Accertamento fondato su presunti scostamenti antieconomici: come difendersi in modo efficace

Introduzione

Quando l’Amministrazione finanziaria costruisce un accertamento su presunti scostamenti “antieconomici” (cioè su risultati ritenuti “illogici” o “non coerenti” rispetto al normale andamento di un’attività), il rischio per il contribuente è concreto: l’ufficio può tentare di superare la contabilità formalmente regolare e ricostruire ricavi/compensi o imponibili tramite presunzioni, con effetti immediati su imposte, sanzioni, interessi e – spesso – sulla riscossione. La chiave, per difendersi bene, non è “spiegare a parole” che l’impresa ha fatto scelte di mercato particolari, ma dimostrare, con documenti e logica probatoria, che l’antieconomicità (se c’è) è giustificata, circoscritta, non sintomatica di ricavi in nero, oppure che i calcoli dell’Ufficio sono metodologicamente errati (margini, ricarichi, rimanenze, confronto con il settore, imputazione costi/ricavi, ecc.).

Il tema è oggi ancora più rilevante perché il quadro delle garanzie procedimentali è stato rafforzato: dal 2024, lo Statuto dei diritti del contribuente prevede un principio di contraddittorio preventivo “generalizzato” (con regole e tempi specifici), e impone requisiti più stringenti di motivazione e di indicazione dei mezzi di prova nell’atto (con riflessi decisivi sulle eccezioni difensive).

In questo articolo troverai una guida lunga, pratica e aggiornata al 18 febbraio 2026, costruita dal punto di vista del contribuente/debitore:
– quali norme consentono all’ufficio di “spingersi” oltre la contabilità e quando invece non può farlo;
– come funziona il contraddittorio preventivo (quando è obbligatorio e quando no);
– cosa fare dal giorno della notifica (termini e scadenze, ricorso, sospensione, mediazione/reclamo, adesione);
– quali prove e quali perizie servono per smontare l’antieconomicità;
– quali strumenti alternativi usare se, oltre alla difesa di merito, serve gestire il debito (rateizzazione, definizioni agevolate, procedure di crisi).

Presentazione professionale

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In concreto, Avv. Monardo e il suo team possono affiancarti in:
analisi tecnico-giuridica dell’atto e delle risultanze su cui si basa l’antieconomicità (margini, ricarichi, rimanenze, incassi, costo del venduto, ecc.);
– gestione del contraddittorio preventivo (memorie, accesso agli atti, produzione documentale mirata);
– proposizione del ricorso e richiesta di sospensione per bloccare effetti e riscossione;
– trattative e definizioni (adesione, conciliazione, rateizzazione, definizioni agevolate);
– soluzioni di ristrutturazione “da crisi” per ridurre o gestire definitivamente l’esposizione (procedure del Codice della crisi, esdebitazione, composizione negoziata).

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Scostamenti antieconomici: cosa sono e perché diventano terreno di accertamento

Nel linguaggio operativo degli uffici, “scostamenti antieconomici” significa, in sostanza, che i numeri dell’attività non tornano rispetto a ciò che l’amministrazione ritiene “ragionevole”: margini troppo bassi, perdite ripetute, costi sproporzionati, coerenza fragile tra acquisti e vendite, o tra rimanenze e corrispettivi. In questa logica, l’antieconomicità è trattata come indizio che la contabilità non rappresenti tutta la realtà (ad esempio: ricavi non contabilizzati, vendite in nero, sottofatturazione, occultamento di corrispettivi).

Le “forme tipiche” con cui l’antieconomicità viene costruita

Il “cuore” del ragionamento antieconomico è spesso uno dei seguenti schemi, che poi vengono tradotti in presunzioni:

Perdita cronica o redditività anomala
Un’impresa che opera per anni con perdite senza fattori esterni evidenti può essere considerata “antieconomica”; l’ufficio tenta allora una ricostruzione dei ricavi, sostenendo che nessuno “razionalmente” opererebbe così a lungo. In diritto, però, questo non è un dogma: ciò che conta è se l’ufficio dispone di presunzioni gravi, precise e concordanti per “superare” le scritture.

Ricarichi troppo bassi o incoerenti
Il ricarico (margine) viene stimato su base di settore, listini, acquisti, inventari. La difesa qui è spesso tecnica: contestare campione, metodo, prodotti comparabili, mix di vendita, sconti, obsolescenza, promozioni, contratti quadro. La base normativa richiamata dall’ufficio, in genere, è l’accertamento analitico-induttivo e l’uso di presunzioni semplici.

“Gravi incongruenze” tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili
Qui entra in gioco, in modo esplicito, l’art. 62-sexies D.L. 331/1993: l’accertamento può fondarsi anche su gravi incongruenze tra ricavi/compensi dichiarati e quelli “fondatamente desumibili” dalle caratteristiche e condizioni dell’attività o dagli studi di settore. Anche se oggi gli ISA hanno sostituito gli studi di settore, la logica dei controlli su “incongruenze” resta un asse tipico delle selezioni.

Squilibri tra acquisti, rimanenze e vendite
Quando “il costo del venduto” non quadra con i ricavi, o quando la gestione del magazzino è incoerente (rimanenze poco credibili, scarti non documentati, resi non tracciati), l’ufficio tende a presumere vendite non dichiarate. La difesa qui è documentale (registri, inventari, DDT, resi, rottamazioni, scarti, cali fisiologici, furti, ecc.) e metodologica (come è stato ricostruito il ciclo acquisto-vendita).

