Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Avvia Un Accertamento Sintetico Basato Sul Redditometro

Introduzione

Ricevere una comunicazione dell’Amministrazione finanziaria che “mette in discussione” il tuo tenore di vita rispetto al reddito dichiarato è uno degli scenari più delicati per qualunque contribuente: perché coinvolge spese, investimenti, risparmi, rapporti familiari e, spesso, movimentazioni bancarie che risalgono a diversi anni. Nel linguaggio comune lo si chiama “redditometro”; tecnicamente, si parla di accertamento sintetico (e, nella sua variante “standardizzata”, di determinazione sintetica fondata su elementi indicativi di capacità contributiva).

Nel 2024–2026 la materia è stata al centro di interventi rilevanti:
– è stato pubblicato il D.M. 7 maggio 2024 (nuovi elementi e metodologie per la determinazione sintetica)
– il MEF è intervenuto con un Atto di indirizzo (23 maggio 2024) che ha disposto un differimento dell’avvio operativo, in attesa di un riassetto normativo
– il legislatore ha poi modificato in modo significativo la disciplina (tra cui la “doppia soglia” per l’ammissibilità dell’accertamento sintetico).

In pratica: oggi (20 febbraio 2026) la difesa non è solo “produrre qualche documento”, ma è un lavoro tecnico-giuridico che va impostato come un dossier probatorio, con una strategia: prevenire l’avviso, chiudere in contraddittorio/adesione se conviene, oppure preparare l’impugnazione con presidi cautelari e soluzioni parallele (rateazioni, definizioni agevolate, gestione del debito).

In questo articolo trovi un taglio pratico e “dal lato del contribuente”: cosa aspettarti, quali errori evitare, quali prove funzionano, come contestare metodi e imputazioni, e quali strumenti attivare per ridurre il rischio di cartelle, pignoramenti, fermi o ipoteche.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Come può aiutarti concretamente (in casi tipici di “redditometro/sintetico”):
– analisi critica dell’atto (o dello schema di atto) e del set probatorio dell’Ufficio;
– predisposizione del dossier documentale (flussi finanziari, risparmio, disinvestimenti, finanziamenti, supporto familiare/terzi);
– difesa nel contraddittorio preventivo e trattativa in accertamento con adesione;
– istanze di autotutela (obbligatoria o facoltativa) quando emergono errori evidenti o vizi “forti”;
– impostazione e deposito del ricorso, richieste cautelari e/o gestione strategica della riscossione;
– costruzione di piani di rientro, definizioni agevolate e soluzioni (anche giudiziali o stragiudiziali) per ridurre l’esposizione complessiva quando il debito “esce” dall’accertamento ed entra nella fase di riscossione.

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Quadro normativo e stato del redditometro al 20 febbraio 2026

Redditometro e accertamento sintetico: cosa sono (in concreto)

Il “redditometro” è la forma più “strutturata” dell’accertamento sintetico: l’Ufficio ricostruisce un reddito complessivo “accertabile” a partire da spese, disponibilità di beni/servizi e quota di risparmio, utilizzando criteri normativi e tabelle (oltre ai dati effettivi disponibili).

Il D.M. 7 maggio 2024 chiarisce che l’“elemento indicativo di capacità contributiva” comprende:
la spesa sostenuta;
la propensione al risparmio, determinata anche utilizzando l’archivio dei rapporti (richiamo all’art. 7, co. 6, DPR 605/1973);
e che gli elementi sono elencati in una Tabella A.

Inoltre:
– le spese si considerano sostenute dal soggetto cui sono riferibili in Anagrafe tributaria;
– si considerano anche quelle del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico;
– non si considerano del soggetto le spese esclusivamente relative all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, ma serve idonea documentazione.

Un punto difensivo decisivo (spesso ignorato): i dati “effettivi” prevalgono sempre sui calcoli induttivi. Il decreto prevede espressamente che l’ammontare delle spese risultante dall’Anagrafe tributaria o acquisito in contraddittorio prevalga su quello calcolato induttivamente.

