Azienda di Accessori Moda in Difficoltà: Come affrontare debiti con fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire un’azienda di accessori moda con debiti verso il Fisco, l’INPS o gli istituti di credito è un problema serio e urgente. In tempi di crisi economica, errori procedurali o ritardi possono tradursi in pignoramenti di beni, ipoteche sulla sede aziendale o fermi amministrativi sui veicoli. Conoscere i diritti del debitore e le soluzioni previste dal Codice della crisi d’impresa e dalle norme tributarie permette di reagire tempestivamente per scongiurare gravi conseguenze. In questo articolo illustreremo le principali opzioni legali (ricorsi, sospensioni, definizioni agevolate, piani di rientro e procedure concorsuali) per tutelare l’impresa e ridurre il debito in modo legale e vantaggioso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno studio multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario, è anche Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto nel registro del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi e Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze trasversali, il suo team assiste imprenditori e professionisti in ogni fase di una crisi aziendale: dall’analisi dell’atto fiscale o contributivo notificato, alla predisposizione del ricorso o delle impugnazioni, fino alla negoziazione di piani di rientro, accordi stragiudiziali e, se necessario, all’avvio delle procedure concorsuali (concordato, accordo di composizione negoziata, ecc.). L’obiettivo è bloccare azioni esecutive (pignoramenti mobiliari, immobiliari o fermi amministrativi) attraverso strumenti giudiziali e stragiudiziali efficaci.

Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata: la tempestività è fondamentale per difendersi da cartelle esattoriali, ingiunzioni contributive e richieste bancarie e ottenere la sospensione delle procedure esecutive.

Quadro Normativo e Giurisprudenziale

Debiti fiscali e riscossione coattiva

Le norme fondamentali della riscossione tributaria sono il D.Lgs. 546/1992 (ricorsi tributari) e il D.P.R. 602/1973 (pignoramenti coattivi). Dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), diverse misure di agevolazione colpiscono anche le cosiddette sopravvenienze attive (utili contabili da riduzione di debiti), ma solo se la riduzione avviene in contesti omologati. In particolare, l’art. 88, comma 4‑ter del TUIR (introdotto dal D.Lgs. 83/2015) esclude dall’imponibile le sopravvenienze derivanti da piani di concordato o fallimento omologati . Recentemente la Legge Delega 111/2023 ha esteso questi benefici a tutti gli istituti del nuovo codice (concordato, piani di risanamento, liquidazione giudiziale, ecc.) . L’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi interpelli (es. n. 71/2019; 222/2024; 179/2025; 178/2025) che chiariscono come trattare fiscalmente gli sconti di debiti nei vari piani (solo le procedure omologate godono delle agevolazioni, mentre accordi stragiudiziali ordinari non le prevedono).

Dal punto di vista procedurale, dopo che l’avviso di accertamento tributario diventa definitivo (ad esempio per mancato ricorso), l’Agenzia delle Entrate – Riscossione iscrive il debito a ruolo e procede coattivamente: cartelle esattoriali con pignoramenti di soldi in banca, crediti, beni mobili, ipoteche su immobili, fermi amministrativi sui veicoli. Si applicano gli interessi legali (art. 68, D.Lgs. 546/1992 e art. 29 D.P.R. 602/1973) e sanzioni fino al 60% se non si impugna nei termini . Le novità fiscali più recenti includono la “rottamazione quinquies” varata dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), che consente di definire i carichi affidati alla riscossione fino al 2022 anche se già oggetto di piani di sovraindebitamento o crisi d’impresa . In sostanza, questa legge permette ai debitori di regolarizzare pagando solo capitale e interessi legali, estinguendo sanzioni e aggio riscossorio – fermo restando il trattamento fiscale delle eventuali “rendite” derivanti dagli sconti, come si spiegherà più avanti.

Debiti previdenziali (INPS)

L’INPS iscrive i contributi non versati a ruolo analogamente all’Agenzia delle Entrate. Il recupero avviene tramite ingiunzione (D.Lgs. 507/1999) e successiva cartella esattoriale. Gli strumenti difensivi sono paragonabili: si può impugnare l’ingiunzione o l’avviso di addebito in Commissione Tributaria, chiedere sospensione cautelare e chiedere la rateazione del ruolo contributivo. La normativa prevede spesso l’accodamento degli interessi (fino a tassi minimi) e la possibilità di rateizzare le somme (art. 68 D.Lgs. 546/1992). Le leggi finanziarie recenti hanno inoltre previsto definizioni agevolate e stralci per i debiti contributivi (ad es. rottamazioni INPS analoghe a quelle fiscali) in particolari periodi di crisi. Sul piano giurisprudenziale, il contribuente può contestare vizi formali dell’accertamento contributivo, errori di calcolo o l’insussistenza delle basi imponibili dichiarate (es. contribuente già cancellato dal libro paga dei dipendenti), richiamando i principi costituzionali di ragionevolezza e affermazioni della Cassazione in casi analoghi.

