Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Presume Maggiori Ricavi Sulla Base Di Ricarichi Medi Di Settore

Introduzione

Se ti è arrivato (o temi che stia arrivando) un accertamento in cui l’ufficio “ricostruisce” ricavi più alti applicando un ricarico medio di settore (o un ricarico “standard” ricavato da medie, studi, campioni o comparazioni), la posta in gioco è spesso molto più alta della singola imposta: può esplodere IVA, imposte dirette, IRAP (se dovuta), sanzioni, interessi, e — soprattutto — può innescare una catena operativa che va dalla riscossione alla cautela reale (fermi/ipoteche) fino alle esecuzioni (pignoramenti), se non si interviene con metodo e nei tempi giusti.

Il problema tipico è questo: l’Amministrazione parte da un “dato medio” (o da un ricarico calcolato su un campione) e lo usa come se fosse la tua realtà economica. Ma il tuo margine reale può essere influenzato da variabili concrete e documentabili: sconti e promo, saldi e fine serie, rotture di stock, deperibilità, resi, furti/cali inventariali, mix prodotti, canali diversi (retail/wholesale/e-commerce), concorrenza locale, contrazioni di domanda, contratti con prezzi calmierati, vendite a scopo di liquidità, ecc. In altre parole: il ricarico “medio” è una statistica; tu sei un caso concreto. Il punto della difesa, quindi, non è “negare” in astratto il metodo, ma smontarne la pretesa di precisione e sostituirla con una ricostruzione aderente ai fatti, sostenuta da prove, perizie e coerenza contabile.

Questa guida è aggiornata al 18 febbraio 2026 e integra le novità che (dal 2024 in poi) hanno reso ancora più strategici due pilastri difensivi:
1) il contraddittorio preventivo come regola generale per gli atti autonomamente impugnabili;
2) l’innalzamento degli standard di motivazione e di “trasparenza probatoria” dell’atto (presupposti e mezzi di prova).

Nell’impostazione pratica che trovi qui, il contribuente non è visto come “inermi destinatario” dell’atto, ma come soggetto che può (e deve) costruire una difesa proattiva, in parte tecnica e in parte giuridica: accesso agli atti, risposta strutturata allo schema d’atto, perizia economico-contabile, istanze deflattive (adesione), ricorso e cautelare, fino alle soluzioni di gestione del debito quando il contenzioso non basta o non conviene.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In termini concreti, l’aiuto può articolarsi così:
– lettura “chirurgica” dell’atto e dei suoi allegati (PVC, prospetti ricarichi, comparazioni, indici);
– accesso/estrazione documenti e costruzione del fascicolo difensivo;
– risposta tecnica nel contraddittorio preventivo (o, se già notificato l’atto, strategia di contenzioso);
accertamento con adesione per ridurre imponibile e sanzioni quando conviene;
– ricorso alla Corte di giustizia tributaria con istanza cautelare di sospensione;
– trattative e piani di rientro (rateazioni/definizioni) quando la sostenibilità finanziaria è il tema centrale;
– se il debito è ormai ingestibile, strumenti di crisi (composizione negoziata per imprese; procedure di sovraindebitamento nel Codice della crisi per persone fisiche e soggetti sotto soglia, fino all’esdebitazione nei casi estremi).

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Contesto normativo e “regole del gioco” quando l’ufficio usa i ricarichi

Il ricarico (o margine lordo) è, in sintesi, la differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto (o costo del venduto), espressa in valore o in percentuale. Nella prassi accertativa, l’ufficio può:
– calcolare un ricarico “presunto” su un campione di beni (comparando acquisti e vendite); oppure
– richiamare medie di settore, studi/indici, dati statistici o benchmark; oppure
– combinare ricarico con altre anomalie (magazzino, antieconomicità, irregolarità contabile).

Dal punto di vista giuridico, il nodo è sempre lo stesso: stiamo parlando di presunzioni. E le presunzioni “semplici” (non fissate dalla legge in modo automatico) sono ammesse solo se gravi, precise e concordanti. È una regola generale e trasversale, che in materia tributaria diventa decisiva quando l’ufficio pretende di trasformare una media/benchmark in “prova” di ricavi non dichiarati.

La base giuridica dell’accertamento (imposte dirette e IVA)

Semplificando, il contesto normativo consente al Fisco di ricostruire ricavi anche in via presuntiva:
– per le imposte sui redditi, l’art. 39 del DPR 600/1973 disciplina le ipotesi e le modalità di accertamento, includendo l’utilizzo di elementi presuntivi nei casi previsti;
– ai fini IVA, l’art. 54 del DPR 633/1972 consente rettifiche e accertamenti anche con logiche induttive/presuntive nelle condizioni previste dalla norma.

