Motivazione Apparente Dell’accertamento Dell’agenzia Delle Entrate: Come Difendersi Quando L’avviso È Solo “di Facciata”

Introduzione

Ricevere un avviso di accertamento (o un atto di recupero) è spesso un momento critico: non solo perché può comportare richieste di imposte, sanzioni e interessi, ma soprattutto perché scatta un “conto alla rovescia” processuale. In linea generale, nel processo tributario il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità.

Il problema si amplifica quando l’Amministrazione motiva l’accertamento in modo apparente, cioè con una motivazione che “sembra” esserci ma non ti consente davvero di capire (o di contestare efficacemente) perché ti stanno accertando, su quali fatti e con quali prove. Ecco perché oggi, più che in passato, la difesa non può limitarsi a “vediamo se hanno ragione”: la prima domanda tecnica da farsi è se l’atto è legittimo nella forma e nel procedimento, perché una nullità/annullabilità motivazionale può rendere l’accertamento attaccabile già sul piano dell’atto.

Dal 2024, inoltre, il quadro è diventato molto più favorevole al contribuente su due fronti decisivi:

  • Contraddittorio preventivo generalizzato per gli atti autonomamente impugnabili: lo “schema di atto” deve essere comunicato e devi avere un termine non inferiore a 60 giorni per controdedurre (salve eccezioni), pena l’annullabilità dell’atto.
  • Motivazione “rinforzata” e cristallizzazione dei fatti e delle prove: l’atto deve indicare specificamente presupposti e mezzi di prova; inoltre fatti e prove non possono essere modificati/integrati dopo, se non con un ulteriore atto (quando possibile).

In questo articolo (aggiornato a febbraio 2026) analizziamo, con taglio pratico e dal punto di vista del contribuente/debitore, come riconoscere la motivazione apparente, quali eccezioni sollevare, quali prove richiedere, come usare contraddittorio, adesione e ricorso, e anche quali strumenti alternativi valutare per mettere in sicurezza la tua posizione (rateazioni, definizioni agevolate, rottamazioni, sovraindebitamento e soluzioni “da crisi”).

L’Autore

L’Avv. Monardo è avvocato cassazionista e coordinatore nazionale di professionisti con specifica competenza in diritto bancario e tributario. Riveste inoltre il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento, nell’ambito del sistema introdotto dalla L. 3/2012, ed è indicato come iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. È, altresì, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In concreto, un supporto professionale può aiutarti a:

  • analizzare l’atto e verificare se la motivazione è apparente o inidonea (e quindi impugnabile);
  • impostare osservazioni nel contraddittorio preventivo (se lo schema è stato notificato);
  • valutare accertamento con adesione (anche con i nuovi “binari” temporali collegati al contraddittorio);
  • predisporre ricorso e strategia difensiva (procedimentale + merito) entro i termini;
  • impostare soluzioni di gestione debito (rateazioni/definizioni) e, se necessario, strumenti “da crisi” del Codice della crisi.

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Quadro normativo aggiornato a febbraio 2026

Il principio generale: la motivazione deve rendere controllabile la pretesa

Nel diritto amministrativo italiano, il fulcro è che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione (in relazione alle risultanze istruttorie). Questo principio è espresso, a livello generale, dall’art. 3 della legge sul procedimento amministrativo.

In materia tributaria, questa esigenza “si irrigidisce”, perché l’atto impositivo è l’atto che costruisce la pretesa e deve permetterti di difenderti (non solo “capire che devi pagare”, ma capire perché). Il legislatore della riforma ha esplicitato la logica: contraddittorio informato, motivazione effettiva, e tutela dell’accesso agli atti.

La svolta della riforma fiscale: contraddittorio preventivo “a pena di annullabilità”

Con le modifiche allo Statuto del contribuente, dal 2024 è stato introdotto l’art. 6-bis sul principio del contraddittorio: in sintesi, tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da contraddittorio “informato ed effettivo”, a pena di annullabilità, salvo eccezioni (atti automatizzati e casi di fondato pericolo per la riscossione, individuati).