Debiti bancari e commerciali

I debiti verso banche e fornitori non soggiacciono a una procedura di riscossione coattiva come quella fiscale, ma possono attivare azioni giudiziarie civili. Ad esempio, se la banca ottiene un decreto ingiuntivo (C.P.C. art. 633) per un finanziamento insoluto, il debitore può proporre opposizione entro 40 giorni davanti al giudice ordinario. Se il giudice emette un decreto definitivo (esecutivo), la banca può procedere al pignoramento di beni mobili o immobili (C.P.C. art. 474‑482). In alternativa, la banca stessa può ricorrere all’arbitro bancario finanziario o alla mediazione civile (obbligatoria per alcuni contratti bancari) prima di citare in giudizio. Il debitore può contestare la legittimità degli interessi pattuiti (es. anatocismo, usura), la nullità delle clausole del contratto, oppure chiedere la rinegoziazione del debito tramite proposte di ristrutturazione amichevole. Se l’azienda è in crisi, può proporre ai creditori bancari un accordo di composizione negoziata o un accordo di ristrutturazione (art. 182‑bis L.F., D.L. 118/2021) fuori dal fallimento, ottenendo certe “moratorie” sul debito e cercando un’intesa sulla riduzione delle passività. Va ricordato che, in caso di concordato o ristrutturazione omologati, la legge fiscale prevede esenzioni sugli utili contabili derivanti dagli sconti sui debiti (come per i debiti fiscali).

Crisi d’impresa e sovraindebitamento

La gestione della crisi aziendale è disciplinata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi) e dalle modifiche apportate (ad esempio D.Lgs. 136/2024) . In sintesi, le imprese in difficoltà possono accedere a vari strumenti: – Concordato preventivo (Cod. Civ. e Cod. Crisi): proposta di ristrutturazione omologata dal tribunale, che sospende le azioni esecutive (c.d. “cristallizza” i debiti) e permette di pagare i creditori entro i limiti deliberati. Esistono formule diverse (con continuità aziendale o liquidatorio). – Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182‑bis L.F.): intese concordate con i creditori (es. banche, fornitori) che, se omologate, producono effetti giuridici analoghi al concordato.
Composizione negoziata della crisi (art. 16‑bis D.L.118/2021): accordi stragiudiziali assistiti da professionisti abilitati, rivolti alle PMI in crisi, finalizzati a pianificare la continuità o liquidazione evitando il fallimento.
Piano attestato di risanamento (art. 56 Cod. Crisi): proposta di salvataggio aziendale sottoscritta da un professionista abilitato, offerta ai creditori.
Liquidazione giudiziale (ex fallimentare, art. 349 Cod. Crisi): procedura concorsuale per la cessazione dell’attività e la vendita dei beni dell’impresa, con riparto del ricavato ai creditori.

Sul versante dei debitori non imprenditori (persone fisiche o professionisti), la Legge 3/2012 (disposizioni sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento) offre il Piano del consumatore e l’Accordo del debitore, che consentono di sospendere le azioni esecutive e parzialmente ristrutturare i debiti, con successiva “esdebitazione” finale (cancellazione del residuo debito). Tali procedure devono essere redatte e attestati da un gestore della crisi (come appunto l’Avv. Monardo) e approvati dal tribunale. L’esperienza giurisprudenziale recente (Cass. civ. n. 19945/2023 e n. 2517/2024, Commissioni Tributarie ord. nn. 11917/2025 e 13369/2025) ha chiarito punti chiave, ad es. i termini di competenza per dichiarare i redditi da sopravvenienze e il principio che non nasce utilità tassabile se il debito iniziale era inesistente .

