Introduzione
I debiti da assegni di mantenimento (per l’ex coniuge o per i figli) non sono “debiti qualunque”: generano rischi immediati e spesso azioni rapide del creditore, perché l’ordinamento tutela in modo rafforzato le esigenze familiari e, soprattutto, dei minori. Il punto critico, dal lato del debitore, è che l’inadempimento non produce solo una richiesta di pagamento “a voce”: può innescare pagamenti diretti dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, sequestri, ipoteche giudiziali, pignoramenti, oltre a sanzioni civili nel processo famiglia e, in determinati casi, anche profili penali.
Dal febbraio 2023 (e con ulteriori correttivi successivi), il quadro processuale in materia familiare è stato profondamente inciso dalla riforma del rito unico “persone, minorenni e famiglie”, che ha introdotto strumenti più incisivi di tutela del credito da mantenimento, rendendo ancora più importante muoversi subito quando arrivano diffide, notifiche al terzo, precetti o atti esecutivi.
Questa guida, aggiornata a febbraio 2026, è scritta dal punto di vista del debitore/contribuente: non per “insegnare a non pagare”, ma per spiegare come difendersi legalmente quando l’importo è diventato insostenibile, quando il creditore pretende somme non dovute (o non più dovute), quando si accumulano arretrati, o quando l’esecuzione è partita senza che tu abbia avuto il tempo di riorganizzare la tua situazione.
Nel percorso di tutela, la differenza la fa spesso un avvocato che sappia lavorare su tre piani insieme:
– famiglia e rito unico (titolo esecutivo, strumenti “speciali” come pagamento diretto e sanzioni per inadempienze);
– esecuzioni (precetto, pignoramento presso terzi, opposizioni e sospensioni);
– gestione complessiva dell’esposizione debitoria e fiscale (per liberare liquidità, ridurre pignoramenti “paralleli” e rendere sostenibile il mantenimento).
In questo contesto si inserisce l’attività dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo che coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti con competenze in diritto bancario e tributario.
Un riscontro “amministrativo” utile, in ogni caso, è che risulta pubblicata anche una nomina come gestore in un procedimento camerale di organismo di sovraindebitamento.
Come può aiutarti, concretamente, un team strutturato? Tipicamente con:
– analisi del titolo (sentenza/ordinanza/accordo) e del conteggio arretrati;
– strategia “doppio binario”: riduzione/modifica dell’assegno + gestione dell’esecuzione (sospensioni, opposizioni, trattative);
– negoziazione e piani di rientro sostenibili (anche per evitare che il datore di lavoro trattenga somme senza che tu governi il flusso);
– soluzioni “di sistema” su altri debiti (fisco, banche) per liberare capacità di pagamento e ridurre il rischio di escalation.
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Quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato
Che cos’è l’assegno di mantenimento e perché “diventa debito”
Nel diritto di famiglia italiano, l’assegno può avere destinatari e “funzioni” diverse, ma sul piano pratico la regola è una: quando esiste un provvedimento (o un accordo valido) che stabilisce importi periodici, ogni rata scaduta e non pagata diventa un credito esigibile e, spesso, immediatamente azionabile. Nel rito unico, i provvedimenti economici in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e possono costituire titolo per iscrivere ipoteca giudiziale.
Per i figli: l’art. 337-ter c.c. impone che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento in maniera proporzionale al reddito e prevede criteri di determinazione dell’assegno (esigenze del figlio, tenore di vita, tempi di permanenza, risorse, compiti di cura), oltre all’adeguamento automatico agli indici ISTAT se non diversamente stabilito.
Per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti: il giudice può disporre un assegno periodico e, salvo diversa determinazione, è versato direttamente all’avente diritto.
Per l’ex coniuge in separazione: l’art. 156 c.c. consente al giudice di stabilire un contributo di mantenimento a favore del coniuge non “responsabile” della separazione e privo di adeguati redditi; la sentenza costituisce titolo per ipoteca giudiziale; e, in caso di inadempienza, il giudice può disporre sequestro e ordinare ai terzi debitori dell’obbligato di versare direttamente una parte delle somme agli aventi diritto.
Gli strumenti “rafforzati” del processo famiglia dopo la riforma
Il cuore operativo della tutela del credito da mantenimento, oggi, è composto da tre norme del rito unico:
- Garanzie a tutela del credito (art. 473-bis.36 c.p.c.): immediata esecutività, titolo per ipoteca giudiziale, possibilità di imporre garanzie personali o reali, autorizzazione al sequestro su richiesta del creditore, e revoca/modifica se sopravvengono giustificati motivi.
