Indagini Bancarie Dell’Agenzia Delle Entrate: Come Difendersi Se I Movimenti Non Sono Correlati All’attività Imponibile

Introduzione: Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha fatto ampio ricorso alle indagini bancarie per individuare redditi non dichiarati. Accade spesso che gli Uffici fiscali contino i versamenti e i prelievi sui conti correnti dei contribuenti come redditi presunti, specie in assenza di una prova puntuale del loro motivo economico. Un accertamento basato solo sui movimenti bancari – senza correlazione diretta a vendite o servizi effettuati – può portare a contestazioni ingenti di tasse e sanzioni. È quindi fondamentale capire che diritto si ha di opporsi, quali tutele si possono attivare e come raccogliere le prove necessarie. Nel seguito illustreremo le strategie legali disponibili per il contribuente: dal ricorso in commissione tributaria alle soluzioni di definizione agevolata, passando per le novità giurisprudenziali più recenti.

Chi sono gli autori: L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, esperto a livello nazionale di diritto bancario e tributario, ed è affiancato da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto agli albi del Ministero della Giustizia ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre, è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Monardo e il suo team possono assisterti a 360°: dall’analisi dell’avviso di accertamento alla predisposizione del ricorso tributario, fino alla gestione delle trattative extragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate (definizioni agevolate, piani di rateizzazione) e, se necessario, all’attivazione di strumenti concorsuali o stragiudiziali di insolvenza. Il loro approccio è sempre orientato alla soluzione concreta e tempestiva, con l’obiettivo di bloccare fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La disciplina delle indagini bancarie è contenuta principalmente nell’art. 32 del D.P.R. 600/1973 (Imposte sui redditi). Tale norma prevede che, per imprese e professionisti, i versamenti o i prelievi “non giustificati” sui conti correnti si presumono come ricavi o spese “in nero” da tassare. Questa è una presunzione legale relativa (iuris tantum): l’Agenzia delle Entrate dimostra automaticamente la ricchezza (per esempio attraverso gli estratti conto) e l’onere di provare il contrario ricade sul contribuente . Il depositare semplicemente gli estratti conto bancari consente all’Amministrazione di innescare tale presunzione . In altre parole, “quando l’accertamento si fonda su dati bancari, l’onere della prova è soddisfatto immediatamente con la produzione dei dati dei conti correnti” , e il contribuente deve dimostrare – con prove analitiche e specifiche – che ciascun versamento o prelievo era estraneo a qualsiasi operazione imponibile .

Il Tribunale Tributario e la Corte di Cassazione hanno chiarito che non è sufficiente una difesa generica: serve una giustificazione analitica per ogni singolo importo contestato . Ad esempio, non basta dire che “i versamenti erano risparmi” o “erano già tassati”: bisogna indicare per ciascun versamento la fonte (prestito, rimborso, vendita di un bene, ecc.) allegando documenti comprovanti quell’operazione . In caso contrario la presunzione rimane valida e si traduce in una tassazione integrale di quei versamenti come ricavi non dichiarati .

Questa impostazione è consolidata in Cassazione: ad esempio, con ordinanza n. 22395 del 26 settembre 2017 la Corte ha ribadito che “l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto” attraverso i dati bancari, scattando l’inversione dell’onere sulla parte contribuente . Il contribuente “deve dimostrare con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili” . Recente Cassazione (ordinanza n. 31745/2025) ha confermato tale principio . Ancora, la Cassazione ha precisato che si tratta di presunzioni legali che non richiedono i rigidi criteri di gravità, precisione e concordanza previsti dal codice civile per le presunzioni semplici . In pratica, fatto salvo il diritto di difesa, ogni versamento non giustificato si presume imponibile fino a prova contraria analitica .

Il contribuente che riceve un accertamento bancario ha quindi di fronte un “meccanismo di inversione dell’onere della prova” molto rigoroso . Come spiegato di recente dalla Cassazione, “una volta che l’amministrazione ha depositato gli estratti conto, spetta al contribuente dimostrare, con rigore analitico, la non imponibilità delle singole operazioni” . Non è sufficiente, quindi, una replica generica: per ogni voce contestata il contribuente deve indicare origine, natura non imponibile (ad esempio “prestito infruttifero ricevuto”, “regalo da parente”, “rimborso di un finanziamento soci”, “vendita di bene personale non soggetto a imposte”, ecc.) e allegare i documenti giustificativi corrispondenti . Solo una ricostruzione puntuale e comprovata consente al giudice tributario di valutare l’effettiva estraneità delle somme contestate al reddito imponibile .

Norme applicabili e limiti quantitativi: La legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017) ha introdotto l’art. 7-bis nel D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016), stabilendo soglie minime per rendere operativa la presunzione. In pratica, per i contribuenti d’impresa i versamenti ingiustificati sono presunti ricavi se superano €1.000 in un solo giorno (o oltre €5.000 nel mese) . Ad esempio, tre versamenti da €2.000 ciascuno nello stesso mese (totale €6.000) attiverebbero la presunzione mensile. Al contrario, movimenti inferiori a questi limiti sono normalmente ignorati dal fisco. Per i professionisti la situazione è diversa: i versamenti ingiustificati sul conto (ad es. parcelle non fatturate) rimangono presumibilmente redditi, ma i prelievi non giustificati non sono più considerati redditi imponibili (per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2014, poi recepita nella normativa) . Infine, i contribuenti privati (senza partita IVA) non rientrano nella previsione dell’art. 32: formalmente i loro depositi inattesi non costituiscono «ricavi di impresa», ma in pratica l’Agenzia delle Entrate li può riclassificare come redditi diversi non dichiarati (ad esempio proventi da attività occulta) . In ogni caso, per tutti vale il principio che è l’importo residuo non giustificato a essere sottoposto a imposizione .