Procedura passo-passo dopo la notifica

  1. Ricezione dell’atto. Se l’azienda riceve un avviso di accertamento (o una cartella esattoriale) da Agenzia Entrate/Equitalia, o un’intimazione di pagamento da INPS, il termine per agire è di norma 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso in Commissione Tributaria Provinciale . Anche nel caso di ingiunzione contributiva l’opposizione deve essere presentata nei termini. È fondamentale annotare subito la data di consegna (art. 43 D.Lgs. 546/1992) e affidarsi a un professionista.
  2. Predisposizione del ricorso. Entro i 60 giorni, il debitore con l’avvocato raccoglie tutta la documentazione probatoria (libri contabili, contratti di finanziamento, piani aziendali, sentenze pregresse) e motiva l’impugnazione del provvedimento. Si possono sollevare vizi formali (mancata indicazione degli estremi di legge, notifica irregolare) oppure vizi sostanziali (debito inesistente, errori di calcolo, addebiti non deducibili, violazione del principio di certezza del reddito). Ad esempio, se l’Agenzia ha calcolato la base imponibile su dati errati o non ha considerato deduzioni già usufruite, il ricorso contesta queste omissioni . Se ci sono dubbi sull’anno di competenza del reddito, si eccepisce il principio di competenza dell’art. 109 TUIR. In sintesi, l’Avv. Monardo illustrerà tutti i profili di illegittimità (compresa la possibile esistenza di passività fittizie) per dimostrare che l’atto è infondato.
  3. Istanza di sospensione. Contestualmente al ricorso è possibile richiedere la sospensione cautelare dell’esecuzione presso la Commissione Tributaria (art. 47 D.Lgs. 546/92) . Ciò blocca temporaneamente pignoramenti, ipoteche e fermi avviati per la cartella o l’ingiunzione impugnati, evitando che nel frattempo i creditori si assicurino i beni aziendali. In pratica, si chiede al giudice tributario un provvedimento d’urgenza per sospendere gli atti esecutivi in attesa di giudizio. L’Avv. Monardo può altresì presentare reclami e istanze di autotutela all’Agenzia o istanze cautelari al giudice civile se necessario .
  4. Soluzioni extragiudiziali temporanee. Mentre il ricorso è pendente, conviene valutare da subito misure temporanee per arginare la pressione dei creditori. Ad esempio, si può cercare di aderire a una definizione agevolata (rottamazione/quadragesima) o concordare una rateizzazione straordinaria del debito coattivo, in modo da congelare la riscossione e dilazionare i pagamenti . Le ultime disposizioni prevedono che, anche in corso di giudizio tributario (Commissione Regionale, Cassazione), sia possibile richiedere il differimento o la rateazione coattiva del ruolo fino a 120 rate . È quindi strategico chiedere la sospensione/ rateazione nel giudizio di primo grado e, se rigettata, insistere in appello.
  5. Consolidamento dell’accertamento. Se l’azienda non ricorre nei termini o perde il contenzioso tributario, l’accertamento diventa definitivo: imposte, sanzioni e interessi vengono iscritte a ruolo e il debito passa agli agenti della riscossione. Da quel momento scatta la fase esecutiva vera e propria: cartelle, pignoramenti, ipoteche e fermi sui beni del debitore . A questo punto le uniche strade consentite sono la rateizzazione del ruolo (fino a 120 rate come detto) e le definizioni agevolate, oltre all’avvio di eventuali piani di risanamento o concordati in tribunale. È bene notare che, per non perdere un eventuale sconto, è necessario aderire entro i termini (ad esempio entro il 30 aprile 2026 per la rottamazione quinquies) e versare le rate previste (prima rata entro luglio 2026) . Le sanzioni per mancata impugnazione o ritardo possono arrivare fino al 100% in caso di omessa adesione, mentre le rateazioni in corso compensano solo il capitale e gli interessi legali maturati.
  6. Pignoramenti e altre azioni esecutive. Nel frattempo, l’Agenzia Riscossione (o l’INPS) potrà pignorare le disponibilità finanziarie aziendali, iscrivere ipoteca sugli immobili aziendali o bloccare i veicoli tramite fermi amministrativi. Occorre attivarsi immediatamente per segnalare tutte le circostanze che potrebbero mitigare le pretese del creditore: ad esempio, piani di rientro già avviati o proposte di dilazione concordate. Con l’assistenza dello studio Monardo, si verifica che tutti i documenti (fatture, note di credito, contratti, provvedimenti) siano coerenti e supportino la tesi difensiva; in caso contrario, si ricorda al creditore (anche tramite memorie cautelari) l’esistenza di vizi evidenti nei suoi titoli esecutivi.

Difese e strategie legali

Una difesa efficace richiede una lettura attenta di leggi, circolari e giurisprudenza. Di seguito alcuni strumenti e argomenti tipici da utilizzare:

  • Vizi formali dell’atto: Se l’avviso di accertamento o l’ingiunzione contributiva presenta errori formali (mancanza dell’indicazione della norma violata, notifica irregolare, difetto di sottoscrizione, calcolo errato di sanzioni o interessi), si può chiedere l’annullamento dell’atto per nullità. Anche un semplice difetto di notifica interrompe i termini se provato in giudizio.
  • Insussistenza del debito contestato: Spesso negli avvisi fiscali o contributivi viene contestata una passività già estinta, inesistente o dedotta con errori. In tali casi il debitore contesta l’intera pretesa. Ad esempio, se l’INPS addebita contributi già regolarmente versati o fatturati, si esibiscono i versamenti e i documenti contabili. La Cassazione, per analogia, ha affermato che “se la passività non è mai esistita… non scatta alcuna sopravvenienza attiva” , e perciò il rilievo dell’ente va vanificato. Lo stesso ragionamento vale se il debito deriva da scritture inesatte: in tal caso si chiedono l’annullamento dell’accertamento e la rettifica in capitoli d’esercizio pregressi.
  • Ricorso alle Commissioni Tributarie: Il ricorso tributario (art. 43 D.Lgs. 546/92) è il mezzo principale. Esso deve puntualizzare tutti i vizi del titolo. Ad esempio, se si contesta l’anno di competenza del reddito da una sopravvenienza, nel ricorso si fa presente il principio di competenza dell’art. 109 TUIR. Se nell’avviso è stata calcolata una presunta plusvalenza o sopravvenienza su dati non reali, nel ricorso si allegano scritture e perizie contabili che dimostrano l’errore di calcolo o la natura fittizia delle poste. Il Tribunale Tributario può anche inibire l’esecuzione se appaiono evidenti errori prima della decisione, ma non è garantito.
  • Condono e definizioni agevolate: In presenza di un debito ormai iscritto a ruolo, aderire a una definizione agevolata (ad es. “saldo e stralcio”, rottamazione o programmi di rateizzazione straordinaria) può essere conveniente per fermare l’esecuzione. Tuttavia, conviene anticipare che il beneficio così ottenuto (minor costo effettivo del debito) potrebbe, sul piano fiscale, essere considerato una componente positiva di reddito da sopravvenienza attiva . Ad esempio, la parte di interessi e sanzioni stralciate nella rottamazione generalmente costituisce un reddito tassabile (art. 88 TUIR) a meno di specifiche esenzioni. Per questo motivo, l’avvocato valuta con attenzione tali scelte, cercando magari di accompagnarle a piani concordati omologati (vedi oltre) che impongono l’esenzione fiscale.
  • Impugnazione degli atti INPS: Anche gli atti contributivi possono essere impugnati analogamente. Se l’INPS ha emesso una decadenza di diritto o un ravvedimento, si propongono ricorso analoghi in Commissione Tributaria, focalizzandosi sulle tabelle retributive utilizzate, sulla validità delle cause di cessazione o sospensione del lavoro, e sui documenti che attestino le ore lavorate. Il debitore può, inoltre, richiedere la rateazione del debito contributivo, verificando se rientra nelle regole annuali di dilazione.
  • Difesa in sede civile (banca): Se il debitore ha ricevuto una citazione in tribunale per decreto ingiuntivo bancaria, si prepara l’opposizione civile. Ad esempio, si possono contestare la validità del contratto di mutuo (interessi anatocistici, clausole vessatorie, premio improprio), oppure presentare una riconvenzionale per ottenere risarcimenti o la riduzione degli interessi usurari. Se la banca richiede il pignoramento di un immobile, occorre valutare anche la possibilità di sospendere l’atto preliminarmente presso il tribunale ordinario (ex art. 674 c.p.c.) in casi di palese illegalità. La mediazione civile può essere utile come tentativo bonario obbligatorio per le controversie bancarie prima del giudizio.
  • Accertamento con adesione e conciliazione: Se l’atto non è ancora definitivo (cioè non si è passati alla cartella), l’azienda può tentare l’accertamento con adesione (art. 6, L. 212/2000) con l’Agenzia delle Entrate, raggiungendo un compromesso fiscale controllato dall’ufficio e portando via contenziosi. In tal modo si chiude tutto con il pagamento (di solito ridotto) dell’imposta e si evitano ulteriori sanzioni. Di pari passo l’azienda valuta la trattativa con l’INPS per consolidare l’importo dovuto, approfittando di eventuali proroghe o azioni di condono contributivo previste nei decreti legge straordinari.
  • Provvedimenti interdittivi: Nel caso di crediti bancari, se si percepisce l’intenzione di avviare una procedura esecutiva (ad es. preavviso di iscrizione ipoteca), si può ottenere un provvedimento d’urgenza (assistenza dei tutori della crisi) per congelare l’azione giudiziaria cautelare. L’Avv. Monardo può anche fare segnalazioni preventive all’organo di sorveglianza (Consob o Banca d’Italia in casi particolari, es. irregolarità contrattuali) al fine di bloccare pratiche scorrette della banca.

Strumenti alternativi e piani di ristrutturazione del debito

Oltre alle difese processuali, l’imprenditore dispone di strumenti straordinari per ristrutturare i debiti:

  • Definizione agevolata (“rottamazione” delle cartelle): grazie alle leggi finanziarie, è spesso possibile estinguere i debiti fiscali e contributivi pagando solo una quota (ad es. capitale più interessi legali) e rinunciando a sanzioni e a parte degli interessi di mora. La “rottamazione quinquies” per l’anno 2026 consente di includere anche i debiti già in piani di crisi (L.3/2012) o procedure concorsuali . Tuttavia, occorre valutare l’impatto fiscale: l’Agenzia delle Entrate ritiene in linea generale che il risparmio derivante dallo stralcio produca una sopravvenienza attiva tassabile (art. 88 TUIR), cosicché si può finire per dover dichiarare come reddito la parte di debito cancellata. Per questo motivo, la definizione agevolata è utile soprattutto per bloccare l’esecuzione immediata, mentre il profilo fiscale va studiato con attenzione (nell’esperienza Monardo, si cerca di far rientrare i casi in esenzioni ove possibile).
  • Piano del consumatore (Legge 3/2012): se il titolare dell’azienda è persona fisica o professionista (non imprenditore in senso stretto) e l’azienda ha debiti personali rilevanti, può presentare un piano di rientro dei debiti (comprende tributi, contributi, prestiti personali) basato su un’analisi economica del proprio tenore di vita. Il piano, redatto da un professionista iscritto nell’OCC, prevede rimborsi secondo le capacità residue e può escludere alcuni crediti privilegiati o assistenziali. Al termine del piano (solitamente 6‑8 anni), il debitore ottiene l’esdebitazione: vengono cancellate le quote residue dei debiti ordinari, liberandolo definitivamente dai creditori. Anche in questo caso, l’impatto fiscale di tale cancellazione deve essere valutato: la giurisprudenza tributaria ha stabilito che, pur dando diritto all’esdebitazione, l’azienda – dal punto di vista fiscale – realizza una sopravvenienza attiva tale da poter essere tassata . In altri termini, va studiato come ripartire l’utile “virtuale” tra creditori privilegiati e residui.

