Debiti Da Leasing Finanziario: Come Difenderti Con L’avvocato Specializzato

Introduzione

I debiti da leasing finanziario diventano “pericolosi” quando ti accorgi che non si tratta solo di rate arretrate: spesso, in caso di risoluzione del contratto, entra in gioco un meccanismo legale che combina restituzione del bene, vendita a valori di mercato, conteggi complessi (canoni scaduti, quota capitale dei canoni a scadere, prezzo di riscatto, spese) e possibile residuo a tuo carico. In pochi mesi puoi passare da un semplice ritardo a una richiesta economica rilevante, fino a procedure giudiziarie (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramenti) oppure, se nel frattempo hai anche debiti fiscali o contributivi, a misure di riscossione (fermi, ipoteche, rateazioni, definizioni agevolate). Tutto questo impone un approccio difensivo, tecnico e tempestivo, perché la normativa sul leasing contiene regole “pro-debitore” importanti, ma vanno fatte valere con precisione.

L’obiettivo di questo articolo (aggiornato al 6 febbraio 2026) è metterti in condizione di capire:
1) quando il concedente può risolvere il leasing;
2) come deve vendere/ricollocare il bene e fare i conteggi;
3) quali atti puoi ricevere e quali termini hai per difenderti;
4) quali strategie (giudiziali e stragiudiziali) possono ridurre o bloccare il danno;
5) quali strumenti alternativi (definizioni agevolate, rateazioni, sovraindebitamento, esdebitazione, composizione negoziata per imprese) possono rimetterti in carreggiata.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In concreto, un avvocato esperto può aiutarti a: leggere il contratto e l’estratto conto; verificare se sussistono davvero i presupposti di “grave inadempimento”; contestare conteggi e spese; pretendere trasparenza e prova della vendita a valori di mercato; impostare opposizioni e sospensive se arriva un decreto ingiuntivo o un atto esecutivo; gestire trattative e piani di rientro; incrociare la posizione civile con quella fiscale/contributiva; e, se il debito è strutturalmente insostenibile, valutare procedure di sovraindebitamento o altre soluzioni concorsuali.

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Come nasce il debito da leasing finanziario e dove si annidano i rischi

Nel leasing finanziario (oggi tipizzato dalla legge), il concedente – banca o intermediario finanziario iscritto all’albo ex art. 106 TUB – acquista o fa costruire un bene scelto dall’utilizzatore, lo mette a disposizione per un tempo determinato dietro un corrispettivo (i canoni) e, a scadenza, l’utilizzatore può acquistare la proprietà pagando un prezzo prestabilito (riscatto) oppure restituire il bene. Un dato spesso sottovalutato: l’utilizzatore assume i rischi, anche di perimento, secondo la definizione normativa.

Questa struttura produce tre conseguenze pratiche decisive dal tuo punto di vista:

La proprietà “resta fuori dal tuo patrimonio” fino al riscatto
Finché non riscatti, il bene è del concedente. Questo può rendere più rapida la richiesta di restituzione (non si discute “chi è proprietario”), ma allo stesso tempo crea un nodo: se ti risolvono il contratto, perdi la disponibilità del bene e devi comunque affrontare un conteggio finale che può lasciarti un residuo.

Il debito non coincide con le sole rate arretrate
Alla risoluzione, la legge prevede che dal ricavato della vendita (o altra collocazione) il concedente deduca: canoni scaduti e non pagati, canoni a scadere solo in linea capitale, prezzo di riscatto, più spese di recupero, stima e conservazione per il tempo necessario alla vendita. Se la vendita rende meno di quanto “dovuto” con questi criteri, può rimanere un credito residuo contro di te. Questo è il punto in cui molti debitori “crollano”: si accorgono che la risoluzione non chiude il problema, spesso lo rende più tecnico.

Le regole sulla vendita sono un tuo terreno di difesa
La legge impone vendita/ricollocazione su valori di mercato, con criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, e obbligo di informazione all’utilizzatore. Prevede anche un meccanismo per la stima, con perito scelto dalle parti entro 20 giorni o, in mancanza, perito indipendente selezionato dal concedente in una rosa di almeno tre, con preferenza vincolante dell’utilizzatore. Questi passaggi non sono dettagli: sono “leve” difensive, perché un ricavato basso o procedure opache possono gonfiare artificialmente il residuo.

In altre parole: nel leasing la tua difesa non è solo “non posso pagare”, ma spesso “il contratto è stato risolto correttamente?” e soprattutto “il bene è stato venduto correttamente e il conteggio è conforme alla legge?”.

Quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato a febbraio 2026

La disciplina “madre” del leasing finanziario

La regola cardine è nella legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che dal 2017 ha tipizzato la locazione finanziaria e disciplinato, in particolare, l’inadempimento e le conseguenze della risoluzione.

Tre commi sono essenziali per la tua difesa:

Definizione e presupposti soggettivi del concedente
Il concedente è banca o intermediario iscritto ex art. 106 TUB. Questo richiama il quadro della trasparenza e della disciplina bancaria, utile quando si litigano clausole economiche (costi, indicizzazioni, determinabilità).

