Introduzione
Quando l’Agenzia delle Entrate ti contesta ricavi non dichiarati “standardizzando” la tua attività (cioè applicando parametri medi di settore, presunzioni o ricostruzioni induttive senza calarle nella realtà concreta del tuo business), il rischio non è solo pagare più imposte: spesso la contestazione trascina con sé sanzioni, accessori, blocchi di liquidità, e – se l’atto diventa definitivo o esecutivo – l’avvio di azioni di riscossione (fermi, ipoteche, pignoramenti) che possono paralizzare l’operatività.
Il punto, però, è che non sei “inermi”. La difesa efficace nasce da due pilastri:
1) giuridico-procedurale: verificare se l’Ufficio ha rispettato regole essenziali (motivazione, contraddittorio preventivo, diritto di accesso agli atti, corretta qualificazione dei fatti, corretto uso delle presunzioni, proporzionalità);
2) tecnico-probatorio: portare in modo ordinato le specificità dell’attività (stagionalità, margini reali, resi/scarti, pagamenti tracciati/non tracciati tipici del settore, cicli lunghi di incasso, commesse, subappalti, anticipazioni, rimborsi spese, dinamiche “miste” online/offline, ecc.) e dimostrare perché la ricostruzione del Fisco è inattendibile o sovrastimata.
Dal 20 dicembre 2025 le garanzie procedurali del contribuente sono diventate ancora più centrali: il contraddittorio preventivo “generalizzato” e la qualità della motivazione degli atti (con indicazione dei mezzi di prova e limiti alle integrazioni successive) sono spesso il primo terreno su cui costruire una difesa concreta.
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In concreto, il supporto può riguardare: analisi dell’atto e del fascicolo, predisposizione di osservazioni nel contraddittorio preventivo, richieste di accesso agli atti, istanze in autotutela, accertamento con adesione e trattative, ricorsi e sospensive, fino a soluzioni di rientro o di composizione della crisi (anche quando il debito fiscale è già “maturo” in riscossione).
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Contesto normativo e principi difensivi
Il “cuore” della difesa: specificità dell’attività e regole sulle presunzioni
Quando l’Ufficio contesta ricavi non dichiarati “senza considerare le specificità”, di solito sta facendo (o tentando di fare) una di queste operazioni:
- ricostruire i ricavi con metodi induttivi o analitico‑induttivi;
- fondare la ripresa su presunzioni (anche derivate da dati esterni: indagini finanziarie, ricarichi medi, indicatori, consumi, incongruenze, ecc.);
- utilizzare dati di contesto (es. margini medi; prezzi “incoerenti”; quantità di beni/servizi acquistati; parametri di settore) come se fossero prova piena.
La norma tributaria consente all’Amministrazione di usare presunzioni e ricostruzioni, ma non consente che siano applicate in modo “automatico”: la ricostruzione deve restare plausibile, motivata, e soprattutto deve poter essere confutata dal contribuente portando elementi concreti della propria realtà. In particolare, quando la ripresa si fonda su presunzioni, la tenuta dell’atto dipende quasi sempre da:
- qualità e coerenza del ragionamento;
- collegamento tra indizi e conclusione (ricavi presunti);
- corretto rapporto tra presunzione e prova contraria;
- valutazione delle concrete modalità di svolgimento dell’attività.
In giurisprudenza, una linea difensiva ricorrente è proprio questa: se l’Ufficio “schiaccia” il caso concreto su una media, senza spiegare perché la media valga anche per te, l’atto diventa più fragile. In modo esplicito, la Cassazione ha richiamato la necessità di rapportare i ricavi accertati alle concrete modalità di svolgimento dell’attività (con attenzione alle presunzioni semplici e ai loro requisiti).
Il contraddittorio preventivo come leva: art. 6-bis Statuto del contribuente
Dal 2024 lo Statuto dei diritti del contribuente ha introdotto il principio del contraddittorio: in via generale, gli atti autonomamente impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio “informato ed effettivo”.
In termini pratici, oggi la sequenza corretta è spesso:
1) comunicazione dello schema di atto;
2) concessione di un termine non inferiore complessivamente a 60 giorni per controdeduzioni e (su richiesta) accesso/copia del fascicolo;
3) adozione dell’atto finale, che deve tenere conto delle osservazioni e motivare le ragioni del mancato accoglimento.