Il D.M. 7 maggio 2024 e la “pausa” del MEF

Il D.M. 7 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dispone il nuovo impianto di determinazione sintetica.
Pochi giorni dopo, il MEF è intervenuto con un Atto di indirizzo (23 maggio 2024) che, in estrema sintesi, ha disposto un rinvio/differimento dell’avvio applicativo, in attesa di una riforma dell’istituto.

Questa sequenza è importante in difesa perché:
– spiega perché, in alcuni periodi, gli Uffici hanno rallentato o rimodulato l’operatività;
– fornisce contesto interpretativo su come va letta la transizione tra vecchie regole (DM 2015) e nuove (DM 2024).

La “doppia soglia” dal 2024 e il filtro sulle medie/grandi incongruenze

L’intervento legislativo (2024) ha rivisto la disciplina dell’accertamento sintetico introducendo una condizione che, lato contribuente, è una difesa preliminare da verificare sempre: l’accertamento sintetico è ammesso solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/5 (20%) quello dichiarato e supera un limite assoluto pari ad almeno dieci volte l’assegno sociale annuo.

Aggiornamento al 2026: nelle tabelle INPS per il 2026 l’assegno sociale annuo risulta pari a € 7.101,12 (546,24 euro mensili per 13 mensilità).
Quindi, in termini pratici, il “filtro assoluto” è circa: € 71.011,20 (10 × 7.101,12).

Impatto difensivo immediato: se l’Ufficio non supera entrambe le soglie, la pretesa è attaccabile già sul presupposto di legge (prima ancora di discutere le singole spese).

Il contraddittorio preventivo “statutario” e gli atti esclusi

Dal 2024, lo Statuto dei diritti del contribuente contiene un principio generale: gli atti autonomamente impugnabili in materia tributaria sono, di regola, preceduti da un contraddittorio preventivo (salve eccezioni).

Contestualmente, un D.M. del 24 aprile 2024 ha individuato gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell’art. 6-bis dello Statuto.

Per la difesa questo si traduce in un controllo formale da fare sempre:
– sei stato messo in condizione di conoscere la “tesi” dell’Ufficio prima dell’atto definitivo?
– l’atto rientra (o no) tra le eccezioni del D.M. 24 aprile 2024?
– l’atto finale risponde (motiva) sulle tue osservazioni?

Giurisprudenza costituzionale: la base di legittimità e i paletti

La Corte Costituzionale ha esaminato più volte l’accertamento sintetico. In particolare, la sentenza n. 283/1987 ha ritenuto l’istituto non in contrasto con l’art. 53 Cost., valorizzando il fatto che richiede elementi certi e che punta proprio a realizzare la capacità contributiva.

La sentenza n. 377/1995 è un altro riferimento rilevante (anche per casi specifici come redditi fondiari/agrari), e richiama i confini applicativi del sintetico in presenza di determinate tipologie di reddito dichiarato.

Procedura passo-passo: cosa accade dopo la “prima lettera” fino all’avviso

Questa è la parte su cui si commettono più errori, perché molti contribuenti sottovalutano le prime fasi e si “svegliano” quando arriva l’avviso (o quando la pretesa è già cristallizzata).

Cosa potresti ricevere

Nella pratica recente, i casi si presentano con tre scenari tipici:

Scenario A – Schema di atto per contraddittorio preventivo (Statuto, art. 6-bis)
È la forma più importante da gestire bene, perché è la fase in cui puoi “tagliare” la pretesa prima che diventi un atto impositivo. Il principio del contraddittorio richiede che tu abbia un termine non inferiore a 60 giorni per formulare osservazioni e produrre elementi.