Per consentire il contraddittorio, l’Amministrazione:

  • comunica lo schema di atto,
  • assegna un termine non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni e/o per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo,
  • non può adottare l’atto prima della scadenza (e in alcuni casi il termine decadenziale è posticipato).

Questa architettura è fondamentale nella difesa “per motivazione apparente”, perché spesso il vizio nasce proprio da: (a) assenza di vero contraddittorio; (b) schema generico; (c) mancata considerazione delle osservazioni. E l’art. 6-bis impone che l’atto conclusivo sia motivato con riferimento alle osservazioni non accolte.

Motivazione rinforzata nell’atto: presupposti, mezzi di prova, allegazioni e divieto di “aggiustare dopo”

Sempre per effetto della riforma, l’art. 7 dello Statuto è stato modificato in modo decisivo. L’atto deve essere motivato (ora espressamente “a pena di annullabilità”) indicando specificamente presupposti e mezzi di prova a fondamento della decisione.

In più, quando la motivazione richiama un altro atto non già conosciuto dall’interessato, l’atto richiamato deve essere allegato, salvo che l’atto principale ne riproduca il contenuto essenziale e spieghi espressamente perché dati ed elementi dell’atto richiamato sono ritenuti sussistenti e fondati.

Il punto più “difensivo” per il contribuente è però l’inserimento del principio di cristallizzazione: i fatti e i mezzi di prova a fondamento dell’atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti, se non tramite un ulteriore atto (quando possibile e senza decadenze).

Questa norma, in chiave pratica, rende molto più forte (anche in prospettiva processuale) la contestazione della “motivazione apparente”: se oggi un avviso nasce “vuoto” o generico, l’Ufficio non dovrebbe poterlo riempire in corsa con ricostruzioni nuove che cambiano sostanza della pretesa.

La motivazione nel sistema IVA: avvisi motivati anche per rettifiche e accertamenti

Nel sistema IVA, il DPR n. 633/1972 prevede che rettifiche e accertamenti siano notificati mediante avvisi motivati.

Questo è utile perché, quando l’Agenzia “scarica” su formule generiche (“operazioni inesistenti”, “antieconomicità”, “incoerenze”) senza spiegarti quali fatture, quali elementi, quale ragionamento, il difetto motivazionale si innesta su un obbligo espresso di motivazione e sullo Statuto.

Processo tributario: atti impugnabili e termini che non perdonano

La difesa “per motivazione apparente” vive di tempi certi. Nel processo tributario:

  • l’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca (e include per rinvio) gli atti impugnabili davanti alle Corti di giustizia tributaria;
  • l’art. 21 prevede che il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato;
  • l’art. 22 impone che, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorrente si costituisca depositando gli atti, a pena di inammissibilità.

Nella pratica, se ti accorgi che l’atto è motivato “in modo apparente”, l’errore più grave è rimandare: l’atto potrebbe diventare definitivo per decorso dei termini, e a quel punto la partita cambia completamente.

Accertamento con adesione e contraddittorio: finestre temporali rilevanti in difesa

Il legislatore ha coordinato contraddittorio e strumenti deflativi: il contribuente può presentare istanza di adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto, e resta salva anche la possibilità di presentare adesione nei 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso (se preceduto dal contraddittorio). In quest’ultimo caso, il termine di impugnazione è sospeso per 30 giorni.

Queste finestre sono strategiche: se l’atto è motivato male, un’adesione può servire come “tavolo tecnico” per far emergere le prove effettive dell’Ufficio e, nei casi giusti, negoziare un esito meno oneroso senza perdere il controllo dei termini (ma va usata con precisione).

