (perché contante?).
Più il caso è “cash”, più è cruciale sfruttare il contraddittorio preventivo per far emergere la ricostruzione prima che diventi atto.
Difesa procedurale: quando attaccare il procedimento (contraddittorio) oltre al merito
Non sempre conviene “fare solo merito”. Ci sono casi in cui il procedimento è vulnerabile:
- contraddittorio preventivo dovuto ma non svolto (atti dopo 30/4/2024, salvo esclusioni e salvo casi motivati di pericolo per la riscossione);
- contraddittorio svolto in modo apparente (poco tempo, documenti non messi a disposizione, mancata considerazione delle osservazioni);
- atto che rientra tra quelli esclusi (automatizzati) ma in realtà contiene valutazioni “di merito” non automatizzate, e quindi non dovrebbe essere trattato come escluso.
Il decreto MEF 24/4/2024 è particolarmente utile perché fotografa l’area “no contraddittorio” e la lega a categorie (incrocio dati, pronta liquidazione, controllo formale). Se l’accertamento sulla natura di un finanziamento è frutto di valutazioni sostanziali (capacità finanziatore, genuinità del prestito, ricostruzione di ricavi), spesso è difficile farlo rientrare in quella categoria.
Tabelle operative
Tabella 1 – Forza della prova (utile per capire dove intervenire)
| Elemento probatorio | Quanto pesa in difesa | Note pratiche |
|---|---|---|
| Bonifico con causale esplicita “prestito/finanziamento” | Alto | Meglio se collega a contratto/data |
| Contratto/scrittura con data certa anteriore | Molto alto | Riduce la contestazione di postumità |
| Estratti conto del finanziatore con uscita coerente | Alto | Serve anche per provvista |
| Prova origine provvista (disinvestimento, vendita, ecc.) | Alto | Cruciale per prestiti familiari/soci |
| Piano di rimborso + rimborsi effettivi | Molto alto | Trasforma “etichetta” in rapporto reale |
| Dichiarazione sostitutiva generica | Basso | Da sola raramente basta |
| Scrittura privata redatta dopo l’avvio del controllo | Basso/medio | Può aiutare, ma va corroborata |
La necessità di una prova contraria effettiva deriva dal quadro dell’art. 32 e dalla natura iuris tantum della presunzione (descritta anche dalla Corte costituzionale).
Tabella 2 – Sanzioni: perché il “quando” (data violazione) cambia il “quanto”
| Violazione (semplificata) | Regola di oggi | Decorrenza effettiva per riforma 2024 |
|---|---|---|
| Dichiarazione infedele (imposte dirette) | “del 70” (con minimo 150€) nel testo modificato | Solo per violazioni dal 1/9/2024 (art. 5 d.lgs. 87/2024) |
| Omessa dichiarazione | “del 120” (testo modificato) | Solo per violazioni dal 1/9/2024 (art. 5) |
Questo non è un dettaglio: in una difesa su finanziamenti contestati, se l’annualità è pre-1/9/2024, non devi “dare per scontato” il nuovo regime sanzionatorio.
FAQ pratiche
1) Se ho ricevuto un bonifico con causale “prestito”, basta questo?
È un ottimo inizio, ma spesso non basta da solo: serve almeno una prova minima del rapporto (scrittura/accordo) e della provvista del finanziatore, soprattutto se l’importo è rilevante. La difesa efficace si costruisce “movimento per movimento” in logica art. 32.
2) Se il prestito è da un familiare, devo dimostrare che aveva i soldi?
Sì, nella prassi è quasi sempre necessario, perché l’Ufficio può contestare che si tratti di reddito del contribuente “rientrato” sul conto o di ricavi occultati. La giurisprudenza recente sull’estensione delle indagini a conti di terzi richiede verifiche e collegamenti: è un indicatore di quanto la “provvista” conti.
3) Se non ho un contratto scritto, sono spacciato?
