Come Difendersi Quando L’accertamento Fiscale Si Fonda Solo Sugli Isa

Introduzione

Ricevere un avviso di accertamento “motivato” quasi esclusivamente con gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) è una delle situazioni più delicate per chi fa impresa, esercita una professione o gestisce una partita IVA: perché, se non reagisci in modo tecnico e tempestivo, rischi di subire un recupero d’imposta (e spesso sanzioni e interessi) costruito su un dato statistico che, da solo, non descrive la tua realtà economica.

Il rischio pratico è doppio: da un lato l’Amministrazione può “spostare” su di te l’onere di spiegare tutto (trasformando un indicatore di rischio in una pretesa certa); dall’altro, se non sfrutti le tutele procedurali (contraddittorio preventivo, accesso agli atti, motivazione “rafforzata”), potresti perdere eccezioni decisive già nel primo atto difensivo. Questo è particolarmente vero dal 18 gennaio 2024, data di entrata in vigore della riforma dello Statuto del contribuente che ha introdotto il principio del contraddittorio (art. 6-bis L. 212/2000) e ha rafforzato l’obbligo di motivazione degli atti impositivi (art. 7 L. 212/2000).

In questo articolo (aggiornato al 18 febbraio 2026) troverai, dal punto di vista del contribuente/debitore, un percorso operativo per difenderti quando l’ufficio “usa gli ISA come unico elemento probatorio”. Le soluzioni principali che tratteremo sono: contestazione della motivazione e del mezzo di prova, attivazione e/o deduzione del contraddittorio preventivo, accesso agli atti e costruzione della controprova economica e documentale, gestione dei termini e scelta tra contenzioso e strumenti deflattivi/negoziali (adesione, ravvedimento, definizioni agevolate, rateazioni), fino alle procedure di gestione della crisi e del sovraindebitamento quando il debito fiscale diventa non sostenibile.

Presentazione professionale

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul piano pratico, un team legale-tributario può aiutarti concretamente a: – leggere l’atto e verificare se la pretesa è davvero costruita su ISA “puri” o se contiene ulteriori presunzioni/elementi; – controllare se è stato rispettato il contraddittorio preventivo e se l’atto espone presupposti e mezzi di prova come oggi richiesto; – impostare ricorso e richieste di sospensione, o avviare adesione/definizioni/negoziazione; – se il debito è già in fase di riscossione, valutare rateazioni, definizioni agevolate e, nei casi più gravi, percorsi di ristrutturazione/esdebitazione.

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Cosa sono gli ISA e perché, da soli, non dovrebbero “reggere” un accertamento

Gli ISA sono stati istituiti dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 (conv. in L. 96/2017) con una finalità dichiarata di compliance: favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e rafforzare la collaborazione contribuente-Amministrazione. Il legislatore li descrive come una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relative a più periodi d’imposta, che restituisce su scala 1–10 un “grado di affidabilità fiscale” e consente l’accesso a un regime premiale.

Questo dettaglio tecnico è decisivo: un ISA non è, per struttura, una “prova storica” di ricavi non contabilizzati; è un indicatore sintetico costruito su dati dichiarati e su informazioni in banche dati (Anagrafe tributaria e altre fonti), con logiche di normalità/coerenza. In altre parole: l’ISA misura “quanto sei coerente con un modello statistico”, non “quanto hai evaso” in senso stretto.

Lo stesso art. 9-bis chiarisce inoltre che Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza, nel definire le strategie di controllo basate su analisi del rischio, tengono conto del livello di affidabilità ISA. Questo è un indice di utilizzo “a monte” (selezione e risk analysis), che non equivale automaticamente a “prova piena” per fondare un accertamento, specie se privo di fatti specifici ulteriori.

Infine, il legislatore collega ai livelli ISA benefici che incidono direttamente sull’accertamento: tra questi, l’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (richiamando espressamente l’art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973 e l’art. 54, comma 2, DPR 633/1972). Questa scelta normativa rafforza la lettura secondo cui gli ISA (e, più in generale, gli strumenti “standardizzati”) operano in un’area probatoria presuntiva e necessitano di una motivazione e di un raccordo con la realtà del singolo contribuente, non di un automatismo “ISA basso = maggior reddito”.

