Decreto Ingiuntivo Srl Amministratore Unico: Come Difendersi Bene?

Decreto ingiuntivo è l’atto con cui un giudice ordina ad una S.r.l. (società a responsabilità limitata) – spesso nei confronti dell’amministratore unico in qualità di rappresentante – di pagare immediatamente una somma dovuta (cifra principale, interessi e rivalutazioni). Riceverlo comporta gravi conseguenze (sospensione attività, pignoramenti di beni sociali o personali, fermi amministrativi, ipoteche). Agire in ritardo o ignorare il provvedimento espone a perdite patrimoniali e possibili responsabilità personali per l’amministratore (art. 2476 c.c.) . Perciò è urgente capire subito come reagire: impugnare il decreto nei termini, contestarne il fondamento, negoziare soluzioni con i creditori o con l’erario, pianificare eventuali piani di rientro o strumenti di deflazione del debito. Questo articolo, aggiornato a febbraio 2026 e basato sulle ultime norme e sentenze (Cassazione, Agenzia delle Entrate, Ministero, ecc.), spiega punto per punto come difendersi dal decreto ingiuntivo per una S.r.l. con amministratore unico, dalla notifica alla possibile estinzione del debito.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La disciplina del decreto ingiuntivo è contenuta nel Codice di Procedura Civile (artt. 633-642 e ss.) e si applica anche alle S.r.l. L’art. 633 c.p.c. stabilisce che, quando il creditore presenta al giudice un ricorso monitorio fondato su documenti che evidenzino chiaramente il credito, il giudice emette un decreto con cui ingiunge il pagamento al debitore . Se il debitore non paga immediatamente, il decreto ingiuntivo diventa «provvisoriamente esecutivo» (di norma, al momento della notifica) e, in mancanza di opposizione entro il termine di legge, acquista efficacia definitiva ed esecutiva (art. 641, 642 c.p.c.). Le norme chiave sono:

  • Art. 633 c.p.c. – Condizioni di ammissibilità della domanda monitoria (crediti liquidi, esigibili, non controversi).
  • Art. 639 c.p.c. – Se il debitore non si oppone nei termini, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di sentenza.
  • Art. 645 c.p.c. – Se il debitore si oppone entro 40 giorni (termine ordinario ex art. 646), inizia un normale processo ordinario. StudioCataldi ricorda che “l’opposizione va proposta… nel termine di 40 giorni dalla notifica” . In alcuni casi il giudice può fissare un termine più breve (minimo 10 giorni) per “giusti motivi” (art. 645, 646 c.p.c.).
  • Art. 648-649 c.p.c. – Anche durante il giudizio di opposizione il decreto può diventare esecutivo o essere sospeso: il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria ex art. 648 o sospendere quella già disposta ex art. 649 su istanza del debitore .

Oltre al procedimento monitorio, occorre ricordare le norme del Codice Civile che impattano sulla S.r.l. e sul suo amministratore unico. In particolare:
Art. 2476 c.c. (responsabilità degli amministratori): l’amministratore risponde verso la società e i terzi per le obbligazioni assunte fuori dallo scopo sociale o in violazione di legge/atto costitutivo. Per i creditori sociali, si aggiunge la responsabilità (anche contrattuale) per la sottocapitalizzazione (comma 1) e per danni generici da mala gestio.
Art. 2392-2394 c.c. (s.r.l. amministratori): in caso di violazione dei doveri, si profila responsabilità amministrativa verso la società (art. 2392) e verso i soci/creditori (art. 2393-2394). Non solo: l’amministratore unico è in prima linea nella gestione, per cui le implicazioni processuali sono gravose.
Principi generali: l’amministratore ha obblighi di diligenza e correttezza verso l’impresa; il mancato inadempimento a doveri rilevanti (ad es. frode, distrazione di risorse, violazioni statutarie) può autorizzare la società – come ha riconosciuto di recente la Cassazione – a reclamare il credito o contrapporre l’inadempimento nei confronti dell’amministratore stesso . Infatti, la Suprema Corte con ordinanza n. 29252/2021 ha affermato che, per l’amministratore di s.r.l., il diritto al compenso è legato “al corretto svolgimento dell’attività di gestione”: pertanto la società può sollevare in contraddittorio l’eccezione di inadempimento ex artt. 1218, 1460 c.c. (cioè contestare di non avere adempiuto i doveri imposti dalla legge/atto costitutivo) anche senza aver preventivamente avviato azioni di responsabilità . Questo conferma che eventuali errori o irregolarità della gestione societaria possono essere puntualmente contestati per annullare (o ridurre) i crediti reclamati dall’amministratore.

Dal punto di vista giurisprudenziale, sentenze aggiornate al 2024 ribadiscono che nell’opposizione a decreto ingiuntivo non vigono limiti rigidi di domanda: il convenuto (creditore originario) può proporre domande alternative o accessorie purché fondate sul medesimo interesse dell’istanza originaria . Le Sezioni Unite (Cass. n.26727/2024) hanno infatti precisato che l’opposto può introdurre in comparsa di risposta “domande alternative” legate allo stesso oggetto del credito monitorio . In pratica, non è ammessa “riserva” infinita di pretese; viceversa, chi ha promosso ingiunzione deve dichiarare subito le proprie ragioni difensive.

Norme fiscali e di riscossione: se il decreto ingiuntivo riguarda crediti tributari o contributivi, si somma alla complessità degli strumenti di riscossione (cartelle esattoriali, ipoteche Equitalia). A titolo di esempio, la legge di bilancio 2026 (L.199/2025) ha introdotto la “rottamazione quinquies” che consente di regolarizzare alcune cartelle entro il 30 aprile 2026 con riduzioni di sanzioni e interessi. Il contribuente in S.r.l. (o il suo amministratore, come garante) potrebbe utilizzare anche i piani di dilazione Ace (Agenzia Entrate), la definizione agevolata delle cartelle (saldo e stralcio), o chiedere rateizzazioni speciali fino a 60 mesi. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate (es. circ. 28/E/2024) e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione forniscono istruzioni su queste definizioni agevolate. Anche il “pacchetto crescita” del 2023-25 ha rivisto tempi e condizioni di ristrutturazione del debito tributario . In sintesi, all’orizzonte ci sono strumenti di ristoro fiscale di imminente applicazione che vanno valutati caso per caso insieme alle strategie giudiziali.

