Introduzione
Quando una relazione finisce, i sentimenti spesso si chiudono in fretta, ma i debiti no. In separazione o divorzio, l’obbligo di pagare (assegni, arretrati, spese straordinarie, rate di mutuo “promesse”, tributi sul patrimonio familiare, cartelle o contributi) può trasformarsi rapidamente in un percorso ad ostacoli: trattenute in busta paga, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, blocchi dei conti, e – nei casi più delicati – perfino conseguenze penali legate all’inadempimento degli obblighi economici verso figli o ex coniuge.
Il punto critico, dal tuo punto di vista di debitore/contribuente, è che nella crisi familiare convivono almeno tre “piani” diversi:
- piano familiare (assegno di mantenimento o divorzile, contributo per i figli, spese straordinarie, casa familiare);
- piano civilistico-patrimoniale (comunione legale, debiti contratti durante il matrimonio, obbligazioni solidali come mutui o prestiti cointestati);
- piano esecutivo e fiscale (precetto/pignoramento, riscossione tramite ruolo e misure cautelari/esecutive, rateazioni, definizioni agevolate, strumenti di sovraindebitamento).
Un errore tipico è “ragionare” come se uno solo di questi piani esistesse. In realtà, la difesa efficace nasce proprio dal coordinamento: capire quale debito è davvero dovuto, con quale titolo, con quali limiti, e soprattutto quali leve legali puoi attivare subito (prima che l’azione esecutiva diventi irreversibile o troppo costosa da gestire).
In Italia, la materia risulta ulteriormente complessa per effetto del costante aggiornamento normativo e della continua evoluzione della giurisprudenza, sia di legittimità – in particolare quella della Corte di Cassazione – sia costituzionale, come delineata dalla Corte Costituzionale. A ciò si aggiungono la prassi amministrativa dell’Agenzia delle Entrate e gli indirizzi del Dipartimento delle Finanze, nonché la disciplina e le procedure in materia di riscossione applicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
In questo quadro, l’assistenza di un avvocato realmente specializzato cambia la prospettiva: non “subire” la richiesta di pagamento o l’atto, ma impostare una strategia difensiva completa: dall’analisi del titolo e dei conteggi, alle istanze urgenti e alle opposizioni, fino alla negoziazione e agli strumenti di composizione della crisi (anche tramite OCC).
Presentazione professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale, con competenze specifiche in diritto bancario e tributario.
Una struttura di questo tipo è fondamentale quando i debiti legati a separazione o divorzio si intrecciano con:
- mutui e finanziamenti cointestati
- esposizioni bancarie
- contestazioni fiscali
- procedure di riscossione
L’Avv. Monardo svolge inoltre il ruolo di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (riferimento normativo: L. 3/2012) ed è indicato come iscritto negli elenchi tenuti presso il Ministero della Giustizia.
È professionista fiduciario di un OCC – Organismo di Composizione della Crisi ed è altresì indicato come Esperto negoziatore della crisi d’impresa, ai sensi della disciplina introdotta dal D.L. 118/2021 (poi confluita nel quadro normativo della composizione negoziata della crisi).
Dal punto di vista pratico, significa che – in un caso di debiti post-separazione o post-divorzio – l’intervento può essere costruito su più direttrici, spesso parallele:
- analisi dell’atto (o del provvedimento di separazione/divorzio) e dei conteggi;
- azioni immediate per evitare escalation (diffide, interlocuzioni, richieste di rateizzazione, gestione dei pagamenti “minimi” per ridurre rischio penale dove rilevante);
- ricorsi e opposizioni quando il debito non è dovuto o è calcolato male;
- istanze di sospensione o misure temporanee quando la procedura esecutiva è in corso;
- trattative (con ex coniuge, banca, enti o riscossione) e piani di rientro sostenibili;
- soluzioni giudiziali e stragiudiziali, incluse procedure di sovraindebitamento (consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente).
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Che cosa si intende per debiti “da separazione o divorzio”
“Debiti da separazione o divorzio” non significa solo “arretrati dell’assegno”. Dal tuo punto di vista di debitore, è più utile ragionare per categorie operative, perché ogni categoria ha regole, rischi e difese diverse.
Debiti verso ex coniuge o figli: il cuore del problema
Qui rientrano, tipicamente:
- contributo periodico per i figli (mantenimento), determinato dal giudice e commisurato ai criteri di proporzionalità e alle esigenze del figlio;
- assegno in favore del coniuge in separazione (mantenimento) o in divorzio (assegno divorzile), con funzioni che la giurisprudenza ha articolato (assistenziale, compensativa, perequativa) e che incidono sulle richieste di revisione;
- spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, universitarie, ecc.) che spesso diventano fonte di contenzioso perché non sempre sono “automatiche” e perché la prova/documentazione è centrale;
- arretrati (differenze, rivalutazioni, conguagli) con effetti a cascata: titolo esecutivo, precetto e pignoramento.
Perché questa categoria è pericolosa? Perché l’ordinamento prevede strumenti “rapidi” di recupero, come il pagamento diretto del terzo: se sei inadempiente da almeno 30 giorni dopo messa in mora, l’avente diritto può notificare il provvedimento o l’accordo (anche di negoziazione assistita) al tuo datore di lavoro o ad altri terzi che ti versano somme periodiche, chiedendo che paghino direttamente a lui/lei. Il terzo è tenuto dal mese successivo, e se non paga può subire azione esecutiva diretta.