Quando l’ufficio usa gli ISA come “unico elemento”, di solito accade in una di queste forme: – l’atto richiama il punteggio ISA e/o le “anomalie” come prova del maggior reddito; – l’atto assume come “ricavo/compenso atteso” una stima collegata al modello ISA, trattandola come dato certo; – l’atto afferma che la gestione è “antieconomica” solo perché l’ISA è basso, senza ulteriori riscontri (cassa, margini, scorte, incassi, movimenti finanziari, indici contabili reali).

Il punto difensivo centrale, quindi, non è “negare gli ISA”, ma ricondurli alla loro funzione legale: indicatori di affidabilità/rischio che, se trasformati in “prova unica”, espongono l’atto a contestazioni di motivazione, contraddittorio e tenuta logico-probatoria.

Quadro normativo aggiornato al febbraio 2026

La base legale degli ISA: art. 9-bis D.L. 50/2017

Le norme cardine che devi conoscere, perché diventano “armi difensive” quando l’accertamento è costruito solo su ISA, sono contenute direttamente nell’art. 9-bis: finalità di compliance, natura statistica e pluriennale dei dati, scala 1–10, regime premiale e uso per strategie di controllo basate sul rischio.

Due commi sono particolarmente utili in difesa:

  • Comma 14: la collaborazione ISA entra nelle strategie di controllo come elemento di risk analysis (selezione, mappa del rischio), non come automatica quantificazione del reddito.
  • Comma 11, lett. d) (e collegamenti): tra i benefici, il legislatore prevede l’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (richiamando DPR 600/1973 e DPR 633/1972). Questo rafforza la tesi che l’accertamento “standardizzato” richiede un ragionamento presuntivo completo e non può ridursi allo scostamento/indice, soprattutto se l’atto non spiega fatti e prove.

Statuto del contribuente: contraddittorio e motivazione (riforma 2024)

Con il D.Lgs. 219/2023 (in GU 3 gennaio 2024, in vigore dal 18 gennaio 2024) è stato introdotto l’art. 6-bis nella L. 212/2000: tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo eccezioni tipizzate (atti automatizzati/sostanzialmente automatizzati, pronta liquidazione, controllo formale e casi motivati di fondato pericolo per la riscossione).

La norma descrive una procedura concreta: – invio di uno schema di atto; – termine non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni o per accedere/estrarre copia degli atti; – divieto di adottare l’atto prima della scadenza del termine; – regola di posticipo del termine di decadenza se il contraddittorio “si mangia” troppo tempo rispetto alla decadenza.

E soprattutto: l’atto finale deve tenere conto delle osservazioni ed essere motivato con riferimento a quelle non accolte. Se l’ufficio usa gli ISA come unico elemento e non spiega perché le tue ragioni (documentate) non sono rilevanti, si apre uno spazio difensivo immediato.

Sempre il D.Lgs. 219/2023 ha rafforzato l’art. 7 dello Statuto: gli atti impugnabili devono indicare specificamente presupposti, mezzi di prova e ragioni su cui si fonda la decisione; inoltre disciplina l’uso della motivazione “per relationem” (se l’atto richiamato non è già conosciuto, va allegato o riprodotto nel suo contenuto essenziale con ragioni esplicite).

Il decreto MEF sugli atti “esclusi” dal contraddittorio

Il MEF, con decreto 24 aprile 2024 (GU 30 aprile 2024), ha individuato in fase di prima applicazione gli atti esclusi dal contraddittorio. Il decreto definisce: – atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati: atti che riguardano esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi in banche dati; e lista una serie di atti tipici (ruoli/cartelle e altri atti di riscossione; alcuni accertamenti parziali basati esclusivamente su incrocio di dati; ecc.).
atti di pronta liquidazione: atti emessi a seguito di controlli basati su dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni (es. comunicazioni 36-bis DPR 600/1973; controlli IVA 54-bis e altri);
atti di controllo formale: riscontro formale 36-ter DPR 600/1973.

Questa cornice è difensivamente importante perché un avviso di accertamento “ISA-based” non coincide, di regola, con un atto meramente automatizzato o di pronta liquidazione: se l’ufficio emette un accertamento senza vero contraddittorio, la violazione dell’art. 6-bis diventa un motivo forte (annullabilità).

Termini di ricorso nel 2026: D.Lgs. 546/1992 ancora centrale

Nel processo tributario, la regola base resta: il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (art. 21 D.Lgs. 546/1992).