No, ma il rischio cresce. Devi costruire prova per fatti concludenti: causale, estratti conto del finanziatore, eventuali rimborsi, e coerenza economica.
4) Il contratto di prestito deve essere registrato?
Non sempre è obbligatorio per la validità civilistica; ma la registrazione o altri strumenti di “data certa” rafforzano enormemente la difesa fiscale (perché rendono più difficile l’accusa di postumità).
5) Il finanziamento infruttifero è sempre sospetto?
Non “sempre”, ma se è ripetuto o di importo rilevante può essere scrutinato: la difesa deve spiegare la ragione economica e dimostrare che non è un’etichetta per coprire redditi. L’Ufficio tende a valutare coerenza e provvista.
6) Se il prestito viene frazionato in più bonifici, è un problema?
Dipende. Se il frazionamento è coerente con il contratto (tranches) può essere neutro. Se appare artificioso o “a fisarmonica” può alimentare il sospetto: la tabella analitica è essenziale.
7) Ho ricevuto soldi e li ho subito girati ad altri: può essere comunque tassato?
Sì, se non dimostri il motivo del passaggio (es. mero transito, mandato, restituzione). In difesa, i “giroconti” vanno provati: altrimenti l’Ufficio può presumere disponibilità e ricavo.
8) Se l’Ufficio contesta su base IVA oltre che redditi, come mi difendo?
Devi separare: un prestito non è un’operazione imponibile IVA, ma se l’Ufficio sostiene che l’accredito sia corrispettivo di prestazioni in nero, la prova deve dimostrare la causa finanziaria e non commerciale. Il potere istruttorio IVA è tipicamente ancorato all’art. 51 d.P.R. 633/1972.
9) Posso chiedere un contraddittorio preventivo se non mi è stato dato?
Dipende da data e tipo di atto. Dopo 30/4/2024, la regola del contraddittorio preventivo opera con eccezioni e con una disciplina transitoria (d.l. 39/2024); inoltre il DM 24/4/2024 elenca atti esclusi. Se il tuo caso non rientra nelle esclusioni e l’Ufficio non ha attivato un contraddittorio effettivo, la questione può essere rilevante in difesa.
10) Se ricevo un atto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, posso eccepire il mancato contraddittorio preventivo?
Il DM 24/4/2024 esclude dall’obbligo di contraddittorio (art. 6-bis) ruoli, cartelle e atti tipici della riscossione. Quindi il tema va valutato con attenzione: spesso l’attacco principale non è il contraddittorio, ma il merito (inesistenza del debito, prescrizione/decadenza, vizi di notifica, rateazioni/definizioni).
11) Come dimostro la provvista del finanziatore senza “mettere a nudo” tutta la sua vita?
Con proporzionalità: estratti conto del periodo utile, documento che spiega l’origine (es. disinvestimento), evitando di produrre materiale irrilevante. L’obiettivo è dimostrare la disponibilità dell’importo al tempo del prestito.
12) Se il finanziatore è una società del gruppo, cosa serve in più?
Coerenza contabile e societaria: delibere, contratti infragruppo, conti e bilanci coerenti, tracciabilità completa.
13) Se l’Ufficio sostiene che il prestito è “fittizio”, cosa contesta in realtà?
Contesta la “causa reale”: sostiene che dietro il prestito ci sia un ricavo/compenso non dichiarato. Si difende dimostrando che il prestito è reale (provvista, trasferimento, restituzione o logica economica).
14) Se ho risposto tardi alla richiesta istruttoria, posso ancora produrre documenti?
Spesso sì nel processo, ma il rischio è che la tua difesa sia considerata meno credibile o che si discuta sulla tempestività e sulla cooperazione. In ogni caso, la strategia migliore è rispondere bene e presto. La cornice dei poteri istruttori è quella degli artt. 32 e 51.
15) Cosa succede se non riesco a provare l’origine e l’accertamento diventa definitivo?