Altri riferimenti normativi: Ricordiamo che le indagini bancarie rientrano nelle “indagini finanziarie” antievasione e l’art. 32 richiede il rispetto di determinate forme (ad es. autorizzazione del Direttore centrale o regionale) per accedere alle banche dati . In sede contenziosa valgono le garanzie di motivazione dell’atto (Statuto del contribuente, art. 7 L. 212/2000) e il diritto al contraddittorio endoprocedimentale (fino al decreto crescita 2019 esisteva l’obbligo di dare al contribuente facoltà di spiegazioni prima dell’accertamento in alcuni casi). Sussistono infine i limiti di prescrizione (l’azione si prescrive in generale entro 5 anni dal termine di presentazione della dichiarazione, o 7 se omessa) e le soglie penali in caso di violazioni gravi (dichiarazione infedele, occultamento di base imponibile oltre i massimali previsti) .

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’accertamento

Se ricevi un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie, ecco cosa devi sapere e fare subito. Innanzitutto, verifica la data di notifica: da quel momento scatta il termine breve per impugnare l’atto (60 giorni, secondo l’art. 21 del D.Lgs. 546/1992) . È fondamentale non perdere questo termine, pena l’irricevibilità del ricorso: a seguito dell’introduzione delle Commissioni di giustizia tributaria regionali, si parla oggi di ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di I grado . Dal giorno della notifica, poi, è possibile presentare istanze all’Ufficio (ad esempio domande di rateazione o richiesta di adesione preventiva all’accertamento) o partecipare al contraddittorio (ove previsto) per esporre le proprie ragioni. In ogni caso, non bisogna attendere passivamente: il contribuente deve raccogliere con cura tutta la documentazione bancaria, contabile e giustificativa prima di depositare il ricorso .

Nella prima fase (anche prima di agire giudizialmente) è utile rispondere puntualmente a eventuali questionari o inviti dell’Amministrazione, presentando un’istanza di adesione (c.d. “fisco amico”, artt. 6–7 D.Lgs. 472/1997) o fare un reclamo-mediazione fiscale (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992) se disponibile. Questi strumenti di composizione consensuale consentono, entro 30 giorni dall’avviso, di proporre al fisco la propria versione dei fatti e di ottenere una definizione dell’accertamento con sanzioni ridotte (eventualmente fino al minimo) . L’adesione evita la riscossione coattiva (fermo) dell’atto e può abbassare le sanzioni, ma conviene farla solo con una chiara consapevolezza delle proprie posizioni giuridiche. In ogni caso, anche dopo un tentativo bonario resta possibile impugnare l’atto in tribunale.

Fasi del contenzioso tributario

Se la fase amichevole non risolve il problema, il passo successivo è presentare il ricorso alla Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria di I grado) entro 60 giorni . Nel ricorso vanno esposti gli elementi di fatto e di diritto su cui si intende fondare la difesa. È consigliabile predisporre allegati fin da subito: si consiglia di predisporre una tabella riepilogativa con tutti i movimenti bancari oggetto di contestazione (data, importo, conto) e, per ciascuno, indicare la giustificazione fornita . Ad esempio: “Versamento contanti 10/04/2022 €5.000 – prestito infruttifero da mio padre (scrittura privata 01/03/2022, bonifico del 05/04/2022, doc. 1)”, oppure “Versamento contanti 15/06/2022 €3.000 – risparmi personali accumulati (si allegano estratti conto 2018-2021, doc. 2)”. In tal modo il giudice tributario potrà comprendere fin dall’inizio le prove analitiche di cui il contribuente dispone . Tutti i documenti probatori vanno numerati e richiamati nel testo del ricorso. Se qualche movimento resta privo di documentazione (ad esempio un versamento in contanti senza tracciatura), si può comunque dedurre l’antecedente compresenza di due fenomeni opposti: ad esempio, come illustrato in dottrina, “il versamento di €X sul conto A corrisponde a un prelievo di pari importo dal conto B nello stesso giorno, a dimostrazione di un mero spostamento di fondi” . Ciò prova che non si è trattato di incasso di ricavo non contabilizzato, ma di riorganizzazione interna di denaro. L’obiettivo è dimostrare caso per caso che ciascun movimento contestato è estraneo a un reddito imponibile.

All’atto del ricorso, si possono sollevare anche questioni formali e procedurali. Ad esempio, se l’Amministrazione non ha indicato chiaramente le singole somme contestate, il contribuente può chiedere più specifiche motivazioni. Se la notifica riporta cifre aggregate senza dettagli, si può eccepire carenza di motivazione (statuto del contribuente art. 7 L.212/2000) . Si ricorda inoltre che l’art. 32 DPR 600/1973 impone l’autorizzazione del Direttore Centrale per avviare le indagini bancarie: se ciò è mancato, si potrebbe censurare l’accertamento su questo vizio procedurale . Altri possibili motivi d’impugnazione riguardano, ad esempio, la violazione del diritto al contraddittorio preventivo (ove previsto), errori nel calcolo degli imponibili (doppio conteggio, omissione di costi già dedotti, ecc.) e ogni altra illegittimità. Infine, nel ricorso si possono contestare anche le sanzioni amministrative applicate. In genere si tratta delle sanzioni del 90% per dichiarazione infedele (art. 1 D.Lgs. 471/1997): il contribuente può chiedere il loro annullamento o riduzione invocando l’assenza del dolo o l’incertezza di interpretazione della norma (art. 6 D.Lgs. 472/1997) .

Durante il giudizio, il contribuente può chiedere una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) se sono necessari approfondimenti contabili complessi, ma generalmente la prova è documentale (la testimonianza orale non è ammessa nel processo tributario). Occorre ricordare che la mera proposizione del ricorso non sospende di per sé la riscossione: trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto, l’Agenzia può iscrivere a ruolo fino a 1/3 delle somme. Per evitare azioni esecutive (fermi auto, ipoteche, pignoramenti) si può presentare al giudice tributario un’istanza di sospensione dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992) . Qui spetta al contribuente dimostrare il fumus boni iuris (cioè che la domanda di primo grado è fondata, allegando le prove più forti di cui dispone) e il periculum in mora (rischio di danno grave, ad es. crisi aziendale o famigliare in caso di pagamento immediato) . In caso di accertamenti bancari con importi molto elevati, tali condizioni sussistono spesso, e il giudice può sospendere l’esecutività dell’avviso fino alla decisione di primo grado , evitando così interventi immediati (pignoramenti, fermi) sull’attivo del contribuente.

