Un ingrosso di frutta e verdura che accumula debiti con il Fisco, l’INPS e gli istituti di credito si trova in una situazione di grave rischio. La mancata reazione può portare all’apertura di procedure esecutive (pignoramenti di beni mobili e immobili, ipoteche, fermi amministrativi) e alla perdita della continuità aziendale. Per questo il tema è cruciale: bisogna intervenire subito, evitando errori come ignorare i termini di impugnazione, pagare senza valutare soluzioni o cedere alle pressioni. Le strategie possibili sono molteplici e in evoluzione normativa: dall’opposizione o ricorso tributario, alle definizioni agevolate delle cartelle, dalle rateizzazioni ai piani di composizione della crisi.
In questo articolo analizziamo le principali soluzioni legali a disposizione del debitore imprenditore, con un approccio pratico e divulgativo, dal punto di vista del contribuente. Inizieremo con le norme e le sentenze di riferimento più aggiornate, illustreremo la procedura da seguire passo passo dopo la notifica di un atto esecutivo, le difese e i rimedi (impugnazioni, sospensioni, contestazioni), gli strumenti alternativi (rottamazione, piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione, concordati) e infine errori da evitare e consigli operativi. Il tutto corredato da tabelle riepilogative, esempi numerici e una sezione FAQ con risposte puntuali.
Nell’affrontare queste complesse questioni giuridiche è fondamentale rivolgersi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario a livello nazionale. Cassazionista e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, l’Avv. Monardo è fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e “Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa” ai sensi del D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021). Il suo team può aiutarvi concretamente nell’analisi degli atti ricevuti, nel proporre ricorsi tributari, istanze di sospensione, negoziare piani di rientro e soluzioni sia in sede giudiziale che stragiudiziale.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Il quadro normativo della crisi d’impresa è oggi fondamentalmente regolato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) , in vigore dal 15/08/2020, che ha riordinato e potenziato le vecchie disposizioni della legge sul fallimento (L. 267/1942) e della legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012). Il Codice introduce strumenti moderni come la composizione negoziata della crisi (Titolo II del libro primo), il concordato preventivo semplificato, nonché conferma e integra gli istituti tradizionali come il concordato e la liquidazione giudiziale. Con la legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147 (che ha convertito il D.L. 118/2021), sono state introdotte ulteriori misure urgenti per il rilancio delle imprese e la ristrutturazione del debito. Tra queste, l’istituzione dell’esperto indipendente per la composizione negoziata (art. 2 del D.L. 118/2021) e modifiche al concordato.
Sul fronte tributario e contributivo, le norme chiave sono contenute nel D.Lgs. 446/1997 (riscossione coattiva dei tributi), nel D.P.R. 602/1973 (entrata in ruolo e cartelle esattoriali) e in varie disposizioni di legge annuali. Ad esempio, negli ultimi anni sono state più volte attivate le definizioni agevolate (cd. “rottamazioni” e “saldo e stralcio”) delle cartelle esattoriali: dalla rottamazione-ter (L. 119/2018), alla rottamazione-quater (L. 197/2022), fino alla rottamazione-quinquies (Legge 199/2025) . Tali misure consentono di estinguere i debiti fiscali e INPS sospesi o affidati a ruolo pagando solo l’imposta e/o i contributi dovuti (senza sanzioni e interessi) entro termini stabiliti.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite e delle Sezioni civili della Cassazione ha stabilito alcuni principi fondamentali per il debitore che si difende da atti di riscossione. Ad esempio, la Corte Suprema ha ribadito che anche i debiti IVA e tributari rientrano nell’esdebitazione del fallito : ciò significa che, una volta dichiarato fallito e ottenuto il decreto di esdebitazione, il fallito può essere liberato anche dai debiti IVA residui, senza violare il diritto comunitario (Cass. civ., Sez. V, 6 giugno 2022, n. 18124 ). Un altro principio rilevante è che l’annullamento in giudizio di un atto impositivo rende inefficace l’intera azione di riscossione basata su quell’atto . In pratica, se il contribuente ottiene dal giudice tributario l’annullamento dell’avviso di accertamento, la cartella di pagamento derivante da tale accertamento è illegittima sin dall’origine .
Inoltre, recenti ordinanze della Corte di Cassazione hanno chiarito le condizioni formali per impugnare gli atti di riscossione: ad esempio, una cartella esattoriale può essere contestata solo per vizi propri (ad esempio, errori nell’ammontare del debito iscritto a ruolo o nell’intimazione) e non per vizi del procedimento impositivo precedente (Cass. civ., ord. 6 marzo 2025). Questo significa che per far valere eventuali difetti dell’avviso di accertamento si deve agire con ricorso tributario prima dell’iscrizione a ruolo, oppure utilizzare altri mezzi (come l’esdebitazione nel concordato).
Per quanto riguarda i contributi previdenziali, l’INPS consente di definire amministrativamente i debiti con piani di rateizzazione fino a 24 rate mensili (estendibili a 36 previa autorizzazione ministeriale nei casi previsti ). Gli interessi sulle rate contributive sono calcolati a tasso agevolato (in passato molto basso, salvo eventuali rialzi recenti).