Attenzione, però, all’aggiornamento 2026: era stato emanato un “Testo unico della giustizia tributaria” (D.Lgs. 175/2024) con applicazione prevista dal 1° gennaio 2026, ma il decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 200/2025, GU 31 dicembre 2025) ha rinviato al 1° gennaio 2027 l’applicazione del Testo unico (art. 4, commi MEF, che modifica l’art. 131 del D.Lgs. 175/2024). Di conseguenza, nel 2026 il riferimento operativo resta, in via generale, il D.Lgs. 546/1992.

Accesso agli atti: conoscere “da cosa nasce” l’ISA contestato

Per difenderti, devi poter vedere: – quali dati sono stati considerati; – quali “anomalie” sono state valorizzate; – se l’ufficio ha integrato con ulteriori elementi o ha usato solo ISA.

Il diritto di accesso documentale si colloca nella cornice della L. 241/1990 (artt. 22 e ss.) e, operativamente, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione modulistica per l’istanza di accesso ai documenti amministrativi.

Strumenti deflattivi e ravvedimento

Se la partita si può chiudere prima del giudice o gestire in modo “economicamente sostenibile”, hai tre leve principali:

  • Accertamento con adesione: la disciplina è nel D.Lgs. 218/1997; l’art. 6 regola l’istanza del contribuente e (nella prassi applicativa) è centrale per sospendere e negoziare la pretesa.
  • Ravvedimento operoso: riduzioni sanzionatorie e regolarizzazione spontanea sono disciplinate dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997; l’Agenzia dedica una scheda operativa su “come regolarizzare”.
  • Definizioni agevolate / rottamazioni: nel 2026 è attiva, tra le misure più rilevanti, la “Rottamazione-quinquies”, con scadenze 2026.

Quadro giurisprudenziale rilevante: cosa conta davvero quando l’ufficio usa uno “standard” come prova unica

Il principio chiave: lo “standard” è presunzione e va raccordato al caso concreto

Il pilastro giurisprudenziale più utile (anche per ragionare sugli ISA) è il principio elaborato per gli accertamenti “standardizzati” (parametri e studi di settore) e continuamente richiamato: il risultato dello standard non è, da solo, una verità fiscale, ma un sistema di presunzioni che diventa “grave, preciso e concordante” solo attraverso il contraddittorio e l’adeguamento alla realtà economica del singolo contribuente.

Nella Rassegna Mensile della giurisprudenza civile – Sezione tributaria (Ufficio del Massimario e del Ruolo) risulta, in modo particolarmente chiaro, la massima di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 9554 del 09/04/2024 (Rv. 670823-01): l’accertamento basato sulla sola applicazione degli studi di settore impone (a pena di nullità) un preventivo contraddittorio, perché le presunzioni richiedono un percorso di adeguamento alla realtà del contribuente; la motivazione deve includere le ragioni per cui sono state disattese le osservazioni; viceversa, se l’accertamento poggia anche su ulteriori elementi (es. reiterata antieconomicità desunta da irregolarità contabili o gestioni anomale), l’obbligo non ricorre nello stesso modo.

La stessa massima richiama espressamente precedenti, tra cui le Sezioni Unite n. 26635/2009. Per il contribuente questo è fondamentale: “solo ISA” (o “solo standard”) significa, spesso, atto vulnerabile se non c’è contraddittorio effettivo e se la motivazione non spiega le tue specificità.

Perché questo ragionamento è utile anche sugli ISA

Gli ISA sono il successore moderno degli strumenti standardizzati: lo dice lo stesso art. 9-bis, che collega l’epoca di transizione tra parametri, studi e ISA e costruisce un sistema in cui l’indice è una sintesi di indicatori statistici e informativi.

Il passaggio difensivo, quindi, è ragionevole (e spesso efficace) se impostato così: 1) l’ufficio sta “standardizzando” la tua posizione con un modello (ISA);
2) sta trasformando un indice di affidabilità/rischio in una presunzione unica di maggior reddito;
3) secondo la logica Cassazione sugli accertamenti standardizzati, ciò richiede un accurato contraddittorio e una motivazione che faccia vedere il “ponte” tra statistica e realtà concreta; se questo ponte manca, l’atto è carente.

