Come Difenderti Se L’Agenzia Delle Entrate Contesta Margini Di Profitto Ritenuti Non Congrui

Introduzione

Ricevere un avviso o anche solo uno “schema di atto” in cui l’ufficio sostiene che i tuoi margini di profitto (o la tua percentuale di ricarico) sono “non congrui”, “inverosimili” o “antieconomici” è una delle situazioni più insidiose per imprese e professionisti: spesso l’accertamento nasce da comparazioni statistiche, da una ricostruzione induttiva dei ricavi (metodo del ricarico) o da indici e standard di settore che non colgono le specificità del tuo business (stagionalità, promozioni, scarti, resi, merce svalutata, start-up, crisi di liquidità, cambio fornitore, concorrenza locale). In questi casi, il rischio pratico non è solo “pagare più imposte”: è entrare in una spirale di riscossione, cautelari (fermi, ipoteche), contenzioso lungo e costoso, con effetti immediati su banche, affidamenti, reputazione e continuità aziendale.

La buona notizia è che, nel sistema italiano, l’accertamento “a margini” non è (e non può essere) un atto “automatico”: deve rispettare regole di motivazione, contraddittorio (quando dovuto), metodo e prova. E soprattutto può essere ribaltato se imposti correttamente la difesa su tre livelli: – difesa tecnica sul metodo (come hanno calcolato margini/ricarico? su quali dati? campioni coerenti? media semplice o ponderale? inventario e mix prodotti?); – difesa documentale sulle cause reali dei margini bassi (prove specifiche e datate); – difesa procedurale (tempi, contraddittorio, allegazioni, onere della prova, nullità/annullabilità e cautelari).

In questa guida (aggiornata al 18 febbraio 2026) trovi un percorso completo e pratico per difenderti, con normativa e prassi istituzionali, e con giurisprudenza di legittimità in tema di ricarichi, presunzioni e antieconomicità.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

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Quadro normativo aggiornato e quando la contestazione sui margini è legittima

Il punto di partenza è capire da quale “tipo” di accertamento nasce la contestazione: non tutti i rilievi sui margini hanno lo stesso regime di prova. In pratica, quando l’ufficio ti contesta margini “non congrui”, di solito sta cercando di dimostrare (anche solo per presunzioni) che: – hai ricavi non dichiarati (vendite in nero); – hai sottofatturato (prezzi reali > prezzi esposti in fattura); – hai alterato rimanenze/inventari (effetto sul costo del venduto e quindi sul margine); – hai registrato costi non coerenti o contabilità non attendibile, così da giustificare una ricostruzione induttiva.

Redditi e IVA: le norme “madri” di margini, ricarichi e presunzioni

Per le imposte sui redditi d’impresa, la base è l’art. 39 del DPR 600/1973: in presenza di contabilità formalmente tenuta ma con elementi di inattendibilità o incongruenze, l’ufficio può rettificare anche usando presunzioni semplici, purché siano “gravi, precise e concordanti” (richiamo al paradigma civilistico delle presunzioni).

Per l’IVA, il riferimento è l’art. 54 del DPR 633/1972 (rettifica delle dichiarazioni), che consente la rettifica anche su base presuntiva, nei limiti e con le logiche della prova presuntiva nel tributario.

Da qui un primo principio difensivo chiave: se l’ufficio usa la percentuale di ricarico come “prova”, sta usando una presunzione. E come presunzione deve reggere su fatti noti solidi (campione rappresentativo, dati completi, inventario coerente, metodo corretto), altrimenti può essere contestata per difetto di prova o per errore metodologico.

Accertamento analitico-induttivo vs induttivo “puro”: perché cambia la tua strategia

Nella pratica, l’ufficio può muoversi su due piani:

Accertamento analitico-induttivo
È il caso più frequente nei rilievi “a margini”: ci sono scritture contabili, ma l’ufficio sostiene che alcuni dati non sono credibili (es. ricarico troppo basso) e ricostruisce i ricavi in via presuntiva. Qui la qualità della presunzione è decisiva: il tuo obiettivo è dimostrare che la presunzione non è grave/precisa/concordante o che è smentita da fatti documentati.