Da ultimo, è utile ricordare che alcune questioni di incostituzionalità e favor creditorum, emerse con le norme di emergenza (es. tasse accise, contributi dovuti), sono state respinte dalla Corte Costituzionale, confermando la legittimità delle procedure di riscossione e del concorso dei creditori pubblici nelle crisi d’impresa.
Fonti normative e giurisprudenziali aggiornate: D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) ; Legge 147/2021 (conv. D.L. 118/2021); Legge 3/2012 sul sovraindebitamento (oggi parte del Codice); D.Lgs. 446/97; D.P.R. 602/1973; Cass. civ. Sez. V, 6 giugno 2022, n. 18124 ; Cass. civ. Sez. V, 10 novembre 2022, n. 18003 ; Corte Cost. n. 123/2024 (sintesi su diritti creditori).
Cosa fare dopo la notifica di un atto di riscossione: procedura passo‐passo
Quando un ingrosso ortofrutta riceve una notifica (ad esempio cartella esattoriale, intimazione fiscale, avviso di addebito INPS, pignoramento bancario) è fondamentale agire rapidamente e in modo organizzato. Ecco i passaggi principali:
- Analisi immediata dell’atto. Verificate con attenzione chi è l’emittente (Agenzia delle Entrate – Riscossione, INPS, banche), a quale debito si riferisce (periodo, imposta o contributo, sanzioni) e se è accompagnato da un titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo, decreto ingiuntivo fiscale). Nota: spesso i debiti INPS e fiscali vengono affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia), che invia la cartella di pagamento.
- Termini di impugnazione: di regola, dalla notifica della cartella o dell’intimazione inizia a decorrere il termine di 60 giorni per impugnare l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (art. 19 DPR 602/1973) . Se si tratta di un atto INPS (es. avviso di addebito), l’opposizione si propone davanti al giudice ordinario (Tribunale), con termini variabili (generalmente 60 giorni dalla notifica). È quindi cruciale prendere nota della data di notifica e consultare subito un consulente per valutare i motivi del ricorso.
- Conciliazione spontanea e rateazione. Contestualmente, valutate la possibilità di aderire ad una definizione agevolata o di ottenere una rateazione, specie per dilazionare il pagamento e fermare le azioni esecutive. Ad esempio:
- In caso di debiti affidati a ruolo, è possibile presentare domanda di rottamazione quater o quinquies (v. tabella riepilogativa più avanti) o chiedere una rateizzazione ordinaria tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione.
- Per i debiti INPS, si può chiedere all’INPS un piano di rateazione della situazione debitoria fino a 24 rate (estensibile a 36 in particolari situazioni) . L’adesione a rateazioni o definizioni sospende le azioni esecutive (ad esempio, non si può pignorare finché è in corso il piano di dilazione).
- Attenzione: per aderire alla definizione agevolata (rottamazione-quinquies), occorre in genere rinunciare a eventuali ricorsi pendenti (e con il pagamento delle rate il giudizio si estingue) .
- Impugnazione dell’atto. Se esistono vizi nell’atto, è possibile tentare la strada giudiziale:
- Opposizione a cartella/ingiunzione fiscale: si presenta ricorso in commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica . L’opposizione può fondarsi su errori nell’importo (ad esempio il debito non è stato correttamente aggiornato, o è stato richiesto un tributo già versato) o su illegittimità procedurali (ad esempio la cartella è stata notificata senza titolo valido).
- Opposizione a atto INPS: se l’INPS ha emesso un avviso di addebito ingiuntivo, si oppone al tribunale civile (termine 60 giorni). Possono contestarsi vizi simili: p.e. contributi non dovuti, calcolo errato, prescrizione.
- In ogni ricorso è importante allegare tutta la documentazione (buste paga, versamenti F24, ricevute di pagamento e ogni altro documento rilevante) per dimostrare errori o circostanze.
- Richiesta sospensione/fermo di esecuzione. Se l’atto è stato notificato a soggetti che si stanno avvalendo di istituti di crisi, possono chiedere la sospensione della riscossione:
- Se avete presentato istanza di composizione della crisi (art. 16 C.C.I.), le esecuzioni individuali (pignoramenti, fermi, ipoteche) vengono sospese fino alla decisione di ammissione alla procedura .
- In alternativa, prima della definizione agevolata 2026 e in analogia con il vecchio art. 19 DPR 602/73, l’adesione ad un piano di rientro concordato (ad es. sul debito contributivo) può interrompere temporaneamente la riscossione.
- Se il debitore è o diventa fallito, con il deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura concorsuale il Giudice fallimentare dispone l’immediata sospensione generale di tutte le azioni individuali dei creditori (art. 47 R.D. 267/1942).
- Negoziazione diretta con i creditori. Contestualmente, è buona norma provare a instaurare un dialogo con i creditori:
- Agenzia delle Entrate-Riscossione: talvolta è possibile ottenere un piano di rateizzazione più lungo (ad esempio fino a 72 rate mensili) previo piano economico, oppure chiedere una definizione parziale. L’Avv. Monardo e il suo team possono ad esempio assistervi nella redazione di istanze motivando “grave difficoltà economica”.
- INPS: si può chiedere direttamente all’INPS una proroga o dilazione supplementare (in aggiunta alle 24 rate), soprattutto se dovete far fronte a risorse incassate tardivamente o crediti nei confronti della PA. L’INPS valuta caso per caso.