Debiti bancari “di coppia”: mutuo, prestiti, carte, fidi
La fine della relazione non scioglie automaticamente i contratti con la banca. Se un debito è cointestato o coobbligato (mutuo, prestito, carta), spesso vale un principio chiave: obbligazione solidale. In sintesi, il creditore può chiedere l’intero a uno dei debitori, e il pagamento di uno libera gli altri; chi paga può poi esercitare regresso per la quota interna.
Questa è una delle trappole più comuni: “nel verbale di separazione abbiamo stabilito che paga lei/lui”. Può valere internamente tra voi, ma non sempre è opponibile alla banca (che non ha partecipato) e, in ogni caso, va letto con attenzione. Proprio per questo, la difesa si costruisce su: natura dell’accordo, eventuale accollo, prove di pagamenti, e azioni di regresso o ripetizione dove ammissibili.
Debiti fiscali e contributivi che esplodono dopo la crisi familiare
Qui non parliamo solo di “cartelle”: la separazione/divorzio può generare o far emergere debiti come:
- IMU e altri tributi locali sulla casa familiare assegnata;
- deduzioni/detrazioni e tassazione dell’assegno al coniuge (errori in dichiarazione = accertamenti);
- carichi affidati alla riscossione – quali imposte derivanti da dichiarazione, IVA e contributi previdenziali dovuti all’INPS – che, in situazioni di tensione finanziaria, possono rapidamente diventare difficilmente sostenibili.
E qui c’è un elemento decisivo di febbraio 2026: la Legge di bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata (comunemente chiamata “rottamazione-quinquies”) con regole e scadenze precise, che per molti debitori post-divorzio può essere la differenza tra esecuzione e sostenibilità.
Debiti “da comunione legale”: chi paga cosa
Se eri in comunione legale, la crisi può aprire un fronte spesso sottovalutato: non solo “divisione dei beni”, ma anche responsabilità per obbligazioni legate alla comunione o ai bisogni della famiglia.
In estrema sintesi (ma operativa per difendersi), i beni della comunione rispondono, tra l’altro, delle spese per mantenimento familiare e delle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia anche separatamente, e delle obbligazioni contratte congiuntamente.
Se invece un’obbligazione è stata contratta da uno solo dei coniugi per atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso, i beni comuni rispondono solo in via “limitata” (fino alla quota del coniuge obbligato, e con regole particolari).
E i beni personali possono essere aggrediti in via sussidiaria quando i beni della comunione non bastano, entro la misura indicata dalla legge.
Capire queste regole significa, per te debitore, capire dove può arrivare l’aggressione e quali eccezioni/opposizioni sono realistiche.
Scioglimento della comunione: quando decorre (e perché ti interessa)
Un nodo pratico enorme è da quando la comunione si considera sciolta: perché incide su acquisti, spese, debiti “dopo la crisi”.
Oggi, nel caso di separazione personale, la comunione si scioglie:
- nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, oppure
- alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale davanti al Presidente, purché omologato.
Questo dato è strategico quando devi contestare che un debito “successivo” non può gravare sulla comunione, o quando devi far valere che una spesa post-separazione non è più “di coppia”.
Quadro normativo aggiornato al 6 febbraio 2026
In questa sezione trovi le norme “madri” da conoscere, usate in modo difensivo (non accademico). L’obiettivo è identificare il grimaldello giuridico corretto per ciascun debito.
Obblighi economici verso i figli
I due pilastri sono:
- l’obbligo generale di concorso al mantenimento dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo”, con intervento degli ascendenti se i genitori non hanno mezzi sufficienti;
- i criteri di determinazione del contributo: proporzionalità, esigenze attuali del figlio, tenore di vita in costanza di convivenza, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi, valore economico dei compiti di cura domestica e di accudimento.
Per la difesa, questi articoli servono in due direzioni:
1) per chiedere riduzione/revisione quando cambia la tua capacità contributiva (perdita lavoro, malattia, nuova famiglia, calo redditi), dimostrando il mutamento e collegandolo ai criteri;
2) per contestare aumenti o pretese non coerenti con criteri o non provate (spese straordinarie non concordate, richieste “a forfait” senza documenti, duplicazioni).
Casa familiare: non è “tua” o “sua”, è una misura per i figli
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli; l’assegnazione incide nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, e il diritto può venire meno se l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente o convive more uxorio/contrae nuovo matrimonio (secondo i presupposti indicati dalla norma).
Per te debitore, questo significa due cose operative:
- se continui a pagare mutuo/spese “perché la casa è assegnata”, devi verificare come quel costo è stato considerato nel bilanciamento complessivo (assegno più basso perché tu paghi mutuo? oppure mutuo “in più”?);
- se la situazione fattuale cambia (l’assegnatario non vive più lì stabilmente), può aprirsi una finestra per chiedere modifica dell’assetto (con effetti economici indiretti).
Strumenti di recupero “rafforzati”: pagamento diretto del terzo
La norma processuale oggi centrale è l’art. 473-bis.37 c.p.c.: dopo costituzione in mora e almeno 30 giorni di inadempimento, l’avente diritto può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita al terzo (datore di lavoro, pensione, ecc.) chiedendo pagamento diretto; il terzo è obbligato dal mese successivo e, se non adempie, subisce azione esecutiva diretta. Se il credito è già pignorato, decide il giudice dell’esecuzione tenendo conto anche della natura e finalità dell’assegno.
Dal punto di vista difensivo, qui il tempo è tutto: spesso non hai mesi, ma giorni per attivare una revisione o un accordo prima che scattino trattenute strutturali.