Se la decisione in primo grado è sfavorevole, è possibile impugnare in appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado entro 60 giorni . In appello si può rimarcare ogni omissione del primo giudice: ad es., una CTR può rivedere i documenti nuovi eventualmente ammessi (in appello è consentito integrare la documentazione purché si agisca sugli stessi motivi) . Se invece anche in appello si ottiene un verdetto negativo, l’ultimo rimedio è il ricorso per Cassazione (entro 60 giorni dalla sentenza di appello) . La Cassazione, limitata ai motivi di legittimità, vaglierà ad esempio errori di diritto (come l’applicazione della presunzione in difetto dei presupposti di legge) o vizi di motivazione. In caso di accoglimento, la Cassazione di solito annulla la sentenza impugnata e rinvia a una nuova sezione della corte tributaria per un riesame coerente con i principi di diritto indicati .

Tempi e scadenze chiave: In sintesi, dopo la notifica dell’avviso di accertamento si ha: 60 giorni per il ricorso in commissione tributaria, 60 giorni dall’esito favorevole/negativo di primo grado per l’eventuale appello, e ancora 60 giorni per il ricorso in Cassazione. Se invece si riceve una cartella esattoriale (ad esempio dopo il rigetto del ricorso o decorsi 60 giorni dall’avviso senza appello), si può fare opposizione al giudice ordinario entro 40 giorni (oppure ricorrere in via straordinaria al Capo dell’Agenzia entro 120 giorni per le cartelle fino a 60 giorni dalla notifica). È importante annotare queste scadenze, perché il mancato rispetto implica la decadenza dal diritto di difendersi.

Difese e strategie legali

Chi si difende da un’accertamento bancario può adottare varie linee di difesa, sia tecniche che procedurali. Ecco le principali:

  • Prova contraria analitica: La difesa più efficace è preparare una spiegazione dettagliata per ogni singolo movimento contestato . Come già detto, è utile predisporre tabulati e giustificativi: contratti, ricevute, bonifici in ingresso/uscita, estratti conto di periodi precedenti, scritture private, ecc. Ad esempio, se l’Agenzia contesta un accredito di €10.000, si può dimostrare che corrisponde alla vendita di un macchinario usato intestato al contribuente (allegando il contratto di compravendita regolarmente registrato), oppure a un finanziamento soci che ha documentazione notarile. Le giustificazioni induttive (non documentate) sono ininfluenti: i giudici tributari rifiutano spiegazioni generiche e richiedono evidenze precise .
  • Documentazione bancaria incrociata: Spesso la prova contraria risiede negli stessi flussi bancari. Ad esempio, se sul conto A il contribuente riceve un versamento di importo X, può bastare dimostrare che lo stesso importo X è stato prelevato da un altro suo conto B nello stesso giorno . Ciò attesta che non c’è nuovo reddito, ma solo uno spostamento di fondi tra suoi conti. Anche entrate da terzi vanno contestualizzate: un bonifico ricevuto da un cliente può essere giustificato con la fattura di vendita corrispondente, un accredito da un familiare con una dichiarazione di rimborso di prestiti. Fornire gli estratti conto completi dei periodi antecedenti può mettere in luce risparmi o introiti già tassati. Tali prove bancarie incrociate sono spesso decisive per “sciogliere” la presunzione legale .
  • Altri mezzi probatori: In casi particolari, si possono impugnare contratti, fatture e ricevute relativi a operazioni specifiche collegate ai movimenti bancari . Ad esempio, un versamento di €15.000 potrebbe essere coperto da un contratto d’acquisto di un immobile o da una denuncia di rimborso di assicurazione; presentare questi documenti farà cadere l’accusa di ricavo non dichiarato. Anche dichiarazioni scritte di terzi (es. da parte di familiari o clienti) possono integrare la prova, sebbene valgano come meri allegati difensivi (non essendo ammessa testimonianza orale nel processo tributario).
  • Eccezioni procedurali e difetti formali: Se nell’accertamento vi sono errori di forma, va detto al giudice: ad esempio, l’atto può essere censurato se l’Agenzia non ha correttamente motivato le ragioni della presunta evasione . Secondo l’art. 7 dello Statuto del contribuente, l’avviso deve contenere gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la pretesa; se l’atto si limita a citare numeri generali senza spiegare quali movimenti sono in contestazione e perché le giustificazioni sono “inadeguate”, si può eccepire la nullità o l’annullabilità per difetto di motivazione . Analogamente, si può sollevare l’eventuale irregolarità nel reperimento dei dati bancari (ad es. manca l’autorizzazione prevista dall’art. 32).
  • Contestazione delle analisi del Fisco: È utile dimostrare ogni errore materiale nella ricostruzione dell’Agenzia. Ad esempio, se sono stati considerati due volte gli stessi importi (doppio conteggio di versamenti transiti tra conti diversi), oppure se alcuni accrediti erano già presenti in bilancio sotto altra voce, il contribuente deve farlo notare. Si può evidenziare che alcune somme sono state in realtà già regolarmente dichiarate, o che le spiegazioni rese durante il controllo (contraddittorio) non sono state considerate. In sintesi, ogni vizio di fatto o di diritto emerso nella redazione dell’avviso dev’essere esposto nel ricorso.
  • Sospensione cautelare dell’atto: Come detto, si può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecutività dell’avviso usando l’art. 47, D.Lgs. 546/1992 . A tal fine il contribuente deve offrire una cauzione pari a (in genere) almeno 1/3 del tributo contestato e provare il fumus boni iuris e il periculum in mora. Ad esempio, si possono allegare le giustificazioni migliori già in possesso per dimostrare la fondatezza del ricorso; allo stesso tempo, va spiegato che pagare subito (o subire un fermo/vento cautelare) causerebbe un danno grave (es. fallimento aziendale, perdita di casa). In caso di fondato pericolo, i tribunali tributari concedono spesso la sospensione negli accertamenti bancari con importi significativi.
  • Soluzioni stragiudiziali alternative: In alternativa al contenzioso, si possono valutare strumenti di definizione agevolata del debito. Ad esempio, entro i termini si può aderire all’accertamento con pagamento rateale o con le percentuali di sconto previste dalla normativa (cosiddetta “rottamazione” o saldo e stralcio delle cartelle, introdotte da varie leggi di bilancio). I contribuenti sovraindebitati senza partita IVA hanno altri rimedi: è possibile avviare un piano del consumatore (L. 3/2012) o un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 67 L.F.) che includa anche debiti fiscali, sospendendo le azioni esecutive. In capo ai debitori d’impresa esistono inoltre gli strumenti del Concordato preventivo o dell’Accordo di ristrutturazione (D.Lgs. 14/2019). In breve, chi si trova in crisi può valutare con l’Avv. Monardo l’applicabilità di procedure concorsuali o negoziali che favoriscano la ristrutturazione del debito tributario e bancario.
  • Esdebitazione e ravvedimento: Se il contribuente scopre di aver realmente evaso parte del reddito prima che venga notificato alcun atto, può ricorrere al ravvedimento operoso: presentare una dichiarazione integrativa e pagare spontaneamente le imposte dovute con una sanzione ridotta (dal 5% al 20% a seconda del ritardo) . Ciò evita la sanzione piena del 90% e, in caso di somme rilevanti, può cancellare qualsiasi conseguenza penale sulla vicenda . Se invece l’evasione è già contestata, in ipotesi di penale si può definire il reato pagando interamente il dovuto (imposte, sanzioni, interessi) prima del giudizio di primo grado, estinguendo il reato ai sensi delle ultime riforme penali.

