Ricarichi Standard Non Coerenti Con La Tua Struttura Dei Costi: Come Difenderti Quando Il Fisco Ricostruisce I Ricavi Con Percentuali “medie”

Introduzione

Quando un controllo fiscale “si appoggia” a percentuali di ricarico standard (o comunque astratte, desunte da campioni, medie di settore, listini, anni diversi o prassi interne), il rischio per il contribuente è concreto: un margine teorico viene trattato come se fosse un margine reale, trasformandosi in maggiori ricavi presunti, maggiore IVA, maggiori imposte dirette, sanzioni e interessi. Questo può accadere anche a fronte di una contabilità formalmente ordinata: bastano “incongruenze” o profili considerati anomali per far scattare ricostruzioni induttive (parziali o, nei casi più gravi, “pure”).

Il problema centrale, dal tuo punto di vista, è che la tua struttura dei costi (fornitori più cari, sprechi fisiologici, scadenze, resi, sconti, invenduto, stagionalità, promozioni, cali di domanda, concorrenza di prezzo, furti, costi energetici e del personale, canoni, commissioni POS/marketplace, ecc.) può rendere del tutto irrealistica la percentuale “media” utilizzata per ricostruire i ricavi. E, se non reagisci in modo tempestivo e documentato, l’accertamento rischia di consolidarsi.

Questa guida ti accompagna con un taglio pratico e difensivo:
– quali norme rendono “attaccabile” un accertamento basato su ricarichi standard;
– quali sono i passaggi procedurali (oggi fortemente influenzati dal contraddittorio preventivo generalizzato);
– come costruire una difesa solida su metodo, prova, motivazione e coerenza economica;
– quali strumenti alternativi possono ridurre il rischio finanziario (rateizzazioni, definizioni agevolate, procedure di crisi e sovraindebitamento).

Nel percorso, i riferimenti principali saranno istituzionali e ufficiali: Agenzia delle Entrate , Corte Suprema di Cassazione , Corte Costituzionale , Ministero dell’Economia e delle Finanze , Ministero della Giustizia , Agenzia delle Entrate-Riscossione , Guardia di Finanza , le Corti di giustizia tributaria , la Gazzetta Ufficiale e la banca dati Normattiva (per quanto consultabile).

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

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Quadro normativo e procedurale aggiornato al 18 febbraio 2026

Perché il “ricarico” diventa un problema giuridico

Nel linguaggio degli accertamenti, la percentuale di ricarico è spesso usata come presunzione: partendo dal costo del venduto (o dagli acquisti) si stima il prezzo di vendita e quindi i ricavi attesi. Se il tuo dichiarato è inferiore, il Fisco tende a sostenere che hai “omesso ricavi”. Il punto decisivo è che questa ricostruzione è legittima solo dentro binari normativi precisi: metodo di accertamento corretto, presunzioni idonee, motivazione adeguata, contraddittorio rispettato.

Tipi di accertamento che incontrerai quando si parla di ricarichi

1) Accertamento analitico–induttivo (imposte dirette)
Il riferimento-cardine è l’art. 39 del d.P.R. 600/1973: l’Ufficio può rettificare il reddito quando individua inesattezze/incompletezze e, per arrivare a maggiori ricavi, può usare presunzioni (tipicamente: ricarichi, consumi, incoerenze, antieconomicità). È qui che, nella pratica, si colloca la gran parte degli accertamenti “a ricarico”.

2) Accertamento IVA (rettifica dichiarazioni)
Per l’IVA, l’art. 54 del d.P.R. 633/1972 consente rettifiche e precisa che omissioni/falsità possono essere desunte anche “sulla base di presunzioni semplici” purché gravi, precise e concordanti. È un passaggio che torna continuamente nelle cause sui ricarichi: se la percentuale è calcolata male o applicata “a caso”, spesso salta il requisito di gravità/precisione/concordanza.

Traduzione operativa: la difesa spesso si costruisce dimostrando che il ricarico “standard” non è una presunzione solida (o non è la presunzione giusta per quel caso), perché ignora dati cruciali della tua struttura dei costi e/o nasce da un campione non rappresentativo.

Contraddittorio preventivo generalizzato: oggi è un’arma difensiva centrale

Dal 2024 lo Statuto dei diritti del contribuente è stato modificato introducendo l’art. 6-bis: gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti (salvo eccezioni) da un contraddittorio informato ed effettivo, mediante comunicazione di uno schema di atto e concessione di un termine non inferiore a 60 giorni per controdedurre e/o accedere al fascicolo; l’atto finale deve motivare anche rispetto alle osservazioni non accolte.

