Introduzione. Nel contesto di crisi economica e costi crescenti, molte piccole e medie imprese manifatturiere italiane si trovano alle prese con debiti accumulati verso il Fisco, l’INPS o gli istituti bancari. La situazione debitoria, se trascurata, può comportare severe conseguenze: procedimenti esecutivi (cartelle, pignoramenti, ipoteche), violazioni formali e pesanti sanzioni. Per un imprenditore è quindi cruciale conoscere i propri diritti e le soluzioni legali disponibili per gestire efficacemente la crisi finanziaria. In questo articolo esamineremo: i riferimenti normativi e la giurisprudenza aggiornata, la procedura da seguire dopo la notifica di un atto esecutivo, le strategie di difesa (impugnazioni e misure cautelari), e gli strumenti alternativi di composizione del debito (rottamazioni, piani, esdebitazione, accordi). Verranno inoltre evidenziati gli errori comuni da evitare e forniti consigli concreti, unitamente a tabelle sinottiche e FAQ pratiche.
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Cosa fare subito. Se la tua azienda ha debiti significativi, non indugiare: ⚠️ ogni giorno passato può comportare un aggravio di interessi e la perdita di opportunità di difesa (per esempio, rottamazioni agevolate con termini prefissati). Controlla tempestivamente le notifiche ricevute, valuta con attenzione le scadenze (es. 60 giorni per impugnare una cartella esattoriale) e ricorda che il tempo gioca sempre a sfavore del debitore (rischio di prescrizione e decadenza). L’assistenza legale immediata è fondamentale per preservare la continuità aziendale.
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Quadro normativo e giurisprudenziale
Il sovraindebitamento di imprese e privati è regolato da una complessa cornice normativa, integrata da recenti interventi emergenziali e da copiosa giurisprudenza. Tra le fonti principali vi sono:
- Codice Civile (art. 2740): principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore, che impone di soddisfare i creditori con il patrimonio dell’impresa.
- Legge Fallimentare (R.D. 267/1942): seppur in parte superata, ancora applicabile in via residuale fino all’efficacia del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) per le procedure concorsuali ante 2022.
- Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, c.d. CCII): disciplina le procedure di allerta, composizione negoziata, concordato, liquidazione; è entrato pienamente in vigore dal 15 luglio 2022 (insieme alle modifiche introdotte da L. 155/2022 e succ.).
- Decreto Legge 118/2021 (conv. L. 147/2021): ha introdotto nuove misure per la crisi d’impresa, in particolare la composizione negoziata, ora parte integrante del CCII (artt. 12-25-quinquies).
- Legge 3/2012 (c.d. “salva-suicidi”): istituisce piani del consumatore e dell’imprenditore, esdebitazione, composizione negoziale dei debiti (per soggetti non fallibili).
- Norme tributarie: D.P.R. 602/1973 regola la riscossione coattiva (ruolo, cartella di pagamento, procedure esecutive tributarie), D.P.R. 600/1973 e 633/1972 definiscono presupposti ed accertamenti delle imposte, mentre D.Lgs. 546/1992 disciplina il contenzioso tributario.
- Norme previdenziali: fino all’accentramento della riscossione, l’INPS emetteva avvisi esecutivi o ingiunzioni; oggi i contributi non versati possono essere iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (collaborazione Ag. Entrate/INPS).
- Leggi di bilancio e decreti recenti: ad esempio, la L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione-quinquies delle cartelle (nuova definizione agevolata); la L. 203/2024 (Collegato Lavoro 2025) consente piani INPS fino a 60 rate (art.23); infine, il “terzo correttivo” (D.Lgs. 136/2024) ha ulteriormente aggiornato il CCII introducendo, tra l’altro, la transazione fiscale in composizione negoziata.
Sul versante giurisprudenziale, la Cassazione Civile e la Corte di Cassazione Tributaria hanno di recente chiarito diversi punti critici:
- Titolo esecutivo e cartella. La Cassazione ha ribadito che, nella riscossione tributaria, l’effettivo titolo esecutivo è costituito dal ruolo (atto contabile interno), e non è previsto un obbligo di notifica specifica del ruolo rispetto alla cartella di pagamento . La cartella è redatta sul modello ministeriale e contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni e un estratto del ruolo stesso . Tuttavia, la sola notifica della cartella non inizia l’esecuzione forzata: come afferma la Corte, essa «assolve la duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento» ma è «priva di efficacia esecutiva»; la vera procedura esecutiva inizierà soltanto con il pignoramento .
Figura: Cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Corte di Cassazione sottolinea che la cartella contiene un estratto del ruolo (titolo esecutivo) ma, di per sé, è priva di efficacia esecutiva.
- Prescrizione e notifiche tributarie. In tema di prescrizione dei crediti erariali, la Cassazione ha confermato che i contributi previdenziali (incluso il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, ex L.335/1995) sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione . Nel caso esaminato, la Corte ha respinto l’eccezione INPS che invocava il termine decennale (previsto solo per contribuzioni anteriori al 1996 già oggetto di atti interruttivi) . Inoltre, i giudici supremi hanno precisato che per interrompere la prescrizione il Fisco/INPS deve dimostrare la corrispondenza tra l’atto notificato (es. una raccomandata) e il debito tributario. Non basta esibire una semplice ricevuta di ritorno anonima: «non è sufficiente produrre una ricevuta di ritorno “anonima” per interrompere la prescrizione. Affinché la notifica produca effetti, deve sussistere una corrispondenza chiara tra la raccomandata e l’atto impositivo» . In difetto, il termine prescizionale continua a decorrere e il debito si estingue automaticamente .
- Esdebitazione (delega del debito). La Cassazione (ord. 1469/2026) ha affrontato l’istituto dell’esdebitazione previsto dalla L.3/2012 nel contesto dell’entrata in vigore del nuovo CCII. Ha stabilito che per i procedimenti dichiarati fallimento prima del 15/7/2022 si applica la vecchia disciplina concorsuale (principio di ultra-attuazione dell’art. 390, c.2 CCII) . In particolare, i requisiti per ottenere l’esdebitazione devono essere valutati secondo la legge fallimentare previgente e non dal nuovo codice. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che, essendo istituto finale di un procedimento concorsuale, all’esdebitazione non si applica il principio del favor debitoris: non è un privilegio personalistico, ma un punto di arrivo di un processo di insolvenza equilibrato tra debitori e creditori .