Accertamento induttivo “puro”
Si attiva quando la contabilità è ritenuta complessivamente inattendibile per violazioni gravi. In questi casi l’ufficio ha margini di ricostruzione più ampi. Proprio per questo, la tua difesa deve concentrarsi sia sul “merito” (dati reali) sia sul presupposto: era davvero legittimo degradare la contabilità a inattendibile? I documenti e la coerenza complessiva diventano fondamentali.

Studi di settore e ISA: il “dato standard” non è mai un destino automatico

Se i periodi d’imposta contestati sono “storici”, può comparire ancora il tema studi di settore; e per i periodi più recenti, gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale). Gli ISA sono istituiti dall’art. 9-bis del DL 50/2017 e costituiscono un sistema di analisi su più periodi, connesso anche a un “regime premiale” e, per alcune annualità, a strumenti di compliance come il concordato preventivo biennale.

Sul piano difensivo, è essenziale distinguere: – ISA/studi di settore come segnale di rischio e presunzione “standardizzata”; – accertamento come atto che deve essere motivato con elementi specifici e deve confrontarsi con le tue ragioni (non basta “sei sotto media”).

La giurisprudenza di legittimità ribadisce che, per gli accertamenti fondati su studi di settore, non basta qualunque scostamento: serve una “grave incongruenza” (art. 62-sexies DL 331/1993) e l’ufficio deve reggere il contraddittorio e la prova dell’anomalia.

Contraddittorio preventivo e motivazione: due pilastri potenziati negli ultimi anni

Dal 2024 il sistema si è arricchito di un pilastro formale fortissimo: il principio del contraddittorio preventivo nello Statuto del contribuente (art. 6-bis), introdotto dal D.Lgs. 219/2023, con regole operative e con un decreto MEF che individua gli atti esclusi. Questo rileva tantissimo nei “casi a margine”: se l’atto è tra quelli per cui il contraddittorio è dovuto, potresti contestare l’atto anche per vizio procedurale (oltre che nel merito).

Sul fronte motivazionale, lo Statuto del contribuente (art. 7) è stato rafforzato: l’atto deve indicare presupposti di fatto, ragioni giuridiche e, in linea generale, deve consentirti di comprendere “perché” l’ufficio è arrivato a quei numeri (dati usati, campioni, logica di calcolo). In parallelo, nel processo tributario si discute (anche in sede istituzionale) del nuovo assetto dell’onere della prova e di come questo impatti sulle presunzioni.

Cosa succede dopo la notifica e quali scadenze non devi sbagliare

La strategia funziona solo se rispetti i tempi. Nelle contestazioni “a margini” spesso le persone perdono la partita per un errore semplice: ignorano uno schema di atto, sottovalutano un invito, o fanno autotutela “tardiva” credendo che blocchi i termini (di solito non li blocca).

Di seguito trovi il flusso più tipico, con i punti in cui puoi intervenire.

I quattro “momenti” in cui può nascere la contestazione sui margini

Schema di atto (contraddittorio preventivo)
Se l’atto rientra nell’obbligo di contraddittorio, l’ufficio ti invia uno schema: è il momento migliore per “spegnere” il contenzioso, perché sei ancora prima dell’avviso definitivo. Attenzione: esistono atti esclusi dall’obbligo (atti automatizzati, pronta liquidazione, controllo formale, e casi di fondato pericolo per la riscossione), individuati dal decreto MEF 24 aprile 2024.

PVC (processo verbale di constatazione) a seguito di accesso/verifica
Se hai subito una verifica nei locali dell’attività, si applicano le garanzie dell’art. 12 Statuto: tra i punti che interessano la difesa c’è la finestra per osservazioni difensive dopo il verbale. Nelle difese “a margine” il PVC è spesso il luogo in cui l’ufficio espone il ricarico “teorico”: devi contestare subito metodo e dati.

Avviso di accertamento / avviso di rettifica IVA
È l’atto che apre la fase contenziosa vera e propria. Per gli avvisi “esecutivi” (molto frequenti), l’atto contiene anche l’intimazione al pagamento e può diventare titolo esecutivo secondo la disciplina della concentrazione della riscossione nell’accertamento.

Cartella/atti di riscossione e misure cautelari
Se non gestisci l’avviso, il tema diventa “debito e riscossione”: qui entra in gioco la tutela cautelare e, se necessario, strumenti di definizione agevolata o composizione della crisi.

