Redditometro Applicato A Periodi Non Coerenti: Come Difendersi Contro L’accertamento Sintetico “fuori Tempo”

Introduzione

Quando l’Agenzia delle Entrate ricorre al redditometro (cioè alla determinazione sintetica del reddito complessivo basata su spese e indici di capacità contributiva), l’effetto pratico per il contribuente è spesso lo stesso: si passa, in tempi relativamente brevi, da una “semplice anomalia” a un avviso di accertamento potenzialmente molto oneroso, con imposte, interessi e sanzioni, e con il rischio concreto che la pretesa si trasformi in riscossione (cartelle, fermi, ipoteche, pignoramenti) se non si interviene subito e nel modo corretto.

Il tema specifico di questa guida è ancora più delicato: come difendersi quando il redditometro viene applicato a periodi d’imposta “non coerenti”. In pratica, i casi tipici sono tre:

  • incoerenza normativa (intertemporale): l’Ufficio usa un impianto normativo o un decreto attuativo non applicabile a quell’anno (per esempio usando il D.M. 7 maggio 2024 per annualità anteriori al 2016, benché il decreto ne limiti espressamente l’applicazione);
  • incoerenza fattuale (imputazione temporale delle spese): spese “spalmate” male su un anno, spese attribuite integralmente nonostante l’acquisto o il possesso sia durato solo alcuni mesi, investimenti considerati nel periodo sbagliato, risparmio considerato/ignorato con logiche non coerenti con la realtà finanziaria del contribuente;
  • incoerenza logico-probatoria: l’Ufficio tratta come “reddito dell’anno” ciò che invece è finanziante da altri anni (risparmio pregresso), oppure ignora fonti non imponibili o già tassate, o ancora “dà per scontato” che un familiare abbia sostenuto spese senza che vi sia prova del trasferimento effettivo (tema frequentemente discusso in giurisprudenza).

In tutti questi casi, la difesa non è solo possibile: è spesso tecnicamente forte, perché l’errore temporale incide sul fondamento legale o sul calcolo dell’accertamento, quindi sulla sua legittimità e/o sulla sua motivazione.

Questa guida è aggiornata al 6 febbraio 2026 e integra le principali novità normative rilevanti fino ad oggi: le modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico introdotte dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 (con la “doppia soglia” e con una formulazione più ampia delle possibilI prove contrarie), nonché il D.M. 7 maggio 2024 e il quadro della prassi e delle misure di gestione del debito (rateizzazione e definizioni agevolate, incluse le informazioni ufficiali pubblicate dall’Agente della riscossione e dall’Agenzia delle Entrate).

Prima di entrare nel merito, una presentazione professionale richiesta dal committente di questo articolo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con competenze in diritto bancario e tributario e come coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su scala nazionale; inoltre viene indicato come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In concreto, l’Avv. Monardo e il suo staff possono assisterti in modo operativo in tutte le fasi tipiche di una contestazione redditometrica: analisi tecnica dell’atto e del periodo d’imposta, costruzione della “linea temporale” corretta (quale disciplina si applica a quell’anno), preparazione del contraddittorio (documenti e memoria difensiva), gestione dell’accertamento con adesione, predisposizione del ricorso e dell’istanza cautelare, oltre alle soluzioni stragiudiziali (rateizzazione, definizioni agevolate) e alle soluzioni giudiziali della crisi personale o d’impresa (procedure di sovraindebitamento/CCII e composizione negoziata).

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Quadro normativo e intertemporale del redditometro

L’accertamento “da redditometro” non è un potere libero dell’Amministrazione: è un potere tipizzato dalla legge, con un perimetro definito, condizioni di applicazione e soprattutto un intreccio essenziale fra norma primaria (art. 38 D.P.R. 600/1973) e decreto ministeriale attuativo. La prima difesa contro l’uso “fuori tempo” del redditometro consiste dunque nel ricostruire la catena temporale delle fonti applicabili all’annualità contestata.

La “doppia anima” dell’art. 38: sintetico puro e sintetico redditometrico

L’art. 38 del D.P.R. 600/1973, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 108/2024 (entrato in vigore il 6 agosto 2024), distingue in modo netto:

  • la determinazione sintetica “pura” fondata sulle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta (comma 4);
  • la determinazione sintetica fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato su campioni significativi con decreto del MEF (comma 5), cioè la componente propriamente redditometrica.

Il punto decisivo, per chi si difende, è che il comma 5 esige un decreto ministeriale: senza decreto applicabile a quel periodo, l’Ufficio non può “inventare” un redditometro. Può eventualmente usare il comma 4 (spese effettive) se ne ricorrono i presupposti e se la motivazione è adeguata, ma non può fondarsi su indici redditometrici non vigenti per quell’anno.

