Restituzione Di Finanziamenti Ai Soci Contestata Dal Fisco: Come Difendersi

Introduzione – Il rimborso di un finanziamento concesso dai soci alla società può diventare terreno di scontro con l’Agenzia delle Entrate. Spesso il Fisco contesta tali operazioni perché sospetta una distribuzione occulta di utili, con conseguenti pretese impositive aggiuntive e sanzioni. Il tema è cruciale: da un lato rischi di accertamenti con sanzioni, ipoteche o pignoramenti; dall’altro, errori formali (mancata documentazione, delibere inesistenti, modalità scorrette di registrazione) che facilitano l’argomentazione dell’Ufficio. Le soluzioni legali ci sono, ma richiedono un’azione rapida e competente.

In questo articolo, aggiornato a febbraio 2026, esamineremo norme, giurisprudenza e prassi vigenti (Cassazione, Corte costituzionale, TUIR, DPR, leggi, circolari Agenzia delle Entrate, ecc.) per capire come tutelarsi. Verranno illustrate le strategie difensive (impugnazioni tributari, opposizioni, sospensioni), gli strumenti di definizione agevolata (rottamazioni, saldo&stralcio, piani di rientro, piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione, concordato), e i consigli pratici per evitare errori comuni.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Nozione e inquadramento civilistico/tributario

Il finanziamento soci è un versamento di denaro da parte di uno o più soci alla società, che può assumere due nature: con obbligo di restituzione (vero prestito) o senza obbligo di restituzione (conferimento a titolo di capitale). Nel bilancio, i versamenti senza restituzione vanno iscritti nel patrimonio netto (ad es. riserve per versamenti in conto capitale o per futuri aumenti di capitale), mentre quelli con obbligo di restituzione si iscrivono alla voce “D.3 Debiti verso soci per finanziamenti” del passivo . Secondo l’art. 46 del TUIR (D.P.R. 917/1986) “i versamenti soci sono considerati debiti della società verso i soci, se nei bilanci non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo” : ciò significa che, dal punto di vista fiscale, un apporto è qualificato finanziamento (e quindi debito) finché non si formalizza la rinuncia o il cambio di natura. La differenza è cruciale: un finanziamento corretto (iscritto regolarmente come debito) non produce di per sé reddito imponibile, né per la società né per il socio (il rimborso è solo restituzione del capitale). Al contrario, un apporto considerato a “fondo perduto” o in conto capitale (non restituito) entra nel patrimonio netto e non genera imposte aggiuntive, ma non è soggetto a restituzione.

Tuttavia la legislazione civile protegge i terzi e i creditori in caso di eccessivo indebitamento: il Codice Civile prevede che, se i finanziamenti soci sono stati erogati in periodi di squilibrio patrimoniale, il rimborso può essere postergato rispetto ad altri debiti. In particolare, l’art. 2467 c.c. (ora modificato dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza) stabiliva che, se i versamenti furono effettuati quando lo squilibrio finanziario della società era eccessivo, il rimborso non può avvenire prima della soddisfazione degli altri creditori. Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019), all’art. 383 CCII è stata eliminata (comma 1) la disposizione che imponeva la restituzione del finanziamento nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento , lasciando solo la regola del differimento (postergazione). In pratica, ora non esiste più un obbligo generalizzato di ripagare i finanziamenti soci prima del fallimento, se concessi in condizioni di squilibrio; anzi, con l’art. 164 CCII si dispone espressamente che gli eventuali pagamenti effettuati dopo l’apertura di crisi (o nell’anno precedente) sono inefficaci rispetto ai creditori (si considerano come se non fossero stati fatti) . Ciò significa che, in sede concorsuale, chi ha rimborsato un socio potrebbe dover restituire le somme ai creditori (azione di restituzione).

Sul piano tributario, invece, il trattamento dei finanziamenti soci rientra nelle norme sui redditi d’impresa. La giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che qualsiasi forma di distribuzione di utili deve considerarsi dividendo imponibile al socio, a prescindere dallo strumento usato. In particolare, l’art. 89 del TUIR dispone che “gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione” concorrono alla formazione del reddito del percipiente . Ne consegue che, qualora dall’analisi contabile o dalle indagini fiscali emerga che un rimborso a un socio è in realtà la restituzione di importi generati da utili non dichiarati, l’Agenzia può riqualificare tale rimborso come vera e propria distribuzione di utili. La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che se l’Amministrazione rileva un “coacervo indiziario” – ad esempio, il socio non aveva redditi o mezzi per giustificare i versamenti – può considerare i rimborsi come utili distribuiti. In tal caso l’utile viene tassato in capo al socio (come reddito di capitale o dividendo) e, in parallelo, la società può trovarsi a integrare il proprio reddito imponibile per gli stessi importi .