Un supporto costituzionale alla linea difensiva: “non chiedere/provare ciò che è già nella disponibilità del Fisco”

In tema di utilizzo di dati massivi e banche dati, è utile ricordare che la tutela del contribuente passa anche dal principio di ragionevolezza e proporzionalità nell’uso delle informazioni. La Corte costituzionale , con sentenza n. 137/2025, ha affrontato (in un diverso contesto) il tema delle richieste di informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione tramite fatturazione elettronica, ponendo un argine alle duplicazioni irragionevoli e rafforzando l’idea che l’azione amministrativa debba essere coerente e non sproporzionata rispetto ai dati già acquisiti.

In una difesa “ISA-only”, questa pronuncia non è la “chiave magica”, ma può sostenere un argomento di contesto: quando l’Agenzia usa (o potrebbe usare) banche dati e modelli, deve comunque: – motivare con dati specifici e comprensibili; – non trasformare l’automazione in un ribaltamento dell’onere della prova; – non pretendere dal contribuente una prova “impossibile” o ridondante rispetto a ciò che l’Amministrazione già possiede o ha incrociato.

Procedura passo-passo: cosa fare dal primo atto fino alla scelta tra contenzioso e definizione

Qui la regola è una: i termini non aspettano. Per evitare decadenze e costruire una difesa completa, devi muoverti con una sequenza ordinata.

Primo snodo: hai ricevuto uno “schema di atto” o un atto già impugnabile?

Con l’art. 6-bis dello Statuto, l’Amministrazione dovrebbe inviarti prima uno schema di atto e concederti almeno 60 giorni per controdedurre o per accedere agli atti. Se ricevi lo schema, non sei ancora all’atto “finale”, ma stai entrando nella fase decisiva: qui si gioca spesso la partita ISA, perché puoi far emergere subito le ragioni economiche che spiegano l’indice.

Se invece ricevi direttamente l’avviso di accertamento (atto impugnabile) senza che risulti un contraddittorio effettivo, si apre un fronte difensivo: violazione del contraddittorio e/o motivazione insufficiente, da dedurre tempestivamente nel ricorso.

Secondo snodo: accesso agli atti immediato (anche in parallelo)

In pratica, non basta leggere l’atto. Devi “vedere il fascicolo” e capire: – se ci sono solo elaborazioni ISA o anche altri riscontri; – quali dati specifici sono contestati; – quali documenti l’ufficio afferma di aver considerato.

Presenta un’istanza di accesso ai documenti amministrativi: la cornice è la L. 241/1990 (artt. 22 e seguenti) e l’Agenzia delle Entrate ha modulistica dedicata per l’accesso documentale.

Terzo snodo: calendario dei termini (tabella pratica)

Fase / attoTermine “chiave”Cosa fai tuNorma/fonte
Schema di atto (contraddittorio)≥ 60 giorni per controdeduzioni/accessocontrodeduzioni + richiesta atti + dossier economicoArt. 6-bis L. 212/2000
Atto impugnabile (avviso/atto recupero)60 giorni per ricorsoimposti strategia: ricorso/adesione/autotutelaArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Atti esclusi dal contraddittorion/a (vigilanza su tipologia atto)verifichi se l’atto è “automatizzato/pronta liquidazione/formale”DM MEF 24/04/2024

Quarto snodo: valutare l’accertamento con adesione senza “bruciarsi” il ricorso

L’accertamento con adesione è uno strumento che, se usato bene, può: – permettere un contraddittorio tecnico con l’ufficio; – condurre a una riduzione della pretesa e/o delle sanzioni; – farti guadagnare tempo e margine negoziale.

La base normativa è nel D.Lgs. 218/1997 (art. 6 e disciplina connessa). La valutazione deve essere strategica: se la pretesa è davvero “ISA-only” e presenta vizi forti (contraddittorio/motivazione), il contenzioso può avere un senso maggiore; se invece c’è margine di definizione e sostenibilità economica, l’adesione può evitare anni di causa.

Quinto snodo: ravvedimento operoso (quando è utile e quando no)

Il ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997) è una leva tipica per regolarizzazioni spontanee e riduzioni sanzionatorie, ma non è “sempre possibile” in ogni fase e per ogni violazione. La stessa Agenzia fornisce schede operative sulla regolarizzazione. In una situazione ISA-only, il ravvedimento può avere senso soprattutto quando: – l’errore è riconoscibile e “riparabile” senza alterare eccessivamente l’impianto difensivo; – vuoi ridurre il rischio immediato e chiudere con costi controllati.

Difese e strategie legali concrete contro accertamenti basati “solo ISA”

Questa è la parte più importante: non basta dire “gli ISA sono statistici”. Devi costruire una difesa giuridicamente incardinata e documentalmente robusta.