Le condizioni di applicazione dopo il D.Lgs. 108/2024: soglia relativa e soglia assoluta

Sempre secondo la novella del D.Lgs. 108/2024, la determinazione sintetica (sia comma 4 sia comma 5) è consentita solo se ricorrono condizioni di soglia: il reddito complessivo accertabile deve eccedere quello dichiarato di almeno un quinto e, comunque, raggiungere la soglia collegata a dieci volte l’assegno sociale annuo.

Nella lettura oggi più diffusa, queste soglie operano come filtro per concentrarsi su posizioni di maggiore rilevanza economica, evitando che il sintetico si attivi per scostamenti contenuti.

Questa previsione è importante anche per il tema “periodi non coerenti”: se l’Ufficio applica a una annualità antecedente una disciplina di soglia diversa o più severa/mite, si apre un terreno di difesa per erronea applicazione ratione temporis e per motivazione insufficiente (il provvedimento deve chiarire quale soglia applica e perché).

Il cuore della tua difesa “temporale”: quali decreti si applicano a quali anni

Il redditometro vive di decreti ministeriali che hanno dichiaratamente un’ambito temporale. Qui si annida il maggior numero di errori difendibili.

  • D.M. 24 dicembre 2012 (pubblicato in GU il 4 gennaio 2013): stabilisce la propria efficacia “per gli anni d’imposta a decorrere dal 2009”. Questo decreto è quindi coerente (in linea generale) per annualità 2009 e seguenti, ma va coordinato con i successivi interventi normativi e con il decreto del 2015.
  • D.M. 16 settembre 2015: espressamente destinato agli anni d’imposta a decorrere dal 2011. È un elemento centrale in difesa perché, se l’Ufficio accerta 2011–2015, deve usare questo decreto (o comunque armonizzare correttamente i parametri).
  • Art. 10 D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità): abroga il D.M. 16 settembre 2015 con effetto dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e inserisce nel comma 5 dell’art. 38 il passaggio su ISTAT e associazioni dei consumatori; inoltre precisa che la disciplina non si applica a determinati “inviti e atti” per annualità fino al 31 dicembre 2015. Questo passaggio è usato spesso in difesa per ricostruire i “vuoti” e i limiti applicativi.
  • D.M. 7 maggio 2024: identifica nuovi elementi e nuove metodiche, e stabilisce che si applica agli accertamenti relativi ai redditi per gli anni d’imposta a decorrere dal 2016. Questo significa che, se l’Ufficio usa il D.M. 7 maggio 2024 per il 2014 o il 2015, l’eccezione “periodo non coerente” è, in linea di principio, immediata e documentabile con il testo del decreto.

In parole pratiche:

  • 2009–2010: tendenzialmente area di applicazione del D.M. 24 dicembre 2012 (coordinato con la disciplina transitoria di legge);
  • 2011–2015: area di applicazione del D.M. 16 settembre 2015 (poi abrogato, ma “conserva” la funzione per quel periodo);
  • 2016 in avanti: area di applicazione del D.M. 7 maggio 2024 (salve ulteriori evoluzioni, e con la cornice dell’art. 38 come modificato dal D.Lgs. 108/2024).

La “linea di demarcazione” 2009: perché è decisiva nei casi di applicazione incoerente

Per difendere un anno “sbagliato” non basta dire “non potevate”: bisogna indicare quale norma regola quella annualità.

Qui è cruciale la regola transitoria legata al D.L. 78/2010 (art. 22), che, nel quadro della riforma del sintetico, collega l’efficacia delle modifiche agli accertamenti per i redditi per cui il termine di dichiarazione non era scaduto alla data di entrata in vigore (con conseguente effetto pratico dal periodo d’imposta 2009).

Se, quindi, l’Ufficio prova a usare un redditometro “post 2009” per annualità precedenti, la contestazione “periodo non coerente” non è un dettaglio: è un vizio strutturale di applicazione della norma nel tempo.

Garanzie procedimentali: contraddittorio e accertamento con adesione

Due passaggi, spesso trascurati, diventano fondamentali quando contesti l’incoerenza temporale: il contraddittorio e l’accertamento con adesione.

  • L’art. 38 impone che l’Ufficio inviti il contribuente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti e, successivamente, avvii il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 218/1997.
  • La riforma dello Statuto del contribuente ha introdotto il principio generale del contraddittorio (art. 6-bis L. 212/2000 come modificato dal D.Lgs. 219/2023) con la regola che gli atti impugnabili siano preceduti da contraddittorio, salvo eccezioni individuate anche da decreto MEF.

Operativamente, nei casi di “periodo non coerente”, la tua strategia difensiva deve usare il contraddittorio non solo per spiegare le spese, ma per far emergere l’errore di diritto: quell’annualità non poteva essere letta con quel decreto, quel calcolo non è coerente col periodo accertato, quella soglia non è quella applicabile.