- Banche e finanziarie: se ci sono debiti bancari (mutui, leasing, scoperti di conto), conviene richiedere ai dirigenti un rinegoziamento delle condizioni (allungamento dei piani di ammortamento, previ convenzioni come il “Fondo di Garanzia PMI” per ristrutturare debiti esistenti). Anche in questo caso l’istituto bancario può concordare dilazioni extra se ritiene che l’azienda possa risanarsi in prospettiva.
- Decisione sul percorso definitivo. Dopo aver valutato le impugnazioni e gli accordi, occorre definire la strategia finale:
- Pagamento parziale: se la definizione agevolata è conveniente (come nel caso della rottamazione-quinquies, che azzera sanzioni e interessi), può bastare seguire il piano di versamenti concordato.
- Procedura concorsuale o stragiudiziale: se il debito rimane insostenibile e vi è rischio fallimento, bisogna considerare l’apertura di una procedura di composizione (vedi par. successivi).
TABELLA 1 – Scadenze chiave (esempi)
| Atto ricevuto | Termine per ricorso | Effetti principali |
|---|---|---|
| Cartella esattoriale | 60 giorni dalla notifica (ricorso in Commissione Trib.) | Fermo amministrativo, pignoramenti mobiliari ed immobiliari |
| Decreto ingiuntivo INPS | 40 giorni dall’ordine di cancelleria del Giudice | Possibilità di fermo amministrativo (auto) e pignoramenti |
| Decreto ingiuntivo bancario | 40 giorni dall’ordinanza di accoglimento del decreto ingiuntivo (Tribunale) | Pignoramenti bancari, fermo mezzi |
| Avviso bloccante (preavviso di fermo/ippoteca) | Nessun termine per ricorso: atto notificatorio di preavviso di sequestro immobiliare (dl 192/2016) | Vieta trasferimenti attivi; di fatto preludio al fermo/ipoteca |
| Accertamento fiscale (avviso di accertamento o rettifica INPS) | 60 giorni dalla notifica (ricorso in Commissione Trib./Tribunale compet.) | Il creditore può emettere ruolo e cartella se non contestato |
Fonte: elaborazione su D.Lgs. 446/97, D.P.R. 602/1973 e circolari INPS.
Difese e strategie legali: impugnare, sospendere, contestare
Una volta avviate le procedure di cui sopra, il debitore deve valutare le migliori difese legali disponibili. Tra le più importanti:
- Impugnare il titolo esecutivo: Se l’azione coattiva si basa su un titolo giudiziale (ad es. decreto ingiuntivo, ordinanza di ingiunzione), è possibile proporre opposizione in tribunale entro 40 giorni dall’assegnazione del decreto (art. 648 c.p.c.). In tale sede si possono eccepire vizi nel diritto o nella procedura (ad es. inesistenza del credito, prescrizione, difetti di notifica). Se l’opposizione è meritata, si può far cadere l’ingiunzione bancaria o INPS e bloccare immediatamente le esecuzioni in corso.
- Ricorso per legittimità o costituzionale: Nei casi più complessi (es. profili di interpretazione di legge controversi), si può valutare l’ipotesi di un ricorso in Cassazione su questioni di diritto. Tuttavia, il tempo e il costo di questo rimedio lo rendono poco pratico per ottenere sollievo immediato. Vale la pena solo in presenza di profili rilevanti (es. conflitti tra norme e fattispecie straordinarie).
- Annullamento per vizio procedurale: Un vizio classico da esaminare è l’assenza di titoli validi. Ad esempio, una cartella esattoriale può essere illegittima se si basa su un avviso di accertamento privo di notifica al contribuente o su un ruolo non conforme ai dati catastali. In sede tributaria, la Cassazione ha chiarito che la cartella impugnabile per vizio proprio (ad es. indicazione errata dell’importo) e non per vizi trascorsi . Tuttavia, se il giudice tributario annulla l’avviso di accertamento sottostante, ciò fa venire meno ex se il titolo su cui si fondava l’iscrizione a ruolo : in sostanza, il debito tributario perde basi legali e la cartella decade.
- Prescrizione e decadenza: Verificate sempre i termini di prescrizione dei debiti tributari e contributivi (normalmente 5 anni per tributi erariali dalla notifica, salvo interruzioni) e quelli di decadenza degli atti di accertamento. Se il debito è prescritto o l’accertamento è caduto in decadenza, anche la cartella diventa infondata.
- Opposizione della cartella (art. 60-61 D.P.R. 602/73): Se il contribuente ha già pagato parte del debito o è in corso di definizione agevolata, può chiedere in sede tributaria la dichiarazione di esclusione di ulteriori riscossioni. In alternativa, può depositare una cauzione (generalmente 2/3 del debito) per sospendere la cartella in attesa del giudizio tributario (art. 47-ter D.P.R. 602/1973).
- Ricorso in opposizione allo stato passivo: Nel caso in cui l’impresa presenti istanza di fallimento controllato o concordato con bilancio (ad es. ex art. 168-bis LF), i creditori (inclusi Fisco e INPS) vengono ammessi al concorso mediante deposito in tribunale. In tale fase è possibile contestare i crediti iscritti, ad esempio chiedendo che l’erario non possa partecipare al riparto se il tributo era nullo (vedi Cass. n. 18124/2022 sull’IVA, sopra citata ).