Linea difensiva: “ISA ≠ prova unica” e l’atto deve indicare presupposti e mezzi di prova

Se l’avviso: – richiama l’ISA come unica ragione (“punteggio basso”, “anomalia”, “incoerenza”), – senza ulteriori riscontri, hai un possibile vizio di motivazione alla luce dell’art. 7 dello Statuto come modificato nel 2024: l’atto impugnabile deve indicare specificamente presupposti e mezzi di prova su cui si fonda la decisione. Un ISA, da solo, è un indicatore: se non è accompagnato da fatti e prove, la motivazione rischia di essere apparente o comunque insufficiente.

Qui la Cassazione sugli accertamenti standardizzati è particolarmente spendibile: la massima 9554/2024 (studi di settore) sostiene che la gravità/precisione/concordanza dello standard richiede contraddittorio e adeguamento al caso concreto, e che la motivazione deve includere le ragioni di rigetto delle osservazioni. Trasposto sul piano operativo: se l’ufficio non ti ha fatto entrare davvero nel procedimento (o ti ha “ascoltato” solo formalmente) e poi ti accerta “solo con ISA”, hai una contestazione forte.

Linea difensiva: violazione del contraddittorio preventivo (art. 6-bis) e verifica del DM MEF 24/04/2024

Se l’atto impugnabile non è stato preceduto da schema di atto e da un contraddittorio effettivo (60 giorni per controdeduzioni/accesso), puoi dedurre la violazione dell’art. 6-bis, salvo che l’atto rientri tra quelli esclusi dal DM MEF 24 aprile 2024. Un avviso di accertamento “ISA-based” normalmente non coincide con: – comunicazioni 36-bis/36-ter (pronta liquidazione o controllo formale), – atti meramente automatizzati elencati nel DM, quindi l’eccezione è spesso praticabile, ma va verificata caso per caso.

Un dettaglio pratico: l’art. 6-bis obbliga l’ufficio a consentirti anche l’accesso e l’estrazione di copia degli atti del fascicolo nel termine del contraddittorio. Se ti hanno contestato “solo ISA” ma senza metterti in condizione di vedere dati e incroci, il vizio procedurale si intreccia con quello motivazionale.

Linea difensiva: “se l’ufficio dice antieconomicità, deve dimostrarla (e non basta l’ISA)”

Molti atti cercano di “coprire” la fragilità probatoria dicendo: “gestione antieconomica”. Ma la stessa Cassazione (massima 9554/2024) distingue: se l’accertamento si fonda su ulteriori elementi giustificativi (come reiterata antieconomicità desumibile da irregolarità contabili o gestioni anomale), cambia il quadro. Tradotto: l’ufficio non può “attaccare” l’etichetta antieconomicità e considerare chiusa la prova; deve indicare quali elementi concreti la sorreggono.

Linea difensiva: costruire la “controprova economica” (dossier ISA)

La tua difesa non può essere solo formale. Devi mettere in mano al giudice (e prima ancora all’ufficio, se sei in contraddittorio/adesione) una controprova coerente che spieghi perché l’ISA “non racconta” la tua realtà.

Un dossier ISA efficace, in genere, contiene:

  • Fatti straordinari del periodo: perdita di un cliente chiave, malattia, sospensione attività, trasloco, eventi esterni, calo settore, aumento costi materie/energia, ecc. (documentati).
  • Struttura dell’attività: numero addetti, giornate lavorate, capacità produttiva non saturata, investimenti non ancora a regime, ciclo di incasso lungo.
  • Politiche di prezzo e margini: promozioni, compressione margini per competizione, clienti pubblici, gare, sconti per liquidità.
  • Elementi contabili “coerenti”: registri, fatture, ordini, contratti, magazzino, costi fissi documentati, elementi che rendono plausibile quel livello di redditività.
  • Raccordo con i dati in possesso del Fisco: se l’ufficio ha e-fatture, corrispettivi telematici, CU, ecc., l’atto deve spiegare perché quei flussi non bastano e perché l’ISA sarebbe prova di maggior imponibile. Questo punto si collega al principio di ragionevolezza nell’uso dei dati e al dovere di motivazione.