Esecuzione forzata: i termini che (se sbagli) ti travolgono
È essenziale conoscere la sequenza tipica:
- titolo esecutivo (sentenza/ordinanza omologata, decreto, accordo che la legge rende esecutivo);
- atto di precetto: intimazione di pagare entro un termine non minore di 10 giorni;
- efficacia del precetto: diventa inefficace se entro 90 giorni non inizia l’esecuzione;
- pignoramento (stipendio, conto, beni): ad esempio, presso terzi si fa con atto notificato a terzo e debitore;
- efficacia del pignoramento: perde efficacia se trascorrono 45 giorni senza richiesta di assegnazione o vendita;
- opposizioni: 615 c.p.c. se contesti il diritto a procedere a esecuzione; 617 c.p.c. se contesti vizi formali (termine perentorio 20 giorni in molte ipotesi).
Questa architettura è importante perché ti fa capire dove intervenire:
- se il problema è “non devo pagare così” → opposizione/contestazione;
- se il problema è “devo ma non posso” → trattativa, revisioni, rateizzazioni, strumenti di crisi;
- se il problema è “ho già pagato” → prova dei pagamenti, eccezioni, istruttoria.
Profilo penale: l’errore più costoso è non gestire l’inadempimento
Ecco una versione più scorrevole, tecnica e coerente sul piano redazionale:
L’art. 570-bis c.p. prevede la punibilità per la violazione degli obblighi di natura economica derivanti da provvedimenti in materia di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e affidamento dei figli.
Sulla disposizione è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 189 del 2019, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia e ribadendo la funzione di tutela sottesa alla norma, con contestuale invito al legislatore a un intervento di coordinamento sistematico.
Dal tuo punto di vista, il messaggio pratico è: non aspettare. Se non riesci a pagare, la strada corretta non è “pago quando posso”, ma chiedere tempestivamente una modifica delle condizioni e, nel frattempo, gestire in modo documentato e ragionevole gli impegni, evitando condotte che possano essere lette come sottrazione volontaria o disinteresse.
Degiurisdizionalizzazione: negoziazione assistita e accordi
Per separazioni e divorzi consensuali, una via rilevante è la negoziazione assistita: la convenzione può essere conclusa per raggiungere una soluzione consensuale di separazione, divorzio e modifica delle condizioni.
Questo è importante perché tali accordi possono diventare titolo per obblighi economici e, soprattutto, perché possono essere costruiti con clausole che evitano equivoci futuri su rate di mutuo, spese, ripartizioni (cioè prevenzione del debito).
Procedura passo-passo: cosa accade dopo la “notifica” (e cosa devi fare tu)
Qui assumiamo il caso tipico: sei il debitore, ricevi un atto o un’intimazione collegata a separazione/divorzio. Il tuo obiettivo è evitare la sequenza “precetto → pignoramento → blocco totale”.
Se ti arriva una richiesta informale o una diffida
Molti casi partono con email/PEC o lettera dell’avvocato dell’ex coniuge. Non sottovalutarla, perché spesso è il “preludio” alla costituzione in mora necessaria per alcuni strumenti (come pagamento diretto del terzo).
La checklist difensiva immediata è:
- esiste un provvedimento o accordo che stabilisce importi e scadenze?
- cosa risulta pagato e cosa no (estratti conto, bonifici, ricevute)?
- l’importo richiesto include spese straordinarie? Se sì, sono documentate?
- ci sono fatti nuovi (perdita lavoro, malattia, nuova convivenza dell’altro) che incidono su revisione?
Se sei davvero in difficoltà, in questa fase è spesso decisiva una strategia “a doppio binario”:
- ridurre il rischio (pagamento parziale ragionevole, proposta di rientro, richiesta di rate)
- preparare la revisione delle condizioni davanti al giudice competente.
Se ti notificano il “pagamento diretto del terzo”
È uno degli atti più impattanti: ti trovi una trattenuta “automatica” senza passare (subito) da un pignoramento classico.
Condizioni essenziali:
- devi essere inadempiente per almeno 30 giorni dopo costituzione in mora;
- devono essere notificati provvedimento o accordo al terzo (datore di lavoro, ente pensionistico, ecc.);
- il terzo paga dal mese successivo, e se non paga rischia esecuzione diretta.
Le mosse difensive realistiche, in questa fase, sono:
- verificare se l’inadempimento è reale e “qualificato” (ad es. contestazione di importi non dovuti, spese non documentate);
- attivare subito una domanda di revisione/modifica condizioni, chiedendo misure urgenti se ricorrono i presupposti;
- negoziare una soluzione transattiva rapida (spesso l’ex coniuge preferisce un flusso certo e sostenibile a un contenzioso lungo);
- se il credito è già pignorato, intervenire nel processo esecutivo (la norma prevede il ruolo del giudice dell’esecuzione e la considerazione della natura dell’assegno).
Se ti arriva un precetto
Il precetto ti intima di pagare entro almeno 10 giorni; se non paghi, il creditore può procedere ad esecuzione forzata.
Il precetto diventa inefficace se entro 90 giorni non inizia l’esecuzione.
In questi 10 giorni devi decidere: pagare, accordarti, o impostare un’opposizione. Se non fai nulla, la leva passa al creditore.
Tattica difensiva: anche quando non puoi pagare tutto, non lasciare il precetto “a vuoto”: un avvocato può tentare una sospensione o impostare un’opposizione se ci sono vizi o inesigibilità (pagamenti già effettuati, prescrizione, titolo non più valido, errori di calcolo).
Se scatta il pignoramento
Il pignoramento presso terzi (stipendio/pensione/conto) segue regole formali: atto notificato al terzo e al debitore.