Il termine di ricorso e la fine del reclamo-mediazione

Oggi (aggiornamento al 2026) il ricorso contro l’atto deve essere proposto, in via generale, entro 60 giorni dalla notifica. È un termine perentorio: se lo perdi, l’atto diventa definitivo salvo rimedi eccezionali.

Un passaggio spesso ignorato: dal 4 gennaio 2024 non è più proponibile il reclamo-mediazione per i ricorsi tributari (regola generale, con disciplina transitoria per ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024). Se nella tua strategia qualcuno ti parla ancora di “mediazione obbligatoria” come passaggio necessario, fermati e verifica l’intertemporalità del tuo caso.

Sospensione feriale: attenzione al calendario

Nel conteggio dei termini processuali, la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto. È un dettaglio che può salvare o far perdere un ricorso, soprattutto quando ricevi atti tra giugno e settembre.

Accertamento con adesione: la leva deflattiva che può “prendere tempo” e ridurre sanzioni

L’accertamento con adesione è uno strumento centrale perché ti consente di: – ottenere una riduzione delle sanzioni (in generale); – sospendere i termini per un periodo (regola generale: 90 giorni dalla presentazione dell’istanza); – trasformare una contestazione sui margini in un confronto tecnico su dati e documenti, spesso con chiusura negoziale.

In difese “a margine”, l’adesione è particolarmente utile quando: – il metodo dell’ufficio è contestabile ma non “manifestamente” sbagliato (serve trattativa); – hai prove buone ma vuoi evitare un contenzioso lungo; – vuoi evitare che l’avviso diventi rapidamente esecutivo senza avere impostato difese e liquidità.

Autotutela: dal 2024 è più strutturata (ma va usata con lucidità)

Dal 2024 lo Statuto del contribuente disciplina espressamente autotutela obbligatoria e facoltativa (artt. 10-quater e 10-quinquies), con indicazioni operative dell’Amministrazione. In concreto, l’autotutela può funzionare bene se riesci a mostrare: – errore “evidente” (ad esempio scambio di persona/partita IVA, doppia imposizione, errore di calcolo macroscopico, presupposto inesistente); – documento decisivo ignorato dall’ufficio.

Ma attenzione: l’autotutela non è, di regola, un sostituto del ricorso. Va usata in parallelo a una gestione dei termini, non “al posto” della gestione dei termini.

Strategie difensive concrete contro accertamenti basati su margini e ricarichi “non congrui”

Qui è dove si vince davvero. La difesa efficace non è “dire che l’ufficio ha torto”, ma dimostrare perché il calcolo che porta a margini “impossibili” è metodologicamente debole o smentito dai fatti.

Prima regola: chiarisci di che “margine” stiamo parlando

In molte contestazioni c’è un equivoco tecnico: margine e ricarico non sono la stessa cosa.

  • Ricarico (%) = (Prezzo di vendita – Costo) / Costo
  • Margine lordo (%) = (Prezzo di vendita – Costo) / Prezzo di vendita

Se l’ufficio ricostruisce i ricavi applicando una percentuale di ricarico ai costi, devi capire: – quale base-costo usa (acquisti? costo del venduto? al netto IVA? con o senza resi?); – se ha considerato correttamente rimanenze iniziali/finali; – se ha mischiato concetti (ad esempio trasformando margini in ricarichi o viceversa).

Seconda regola: attacca il metodo del ricarico (campione, inventario, media semplice vs ponderale)

La contestazione più “classica” è questa: l’ufficio prende alcuni articoli (o alcune fatture), calcola un ricarico medio e lo applica a tutti gli acquisti, concludendo che i ricavi reali dovevano essere più alti.

Qui la linea difensiva più potente è spesso l’errore nella scelta della media: – La Cassazione ha chiarito (in un filone consolidato) che la scelta tra media aritmetica semplice e media ponderale non è libera: dipende dalla struttura del magazzino e dall’omogeneità/eterogeneità dei beni. Se i beni sono molto diversi per valore e per percentuale di ricarico, la media semplice può essere fuorviante. – Lo stesso filone valorizza un altro punto: non è corretto fondare l’accertamento su pochi articoli “a campione” se non sono rappresentativi dell’inventario complessivo, soprattutto quando i prodotti più venduti hanno ricarichi inferiori a quelli dei prodotti meno venduti.