- Pagamento diretto del terzo (art. 473-bis.37 c.p.c.): dopo messa in mora e inadempimento di almeno 30 giorni, il creditore può notificare il provvedimento (o accordo di negoziazione assistita) ai terzi tenuti a corrispondere somme periodiche all’obbligato (datore di lavoro, INPS/ente pensione, ecc.) chiedendo il versamento diretto; il terzo paga dal mese successivo, e se non paga il creditore può agire esecutivamente direttamente contro il terzo. Regola anche l’ipotesi di credito già pignorato, rimettendo al giudice dell’esecuzione l’assegnazione e ripartizione tenendo conto della natura e finalità dell’assegno.
- Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (art. 473-bis.39 c.p.c.): in caso di gravi inadempienze anche economiche, il giudice può modificare d’ufficio i provvedimenti in vigore e può ammonire, applicare misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis, irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria (75–5.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, e condannare al risarcimento danni in favore dell’altro genitore o del minore.
Sul piano temporale, le disposizioni della riforma (salvo eccezioni) si applicano ai procedimenti instaurati dopo la data fissata dalla disciplina transitoria (28 febbraio 2023, secondo il testo novellato).
Successivi correttivi hanno inciso su singole previsioni, e la normativa integrativa/correttiva è stata pubblicata come D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Profilo penale: quando l’inadempimento diventa reato
Accanto al piano civile/esecutivo, esiste un presidio penale. Il codice penale prevede l’art. 570-bis (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”), che richiama il sistema sanzionatorio dell’art. 570.
Una chiave interpretativa importante è arrivata dalla Corte costituzionale: con la sentenza n. 189/2019, nel discutere il nuovo art. 570-bis c.p. (introdotto dal d.lgs. 21/2018), la Consulta ha valorizzato la lettura “sistematica” che consente di ritenere punibile (alle condizioni del diritto vivente) anche la violazione degli obblighi economici in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, evidenziando l’esigenza di coerenza con i principi di eguaglianza e tutela della filiazione.
Inoltre, risulta pendente (al febbraio 2026) un tema di politica criminale-processuale: è stata promossa una questione di legittimità costituzionale sull’art. 570-bis c.p., tra l’altro, in relazione alla procedibilità a querela per alcune ipotesi connesse al mantenimento del coniuge, come da ordinanza di promovimento pubblicata in G.U. (atto di promovimento del Tribunale di Varese).
Nota pratica per il debitore: il penale è un “acceleratore” del conflitto: non va sottovalutato, ma neppure affrontato senza strategia, perché spesso la miglior difesa è prevenire l’elemento soggettivo (dimostrare l’impossibilità non colpevole) e, sul civile, chiedere tempestivamente modifica/sospensione dell’assegno. La tempestività è coerente anche con la logica dei rimedi del rito unico (revoca/modifica per giustificati motivi).
Prescrizione degli arretrati: l’area dove si fanno più errori
Uno dei temi più delicati (e spesso decisivi) per chi ha arretrati è la prescrizione.
- In generale, i crediti che devono pagarsi periodicamente in termini annuali o più brevi (e le pensioni alimentari) si prescrivono in cinque anni (art. 2948 c.c.). Questo è il fondamento normativo che, in molte ricostruzioni, viene in rilievo anche per rate di mantenimento.
- Tuttavia, se interviene una sentenza di condanna passata in giudicato, i diritti soggetti originariamente a prescrizione breve possono “convertirsi” in prescrizione decennale (art. 2953 c.c.). In pratica, occorre distinguere: rate periodiche “pure” vs credito oggetto di giudicato di condanna, e valutare come è strutturato il titolo e quali rate si intendono recuperare.
Attenzione anche alle cause di sospensione: l’art. 2941 c.c. prevede la sospensione tra coniugi; e la Corte costituzionale (sentenza n. 7/2026) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della mancata estensione della sospensione anche ai conviventi di fatto, per la durata della convivenza stabile, valorizzando la tutela delle formazioni sociali e il rischio di “incrinare” la relazione se si imponesse l’onere di atti interruttivi.
Per il debitore, questa evoluzione conta soprattutto quando l’obbligazione e gli arretrati si collocano in rapporti non matrimoniali (o in contenziosi patrimoniali tra conviventi) e può cambiare il calcolo dei “periodi recuperabili”.
Cosa succede quando non paghi: procedura passo‑passo, termini e scadenze
Il “punto di non ritorno” oggi: la soglia dei 30 giorni
Con l’art. 473-bis.37 c.p.c., il creditore può attivare il pagamento diretto del terzo dopo:
1) costituzione in mora;
2) inadempimento per almeno trenta giorni.
Per il debitore questo significa una cosa semplice: se salti poche rate e sottovaluti la situazione, puoi ritrovarti con il datore di lavoro (o l’ente pensionistico) che versa direttamente al beneficiario dal mese successivo alla notifica (e con effetti di cassa immediati per te).