Procedura passo-passo dopo la notifica

Una volta notificato al debitore (la S.r.l. presso la sede legale o all’amministratore unico) il decreto ingiuntivo, si attiva una sequenza di azioni obbligate. Ecco i passi chiave:

  1. Verifica formale immediata: Appena ricevi il decreto, controlla che i dati (intestazione, importo, parti, documenti allegati) siano corretti e completi. Verifica l’ufficio giudiziario (tribunale competente), la data di emissione e l’avvenuta notifica (data e firma del notificatore). Eventuali vizi (es. notifica indirizzata al soggetto sbagliato, difetto di motivazione, importo errato) sono elementi da rilevare subito. Ricorda che la nullità del decreto ingiuntivo non è rilevabile d’ufficio (art. 633, ultimo comma c.p.c.); bisogna dunque sollevarla nell’atto di opposizione .
  2. Calcolo dei termini: Il termine per proporre opposizione è generalmente di 40 giorni dalla notifica . L’art. 645 c.p.c., come spiega StudioCataldi, stabilisce che “l’opposizione va proposta… nel termine di 40 giorni dalla notifica o in quello minore/minore fissato dal giudice” . Tradotto: il 41° giorno dall’avvenuta notifica scade ogni diritto alla difesa in sede monitoria ordinaria. Occorre anche tenere conto dei termini aggiuntivi: dopo aver depositato l’opposizione, il creditore avrà 20 giorni per costituirsi in giudizio.
  3. Ricorso di opposizione: Se intendi contestare il decreto, entro 40 giorni redigi un atto di opposizione (citazione in tribunale) con l’assistenza dell’avvocato. In esso indichi i motivi di fatto e di diritto: ad esempio, contestazione del credito (meritevole di pagamento o parziale), eccezioni sui vizi procedurali (competenza del giudice, carenza dei requisiti del ricorso ex art. 633), o nuovi fatti che estinguono/ridimensionano il credito (pagamenti avvenuti, compensazioni, ammontare troppo alto, prescrizione). È possibile anche inserire domande riconvenzionali di risarcimento danni verso il creditore. L’atto va notificato al creditore, che a sua volta deve costituirsi entro 20 giorni .
  4. Sospensione dell’esecuzione: In parallelo, valuta la richiesta di sospensione dell’esecuzione provvisoria se il decreto è già stato reso esecutivo (di norma lo è dal momento della notifica). L’art. 649 c.p.c. permette al giudice dell’opposizione di sospendere ex officio o su istanza del debitore l’efficacia esecutiva del decreto monitorio . Il giudice “istruttore” (pronunciato in via di opposizione) può, per gravi motivi, emettere ordinanza inammissibile di appello che blocchi i pignoramenti in corso. Bisogna agire subito: un’ordinanza ex art. 649 può interrompere fermi e ipoteche fino alla decisione finale.
  5. Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: Attenzione: il decreto ingiuntivo è di regola provvisoriamente esecutivo. Come spiega Cataldi, se l’ingiunzione opposta è provvisoriamente esecutiva, il giudice ha facoltà di sospendere l’esecuzione… su istanza dell’opponente . Al contrario, se all’opposizione il decreto non era ancora esecutivo, il giudice lo può abilitare ex art. 648 c.p.c. (quando il credito risulta di facile accertamento, su richiesta del creditore). Durante l’opposizione, dunque, possono insorgere due scenari: o il decreto rimane sospeso, o diventa esecutivo finché dura l’opposizione (in quest’ultimo caso l’esecuzione proseguirà a fronte di dubbi sull’opposizione presentata).
  6. Udienza e decisione: In udienza il giudice (tribunale ordinario) esaminerà documenti e prove di entrambe le parti. Dal 2013, per legge (art. 163-bis c.p.c.), l’udienza di comparizione deve tenersi non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine di comparizione (più breve rispetto al rito ordinario) . Entrambe le parti si scambiano memorie, documenti e testimoni. Il giudice deciderà sull’opposizione, con sentenza che potrà confermare, revocare totalmente o parzialmente il decreto ingiuntivo.
  7. Dopo la sentenza: Se il giudice respinge l’opposizione, il decreto injuntivo diventa definitivo: ora è titolo esecutivo (sentenza di accoglimento del credito). Se l’opposizione è rigettata (totalmente o parzialmente), possono essere disposte ulteriori esecuzioni forzate o confermato il pignoramento con saldo a somma ridotta. Se invece l’opposizione è accolta, il decreto è cassato o annullato: viene meno l’obbligo di pagare. In tal caso, la S.r.l. (o l’amministratore) è riabilitata anche ad agire per danni subiti (es. multe da accertamenti illegittimi).

Sintesi procedurale (timeline):

  • Giorno 0: Notifica del decreto ingiuntivo alla S.r.l. (tramite Ufficiale Giudiziario).
  • Giorni 1-40: Termine ordinario di opposizione (al Tribunale che ha emesso l’ingiunzione). In alternativa, il giudice poteva aver fissato termine breve minimo 10 gg per “giusti motivi” (art. 645, 646 c.p.c.). Se l’opposizione non perviene entro il termine, il decreto diventa titolo esecutivo definitivo.
  • Eventi in parallelo: Possibile istanza di sospensione (art. 649 c.p.c.) o di ammissione esecuzione (art. 648 c.p.c.).
  • Successivamente: Udienza dibattimentale (entro 30 gg. dalla comparizione) e sentenza di merito.