L’efficacia può cessare se il creditore non chiede assegnazione o vendita entro 45 giorni.
A questo punto la difesa diventa più tecnica:
- opposizione all’esecuzione (615 c.p.c.) se contesti il diritto a procedere;
- opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.) per vizi formali, spesso entro 20 giorni;
- istanza di sospensione (624 c.p.c. o sospensione concordata 624-bis in contesti specifici);
- valutare conversione o accordi (anche stragiudiziali) per evitare che l’esecuzione continui con costi crescenti.
Se il debito è fiscale: l’atto non è “precetto”, ma i tempi sono altrettanto rigidi
In ambito fiscale e contributivo, gli strumenti e i termini dipendono dal tipo di atto (accertamento, cartella, intimazione, preavviso di fermo, iscrizione ipoteca). Qui il focus difensivo è:
- capire se sei ancora nei termini per contestare (giustizia tributaria) e se conviene;
- se il debito è sostanzialmente dovuto ma non pagabile, puntare su rateizzazione o definizione agevolata, perché la gestione “ordinaria” della riscossione può portare a fermi e ipoteche.
Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere, contestare o definire il debito
Questa è la sezione decisiva: non “cosa dice la legge”, ma come la usi quando sei tu ad essere preteso debitore.
Strategia base: prima classificare, poi agire
Un avvocato specializzato (e davvero operativo) inizia quasi sempre con una mappa:
1) che tipo di debito è (assegno, arretrato, mutuo, tributo, contributo);
2) qual è il titolo (sentenza/ordinanza, accordo negoziazione, cartella, ruolo);
3) che cosa sta accadendo (mora, pagamento diretto, precetto, pignoramento, fermo/ipoteca);
4) quali sono i tempi (10 giorni, 20 giorni, 30 giorni, scadenze rateazioni);
5) quale obiettivo realistico (riduzione, sospensione, rateizzazione, saldo transattivo, procedura di crisi).
Senza questa mappa, si rischia la difesa “a colpi”: costosa e inefficace.
Difesa sul debito familiare: gli strumenti chiave (dal tuo lato)
Revisione delle condizioni: non puoi “autoridurre”, devi chiedere al giudice
Uno dei peggiori errori è smettere o ridurre unilateralmente. Anche quando sei in difficoltà reale, la strada corretta è la revisione/modifica delle condizioni, documentando il mutamento (perdita reddito, nuove spese necessarie, crisi d’impresa). Questo vale sia per evitare l’esecuzione, sia per ridurre rischi collaterali.
Contestazione di spese straordinarie: la prova è la tua difesa
In molte famiglie il “debito” nasce da richieste di spese straordinarie non concordate o non documentate. La difesa consiste in:
- chiedere prova documentale (fatture, ricevute, prescrizioni mediche, iscrizioni scolastiche);
- verificare se serviva accordo preventivo (in base a provvedimento/accordo);
- contestare le spese non necessarie o non proporzionate.
(Qui la giurisprudenza è molto casistica; il punto pratico è che senza prova e senza coerenza con il titolo, la pretesa è spesso vulnerabile.)
Pagamento diretto del terzo: difesa d’urgenza
Se parte il pagamento diretto, le manovre sono:
- dimostrare che non eri inadempiente nei presupposti (pagamenti, contestazioni fondate);
- presentare istanza di modifica e, se del caso, chiedere misure urgenti;
- negoziare un importo sostenibile, evitando che l’automatismo diventi “definitivo”.
Difesa su mutuo/prestito cointestato: solidale verso banca, regresso tra voi
Qui la regola di partire è la solidarietà: ciascuno può essere costretto all’intero, e chi paga può rivalersi sugli altri.
La strategia difensiva – soprattutto se la banca minaccia azioni – può includere:
- rinegoziazione/accordo con banca (se sostenibile), eventualmente con garanzie;
- se paghi tu tutto, preparare azione di regresso per la quota (con prova di pagamenti e ricostruzione del rapporto interno);
- se l’accordo di separazione prevedeva una ripartizione, valutare se è un patto “autonomo” o un contributo al mantenimento (incide su modificabilità e giudizio successivo). (Su questo punto la giurisprudenza recente è molto rilevante; per rigore, va sempre letto il testo dell’accordo.)
Difesa fiscale: deduzioni, IMU, cartelle e riscossione
Assegno al coniuge: deducibilità solo se periodico e da provvedimento
La deducibilità dal reddito complessivo degli assegni al coniuge pagati in conseguenza di separazione/divorzio è prevista dall’art. 10 TUIR (D.P.R. 917/1986) per assegni periodici, nella misura in cui risultano da provvedimento dell’autorità giudiziaria; gli assegni destinati al mantenimento dei figli sono esclusi.
Sul piano pratico: se tu deduci ciò che non è deducibile, rischi recuperi e sanzioni; se non deduci ciò che potresti, perdi liquidità utile proprio quando ne hai bisogno.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito, in propri documenti di prassi, i criteri applicativi in materia di deducibilità fiscale, chiarendo i presupposti per la deduzione e i casi di esclusione con riferimento all’assegno corrisposto in unica soluzione (“una tantum”).
IMU e casa familiare assegnata: regole e trappole
Sul piano normativo, la disciplina IMU (L. 160/2019) ha previsto l’assimilazione a “abitazione principale” della casa familiare assegnata al genitore affidatario, con effetti sulle agevolazioni e sulla soggettività passiva, mentre la prassi del Dipartimento Finanze ha fornito chiarimenti applicativi.