Soglia legale di “grave inadempimento”
Per i leasing immobiliari: mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due trimestrali (anche non consecutivi) o importo equivalente. Per gli altri leasing: quattro canoni mensili (anche non consecutivi) o importo equivalente. Questa soglia è un perno: se non è superata, una risoluzione “automatica” potrebbe essere contestata (o quantomeno va verificata).

Effetti della risoluzione e meccanismo di restituzione/vendita
Diritto alla restituzione del bene, obbligo di corrispondere quanto ricavato dalla vendita/ricollocazione a valori di mercato, deduzioni tassative e diritto del concedente al residuo se la vendita non copre. Con procedure di vendita/ricollocazione improntate a trasparenza e obbligo di informazione.

Leasing e crisi/insolvenza: le regole del Codice della crisi

Il leasing diventa particolarmente delicato quando il debitore è in procedura concorsuale. Il Codice della crisi (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) prevede una norma specifica sulla locazione finanziaria nella liquidazione giudiziale: l’art. 177 disciplina l’ipotesi in cui il curatore si sciolga dal contratto e il concedente debba restituire l’eventuale differenza positiva tra ricavato e credito residuo in linea capitale, oltre a regolamentare la prosecuzione del contratto in altre ipotesi.

Questo è importante anche fuori dalle grandi procedure, perché lo stesso Codice – nella parte dedicata al sovraindebitamento – offre strumenti “da persona fisica/imprenditore minore” in cui il leasing può rientrare come debito da ristrutturare. Tra le procedure più rilevanti per il debitore: concordato minore (con omologazione da parte del giudice) e liquidazione controllata, oltre alla disciplina dell’esdebitazione.

Nel 2024 il legislatore è intervenuto con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. correttivo-ter), incidendo anche su profili legati agli organismi e alle procedure: ad esempio, modifiche testuali e richiami al registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) disciplinato dal regolamento ex L. 3/2012, con impatto pratico sulla “filiera” dei gestori e sull’operatività.

Trasparenza e contratti: il Testo Unico Bancario e le indicazioni per le operazioni di leasing

Il Testo Unico Bancario coordinato (D.Lgs. 385/1993) contiene la regola generale sulla forma e il contenuto dei contratti bancari, con una disciplina che ricorre spesso nel contenzioso sui costi e sulle clausole economiche. Il testo coordinato è pubblicato dalla “Banca d’Italia”.

Per le operazioni di leasing, la trasparenza può diventare materia di causa quando il cliente contesta: indeterminatezza del costo, indicizzazione, tasso “leasing” o modalità di calcolo. In questo articolo, più che entrare in un tecnicismo peritale, ti interessa sapere che:
la trasparenza è una strada difensiva, ma va costruita su documenti (contratto, piani di ammortamento, prospetti, TIR/TIA, indicizzazione, estratti).

Debiti tributari e riscossione: perché contano anche quando il problema nasce dal leasing

Molti debitori in leasing, soprattutto imprenditori e partite IVA o famiglie sotto stress, hanno anche carichi fiscali o contributivi. Nel 2026 questa intersezione è ancora più concreta per due ragioni:

Le definizioni agevolate (rottamazioni) sono normativamente pensate per “entrare” anche in procedure di composizione della crisi
La Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) prevede una nuova definizione agevolata (commi 82-98 dell’art. 1) e consente espressamente che vi rientrino anche debiti inseriti in procedimenti ex L. 3/2012 o nel Titolo IV del Codice della crisi (piano del consumatore/ristrutturazione del consumatore, concordato minore).

La rottamazione-quater (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) continua a produrre effetti sul calendario 2026 per chi è già dentro
Il piano rate previsto dal comma 232 (diciotto rate, con scadenze fisse) include scadenze ripetute ogni anno a decorrere dal 2024, quindi anche nel 2026 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre). Ed è previsto che il tardivo versamento oltre cinque giorni fa decadere dai benefici.

In parallelo, la normativa sulla rateizzazione ordinaria dei carichi iscritti a ruolo (art. 19 DPR 602/1973) è stata aggiornata, prevedendo – tra l’altro – piani fino a 120 rate mensili per richieste presentate negli anni 2025 e 2026, elemento decisivo nelle strategie di difesa “di cassa” quando devi evitare misure cautelari o esecutive.

Giurisprudenza costituzionale recente utile al debitore in leasing

Anche se non “decide” direttamente sul tuo contratto, la giurisprudenza costituzionale recente ha due ricadute pratiche spesso collegate al leasing, soprattutto immobiliare:

Soggettività passiva IMU in leasing e regole generali
La sentenza n. 60/2024 della Corte costituzionale” richiama la regola per cui, per immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla stipula e per la durata del contratto (nel contesto della disciplina IMU e delle questioni connesse). Questo ti interessa perché, in crisi, puoi ritrovarti cartelle o accertamenti IMU (o contestazioni) connessi all’immobile in leasing e devi sapere “chi paga cosa”.