In tutti i passaggi, è fondamentale l’assistenza di un consulente esperto: l’Avv. Monardo può preparare tutti gli atti difensivi, monitorare le scadenze, gestire eventuali istanze (es. sospensione cautelare), e infine rappresentare il contribuente in giudizio o nelle trattative con il fisco.

Strumenti alternativi alla controversia

Oltre al giudizio tributario, esistono strumenti per riequilibrare la posizione debitoria:
Rateizzazione e definizione agevolata: Le leggi di bilancio successive hanno più volte introdotto sanatorie e piani di rateizzazione per cartelle e accertamenti. Ad esempio, è possibile avvalersi dei piani straordinari di saldo e stralcio (se si possiedono determinati requisiti di ISEE), o aderire a forme di dilazione ordinaria (fino a 60 rate mensili normalmente). Questi istituti permettono di sospendere le azioni esecutive del fisco e diluire il pagamento senza affrontare direttamente il contenzioso.
Concordato e accordi di ristrutturazione: Se il contribuente è un imprenditore o un professionista in gravi difficoltà, può valutare accordi con i creditori. Il concordato preventivo in continuità (Codice della crisi) consente di ristrutturare il debito tributario con una proposta di pagamento concordata fra l’azienda e i creditori (anche con riduzioni di parte del debito). In alternativa, l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 67 L.F.) e l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC, L. 3/2012) permettono soluzioni personalizzate, inclusa l’eventuale esdebitazione parziale del debito residuo.
Esonero da passività insostenibili: Nelle fattispecie di insolvenza del consumatore o dell’imprenditore familiare, l’Avv. Monardo come Gestore della Crisi può negoziare piani di rientro o addirittura chiedere l’esdebitazione (cancellazione) delle somme non pagate, con il consenso dell’Organo di Composizione.
Rimedi istruttori: In casi specifici, si può chiedere al giudice di ammettere mezzi istruttori come la consulenza tecnica d’ufficio (se occorrono calcoli complessi) o eventuali accertamenti supplementari sui conti. Questo può servire a chiarire la realtà economica e smentire le ipotesi dell’Ufficio.

In ogni caso, la strategia va calibrata sul singolo caso: in presenza di indizi patrimoniali (beni ipotecati, conti esteri, ecc.) può essere utile negoziare con gli uffici piuttosto che attendere una cassazione pluriennale. Il team Monardo è specializzato nel valutare la soluzione migliore: difendere il diritto, ma anche trovare soluzioni deflative concrete (cessione di beni, dilazioni concordate, ecc.) quando la difesa giudiziale non basta o è troppo onerosa.

Errori comuni e consigli pratici

  • Non trascurare le scadenze: Evitare di impugnare l’avviso nei 60 giorni previsti o non rispondere ai questionari fiscali porta alla decadenza automatica del diritto di difesa. Segnare sempre nel calendario le date di notifica.
  • Non fornire giustificazioni generiche: Come ripetuto, spiegazioni vaghe (“risparmi”, “risorse non tassabili”, ecc.) sono rifiutate dai giudici . Bisogna collegare ogni movimento a una causale chiara e verificabile.
  • Non dare per scontati i punteggi: A volte contribuenti pensando di essere “poveri” non reagiscono all’avviso, ma così rischiano sanzioni maggiori e aggravi di responsabilità. Meglio affrontare la questione per tempo.
  • Non dimenticare documenti chiave: Conservare fatture, estratti conto storici, contratti di credito e bilanci è fondamentale. Ad esempio, se hai registrato contabili che coprono la maggior parte dei versamenti, va evidenziato il giudice (non far passare questi documenti come circostanze secondarie).
  • Non autodefinire la posizione tributaria: Evita di fare dichiarazioni auto-incolpanti alla Guardia di Finanza o all’Agenzia senza consulenza: ogni parola può essere usata contro di te. Meglio rispondere con parsimonia e preparazione tecnico-legale.