Un punto fermo: l’antieconomicità “non è una norma”, ma un modo di costruire presunzioni

È cruciale capire questo: “antieconomicità” non è un’imposta, né un articolo che dice “se sei antieconomico allora evadi”. È un’etichetta concreta con cui l’ufficio prova a rientrare nei casi in cui la legge gli consente di desumere l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate anche tramite presunzioni semplici (ma con requisiti), oppure di fondare l’accertamento su “gravi incongruenze”.

Ed è qui che, da contribuente, devi spostare il piano di difesa: non sul “mi sembra ingiusto”, ma su:
1) la presunzione è davvero grave, precisa e concordante?
2) l’atto è motivato correttamente e indica i mezzi di prova?
3) il contraddittorio preventivo era obbligatorio ed è stato rispettato?
4) io posso offrire una prova contraria (anche presuntiva) e documentale?

Quadro normativo e giurisprudenziale essenziale per difenderti dagli accertamenti “antieconomici”

Questa sezione è la “cassetta degli attrezzi” normativa: serve a capire dove l’ufficio può arrivare e quali sono i “paletti” che puoi usare per contestare l’accertamento.

Il fondamento normativo degli accertamenti su contabilità e presunzioni

Per le imposte sui redditi, l’art. 39 del DPR 600/1973 è la norma-chiave: quando l’ufficio contesta incompletezza/falsità/inesattezza, può ricavare l’esistenza di attività non dichiarate anche in base a presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti (schema tipico dell’analitico-induttivo).

Per l’IVA, l’art. 54 del DPR 633/1972 prevede in modo parallelo che omissioni e false/inaccurate indicazioni possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, sempre con la soglia di gravità/precisione/concordanza.

In più, l’art. 62-sexies, comma 3, del D.L. 331/1993 (convertito) consente che gli accertamenti ex art. 39 (lett. d) DPR 600) e art. 54 DPR 633 possano fondarsi anche su gravi incongruenze tra ricavi/compensi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni dell’attività o dagli studi di settore.

Tradotto in difesa pratica: l’antieconomicità, per diventare “accertamento”, deve trasformarsi in presunzione qualificata (grave/precisa/concordante) oppure “grave incongruenza” motivata. Se l’ufficio resta sul piano di frasi generiche (“margine troppo basso”, “azienda in perdita”), senza una catena inferenziale robusta e senza controllo su errori di metodo, la contestazione diventa attaccabile.

Onere della prova e presunzioni: perché sono la tua arma (se le governi)

Nel processo, l’impianto generale è:
– chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che lo fondano (art. 2697 c.c.);
– le presunzioni semplici sono ammesse solo se gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).

Questo è decisivo perché l’accertamento “antieconomico” vive quasi sempre di presunzioni: l’ufficio prova a “spostare” l’onere della prova su di te sostenendo che la sua ricostruzione è presuntivamente solida. Tu, per difenderti, devi:
1) contestare la gravità/precisione/concordanza (cioè la qualità logica e fattuale degli indizi);
2) offrire prova contraria (anche presuntiva), cioè una ricostruzione alternativa credibile e documentata.

Su questo punto, la giurisprudenza costituzionale più recente – in un diverso contesto (indagini bancarie) ma con logica probatoria utilissima per la difesa – ha ribadito che la prova contraria rispetto a presunzioni legali o meccanismi inferenziali può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, purché il giudice verifichi rigorosamente i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Costituzione e “capacità contributiva”: come trasformare un principio in un argomento tecnico

L’art. 53 della Costituzione stabilisce che tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva.

Questo principio, nella difesa “antieconomicità”, non serve come slogan, ma come criterio di ragionevolezza: se l’ufficio ricostruisce ricavi “in nero” in modo astratto e sproporzionato (ad esempio ignorando componenti di costo, o assumendo automaticamente che ogni scostamento equivalga a reddito imponibile pieno), puoi sostenere che la ricostruzione è irragionevole e produce un risultato “non aderente” alla reale capacità contributiva. La Corte costituzionale, nel richiamare l’esigenza di bilanciare presunzioni a favore dell’erario con un regime effettivo di prova contraria, collega espressamente ragionevolezza e capacità contributiva alla struttura delle presunzioni e alla possibilità di dedurre elementi contrari.

Contraddittorio preventivo “generalizzato” e motivazione: la riforma che ha cambiato le difese

Dal 18 gennaio 2024 (entrata in vigore del D.Lgs 219/2023), lo Statuto dei diritti del contribuente prevede l’art. 6-bis: tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria devono essere preceduti (a pena di annullabilità) da un contraddittorio “informato ed effettivo”, salvo eccezioni tassative.

La procedura è molto concreta: l’amministrazione deve comunicarti uno schema di atto e concedere un termine non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni e/o accesso agli atti del fascicolo; l’atto finale non può essere adottato prima della scadenza. E se i 60 giorni “mangiano” la decadenza, la decadenza viene posticipata (meccanismo di slittamento fino a 120 giorni).