Attenzione: non è un “pro forma”. Dal tuo punto di vista, questa fase serve per: – far emergere subito gli errori metodologici (campione, media semplice, anni non comparabili, margini lordi confusi con margini netti, ecc.);
– fissare “agli atti” le tue prove (sconti, resi, scarti, invenduto, contratti, listini, energia, personale, ecc.);
– prevenire l’avviso o quantomeno ridurne il perimetro.

Le eccezioni al contraddittorio e perché devi verificarle sempre

Il decreto MEF 24 aprile 2024 individua, in prima applicazione, gli atti esclusi dal contraddittorio (automatizzati/sostanzialmente automatizzati; pronta liquidazione; controllo formale), includendo – tra gli altri – ruoli e cartelle e comunicazioni ex 36-bis/36-ter.

Implicazione difensiva: l’accertamento “a ricarico” (essendo tipicamente ricostruttivo e basato su valutazioni e presunzioni) di regola non rientra tra quelli automatizzati o di pronta liquidazione. Quindi, nella maggior parte dei casi, l’assenza dello schema di atto e del termine di 60 giorni diventa un profilo da valutare con attenzione (salvo “fondato pericolo per la riscossione” e altre fattispecie).

Motivazione dell’atto, annullabilità, autotutela: evoluzioni rilevanti

Le modifiche allo Statuto incidono anche su: – motivazione “più robusta” degli atti e indicazione specifica di presupposti e mezzi di prova;
– disciplina dell’annullabilità e della nullità degli atti;
autotutela obbligatoria e facoltativa (nuovi artt. 10-quater e seguenti): utile quando l’atto è manifestamente illegittimo o poggia su errori evidenti (anche se, nella pratica, va sempre gestita senza perdere i termini di ricorso).

Processo tributario: termini e tutela cautelare

  • Il ricorso va proposto, di regola, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (regola generale richiamata dal Dipartimento della Giustizia Tributaria).
  • Puoi chiedere la sospensione dell’atto (tutela cautelare) quando l’esecuzione può causarti un danno grave e irreparabile; il Dipartimento della Giustizia Tributaria riepiloga anche tempi e logica della cautelare.
  • Dal 4 gennaio 2024 è stata abrogata la fase di reclamo–mediazione per i ricorsi notificati da quella data (chiarimenti MEF e pagina del Dipartimento). Questo incide sui “tempi mentali” della difesa: oggi, in molte liti, è più facile che si vada direttamente in giudizio se non si chiude prima in adesione o autotutela.

Accertamento con adesione e nuove regole post riforma 2024

Il d.lgs. 13/2024 (GU 21 febbraio 2024, in vigore dal 22 febbraio 2024) ha introdotto una disciplina che coordina adesione e contraddittorio preventivo, con termini e meccaniche differenti rispetto al passato (anche in tema di sospensione dei termini, in alcuni casi ridotta).

Per la difesa “a ricarico” questo è cruciale, perché l’adesione può essere la sede in cui trasformare un ricarico “standard” in un ricarico “reale” mediante scambio documentale e trattativa tecnica (senza rinunciare, se necessario, al successivo contenzioso nei limiti consentiti).

Giurisprudenza e principi probatori sui ricarichi

Un punto fermo: il ricarico è un mezzo di ricostruzione, non una verità matematica

La giurisprudenza di legittimità (in un filone ormai consolidato) tratta le percentuali di ricarico come elementi indiziari/presuntivi: possono fondare l’accertamento, ma devono rispettare criteri di logicità, attendibilità e coerenza con la realtà economica dell’impresa. Questo diventa decisivo quando l’Ufficio “standardizza” (media di settore, percentuale storica, campione minimo) senza misurare l’impatto della tua struttura di costi e di mercato.

Media semplice vs media ponderata: la battaglia più frequente

Uno degli errori classici dell’accertamento “a ricarico” è applicare una media aritmetica semplice su beni/servizi eterogenei (diversi prezzi, diverse rotazioni, diverse marginalità), ignorando la quantità venduta e la composizione reale del mix. In questi casi, la media semplice tende a gonfiare il margine se i prodotti ad alta marginalità sono poco venduti, ma “pesano” uguale nel calcolo. Diverse pronunce richiamate in rassegne istituzionali ribadiscono che il ricorso alla media semplice non è legittimo quando la merce è eterogenea e la media ponderata sarebbe metodologicamente necessaria.