Tutela dei creditori ipotecari e ricadute nelle esecuzioni immobiliari
La sentenza n. 160/2024 riguarda un caso in cui compare una società di leasing (Sicilsud Leasing) e affronta un tema di tutela del creditore ipotecario in presenza di confisca edilizia, con principio di salvaguardia del diritto di ipoteca del creditore non responsabile dell’abuso, come sintetizzato anche nel comunicato stampa ufficiale della Corte. Se hai un immobile in leasing con iscrizioni o garanzie, o se la vicenda scivola in esecuzioni complesse, questi principi “di sistema” possono diventare argomenti indiretti per la tutela del credito/garanzie e per la strategia processuale.

Cosa succede dopo l’inadempimento: procedura passo-passo e termini da rispettare

Qui entriamo nel “film” tipico dal lato debitore. La sequenza non è sempre identica, ma gli snodi ricorrenti sono questi.

Dalla prima rata saltata alla “grave morosità” (fase stragiudiziale)

In pratica, prima della risoluzione spesso ricevi: solleciti, diffide, richieste di rientro, proposta di rimodulazione. Questo è il momento in cui si fanno già due errori classici:
– pagare “a caso” (un canone sì e uno no) senza concordare formalmente un piano, rischiando comunque di accumulare la soglia di grave inadempimento;
– ignorare la comunicazione e perdere tempo prezioso sulla raccolta documentale.

La soglia legale di grave inadempimento è un punto di controllo immediato: 4 canoni mensili per leasing non immobiliari; 6 mensili o 2 trimestrali per immobiliari (anche non consecutivi).

Operativamente, già qui un avvocato specializzato può:
– ricostruire il “contatore” dei canoni (quanti, di che importo, scaduti, pagati parzialmente);
– verificare se il contratto contiene clausole risolutive espresse e come sono state attivate;
– impostare una trattativa documentata per evitare la risoluzione o preparare un’uscita protetta.

Risoluzione del contratto e richiesta di restituzione del bene

Se si arriva alla risoluzione per inadempimento, la legge prevede che il concedente abbia diritto alla restituzione del bene. Qui la priorità difensiva è doppia:

Proteggere la tua continuità (se il bene è strumentale)
Se è un mezzo essenziale (furgone, macchinario, immobile d’impresa), perdere il bene può generare ulteriore insolvenza. In certi casi, l’obiettivo realistico è “comprare tempo” e “mettere ordine” (negoziazione, moratoria, composizione negoziata se impresa, rateazione fiscale se hai carichi) per evitare l’effetto domino.

Preparare la partita del ricavato
Il vero rischio economico spesso nasce dopo: dal modo in cui il bene sarà stimato e venduto/ricollocato a valori di mercato. La legge impone criteri e passaggi: pubbliche rilevazioni di mercato o stima peritale, indipendenza del perito, trasparenza e pubblicità della vendita, obbligo di informazione all’utilizzatore. Questo significa che tu hai diritto (e interesse) a pretendere evidenze: come è stata stimata l’auto? qual è stata la platea di vendita? quali offerte? quali tempi? quali spese?

Vendita/ricollocazione del bene e “saldo di chiusura”

Dopo la restituzione, il concedente deve vendere o ricollocare il bene a valori di mercato e poi fare il conteggio.

Il conteggio legale (semplificato) si legge così:
Ricavato di vendita (o ricollocazione) – DEDUZIONI = somma da corrispondere all’utilizzatore.
Le deduzioni includono: canoni scaduti fino alla risoluzione, canoni a scadere solo quota capitale, prezzo di riscatto, spese anticipate di recupero/stima/conservazione. Se invece il ricavato è inferiore all’importo dovuto con questi criteri, resta un credito residuo del concedente verso l’utilizzatore.

Questo è il punto in cui, se non controlli, rischi di pagare:
– canoni a scadere comprensivi anche della componente non dovuta (se il conteggio non separa la quota capitale);
– spese non provate o eccessive;
– un valore di realizzo “depresso” da una vendita frettolosa o opaca.

Se il concedente sostiene che devi ancora pagare: gli atti tipici e i termini

Quando il conteggio dà “residuo a tuo carico”, la società di leasing può agire in vari modi. Dal lato pratico, i due binari più comuni sono: monitorio (decreto ingiuntivo) ed esecuzione (precetto/pignoramento).

Decreto ingiuntivo e opposizione
Se ricevi un decreto ingiuntivo, il termine ordinario di opposizione è di 40 giorni (salve riduzioni/aumenti motivati, e regole particolari se il destinatario risiede all’estero). È un termine che brucia in fretta: se lo perdi, il decreto diventa titolo per l’esecuzione.

Opposizioni in fase esecutiva: 615 e 617 c.p.c.
Se sei già nella fase di esecuzione o ricevi atti esecutivi, devi distinguere:
– opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), quando contesti il diritto del creditore di procedere;
– opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), quando contesti la regolarità formale del titolo/precetto/atti, da proporre entro 20 giorni in molte ipotesi “preventive” dalla notifica del titolo o del precetto.

Se, oltre al leasing, hai debiti fiscali: atti e termini “paralleli”

Sul binario tributario, la regola base (processo tributario) è: ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità. È una scadenza fondamentale se ricevi un accertamento o cartella e vuoi sospendere o contestare.

