Come Difendersi Da Un Avviso Di Accertamento Basato Esclusivamente Su Dati Statistici Di Settore

Introduzione

Ricevere un avviso di accertamento fondato solo su “dati statistici di settore” (ricavi medi, ricarichi medi, margini medi, “standard” economici, studi di settore o indicatori sintetici) è una delle situazioni più insidiose per chi fa impresa o lavora in proprio: il rischio concreto è vedersi contestare maggiori ricavi/compensi e quindi maggiori imposte, IVA e sanzioni, sulla base di un ragionamento “per medie” che non tiene conto della realtà specifica della tua attività. In altre parole, l’Ufficio non ti accusa di una singola fattura “mancante”, ma sostiene che “secondo i dati di settore tu avresti dovuto guadagnare di più”.

Questi accertamenti sono difendibili, spesso con buone probabilità, proprio perché la statistica (per costruzione) non descrive automaticamente il caso concreto. Nel sistema italiano, la ricostruzione basata su “standard” è inquadrata come presunzione e richiede un percorso logico-probatorio serio: motivazione, contraddittorio (quando dovuto) e verifica della reale applicabilità dello standard al tuo caso. Se l’avviso “vive” solo di numeri medi e manca di riscontri individualizzanti, la difesa può agire su più fronti: dalla contestazione della tenuta logica della presunzione fino ai vizi procedurali (contraddittorio preventivo, motivazione carente, mancata considerazione delle tue osservazioni).

In questo scenario, la differenza la fa quasi sempre la velocità e la qualità della strategia: capire che tipo di “statistica” è stata usata, quali sono i presupposti normativi invocati, quali sono i termini (oggi coordinati dal Testo unico della giustizia tributaria applicabile dal 1° gennaio 2026) e quali prove concrete servono per ribaltare l’impostazione dell’Ufficio.

In questo articolo trovi una guida lunga, operativa e aggiornata (febbraio 2026), costruita dal punto di vista del contribuente.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Come può aiutarti concretamente (in casi di accertamenti “statistici” e debito tributario): analisi tecnica dell’atto e dei calcoli, ricostruzione documentale, predisposizione delle memorie e delle prove, impostazione del ricorso, richiesta di sospensione cautelare, gestione di adesioni/definizioni e trattative con l’Ufficio, piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali (fino alle procedure di gestione della crisi da debiti quando necessarie).

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Perché un accertamento “solo statistico” è contestabile

Dato statistico non significa prova del tuo caso

Un “dato statistico di settore” (ad esempio: ricarico medio del comparto, margine medio, ricavi “attesi”, indicatori ISA, scostamenti da studi di settore) è, in termini giuridici, un fatto noto generale che l’Ufficio usa per inferire un fatto ignoto specifico (“tu hai occultato ricavi”). Questo è il terreno tipico delle presunzioni: la presunzione è proprio il ragionamento che collega un fatto noto a un fatto ignoto.

Ma le presunzioni “semplici” devono essere gravi, precise e concordanti: lo impone il codice civile, e la giurisprudenza tributaria lo richiama costantemente. In pratica, una media di settore può essere un indizio, ma se resta un numero astratto e non si aggancia a fatti specifici della tua attività (clientela, area geografica, struttura dei costi, stagionalità, eventi straordinari), diventa un presupposto fragile.

La “statistica” rientra nei poteri di accertamento solo se il metodo è corretto

Per le imposte dirette, l’accertamento analitico-induttivo e induttivo può usare presunzioni semplici, ma sempre a condizioni di legge. L’art. 39 del DPR 600/1973 prevede espressamente che l’esistenza di attività non dichiarate possa desumersi anche da presunzioni semplici, purché idonee (gravità/precisione/concordanza) e coerenti col quadro complessivo.

Per l’IVA, la rettifica/accertamento segue regole proprie (DPR 633/1972) e anche qui la ricostruzione deve essere motivata e fondata su elementi idonei, non su mere astrazioni.

Quindi la difesa non è “la statistica non vale” (sarebbe inesatto), ma è: la statistica vale come indizio e deve essere resa credibile attraverso (i) contraddittorio quando richiesto, (ii) motivazione adeguata, (iii) applicabilità dello “standard” al tuo caso, (iv) riscontri e ragionamento probatorio serio.

Studi di settore, parametri, ISA: cosa cambia per la difesa

Nel linguaggio reale degli Uffici, “dati statistici di settore” può significare almeno tre cose:

1) Accertamento standardizzato fondato su studi di settore/parametri (tipico per annualità pregresse, ma ancora oggi molto litigato perché i contenziosi arrivano nel 2026 su anni anche lontani). La base normativa storica è nel D.L. 331/1993 (art. 62-sexies) e nella disciplina di attuazione, che ha costruito un percorso accertativo “standardizzato” e dialogico.