Errori comuni che fanno perdere cause “ISA-only”

Molti contribuenti perdono non perché l’ISA “ha ragione”, ma perché la difesa è impostata male. Gli errori tipici sono: – rispondere al contraddittorio con frasi generiche (“mercato difficile”) senza documenti; – non chiedere accesso al fascicolo e non contestare l’assenza di mezzi di prova; – fare ricorso “fotocopia” senza collegare norme e vizi alla specifica motivazione dell’atto; – concentrarsi solo sul merito e dimenticare che, oggi, contraddittorio e motivazione sono presidi procedurali decisivi.

Simulazione numerica pratica

Immagina questa situazione (esempio didattico):

  • Ricavi dichiarati: € 220.000
  • ISA (o indicatori collegati) “segnalano” incoerenza e l’ufficio assume ricavi attesi: € 290.000
  • Differenza contestata: € 70.000

Se l’atto si limita a dire: “punteggio ISA basso → ricavi maggiori € 70.000”, senza ulteriori riscontri (incassi extra, movimentazioni bancarie, acquisti in nero, scostamenti IVA, rimanenze irregolari), hai due binari difensivi:

1) Binario procedurale:
– niente schema di atto / contraddittorio effettivo (art. 6-bis) oppure contraddittorio solo formale senza reale esame;
– motivazione carente: mancano presupposti specifici e mezzi di prova (art. 7).

2) Binario sostanziale:
– dossier che dimostra, ad esempio, che nel periodo hai concluso lavori a margine nullo, hai avuto un cantiere fermo o hai sostenuto costi straordinari;
– contratti, fatture, estratti, note di credito, magazzino, elementi che rendono plausibili i ricavi dichiarati;
– richiesta che l’ufficio spieghi come dallo standard ISA si arrivi a un valore certo, e perché le tue osservazioni sono rigettate (principio coerente con la Cassazione sugli standard).

Nota importante: la quantificazione di sanzioni e interessi dipende dalla specifica violazione e dalla disciplina applicabile, ma le scelte deflattive (adesione, ravvedimento, definizioni) incidono in modo determinante sull’esborso finale; per questo, ogni difesa va calibrata tenendo insieme diritto e sostenibilità.

FAQ operative (risposte rapide e pratiche)

Gli ISA possono essere usati per scegliere chi controllare?
Sì: la norma prevede che Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza tengano conto del livello di affidabilità per strategie di controllo basate sul rischio.

Gli ISA, da soli, “provano” l’evasione?
Gli ISA sono indicatori statistici di affidabilità e coerenza; se l’atto si fonda solo sullo standard senza fatti specifici, si apre spazio per contestare motivazione e percorso presuntivo.

Se non mi hanno inviato lo schema di atto prima dell’accertamento, è nullo automaticamente?
La riforma parla di annullabilità per mancanza di contraddittorio (art. 6-bis) e disciplina atti esclusi con DM; va valutato se l’atto rientra tra gli esclusi e come impostare la censura nel ricorso.

Qual è il termine per impugnare l’avviso?
In generale 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 21 D.Lgs. 546/1992).

Nel 2026 è cambiato il processo tributario con il nuovo Testo unico?
L’operatività dei nuovi Testi unici tributari è stata rinviata al 1° gennaio 2027 dal D.L. 200/2025, quindi nel 2026 resta centrale il D.Lgs. 546/1992.

Che cosa devo chiedere con l’accesso agli atti?
Tutti i documenti e le elaborazioni su cui l’ufficio fonda la pretesa: dati incrociati, “anomalie”, set informativo, verbali, note interne richiamate, ecc., nei limiti della disciplina dell’accesso.

Se l’atto richiama documenti che non ho mai visto, è un problema?
Sì: l’art. 7 dello Statuto disciplina la motivazione e l’uso del rinvio ad altri atti, richiedendo che l’atto richiamato sia già conosciuto o che sia riprodotto nel contenuto essenziale con ragioni esplicite.

Posso portare in giudizio prove diverse da quelle date in contraddittorio?
In linea pratica, conviene non “tenere nel cassetto” le prove: più la tua ricostruzione è completa già in contraddittorio, più riduci il rischio che l’ufficio “chiuda” la motivazione ignorando la realtà. La giurisprudenza sugli standard valorizza il percorso di adeguamento al caso concreto.

Se l’ufficio parla di “antieconomicità”, basta negarla?
No: devi dimostrare perché la tua marginalità/andamento è plausibile (ciclo economico, investimenti, crisi settore, prezzi, costi). E contestare se l’ufficio usa l’antieconomicità come formula senza elementi.