Scenario B – Invito a comparire / richiesta dati e notizie (accertamento sintetico)
Il D.M. 7 maggio 2024 presuppone acquisizione di informazioni in contraddittorio e costruisce persino una regola “di fallback” (soglia di povertà assoluta ISTAT) quando mancano dati e non si acquisiscono informazioni in contraddittorio.

Scenario C – Avviso di accertamento (atto definitivo)
Arriva quando l’Ufficio ritiene di aver completato la ricostruzione e non ha accolto le tue giustificazioni (o non le ha ricevute).

Che cosa fa l’Ufficio (tecnicamente) quando “ti inquadra” nel redditometro

Secondo il D.M. 7 maggio 2024, l’Ufficio determina il reddito complessivo accertabile combinando:
– spese risultanti da Anagrafe tributaria (anche diverse dalla Tabella A);
– ulteriori spese “presunte” collegate ai beni nella disponibilità, calcolate con metodologia ISTAT o studi socio-economici;
– quota imputabile di incrementi patrimoniali;
– quota di risparmio formatasi nell’anno e non utilizzata.

Punto chiave: se tu fornisci dati e documenti credibili, l’ammontare ricostruito su dati effettivi e su contraddittorio deve prevalere sul calcolo astratto.

Il tuo obiettivo nelle prime 2–4 settimane: “dossier di difesa” e mappa temporale

Una difesa efficace nel sintetico non è un elenco di giustificazioni: è una ricostruzione cronologica.

Operativamente, il contribuente dovrebbe costruire (preferibilmente con un professionista) almeno tre documenti:

1) Tabella cronologica (mese per mese): entrate, uscite, saldi, grandi eventi (acquisti, investimenti, mutui, disinvestimenti).
2) Matrice “spesa contestata → fonte di copertura” (con documento per ogni collegamento).
3) File “eccezioni tecniche”: errori di imputazione, spese non tue, spese d’impresa, doppie conte, errata annualità.

Questa impostazione si collega direttamente alla logica probatoria richiesta in giurisprudenza: non basta “dire” che avevi risorse, devi reggere la presunzione sul piano documentale, spesso anche in termini di persistenza/durata della disponibilità finanziaria.

Difese e strategie nel merito

Qui entriamo nel cuore: come vincere (o ridurre) la presunzione.

Primo check difensivo: la “doppia soglia” è superata?

Prima di produrre 200 pagine di estratti conto, fai (o fai fare) un controllo secco:

  • lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertabile è almeno 20%?
  • il reddito complessivo accertabile supera dieci volte l’assegno sociale annuo? (nel 2026: assegno sociale annuo 7.101,12 → soglia indicativa ~ 71.011,20)

Se una delle due condizioni manca, la difesa può impostarsi anche come contestazione del presupposto legale, non solo delle spese.

Secondo check: le spese sono davvero “tue”?

Il D.M. 7 maggio 2024 stabilisce regole precise sull’imputazione delle spese e introduce, al contempo, un’area di contestazione ampia.

Difese tipiche (da verificare una per una):

  • spese intestate a te ma sostenute da terzi (genitori, coniuge, partner, società, ecc.);
  • spese del coniuge o familiari non più fiscalmente a carico (errore di perimetro);
  • spese relative esclusivamente all’attività d’impresa/professione, che non vanno imputate alla persona fisica se documenti l’inerenza effettiva.

Qui la prova non è “di principio”, è di carte: fatture, contratti, quietanze, contabilità, estratti conto, eventuali scritture che dimostrino chi paga e per quale finalità.

Terzo check: l’ammontare è corretto e collocato nell’anno giusto?

Nel sintetico una delle contestazioni più efficaci è: spesa sbagliata per importo, per duplicazione o per annualità.

Ricorda: il decreto ammette che l’Ufficio usi dati anche diversi dalla Tabella A, ma impone un criterio di prevalenza del dato effettivo (Anagrafe tributaria o contraddittorio) sui valori induttivi.
Quindi, se l’Ufficio ricostruisce su base “media ISTAT” ma tu produci il dato reale, la difesa ha un aggancio normativo forte.