Riepiloghi operativi

Per chiarezza e scorribilità, ecco due tabelle riassuntive (non esaustive):

Strumento difensivoContenuto principaleScadenze/limitiVantaggiFonti
Ricorso in Commissione Trib.Contestazione dell’avviso con giustificazioni analitiche60 giorni dall’avvisoAnnullamento totale/parziale accertamento; sospensione esecutività su istanza; contestazione sanzioniArt. 32 DPR 600/73; Cass. 15857/2016
Appello / CassazioneImpugnazione della sentenza di primo / secondo grado60 giorni dalla sentenza di primo grado e dalla sentenza di appelloCorrezione errori di diritto; eventuale riallineamento alla giurisprudenza consolidataCass. 22395/2017; Cass. 31745/2025
Sospensione cautelareRichiesta di sospendere riscossione dell’avvisoDurante il contenzioso tributario (art. 47 D.Lgs. 546/92)Blocca fermi, ipoteche, pignoramenti fino a sentenza di I° gradoD.Lgs. 546/1992
Accertamento con adesione / Reclamo- mediazioneProposta di accordo con l’Ufficio per definire il debitoEntro 30 giorni da notifica (adesione) o entro 20 giorni dall’avviso (reclamo-mediazione)Riduzione sanzioni/interessi, dilazioni; blocco riscossioneArt. 6-7 D.Lgs. 472/1997; art. 17-bis D.Lgs. 546/92
Rateazione del debitoPiano di pagamento delle imposte iscritte a ruoloRichiesta al Riscossore dopo iscrizione a ruoloDilazione pagamenti fino a 60 rate (o più)D.Lgs. 46/1999, art. 7
Definizione agevolata “Rottamazione”Sconto parziale di sanzioni/interessi e saldofacileSecondo le finestre normative (Legge 228/2012, L. 159/2019, ecc.)Estinzione rapida dei carichi con condizioni più favorevoliLeggi di bilancio e decreto fiscale annuali
Piano del consumatore / EsdebitazionePiano per soggetti sovraindebitati / cancellazione debiti residuiProcedimento OCC presso Tribunale; Legge 3/2012 (aggiornata)Possibile cancellazione delle passività non finanziarie e parziale di quelle finanziarieL. 3/2012 e succ. mod., D.Lgs. 147/2020
Concordato preventivo o accordo di ristrutturazioneProcedure concorsuali per imprese in crisiAvvio in Tribunale (ex art. 160 e ss. L.F.)Stralcio o dilazione globale di debiti, inclusi quelli tributariD.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), art. 67 L.F.
Ravvedimento operosoDichiarazione integrativa con sanzione ridottaFino all’inizio delle verifiche / accertamentoSanzioni progressive ridotte (5%-20% invece del 90%)Art. 13-17 D.Lgs. 472/1997
Interpello tributarioIstanza di chiarimento preventivo (art. 11 L. 212/2000)Prima di un comportamento fiscale controversoRisposta vincolante dell’Agenzia se positivaArt. 11 L.212/2000

Domande e Risposte (FAQ)

1. Che cos’è un’accertamento da indagini bancarie? È un controllo fiscale in cui l’Agenzia delle Entrate utilizza gli estratti conto bancari (dei conti correnti intestati al contribuente o a familiari) per ricostruire il reddito. Secondo l’art. 32 del DPR 600/1973, per le aziende e i professionisti ogni versamento non giustificato è presunto come reddito non dichiarato (e i prelievi come costi in nero) . L’accertamento da indagini bancarie viene spesso motivato facendo riferimento a verbali della Guardia di Finanza o alle risultanze bancarie «per relationem» .

2. Quando può essere avviata un’indagine bancaria? L’Agenzia può chiedere dati sul conto corrente del contribuente (e in casi sospetti anche sui conti di familiari) in presenza di indizi di evasione, come incongruenze tra movimentazioni finanziarie e scritture contabili. Ad esempio, se una società presenta bassi ricavi ma sul conto ci sono depositi ingenti, l’Ufficio può attivare un accertamento ex art. 32. La legge richiede una semplice autorizzazione interna per avviare le indagini (decreto del Direttore dell’Agenzia), non l’autorizzazione giudiziaria. In ogni caso, si tratta di una procedura lecita, purché l’avviso sia motivato e il contribuente venga messo in condizione di difendersi .

3. La notifica dell’avviso deve contenere i numeri dei conti correnti? In passato mancava un obbligo formale di indicare l’IBAN nell’avviso. La recente Cassazione n. 15021/2025 ha stabilito che “anche in assenza dei numeri di conto… l’accertamento bancario resta valido” purché il contribuente possa comprendere le contestazioni . Ciò significa che l’Ufficio deve comunque elencare in modo comprensibile le somme contestate e consentire il contraddittorio. Se manca questa chiarezza essenziale, la motivazione può essere ritenuta insufficiente.

4. In quali casi l’accertamento può essere viziato? Alcuni esempi di vizi formali o procedurali: l’uso non autorizzato dei dati bancari, il mancato diritto di difesa (mancato invito a spiegare i movimenti prima dell’atto, laddove richiesto dalla giurisprudenza), o una motivazione vaga (ad es. “versamenti inspiegati” senza dettaglio) . Sul merito, se si riesce a dimostrare che i conti usati per le indagini non sono riconducibili all’impresa (es. conti di terzi usati a fini personali) si può eccepire la mancanza del presupposto fattuale per applicare l’art. 32. Tuttavia, la giurisprudenza ormai consente di ricondurre alla società anche i conti intestati ad amministratori, soci o familiari quando vi siano stretti legami di interesse .

5. Cosa devo fare entro 60 giorni dalla notifica? Entro 60 giorni dall’avviso di accertamento bisogna depositare il ricorso in commissione tributaria . Nel ricorso si espongono i motivi di fatto e di diritto (mancata correlazione, giustificazioni analitiche, vizi formali ecc.). Contemporaneamente al ricorso, o subito dopo, si può chiedere al giudice la sospensione dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/92) presentando garanzie e documentazione che dimostrino il “fumus” (l’accertamento è infondato) e il “periculum” (il danno della riscossione). Se non si ricorre nei termini, l’avviso diventa definitivo.