Gli ISA incidono su presunzioni e controlli in modo premiale?
Sì: l’art. 9-bis prevede un regime premiale collegato ai livelli di affidabilità, anche con esclusioni da certe tipologie di accertamento.

L’ufficio può evitare il contraddittorio per “fondato pericolo per la riscossione”?
L’art. 6-bis prevede questa eccezione, ma deve essere motivata “caso per caso”; va valutato se esiste davvero e se è motivata in atto.

Se ho già ricevuto cartelle/atti di riscossione, il contraddittorio 6-bis si applica?
Il DM MEF 24/04/2024 qualifica molte categorie di atti (inclusi ruoli/cartelle e atti di riscossione) come esclusi dal contraddittorio in quanto automatizzati/sostanzialmente automatizzati, ma questo non elimina altri rimedi e contestazioni specifiche (motivazione interessi, ecc.).

Posso rateizzare mentre faccio ricorso?
È una scelta da valutare perché impatta cassa, interessi e strategia complessiva; la disciplina della riscossione e rateizzazione è stata riordinata nel 2024 (D.Lgs. 110/2024 e DM attuativo) e la prassi di Agenzia Entrate-Riscossione va verificata sul caso concreto.

Se il debito fiscale è troppo alto e ho anche debiti bancari, che alternative esistono?
Oltre alle definizioni e rateazioni, esistono strumenti di composizione della crisi e sovraindebitamento nel Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) e misure di risanamento (composizione negoziata ex D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021).

La “rottamazione” 2026 può aiutarmi se ho cartelle già iscritte?
Sì, se rientri nei requisiti della “Rottamazione-quinquies” e rispetti le scadenze di adesione/pagamento previste dalla normativa e dalle istruzioni ufficiali.

Se perdo il ricorso, posso ancora trattare?
Dipende dalla fase, dal tipo di atto e dagli strumenti disponibili; spesso la strategia migliore combina contenzioso “mirato” e gestione del debito (rateazioni/definizioni) per ridurre rischio esecutivo.

Qual è l’errore più grave con un accertamento ISA-only?
Lasciar passare i termini o non chiedere accesso agli atti: senza fascicolo e senza eccezioni tempestive su contraddittorio/motivazione, la tua difesa si indebolisce drasticamente.

Strumenti alternativi nel 2026: definizioni, rottamazioni, rateazioni e soluzioni “crisi-debito”

Quando l’obiettivo non è solo “vincere”, ma anche sopravvivere economicamente (bloccare azioni esecutive e sostenere i flussi di cassa), devi conoscere le alternative.

Rottamazione-quinquies: la definizione agevolata 2026 (scadenze e logica)

Nel 2026 è attiva una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (“Rottamazione-quinquies”), prevista dalla Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) e operativamente dettagliata nelle pagine ufficiali di Agenzia e di Agenzia delle Entrate-Riscossione . Dalla documentazione ufficiale emerge il termine del 30 aprile 2026 per presentare la domanda.

Per il contribuente/debitore, il punto non è solo “risparmiare”, ma anche: – evitare escalation esecutiva (fermi, ipoteche, pignoramenti) collegata a carichi già in riscossione; – stabilizzare una timeline di pagamenti sostenibile, soprattutto se stai parallelamente contestando un accertamento o se l’accertamento è diventato definitivo.

Rateizzazione nel sistema riordinato (2025–2026)

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore una disciplina riordinata della riscossione (D.Lgs. 110/2024) con decreto attuativo MEF 27 dicembre 2024 e con strumenti informativi ufficiali pubblicati dall’Agente della riscossione. Per chi subisce un accertamento ISA-only, la rateazione può essere una “rete di sicurezza” (non una resa), utile a congelare la pressione finanziaria mentre si imposta ricorso/adesione.

Concordato Preventivo Biennale (CPB) per contribuenti ISA: prevenzione del rischio futuro

Il CPB nasce con il D.Lgs. 13/2024: è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo, con proposta di definizione biennale del reddito/valore della produzione per soggetti ISA (con requisiti e cause di esclusione). Non è lo strumento per “spegnere” direttamente un accertamento già notificato, ma è rilevante per chi, dopo uno scontro ISA-based, vuole ridurre il rischio di futuri contenziosi standardizzati e stabilizzare la relazione fiscale.