- Sospensione delle esecuzioni. In generale, in questa sede non citeremo specifiche sentenze cautelari, ma si ricorda che la legge prevede talvolta la sospensione delle azioni esecutive (ad esempio, l’art. 72-bis del DPR 602/73 consente la sospensione di ipoteche e fermi in caso di opposizione), nonché strumenti straordinari (es. piani di rateizzazione, rottamazioni in corso di riscossione). La consulenza legale aiuta a individuare subito gli eventuali automatismi e i limiti al potere esecutivo del Fisco.
In sintesi, l’orientamento recente della giurisprudenza italiana sostiene un’interpretazione che tutela il contribuente/debitore: occorre sempre controllare la correttezza formale degli atti (notifiche, indicazione dell’oggetto, vigenza dei termini), conoscere i termini di prescrizione applicabili e sfruttare pienamente le definizioni agevolate. Le sentenze citate – da Cassazione e Com. Trib. – forniscono utili leve difensive concrete: dalla nullità della cartella viziata all’eventuale annullamento per decorso dei termini di prescrizione.
Cosa fare dopo la notifica di un atto (procedura passo-passo)
Quando un’azienda manifatturiera riceve un atto (cartella di pagamento fiscale, avviso di accertamento, ingiunzione previdenziale o altro), bisogna procedere con immediatezza e metodo. I passaggi fondamentali sono generalmente i seguenti:
- Verificare la natura dell’atto: prima di tutto, individuare se si tratta di una cartella/attributo fiscale (ruolo Tributari, notificato dall’Agenzia Entrate-Riscossione), di una comunicazione INPS (ad esempio, ingiunzione contributiva) oppure di un provvedimento legato a crediti bancari (sollecito di pagamento o avvio di pignoramento, magari per conto terzi). Ogni tipologia di atto ha regole proprie. Ad esempio, per i debiti fiscali e contributivi il termine di pagamento e i poteri di esecuzione variano in base all’anno del credito, alla natura del tributo e alla recente legislazione di definizione agevolata. Un occhio attento al dettaglio permette di scoprire subito eventuali vizi procedurali (es. mancanza dell’indicazione precisa dell’oggetto o del ruolo ).
- Calcolare i termini di difesa: dal ricevimento dell’atto decorrono termini per eventuali impugnazioni o per ottemperare. Ad esempio, contro una cartella di pagamento si ha 60 giorni di tempo per impugnarla davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (art. 19 D.Lgs. 546/1992), mentre contro ingiunzioni previdenziali e altri atti analoga disciplina si applica solitamente (in passato INPS e Agenzie inviavano con termini simili, oggi la cartella tassativa è unica). È fondamentale rispettare questi termini per non incorrere in decadenze. Se la cartella è già esecutiva (cartella di ruolo notificata regolarmente), può esistere un termine più breve (30 giorni) per depositare memoria di opposizione in caso di impugnazione presso la C.T. Regionale, a seconda del tipo di atto. Le consulenze legali verificano con precisione il corretto computo dei giorni e aiutano a predisporre eventuali istanze o opposizioni in tempo utile.
- Verificare l’effettiva esecutività: l’atto impugnato può comportare conseguenze diverse. Ad esempio, alla semplice notifica di una cartella di pagamento la legge non attribuisce immediatamente efficacia esecutiva (è, come visto, mera intimazione), pertanto è possibile presentare ricorso e ottenere sospensioni cautionary in via ordinaria (es. ricorso in Commissione Tributaria con richiesta di sospensione). Va controllato se siano stati già disposti provvedimenti gravosi (iscrizione ipoteca su immobili o fermo amministrativo di veicoli) o se la cartella è già stata trasformata in preavviso di fermo. In alcuni casi, ad esempio, se l’atto non è stato notificato secondo le forme di legge (mancanza del “codice atto” sul plico, destinatario errato) esso potrebbe essere nullo. In generale, ogni notifica in proprio favore (raccomandata, Pec) crea una presunzione di conoscenza, ma la giurisprudenza ci insegna che tale presunzione vale solo se l’ente dimostra di aver chiarito quale atto fosse contenuto .
- Preparare la risposta formale: dopo aver analizzato l’atto con esperti, l’azienda deve decidere se pagare, rateizzare, o contestare il debito. Se la cartella è infondata (ad esempio errore di calcolo o prescizione già intervenuta), si prepara ricorso tributario entro 60 giorni. In parallelo, se l’atto è già entrato nella fase esecutiva (ruolo vigente, pignoramenti in corso), si valuta l’opposizione all’esecuzione (art. 615-bis c.p.c.) entro 40 giorni dalla notifica del pignoramento e può essere richiesta contestualmente la sospensione cautelare (ex art. 616 c.p.c.). Un’azione spesso sottovalutata è il ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (inibitoria del pignoramento) nel caso di provvedimenti imminenti. Se si tratta di un debito contributivo, la procedura segue analoghe regole tributaria (ora dell’Agenzia Riscossione) e il ricorso va presentato anche qui in sede tributaria. In ogni caso, è cruciale predisporre la difesa entro i termini legali e ottenere, quando possibile, il congelamento immediato delle azioni esecutive (ipoteca, fermo auto, prelievo dallo stipendio).
- Richiedere sospensioni e definizioni agevolate: il legislatore spesso offre strumenti (spesso con scadenze fisse) che sospendono o riducono i debiti. Ad esempio, le recenti rottamazioni (“definizioni agevolate”) consentono di sospendere le esecuzioni in corso e sanare la posizione pagando solo il capitale. Un caso recente: la rottamazione-quinquies introdotta con la Legge di Bilancio 2026 permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2023 senza sanzioni, interessi e aggio (la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026). Una corretta gestione temporale può bloccare le azioni coattive e ridurre il debito complessivo: l’assistenza legale guida in queste procedure, assicurando che i requisiti (come importi ammissibili e termini) siano rispettati e sfruttati appieno.