Nel 2025-2026 la gestione “difensiva” del debito fiscale passa spesso per: rateizzazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973, aggiornato), definizioni agevolate e – se i debiti sono molti e non sostenibili – procedure di sovraindebitamento in cui il fisco può essere trattato secondo regole specifiche e, in determinati casi, anche “agganciato” alle stesse definizioni agevolate.

Tabella pratica dei termini chiave

Evento / Atto che puoi ricevereTermine tipico per reagireRiferimento ufficiale
Opposizione a decreto ingiuntivo (regola generale)40 giorni (salve eccezioni)Codice di procedura civile, art. 641
Opposizione agli atti esecutivi (vizi formali titolo/precetto, prima dell’esecuzione)20 giorni dalla notifica del titolo o del precettoCodice di procedura civile, art. 617
Opposizione all’esecuzione (contestazione del diritto a procedere)variabile secondo fase; è decisiva la tempestivitàCodice di procedura civile, art. 615
Ricorso tributario contro atto impugnabile60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992, art. 21; DGT MEF (scheda termini)

Difese e strategie legali dal punto di vista del debitore

Questa è la parte più “operativa”: cosa puoi contestare, come puoi fermare il danno e quali mosse costruiscono la miglior posizione possibile in trattativa o in giudizio.

Prima regola: non difenderti “a sensazione”, ma su tre dossier

Nel leasing, una difesa efficace nasce da tre dossier documentali:

Dossier contratto
Contratto e condizioni generali; eventuali appendici; piano canoni; prezzo di riscatto; clausole su risoluzione, indicizzazione, spese, assicurazioni, manutenzione. La definizione legale di leasing e la disciplina della risoluzione ti dicono quali voci il concedente può legittimamente trattenere/dedurre.

Dossier pagamenti e conteggi
Estratti; ricevute; conteggio di chiusura; dettaglio canoni scaduti, quota capitale dei canoni a scadere, spese; prova degli interessi (se applicati dove consentito) e delle eventuali penali. Ricorda: la legge parla di canoni a scadere “solo in linea capitale” nel meccanismo di deduzione.

Dossier vendita/ricollocazione del bene
Perizia o criterio di valutazione; offerte; prova di pubblicità e trasparenza; tempi; verbali; fattura o documento di vendita; prova delle spese di recupero e conservazione. La disciplina impone anche un ruolo per il perito e chiede indipendenza, più obbligo di informazione all’utilizzatore.

Strategie “di merito”: dove attaccare la pretesa economica

Contestare la sussistenza del grave inadempimento
Se il concedente ha risolto quando non era ancora integrata la soglia legale, il primo fronte è verificare il presupposto: numero canoni e natura (immobiliare vs altro). Anche la non consecutività è contemplata, dunque il conteggio va ricostruito con rigore.

Contestare la violazione delle regole di vendita e stima
È una difesa spesso decisiva. La legge:
– impone riferimento a pubbliche rilevazioni di mercato o, in mancanza, a perizia;
– prevede tempi e modalità per la scelta del perito, con preferenza vincolante dell’utilizzatore;
– impone celerità, trasparenza, pubblicità e obbligo di informazione.
Se la vendita non è “difendibile”, il residuo finale può essere contestato perché viziato alla radice.

Contestare deduzioni non dovute o non provate
Sono tipiche le contestazioni su:
– spese di recupero e conservazione sproporzionate;
– costi di stima;
– inclusione di componenti non riconducibili all’elenco legale;
– mancata separazione quota capitale/quota diversa nei canoni futuri (quando il conteggio non è trasparente).
Il cuore normativo resta l’elenco delle deduzioni e l’obbligo di calcolo sul capitale per i canoni a scadere.

Strategie “processuali”: come impugnare e come chiedere la sospensione

Opposizione a decreto ingiuntivo: preparare subito la linea difensiva
Se ti arriva un decreto ingiuntivo, devi decidere rapidamente se:
– fare opposizione contestando presupposti della risoluzione, conteggi, vendita, prova delle spese;
– chiedere sospensiva dell’efficacia esecutiva (quando ne ricorrano i presupposti);
– aprire in parallelo una trattativa “assistita” per chiudere a saldo e stralcio o con rientro sostenibile prima che partano i pignoramenti.

Il termine base è quello previsto dall’art. 641 c.p.c. e va considerato “non negoziabile”: se lo perdi, la tua strategia cambia radicalmente.

Opposizione agli atti esecutivi: bloccare vizi formali e guadagnare spazio
Quando il problema è un vizio formale del titolo/precetto o di un atto, l’art. 617 c.p.c. dà una finestra breve (20 giorni nelle ipotesi tipiche pre-esecuzione). È una difesa “chirurgica”: non sempre risolve il merito, ma può sospendere, far rinnovare, creare leva negoziale e impedire accelerazioni.

Opposizione all’esecuzione: contestare il diritto a procedere
L’art. 615 c.p.c. è la via quando contesti che il creditore abbia titolo o diritto di procedere (ad esempio, perché il conteggio è radicalmente errato, perché non esiste credito residuo, o per ragioni sostanziali che incidono sul diritto stesso). Il “se e come” va cucito sul caso concreto.