Chiave difensiva: non basta dire “il mio ricarico è più basso”. Devi far emergere, con numeri e documenti, che: – il campione scelto è distorsivo;
– lo stesso metodo matematico è inidoneo rispetto al tuo assortimento;
– l’Ufficio ha ignorato quantità/rotazioni (che sono il cuore della ponderazione).

Ricarichi su anni diversi: consentiti, ma con “prova di mutamento” e razionalità

La giurisprudenza più recente (anche in materia di ricostruzione su annualità diverse) valorizza la logica per cui la percentuale di ricarico non è sempre una variabile “occasionale”, ma può essere usata come indizio anche per anni diversi, salvo prova contraria di mutamenti del mercato o della struttura aziendale. Questo orientamento incide direttamente sulle difese basate su “crisi”, “cambio fornitori”, “nuova concorrenza”, “aumento costi energetici”, “nuove dinamiche di sconto”: sono tutte difese valide, ma vanno trasformate in prova (documentale e contabile) del mutamento.

Il riparto dell’onere della prova: cosa devi dimostrare davvero

Un nodo centrale (e spesso frainteso nei giudizi di merito) è: quanto deve essere “perfetta” la tua prova quando contesti i ricarichi?

Una pronuncia molto recente (ordinanza n. 31784/2025, pubblicata il 5 dicembre 2025) è particolarmente utile nella strategia difensiva perché contesta l’idea che il contribuente debba “rifare i conti del Fisco” dimostrando matematicamente l’incidenza di ogni errore sul reddito finale: il focus diventa la illogicità/incongruenza dei criteri usati per determinare la percentuale, più che l’obbligo del contribuente di calcolare un margine “esatto” alternativo con precisione assoluta.

Come usare questo principio (in modo pratico):
– attacchi la metodologia (campione, media, ponderazione, resi, scarti, invenduto, costi indiretti ignorati);
– dimostri che, applicata correttamente, la percentuale non può essere quella contestata;
– chiedi al giudice (se serve) di rideterminare correttamente, eventualmente tramite CTU o criteri equitativi compatibili col caso (senza subire l’idea di una “prova diabolica” in capo a te).

Induttivo “puro”, antieconomicità, scritture inattendibili: attenzione al frame accusatorio

Se l’Ufficio qualifica la tua contabilità come “chiaramente inattendibile”, può tentare di spostare il terreno verso metodi più aggressivi. Anche su questo tema esistono chiarimenti divulgativi istituzionali, utili a comprendere l’approccio dell’Amministrazione e a preparare la difesa (ad esempio sulla distinzione fra analitico-induttivo e induttivo puro e sui presupposti).

Difesa:
– se l’atto parla di ricarichi e usa presunzioni “qualificate”, spesso siamo nell’analitico-induttivo: lì si gioca su gravità/precisione/concordanza e su coerenza del metodo;
– se l’atto prova a “buttare giù” tutta la contabilità, devi attaccare puntualmente i presupposti di legge e l’uso improprio di presunzioni “deboli”.

Difesa pratica del contribuente contro ricarichi standard incompatibili con la struttura dei costi

Questa è la parte operativa. L’obiettivo non è “raccontare” che il tuo margine è diverso: è dimostrarlo e, soprattutto, dimostrare che l’Ufficio ha costruito una presunzione non robusta o non pertinente.

Mappa rapida delle mosse (prima regola: non perdere i termini)

Regola di sopravvivenza: autotutela, contraddittorio e adesione sono strumenti utili, ma non devono mai farti perdere il termine di ricorso (in via generale 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, salvo sospensioni applicabili).

Per orientarti, ragiona per “fasi”:

1) Prima dell’atto finale: accesso/verifica, PVC, schema di atto, contraddittorio preventivo.
2) Dopo l’atto finale: adesione (se conviene), ricorso, richiesta cautelare, eventuale conciliazione.
3) Dopo la definitività / in riscossione: rateizzazione o definizioni agevolate, gestione della crisi/sovraindebitamento se il debito è insostenibile.

Procedura passo-passo quando ricevi uno schema di atto (contraddittorio preventivo)

Se l’atto è soggetto a contraddittorio, l’Amministrazione deve inviarti lo schema di atto e concederti almeno 60 giorni per controdedurre e/o accedere agli atti.