2) Uso “indiretto” degli ISA (Indici sintetici di affidabilità) come supporto per analisi del rischio e selezione dei contribuenti, o come elemento argomentativo in accertamento. Gli ISA sono disciplinati dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 e sono oggetto di aggiornamenti annuali (circolari e provvedimenti). Nel 2026 sono rilevanti anche perché: – il Direttore dell’Agenzia ha individuato i dati rilevanti ISA per il periodo d’imposta 2026 con provvedimento 29 gennaio 2026;
– esistono istruzioni operative e chiarimenti per gli anni più recenti (es. circolare 11/E del 18 luglio 2025 per il periodo d’imposta 2024).

3) Accertamenti “di margini/ricarichi medi” (es. percentuali medie elaborate su campioni o banche dati, listini, studi interni). Qui la difesa lavora soprattutto sull’art. 39 DPR 600/73 e sulla qualità degli indizi: non basta dire “nel settore si guadagna X” se non si dimostra perché tu, con quella struttura, in quel territorio, in quel periodo, avresti dovuto guadagnare X.

Quadro normativo aggiornato al 18 febbraio 2026

Base giuridica degli accertamenti “standardizzati” e dei metodi presuntivi

Presunzioni (cornice generale)
Le presunzioni sono regolate dal codice civile: – art. 2727 c.c. definisce la presunzione come inferenza da fatto noto a fatto ignoto;
– art. 2729 c.c. richiede che le presunzioni semplici siano gravi, precise e concordanti.

Queste regole “di sistema” sono importanti perché, quando l’Ufficio ti accerta “per medie”, sta di fatto usando una presunzione semplice e deve rispettarne la qualità.

Imposte dirette: art. 39 DPR 600/1973
L’art. 39 consente l’uso di presunzioni (anche semplici) per desumere attività non dichiarate, ma nel perimetro di un accertamento fondato su elementi idonei e ragionamento probatorio coerente.

IVA: art. 54 DPR 633/1972
La rettifica IVA deve essere motivata e ancorata a elementi che giustifichino la ricostruzione dell’imponibile/IVA, non a mere astrazioni statistiche.

Studi di settore e parametri: norme ancora “vive” nei contenziosi del 2026

Gli studi di settore e i parametri hanno costituito per anni una forma tipica di “accertamento standardizzato”. Per la difesa del contribuente nel 2026, il punto cruciale è che: – la disciplina si fonda su norme specifiche del D.L. 331/1993 (in particolare art. 62-sexies) e su disposizioni collegate che impongono un modello di accertamento con passaggi e garanzie;
– la procedura è storicamente letta come basata su presunzioni e dialogo, non come automatismo aritmetico.

Se l’accertamento che hai ricevuto richiama studi di settore/parametri, la difesa va impostata in modo “chirurgico” sul perimetro legale di questo strumento: non basta discutere i numeri; spesso è decisivo discutere il metodo.

ISA: norma istitutiva e documenti aggiornati fino al 2026

Gli ISA sono disciplinati dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017. La norma prevede l’introduzione degli indici e la progressiva sostituzione dei vecchi strumenti (studi di settore/parametri) nella logica di compliance e selezione del rischio.

Per essere davvero “aggiornati al 2026”, qui conviene ricordare che: – con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 29 gennaio 2026 sono stati individuati i dati economici/contabili/strutturali rilevanti per l’applicazione degli ISA nel periodo d’imposta 2026;
– l’Agenzia continua a pubblicare istruzioni operative agli Uffici per garantire uniformità di applicazione degli ISA (ad es. circolare 11/E del 18 luglio 2025 per il periodo d’imposta 2024).

In chiave difensiva, ciò serve per un punto: quando l’Ufficio usa indicatori “di affidabilità” come argomento accertativo, devi pretendere che dimostri come l’indice è stato calcolato, quali dati sono stati utilizzati e soprattutto perché l’indice descriverebbe fedelmente la tua realtà economica.

Statuto del contribuente: contraddittorio, motivazione e autotutela (riforme)

Nel 2024–2025 il quadro delle garanzie è stato fortemente inciso dalle riforme dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) tramite D.Lgs. 219/2023.

Punti decisivi in difesa, quando l’accertamento è “statistico”:

Contraddittorio preventivo generalizzato (art. 6-bis L. 212/2000)
La regola: gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo eccezioni.

