Redditometro E Contraddittorio: Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Non Lo Instaura

Introduzione
Il tema del contraddittorio preventivo nel procedimento redditometrico è di fondamentale importanza per ogni contribuente. L’ipotesi che l’Agenzia delle Entrate proceda a un accertamento sintetico (redditometro) senza aver convocato il contribuente può comportare gravi conseguenze: un maggiore carico impositivo, sanzioni e sospensione di garanzie e diritti difensivi. Proprio per questo è essenziale conoscere le regole procedurali, i rischi dell’omissione del contraddittorio e le contromisure possibili. Nel corso dell’articolo vedremo quali norme e sentenze disciplinano la materia, come si svolge la procedura di accertamento redditometrico, e quali strategie legali adottare (ricorso in Commissione Tributaria, sospensioni cautelari, negoziazioni con l’Agenzia, piani di rientro) per difendersi efficacemente. Illustreremo inoltre strumenti alternativi (rottamazioni, definizioni agevolate, piano del consumatore, piani esdebitazione, accordi di ristrutturazione) e daremo consigli pratici sui comportamenti da seguire ed errori da evitare.

A supportare i lettori in queste complesse situazioni, lo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – cassazionista – mette a disposizione un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti di diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è iscritto nell’elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) presso il Ministero della Giustizia e svolge anche il ruolo di professionista fiduciario in un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È inoltre qualificato come Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a questa combinazione di competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff possono assisterti in ogni fase: dall’analisi preliminare dell’atto di accertamento redditometrico alla predisposizione dei ricorsi tributari (spesso con richiesta di sospensione delle procedure esecutive) e alle trattative stragiudiziali finalizzate a definire piani di rientro sostenibili.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

In passato il contraddittorio preventivo era previsto in modo limitato e non automatico nel diritto tributario italiano. Lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) art. 12, comma 7 introduceva l’obbligo del termine dilatorio di 60 giorni tra la chiusura di accessi, ispezioni o verifiche in loco e l’emissione dell’avviso di accertamento. Tale disposizione imponeva dunque di attendere due mesi dalla consegna del processo verbale di constatazione prima di notificare l’avviso al contribuente, per consentirgli di presentare memorie difensive. Tuttavia, questo meccanismo si applicava solo agli accertamenti derivanti da ispezioni in loco (ad esempio controlli con accesso nelle sedi del contribuente) e non ai c.d. accertamenti a tavolino basati su dati fiscali o bancari .

In materia di accertamento sintetico redditometrico, la norma principale è l’art. 38, comma 7, del DPR n. 600/1973, introdotto dal D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010). Tale disposizione disponeva che l’Ufficio procedente all’accertamento sintetico del reddito (applicabile dal periodo di imposta 2009 in poi) dovesse dare avviso al contribuente con indicazione degli elementi di spesa rilevati e fissare un termine per le sue osservazioni: in pratica un vero e proprio contraddittorio preventivo . In sostanza, dal 2009 l’ufficio tributario doveva contattare il contribuente prima di emettere l’avviso redditometrico, concedendogli almeno 60 giorni per fornire controdeduzioni sui dati acquisiti (spese sostenute, patrimoni posseduti, indici di capacità contributiva) .

Tuttavia la giurisprudenza storica della Cassazione riteneva che l’assenza di contraddittorio non annullava automaticamente l’accertamento, a meno che non si trattasse di tributi armonizzati (come l’IVA) regolati dal diritto europeo. Infatti, fino al 2023 non esisteva nel nostro ordinamento un obbligo generale di attivare il contraddittorio endoprocedimentale per tutte le imposte non armonizzate . Ad esempio, in un caso di accertamento redditometrico relativo all’IRPEF (anno 2008), la Cassazione ha confermato che l’ufficio non era tenuto al contraddittorio preventivo e la mancata convocazione non rendeva illegittimo l’avviso . In sostanza, finché operava il vecchio statuto (Art.12 L.212/2000) e le regole del DPR 600/73, l’ente accertatore poteva emettere un avviso “a tavolino” basato su spese e indici senza coinvolgere preventivamente il contribuente, salvo casi normativamente previsti .