Obiettivo difensivo nella finestra dei 60 giorni: produrre un documento che sia, allo stesso tempo, “tecnico” e “giuridico”.

Checklist operativa (da adattare al caso):

  • Chiedi accesso al fascicolo e copia degli elementi su cui si fonda il ricarico: campione, articoli analizzati, criterio di selezione, formule, fogli di calcolo, eventuali fonti esterne (listini, comparabili, anni storici), verbali, allegati.
  • Separa i ricavi per categorie (macro-famiglie di prodotto/servizio). Una percentuale unica su “tutto” è spesso il primo vizio logico.
  • Ricostruisci il margine per categoria con documenti: fatture d’acquisto, listini vendita, sconti praticati, resi, omaggi, rotture, scadenze, invenduto, furti, differenze inventariali.
  • Dimostra i costi indiretti che incidono sul prezzo finale (e quindi sul margine “netto”): energia, personale, affitti, royalty/commissioni, trasporti, packaging, piattaforme, POS, marketplace.
  • Contestazione matematica: se l’Ufficio usa media semplice, mostra perché serve la ponderata (quantità vendute). Se usa un campione ridotto, mostra perché non è rappresentativo. Se usa un anno diverso, documenta il mutamento (aumenti costi, crisi, concorrenza, cambio mix).
  • Chiusura giuridica: richiama che le presunzioni devono essere solide (in IVA: gravi, precise e concordanti) e che l’atto finale deve motivare sulle tue osservazioni.

Le quattro linee di attacco più efficaci contro i ricarichi standard

Attacco sul metodo

È la difesa più “pulita” perché non dipende da interpretazioni: se il metodo è sbagliato, la presunzione è fragile.

Esempi tipici: – media semplice su beni eterogenei;
– campione troppo piccolo o selezionato “a conferma” (cherry picking);
– ignorare quantità/rotazione;
– applicare la stessa percentuale a reparti con margini opposti (es. “civetta” a basso margine + accessori ad alto margine);
– confondere ricarico “lordo” con redditività “netta” senza considerare costi inevitabili.

Attacco sulla base dati (tua struttura dei costi)

Qui devi trasformare la tua struttura costi in prova, non in narrazione.

Prove forti: – contratti di fornitura e variazioni prezzi;
– analisi di magazzino (inventari, differenze, scadenze, obsolescenza);
– report su promozioni;
– estratti contabili analitici (anche extracontabili, se coerenti) che mostrino l’impatto dei costi;
– evidenze di concorrenza (listini competitor, prezzi di mercato nel periodo), se usate in modo serio e non generico.

Attacco sulla motivazione e sulla “risposta alle osservazioni”

L’atto finale deve tenere conto delle osservazioni e motivare le ragioni del mancato accoglimento, nell’architettura del contraddittorio preventivo. Se ricevi una motivazione stereotipata (tipo: “osservazioni non accoglibili”), è un fronte di impugnazione da sviluppare con precisione.

Attacco sul riparto dell’onere della prova: evita la “prova impossibile”

Sfrutta l’orientamento recente: quando contesti i ricarichi non devi necessariamente fornire il “numero esatto” alternativo, ma dimostrare l’illogicità e l’incongruenza dei criteri adottati. È un cambio di prospettiva che, se ben argomentato, riduce l’asimmetria probatoria.

Strumenti amministrativi: autotutela e adesione senza perdere il treno del ricorso

Autotutela (oggi anche “obbligatoria” in casi tipizzati)

L’autotutela diventa interessante quando l’atto presenta vizi manifesti (es. errore di calcolo, presupposto errato, mancata considerazione di documenti decisivi). La riforma dello Statuto disciplina l’autotutela obbligatoria e facoltativa; nella pratica, l’istanza va impostata come “dossier” con errori e prove, perché l’ufficio non ha incentivi a ritrattare senza un quadro chiaro.

Avvertenza difensiva: l’autotutela non è, di per sé, un paracadute sui termini del ricorso. Va gestita parallelamente alla strategia contenziosa.

Accertamento con adesione (post riforma 2024)

Il d.lgs. 13/2024 coordina l’adesione con il contraddittorio preventivo. Nella difesa “a ricarico”, l’adesione è spesso utile perché: – consente di “spacchettare” costi e margini, e negoziare su basi tecniche;
– può ridurre sanzioni ed evitare l’incertezza del giudizio;
– può essere usata come strumento di gestione finanziaria (rate interne all’istituto, se applicabili).