Questo, nella pratica “antieconomicità”, crea due opportunità difensive enormi:

1) Difesa procedimentale (vizio di annullabilità)
Se l’atto impugnabile non è stato preceduto da contraddittorio quando doveva esserlo, hai un motivo forte di impugnazione (ma attenzione: con il nuovo impianto dello Statuto, i vizi di annullabilità vanno dedotti tempestivamente nel ricorso introduttivo, perché non sono “rilevabili d’ufficio” come la nullità).

2) Difesa di merito anticipata
Il contraddittorio diventa il momento in cui “costruisci” la prova contraria prima che l’atto si cristallizzi: memorie, documenti, perizia, spiegazione economica. L’atto finale deve motivare il mancato accoglimento delle tue osservazioni.

Quando il contraddittorio non è dovuto (e perché devi verificarlo subito)

Il comma 2 dell’art. 6-bis rinvia a un decreto MEF che individua gli atti esclusi. Il decreto 24 aprile 2024 ha qualificato come esclusi, tra gli altri, ruoli e cartelle di pagamento, atti di riscossione e molti atti automatizzati o di pronta liquidazione, oltre a ipotesi di fondato pericolo per la riscossione.

In particolare, il DM include tra gli atti esclusi dal contraddittorio:
– ruoli, cartelle e atti tipici della riscossione;
– accertamenti parziali (se predisposti esclusivamente su incrocio dati);
– comunicazioni da controlli automatizzati (36-bis e analoghi) e controlli “di pronta liquidazione”;
– ulteriori categorie elencate dal DM.

L’antieconomicità, di regola, nasce su accertamenti “valutativi” (non automatizzati): per questo, spesso, rientra nel perimetro del contraddittorio, ma non devi mai darlo per scontato: la qualificazione dell’atto e la sua “automazione” è un punto di contesa importante.

Motivazione: oggi è un requisito “più duro” e più attaccabile

Il D.Lgs 219/2023 ha rafforzato la disciplina della motivazione nello Statuto: gli atti devono indicare specificamente i presupposti e i mezzi di prova su cui si fonda la decisione, e la motivazione per relationem è ammessa solo con regole più stringenti (atto richiamato già conosciuto o contenuto essenziale riprodotto e ragioni esplicitate).

Per l’IVA, il DPR 633/1972 (nel contesto delle rettifiche/accertamenti collegati) prevede anche obblighi di specificazione degli errori/omissioni e degli elementi probatori, con particolare attenzione alle presunzioni (indicazione dei “fatti certi” che fondano la presunzione). Anche questo è un punto di difesa in accertamenti “antieconomici”, perché spesso l’atto non esplicita adeguatamente quali “fatti certi” rendono grave e preciso lo scostamento.

Cosa succede dopo la notifica: procedura passo‑passo, termini e diritti del contribuente

Questa sezione è costruita come un “percorso” operativo: cosa devi fare e quando, se ti arriva un atto basato su antieconomicità.

Prima dell’atto definitivo: lo schema e il contraddittorio (se dovuto)

Se l’atto che l’ufficio intende emettere è autonomamente impugnabile e non rientra nelle esclusioni, devi aspettarti (e pretendere) lo schema di atto e un termine minimo di 60 giorni per controdedurre, con possibilità di chiedere accesso e copia agli atti del fascicolo.

Cosa fare in quei 60 giorni (check operativo sintetico):
– chiedere accesso/estrazione copia degli atti indicati o menzionati nello schema;
– ricostruire con un consulente i numeri: margine lordo, costo del venduto, rimanenze, mix prodotti, fattori esogeni;
– preparare una memoria “a tesi”: non un racconto, ma una dimostrazione (documenti allegati e indice);
– proporre (se utile) una perizia contabile/aziendale “mirata” sul punto dell’antieconomicità.

L’atto finale, per legge, deve tenere conto delle osservazioni e motivare il mancato accoglimento di quelle “non accolte”.

Dopo la notifica dell’atto: i termini fondamentali del contenzioso tributario

Se ricevi e vuoi impugnare, la regola generale è che il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato (a pena di inammissibilità).

Dopo la proposizione/notifica del ricorso, il ricorrente deve poi depositare (o trasmettere secondo le modalità previste) entro 30 giorni, a pena di inammissibilità, l’originale/copia del ricorso notificato e la documentazione richiesta.

Assistenza tecnica e valore della lite

Nel processo tributario, l’assistenza tecnica è in genere obbligatoria, con eccezione delle controversie fino a 3.000 euro (valore inteso come tributo al netto di interessi e sanzioni).

Reclamo-mediazione: quando esiste ancora e come incide sul “timing”

La disciplina del reclamo e mediazione è collegata all’art. 17-bis del D.Lgs 546/1992: per determinate controversie di valore non superiore a una soglia (nei testi consultabili in banca dati appare indicata la soglia di 20.000 euro per atti emessi dall’Agenzia delle entrate), la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità e la procedibilità del ricorso resta sospesa fino alla scadenza di 90 giorni dalla notifica.

Perché è importante per la tua difesa “antieconomicità”:
– devi programmare fin da subito documenti e perizia: la finestra dei 90 giorni diventa, di fatto, uno spazio utile per trattare o integrare la prova contraria;
– se sbagli a qualificare la lite (valore, ente emittente), rischi inammissibilità o errori procedurali.