Questa situazione – giudicata anomala da alcuni – è stata oggetto di pronunce di rilievo sia nazionali che europee. Le Sezioni Unite della Cassazione, ad es. con la sent. n. 24823/2015, hanno affermato che per i tributi armonizzati l’assenza di contraddittorio renderebbe invalido l’atto, a condizione che il contribuente provi in giudizio le proprie difese (cd. prova di resistenza). Tale principio discende dai diritti di difesa sanciti dalla Corte di Giustizia UE (causa Kamino – C-129/13 e Datema – C-130/13) . Al contrario, per i tributi non armonizzati (quali IRPEF, IRES, tributi locali) la Cassazione prima del 2024 confermò l’orientamento restrittivo: senza una norma specifica, mancava l’obbligo di instaurare il contraddittorio endo-procedimentale . Anzi, proprio l’assenza di disposizioni interne analoghe al diritto UE era alla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 47/2023, con cui si sollevò questione sulla legittimità dell’art. 12, comma 7, L.212/2000 per la pretesa disparità di trattamento tra i due tipi di accertamento .

Dal 2024 la disciplina è cambiata radicalmente. Il d.lgs. n. 219/2023 (attuativo della Legge delega 111/2023) ha introdotto nello Statuto del Contribuente un art. 6-bis che sancisce l’obbligo del contraddittorio preventivo per “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi tributari”, pena l’annullabilità dell’atto stesso . In pratica, a partire dal gennaio 2024 tutti gli avvisi di accertamento – compresi quelli redditometrici – devono essere preceduti da una fase di audizione del contribuente. L’amministrazione è tenuta a inviare una bozza di provvedimento e dare almeno 60 giorni per osservazioni o richiesta di documenti, dopodiché deve tener conto delle memorie presentate e motivare l’atto finale sui punti controversi . Se il contraddittorio viene omesso, l’avviso è annullabile ipso iure (senza necessità di dimostrare la cosiddetta “prova di resistenza”) . La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce del nuovo periodo, ha confermato questo quadro: la mancata audizione comporta in sé violazione di legge dopo il 2024 . Ad esempio, le Sezioni Unite con la sent. n. 21271/2025 hanno precisato che, per gli atti successivi alla riforma, l’assenza del contraddittorio rende automaticamente invalido l’accertamento, mentre per atti anteriori resta applicabile il regime precedente .

Fonti normative e giurisprudenziali principali:
– Statuto del contribuente (L. 212/2000) art. 12, comma 7 (termine 60gg dopo verifica) ; art. 12-bis (abrogato dal 2024); art. 6-bis (d.lgs. 219/2023, contraddittorio per tutti gli atti) .
– DPR 600/1973 art. 38, commi 4-7 (accertamento redditometrico; comma 7 contraddittorio da 2009) .
– Cassazione, Sez. Un., n. 24823/2015 (contraddittorio per tributi armonizzati e “prova di resistenza”).
– Cassazione, Sez. Trib., n. 28321/2024 (accertamento redditometrico IRPEF 2008: no obbligo di contraddittorio ).
– Cassazione, Sez. Un., n. 21271/2025 (broad contraddittorio post riforma; conferma che per atti ante-2024 mancanza non nullo ).
– Cassazione, Sez. Civ. ord. n. 29088/2025 (sull’irrilevanza del termine dilatorio di 60gg in caso di sole indagini bancarie ).
– Corte Cost. n. 47/2023 (sul principio del contraddittorio procedimentale e art.12, comma 7 L.212/2000 ).
– Normativa crisi d’impresa: L. 3/2012 (piani del consumatore, esdebitazione), D.Lgs. 118/2021 (accordi ristrutturazione).

Cosa succede dopo la notifica di un avviso redditometrico

Quando il contribuente riceve un avviso di accertamento redditometrico deve innanzitutto verificarne regolarità formale e termini. In passato l’Agenzia invocava l’art. 38 DPR 600/73 per determinare un reddito presunto basato su spese e indici, a fronte del reddito dichiarato. Oggi la disciplina è stata aggiornata (cfr. D.Lgs. 108/2024 “evasometro”), ma restiamo su uno scenario redditometrico classico. L’Agenzia, in teoria dopo aver effettuato i dovuti controlli (accessi, indagini bancarie, ecc.), dovrebbe convocare il contribuente (lettera di invito) a un contraddittorio preventivo . In tale invito viene solitamente chiesto di esibire documenti giustificativi delle spese o dei beni posseduti. Se il contribuente non si presenta o non fornisce elementi validi, l’Ufficio può formalizzare l’avviso di accertamento finale, ricalcolando il reddito complessivo e le imposte dovute.