Giurisprudenza di legittimità – Un caso esemplare è la Cass. n. 18370/2021 (Sez. V trib.), in cui l’ufficio aveva ritenuto fittizi i finanziamenti erogati dal socio e, al momento della loro restituzione, li ha tassati come utili non contabilizzati. I contribuenti lamentavano la decadenza dei termini di accertamento relativi agli anni di erogazione del prestito (2003-2004), ma la Cassazione ha respinto questa eccezione: l’atto impugnato riguardava infatti il prelievo dal conto finanziamento nell’anno 2005, non la formazione del conto stesso negli esercizi precedenti, e quindi nessuna violazione del principio di competenza si realizzava . Secondo la Corte, “l’accertamento impugnato ha ad oggetto i prelievi operati dal socio dal conto di finanziamento nell’esercizio 2005, e non la formazione della provvista negli esercizi precedenti”, quindi il reddito è quello del 2005 . Inoltre la Cassazione ha ribadito che la conversione di un rientro finanziamento in utile distribuito “è conforme al dettato normativo, che considera dividendi gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione” . Infine è stato richiamato il principio (già espresso dalle Sezioni Unite n.8500/2021) secondo cui la decadenza delle imposte pluriennali va valutata in relazione alla dichiarazione contenente la quota di reddito contestata, non alla dichiarazione del periodo in cui è maturato l’elemento: in pratica, l’Amministrazione può contestare l’imposta al momento in cui il fattore reddituale si manifesta. Quindi anche se il finanziamento era stato acceso in anni ormai prescritti, se la restituzione è avvenuta nell’ultimo periodo non prescrivibile l’Ufficio può accertare il reddito di quella annualità . In sostanza, secondo la Cassazione il Fisco non deve verificare “il momento genetico” del prestito, ma può limitarsi a tassare il reddito del periodo in cui il rimborso è avvenuto .

Un altro orientamento rilevante riguarda la disciplina dell’imposta di registro sull’enunciazione di un contratto verbale di finanziamento nei verbali assembleari. La Corte (Cass. ord. n. 3839/2023) ha confermato che, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 131/1986, le disposizioni enunciate (tra cui i finanziamenti soci menzionati nell’atto) non sono soggette a imposta di registro se gli effetti del contratto originario risultano cessati per effetto dello stesso atto che li enuncia. In quel caso specifico, il Fisco aveva contestato l’enunciazione di un prestito soci per finalità di ripianamento perdite, ma la Cassazione ha ribadito che l’imposta regina non si applica quando il finanziamento “è cessato in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione” . In pratica, se in sede assembleare il socio rinuncia ufficialmente al rimborso (ad es. utilizzando quelle somme per coprire le perdite), l’effetto è quello di estinguere il debito fin dal momento dell’assemblea. In quel caso, come già motivato dalla Corte stessa in altra pronuncia, “non si applica l’imposta di registro” perché l’obbligo di restituzione viene a cessare contestualmente all’atto .

Normativa fiscale di riferimento

Ai fini del reddito d’impresa, i finanziamenti soci e la loro restituzione seguono le regole generali del TUIR (DPR 917/86) sui componenti di reddito e sulle sopravvenienze attive. In particolare:

  • Art. 88 TUIR – Definisce le sopravvenienze attive. Il comma 1 indica che sono sopravvenienze attive, tra le altre cose, i proventi che derivano dalla scomparsa di passività precedentemente iscritte in bilancio (come un debito che si estingue senza pagamento). Il comma 4 stabilisce però che non sono considerati sopravvenienze attive i conferimenti dei soci (versamenti a fondo perduto o in conto capitale), né gli apporti similari da parte dei possessori di strumenti partecipativi . Questo significa che, fiscalmente, la liberazione dell’azienda dall’obbligo di restituzione di un finanziamento soci equivale a un apporto di capitale e non a un reddito imponibile. La Cassazione ha confermato tale interpretazione: la rinuncia del socio al credito di finanziamento “produce per la società lo stesso effetto dell’apporto di capitale” e non genera alcuna sopravvenienza attiva da tassare . (Da ultimo, l’introduzione del comma 4-bis dell’art. 88 TUIR – D.Lgs. 147/2015 – ha unificato il regime delle rinunce al credito, ma rimane fermo che solo la parte eccedente il valore fiscale del credito può concorrere a reddito .)
  • Art. 43 D.P.R. 600/1973 – Termini di decadenza per accertamenti tributari. Per i redditi pluriennali (come può essere interpretato un utilizzo di conferimenti su più anni) la Corte ha chiarito che la scadenza va calcolata rispetto alla dichiarazione di ciascun periodo, non in base alla prima iscrizione nel bilancio . Di conseguenza, come già visto, l’Agenzia può legittimamente contestare la tassazione nell’anno del rimborso anche se i versamenti originari erano ormai presunti decorsi.
  • Art. 22 D.P.R. 131/1986 – Imposta di registro sugli atti enuncianti altri contratti. Come detto, la Cassazione ha interpretato tale norma nel senso che se l’atto assembleare “enuncia” un finanziamento soci originariamente verbale, l’imposta si applica solo se persistono gli effetti del finanziamento al momento dell’assemblea . Se, invece, l’assemblea stabilisce contestualmente la rinuncia al rimborso (quindi il debito cessa «in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione»), l’imposta non è dovuta .
  • L. 3/2012 (Sovraindebitamento) – Introdotta la composizione delle crisi dei consumatori, prevede che, una volta omologato un piano di rientro (ad es. piano del consumatore o accordo con i creditori), al debitore sia riconosciuta l’esdebitazione dei debiti residui. I finanziamenti soci rientrano tra le passività che possono essere oggetto di piano, laddove l’imprenditore in difficoltà presenti piano attestato (art. 186-bis CCII). In tal caso, se il piano viene eseguito, il socio può rinunciare a una parte del credito nell’ambito dell’accordo, e la residua non riscossa viene cancellata. La Corte di Cassazione ha riconosciuto che la rinuncia dei soci in simili piani non genera reddito imponibile (si applicano sempre art. 88 TUIR, c.4) .
  • D.Lgs. 118/2021 – Ha istituito la composizione negoziata della crisi d’impresa, con figure come l’esperto negoziatore. Nelle ipotesi di crisi rilevanti, può essere attivata una procedura di negoziazione tra l’impresa indebitata e i creditori (incluso il Fisco) per definire un piano di risanamento. Ciò introduce un’ulteriore strada di confronto stragiudiziale con l’Agenzia, delegando all’esperto (es. l’Avv. Monardo) il compito di individuare soluzioni concordate (piani di pagamento dilazionati, ristrutturazioni del debito fiscale, ecc.) che evitino l’insolvenza.
  • Definizioni agevolate e riscossione – Le leggi di bilancio e i decreti fiscali recenti hanno riproposto ripetutamente la possibilità di definire i debiti iscritti a ruolo con sconti su sanzioni/interessi (crollo del carico tributario). Fino al 2025 è stato possibile aderire a varie “rottamazioni” (ad es. rottamazione quater e definizione agevolata cartelle). È importante verificare se è in corso o previsto uno strumento di definizione agevolata (il Governo ha spesso inserito clausole per nuovi “condoni” da Bollettino e Finanziaria). Anche l’adesione a piani di rateazione speciali può rientrare nelle opzioni di sollecito bonario.