- Richiesta di blocco delle esecuzioni illegittime: In casi estremi, si può ricorrere al tribunale ordinario (ex art. 615 c.p.c.) per chiedere la sospensione d’urgenza di misure esecutive gravemente pregiudizievoli e illegittime. Ad esempio, se una cartella è palesemente basata su un credito inesistente, l’imprenditore può ottenere dal giudice il sequestro conservativo o la sospensione del pignoramento.
TABELLA 2 – Principali azioni legali difensive
| Strumento | Quando usarlo | Effetti |
|---|---|---|
| Ricorso tributario (ricorso in CTP) | Se l’atto (accertamento o cartella) contiene errori formali o sostanziali (es.: debito già pagato o non dovuto) | Ricorsi accettati annullano l’atto presupposto e bloccano la riscossione coattiva |
| Opposizione decreto ingiuntivo (Trib.) | Se è stato emesso un decreto ingiuntivo INPS o bancario non fondato su un debito certo e liquido | Se accolta, il giudice revoca l’ingiunzione e ferma i pignoramenti |
| Opposizione decreto di Esdebitazione fallimento | Se il fallito ritenesse erroneamente escluso dal beneficio (raro) | Permette di contestare l’esclusione di debiti (non comune per debitori ordinari) |
| Istanza di sospensione ex art. 156 c.p.c. (procedura concorsuale) | Con l’ammissione al concordato o fallimento, per bloccare ingiunzioni pendenti | Tutte le esecuzioni individuali si bloccano fino a decisione definitiva |
| Azione revocatoria fallimentare / concordataria | Se si sospettano simulazioni o privilegi (ad es. pagamento ingiustificato a un creditore poco prima della crisi) | Annulla gli atti compiuti in frode agli altri creditori |
Fonte: elaborazione su norme cod. proc. civ., L. fall., D.P.R. 602/1973, Cass. cit., e prassi ministeriale.
Strumenti alternativi di soluzione della crisi
Quando la soluzione giudiziale o stragiudiziale immediata (ricorsi, rateazioni) non è sufficiente, l’impresa può valutare l’accesso a procedure di composizione della crisi o a ristrutturazioni dei debiti:
- Piani del consumatore e accordi da sovraindebitamento (L. 3/2012, ora nel Codice): Se l’ingrosso ortofrutta è gestito da un imprenditore sotto soglia o da un libero professionista o agricoltore in difficoltà, può ricorrere all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) presentando un piano a creditori. In particolare:
- Piano del consumatore: riservato a chi non svolge attività di impresa (di solito non il nostro caso, se l’attività è commerciale). Prevede il pagamento proporzionale ai redditi futuri, con possibile stralcio di parte del debito.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a soggetti non fallibili (piccoli imprenditori), richiede l’accordo di almeno il 60% dei crediti in valore. Permette di ridurre (falcidiare) parte dei debiti e dilazionare il pagamento residuo.
- Liquidazione controllata: alternativa alla procedura fallimentare, nella quale i beni dell’imprenditore vengono liquidati per soddisfare i creditori, con diritto all’esdebitazione finale.
- Esdebitazione del debitore incapiente: il nuovo Codice della crisi consente all’imprenditore che non possiede beni né redditi sufficienti di ottenere la cancellazione dei debiti non soddisfatti, a condizione di aver chiesto il piano dell’accordo e di soddisfare certe condizioni (art. 274 Codice della crisi).
Vantaggio pratico: con l’apertura di queste procedure (piano in OCC), tutte le azioni esecutive individuali vengono bloccate . Ciò dà tempo di gestire la crisi in modo ordinato. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi e fiduciario di OCC, può seguire l’impresa in ogni fase: dalla predisposizione dell’inventario e del piano, alla trattativa con i creditori fino all’omologazione giudiziale del piano.
- Accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis L.Fall.: Se l’impresa è già in stato di insolvenza, può prospettare un “accordo di ristrutturazione” con i propri creditori (banca e fisco compresi) davanti al tribunale fallimentare. L’accordo richiede la maggioranza assoluta dei crediti e il voto favorevole di creditori privilegiati (banche, ecc.). Se approvato dal tribunale, vincola i dissenzienti ed è efficace verso tutti i creditori concordatari.
- Concordato preventivo in continuità: può essere proposto dall’impresa in crisi (SRL, SNC, etc.) per ristrutturare l’azienda e i debiti. Il concordato può prevedere il pagamento di parte dei debiti e il risanamento aziendale, o la liquidazione controllata dei beni con eventuale trasferimento dell’attività. Nel concordato “in continuità”, l’impresa continua a operare e paga i creditori secondo un piano pluriennale approvato dal tribunale (con l’aiuto, appunto, del concordato). L’Impresa in concordato gode di protezione completa (nessuna esecuzione individuale può proseguire) e può partecipare alle definizioni agevolate: ad es. la rottamazione quater permette di ridurre il debito fiscale residuo anche nella pendency di un concordato.
- Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): questo istituto introdotto recentemente consente all’imprenditore (anche agricolo) in “squilibrio” di chiedere il supporto di un esperto (iscritto in appositi elenchi) attraverso la Camera di Commercio. L’esperto assiste nella trattativa riservata coi creditori (anche solo con le banche) al fine di concordare un piano di risanamento. L’esito può essere un accordo stragiudiziale (anche da ratificare dal giudice) che eviti una procedura concorsuale vera e propria. È uno strumento particolarmente utile alle PMI: l’Avv. Monardo, essendo “esperto negoziatore” accreditato, può rappresentare l’impresa nel tavolo negoziale.