Attenzione: il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha chiarito che il termine di 60 giorni è unitario e complessivo (“complessivamente”) per controdeduzioni e accesso. Questo è un dettaglio operativo decisivo: se chiedi l’accesso, devi pianificare bene tempi e contenuti, perché non ottieni automaticamente “60 + 60”.
Le eccezioni: atti esclusi dal contraddittorio (MEF 24 aprile 2024)
Il diritto al contraddittorio non è assoluto: un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato, in prima applicazione, gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati (e altri casi) esclusi dall’obbligo, tra cui alcune categorie di atti della riscossione e alcuni accertamenti parziali basati esclusivamente su incrocio di dati.
Esempi di esclusione (in sintesi): ruoli/cartelle e atti esecutivi della riscossione; accertamenti parziali ex art. 41‑bis DPR 600/1973 e art. 54, quinto comma, DPR 633/1972 se predisposti esclusivamente su incrocio dati; atti di intimazione in determinate ipotesi; specifici avvisi di liquidazione e atti su tributi particolari.
Questo ti interessa perché, nella pratica difensiva, la domanda preliminare è: l’atto che ho ricevuto doveva essere preceduto dal contraddittorio? Se sì e non lo è stato, oppure lo è stato “solo formalmente”, la difesa può partire da lì.
Motivazione degli atti e “blocco” delle integrazioni postume
Un altro punto spesso decisivo è la motivazione. La riforma dello Statuto ha rafforzato gli obblighi: l’atto deve indicare specificamente presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione, a pena di annullabilità. Inoltre, i fatti e i mezzi di prova a fondamento dell’atto non possono essere modificati/integrati/sostituiti se non con un ulteriore atto, se ne ricorrono i presupposti e non sono maturate decadenze.
In difesa, questo serve per:
- contestare atti “a tesi” (affermazioni generiche, senza prova);
- impedire che l’Ufficio “aggiusti” l’atto in giudizio con motivazioni nuove;
- chiedere al giudice di valutare la tenuta logica della ricostruzione sin dall’origine.
Come nasce la contestazione: metodi di ricostruzione e dove si annidano gli errori
Qui trovi i principali “schemi” di contestazione dei ricavi non dichiarati e, per ciascuno, cosa controllare e quali specificità valorizzare.
Ricostruzione da indagini finanziarie (movimenti bancari)
È uno dei casi più frequenti: l’Ufficio acquisisce dati di conti correnti e strumenti finanziari e presume che movimenti non giustificati siano ricavi/compensi.
Sul piano difensivo, i nodi tipici sono:
- qualificazione dei versamenti: non tutto ciò che entra è ricavo (finanziamenti soci, prestiti, rimborsi, storni, giroconti, riaccrediti, anticipo fatture, rimborsi spese, caparre, cauzioni, restituzioni).
- tracciabilità e documenti: la prova contraria può essere documentale, ma spesso anche “a catena” (es. contratto + bonifico + contabile + scrittura privata + e-mail).
- coerenza temporale: incassi e prestazioni possono non cadere nello stesso periodo d’imposta (commesse, SAL, incassi dilazionati).
- costi correlati: un errore ricorrente è ricostruire ricavi senza considerare correttamente costi/struttura (tema richiamato anche in giurisprudenza quando si discute di ricostruzioni e presunzioni).
Sul versante costituzionale, la Corte costituzionale è intervenuta sul perimetro di operatività delle presunzioni sugli indizi bancari, con decisioni che hanno inciso sul modo in cui vanno interpretati prelievi e versamenti e sulla legittimità costituzionale di alcuni automatismi.
Specificità da far emergere (esempi reali di “profilo operativo”):
- lavori su commessa (entrate “a salti”);
- attività stagionale (incassi concentrati);
- attività con incassi per conto terzi (incassi “transitori”);
- attività con forte quota di anticipi/caparre e successivi storni;
- presenza di piattaforme online con trattenute, storni, chargeback;
- presenza di POS con riversamenti differiti e commissioni.
Ricostruzione da ricarichi e margini “medi” di settore
L’Ufficio ricostruisce il volume d’affari applicando un ricarico medio agli acquisti o usando indicatori di redditività. Il rischio principale, per il contribuente, è che la media sia “giusta” per il settore in astratto ma sbagliata per la tua specifica attività.