Strategie “di negoziazione”: quando conviene trattare (e come farlo senza farsi male)

Trattare conviene quando:
– il bene è già stato restituito (o sta per esserlo) e la partita è sul residuo;
– la vendita è imminente o appena avvenuta ma vuoi evitare giudizio;
– hai capacità di pagamento parziale immediata (leva forte);
– vuoi evitare segnalazioni o escalation esecutiva.

Come si tratta bene:
– chiedi sempre documentazione e rendicontazione (non “fidarti del conteggio”);
– proponi pagamenti legati a rinunce reciproche (quietanza liberatoria piena, rinuncia a interessi/penali, rinuncia a ulteriori azioni);
– se hai anche debiti fiscali, integra la strategia con rateazioni/definizioni per evitare che, mentre chiudi il leasing, ti colpiscano con fermi o ipoteche.

Errori comuni che peggiorano la posizione del debitore

Aspettare “che vendano il bene” senza presidiare la stima
La legge ti dà diritti nel processo di stima/vendita. Se non li eserciti, rischi di subire un realizzo basso e poi litigare solo sul residuo, quando il danno è già fatto.

Firmare riconoscimenti di debito o piani “non sostenibili” senza audit
Spesso ti propone un rientro rapido “per evitare azioni”. Se firmi senza controllo, trasformi una pretesa contestabile in debito riconosciuto.

Confondere il piano civile (leasing) con il piano fiscale (cartelle)
Nel 2026, tra rottamazioni e nuove regole di rateazione, la tua strategia migliore è spesso integrata: chiudere il leasing e stabilizzare il fisco, oppure usare procedure di crisi per trattare insieme. La normativa sulle definizioni agevolate collega esplicitamente anche procedure ex L. 3/2012/CCII.

FAQ operative (20 domande reali)

Le risposte sono generali e non sostituiscono una consulenza sul tuo caso, ma ti aiutano a orientarti nella difesa.

1) Se pago una o due rate arretrate, evito la risoluzione?
Dipende: la legge considera grave inadempimento al superamento di soglie precise (4 canoni mensili per leasing non immobiliari; 6 mensili o 2 trimestrali per immobiliari). Pagare “a spot” può non bastare se resti sopra soglia.

2) Il concedente può risolvere anche se i canoni non sono consecutivi?
Sì: la legge parla espressamente di canoni anche non consecutivi.

3) Dopo la risoluzione, devo per forza restituire il bene?
La disciplina prevede il diritto del concedente alla restituzione del bene in caso di risoluzione per inadempimento.

4) Il concedente può chiedermi “tutti i canoni futuri” per intero?
La norma sulla deduzione dal ricavato indica i canoni a scadere “solo in linea capitale”; quindi la correttezza del conteggio va verificata, perché non tutte le componenti sono automaticamente dovute nello stesso modo.

5) Se vendono il bene a poco, io pago di più?
Sì: se il ricavato è inferiore all’importo dovuto secondo i criteri normativi, resta un credito residuo. Per questo la vendita a valori di mercato e con criteri trasparenti è un tuo punto di difesa.

6) Ho diritto di sapere come e a quanto hanno venduto il bene?
La disciplina impone obbligo di informazione dell’utilizzatore nella procedura di vendita/ricollocazione e richiede criteri di trasparenza e pubblicità.

7) Posso incidere sulla scelta del perito?
Sì: quando non si può fare riferimento a pubbliche rilevazioni di mercato, la norma disciplina una perizia con scelta condivisa entro 20 giorni o, in mancanza, scelta da rosa di almeno tre con preferenza vincolante dell’utilizzatore.

8) Mi hanno notificato un decreto ingiuntivo: cosa devo guardare subito?
Data di notifica per calcolare il termine, documenti allegati, crediti richiesti (capitale/altro), prova della risoluzione, prova della vendita e del conteggio, spese. Il termine base per opporsi è quello fissato dall’art. 641 c.p.c.

9) Se non faccio opposizione al decreto ingiuntivo, cosa succede?
In generale, perdi la possibilità di contestare nel merito in quella sede e il creditore può procedere all’esecuzione forzata in base al titolo. Il rischio pratico è escalation.

10) Posso contestare un vizio del precetto o di un atto esecutivo?
Sì: l’art. 617 c.p.c. disciplina l’opposizione agli atti esecutivi, con termini brevi (20 giorni in molte ipotesi pre-esecuzione dalla notifica del titolo o precetto).

11) In cosa si distingue l’opposizione ex art. 615 c.p.c.?
È la forma di opposizione quando contesti il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (non solo il “come”, ma il “se”).

12) Se oltre al leasing ho cartelle, quando devo fare ricorso?
Il termine base è 60 giorni dalla notifica dell’atto, a pena di inammissibilità, salvo specificità.

13) Rottamazione-quater: nel 2026 quali scadenze contano?
Per pagamento rateale, dopo le prime scadenze 2023, le rate successive scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 (quindi anche nel 2026).