Tabella di sintesi delle norme “chiave” per contestare la motivazione apparente

BloccoNorma (testo vigente/aggiornato)Cosa ti tutela, in praticaEffetto se violata
Motivazione amministrativaL. 241/1990, art. 3Pretende presupposti e ragioni giuridiche esplicitateIl vizio può incidere sulla legittimità dell’atto
Contraddittorio preventivoStatuto (L. 212/2000) – art. 6-bis introdotto dal D.Lgs 219/2023Schema di atto + almeno 60 giorni + accesso atti + motivazione sulle osservazioni respinte“A pena di annullabilità” dell’atto
Motivazione e prova nell’attoStatuto – art. 7 modificato dal D.Lgs 219/2023Presupposti + mezzi di prova + regole su atti richiamati“A pena di annullabilità”
Stop alla motivazione “postuma”Statuto – art. 7 (commi 1-bis e seguenti)Cristallizza fatti e prove: non si riempie l’atto dopoServe nuovo atto (se possibile)
Termini del ricorsoD.Lgs 546/1992, artt. 21 e 2260 giorni per ricorrere, 30 per costituirtiInammissibilità

Che cosa significa “motivazione apparente” dell’accertamento e come riconoscerla

Definizione operativa dal punto di vista del contribuente

In chiave pratica, per “motivazione apparente” intendo un atto che:

  • formalmente contiene un testo motivazionale,
  • ma sostanzialmente non ti consente di comprendere la pretesa in modo verificabile (fatti, prove, ragionamento, quantificazione),
  • e quindi non ti consente una difesa piena e informata.

Questa nozione va letta oggi insieme al nuovo art. 7 dello Statuto: la motivazione deve indicare presupposti e mezzi di prova, non “frasi standard”.

Indicatori tipici di motivazione solo apparente

Dal lato del contribuente, alcuni segnali ricorrenti sono:

  • Rinvii generici (“si veda PVC”, “si veda istruttoria”, “da controllo emerge…”) senza allegazione dell’atto richiamato, né riproduzione del contenuto essenziale, né spiegazione delle ragioni di attendibilità.
  • Assenza di mezzi di prova: l’atto afferma un fatto (es. “costi indeducibili”, “operazioni inesistenti”, “ricavi non dichiarati”) ma non spiega in modo puntuale quali documenti/riscontri lo dimostrano, nonostante oggi la norma chieda l’indicazione dei mezzi di prova.
  • Ricostruzioni numeriche opache: la maggior imposta deriva da conteggi non ricostruibili, forse basati su fogli interni o criteri non esplicitati; in tal caso la motivazione non svolge la funzione minima di controllabilità richiesta anche dalla motivazione amministrativa generale.
  • Motivazione “copia-incolla”: ti viene contestata una fattispecie (ad esempio, presunta antieconomicità) ma l’atto sembra una scheda standard non agganciata ai tuoi dati specifici (es. non cita fatture, anni, riferimenti, calcoli o dati di settore). Il difetto spesso si traduce nella mancata indicazione “specifica” dei presupposti/prove.
  • Contraddizioni interne: l’atto si fonda, in punti diversi, su presupposti incompatibili (es. contesta simultaneamente “inesistenza oggettiva” e “indetraibilità per inerenza” senza chiarire la tesi effettiva e le prove). Quando la motivazione non ti consente di capire su quale tesi devi difenderti, la contestazione motivazionale diventa sostanziale.

Motivazione “per relationem”: quando è lecita e quando diventa il tuo punto d’attacco

È cruciale distinguere:

  • Motivazione per relationem lecita: l’atto richiama un documento (PVC, verbale, questionario, risposta, ecc.) che già conosci oppure che è allegato o riprodotto nel contenuto essenziale, e l’atto spiega perché quei dati sono fondati.
  • Motivazione per relationem apparente: l’atto “rinvia a un mondo esterno” che tu non possiedi (o che non è identificato con precisione), senza allegazione, senza riproduzione del contenuto essenziale e senza un vero ancoraggio probatorio.