Non serve, per difenderti, ricordare “a memoria” i commi: serve capire la soglia probatoria che l’ufficio deve raggiungere e, soprattutto, come tu puoi dimostrare che quella soglia non è stata raggiunta o che la ricostruzione è metodologicamente sbagliata.

Presunzioni, onere della prova e “chi deve dimostrare cosa”

Tre norme sono il tuo triangolo difensivo di base:

  • Art. 2729 c.c. (presunzioni semplici): presunzioni ammesse solo se gravi, precise e concordanti. Se il ricarico medio di settore è una media statistica non “calata” sul tuo caso, la difesa punta a dimostrare che non è grave/preciso/concordante.
  • Art. 2697 c.c. (onere della prova): chi afferma un fatto deve provarlo; chi eccepisce deve provare i fatti impeditivi/modificativi/estintivi. In concreto: l’ufficio deve motivare e provare la ragionevolezza del metodo; tu devi portare contro-elementi specifici (non slogan).
  • Art. 53 Cost. (capacità contributiva): il sistema tributario deve colpire ricchezza effettiva; un ricarico “imposto” in modo astratto può diventare una tassazione su capacità contributiva presunta e scollegata dalla realtà, se non corretta e verificata.

Le novità “procedurali” che oggi incidono moltissimo sulla difesa

Qui entra il punto di svolta (da usare in modo intelligente, non automatico): con il D.Lgs. 219/2023, lo Statuto dei diritti del contribuente è stato riformato e, tra le novità, è stato introdotto l’art. 6-bis sul principio del contraddittorio, stabilendo come regola che gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, con comunicazione dello schema di atto e termine non inferiore a 60 giorni per controdedurre e/o accedere agli atti del fascicolo; la mancanza di contraddittorio comporta (salve eccezioni) annullabilità.

Sempre nello stesso intervento, è stata rafforzata anche la disciplina sulla motivazione: gli atti impugnabili devono indicare in modo specifico presupposti e mezzi di prova su cui si fondano. Questo è esplosivo nelle controversie “da ricarico”, perché un ricarico medio non è “prova” di per sé: diventa prova solo se spiegato e agganciato a elementi concreti del tuo caso.

Verifiche in azienda e garanzie: perché contano anche nei casi “da ricarico”

Molti accertamenti “da ricarico” nascono da accessi/verifiche e da analisi di magazzino, documenti e flussi. Qui entra l’art. 12 dello Statuto: prevede diritti e garanzie del contribuente in sede di accessi/ispezioni/verifiche e impone che l’attività si svolga con minore turbativa possibile, con informazione sulle ragioni e facoltà di assistenza.

Dal 2025, in scia a una forte attenzione sul tema “accessi fiscali nei locali d’impresa”, è stato inserito un obbligo espresso: negli atti di autorizzazione e nei processi verbali di accesso devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso (per gli atti redatti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione indicata nella norma).

In parallelo, la vicenda “Italgomme” è stata oggetto di comunicazione e documentazione istituzionale; in chiave difensiva, il messaggio pratico è: dove l’ufficio costruisce la prova in loco, la correttezza formale e sostanziale dell’accesso e della verbalizzazione può incidere sulla tenuta dell’impianto probatorio.

Giurisprudenza e principi utili per smontare un accertamento fondato su ricarichi medi

In un contenzioso “da ricarico”, la difesa vincente raramente è una sola eccezione “magica”. Più spesso è un mosaico: metodo sbagliato + motivazione debole + campione non rappresentativo + mancata considerazione di fattori reali + costi e ricavi incoerentemente trattati + contraddittorio carente.

Di seguito i principi-chiave operativi (con indicazione, quando possibile in questa sede, della fonte istituzionale o della base normativa).

Il ricarico è una presunzione, non un automatismo

Il ricarico (specie se “medio di settore”) è tipicamente un indizio. Per reggere deve essere:
– spiegato (da dove viene? come è calcolato? perché è applicabile al tuo caso?);
– verificato (campione adeguato; mix prodotti; quantità; periodi);
– coerente con altri elementi (magazzino, flussi, documenti).

Se manca questa “catena logica”, il ricarico resta un dato statistico — e l’art. 2729 c.c. torna ad essere la tua leva: presunzioni non gravi/precise/concordanti → impianto fragile.