Il MEF ha fornito un atto di indirizzo (29 febbraio 2024) spiegando ratio e limiti applicativi del nuovo art. 6-bis, evidenziando che la portata è generale ma non assoluta e che alcune deroghe sono tipizzate (atti automatizzati, pericolo per la riscossione, ecc.).

Per la prima applicazione e per la “mappa” delle eccezioni, è rilevante anche il decreto ministeriale 24 aprile 2024 che individua categorie di atti automatizzati/sostanzialmente automatizzati non preceduti dal contraddittorio.

Motivazione rafforzata e “cristallizzazione” della prova (art. 7 L. 212/2000)
L’art. 7 dello Statuto disciplina chiarezza e motivazione degli atti. Nella versione vigente, è particolarmente rilevante (in chiave difensiva) il principio per cui i fatti e i mezzi di prova a fondamento dell’atto non possono essere “riparati” in corsa senza limiti: l’Ufficio deve mettere nero su bianco, da subito, perché ti accerta e su quali elementi.

Quando l’accertamento è basato su dati statistici, questo si traduce in un requisito minimo: non basta richiamare “lo scostamento”; bisogna rendere intellegibile il percorso logico e le ragioni per cui lo standard sarebbe affidabile nel tuo caso concreto.

Autotutela obbligatoria e facoltativa (artt. 10-quater e 10-quinquies L. 212/2000)
Con la riforma sono state tipizzate: – l’autotutela obbligatoria (art. 10-quater);
– l’autotutela facoltativa (art. 10-quinquies).

L’Agenzia ha pubblicato istruzioni operative con circolare 21/E del 7 novembre 2024 e materiali informativi sulla gestione dell’autotutela (compresi tempi di risposta e modalità).

Processo tributario: dal 2026 regole nel Testo unico della giustizia tributaria

Dal 1° gennaio 2026 la disciplina processuale è applicata secondo il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), pubblicato in G.U. n. 279 del 28 novembre 2024 (S.O. n. 40).

Per la difesa pratica, due norme sono immediatamente operative nel “calendario” del contribuente:

  • Termine per proporre ricorso: art. 67 dell’Allegato (sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità).
  • Sospensione dell’atto impugnato: art. 96 dell’Allegato (istanza cautelare se dall’atto può derivare un danno grave e irreparabile; disciplina dei tempi e della decisione).

Queste regole sono il perno quando vuoi fermare, o almeno congelare, gli effetti economici immediati dell’accertamento mentre costruisci la difesa.

Strategia operativa: cosa fare dal giorno della notifica

Questa è la parte più importante: cosa fai, concretamente, dal momento in cui ricevi l’avviso.

Checklist immediata “anti-errore” nelle prime 48 ore

1) Segna data e modalità di notifica (PEC, posta, ufficiale giudiziario). La decorrenza dei termini è decisiva: per il ricorso hai 60 giorni dalla notifica.

2) Identifica la natura dell’atto: è un avviso di accertamento “puro” (imposte dirette/IVA), un atto di recupero, un atto “automatizzato” o qualcosa di diverso? Questo incide su contraddittorio e rimedi.

3) Leggi subito: motivazione e allegati. Cerca: – quali “statistiche” sono state usate (studi di settore, ricarichi medi, ISA, ecc.);
– quali anni;
– quali calcoli;
– se sono citati documenti esterni (relazioni, report, questionari, elaborazioni).
Se la motivazione rinvia ad altri atti, la regola generale è che tu debba essere messo in condizione di conoscerli effettivamente.

4) Verifica se è stato avviato il contraddittorio preventivo: schema di atto, invito, richiesta di chiarimenti. Oggi, il perno è l’art. 6-bis dello Statuto (con eccezioni). Se manca, può diventare una leva difensiva forte (ma va valutata caso per caso, perché esistono deroghe e fasi transitorie).

5) Costruisci una “cartella di difesa” (anche digitale) con: bilanci/dichiarazioni, registri, estratti conto, contratti, fatture principali, giacenze, documenti su eventi straordinari (chiusure, lavori, calamità, perdita clienti), prova della struttura dei costi. Questo materiale sarà la base sia per eventuale adesione sia per ricorso.

Termini e scadenze essenziali nel 2026

Di seguito una tabella di orientamento (valida come mappa pratica; negli specifici casi possono intervenire regole particolari).