Difese e strategie legali

Una volta attivato il contenzioso, l’amministratore unico (in rappresentanza della S.r.l.) dispone di diversi strumenti difensivi giuridici. Il suo obiettivo può essere: annullare l’ingiunzione, limitarne l’importo, oppure negoziare la dilazione o cancellazione del debito. Le principali strategie includono:

  • Opposizione al decreto ingiuntivo: è il rimedio più immediato. Nel ricorso di opposizione si possono sollevare vizi formali e sostanziali, quali per esempio: difetto di giurisdizione o competenza del giudice (art. 638 c.p.c.), mancato rispetto dei requisiti del ricorso (art. 633 c.p.c. richiede credito esistente e documentato), notifica irregolare o incompleta. Sul merito, si può far valere la pretesa non dovuta: ad es. il credito è già stato pagato, ridotto, o gravemente contestato da accordi precedenti. In particolare, se il decreto ingiuntivo è stato emesso a titolo di compenso o credito del medesimo amministratore, la Cassazione permette alla società di sollevare l’eccezione di inadempimento (art. 1218 c.c.) o di captatio abusuosa degli obblighi (art. 1460 c.c.) senza dover prima intentare azione di responsabilità . Ciò significa che la S.r.l. può paralizzare l’ingiunzione dimostrando che l’amministratore ha violato i suoi doveri (ad es. ha provocato un ammanco di cassa, come nell’ordinanza citata). Se l’inadempimento risulta provato (come documenti contabili, perizie interne, bilanci), la corte di merito deve riformare il decreto . Inoltre, l’opposizione può includere motivi contrattuali (art. 1218: adempimento parziale, debito estinto, compensazione) o extra-contrattuali (danno, arricchimento ingiustificato dell’attore).
  • Domande riconvenzionali e risarcimenti: Durante l’opposizione, la S.r.l. può avanzare domande di rivalersi sul creditore. Ad esempio, chiedere il risarcimento danni se l’ingiunzione è frutto di una richiesta ingiustificata o abusiva (es. creditore che ha simulato un credito inesistente). Può chiedere la condanna del creditore alle spese legali. Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 26727/2024) consentono domande “alternative” in opposizione purché legate allo stesso interesse originario .
  • Eccezioni contrattuali (art. 1218 c.c.): Se il decreto fonda su un accordo o contratto stipulato tra la S.r.l. (o il suo amministratore) e il creditore (fornitore, banca, ecc.), vale l’art. 1218 c.c.: il debitore può eccepire inadempimento dell’altro contraente. Ad es., se il fornitore non ha consegnato i beni o li ha consegnati difettosi, la società può ridurre o eliminare il suo pagamento. Oppure, eccepire il difetto di esecuzione di un contratto con la banca (mancata consegna di garanzie). Secondo la Cassazione, tali eccezioni possono essere sollevate direttamente in opposizione (senza dover aspettare il giudizio di merito sugli atti creditizi) .
  • Eccezioni legali: Alcune eccezioni di diritto comune possono nullificare la pretesa. Per esempio, l’inefficacia del contratto (nullità, annullabilità di un documento probatorio), la prescrizione del credito (di norma 10 anni per crediti civili, 5 anni per crediti da imposte indirette o contributi), il pagamento già effettuato (dimostrabile con quietanze) o l’impossibilità sopravvenuta. Talvolta è possibile sollevare questioni di nullità dell’ingiunzione stessa (omessa indicazione documenti, deduzione di crediti generici) – non rilevabili d’ufficio, ma efficaci in opposizione.
  • Sospensione cautelare: Se l’ingiunzione comporta misure esecutive imminenti (pignoramenti, ipoteche su beni immobili, fermo auto), si può chiedere al giudice della cautela un provvedimento di sospensione urgente. In parte ciò avviene già con art. 649 c.p.c. nel corso del giudizio di opposizione; inoltre, in casi eccezionali si può valutare l’istanza di sospensione cautelare monocratica (ex art. 669-octies c.p.c.) presentata subito al tribunale per sospendere gli atti esecutivi pendenti, motivando l’urgente pregiudizio e il fumus boni iuris.
  • Rimedi tributari specifici: Se il decreto è stato emesso in seguito a contestazioni dell’Agenzia delle Entrate o di Equitalia (ad esempio, Iva, Irpef, contributi non versati), vanno esplorate le leggi di definizione agevolata. Ad esempio:
  • Rottamazione-quinquies (L.199/2025): regolarizza i debiti fiscali e le cartelle non ancora pagate per anni di imposta fino al 2022; si paga in acconto 30% e si ottiene uno sconto di sanzioni (applicabile fino al 30/4/2026) .
  • Saldo e stralcio: per RDaM con redditi bassi, prevede sconto fino al 70% delle somme.
  • Accordi Equitalia (D.lgs. 46/2022): consente di chiedere rateizzazioni fino a 60 mesi, piani triennali personalizzati o sostitutivi del pignoramento.
  • Rateazione fiscale agevolata: proroghe fin su 72 mesi (L.232/2021).