Media semplice vs media ponderata: la contestazione “tecnica” che spesso decide l’esito

Un errore frequente è trattare beni molto diversi come se fossero omogenei, applicando una media aritmetica semplice su un paniere “ridotto” (spesso scelto dall’ufficio) e poi estendendo il risultato al venduto complessivo. Dal punto di vista difensivo, questa è una delle contestazioni più efficaci perché è:
– “oggettiva” (matematica e documentale);
– verificabile;
– spesso incompatibile con la realtà (pochi articoli ad alto margine falsano la media).

La tua difesa, qui, non deve “filosofare”: deve far vedere con numeri e documenti che una media semplice produce, nel tuo caso, un risultato distorto (e dunque non “preciso”). Il fondamento giuridico resta l’art. 2729 c.c. (precisione) e l’obbligo di motivazione/prova dell’atto.

Il contraddittorio preventivo oggi è (quasi sempre) una prova di forza difensiva

Con l’art. 6-bis dello Statuto, il contraddittorio è regola per gli atti impugnabili, con schema d’atto e 60 giorni per controdedurre e accedere agli atti del fascicolo. In un’accusa “da ricarico” il contraddittorio è la sede perfetta per:
– chiedere i prospetti di calcolo completi;
– contestare campione/periodo/variabili;
– depositare una perizia di marginalità;
– “costringere” l’ufficio a motivare meglio e, se non ci riesce, a esporsi su un metodo difettoso.

Attenzione: lo Statuto prevede eccezioni (atti automatizzati/di pronta liquidazione/controllo formale individuati da decreto; fondato pericolo per la riscossione). Ma gli accertamenti “da ricarico” di regola non sono liquidazioni automatizzate: di conseguenza, se manca lo schema d’atto e il contraddittorio, vale la pena verificare seriamente la censura.

Costi “presunti” e ricavi “presunti”: la difesa sul reddito netto

Quando l’ufficio presume maggiori ricavi, un rischio per il contribuente è subire la tassazione su un “lordo teorico”. La Corte costituzionale, in una pronuncia istituzionalmente molto rilevante, ha chiarito (in tema di presunzioni su prelevamenti bancari) che il contribuente imprenditore può opporre prova contraria anche presuntiva e che deve considerarsi la incidenza percentuale dei costi da detrarre per arrivare a un risultato coerente con la capacità contributiva (reddito netto).

Il principio (in termini difensivi) è trasferibile come argomento logico e costituzionale: se l’ufficio ricostruisce ricavi con ricarico presunto, tu devi pretendere (e dimostrare) che siano riconosciuti — almeno in misura ragionevole e documentabile — costi e componenti negativi coerenti con quei ricavi.

Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica e quali scadenze non devi sbagliare

Questa è la sezione che, nella pratica, “salva” o “condanna” molte difese: puoi avere ragione nel merito, ma perdere per un termine.

Primo snodo: capire quale atto hai ricevuto e se è già impugnabile

In materia tributaria, in via generale, il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (regola generale richiamata dal Dipartimento della Giustizia Tributaria).

Prima di qualsiasi scelta, devi classificare l’atto: avviso di accertamento (imposte/IVA), atto di recupero, avviso bonario, schema di atto (contraddittorio preventivo), cartella/atto di riscossione, ecc. È essenziale perché cambia la sequenza delle mosse e cambia anche la strategia: con lo schema d’atto, la priorità è costruire controdeduzioni; con l’avviso già emesso, la priorità è bloccare l’esecutività (se rischi riscossione) e impostare ricorso/adesione.

Secondo snodo: usare (bene) il contraddittorio preventivo, se c’è

Se hai ricevuto lo schema di atto, lo Statuto ti riconosce almeno 60 giorni per controdedurre e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto non può essere adottato prima della scadenza del termine; e sono previste regole di “salvaguardia” sui termini di decadenza dell’ufficio (posticipo).

In pratica, questi 60 giorni sono il tuo “cantiere probatorio”. È qui che devi produrre:
– inventario e valorizzazione corretta del magazzino (iniziali/finali);
– elenco sconti/promo/saldi e policy commerciale;
– resi, rotture, deperimenti;
– mix vendite (B2C/B2B) e canali;
– distinta per categorie merceologiche con margini differenziati;
– perizia/relazione del commercialista sul margine reale e sul perché il ricarico medio di settore non è applicabile.

Terzo snodo: accertamento con adesione per sospendere e negoziare

Se l’avviso è già notificato, uno strumento classico (ancora attualissimo) è l’accertamento con adesione, disciplinato dal D.Lgs. 218/1997.