  • Esempio: nel caso di un concordato omologato l’utile contabile derivante dall’azzeramento o riduzione dei debiti non viene tassato in capo all’impresa, secondo l’art. 88 c.4‑ter TUIR. Se invece il medesimo risultato si ottiene con un accordo stragiudiziale (accordo di composizione negoziata, DL 118/2021), l’Agenzia considera l’esdebitazione come plusvalenza/imponibile ordinaria .
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182‑bis Legge Fallimentare): sono intese giuridiche sottoposte a omologa giudiziale, stipulate con almeno il 60% dei creditori (precedenti legge era il 75%), che prevedono dilazioni, ristrutturazioni o sconti ai fini del risanamento aziendale. Se un piano di ristrutturazione è omologato, la norma fiscale (art. 88 c.4‑ter) equipara l’operazione a un concordato, escludendo l’imponibile delle sopravvenienze positive conseguenti allo stralcio dei debiti . L’Avv. Monardo assiste il cliente sia nella negoziazione dell’accordo sia nella fase di omologa, affinché i benefici fiscali vengano correttamente applicati (es. documentando il piano omologato).
  • Composizione negoziata della crisi (DL 118/2021): questo strumento, riservato alle imprese che non sono ancora in stato di insolvenza, consente di definire piani di risanamento approvati da creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti. A differenza del concordato, l’accordo qui non richiede l’intervento del tribunale (inizialmente), ma può essere omologato in seguito. Se omologato, si applica l’art. 88 c.4-ter come sopra. Tuttavia, se l’accordo resta stragiudiziale o viene omologato come patto, attualmente l’Agenzia delle Entrate ritiene imponibili le plusvalenze o sopravvenienze da cessione di asset o da stralcio dei debiti . Per questo motivo, prima di concludere tali accordi lo studio valuta il profilo tributario e cerca di inquadrare le operazioni in modo da massimizzare le esenzioni legali (ad esempio, utilizzando veicoli societari o quote poco rilevanti per generare imponibile limitato).
  • Concordato preventivo (art. 160 e ss. Cod. Civ. / Cod. Crisi): in casi di crisi conclamata, il tribunale può omologare un concordato in continuità (permette all’azienda di proseguire l’attività) o liquidatorio. Nel concordato in continuità, le agevolazioni fiscali sull’esdebitazione dei debiti sono automatiche (art.88 c.4-ter TUIR). Lo studio Monardo redige e presenta il concordato (in alternativa al fallimento), predisponendo il piano per ottenere l’esenzione delle plusvalenze contabilizzate sugli sconti ai creditori, secondo i criteri dell’art. 88 e della legge delega in vigore.
  • Altri strumenti: a titolo esemplificativo, vi sono le procedure di concordato semplificato (per micro-imprese senza coinvolgimento dei creditori nel piano), gli accordi di moratoria (convenzioni che differiscono scadenze debitorie), e infine il fallimento/liquidazione giudiziale, da evitare perché porta alla cessazione forzata dell’attività. Tuttavia anche in liquidazione giudiziale la legge delega 111/2023 ha esteso le agevolazioni fiscali per le parti passive eliminate nell’ambito del concordato all’interno della procedura fallimentare .

Errori comuni e consigli pratici

  • Ignorare la notifica o trascorrere i termini: un errore fatale è non presentare l’impugnazione entro 60 giorni. In tal caso l’atto diventa definitivo e scattano automaticamente interessi maggiorati e sanzioni aggiuntive (fino al 60%). Il consiglio è: annotare immediatamente la scadenza del ricorso e attivare un professionista appena ricevuto l’atto. Se il termine è quasi scaduto, anche un reclamo all’ufficio o una richiesta di autotutela può interrompere la procedura, ma il rimedio principale resta il ricorso tributario.
  • Confondere i termini di competenza: in contabilità aziendale è fondamentale dichiarare i ricavi nel periodo corretto. Un errore tipico è inserire la sopravvenienza nel periodo sbagliato. Ad es. se un debito viene riconosciuto nullo con sentenza depositata nel 2026, l’utile deve essere dichiarato nel 2026 e non retrodatato all’anno della negoziazione pregressa . Consiglio: annotate subito tutte le date (provvedimenti giudiziari, omologhe di piani, emissioni di note di credito, ecc.) e verificate la regola del principio di competenza fiscale (Cass. 11917/2025, 13369/2025 e 13361/2025) .
  • Non valutare i vantaggi delle nuove leggi di definizione: spesso si tende a ignorare le opportunità introdotte dalle ultime leggi di bilancio. Oltre alla rottamazione-quinquies, esistono la definizione agevolata per cartelle pendenti (saldo e stralcio) e forme di rateazione rafforzata (fino a 120 rate). Il consiglio è di verificare subito se si rientra nei requisiti (anni di affidamento, tipi di debiti ammessi) e aderire entro i termini (ad esempio, entro aprile 2026). Anche se si ritiene di avere un contenzioso da vincere, bloccare le azioni esecutive già in atto con una definizione è spesso utile, a condizione di considerare l’impatto fiscale.
  • Mancata segnalazione di difficoltà: in presenza di un trend di perdite o mancato rispetto di piani di rientro, l’imprenditore dovrebbe subito rivolgersi a un consulente certificato (come un gestore della crisi) per segnalare l’insolvenza. Le segnalazioni tempestive agli Organi di composizione (OCC) o ai creditori possono evitare la denuncia di fallimento da parte dei creditori stessi. In particolare, l’Avv. Monardo offre una valutazione preventiva: avverte i propri clienti delle possibili procedure straordinarie da attivare prima di arrivare alle vie forzate.
  • Trascurare la documentazione di supporto: conservare e produrre da subito tutte le prove che le passività contestate derivino da errori, duplicazioni o deduzioni già compensate. Spesso l’accertamento si basa su fatture duplicate, errori contabili o crediti inesigibili. Il consiglio è di raccogliere fatture originali, note di accredito, estratti conto bancari che provino quanto già pagato o dedotto. L’Agenzia stessa sollecita i contribuenti a «conservare la documentazione» a supporto delle rettifiche . Allo stesso modo, va allegata ogni comunicazione con l’INPS (buste paga, model 770, quadrature versamenti) che dimostri eventuali anomalie nei conteggi contributivi.
  • Sottovalutare le controversie bancarie: non firmate rimodulazioni di debito o transazioni bancarie proposte dalla controparte senza averle valutate. In alcuni casi le banche offrono dilazioni con interessi molto alti o ulteriori garanzie. Il consiglio è di far analizzare ogni proposta da un esperto: l’Avv. Monardo può verificare la conformità del piano di rientro bancario e, se del caso, proporre un contestuale ricorso per usura o una procedura di mediazione assistita ai sensi della legge sul sovraindebitamento (ove applicabile).