Timeline tipica delle azioni del creditore e “finestre di difesa” del debitore
Di seguito una cronologia realistica (non “obbligatoria” in ogni caso, ma ricorrente).
| Fase | Cosa ricevi / cosa accade | Effetto pratico | Cosa puoi fare subito (lato debitore) | Norme chiave |
|---|---|---|---|---|
| Inadempimento iniziale | Mancato pagamento rata | Si accumula arretrato | Pagare almeno parzialmente e documentare; avviare trattativa; preparare ricorso per modifica se la crisi è stabile | art. 337-ter c.c., art. 156 c.c. |
| Messa in mora | Diffida formale del creditore | Fa partire il presupposto del pagamento diretto al terzo | Rispondere per iscritto (PEC/AR) con prova crisi; proposta di rientro; richiesta di revisione | art. 473-bis.37 c.p.c. |
| Decorso 30 giorni | Notifica al terzo (datore/INPS) del provvedimento/accordo | Trattenuta e pagamento dal mese successivo | Verificare regolarità notifica; contestare errori; valutare opposizioni e/o istanze nel rito famiglia | art. 473-bis.37 c.p.c. |
| Garanzie e cautela | Sequestro / garanzie / ipoteca giudiziale | Blocco beni, vincoli su immobili, pressione negoziale | Chiedere revoca/modifica se “giustificati motivi”; gestire il patrimonio in modo lecito e tracciabile | art. 473-bis.36 c.p.c.; art. 156 c.c. |
| Precetto | Intimazione di pagare entro termine non minore di 10 giorni | Preludio dell’esecuzione forzata | Valutare opposizione a precetto (se dovuta); cercare sospensione | art. 480 c.p.c. |
| Pignoramento presso terzi | Atto notificato a terzo e debitore | Blocco crediti (stipendio/conti/committenti) | Opposizioni esecutive; istanza di sospensione; coordinare con regole “famiglia” | art. 543 c.p.c.; art. 615, 617, 624 c.p.c. |
| Sanzioni nel rito famiglia | Provvedimenti per gravi inadempienze economiche | Ammende, coercizione indiretta, risarcimento danni | Difesa “di merito”: dimostrare non gravità, impossibilità non colpevole, adempimenti parziali; chiedere rimodulazione | art. 473-bis.39 c.p.c.; art. 614-bis c.p.c. |
I principali “atti” e i termini che devi conoscere (senza perdere giorni)
Nel contenzioso da mantenimento, i termini non sono solo “civili” ma anche “processuali”. Alcuni riferimenti chiave, lato esecuzione:
- Il precetto è l’intimazione ad adempiere entro un termine non minore di 10 giorni, con avvertimento che altrimenti si procede a esecuzione forzata.
- Il pignoramento di crediti verso terzi avviene con atto notificato a terzo e debitore.
- Le opposizioni che contestano il diritto di procedere a esecuzione sono regolate dall’art. 615 c.p.c.; e l’art. 624 c.p.c. disciplina la sospensione dell’esecuzione in caso di opposizioni.
- Le opposizioni sulla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (e degli atti) richiamano l’art. 617 c.p.c., che prevede un termine perentorio (nella prassi e nel dato normativo, spesso richiamato come 20 giorni: da verificare sul caso concreto in base al momento e all’atto contestato).
Sul versante famiglia, è importante capire che alcune cause connesse al mantenimento possono avere trattazione “accelerata” e non sempre beneficiano di sospensioni feriali come altri giudizi: un tema emerso anche in giurisprudenza di legittimità.
Pignorabilità e limiti: lo stipendio non è un “salvadanaio libero”, ma nemmeno è intoccabile
La disciplina dei limiti è complessa e varia per natura del credito. Un riferimento centrale è l’art. 545 c.p.c., che qualifica i crediti alimentari come impignorabili salvo “cause di alimenti” e con autorizzazione del Presidente del Tribunale (o giudice delegato) per la parte determinata.
Nel contenzioso da mantenimento, spesso la partita si gioca su:
– quale natura abbia il credito (mantenimento vs alimenti, prole vs coniuge, spese straordinarie);
– quale strumento usi il creditore (pagamento diretto ex 473-bis.37 vs pignoramento ex 543 c.p.c.) e come si coordinano i flussi in caso di concorso con altri creditori.
Difese e strategie legali dal punto di vista del debitore
La prima regola: difendersi non significa negare tutto, ma mettere ordine (e prove)
Nel mantenimento, la difesa efficace è spesso “documentale”: il giudice e/o il giudice dell’esecuzione vogliono vedere numeri, flussi, fatti. Anche quando hai torto sul mancato pagamento, puoi aver ragione su: importo effettivamente dovuto, decorrenze, rate prescritte, spese non concordate, compensazioni improprie richieste dal creditore, o sull’esigenza di rimodulare l’assegno per giustificati motivi.