Quando l’applicazione a periodi non coerenti rende l’atto contestabile

Quando si parla di “periodi non coerenti” nel redditometro, è utile ragionare come farebbe un difensore: “non coerente rispetto a cosa?”. In diritto tributario, la coerenza temporale ha almeno quattro dimensioni, e ognuna genera una difesa diversa (o cumulabile).

Incoerenza rispetto all’ambito di efficacia del decreto redditometrico

È il caso più lineare e spesso più “vincente” sul piano tecnico.

Esempio tipico: ti contestano (poniamo) il 2014 applicando i criteri del D.M. 7 maggio 2024, quando quel decreto ne prevede l’applicazione agli accertamenti per gli anni d’imposta a decorrere dal 2016. In questo scenario, l’obiezione non è “discrezionale”: è un rilievo di applicazione errata della fonte rispetto al tempo, ricavabile dal testo del decreto stesso.

Il passaggio difensivo concreto è: evidenziare nel contraddittorio e, se necessario, nel ricorso, che l’Ufficio ha fatto derivare un “contenuto induttivo” da un decreto non applicabile all’annualità, e quindi ha costruito una presunzione redditometrica priva di base legale per quel periodo.

Incoerenza rispetto alla disciplina transitoria (2009 come spartiacque)

Qui rientrano gli accertamenti su annualità ante 2009 impostati con logiche post-riforma.

La disciplina transitoria collegata al D.L. 78/2010 (art. 22) è frequentemente richiamata proprio per sostenere l’irretroattività del nuovo schema redditometrico e la sua applicazione pratica dal 2009.

Se l’Ufficio valorizza indici e presunzioni secondo la disciplina “nuova” per periodi precedenti, la difesa deve costruire un’eccezione di intertemporalità: “state applicando una disciplina successiva a un periodo cui non si estende”.

Incoerenza nella “imputazione temporale” delle spese (periodo d’imposta sbagliato)

Anche quando il decreto applicato è quello giusto, l’Ufficio può sbagliare il modo in cui attribuisce una spesa all’anno.

Il criterio base del comma 4 è chiaro: l’Ufficio determina sinteticamente il reddito sulla base delle spese sostenute “nel corso del periodo d’imposta”. Ciò implica che la spesa deve essere:

  • riferita al contribuente;
  • temporalmente collocabile nell’anno;
  • motivata con una ricostruzione coerente del passaggio dal fatto noto (spesa/bene) al fatto ignoto (reddito).

Il D.M. 7 maggio 2024, inoltre, distingue fra spese “effettive” desumibili dall’Anagrafe tributaria e spese “presunte” per beni/servizi di cui non si conosce il mantenimento effettivo; e afferma la prevalenza delle spese risultanti in Anagrafe tributaria o acquisite in contraddittorio rispetto a quelle calcolate induttivamente.

Questi due principi sono armi di difesa nelle incoerenze temporali “fattuali”, ad esempio:

  • bene acquistato a novembre: l’Ufficio attribuisce 12 mesi di spesa di mantenimento;
  • spesa una tantum: l’Ufficio la trasforma impropriamente in spesa “ricorrente”;
  • spesa sostenuta da terzi: l’Ufficio la attribuisce al contribuente senza provare il trasferimento o senza consentire un contraddittorio effettivo;
  • risparmio: l’Ufficio ignora che parte dei consumi/investimenti è finanziata da risparmio formatosi negli anni precedenti (profilo oggi esplicitamente richiamato nella prova contraria).

Incoerenza nella prova contraria: risparmio pregresso, redditi esenti, già tassati, o da terzi

La versione dell’art. 38 risultante dal D.Lgs. 108/2024 ha un vantaggio difensivo evidente: rende esplicite tre famiglie di prove contrarie. Nei casi in cui l’accertamento si attiva, il contribuente può dimostrare che:

  • il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi dall’anno, o con redditi esenti/soggetti a ritenuta o comunque legalmente esclusi, oppure da parte di soggetti diversi dal contribuente;
  • le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
  • la quota di risparmio utilizzata per consumi e investimenti si è formata negli anni precedenti.

La giurisprudenza di legittimità ha a lungo discusso quanto debba essere “stretta” la prova del collegamento tra redditi esenti e singole spese; un orientamento moderno tende a valorizzare la documentazione su entità e durata del possesso delle somme (estratti conto, movimentazioni, consistenze nel tempo), come ragione per ritenere plausibile che quelle somme abbiano coperto le spese contestate.

Nei casi “periodo non coerente”, la prova contraria diventa spesso il modo più efficace per smontare l’impianto: se dimostri che la spesa dell’anno è stata coperta con risparmio di anni precedenti (e l’Ufficio sta impropriamente “attribuendo” reddito all’anno), porti la contestazione sul terreno dell’errore logico e temporale.

Procedura passo-passo: cosa succede dopo la notifica e come muoversi

Questa sezione è scritta dal punto di vista del contribuente: l’obiettivo non è “studiarsi il diritto”, ma non perdere tempo e non sbagliare l’ordine delle mosse.