Punti critici tipici:
- campione di riferimento e coerenza merceologica;
- mix prodotti/servizi (alta/ bassa marginalità);
- sconti, promozioni, invenduto, scarti, resi;
- furti, rotture, deperibilità;
- dinamiche di prezzo legate a zona, concorrenza, standard qualitativi;
- variazioni improvvise (cambio gestione, lavori, lockdown, perdita di appalto, aumento costi energia).
In giurisprudenza, le contestazioni fondate su presunzioni “deboli” o prive dei requisiti di gravità/precisione/concordanza hanno trovato accoglimento; in varie fattispecie è stato evidenziato che la ricostruzione non può ridursi a una scorciatoia argomentativa.
Ricostruzione da consumi o “indicatori materiali” (caso tipico: ristorazione)
Qui rientrano metodi “a consumo” (tovaglioli, coperti, bottiglie, materie prime, ecc.). Non è un tema folcloristico: è un terreno processuale delicato perché l’Ufficio tenta di trasformare un indizio (consumo) in ricavo.
La Cassazione, in una recente ordinanza, ha affrontato una fattispecie di accertamento induttivo basato su indicatori come i tovaglioli (comunemente noto come “tovagliometro”), richiamando i criteri di ammissibilità e la valutazione complessiva degli indizi.
Difesa pratica: smontare la catena logica.
Esempi di specificità utili:
- tovaglioli non equivalgono a coperti (asporto, consegne, uso interno, spreco, eventi, omaggi);
- bottiglie acquistate non equivalgono a bottiglie vendute (rotture, omaggi, uso cucina, eventi, cantina);
- differenza tra “posti” e “scontrini” (gruppi, menù fissi, convenzioni);
- incidenza del personale e orari (turni ridotti ≠ capacità piena).
Studi di settore, ISA e indicatori di normalità
Oggi gli ISA sono strumenti di compliance e analisi del rischio, ma nella pratica possono ancora alimentare contestazioni (specie quando collegati ad altri elementi). Storicamente, già in norme collegate agli studi di settore era previsto che, in caso di rettifica, la motivazione dell’atto dovesse evidenziare le ragioni per cui l’Ufficio ritiene le risultanze “inadeguate” a stimare correttamente i ricavi/compensi del contribuente.
Il “messaggio difensivo” resta attuale: i parametri sono segnali, non sentenze.
Se la tua attività è “fuori standard” (micro-nicchia, alta personalizzazione, commesse, economia di relazione, alta volatilità), devi costruire un fascicolo di specificità con:
- descrizione del modello di business;
- dati comparativi interni (anni precedenti, stesso ramo, stesso punto vendita, stessa clientela);
- dati esterni “mirati” (non generici) e perizie tecniche.
Prezzi “incongrui”, immobili, mutui, OMI (quando l’Ufficio usa dati esterni)
Capita che l’Ufficio deduca ricavi non dichiarati da incongruità tra valori dichiarati e dati “di mercato” o finanziari. Anche qui, l’elemento esterno può essere un indizio, ma la difesa deve riportare il caso sul concreto: condizioni dell’immobile, stato, urgenza di vendita, vincoli, pattuizioni, permute, lavori da fare, ecc. In banca dati giurisprudenziale del MEF risultano decisioni della Cassazione su profili di questo tipo.
Procedura passo‑passo: cosa accade e come proteggersi (termini, scadenze, diritti)
Questa sezione è scritta dal punto di vista del contribuente: cosa fare “in ordine”.
Prima fase: schema di atto e contraddittorio preventivo
Se la contestazione rientra negli atti “coperti” dal contraddittorio preventivo, dovresti ricevere uno schema di atto e un termine per rispondere.
Regole chiave:
- contraddittorio effettivo e informato, pena annullabilità dell’atto;
- termine non inferiore complessivamente a 60 giorni, entro cui puoi:
- depositare osservazioni/controdeduzioni;
- chiedere accesso/copia del fascicolo;
- atto non adottabile prima della scadenza del termine; in certe ipotesi si prevede il “posticipo” dei termini di decadenza se il contraddittorio “mangia” il tempo residuo;
- l’atto finale deve motivare anche sulle osservazioni non accolte.
Come usare bene il contraddittorio (operativamente):
1) chiedi subito copia/ostensione del fascicolo se non hai già tutti gli allegati;
2) costruisci una risposta “a blocchi”:
– blocco procedurale (vizi, difetti, incongruenze logiche);
– blocco tecnico (numeri, documenti, ricostruzione alternativa);
– blocco narrativo‑operativo (specificità dell’attività);
3) se utile, deposita una memoria con allegati numerati e un “indice di prova” (così costringi l’Ufficio a rispondere su punti circoscritti).