Il punto pratico è che l’adesione va pianificata su una timeline coerente con: – i 60 giorni del contraddittorio (quando applicabile);
– i 60 giorni per ricorrere (regola generale);
– le specifiche finestre e sospensioni previste dalla disciplina riformata.

Strumenti giudiziali: ricorso e sospensione

Quando l’atto è notificato e non si chiude in fase amministrativa, la difesa passa al processo. Due leve spesso decisive:

1) Ricorso strutturato sul doppio binario
– vizi di legittimità: contraddittorio mancante o “finto”, motivazione carente, errori procedurali, uso improprio del metodo;
– vizi di merito: ricarico non coerente con struttura costi + prova documentale e tecnica.

2) Istanza cautelare (sospensione)
Se l’esecuzione dell’atto può portarti a danni seri (mancanza di liquidità, rischio continuità aziendale, pignoramenti), valuta la cautelare: il Dipartimento della Giustizia Tributaria descrive presupposti e tempi della tutela cautelare.

Tabelle riepilogative operative

Tabella termini e snodi decisionali (schema essenziale)

SnodoCosa succedeTermine/effetto chiaveNota difensiva
Schema di atto (contraddittorio)Ricevi lo schema + accesso atti≥ 60 giorni per controdedurreÈ la “finestra d’oro” per demolire il ricarico standard
Verifica esclusioni contraddittorioAlcuni atti sono esclusiDM MEF 24/04/2024Accertamenti “a ricarico” di norma non sono automatizzati
Notifica avviso / atto impugnabileParte la fase contenziosa60 giorni per ricorso (regola generale)Non aspettare autotutela “a vuoto”
SospensioneChiedi stop effetti dell’attovalutazione cautelareServe prova di danno grave + fumus
Reclamo-mediazioneNon più per ricorsi notificati dal 4/1/2024abrogazioneCambia la strategia: più centralità a contraddittorio/adesione

Tabella “errori tipici del Fisco” nei ricarichi e contromosse

Errore frequentePerché è decisivoContromossa pratica
Media semplice su beni eterogeneiGonfia i marginiDimostra mix venduto e imponi media ponderata
Campione minimo/non rappresentativoPresunzione deboleChiedi atti + attacca la selezione + amplia dataset
Ignorati sconti, resi, invendutoMargine reale ≠ teoricoDossier: promozioni, resi, scarti, inventari
Percentuale presa da altri anni senza contestoAnno X ≠ anno YProva mutamenti: costi, domanda, concorrenza
“Onere impossibile” sul contribuente (rifare tutto il calcolo)Centro del contenziosoRichiama orientamento recente: basta provare incongruenza del criterio

Simulazioni numeriche (per capire dove si annida l’errore e come dimostrarlo)

Simulazione 1: media semplice che gonfia il ricarico rispetto alla realtà

Supponiamo che l’Ufficio selezioni 3 prodotti e calcoli una media semplice del ricarico:

ProdottoCosto acquistoPrezzo venditaRicarico %
A (alta marginalità, bassa rotazione)1030200%
B (media)101550%
C (bassa marginalità, alta rotazione)101220%

Media semplice = (200% + 50% + 20%) / 3 = 90%.

Ma nella tua realtà vendi:
– A: 10 pezzi
– B: 30 pezzi
– C: 160 pezzi

Media ponderata = (200%×10 + 50%×30 + 20%×160) / (10+30+160)
= (2000 + 1500 + 3200) / 200 = 33,5%.

Se il Fisco applica 90% al costo del venduto, l’extra-ricavo presunto esplode, ma è un artificio matematico: i prodotti “C” (poco ricarico ma molto venduti) dominano il mix. Questo è esattamente il tipo di errore che la giurisprudenza ha ripetutamente considerato critico quando esiste eterogeneità e differenze di valore/rotazione.

Come lo provi: estrazioni da gestionale, corrispettivi, inventari, registri IVA e contabilità di magazzino; l’obiettivo è rendere “obbligata” la ponderazione (o, almeno, dimostrare l’inidoneità della media semplice).

Simulazione 2: sconti e promozioni “tagliano” il margine anche a parità di listino

Esempio: negozio con listino teorico 50€ (costo 30€ → ricarico 66,7%).
Ma nel periodo controllato: – 40% vendite con sconto 20% (prezzo 40€);
– 20% vendite con sconto 40% (prezzo 30€, margine zero);
– 40% vendite a prezzo pieno (50€).