Riconoscere che atto hai ricevuto

Nel “mondo redditometro” i documenti che possono arrivare sono diversi e non vanno confusi, perché cambiano i margini difensivi.

In pratica, potresti ricevere:

  • una richiesta di chiarimenti / invito a fornire dati e notizie (fase istruttoria);
  • un invito a comparire e avvio del contraddittorio (fase partecipativa);
  • un invito o proposta in chiave di accertamento con adesione (fase deflattiva);
  • un avviso di accertamento (atto impositivo vero e proprio);
  • successivamente, atti di riscossione (cartella/avviso di addebito o altri atti).

Nota pratica: l’art. 38 impone l’invito al contribuente e l’avvio dell’adesione; quindi, se hai un avviso “secco” senza che ti sia stato consentito di chiarire, hai già un punto da verificare e potenzialmente da far valere.

Prima regola difensiva: costruire la “timeline” normativa (in 30 minuti)

Per capire se l’anno è “non coerente”, fai (o fai fare) una verifica essenziale:

1) anno d’imposta contestato (es. 2014);
2) quale decreto redditometrico è richiamato nell’atto (2012? 2015? 2024?);
3) confronto se il decreto “copre” quell’anno.

Le tre norme-chiave che spesso risolvono la questione sono:

  • art. 5 del D.M. 24 dicembre 2012 (applicabile dal 2009);
  • intestazione e ambito del D.M. 16 settembre 2015 (anni dal 2011);
  • art. 5 del D.M. 7 maggio 2024 (anni dal 2016).

Se l’Ufficio ha scelto il decreto “sbagliato”, spesso la difesa può essere impostata come violazione di legge / erronea applicazione della fonte nel tempo.

Seconda regola: usare il contraddittorio come “atto difensivo anticipato”

In un redditometro fatto male, il contraddittorio è la sede più importante per bloccare l’errore temporale prima che diventi contenzioso.

Nel contraddittorio devi fare due cose in parallelo:

  • contestazione giuridica: indicare qual è la disciplina applicabile ratione temporis e perché quella usata dall’Ufficio non è coerente con l’annualità;
  • contestazione fattuale: dimostrare, con documenti, che le spese dell’anno sono state sostenute con fonti compatibili (risparmio pregresso, redditi esenti, già tassati, somme da terzi, mutui, disinvestimenti).

Approccio prudente: anche se sei convinto che l’atto sia “illegalmente costruito” (decreto non applicabile), conviene spesso “coprirsi” con la prova contraria. Questo perché, in giudizio, l’Amministrazione può tentare di riqualificare l’operazione come sintetico “puro” (comma 4) basato su spese effettive. Se tu hai già una storia documentale credibile, la difesa rimane forte comunque.

Terza regola: accertamento con adesione come occasione strategica (non come resa)

L’adesione non è automaticamente una scelta “a favore del Fisco”. È uno strumento per:

  • ottenere accesso e chiarimenti sul calcolo;
  • ridurre sanzioni in caso di accordo;
  • evitare contenzioso quando il caso è difendibile ma rischioso (per carenze documentali o per incertezza su alcuni fatti).

Nel tema “periodi non coerenti”, l’adesione può essere usata in modo più “aggressivo”: chiedere all’Ufficio di prendere atto dell’inapplicabilità del decreto e di archiviare o riformulare correttamente la pretesa.

Quando si passa al giudizio

Se l’atto finale è un avviso di accertamento e non si chiude in via amministrativa, la linea tipica è:

  • ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria competente;
  • eventuale richiesta di sospensione (tutela cautelare) se c’è rischio di riscossione;
  • merito (udienza, prove documentali, discussione).

Questa guida non sostituisce l’analisi del singolo fascicolo: la difesa redditometrica è intrinsecamente documentale, quindi si vince o si perde su coerenza temporale + qualità delle prove.

Difese e strategie legali contro redditometro “fuori periodo”

Qui entriamo nel cuore pratico: come scrivere e sostenere una difesa credibile quando l’Ufficio applica il redditometro a periodi non coerenti.

Strategia principale: eccezione di applicazione “ratione temporis” e “decreto sbagliato”

Se l’Ufficio ha applicato il “redditometro 2024” a un anno per cui il decreto non è applicabile, la difesa principale è una contestazione in diritto che non richiede interpretazioni complesse: basta confrontare l’annualità con l’articolo di efficacia del decreto.

  • D.M. 7 maggio 2024: si applica agli accertamenti per redditi a decorrere dal 2016.
  • D.M. 16 settembre 2015: disciplina per gli anni dal 2011 (e la sua abrogazione successiva va letta correttamente alla luce dell’art. 10 del D.L. 87/2018).
  • D.M. 24 dicembre 2012: applicabile per anni a decorrere dal 2009.