Due profili difensivi importanti:
- accertare chi è soggetto passivo e se l’agevolazione spetta davvero (assegnazione, requisiti, uso effettivo), perché i Comuni reagiscono spesso con avvisi di accertamento;
- Al fine di evitare sovrapposizioni tra la nozione di “casa assegnata” e la più ampia disciplina dell’abitazione principale del nucleo familiare, occorre considerare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 2022, è intervenuta in modo significativo sulla normativa relativa all’esenzione IMU, con particolare riguardo ai casi di coniugi o componenti del nucleo familiare con residenze anagrafiche differenti.
- La pronuncia ha prodotto effetti interpretativi di rilievo, incidendo sull’applicazione del beneficio fiscale e ridefinendo i presupposti per il suo riconoscimen
Se hai cartelle e devi “respirare”: rateazione e definizione agevolata 2026
Qui, aggiornamento concreto: dal 2025 sono cambiate le regole della dilazione (art. 19 D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. 110/2024; decreto MEF 27 dicembre 2024 sui parametri). Per importi fino a 120.000 euro, su semplice richiesta (difficoltà dichiarata) la dilazione può arrivare fino a 84 rate mensili (domande 2025-2026); per piani più lunghi (fino a 120 rate) serve difficoltà documentata, e i massimali variano (2025-2026: da 85 a 120; 2027-2028: da 97 a 120; dal 2029: da 109 a 120).
E poi c’è la “rottamazione-quinquies” (definizione agevolata 2026): la legge prevede che determinati carichi affidati 2000-2023 (imposte da dichiarazioni, attività automatizzate, IVA, contributi “INPS” in certe condizioni) possano essere estinti senza sanzioni e interessi, pagando capitale e spese, con rateazione fino a 54 rate bimestrali e interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026; domanda entro 30 aprile 2026; comunicazione dell’agente entro 30 giugno 2026; prima rata 31 luglio 2026.
Per un debitore post-divorzio, il valore pratico è enorme: blocchi nuove procedure esecutive e nuove iscrizioni (fermi/ipoteche) nei limiti previsti, e guadagni tempo “legale” per riallineare reddito e obblighi familiari.
Tabelle operative: norme, termini e strumenti (sintesi per non sbagliare)
| Situazione | Norma/istituto | Innesco | Termine/effetto chiave | Difesa tipica del debitore |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento diretto del datore di lavoro/terzo | art. 473-bis.37 c.p.c. | Mora + inadempimento ≥ 30 giorni | Terzo paga dal mese successivo; azione diretta se non paga | Contestare presupposti, revisione urgente, accordo rapido |
| Precetto | art. 480 c.p.c. | Titolo esecutivo + intimazione | Min 10 giorni per pagare; poi esecuzione | Pagare/accordo/opposizione; sospensione se gravi motivi |
| Inefficacia precetto | art. 481 c.p.c. | Precetto non seguito da esecuzione | Inefficace dopo 90 giorni | Eccepire inefficacia se usato “tardivamente” |
| Pignoramento presso terzi | art. 543 c.p.c. | Inizio esecuzione | Atto a terzo e debitore | Opposizioni, sospensione, accordi, verifica limiti pignorabilità |
| Inefficacia pignoramento | art. 497 c.p.c. | Mancata istanza vendita/assegnazione | Inefficace dopo 45 giorni | Eccepire inefficacia / spingere per estinzione procedura |
| Opposizione agli atti esecutivi | art. 617 c.p.c. | Vizi formali titolo/precetto/atti | Termine spesso 20 giorni | Far valere nullità, difetti notifica, errori formali |
| Rateizzazione riscossione | art. 19 D.P.R. 602/1973 + DM 27/12/2024 | Debito a ruolo | 84 rate “semplice” (2025-26); fino a 120 con difficoltà documentata | Richiesta tempestiva, documenti ISEE/indici, evitare decadenza |
| Definizione agevolata 2026 (“rottamazione‑quinquies”) | L. 30/12/2025 n. 199, art. 1 commi 82-100 | Carichi 2000-2023 per categorie previste | Domanda entro 30/4/2026; 54 rate bimestrali; 3% dal 1/8/2026 | Aderire per bloccare escalation; coordinare con separazione/divorzio |
Strumenti alternativi e “uscite” dal debito: definizioni agevolate, sovraindebitamento, esdebitazione
Questa sezione è dedicata a ciò che spesso salva davvero il debitore: non una “causa” in più, ma una struttura sostenibile.
La definizione agevolata 2026 (rottamazione‑quinquies): cosa puoi ottenere davvero
La norma (L. 30 dicembre 2025, n. 199) prevede l’estinzione di determinati carichi affidati dal 2000 al 2023 senza corrispondere interessi e sanzioni (nei limiti e tipologie indicate), versando capitale e spese.
Dal punto di vista difensivo, i benefici più “concreti” sono:
- possibilità di rateizzazione molto lunga (fino a 54 rate bimestrali) con calendario normativamente scandito;
- suspensive/effetti protettivi collegati alla dichiarazione: sospensione termini, stop nuove procedure esecutive, stop nuove iscrizioni di fermi e ipoteche (salvi quelli già iscritti);
- coordinamento con procedure di sovraindebitamento/CCII: la legge prevede espressamente che i debiti definibili possano essere inclusi anche in procedimenti ex L. 3/2012 o CCII, con pagamenti anche falcidiati nei tempi previsti dal decreto di omologa.