SnodoTermine “base”Cosa fai in pratica
Ricorso contro l’avviso60 giorni dalla notificaValuti motivi (merito/procedura), predisponi atto e deposito
Istanza cautelare (sospensione)contestuale al ricorso o con atto separatoSe rischio esecutivo o impatto finanziario grave, chiedi sospensione
Contraddittorio preventivo (quando previsto)regole Statuto + eccezioniVerifichi schema di atto/risposta; se violato, eccepisci annullabilità

Nota importante: dal 1° gennaio 2026 queste coordinate processuali sono nel Testo unico della giustizia tributaria.

La prima scelta strategica: “combattere” o “definire”?

Quando l’accertamento è “solo statistico”, la scelta non è mai binaria in modo semplice. In genere hai tre strade (anche combinabili):

  • Contestare integralmente (ricorso, prova e richiesta sospensione) se l’atto è fragile o sproporzionato;
  • Aprire una definizione/adesione se i numeri possono essere ridotti in modo realistico o se vuoi disinnescare sanzioni e rischio; (qui diventano centrali le regole e le novità introdotte in materia di accertamento/adesione e concordato).
  • Strategia “ibrida”: impugni entro 60 giorni (per non decadere) e parallelamente tratti/definisci, eventualmente con istanza cautelare per prendere tempo e contenere gli effetti economici.

Se sei in difficoltà di liquidità, già qui va valutata anche la gestione del debito (rateizzazioni, definizioni, e – nei casi critici – procedure di crisi o sovraindebitamento).

Difese di merito: come smontare lo “standard” statistico con prove concrete

Qui entriamo nella sostanza: come si attacca un accertamento che non ha riscontri individualizzati e vive di medie.

Principio guida: non basta dire “la media non mi riguarda”, devi dimostrare perché

Nella pratica, la difesa vincente non è emotiva (“è ingiusto”), ma tecnica: devi costruire una narrazione probatoria che dimostri che lo scostamento dalla statistica è spiegabile, fisiologico o dovuto a fattori specifici, e che l’Ufficio non ha dimostrato il salto logico verso l’evasione. Questo è coerente con la logica delle presunzioni e con le ricostruzioni standardizzate.

Le quattro leve difensive più efficaci contro accertamenti “per medie”

Inapplicabilità o scarsa aderenza del campione statistico

Domande che devi porti (e far emergere): – Lo “standard” usato dall’Ufficio si riferisce davvero al tuo codice attività, alla tua dimensione, al tuo territorio, alla tua clientela, al tuo modello di business?
– Sei un caso “fuori cluster” (startup, attività mista, stagionalità estrema, fattori locali, nicchia)?
– Lo studio/indicatore è stato aggiornato per il periodo considerato (shock energetici, tensioni internazionali, variazioni ATECO, ecc.)?

Su ISA, ad esempio, le istruzioni annuali dell’Agenzia evidenziano che gli indici vengono aggiornati e corretti per migliorare l’aderenza al contesto economico: se l’Ufficio usa numeri “standard” ignorando il contesto o i correttivi, la difesa può far emergere l’incoerenza.

Ricostruzione alternativa “più credibile” (controllo interno del tuo conto economico)

Se l’Ufficio dice “dovresti avere X ricavi”, tu devi mostrare con documenti che: – con i tuoi costi reali (affitto, utenze, personale), il volume di ricavi ipotizzato sarebbe incompatibile con flussi di cassa, acquisti, incassi tracciati;
– i ricarichi medi “di settore” non sono applicabili perché vendi prodotti/servizi con mix diverso (es. alta rotazione ma margini bassi; oppure “lavoro su commessa” con ribassi).

Qui l’obiettivo non è “dimostrare che non può esistere evasione” in astratto, ma rendere non credibile la ricostruzione statistica come “fatto noto” idoneo a provare il “fatto ignoto”.

Eventi straordinari e fattori oggettivi: devi trasformarli in prova, non in racconto

Esempi tipici (da documentare): – lavori stradali che riducono accesso al locale, chiusure temporanee, trasferimenti;
– perdita di un cliente principale o rescissione contratti;
– furti, sinistri, guasti;
– calo domanda locale;
– contenziosi, sequestri, impedimenti;
– cambi di gestione, avviamento, cessazione imminente.

Il punto giuridico è: se lo scostamento nasce da fattori oggettivi, la presunzione “statistica” perde gravità/precisione.

Coerenza contabile e tracciabilità: non basta dire “ho la contabilità in ordine”, ma aiuta se la ricostruzione dell’Ufficio è “nuda”

La tenuta regolare delle scritture non è sempre uno scudo assoluto contro l’accertamento standardizzato, ma è un dato che può indebolire l’impostazione dell’Ufficio quando l’atto è basato su soli scostamenti. La giurisprudenza e la prassi commentata evidenziano come l’accertamento standardizzato sia presuntivo e richieda un percorso probatorio effettivo.