Il tuo obiettivo non è “vincere una causa” astratta: è evitare che l’esecuzione travolga reddito e patrimonio, rendendoti impossibile pagare anche il minimo e spingendo verso un’escalation (sanzioni e, in casi estremi, penale).
Checklist difensiva immediata quando ricevi diffida, notifica al terzo o precetto
Quando ti arriva un atto, le prime 48–72 ore sono decisive. Ecco una checklist “da debitore” (operativa):
1) Identifica il titolo: provvedimento del giudice? accordo di negoziazione assistita? omologa? Serve perché il pagamento diretto richiede la notifica del “provvedimento o accordo” che fissa l’assegno.
2) Ricostruisci l’arretrato mese per mese: distinguendo quota assegno, eventuale adeguamento ISTAT, spese extra. Nei figli, l’adeguamento automatico è previsto salvo diversa previsione.
3) Verifica la prescrizione: almeno come check preliminare sulle rate più risalenti (regola quinquennale per prestazioni periodiche).
4) Raccogli prove della crisi: licenziamento, CIG, calo fatturato, malattia, nuove obbligazioni familiari, pignoramenti in corso, ecc. La difesa “seria” si basa su elementi oggettivi, non su dichiarazioni generiche.
5) Non “sparire”: il silenzio agevola la costituzione in mora e l’attivazione del pagamento diretto. Rispondi formalmente, proponendo un rientro realistico e, se necessario, annunciando azioni di modifica.
6) Se arriva il precetto: valuta subito se ci sono motivi di opposizione e se serve una sospensione. Il precetto “apre” l’esecuzione dopo il termine minimo di 10 giorni.
Strategia chiave: revisione dell’assegno e gestione dell’esecuzione vanno coordinate
Molti debitori commettono l’errore di fare solo una delle due cose:
– solo revisione (ma intanto si subisce pignoramento e pagamento diretto), oppure
– solo opposizioni esecutive (ma l’assegno resta “alto” e l’arretrato continua a crescere).
Nel rito unico, la norma stessa prevede che, se sopravvengono giustificati motivi, il giudice può disporre revoca o modifica dei provvedimenti economici; e può imporre garanzie o autorizzare sequestri se c’è pericolo di sottrazione. Questo si traduce, lato difesa, in una regola: presentare subito una fotografia economica credibile e chiedere un assetto sostenibile.
Difese contro il pagamento diretto al terzo: quando e come si può reagire
Il pagamento diretto ex art. 473-bis.37 c.p.c. è molto efficace per il creditore: non richiede un nuovo processo esecutivo “classico” se sono presenti i presupposti (mora + 30 giorni) e se c’è titolo/accordo.
Dal lato debitore, le linee difensive realistiche sono:
- Contestazione formale: vizi di notifica, soggetto terzo non correttamente individuato, importo richiesto non corrispondente al titolo, calcoli errati, mancanza presupposti (ad esempio, contestare la “continuità” dei 30 giorni e l’effettiva mora, se vi sono pagamenti parziali o contestazioni tempestive). Base: il testo richiede mora + 30 giorni e notifica del provvedimento/accordo.
- Coordinamento con pignoramenti già in atto: se il credito dell’obbligato è già pignorato, la ripartizione delle somme la gestisce il giudice dell’esecuzione tenendo conto della natura e finalità dell’assegno. In pratica, se hai altri pignoramenti in corso (fisco, finanziarie), la difesa deve “mappare” i concorsi e portare il tema davanti al giudice competente.
- Rimodulazione urgente nel rito famiglia: se l’assegno è divenuto non sostenibile per fatti nuovi e documentati, chiedere modifica e, ove possibile, un assetto transitorio.
Opposizioni esecutive: quando servono davvero (e quali errori evitare)
Nel recupero arretrati, il creditore può scegliere l’esecuzione forzata. Qui entrano: precetto (art. 480), pignoramento presso terzi (art. 543), e le opposizioni (artt. 615 e 617), con possibile sospensione ex art. 624.
Dal punto di vista del debitore:
- L’opposizione all’esecuzione (615 c.p.c.) serve se contesti il diritto di procedere (es.: “non devo più pagare perché il titolo è cessato/modificato”, “ho già pagato”, “il credito è prescritto per alcuni ratei”, “l’importo richiesto non è dovuto”).
- L’opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.) è tipica se il problema è la regolarità dell’atto (nullità del precetto, vizi del pignoramento, difetti di forma).
- La sospensione (624 c.p.c.) è una leva essenziale se dimostri gravi motivi collegati a un’opposizione pendente: consente di non subire l’esecuzione mentre il giudice valuta la fondatezza.