Perché è cruciale in un divorzio? Perché se hai esecuzioni fiscali in corso e contemporaneamente devi rispettare un assegno, la “compressione” del reddito può rendere inevitabile l’inadempimento familiare. Ridurre la pressione fiscale (sanzioni/interessi) e programmare rate sostenibili è spesso l’unico modo per mantenere un minimo di regolarità.
Rateizzazione: quando conviene più della definizione agevolata
La rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/1973) è spesso la prima via, soprattutto se:
- il debito non rientra nella definizione agevolata;
- sei fuori tempo per la domanda;
- devi bloccare subito atti esecutivi con un piano “aggredibile” e continuativo.
Le nuove regole (MEF, decreto 27 dicembre 2024) distinguono:
- dilazione “su semplice richiesta” (difficoltà dichiarata) fino a 84 rate mensili per domande 2025-2026 su importi fino a 120k;
- dilazione più ampia (fino a 120 rate) con difficoltà documentata, parametrata (ISEE per persone fisiche/regimi semplificati; indici per altri).
Dal tuo punto di vista, conviene quando hai bisogno di un effetto “immediato” di regolarizzazione e quando prevedi una ripresa in un orizzonte decennale.
Sovraindebitamento e Codice della crisi: quando il divorzio ti ha reso “non solvibile”
Molti debitori post-separazione non sono “furbi”: sono semplicemente entrati in uno squilibrio strutturale, dove reddito, carichi familiari e debiti pregressi non stanno più insieme.
Qui entra la logica delle procedure di sovraindebitamento nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 14/2019): per il consumatore esiste la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che si propone con l’ausilio dell’OCC.
Un punto chiave, difensivo: queste procedure puntano a un piano sostenibile (anche con falcidia) e, nei casi di incapacienza, alla esdebitazione secondo presupposti specifici: l’art. 283 CCII disciplina l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, per debitore persona fisica meritevole che non può offrire utilità ai creditori, nei limiti e condizioni previste.
In pratica (senza vendere illusioni): se il tuo divorzio genera un debito “infinito” e contemporaneamente hai cartelle, mutui e arretrati, non sempre la trattativa “spicciola” basta. Una procedura di crisi ben costruita, con OCC competente, può diventare la modalità più razionale per evitare la spirale esecutiva.
Simulazioni pratiche e numeriche
Le simulazioni qui sono volutamente “realistiche” e servono per capire come ragiona la difesa. (Sono esempi, non consulenza per il tuo caso.)
Caso A: arretrati assegno + rischio pagamento diretto del terzo
- Obbligo mensile: € 600 (figli) + € 300 (coniuge) = € 900
- Inadempimento: 3 mesi (difficoltà lavorativa) = € 2.700
- Ricevi diffida e messa in mora; dopo 30 giorni può scattare pagamento diretto (datore di lavoro).
Strategia difensiva sostenibile: – pagare subito una quota (es. € 900) e proporre rientro su 6 mesi (€ 300/mese extra); – depositare ricorso per revisione (documentando calo reddito) chiedendo rimodulazione temporanea e, se possibile, evitare automatismo sulla busta paga; – se parte il pagamento diretto, negoziare la percentuale/ammontare con accordo scritto, per evitare un prelievo superiore alla capacità reale.
Il vantaggio non è “non pagare”: è evitare che l’automatismo ti azzeri la liquidità, portandoti a non pagare neppure l’affitto o le spese minime (e quindi a nuovi debiti e nuovi inadempimenti).
Caso B: mutuo cointestato + accordo interno dopo separazione
- Mutuo cointestato: rata € 850/mese
- Dopo separazione, uno dei due rimane nella casa (assegnazione); nell’accordo si prevede che l’altro paghi tutto il mutuo.
- Dopo 12 mesi, il pagatore non regge: arretrati mutuo + rischio segnalazioni + possibile esecuzione immobiliare.
Punti di difesa: – verso banca: se sei coobbligato, la banca può chiederti l’intero (solidarietà);
– verso ex coniuge: se paghi tu, puoi valutare regresso per quota, ma devi capire l’accordo interno e se quel pagamento era stato “assorbito” nel mantenimento (cioè se era contributo sostitutivo).
– opzione “crisi”: se il debito complessivo è insostenibile, valutare ristrutturazione (consumatore) o composizione negoziata se attività d’impresa.
Caso C: cartelle fiscali + assegno figli = reddito “strozzato”
- Reddito netto mensile: € 2.100
- Assegno figli: € 700
- Affitto + spese: € 900
- Disponibile: € 500
- Cartelle a ruolo: € 35.000
Qui rateazioni “corte” (72 rate) spesso falliscono; nel 2025-2026 il decreto MEF consente fino a 84 rate su semplice richiesta (entro soglie), e fino a 120 con difficoltà documentata.
Se invece rientri nella definizione agevolata 2026, puoi programmare 54 rate bimestrali (9 anni), con interessi 3% dal 1° agosto 2026, e soprattutto con effetti sospensivi su nuove azioni esecutive.
In molti casi, la strategia migliore è combinata: – rateizzazione/definizione per i carichi fiscali; – revisione temporanea dell’assegno (se c’è un calo strutturale e provato); – piano di rientro concordato delle spese straordinarie.
Errori comuni che fanno perdere la difesa
L’elenco è duro, ma utile:
1) Autoridurre l’assegno senza provvedimento: ti espone a esecuzione e rischi ulteriori.
2) Pagare “in contanti” o senza tracciabilità: poi non riesci a provare i pagamenti.
3) Confondere spese ordinarie e straordinarie senza leggere il titolo: alimenta contenzioso inutile.
4) Ignorare un precetto: dopo 10 giorni sei in area pignoramento.