Prova contraria: quali “famiglie” di prova funzionano davvero

Il D.M. 7 maggio 2024 elenca esplicitamente le categorie di prova contraria (ed è un elenco che dialoga con la riforma legislativa): il contribuente può dimostrare, tra l’altro, che:
– il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli del periodo; o con redditi esenti / soggetti a ritenuta a titolo d’imposta / legalmente esclusi;
– il finanziamento è avvenuto da parte di soggetti diversi dal contribuente;
– le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
– la quota di risparmio utilizzata si è formata in anni precedenti.

Da qui discendono i “pacchetti” probatori tipici:

A) Risparmio pregresso / disinvestimenti
È la difesa più frequente e, spesso, la più sottovalutata: devi dimostrare non solo l’esistenza del risparmio, ma la sua persistenza e utilizzabilità per coprire le spese contestate. La Cassazione (orientamento consolidato) insiste sul profilo della prova documentale e, in varie pronunce, valorizza l’esigenza di non limitarsi alla mera disponibilità o al “transito” di somme.

B) Redditi esenti o tassati alla fonte
Non basta dire “avevo redditi esenti”: serve documentare entità e, spesso, una traccia di permanenza nel patrimonio.

C) Donazioni, eredità, prestiti familiari, finanziamenti da terzi
È una difesa espressamente ammessa come prova contraria anche nella cornice del decreto 2024 (finanziamento da soggetti diversi).
Qui la qualità della prova è tutto: atto, bonifici, scrittura, tracciabilità, coerenza temporale.

D) Mutui e finanziamenti bancari (e impiego delle somme)
Nel sintetico l’errore tipico è confondere: “ho un mutuo” con “il mutuo ha finanziato quella spesa”. Devi dimostrare erogazione, accredito, pagamento del bene, cronologia.

La regola d’oro: prova = “traccia” + “cronologia” + “coerenza”

La difesa funziona quando riesci a ricostruire una storia finanziaria coerente. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadisce che la prova contraria non è un’affermazione generica, ma una prova documentale idonea e valutabile dal giudice.

Difese procedurali e strumenti per chiudere la partita senza arrivare in giudizio

Il contraddittorio preventivo: non è un “fastidio”, è il momento più utile

Lo Statuto prevede il principio del contraddittorio sugli atti impugnabili, con obbligo di considerare le osservazioni del contribuente (e motivare le ragioni di non accoglimento).
Se gestito bene, il contraddittorio serve a:
– correggere errori di imputazione e di annualità;
– ridurre in radice la base di calcolo (sostituire induttivo con dato reale);
– impostare una proposta di definizione (adesione) su numeri sostenibili.

Accertamento con adesione: quando conviene davvero

La riforma del 2024 ha coordinato contraddittorio preventivo e adesione (con meccanismi procedurali e finestre temporali).
In termini pratici, l’adesione può essere utile quando:
– la posizione probatoria è mista (una parte di spese è difendibile, una parte no);
– vuoi evitare un contenzioso lungo;
– la sostenibilità economica impone una riduzione e una pianificazione.

L’errore tipico è trattarla come una “trattativa a sensazione”. L’adesione funziona se porti sul tavolo:
– dossier probatorio già pronto;
– ricalcolo “alternativo” e motivato;
– argomenti normativi (soglie, imputazioni, prevalenza dati effettivi).

Autotutela (obbligatoria e facoltativa): quando usarla nel redditometro

Dal 2024 lo Statuto disciplina l’autotutela (obbligatoria e facoltativa).
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato istruzioni operative e chiarimenti con la Circolare 21/2024.

Nella pratica del redditometro, l’autotutela è particolarmente sensata quando c’è un errore “oggettivo” e documentabile, ad esempio:
– spesa attribuita alla persona sbagliata (omocodie, errori di intestazione);
– duplicazione di importi;
– spesa “d’impresa” imputata alla persona fisica senza considerare documenti;
– errore macroscopico di annualità o di importo.