Scadenze principali:
– L’avviso di accertamento redditometrico va notificato normalmente entro il termine di decadenza (di regola 4 anni dall’anno di imposta, salvo proroghe) .
– Dal ricevimento della notifica decorrono 60 giorni per proporre ricorso in Commissione Tributaria Provinciale contro l’avviso (dal 2024, art. 6-bis Statuto).
– Se l’avviso insiste su un debito già iscritto a ruolo e notificato con cartella esattoriale, valgono invece i termini di cui al D.P.R. 602/73 (impugnazione entro 40 gg dall’iscrizione dell’ipoteca, ecc.).

Diritti del contribuente:
Visione degli atti: anche senza formale richiesta (contraddittorio mancato), il contribuente può esercitare il diritto di accesso al proprio fascicolo (richiedere copia del PVR, delle indagini bancarie, dei tabulati redditometrici). In caso di inadempienza, è possibile depositare ricorso per inottemperanza di legge (ad es. art. 12-bis statuto ormai sostituito).
Contraddittorio informale: l’interessato può comunque inviare memorie o corrispondenza libera all’Agenzia chiedendo di valutarle come osservazioni difensive, anche se questo non sostituisce il contraddittorio formale richiesto dalla legge.
Assistenza di un professionista: partecipare muniti di documentazione contabile, estratti conto e giustificativi di spesa può ridurre notevolmente la presunzione redditometrica. In ogni caso, è caldamente consigliato rivolgersi a un avvocato tributarista esperto subito dopo la ricezione dell’avviso.

Difese e strategie legali

1. Impugnazione dell’avviso (Commissione Tributaria): il primo passo è quasi sempre proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni . Nel ricorso bisogna indicare le motivazioni di legittimità e/o merito che rendono invalido o infondato l’avviso. In particolare, se l’Agenzia non ha attivato il contraddittorio quando avrebbe dovuto, si può eccepire la nullità o annullabilità dell’atto. Dalla riforma del 2024, l’art. 6-bis Statuto prevede che l’avviso non preceduto da contraddittorio sia annullabile . Quindi per gli atti dal 2024 in poi, si potrà chiedere espressamente l’annullamento senza dover dimostrare altro (non serve “prova di resistenza” né danno concreto, è sufficiente l’inosservanza della norma procedimentale). Per gli accertamenti antecedenti, invece, vige il regime precedente: l’assenza di contraddittorio può essere dedotta solo se prevista da specifica norma (es. accertamenti da studi di settore o IVA), altrimenti non comporta di per sé nullità . In tal caso il ricorso dovrà comunque contestare il merito della determinazione sintetica, allegando documenti e calcoli per confutare la ricostruzione dell’Ufficio (ad esempio dimostrare che il reddito accertato supera i limiti di congruità storici o contabili).

2. Richiesta di sospensione cautelare: se esistono termini imminenti di riscossione forzata (ad es. pignoramenti o ipoteche), può essere necessario chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione dell’avviso o della cartella (ex art. 47-bis D.Lgs. 546/92). La giurisprudenza oggi è più favorevole: dopo il 2024 la violazione del contraddittorio costituisce di per sé gravi motivi per sospendere l’atto, senza bisogno di cautelarsi con una fideiussione onerosa . In pratica, nel ricorso può essere formulata contestuale istanza istruttoria-cautelare mirata a bloccare ipoteche, fermi, ecc. fino alla definizione del giudizio. Lo Studio Monardo assiste i clienti anche in questa fase, predisponendo l’istanza e il deposito del ricorso.

3. Contestazione sostanziale e ricorso in Cassazione: se il ricorso in Commissione viene accolto o rigettato, rimane la possibilità di appello (CTR) e quindi ricorso in Cassazione (entro 90 giorni dal provvedimento di secondo grado) per questioni di legittimità (art. 360 c.p.c.). In appello si possono rinnovare gli argomenti sul contraddittorio e, se si trattava di atti post-2024, far valere l’art. 6-bis. In Cassazione si può censurare anche la motivazione del provvedimento (es. mancanza di adeguata istruttoria del giudice tributario sul nuovo principio del contraddittorio). In ogni grado, la difesa deve essere sorretta da solide argomentazioni giuridiche: per questo l’assistenza di consulenti legali esperti è cruciale.