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

  1. Verifica dell’atto ricevuto. Innanzitutto è fondamentale identificare il tipo di notifica: avviso di accertamento (o rettifica), avviso di liquidazione, cartella di pagamento, atto di pignoramento, ecc. L’Agenzia delle Entrate invia solitamente un avviso di accertamento o di rettifica in caso di contestazione di componenti di reddito o di credito d’imposta (alla cui mancata risposta seguono ingiunzioni). Entro 60 giorni dalla notifica di un avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi o all’IVA è possibile ricorrere in Commissione Tributaria Provinciale (D.Lgs. 546/1992) . Se invece è notificata direttamente una cartella di pagamento (es. per debiti divenuti definitivi), l’impugnazione va presentata al giudice ordinario con l’“opposizione” (CPC art.615 e seguenti), sempre entro 60 giorni dalla notifica. È fondamentale rispettare rigorosamente questi termini di legge per non perdere ogni diritto di difesa.
  2. Possibilità di rettifica spontanea. Se la notifica offre la possibilità del ravvedimento operoso o di pagamento in misura agevolata (saldo e stralcio, rateazioni ecc.), valutare l’ipotesi di avvalersene per ridurre sanzioni e interessi. A volte è possibile definire l’accertamento in forma semplificata (“accertamento con adesione” se previsto) o anche chiedere un’anticipazione di contenzioso, ma queste strade sono operative solo in alcuni casi e nella fase pregiudiziale.
  3. Studio dell’atto e raccolta documenti. L’atto di accertamento indicherà gli importi contestati (es. utili occultati, presunte sanzioni/applicazioni IVA su finanziamenti). Occorre analizzare ciascun rilievo, individuando la base di calcolo (importo finanziamento, percentuali d’utile attribuite, tassi di registro eventualmente applicati). Contestualmente, vanno raccolti tutti i documenti utili: delibere assembleari e verbali (di erogazione e di rimborso dei finanziamenti), contratti di mutuo o scritture private tra soci e società, estratti conto bancari che provino i flussi di denaro, bilanci e note integrative, documentazione sulle fonti del socio (per dimostrare la liceità dei versamenti) e ogni altra prova di regolarità (interessi applicati, moduli di rimborso firmati). Se mancassero delibere o contratti, è sempre possibile far firmare un verbale integrativo al notaio ovvero un atto di quietanza: ciò aiuta in giudizio a dimostrare che si era in realtà operato un finanziamento o una trasformazione di esso in apporto di capitale.
  4. Ricorso e sospensione. Una volta preparata la documentazione, il ricorso tributario deve essere depositato entro il termine previsto (60 giorni dall’atto, oppure 40 per la Cassazione dopo il giudizio di merito). Il ricorso in Commissione chiede l’annullamento totale o parziale dell’avviso, motivando l’inesistenza dell’obbligo o la pretestuosità dell’accertamento. Non esiste una sospensione automatica del pagamento durante il contenzioso tributario: per ottenere una sospensione dell’esecuzione di un provvedimento di riscossione (cartella, pignoramento) occorre quasi sempre presentare istanze cautelari (ad es. ricorso straordinario al TAR per atti amministrativi, o istanza di rateizzazione urgente all’agente della riscossione con la presentazione di documenti sul contenzioso). L’intervento di un legale esperto è essenziale per impugnare gli atti e chiedere eventuali misure cautelari (p.es. sospensione di pignoramento in sede civile o presso il Giudice del Lavoro se riguarda stipendi, ecc.).
  5. Fasi successive in giudizio. Se l’Agenzia non revoca in autotutela l’avviso contestato, il ricorso avvia il processo tributario: giudizio di primo grado (Commissione Tributaria Provinciale), secondo grado (Commissione Tributaria Regionale) e, in caso di decisione sfavorevole definitiva, il ricorso in Cassazione (entro 60 giorni dalla sentenza di seconda). Le parti possono anche tentare la conciliazione processuale in sede di giudizio tributario (ad esempio congiuntamente alla Commissione). Una sentenza favorevole in ogni grado potrà eliminare definitivamente il debito tributario relativo. In caso negativo, si può ricorrere a strumenti deflattivi o concorsuali (vedi oltre).

Difese e strategie legali

  • Contestazione in Commissione Tributaria. In ricorso si possono far valere gli argomenti più forti: mancanza di prova (ad esempio, se l’Ufficio basa l’accertamento solo su presunzioni senza riscontri bancari o contabili), legittimità dei finanziamenti (esponendo i documenti che dimostrano la fonte dei versamenti e la regolarità dell’operazione), vizi di forma nell’atto di accertamento (p.es. mancanza dei presupposti, calcolo errato delle imposte o delle sanzioni). Si possono eccepire la prescrizione o la decadenza del potere accertatorio: come detto, per Cass. 18370/2021 il Fisco doveva limitarsi all’anno del rimborso , ma per decadenza il termine va valutato con cautela caso per caso. Se l’accertamento riguarda solo un anno (es. 2022), si applicano i termini generali (normalmente 5 anni dalla dichiarazione). Per componenti pluriennali, la Cassazione insegna che la decadenza riguarda l’anno in cui l’importo è indicato in dichiarazione (conseguenza: l’Ufficio non è «legittimato a scoprire l’anno di maturazione»). In tribunale tributario si possono anche chiedere consulenze tecniche o audizioni di testimoni (es. commercialisti, soci) per confutare l’ipotesi del Fisco.
  • Impugnare la riqualificazione come utile. Se l’Agenzia ritiene fittizi i prestiti e li stima come utili distribuiti, la difesa deve ribaltare questa ricostruzione: dimostrare che i fondi erano effettivamente del socio, utilizzati come mutuo con regolare obbligo di rimborso. Ai sensi dell’art. 46 TUIR, i finanziamenti iscritti in bilancio come debito non producono imposta se riportati fedelmente nei conti . Se la società ha versato interessi (o ha sottoscritto un piano di rimborso), mostrarlo tramite contratti e pagamenti. In caso di dubbi sul reddito del socio, vanno prodotti documenti personali (dichiarazioni dei redditi, estratti conto, ecc.) che evidenzino la coerenza patrimoniale. Si possono citare le pronunce che affermano la liceità di finanziamenti regolari (purché formalizzati) come fattispecie pacificamente non tassabile . Ad esempio, se il socio rinuncia volontariamente al credito residuo (o utilizza il prestito per coprire perdite societarie), la Cassazione recentissimamente ha ribadito che ciò equivale a un aumento di capitale e non genera alcun imponibile . Tali argomenti devono essere messi in luce in ricorso, mostrando la differenza fra un apporto a fondo perduto e un mutuo.
  • Eccezioni procedurali. Se l’avviso è irregolare (es. notificato fuori termine o privo di motivazione sufficiente), si può richiedere l’annullamento per vizi di forma. Si può anche sollevare l’eccezione di difetto di giurisdizione se, ad esempio, si scopre che la controversia riguarda una materia di pertinenza civile (poco probabile in tema tributario, ma può succedere). In particolare, nelle impugnazioni di cartelle esattoriali è possibile proporre ricorso per cassazione solo su questioni di diritto (CPC 615/1993). È essenziale rispettare le formalità: apporre marca da bollo sul ricorso tributario, depositare nei termini, ecc., altrimenti si rischiano inammissibilità o decadenze procedurali.
  • Sospensione e trattative con il Fisco. Se nel frattempo sono iniziati pignoramenti o ipoteche, è possibile chiedere al giudice competente (Tribunale o Commissione) la sospensione degli atti esecutivi in corso, dimostrando la presentazione di ricorso tributario pendente e/o grave danno per il debitore. Nei casi di contenzioso tributario, il giudice tributario può in casi estremi disporre la sospensione parziale delle procedure di riscossione fino alla decisione (sul modello di quanto avviene in Cassazione civile). In più, recentemente alcuni studi legali segnalano aperture a trattative dirette con l’Agenzia per piani di rateazione dedicati: ad esempio, le direttive dell’Agenzia consentono la definizione agevolata con sconto di interessi per contribuenti che presentano un piano di rientro equilibrato e documentato. L’esperienza del team legale e commercialista è fondamentale anche in questa fase: possibili mosse includono una istanzia di dilazione all’Ente Riscossione, o la partecipazione al nuovo “istituto della mediazione tributaria” se introdotto da leggi recenti. Qualora il debitore entri in crisi conclamata, si può sfruttare la veste di accordi di ristrutturazione e piani attestati (Concordato in Continuità, Accordi di Ristrutturazione bancari, ecc.) per ricompattare il debito tributario insieme a quello bancario, in un contesto protetto dalla giurisdizione fallimentare (art. 67 L.Fall. lett. d-e, etc.).