Simulazione pratica e numerica: “ricavi medi” vs realtà del contribuente

Scenario ipotetico (semplificato, ma realistico)
Sei un bar in centro storico.
– Ricavi dichiarati: € 220.000
– Costi documentati (affitto, personale, utenze, fornitori): € 205.000
– Reddito operativo lordo: € 15.000 (margine ~6,8%)

L’Ufficio usa un ricarico medio di settore o uno standard statistico e sostiene che, “a pari struttura”, dovresti avere un margine del 18%, quindi ricavi stimati: € 300.000.

Problema logico dell’atto “solo statistico”
L’Ufficio sta dicendo: “se il margine è 18%, allora i ricavi sono 300.000”. Ma per rendere la presunzione grave/precisa: – deve dimostrare che i costi sono corretti e completi;
– che la tua attività è comparabile al campione;
– che non esistono fattori locali (orari ridotti, calo flussi, concorrenza, lavori, ecc.);
– che l’incremento di € 80.000 sarebbe compatibile con acquisti, incassi POS, giacenze, scontrini, flussi bancari.

Come si difende il contribuente (schema di prova)
1) Ricostruzione degli acquisti: se gli acquisti di caffè, bevande, food sono coerenti con € 220.000 e non con € 300.000, l’Ufficio deve spiegare dove sarebbero i beni venduti “in nero”.
2) Incassi tracciati: se il 75% degli incassi è POS e coerente con dichiarato, lo scostamento richiede riscontri ulteriori.
3) Fattori oggettivi: se hai avuto 2 mesi di chiusura per lavori o riduzione tavoli, lo standard perde aderenza.
4) Comparabilità: se lo standard si basa su bar con cucina/aperitivi mentre tu fai solo caffetteria, il ricarico non è comparabile.

Obiettivo difensivo: far emergere che lo scostamento “numerico” non è sufficiente a fondare la rettifica senza una prova presuntiva completa e individualizzata.

Errori comuni che indeboliscono la difesa (e come evitarli)

Molti contribuenti “perdono” su accertamenti statistici non perché l’Ufficio abbia ragione, ma perché commettono errori strategici:

  • Rispondere in modo generico (“c’è crisi”, “ho lavorato meno”) senza prove: la difesa deve trasformare ogni argomento in documento o dato verificabile.
  • Ignorare il contraddittorio quando ci viene offerto: spesso l’Ufficio costruisce la motivazione anche sulla base della tua mancata collaborazione (tema ricorrente nei commenti ufficiali).
  • Non contestare la comparabilità dello standard: se non attacchi “il cluster”, l’Ufficio prova a far passare la media come “verità”.
  • Decadere dai termini: il ricorso si propone entro 60 giorni dalla notifica.

Difese procedurali: contraddittorio, motivazione, vizi dell’atto e onere della prova

Qui si gioca spesso la partita “decisiva”, perché un accertamento basato esclusivamente su statistiche è particolarmente esposto ai vizi di percorso: se manca il dialogo o manca una motivazione seria, l’atto perde solidità.

Contraddittorio preventivo: quando è un’arma e come usarla

La regola generale (oggi): art. 6-bis Statuto

Dal 2024, lo Statuto del contribuente contiene la disciplina generale del contraddittorio (art. 6-bis), introdotta con D.Lgs. 219/2023. In linea di principio, gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio “informato ed effettivo”, a pena di annullabilità, salvo eccezioni.

Il MEF (atto di indirizzo del 29 febbraio 2024) ha chiarito che si tratta di una riforma di portata “storica”, ma con limiti: esistono deroghe tipizzate e serve attenzione alle regole transitorie.

Le eccezioni: atti automatizzati e simili (DM 24 aprile 2024)

Non tutti gli atti sono preceduti dal contraddittorio: il DM 24 aprile 2024 individua gli atti automatizzati/sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale che non richiedono la fase preventiva.

Perché è rilevante per “accertamenti statistici”?
Un accertamento basato su medie di settore (studi/ricarichi/ISA usati come base della ripresa) è, in genere, un atto che richiede valutazione, non una mera liquidazione automatica. Proprio per questo, la difesa deve verificare se la fase di contraddittorio fosse dovuta e se è stata rispettata correttamente.

Studi di settore: contraddittorio come requisito sostanziale (nella lettura giurisprudenziale)

Nella tradizione degli accertamenti standardizzati (studi e parametri), il contraddittorio amministrativo è stato spesso considerato il passaggio che “accende” la presunzione e la rende concretamente utilizzabile, altrimenti l’atto rischia di essere un automatismo numerico. Questo orientamento emerge anche nei commenti ufficiali dell’Agenzia sulla base della giurisprudenza.