In pratica, quando ricevi un accertamento “a margini”, chiediti subito: – L’ufficio ha usato un inventario generale o un campionamento ridotto?
– Ha spiegato perché quel campione è rappresentativo? – Ha considerato “mix prodotti” e volumi, oppure ha trattato come uguali articoli che uguali non sono? – Ha usato una media semplice dove serviva una ponderale (o viceversa)?

Terza regola: se ti contestano “antieconomicità”, devi dimostrare la logica economica reale

Molti atti usano questa formula: “la gestione è antieconomica, dunque i ricavi dichiarati sono inattendibili”. Qui non basta indignarsi: devi ricostruire la “logica economica” che rende plausibile il margine basso. La giurisprudenza di legittimità ammette che una gestione antieconomica possa giustificare la rettifica, ma proprio per questo la tua difesa deve essere fattuale e documentale.

Esempi di giustificazioni economiche tipiche che reggono bene se provate: – svendita per fine serie o obsolescenza (listini, campagne, delibere commerciali, report magazzino); – merce deperibile/scarti (documenti di distruzione, resi, cali naturali, registri); – promozioni aggressive / loss leader per acquisire clienti (scontrini, campagne, comparazione con periodi successivi in cui il margine sale); – concorrenza locale e prezzi imposti (contratti, franchising, accordi, listini imposti, prezzi calmierati); – errori gestionali reali (non è illegale essere inefficienti: è però essenziale provarne le cause).

Quarta regola: ISA e “medie di settore” si contestano con prove specifiche, non con slogan

Quando l’ufficio “aggancia” la contestazione a ISA o a studi di settore, la difesa più efficace è dimostrare che il tuo risultato è “fuori standard” per motivi oggettivi: – localizzazione e bacino d’utenza; – eventi straordinari (perdita di un grande cliente, lavori stradali, incendio, furto); – cambi di fornitore/prezzi materie prime; – mix prodotti o servizi non catturato dall’indice.

Sul fronte giuridico, quando l’accertamento è “standardizzato”, è decisivo ricordare: – per gli studi di settore, la “grave incongruenza” è un presupposto qualificante; non ogni scostamento è sufficiente; – l’accertamento deve essere motivato e deve confrontarsi con le tue deduzioni; la motivazione non può essere una formula vuota.

Quinta regola: usa il contraddittorio preventivo come “fase istruttoria”, non come formalità

Dopo l’introduzione dell’art. 6-bis Statuto, quando ricevi lo “schema di atto” sei davanti a un “processo in miniatura”: tutto ciò che produci e come lo produci può determinare se l’avviso: – non viene emesso; – viene emesso in forma più debole (più facile da impugnare); – viene emesso ma già “corretto” su taluni errori.

Operativamente, la memoria difensiva sullo schema dovrebbe includere: – ricostruzione numerica alternativa (con tue formule e tuoi dati); – contestazione ragionata del campione/metodo; – allegati “forti” (contratti, listini, inventari, report di cassa, bilanci, perizie di parte se utile); – richiesta di accesso/ostensione dei dati usati dall’ufficio (campioni, estrazioni, fogli di calcolo).

Sesta regola: in giudizio, fai leva su motivazione e onere della prova (senza credere ai “miti”)

Nel processo tributario è centrale il tema dell’onere probatorio. Dopo le riforme e i contributi istituzionali, il quadro va maneggiato con precisione: – non basta dire “l’ufficio deve provare tutto”: devi mostrare perché gli elementi usati sono insufficienti o contraddittori; – la prova presuntiva resta ammissibile, ma deve essere coerente e robusta; – se la prova manca o è contraddittoria, il giudice può annullare l’atto.

In altre parole: l’onere della prova non è una bacchetta magica; è un’architettura argomentativa. Il tuo fascicolo deve rendere evidente che: 1) l’ufficio ha usato presunzioni/medie in modo scorretto;
2) i fatti reali (documentati) rendono plausibile il tuo margine;
3) l’atto è motivato male o non considera le tue osservazioni.