Questi strumenti riducono il debito tributario e possono sospendere le azioni esecutive correlate (ad es. ipoteca Equitalia). Se il decreto ingiuntivo nasce da contestazioni fiscali, occorre al più presto aderire alle definizioni agevolate (entro i termini di scadenza) o negoziare con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Strumenti alternativi di risanamento

Oltre alla difesa giudiziaria, il debitore (l’amministratore e la società) può ricorrere a varie misure “straordinarie” per gestire il sovraindebitamento e risanare la posizione:

  • Ristrutturazione del debito bancario: Se il decreto deriva da un debito finanziario (mutui, fidi sforati), è possibile avviare trattative con banca o istituti di credito. Spesso gli istituti prevedono piani di rientro personali o mutuo ponte. Le linee guida ABI per i piani di rientro agevolati (es. piano anti-crisi) possono offrire soluzioni transattive. Occorre preparare un business plan credibile per spiegare la redditività futura e ottenere una dilazione o uno stralcio del credito (es. tasso di interesse ridotto, allungamento termini).
  • Composizione negoziata della crisi (DLgs 118/2021): L’amministratore unico può richiedere un accordo di composizione negoziata (art. 5 DL 118/2021 conv. L.147/2021) per coinvolgere i creditori in una trattativa protetta dalla “negoziazione assistita” (ruolo di Esperto negoziatore). Questo strumento permette di sospendere i procedimenti esecutivi in cambio di un piano di rientro di medio termine. Data la sua iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi e Esperto negoziatore, l’Avv. Monardo può aiutare a predisporre la proposta di accordo, a convocare i creditori (anche i soci, banche, fornitori, fisco) e a negoziare condizioni vantaggiose, il tutto in un contesto di moratoria per le azioni esecutive.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (c. 182-bis L.Fall.): Se la società è in crisi conclamata, può valutare il ricorso all’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F., anche convertito nel nuovo Codice della Crisi). Con la supervisione di professionisti, l’azienda negozia un piano con creditori qualificati (banche, fornitori, fisco) che preveda ad esempio uno sconto di parte del debito, allungamento scadenze e conversione in equity. La procedura può essere omologata dal tribunale, conferendo “stato crisi” e stabilizzando l’assetto.
  • Concordato preventivo: Alternativa estrema per risanare l’impresa. In concordato, la S.r.l. (in crisi) propone un piano di ristrutturazione sottoposto all’approvazione dei creditori; con omologazione del tribunale, i creditori accettano (normalmente) pagamenti parziali (per es. il 20-50% del loro credito) o dilazioni, impedendo il fallimento. Il concordato apre a strumenti di continuità (liquidazione di beni in shape di trust, vendita di rami d’azienda, eventuale partnership).
  • Legge n. 3/2012 (so­vraindebitamento): Per persone fisiche (imprenditori, amministratori di fatto) soggette a sovraindebitamento non contemplato dal fallimento, la Legge 3/2012 offre il Piano del consumatore (per debiti personali non professionali) e l’Accordo di Composizione della Crisi. Un amministratore unico persona fisica potrebbe ricorrere a questi strumenti (annuncio in tre giorni; piano esdebitatorio in caso di buona riuscita). Inoltre, grazie alla sua iscrizione come Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario OCC (Organismo di composizione della crisi), l’Avv. Monardo può assistere nell’accesso a tali procedure, predisponendo piani di rientro sostenibili e gestendo l’esdebitazione (cancellazione del debito residuo) una volta conclusi.
  • Piani di rientro e moratorie straordinarie: In casi urgenti possono essere previsti piani di pagamento rateali (piano del consumatore) fino a 120 mesi per i piccoli imprenditori. Anche creditori tributari e previdenziali permettono spesso rateizzazioni fino a 72 rate bimestrali (per somme elevate).
  • Verifica patrimonio e garanzie: Se l’amministratore unico ha prestato garanzie personali (fideiussioni) o ha fornito le sue proprietà come garanzia dell’impresa, è fondamentale verificare tempestivamente gli atti di pignoramento che potrebbero colpire anche il suo patrimonio personale. In alcuni casi può convenire rinunciare a certe garanzie a favore di un nuovo accordo concordato.

In ogni evenienza, la via stragiudiziale è importante: è sempre opportuno cercare un negoziato con il creditore (oltre alle vie giudiziali), proponendo magari subito un piano di pagamento calibrato sulla reale capacità di rimborso.

Errori comuni e consigli pratici

  • Non sottovalutare il decreto: La regola aurea è non ignorare mai un decreto ingiuntivo. Anche se non ci si ritiene debitori, aspettare senza agire equivale a perdere ogni tutela. Il debitore deve reagire entro 40 giorni ; oltre quel termine ogni opposizione diventa tardiva e il decreto si consolida in via definitiva.
  • Occhio alle notifiche: Spesso i decreti vengono notificati all’amministratore a casa o a un indirizzo diverso dalla sede sociale. Assicurarsi che la notifica sia regolare: l’omissione di firme, la mancata consegna o l’invio a persona diversa dallo statuario (art. 140 c.p.c. e ss.) sono cause di nullità. In caso di notifica irregolare si può chiedere un termine di 40 giorni ex art. 650 c.p.c. per poter opporre tardivamente .
  • Aggiornare la domiciliazione: Se l’amministratore non risiede sul territorio nazionale, vanno rispettati termini più lunghi (60 giorni) per notifiche estere. Attenzione anche al domicilio eletto: ogni modifica statutaria o di sede va tempestivamente comunicata per non incorrere in notifica fallita.
  • Documentazione in ordine: Tenere sempre ben ordinata tutta la contabilità e i contratti: spesso il decreto ingiuntivo si basa su fatture, cambiali, cedolini paga, contratti di mutuo. Avere subito a portata di mano parcelle, quietanze, estratti conto, contratti è essenziale per costruire una difesa immediata.
  • Controllo attivo dei termini: Segnare sul calendario il termine di 40 giorni esatto e calcolare per difetto, considerandolo perentorio. Bisogna anche tener conto di eventuali notifiche successive (come il precetto) e dei termini tributari (ad es. 30 giorni per ricorsi avverso cartella). Talvolta possono coesistere termini diversi (es. opposizione ingiuntiva 40 gg, ricorso tributario 60 gg); in questi casi è necessario agire su entrambe le sedi.
  • Non comunicare deliberazioni inopportune: Nelle prime fasi, evitare di pubblicizzare l’atto o diffondere comunicati affrettati: ogni comunicazione può diventare documento in giudizio. Meglio affidarsi a professionisti per le prime valutazioni, prima di inoltrare una formale opposizione o proporre transazioni.
  • Non aspettare il pignoramento: Se il tempo lo consente, conviene impugnare subito piuttosto che attendere l’azione esecutiva. Il decreto ingiuntivo, se non contestato, permette subito l’iscrizione di ipoteche esattoriali o pignoramenti mobiliari. Bloccarli pre-attuazione è spesso preferibile a dover ripagare le spese di esecuzione.
  • Rivolgersi a un esperto: L’operatività tecnica di opposizione e negoziazione del debito richiede competenze specifiche (perizia contabile, conoscenze fiscali, esperienze procedurali). Rivolgersi subito a un legale specializzato (come l’Avv. Monardo e il suo team) può fare la differenza tra un completo fallimento e una soluzione concordata.