Due effetti pratici lo rendono importante:
– consente una fase di confronto/negoziazione;
– la normativa prevede una sospensione dei termini collegata all’istanza (nella prassi applicativa richiamata anche da documentazione ufficiale).

Attenzione tattica: l’adesione non è “sempre” conveniente. Nei casi “da ricarico”, spesso conviene se (a) la prova documentale è incompleta o rischiosa, oppure (b) l’ufficio accetta una ricostruzione più realistica, con forte riduzione di imponibile e sanzioni. Se invece hai una difesa tecnica robusta e l’ufficio è rigido, può essere preferibile andare subito in giudizio con richiesta cautelare.

Quarto snodo: ricorso e cautelare per bloccare la riscossione

Se decidi di impugnare, torna la regola generale: 60 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità.

Dal 2024, inoltre, cambia un aspetto “storico” della fase precontenziosa: l’istituto del reclamo-mediazione ex art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 è stato abrogato dal D.Lgs. 220/2023 e il MEF ha precisato la decorrenza: opera per i ricorsi fino a 50.000 euro notificati dal 4 gennaio 2024 (per quelli notificati fino al 3 gennaio 2024 continuano le vecchie regole).

Questo incide sulla strategia perché, oggi, in molte liti “piccole” non c’è più quella fase obbligata: si va più rapidamente nella dinamica processuale (con vantaggi e rischi).

Quinto snodo: sospensione feriale e calcolo dei termini

Nella gestione dei termini, la sospensione feriale resta un tema pratico: la legge sulla sospensione dei termini nel periodo feriale (L. 742/1969) è un riferimento tipico per il computo, con le regole vigenti.

Regola d’oro: non fare calcoli “a mente” se sei vicino alle scadenze. In una difesa da accertamento “da ricarico”, perdere un termine significa perdere tutto.

Tabella rapida: termini essenziali da ricordare

SnodoCosa faiTermine “chiave”Fondamento/nota
Ricorso tributarioImpugni l’atto60 giorni dalla notifica
Contraddittorio preventivoControdeduzioni su schema di atto e accesso fascicolo≥ 60 giorni
Reclamo-mediazioneVerifica se si applica (intertemporale)Abrogato per ricorsi dal 4/1/2024
PresunzioniContesti gravità/precisione/concordanza del ricarico medioSempre (merito)
Onere della provaImposti chi prova cosa e con quali documentiSempre (merito/processo)
Capacità contributivaPretendi ricostruzione su base economica reale (netto)Sempre (argomento costituzionale)

Difese e strategie legali: come contestare (davvero) un ricarico medio di settore

Qui entriamo nel “laboratorio” della difesa. L’obiettivo non è solo annullare l’atto: è mettere l’ufficio nella condizione di non poter sostenere in giudizio la ricostruzione.

Strategia difensiva: lavora su quattro livelli contemporaneamente

Livello documentale (fatti): dimostrare perché il ricarico reale è diverso.
Livello metodologico (calcolo): dimostrare errori di campione/media/periodo/omogeneità.
Livello procedurale (garanzie): contraddittorio, motivazione, accesso atti, correttezza della verifica.
Livello economico‑finanziario (sostenibilità): se anche perdi (o se l’atto regge parzialmente), devi avere un piano per non soccombere in riscossione.

Questa architettura è coerente con: presunzioni (2729), onere della prova (2697), capacità contributiva (53), contraddittorio e motivazione nello Statuto riformato.

Attacco al “cuore” dell’accertamento: contestare come nasce il ricarico

Le contestazioni tipiche (e spesso più efficaci) sono:

Campione non rappresentativo
Se l’ufficio ha preso 10–20 articoli su un catalogo di 1.000, devi chiedere: perché proprio quelli? Con quale criterio? Che quota di fatturato rappresentano? Sono “high margin” per natura? È qui che costruisci la contestazione di “precisione” ex art. 2729 e di motivazione ex Statuto.

Merce eterogenea trattata come omogenea
Se vendi categorie con margini molto diversi, la media semplice è spesso un errore logico prima che matematico. La tua difesa deve proporre: segmentazione per famiglie merceologiche + media ponderata per quantità/valore.

Periodo sbagliato
Il ricarico cambia: stagionalità, saldi, crisi settoriali, rotture di stock, cambi di fornitore, contratti speciali, liquidazioni. Se l’ufficio usa un ricarico “medio” senza correlare al periodo o senza motivazione seria, attacchi gravità e concordanza della presunzione.