L’orientamento di prassi divulgativa dell’Amministrazione (su commento a giurisprudenza) ribadisce che l’obbligo di allegazione riguarda soprattutto ciò che non è già noto al contribuente o il cui contenuto essenziale non sia già riportato.

Oggi, inoltre, l’art. 7 riformato codifica e rafforza la regola: se l’atto richiamato non è stato portato a conoscenza, deve essere allegato, salvo riproduzione del contenuto essenziale e motivazione sulle ragioni di sussistenza/fondatezza dei dati richiamati.

Cosa succede dopo la notifica e cosa fare passo dopo passo

Primo bivio: ti hanno notificato uno “schema di atto” o direttamente l’avviso definitivo?

Dal 2024 devi sempre chiedertelo, perché cambia la strategia.

Se ricevi lo schema di atto (contraddittorio preventivo): 1. Segna la data di ricezione e calcola il termine: almeno 60 giorni per controdedurre (o chiedere accesso e copia fascicolo).
2. Presenta osservazioni “mirate” proprio sulla motivazione: chiedi di indicare presupposti e mezzi di prova mancanti, e contesta l’eventuale genericità.
3. Fai richiesta formale di accesso agli atti del fascicolo se lo schema non ti consente di conoscere le prove: la norma collega espressamente contraddittorio e accesso/copia.
4. Se decidi di usare l’adesione, valuta l’istanza entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema.

Se invece ricevi direttamente l’atto definitivo (avviso/recupero): 1. Parti dal principio: il ricorso è, in regola generale, entro 60 giorni.
2. Prepara subito una check-list difensiva: motivazione, allegati, prove, calcoli, contraddittorio.
3. Se l’atto era preceduto da contraddittorio e vuoi tentare adesione, esiste una finestra dei 15 giorni successivi alla notifica, con sospensione di 30 giorni del termine d’impugnazione.

Timeline essenziale in contenzioso tributario

  • Giorno 0: notifica dell’atto (o schema).
  • Entro 60 giorni: ricorso (se si tratta di atto definitivo impugnabile).
  • Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso: costituzione in giudizio (deposito).

Questa sequenza è quella che devi mettere in sicurezza anche quando il tuo obiettivo principale è far valere il vizio di motivazione apparente.

Simulazione pratica con date e scadenze

Scenario A (contraddittorio preventivo):
– 10 marzo 2026: ricevi lo schema di atto.
– Hai un termine non inferiore a 60 giorni: quindi, realisticamente, non prima del 9 maggio 2026 può essere adottato l’atto finale (salvo eccezioni e tenendo conto dei meccanismi di proroga dei termini decadenziali collegati).

Scenario B (atto definitivo):
– 10 marzo 2026: ricevi avviso definitivo.
– Termine ricorso: 9 maggio 2026 (60 giorni, salvo sospensioni/peculiarità).
– Se presenti ricorso il 30 aprile 2026, devi costituirti entro 30 giorni da quella proposizione.

Scenario C (atto definitivo preceduto da contraddittorio + adesione):
– 10 marzo 2026: notifica dell’avviso definitivo preceduto da schema.
– Entro i 15 giorni successivi puoi presentare adesione; in tal caso il termine per impugnare è sospeso per 30 giorni.

Queste simulazioni servono a una cosa: non perdere la partita sui termini, perché la “motivazione apparente” è una difesa forte solo se la giochi nei tempi giusti.

Difese e strategie legali contro la motivazione apparente

Strategia madre: trasformare il difetto di motivazione in una violazione “aggredibile” e non sanabile

Con il nuovo impianto dello Statuto, la difesa deve sfruttare tre pilastri:

  1. La motivazione deve indicare presupposti e mezzi di prova.
  2. Se c’è richiamo ad atti ignoti, devono essere allegati o riprodotti essenzialmente, con spiegazione.
  3. Fatti e mezzi di prova non sono “elasticamente aggiustabili” dopo: la motivazione non può diventare completa “per via processuale”, perché la cristallizzazione riduce lo spazio per l’integrazione successiva (se non con un nuovo atto, quando possibile).