Tabelle riepilogative

  • Decreto ingiuntivo vs azione esecutiva
Fase/StrumentoProcedimento Monitorio (Decreto Ingiuntivo)Esecuzione Forzata
Base normativaArtt. 633-642 c.p.c.Artt. 474-508 c.p.c.
ScopoOttenere titolo esecutivo rapido (pagamento)Riscossione coattiva (pignoramento, vendita)
Diritto del creditoreMostrare credito liquido ed esigibileSi basa su titolo esecutivo (sentenza, decreto)
Ruolo del debitorePuò opporsi entro 40 gg (opp. monitoria).Può solo far valere eccezioni in opposizione.
Onere della provaDi solito il creditore, ma in opposizione:Il creditore prova titolo; debitore prova eccezioni.
– creditore mostra prova documentale
– debitore mostra fatti impeditivi/extintivi
Esecuzione provvisoriaÈ di regola provv. esecutivo (art. 642)Viene disposta solo su titolo definitivo.
CostiSpese rito monitorio + contributo unificatoSpese di esecuzione (bailiff, venditore)
Possibili effettiSospensione del credito con opposizione;Percezione forzata soldi/beni, saldo debito
titolo esecutivo se inoppugnato.residuo + interessi + spese.
  • Termini procedurali essenziali
EventoTermine/processo
Emissione decreto ingiuntivoGiudice, su ricorso del creditore (art. 633 c.p.c.)
Notifica al debitore (S.r.l. / amministrat.)DI norma entro 60 giorni dall’ordinanza (art. 644 c.p.c.)
Opposizione a decretoEntro 40 gg dalla notifica (art. 645 c.p.c.)
Costituzione creditore in opposizioneEntro 20 gg dalla notifica della comparsa di opposizione
Udienza di opposizioneFissata entro 30 gg. da termine comp. (art.163-bis c.p.c.)
Decisione in opposizioneSentenza (definitiva) con pronuncia accoglimento/rigetto
Efficacia del titoloSe opposizione rigettata: decreto è titolo definitivo.
Opposizione tardivaAmmissibile solo per irregolarità notifica, caso fortuito (art. 650 c.p.c.)
  • Confronto strumenti “extra-giudiziali”
StrumentoQuando convieneEffetti principali
Rottamazione/Definizione agevolataDebiti tributari ed Enti locali non pagati (scadenze 2021-22)Stralcio interessi e sanzioni, pagamenti rateali (entro 4/2026)
Saldo e stralcioRDaM con ISEE basso che deve contenere debiti fiscaliSconto fino al 70% per condizioni disagiate
Piano del consumatore (L.3/2012)Imprenditore o professionista (o amministratore) in crisiCancellazione parziale del debito residuo se il piano (fino a 10 anni) si conclude
Composizione negoziata (DL 118/2021)Crisi di impresa ante procedure concorsualiFermo procedure esecutive e pignoramenti, accordo stragiudiziale con creditori
Concordato preventivoAzienda insolvente che mira a proseguire l’attivitàOmologa tribunale di piano (pagamenti anche minima percentuale), sospensione fallimento
Accordi di ristrutturazioneDebiti bancari notevoli, imprese con piani già in difficoltàOmologa del piano ai creditori, spesso con garanzie/proposte di garanzie

Domande e risposte (FAQ)

  1. Cos’è un decreto ingiuntivo e come agisce contro la mia S.r.l.?
    Il decreto ingiuntivo è un’ordinanza del giudice che ordina alla S.r.l. di pagare immediatamente una somma (capitale, interessi e rivalutazioni). Viene ottenuto in via sommaria dal creditore che dimostra documenti giustificativi del credito. Se non contestato in tempo, diventa titolo esecutivo e permette al creditore di procedere con pignoramenti su beni sociali (o personali dell’amministratore se ha dato garanzie). Va distinto dalle cartelle esattoriali: il decreto ingiuntivo è procedimento civile, ma per debiti fiscali spesso segue la notifica di un atto (accertamento o cartella) e può essere richiesto dal Comune o dall’Agenzia delle Entrate per somme pendenti.
  2. Chi deve essere citato in un decreto ingiuntivo per una S.r.l.?
    In linea di massima, il debitore è la società di capitali (la S.r.l. stessa), agendo attraverso il suo amministratore unico. Il creditore dovrebbe notificare il decreto ingiuntivo alla ragione sociale della S.r.l. (sede legale). Tuttavia, in pratica la notifica spesso viene recapitata all’amministratore nella sua qualità di rappresentante legale. Se la notifica è indirizzata in modo scorretto (ad esempio a un socio diverso dall’amministratore, o senza aver individuato la S.r.l.), può essere impugnata in opposizione per difetto di legittimazione passiva.
  3. Scaduti i 40 giorni cosa succede?
    Se non si impugna il decreto entro il termine di 40 giorni , esso acquista efficacia di sentenza definitiva. A quel punto il creditore diventa titolare di un titolo esecutivo incontestabile e può chiedere al giudice l’esecuzione forzata immediata (pignoramenti, ipoteca sui beni aziendali e personali del garante). La S.r.l. perde praticamente ogni difesa preventivamente. L’unica eccezione è l’opposizione tardiva: ammessa solo in presenza di gravi irregolarità (cfr. art. 650 c.p.c. in caso di notificazione irregolare o impedimento oggettivo), ma tali casi sono eccezionali .
  4. Quali documenti servono per difendersi?
  5. Fatture, contratti, quietanze: Qualunque documento che giustifichi l’eventuale pagamento già effettuato o dimostri un accordo scritto (es. saldo di cambiali, atti notarili).
  6. Bilanci e libri contabili: Per verificare se il credito rilevato nel decreto corrisponde a valori già registrati o impugnati nei bilanci.
  7. Verbali societari: Se ci sono delibere di rideterminazione di compensi o rinunce, vanno mostrate.
  8. Corrispondenze email/PEC: Conferme d’ordine, solleciti di pagamento, contestazioni precedenti: tutto può servire a dimostrare difetto del credito.
  9. Visure camerali: Per individuare eventuali cessioni di rami d’azienda o fusioni che abbiano inciso sulla posizione debitoria.
  10. Procura/atto costitutivo aggiornato: Per dimostrare chi era l’amministratore alla data del fatto e se esistono limiti di poteri.