Va però gestita con lucidità: l’autotutela non sostituisce la difesa nei termini processuali. È uno strumento parallelo, che va spesso accompagnato da una strategia cautelativa sulla riscossione.

Se il debito si trasforma in riscossione: rateazioni, definizioni agevolate e gestione della crisi

Quando l’accertamento diventa definitivo (per scelta o per esito sfavorevole), il tema cambia: non è più “solo” difesa del merito, ma gestione del debito.

Rateizzazione con Agenzia delle Entrate-Riscossione: regole aggiornate 2025–2026

Dal 1° gennaio 2025 sono cambiate le regole della rateizzazione, con indicazioni operative pubblicate da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La documentazione ufficiale (vademecum) dettaglia i criteri e le nuove soglie/periodi per le istanze presentate nel 2025 e 2026.

Difesa pratica: se la pretesa è destinata (anche solo parzialmente) a diventare carico riscuotibile, la rateazione è spesso il “paracadute” che impedisce escalation (azioni esecutive) mentre gestisci i rimedi giuridici o le definizioni agevolate.

Rottamazione-quater: scadenze e riammissione (aggiornamento febbraio 2026)

Sul fronte delle definizioni agevolate, la Rottamazione-quater resta attuale e l’ente di riscossione pubblica le prossime scadenze e le regole per conservare i benefici.

Se rientri nei casi di riammissione/recupero rate, è essenziale consultare le pagine ufficiali sulle scadenze del piano.

Rottamazione-quinquies: novità 2026 e domanda entro il 30 aprile 2026

Al 20 febbraio 2026, è attiva anche la Rottamazione-quinquies con procedure telematiche e scadenze di presentazione domanda: la pagina tematica dell’Agenzia delle Entrate indica la presentazione entro il 30 aprile 2026.
Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le informazioni operative sulla domanda di adesione e un focus “Legge di Bilancio 2026” con le regole rilevanti.

Nota strategica: rottamazioni e rateazioni non “cancellano” automaticamente il problema dell’accertamento, ma possono essere decisive per governare la fase successiva (interessi, sanzioni, carichi, azioni esecutive) e costruire un rientro sostenibile mentre si valutano (con un professionista) rimedi e impatti complessivi.

Tabelle operative, FAQ e simulazioni numeriche

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Fonti essenziali (aggiornate)

TemaFonte ufficialeCosa devi ricordare in difesa
Nuovo redditometro / elementi e metodoD.M. 7 maggio 2024 (GU 20/05/2024)Dato effettivo prevale su induttivo; imputazioni; risparmio; prova contraria; spese coniuge/dependents
Differimento avvio DM 2024Atto di indirizzo MEF 23/05/2024Contesto di transizione e riforma; utile per leggere il “periodo ponte”
Doppia soglia (20% + 10× assegno sociale)D.Lgs. 108/2024Verifica preliminare: se non superata, attacchi presupposto
Assegno sociale annuo 2026Tabelle INPS (Allegato 2 circolare 153/2025: valori 2026)Per il 2026: assegno sociale annuo € 7.101,12 → 10× ≈ € 71.011,20
Contraddittorio preventivo generaleStatuto: art. 6-bis (L. 212/2000) + D.Lgs 219/2023Controlla che ti abbiano dato modo di difenderti prima dell’atto e che motivino sulle tue osservazioni
Atti esclusi dal contraddittorioD.M. 24/04/2024 (GU 30/04/2024)Verifica se l’atto rientra nelle eccezioni o no
AutotutelaArt. 10-quater Statuto + Circolare AdE 21/2024Utile per errori evidenti; va gestita senza perdere presidi difensivi
Rottamazioni e rateazioni 2026AdER / Agenzia Entrate pagine ufficialiStrumenti decisivi per evitare escalation (cartelle/azioni esecutive) mentre imposti la strategia