6. Con quali prove posso oppormi all’accertamento? Come detto, l’arma principale è la documentazione concreta: estratti conto comparativi, registrazioni contabili, contratti, fatture, quietanze, comunicazioni bancarie. In pratica, bisogna dimostrare analiticamente la provenienza di ogni versamento. Ad esempio, se è contestato un bonifico da €20.000, bisogna allegare il contratto o la fattura relativa a quell’incasso, oppure dimostrare che è il rimborso di un finanziamento soci già documentato. Se non si hanno documenti scritti, si può al limite ricorrere a logiche incrociate: esibire l’estratto conto del conto corrente corrente da cui è transitato il denaro, o dichiarazioni scritte di terzi (es. familiari) che attestino l’operazione . Tuttavia, le prove orali non sono ammesse in processo tributario; le dichiarazioni di terzi valgono come meri elementi aggiuntivi.

7. È vero che “basta dimostrare la contabilità regolare”? No, la Cassazione ha chiarito che la regolarità formale delle scritture contabili da sola non scansa l’accertamento bancario. Non è sufficiente ad esempio produrre dichiarazioni dei redditi corrette: occorre analiticamente collegare i flussi bancari agli elementi contabili. Diversamente da altri accertamenti (ad esempio redditometri), qui la prova liberatoria non può essere generica. Come dice Cass. 15857/2016, “è il contribuente che deve dimostrare analiticamente per ogni versamento che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili” .

8. Posso giustificare un versamento come “prelievo di risparmi”? Una spiegazione di massima come “ho versato i miei risparmi” è debole; il giudice richiede di precisare COS’ERA precisamente quel risparmio. Ad esempio, prova che i risparmi corrispondono ai prelievi registrati negli anni precedenti (mostrando estratti conto di anni precedenti) o che derivano dall’eredità ricevuta da un parente (allegando dichiarazioni fiscali o quietanze). Solo un nesso chiaro tra il versamento e una causa concreta è valido. Cassazione ed autorità fiscali lo confermano: la giustificazione deve indicare specificamente l’origine e la natura non imponibile di ciascun importo . Altrimenti la presunzione resiste.

9. Cosa succede se il giudice tributario ritiene valide le mie prove? Se il giudice – in primo o secondo grado – ritiene convincente la prova contraria fornita, può annullare l’accertamento (in tutto o in parte). L’attività di rettifica bancaria viene eliminata e ti viene restituito l’eventuale eccesso versato, con interessi. Se invece il giudice conferma l’accertamento, in tutto o in parte, si procede al calcolo definitivo del debito (tasse, sanzioni, interessi). In caso di soccombenza parziale, il giudice deve indicare quali somme ritiene fondate e quali no, e se necessario ridurre le imposte pretendendo solo la parte ‘giustificata’.

10. Posso ottenere la sospensione dell’avviso in attesa del giudizio? Sì, come anticipato, è possibile chiedere la sospensione cautelare al giudice tributario (senza un termine fisso, ma entro breve tempo) presentando cauzione fino a 1/3 del tributo e provando una ragionevole fondatezza del ricorso . In pratica, si mostrano le prove migliori sin dall’inizio per dimostrare il “fumus”, e si spiega la situazione di rischio (ad es. bancarotta imminente se si paga ora). In presenza di queste condizioni, il giudice può sospendere l’efficacia dell’atto fino alla decisione di primo grado , evitando fermi amministrativi o pignoramenti nel frattempo. Anche in appello si può chiedere (a decisione sfavorevole) la sospensione della sentenza con effetti analoghi.

11. Dopo una sentenza favorevole cosa succede concretamente? Se ottieni un annullamento (o parziale) dell’avviso, l’Agenzia deve restituire quanto indebitamente versato (imposte+interessi) e pagare le spese di giudizio. Eventuali somme già riscosse vengono sgravate. Inoltre, la sentenza può far scattare un danno reputazionale per l’Ufficio che abbia proceduto ingiustamente. Se l’accertamento è annullato in tutto, non solo il debito tributario viene azzerato, ma anche tutte le eventuali sanzioni e interessi collegati.

12. E se perdo il ricorso? Se la commissione di primo grado respinge il ricorso, si può ancora fare appello (entro 60 giorni) e poi Cassazione. Se si esauriscono i gradi di giudizio senza successo, l’avviso diventa definitivo. In tale caso l’Agenzia iscrive a ruolo il credito residuo (se non già avvenuto) e procederà alla riscossione coattiva (fermo auto, ipoteca, pignoramenti, ecc.). Il contribuente dovrà provvedere al pagamento delle somme dovute (in genere fino ai 2/3 entro l’appello, e il saldo finale a esito di Cassazione o per decisione definitiva). Se necessario, conviene definire il debito residuo: anche in caso di soccombenza è possibile aderire a piani di rateazione o definizioni straordinarie (ad es. saldo e stralcio cartelle) per regolare la posizione fiscale evitando la procedura esecutiva.

13. Che differenza c’è tra imprenditore e professionista? La principale differenza fiscale è che il professionista (lavoratore autonomo senza dipendenti) non subisce più la presunzione sui prelievi in contanti: la Corte Costituzionale n. 228/2014 ha ritenuto incostituzionale equiparare i prelievi di un professionista a costi d’azienda, perché questo avvantaggia indebitamente l’erario . Di conseguenza, per i professionisti valgono solo le presunzioni sui versamenti ingiustificati (ai quali si applicano le stesse regole di analisi sopra esposte). Per gli imprenditori la presunzione vale sia per versamenti sia per prelievi (se eccedono le soglie di legge) . I contribuenti privati (che non svolgono attività economica) non hanno una specifica presunzione bancaria, ma crediti ingiustificati sul conto possono essere considerati come redditi diversi (es. frutto di attività non dichiarata) .

14. Come considerare i conti di familiari o soci? La legge consente di estendere l’indagine anche ai conti intestati a terzi collegati. In particolare, l’art. 32 co.1 n. 7 DPR 600/73 prevede che, nei casi previsti, l’ufficio può indagare sui conti correnti intestati a terzi, quando ci siano forti elementi che li connettano al contribuente. La giurisprudenza ritiene legittimo considerare rilevanti (per una SRL a base familiare) i movimenti sui conti di amministratori, soci o parenti stretti, quando non hanno adeguata contropartita in contabilità . Se l’Ufficio presume che tali movimenti siano in realtà componenti dell’impresa, al contribuente spetterà dimostrare anche in questo caso la reale provenienza delle somme (ad es. che un versamento sul conto della moglie era un prestito personale esterno all’impresa).