4. Autotutela e concordato: in casi particolarmente favorevoli, può valere la pena invocare l’autotutela dell’Ufficio (richiesta di annullamento in via amministrativa dell’avviso) quando il vizio è chiaro e l’esito del giudizio sembra scontato. In alternativa, per imprese in crisi o privati sovraindebitati, è possibile valutare soluzioni concorsuali (cfr. oltre “strumenti alternativi”). Ad esempio l’accesso al concordato o al piano del consumatore può portare all’esdebitazione dei debiti tributari, compresi quelli contestati dal redditometro, una volta approvato il piano da parte del Giudice delegato.

5. Accertamento con adesione: anche per gli accertamenti redditometrici si può tentare un accertamento con adesione (art. 6 L. 212/2000). In pratica il contribuente propone all’Agenzia una definizione agevolata dell’imposta e delle sanzioni, anticipando una percentuale stabilita (di solito 30-40% delle cifre contestate). Ciò richiede però che l’atto non sia già definitivo e che l’Ufficio accolga l’istanza. Vale la pena solo se si prevede di soccombere al giudizio e si vuole evitare liti più costose.

Considerazioni operative: in ogni evenienza, il contribuente deve conservare tutti i documenti di spesa, scritture contabili e titoli di possesso. Il peso della prova sulla genuinità degli elementi redditometrici (beni, spese, indici) è in parte a carico del contribuente: egli deve dimostrare che le spese non hanno generato reddito imponibile, ad es. perché pagate con fondi esenti, donazioni, o guadagni già tassati altrove . Il consulente tributarista aiuta a costruire questa “prova contraria”. Se invece non si riesce a confutare tutti i rilievi, si valuta la strada dell’adesione o di un accordo stragiudiziale con l’Agenzia, riducendo sanzioni e importi d’imposta (ad esempio mediante rateizzazione dell’eventuale differenza).

Strumenti alternativi e piani di rientro

Quando l’accertamento redditometrico è già ampiamente fondato o il contribuente è in difficoltà economica, esistono strumenti straordinari per gestire il debito fiscale:

  • Rottamazione-cartelle e definizioni agevolate: la legge fiscale prevede diverse definizioni agevolate delle cartelle esattoriali (rottamazione-ter e quater, Saldo e Stralcio, ecc.) che consentono di sanare le somme dovute con significative riduzioni di sanzioni e interessi. Sebbene originariamente mirate alle cartelle già notificate, in alcuni casi con interventi normativi straordinari è stata prevista la facoltà di includervi anche avvisi di accertamento in commissione. Conviene verificare se è attiva qualche definizione agevolata (es. saldo e stralcio per redditi bassi, rottamazione quater del 2022) nei confronti di accertamenti definitivi o iscritti a ruolo.
  • Accertamento con adesione e transazione: come accennato, il contribuente può proporre all’Agenzia di definire in via anticipata l’accertamento. In base all’art. 6 dello Statuto (L. 212/2000) può ottenere in cambio dell’adesione una riduzione degli interessi e delle sanzioni. La transazione fiscale, introdotta dal 2018, amplia le modalità di definizione concordate (limitando del 20% gli importi a debito se entro un certo termine il contribuente versa). Questi strumenti sono utili soprattutto se la contestazione redditometrica è solida e si preferisce evitare l’incertezza del contenzioso.
  • Piano del consumatore (L. 3/2012) e esdebitazione: se chi riceve l’avviso è un debitore privato con redditi modesti, può ricorrere alla procedura di sovraindebitamento. Il piano del consumatore consente di proporre ai creditori (anche erariali) un piano di rientro con riduzione dei debiti. Una volta approvato dal giudice, il debitore è esonerato dal pagamento delle quote eccedenti quelle concordate (esdebitazione). In pratica, se l’IRSACC e le eventuali sanzioni non sono sostenibili, tramite il tribunale fallimentare si può ottenere lo sgravio dei residui. L’Avv. Monardo, in quanto Gestore della Crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia, può assisterti in questa procedura.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (D.Lgs. 118/2021) e concordato preventivo: per aziende in crisi, è possibile avviare un accordo con i creditori (compreso il fisco) per ristrutturare i debiti. I debiti fiscali da redditometro possono rientrare in tali accordi, permettendo tempi e condizioni di pagamento più flessibili. Il concordato preventivo ad esempio consente a un’impresa di presentare al tribunale un piano di ristrutturazione che può includere dilazioni o riduzioni delle pretese tributarie. Anche in questa sede Monardo e i suoi esperti forniscono consulenza per formulare piani credibili e negoziare con Equitalia e Agenzia Entrate.
  • Accertamento sintetico e proponibilità del concordato: è importante notare che la presentazione di ricorso contro l’avviso redditometrico sospende il termine di decadenza per iscrizione a ruolo fino all’emanazione della sentenza definitiva. Ciò può evitare che il debito venga definito o escusso senza un verdetto giurisdizionale. In alternativa, entro la scadenza tributaria si può valutare di versare quanto contestato (o un acconto), per poi discutere in sede giudiziaria.