Motivazione: se l’avviso è “leggero”, la difesa può farlo cadere

Con la riforma dello Statuto, l’obbligo di motivazione non è solo “formale”: diventa la sede in cui l’Ufficio deve esplicitare presupposti di fatto e ragioni giuridiche, e mettere il contribuente in condizione di difendersi. In più, l’art. 7 disciplina in modo rilevante la stabilità dei fatti e mezzi di prova posti a fondamento dell’atto.

Nel caso di accertamento basato su dati statistici, la motivazione corretta dovrebbe almeno: – identificare lo standard (quale studio/parametro/indicatore/ricarico);
– spiegare perché lo standard è applicabile alla tua specifica realtà;
– confrontare i dati dichiarati con quelli presunti, mostrando il percorso logico;
– dare conto delle tue eventuali osservazioni (se c’è stato contraddittorio) e motivare perché non sono state accolte.

Se l’Ufficio non fa questi passaggi e si limita a scrivere “scostamento = maggior reddito”, la difesa può contestare la carenza di motivazione e la non tenuta della presunzione.

Onere della prova e presunzioni: come impostare l’attacco in giudizio

La logica di sistema è questa: – le presunzioni semplici sono ammesse, ma devono avere qualità (2729 c.c.);
– l’Amministrazione deve sostenere in giudizio la fondatezza della pretesa con elementi adeguati; la disciplina processuale, oggi confluita nel Testo unico della giustizia tributaria, coordina termini e strumenti del giudizio.

In pratica, su un “atto solo statistico” la difesa dovrebbe strutturare il ricorso su due binari paralleli:

1) Binario probatorio: lo scostamento non è grave/preciso/concordante perché (a) standard non comparabile, (b) esistono fatti contrari documentati, (c) mancano riscontri specifici.
2) Binario procedurale: contraddittorio mancante o ineffettivo; motivazione insufficiente; mancata considerazione delle osservazioni.

Domande e risposte (FAQ operative)

Di seguito 18 FAQ pratiche (orientate alla difesa del contribuente).

1) Se l’accertamento è basato solo su ricarichi medi di settore, è automaticamente illegittimo?
No: non esiste un divieto assoluto di usare presunzioni. Ma il ricarico medio, da solo, deve essere reso “serio” con un ragionamento probatorio grave/preciso/concordante e con motivazione adeguata.

2) Cosa significa “presunzione semplice” in concreto?
È un’inferenza: da un fatto noto (es. media di settore) si deduce un fatto ignoto (ricavi non dichiarati). Deve rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

3) Qual è il termine per fare ricorso nel 2026?
Sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 67 del Testo unico della giustizia tributaria).

4) Posso chiedere la sospensione dell’accertamento?
Sì: se l’atto può causarti un danno grave e irreparabile puoi chiedere la sospensione cautelare (art. 96 TU), anche con istanza nel ricorso.

5) Il fatto che io abbia “scritture contabili regolari” mi salva?
Non automaticamente, ma è un elemento importante: se l’Ufficio non ha riscontri specifici e si basa solo su scostamenti, la regolarità contabile può rafforzare la difesa sul piano della tenuta della presunzione e della motivazione.

6) Se non mi hanno fatto il contraddittorio prima dell’atto, l’accertamento è annullabile?
Potenzialmente sì, quando il contraddittorio è dovuto ex art. 6-bis Statuto e non ricorrono eccezioni (ad es. atti automatizzati individuati dal DM 24 aprile 2024) o regole transitorie. Va verificato caso per caso.

7) Quali atti sono esclusi dal contraddittorio preventivo?
Il DM 24 aprile 2024 individua (in fase di prima applicazione) atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e controllo formale non preceduti dal contraddittorio.

8) Se l’accertamento richiama gli ISA, posso contestarlo?
Sì: chiedi sempre che l’Ufficio chiarisca quali dati e quali variabili ha usato e perché l’indice descriverebbe la tua situazione concreta. Gli ISA sono disciplinati dall’art. 9-bis D.L. 50/2017 e aggiornati con provvedimenti e circolari.

9) Gli ISA 2026 sono cambiati?
Sì: con provvedimento del 29 gennaio 2026 sono stati individuati dati rilevanti e programma di revisione.

10) Che documenti sono più utili per difendermi da una ricostruzione “per medie”?
Di solito: contabilità e registri, estratti conto, contratti, prova della struttura costi, acquisti/giacenze, incassi tracciati, prove di eventi straordinari, prove del modello di business non comparabile col settore. La logica è dimostrare che la presunzione non è grave/precisa/concordante.