In parole semplici: se l’atto è nato male, la difesa punta a farlo cadere per vizio originario, e a impedire che venga “riparato” a parole durante il giudizio.

Cosa contestare nel ricorso quando la motivazione è apparente

Senza sostituirci al tuo difensore, i macro-motivi tipici (in un ricorso ben scritto) sono:

  1. Violazione dell’obbligo di motivazione e difetto di specificità: l’atto non indica in modo specifico presupposti e mezzi di prova.
  2. Motivazione per relationem illegittima: richiamo a documenti non conosciuti, non allegati, non riprodotti essenzialmente; mancata spiegazione della fondatezza.
  3. Violazione del contraddittorio preventivo (se doveva esserci): mancanza di schema, mancato termine minimo, osservazioni non considerate o atto non motivato sulle osservazioni non accolte.
  4. Carenza di motivazione sulla quantificazione: se l’an e il quantum non sono comprensibili e verificabili, è un deficit “funzionale” rispetto alla motivazione ex art. 3 L. 241/1990 e rispetto alla richiesta di mezzi di prova e presupposti.
  5. Divieto di modificazione/integrazione successiva di fatti e prove: se l’Ufficio, in giudizio, tenta di cambiare “base” fattuale o probatoria, la difesa richiama la regola di cristallizzazione e sostiene la non utilizzabilità dell’integrazione.

Accesso agli atti: quando è “arma difensiva” e non una formalità

La riforma rende l’accesso agli atti parte della logica del contraddittorio: durante il procedimento, il contribuente può chiedere di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo entro il termine assegnato.

Se la motivazione è apparente perché l’Ufficio non ti mette in condizione di conoscere le prove, l’accesso serve a due scopi:

  • ottenere i documenti per contestare davvero;
  • dimostrare che la “motivazione” era, in sostanza, un rinvio vuoto o un testo non autosufficiente.

Quando puntare a un annullamento “secco” e quando impostare anche difese di merito

Dal punto di vista difensivo, la motivazione apparente è un motivo forte. Ma una strategia prudente (in molti casi) è non giocarsi tutto su un solo motivo, perché:

  • potresti incontrare interpretazioni restrittive su cosa è “apparente” e cosa è “solo insufficiente”;
  • potrebbero esserci margini per sostenere, in parallelo, che anche nel merito la pretesa è infondata.

Questa è una scelta di tecnica processuale: significa formulare motivi in modo ordinato e gerarchico, senza rinunciare a contestare anche le basi sostanziali se emergono dai documenti. I termini però non cambiano: il ricorso resta soggetto a 60 giorni, e la costituzione a 30.

Errori comuni che fanno perdere la difesa “motivazione apparente”

  1. Aspettare “chiarimenti” informali e sforare i 60 giorni.
  2. Fare osservazioni generiche al contraddittorio, senza chiedere espressamente presupposti e mezzi di prova.
  3. Non contestare la mancata allegazione degli atti richiamati (o non chiedere accesso/copia).
  4. Accettare in giudizio che l’Ufficio “completi” l’atto: oggi esiste una regola che limita modifica/integrazione dei fatti e delle prove.
  5. Confondere strumenti: adesione, ricorso, dilazioni. L’adesione ha finestre precise e può sospendere i termini in modo limitato se è nel perimetro del contraddittorio.

Mini-tabella: “vizio motivazionale” e rimedio più efficace

Situazione concretaCome appare l’attoMossa difensiva (in sintesi)Base normativa
Rinvio a PVC/verbale non allegato né conosciuto“Si rinvia…” senza documentiEccezione di motivazione per relationem illegittima + richiesta accessoArt. 7 Statuto (come modificato)
Nessuna prova esplicitata“Dalle indagini emerge…”Eccezione: mancano mezzi di prova indicatiArt. 7 Statuto
Mancato contraddittorio dove dovutoNessuno schema, nessun termineEccezione: violazione art. 6-bisArt. 6-bis Statuto
Ufficio cambia tesi in giudizioNuovi fatti/nuove proveOpposizione: divieto di integrazione (serve nuovo atto)Art. 7, comma 1-bis

Strumenti alternativi e gestione del debito mentre ti difendi

Qui entra il “punto di vista del debitore”: anche quando hai ragione, devi gestire il rischio pratico (riscossione, blocchi, stress finanziario). Due strumenti “difensivi” non processuali (ma decisivi) sono: rateazione e definizioni agevolate.