Tabella 2 – Prova contraria: “che cosa” e “con quali documenti”

DifesaChe cosa devi dimostrareDocumenti tipici
Risparmio pregressoChe la quota di risparmio usata si è formata in anni precedenti e poteva finanziare le speseEstratti conto storici, rendiconti investimenti, disinvestimenti, saldi iniziali/finali coerenti
Terzi che finanzianoChe le spese sono state sostenute (anche in parte) da soggetti diversi dal contribuenteBonifici del terzo, scritture, dichiarazioni con riscontro, contratti (mutuo infruttifero, ecc.)
Redditi esenti/ritenutaChe avevi redditi non imponibili o già tassati alla fonte, idonei a coprire le speseCU, certificazioni, documenti del rapporto, flussi verso conti, permanenza nel patrimonio
Spesa errataChe l’importo attribuito è superiore al reale o duplicatoContratti, fatture, quietanze, conteggi, perizie se necessario
Spesa d’impresa/professioneChe il bene/servizio è esclusivamente ed effettivamente inerente all’attivitàContabilità, registri, cespiti, contratti, fatture intestate, prova d’uso

FAQ pratiche (20 quesiti)

Il redditometro è “automatico” o devo per forza subire l’accertamento?
No: la determinazione sintetica presuppone dati e criteri, ma tu puoi intervenire nel contraddittorio e soprattutto puoi far valere la prova contraria e l’errore di imputazione/ammontare.

Se le spese non sono mie ma del mio coniuge/familiare, cosa succede?
Il decreto prevede regole di imputazione che includono anche coniuge e familiari fiscalmente a carico; proprio per questo, la difesa deve chiarire posizione familiare e chi ha sostenuto la spesa, documentandolo.

Le spese d’impresa possono finire nel redditometro personale?
La regola è che non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese esclusivamente ed effettivamente d’impresa/professione, ma devi provarlo con documenti idonei.

L’Ufficio può usare spese “diverse” dalla tabella?
Sì: il decreto consente di usare anche altre voci di spesa se sono disponibili dati relativi ad altre spese sostenute dal contribuente.

Se il calcolo è “ISTAT”, posso sostituirlo con il dato reale?
Sì: il decreto stabilisce che i dati effettivi in Anagrafe tributaria o acquisiti in contraddittorio prevalgono sul calcolo induttivo.

Qual è la prima cosa da verificare quando arriva la contestazione?
Verifica le condizioni di ammissibilità (soglie), poi imputazione (spese tue o no), poi errori di importo/anno: sono difese che spesso riducono drasticamente la base.

La nuova soglia “10× assegno sociale” quanto vale nel 2026?
Nel 2026 l’assegno sociale annuo è indicato in € 7.101,12; dieci volte è circa € 71.011,20.

“Avevo soldi in banca” basta come prova?
Spesso no: la giurisprudenza insiste sul fatto che la prova contraria non può ridursi alla mera disponibilità o al semplice transito di somme; serve una prova documentale credibile (anche sul profilo di durata/persistenza).

Se mi aiutano i genitori, posso difendermi?
Sì: il decreto contempla espressamente la possibilità di dimostrare che le spese sono state finanziate da soggetti diversi dal contribuente.

Se ricevo uno “schema di atto” quanto tempo ho per rispondere?
Il principio del contraddittorio prevede un termine non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni e documenti.

Se l’Ufficio ignora i miei documenti e ripete la pretesa, è un vizio?
Il principio del contraddittorio richiede che l’atto tenga conto delle osservazioni e sia motivato anche rispetto a quelle non accolte.

L’autotutela può bloccare tutto?
L’autotutela è uno strumento forte quando ci sono errori evidenti, e l’Agenzia ha dato istruzioni operative. Ma va gestita con strategia, perché non è “automaticamente sospensiva” di ogni conseguenza.