Errore molto comune: proporre opposizioni “standard” senza un motivo forte e documentato. In tema mantenimento, molte contestazioni vengono rigettate se appaiono meramente dilatorie, e il debitore perde tempo prezioso per la revisione dell’assegno.
Le sanzioni nel rito famiglia: come difendersi quando il creditore chiede “punizioni”
Se il creditore attiva l’art. 473-bis.39 c.p.c., il giudice può applicare un ventaglio di misure: ammonimento, coercizione indiretta (art. 614-bis), sanzione pecuniaria 75–5.000 euro, risarcimento danni.
Da debitore, la difesa efficace si costruisce così:
- Negare la “gravità” dell’inadempimento, se non è sistematico o se dipende da eventi oggettivi (con prove);
- dimostrare adempimenti parziali, priorità (ad esempio, presenza di pagamenti per spese urgenti del minore), e proposte concrete di rientro;
- se l’inadempimento è legato a crisi stabile, chiedere contestualmente la modifica dei provvedimenti e un piano sostenibile, perché la stessa disciplina del rito unico prevede revoca/modifica per giustificati motivi.
La negoziazione assistita: utile anche per “rimettere in carreggiata” il mantenimento
La negoziazione assistita consente ai coniugi di raggiungere soluzioni consensuali in materia di separazione/divorzio e relative modifiche, con assistenza di avvocati, in un perimetro definito dalla legge.
Nel contesto dei debiti da mantenimento, può essere uno strumento pratico per:
- concordare un rientro sugli arretrati (con rate e garanzie ragionevoli);
- rimodulare l’assegno in modo sostenibile, evitando che la parte creditrice attivi la filiera pagamento diretto → pignoramento → sanzioni.
Strumenti alternativi e gestione del debito: cosa puoi (e non puoi) ottenere davvero
Verità scomoda: il mantenimento non si “cancella” come un debito ordinario
Molti debitori arrivano tardi perché sperano in una soluzione “risolutiva” tipica di altri debiti. Ma l’ordinamento tratta gli obblighi di mantenimento con un’attenzione particolare. Questo emerge:
- sul piano civil-processuale, dalla immediata esecutività e dai meccanismi di garanzia/anticipazione (ipoteca, sequestro, pagamento diretto);
- sul piano concorsuale/sovraindebitamento, dall’esclusione degli obblighi di mantenimento e alimentari dall’esdebitazione nel Codice della crisi (art. 278, nella parte che elenca le esclusioni).
Questo non significa che non ci siano soluzioni: significa che la strategia deve essere realistica. Spesso l’obiettivo è: ridurre il debito, individuare le somme effettivamente dovute, sostenere l’assegno futuro, e “mettere in sicurezza” il patrimonio da azioni sproporzionate o da concorso disordinato di creditori.
Sovraindebitamento e crisi: come usarli senza aspettative sbagliate
Gli strumenti di composizione della crisi (storicamente L. 3/2012 e oggi nel Codice della crisi) possono essere utili soprattutto in un’ottica di riequilibrio complessivo: se hai debiti fiscali e bancari che assorbono il reddito, ristrutturarli può liberare risorse per onorare il mantenimento e ridurre il rischio di esecuzioni multiple.
Ma occorre tenere ferma una regola: gli obblighi di mantenimento e alimentari restano esclusi dall’esdebitazione. Quindi, non è lo strumento per “azzerare” il mantenimento arretrato; è uno strumento per evitare che il resto del debito renda inevitabile l’inadempimento.
Quando nel team c’è anche competenza su crisi d’impresa e strumenti negoziali, può essere utile per imprenditori o lavoratori autonomi: la composizione negoziata (introdotta dal D.L. 118/2021) prevede la figura dell’esperto che agevola le trattative con i creditori per individuare una soluzione di superamento della crisi.
Per il debitore “familiare”, questo è rilevante quando il mancato pagamento del mantenimento nasce da crisi aziendale: la difesa può coordinare la ristrutturazione d’impresa e la sostenibilità dell’assegno, evitando che l’esecuzione familiare distrugga il risanamento (o viceversa).
Rottamazioni e definizioni agevolate: perché c’entrano anche se il tuo debito è “familiare”
La “rottamazione” riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione: non è uno strumento per il mantenimento (che è credito privato), ma può essere determinante perché il debitore spesso ha pignoramenti o trattenute anche per debiti fiscali, che riducono la capacità di pagamento del mantenimento.
A febbraio 2026, una fonte operativa centrale è la sezione dedicata della riscossione sull’istituto della definizione agevolata (Rottamazione-quater), incluse le regole e FAQ aggiornate relative alla riammissione/gestione delle decadenze (quando previste).