- Valutare strumenti di composizione del debito: se la crisi è gravissima, occorre considerare procedure strutturate di ristrutturazione del debito (vedi sezione successiva). Prima che un creditore porti la società in fallimento o agisca in via esecutiva integrale, potrebbero esserci procedure rapide di salvataggio (negoziazione formale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, ecc.) che sospendono le esecuzioni. Queste opzioni richiedono valutazioni complesse (bilanci, proiezioni aziendali) e per questo è essenziale l’intervento di professionisti fin dall’inizio.
In sintesi, la risposta a un atto esecutivo deve essere tempestiva e organizzata: innanzitutto analizzare l’atto con esperti (avvocati e commercialisti), poi stabilire entro i termini di legge la strategia (pagare, ricorrere, rateizzare o negoziare). Tali scadenze sono rigide: ignorarle significa di fatto rinunciare alla difesa. Un aiuto legale specializzato garantisce il rispetto di ogni termine procedurale (ad esempio, l’impugnazione di una cartella entro 60 giorni o di un pignoramento entro 40) e la predisposizione di tutti i documenti necessari.
Difese e strategie legali
Una volta accertate le azioni da intraprendere, l’azienda può mettere in campo diverse strategie difensive:
- Opposizione e ricorso tributario. Se il debito appare infondato o viziato (errori di calcolo, prescrizione, sovrapposizione di accertamenti), si può ricorrere alla Commissione Tributaria. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 19 D.Lgs. 546/1992). In giudizio si potranno contestare motivi di merito (per esempio, illegittimità dell’accertamento fiscale) e vizi di forma (mancata indicazione dell’oggetto, errori nella notifica, come evidenziato dalla Cassazione ). L’Avv. Monardo e il suo team possono preparare l’atto con memorie tecniche dettagliate e, se opportuno, chiedere la sospensione delle azioni esecutive collegata (fino alla decisione finale).
- Opposizione all’esecuzione civile. Se il creditore ha avviato pignoramenti (ad es. immobili dell’azienda, crediti verso clienti, somme su conto corrente), l’impresa può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (entro 40 giorni dalla notifica del pignoramento). Tale opposizione si fonda su motivi procedurali (ad es. vizi di notifica, debito inesistente) o sostanziali (dimostrazione dell’impossibilità di pagare). Se fondata, si potrà ottenere il ripristino della situazione ante-esecuzione. Anche qui possono essere richieste misure cautelari, come l’opposizione d’urgenza ex art. 700 c.p.c., per sospendere in via cautelare il pignoramento in attesa della decisione di merito. Importante: la difesa contro azioni esecutive bancarie (in genere espropriazione di beni) richiede competenza specifica, perché possono intervenire tariffe forensi, spese tecniche e cause collegate (ad es. protesti, segnalazioni a Centrale Rischi).
- Impedire o revocare garanzie. Se l’azienda ha firmato garanzie personali (ad es. surroghe, fidi personali, fideiussioni), occorre valutare se contengano clausole vessatorie (commissioni non dovute, estinzione anticipata, ecc.) e se esistono possibilità di revocare l’efficacia per motivi legali (p.es. usura contrattuale). Inoltre, si deve verificare se i beni aziendali non sono stati impropriamente aggrediti; in alcuni casi la giurisprudenza concede il recupero di somme prelevate se l’esecuzione è stata illegittima.
- Reclamo e contenzioso INPS. Per i debiti contributivi verso l’INPS (datori di lavoro), l’istituto invia solitamente un’ingiunzione di pagamento (art. 14 D.lgs. 46/1999). Nei 30 giorni successivi si può proporre opposizione in sede giurisdizionale ordinaria (Tribunale) o depositare istanza di mediazione obbligatoria. Se l’INPS affida poi il credito a Equitalia/Riscossione, si riceverà una cartella. Anche per questa si potrà ricorrere in Commissione Tributaria (la giurisprudenza riconosce la competenza tributaria sui ricorsi contro cartelle INPS ). Monardo dispone di esperti anche in materia previdenziale per gestire i ricorsi INPS analogamente a quelli fiscali, impugnando atti esecutivi o contestando l’entità delle somme richieste.
- Transazioni fiscali e accordi. Le nuove normative prevedono la possibilità di negoziare transazioni con il Fisco e l’INPS nell’ambito di procedure concorsuali o stragiudiziali. Ad esempio, il Codice della Crisi (art. 91 CCII) permette accordi di ristrutturazione che possono includere azzeramento parziale di interessi/sanzioni. Nel contesto della composizione negoziata (vedi oltre), si può ottenere specificamente una transazione fiscale, cioè un piano concordato di debito con Agenzia delle Entrate e INPS . Anche al di fuori di formalità concorsuali, l’Agenzia delle Entrate consente transazioni e dilazioni (anche ampie se giustificate) in sede di autotutela o in mediazione tributaria. Monardo può assistere nella negoziazione di questi accordi (p.e. per rateizzare un debito IVA in più anni pagando solo gli interessi o anche parzialmente in sanatoria, o per ottenere la cancellazione di sanzioni).
- Opposizione a protesti bancari. Se i creditori bancari hanno protestato il firmatario (per fidi infranti) o iscritto ipoteche, è possibile opporsi anche civilmente (Tribunale ordinario) o con strumenti specifici (p.es. eventuali piani di risanamento con stoppino di protesti). Monardo, grazie alla sua esperienza in diritto bancario, valuta se la segnalazione di insolvenza alla Centrale Rischi (per fido in sofferenza) sia stata legittima (ricordiamo che la Cassazione richiede segnalazioni basate su concreti elementi di insolvenza ) e aiuta a contestare azioni bancarie eccessive o illegittime. Se la banca ha attivato procedure (vendite forzate, pignoramenti) senza rispettare i patti contrattuali o il principio del contraddittorio, si può ricorrere per ottenere il ripristino della situazione pregressa e il risarcimento.
- Procedimenti cautelari alternativi. Esistono anche strumenti di tutela preventiva: il ricorso cautelare (art. 700 c.p.c.) può bloccare provvedimenti imminenti (ad esempio, un decreto ingiuntivo non ancora notificato, o un pignoramento in corso). La procedura monitoria (atto giudiziario in Tribunale) consente di ottenere un titolo esecutivo direttamente dalla mera prova documentale senza passare dai giudici di merito, accelerando l’avvio dell’esecuzione ordinaria (utile solo in difesa se si ha credito nei confronti di un terzo e si teme pignoramenti incrociati).