Settima regola: chiedi tutela cautelare quando serve (non aspettare la riscossione)

Se l’avviso è esecutivo o se temi un’immediata pressione di riscossione, valuta la tutela cautelare: la sospensione può essere totale o parziale e, in alcuni casi, subordinata a garanzia. Nelle controversie sui margini, la cautelare è spesso giustificata quando: – l’atto è viziato nel metodo (campione non rappresentativo, media errata); – la pretesa è sproporzionata e rischia di compromettere l’attività; – hai già depositato prove robuste.

Strumenti alternativi se l’obiettivo diventa ridurre o gestire il debito

A volte la difesa migliore è “mista”: attacchi l’atto, ma costruisci anche un percorso di sostenibilità economica, perché anche un contenzioso vinto “tardi” può distruggere liquidità nel frattempo.

Definizione in adesione, acquiescenza e conciliazione: tre leve con logiche diverse

Accertamento con adesione
Negozia la base imponibile e riduce le sanzioni; sospende i termini (90 giorni) e può rateizzare i pagamenti secondo regole applicabili. È spesso lo strumento più adatto quando la prova è “discutibile” ma trattabile.

Acquiescenza
Se rinunci al ricorso, puoi ottenere riduzioni sulle sanzioni secondo la disciplina illustrata dall’Amministrazione. È una scelta che ha senso solo se hai un accordo economico sostenibile o se la prova contro di te è molto forte.

Conciliazione giudiziale
È lo strumento per chiudere il contenzioso (già iniziato) con un accordo; utile quando in primo grado emerge un orientamento del giudice o quando vuoi evitare l’incertezza dell’appello.

Rottamazioni e definizioni agevolate: cosa è “attivo” al 18 febbraio 2026

Sul versante riscossione, al febbraio 2026 risultano operative misure collegate alla Legge di Bilancio 2026 e ai canali istituzionali di riscossione, tra cui la definizione agevolata (“Rottamazione-quinquies”) con domanda telematica entro il 30 aprile 2026, e con pagamento in unica soluzione o rate (nei limiti previsti), secondo le indicazioni istituzionali pubblicate.

Questo non “cura” l’accertamento (non annulla il merito), ma può: – ridurre oneri accessori/sanzionatori legati ai carichi affidati alla riscossione (nei limiti del perimetro normativo); – prevenire azioni esecutive mentre combatti o ristrutturi.

Sovraindebitamento e Codice della crisi: quando la questione è la meritevolezza e la ripartenza

Se il problema non è solo “difendersi dall’atto”, ma non riuscire a sostenere (anche provvisoriamente) gli importi, la via civile concorsuale può diventare decisiva.

Nel Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) trovi strumenti specifici: – ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore”), con ausilio dell’OCC; – esdebitazione del sovraindebitato incapiente, per persona fisica meritevole che non può offrire utilità (art. 283).

Per imprese, la logica è diversa (continuità, risanamento, strumenti negoziali e giudiziali). In questo quadro può entrare anche la composizione negoziata e, ove pertinente, la disciplina della transazione fiscale nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi, con adempimenti regolati anche da provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria.

L’uso di questi strumenti richiede una valutazione professionale: quando funziona, però, può bloccare o ordinare la pressione esecutiva e portare a una vera ripartenza.

Tabelle riepilogative, simulazioni numeriche e FAQ operative

Tabelle essenziali

Tabella A – Cosa fare in base all’atto che ricevi (logica difensiva in sintesi)

Atto / faseObiettivo prioritarioErrori da evitare
Schema di atto (contraddittorio)Smontare metodo + produrre prove; provare a chiudere prima dell’avvisoRispondere in modo generico; non contestare i calcoli; non chiedere i dati usati
PVC dopo verificaContestare subito ricarico/margini e basi di calcolo; preparare osservazioni difensiveTrattarlo come “non importante”; non produrre inventari e documenti di magazzino
Avviso di accertamento esecutivoDecidere: ricorso / adesione / definizione; valutare cautelareAspettare; confidare nell’autotutela come sospensione automatica
Fase riscossioneProteggere liquidità e beni; definizioni agevolate o rate; strumenti di crisi se necessarioSottovalutare tempi, interessi e azioni esecutive

(Questa tabella sintetizza flussi descritti nelle fonti istituzionali su contraddittorio, accertamento esecutivo e processo tributario.)