Cosa chiedere: in autotutela/contraddittorio, l’archiviazione o la riformulazione con corretta base normativa; in giudizio, l’annullamento per violazione di legge e difetto dei presupposti.

Strategia “di riserva”: contestare la motivazione e i dati usati (e pretendere prevalenza dei dati reali)

Il D.M. 7 maggio 2024 contiene una regola difensivamente molto utile: in ogni caso, l’ammontare delle spese risultante dall’Anagrafe tributaria o acquisita in contraddittorio si considera prevalente rispetto all’ammontare calcolato induttivamente.

Questo si traduce in una tecnica pratica:

  • se l’Ufficio usa spese “medie” o “presunte”, devi portare spese effettive e farle prevalere;
  • se l’Ufficio presume spese di mantenimento per beni/servizi (auto, imbarcazioni, ecc.), devi dimostrare periodo di possesso, costi reali, eventuali fermo/cessato utilizzo, spese sostenute da terzi, ecc.;
  • se l’Ufficio ignora le tue prove, devi far emergere in ricorso che l’atto non tiene conto della regola di prevalenza e che la motivazione è insufficiente.

La prova contraria moderna: “entità e durata” e risparmio negli anni precedenti

La Cassazione (in una pronuncia riportata in copia non ufficiale ma testuale) evidenzia come la prova liberatoria nel sintetico richieda documenti idonei a dimostrare entità e durata del possesso delle somme e, quindi, una disponibilità non meramente transitata.

Questa impostazione è coerente con la riforma dell’art. 38: oggi la legge riconosce che puoi sempre dimostrare non solo redditi esenti o già tassati, ma anche che la quota di risparmio usata si è formata negli anni precedenti.

In pratica, se ti contestano “reddito 2017” perché hai speso 80.000 nel 2017 ma hai dichiarato 25.000, tu puoi:

  • dimostrare che nel 2012–2016 avevi accumulato risparmio (conti correnti, titoli, disinvestimenti) e che nel 2017 hai semplicemente consumato quel risparmio;
  • dimostrare che parte delle spese deriva da somme non imponibili o già tassate (eredità, donazioni, risarcimenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, ecc.);
  • dimostrare che una parte delle spese è di terzi (con prova del trasferimento effettivo).

Focus: “periodo non coerente” e spese finanziate da terzi

Un errore ricorrente del contribuente è pensare che basti dire “ha pagato mio padre / mia moglie”. In realtà, la prova contraria richiede spesso di dimostrare il trasferimento (bonifico, assegno, contanti con tracciabilità dove possibile, scritture private, evidenze bancarie) o una struttura contrattuale (mutuo infruttifero, prestito familiare) che renda credibile la dinamica finanziaria. La stessa Cassazione (nel materiale disponibile in copia non ufficiale) insiste sulla necessità di un impianto documentale non solo “possessorio”, ma idoneo a rendere plausibile l’uso delle somme per le spese contestate.

Nel tema “periodo non coerente”, l’ufficio può anche attribuire al contribuente spese sostenute dal nucleo familiare in modo “meccanico”: la difesa deve far emergere dove finisce l’astrazione statistica e dove inizia il fatto concreto.

Strumenti alternativi per definire o gestire il debito

Quando l’accertamento resiste (o quando la posizione documentale è debole), la difesa del contribuente non coincide necessariamente con “fare causa”. In Italia, al 6 febbraio 2026, esistono strumenti amministrativi e giudiziali che possono ridurre l’impatto economico o evitare escalation esecutive.

Definizioni agevolate: rottamazioni e sanatorie in corso

Sul piano della riscossione, gli strumenti più concreti sono quelli pubblicati dall’Agente della riscossione e dall’Agenzia delle Entrate.

  • Rottamazione-quater: l’Agente della riscossione pubblica le informazioni sulle scadenze e sulla necessità di pagare le rate per mantenere i benefici.
  • Riammissione alla Rottamazione-quater: risulta una pagina ufficiale dedicata alla riammissione prevista dalla Legge n. 15/2025 (conversione del D.L. 202/2024), con istruzioni pubbliche.
  • Rottamazione-quinquies: l’Agenzia delle Entrate, nella propria area tematica, indica che la domanda di adesione va presentata telematicamente entro il 30 aprile 2026.

Questi strumenti sono rilevanti anche nei redditometri “fuori periodo” perché, se la controversia non si risolve subito, la pressione della riscossione può crescere. Una strategia difensiva completa spesso combina: impugnazione / cautelare + gestione del rischio esecutivo + eventuale definizione agevolata se la pretesa diventa definitiva o se la scelta economica lo consiglia.

Rateizzazione: le regole dal 1° gennaio 2025 (fino al 2026)

Per evitare misure cautelari ed esecutive, la rateizzazione è uno strumento essenziale.