Errori comuni e consigli pratici

  • Ignorare la notifica o la lettera di contraddittorio: è un errore gravissimo. Non rispondere entro i termini significa rinunciare a ogni possibilità di difesa attiva e lasciare campo libero all’Agenzia. Anche se si ritiene di avere ragione, bisogna sempre rispondere (anche per iscritto) e preparare le contro-argomentazioni, preferibilmente con l’assistenza di un professionista.
  • Non fare ricorso nei termini: l’impugnazione in Commissione Tributaria va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso . Nel 2024 questo termine è ampliato all’“atto impugnabile” in generale, ma è sempre prassi rispettare i 60 gg. Un ritardo può rendere inammissibile il ricorso.
  • Sottovalutare il contraddittorio: a volte si ritiene che omettere la convocazione sia un difetto trascurabile. Invece dal 2024 è un vizio formale gravissimo, e anche per gli atti precedenti (specie se redditometro post-2009) può essere decisivo. Verifica se l’ufficio ha esaurito il proprio obbligo procedimentale; se manca, fallo valere subito nel ricorso .
  • Mancata assistenza tecnica: presentarsi al contraddittorio o in giudizio senza un consulente tributario esperto è rischioso. Le questioni redditometriche sono tecniche: servono confronti tra i consumi rilevati e i redditi dichiarati degli anni precedenti. Un commercialista specializzato può individuare spese deducibili o errori nei conteggi dell’Ufficio.
  • Documentazione incompleta: è fondamentale raccogliere documenti bancari, fatture, contratti di donazione, rendiconti di redditi esteri non tassati ecc. anche prima del contraddittorio, per essere pronti a fornire le giustificazioni necessarie. Un errore comune è pensare che basti dichiarare che le spese sono già coperte da redditi; occorre provarlo concretamente.
  • Eccessivo ottimismo o fiducia nelle istanze spontaneiste: seppure l’Agenzia abbia un dovere di collaborare lealmente, non bisogna sperare in sconti automatici. L’azione difensiva deve sempre contemplare l’eventualità del contenzioso, preparando sin da subito un ricorso solido. Anche la possibilità di rateizzare (art. 19 DLgs. 218/97) o chiedere dilazioni va valutata strategicamente.