In tutte queste strategie difensive, il filo conduttore è la tempestività e la professionalità legale: ogni termine che decorre o ogni mossa non valutata può precludere manovre. Ad esempio, la mancata impugnazione di una intimazione di pagamento (il cosiddetto “preavviso di fermo”) non impedisce di contestare successivamente la cartella, come ha ricordato la Cassazione: anche dopo un’intimazione, se la prescrizione si è maturata, si può eccepire tale motivo nell’impugnazione della cartella . Un consulente esperto sa cogliere simili opportunità di difesa: se il Fisco omette qualche passo (es. consegna della notifica), lo stesso atto può perdere efficacia.
Strumenti alternativi di definizione del debito
Quando la semplice opposizione non è sufficiente a sanare il bilancio aziendale, entrano in gioco gli strumenti conciliativi e ristrutturativi previsti dalla legge:
- Rottamazione e definizione agevolata delle cartelle. Il legislatore di recente introdotto importanti misure di clemenza per i debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo. La più rilevante è la rottamazione-quinquies delle cartelle (Legge 199/2025, Bilancio 2026): aderendo entro il 30 aprile 2026, i debitori possono estinguere i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale principale senza interessi, sanzioni né aggio . Per esempio, se l’azienda deve complessivamente €100.000 di imposte e contributi in carichi del periodo 2000-2023, aderendo alla rottamazione pagherebbe solo 100.000 €, con un significativo risparmio rispetto al pagamento integrale (che includerebbe decine di migliaia di euro di interessi e sanzioni arretrate). La rottamazione quinquies vale anche per chi era decaduto da precedenti rottamazioni («rottamazione-ter, quater»), purché i carichi ricadano nell’intervallo temporale previsto . Attenzione: sono esclusi i debiti già oggetto di un piano di pagamento “rottamazione-quater” totalmente regolarizzato entro il 30/9/2025 . L’adesione va fatta telematicamente (sito Agenzia Riscossione) e prevede 24 rate bimestrali (9 anni).
- Definizioni agevolate INPS. Parimenti, per i debiti contributivi verso l’INPS sono previsti piani di rateizzazione agevolata. Una novità recente (art. 23 L.203/2024, operativa dal 1° gennaio 2025) consente piani fino a 60 rate mensili per importi non iscritti a ruolo, in presenza di temporanea difficoltà finanziaria . In pratica, i consigli di amministrazione di INPS e INAIL hanno il potere di concordare con l’azienda piani fino a 36 mesi se il debito è ≤ €500.000, e fino a 60 mesi se superiore . Ciò significa, ad esempio, che un debito di €300.000 di contributi può essere dilazionato in 36 rate mensili senza passare dalla normale procedura ministeriale; se l’importo fosse di €800.000, si può dilazionare fino a 60 mesi . Questi strumenti semplificati accelerano e facilitano l’ammortamento del debito previdenziale, senza oneri aggiuntivi (o comunque con interessi agevolati).
- Piano del consumatore e accordo di composizione. La L.3/2012 prevede il Piano del consumatore rivolto anche agli imprenditori individuali (debiti personali e societari); si tratta di un accordo con creditori non privilegiati da approvare dal Giudice di Pace. In particolare, l’imprenditore con SRL che non possa fare concorrenza privata può trovare rifugio in procedure di composizione della crisi (vedi CCII art. 40) eventualmente collegate all’esdebitazione. Questi strumenti richiedono la presenza di un gestore della crisi da sovraindebitamento (ruolo nel quale ricade l’Avv. Monardo) che formula un piano di rientro (riduzione percentuale del debito e rateizzazione). Se approvato dai creditori (a maggioranza semplice), il piano blocca le azioni esecutive e porta all’esdebitazione del residuo. In sostanza, tramite il piano del consumatore è possibile ridurre drasticamente il debito tributario/previdenziale – anziché pagarlo in toto – sotto la sorveglianza del Giudice delegato.
- Accordi di ristrutturazione (art. 182-bis L.F. e CCII). Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono strumenti rivolti alle imprese ancora in grado di risanarsi. L’imprenditore propone un piano di rientro a favore dei creditori bancari (e in parte fiscali), che, se approvato da creditori rappresentanti almeno il 60% del totale, viene omologato dal Tribunale. Nel corso dell’omologazione i creditori non partecipanti possono chiedere il fallimento, ma in genere con la procedura si stabiliscono nuovi termini di pagamento (spesso decennali) per la totalità del debito; le banche, ad esempio, possono rinunciare a interessi pregressi e recuperare il capitale in più anni . Il concordato in bianco (deposito di istanza di concordato) è un altro strumento di ristrutturazione giudiziale alternativo che permette di ottenere un periodo di sospensione delle esecuzioni fino all’approvazione del piano concordatario. In tutte queste soluzioni, l’assistenza di un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo stesso) è essenziale per coordinare i piani con tutte le parti coinvolte e per suggerire eventuali clausole premianti (ad esempio, sconto percentuale sui debiti finanziari previa contropartita in nuove azioni od operazione di capitalizzazione).
- Concordato preventivo. Se l’azienda è tecnicamente insolvente (attivo insufficiente e debiti non più sostenibili), si può ricorrere al concordato preventivo ex art. 160 L.F. (ora art. 87 e segg. CCII). Esso consente due opzioni: concordato con continuità, che permette di cedere una parte dei beni o un ramo d’azienda per risanare il resto, oppure concordato liquidatorio, che prevede la vendita dell’attivo. Con il concordato l’imprenditore blocca in via giudiziale i pignoramenti e ipoteche (anche degli Enti previdenziali) e beneficia di una riduzione dei debiti secondo il piano approvato dai creditori (ad esempio, pagamento frazionato o parziale). La Cassazione di recente ha precisato che, sebbene non sia necessario continuare tutte le linee di business, nel concordato in continuità va mantenuta una «porzione significativa» dell’attività imprenditoriale . Il team legale verifica in sede preventiva se i requisiti (in particolare quello di essere in stato di insolvenza) sussistono, assicurando che la domanda di concordato sia correttamente redatta e sostenuta da un piano finanziario credibile. Una volta depositato il piano, tutti i creditori devono essere convocati in udienza (il tribunale nomina un commissario giudiziale) e, se almeno il 50% dei creditori chirografari e il 60% dei creditori privilegiati (banche, Fisco, INPS) approvano il piano, il tribunale omologa l’accordo: a questo punto diventa vincolante e blocca tutte le altre azioni esecutive a carico dell’azienda.