L’Agente della riscossione ha pubblicato una pagina su “cosa cambia dal 1° gennaio 2025”, indicando un impianto di rate più ampio, con un massimo fino a 120 rate e con scaglioni temporali (2025–2026, 2027–2028, dal 2029) per il numero di rate concedibili.

In parallelo, sono disponibili pagine operative sulla rateizzazione “a richiesta documentata” e sulle condizioni pratiche.

Nel contesto redditometro, la rateizzazione è spesso la “rete di sicurezza” mentre si discute nel merito: evita che la pretesa, anche se contestata, travolga liquidità e beni del contribuente.

Sovraindebitamento e crisi: quando il problema è più grande dell’accertamento

Se il nodo non è solo l’accertamento ma la sostenibilità complessiva dei debiti, bisogna guardare agli strumenti della crisi.

Dal 2019 è vigente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che disciplina anche le procedure per consumatori e debitori “non fallibili” (in senso lato) e consente, in determinati casi, percorsi di ristrutturazione e di esdebitazione.

In particolare, per il contribuente persona fisica:

  • può avere senso un percorso di ristrutturazione dei debiti gestito tramite OCC e omologazione, quando il debito fiscale è parte di un quadro complessivo;
  • l’obiettivo, in molti casi, non è “vincere il contenzioso” ma evitare l’insolvenza e l’esecuzione, preservando casa, lavoro e continuità economica, e arrivare a una soluzione sostenibile.

Per imprese e imprenditori, inoltre, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata e la figura dell’esperto negoziatore; la fonte è reperibile su Normattiva e nella Gazzetta Ufficiale (testo coordinato).

Tabelle operative, errori comuni, FAQ e simulazioni

Questa sezione è costruita per rendere “azionabile” la guida: serve quando devi prepararti al contraddittorio o al ricorso e vuoi capire dove colpire l’atto.

Tabella di orientamento: quale redditometro per quale anno

Periodo d’imposta oggetto di accertamentoRiferimento “redditometrico” tipicoAppiglio difensivo se l’Ufficio sbaglia periodo
Fino al 2008Disciplina ante riforma 2010 (attenzione al confine 2009)Eccepire applicazione indebita della disciplina post-2009
2009–2010D.M. 24 dicembre 2012 (efficacia dal 2009)Se usano criteri diversi o successivi senza base: violazione di legge
2011–2015D.M. 16 settembre 2015 (“a decorrere dal 2011”), poi abrogato dal 2016Se usano D.M. 2024 su 2014/2015: eccezione immediata
Dal 2016D.M. 7 maggio 2024 (applicabile dal 2016) + art. 38 modificato dal D.Lgs. 108/2024Se usano parametri 2015 o costruzioni statistiche non coerenti: vizi motivazionali / calcolo

Errori comuni del contribuente (che peggiorano il caso)

L’esperienza difensiva su redditometro mostra alcuni errori ricorrenti:

  • rispondere “a voce” senza documenti, pensando che “basti spiegare”;
  • consegnare documenti “a caso” senza una linea temporale (anno per anno) che mostri entrate, risparmi, disinvestimenti e uscite;
  • non contestare subito il decreto sbagliato (se c’è);
  • ignorare la differenza tra spesa effettiva e spesa presunta (e quindi non far valere la regola di prevalenza dei dati reali);
  • provare il “sostegno familiare” senza provare il trasferimento effettivo (bonifici, assegni, ecc.);
  • trascurare la possibilità di dimostrare che la spesa è stata finanziata con risparmio formatosi negli anni precedenti (oggi elemento espressamente menzionato nella legge).

FAQ pratiche (risposte chiare, taglio difensivo)

È legale applicare il D.M. 7 maggio 2024 al 2014 o 2015?
In linea generale no, perché il D.M. 7 maggio 2024 prevede l’applicazione agli accertamenti relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016. Se l’Ufficio lo usa per anni precedenti, il vizio è “temporale” e va eccepito.

Se mi contestano il 2012 con parametri “nuovi”, cosa devo fare per prima cosa?
Verifica quale decreto è richiamato: per il 2012, il perimetro redditometrico tipico è quello del D.M. 16 settembre 2015 (anni dal 2011). Se sono citati criteri fuori ambito, contesta subito la non coerenza.

Il redditometro vale anche se ho presentato correttamente la dichiarazione?
Sì: l’art. 38 consente la determinazione sintetica “indipendentemente” dalle altre modalità, se ricorrono i presupposti e le soglie.

L’Ufficio deve convocarmi prima di emettere l’avviso?
L’art. 38 prevede l’obbligo di invito al contribuente e l’avvio dell’adesione; inoltre il principio generale del contraddittorio è stato rafforzato nello Statuto del contribuente (art. 6-bis come introdotto/modificato).

Se io compro un’auto a novembre, possono imputarmi 12 mesi di spese di mantenimento?
Se l’Ufficio usa spese presunte, tu devi contestare la coerenza temporale e portare dati reali (spese effettive, periodo di possesso). Il D.M. 7 maggio 2024 privilegia i dati effettivi e quelli emersi in contraddittorio rispetto alle stime induttive.