Tabelle riepilogative

Procedura / StrumentoDebiti Fiscali/ContributiviEffettiRiferimenti
Ricorso trib. (CTP/CTR)TuttiEventuale annullamento atto fiscale/contributivo, sospensioneArt.43,47 D.Lgs.546/1992
Sospensione esecutiva cautelareSì (cartelle, ingiunzioni)Blocca pignoramenti/fermi in via provvisoriaArt.47 D.Lgs.546/1992
Rateazione del ruoloCartelle esattorialiDilazione fino a 120 rate, pagamento capitale+interessi legaliD.L.193/2021 (cfr. art. 68 D.Lgs.546/1992)
Rottamazione/Definizione agevolataCartelle, contributiEstinzione pag. quota ridotta; azzera sanzioni e aggioArt.96 L.199/2025 (rottamazione quinquies)
Legge 3/2012 – Accordo del debitoreDebiti privati (escl. impresa)Definizione dei debiti personali con piano di rientro; esdebitazione finaleLegge 3/2012; art.14 L.3/2012
Concordato preventivoSocietà in crisiSospensione esecuzioni; piano di pagamento approvato dai creditori; possibile esdebitazioneC.Civ. art. 160‐186; D.Lgs.14/2019
Accordi di ristrutturazioneImpresa (c/privati e trb.)Rinegoziazione debiti omologata; se omologata, debiti ridotti non tassati (art.88)Art.182-bis L.F.; Art.88 c.4-ter TUIR
Composizione negoziata (DL 118/21)Piccole e medie impreseRinegoziazione con creditori: se concordata stragiudizialmente, sopravvenienze ordinarieArt.16-bis DL 118/2021
Liquidazione giudizialeImpresa insolventeVendita beni dell’impresa; uso proventi per debiti; concordato liquidatorio (art.349)Art.349 Cod. Crisi
Termine/EventoTempo (giorni)Descrizione
Notifica avviso di accertamento60 giorniTermini per ricorso tributario (art.43 D.Lgs.546/92)
Notifica ingiunzione INPS40 giorniTermini per opposizione al Giudice (C.P.C. art. 645)
Decreto ingiuntivo bancario40 giorniTermini per opposizione al Giudice (art. 645 c.p.c.)
Adesione definizione agevolata (rott.)Entro 30/04/2026Termini per aderire alla nuova “rottamazione quinquies”
Piano del consumatore (Legge 3/12)120 giorniTermine per presentazione al Tribunale (OCC)
Presentazione concordatoNessuno (quando decidi)Dal deposito ricorso parte la sospensione (art. 161 l.fall)
Presentazione accordo negoziatoNessuno (quando decidi)Non comporta termini: basta accordarsi e notificare alle parti