Rottamazione-quater: dove si vedono le scadenze ufficiali?
Sulle pagine ufficiali di Agenzia delle Entrate-Riscossione dedicate alle “prossime scadenze” e, se applicabile, alla riammissione.

Rottamazione-quinquies: entro quando presentare domanda nel 2026?
La pagina tematica dell’Agenzia delle Entrate indica la presentazione entro il 30 aprile 2026, con procedura telematica.

Se non posso pagare subito, la rateizzazione è cambiata nel 2025–2026?
Sì: AdER ha pubblicato regole aggiornate e un vademecum ufficiale per le istanze dal 2025.

Posso difendermi dicendo che certe spese erano “minime” e non indicano ricchezza?
Attenzione: il sistema considera anche standard minimi (soglia di povertà assoluta ISTAT) quando mancano dati e non si acquisiscono informazioni in contraddittorio; la difesa deve quindi portare dati reali.

Il redditometro è costituzionalmente legittimo?
La Corte Costituzionale ha ritenuto l’istituto compatibile con l’art. 53 Cost. nella sua struttura, valorizzando la finalità di attuare la capacità contributiva e la necessità di elementi certi.

Ci sono casi in cui il sintetico non può applicarsi (es. redditi particolari)?
La giurisprudenza costituzionale ha affrontato casi specifici e contesti di applicazione, come nella sentenza 377/1995.

Qual è l’errore più comune del contribuente?
Rispondere “a braccio”, senza cronologia né tracciabilità: così si consegna all’Ufficio una ricostruzione fragile e si perde l’occasione di far prevalere i dati reali su quelli induttivi.

Quando è indispensabile un professionista?
Quando: (i) l’incongruenza è elevata; (ii) ci sono molte voci di spesa; (iii) esistono passaggi finanziari complessi (risparmi pluriennali, disinvestimenti, supporto di terzi); (iv) serve negoziare in adesione o presidiare la riscossione.

Simulazioni pratiche e numeriche (con esempi)

Simulazione 1 – Verifica soglie (prima di tutto)
– Reddito dichiarato (anno X): € 60.000
– Reddito “accertabile” calcolato dall’Ufficio: € 68.000
Scostamento: 68.000/60.000 = +13,33% → non raggiunge 20% (prima soglia non superata).
Anche se ci fossero spese “strane”, l’Ufficio deve rispettare la condizione del 20%.
Se poi il reddito accertabile è 68.000, nel 2026 non supera ~71.011 (10× assegno sociale annuo): seconda soglia non superata.
Difesa consigliata: attacco sul presupposto (doppia soglia), prima ancora del merito.

Simulazione 2 – Spesa imputata ma pagata da terzi (difesa “pulita”)
– Contestazione: € 20.000 “vacanze e viaggi” + € 15.000 “auto” (totale € 35.000) nell’anno X.
– Tu dimostri: pagamento dell’auto con bonifico del genitore e contratto di liberalità/aiuto familiare + spese viaggio su carta del coniuge non a carico.
Il D.M. consente espressamente la prova che il finanziamento sia avvenuto da soggetti diversi, e disciplina l’imputazione delle spese.
Conseguenza: si riduce (o annulla) la base “spesa tua” e può saltare l’intero impianto.

Simulazione 3 – Risparmio pregresso e prova “forte” (con cronologia)
– Spesa contestata: € 40.000 (ristrutturazione) nell’anno X.
– Tua rete difensiva: (i) saldo iniziale conto 01/01 anno X: € 55.000; (ii) saldo finale 31/12 anno X: € 12.000; (iii) bonifici parlanti ai fornitori; (iv) origine del saldo: risparmio accumulato in anni precedenti (rendiconti e saldi coerenti).
Il D.M. ammette la prova che la quota di risparmio si è formata in anni precedenti; la giurisprudenza valorizza la prova documentale e non la mera affermazione di disponibilità.