5) Pensare che l’accordo di separazione “valga contro la banca”: spesso no, perché la solidarietà contrattuale resta.
6) Trascurare IMU e tributi locali sulla casa assegnata: arrivano accertamenti anni dopo.
7) Non usare strumenti 2026 (definizione agevolata) entro le scadenze: perdi un “treno” normativo.
FAQ operative (20 domande frequenti dal punto di vista del debitore)
Posso smettere di pagare l’assegno se ho perso il lavoro?
No, non è prudente smettere unilateralmente. La strada corretta è chiedere modifica delle condizioni, documentando il mutamento. Nel frattempo valuta pagamenti parziali tracciati e accordi temporanei per ridurre escalation.
Se l’ex coniuge lavora ora, l’assegno si annulla automaticamente?
No automaticità: serve valutazione e, se del caso, modifica giudiziale o accordo.
Che cos’è il pagamento diretto del terzo e quando scatta?
È la possibilità per il creditore di chiedere al tuo datore di lavoro/terzo di pagare direttamente l’assegno, dopo messa in mora e almeno 30 giorni di inadempimento.
Il datore di lavoro può rifiutarsi di pagare direttamente?
La norma prevede obbligo dal mese successivo; se non adempie, il creditore ha azione esecutiva diretta contro il terzo.
Se ho già un pignoramento sullo stipendio, può aggiungersi anche il pagamento diretto per l’assegno?
Se il credito è già pignorato, l’assegnazione e ripartizione le gestisce il giudice dell’esecuzione, tenendo conto anche della natura dell’assegno.
Quanto tempo ho per reagire a un precetto?
Il precetto intima il pagamento entro un termine non minore di 10 giorni. In quel tempo devi pagare, accordarti o impostare una difesa (opposizione/sospensione).
Il precetto “scade”?
Sì: diventa inefficace se entro 90 giorni dalla notifica non è iniziata l’esecuzione.
Mi hanno pignorato: posso ancora fare qualcosa?
Sì, ma la difesa diventa tecnica: opposizioni (615/617), sospensione, negoziazione, conversione, e strumenti di ristrutturazione se sei sovraindebitato.
Posso dedurre fiscalmente l’assegno che pago?
Solo in certi casi: l’art. 10 TUIR ammette deduzione per assegni periodici al coniuge, risultanti da provvedimenti; non per somme ai figli. Serve coerenza con titolo e tracciabilità.
L’assegno una tantum è deducibile?
La prassi dell’Agenzia ha chiarito che l’una tantum non segue la regola della deducibilità prevista per il periodico, con documenti dedicati.
Chi paga l’IMU sulla casa assegnata all’ex coniuge?
Dipende dalla disciplina IMU e dall’assegnazione; la prassi del Dipartimento Finanze e le norme (L. 160/2019) disciplinano soggettività e agevolazioni; inoltre la giurisprudenza costituzionale (sent. 209/2022) incide sulla nozione di abitazione principale in casi di residenze diverse.
Se la casa è assegnata ma l’ex coniuge non ci vive più, cambia qualcosa?
Sì: il diritto al godimento può venire meno se l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente, secondo la norma; ciò può incidere sul quadro economico complessivo.
La banca può chiedere a me tutto il mutuo anche se nell’accordo paga l’altro?
Se sei coobbligato, la regola della solidarietà consente al creditore di chiedere l’intero a uno; poi si apre l’eventuale regresso interno.
Da quando la comunione legale è sciolta in separazione?
Nel momento dell’autorizzazione a vivere separati o dalla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale davanti al presidente, purché omologato (regola introdotta nella disciplina dell’art. 191 c.c.).
Posso proteggermi con un fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale ha limiti: l’esecuzione sui beni del fondo non può avvenire per debiti che il creditore conosceva estranei ai bisogni della famiglia; ma la prova e le circostanze sono centrali e spesso contenziose.
Rottamazione-quinquies 2026: entro quando devo fare domanda?
La dichiarazione va presentata entro il 30 aprile 2026 con modalità telematiche indicate dalla norma; l’agente comunica l’importo entro il 30 giugno 2026; prima rata 31 luglio 2026.
Rottamazione-quinquies: quante rate posso avere?
Fino a 54 rate bimestrali di pari ammontare, con calendario stabilito dalla legge.
Rottamazione-quinquies: cosa succede se salto rate?
La norma disciplina i casi di mancato/insufficiente versamento (ad esempio due rate non consecutive o ultima rata, secondo le ipotesi indicate), con perdita degli effetti della definizione.
Rateizzazione ordinaria: dal 2025 quante rate posso chiedere?
Il decreto MEF 27 dicembre 2024, in attuazione delle modifiche all’art. 19, indica massimali e parametri: 84 rate su semplice richiesta per importi fino a 120k (2025-26), e fino a 120 rate con difficoltà documentata secondo scaglioni temporali.
Se sono “incapiente” posso cancellare i debiti?
Nel quadro del Codice della crisi, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente è disciplinata (art. 283 CCII) e richiede condizioni (meritevolezza, assenza di utilità offerta, una tantum, ecc.). È una valutazione tecnico-giuridica da costruire con OCC e difesa qualificata.
Sentenze e prassi istituzionale più rilevanti e aggiornate citate nella trattazione
(Elenco ragionato di fonti istituzionali e/o normative utilizzate. Inserito prima della conclusione come richiesto. L’ordine privilegia utilità pratica per il debitore.)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio 2026): art. 1, commi 82-100 (definizione agevolata 2026/“rottamazione‑quinquies”: carichi 2000-2023, domanda entro 30/04/2026, comunicazione entro 30/06/2026, rate e effetti sospensivi, decadenza).