Entri nella gestione del debito: rateazioni (art. 19 d.P.R. 602/1973), definizioni agevolate (nel 2026 rileva la Rottamazione-quinquies per specifiche categorie di carichi), e – se il debito è ingestibile – strumenti di sovraindebitamento nel CCII (piano del consumatore, liquidazione controllata, esdebitazione).
16) Il CCII può includere debiti “da cartelle” e carichi di riscossione?
Sì. Ed è significativo che la legge di bilancio 2026, nella disciplina della definizione agevolata (Rottamazione-quinquies), preveda espressamente che possono essere compresi anche debiti rientranti in procedimenti ex L. 3/2012 e in procedure del CCII, con pagamento anche falcidiato secondo i tempi dell’omologazione.
17) Se sono imprenditore, posso contestare l’uso dei prelevamenti come ricavi?
È materia complessa: la Corte costituzionale (sent. 10/2023) ha dichiarato non fondate le questioni, ma in motivazione chiarisce la natura relativa della presunzione e le condizioni (soglie, prova contraria, interpretazione adeguatrice). Per prestiti/finanziamenti, però, la partita principale è spesso sui versamenti.
18) È utile chiedere una sospensione cautelare del debito?
Sì, quando l’atto è esecutivo o quando la riscossione imminente crea un danno grave. La cautelare si valuta caso per caso, ma spesso fa la differenza tra difesa “ordinata” e crisi immediata.
19) Il contraddittorio preventivo vale anche per cartelle e fermi?
Il DM 24/4/2024 esclude ruoli/cartelle e atti della riscossione (richiama espressamente art. 50, 77, 86 d.P.R. 602/1973). Non significa che siano “intangibili”, ma che la difesa deve usare altri grimaldelli (vizi, merito, definizioni, rateazioni).
20) Che errore devo assolutamente evitare?
Rispondere “a sentimento” e non con prova analitica: la presunzione si vince con documenti, tracciabilità e coerenza, non con affermazioni generiche.
Simulazioni pratiche e numeriche
Le simulazioni servono a capire l’ordine di grandezza del rischio. Sono esempi “didattici”, non calcoli ufficiali.
Simulazione A – Prestito familiare 50.000 euro contestato come reddito (persona fisica)
Fatto: nel 2025 ricevi 50.000 euro sul conto, causale “prestito”, da un familiare. Non hai contratto scritto; non dimostri la provvista; nessun rimborso.
Scenario difensivo debole: l’Ufficio presume reddito non dichiarato e recupera imposte, applicando sanzioni (secondo disciplina applicabile al momento della violazione). Per violazioni dopo 1/9/2024, la scala sanzionatoria per dichiarazione infedele (imposte dirette) nel testo riformato è “del 70” con minimo 150 euro, ma ricordando la regola di decorrenza del d.lgs. 87/2024.
Come rendere difesa forte: estratti conto del familiare (uscita e disponibilità), prova origine provvista, scrittura anteriore (o scambio documentale pregresso), eventuale piano di rimborso e primo rimborso.
Simulazione B – Finanziamento soci 120.000 euro su S.r.l. contestato come ricavi “in nero”
Fatto: S.r.l. riceve 120.000 euro con causale “finanziamento”; in bilancio il conto “debiti verso soci” è incoerente o non aggiornato; il socio non dimostra capacità finanziaria.
Rischio tipico: l’Ufficio sostiene che è ricavo non contabilizzato e usa i movimenti come base per il recupero (redditi e IVA). Il potere di valorizzare movimenti deriva dal sistema art. 32/51.
Difesa efficace: delibera/verbale, contratto di finanziamento, estratti conto socio, prova della provvista del socio (ad es. disinvestimento), coerenza contabile (conto debiti verso soci), eventuale restituzione.
Simulazione C – Conto intestato a convivente/terzo usato dall’impresa: estensione indagini
Fatto: l’impresa viene accertata anche sulla base di movimenti su conti intestati a terzi (convivente del legale rappresentante). L’Ufficio estende automaticamente la presunzione.