- Composizione negoziata della crisi. Introdotta dal D.L. 118/2021 (conv. L.147/2021) e ora disciplinata dal Codice della Crisi (artt. 12-25-quinquies), questa procedura stragiudiziale permette all’impresa in pre-crisi di avviare trattative assistite da un esperto nominato dal registro delle imprese. L’Avv. Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore, può assisterti nell’avvio di questa procedura: in pratica, l’imprenditore presenta un piano di risanamento ai creditori, accompagnato da una diagnosi e strategie di rientro. Durante la procedura, il Tribunale può autorizzare misure protettive (es. sospensione delle azioni esecutive a carico dell’impresa fino a 200 giorni ) e, se previsto, la conversione in concordato in continuità. Vantaggi concreti della composizione negoziata includono: negoziare direttamente con banche, Agenzia delle Entrate e INPS prima che intervenga il fallimento; ottenere la collaborazione di Fisco e INPS mediante una transazione fiscale interna alla procedura; bloccare temporaneamente pignoramenti e ipoteche pendenti e preservare l’azienda in vista del rilancio . Questo strumento si rivolge anche alle PMI e consente di salvaguardare il patrimonio personale degli amministratori (seppur con limitazioni e doveri di informazione).
- Mediazione e arbitrato. In alternativa o in affiancamento, si possono attivare procedure di mediazione stragiudiziale (ad es. con l’Organismo di Conciliazione del Ministero della Giustizia o organismi privati) per definire i debiti con Agenzia Entrate o INPS. Anche un arbitrato commerciale con le banche può portare a un accordo transattivo dove le parti rinunciano a una causa, stabilendo nuove condizioni (il recente D.L. 36/2024 ha incentivato contratti di crisi anche con riconoscimenti fiscali). In questi contesti Monardo coordina gli incontri e supporta nelle trattative, cercando la migliore transazione possibile.
Ogni strumento alternativo richiede un’attenta valutazione preliminare: il consulente valuta la situazione patrimoniale, la fattibilità del piano di rientro, la protezione del patrimonio (ad es. separazione beni personali/societari) e i riflessi fiscali. Un piano mal concepito può portare alla revoca (nel concordato) o a gravi responsabilità per amministratori. L’esperienza dello Studio Monardo consente di sondare efficacemente la collaborazione dei creditori (ad es. banche inclini alla ristrutturazione in caso di azienda con prospettive, o fisco interessato a rientrare almeno parzialmente) e di predisporre piani sostenibili da sottoporre al tribunale o agli stessi creditori.
Errori comuni e consigli pratici
Nella fase acuta di crisi esistono diverse insidie da evitare:
- Non agire subito. L’errore più grave è sottovalutare la gravità. Ritardare l’intervento legale può far decadere i termini di opposizione e aggravare il debito con interessi/penali. Agire tempestivamente, anche solo presentando reclami preliminari o memorie difensive, dimostra la volontà di collaborazione e blocca prescrizioni.
- Pagare senza verificare. Se l’azienda dispone di liquidità, l’istinto può essere quello di pagare subito il debito per chiudere la questione. Ma è bene ricordare che anche dopo il pagamento si può impugnare l’atto (ad esempio chiedendo il rimborso di somme versate indebitamente). Meglio chiedere un parere legale prima di versare ingenti cifre, perché in alcuni casi il debito (o parte di esso) può essere annullato: pensate a una cartella notificata tardivamente oltre la prescrizione, oppure a un avviso privo di motivazione (in difetto, un giudice tributario può annullarlo).
- Confondere strumenti diversi. Ad esempio, ritenere che aderire alla rottamazione equivalga ad annullare automaticamente il debito. In realtà, la rottamazione definisce il debito pagando l’importo agevolato, ma non cancella il debito; piuttosto lo estingue con condizioni vantaggiose. Allo stesso modo, un piano INPS non significa annullare il debito contributivo, ma rateizzarlo in modo sostenibile. Comprendere ciò che ogni strumento fa (e non fa) evita false speranze.
- Non prestare attenzione ai requisiti formali. Spesso le notifiche del Fisco e dell’INPS devono rispettare formalità precise (modello cartella approvato con decreto, indicazione del codice tributo, date e riferimenti anagrafici). Omessa indicazione dell’oggetto dell’atto rende la cartella nulla . D’altro canto, aspettare la cartella esattoriale senza aver reagito a precedenti comunicazioni (es. lettere bonarie o intimazioni) non blocca la prescrizione se quelle lettere non erano efficaci a interromperla . È indispensabile verificare ogni documento ricevuto.
- Trascurare la continuità aziendale. Gli imprenditori a volte vendono o chiudono attività per ripartire “a perdere tutto”. In realtà, la legge premia piani che mantengono in vita l’azienda e i posti di lavoro (ad es. concordato in continuità). Un esperto legale sa pianificare la continuità come obiettivo primario, poiché preserva valore (e dal punto di vista fiscale spesso comporta agevolazioni, come lo stralcio di imposte su eventuali plusvalenze aziendali).
- Trascurare i debiti personali. Nell’Srl o altra società di capitale, se l’imprenditore ha dato garanzie personali (fidejussioni), è il patrimonio personale a rischio. In una prospettiva globale di sovraindebitamento, occorre considerare sia il debito societario sia quello privato (ad es. per debiti fiscali di aziende precedenti o professionali). Talvolta la strategia migliore consiste nel separare i patrimoni o nel valorizzare aziende di famiglia per coprire i debiti.