Seconda fase: notifica dell’atto impositivo e scelta della strategia
Se l’Ufficio conferma la ripresa, arriva un atto (di regola, avviso di accertamento o atto assimilato).
A questo punto hai due “binari” che possono anche integrarsi:
- difesa amministrativa/negoziale (autotutela, adesione, definizione);
- difesa contenziosa (ricorso alla Corte di giustizia tributaria e richiesta di sospensione).
Termine ordinario per il ricorso
In generale, il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile. Il Dipartimento della Giustizia Tributaria lo chiarisce in modo diretto (art. 21 D.Lgs. 546/1992).
È fondamentale fare subito un “calendario difensivo” perché:
- il termine può interagire con istituti sospensivi (es. accertamento con adesione);
- eventuali errori nei conteggi producono inammissibilità.
Accertamento con adesione e sospensione di 90 giorni
Se l’atto non è stato preceduto dall’invito a comparire, puoi presentare istanza di accertamento con adesione prima di ricorrere. La presentazione dell’istanza sospende il termine per impugnare per 90 giorni.
Questa sospensione è spesso decisiva per:
- guadagnare tempo per raccogliere documenti;
- aprire una trattativa su riduzione imponibile e sanzioni;
- valutare soluzioni di definizione.
Autotutela: obbligatoria e “difensiva”
Dal correttivo di fine 2025, lo Statuto disciplina l’autotutela anche in forma obbligatoria in casi di manifesta illegittimità (non solo su istanza), con un perimetro che include errori tipici (persona, calcolo, presupposto, pagamenti non considerati, ecc.).
Non è una “bacchetta magica”, ma può essere uno strumento utile quando l’atto presenta vizi evidenti o errori oggettivi.
Terza fase: tutela cautelare (sospendere l’esecutività)
Se l’atto è impugnato e hai un danno grave e irreparabile, puoi chiedere la sospensione dell’atto impugnato (tutela cautelare). Il sistema informativo del Dipartimento della Giustizia Tributaria illustra i presupposti e riferimenti, collegandoli alle norme del processo tributario.
Obiettivo pratico: evitare che, mentre il giudizio è pendente, tu subisca misure invasive di riscossione.
Attenzione: il contraddittorio non vale per tutto (e come reagire)
Se ricevi un atto escluso dal contraddittorio (es. alcuni atti automatizzati o certi atti della riscossione), la difesa si sposta su:
- motivazione;
- correttezza del procedimento specifico;
- merito;
- eventuali tutele tipiche (rate, definizioni, ecc.).
Il decreto MEF 24 aprile 2024 è la bussola per capire se sei in zona “contraddittorio sì/no”.
Difese e strategie legali: come contestare ricavi “presunti” senza specificità
Qui trovi le difese più ricorrenti e pratiche, scritte come “checklist ragionata”.
Contestare l’atto per violazione del contraddittorio preventivo
Domande da farsi:
- l’atto era autonomamente impugnabile?
- rientra tra quelli esclusi dal decreto MEF?
- ho ricevuto schema di atto e ho avuto davvero 60 giorni complessivi?
- l’Ufficio ha risposto sulle mie osservazioni o ha ignorato il punto centrale?
Se il contraddittorio doveva esserci e manca (o è meramente apparente), l’atto è annullabile.
Difesa pratica: allega prova della sequenza (PEC, raccomandate, date), ricostruisci cronologia e deduci il vizio.
Difetto di motivazione e “salto logico” tra indizi e ricavi
Con la riforma dello Statuto, la motivazione deve indicare mezzi di prova e ragioni giuridiche.
Ecco segnali tipici di motivazione debole:
- l’Ufficio enuncia presunzioni senza spiegare perché sono gravi/precise/concordanti;
- richiama “medie di settore” senza adattamento;
- ignora dati contrari che aveva già (es. fatture passive, contratti, liste, saldi).
- ricostruisce ricavi senza analizzare cicli di incasso e peculiarità.
In giurisprudenza ricorrono contestazioni sull’uso di presunzioni “supersemplici” o comunque non sorrette da un impianto probatorio adeguato.