- Esdebitazione fallimentare: se, nonostante gli sforzi, l’impresa fallisce, al termine della procedura fallimentare l’imprenditore potrà ottenere (su domanda) il decreto di esdebitazione dei debiti residui (art. 142 L.Fall.). Come detto, la Cassazione ha confermato che tale beneficio comprende anche i debiti tributari residui (compresi IVA e IRAP) , a condizione di aver liquidato il patrimonio e soddisfatto i creditori nei limiti delle risorse disponibili. L’Avv. Monardo può seguire il fallimento (o la liquidazione controllata) come commissario giudiziale, avvocato o gestore della crisi, garantendo al debitore l’ottenimento dell’esdebitazione finale.
- Esdebitazione per chiusura del piano in OCC: anche se il Codice della crisi non prevede un termine esplicito, in pratica l’approvazione e il pieno rispetto del piano di composizione (accordo o liquidazione controllata) in OCC comporta parimenti la sopravvenuta estinzione dei debiti residui, purché l’imprenditore abbia agito in buona fede e concluso il piano.
In sostanza, gli strumenti per uscirne non mancano, ma vanno scelti e combinati con cura. L’Avv. Monardo e il suo team sapranno progettare, in base allo stato di salute dell’azienda e ai creditori coinvolti, il mix più adatto (ad esempio: al contempo chiedere una rateazione di 72 mesi a Equitalia, varare un accordo con le banche e aprire una composizione con l’OCC).
Errori comuni e consigli pratici
- Non attendere la scadenza! Più tempo passa, più si accumulano interessi e azioni coercitive. Appena ricevuta una cartella o un pignoramento, agisci subito: annota i termini, contatta il tuo professionista, valuti un ricorso o un accordo.
- Leggi attentamente i documenti. Spesso la cartella contiene dati e numeri errati: verifica periodi d’imposta, importi e sanzioni calcolate. Non fidarti di terzi: fai una copia degli atti e fai controllare da un esperto.
- Non pagare senza causevole esame. Se devi pagare comunque, valuta se conviene la definizione agevolata anziché saldare pienamente un debito viziato. A volte vale la pena rinunciare a ricorsi pendenti per stralciare il grosso delle somme.
- Incastra giusto i crediti. Se l’azienda vanta crediti (ad es. fatture insolute da parte di fornitori, crediti verso la PA, credito d’imposta), fatti assistere per monetizzare al più presto tali crediti (ad esempio cessione del credito, compensazioni, cartolarizzazione) in modo da non dover ricorrere esclusivamente all’indebitamento.
- Evita cure palliative. Le soluzioni tampone (sospendere o cambiare semplicemente alcune scadenze) rischiano di allungare solo il problema. Valuta fin da subito se serve una ristrutturazione completa o una procedura di composizione.
- Non affrontare tutto da soli. Parlare con l’Avv. Monardo e i consulenti del suo studio significa avere un quadro chiaro e tattico. Spesso i debitori ignorano opzioni che un professionista conosce bene (es. l’esdebitazione, il fondo di garanzia, gli sconti negoziati con l’AdER). Usare impropriamente il saldo e stralcio o presentare istanze incomplete può portare a revoca dei benefici.
Tabelle riepilogative
| Strumento | Scadenze/Termini | Effetti principali |
|---|---|---|
| Ricorso tributario (CTP) | 60 gg dalla notifica cartella/avviso di accertamento | Sospende le azioni esecutive fino alla sentenza. Se accolto, annulla l’atto presupposto. |
| Rateizzazione Agenzia | Richiesta online (mass. 120 rate) | Dilazione del debito: il debito originario resta invariato (si pagano imposta, sanzioni, interessi di mora e aggio) |
| Rottamazione Quinquies | Domanda entro 30/04/2026 | Paga solo imposte e contributi (senza sanzioni, mora, aggio); definizione agevolata in 54 rate bisettimanali |
| Rateazione INPS (amm. gen.) | Fino a 24 rate (36 con autorizzazione) | Dilazione dei contributi; consente di sospendere le azioni esecutive previdenziali fino al termine del piano. |
| Composizione sovraindeb. (OCC) | Presentazione istanza OCC in qualsiasi momento | Blocca azioni esecutive (anche di Agenzia Entrate-Riscossione) e valuta un piano di rientro creditori; in caso di accordo omologato si rimette in bonis l’impresa. |
| Concordato preventivo | Istanza presso Tribunale fallimentare | Blocca coattive e consente un piano di risanamento o liquidazione concordata; può prevedere stralcio di debiti sotto il controllo giudiziario. |
| Composizione negoziata (CCIAA) | Domanda alla Camera di Commercio; entro 60 gg nomina esperto | Dialogo con i creditori guidato da esperto; no involuzione diretta nell’ambito fallimentare; possibili accordi di ristrutturazione out-of-court. |
Domande frequenti (FAQ)
- Ho ricevuto una cartella esattoriale: devo pagarla subito?