Sospensione dell’atto impugnato: come bloccare effetti e riscossione

Nel contenzioso tributario, puoi chiedere la sospensione cautelare dell’atto impugnato (quando ricorrono presupposti come il “danno grave e irreparabile” e la ragionevole fondatezza). La disciplina della sospensione è inquadrata nel sistema cautelare tributario (art. 47 nel corpus del D.Lgs 546/1992, come risultante nella banca dati ufficiale).

Strategia pratica: negli accertamenti antieconomici la sospensione è spesso giocata su:
– sproporzione del prelievo rispetto a liquidità e continuità aziendale (danno);
– criticità probatorie manifeste nell’atto (fumus), ad esempio: motivazione insufficiente, presunzioni deboli, mancato contraddittorio, errori di calcolo sul margine o sulle rimanenze.

Nota “di sistema” sul Testo Unico della giustizia tributaria e sulle proroghe

È utile sapere, per orientarsi tra testi, che è stato emanato un Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs 175/2024) la cui decorrenza originaria era fissata al 1° gennaio 2026.
Tuttavia, il decreto-legge “Milleproroghe 2026” (D.L. 31 dicembre 2025, n. 200) ha differito tale decorrenza al 1° gennaio 2027, sostituendo espressamente la data nell’art. 131 del D.Lgs 175/2024. Alla data del 18 febbraio 2026 il D.L. 200/2025 risulta in vigore ed è in corso l’iter di conversione parlamentare.

Per la pratica difensiva, ciò significa che nel 2026 si continua a lavorare (in via principale) con le regole del D.Lgs 546/1992, tenendo conto delle riforme già efficaci e delle proroghe.

Difese e strategie legali contro l’antieconomicità: come smontare l’accertamento in modo tecnico e convincente

Qui entriamo nella parte “da contribuente”: cosa funziona davvero, perché, e con quali prove.

Prima regola: trasformare la difesa in una prova, non in una narrazione

L’errore più comune è difendersi così: “ho fatto scelte commerciali aggressive”, “il mercato era difficile”, “i prezzi erano bassi”. Questo è insufficiente se l’ufficio ha impostato il ragionamento come presunzione.

La difesa efficace ragiona invece su tre piani:

  • Piano procedimentale: se il contraddittorio ex art. 6-bis era dovuto e mancava, o se l’atto non è motivato come richiesto, chiedi annullamento/annullabilità;
  • Piano metodologico: dimostri che il modello di calcolo dell’ufficio è errato (ricarico medio, campione non comparabile, dati incompleti, rimanenze sbagliate);
  • Piano economico-documentale: dimostri che l’apparente antieconomicità è spiegabile con fattori oggettivi e provati (contratti, crisi di ciclo, politiche di prezzo, eventi straordinari).

Difesa procedimentale: “contraddittorio mancante” e “motivazione debole” come leve fortissime

Verifica immediata: il contraddittorio preventivo era obbligatorio?

Se ti arriva un avviso/atto autonomamente impugnabile basato su valutazioni antieconomiche, controlla:
– esiste uno schema di atto precedente?
– ti hanno concesso almeno 60 giorni?
– l’atto finale risponde alle tue osservazioni?

Se non c’è stato contraddittorio e non sei in una delle esclusioni, hai un motivo di impugnazione molto importante (annullabilità). Ma attenzione operativa: la nuova disciplina dello Statuto distingue annullabilità e nullità e impone che i motivi siano dedotti tempestivamente nel ricorso introduttivo, con impostazione difensiva “pulita” e completa.

Attenzione opposta: l’ufficio potrebbe sostenere che l’atto rientra nelle esclusioni del DM

Proprio per questo devi qualificare l’atto: se è automatizzato o di pronta liquidazione (categorie del DM), il contraddittorio potrebbe non essere dovuto. Il decreto 24 aprile 2024 indica esempi e categorie di esclusione come cartelle e atti di riscossione, comunicazioni da controlli automatizzati e altri atti tipizzati.

Difesa metodologica: come “rompere” le presunzioni su margini, ricarichi e perdite

L’art. 39 DPR 600/1973 e l’art. 54 DPR 633/1972 consentono presunzioni semplici solo se gravi, precise e concordanti. Questo apre un fronte: se dimostri che il calcolo dell’ufficio è fragile (anche solo su un passaggio essenziale), puoi indebolire la presunzione fino a farla cadere.

Di seguito, i principali “punti di rottura” tecnici.

Ricarico: contestare comparabilità, mix e “costo reale”

L’ufficio spesso usa ricarichi medi di settore o ricarichi “attesi”. La difesa funziona quando dimostri che:
– il tuo mix prodotti/servizi è diverso (prodotti civetta, entry level, fine serie, usato, ecc.);
– i tuoi canali (B2B, appalti, marketplace, outlet) hanno prezzi e sconti strutturalmente diversi;
– i tuoi costi fissi (affitto, energia, personale) “schiacciano” la marginalità anche con volumi normali;
– l’ufficio non ha considerato resi, scarti, perdite fisiologiche o obsolescenza.

Il punto legale è: se il ricarico presunto nasce da dati non coerenti con “le caratteristiche e condizioni di esercizio” dell’attività, manca la base robusta richiesta per fondare l’accertamento come “grave incongruenza” o presunzione qualificata.