Difesa tecnica contro l’“equazione” movimenti = ricavi
Se la ripresa nasce da indagini finanziarie:
- costruisci una tabella “movimento per movimento” con causale, documento giustificativo, natura (ricavo / non ricavo), e collegamento contabile;
- separa giroconti e trasferimenti interni;
- dimostra finanziamenti e prestiti con contratto, rimborso, tracciabilità;
- se hai incassi per conto terzi, documenta mandato/contratto e successive uscite.
La giurisprudenza di legittimità è ricchissima sui limiti e sull’onere di giustificazione nel quadro delle presunzioni bancarie; in banca dati MEF risultano decisioni che trattano anche l’omesso contraddittorio e la corretta applicazione delle presunzioni in materia di accertamenti bancari.
Contestare ricarichi medi e ricostruzioni “a scaffale”
Qui la difesa deve essere molto concreta:
- ricostruzione alternativa con dati interni (registratore telematico, corrispettivi, fatture, magazzino, resi);
- perizia di parte sul margine lordo realistico;
- dimostrazione di mix prodotti (es. alta quota di prodotti civetta a basso margine);
- prova di scarti, deperibilità e invenduto.
Quando l’Ufficio “saltella” dal dato (acquisti) al ricavo (vendite) senza gestire le variabili reali, spesso produce presunzioni contestabili.
Smontare metodi a consumo (tovagliometro e simili)
Le difese più efficaci, in questi casi, non sono “di principio”, ma probatorie:
- contabilità dei coperti / prenotazioni / delivery;
- contratti con piattaforme;
- eventi privati e omaggi;
- fotografie inventario, schede tecniche, standard porzioni;
- qualsiasi elemento che dimostri che il consumo non equivale a venduto.
La Cassazione ha affrontato casi di accertamento induttivo fondati su indicatori materiali (come i tovaglioli), confermando che la valutazione deve restare coerente con i requisiti presuntivi e il ragionamento complessivo.
La “specificità” come narrazione probatoria, non come slogan
Dire “la mia attività è particolare” non basta. Serve dimostrare:
- perché i parametri medi non funzionano sul tuo caso;
- quali dati lo mostrano;
- quali documenti lo provano.
Un modo efficace è costruire un “dossier di specificità” con:
- modello di business (1‑2 pagine, stile perizia);
- organigramma e orari;
- mappa dei canali (online/offline; intermediazioni; conto terzi);
- descrizione del ciclo economico (ordine → acquisto → erogazione → incasso);
- evidenza di eventi straordinari (chiusure, lavori, perdita cliente chiave, cambio location).
Quando conviene puntare alla riduzione anziché al “tutto o nulla”
Nel mondo reale, anche una difesa tecnicamente forte può trovare convenienza in una chiusura, se:
- il rischio di soccombenza è non banale;
- i tempi del giudizio incidono sulla liquidità;
- esiste un forte profilo sanzionatorio;
- è possibile una definizione con riduzioni e rate.
Per decidere, occorre simulare scenari economici: vedi sezione “Simulazioni”.
Strumenti alternativi e gestione del debito: definizioni, rottamazioni, crisi e sovraindebitamento
Quando la ripresa è già “importante” o il contenzioso è rischioso, la difesa può essere anche finanziaria/strategica: ridurre il costo complessivo, proteggere continuità aziendale e patrimonio.
Sanzioni: cosa è cambiato (e perché incide sulle scelte difensive)
Dal 1° settembre 2024, le modifiche al D.Lgs 471/1997 hanno reso più “standard” alcune sanzioni dichiarative:
- per diverse ipotesi di infedele dichiarazione, la sanzione è fissata al 70% (con minimi), in luogo di forbici più ampie;
- le disposizioni sanzionatorie modificate da D.Lgs 87/2024 si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Questi numeri incidono sulla convenienza di:
- adesione;
- conciliazione;
- definizioni agevolate;
- strategia contenziosa (anche per ridurre rischio di cumulo).
Rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026): quando può diventare “difesa”
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in vigore dal 1° gennaio 2026) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi (commi 82 e seguenti).
Per te, contribuente/debitore, il punto difensivo non è “condono vs non condono”, ma:
- se hai carichi già affidati all’agente della riscossione, la definizione può ridurre drasticamente accessori e rendere sostenibile il rientro;
- e, soprattutto, può sospendere alcune dinamiche esecutive durante la procedura.