14) Nella rottamazione-quater c’è una tolleranza sul ritardo?
Sì: la norma prevede decadenza in caso di versamento tardivo superiore a cinque giorni.

15) Rateizzazione ordinaria nel 2026: posso arrivare a 120 rate?
Per richieste presentate negli anni 2025 e 2026, la disciplina aggiornata dell’art. 19 DPR 602/1973 prevede piani fino a 120 rate mensili (con condizioni e scaglioni).

16) La definizione agevolata 2026 (rottamazione-quinquies) può includere debiti in procedure di crisi?
La Legge di bilancio 2026 prevede l’inclusione anche di debiti che rientrano in procedimenti ex L. 3/2012 o nelle procedure del Titolo IV del Codice della crisi, nei limiti previsti.

17) Se non riesco proprio a pagare, esiste una “via di uscita” legale complessiva?
Sì: le procedure del sovraindebitamento/CCII (concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione) sono strumenti strutturati, con ruolo degli OCC e controllo del tribunale.

18) Sono un imprenditore: esiste una trattativa protetta per evitare il collasso?
Sì: la composizione negoziata della crisi d’impresa, introdotta dal D.L. 118/2021 e disciplinata con supporto operatico del Ministero (check list e piattaforma), è uno strumento volontario e stragiudiziale con esperto.

19) IMU su immobile in leasing: chi è il soggetto passivo?
La regola generale (richiamata anche nella giurisprudenza costituzionale) indica il locatario dalla stipula e per la durata del contratto, nel quadro della disciplina IMU.

20) Se ricevo un atto e non capisco se è civile o tributario?
È frequente: decreto ingiuntivo e atti esecutivi sono civilistici; cartelle/accertamenti sono tributari. I termini e i giudici cambiano (40/20 giorni in civile; 60 in tributario), quindi serve subito un inquadramento tecnico.

Strumenti alternativi per ridurre o chiudere il debito: definizioni agevolate, rateazioni, sovraindebitamento, esdebitazione, crisi d’impresa

Questa sezione risponde alla domanda più concreta: “ok, ho capito la teoria; ma se i soldi non ci sono, cosa posso fare legalmente per evitare il disastro?”.

Definizione agevolata 2026: la rottamazione-quinquies (Legge di bilancio 2026)

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (bilancio 2026) introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (commi 82-98 dell’art. 1). Per il debitore, i punti operativi più rilevanti sono:

Domanda entro il 30 aprile 2026
L’adesione avviene con dichiarazione telematica entro questa data.

Comunicazione dell’agente entro il 30 giugno 2026
L’agente comunica l’ammontare complessivo dovuto e le rate, con rata non inferiore a 100 euro.

Pagamenti e decadenza
Il meccanismo di pagamento e decadenza è delineato dalla legge (revoca automatica delle dilazioni al 31 luglio 2026 per i debiti definibili; inefficacia in caso di mancato/insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata, secondo la previsione).

Integrazione con procedure di crisi
La norma consente l’inclusione anche di debiti rientranti in procedimenti ex L. 3/2012 o nel Titolo IV del Codice della crisi (sezioni II e III del capo II), punto strategico se il tuo problema è complessivo e non solo “una cartella”.

Perché è utile in un articolo sul leasing?
Perché spesso il debitore in leasing ha parallelamente carichi fiscali: se stabilizzi il fisco con definizione/rateazione, hai più margine per trattare il residuo del leasing o per sostenere una procedura di ristrutturazione complessiva.

Rottamazione-quater: calendario 2026 e regola dei “5 giorni”

Se sei già dentro la rottamazione-quater (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi 231 ss.), nel 2026 devi ricordarti due cose:

Scadenze ricorrenti 2026
Per il pagamento rateale, dopo luglio/novembre 2023, le rate residue scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024; quindi, anche nel 2026 hai quattro scadenze fisse.

Decadenza se ritardi oltre 5 giorni
La norma prevede che il tardivo versamento superiore a cinque giorni comporti perdita degli effetti della definizione. Questo è un dettaglio cruciale perché molti decadono “per pochi giorni” e poi tornano esposti a riscossione piena.

Rateizzazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973) e regole 2025-2026

Indipendentemente dalle rottamazioni, la rateizzazione ordinaria è spesso lo strumento più rapido per evitare escalation, soprattutto quando ricevi un preavviso di fermo o temi ipoteche.

Nel testo vigente dell’art. 19 DPR 602/1973 (come risultante dalle modifiche richiamate nel testo normativo), per richieste presentate negli anni 2025 e 2026 sono previste dilazioni fino a un massimo di 120 rate mensili (entro le condizioni di legge). Nella pratica, questo significa che puoi “allungare” il debito per renderlo sostenibile, e intanto evitare o sospendere misure che ti bloccano operatività (auto strumentale, DURC, ecc.), sempre nei limiti previsti.

Sovraindebitamento e Codice della crisi: quando il problema è strutturale

Quando il debito da leasing (più altri debiti) è tale che anche con trattative e rateazioni non regge, la strada “seria” è valutare il Titolo IV del Codice della crisi: concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata, esdebitazione. Queste procedure hanno due vantaggi:
– mettono un giudice e un impianto legale a presidio della ristrutturazione;
– ti consentono di trattare insieme creditori privati (leasing compresa) e, in molti casi, fisco/contributi.