- Decreto MEF 27 dicembre 2024: disciplina parametri e documentazione per dilazioni (nuovo impianto art. 19 D.P.R. 602/1973; 84 rate “semplice” 2025-26, fino a 120 rate con difficoltà documentata e scaglioni).
- Art. 473-bis.37 c.p.c. (Pagamento diretto del terzo): presupposti (mora + inadempimento ≥30 giorni), obbligo del terzo dal mese successivo, azione esecutiva diretta, coordinamento con pignoramento già in corso.
- Art. 480 c.p.c. (Precetto): termine non minore di 10 giorni, avviso di esecuzione in caso di mancato pagamento.
- Art. 481 c.p.c. (Inefficacia del precetto): 90 giorni se non inizia l’esecuzione; sospensione in caso di opposizione.
- Art. 497 c.p.c. (Inefficacia del pignoramento): 45 giorni senza istanza vendita/assegnazione.
- Art. 615 c.p.c. (Opposizione all’esecuzione): struttura e sospensione per gravi motivi.
- Art. 617 c.p.c. (Opposizione agli atti esecutivi): regole e termine perentorio 20 giorni in ipotesi tipiche.
- Art. 543 c.p.c. (Pignoramento presso terzi): forma e notifiche.
- Art. 545 c.p.c. (Crediti impignorabili; crediti alimentari): regole di impignorabilità e autorizzazione per crediti alimentari.
- Codice civile, art. 316-bis: obbligo dei genitori e concorso proporzionale.
- Codice civile, art. 337-ter: criteri di mantenimento e proporzionalità.
- Codice civile, art. 337-sexies: assegnazione casa familiare e cessazione del godimento in ipotesi previste.
- Codice civile, art. 1292 e 1299: solidarietà e regresso tra condebitori (fondamento per mutui cointestati).
- Codice civile, artt. 186, 189, 190: responsabilità dei beni della comunione e sussidiarietà dei beni personali.
- Legge 2015 (modifica art. 191 c.c.): scioglimento comunione in separazione (momento autorizzazione o sottoscrizione verbale omologato).
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 10 e art. 50: deducibilità assegni periodici al coniuge e tassazione in capo al percettore; base per corretta dichiarazione.
- Agenzia delle Entrate – documenti ufficiali su deducibilità/una tantum (risposte/interventi di prassi): chiarimenti su deducibilità assegni periodici e indeducibilità dell’una tantum.
- Corte costituzionale, sentenza 209/2022 + comunicato stampa: IMU e nozione di abitazione principale per coniugi/unioni civili con residenze diverse; effetti sui controlli.
- Dipartimento Finanze, circolare 1/DF del 18 marzo 2020: chiarimenti applicativi IMU (anche su fattispecie con casa assegnata).
- Codice penale, art. 570-bis: violazione obblighi economici post separazione/divorzio.
- Corte costituzionale, sentenza 189/2019: profili di legittimità e interpretazione dell’art. 570-bis c.p. (diritto vivente e invito al legislatore).
- Ministero della Giustizia – OCC e procedure di sovraindebitamento: inquadramento istituzionale del registro OCC e accesso.
- Ministero della Giustizia – procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore: richiamo agli artt. 67 e ss. CCII e utilizzo dell’OCC.
- Codice della crisi, art. 283 (Gazzetta Ufficiale): esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
- D.L. 132/2014, art. 6 (Normattiva): negoziazione assistita per soluzioni consensuali di separazione/divorzio e modifica condizioni.
Conclusione
Se dopo separazione o divorzio ti trovi a fronteggiare debiti e richieste di pagamento, la differenza tra “subire” e “difenderti” è quasi sempre una combinazione di tre fattori: tempo, titolo e strategia.
Hai visto che:
- alcuni crediti familiari hanno strumenti di recupero accelerati, come il pagamento diretto del terzo, che può incidere immediatamente su stipendio o pensione;
- l’esecuzione forzata segue regole e termini tecnici (10 giorni del precetto, 20 giorni per certe opposizioni, 45 giorni per efficacia del pignoramento) che, se ignorati, ti portano rapidamente a pignoramenti e blocchi;
- sul lato fiscale, oggi esistono strumenti aggiornati e potenti: nuove regole di rateizzazione e, soprattutto, la definizione agevolata 2026 (“rottamazione‑quinquies”) con calendario e tutele precise;
- quando l’equilibrio è saltato, la via più efficace può essere una procedura di crisi (consumatore, esdebitazione dell’incapiente), costruita con OCC e difesa qualificata, non improvvisata.
In concreto, agire tempestivamente con un professionista ti permette di:
- bloccare o contenere azioni esecutive (pignoramenti, trattenute, ipoteche, fermi);
- contestare importi non dovuti o non provati;
- ottenere sospensioni e ricalcoli sostenibili;
- negoziare piani di rientro e definizioni che salvano liquidità e continuità di vita;
- evitare scelte “di pancia” (come smettere di pagare senza attivare revisione), che spesso sono quelle che trasformano una crisi economica in un disastro giudiziario.
In questo senso, le competenze dichiarate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team multidisciplinare (approccio integrato bancario–tributario–crisi) sono funzionali proprio ai casi reali in cui separazione/divorzio, banca e fisco si sommano, e in cui l’obiettivo non è “fare una causa”, ma mettere in sicurezza la persona: prevenendo pignoramenti, ipoteche, fermi e nuove cartelle, e costruendo una via d’uscita praticabile.
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