Tabelle riepilogative

  • Tabella 1: Norme chiave e termini
Norma/ArticoloContenuto principale
Statuto del Contribuente art. 12(7)Termine 60 giorni dopo PVR per notificare avviso (solo dopo verifiche in loco) .
Statuto del Contribuente art. 6-bis(D.Lgs.219/2023) Contraddittorio obbligatorio per tutti gli atti impugnabili, pena annullabilità .
DPR 600/73 art. 38, comma 7Contraddittorio redditometrico introdotto da DL 78/2010 (dal 2009 in poi) .
DL 108/2024 (nuovo “evasometro”)Sostituisce il redditometro con due soglie di scostamento (>20% e >70.000€) e contraddittorio in due fasi.
Cass. 28321/2024Fuori casi armonizzati, fino al 2008 il contraddittorio non era obbligatorio .
Cass. SU 21271/2025Post-riforma, contraddittorio sempre obbligatorio; per atti pre-2024 mancanza non annulla.
Scadenza ricorso in CTP60 giorni dalla notifica dell’avviso .
  • Tabella 2: Strumenti difensivi e benefici
StrumentoScopoEffetti/Benefici
Ricorso in CommissioneContestare l’avviso per violazioni procedurali o di merito.Possibile annullamento o riduzione dell’accertamento redditometrico.
Sospensione cautelareBloccare ipoteche/fermi/cartelle in attesa della decisione.Evita misure esecutive durante il contenzioso.
Accertamento con adesioneDefinire l’accertamento concordando basi imponibili ridotte.Sconti su imposta, sanzioni e interessi.
Definizioni agevolatePagare tributi con riduzioni (rottamazione, saldo e stralcio).Azzeramento o riduzione di sanzioni ed interessi.
Piano del consumatore (L.3/2012)Ristrutturazione debiti per privati con esdebitazione finale.Eliminazione residuo debiti tributari non pagati.
Accordi di ristrutturazione/ConcordatoRistrutturare debiti aziendali con ratifiche giudiziarie.Possibili dilazioni e sconti per saldare i debiti tributari.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Ho ricevuto un avviso di redditometro senza convocazione: è valido?
    Prima del 2024 la mancata convocazione non comportava automaticamente la nullità dell’avviso (a meno che non fosse richiesta dalla legge); dopo il 2024, invece, l’atto è annullabile per violazione dell’art. 6-bis Statuto . Pertanto, è opportuno fare ricorso eccependo l’assenza del contraddittorio (e contestando in ogni caso le risultanze redditometriche).
  2. Il contraddittorio era obbligatorio per il mio anno d’imposta?
    Verificare l’anno. Per accertamenti redditometrici su anni dal 2009 in poi, l’art. 38 DPR 600/73 richiedeva il contraddittorio preventivo . Se l’avviso riguarda anni 2008 o precedenti, quella norma non si applica retroattivamente . Tuttavia, dal 2024 in poi ogni atto tributario impugnabile deve essere preceduto da contraddittorio , indipendentemente dall’anno d’imposta.
  3. Quali documenti devo preparare al contraddittorio?
    Fatture e scontrini delle spese sostenute, estratti conto bancari, dichiarazioni dei redditi precedenti, contratti di mutuo, atti di compravendita, cert. IVA di acquisti, documentazione di donazioni o trasferimenti familiari, ecc. In sostanza, tutto ciò che provi come hai finanziato le spese contestate (redditi esenti, donazioni, finanziamenti).
  4. Cosa succede se non partecipo al contraddittorio?
    Se l’ufficio ti ha convocato, la mancata presentazione è un comportamento negativo: si presume che non hai nulla da opporre. Dopo il termine, l’avviso sarà emesso comunque. Tuttavia, anche senza contraddittorio formale potrai sempre impugnare l’avviso in Commissione Tributaria.
  5. Il termine di 60 giorni dell’art. 12, comma 7, si applica anche qui?
    No. Quello si riferisce solo a ispezioni fisiche (non a verifiche “a tavolino”). Se l’accertamento si basa solo su dati bancari o tavole redditometriche, non c’è obbligo di attendere 60 giorni dalla chiusura di un PVR .
  6. L’assenza di contraddittorio mi dà diritto a risarcimenti o sanzioni?
    Attualmente, l’omesso contraddittorio rende annullabile l’avviso, ma non comporta di per sé un risarcimento. Tuttavia, bloccare l’avviso può evitare gli aggravamenti sanzionatori legati alla definizione definitiva del debito.
  7. Quali errori devo evitare nella difesa?
    Evitare di presentare memorie generiche; le opposizioni devono essere dettagliate. Non aspettare l’ultimo momento per raccogliere i documenti. Non sottovalutare le sanzioni accessorie (ad es. OMESSO VERSAMENTO) che il Fisco potrebbe contestare.
  8. Posso rateizzare le somme contestate?
    Sì, dopo aver ricevuto l’avviso si possono chiedere dilazioni all’Ufficio (art. 19 DPR 602/73) senza presentare garanzia in caso di avviso non definitivo. In giudizio di primo grado si può anche chiedere il saldo a rate (art. 47-bis DLgs. 546/92) fornendo idonea garanzia (bank guarantee) o in mancanza questa opzione.
  9. Esiste una definizione agevolata per l’accertamento redditometrico?
    Non esistono definizioni ad hoc per gli avvisi di accertamento (quelle proprie riguardano l’accertamento analitico-fiscale con adesione e le cartelle Esattoriali). Tuttavia, l’avviso può essere definito con adesione (art. 6 L.212/2000) oppure transitare nella rottamazione delle cartelle una volta iscritto a ruolo.
  10. Che differenza c’è tra vecchio e nuovo redditometro?
    Con il D.Lgs. 108/2024 il redditometro è stato sostituito dall’evasometro, che applica parametri più stringenti (scostamenti oltre il 20% e una soglia di 70.000€) . Ma dal punto di vista del contraddittorio vale quanto sopra: qualsiasi accertamento sintetico ora richiede l’audizione del contribuente.
  11. Cosa devo fare subito dopo aver ricevuto l’avviso?
    1. Controllare i dati (esercizio, soggetti, reddito accertato) e fare un inventario delle ragioni difensive.
    2. Verificare se è stato rispettato il contraddittorio (lettere di invito, termini, ecc.).
    3. Rivolgersi a un avvocato tributarista per preparare ricorso e pareri.
    4. Raccogliere tutta la documentazione probatoria utile.
    5. Considerare nel contempo la possibilità di definizione: per es. anticipo del dovuto con adesione, rateizzazione, piani di rientro.
  12. Quali benefici fiscali posso citare?
    Se il redditometro accerta un maggior reddito, si possono contrapporre deduzioni e detrazioni spettanti (spese mediche, familiari a carico, oneri deducibili). Inoltre, occorre valutare la non assoggettabilità di importi già tassati (come utili distribuiti, eredità, ecc.). Il contribuente deve provare qualsiasi fonte di reddito alternativo per evitare la presunzione.
  13. Cosa cambia con le nuove sanzioni e premi di fedeltà?
    Le sanzioni tributarie possono essere ridotte con adesione o definizione in base alle percentuali previste (art. 6 L.212/00 riduce al 30%). Inoltre, chi regolarizza spontaneamente determinate violazioni può usufruire di premi di fedeltà fiscale. Questi istituti sono complessi e vanno valutati caso per caso.
  14. Ho già un carico con cartella per la stessa somma: devo pagare subito?
    Se esiste già una cartella per i tributi IRPEF relativi agli stessi periodi, è consigliabile sospendere eventuali pagamenti fino a capire l’esito del ricorso. In certi casi, si può agire con “inventario massivo dei pagamenti” in Commissione Tributaria.
  15. Esempio pratico: Tizio dichiara 30.000€ nel 2018, ma spese di acquisto auto e barca fanno pensare a un reddito di 70.000€. L’Agenzia, senza invito al contraddittorio, notifica l’avviso chiedendo 8.000€ di imposta in più. Come difesa, Tizio raccoglie gli estratti conto che dimostrano che 50.000€ delle spese provengono da vendita immobiliare (non imponibile ai fini IRPEF) e presenta in Commissione questi documenti, chiedendo l’annullamento dell’avviso per omessa audizione e motivando la propria ricostruzione.