Strumenti alternativi di risoluzione

  • Definizioni agevolate (concili fiscali). Fino al 2025 sono state offerte diverse misure di “rottamazione” e definizione agevolata delle cartelle, che permettono di chiudere il debito con forti sconti su sanzioni e interessi, pagando una percentuale ridotta del dovuto. Ad esempio, le definizioni agevolate hanno consentito di estinguere debiti tributari con pagamento di soli 1/3 o 1/5 del totale (a seconda dell’anno), eliminando tutte le sanzioni e una parte degli interessi. Occorre verificare se – alla data attuale – esistono in corso opportunità di definizione (a volte collegate all’approvazione della Legge di Bilancio di turno). Anche se l’atto della Entrate è impugnato, l’impresa può cogliere la definizione agevolata comunicando al giudice l’accordo raggiunto con l’Amministrazione, fermo restando l’accertamento in discussione.
  • Piani di rientro e piani del consumatore. L’art. 1, co. 43 della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha esteso per il 2023 le possibilità di rateizzare i debiti tributi. In pratica, il contribuente può chiedere la rateizzazione straordinaria fino a 10 anni del debito residuo di tipo tributario (anche senza presentare istanza se è in corso contenzioso). In più, l’Accordo di Ristrutturazione ex art. 7, co. 4 ter L. 3/2012 e l’art. 54 CCII consentono al consumatore/debitore non imprenditore di includere i debiti fiscali in un piano del consumatore; analogamente il concordato preventivo in continuità (art. 67 L. Fall. lett. d) permette di prevedere pagamenti inferiori al 100% dei crediti tributari con il consenso del Tribunale. Tutti questi strumenti devono essere valutati in base alla situazione patrimoniale: possono sospendere le esecuzioni e portare a soluzioni strutturali (il piano del consumatore esclude pignoramenti se omologato, ad esempio).
  • Esdebitazione (dopo piano) e accordi di ristrutturazione. In caso di sovraindebitamento, una volta eseguito il piano dei pagamenti, il debitore può ottenere la esdebitazione (cancellazione) delle passività residuate, inclusi i debiti tributari. Inoltre, il debitore imprenditore in crisi può ricorrere al negoziato assistito o alla procedura di composizione negoziata per convincere l’Agenzia a partecipare a un concordato in bianco o a un accordo di ristrutturazione del debito (art. 67 L.F. lett. d-e; D.Lgs. 14/2019 artt. 60-67), in cui i creditori (anche erariali) vengono rateizzati e in parte scontati per permettere il risanamento aziendale. Questi percorsi richiedono documentazione economica certificata e l’attestazione di un professionista (risanatore) sulla fattibilità del piano.
  • Errori comuni e consigli pratici. Tra gli errori più frequenti dei contribuenti in questa fattispecie troviamo: (i) confusione tra prestiti e conferimenti – se non si rinuncia formalmente al rimborso, ogni versamento va registrato come debito e ogni restituzione come pagamento di debito; (ii) mancata delibera o formalizzazione – in assenza di verbali o contratti, è molto più difficile convincere il giudice della genuinità del finanziamento; (iii) non separare i conti personali da quelli societari – usare mezzi di pagamento riconducibili al socio (bonifici da conti correnti personali) aiuta a provare l’origine dei fondi; (iv) sottovalutare i termini di impugnazione – perdere i termini (60 gg per ricorsi tributari, 40 gg per Cassazione, ecc.) comporta l’impossibilità di difendersi; (v) pagare senza contestare – chi paga la cartella o versa anche una parte del debito, se poi l’atto era illegittimo, non potrà più riottenere gli importi. Consigli pratici: coinvolgere un professionista esperto fin dall’inizio, costituirsi ai fini del contenzioso con tutta la documentazione, negoziare eventuali dilazioni mentre il contenzioso è pendente, considerare da subito soluzioni alternative (rottamazione, piano del consumatore) se emerge uno scenario di insolvenza.