Prezzo medio effettivo = (0,4×40 + 0,2×30 + 0,4×50) = 16 + 6 + 20 = 42€.
Ricarico effettivo = (42-30)/30 = 40% (non 66,7%).

Se l’Ufficio usa listini o ricarichi “da scaffale”, devi spostare la discussione su prezzi reali e politica commerciale (promozioni per invenduto, concorrenza, campagne). L’onere difensivo non è “dire che hai fatto sconti”, ma produrre evidenze: locandine promozionali, registri corrispettivi, report POS, estrazioni gestionale, tracciati telematici.

Simulazione 3: la tua struttura di costi rende il ricarico “medio” economicamente impossibile

Caso tipico: ristorazione o artigianato con costi fissi aumentati (energia + personale). Un ricarico “settoriale” può esistere, ma se nel tuo caso: – costo energia triplicato in un semestre, – canone aumentato, – salario/costi del lavoro cresciuti, – domanda in calo, il margine effettivo può comprimersi senza evasione.

Strategia: ricostruisci margine lordo e margine operativo e spiega perché il margine “medio” non è ottenibile senza cambiare modello. Questo tipo di prova serve soprattutto quando l’accertamento richiama antieconomicità o incoerenza.

FAQ (20 domande pratiche con risposte operative)

1) Se la contabilità è “in ordine”, possono comunque applicarmi un ricarico standard?
Sì, possono tentare una ricostruzione se contestano l’attendibilità di specifiche poste o individuano presunzioni rilevanti, ma devono rispettare i limiti del metodo scelto e, in IVA, la qualità delle presunzioni. La contabilità “regolare” è un punto a tuo favore, non un’immunità.

2) Il ricarico medio è una presunzione legale?
No: normalmente è una presunzione “semplice” costruita su dati e ragionamenti. Proprio per questo è attaccabile se non è grave/precisa/concordante o se è metodologicamente debole.

3) Se non mi inviano lo schema di atto prima dell’avviso, posso eccepirlo?
Nella maggior parte degli atti autonomamente impugnabili lo schema di atto e il contraddittorio sono richiesti, salvo eccezioni tipizzate o fondato pericolo per la riscossione. Va verificato se l’atto rientra nelle esclusioni del DM 24 aprile 2024.

4) Quali atti sono esclusi dal contraddittorio preventivo?
Il DM 24 aprile 2024 elenca atti automatizzati/sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale, includendo ad esempio ruoli/cartelle e comunicazioni ex 36-bis/36-ter.

5) Se presento osservazioni nello schema di atto, l’ufficio deve rispondere?
L’atto finale deve tener conto delle osservazioni e motivare sulle ragioni del mancato accoglimento. Se la motivazione è apparente, è un profilo difensivo importante.

6) Devo dimostrare qual è il “ricarico giusto” con un mio calcolo alternativo perfetto?
La giurisprudenza più recente valorizza l’idea che tu debba dimostrare l’illogicità/incongruenza dei criteri usati, non necessariamente sostituirti all’Ufficio con un calcolo “definitivo” al centesimo. Un tuo calcolo alternativo è utile, ma non dev’essere una trappola probatoria contro di te.

7) La media semplice è sempre illegittima?
No: può avere senso su beni omogenei. Diventa criticabile quando merci/servizi sono eterogenei e la ponderazione è necessaria per rappresentare il mix di vendita.

8) Il Fisco può usare una percentuale ricavata da un altro anno?
Può farlo come indizio, ma se tu dimostri mutamenti del contesto o della tua attività (crisi, costi, concorrenza, cambio modello), puoi indebolire la tenuta del dato storico.

9) Se vendo sotto costo per smaltire invenduto, come lo dimostro?
Con politiche promozionali documentate, svalutazioni di magazzino, report invenduto, scontrini/corrispettivi e, se esistono, note interne o verbali di distruzione/resa. La chiave è far vedere che il prezzo non è il listino, ma il prezzo reale.

10) Resi, omaggi e autoconsumo contano nella difesa?
Sì: incidono sia sui ricavi effettivi sia sul rapporto acquisti/vendite. Se ignorati, il ricarico “teorico” si gonfia.