Confronto su prezzi “di listino” e non su prezzi reali
È un vizio classico: prende listini, ignora sconti effettivi, buoni, cashback, vendite abbinate. Devi produrre: estratti POS, report cassa, campagne promo, comunicazioni, variazioni prezzi. Il “ricarico reale” si calcola sul venduto reale, non sul listino.

Attacco ai “presupposti”: contabilità formalmente corretta e assenza di elementi rafforzativi

Molti atti da ricarico partono da una premessa implicita: “se il ricarico è basso, c’è evasione”. La difesa deve ribaltare l’assunto: il basso ricarico può essere economico e razionale (strategie commerciali; concorrenza; stock obsoleto; vendite per liquidità). In diritto, il punto è: una presunzione deve essere “grave”; una semplice difformità dalla media, se non è irragionevole e se non è corroborata da ulteriori elementi, può essere contestata come insufficiente.

Qui la norma-ombrello è ancora art. 2729 c.c. (gravità/precisione/concordanza) e, lato Statuto, l’obbligo di motivare con “mezzi di prova”.

Difese procedurali ad alto rendimento: contraddittorio e motivazione

Mancato contraddittorio preventivo
Se l’atto era soggetto a contraddittorio e non lo è stato, la difesa mira all’annullabilità. Va verificata l’eventuale eccezione invocata dall’ufficio (atto automatizzato? pericolo per la riscossione?) e va impostata la censura fin dal ricorso introduttivo.

Motivazione “per relationem” o incompleta
Con la riforma, se l’atto richiama altri documenti non già conosciuti e non li allega, oppure se non riproduce l’essenziale e non spiega le ragioni della pretesa con i mezzi di prova, la difesa ha terreno. Nelle liti da ricarico va chiesto: “dove sono i prospetti completi? dove sono i criteri? dove sono i dati di comparazione?”.

Accesso e verifica non adeguatamente motivati (dal 2025)
Se la ricostruzione nasce da accessi e verbali, dal 2025 esiste un obbligo espresso di motivazione delle circostanze e condizioni che hanno giustificato l’accesso, per gli atti successivi alla data indicata dalla norma. È un tema da valutare caso per caso, ma oggi non è più “periferico”.

Difesa di merito: costruire la “ricostruzione alternativa credibile”

Questo è il punto che spesso decide le sentenze: non basta dire che l’ufficio sbaglia; devi offrire una ricostruzione alternativa credibile.

Una ricostruzione alternativa che funziona di solito include:

  • Analisi del venduto per famiglie (A: alta rotazione/basso margine; B: media; C: bassa rotazione/alto margine).
  • Media ponderata (per quantità e/o valore) e non semplice.
  • Trattamento documentato di sconti e resi (non “a braccio”).
  • Magazzino: rimanenze iniziali/finali, cali, differenze inventariali, obsolescenza.
  • Coerenza tra margini e conto economico: se i ricavi presunti portano a utili impossibili o incoerenti con flussi di cassa, lo evidenzi.
  • Inquadramento economico del periodo: concorrenza, eventi locali, chiusure, svalutazioni, crisi.

Giuridicamente, la ricostruzione alternativa è “prova contraria” che mira a demolire precisione e concordanza della presunzione e, quando serve, a ricondurre il risultato a capacità contributiva reale (netto) secondo la logica costituzionale.

Strumenti alternativi: definizioni, rottamazioni, rateazioni e procedure di crisi quando il debito diventa un problema di sopravvivenza

Una difesa “da ricarico” non è sempre solo una battaglia di merito. A volte è anche — o soprattutto — una partita di tempo e liquidità.

Qui l’approccio prudente è: mentre si contesta l’atto, si costruisce un piano B. Perché se il giudizio dura e la riscossione avanza, devi avere strumenti per evitare che la difesa (anche buona) venga schiacciata dall’esecuzione.

Definizioni agevolate e “rottamazioni” delle cartelle: quando convengono

Nel 2026 risultano ancora attuali strumenti di definizione agevolata del carico affidato, con finestre e condizioni che dipendono dalla normativa vigente e dai provvedimenti attuativi. Ad esempio, nel contesto di “definizione agevolata/rottamazione” l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato indicazioni su una “rottamazione‑quinquies” con finestra di adesione indicata (domanda entro il 30 aprile 2026) e platea dei carichi (2000–2023).

Come usarla difensivamente, in pratica:
– se rischi pignoramenti o blocchi operativi e il contenzioso è incerto, la definizione può essere la scelta razionale;
– se invece hai una difesa molto forte (atto viziato, metodo palesemente errato), spesso conviene non “cristallizzare” il debito con una definizione immediata, ma valutare prima la probabilità di annullamento/sconto in adesione o in giudizio.