Concordato minore
È una procedura con omologazione del tribunale, che richiede verifiche di ammissibilità e fattibilità e può coinvolgere anche posizioni miste, con incidenza sulla gestione del debito complessivo.

Liquidazione controllata
È la procedura “liquidatoria” del sovraindebitamento: il tribunale apre la procedura e nomina organi; l’OCC ha obblighi informativi anche verso agente della riscossione e uffici fiscali. È una strada quando non c’è sostenibilità di piano o quando serve azzerare il quadro, puntando – in seguito – a esdebitazione.

Esdebitazione
È la misura che può liberare dai debiti residui al termine di certe procedure, a condizioni di legge (meritevolezza, limiti, assenza di condotte fraudolente, ecc.). È “l’uscita finale” per chi è realmente incapiente e non può essere rimesso in bonis con piani ordinari.

Il ruolo degli OCC e del registro: perché contano per il debitore

Nelle procedure di sovraindebitamento, gli OCC sono centrali. Il registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento è tenuto dal Ministero; la disciplina dei requisiti e dell’iscrizione è nel D.M. 202/2014. Questo spiega perché, nella pratica, la scelta di un professionista che lavora con un OCC e conosce i protocolli locali incide su tempi, qualità del piano e gestione dei creditori.

Crisi d’impresa: composizione negoziata e “difesa preventiva” per imprenditori

Se sei imprenditore (anche piccolo) e il leasing è un debito strumentale che ti impedisce di proseguire, la composizione negoziata è uno strumento di ristrutturazione “prima del tracollo”, introdotto dal D.L. 118/2021 e supportato operativamente dal Ministero con check list e linee di verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. In questo percorso, un esperto agevola le trattative con i creditori. Per la difesa, il vantaggio è il tempo e la struttura: fermare la corsa alle esecuzioni e costruire un accordo sostenibile (quando possibile).

Simulazioni numeriche pratiche

Le simulazioni che seguono sono esempi didattici: servono a farti vedere dove si crea il residuo e quali voci vanno contestate o verificate.

Simulazione A: leasing auto (strumentale) con risoluzione e vendita a mercato

Scenario:
– Canoni mensili: 520 euro per 48 mesi.
– Dopo 20 mesi, hai saltato 4 canoni (quindi, per leasing non immobiliare, potresti essere dentro la soglia di grave inadempimento).
– Il contratto viene risolto.
– Il bene viene restituito e venduto a valore di mercato per 16.500 euro (dato ipotetico). La procedura deve rispettare trasparenza e informazione.

Conteggio semplificato secondo la logica della norma:
1) Ricavato: 16.500
2) Deduzioni ammesse:
– canoni scaduti non pagati fino alla risoluzione
– canoni a scadere solo quota capitale (qui serve piano e scomposizione)
– prezzo di riscatto (se previsto)
– spese recupero/stima/conservazione documentate

Dove si difende il debitore:
– se la società ti chiede “tutti i canoni futuri” senza distinguere la sola quota capitale, è una bandiera rossa;
– se la vendita è stata rapida e opaca, il prezzo di realizzo può essere contestato in quanto non coerente con i criteri (celerità sì, ma anche trasparenza/pubblicità e migliore offerente possibile);
– se le spese sono alte, chiedi prova e proporzionalità.

Simulazione B: leasing immobiliare e soglia più alta

Scenario: leasing immobiliare; canoni mensili. La soglia di grave inadempimento scatta con 6 canoni mensili o 2 trimestrali (anche non consecutivi). Questo cambia la dinamica:
– se sei a 3-4 canoni di arretrato, la “spinta” del concedente a risolvere può essere contrastata più facilmente sul presupposto (salvo altre clausole contrattuali da verificare).
– se invece sei oltre soglia, la battaglia si sposta su vendita/ricollocazione e conteggi.

Nota fiscale collegata (IMU): se l’immobile è in leasing, la regola generale imputa la soggettività passiva al locatario dalla stipula per la durata; in crisi, questo può emergere come debito “accessorio” e va gestito in parallelo.

Simulazione C: rottamazione-quater e rischio decadenza “per 6 giorni”

Scenario: sei in rottamazione-quater e hai una rata con scadenza 28 febbraio 2026 (scadenza “ricorrente” prevista dal piano). Per problemi di liquidità paghi il 6 marzo 2026:
– la norma prevede decadenza se il tardivo versamento supera cinque giorni; quindi, in questo scenario, sei a rischio concreto di perdita benefici. Questo dettaglio rende strategico pianificare i pagamenti e, se necessario, valutare alternative (rateazione ordinaria, nuova definizione agevolata 2026, procedure di crisi).