Perdite pluriennali: “antieconomico” non significa “falso” (ma devi provarlo)

Operare in perdita può essere razionale: start‑up, investimenti iniziali, strategia di penetrazione, crisi del settore, cambio sede, ristrutturazione, contenziosi, perdita di clienti, shock esterni. Il problema, in difesa, è dimostrare la catena causale.

Documenti che, nella pratica, fanno la differenza:
– budget, business plan, piani industriali o report interni;
– contratti che fissano prezzi o che impongono condizioni penalizzanti;
– documentazione su eventi straordinari (chiusure, lavori, calamità, perdita di licenze, ecc.);
– evidenze del mercato (listini competitor, trend prezzi, energia, materie prime).

Qui la regola probatoria è chiara: l’ufficio deve costruire presunzioni gravi/precise/concordanti; tu devi offrire prova contraria credibile.

Rimanenze e magazzino: il “terreno” dove spesso si vince o si perde

Molti accertamenti antieconomici, in realtà, sono accertamenti “da magazzino” mascherati: l’ufficio ipotizza vendite non dichiarate perché non tornano acquisti, rimanenze e ricavi.

La difesa efficace richiede:
– inventari attendibili e criteri di valorizzazione coerenti;
– DDT e tracciabilità dei flussi;
– prove dei resi, dei cali, degli scarti, delle rotture, dei furti (denunce, verbali, perizie, assicurazioni);
– coerenza tra contabilità e fisico (o spiegazione del disallineamento).

La base normativa (presunzioni gravi/precise/concordanti) è sempre la stessa: se l’ufficio non controlla rigorosamente “fatti certi” e salta passaggi, la presunzione si indebolisce.

Difesa documentale: la “checklist” dei documenti che, quasi sempre, servono

Per rendere operativa la difesa, ecco una checklist essenziale. Non è un elenco “burocratico”: serve a costruire prova.

Documenti economico-aziendali
– bilanci, dichiarazioni, scritture, prospetti di marginalità per linee;
– report di gestione (anche interni), budget, consuntivi;
– listini, campagne promozionali, politiche sconti, contratti commerciali.

Documenti di costo e struttura
– contratti di locazione, bollette energia, costi logistici;
– contratti di finanziamento/lease, piani di ammortamento;
– costo del lavoro (turnover, straordinari, cassa integrazione se pertinente).

Documenti di magazzino e flussi
– inventari, schede, valorizzazioni;
– DDT, resi, scarti, rottamazioni;
– eventuali prove di perdita merce.

Documenti bancari e finanziari compatibili
– estratti conto e tracciabilità incassi/pagamenti coerenti con vendite;
– evidenze di insoluti, contestazioni clienti, recupero crediti.

Questo pacchetto serve a due cose:
1) rendere la tua “storia economica” verificabile;
2) rendere fragile (o confutare) la presunzione dell’ufficio.

Difesa attraverso perizia: quando è utile e come impostarla

La perizia è utile quando:
– l’ufficio basa l’antieconomicità su calcoli complessi (ricarichi, magazzino, costo del venduto, indici settoriali);
– la tua contabilità è regolare, ma la gestione è “particolare” (strategie, appalti, prezzi imposti);
– occorre ricostruire tecnicamente un ciclo aziendale e dimostrare l’attendibilità del dato contabile.

Una perizia efficace non deve “difendere per principio”, ma:
– ricostruire il fatto con criteri trasparenti;
– individuare gli errori dell’ufficio;
– mostrare che, anche accettando alcuni dati, il risultato non regge il requisito di gravità/precisione/concordanza.

Tabella riepilogativa: norme chiave e “agganci” difensivi (sintesi)

TemaNorma/atto (fonte ufficiale)Che cosa “abilita” l’UfficioCome lo usi in difesa
Presunzioni su redditi d’impresaDPR 600/1973, art. 39Rettifica e uso di presunzioni semplici gravi/precise/concordantiContesti qualità della presunzione + offri prova contraria documentata
Presunzioni su IVADPR 633/1972, art. 54Rettifica IVA anche con presunzioni semplici gravi/precise/concordantiContesti fatti certi/motivazione + ricostruzioni alternative
Gravi incongruenzeD.L. 331/1993, art. 62-sexiesAccertamento fondato su gravi incongruenze e studi di settoreContesti comparabilità e “fondatamente desumibile”
Contraddittorio preventivoL. 212/2000, art. 6-bis (D.Lgs 219/2023)Obbligo schema atto + 60 gg + motivazione su osservazioniEccezione di annullabilità + costruzione prova anticipata
Atti esclusi dal contraddittorioDM MEF 24 aprile 2024Esclusioni per atti automatizzati/di pronta liquidazione ecc.Verifichi se l’ufficio “si nasconde” dietro una qualificazione errata
Onere della provac.c., art. 2697Regola generale del processoImposti correttamente chi deve provare cosa
Presunzioni semplicic.c., art. 2729Requisiti di gravità/precisione/concordanzaAttacchi la presunzione su metodo e fatti

Fonti:

Errori comuni che “fanno perdere” la difesa (e come evitarli)

Errore: rispondere tardi o senza fascicolo
Se il contraddittorio è attivato, i 60 giorni servono per costruire prova. Rispondere con una memoria generica significa consegnare all’atto finale un vantaggio, perché poi l’atto dovrà motivare “contro” una difesa debole.