11) Se ho subito furti o ammanchi, posso usarli contro l’accertamento?
Sì, ma servono riscontri: denunce, inventari, scritture di rettifica, report di differenze inventariali.

12) Quanto tempo ho per fare ricorso?
In via generale, 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (salve sospensioni applicabili).

13) Posso chiedere la sospensione della riscossione mentre faccio ricorso?
Sì, con istanza cautelare, quando l’esecuzione può arrecare danno grave e irreparabile; va motivata e supportata da elementi concreti.

14) La mediazione tributaria esiste ancora per liti fino a 50.000 euro?
Per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 l’istituto è stato abrogato (con chiarimenti MEF).

15) Ha senso chiedere autotutela?
Sì, soprattutto se ci sono vizi manifesti o errori evidenti; ma va gestita senza compromettere i termini di ricorso. La disciplina dello Statuto oggi codifica anche ipotesi di autotutela obbligatoria.

16) L’accertamento con adesione è ancora vantaggioso dopo le riforme?
Spesso sì, specie nei casi “tecnici” come i ricarichi, perché consente confronto sui numeri e riduzione del contenzioso. Il coordinamento tra contraddittorio e adesione è stato aggiornato dal d.lgs. 13/2024.

17) Se non trovo tutti i documenti, ho perso?
Non necessariamente. Puoi ricostruire con prove indirette (contabilità, estratti, report gestionali) e chiedere una valutazione complessiva. Ma l’assenza totale di documentazione rende la difesa più fragile.

18) Il ricarico “di settore” (studi/ISA) è automaticamente valido?
No: può essere un indizio, ma deve essere adattato al caso concreto, e soprattutto non deve sostituire la prova dei fatti specifici.

19) Posso far fare una perizia di parte?
Sì, spesso è utilissima: una relazione tecnico-contabile ben fatta “traduce” la tua struttura dei costi in numeri leggibili e verificabili.

20) Se il debito diventa insostenibile, cosa posso fare oltre al contenzioso?
Esistono rateizzazioni, definizioni agevolate (quando aperte) e, in situazioni di crisi, strumenti del Codice della crisi e del sovraindebitamento (consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione).

Strumenti alternativi e gestione del debito se la pretesa fiscale diventa “finanziariamente” ingestibile

Questa sezione serve quando, anche a fronte di una buona difesa, il rischio economico è alto e devi evitare che l’accertamento si trasformi in un problema di liquidità o di sopravvivenza aziendale.

Rateizzazione e piani di dilazione

Dal 1° gennaio 2025 l’assetto della rateizzazione è stato oggetto di aggiornamenti, con possibilità di arrivare fino a 120 rate in determinate condizioni (in particolare per richieste 2025–2026, secondo le informazioni pubblicate sui portali istituzionali della riscossione e dell’Agenzia).

Logica difensiva: la rateizzazione non “vince” la causa, ma compra tempo e stabilità mentre impugni o tratti. Va valutata anche in relazione a eventuali misure agevolate aperte (per evitare decadenze o incompatibilità).

Definizioni agevolate e rottamazioni aggiornate a febbraio 2026

Al 18 febbraio 2026 risultano attive informazioni istituzionali su: – scadenze della Rottamazione-quater (pagina “prossime scadenze”);
– introduzione e apertura della Rottamazione-quinquies con domanda telematica entro il 30 aprile 2026 (pagina tematica dell’Agenzia delle Entrate e comunicazioni correlate).

Come usare queste misure in una strategia “anti-ricarico”:
– se stai contestando l’an, ma il rischio liquidità è alto, puoi valutare l’adesione a misure di definizione per i carichi già affidati alla riscossione (quando applicabile), mantenendo la difesa sugli atti ancora impugnabili;
– attenzione a compatibilità, carichi ammessi ed effetti della decadenza: la scelta va impostata come “piano di guerra”, non come reazione emotiva.

Sovraindebitamento e crisi: quando la difesa tributaria deve diventare anche difesa patrimoniale

Se il debito fiscale (o il cumulo debiti fiscali + bancari + fornitori) è tale da rendere impossibile un rientro ordinario, entrano in gioco strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza:
– nelle situazioni di sovraindebitamento della persona fisica, l’ordinamento prevede anche l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283), con condizioni e limiti.

Gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) sono censiti in un registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, e la consultazione è accessibile nelle pagine istituzionali.
In parallelo, il Ministero disciplina anche l’elenco dei gestori della crisi (profili, requisiti e iscrizione).