In pratica: se oggi ti trattengono sullo stipendio per fisco/banche e contemporaneamente il creditore del mantenimento attiva pagamento diretto o pignoramento, rischi un “effetto strozzatura”. Un piano su debito fiscale (quando possibile) può ridurre pressione e rendere credibile una richiesta di rimodulazione dell’assegno o un rientro sugli arretrati.
Aspetti fiscali: deduzione dell’assegno all’ex coniuge e errori in dichiarazione
Dal punto di vista del contribuente, un tema spesso trascurato è la deducibilità degli assegni periodici corrisposti al coniuge in determinate condizioni, con esclusione della quota destinata al mantenimento dei figli (quando non separatamente indicata e riconoscibile). La prassi dell’Agenzia delle Entrate ribadisce che la deduzione dipende dal provvedimento dell’autorità giudiziaria (o accordo) e dal quantum attribuibile.
Per il debitore, l’aspetto fiscale non è “un bonus”: è parte della strategia, perché la corretta gestione della deduzione può incidere sulla liquidità, e dunque sulla sostenibilità delle rate. Ma va gestito con attenzione documentale e coerenza con il titolo di separazione/divorzio.
Errori comuni, tabelle operative, FAQ e simulazioni
Errori comuni che fanno peggiorare la tua posizione (anche se sei in buona fede)
L’esperienza pratica mostra alcuni errori ricorrenti:
1) Aspettare mesi prima di chiedere la modifica dell’assegno: nel frattempo maturano arretrati e scatta la soglia dei 30 giorni per il pagamento diretto.
2) Pagare “a caso” senza causale o tracciabilità: poi non riesci a dimostrare i pagamenti e ti ritrovi conteggi sfavorevoli. (Regola di buon senso probatorio nel contenzioso civile).
3) Compensare unilateralmente (es.: “non pago perché lei/ lui mi deve…”): nel mantenimento è spesso una scelta ad alto rischio (civile e penale).
4) Ignorare la notifica al datore di lavoro: quando arriva la richiesta ex 473-bis.37, la trattenuta può partire dal mese successivo.
5) Fare opposizioni esecutive senza un motivo solido: perdi tempo e credibilità, e l’esecuzione va avanti.
6) Sottovalutare prescrizione e giudicato: calcolare male può portare a pagare rate che potevano essere contestate (o, al contrario, a contestare inutilmente crediti ormai “coperti” da giudicato).
Tabelle riepilogative: norme, termini, strumenti
Norme “pilastro” per la difesa del debitore
| Ambito | Norma | Perché conta per te (debitore) |
|---|---|---|
| Obbligo verso figli | art. 337-ter c.c. | Criteri di calcolo, proporzionalità, adeguamento ISTAT, accertamenti fiscali se informazioni insufficienti |
| Figli maggiorenni | art. 337-septies c.c. | Assegno diretto al figlio maggiorenne non autosufficiente |
| Separazione | art. 156 c.c. | Mantenimento, ipoteca giudiziale, sequestro e ordine ai terzi |
| Rito famiglia | art. 473-bis.36–37–39 c.p.c. | Immediata esecutività, pagamento diretto, sanzioni e coercizione |
| Esecuzione | art. 480, 543, 615, 617, 624 c.p.c. | Precetto, pignoramento presso terzi, opposizioni e sospensione |
| Prescrizione | art. 2948 e 2953 c.c. | Prescrizione breve dei ratei e possibile “conversione” decennale col giudicato |
| Penale | art. 570-bis c.p. | Rischio penale legato a inadempimento in separazione/divorzio; interpretazioni evolutive |
Termini “operativi” da tenere sul calendario
| Evento | Termine chiave | Fonte |
|---|---|---|
| Pagamento diretto al terzo | inadempimento almeno 30 giorni dopo mora | art. 473-bis.37 c.p.c. |
| Avvio esecuzione dopo precetto | termine non minore di 10 giorni | art. 480 c.p.c. |
| Pignoramento presso terzi | atto notificato a terzo e debitore | art. 543 c.p.c. |
| Sospensione in caso di opposizione | possibile su istanza, in presenza di opposizione ex 615 | art. 624 c.p.c. |
| Prescrizione ratei periodici | 5 anni (regola generale) | art. 2948 c.c. |
Simulazioni pratiche e numeriche
Simulazione: arretrati e rischio pagamento diretto
- Assegno mensile per figli: € 550 (titolo)
- Hai saltato 3 mesi (novembre, dicembre, gennaio) → arretrato base: € 1.650
- Il creditore ti invia messa in mora il 10 febbraio; tu non paghi entro 30 giorni.
