Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Usa Verbali Di Terzi Non Notificati

Introduzione

Ricevere un avviso di accertamento (o un atto della riscossione) fondato su “verbali di terzi” mai notificati al contribuente è una delle situazioni più insidiose nel contenzioso tributario: perché la pretesa arriva “già confezionata”, spesso con riferimenti a verifiche su fornitori, clienti, soci, amministratori, intermediari finanziari o altri soggetti esterni, e al contribuente resta la sensazione di dover combattere contro documenti che non ha mai visto. In questi casi gli errori da evitare sono sempre gli stessi: limitarsi a dire “non mi hanno notificato il verbale” senza verificare se l’atto riproduce il contenuto essenziale; perdere i termini di ricorso; non attivare subito l’accesso agli atti; non chiedere tempestivamente la sospensione dell’esecutività; non impostare una difesa probatoria coerente (anche “di merito”, oltre che “di rito”).

La buona notizia è che, oggi, il quadro normativo è più “attrezzato” per la difesa del contribuente rispetto al passato: lo Statuto dei diritti del contribuente è stato profondamente riformato dal D.Lgs. 219/2023, introducendo (tra le altre) una regola generale di contraddittorio preventivo (art. 6-bis), un rafforzamento dell’obbligo di motivazione e indicazione dei mezzi di prova (art. 7), la disciplina dei vizi (annullabilità/nullità) e la previsione di inutilizzabilità di prove acquisite in violazione di legge (art. 7‑quinquies).

In questa guida (aggiornata al 6 febbraio 2026, data odierna in Italia) trovi:
– il quadro normativo essenziale;
– cosa fare passo‑passo dopo la notifica;
– le difese più efficaci quando l’atto richiama verbali di terzi non notificati;
– gli strumenti alternativi (autotutela, adesione, definizioni agevolate e gestione della crisi del debito);
– tabelle, simulazioni numeriche e FAQ operative;
– una selezione finale di giurisprudenza rilevante e recentissima.

L’autore:

L’Avv. Monardo è avvocato cassazionista e coordinatore nazionale di professionisti con specifica competenza in diritto bancario e tributario. Riveste inoltre il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento, nell’ambito del sistema introdotto dalla L. 3/2012, ed è indicato come iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. È, altresì, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul piano concreto, l’assistenza di un professionista fa differenza soprattutto nei primi giorni: analisi tecnica dell’atto, istanze di accesso, costruzione dei motivi di ricorso (senza “buchi” che poi non si recuperano), richiesta di sospensione, gestione di adesioni e trattative, fino a soluzioni giudiziali e stragiudiziali che evitino escalation (pignoramenti, ipoteche, fermi, nuove cartelle).

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Quadro normativo e concetti chiave

Cosa sono i “verbali di terzi” e perché la mancata notifica crea un problema difensivo

Nel linguaggio delle verifiche fiscali, per “verbali di terzi” si intendono, nella pratica, atti istruttori formati nei confronti (o presso) soggetti diversi dal contribuente destinatario dell’accertamento, ma utilizzati dall’ufficio come base (totale o parziale) della pretesa: ad esempio, processi verbali o dichiarazioni acquisite durante controlli su un fornitore (che l’ufficio ritiene “cartiera”), su un cliente, su un socio, o su un intermediario. Spesso questi verbali contengono: dichiarazioni di terzi, ricostruzioni di flussi, riscontri documentali, rilievi sulla “sostanza economica” di operazioni.

Il punto non è (solo) “se dovevano notificarmeli”: il nodo giuridico è se, pur non notificati, siano stati messi in condizione di essere conosciuti e contestati, e se l’atto impositivo spieghi (con mezzi di prova indicati) perché quei dati “di terzi” vengono ritenuti attendibili e riferibili al contribuente. È qui che si gioca la difesa: tra obbligo di motivazione, diritto al contraddittorio, accesso al fascicolo e onere della prova in giudizio.