Errore: non contestare il metodo (solo il risultato)
Se l’ufficio usa ricarichi sbagliati, campioni non comparabili o valorizzazioni di magazzino errate, devi contestarlo in modo tecnico, perché l’antieconomicità nasce da lì.

Errore: non impostare la prova contraria come presunzione qualificata
Dire “ho fatto promozioni” non basta: devi provare promozioni, sconti, volumi, effetti, criteri, e collegarli ai margini. La qualità della tua prova contraria è centrale.

Errore: ricorso “corto” che dimentica i vizi procedimentali
Con il nuovo assetto dello Statuto, molti vizi sono qualificati come annullabilità e devono essere dedotti tempestivamente nel ricorso introduttivo.

Strumenti alternativi e gestione del debito: definizioni, rateazioni, crisi e “uscite di sicurezza” (aggiornato al 18 febbraio 2026)

Difendersi dall’antieconomicità non è sempre sufficiente, perché l’atto può essere comunque esecutivo o può generare un debito che devi gestire (anche solo temporaneamente) per evitare blocchi, pignoramenti, ipoteche e fermi. Qui trovi gli strumenti alternativi principali, aggiornati al 2026.

Rateizzazione con l’Agente della riscossione: regole più flessibili nel 2025‑2026

Nel biennio 2025‑2026, le regole di rateizzazione risultano più flessibili: le pagine ufficiali informative indicano piani fino a 84 rate “su semplice richiesta” e, in presenza di obiettiva difficoltà, piani più lunghi sino a 120 rate, con scaglionamenti per annualità.

Perché è utile in un accertamento antieconomico:
– può creare “tempo” mentre impugni e chiedi sospensione;
– riduce il rischio di azioni esecutive se gestita correttamente (attenzione alle decadenze dalla rateazione e agli atti che ne seguono).

Definizioni agevolate e rottamazioni: cosa è attivo nel 2026

Al 18 febbraio 2026 risulta introdotta dalla legge di bilancio 2026 una nuova definizione agevolata denominata Rottamazione‑quinquies, con perimetro temporale dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Le informative istituzionali (Agenzia delle entrate‑Riscossione e Agenzia delle entrate) indicano:
– domanda telematica entro 30 aprile 2026;
– definizione con eliminazione di sanzioni e interessi secondo le regole della misura (come descritto nelle pagine istituzionali).

Uso “difensivo” della rottamazione:
– può essere una soluzione per chi, anche contestando l’atto, vuole ridurre il rischio esecutivo e “chiudere” una parte del carico, se rientra nell’ambito;
– va valutata con attenzione perché aderire a una definizione agevolata spesso implica scelte sulle impugnazioni e sulla gestione delle somme (serve coordinamento tra strategia contenziosa e strategia di definizione).

Rottamazione-quater: riammissioni e scadenze

Nel 2026 risultano presenti anche pagine istituzionali dedicate a riammissioni/gestione della definizione agevolata precedente (rottamazione‑quater), introdotte da fonti normative successive, con informazioni sull’ambito applicativo.

Procedure di crisi e sovraindebitamento: quando l’accertamento diventa “insostenibile”

Se l’accertamento antieconomico (anche solo contestato) crea un’esposizione che non puoi sostenere, la difesa può richiedere un piano “di seconda linea”: usare gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 14/2019 e successive modifiche).

Esdebitazione e debitore incapiente: l’idea di “fresh start”

Una norma simbolo è l’art. 283 del Codice della crisi (persona fisica meritevole incapiente): l’impianto consente, in determinate condizioni, l’accesso a un percorso di liberazione dai debiti residui, secondo presupposti rigorosi (meritevolezza, incapienza e condizioni previste).

Come entra nella strategia tributaria:
– se il debito fiscale è parte di un sovraindebitamento complessivo, il percorso può incidere su sostenibilità, blocco azioni esecutive, e “governo” delle pretese creditorie;
– richiede un progetto integrato con professionisti qualificati e, spesso, l’intervento dell’OCC.

Composizione negoziata della crisi d’impresa: prevenire lo schianto, negoziare prima

Per gli imprenditori (anche piccoli), la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 è uno strumento stragiudiziale che coinvolge un esperto e mira al risanamento prima dell’insolvenza. È richiamata anche in documentazione istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e in materiali ministeriali dedicati.

Nel contesto “antieconomicità”, non serve a “contestare l’atto”, ma può essere decisiva per:
– evitare che una pretesa fiscale (anche in contestazione) blocchi continuità, linee di credito, fornitori;
– rinegoziare esposizioni complessive mentre si difende il merito in sede tributaria.

Elenchi e qualifiche dei gestori della crisi

Per orientarti, esistono pagine ufficiali del Ministero dedicate all’elenco dei gestori della crisi e agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

FAQ operative e simulazioni numeriche: risposte chiare ai dubbi più frequenti

Di seguito trovi FAQ “da campo”, con risposte pensate per imprenditori, professionisti e privati. (Le risposte sono costruite sul quadro normativo ufficiale citato; i numeri degli esempi sono ipotetici e servono a capire la logica.)