Tabelle riepilogative

Riferimento normativoContenuto principaleFonte
Art. 2467 c.c.Rimborso finanziamenti soci postergato se concesso in situazione squilibrata. Modifiche dal Codice Crisi (abolizione rimborso d’ufficio).Codice Civile
Art. 164 CCIIPagamenti di finanziamenti soci successivi alla domanda fall. inefficaci rispetto ai creditori (come art. 2467, co.2 c.c.).Codice Crisi (D.Lgs. 14/2019)
Art. 46 TUIRVersamenti da soci considerati debiti (a meno che dal bilancio risulti altro) .TUIR, D.P.R. 917/1986
Art. 47 TUIRCriteri di determinazione del reddito (dividendi, ecc.).TUIR (utile d’impresa) – v. sezione reg. IVA
Art. 88 TUIR, c.4-4bisRinuncia credito da soci: non sopravvenienza attiva (rinunce eccedenti valore fiscale tassabili) .TUIR
Art. 109 TUIR, c.3Redditi non imputati a C.E.: rilevanza solo se imputati a bilancio .TUIR (utilizzi a riserva)
Art. 43 D.P.R. 600/1973Termini decadenza accertamento: decadenza si calcola in base alla dichiarazione del singolo elemento reddituale .D.P.R. 600/1973
Art. 22 D.P.R. 131/1986Registro atti enuncianti altri contratti: applicazione congiunta di atto enunciante ed effetto degli atti enunciati (3 requisiti) .D.P.R. 131/1986
L. 197/2022 (art.1 c.43)Estende a fine 2023 i piani di rateazione straordinaria (fino a 10 anni) dei debiti fiscali.Legge di Bilancio 2023
D.Lgs. 118/2021Composizione negoziata crisi (figure dell’esperto e piani di rientro negoziati)D.Lgs. 118/2021
Legge 3/2012Sovraindebitamento: piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione finaleL. 3/2012 (come da Codice Crisi)
Strumento / TermineDescrizione
Ricorso tributario (CTP)Termine: 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (redditi/IVA) . Giudice: Commissione Tributaria Provinciale.
Impugnazione cartella (GI)Termine: 60 giorni dalla notifica cartella di pagamento. Giudice: Tribunale Ordinario (art.615 c.p.c.).
Impugnazione sentenza (Cass.)Termine: 60 giorni (in CTP) o 180/270 giorni (in CTR, a seconda). Per Cassazione, 6 mesi dalla sentenza di merito.
Presentazione domanda “rottamazione”Dipende dallo strumento in vigore. Alcune misure richiedono presentazione entro l’anno solare successivo al termine di anno d’imposta (es. definizione 2022).
Piano del consumatorePossibile se debitore è consumatore (non imprenditore) con obbligazioni accumulates (art. 12 L.3/2012). Termine: dopo tentativo di composizione negoziata tra creditori.
Contratto di ristrutturazioneAzienda in crisi: accordo tra impresa e creditori (banche e Fisco) omologato dal Tribunale (art. 182-bis L.Fall.).
Concordato preventivo in continuitàImpresa in crisi: piano di pagamento (minimo 20% ai creditori tributari) omologato dal Tribunale (art. 160, 67 L.Fall.).
Sanzioni fiscaliOmessa iscrizione a registro, omessa/difetto di dichiarazione: sanzioni ridotte in definizione agevolata. In trib.: fino al 30% della maggiore imposta (art.13 D.Lgs.472/97).
Interessi di moraLegali dal 1° giorno di ritardo (art. 20 D.Lgs. 159/2015) oppure convenzionali d’imposta (interessi su imposte ex art. 34 D.Lgs. 446/1997).