Conseguentemente, è consigliabile preparare un prospetto riepilogativo dei debiti: un elenco chiaro di tutte le pendenze verso quel creditore, con date e somme già saldate o in contestazione.

  1. L’amministratore unico risponde personalmente?
    In linea di principio, no: i debiti della S.r.l. gravano sul patrimonio sociale, non su quello personale dell’amministratore. Il creditore ottiene il decreto ingiuntivo contro la società, non contro l’amministratore come persona fisica. Tuttavia, l’amministratore unico è legale rappresentante: un’errata gestione può causare (come visto) sua responsabilità ex art. 2476 c.c. Inoltre, se l’amministratore ha fornito garanzie personali o fideiussioni, il creditore può rivalersi direttamente su di lui. Se la società è fallita o in liquidazione, l’amministratore può essere chiamato a rispondere per mala gestio. In pratica, anche se il decreto ingiuntivo colpisce la società, l’amministratore unico dev’essere particolarmente vigile perché un esito sfavorevole può generare azioni di responsabilità da parte dei creditori o della stessa società.
  2. Posso sospendere l’esecuzione del decreto ingiuntivo?
    Sì, ma solo nelle forme previste dalla legge: nel giudizio di opposizione il decreto già reso provvisoriamente esecutivo può essere sospeso su richiesta dell’opponente (art. 649 c.p.c.) . Fuori dal giudizio di opposizione, non esiste un rimedio “generale” di sospensione (come avviene, ad es., in Cassazione per sentenze). Rimane però la possibilità di richiedere misure cautelari in via autonoma (es. l’ordinanza ex art. 669-octies c.p.c. menzionata sopra, che può bloccare pignoramenti in corso) oppure, se ci sono più procedure di recupero (per esempio cartelle e decreto insieme), negoziare una sospensione forfettaria (concordato procedure).
  3. Devo pagare almeno gli interessi (o una parte) per evitare il blocco?
    Pagare (tutto o in parte) il debito oggetto del decreto ingiuntivo innesca un meccanismo di estinzione: il credito si può ritenere soddisfatto e il procedimento monitorio viene meno. Tuttavia, non è obbligatorio farlo durante i termini. In alcuni casi di buona fede o per strumentare una transazione, alcuni debitori scelgono di depositare in pendenza di opposizione l’ammontare rivendicato (o poco più, es. interessi maturati) presso la Cancelleria: questo fa cessare l’esecuzione forzata (poiché il debito è “saldato a favore” del creditore) ma non impedisce di continuare l’opposizione, la quale verrebbe decisa “a credito pagato”. Questa strategia, nota come “pagamento in solido”, può essere opportuna per bloccare subito pignoramenti ed evitare il dover re-iscrivere ipoteche. Va calcolata con attenzione: si depositi solo la somma effettivamente dovuta e dimostrata, non una cifra eccessiva.
  4. Posso rateizzare il debito ingiunto?
    Solo se il creditore (o il giudice) acconsente. In generale, il decreto ingiuntivo richiede il pagamento immediato. Tuttavia, durante la trattativa di opposizione si possono pattuire forme di pagamento alternative. Non è un diritto del debitore, ma piuttosto un accordo privato: si può chiedere un piano rateale al creditore (anche in sede di sospensione dei termini di esecuzione) oppure utilizzare gli strumenti di sanatoria che prevedono dilazioni (v. sezione strumenti alternativi sopra). Alcune normative consentono di “trasformare” il debito ex lege: per esempio, ai sensi dell’art. 19, comma 1-bis, D.Lgs. 46/2022, il concessionario della riscossione può concedere automaticamente 60 rate bimestrali se non vi sono opposizioni e il debitore paga il 30% entro il termine fissato.
  5. In cosa si differenzia da una cartella esattoriale?
    La cartella esattoriale è un atto della Pubblica Amministrazione (Agenzia Entrate-Riscossione) che contesta somme dovute (imposte, tributi locali, contributi previdenziali). Di norma può precedere un eventuale decreto ingiuntivose il contribuente si oppone e l’Erario ricorre al giudice. Al contrario, il decreto ingiuntivo è un provvedimento del giudice ordinario, basato su documenti privati o atti pubblici (vendite, servizi, crediti bancari, contratti). Il procedimento di opposizione è simile: sia contro cartella sia contro ingiunzione, il debitore ha 40 giorni per impugnare la validità del credito. L’analogia sta nel fatto che anche contro la cartella esattoriale si fa ricorso al giudice tributario entro 60 giorni; ma il decreto ingiuntivo civile non segue il rito tributario, bensì quello ordinario. In sostanza, trattandosi comunque di “titolo esecutivo”, le difese del debitore sono affini (pagamenti effettuati, adesione a rottamazione, ecc.).
  6. Esistono procedure “veloci” per bloccare il decreto ingiuntivo?
    No schemi “fast-track” automatici: l’unico termine infungibile è quello ordinario di opposizione (40 gg) . Tuttavia, pratiche rapide sono possibili chiedendo l’udienza con riserva di decreto (ex art. 163-bis c.p.c., già citato). Il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo finché dura l’opposizione : quindi, per bloccare concretamente le azioni esecutive servono ordinanze di sospensione (v. sopra) o atti di negoziazione urgente. Non esiste, ad es., una “sospensione per legge se c’è opposizione” (al di fuori dell’istanza al giudice). L’opposizione stessa, con atto di citazione, è lo strumento idoneo a rallentare l’esecuzione (il giudice non emette il decreto esecutivo finale finché non decide).
  7. Cosa succede se la S.r.l. fallisce durante il procedimento?
    Se la società fallisce dopo che è stata notificata l’opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza passa al Curatore fallimentare: costui sostituisce la società nella causa (art. 49 L.F.). L’opposizione continuerà sotto il giudizio fallimentare. In tal caso, il curatore potrebbe anzi assumere il ruolo di opponente per scopi di liquidazione patrimoniale. Per l’amministratore, il fallimento è una situazione seria: si potrebbero avviare atti di responsabilità contro di lui (ex art. 146 e 2476 c.c.) se si ipotizzano fattori di colpa nell’insolvenza. È fondamentale, quindi, agire tempestivamente anche per evitare che un decreto ingiuntivo non contestato diventi titolo per procedure fallimentari o di liquidazione coatta.
  8. Il decreto ingiuntivo è diventato esecutivo: posso appellarmi?