Punto di vista difensivo: in molti casi la strategia migliore non è “solo” battere il ricarico, ma: – bloccare escalation esecutiva (fermi, ipoteche, pignoramenti) con strumenti processuali e/o procedure di crisi;
– centralizzare la posizione debitoria in un piano sostenibile;
– massimizzare la probabilità di continuità economica (impresa o famiglia).

Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e ruolo dell’esperto

Per imprese in crisi, la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito) è descritta e commentata anche in sedi istituzionali, con indicazioni sul funzionamento e sulla disciplina dell’accesso.

Perché può entrare in un contenzioso “a ricarico”: se l’accertamento ti mette in crisi di liquidità e devi trattare con creditori (banche, fornitori, fisco), uno strumento strutturato di negoziazione può evitare che il contenzioso tributario diventi solo “un pezzo” di una crisi ingestibile.

Sentenze e atti istituzionali più aggiornati (selezione ragionata) da consultare prima della conclusione

Di seguito una selezione “mirata” (aggiornata al 18 febbraio 2026) degli atti e delle pronunce più utili specificamente per contestare ricarichi standard non coerenti con la struttura dei costi. L’elenco è organizzato per utilità pratica.

Atti normativi e ministeriali decisivi

  • D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (GU 3 gennaio 2024): introduzione art. 6-bis (contraddittorio preventivo), rafforzamento motivazione, annullabilità/nullità, autotutela (obbligatoria/facoltativa), proporzionalità.
  • DM MEF 24 aprile 2024 (GU 30 aprile 2024): elenco atti esclusi dal contraddittorio ex art. 6-bis.
  • D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (GU 21 febbraio 2024): coordinamento tra contraddittorio preventivo e accertamento con adesione (strumento cardine per “negoziare” ricarichi).
  • D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (GU 3 gennaio 2024) + chiarimenti MEF/DGT: abrogazione reclamo–mediazione per ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024.
  • Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), art. 283 (esdebitazione incapiente): leva estrema per debiti non sostenibili.
  • Registro OCC e elenchi gestori (Ministero della Giustizia): riferimenti istituzionali per attivare procedure di composizione.

Giurisprudenza utile sul “metodo ricarico” e su come si attacca

  • Corte di Cassazione: ricarico e metodo (premesse su media semplice vs ponderata, campione e inventario generale come base più robusta; rassegne istituzionali).
  • Corte di Cassazione, Rassegna (giugno 2025): indicazioni sul ricarico medio anche in contesti di accertamento induttivo (e consolidamento della logica presuntiva).
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 31784/2025 (5 dicembre 2025): alleggerimento dell’onere probatorio sul contribuente nella contestazione delle percentuali di ricarico; centrale l’illogicità/incongruenza dei criteri, non l’obbligo di “quantificare tutto” al posto dell’Amministrazione.

Giurisprudenza “di sistema” sui costi e sulla prova (utile quando il ricarico schiaccia la realtà)

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 10/2023 (deposito 31 gennaio 2023): pronuncia significativa sul tema presuntivo (in ambito prelevamenti bancari), utile come cornice per ragionare su prova contraria, ragionevolezza e capacità contributiva (da maneggiare con precisione, perché attiene a fattispecie specifiche ma influenza linee interpretative).

Conclusione

Se il Fisco applica ricarichi standard non coerenti con la tua struttura dei costi, la difesa efficace non è “solo” contestare: è smontare il metodo (campione, media, ponderazione, anno di riferimento), documentare la realtà (sconti, resi, invenduto, scarti, costi indiretti) e usare bene le leve procedurali oggi centrali: contraddittorio preventivo, motivazione rinforzata, autotutela, adesione, ricorso e – se necessario – sospensione cautelare.

Il valore aggiunto sta nella tempestività: molti accertamenti “a ricarico” si vincono (o si riducono drasticamente) quando si interviene prima dell’avviso definitivo, nei 60 giorni del contraddittorio, con un dossier tecnico–giuridico che costringe l’Ufficio a misurarsi con i tuoi dati reali.

E se la pretesa diventa insostenibile sul piano finanziario, la strategia deve allargarsi: rateizzazioni, definizioni agevolate disponibili (aggiornate al 2026), e – nei casi più gravi – strumenti del Codice della crisi e del sovraindebitamento, anche attraverso OCC e percorsi strutturati di ristrutturazione/esdebitazione.

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