Rateazioni e piani di rientro

Quando la sostenibilità è il tema, i piani di rientro (in ambito riscossione) possono essere una misura di protezione, da coordinare con:
– adesione/ricorso;
– eventuali sospensioni;
– obiettivi di riduzione del debito (per evitare di rateizzare un debito “gonfiato” da ricarico fittizio).

Sovraindebitamento e “esdebitazione”: se sei persona fisica o sotto soglia

Oggi le procedure di gestione del sovraindebitamento sono nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). In particolare:
– la liquidazione controllata è disciplinata, tra le altre, dall’art. 268;
– l’esdebitazione è regolata da norme specifiche, e l’istituto dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente è previsto dall’art. 283 (con limiti e condizioni).

Questi strumenti hanno una logica difensiva diversa: non “vincono” l’accertamento, ma servono a gestire l’impatto del debito quando la capacità di pagamento è compromessa e la priorità diventa proteggere reddito minimo, casa (nei limiti), continuità familiare o micro‑attività.

Composizione negoziata della crisi d’impresa e ruolo dell’esperto negoziatore

Per le imprese, l’istituto della composizione negoziata nasce dal D.L. 118/2021, convertito con modificazioni dalla L. 147/2021.

Sul piano pratico, esistono elenchi di esperti formati presso Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 118/2021.

Questo è rilevante per chi riceve accertamenti “da ricarico” in contesti di crisi: spesso non basta “contestare”, bisogna contemporaneamente negoziare con i creditori e costruire misure protettive e di risanamento.

Tabelle operative, errori comuni, FAQ e simulazioni numeriche

Errori comuni che fanno perdere (anche quando hai ragione)

Il contenzioso da ricarico è pieno di “autogol”. I più frequenti:

1) Rispondere con frasi generiche (“crisi del settore”, “concorrenza”) senza documenti: il giudice non può “inventare” la prova.
2) Non chiedere il fascicolo e i prospetti integrali: senza, la contestazione del metodo è monca.
3) Lasciare scoperto il magazzino: rimanenze errate o non spiegate = terreno ideale per presunzioni.
4) Perdere il tempo nel contraddittorio: i 60 giorni sullo schema d’atto sono la finestra migliore per colpire il metodo.
5) Confondere strategia difensiva con strategia finanziaria: anche una difesa forte può soccombere se nel frattempo la riscossione strangola l’attività.

Tabella di “checklist” difensiva sul ricarico

Documento/analisiPerché serveCosa dimostra
Prospetti sconti, promozioni, saldiIl ricarico teorico non coincide col realePrezzo medio di vendita effettivo (non listino)
Report resi/rotture/obsolescenzaRiduce margine e ricavi effettiviIl ricarico medio “di settore” non è applicabile in automatico
Analisi per famiglie merceologicheEvita media semplice distorsivaNecessità di ponderare e segmentare
Rimanenze iniziali/finali e inventariCoerenza economica e contabileBase per costo del venduto e margine reale
Relazione/perizia di marginalitàTrasforma difesa in provaRicostruzione alternativa credibile
Richiesta accesso attiScopre i “buchi” dell’ufficioMetodo, campione, dati, fonti usate

FAQ pratiche (risposte brevi ma operative)

Che cos’è un accertamento “da ricarico medio di settore”?
È un accertamento in cui l’ufficio presume ricavi maggiori applicando una percentuale di margine/ricarico (spesso media o calcolata su campione) ai costi o agli acquisti, ricostruendo vendite presunte. La tenuta dipende dalla qualità della presunzione e dalla motivazione/prova dell’atto.

Il ricarico medio di settore può bastare da solo?
In difesa, l’argomento principale è che una media statistica deve diventare presunzione “grave, precisa e concordante” e deve essere motivata con mezzi di prova sul caso concreto; altrimenti resta un dato astratto.

Se ho contabilità in ordine sono al sicuro?
Non automaticamente: la presunzione può operare anche con contabilità formalmente corretta se emergono elementi specifici. Ma la contabilità ordinata è un punto forte: serve a dimostrare coerenza e a contestare l’uso “meccanico” di medie.

Cosa devo chiedere subito all’ufficio?
I prospetti di calcolo completi, i criteri di selezione del campione, le fonti dei “dati di settore”, gli atti richiamati e l’accesso al fascicolo (specie in contraddittorio preventivo).

Se ricevo lo schema di atto, ho davvero 60 giorni?
Sì: lo Statuto riformato prevede un termine non inferiore a 60 giorni per controdedurre e/o accedere agli atti del fascicolo.