    No: il decreto ingiuntivo divenuto definitivo (per mancata opposizione) ha efficacia di sentenza passata in giudicato. Non è ammesso ricorso in appello (si sono esauriti i gradi di giudizio previsti) né alcun mezzo ordinario, se non eventualmente il ricorso per Cassazione per motivi di diritto “derivanti dalla violazione del contraddittorio” (art. 647-bis c.p.c.), che è estremamente raro e ammette pochissimi capi di nullità. Nella maggior parte dei casi, se si perde l’opposizione o non la si fa, il ricorso successivo è solo esecutivo. Dunque, occorre valutare con cura tutti i rimedi nel primo anno di opposizione.
  9. Decreto ingiuntivo della banca: cosa fare?
    Se il decreto ingiuntivo è stato emesso da un Tribunale su ricorso di banca (per scoperto conto corrente, mutuo non pagato, cessione del quinto, ecc.), si applicano gli stessi meccanismi di opposizione. Spesso in questi casi conviene contestare subito il credito bancario: per esempio, negare l’esistenza del saldo reclamato o evidenziare il mancato rispetto degli obblighi informativi (ad es. clausole anatocismo, tassi usurari). Se il contenzioso coinvolge mutui ipotecari, attenzione anche ai termini decennali di decadenza e prescrizione. Nel tempo, varie Cassazioni hanno sottolineato che in opposizione a un decreto per mutui la banca deve provare il saldo e non solo rilievi sulla validità del contratto.
  10. Differenza tra opposizione per compensazione e compensazione legale:
    A volte la S.r.l. ha crediti nei confronti del creditore (per forniture precedenti), per cui potrebbe eccepire compensazione dei crediti e debiti contrapposti. La compensazione legale (art. 1240 c.c.) scatta automaticamente quando le due parti sono reciprocamente debitori e creditori, anche senza speciale convenzione. L’eccezione di compensazione va enunciata nell’opposizione per far sì che la corte abbassi il dovuto. Importante: per legittimare la compensazione, occorre che i crediti siano liquidi ed esigibili. Se il credito della S.r.l. è certo (es. fattura già scaduta), esso può estinguere parzialmente il debito ingiunto. La Cassazione ha ricordato che in opposizione si possono eccepire fatti estintivi documentali come il pagamento avvenuto o compensazione concordata.
  11. Posso chiedere la revoca dell’amministratore?
    Il decreto ingiuntivo non elimina automaticamente l’amministratore. Tuttavia, il mancato contrasto al decreto ingiuntivo da parte dell’amministratore (e della società) può essere considerato mala gestio, che i soci o i creditori possono impugnare. In teoria, se l’amministratore è gravemente inadempiente (e ciò viene dimostrato nel giudizio o altrove), la S.r.l. può convocare un’assemblea per revocarlo (art. 2479-bis c.c.) e nominare un successore. In pratica, la decisione dipende dai soci: se l’amministratore è anche socio unico, spetta a lui eventualmente revocare se è in conflitto. In situazioni critiche con creditori in azione esecutiva, il primo passo è però sempre l’opposizione: solo dopo aver neutralizzato il decreto si ragiona su cambi dirigenziali.
  12. Esdebitazione: che significa?
    L’esdebitazione è la cancellazione dei debiti residui al termine del piano di sovraindebitamento di un privato. Si applica a individui (o piccoli imprenditori, avvocati, medici, artigiani) che hanno presentato un piano o accordo. Per una S.r.l. in fallimento non vale la legge 3/2012. Ma se il debitore singolo (ad esempio l’amministratore) accede al piano del consumatore, i debiti estinti non possono più essere richiesti. Corrisponde all’“ultima chance” del sovraindebitato onesto: dopo il piano, gli creditori non possono più rivalersi per i debiti rimasti.
  13. Se l’amministratore unico è un professionista, può accedere a misure personali?
    Sì, un amministratore che ha debiti anche personali (non solo aziendali) può usare gli strumenti della legge 3/2012. Ad esempio, se ha fideiussioni con la banca per altri clienti, può chiedere piano del consumatore o liquidazione del patrimonio personale. L’amministratore come privato non può coinvolgere i creditori della S.r.l. nel proprio piano, ma può isolare i debiti personali (cartelle esattoriali, mutui cointestati, prestiti personali) in una procedura di sovraindebitamento.
  14. Il decreto ingiuntivo è manifestamente infondato: cosa rischio se lo ignoro?
    Se il decreto ingiuntivo è palesemente infondato (per esempio, il credito è già stato pagato o inesistente), ignorarlo porta comunque a conseguenze gravissime: se scade il termine d’opposizione senza muovere obiezioni, il provvedimento diventa inattaccabile e si procede al pignoramento. Non esistono sconti: il debitore ha sempre il dovere di far valere le proprie ragioni entro 40 giorni . Non esiste deroga anche in caso di forti contestazioni; anzi, maggiore è la convinzione di avere ragione, più è essenziale farla accertare dal giudice entro il termine. Dopo 40 giorni, l’unico rimedio possibile sarebbe l’azione di responsabilità contro l’amministratore (da parte della società) o l’azione revocatoria (da parte di terzi), strumenti assai più complessi e lenti.
  15. Come cambia la strategia se la S.r.l. è in fase di liquidazione o pre-fallimentare?
    In tali casi si accelerano i tempi: in liquidazione l’amministratore potrebbe essere già in mano al curatore fallimentare, che valuterà quali crediti onorare per primi. Tuttavia, anche in liquidazione vale il diritto di opporsi al decreto ingiuntivo (la liquidazione coatta giudiziale segue parimenti il diritto di difesa). In fase pre-fallimentare (disamina del tribunale), la S.r.l. ha un’ultima chance di difesa: l’opposizione. Se si sbaglia ancora, il fallimento sarà inevitabile. Diversamente da una S.r.l. sana, in crisi conclamata si deve pensare contestualmente a chiedere la concordato o un accordo di ristrutturazione appena archiviata l’opposizione, in accordo con i curatori o i commissari giudiziali.
  16. Quali tutele per il socio unico?
    Se l’amministratore è anche socio unico, in caso di fallimento gli rimane sempre il diritto di partecipare all’azionariato e, in assemblea, proporre misure di risanamento (fusioni, conferimenti, aumento capitale) prima di dichiarare la morte della società. Ma finché il decreto ingiuntivo non è annullato, non sono contemplate esenzioni particolari per il socio unico. L’interesse principale è il medesimo: evitare l’esecuzione. Se invece il credito ingiuntivo è diretto al socio in quanto garante personale, allora la S.r.l. non è direttamente interessata.