Dal punto di vista normativo, se si integra il presupposto dell’inadempimento di almeno 30 giorni dopo mora, il creditore può notificare il provvedimento al tuo datore di lavoro chiedendo il pagamento diretto; il datore è tenuto a pagare dal mese successivo alla notifica. Impatto: tu potresti ritrovarti con trattenuta “automatica” da marzo/aprile senza aver negoziato un rientro sugli arretrati.
Strategia difensiva realistica: se la crisi è temporanea, punta a evitare la soglia: pagamento parziale, proposta scritta di rientro, prova di buona fede; se la crisi è strutturale, attiva subito la modifica dell’assegno e una gestione coordinata dei flussi (anche perché il rito unico prevede strumenti di garanzia e modifica per giustificati motivi).
Simulazione: concorso tra pagamento diretto e pignoramento già pendente
- Stipendio netto: € 2.000
- Pignoramento già in corso (ad esempio per altro creditore)
- Mantenimento: € 600/mese
L’art. 473-bis.37 c.p.c. prevede che, se il credito dell’obbligato verso terzi è già pignorato al momento della notifica, assegnazione e ripartizione tra avente diritto al contributo e altri creditori è curata dal giudice dell’esecuzione, tenendo conto della natura e finalità dell’assegno. In pratica, il debitore deve muoversi subito per portare al giudice dell’esecuzione la mappa dei vincoli e chiedere una ripartizione sostenibile (o una sospensione se ci sono presupposti di opposizione).
Simulazione: quando l’“esdebitazione” non ti salva dal mantenimento ma può sbloccare la crisi
- Debiti fiscali e bancari complessivi: € 85.000
- Mantenimento mensile: € 500
- Arretrati mantenimento: € 8.000
Anche se accedi a una procedura di crisi e ottieni una liberazione dai debiti residui, il Codice della crisi prevede che restino esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari. Quindi l’arretrato da mantenimento non “sparisce”. Tuttavia, se riesci a ristrutturare il resto del debito (fisco e banche), puoi recuperare liquidità mensile per pagare l’assegno corrente e definire un piano serio sugli arretrati, riducendo il rischio di esecuzioni e sanzioni.
FAQ operative
Posso sospendere unilateralmente il mantenimento se ho perso il lavoro?
No: la strada corretta è chiedere tempestivamente la modifica/revoca per giustificati motivi, perché il titolo resta esecutivo e i provvedimenti economici possono essere immediatamente esecutivi.
Dopo quanti giorni può partire il pagamento diretto dal datore di lavoro?
Dopo costituzione in mora e inadempimento di almeno 30 giorni, il creditore può notificare il titolo al terzo; il terzo paga dal mese successivo alla notifica.
Il datore di lavoro può rifiutarsi di pagare al creditore?
Se riceve una notifica conforme, è tenuto al pagamento dal mese successivo; se non adempie, il creditore ha azione esecutiva diretta contro il terzo.
Se ho già un pignoramento sullo stipendio, il mantenimento “passa avanti”?
La norma prevede che il giudice dell’esecuzione ripartisca le somme tenendo conto anche della natura e finalità dell’assegno. Serve un intervento tecnico davanti al giudice dell’esecuzione.
Il mantenimento è sempre pignorabile?
Dipende dalla natura del credito e dal mezzo. L’art. 545 c.p.c. disciplina i crediti alimentari e prevede limiti e autorizzazioni. Nel mantenimento familiare, spesso si applicano disposizioni speciali (pagamento diretto, garanzie) oltre al pignoramento ordinario.
Posso fare opposizione al precetto?
Sì, se contesti il diritto di procedere o la regolarità dell’atto, nei casi e modi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.; e puoi chiedere sospensione ex art. 624 in presenza di gravi motivi legati all’opposizione.
Qual è la differenza tra opposizione ex art. 615 e opposizione ex art. 617?
La prima attacca il diritto sostanziale di procedere; la seconda riguarda la regolarità formale degli atti.
Se pago una parte dell’arretrato, posso evitare sanzioni nel rito famiglia?
Non c’è automatismo, ma i pagamenti parziali documentati incidono sulla valutazione della “gravità” e sulla tua credibilità; la norma collega le misure a gravi inadempienze anche economiche.
Il giudice può multarmi oltre a farmi pagare?
Nel rito famiglia, il giudice può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria (75–5.000 euro) in caso di gravi inadempienze e può disporre risarcimento danni.
Possono impormi una “penale” per ogni giorno di ritardo?
Il giudice può individuare una somma dovuta per ogni violazione o giorno di ritardo richiamando l’art. 614-bis c.p.c.
Gli arretrati si prescrivono?
In generale, le prestazioni periodiche in termini annuali o più brevi si prescrivono in cinque anni (art. 2948 c.c.). Ma la situazione cambia se c’è giudicato di condanna (art. 2953 c.c.). Va analizzato il tuo titolo e il tipo di credito.