FAQ

D: L’antieconomicità è, da sola, sufficiente per farmi un accertamento?
R: Da sola come “etichetta” no: l’ufficio deve comunque fondare la rettifica su presunzioni semplici che siano gravi, precise e concordanti (redditi e IVA) o su gravi incongruenze motivabili; se l’atto resta generico, è difendibile.

D: Se ho contabilità formalmente regolare, posso stare tranquillo?
R: Non automaticamente. La regolarità formale non impedisce all’ufficio di contestare l’attendibilità sostanziale con presunzioni (quando ne ricorrono le condizioni). Proprio per questo la difesa deve essere tecnica, non solo “formale”.

D: Il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio?
R: No. In linea generale sì per gli atti impugnabili, ma esistono esclusioni per atti automatizzati, di pronta liquidazione e altri, individuati dal DM 24 aprile 2024, oltre a casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

D: Che cosa devo chiedere all’ufficio appena ricevo lo schema di atto?
R: Accesso e copia degli atti del fascicolo e degli atti richiamati, per usare i 60 giorni per una memoria probatoria completa.

D: Quanto tempo ho per presentare ricorso?
R: Regola generale: 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, pena inammissibilità.

D: Dopo aver proposto ricorso, ci sono altri termini “killer”?
R: Sì: il deposito/trasmissione nei termini previsti (in banca dati è indicato il termine di 30 giorni dalla proposizione, a pena d’inammissibilità).

D: Posso chiedere la sospensione per evitare pignoramenti o blocchi?
R: Puoi chiedere la sospensione cautelare dell’atto impugnato, dimostrando urgenza/danno e fondatezza del ricorso (quadri cautelari previsti nel processo tributario).

D: La mediazione/reclamo è ancora rilevante?
R: In determinate liti, sì: l’art. 17-bis prevede casi in cui è obbligatoria e incide su procedibilità e tempi (90 giorni).

D: Quali documenti “valgono di più” per giustificare perdite e margini bassi?
R: Quelli che collegano causa ed effetto: contratti, listini e sconti, piani industriali, report di gestione, documenti su eventi straordinari, e una ricostruzione tecnica di scostamenti su magazzino e costo del venduto.

D: Posso usare presunzioni “a mio favore” (prove indirette)?
R: Sì: il sistema delle presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) è uno strumento di prova, e anche la giurisprudenza costituzionale ha richiamato la possibilità della prova contraria presuntiva in presenza di presunzioni (pur con verifica rigorosa).

D: Se l’ufficio usa “gravi incongruenze”, cosa devo guardare per primo?
R: La catena: quali dati certi, quale confronto, quale “attività specifica”, quali condizioni di esercizio. Se il confronto è astratto o non comparabile, la “gravità” si indebolisce.

D: Il DM 24 aprile 2024 esclude anche cartelle e atti di riscossione dal contraddittorio: quindi se ricevo una cartella non posso contestare?
R: Puoi contestare la cartella nei modi previsti (se impugnabile) e chiedere tutela cautelare; semplicemente, per quegli atti il contraddittorio preventivo ex art. 6-bis può non essere dovuto.

D: Cos’è la Rottamazione‑quinquies e può aiutarmi se ho debiti da un accertamento antieconomico?
R: È una definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2026 secondo le informative istituzionali: riguarda carichi affidati dal 2000 al 31 dicembre 2023 e prevede domanda telematica entro 30 aprile 2026. Può aiutare se il tuo debito è già “a carico affidato” e se rientra nel perimetro.

D: Se non posso pagare, posso rateizzare?
R: Sì: la disciplina di rateazione nel 2025‑2026 prevede piani con numero di rate aumentato rispetto al passato, con soglie e condizioni indicati nelle informative istituzionali.

D: Se sono una persona fisica sovraindebitata, esiste una via “definitiva” per liberarmi dai debiti?
R: Il Codice della crisi disciplina strumenti di esdebitazione, incluso l’art. 283 per il debitore incapiente meritevole, con requisiti rigorosi e spesso tramite OCC.

D: L’atto può essere annullato perché manca il contraddittorio?
R: Se l’atto rientra nel perimetro dell’art. 6-bis e non è stato preceduto da contraddittorio, la norma prevede annullabilità; serve però impostare bene il motivo nel ricorso, senza lasciarlo implicito.

D: Che cosa cambia nel 2026 sul processo tributario con il nuovo Testo Unico?
R: La decorrenza del Testo unico (D.Lgs 175/2024) è stata differita al 1° gennaio 2027 dal D.L. 200/2025; nel 2026 operano ancora le regole del D.Lgs 546/1992 (salvo ulteriori interventi).

D: Ho paura di fermo amministrativo/ipoteca/pignoramento: cosa devo fare “subito”?
R: In genere: valutare ricorso nei 60 giorni, chiedere sospensione cautelare se c’è urgenza, e parallelamente impostare una strategia di gestione (rateizzazione/definizione) se il rischio esecutivo è elevato.

D: Nei controlli “antieconomici”, conviene più la trattativa o il giudice?
R: Dipende dalla qualità delle prove. Se hai una ricostruzione tecnica solida e vizi procedimentali, spesso il contenzioso è razionale; se invece la prova è debole o il fabbisogno di liquidità è urgente, può avere senso una definizione/gestione del debito. Le due strade possono anche convivere (con attenzione alle incompatibilità).