La riforma dello Statuto: contraddittorio preventivo generalizzato e accesso agli atti del fascicolo

Con il D.Lgs. 219/2023, lo Statuto dei diritti del contribuente è stato riscritto su punti decisivi:

  • Art. 6‑bis (Principio del contraddittorio): regola generale per cui tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti (a pena di annullabilità) da un “contraddittorio informato ed effettivo”, salvo eccezioni (atti automatizzati/sostanzialmente automatizzati, pronta liquidazione, controllo formale individuati da decreto MEF, e casi motivati di fondato pericolo per la riscossione). L’ufficio deve comunicare uno schema di atto e concedere almeno 60 giorni per controdedurre; su richiesta, il contribuente può accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Se il termine di 60 giorni “incrocia” la decadenza, la decadenza si sposta in avanti secondo la regola dei 120 giorni.
  • Abrogazione dell’art. 12, comma 7 dello Statuto (la storica regola del “PVC + 60 giorni”): il D.Lgs. 219/2023 abroga espressamente il comma 7. In chiave pratica significa che, nel sistema post‑riforma, la tutela “cardine” sul confronto preventivo tende a spostarsi sul meccanismo dello schema di atto ex art. 6‑bis (salvo regimi transitori e casi particolari).

Per chi si difende da “verbali di terzi non notificati”, questa architettura è fondamentale: se l’ufficio intende utilizzare un verbale di terzi, dovrebbe metterlo (o renderlo conoscibile) nel contraddittorio; e comunque il contribuente può costruire la difesa chiedendo accesso e copia del fascicolo, prima della nascita dell’atto o, se l’atto è già stato notificato, per preparare ricorso e cautelare.

Motivazione “robusta”: indicazione dei mezzi di prova e regole su atti richiamati

Sempre il D.Lgs. 219/2023 modifica l’art. 7 dello Statuto in modo molto utile per la difesa:

  • gli atti impugnabili devono essere motivati “a pena di annullabilità” indicando specificamente presupposti, mezzi di prova e ragioni su cui si fonda la decisione;
  • se la motivazione rinvia a un altro atto non già portato a conoscenza dell’interessato, quell’atto va allegato, salvo che l’atto “richiamante” ne riproduca il contenuto essenziale e spieghi espressamente perché i dati dell’atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati;
  • i fatti e i mezzi di prova posti a fondamento non possono essere “aggiustati” dopo, se non mediante un ulteriore atto (ove possibile e senza decadenze): norma pensata per contrastare l’idea di “motivazione postuma” o “accertamento che cambia pelle” in giudizio.

Tradotto: non basta che l’atto dica “come da verifica su Tizio”; deve almeno riportare la “sostanza” utile, oppure allegare il verbale, oppure (in ottica difensiva) deve essere oggetto di accesso agli atti per verificare davvero cosa contenga.

Contraddittorio: il decreto MEF sugli atti esclusi

L’art. 6‑bis prevede eccezioni demandate a un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il decreto è stato emanato il 24 aprile 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In termini pratici, per la difesa significa: prima di impostare un motivo “mancato contraddittorio”, bisogna verificare se:
1) l’atto rientra fra quelli esclusi dal decreto; oppure
2) l’ufficio ha motivato un “fondato pericolo per la riscossione”.

Processo tributario: termini e regole probatorie utili per smontare i “verbali di terzi”

Chi riceve un atto deve ragionare subito in chiave processuale.

  • Termine di ricorso: regola generale di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 21 D.Lgs. 546/1992), con sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto.
  • Onere della prova in giudizio: dopo la riforma, la giurisprudenza e la prassi istituzionale hanno valorizzato la regola per cui il giudice deve decidere sugli elementi che emergono nel giudizio e annullare l’atto se la prova manca/è contraddittoria/insufficiente; e le presunzioni (semplici/legali) continuano a giocare un ruolo importante, ma non “coprono” scelte motivazionali opache.
  • Prova testimoniale: la L. 130/2022 ha modificato l’art. 7, comma 4 del D.Lgs. 546/1992 permettendo alla Corte di giustizia tributaria, se lo ritiene necessario, di ammettere prova testimoniale (nelle forme dell’art. 257‑bis c.p.c.), con limiti quando la pretesa si fonda su verbali facenti fede fino a querela di falso. È un cambio enorme in difese fondate su “dichiarazioni di terzi” riportate in verbali.