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1: Opposizione con riduzione del credito. La S.r.l. Alfa, amministrata dal sig. Rossi, riceve un decreto ingiuntivo di € 100.000 emesso da un fornitore per mancato pagamento di consegne. L’amministratore, assistito dallo studio legale, verifica di aver già pagato € 60.000 a titolo di merce fornita nei mesi precedenti (con bollettini bancari). Presenta opposizione, allegando i bonifici e i documenti di consegna. In udienza, il giudice accerta che solo € 40.000 residui sono effettivamente dovuti (restante merce non inviata). Di conseguenza, rigetta parzialmente l’opposizione, confermando solo € 40.000 di debito. La S.r.l. paga € 40.000 + interessi e spese, evitando il pignoramento. Senza opposizione avrebbe pagato € 100.000, perdendo € 60.000 indebitamente.

Esempio 2: Piano di rientro con definizione agevolata. L’impresa Beta srl, con un decreto ingiuntivo di € 20.000 dovuto per imposte locali (IMU, TARI) diventato esecutivo, decide di aderire alla Rottamazione-quinquies. Le norme consentono di pagare il 30% subito e di rateizzare il saldo in 4 anni. Così, invece di sborsare € 20.000 (più interessi e sanzioni), l’azienda prepara una rateizzazione di € 6.000 entro aprile 2026 e concorda 36 rate mensili da € 500, totalizzando € 24.000 in 4 anni, interamente esentasse. In più, grazie alla definizione, le sanzioni restanti (€ 14.000 rimasti dopo pagamento € 6.000) vengono annullate, risparmiando molto. Questo piano evita il precetto e blocca l’ipoteca del Comune già iscritta.

Esempio 3: Composizione negoziata. La società Gamma srl è gravata da un decreto ingiuntivo di € 200.000 (credito bancario per scoperto conto). In contemporanea ha debiti verso l’Erario per € 50.000. L’amministratore Monardo avvia la composizione negoziata: convoca le banche creditrici, il fisco e i fornitori maggiori. Propone un piano quadriennale di risanamento con pagamenti del 40% del debito riconosciuto (€ 80.000 alla banca + € 20.000 al fisco entro 3 anni). Tutti i creditori accettano perché è l’alternativa a un sicuro fallimento: ottengono almeno una parte del credito. Il tribunale accorda una moratoria di 18 mesi su nuove esecuzioni (moratoria prevista dal DL 118/2021). In forza dell’accordo, Gamma rinegozia i tassi bancari e ottiene la dilazione; al termine del piano, la maggior parte dei debiti è estinta senza liquidare i beni aziendali.

Conclusione

In presenza di un decreto ingiuntivo verso la S.r.l. e il suo amministratore unico, la tempestività della difesa è vitale. Questo articolo ha illustrato le principali armi a disposizione del debitore: dall’opposizione tempestiva davanti al tribunale, alla richiesta di sospensione dell’esecuzione, fino alle soluzioni negoziali e stragiudiziali come piani di rientro, rottamazioni fiscali e accordi di ristrutturazione. Riassumendo: impugnare il decreto entro i termini legali, allegare documenti che dimostrino il proprio diritto, contestare l’oggetto del credito (pagamenti già effettuati, difetti di contratto, responsabilità del creditore stesso), e parallelamente esplorare ogni forma di rimedio fiscale o aziendale per dilazionare o ridurre il debito.

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