- Non fare due diligence bancaria. Se l’azienda riceve solleciti da banche, è bene ottenere subito un prospetto dettagliato del debito residuo. Errori nei conteggi degli interessi, tassi usurari, spese illegittime (come commissioni di massimo scoperto eccessive) sono frequenti. Un controllo contabile può scovare somme illegittimamente addebitate, che possono essere recuperate o stornate tramite reclamo alla banca o azione giudiziaria.
Consiglio pratico: In ogni fase mantieni la massima trasparenza con il tuo consulente: fornisci bilanci, estratti conto, contratti di finanziamento, comunicazioni giunte dai creditori. Questo permette di ricostruire rapidamente la situazione debitoria complessiva e di individuare prontamente strumenti idonei (es. se un debito è già fermo per prescrizione, si può evitare il pagamento di interessi). Non esitare a consultare un avvocato esperto prima di ogni adempimento formale: anche una semplice lettera di diffida o una richiesta di accesso agli atti può modificare l’atteggiamento del creditore e costituire prova a tuo favore in seguito.
Tabelle di sintesi
| Strumento | Descrizione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Rottamazione/Definizione agevolata | Estinzione debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale; no interessi/sanzioni. Include contributi INPS non accertati. Rottamazione-quinquies (2026): carichi 2000-2023. | L. 199/2025 (Bilancio 2026) art.1-2; Agenzia Entrate s.p.a. procedure. |
| Rateazione INPS fino a 60 mesi | Piano di rientro fino a 36 o 60 rate mensili per contributi non in ruolo, con valutazione della difficoltà economica. | L. 203/2024 (art. 23); D.L. 338/1989 art.2 c.11-bis. |
| Piano del consumatore (sovraindeb.) | Accordo con creditori non privilegiati per individui o imprese individuali in crisi, con contenuto di composizione del debito e eventuale esdebitazione finale. | L. 3/2012 (art. 4-ter e segg.). |
| Esdebitazione | Cancellazione dei debiti residui a seguito di piano approvato o concordato liquidatorio, se il patrimonio non è sufficiente. | L. 3/2012, art. 6-ter; CCII art. 86. |
| Accordi di ristrutturazione del debito | Piani concordati con banche/INPS/Agenzia Entrate approvati da creditori (min. 60%) e omologati; rimodulano tempi e importi dei debiti (es. 8-10 anni). | R.D. 267/1942, art. 182-bis (come integrato in CCII, art. 87). |
| Concordato preventivo | Procedura giudiziale di risanamento: concordato in continuità (aziende) o liquidatorio; blocca esecuzioni con piano di pagamento ai creditori. | R.D. 267/1942, art. 160-189 (nuovo CCII, art. 87-93). |
| Composizione negoziata della crisi | Percorso stragiudiziale con esperto nominato da Camera Commercio; piani negoziati a creditori con possibili misure cautelari (sospensione esecuzioni, facilitazioni fiscali). | D.L. 118/2021 (L.147/2021), artt. 12-25-quinquies CCII (D.Lgs.14/2019). |
| Mediazione e transazione fiscale | Procedure conciliative per ridurre/sospendere il debito (es. mediazione tributaria o contrattuale con creditori fiscali/inps, favorevoli sgravi fiscali). | D.Lgs. 546/1992 (mediazione tributaria); CCII, art. 38 D.L. 13/2023. |
Le tabelle sopra riepilogano alcuni degli strumenti difensivi e compositivi principali. Si consiglia di consultare gli articoli di legge specifici (ad es. art. 1 D.L.119/2018 per le rottamazioni precedenti, art. 87 CCII per il concordato) e le relative circolari applicative. Un professionista qualificato aiuta a inquadrare rapidamente la soluzione più idonea.
Domande frequenti (FAQ)
- Cosa devo fare subito dopo aver ricevuto una cartella esattoriale?
Il primo passo è verificare la correttezza formale dell’atto (prescrizione, dati anagrafici, oggetto) ed entro 60 giorni presentare eventualmente ricorso tributario in Commissione Provinciale . Nel frattempo, valutate se sia il caso di pagare subito (per bloccare le sanzioni) o di attivare una rottamazione/definizione agevolata se aperta. Se la cartella non vi sembra dovuta, avvertite subito l’avvocato per predisporre l’opposizione. Nel frattempo potete iniziare a pianificare un eventuale piano di rientro (interno, negoziato o concordatario). - È vero che dopo aver pagato non posso più contestare la cartella?
No: anche dopo il pagamento avete 60 giorni dall’atto successivo per ricorrere in Commissione Tributaria . In altri termini, il pagamento non estingue il diritto di difendersi (art. 69 D.Lgs. 546/1992). Quindi se il debito era ingiusto potete chiederne il rimborso anche dopo aver saldato. Attenzione solo ai casi di rateizzazioni pregresse: in tali situazioni, aderire a un piano può comportare l’automatico riconoscimento del debito (Cass. 27504/2024), ma ciò non impedisce il ricorso successivo (sui termini prescrizionali). - Posso fermare un pignoramento già avviato?
Sì, con le opportune azioni legali. Se la procedura è già iniziata (ad es. con pignoramento presso terzi o prelievo bancario), si può proporre opposizione esecuzione entro 40 giorni dalla notifica . Inoltre, se il pignoramento è imminente, è possibile chiedere un provvedimento d’urgenza (art. 700 c.p.c.) per sospenderlo temporaneamente. Se ci sono vizi nell’avvio dell’esecuzione (mancata notifica dell’intimazione di pagamento, ruolo inesistente, etc.), si può ottenere l’annullamento dell’esecuzione stessa. L’avvocato può anche trattare con i creditori per concordare il congelamento del pignoramento in cambio di una garanzia (ad es. cauzione o pegno su beni). - Che differenza c’è tra rottamazione e definizione agevolata?
In generale, il termine rottamazione si riferisce alle vecchie dilazioni delle cartelle (leggi Finanziarie di vari anni), mentre definizione agevolata è il termine più ampio (include anche rottamazioni). Tutte mirano ad annullare sanzioni/interessi: ad esempio la recente “rottamazione-quinquies” cancella sanzioni e interessi e consente solo il pagamento del capitale principale . L’importante è verificare se siete nei termini di adesione. Se avete dei piani di rateizzo in corso (es. già eseguito rottamazione-ter o quater), potrebbero esserci regole di esclusione o di cumulo (vedi art. 1 L.199/2025). - Cosa succede se non pago una cartella entro 60 giorni?