Rateazione ordinaria: art. 19 DPR 602/1973 (aggiornato)

La rateazione dei carichi iscritti a ruolo segue l’art. 19 del DPR 602/1973. Il testo vigente, per richieste presentate negli anni 2025 e 2026, indica fasce di rate mensili più ampie (fino a un massimo di 120) in determinate ipotesi.

Sul piano pratico, la rateazione è una scelta che può avere senso se:

  • l’atto è in contestazione ma vuoi evitare un “crollo di cassa” immediato;
  • non hai (ancora) i requisiti o i tempi per una definizione agevolata;
  • vuoi “guadagnare respiro” mentre il professionista imposta contraddittorio/ricorso.

Definizione agevolata 2026: Rottamazione-quinquies (Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

A febbraio 2026 la misura più rilevante sul fronte “pace fiscale” è la Rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199).

Dal testo dell’art. 1 (commi 82 e seguenti) emergono punti operativi chiave:

  • possibilità di definire i carichi pagando secondo la disciplina prevista (con regole di calcolo e imputazione dei versamenti);
  • domanda entro il 30 aprile 2026, con modalità telematiche pubblicate dall’agente della riscossione;
  • pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali, con le prime scadenze indicate (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026, ecc.).
  • l’agente della riscossione comunica entro il 30 giugno 2026 l’ammontare e le rate (con alcune regole anche sull’area riservata).
  • il mancato pagamento dell’unica rata o di due rate (anche non consecutive) fa perdere gli effetti della definizione, con ripresa dei termini e imputazione dei versamenti ad acconto.

Notare un punto molto importante per chi ha già procedure in corso: i commi del testo prevedono che possano essere compresi nella definizione anche debiti in procedimenti avviati ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3 (sovraindebitamento) o del Codice della crisi (D.Lgs 14/2019), e disciplinano aspetti collegati a procedure concorsuali e negoziali.

Sul sito di entity[“organization”,”Agenzia delle Entrate-Riscossione”,”italian tax collection agency”] sono pubblicate comunicazioni e pagine operative/di scadenze sulla definizione agevolata e sulla rottamazione-quinquies.

Sovraindebitamento ed esdebitazione: cosa c’entra con un accertamento motivato “male”

Quando la contestazione fiscale è pesante (o si somma ad altri debiti), la difesa può avere bisogno non solo di un ricorso, ma anche di una strategia di gestione della crisi del debitore.

Oggi il riferimento sistematico è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14), che disciplina situazioni di crisi/insolvenza anche per consumatori e professionisti, con esclusioni specifiche (es. Stato ed enti pubblici).

In parallelo, resta rilevante il tema degli organismi di composizione della crisi nel sovraindebitamento: il portale istituzionale del entity[“organization”,”Ministero della Giustizia”,”italian ministry”] dedica una sezione al registro degli organismi e ne indica modalità di consultazione.

Inoltre, per la “crisi d’impresa”, esiste la sezione ministeriale sull’elenco/portale dei gestori della crisi d’impresa.

Il punto pratico è questo: se la pretesa fiscale è contestabile per motivazione apparente, la difesa “processuale” può ridurre o annullare il debito; ma se il debito (anche solo provvisorio) mette in pericolo patrimonio e continuità, gli strumenti di composizione e ristrutturazione (incluse soluzioni negoziate e procedure del Codice della crisi) possono servire a stabilizzare la posizione e, in certi casi, arrivare a una esdebitazione.