Dalla lettura dei commi 85 e seguenti (nel blocco 1‑100):
- l’agente della riscossione rende disponibili i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore manifesta la volontà di definire entro il 30 aprile 2026, con modalità esclusivamente telematiche, scegliendo anche il numero di rate entro il limite massimo previsto;
- entro il 30 giugno 2026 l’agente comunica l’ammontare complessivo e delle rate;
- a seguito della dichiarazione, per i carichi oggetto, sono previste sospensioni (prescrizione/decadenza e, in certe misure, blocco/sospensione di azioni); e sono regolati gli effetti sulle procedure esecutive già avviate.
Un dettaglio molto rilevante, anche nel tuo caso “difensivo”: possono essere compresi nella definizione agevolata anche debiti inseriti in procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012) o nelle procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Questo crea uno spazio operativo concreto:
- se hai un contenzioso o una situazione finanziaria deteriorata, puoi valutare una strategia “mista”: contestazione del merito + consolidamento del rientro sui carichi già in riscossione.
Riammissioni e “vecchie” definizioni: attenzione ai requisiti
I commi della legge di bilancio richiamano anche pregresse definizioni e casi di inefficacia, con possibilità di re‑inclusione in alcune ipotesi e con limiti per chi risulta in regola con rate scadute a certe date.
Nella pratica, queste clausole vanno lette con estrema precisione: qui l’errore non è “pagare troppo”, ma pagare male e decadere.
Accertamento con adesione e negoziazione “prima del giudizio”
L’adesione resta uno degli strumenti più utili perché:
- sospende il termine di ricorso 90 giorni;
- consente di ridiscutere imponibile e presupposti;
- può ridurre sanzioni e chiudere la partita prima che diventi ingestibile.
In difesa, l’adesione funziona bene se la tua specificità è dimostrabile con numeri e documenti, perché l’Ufficio può trovare conveniente correggere la ripresa evitando un contenzioso ad alto rischio.
Sovraindebitamento e Codice della crisi: quando la “difesa” è protezione del patrimonio
Se la contestazione produce un debito incompatibile con la continuità (impresa) o con il minimo vitale (persona fisica), non si tratta più solo di “vincere” l’accertamento: si tratta di governare la crisi.
La stessa Legge di bilancio 2026, nel disciplinare la definizione agevolata, contempla carichi inseriti:
- in procedimenti ex L. 3/2012 (sovraindebitamento, riferimento storico);
- o nelle procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Questo aggancio normativo è utile per una strategia integrata, perché rende evidente l’interazione tra:
- debito fiscale / riscossione;
- procedure di composizione della crisi;
- definizioni agevolate dei carichi.
Tabelle di sintesi, simulazioni numeriche e FAQ operative
Tabella di orientamento rapido (termini e strumenti)
| Situazione | Primo obiettivo | Strumento tipico | Effetto chiave |
|---|---|---|---|
| Ricevi schema di atto | Far emergere specificità e vizi | Contraddittorio preventivo | 60 giorni complessivi per controdeduzioni e accesso; atto annullabile se violato |
| Ricevi avviso impugnabile | Evitare definitività e blocchi | Ricorso (60 giorni) | Apertura giudizio e possibile sospensiva |
| Vuoi trattare prima del giudizio | Ridurre imponibile/sanzioni | Accertamento con adesione | Sospensione 90 giorni del termine di ricorso |
| Hai carichi già in riscossione | Rendere sostenibile il rientro | Rottamazione‑quinquies | Dichiarazione entro 30/04/2026; comunicazione somme entro 30/06/2026 |
| Debito non sostenibile | Proteggere continuità/patrimonio | Strumenti di crisi/sovraindebitamento | Possibile interazione con definizioni agevolate dei carichi |
Riferimenti normativi essenziali: contraddittorio e termine “complessivo” ; esclusioni dal contraddittorio ; termine ricorso 60 giorni ; adesione e sospensione 90 giorni ; rottamazione‑quinquies e scadenze .
Simulazioni numeriche (semplici ma realistiche)
Simulazione su sanzione “base” per infedele dichiarazione (post 1° settembre 2024)
Se, a seguito di accertamento, risulta una maggiore imposta (I) e la violazione rientra nelle ipotesi sanzionate al 70%, la sanzione (S) “base” è:
- S = 0,70 × I (con minimi previsti).
Esempio: maggiore imposta accertata = € 20.000 → sanzione base = € 14.000 → totale (solo imposta+sanzione) = € 34.000, oltre interessi e altri accessori.
Difesa utile: anche se non riesci ad azzerare tutto, ridurre l’imposta accertata riduce automaticamente la sanzione, perché è proporzionale.