Non necessariamente. Anzitutto verifichi se il contenuto è corretto. Può richiedere una consulenza per valutare se impugnarla: ad esempio, un errore di calcolo o un presupposto inesistente rendono la cartella nulla. Inoltre, se esistono opzioni di definizione agevolata (rottamazione o saldo-stralcio), potrebbe conviene aderirvi anziché pagare subito il massimo. Se però non vi sono vizi evidenti e la copertura finanziaria è disponibile, si può optare per una rapida estinzione (specialmente se si vuole evitare ulteriori azioni coattive). - È vero che se impugno un avviso di accertamento, la cartella sparisce?
Sì. Secondo la Cassazione, quando un avviso di accertamento viene annullato da una sentenza del giudice tributario, gli atti di riscossione (iscrizione a ruolo, cartella) che ne derivano perdono di efficacia automaticamente . In pratica la Corte riconosce che il giudizio tributario che accoglie il ricorso del contribuente fa venir meno il presupposto legale dell’intera riscossione coattiva, anche se la sentenza non è passata in giudicato. Quindi, se impegnate con successo l’avviso, la cartella sarà considerata illegittima. - Posso impugnare la cartella se c’è un errore nel calcolo?
Sì. La cartella esattoriale è impugnabile davanti alla Commissione Tributaria solo per vizi propri dell’atto (ad esempio, importo sbagliato, contributo computato male, omissione di un pagamento già fatto) . In tal caso il giudice potrebbe annullare la cartella. Tuttavia, se il vizio riguarda l’avviso di accertamento sottostante, occorre impugnare l’avviso e poi, come visto, la cartella decade di conseguenza . - Se ho già un ricorso pendente contro l’accertamento, posso aderire alla rottamazione?
No. La legge sulla rottamazione-quinquies (2026) richiede che al momento della domanda il ricorso sia ritirato o dichiarato definito, perché l’adesione alla definizione agevolata implica la rinuncia al contenzioso fiscale in corso . In pratica, se esiste un giudizio, bisogna interromperlo: con il pagamento della prima rata, il processo si estingue. Questo significa che non si può “far pendere” due strade; è scelta o l’una o l’altra. - Ho debiti INPS e fiscali: posso chiedere un unico piano?
Sì e no. Attualmente debiti fiscali e contributivi vengono gestiti da enti diversi (Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS), quindi andranno regolarizzati separatamente. Tuttavia, esiste la possibilità di un accordo di ristrutturazione con i creditori (ai sensi dell’art. 182-bis L.Fall. o di un concordato) che coinvolga sia l’Agenzia delle Entrate sia l’INPS come creditori. In pratica, nell’ambito di tali procedure concorsuali/negoziali si può definire un piano unitario di rientro. Inoltre, se i debiti INPS sono affidati a ruolo (es. cartelle emesse da Agenzia Entrate che comprendono anche contributi), rientrano anch’essi in rottamazioni o rateizzazioni con l’Agenzia. Se no, l’INPS accetta dilazioni proprie (fino a 24 rate ). - Quanto conviene la rottamazione-quinquies del 2026?
Per molti contribuenti è molto conveniente, perché stralcia tutte le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggi di riscossione: si paga solo l’imposta o il contributo principale residuo . Il nuovo piano prevede fino a 54 rate bimestrali (ultimo pagamento nel 2035), con primo versamento entro il 31 luglio 2026 . L’adesione sospende pure le azioni esecutive (ferma fermi e pignoramenti) fino alla eventuale decadenza. L’importo minimo di rata non deve essere inferiore a 200 € mensili (per i primi 2 anni) o 1/120 del debito complessivo. - Il pagamento di una cartella esattoriale mi impedisce di fare ricorso?
No, il pagamento in sé non estingue la possibilità di contestare l’atto. Tuttavia, dopo il pagamento l’eventuale giudizio proposto perde l’oggetto (Cass., Sez. Un. 199/97). Oggi la giurisprudenza suggerisce di impugnare prima di pagare, se si ritiene l’atto infondato . Se hai già pagato, potresti tentare un ricorso per indennizzo ex art. 38 D.Lgs. 546/1992 (situazione eccezionale: dimostrare che la cartella era incontestabile fin dall’origine e chiedere indietro quanto pagato indebitamente, con interessi e spese). - Cosa rischia l’impresa se non interviene?
Le azioni del Fisco (o dell’INPS) possono condurre al blocco dell’attività: pignoramenti bancari sui conti correnti possono paralizzare le operazioni di cassa; ipoteche o fermi impediscono la vendita di beni strumentali (veicoli, terreni); ingiunzioni di pagamento del Tribunale bloccano il patrimonio. Inoltre, se si accumulano debiti, l’imprenditore può essere dichiarato fallito (nel caso di SRL o società di persone). È dunque fondamentale reagire presto con un piano di risanamento, altrimenti l’insolvenza può condurre al dissesto e al fallimento. - Qual è la differenza tra composizione negoziata e concordato?
La composizione negoziata (D.L. 118/2021) è uno strumento informale: l’imprenditore convoca segretamente i creditori coinvolgendo un esperto. Non c’è tribunale, nessuna pubblicità e nessuna omologazione formale. Se l’accordo si raggiunge, rimane però un accordo privato (seppur solitamente ratificato poi in sede concorsuale se necessario). È flessibile e veloce, ma non blocca coattive di per sé (se non si deposita al tribunale nulla).