Tabella B – Strumenti difensivi e loro “effetto tempo” (principi operativi)

StrumentoTipico momento d’usoEffetto sui termini / sulla pressione
Accertamento con adesionedopo schema o dopo avvisosospensione termini per periodo previsto (90 giorni dalla domanda)
Ricorsodopo notifica attoapre tutela cautelare e regole di riscossione in pendenza
Autotutelain ogni fase (con cautela)utile per errori manifesti; non sostituisce normalmente il ricorso
Acquiescenzaentro termine di impugnazionechiusura rapida con riduzione sanzioni, ma rinunci al giudizio
Conciliazione giudizialedurante il contenziosochiusura concordata del giudizio

Tabella C – Difese “anti-ricarico”: dove l’ufficio sbaglia più spesso

Punto criticoCome riconoscerloProva tipica che ribalta
Media semplice su beni eterogeneiricarichi molto diversi e beni di valore diversoinventario + volumi vendita + calcolo ponderato
Campione non rappresentativopochi articoli scelti senza criterioelenco completo articoli + dati di rotazione
Costi base erratiacquisti non correlati al venduto; rimanenze ignorateprospetto costo del venduto + inventari
Resi/scarti ignoratil’ufficio tratta tutto come venduto “buono”documenti reso, scarto, distruzione, cali
Promozioni e sottocostoprezzi reali temporaneamente bassiprove di campagne e listini promozionali

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione 1 – Negozio retail con margine basso per svendita stagionale

  • Acquisti (netti) anno: 200.000 €
  • Rimanenze iniziali: 40.000 €
  • Rimanenze finali: 20.000 €
  • Costo del venduto: 200.000 + 40.000 – 20.000 = 220.000 €

Ricavi dichiarati: 235.000 €
Margine lordo (valore): 15.000 €
Margine lordo % (su ricavi): 15.000 / 235.000 ≈ 6,38%

L’ufficio seleziona 10 articoli “ad alto ricarico”, trova un ricarico medio semplice del 40%, e ricostruisce ricavi “attesi”:
220.000 × 1,40 = 308.000 €
Maggiori ricavi presunti: 73.000 €

Difesa tecnica
1) Dimostri che la merce è eterogenea e che i 10 articoli sono fuori mix; calcoli una media ponderale basata sui volumi reali: ottieni ricarico 10%.
Ricavi ricostruiti: 220.000 × 1,10 = 242.000 €
Differenza reale vs dichiarato: 7.000 € (non 73.000 €).

2) Provi la svendita: listini prima/dopo, campagne, resi, svalutazioni di magazzino, verbali di distruzione e documenti di obsolescenza: rendi plausibile un margine basso “razionale” (non evasivo).

Simulazione 2 – Azienda con “antieconomicità” apparente per perdita di grande cliente

Dati: l’impresa perde un cliente che valeva il 30% dei ricavi, ma mantiene struttura costi per 6 mesi (personale, leasing, affitto). Risultato: margine quasi nullo.

L’ufficio legge il dato come antieconomico e presume ricavi “occulti”. Difesa efficace: – prova documentale della cessazione del cliente (recesso, PEC, fatture cessate, comparazione ordini); – prova dell’invarianza dei costi per inerzia contrattuale (contratti di locazione, leasing, buste paga); – analisi economica che mostra un “costo fisso” temporaneamente rigido e margini compressi ma coerenti.

Simulazione 3 – Professionista/impresa in ISA basso: quando l’indice non spiega la realtà

Se l’accertamento nasce da punteggio ISA basso e presunte anomalie di redditività, difesa pragmatica: – dimostri che la tua attività reale non coincide con la “clusterizzazione” ISA (servizi diversi, clientela diversa); – produci elementi di contesto (es. riduzione mercato, tariffe imposte, spostamento sede); – chiedi accesso ai dati e contesti l’uso dell’indice come “prova” autosufficiente.

FAQ

Se l’ufficio dice che il mio margine è “non congruo”, basta questo per accertare di più?
No: uno scostamento o un “dato standard” può essere un indizio, ma l’accertamento deve poggiare su un impianto motivazionale e probatorio coerente; quando usa percentuali di ricarico, sta usando presunzioni che devono reggere sul piano metodologico e dei fatti.