(Questi esempi sono puramente illustrativi. Ogni situazione reale richiede analisi approfondita del caso concreto.)

Conclusioni

In sintesi, l’assenza del contraddittorio preventivo in un accertamento redditometrico può essere un punto di forza nella difesa del contribuente, ma va gestita con le giuste competenze. Abbiamo visto come la giurisprudenza e la normativa siano cambiate: prima del 2024 l’obbligo di contraddittorio non era assoluto per IRPEF e tributi “a tavolino”, mentre oggi l’art. 6-bis dello Statuto impone un’audizione preliminare per qualsiasi atto tributario . Questo significa che, ricevuto l’avviso, il contribuente deve agire con determinazione: impugnare tempestivamente, raccogliere tutte le prove difensive e valutare soluzioni negoziali.

Agire subito con un professionista esperto è essenziale per bloccare misure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) e evitare la decadenza dai benefici. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono pronti a intervenire nei termini di legge: analizzeranno l’avviso redditometrico, verificheranno il rispetto del contraddittorio, prepareranno il ricorso tributario e, se necessario, organizzeranno trattative preventive o l’attivazione di istituti concorsuali. Grazie alla loro competenza, potrai ottenere la sospensione degli atti esecutivi e la migliore strategia difensiva personalizzata.

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Fonti normative e sentenze aggiornate: Corte di Cassazione sez. trib., sent. 28321/2024; Corte di Cass. Sez. Un. n. 21271/2025; Corte Costituzionale sent. n. 47/2023; D.Lgs. 219/2023 (art. 6-bis); DPR 600/1973 (art. 38, comma 7); L. 212/2000 (art. 12, comma 7); D.Lgs. 108/2024; sentenze Cass. 29088/2025, 9076/2021, 7690/2020 (contraddittorio).

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