Sentenze e prassi aggiornate e conclusione

Sentenze e prassi più aggiornate da richiamare (prima della conclusione)

Di seguito una selezione ragionata (aggiornata al 20 febbraio 2026) di fonti giurisprudenziali/prassi utili nella difesa, con indicazione dell’ente e del principio in chiave operativa:

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 283/1987: l’accertamento sintetico, strutturato su elementi certi e sull’inadeguatezza del reddito analitico, è coerente con la finalità dell’art. 53 Cost. (capacità contributiva).
  • Corte Costituzionale, sentenza n. 377/1995: chiarisce profili di inapplicabilità/confini in casi con redditi di natura particolare e richiami alle condizioni di fatto.
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 2746/2024: nel giudizio tributario, l’onere di prova contraria nel sintetico resta sostanziale e documentale; attenzione ai criteri di valutazione della prova e alla non sufficienza di mere allegazioni.
  • Corte di Cassazione, sentenza n. 28157/2020: ribadisce la centralità della prova documentale e l’esigenza di dimostrare in modo adeguato la disponibilità/consistenza dei redditi non imponibili o delle risorse alternative utilizzate per sostenere le spese.
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 18786/2023: conferma l’attenzione della giurisprudenza sulla rilevanza di elementi di capacità contributiva (es. disponibilità di beni) e sulla valutazione della prova nel merito.
  • Corte di Cassazione, sentenza n. 2950/2025: richiama la natura della presunzione redditometrica e la conseguente esigenza che la difesa sia strutturata e documentale per vincerla.
  • Agenzia delle Entrate, circolare 24/E del 31 luglio 2013: documento di prassi storico-fondativo sulle innovazioni procedurali del sintetico e sulla gestione del contraddittorio e delle ricostruzioni.
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 21/2024 (7 novembre 2024) + comunicato 8 novembre 2024: chiarimenti operativi sulla nuova autotutela (obbligatoria/facoltativa) e su come gli Uffici devono gestire il riesame.
  • Statuto del contribuente (art. 6-bis) + D.Lgs 219/2023: base del contraddittorio preventivo e della “motivazione” sulle osservazioni del contribuente.
  • D.M. 24 aprile 2024: individua gli atti esclusi dal contraddittorio; è un check formale da fare in ogni difesa procedurale.
  • D.M. 7 maggio 2024 (GU): metodologia, imputazioni, prevalenza del dato effettivo, prova contraria, risparmio, indici e tabellazione.
  • D.Lgs 108/2024: doppia soglia e revisione dei presupposti di utilizzo del sintetico.

Conclusione

Difendersi da un accertamento sintetico basato sul redditometro significa, oggi, fare tre cose bene e subito:

1) Verificare i presupposti di legge (doppia soglia) e i profili procedurali (contraddittorio, corretta motivazione).
2) Costruire una prova contraria “robusta”: cronologia, tracciabilità, coerenza, e documenti che dimostrino in modo credibile l’origine e l’uso delle risorse (risparmi pregressi, terzi, redditi esenti/ritenuta, finanziamenti), sapendo che l’ordinamento e la giurisprudenza richiedono una dimostrazione sostanziale e non meramente assertiva.
3) Scegliere la strategia più conveniente: chiudere in contraddittorio/adesione quando conviene, chiedere autotutela per errori evidenti, e — se il debito si materializza — governare la fase della riscossione con rateazioni e definizioni agevolate (rottamazioni) per bloccare l’escalation verso azioni esecutive.

Il fattore che fa la differenza è la tempestività: chi interviene presto (già allo schema di atto o all’invito) ha più margine per correggere dati, sostituire induttivo con reale, dimostrare correttamente la copertura delle spese e, se necessario, negoziare una chiusura sostenibile prima che la pretesa diventi cartella e si trasformi in pignoramenti, ipoteche o fermi.

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