Infine un aggiornamento “di sistema” che conta nel 2026: il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) era destinato ad applicarsi dal 1° gennaio 2026, ma il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 ha prorogato al 1° gennaio 2027 l’operatività dei testi unici (tra cui quello della giustizia tributaria). Quindi, al 6 febbraio 2026, il riferimento operativo resta ancora il D.Lgs. 546/1992 (pur nel quadro delle riforme già in vigore).

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Primo giorno: “mettere in sicurezza” i termini e l’obiettivo difensivo

Appena ricevi un atto (accertamento, rettifica, recupero, sanzioni, cartella, intimazione), fai tre cose in sequenza:

1) Data esatta di notifica: fissala con prova (PEC, relata, avviso di ricevimento, deposito). È la data da cui decorrono termini di ricorso e strategie.
2) Qual è l’atto impugnabile e quale giudice: di regola, il ricorso va proposto entro 60 giorni.
3) Qual è il “cuore” della pretesa: se l’atto richiama un verbale di terzi, devi capire se lo richiama “in modo vuoto” o se ne riproduce elementi essenziali, e quali “mezzi di prova” dichiara. Questa lettura condizionerà sia i motivi di ricorso sia l’istanza di accesso agli atti.

Entro la prima settimana: richiesta di accesso agli atti mirata (non generica)

Quando l’atto usa verbali di terzi non notificati, la difesa efficace quasi sempre parte da un’istanza di accesso che chieda esattamente:

  • il verbale/atto richiamato (con identificativi, data, reparto/ufficio, soggetto terzo se indicato);
  • gli allegati richiamati nel verbale;
  • eventuali “dichiarazioni di terzi” riportate o allegate;
  • il fascicolo istruttorio che supporta la riferibilità al contribuente.

Perché è essenziale: lo Statuto oggi impone che la motivazione indichi mezzi di prova e, se rinvia a un atto non conosciuto, lo alleghi o ne riproduca contenuto essenziale con ragioni espresse. L’accesso serve a verificare se l’ufficio ha davvero costruito una base probatoria o ha “spostato” sul contribuente l’onere di scoprire da solo di cosa si tratta.

In più, la logica del contraddittorio ex art. 6‑bis include in modo esplicito il diritto, su richiesta, di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo nel periodo concesso per le controdeduzioni. Anche se l’atto è già stato notificato, questa norma è un riferimento di sistema potente per sostenere l’esigenza di conoscibilità e difesa effettiva.

Entro 2–3 settimane: scegliere la “strada” (ricorso, cautelare, autotutela, adesione)

A questo punto devi decidere una strategia integrata:

  • Ricorso (entro 60 giorni): se i vizi sono seri (difetto motivazione, mancata allegazione/essenzialità, contraddittorio omesso, prova fragile), la tutela primaria è il ricorso.
  • Sospensione: se l’atto è esecutivo o può generare riscossione/azioni cautelari, valuta subito la sospensione. La riforma del processo tributario ha inciso anche sui tempi dell’istanza cautelare (udienza) e sulla separazione rispetto al merito.
  • Autotutela: la difesa “amministrativa” oggi è più strutturata; e il contenzioso ha introdotto la possibilità di impugnare il diniego espresso o tacito di autotutela in casi specifici. Inoltre, l’Agenzia ha fornito istruzioni operative sulla nuova autotutela.
  • Adesione/deflazione: per alcune controversie, l’accertamento con adesione e i nuovi istituti (anche collegati al contraddittorio) possono essere valutati, ma senza perdere di vista la “scadenza” del ricorso.

Attenzione alla sospensione feriale: cosa sospende davvero e cosa no

Molti contribuenti “sbagliano calendario” perché confondono termini processuali e termini endoprocedimentali. La sospensione feriale riguarda i termini processuali (ricorsi, appelli, ecc.), non necessariamente i termini del contraddittorio procedimentale o di risposte in fase amministrativa. Su questo punto, la prassi istituzionale ha ribadito che la sospensione estiva opera in ambito processuale.

Difese e strategie legali contro l’uso di verbali di terzi non notificati

Questa è la sezione decisiva: qui non basta “un’eccezione standard”. Serve un’impostazione a strati: prima i vizi che colpiscono la validità dell’atto (motivazione/conoscibilità/contraddittorio), poi la tenuta della prova (valore dei verbali e delle dichiarazioni), infine la strategia probatoria in giudizio (produzioni, richieste istruttorie, testimonianza, contestazione di riferibilità).