Sovraindebitamento e crisi d’impresa: quando la difesa fiscale incontra la difesa patrimoniale

Se il problema fiscale si somma a debiti bancari e commerciali, la difesa “tributaria” deve integrarsi con strumenti di crisi.

  • Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina procedure per crisi/insolvenza, incluse soluzioni che, nella pratica, possono gestire anche debiti fiscali dentro un quadro complessivo (a seconda dei presupposti e del tipo di debitore).
  • La composizione negoziata della crisi è stata introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 147/2021), con l’idea di favorire risanamenti e accordi, anche in rapporto al sistema creditizio.
  • La L. 3/2012 resta un riferimento storico per il sovraindebitamento (oggi inglobato/superato dal Codice della crisi, con istituti riorganizzati), ma continua ad essere citata nelle prassi comunicative e nelle qualifiche professionali.

In ottica contribuente/debitore, questi strumenti diventano centrali quando: – l’accertamento (anche se contestabile) crea un’esposizione non sostenibile; – l’urgenza è bloccare azioni esecutive e ricostruire un piano di rientro coerente; – serve una strategia unica su fiscale + bancario + contributivo.

Sentenze più aggiornate e fonti istituzionali essenziali, poi conclusione

Giurisprudenza e fonti da citare in ricorso (se l’atto è “solo ISA”)

Di seguito una selezione (aggiornata ai materiali disponibili e istituzionali richiamati in questo report) di pronunce e fonti particolarmente utili da riportare in fondo alla tua memoria/ricorso quando la pretesa è sostenuta solo da standard/ISA:

  • Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 9554 del 09/04/2024 (Rv. 670823-01): standard (studi di settore) come presunzioni semplici; contraddittorio preventivo necessario se l’accertamento è fondato solo sullo standard; motivazione deve includere ragioni di rigetto delle osservazioni; diversa ipotesi se ci sono ulteriori elementi (antieconomicità desunta da irregolarità/anomalie).
  • Sezioni Unite n. 26635/2009 (richiamata come precedente conforme nella stessa rassegna): fondamento sistematico della natura presuntiva degli accertamenti standardizzati e della centralità del contraddittorio/adeguamento al caso concreto.
  • Corte costituzionale, Sentenza n. 137/2025: uso ragionevole e non duplicativo delle informazioni da parte dell’Amministrazione (in rapporto a dati disponibili tramite e-fatture), come supporto al principio di proporzionalità/ragionevolezza nella relazione Fisco-contribuente.
  • Statuto del contribuente (L. 212/2000) – art. 6-bis e art. 7, come modificati dal D.Lgs. 219/2023 (in vigore dal 18/01/2024): contraddittorio informato ed effettivo; schema di atto e 60 giorni; obbligo di motivazione con presupposti e mezzi di prova.
  • DM MEF 24/04/2024 sugli atti esclusi dal contraddittorio: definizioni e lista atti automatizzati/pronta liquidazione/formale, per delimitare l’eccezione e sostenere che l’accertamento ISA-based rientra nella regola del contraddittorio.
  • Art. 9-bis D.L. 50/2017: natura e finalità ISA; uso per rischio/strategie di controllo; regime premiale e collegamento con presunzioni/accertamenti.

Conclusione

Se l’Agenzia delle Entrate usa gli ISA come unico pilastro dell’accertamento, la tua difesa deve essere costruita su due livelli: (a) procedurale, perché oggi contraddittorio e motivazione “rafforzata” sono presidi centrali e spesso l’atto ISA-only è proprio debole lì; (b) sostanziale, perché devi spiegare con documenti e logica economica perché la tua realtà non coincide con lo standard e perché l’indicatore non può trasformarsi in “prova unica”.

La regola pratica è agire subito: accesso agli atti, calendarizzazione dei termini, scelta consapevole tra ricorso e strumenti deflattivi (adesione/ravvedimento), e — quando necessario — gestione del debito con rateazioni e definizioni agevolate (nel 2026 anche la Rottamazione-quinquies) per evitare che la contestazione si trasformi in un problema esecutivo (fermi, ipoteche, pignoramenti, cartelle).

In questa prospettiva, un professionista con competenze integrate può fare la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team, secondo la presentazione professionale reperibile online, uniscono difesa tributaria e gestione della crisi (sovraindebitamento e negoziazione della crisi d’impresa), per intervenire anche su profili patrimoniali e difensivi contro azioni della riscossione.

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