Scaduto il termine senza impugnazione, l’atto diventa definitivo e si procede con l’esecuzione forzata (iscrizione ipoteca, pignoramenti). In alcuni casi, dopo 60 giorni senza pagamento scatta la decadenza dal beneficio della rateizzazione se era stata concessa. Inoltre, non intervenendo il pagamento, i debiti continuano a maturare interessi. Quindi il rischio è che alla fine si debba pagare di più. Tuttavia, anche dopo il termine, in caso di contenzioso in corso, si possono chiedere la sospensione o la rateizzazione del pignoramento, ma con maggiori difficoltà rispetto a un impianto fatto in precedenza. - Quando conviene avviare un concordato preventivo?
Una Srl o altra società di capitali dovrà valutare il concordato preventivo quando i debiti superano il valore dell’attivo disponibile (quindi c’è rischio di insolvenza conclamata), ma l’azienda è ancora potenzialmente risanabile o si vuole massimizzare il valore residuo. Se i creditori sono intenzionati a incassare almeno parte del dovuto, possono accettare un piano concordatario (in continuità o liquidatorio) che consenta all’imprenditore di cedere alcuni beni o proseguire l’attività in parte. Conviene chiedere il concordato soprattutto se ci sono possibilità concrete di ripresa o se le banche e il fisco mostrano apertura a un piano. L’alternativa è il fallimento/liquidazione, che in genere soddisfa meno i creditori (e impone alla società l’intervento del curatore, spese elevate e possibili revocatorie). - Posso definire i miei debiti contributivi INPS con uno strumento simile alla rottamazione?
Sì: esistono modalità di definizione agevolata anche per i debiti INPS. Ad esempio, le Finanziarie precedenti (2015-2019-2020-2021) hanno previsto sanatorie analoghe alla rottamazione, comprendenti contributi esclusi da accertamenti. Anche ora l’INPS consente la rateizzazione agevolata, e come anticipato la L.203/2024 ha introdotto i piani fino a 60 rate per debiti non affidati a ruolo . Se invece i contributi sono già affidati a Equitalia/Riscossione, la rottamazione-quinquies (L.199/2025) li include come “contributi previdenziali dovuti all’INPS” , a patto che non derivino da accertamenti (per quelli di solito esiste un’altra definizione agevolata separata o si attende la prescrizione quinquennale). In pratica, puoi regolarizzare i tuoi contributi in carico senza sanzioni, usando gli stessi strumenti dei tributi. - Quali documenti devo tenere pronti per avviare un piano di rientro o concordato?
Serve preparare un set completo di documenti contabili e fiscali: ultime dichiarazioni dei redditi e IVA, bilanci (Dichiarazione Unico, bilancio CIVIListico), estratti conto bancari, pendenze fiscali e previdenziali (elenco dettagliato dei carichi pendenti, con data, importo e riferimenti), elenco dei debitori (clienti con crediti) e creditori (fornitori, banche, INPS) con i rispettivi importi. Inoltre, servono dati patrimoniali (immobili aziendali, beni aziendali, magazzino, macchinari, valore del know-how) e un piano industriale che spieghi come si intende ripagare il debito. Tutto ciò costituirà la base del piano di risanamento: senza una contabilità aggiornata e trasparente, non è possibile procedere a nessun accordo. Lo Studio Monardo aiuta a raccogliere e validare questi documenti, collaborando con commercialisti di fiducia, per redigere piani attendibili e convincenti per i creditori o il tribunale. - Se ignoro una cartella esattoriale, cosa succede?
In caso di totale inerzia, il Fisco procederà agli atti esecutivi: iscrizione ipotecaria immobiliare, fermo amministrativo veicoli, pignoramento di stipendi o conti correnti. Il debito continuerà a maturare interessi (anche se dimezzati se è «cartella» e non accertamento), e alla fine il creditore potrà pignorare fino ad esaurire il patrimonio. Ovviamente questo scenario è da evitare. In generale, non si “estinguono” i debiti per non aver fatto niente: solo con il decorso dei termini di prescrizione un atto può diventare inefficace (prescrizione 5 o 10 anni a seconda). Ma l’attesa del tempo utile fa perdere tutti gli altri rimedi: non ignorare mai una notifica. Se proprio non si ha la liquidità, almeno presentare l’impugnazione serve a guadagnare tempo e a non perdere le tutele legali. - Cosa significa “fallimento” per una SRL e quando conviene evitarlo?
Se un tribunale dichiara il fallimento di una SRL, interviene un curatore fallimentare che vende l’attivo per pagare i creditori nell’ordine legale. I soci generalmente perdono l’eventuale capitale investito (perdono non può essere restituito) ma non rispondono personalmente dei debiti (la responsabilità è limitata al capitale). Tuttavia, se hanno dato garanzie personali, rischiano sui loro beni. Il fallimento comporta inoltre che l’azienda cessa l’attività, tutti i contratti vengono sciolti (salvo quelli cui il curatore intende dar corso) e si perde la gestione diretta. In pratica, salvo che l’attivo fallimentare sia superiore ai debiti (raro), i creditori ricevono poco. Conviene evitarlo se ci sono alternative (concordato, accordi di ristrutturazione) che almeno garantiscono una percentuale di pagamento ai creditori e la conservazione del valore aziendale. Inoltre, il fallimento genera spesso responsabilità per amministratori (art. 67 L.F.), con possibile sequestro di patrimoni. Il nostro Studio valuta sempre l’ipotesi del fallimento come estrema ratio. - Posso ottenere l’esdebitazione dei miei debiti aziendali?