E se l’atto arriva senza contraddittorio?
Va verificato se rientra tra le eccezioni (atti automatizzati ecc., o pericolo per la riscossione). Se non rientra, si valuta la censura di annullabilità e si imposta nel ricorso introduttivo.

Quanto tempo ho per fare ricorso?
In linea generale, 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.

Il reclamo-mediazione esiste ancora?
È stato abrogato dal D.Lgs. 220/2023; il MEF ha chiarito la decorrenza: si applicano le vecchie regole solo ai ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024; dal 4 gennaio 2024 l’istituto non opera più (per le liti di valore fino a 50.000 euro).

Conviene sempre l’accertamento con adesione?
No. Conviene quando può portare a una riduzione significativa e quando il rischio processuale o finanziario è elevato. È disciplinato dal D.Lgs. 218/1997.

Posso sostenere che devo essere tassato sul “netto” e non sul “lordo”?
Sì, come linea argomentativa: la capacità contributiva (art. 53 Cost.) richiede coerenza con ricchezza effettiva; la Corte costituzionale ha valorizzato la detrazione dei costi in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata in materia di presunzioni bancarie.

Gli sconti e i saldi contano davvero?
Sì, se documentati: incidono direttamente sul prezzo medio di vendita e quindi sul ricarico reale. Vanno provati (report, campagne, listini storici, POS, ecc.).

Se vendo beni molto diversi, come mi difendo?
Chiedendo segmentazione per categorie e media ponderata per quantità/valore. L’obiettivo è dimostrare che la media semplice falsifica il risultato e rende la presunzione “imprecisa”.

Se l’accesso in azienda è stato “motivato male”, mi aiuta?
Dal 2025 c’è un obbligo espresso di motivare circostanze e condizioni dell’accesso negli atti e verbali di accesso (per gli atti successivi alla data indicata dalla norma). Va valutata la ricaduta concreta sul tuo caso e sul valore probatorio dei rilievi.

Se non riesco a reggere economicamente il contenzioso, cosa posso fare?
Valutare definizioni/rottamazioni e strumenti di crisi: per persone fisiche e sotto soglia, nel Codice della crisi ci sono liquidazione controllata (art. 268) ed esdebitazione anche per incapienti (art. 283) nei limiti previsti.

La composizione negoziata può servire contro un debito fiscale “da accertamento”?
Può servire come cornice di risanamento e negoziazione complessiva con creditori; nasce dal D.L. 118/2021 convertito dalla L. 147/2021 e si fonda su un esperto nominato da elenchi camerali.

Posso definire il debito e continuare comunque il giudizio?
Dipende dallo strumento: alcune definizioni chiudono la partita; altre incidono sul carico in riscossione. È una scelta strategica da fare sui documenti, evitando mosse incompatibili.

Se perdo in primo grado, ho ancora margini?
Sì, ma cambia il rischio finanziario e cambia la strategia probatoria. Anche per questo è cruciale impostare bene fin dall’inizio la prova tecnica sulla marginalità.

Simulazioni numeriche (esempi realistici) per capire dove “si gonfia” l’accertamento

Di seguito tre esempi didattici. Non sostituiscono una perizia, ma mostrano come nascono gli scostamenti.

Simulazione: negozio con mix prodotti e saldi

  • Acquisti annui (merci): € 200.000
  • Vendite dichiarate: € 260.000
  • Ricarico reale medio (apparente): 30% su costo (60.000/200.000)

L’ufficio applica “ricarico medio di settore” al 55% (ipotizziamo, a titolo esemplificativo), stimando vendite presunte:
– Vendite presunte = 200.000 × 1,55 = € 310.000
– Maggiori ricavi presunti = 310.000 − 260.000 = € 50.000

Difesa tipica: dimostri che il tuo ricarico reale è più basso perché:
– 30% del venduto è in saldo con margine quasi nullo;
– 10% è merce obsoleta liquidata;
– parte del margine è eroso da resi e differenze inventariali.

Con una segmentazione e media ponderata, puoi ricostruire ad esempio:
– categoria A (alta rotazione): 40% venduto, ricarico 20%
– categoria B: 40%, ricarico 35%
– categoria C: 20%, ricarico 60%
Media ponderata = 0,4×20% + 0,4×35% + 0,2×60% = 34%

Vendite “coerenti” = 200.000 × 1,34 = € 268.000
Differenza rispetto al dichiarato = € 8.000 (non € 50.000).