15. Se l’Agenzia applica l’accertamento “per relationem” al verbale GdF, è valido? Sì. Secondo Cassazione ed autorità fiscali, è legittimo che l’avviso di accertamento riporti per relationem i rilievi del verbale di constatazione della Guardia di Finanza , purché il contribuente abbia potuto consultare quel verbale. Ciò significa che l’Agenzia non deve riscrivere pedissequamente tutti i dettagli, ma deve consentire di reperirli (ad es. allegando o richiamando il PVC). È però necessario che la motivazione contenga gli elementi essenziali: la Cassazione 31745/2025 ha riconosciuto che la motivazione “per relationem” raggiunge il minimo costituzionale, a condizione che il contribuente possa comprendere le ragioni dell’atto . In pratica, l’Agenzia deve comunque rendere chiaro quali movimenti fiscali sono contestati e con quali effetti.

16. L’accertamento bancario può scattare al quinto anno? Sì, entro i normali termini di decadenza tributaria: generalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (es. la dichiarazione 2020 può essere accertata fino al 31/12/2025). Se la dichiarazione non è stata presentata, il termine sale a 7 anni. Quindi, nel 2026 si possono ricevere avvisi fino al 2017 dichiarato o al 2015 omesso. È importante segnalare che se le somme contestate superano soglie penali (ad esempio evasione oltre €100.000 di imposta annua), può profilarsi reato di dichiarazione infedele: ma pagando il dovuto con sanzioni prima della sentenza di primo grado, il reato si estingue.

17. Quali sono gli elementi favorevoli per il contribuente nella giurisprudenza recente? Negli ultimi anni si sono affermati alcuni principi di rilievo. Ad esempio, anche per l’accertamento bancario si ammette al contribuente la deduzione forfettaria dei costi correlati ai ricavi presunti (sul modello della tabella dei costi forfettari) quando non si riesce a provare puntualmente tali costi. Questo per non violare il principio di capacità contributiva nel caso dei prelievi usati come ricavi. La Cassazione, rifacendosi alla Corte Cost. 10/2022, ha riconosciuto in taluni casi la facoltà di dedurre i costi (spesso forfettariamente calcolati intorno al 20-30% dei ricavi). Ciò rende un po’ meno insostenibile la situazione del contribuente: oltre a dover fornire le sue giustificazioni analitiche, può chiedere di applicare coefficienti medi settoriali di redditività nell’eventualità in cui la prova dettagliata non basti.

18. Cosa fa l’Avv. Monardo in questi casi? L’Avv. Monardo e il suo team offrono assistenza completa: analizzano fin da subito la documentazione (atto di accertamento, estratti conto, scritture), individuano i punti deboli dell’accertamento e preparano un ricorso nel quale si espongono tutte le eccezioni e le prove del contribuente. Gestiscono tutte le fasi (correlazione contabile, ricerca documentale, CTU se richiesta dal giudice) e affiancano il contribuente in ogni grado di giudizio. Se serve, avviano anche azioni cautelari (sospensione cautelare), predisponendo le istanze necessarie. Nell’ottica extragiudiziale, l’Avv. Monardo valuta con il cliente la convenienza di soluzioni bonarie: accordi con l’Amministrazione, piani di rateazione personalizzati, definizioni agevolate. Infine, nei casi più gravi, il suo ruolo di “gestore della crisi” permette di considerare anche soluzioni concorsuali (es. piano del consumatore o ristrutturazione debiti aziendali) che proteggano l’impresa e la persona dalla rovina finanziaria. In ogni situazione, l’obiettivo è fermare eventuali pignoramenti, fermi o ipoteche e sgravare immediatamente il contribuente da richieste ingiustificate.

19. Quali esempi pratici possono chiarire il calcolo? Immaginiamo un caso semplicissimo: una società riceve un avviso per €100.000 di ricavi presunti. Il conto corrente mostra versamenti per tale cifra, dichiarati “non giustificati”. Se il contribuente prova ad es. che €50.000 erano un prestito rimborsato (allegando la prova del prestito e del rimborso) e altri €20.000 sono proventi già dichiarati, potrà ridurre il reddito contestato a €30.000. Su questi €30.000 si pagherà solo l’imposta (IRPEF/IRES) e l’IVA eventualmente omessa, anziché su €100.000. Inoltre, se l’imprenditore dimostra che generare €100.000 di ricavi richiederebbe almeno il 80% in costi (facendo valere studi settoriali o bilanci comparabili), può chiedere di tassare soltanto il 20% come utile (nel nostro esempio, tassando i €100.000 come €20.000). In questo modo si evita la tassazione di costi fittizi. Un altro esempio: un libero professionista versa €10.000 di tasca propria sul conto (risparmio pregresso). Se non giustifica, l’atto presume 10.000€ di reddito. Ma allegando estratti conto di anni precedenti che mostrano prelievi analoghi dall’altro conto personale, può dimostrare che è un semplice deposito di risparmio (non reddito da lavoro). In questi calcoli, come avvocati specializzati, affianchiamo il contribuente anche con simulazioni numeriche e consulenze tecniche (ad esempio dall’esperto contabile) per far emergere questi dettagli in Tribunale.

20. Come posso ottenere una consulenza con l’Avv. Monardo? L’Avv. Monardo e il suo team offrono una prima valutazione del tuo caso: basta inviare copia dell’avviso o del verbale ricevuto, e ti verrà fornito un parere tecnico sulle prospettive di difesa. Se si decide di procedere, lo studio prepara da subito tutta la documentazione del ricorso e gestisce l’intera pratica per conto tuo. Non solo otterrai assistenza legale: riceverai un supporto integrato da commercialisti (per gli aspetti contabili) e da consulenti del debito (per negoziare eventuali piani di pagamento o procedure di crisi). L’obiettivo è tutelare il tuo diritto con tempestività e concretezza.