L’esdebitazione permette di liberare l’impresa dai debiti residui dopo un piano di rientro se il patrimonio non basta. Essa è prevista dalla L.3/2012 nel piano del consumatore e può scattare automaticamente al termine di una procedura di concordato liquidatorio (art. 186-bis L.F.). Dal 2022, con il nuovo CCII, l’esdebitazione è prevista anche per l’imprenditore individuale (D.Lgs. 14/2019 art. 87). Per le società la situazione è più complessa: se un concordato liquidatorio è omologato con pagamento integrale ai creditori privilegiati, si ottiene di regola l’esdebitazione del residuo (Cass. 1469/2026). Lo Studio Monardo verifica ex ante la possibilità di esdebitare (comprovando l’assenza di beni sui quali soddisfare i creditori) e guida la procedura fino alla cancellazione del debito residuo dagli elenchi pubblici. - Che cos’è l’oggetto di una cartella esattoriale, e perché conta ai fini della validità?
L’oggetto è la descrizione del debito reclamato (anno di imposta, codice tributo, ecc.). La Cassazione ha sottolineato che l’oggetto deve essere chiaramente indicato: se manca o è generico, la cartella è nulla . Il motivo è che il contribuente deve poter sapere esattamente quale obbligazione stia pagando o contestando. In pratica, l’agenzia esattoriale deve allegare l’estratto di ruolo o la documentazione fiscale collegata. Se nella ricevuta di ritorno non è desumibile il collegamento all’atto tributario, la notifica non interrompe la prescrizione . Pertanto, all’arrivo di una cartella, controllate che ci sia il riferimento al ruolo e all’anno. In caso di irregolarità formale, potrebbe essere nullo l’intero atto e non dovuto il pagamento. - Cosa succede con la prescrizione dei debiti fiscali e previdenziali?
La legge stabilisce termini di prescrizione: di norma 10 anni per le tasse e i contributi (c.c. art. 2946), ma per le imposte erariali dopo il 1995 è stato riconosciuto dalla Cassazione un termine quinquennale (in linea con il termine unico quinquennale introdotto dall’art. 3 L. 335/1995). Inoltre, la Legge 205/2017 (decreto “Dignità”) ha ridotto la prescrizione dei crediti fiscali da 10 a 5 anni, se non interrotta; se invece l’Agenzia o l’INPS notifica un atto, bisogna verificare se effettivamente lo ha fatto validamente. Anche gli accertamenti fiscali (atto impositivo) hanno prescrizione quinquennale (art. 43 DPR 600/73) o decennale a seconda dei casi. In ogni caso, se il termine prescrizionale è ormai scaduto alla notifica della cartella, essa può essere annullata in sede di ricorso . Il nostro studio verifica sempre il decorso dei termini prima di pianificare pagamenti o ricorsi. - Un tribunale ha accettato il concordato: cosa cambia?
Una volta omologato il concordato, i debiti riconosciuti dal piano concordatario vanno eseguiti secondo i termini del piano. I creditori devono ricevere quanto previsto (ad es. 20% in 5 anni), ed eventuali rate insolute non possono essere riscattate (tranne clausole specifiche). Inoltre, il concordato paralizza le procedure di esecuzione pendenti: se un pignoramento era stato avviato, esso viene estinto dall’omologazione. Il curatore concordatario (o il debitore stesso, se è stato ammesso) deve compiere gli atti necessari. Da quel momento, se il debitore rispetta il piano, è fuori dal fallimento. Se però il debitore non adempie, la procedura può essere revocata e il fallimento dichiarato. - Esistono tabelle per simulare piani di rientro o rottamazione?
Sì, spesso i consulenti preparano simulazioni numeriche. Ad esempio, per la rottamazione-quinquies si può calcolare l’importo della rata in 54 rate bimestrali con interessi al 3% annuo (dopo il primo anno) . Allo stesso modo, si possono simulare i pagamenti in 36 o 60 mensilità per i contributi INPS. Un commercialista o l’ufficio legale può utilizzare fogli di calcolo per confrontare: - il costo totale del debito con e senza rottamazione (capitale vs capitale + interessi/sanzioni);
- il piano di ammortamento INPS con diverse durate. Tali simulazioni (es. piano esemplificativo col proprio debito reale) aiutano a prendere decisioni consapevoli. Il nostro Studio fornisce questi strumenti al cliente: ad esempio, calcoliamo quanto si risparmia con la rottamazione, oppure quale rata mensile conviene sulla base del cash flow aziendale.
(Le risposte alle FAQ sono a solo scopo informativo e non sostituiscono una consulenza legale personalizzata.)
Conclusione
La gestione di una azienda manifatturiera in crisi di debiti richiede competenza legale tempestiva e strategie mirate. In questo articolo abbiamo riassunto le opzioni a disposizione: dall’analisi preventiva degli atti notificati alla scelta delle difese (opposezioni, ricorsi, sospensioni), fino agli strumenti di composizione del debito (rottamazioni, piani di rateizzo, accordi stragiudiziali e concordati). Le principali norme italiane (Codice Civile, leggi tributarie, Codice della Crisi) e la giurisprudenza della Cassazione definiscono un quadro che – se ben compreso – offre spesso un vantaggio al debitore. Ad esempio, la recente possibilità di estinguere debiti fiscali senza sanzioni , i piani contributivi semplificati , e le opportunità di negoziazione con Fisco e banche rappresentano concrete soluzioni che un imprenditore deve considerare.
L’elemento chiave, ribadito più volte, è agire tempestivamente. Ogni ritardo può far scadere termini irripetibili e rendere vane anche le strategie difensive più robuste. Per questo è fondamentale avvalersi di un professionista esperto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono specializzati proprio nell’assistenza agli imprenditori in difficoltà. Grazie alle loro competenze (cassazionista, gestore crisi da sovraindebitamento, esperto negoziatore) sapranno valutare fin da subito quali strumenti attivare. Possono intervenire efficacemente per bloccare azioni esecutive (ferrarini, pignoramenti, ipoteche, sequestri), negoziare transazioni con il Fisco, proporre piani concordati e, se necessario, condurre al concordato o all’esdebitazione. In ogni fase, lo Studio Monardo seguirà l’azienda con approccio strategico e soluzioni operative personalizzate.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti valuteranno la tua situazione debitoria e studieranno la strategia difensiva più concreta e tempestiva per tutelare l’azienda, proteggendo il tuo lavoro e i tuoi asset. Non aspettare che gli atti diventino esecutivi: agisci ora con l’assistenza di professionisti.