Difesa giurisprudenziale utile: Cassazione 7583/2025 censura l’estensione senza verifica, nell’anno d’imposta, dell’esistenza di un legame stabile idoneo a fondare l’estensione; inoltre evidenzia che la parte deve fornire giustificativi, ma l’estensione ai conti di terzi richiede rigore e motivazione non apparente.
Operativamente: contestare la riferibilità, ricostruire flussi, dimostrare che il conto di terzo non è nella disponibilità dell’impresa o che i movimenti non sono ricavi.
Strumenti alternativi e gestione del debito
Non sempre la “battaglia sulla prova” si vince integralmente. Una difesa professionale deve avere sempre un “piano B”: ridurre danni, bloccare esecuzioni e ristrutturare il debito.
Rateazione dei carichi: la leva immediata contro l’escalation
Quando il debito entra nella fase di riscossione, la rateazione consente di evitare (o sospendere) alcune azioni aggressive, compatibilmente con le regole applicabili e con la regolarità dei pagamenti.
L’art. 19 del d.P.R. 602/1973 (testo vigente) prevede, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, piani fino a un massimo di 120 rate mensili in determinate condizioni.
Questa informazione è decisiva nel 2026: molti contribuenti si difendono sull’origine delle somme, ma se nel frattempo ricevono atti esecutivi, la rateazione può essere una misura di “contenimento” mentre si disputa la controversia.
Rottamazione-quinquies 2026: cosa prevede davvero (e cosa non prevede)
La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (comunemente chiamata “Rottamazione-quinquies”). La disciplina è nei commi 82 e seguenti dell’art. 1.
Punti essenziali, testuali nella sostanza:
- riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ma con una delimitazione oggettiva: debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività ex 36-bis e 36-ter d.P.R. 600/1973, e 54-bis e 54-ter d.P.R. 633/1972 (quindi, in termini pratici, molta parte del “dichiarato e non versato” e delle liquidazioni/controlli formali).
- la domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026;
- il pagamento è in unica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure in un numero massimo di 54 rate bimestrali, con prime scadenze 31 luglio/30 settembre/30 novembre 2026.
- ai fini del calcolo, si tiene conto esclusivamente di capitale e spese, secondo la disciplina della definizione e nei limiti indicati.
Collegamento importantissimo col sovraindebitamento: il comma 96 prevede che possano essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti in procedimenti avviati ex L. 3/2012 e nelle procedure del CCII (parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III), con pagamento anche falcidiato nei tempi del decreto di omologazione.
Questa previsione, nel 2026, crea una sinergia concreta tra definizione agevolata e strumenti di composizione della crisi.
Sovraindebitamento (CCII): quando ha senso se la contestazione riguarda finanziamenti
Quando la contestazione dell’origine delle somme genera un debito che non riesci a sostenere, i rimedi “di contenzioso” possono non bastare. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) prevede procedure specifiche per soggetti sovraindebitati.
Tre articoli sono particolarmente rilevanti per privati e microimprese:
- Art. 67: il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti (contenuto libero, con indicazione specifica di tempi e modalità).
- Art. 268: il debitore può domandare la liquidazione controllata (quando è necessario liquidare il patrimonio o quando non regge un piano).
- Art. 283: disciplina l’esdebitazione del debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire utilità ai creditori (cd. incapiente), con requisiti e limiti.
Nel tema “finanziamento contestato”, questi strumenti diventano rilevanti soprattutto quando:
- l’accertamento riguarda più annualità e somma importi/sanzioni;
- il contribuente non ha più liquidità perché il finanziamento era destinato a ripianare debiti o a spese straordinarie;
- il patrimonio è insufficiente e la riscossione porterebbe a pignoramenti/fermi/ipoteche.
La stessa legge di bilancio 2026 riconosce, come visto, l’interazione tra definizione agevolata e procedure di sovraindebitamento/CCII.