La prescrizione è sospesa tra coniugi? E tra conviventi?
L’art. 2941 c.c. prevede la sospensione tra coniugi; la Corte costituzionale (sent. n. 7/2026) ha esteso, dichiarando illegittima l’omessa previsione, la sospensione anche ai conviventi di fatto in convivenza stabile.
Il sovraindebitamento può cancellare il mantenimento arretrato?
No: il Codice della crisi prevede l’esclusione degli obblighi di mantenimento e alimentari dall’esdebitazione. Tuttavia, può aiutare a ristrutturare altri debiti e a rendere sostenibile l’assegno futuro.
Se la controparte rifiuta un piano di rientro, cosa posso fare?
Puoi formalizzare proposte, attivare la revisione dell’assegno e, se l’esecuzione parte, usare opposizioni e istanze di sospensione quando ricorrono i presupposti.
La negoziazione assistita può servire anche solo per modificare le condizioni economiche?
È uno strumento previsto per raggiungere soluzioni consensuali, anche con modifiche delle condizioni, con assistenza legale. Va costruito bene e reso coerente col quadro del rito famiglia e con gli strumenti di tutela del credito.
Fiscalmente, posso dedurre tutto quello che pago?
No: la deduzione riguarda gli assegni periodici al coniuge in presenza di provvedimento/accordo, e con esclusioni specifiche (in particolare ciò che è destinato ai figli). Serve attenzione al titolo e alla documentazione.
La rottamazione delle cartelle mi aiuta col mantenimento?
Non riguarda il mantenimento (credito privato), ma può liberare risorse e ridurre trattenute/pignoramenti per debiti fiscali, rendendo sostenibile il pagamento dell’assegno e un rientro sugli arretrati.
Sentenze e provvedimenti istituzionali recenti da tenere d’occhio
Di seguito una selezione “istituzionale” (Cassazione, Corte costituzionale, G.U.) utile per orientarsi su temi che incidono concretamente anche sulla difesa del debitore:
- Corte costituzionale, sentenza n. 7/2026 (deposito 23 gennaio 2026; pubblicazione in G.U. 28 gennaio 2026): illegittimità costituzionale della mancata sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto (intervento sull’art. 2941 c.c., n. 1).
- Corte costituzionale, sentenza n. 189/2019 (pubblicazione in G.U. 24 luglio 2019): tema art. 570-bis c.p. e interpretazione sistematica per estensione della tutela penale in favore dei figli nati fuori dal matrimonio; rilevante per la lettura del rischio penale connesso all’inadempimento.
- Gazzetta Ufficiale, ordinanza di promovimento (Tribunale di Varese, 23 settembre 2025) su art. 570-bis c.p.: questione sull’assetto di procedibilità/querela per alcune ipotesi collegate al mantenimento del coniuge (tema in evoluzione).
- Corte di Cassazione (civile), ordinanza n. 32910 del 17 dicembre 2025 (scheda istituzionale): profili su assegno divorzile e condizioni per quota TFR ex art. 12-bis l. divorzio (utile per comprendere pretese economiche “accessorie” che possono sommarsi e incidere sul debitore).
- Corte di Cassazione (civile), sentenza n. 12946 del 13 maggio 2024 (documento istituzionale): indicazioni su disciplina dei termini e sospensione feriale in controversie concernenti assegno di mantenimento (tema importante per non sbagliare scadenze).
Conclusione
I debiti da assegni di mantenimento sono una delle aree più pericolose per chi è in difficoltà economica, perché la tutela del credito familiare è oggi rafforzata da strumenti potenti: immediata esecutività, ipoteca giudiziale, sequestro, pagamento diretto dal terzo, sanzioni nel rito famiglia e, in determinati casi, anche rischi penali.
Dal punto di vista del debitore, la difesa efficace si fonda su tre idee chiave:
- agire tempestivamente (prima che scattino 30 giorni post-mora e prima che il precetto diventi esecuzione);
- costruire una strategia “a due binari”: modifica sostenibile dell’assegno + governo dell’esecuzione (opposizioni e sospensioni quando fondate);
- gestire anche la finanza complessiva (fisco, banche) per evitare il collasso di liquidità che rende inevitabile l’inadempimento, usando gli strumenti disponibili (rateizzazioni/definizioni agevolate quando applicabili) e ricordando che, comunque, gli obblighi di mantenimento restano fuori dall’esdebitazione.
In un quadro così tecnico e “a prova di errore”, l’assistenza professionale è spesso decisiva per bloccare o contenere azioni esecutive (pignoramenti), vincoli patrimoniali (ipoteche) e trattenute (pagamento diretto), e per impostare un percorso credibile di rientro.
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