Posso difendermi dicendo che ho speso usando risparmi di anni precedenti?
Sì. L’art. 38 (testo post D.Lgs. 108/2024) consente espressamente di dimostrare che la quota di risparmio usata per consumi/investimenti si è formata negli anni precedenti.

Basta mostrare che avevo soldi sul conto, o devo provare anche che li ho spesi per quelle spese?
La giurisprudenza ha discusso l’intensità del collegamento; la linea più prudente è portare documentazione su entità e durata delle somme e, quando possibile, anche tracce di utilizzo (bonifici, assegni, disinvestimenti). La Cassazione valorizza la documentazione oggettiva e temporale.

Se una spesa è stata sostenuta da mio padre o dal coniuge, cosa devo provare?
Non limitarti alla “capacità economica” del familiare: porta prove del trasferimento effettivo (bonifici, assegni, ecc.) o una struttura documentale credibile. La prova contraria include espressamente anche il finanziamento da parte di soggetti diversi dal contribuente.

Si può “bloccare” la riscossione mentre faccio ricorso?
In linea di principio la tutela cautelare è uno strumento previsto nel processo tributario e riformato dagli interventi recenti; la strategia va calibrata sul rischio di riscossione e sulla forza dei motivi.

Conviene sempre fare adesione?
Non sempre, ma spesso è utile: almeno per ottenere dati, chiarire il calcolo e tentare una chiusura con riduzione sanzioni. Nel caso “periodo non coerente”, l’adesione è anche sede per far correggere l’errore senza giudizio.

Che differenza c’è tra “redditometro” e “sintetico puro”?
Il sintetico puro (comma 4) si fonda sulle spese effettive dell’anno; il redditometro (comma 5) si fonda su indici e contenuto induttivo individuato con decreto. Nei casi di incoerenza temporale del decreto, spesso l’Ufficio tenta di “spostarsi” sul comma 4: per questo è utile difendersi anche sul piano documentale.

Il D.M. 7 maggio 2024 usa dati ISTAT e tipologie familiari: se mi collocano nel nucleo sbagliato posso contestare?
Sì, perché la classificazione del nucleo e dell’area territoriale è parte del metodo; se è errata, incide sulla determinazione induttiva. Inoltre il decreto valorizza il contraddittorio e i dati effettivi.

Il redditometro può considerare spese non presenti in tabella?
Il D.M. 7 maggio 2024 prevede la facoltà dell’Agenzia di utilizzare anche elementi diversi da quelli in tabella A se disponibili dati su altre voci di spesa. Ciò però rafforza l’esigenza di motivazione e di contraddittorio.

Se l’Ufficio mi attribuisce un importo di spesa sbagliato, ho difesa autonoma?
Sì: l’art. 38 consente di dimostrare che “le spese attribuite hanno un diverso ammontare”. Questo è un motivo tipico: contestazione per errore di quantificazione, con prove contabili/bancarie.

Se la mia posizione è compromessa e non posso pagare, cosa posso fare?
Oltre alle difese sull’atto, valuta strumenti di gestione del debito: rateizzazione (regole dal 2025), definizioni agevolate in corso (rottamazioni), e – se il problema è sistemico – procedure del Codice della crisi e composizione negoziata (per imprese).

La rottamazione-quinquies è attiva oggi?
L’Agenzia delle Entrate pubblica una pagina dedicata alla definizione agevolata (“rottamazione”) e indica che la domanda di adesione alla “Rottamazione-quinquies” va presentata online entro il 30 aprile 2026.

La rateizzazione è cambiata nel 2025-2026?
Sì: l’Agente della riscossione ha pubblicato la disciplina operativa che prevede un impianto progressivo e un massimo fino a 120 rate; per le richieste 2025-2026 è indicato l’intervallo “da 85 a un massimo di 120 rate mensili”.

Se l’accertamento è “fuori periodo”, è automatico che lo annullino?
Non esiste automatismo: dipende da come l’Ufficio ha motivato e se l’errore è strutturale (decreto inapplicabile) o solo “di calcolo”. Però l’eccezione temporale è giuridicamente forte e spesso decisiva se sostenuta con riferimenti testuali.

Simulazioni pratiche e numeriche

Le simulazioni servono a capire come ragiona il redditometro e dove può nascere l’incoerenza temporale.

Simulazione A: applicazione di decreto non coerente (caso “facile”)

  • Anno accertato: 2014.
  • Atto richiama: D.M. 7 maggio 2024.
  • Problema: il D.M. 7 maggio 2024 si applica agli accertamenti per anni a decorrere dal 2016.