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa fare se ricevo una cartella esattoriale dall’Agenzia delle Entrate?
    Innanzitutto verificarne la legittimità: controllare che indichi correttamente il contribuente, l’importo, la causale e le date. Se il debito è fondato, valutate subito le opzioni di rateazione o definizione agevolata per fermare i pignoramenti. In parallelo, entro 60 giorni è necessario opporsi in Commissione Tributaria (art. 43 D.Lgs. 546/92), esponendo motivi e allegando documenti. Anche in corso di giudizio si possono chiedere sospensioni cautelari per bloccare l’esecuzione fino alla decisione.
  2. Posso chiedere la sospensione della cartella esattoriale?
    Sì. Durante il giudizio tributario (o con istanza autonoma se urgente) si può richiedere alla Commissione Tributaria la sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/92), motivando l’urgenza (ad es. imminente pignoramento). L’istanza va presentata con il ricorso o successivamente, ma prima dell’esecutività delle iscrizioni ipotecarie. Se ammissibile, il giudice sospende provvisoriamente pignoramenti di conti o immobili, dando respiro al contribuente .
  3. Quali termini ho per fare ricorso contro un avviso d’accertamento?
    Dal giorno della notifica partono 60 giorni di tempo (art. 43 D.Lgs. 546/1992) . Il consiglio è non attendere l’ultimo minuto e incaricare subito un avvocato: anche un giorno di ritardo può invalidare l’impugnazione. È utile quindi segnarsi la data di notifica e preparare il ricorso con largo anticipo.
  4. Quali errori posso contestare nel ricorso tributario?
    Tutti quelli che rendono illegittimo l’atto: ad es. difetti di forma (firma mancante, notifica inesatta), mancata considerazione di documenti giustificativi, calcoli errati, impropria imputazione temporale. Si può censurare la base imponibile richiesta (es. un costo dedotto ritenuto invece sopravvenuto) dimostrando che la spesa era già stata considerata in bilancio o che la passività non esisteva . In pratica, va dimostrato che il tributo aggiuntivo proposto è infondato o sovrastimato.
  5. Esiste una sanatoria per i debiti fiscali e contributivi?
    Sì. La recente Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha previsto la cosiddetta “rottamazione quinquies”: permette di definire i carichi affidati alla riscossione (fino al 2022) pagandoli con forti sconti. Anche i debiti confluiti in piani di crisi (L.3/2012) o procedure concorsuali possono essere compresi . Inoltre, sono previste rateazioni straordinarie e un nuovo saldo e stralcio. Attenzione: aderire alla rottamazione implica dichiarare gli “sconti” come redditi da sopravvenienze (salvo esenzioni di legge) – è un aspetto che il consulente verificherà.
  6. Il piano del consumatore vale anche per la mia azienda?
    Il Piano del consumatore (L. 3/2012) è riservato a debitori persone fisiche non imprenditori (o micro-impresa con debiti eminentemente personali). Se l’azienda è una SRL o SNC e il debitore è imprenditore, non può usare il piano del consumatore. In questo caso si valuta l’accordo del debitore o le procedure concorsuali (concordato, accordi di ristrutturazione, ecc.) previste dal Codice della crisi. Il team Monardo potrà consigliarvi se avete i requisiti per la composizione da sovraindebitamento oppure se è meglio orientarsi verso gli strumenti da impresa.
  7. Come funziona l’esdebitazione?
    L’esdebitazione è l’effetto finale di un piano del consumatore, di un accordo di composizione negoziata o di concordato, che libera il debitore dal residuo del debito residuo non pagato. Nel caso del concordato o dell’accordo omologato, l’art. 124 c.c. esonera l’imprenditore dal debito residuo, ma in genere ciò genera per legge una sopravvenienza attiva (utile fiscale) pari al valore del debito annullato . Perciò, mentre il debitore civitamente ottiene libertà dai pagamenti, dal punto di vista fiscale il reddito così originato va qualificato e dichiarato (salvo esenzioni apposite). Il nostro studio si occupa di quantificare l’esdebitazione anche dal punto di vista fiscale, cercando soluzioni come rateazioni straordinarie per spalmare l’onere tributario.
  8. Cosa succede se la banca mi notifica un decreto ingiuntivo per un prestito non pagato?
    In caso di decreto ingiuntivo (CPC art. 633), entro 40 giorni dalla notifica si può fare opposizione al Tribunale civile. Nel frattempo la banca può ottenere un fermo amministrativo sugli automezzi aziendali o il pignoramento degli immobili sulla base del decreto non ancora opposto. È quindi cruciale fare opposizione immediatamente, magari contestando le clausole contrattuali o l’usurarietà del tasso. Se il decreto diventa esecutivo, si può opporre anche all’esecuzione (CPC art. 615). In alcuni casi la legge sul sovraindebitamento consente di chiedere la moratoria anche per debiti bancari, e l’Avv. Monardo è esperto nell’attivare queste procedure negoziate o giudiziali di ristrutturazione.
  9. È vero che con un concordato o un accordo di ristrutturazione non pago più il debito?
    Non esattamente. Con il concordato preventivo omologato, il piano di rientro approvato può prevedere il pagamento di solo una parte del debito (ad es. un piano in continuità o in liquidazione). La parte rimanente viene effettivamente cancellata al termine della procedura (esdebitazione). Con un accordo di ristrutturazione o composizione negoziata, i creditori possono accettare sconti analoghi. Tuttavia, finché non si ottiene l’omologa, i debiti restano dovuti. Inoltre, la “cancellazione” del debito non significa cancellazione automatica di tutte le conseguenze legali: sul piano fiscale, la parte stralciata di debito va solitamente dichiarata come reddito (salvo esenzioni), e lo studio Monardo provvede a gestire anche questo aspetto per minimizzare l’impatto tributario.
  10. Quali documenti devo tenere pronti?
    Conservate subito ogni documento rilevante: contratti bancari, estratti conto, fatture, note di credito, ricevute di pagamento, bilanci aziendali, piani di ristrutturazione precedenti, sentenze giurate in passato. Ogni scrittura che possa dimostrare la natura reale dei conti (es. che un “debito” risulta da una penale fatturata erroneamente) deve essere a portata di mano. Il contribuente stesso ha l’onere di produrre documentazione completa: come ricorda l’Agenzia, conviene «conservare la documentazione» che spieghi le sopravvenienze o rettifiche contabili . In pratica, anticipate le richieste difensive fornendo al collegio tutte le prove utili per costruire una difesa solida.
  11. Posso rateizzare i contributi INPS non pagati?
    Sì. Inps consente di rateizzare i contributi iscritti a ruolo fino a 120 rate (tasso legale, con alcune condizioni) analogamente alle cartelle fiscali, purché non ci siano azioni estreme già in corso (fermi, pignoramenti). Bisogna fare domanda formale all’INPS indicando numero di posizioni aperte e proponendo piani compatibili con la realtà aziendale. L’Avv. Monardo assiste l’imprenditore anche nel presentare queste richieste, che vanno sempre corredate da un piano economico di sostenibilità firmato da professionisti abilitati.
  12. Cosa rischio se ignoro la lettera di un avvocato che chiede una rateizzazione bancaria?
    Ignorare una formale richiesta di pagamento da parte della banca (in genere per evitare fallimento o recupero crediti legale) può portare la banca a intraprendere azioni più drastiche, come la risoluzione del contratto (restituzione immediata del residuo debito) e quindi l’avvio del decreto ingiuntivo. Sempre meglio rispondere: l’Avv. Monardo, nel ricevere formali diffide, contatta i creditori chiedendo dilazioni o proponendo ristrutturazioni negoziate. Anche se non si riesce a chiudere subito l’accordo, l’importante è bloccare le azioni legali contestando (qualora ci siano gli estremi) il credito stesso o aprendo un contenzioso sul merito dei conteggi.
  13. Come funziona il pignoramento presso terzi?
    In sede tributaria, se il debitore è iscritto in anagrafe tributaria, l’Agenzia può pignorare i crediti futuri verso terzi (es. ritenute su compensi, quote in conti correnti bancari) conformemente all’art. 72 del DPR 602/73. Per fermare questa misura, nel ricorso si chiede contestualmente la sospensione e si informa subito il terzo debitore (ad es. un cliente di fatturazione, che magari già versa imposte in compensazione) dell’oggetto del contenzioso, in modo da evitare ingiustificati pignoramenti. Per i debiti bancari, l’istituto può chiedere all’ufficio patrimoniale del tribunale di congelare gli incassi. Anche qui vale la sospensione d’urgenza se il pignoramento non si è ancora compiuto.
  14. Qual è la differenza tra concordato in continuità e concordato liquidatorio?
    Nel concordato in continuità l’impresa prosegue l’attività produttiva/ricevitoria: i creditori concordano di rientrare parzialmente dai propri crediti in cambio della possibilità per l’imprenditore di rilanciare l’azienda (e così aumentare la disponibilità su cui ripagare). Nel concordato liquidatorio, invece, l’impresa cessa l’attività e i creditori vengono soddisfatti con la vendita coatta dei beni. Entrambe le forme prevedono un piano presentato dal debitore e votato dai creditori, poi omologato dal Tribunale. Dal punto di vista del debitore, la continuità consente di tentare il risanamento; dal punto di vista fiscale, entrambi i tipi garantiscono l’esenzione dalle tasse sulle sopravvenienze da debiti stralciati (art. 88 c.4-ter TUIR, come integrato dalla legge delega) .
  15. Che succede se non pago entro il nuovo termine della rottamazione?
    La rottamazione prevede il versamento di più rate. Se si manca una scadenza, si perde l’intero beneficio: l’adesione decade e l’azione di riscossione riprende come prima (l’agenzia iscrive a ruolo gli importi non pagati e attiva pignoramenti). Tuttavia, legge di bilancio 2026 ha previsto (comma 35 della L.199/2025) che, in caso di insufficiente pagamento di rate singole, si può conservare la rateazione già maturata. Dunque il debitore rischia principalmente di ricadere nelle procedure esecutive originarie e di pagare sanzioni non stralciate. Perciò consigliamo di valutare subito la sostenibilità del piano rateale prima di aderire: l’Avv. Monardo verifica la situazione di cassa aziendale e, se necessario, cerca soluzioni integrative o piani alternativi (ad esempio un nuovo concordato).