Giuridicamente, l’argomento è: la presunzione dell’ufficio non è “precisa” perché non pondera e non considera fattori reali; la tua ricostruzione alternativa è più aderente e documentata.

Simulazione: ingrosso con prezzi calmierati e contratti

  • Acquisti: € 500.000
  • Vendite dichiarate: € 580.000 (ricarico 16%)
  • L’ufficio presume settore 30% → vendite presunte € 650.000 → maggiori ricavi € 70.000

Difesa: produci contratti B2B che impongono listini e sconti strutturali. In questi casi il ricarico di settore (spesso riferito a B2C) non è “concordante” col tuo canale. Il contraddittorio preventivo è la sede per imporre all’ufficio di misurare la differenza tra canali e margini.

Simulazione: margine basso ma costi coerenti e “reddito netto”

Se l’ufficio ricostruisce maggiori ricavi presunti € 100.000, e pretende imposte come se fossero “tutti utili”, la difesa deve reintrodurre i costi (merci, logistica, resi, ecc.). Anche a livello di principio, la logica del reddito netto è coerente con art. 53 Cost. e con l’impostazione costituzionale secondo cui i costi vanno considerati per evitare tassazioni irragionevoli su basi presunte “lorde”.

Sentenze e fonti istituzionali recenti da citare e verificare prima della conclusione

Questa sezione raccoglie, in forma selettiva, fonti istituzionali e testi normativi che — al 18 febbraio 2026 — hanno impatto diretto o indiretto sulla difesa contro accertamenti fondati su ricarichi/presunzioni.

Statuto del contribuente e contraddittorio preventivo

  • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (riforma dello Statuto): introduzione dell’art. 6-bis sul contraddittorio preventivo; rafforzamento della motivazione e disciplina dell’annullabilità/nullità degli atti.
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12 (diritti e garanzie nelle verifiche).
  • Art. 13-bis (norma del 2025 pubblicata in G.U.) che inserisce l’obbligo di motivazione delle circostanze e condizioni dell’accesso negli atti e verbali di accesso, con disciplina di decorrenza.

Contenzioso tributario e decorrenze

  • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (contenzioso tributario) e chiarimenti MEF sulla decorrenza dell’abrogazione del reclamo-mediazione (per ricorsi dal 4 gennaio 2024; fino al 3 gennaio 2024 vecchio regime).
  • Termini processuali: regola generale del ricorso entro 60 giorni (DGT).

Presunzioni e capacità contributiva

  • Art. 2729 c.c. (presunzioni semplici: gravi, precise e concordanti).
  • Art. 2697 c.c. (onere della prova).
  • Art. 53 Cost. (capacità contributiva).
  • Corte costituzionale, sentenza 10/2023: conferma della presunzione in tema di prelevamenti bancari ma con interpretazione che ammette prova contraria e detrazione dei costi percentuali (tutela della capacità contributiva e della coerenza col reddito netto).

Accessi fiscali e standard convenzionali

  • Ministero della Giustizia: pubblicazione/descrizione istituzionale della decisione CEDU sul caso “Italgomme Pneumatici” (6 febbraio 2025) e materiali correlati (rilievo sul tema accessi/ispezioni).

Strumenti di soluzione della crisi (quando il debito è insostenibile)

  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019): liquidazione controllata (art. 268), esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283).
  • Composizione negoziata: D.L. 118/2021 e legge di conversione 147/2021; elenchi esperti presso Camere di Commercio.

Conclusione

Difendersi da un accertamento che presume maggiori ricavi sulla base di ricarichi medi di settore non significa “sperare” che il giudice creda alla tua parola. Significa costruire una difesa prova‑centrica e metodo‑centrica: dimostrare che la presunzione non è grave, precisa e concordante; che la media o il campione non sono rappresentativi; che la motivazione dell’atto non espone davvero i mezzi di prova; e che — dove serve — il risultato va ricondotto alla capacità contributiva reale (reddito netto), non ad un margine teorico.

Oggi, rispetto al passato, hai anche leve procedurali più forti: il contraddittorio preventivo generalizzato (con schema di atto e 60 giorni) e standard più esigenti sulla motivazione rendono più difficile sostenere in giudizio un accertamento “da ricarico” costruito in modo frettoloso o statistico. Ma queste leve funzionano solo se agisci tempestivamente e in modo tecnico.

Quando poi l’accertamento rischia di trasformarsi in un’emergenza economica (cartelle, vincoli, esecuzioni), la difesa deve includere anche una strategia di protezione: sospensioni, adesione, definizioni e — nei casi limite — strumenti di crisi ed esdebitazione nel Codice della crisi.

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