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1 (azienda): Una S.r.l. presenta un fatturato annuo dichiarato di €200.000. In sede di verifica, la Guardia di Finanza riscontra versamenti bancari per €80.000 non riscontrati nelle scritture contabili. L’avviso di accertamento attribuisce pertanto €80.000 di ricavi “occulti” imponendoli al 100%. La società, assistita dall’Avv. Monardo, presenta le seguenti giustificazioni analitiche:
– Versamento €30.000 del 15/3/2025: rimborso di un finanziamento soci contratto nel 2020 (documentato da scrittura privata e bonifico del finanziamento originale).
– Versamento €20.000 del 10/6/2025: vendita di un macchinario aziendale (allega fattura di vendita con ricevuta).
– Versamento €15.000 del 5/9/2025: prestito infruttifero da parte di un parente socio (scrittura privata con autentica).
– Versamento €10.000 del 20/10/2025: depositi di risparmi del titolare (allega estratti conto anni precedenti che mostrano prelievi per €2.000/mese, totalizzando €12.000 annui).
– Versamento €5.000 del 1/12/2025: riclassificato come accredito di interessi passivi (documentati dalla banca).

Sommandole, le spiegazioni coprono tutti gli €80.000 contestati. L’ufficio fiscale aveva presunto €80.000 di ricavi aggiuntivi. Nel ricorso si mostra che i €80.000 non sono “ricavi non dichiarati” ma spostamenti o voci già tassate. Supponiamo che il giudice tributario dia ragione alla società su €60.000 di questi motivi (annullando quella parte dell’accertamento), lasciando contestati soli €20.000 (ad es. ritiene non provata solo la vendita del macchinario per €20.000). Il reddito imponibile aggiuntivo passa quindi da €80.000 a €20.000, con imposte dovute molto più basse. Se poi alla fine sull’importo residuo di €20.000 il giudice riconosce una congrua percentuale di costi (ad esempio il 70% di costi, 30% utile), resterebbero tassabili solo €6.000 e versate tasse proporzionalmente. Cioè invece di tassare €80.000, si finisce per pagare solo su una parte minima.

Esempio 2 (professionista): Un libero professionista (avvocato) riceve un avviso per €30.000 di redditi presunti, relativi a versamenti in contanti “non giustificati” sul suo conto. L’atto presume che siano parcelle non emesse. L’avvocato in sede di contraddittorio e ricorso fornisce giustificazioni puntuali:
– €10.000 versati il 1/5: restauro dell’appartamento di famiglia (allega preventivo di 10.000€ già fatturato nel 2024, e bonifico ricevuto da un parente).
– €15.000 versati il 10/7: risparmio perso in anni precedenti depositato illecitamente (mostra gli estratti conto 2010-2023 con prelievi periodici evidenti).
– €5.000 versati il 5/12: rimborso di una polizza assicurativa (documentato da quietanza).

Il giudice, convinto, annulla l’intero accertamento: nessun reddito presunto resta valido. L’Avv. Monardo, in questo caso, ha utilizzato la prova documentale e il principio che “versamenti dei privati non costituiscono automaticamente redditi” (in mancanza di attività d’impresa) . L’assistenza tempestiva ha evitato al cliente sanzioni e interessi sul 30.000 € che non erano redditi imponibili.

Esempio 3 (privato senza impresa): Un pensionato riceve un bonifico di €20.000 dall’estero da un parente. Qualcuno segnala l’operazione al fisco e arriva un accertamento che presume €20.000 di “redditi diversi da attività non dichiarata”. Il contribuente risponde: era un regalo di famiglia, allegherà un documento notarile di donazione. Il giudice tributaro accoglie le spiegazioni (il denaro donato non è tassabile come reddito). Questo scenario mostra che anche il privato “sotto indagine” può difendersi offrendo la prova analitica delle fonti dei suoi accrediti.

Tali esempi pratici evidenziano che la difesa contro un accertamento bancario è particolarmente articolata: non si tratta di impugnare un calcolo matematico, ma di ricostruire la storia economica dietro ogni movenza di denaro . Con la guida dell’Avv. Monardo è possibile costruire questa narrazione finanziaria-difensiva con rigore tecnico e supporto documentale.

Conclusione

In conclusione, affrontare un accertamento basato su indagini bancarie richiede subito una difesa mirata: è fondamentale agire rapidamente, raccogliere tutta la documentazione possibile e avvalersi di assistenza specializzata. Come visto, l’Agenzia delle Entrate gode di una presunzione legale a proprio favore quando usa i dati bancari . Tuttavia, la legge e la giurisprudenza (Corte di Cassazione e Corte Costituzionale) prevedono strumenti precisi per riequilibrare la situazione: dal diritto del contribuente di fornire prova analitica , alle vie giurisdizionali per annullare atti viziati, fino alle opportunità di definizione agevolata o di ristrutturazione del debito per chi è in difficoltà.

È dunque fondamentale non aspettare: più tempo passa, più le sanzioni crescono e più sono concrete le azioni esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti). Rivolgersi fin da subito a un professionista esperto è la migliore strategia per fermare il veloce progredire della vicenda.

Per ogni esigenza di consulenza o difesa legale, rivolgiti all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e al suo team di avvocati e commercialisti. Grazie alla loro esperienza pluriennale in contenziosi bancari e tributari, sapranno bloccare tempestivamente ogni atto esecutivo (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti) e proporti soluzioni concrete: dall’impugnazione motivata dell’accertamento alla negoziazione di piani di rientro su misura, fino alla valutazione di procedure concorsuali se necessarie.

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Fonti: Le informazioni esposte si basano su articoli di legge (in primis D.P.R. 600/1973, art. 32) e su numerose pronunce giurisprudenziali di Cassazione, Corte Costituzionale e commissioni tributarie nazionali. In particolare, si fanno riferimenti a recenti ordinanze della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 15857/2016 , Cass. n. 22395/2017 , Cass. n. 31745/2025 ) e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2022 . Questi provvedimenti costituiscono il nucleo degli orientamenti attuali sulla validità e i limiti degli accertamenti bancari. Oltre a queste decisioni, si fanno ampio uso di circolari e pubblicazioni di prassi (Agenzia delle Entrate, riviste specializzate) che interpretano tali norme.

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