FAQ operative (18 domande frequenti)

1) Cosa significa “motivazione apparente” in parole semplici?
È una motivazione che sembra spiegare, ma non ti mette in condizione di capire davvero presupposti e prove. Oggi è particolarmente rilevante perché l’atto deve indicare specificamente presupposti e mezzi di prova.

2) Se la motivazione è apparente, l’atto è automaticamente nullo?
Il testo riformato parla di “annullabilità” a pena, quindi l’effetto tipico è l’annullamento in sede di impugnazione (non l’inesistenza automatica).

3) L’Ufficio può “spiegare meglio” in giudizio e salvare l’atto?
La riforma introduce la regola per cui fatti e mezzi di prova non possono essere successivamente modificati/integrati se non con un ulteriore atto, ove possibile. Questo rafforza l’opposizione alla motivazione “postuma”.

4) Se l’atto richiama un PVC, deve sempre essere allegato?
Deve essere allegato se non è già stato portato a tua conoscenza, salvo che l’avviso ne riproduca il contenuto essenziale e motivi espressamente la fondatezza dei dati richiamati.

5) Dopo la notifica dell’avviso, quanto tempo ho per ricorrere?
In regola generale 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.

6) E dopo aver notificato/proposto il ricorso, cosa devo fare?
Devi costituirti (deposito in segreteria) entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità.

7) Se mi arriva lo “schema di atto”, posso chiedere di vedere le prove?
Sì: il termine di contraddittorio serve anche per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

8) Se non mi hanno dato contraddittorio preventivo, posso contestare?
Sì, se l’atto rientra tra quelli che devono essere preceduti dal contraddittorio (salve eccezioni normative), perché la norma prevede annullabilità.

9) L’Amministrazione deve rispondere alle mie osservazioni?
L’atto conclusivo deve essere motivato con riferimento alle osservazioni del contribuente che l’Amministrazione ritiene di non accogliere.

10) Posso fare accertamento con adesione se la motivazione è carente?
Puoi valutare l’adesione per aprire un tavolo e capire/negoziare i presupposti, ma va gestita nei tempi: entro 30 giorni dallo schema o anche nei 15 giorni dopo la notifica dell’atto (se preceduto da contraddittorio), con sospensione di 30 giorni del termine di impugnazione in quest’ultimo caso.

11) Se presento adesione dopo la notifica (con contraddittorio già fatto), posso introdurre nuovi fatti?
Nel coordinamento normativo, l’ufficio, ai fini dell’adesione, può non essere tenuto a considerare elementi di fatto diversi da quelli dedotti nelle osservazioni/oggetto dell’atto.

12) Se l’atto riguarda IVA, vale lo stesso discorso?
Sì: il DPR IVA prevede avvisi motivati, e lo Statuto impone presupposti e mezzi di prova.

13) Che differenza c’è tra “atto non motivato” e “motivazione insufficiente”?
La differenza è spesso di grado: il tuo obiettivo è dimostrare che la motivazione è inidonea a rendere controllabile la pretesa (apparente), soprattutto se mancano presupposti e prove.

14) Posso chiedere rateazione mentre contesto?
La rateazione segue regole specifiche (art. 19 DPR 602/1973). La decisione è strategica e va coordinata con la difesa.

15) Cos’è la Rottamazione-quinquies e perché mi interessa?
È una definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2026, con domanda entro 30 aprile 2026 e possibilità di rate fino a 54 rate bimestrali, secondo le scadenze previste.

16) Se non pago due rate della rottamazione, cosa succede?
La definizione non produce effetti: riprendono termini e il recupero prosegue, con acquisizione dei versamenti come acconto.

17) Possono rientrare in rottamazione debiti dentro procedure di sovraindebitamento o crisi?
Il testo della legge 199/2025 (bilancio 2026) prevede la possibilità di includere debiti che rientrano in procedimenti avviati ex L. 3/2012 o nel Codice della crisi, secondo le disposizioni dei commi 82-98.