Ricarico e margine sono la stessa cosa?
No: hanno basi diverse (costo vs ricavo). Confonderli porta a errori di ricostruzione e può essere un punto difensivo.

L’ufficio può usare la media semplice del ricarico su un campione di articoli?
Solo se il campione è rappresentativo e la merce è omogenea; in presenza di forte eterogeneità, la giurisprudenza ha valorizzato l’esigenza della media ponderale e la rappresentatività dell’inventario.

Se ho fatto promozioni o sottocosto, come lo dimostro?
Con prove datate: campagne, listini, scontrini, condizioni contrattuali, report vendite, delibere interne, comunicazioni marketing. La difesa deve rendere “razionale” il margine basso.

La “antieconomicità” è automaticamente evasione?
No, ma può essere considerata un indizio. Devi spiegare e documentare la logica economica: crisi, rigidità costi, strategie di mercato, smaltimento stock, eventi straordinari.

Se ricevo uno schema di atto, è già un accertamento impugnabile?
Di regola no: è la fase del contraddittorio preventivo. Proprio per questo è la fase migliore per depositare prove e contestare il metodo prima dell’avviso definitivo.

Tutti gli atti devono essere preceduti dal contraddittorio preventivo?
No: il principio è generale, ma esistono esclusioni individuate con decreto MEF (atti automatizzati, pronta liquidazione, controllo formale, e fondato pericolo per la riscossione).

Posso chiedere i dati e i fogli di calcolo usati dall’ufficio?
È spesso opportuno, perché la difesa “a margini” vive di numeri: campione, inventario, medie, basi di calcolo. La motivazione dell’atto deve metterti in condizione di capire e contestare.

Quanto tempo ho per fare ricorso?
In generale 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile. Attenzione alla sospensione feriale e alle sospensioni legate ad adesione.

Il reclamo-mediazione è ancora obbligatorio sotto 50.000 euro?
No per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024; restano regole transitorie per ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024.

Se presento istanza di accertamento con adesione, i termini si fermano?
Sì: le fonti istituzionali indicano la sospensione per 90 giorni dalla data di presentazione della domanda (sia per ricorso sia per riscossione nei limiti descritti).

L’autotutela sospende i termini del ricorso?
In genere no: l’autotutela va coordinata con la gestione dei termini, non sostituita ad essa. La nuova disciplina distingue autotutela obbligatoria e facoltativa e fornisce linee operative, ma non trasforma l’autotutela in “stop” automatico dei termini.

L’avviso di accertamento può diventare titolo esecutivo senza cartella?
Sì, secondo la disciplina dell’accertamento esecutivo e della concentrazione della riscossione nell’accertamento prevista dalla normativa, e come illustrato nelle schede istituzionali.

Posso chiedere la sospensione dell’atto mentre faccio ricorso?
Sì: esiste tutela cautelare; la sospensione può essere totale o parziale e in alcuni casi con garanzia.

Se non riesco a pagare, esistono strumenti “di ripartenza”?
Sì: oltre a definizioni agevolate e piani di rate, nel Codice della crisi ci sono procedure per consumatori e persone fisiche (ristrutturazione dei debiti, esdebitazione incapiente) e strumenti per imprese (anche negoziali).

La rottamazione “quinquies” è davvero attiva nel 2026?
Le fonti istituzionali indicano una definizione agevolata collegata alla Legge di Bilancio 2026 con canali telematici e scadenze (domanda entro 30 aprile 2026 e prima/unica rata entro 31 luglio 2026, nei termini descritti).

Se perdo il ricorso, ho ancora strumenti per ridurre sanzioni o chiudere?
Sì: dipende dallo stadio (conciliazione, definizioni, rate e – se si è in riscossione – misure agevolate se applicabili).

Giurisprudenza istituzionale aggiornata e selezionata sui margini non congrui

Di seguito una selezione di pronunce (con indicazione dell’organo) utili per impostare difese su: metodo del ricarico, presunzioni, antieconomicità, studi di settore/standard, contraddittorio e aspetti processuali.