Crisi d’impresa e composizione negoziata
Per imprese che non sono “solo sovraindebitate”, ma in crisi di continuità, la composizione negoziata (originariamente disciplinata dal d.l. 118/2021 e poi integrata nel sistema complessivo) è un’opzione per negoziare con creditori e ristrutturare senza cadere subito in procedure liquidatorie.
Nel contesto di contestazioni fiscali su finanziamenti, può essere una cornice di trattativa utile se l’impresa vuole:
- mantenere continuità;
- evitare esecuzioni;
- costruire accordi complessivi con Fisco e banche.
Giurisprudenza essenziale aggiornata al 20 febbraio 2026
Questa sezione raccoglie le decisioni più utili per “difendersi” quando l’Ufficio contesta l’origine di somme e usa i movimenti bancari come presunzioni. È una selezione ragionata, non un elenco infinito.
Corte costituzionale
Sentenza n. 228/2014 – Illegittimità della presunzione sui prelevamenti come compensi per professionisti (art. 32 d.P.R. 600/1973, limitatamente a “o compensi”). Utilissima per ribadire che le presunzioni vanno interpretate secondo ragionevolezza e capacità contributiva.
Sentenza n. 10/2023 – Presunzione sui prelevamenti per imprenditori: non fondate le questioni nei sensi motivazionali; conferma natura relativa della presunzione, quadro delle soglie (1.000 giornalieri, 5.000 mensili) e centralità della prova contraria; chiarisce anche che i versamenti non giustificati sono ordinariamente trattati come ricavi occulti salvo prova contraria.
Corte di Cassazione (tributaria)
Ordinanza n. 7583/2025 (pubblicazione 21/03/2025) – Indagini bancarie, riferibilità di movimentazioni su conti di terzi a società di capitali: la Corte richiama la necessità di motivazione non apparente e censura l’estensione ai conti del convivente del legale rappresentante senza verifica, nell’anno d’imposta, di un legame stabile idoneo a fondare l’estensione; inoltre ribadisce l’importanza della prova/giustificativi rispetto agli importi rilevati.
(Nota pratica: questa ordinanza è particolarmente utile quando l’Ufficio “allarga” il perimetro dei conti e, indirettamente, quando contesta finanziamenti sostenendo che le somme provengano in realtà da ricavi occultati e fatti transitare su conti di terzi.)
Conclusione
Difendersi quando l’Agenzia delle Entrate contesta l’origine di somme derivanti da finanziamenti significa, in sostanza, giocare una partita di prova: non basta affermare che “era un prestito”. Devi dimostrare, in modo coerente e analitico, titolo, tracciabilità, provvista e (quando previsto) restituzione. Il quadro delle indagini finanziarie (art. 32 d.P.R. 600/1973 e art. 51 d.P.R. 633/1972) e la qualificazione della presunzione come relativa impongono una difesa documentale rigorosa.
Dal 2024 in poi, inoltre, la difesa non è più solo “merito”: il contraddittorio preventivo statutario e gli atti esclusi individuati dal decreto MEF 24 aprile 2024 rendono fondamentale verificare come l’Amministrazione ha proceduto e se ha rispettato i presupposti, soprattutto negli accertamenti non automatizzati che richiedono valutazioni sostanziali (tipiche dei “finanziamenti contestati”).
Quando la prova non è sufficiente o il debito diventa oggettivamente insostenibile, la strategia deve spostarsi sulla gestione del rischio: rateazioni (art. 19 d.P.R. 602/1973), definizioni agevolate aggiornate al 2026 (Rottamazione-quinquies nei limiti dei commi 82 ss. della L. 199/2025), e – nei casi più gravi – procedure di sovraindebitamento nel CCII (piano del consumatore, liquidazione controllata, esdebitazione).
In questa materia, il tempo è un fattore decisivo: chi reagisce subito può spesso evitare che un dubbio documentale diventi un accertamento pieno, e che un accertamento diventi un’esecuzione.
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