Tabella di sintesi: strumenti “salva-liquidità” nel 2026

| Strumento | A chi serve (in ottica debitore) | Cosa ottieni / rischio | Fonte | |—|—|—| | Rottamazione-quater (già in corso) | chi è già dentro e deve evitare decadenza | calendario fisso; rischio decadenza oltre 5 giorni | Legge 197/2022, commi 231 ss. | | Definizione agevolata 2026 (quinquies) | chi vuole definire carichi e stabilizzare il fisco | domanda entro 30/04/2026; comunicazione entro 30/06/2026; regole di decadenza | Legge 199/2025, commi 82-98 | | Rateizzazione art. 19 DPR 602 | chi non può pagare subito ma vuole evitare azioni | fino a 120 rate (richieste 2025-2026) con condizioni | art. 19 DPR 602/1973 vigente | | Sovraindebitamento (CCII) | chi è strutturalmente incapiente o sovraesposto | piano / concordato minore / liquidazione controllata / esdebitazione | CCII (D.Lgs 14/2019) | | Composizione negoziata | imprenditori che vogliono evitare collasso | trattative con esperto e strumenti protettivi/organizzativi | D.L. 118/2021 + decreti attuativi |

Sentenze e provvedimenti più aggiornati da tenere a mente prima di agire

Questa rassegna (in coerenza con l’aggiornamento al 6 febbraio 2026) raccoglie i riferimenti istituzionali e normativi più vicini nel tempo che incidono direttamente o indirettamente sulle strategie del debitore in materia di leasing, debiti collegati e riscossione.

Sentenza n. 60/2024 della Corte costituzionale
Nel contesto IMU, la pronuncia richiama la regola per cui, per immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario dalla stipula e per la durata del contratto: dato rilevante se, in crisi, emergono debiti IMU legati a immobili in leasing.

Sentenza n. 160/2024 della Corte costituzionale
Nella pronuncia compare Sicilsud Leasing S.p.A. e viene affrontata la tutela del creditore ipotecario (non responsabile dell’abuso) in caso di confisca edilizia; il comunicato stampa ufficiale sintetizza il principio di salvaguardia dell’ipoteca, utile come contesto per contenziosi immobiliari complessi.

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio 2026): nuova definizione agevolata (rottamazione-quinquies)
Domanda entro 30 aprile 2026; comunicazione entro 30 giugno 2026; disciplina di decadenza e coordinamento con procedure di sovraindebitamento/crisi. È un tassello strategico per il debitore che deve “mettere in sicurezza” il fronte fiscale mentre tratta o contesta un residuo da leasing.

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio 2023): rottamazione-quater e calendario rate
Le rate successive scadono 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ciascun anno dal 2024; decadenza per ritardo oltre cinque giorni. Nel 2026 questo è un “rischio operativo” quotidiano per chi è già in piano.

D.P.R. 602/1973, art. 19 (rateazione) nel testo vigente 2025-2026
La possibilità di arrivare fino a 120 rate mensili per richieste presentate negli anni 2025 e 2026 rende la rateazione ordinaria un’opzione difensiva primaria per evitare misure aggressive.

D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi): art. 177 sulla locazione finanziaria in liquidazione giudiziale
È la norma “speciale” del Codice per il leasing nelle procedure concorsuali e guida molte impostazioni difensive quando l’insolvenza non è solo civile ma sistemica.

Codice di procedura civile: art. 641, 615, 617
Sono i riferimenti di base sui tempi e sugli strumenti di opposizione (decreto ingiuntivo e opposizioni in esecuzione), indispensabili quando il residuo da leasing diventa contenzioso e rischio pignoramenti.

D.L. 118/2021 e atti del Ministero: composizione negoziata e check list
Per imprenditori, la composizione negoziata resta un asse di difesa preventiva con supporto operativo istituzionale e figura dell’esperto.

Conclusione

I debiti da leasing finanziario non vanno affrontati come un semplice “finanziamento in arretrato”. La disciplina vigente ti offre regole precise e, se le conosci e le applichi in tempo, puoi difenderti su punti determinanti: la soglia di grave inadempimento, la correttezza della risoluzione, la trasparenza della vendita/ricollocazione del bene, la legittimità del conteggio (inclusa la quota capitale dei canoni a scadere) e la prova delle spese. Quando la pretesa passa alla fase giudiziale, contano i termini: 40 giorni in monitorio, 20 giorni per molte opposizioni agli atti esecutivi, 60 giorni nel tributario. Non agire tempestivamente significa spesso perdere la partita prima ancora di giocarla.

Se, oltre al leasing, hai debiti fiscali o contributivi, la strategia più efficace nel 2026 è spesso integrata: rateazioni fino a 120 mesi (per istanze 2025-2026), rottamazione-quater con attenzione maniacale al margine dei cinque giorni, nuova definizione agevolata 2026, oppure – quando il quadro è insostenibile – procedure del Codice della crisi (concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione) con il supporto di OCC e professionisti qualificati.

In questo contesto, l’assistenza di un professionista è spesso la differenza tra “subire” e “governare” la crisi: analizzare l’atto, impostare ricorsi e sospensive, trattare con creditori e riscossione, costruire piani di rientro sostenibili o accedere a soluzioni giudiziali e stragiudiziali. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team uniscono competenze bancarie, tributarie e di gestione della crisi, con operatività collegata a OCC e alla composizione negoziata per imprese.

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