Simulazione “bancaria”: ricavi presunti su versamenti non giustificati
Supponi che l’Ufficio contesti versamenti per € 120.000 come ricavi non dichiarati.
Tu ricostruisci:
- € 50.000 = prestito documentato (contratto + bonifici)
- € 30.000 = rimborsi spese/anticipi (mandati e note)
- € 10.000 = giroconti tra conti (contabili)
Residuo potenzialmente “a rischio”: € 30.000.
Imposta (I) collegata al residuo (variabile) → sanzione base 70% di I (se applicabile) e così via.
Messaggio strategico: difendersi “movimento per movimento” è spesso più efficace che discutere in astratto.
Simulazione “ricarico medio”: riduzione della ripresa con specificità
Ufficio applica ricarico medio e ricostruisce maggiori ricavi per € 200.000.
Tu dimostri:
- 20% vendite sottocosto/promozioni (documentate)
- 8% scarti/deperibilità (documentata)
- 12% mix prodotti a bassa marginalità (listini)
Ricostruzione alternativa: riduzione imponibile del 40% → maggiori ricavi “difendibili” € 120.000.
Questo scenario spiega perché il dossier di specificità è “moneta” negoziale in adesione e difensiva in giudizio.
FAQ
Se ricevo lo schema di atto, devo rispondere sempre?
Quasi sempre sì, perché è la finestra migliore per far emergere specificità e obbligare l’Ufficio a motivare. Il contraddittorio è, in generale, condizione di annullabilità dell’atto se violato.
Il termine di 60 giorni si allunga se chiedo accesso agli atti?
No: dal correttivo di dicembre 2025 è chiarito che i 60 giorni sono complessivamente per controdeduzioni e accesso/copia del fascicolo.
Quali atti possono essere esclusi dal contraddittorio?
Il decreto MEF 24 aprile 2024 elenca varie categorie (atti automatizzati, determinati atti della riscossione, alcuni accertamenti parziali basati esclusivamente su incrocio dati, ecc.).
Quanto tempo ho per fare ricorso?
In generale 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile.
Se presento istanza di accertamento con adesione, perdo il diritto di ricorrere?
No, ma l’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza; l’istanza invece sospende il termine per 90 giorni.
Posso usare l’autotutela per bloccare tutto?
Dipende: l’autotutela è particolarmente utile per errori manifesti e casi tipizzati, disciplinati dallo Statuto.
Se l’Ufficio usa ricarichi medi, posso contestare dicendo “il mio margine è diverso”?
Sì, ma devi dimostrarlo: mix prodotti, listini, promozioni, scarti, resi e dati contabili. La difesa è probatoria.
Il “tovagliometro” è legittimo?
La giurisprudenza ha trattato casi di accertamento induttivo fondati su indicatori materiali (come tovaglioli) richiamando la necessità di un ragionamento presuntivo coerente.
Se ho incassi per conto terzi, quei versamenti diventano ricavi?
No automaticamente: vanno qualificati e documentati. La battaglia è sulla prova e sulla corretta qualificazione.
Cosa significa “atto annullabile” per violazione del contraddittorio o della motivazione?
Significa che il vizio deve essere dedotto nei modi e tempi del processo tributario e può portare all’annullamento giudiziale dell’atto.
La legge di bilancio 2026 prevede una nuova rottamazione?
Sì: la Legge 199/2025 disciplina una definizione agevolata (commi 82 e seguenti) con dichiarazione entro 30 aprile 2026 e comunicazione importi entro 30 giugno 2026.
Posso includere nella rottamazione debiti collegati a sovraindebitamento?
Sì, la disciplina prevede che possano essere compresi anche debiti che rientrano in procedimenti ex L. 3/2012 o nel Codice della crisi.
La riforma sanzioni incide sulle violazioni recenti o anche sul passato?
Le disposizioni del D.Lgs 87/2024 si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Se l’Ufficio mi contesta ricavi, deve indicare le prove?
La motivazione deve indicare presupposti e mezzi di prova, con disciplina rafforzata dallo Statuto come modificato.
L’Ufficio può “aggiungere” nuove prove in giudizio?
Lo Statuto ha introdotto un principio secondo cui fatti e mezzi di prova a fondamento dell’atto non possono essere modificati/integrati se non con un ulteriore atto, nei limiti e presupposti previsti.
Che cosa devo conservare per difendermi subito?