18) Qual è l’errore più grave che posso fare se penso che la motivazione sia “finta”?
Lasciare scadere i termini di ricorso o non costituirti in giudizio: senza rispetto dei termini, la difesa non entra nemmeno nel merito.

Giurisprudenza e prassi istituzionale rilevante (selezione aggiornata a febbraio 2026)

Prassi istituzionale utile sul tema allegazioni e atti richiamati

  • Commento di prassi divulgativa istituzionale su regola dell’allegazione degli atti richiamati: l’obbligo riguarda i documenti non già conosciuti o il cui contenuto principale non sia già riportato.

Corte costituzionale: motivazione e “vizi non invalidanti” nel procedimento amministrativo

  • Corte costituzionale, sentenza n. 58/2017 (ECLI): decisione sul tema dell’art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990 (vizi procedimentali e regime di invalidità), richiamata spesso nei ragionamenti sull’importanza della motivazione come presidio di legalità sostanziale.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 92/2015 (ECLI): la Corte valorizza la motivazione come presidio di legalità sostanziale, con riferimento al dibattito sui “vizi non invalidanti” ex art. 21-octies L. 241/1990.

Corte di Cassazione (selezione di pronunce recenti rintracciate su banca dati istituzionale MEF/DEF)

Di seguito una selezione di decisioni recenti indicate su banca dati istituzionale del MEF/DEF (DocTrib), utili per orientare la difesa sul tema della motivazione e, più in generale, del contenzioso tributario:

  • Corte Suprema di Cassazione, ordinanza 15/09/2025 n. 25049.
  • Corte Suprema di Cassazione, ordinanza 17/09/2025 n. 25803.
  • Corte Suprema di Cassazione, sentenza 04/06/2025 n. 14997.
  • Corte Suprema di Cassazione, sentenza 28/12/2023 n. 36250.
  • Corte Suprema di Cassazione, sentenza 22/09/2022 n. 27708: la banca dati riporta un passaggio espressivo sul tema della motivazione per relationem e del rinvio a conclusioni contenute in verbali/documenti.

Questa rassegna, in una difesa concreta, va sempre “calata” sui tuoi documenti: l’atto potrebbe essere formalmente motivato ma sostanzialmente apparente; la forza della difesa nasce dalla dimostrazione puntuale delle lacune rispetto a presupposti e mezzi di prova richiesti dalla norma vigente.

Conclusione

Se l’accertamento è motivato in modo apparente, non sei obbligato a subire: oggi il diritto positivo (aggiornato al 2026) mette a tua disposizione leve chiare e più incisive rispetto al passato:

  • Contraddittorio preventivo come regola generale per gli atti impugnabili, con termine minimo di 60 giorni e obbligo dell’atto finale di motivare sulle osservazioni non accolte.
  • Motivazione rinforzata nell’atto: presupposti e mezzi di prova devono essere indicati specificamente; gli atti richiamati ignoti vanno allegati o riprodotti essenzialmente; i fatti e le prove non possono essere “aggiustati” dopo senza un nuovo atto.
  • Termini processuali netti: 60 giorni per ricorrere e 30 giorni per costituirsi.
  • Strumenti di gestione del debito paralleli alla difesa: rateazione e definizioni agevolate; nel 2026 spicca la Rottamazione-quinquies, con domanda telematica entro 30 aprile 2026 e rate fino a 54 bimestrali.

Nella realtà, la differenza tra “mi difendo” e “perdo tempo” sta nella tempestività e nell’impostazione tecnica: la motivazione apparente è un vizio potente, ma va costruito bene e nei termini.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff operano proprio su questa linea: lettura tecnica dell’atto, contestazione della motivazione apparente, gestione dei termini, ricorsi, negoziazione e strumenti di ristrutturazione del debito, con attenzione anche a misure come definizioni agevolate e procedure del Codice della crisi.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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