Simulazioni numeriche (esempi pratici)

Esempio micro‑impresa commerciale con ricarico basso “apparente”

Scenario (ipotetico):
– Ricavi 2024: € 400.000
– Acquisti merci: € 360.000
– Margine lordo apparente: € 40.000 (10%)
– Costi fissi: € 55.000
– Risultato: perdita € 15.000

Contestazione tipica dell’ufficio: “margine troppo basso, antieconomicità, presumibile sottofatturazione”.

Difesa tecnica (struttura):
1) scomposizione del mix: 30% vendite promozionali “civetta” con margine 2‑3%; 70% vendite normali con margine 18%;
2) prova di promozioni e prezzi: volantini, listini, report cassa, contratti fornitori;
3) prova di obsolescenza: fine serie, rimanenze svalutate;
4) confronto: dimostrare che l’ufficio ha applicato un ricarico medio senza distinguere categorie omogenee (indizio non “preciso”).

Obiettivo giuridico: rendere la presunzione priva di precisione e concordanza e proporre una ricostruzione alternativa verificabile.

Esempio impresa in perdita per shock esterno e aumento costi

Scenario (ipotetico):
– Ricavi: € 1.200.000
– Costi energia + trasporti: +€ 180.000 rispetto all’anno precedente
– Prezzi di vendita bloccati da contratti annuali
– Margine operativo negativo

Difesa: produrre contratti e clausole prezzi, fatture energia/trasporti, comparativa costi, e dimostrare che la perdita deriva da condizioni oggettive e temporanee. In contraddittorio, chiedere all’ufficio di indicare quali fatti certi renderebbero grave e preciso l’indizio di “nero” nonostante la prova documentale.

Esempio “magazzino” con scarti e resi non documentati: come rimediare

Scenario (ipotetico):
– scarti fisiologici alti (alimentare/fresco)
– resi frequenti
– procedure interne non formalizzate

Difesa (se già in accertamento):
– ricostruire ex post con evidenze minime (registri, note credito, email fornitori clienti, report POS/cassa, flussi di smaltimento);
– predisporre procedure per il futuro (questo non salva il passato, ma migliora credibilità);
– contestare l’accertamento se ha trattato lo scarto come “vendita in nero” senza fatti certi e senza distinguere fattispecie.

Sentenze e prassi istituzionali più aggiornate e conclusioni

Sentenze e fonti istituzionali recenti da considerare (selezione)

Di seguito una selezione di riferimenti utili (aggiornati alle informazioni disponibili al 18 febbraio 2026, privilegiando fonti istituzionali e banche dati pubbliche). L’elenco è pensato come supporto per impostare motivi di ricorso e difese probatorie.

  • Corte di Cassazione , Sez. Tributaria, ordinanza n. 26182 del 25 settembre 2025: richiamata in nota istituzionale come pronuncia su antieconomicità e accertamento analitico‑induttivo.
  • Corte costituzionale , sentenza n. 10/2023: chiarisce profili di ragionevolezza delle presunzioni e valorizza la prova contraria anche presuntiva, con richiami all’art. 2729 c.c. e al bilanciamento con capacità contributiva.
  • Riforma dello Statuto: D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 219 (in vigore dal 15° giorno successivo alla pubblicazione): introduce art. 6‑bis (contraddittorio) e rafforza motivazione e struttura dei vizi degli atti.
  • DM MEF 24 aprile 2024: individua atti esclusi dal contraddittorio ex art. 6‑bis (automatizzati, pronta liquidazione ecc.).
  • Regole su presunzioni e accertamento: DPR 600/1973 art. 39; DPR 633/1972 art. 54; D.L. 331/1993 art. 62‑sexies (gravi incongruenze).
  • Milleproroghe 2026 (D.L. 31 dicembre 2025, n. 200), art. 4: differimento al 1° gennaio 2027 della decorrenza del Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs 175/2024).
  • Definizioni e riscossione (istituzionale): pagine informative su Rottamazione‑quinquies e rateizzazione 2025‑2026, con scadenze e perimetri.

Conclusione

Se l’accertamento si fonda su presunti scostamenti antieconomici, la difesa migliore è tempestiva e “probatoria”:
– conoscere le norme che legittimano presunzioni e incongruenze (art. 39 DPR 600, art. 54 DPR 633, art. 62‑sexies D.L. 331);
– usare le nuove garanzie del contraddittorio preventivo e della motivazione “rafforzata” per colpire vizi dell’atto e per costruire la prova contraria prima che l’accertamento si cristallizzi;
– rispettare rigidamente i termini del processo tributario (60 giorni per ricorso, e gli ulteriori termini di deposito), chiedendo sospensione quando il rischio esecutivo è alto;
– se serve, affiancare al contenzioso strumenti di gestione del debito (rateizzazione, definizione agevolata, procedure di crisi) per evitare pignoramenti, ipoteche, fermi e blocchi.

Agire presto fa la differenza: perché molte eccezioni (soprattutto procedimentali) si perdono se non sollevate bene e subito, e perché la prova contraria richiede tempo, documenti e impostazione tecnica.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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