Contratti, estratti conto, contabili, documenti di finanziamento/prestito, registri di magazzino, prove di resi/scarti, listini, report piattaforme, e-mail/ordini, schemi dei flussi.
Il contraddittorio vale anche per tributi “armonizzati” (es. IVA)?
La giurisprudenza di legittimità ha affrontato profili di contraddittorio in relazione a tributi armonizzati e verifiche “a tavolino”.
Se ho già ricevuto cartelle o atti della riscossione, il contraddittorio preventivo si applica?
Non sempre: il decreto MEF include, tra gli esclusi, molte categorie di atti della riscossione/recupero.
Sentenze e fonti istituzionali più aggiornate e conclusione
Sentenze e prassi essenziali (selezione aggiornata al 18 febbraio 2026)
Di seguito una selezione ragionata di fonti giurisprudenziali e normative, utili proprio nel tema “ricavi presunti” e specificità dell’attività:
- Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 25/07/2025, n. 21271 (profili di contraddittorio endoprocedimentale, tributi armonizzati; studi di settore e quadro generale dei principi).
- Cassazione, ordinanza 11/09/2025, n. 25049 (richiamo alla necessità di rapportare l’accertamento alle concrete modalità dell’attività libero professionale; presunzioni semplici).
- Cassazione, ordinanza 08/09/2025, n. 24798 (annullamento per presunzioni prive dei requisiti di gravità/precisione/concordanza in tema di ricavi non dichiarati).
- Cassazione, sentenza 21/03/2025, n. 7552 (presunzioni e contraddittorio in accertamenti bancari; onere di giustificazione nel quadro presuntivo).
- Cassazione, ordinanza 28/10/2025, n. 28507 (accertamento induttivo “a consumo” e criteri di tenuta del ragionamento presuntivo).
- Corte costituzionale, sentenza n. 228/2014 (intervento sui meccanismi presuntivi in tema di indagini finanziarie, con riflessi sull’interpretazione delle presunzioni).
- Corte costituzionale, sentenza n. 10/2023 (questioni di legittimità costituzionale e corretta interpretazione dell’art. 32 DPR 600/1973, movimenti bancari).
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 24/04/2024 (atti esclusi dal contraddittorio ex art. 6-bis Statuto del contribuente).
- D.Lgs. 30/12/2023, n. 219 (riforma Statuto del contribuente: art. 6-bis contraddittorio; rafforzamento motivazione atti; regole su annullabilità e limiti a integrazioni).
- D.Lgs. 18/12/2025, n. 192 (correttivo: modifica art. 6-bis comma 3 sul termine “complessivamente” di 60 giorni; disciplina su autotutela e altri istituti).
- D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 (revisione sanzioni; applicazione alle violazioni dal 1° settembre 2024; modifiche al D.Lgs. 471/1997, incluse sanzioni al 70% in diverse ipotesi).
- D.Lgs. 546/1992 e indicazioni DGT MEF (termine ricorso 60 giorni; regole processuali).
- Legge 30/12/2025, n. 199 (Bilancio 2026) (definizione agevolata/rottamazione‑quinquies; scadenza dichiarazione 30/04/2026; comunicazione importi 30/06/2026; inclusione di carichi in procedure L. 3/2012 e CCII).
Conclusione
Difendersi da una contestazione di ricavi non dichiarati “senza specificità” significa, in pratica, fare tre cose con metodo:
1) bloccare gli automatismi: chiedere che l’Ufficio dimostri davvero la pretesa e non si limiti a medie o presunzioni “a tesi”;
2) valorizzare le garanzie procedurali (contraddittorio preventivo, accesso al fascicolo, motivazione con mezzi di prova, limiti alle integrazioni postume), perché spesso è proprio lì che l’atto mostra le prime crepe;
3) costruire un dossier di specificità: numeri, documenti, logica economica dell’attività, ricostruzione alternativa e (quando necessario) perizie.
Se poi il debito diventa o rischia di diventare insostenibile, la difesa moderna non è solo “processuale”: è anche strategica, perché integra strumenti come adesione, definizioni agevolate (inclusa la rottamazione‑quinquies) e, nei casi più gravi, soluzioni di composizione della crisi, con l’obiettivo di evitare l’effetto domino su azienda e patrimonio.
In questo scenario, l’intervento tempestivo di un professionista fa spesso la differenza tra una contestazione gestibile e un problema che degenera in riscossione aggressiva (pignoramenti, ipoteche, fermi, cartelle e aggravio di costi).
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