Domande frequenti (FAQ)

  • Cosa sono i finanziamenti soci? Sono versamenti di denaro da parte dei soci alla società. Se c’è l’obbligo di restituzione, si considerano debiti iscritti in bilancio (voce D3) . Se i soci rinunciano al rimborso, o se l’apporto è “a fondo perduto”, si qualifica come patrimonio netto (conto capitale o riserve).
  • Quando l’Agenzia contesta un rimborso soci? Quando sospetta che il prestito sia fittizio, cioè che i soldi non fossero effettivamente del socio, ma utili non dichiarati. Spesso accade se il socio non disponeva di redditi congrui per coprire il versamento. In tal caso il rimborso viene considerato come distribuzione di utili occulti e tassato in capo al socio (oltre a “ripescare” la somma nel reddito d’impresa ).
  • Quali documenti servono per difendermi? È fondamentale avere: verbali di assemblea che approvino il finanziamento e il rimborso; eventuali contratti di mutuo; estratti conto bancari che mostrino il trasferimento di somme; documenti che attestino la legittima disponibilità economica del socio (ad es. dichiarazioni dei redditi, conti bancari personali). Vanno raccolte anche note integrative di bilancio e corrispondenza (email, dichiarazioni notarili) che provino la natura del versamento.
  • Entro quando impugnare l’avviso di accertamento? Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica dell’avviso per presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale (art. 23 L. 212/2000). Per le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali i termini vanno da 30 a 60 giorni; per la Corte di Cassazione, 6 mesi dalla sentenza di secondo grado.
  • Qual è il termine di decadenza per il Fisco? Per i redditi e le IRES dei periodi pluriennali, dopo la riforma rimane in vigore il termine ordinario di 5 anni (ex art. 43 DPR 600/73). Tuttavia, per la tassazione dei rimborsi finanziamenti la Cassazione ha chiarito che la decadenza va calcolata sull’anno in cui il rimborso è dichiarato, non su quello di erogazione . In pratica l’Agenzia deve contestare l’imposta sul reddito nell’anno in cui è avvenuto il pagamento al socio (se entro i termini generali).
  • Cosa succede se i termini sono scaduti? Se la decadenza del potere accertatorio è maturata, l’avviso può essere annullato. Tuttavia, come detto, la decadenza è riferita all’anno di imputazione reddituale: il contribuente può eccepire la prescrizione se il rientro del finanziamento è avvenuto oltre i 5 anni dalla relativa dichiarazione. In alcuni casi si è discusso se applicare il concetto di “incasso giuridico” del credito (vedi risposte dell’Agenzia Entrate a interpelli), ma prevale l’orientamento che il momento rilevante sia la restituzione effettiva.
  • È tassabile il rimborso vero prestito? No. Se si dimostra che si è trattato di un autentico finanziamento (addebito a bilancio come debito, pagamento di interessi e rimborso del capitale), la restituzione non genera reddito imponibile: semplicemente estingue un debito. Per la società non c’è sopravvenienza attiva, per il socio non c’è corrispettivo da tassare (al netto di eventuali interessi che sono già stati tassati al momento della percezione). Va distinta questa situazione dall’ipotesi in cui il socio rinunci al proprio credito: in tal caso la Corte ha stabilito che anche la rinuncia si equipara a un apporto in conto capitale, non tassabile .
  • Quali difese posso fare in giudizio? Si può puntare a dimostrare la regolarità del finanziamento (contratti formali, motivazioni economiche, pagamento di interessi, fonte dei fondi) e far valere che l’Ufficio non è riuscito a superare il nostro onere probatorio. In secondo luogo si contestano eventuali vizi formali dell’atto. Si possono sollevare questioni di decadenza (come sopra) o di illegittimità dell’inquadramento (ad es. il Fisco ha calcolato male tasse/sanzioni). Infine si può chiedere la rettifica del rimborso sulla base delle disposizioni di favore (ad es. applicazione di art. 88 TUIR, c.4, per non far emergere reddito).
  • Posso negoziare con l’Agenzia? Non esiste una procedura formale di mediazione obbligatoria in materia tributaria (salvo la facoltativa conciliazione in Commissione), ma nulla vieta di bussare alla porta dell’Agenzia con proposte di rateizzazione o definizione agevolata. In alcuni casi, presentando una istanza di rateazione adeguata o un’offerta di “saldo e stralcio” dei debiti tributari, l’Ufficio può accogliere la richiesta. Tale trattativa è consigliabile soprattutto se si teme di perdere il contenzioso: è meglio chiudere pagando di meno che incorrere in sanzioni maggiorate. L’esperto negoziatore di crisi (art. 18 D.L. 118/2021) può affiancare l’azienda in questi contatti.
  • Come bloccare pignoramenti e ipoteche? Solo con un provvedimento giudiziale è possibile sospendere forzature esecutive. Se il contribuente ha impugnato l’atto tributario, si può chiedere al giudice tributario (o, in caso di cartella, al giudice ordinario) la sospensione dell’esecuzione per “periculum in mora” (pericolo di grave danno). In alternativa, si può presentare istanza all’Agente della riscossione per ottenere il pagamento rateale e la sospensione cautelare. È altresì possibile depositare un terzo del valore del ruolo per ottenere la sospensione fino alla definizione del contenzioso (c.d. “scudo fiscale”). Intervenire tempestivamente con un avvocato specializzato è fondamentale per bloccare tempestivamente ogni azione esecutiva.
  • Cos’è il piano del consumatore e l’esdebitazione? Il piano del consumatore è uno strumento (legge 3/2012) che permette a un debitore persona fisica non imprenditore di concordare con tutti i creditori (anche fiscali) una ristrutturazione del debito senza liquidare l’azienda. Se il piano viene approvato dal giudice, il debitore paga una somma proporzionata alle sue possibilità e poi ottiene l’esdebitazione: i crediti residui (inclusi quelli tributari) vengono cancellati definitivamente. Anche per imprenditori in crisi vi è l’equivalente attraverso il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione (art. 67 L.Fall.), che possono prevedere pagamenti parziali e poi azzeramento dei debiti non pagati.
  • Quali sanzioni rischia? Se il contribuente perde, la società dovrà pagare l’imposta evasa (sulle somme ritenute utili), maggiorata delle sanzioni (fino al 30-100% a seconda dei casi) e degli interessi di mora. Inoltre il socio che ha percepito il “rimborso” si vedrà chiedere le imposte sui dividendi (attualmente 26% o tassazione separata) sulla somma incassata. Ciò significa, ad esempio, che il rimborso di €100.000 potrebbe comportare un’imposta dovuta molto più alta (~€30.000) tra imposta societaria e personale. In aggiunta, nel caso di errata registrazione documentale, potrebbero scattare multe fiscali sulla mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili. Per questa ragione è essenziale difendersi subito con un consulente fiscale-legale per evitare che le sanzioni raddoppino il debito.
  • Quando serve un avvocato? Al più presto! Già dal ricevimento dell’avviso o della cartella bisogna attivarsi con un consulente. Solo un professionista può esaminare in modo esatto la fattispecie, scegliere le strategie più efficaci (controdeduzioni all’accertamento, ricorso tributario, azioni concorsuali, piani di soluzione) e presentarle nei tempi previsti. L’Avv. Monardo e il suo staff hanno esperienza nella difesa del contribuente in casi analoghi e possono studiare anche soluzioni personalizzate (ad es. connessione di questo debito con pratiche bancarie, piani certificati, ecc.).