11) Se l’Ufficio non allega i documenti richiamati in motivazione, posso contestare?
La motivazione deve mettere il contribuente in condizione di conoscere presupposti e ragioni: se si rinvia ad atti/documenti non conoscibili, la difesa può eccepire carenza motivazionale e lesione del diritto di difesa in concreto.

12) L’autotutela è ancora “facoltativa” o posso pretenderla?
Oggi esiste autotutela obbligatoria (art. 10-quater) nei casi tipizzati di manifesta illegittimità e autotutela facoltativa (art. 10-quinquies) fuori da quei casi. L’Agenzia ha dato istruzioni operative con circolare 21/E/2024.

13) L’Agenzia deve rispondere alla mia istanza di autotutela?
Per l’autotutela obbligatoria esistono indicazioni operative anche sui tempi, riportate nelle pagine istituzionali dedicate.

14) Se ho paura di pignoramenti o fermi, cosa devo fare subito?
Bloccare subito il rischio richiede spesso: ricorso tempestivo + istanza cautelare (art. 96 TU) e parallelamente valutazione di definizioni/rateazioni/gestione del debito.

15) La rottamazione mi aiuta contro l’avviso di accertamento?
La rottamazione riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione (fase successiva, quando il debito è iscritto/affidato). Non “annulla” l’accertamento, ma può essere decisiva per chiudere/ridurre sanzioni e interessi in fase di riscossione.

16) Nel 2026 esiste una rottamazione nuova?
Sì: le pagine istituzionali indicano la Rottamazione-quinquies con domanda telematica entro il 30 aprile 2026.

17) Se la mia posizione debitoria è ingestibile, ci sono strumenti “di crisi” anche per piccoli imprenditori o consumatori?
Sì: il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs 14/2019) disciplina strumenti per sovraindebitamento e regolazione della crisi; e per le imprese esiste anche la composizione negoziata (D.L. 118/2021).

18) Posso avviare una composizione negoziata mentre ho un contenzioso tributario?
La composizione negoziata è disciplinata dal D.L. 118/2021; in presenza di crisi d’impresa può essere uno strumento parallelamente valutabile rispetto alle difese tributarie e alla gestione del debito.

Strumenti alternativi: definizioni, rateazioni, rottamazioni e gestione della crisi da debiti

Quando l’accertamento “statistico” è già arrivato, devi ragionare su due piani paralleli:

1) difesa sull’atto (ridurre o annullare la pretesa);
2) difesa sul debito (se la pretesa regge o se vuoi chiudere in modo sostenibile).

Nel 2026 questo è particolarmente vero perché il legislatore ha lavorato su testi unici (giustizia tributaria, sanzioni, riscossione) e su misure di definizione agevolata in riscossione.

Definizioni e gestione della riscossione

Rottamazione-quinquies (scadenza domanda 30 aprile 2026)

Le sezioni istituzionali sulla definizione agevolata indicano che la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies va presentata telematicamente entro il 30 aprile 2026.

In ottica difensiva, questo significa: – se l’accertamento diventa definitivo e il carico passa in riscossione, potresti valutare la definizione agevolata per ridurre l’impatto complessivo (a seconda dei requisiti e del perimetro applicabile);
– tuttavia, la rottamazione non sostituisce la difesa sull’accertamento: sono strumenti diversi, con tempi diversi.

Rottamazione-quater: mantenimento benefici e rate

Le pagine istituzionali sulle prossime scadenze ricordano che per mantenere i benefici della Rottamazione-quater (L. 197/2022) bisogna rispettare le rate previste.

Rateizzazioni e Testo unico versamenti e riscossione

Nel 2025 è stato approvato il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs 33/2025), con entrata in vigore nel 2025 e applicazione coordinata dal 2026 secondo la disciplina del testo unico (con regole e razionalizzazioni).

Per il contribuente, questo si traduce nel fatto che la rateazione e la gestione dei pagamenti non sono un “piano B” vergognoso: sono un pezzo della difesa patrimoniale, soprattutto quando vuoi evitare fermi, ipoteche, pignoramenti mentre contesti la pretesa o chiudi in modo sostenibile.

Sovraindebitamento e crisi: dal “piano del consumatore” al Codice della crisi

Molti lettori usano ancora l’espressione “piano del consumatore” (storicamente legata alla L. 3/2012), ma oggi la disciplina è ricompresa nel Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs 14/2019), che regola strumenti per consumatori, imprenditori minori e professionisti, con effetti potenzialmente liberatori (esdebitazione) in presenza di requisiti e controlli giudiziali.