Metodo del ricarico, campioni, media semplice e media ponderale

  • Corte di Cassazione, sent. 15/05/1997 n. 4305: centralità dell’adeguatezza del metodo (media semplice vs ponderale) quando i beni sono eterogenei per valore e ricarichi; tema rappresentatività e rischio di sovrastima dei ricavi.
  • Corte di Cassazione, sent. 02/07/2014 n. 15038: linea sul corretto uso della media ponderale e limiti della media semplice in presenza di differenze rilevanti tra beni.
  • Corte di Cassazione, sent. 17/11/2020 n. 26167: richiamo espresso alla scelta del criterio (media aritmetica semplice vs media ponderale) nell’accertamento fondato su percentuali di ricarico.
  • Corte di Cassazione, ord. 08/11/2025 n. 29579 (segnalata in banca dati istituzionale): tema presunzioni e ricarico in accertamento analitico-induttivo; utile da coordinare con i principi sul metodo.
  • Corte di Cassazione, sent. 30/10/2024 n. 28030 (segnalata in banca dati istituzionale): rilievi sul procedimento di calcolo del ricarico e sulla correttezza metodologica della ricostruzione.
  • Corte di Cassazione, sent. 26/01/2024 n. 2561 (segnalata in banca dati istituzionale): caso su ricarico molto ridotto e ricostruzione induttiva; utile per contestare automatismi e ricostruzioni “meccaniche”.

Antieconomicità come indizio e difesa della razionalità economica

  • Corte di Cassazione, sent. 01/07/2021 n. 18724 (banca dati istituzionale): antieconomicità della gestione ripetuta negli anni come elemento che può innescare rettifica; tema onere di giustificazione economica e documentale.
  • Corte di Cassazione, sent. 04/02/2025 n. 2645 (banca dati istituzionale): richiami su antieconomicità e accertamento conseguente.

Studi di settore/standard e “grave incongruenza”

  • Corte di Cassazione, sent. 27/06/2022 n. 20608: lo scostamento deve evidenziare “grave incongruenza” ex art. 62-sexies DL 331/1993 per gli avvisi fondati su studi di settore; utile per difese contro scostamenti “modesti” o non argomentati.
  • Corte di Cassazione, sent. 18/12/2009 n. 26635 (banca dati istituzionale): pronuncia di riferimento sul tema degli standard/parametri e sul loro ruolo presuntivo.

Contraddittorio preventivo e quadro riformato

  • Corte di Cassazione, sent. 25/03/2024 n. 7966 (banca dati istituzionale): richiami collegati al nuovo art. 6-bis Statuto e alle modalità applicative.
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 24/04/2024 (GU 30/04/2024): individua gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo ex art. 6-bis Statuto (fondamentale per eccepire vizi procedurali).

Processo tributario: termini e onere della prova (contesto utile per difese “a margini”)

  • Dipartimento della Giustizia Tributaria (MEF): schede su modalità di ricorso e termine di 60 giorni (base operativa imprescindibile).
  • Dipartimento della Giustizia Tributaria (MEF): contributi sull’art. 7, comma 5-bis D.Lgs. 546/1992 e interpretazioni sull’onere della prova nel processo tributario.

Conclusione

Difendersi da una contestazione sui margini di profitto “non congrui” significa, in concreto, fare tre cose senza perdere tempo:
1) mettere in sicurezza le scadenze (ricorso, adesione, cautelare, sospensioni);
2) smontare il metodo con cui l’ufficio ha ricostruito i ricavi (campioni, inventario, media semplice/ponderale, basi di costo) e ricostruire tu stesso un’alternativa numericamente coerente;
3) dimostrare le ragioni economiche reali del margine basso, con documenti “duri” e non con spiegazioni generiche (promozioni, scarti, crisi, mix prodotti, eventi straordinari), usando anche le garanzie di contraddittorio e motivazione oggi potenziate.

Quando si agisce con tempestività e metodo, spesso è possibile: evitare che l’avviso diventi un macigno esecutivo, ottenere una sospensione, chiudere in adesione o far annullare l’atto per difetto di prova/metodo. E se il problema diventa la sostenibilità del debito, la strategia può includere definizioni agevolate, piani di rientro e, nei casi più critici, strumenti del Codice della crisi per bloccare o ordinare la pressione esecutiva (pignoramenti, ipoteche, fermi, cartelle).

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