Conclusione

In sintesi, la restituzione di finanziamenti soci può sembrare un semplice adempimento contabile, ma può trasformarsi in un accertamento fiscale con pesanti conseguenze. Tuttavia, esistono difese solide: provare la genuinità del prestito, far valere la competenza temporale giusta , invocare la normativa che equipara la rinuncia a conferimenti , e utilizzare tutti gli strumenti legali a disposizione (ricorsi, definizioni, piani concorsuali) per ridurre il carico o ottenere una ristrutturazione del debito. Agire tempestivamente è cruciale: come ha ricordato la Cassazione, “l’oggetto dell’obbligazione tributaria è il risultato di ciascun periodo d’imposta” , dunque contestare subito limita i rischi di decadenze.

Affidarsi a un professionista esperto (come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti) fa la differenza. Il nostro studio analizzerà immediatamente l’atto dell’Agenzia, valuterà la strategia difensiva (dalla mera impugnazione alla definizione agevolata), e potrà anche negoziare un piano di rientro o attivare procedure di risanamento in caso di difficoltà finanziarie. In ogni caso l’obiettivo è bloccare ogni azione esecutiva (pignoramenti di beni o stipendi, iscrizione ipotecaria, fermo amministrativo) prima che sia troppo tardi.

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Ultime sentenze e fonti: Corte di Cassazione sez. trib. n. 18370/2021; Cass., ord. n. 3839/2023; Cass. ord. n. 3841/2023; Cass. sent. n. 27352/2023; Res. Agenzia Entrate n. 319/2023; Ris. 152/E/2002; D.Lgs. 118/2021; Legge n. 3/2012; art. 2467 c.c.; art. 88 TUIR; DPR 131/1986 art.22 (imposta registro). (Controlla sempre le fonti normative e giurisprudenziali aggiornate per ogni caso specifico.)

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