Conclusione

In sintesi, un’azienda di accessori moda oberata da debiti con Fisco, INPS e banche dispone di numerose armi giuridiche per difendersi e ripartire: ricorsi tributari, sospensioni esecutive, rateizzazioni, definizioni agevolate, piani di ristrutturazione e concordati preventivi. L’analisi della situazione concreta, unita a una strategia calibrata sulle norme più favorevoli (statuto del contribuente, art.88 TUIR, Codice della crisi, ecc.), consente spesso di ridurre il peso del debito o di ripianarlo senza distruggere il patrimonio aziendale.

È però cruciale agire tempestivamente. Ogni giorno che passa aumenta il rischio di azioni di recupero (fermi, ipoteche, pignoramenti) e di sanzioni che possono compromettere definitivamente la continuità dell’attività. Proprio per questo è vitale rivolgersi subito a un professionista esperto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono un’assistenza completa: dall’interpretazione dell’atto e dalla predisposizione di impugnazioni e reclami, fino all’elaborazione di piani di risanamento negoziati o giudiziali. Grazie alla sua esperienza di cassazionista e gestore della crisi, lo studio saprà fermare tempestivamente fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, anche con interventi d’urgenza, e trovare la miglior via per sanare il debito.

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Fonti: normativa vigente aggiornata (D.Lgs. 546/1992; DPR 602/1973; Legge 3/2012; D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.; Legge 199/2025; ecc.) e orientamenti giurisprudenziali recenti della Cassazione e delle Commissioni Tributarie (inter alia Cass. n.19945/2023; Cass. n.2517/2024; Cass. ord. nn.11917,13369/2025; risposte A.E. nn.71/2019, 178/2025; ecc.) in materia fiscale, contributiva e concorsuale.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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