Difesa operativa:

1) in contraddittorio: citare l’art. 5 del D.M. 7 maggio 2024 e chiedere l’archiviazione o la riformulazione;
2) in ricorso: motivo di violazione di legge / difetto presupposti; in via subordinata, attaccare motivazione e imputazione delle spese.

Simulazione B: soglie post D.Lgs. 108/2024 e “filtro” sul reddito accertabile

  • Reddito dichiarato: 28.000 euro.
  • Reddito ricostruito dall’Ufficio: 55.000 euro.

Anche se lo scostamento supera il 20% (55.000 > 28.000 * 1,2), la legge oggi richiede anche la soglia collegata a dieci volte l’assegno sociale annuo (secondo la lettura come soglia assoluta sul reddito accertabile). Se 55.000 non raggiunge la soglia assoluta, l’accertamento sintetico potrebbe non essere legittimamente attivabile (tema da verificare sul caso concreto e “ratione temporis”).

Questa simulazione è utile perché mostra un punto pratico: se ti contestano anni recenti, devi sempre verificare se l’Ufficio ha rispettato tutte le condizioni di soglia richieste oggi.

Simulazione C: risparmio pregresso e spesa nell’anno (incoerenza logico-temporale)

  • 2018: spese/consumi contestati 70.000; reddito dichiarato 24.000.
  • 2015–2017: il contribuente aveva risparmiato, accumulando 80.000 sul conto (prova con estratti conto e giacenze).

Difesa:

  • in contraddittorio e in ricorso: dimostrare che la spesa del 2018 è finanziata da risparmio formatosi negli anni precedenti, elemento oggi testualmente contemplato nella prova contraria;
  • rafforzare con la logica “entità e durata” delle somme, come indicazione probatoria valorizzata dalla Cassazione nel ragionamento sull’idoneità degli estratti conto e sulla prova oggettiva della disponibilità nel tempo.

Rassegna di giurisprudenza e fonti essenziali aggiornate

In chiusura del corpo dell’articolo, una selezione ragionata di fonti e pronunce spesso decisive nelle difese “per periodo non coerente” (nota: per la parte giurisprudenziale, alcune decisioni sono disponibili in copie non ufficiali; la verifica del testo integrale va sempre fatta sul fascicolo e sulle banche dati accreditate).

  • D.M. 7 maggio 2024, “Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche”: applicazione agli accertamenti per anni d’imposta a decorrere dal 2016; struttura per spese e propensione al risparmio; prevalenza dei dati effettivi su quelli induttivi.
  • D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, art. 5: modifica dell’art. 38 D.P.R. 600/1973 con previsione delle condizioni di soglia e ampliamento delle prove contrarie (incluso risparmio di anni precedenti e spese da terzi).
  • D.M. 24 dicembre 2012, art. 5: efficacia per redditi e maggiori redditi dal 2009.
  • D.M. 16 settembre 2015: applicazione dagli anni d’imposta 2011 (strumento centrale per contestazioni su 2011–2015).
  • D.L. 12 luglio 2018, n. 87, art. 10: abrogazione D.M. 16 settembre 2015 con effetto dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e modifiche sul ruolo di ISTAT e associazioni consumatori nel comma 5 dell’art. 38.
  • Corte di Cassazione, Sez. V, ord. 4 marzo 2022, n. 7269 (copia non ufficiale): rilevanza della necessità di raffronto su dati omogenei e richiamo a principi su comparabilità e metodologia nel contesto di accertamento sintetico/redditometrico.
  • Corte di Cassazione, Sez. V, ord. 14 dicembre 2022, n. 36688 (copia non ufficiale): ricostruzione del tema “entità e durata” nella prova contraria ex art. 38 e valorizzazione di documentazione oggettiva nel tempo.

Conclusione

Difendersi quando l’Agenzia delle Entrate applica il redditometro a periodi non coerenti significa, prima di tutto, giocare d’anticipo su una regola semplice: il redditometro non è “universale”, ma dipende dall’anno d’imposta e dal decreto ministeriale applicabile. Se l’Ufficio usa un decreto fuori ambito (ad esempio il D.M. 7 maggio 2024 su annualità anteriori al 2016), l’eccezione “temporale” è spesso la chiave per colpire la legittimità stessa dell’impianto accertativo.

La seconda leva è la sostanza: anche quando la questione temporale è complessa, la difesa efficace si costruisce con una prova contraria ordinata nel tempo (entrate, risparmio, disinvestimenti, finanziamenti da terzi) e con la contestazione puntuale delle spese attribuite o stimate, sfruttando il principio di prevalenza dei dati effettivi e la previsione legale che consente di dimostrare risparmio formatosi negli anni precedenti.

Infine, una difesa moderna non si limita al contenzioso: quando il rischio è la riscossione, devi valutare strumenti di protezione e gestione del debito (rateizzazione 2025–2026, definizioni agevolate e rottamazioni), e – nei casi più gravi – strumenti della crisi (procedure del Codice della crisi e composizione negoziata per imprese).

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