Per un contribuente colpito da accertamenti multipli o debiti fiscali che si sommano ad altri debiti (bancari, fornitori), la valutazione di questi strumenti può essere decisiva per: – bloccare escalation esecutiva;
– costruire un piano sostenibile;
– ottenere, nei casi previsti, liberazione dai debiti residui.

Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per l’impresa, il D.L. 118/2021 disciplina misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale e contiene la cornice della composizione negoziata.

In ottica difensiva “da debitore”, la composizione negoziata può essere rilevante quando: – l’accertamento è un pezzo di un problema più grande (crisi di liquidità);
– serve una sede di trattativa strutturata;
– occorre proteggere continuità aziendale mentre gestisci anche il fronte tributario.

Sentenze più aggiornate e conclusione

Sentenze e arresti giurisprudenziali più aggiornati da fonti istituzionali

Di seguito una selezione (con indicazione dell’organo giudicante, numero e data) utile per impostare difese contro accertamenti basati su studi di settore/standard e, più in generale, contro presunzioni meramente statistiche. Le indicazioni sintetiche sono coerenti con le massime e gli inquadramenti pubblicati su banche dati istituzionali e con i commenti ufficiali di prassi/giurisprudenza.

  • Corte di Cassazione , Sezioni Unite, sentenza 18/12/2009, n. 26635: l’accertamento standardizzato mediante parametri/studi di settore è un sistema di presunzioni semplici e richiede un serio percorso di contraddittorio e verifica concreta, non automatismi di scostamento.
  • Corte di Cassazione , sentenza 27/06/2022, n. 20608: richiamo alla natura presuntiva e alle regole di utilizzo degli studi di settore nel perimetro dell’art. 62-sexies D.L. 331/1993.
  • Corte di Cassazione , sentenza 01/07/2021, n. 18724: chiarimenti sul quando un accertamento possa dirsi fondato su studio di settore e sul ruolo probatorio dell’elaborazione standardizzata.
  • Corte di Cassazione , ordinanza 19/09/2025, n. 25671: focus su motivazione e studi di settore (tema particolarmente rilevante per gli atti “solo statistici”).
  • Corte di Cassazione , ordinanza 05/02/2025, n. 2795: profili motivazionali e confronto con giurisprudenza in materia di accertamenti con studi di settore.
  • Corte di Cassazione , sentenza 09/02/2023, n. 3894: governo delle regole probatorie in tema di accertamento mediante studi di settore (rilevante per impostare il ricorso e le prove).

Per un inquadramento operativo (dal punto di vista dell’applicazione e delle responsabilità probatorie), sono utili anche i contributi ufficiali della rivista dell’Agenzia sul tema dell’accertamento standardizzato e delle presunzioni, che richiamano costantemente l’idea guida: lo scostamento non è “prova automatica” e la difesa deve lavorare su contraddittorio, motivazione e prova concreta.

Conclusione

Se l’accertamento che hai ricevuto è basato esclusivamente su dati statistici di settore, la tua difesa può essere molto efficace perché hai a disposizione un arsenale di strumenti tecnici e processuali:

  • puoi attaccare la pretesa sul piano della presunzione (mancanza di gravità/precisione/concordanza e non comparabilità dello standard);
  • puoi contestare la motivazione se l’atto non spiega davvero il percorso logico e i mezzi di prova;
  • puoi far valere la violazione del contraddittorio preventivo quando dovuto, secondo l’art. 6-bis dello Statuto e i relativi limiti/deroghe;
  • puoi agire tempestivamente nel processo tributario (oggi nel Testo unico) con ricorso entro 60 giorni e richiesta di sospensione cautelare per bloccare gli effetti più dannosi;
  • e, se il problema è anche di sostenibilità finanziaria, puoi affiancare strumenti di gestione del debito (rateazioni, definizioni agevolate e, nel 2026, anche Rottamazione-quinquies se applicabile) e valutare strumenti di crisi/sovraindebitamento quando necessario.

La regola pratica è semplice: non aspettare. Un accertamento “statistico” non è un destino inevitabile, ma diventa pericoloso se lasci passare i termini o se rispondi senza strategia e prove.

Per questo è fondamentale l’assistenza di un professionista che sappia muoversi sia nel merito tributario sia nella gestione del rischio patrimoniale (sospensioni, piani, definizioni e – nei casi critici – strumenti di crisi), perché spesso la vera tutela non è solo “vincere la causa”, ma anche evitare che nel frattempo partano azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi, cartelle).

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