Il concordato preventivo è una procedura giudiziale: l’imprenditore deposita la domanda in tribunale, ottiene l’immediata sospensione di tutte le esecuzioni (e per 45 giorni di solito si decide se ammettere il concordato). Se concordato, viene redatto un piano formale (contenente pagamenti e possibili cessioni di azienda) e i creditori votano. Se la maggioranza approva e il tribunale omologa, il concordato vincola tutti. È più articolato e rigido, ma offre una “protezione totale” perché le esecuzioni sono bloccate fino all’omologazione finale.
- Quanto tempo ci vuole per esdebitarsi?
Dipende dalla procedura. Nel concordato, per esempio, i creditori possono prevedere un piano fino a 3-5 anni per pagare le somme dovute. Nel sovraindebitamento (piani OCC), i tempi sono anch’essi pluriennali. L’esdebitazione fallimentare si ottiene al termine del fallimento (di solito 3-4 anni). L’importante è lavorare fin da ora al piano di rientro: maggiore è il credito del Fisco da estinguere, più sarà lungo il percorso. - Che differenza c’è tra fallimento e liquidazione controllata?
Il fallimento scatta quando l’impresa è insolvente e i creditori (o il debitore) ne fanno richiesta al tribunale. I beni vengono venduti dal curatore per pagare i creditori. La liquidazione controllata (art. 168 bis L.F.) è invece riservata a imprenditori non fallibili (ad es. imprese agricole) o a falliti che vogliono chiudere l’attività. In sostanza, prevede la vendita dei beni con supervisione del tribunale, ma spesso con una procedura semplificata rispetto al fallimento ordinario. Anch’essa consente l’esdebitazione dei residui a favore del fallito. - Cos’è l’esdebitazione?
È il beneficio che libera l’imprenditore dai debiti non pagati al termine della procedura concorsuale. Nel fallimento, l’art. 142 L.F. permette al debitore fallito senza colpa di vedersi “cancellati” i debiti residui non soddisfatti. Come detto, la Cassazione ha confermato che ciò vale anche per i debiti tributari (comprese IVA e IRAP) . Una volta ottenuto il decreto di esdebitazione, il debitore non deve più pagare quelle somme e non può essere aggredito nuovamente per quei debiti. - Che succede se l’impresa fallisce?
Il tribunale nomina un curatore fallimentare (di solito un avvocato esperto). Il curatore censisce i beni, chiude i contratti in corso, vende gli asset e ripartisce le somme tra i creditori secondo la legge (Fisco e INPS sono creditori privilegiati). L’imprenditore perde la titolarità dell’azienda, ma al termine del fallimento può ottenere l’esdebitazione (vedi sopra). In ogni caso, in fase pre-fallimentare l’impresa può cercare di evitare il fallimento attivando le soluzioni sopra descritte (concordato, OCC, ecc.). - Possiedo beni esteri: le autorità italiane possono pignorarmeli?
In generale sì, grazie a strumenti come il regolamento (UE) n. 655/2014 che disciplina il pignoramento transfrontaliero di conti bancari (il cosiddetto “ordine europeo di pignoramento”), e convenzioni internazionali. Se l’azienda ha conti o immobili all’estero, le azioni del Fisco italiano possono tentare di coinvolgere autorità straniere nel recupero, ma nella pratica ciò avviene solo per grandi crediti. Comunque, meglio regolarizzare subito la posizione in Italia per evitare complicazioni sovranazionali. - È meglio chiudere l’attività o provare a salvarla?
Dipende dalla sostenibilità dell’azienda. Se esiste ancora una prospettiva di profitto, conviene cercare soluzioni per risanare (anche con supporto professionale e piani concordati). Se invece l’attività non è più redditizia nemmeno nel medio periodo, potrebbe essere più onesto pianificare una liquidazione ordinata o l’immediata chiusura, presentando eventualmente un piano di sovraindebitamento anche liquidatorio. In ogni caso, chiusura e liquidazione vanno gestite formalmente (ad es. con concordato liquidatorio) per ottenere esdebitazione, anziché abbandonare i debiti e rischiare sanzioni personali.
(N.B.: le FAQ qui sopra sono esemplificative. Per casi specifici sempre rivolgersi a un professionista.)
Simulazioni pratiche ed esempi numerici
Esempio 1 – Cartella con imposte, sanzioni e interessi
Immaginiamo un ingrosso ortofrutta che riceve una cartella esattoriale di € 20.000, così ripartita: € 8.000 di debito principale (imposte sui redditi non versate), € 7.000 di sanzioni, € 5.000 di interessi e aggio. Il debitore valuta due opzioni:
- Pagamento integrale subito: paga € 20.000.
- Rottamazione quinquies (2026): aderendo paga solo € 8.000 (principal) + interessi legali sul principale (supponiamo € 500) = € 8.500 totali, da dilazionare in 54 rate bimestrali.
Con la rottamazione-quinquies (Legge 199/2025), le sanzioni di € 7.000, gli interessi di € 5.000 e l’aggio di riscossione si azzerano . Il risparmio complessivo sarebbe in questo caso di € 11.500. L’unico “costo” è dover versare rate entro il 2035 e i soli interessi legali sul debito residuo (molto modesti). Questo esempio illustra perché spesso conviene la definizione agevolata.
Esempio 2 – Rateizzazione contributi INPS
Supponiamo invece debiti contributivi all’INPS di € 12.000 (contributi degli ultimi 2 anni). Il debitore chiede la rateazione al massimo consentito:
- Senza difficoltà particolare si ottengono 24 rate mensili: 12.000/24 = 500 €/mese.
- Se, invece, l’impresa dimostra gravissima crisi (es. liquidità zero, ordinanze restrittive), può chiedere al Ministero la proroga a 36 rate: 12.000/36 = 333 €/mese.
In entrambi i casi, l’INPS considererà un tasso agevolato (anche 0,50% annuo), per cui l’importo totale pagato in 3 anni sarà leggermente superiore a € 12.000, ma molto ridotto rispetto a un possibile iter giudiziario. Importante: dal momento in cui la rata richiesta è inserita nel piano INPS, le ipoteche o gli altri fermi finora avviati vengono sospesi.
Esempio 3 – Proposta di concordato
Un SRL ortofrutta con debiti complessivi verso il Fisco di € 100.000 e verso le banche di € 50.000 decide di proporre un concordato. Grazie al supporto dell’Avv. Monardo, presentano al tribunale un piano quinquennale: i creditori saranno soddisfatti al 50% dei loro crediti, con la seguente tabella ipotetica:
| Creditore | Credito residuo | Pagamento concordato (50%) |
|---|---|---|
| Agenzia Entrate | € 100.000 | € 50.000 |
| Banche | € 50.000 | € 25.000 |
Se i creditori approvano (ad es. con una riunione in cui l’Agenzia accetta lo stralcio del 50%), il tribunale omologa e il piano diventa esecutivo. L’impresa pagherà dunque € 75.000 in totale in 5 anni (oltre a eventuali uscite operative), stralciando il restante debito. Nel contempo, ogni esecuzione pendente viene bloccata: l’impresa continua a operare e a fatturare, potendo onorare i versamenti concordati.
Sentenze recenti e fonti istituzionali
- Cass. civ., Sez. V, 6 giugno 2022, n. 18124 – “L’esdebitazione del fallito (art. 142 L.Fall.) si applica anche ai debiti IVA” . Principio: l’istituto della liberazione dai debiti residui comprende anche il debito IVA, purché sia stato dichiarato fallito ed estinta la procedura fallimentare.
- Cass. civ., Sez. V, 10 novembre 2022, n. 18003 – “L’annullamento dell’atto impositivo rende illegittimi gli atti di riscossione (ruolo, cartella)” . Principio: una sentenza favorevole del contribuente fa venir meno il titolo della riscossione coattiva, annullando efficacemente la cartella.
- Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2025 (ordinanza) – ha stabilito che la cartella esattoriale si può impugnare solo per vizi propri (errore nel debito iscritto), non per vizi del precedente accertamento. Questo orientamento conferma che per far valere vizi nell’accertamento occorre agire con ricorso ad hoc.
- D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi) , Legge 147/2021 (conversione D.L. 118/2021) – principi generali sulle procedure di crisi, nomina dell’esperto indipendente e disciplina degli accordi di ristrutturazione.
- Agenzia Entrate – Circolari e risposte ufficiali: ad es. la circolare n. 17/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i termini per la definizione delle cartelle (quater/quinquies); l’INPS con circolari (es. n. 80/2025) comunica i nuovi tassi sui piani di dilazione.
(Le sentenze sopra riportate sono riprese da massime ufficiali di fonti specializzate, cui si rimanda per ulteriori dettagli.)
Conclusione
La gestione di un ingrosso ortofrutta sovraindebitato richiede un’azione pronta e articolata: conoscere bene le opzioni legali disponibili può fare la differenza tra salvare l’attività o doverla chiudere. In questo articolo abbiamo visto come, oltre a contestare formalmente atti ingiusti, esistano molte strade concrete per ridurre e dilazionare i debiti fiscali, previdenziali e bancari. Le definizioni agevolate (rottamazioni), le rateizzazioni speciali, i piani di composizione (piani del consumatore o accordi negoziati), i concordati e i vari piani di ristrutturazione consentono spesso di recuperare la stabilità finanziaria evitando effetti catastrofici sull’azienda.
Il punto fondamentale è agire in tempo: le azioni esecutive possono essere bloccate solo se si interviene con atti idonei prima che sia troppo tardi. Inoltre, la legge italiana riconosce più volte un ampio ventaglio di protezioni al debitore onesto (ad esempio, blocco delle esecuzioni nell’OCC, caduta automatica dei crediti con esdebitazione) .
Affidarsi a professionisti specializzati è quindi essenziale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, insieme al suo staff di commercialisti e avvocati esperti in diritto bancario e tributario, è a disposizione per valutare il caso specifico. Con un’analisi puntuale degli atti ricevuti, può predisporre i ricorsi opportuni, richiedere le sospensioni necessarie, negoziare piani di rientro e strutturare la migliore soluzione giudiziale o stragiudiziale. In pratica, l’Avv. Monardo vi aiuterà a bloccare immediatamente pignoramenti, ipoteche e fermi, e a mettere in sicurezza l’azienda, consentendovi di ripartire da basi solide.
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Fonti: si rimanda ai testi normativi (D.Lgs. 14/2019, Legge 147/2021, D.P.R. 602/1973, ecc.) e alla giurisprudenza citata nel testo per approfondimenti sulle questioni trattate.