Difesa cardine: violazione dell’art. 7 dello Statuto (atto richiamato non conosciuto)

Quando l’avviso (o altro atto impugnabile) richiama un verbale di terzi “non notificato”, la domanda tecnica è:

il verbale era “già portato a conoscenza” del contribuente?
Se no, l’art. 7 impone: allegazione, salvo riproduzione del contenuto essenziale e motivazione rafforzata sulle ragioni di attendibilità e riferibilità.

Quindi la difesa tipica è strutturabile così:

  • eccezione di annullabilità per violazione dell’art. 7 (mancata allegazione e/o mancata riproduzione essenziale);
  • dimostrazione concreta del pregiudizio difensivo: cosa non posso controllare? quali dati mancano? che contestazioni non posso articolare?
  • richiesta al giudice di ordinare la produzione del verbale e degli allegati, e di limitare l’uso in giudizio a quanto già “cristallizzato” nell’atto impugnato (per evitare integrazioni surrettizie).

Attenzione: nel 2026, la forma non è tutto. Il contribuente vince più spesso quando riesce a dimostrare che senza quel verbale non può verificare: fonte dei dati, completezza, contesto, attendibilità, eventuali contraddizioni, e soprattutto la riferibilità a sé (che è il vero bersaglio).

Difesa parallela: contraddittorio preventivo omesso ex art. 6‑bis

Se l’atto rientra tra quelli per cui il contraddittorio preventivo è obbligatorio, la mancata attivazione può costituire un motivo di annullabilità (da dedurre tempestivamente). Lo schema è:

1) l’atto è autonomamente impugnabile;
2) non rientra negli atti esclusi dal decreto MEF del 24 aprile 2024;
3) non c’è un “fondato pericolo per la riscossione” motivato in modo specifico;
4) l’ufficio non ha inviato schema di atto e non ha concesso 60 giorni.

Perché è rilevante sui verbali di terzi: il contraddittorio è il luogo nel quale il contribuente deve poter chiedere accesso e copia degli atti del fascicolo. Se l’ufficio evita il confronto, aumenta il rischio che l’accertamento si fondi su “documenti invisibili”.

Difesa probatoria: il valore delle “dichiarazioni di terzi” nei verbali

Molti accertamenti basati su verbali di terzi poggiano su dichiarazioni rese da soggetti terzi e riportate dall’organo accertatore. Nella linea istituzionale e giurisprudenziale più recente, è centrale un concetto:

le dichiarazioni del terzo possono essere utilizzate nel processo tributario, ma non hanno automaticamente “fede privilegiata” e, se reggono, reggono perché inserite in un quadro di riscontri (anche presuntivi) coerente, grave, preciso e concordante.

Nella pratica difensiva, questo si traduce in tre mosse:

  • attacco alla credibilità della fonte (interesse, conflitto, inattendibilità);
  • attacco alla “catena di custodia” documentale: il verbale riporta fedelmente? ci sono allegati? ci sono smentite?
  • attacco alla riferibilità: anche se il terzo dice X, perché X dimostrerebbe un costo indeducibile o un’operazione inesistente del contribuente? dove sono i riscontri?

Prova testimoniale nel 2026: come trasformare il limite in vantaggio

Con la riforma (L. 130/2022), il giudice tributario può ammettere prova testimoniale nelle forme dell’art. 257‑bis c.p.c. (testimonianza scritta), anche senza accordo delle parti, se lo ritiene necessario. Ma c’è un limite fondamentale: se la pretesa si fonda su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa solo su fatti diversi da quelli attestati dal pubblico ufficiale.

Questo è molto utile nei casi “verbali di terzi” perché consente (quando strategicamente sensato) di chiedere al giudice di sentire, ad esempio, soggetti che possono chiarire:

  • l’effettività delle prestazioni;
  • l’organizzazione reale del fornitore/cliente;
  • le modalità di consegna e pagamento;
  • la filiera documentale;
  • il contesto economico che il verbale “di terzi” potrebbe aver ricostruito in modo parziale.

Il punto non è “fare testimonianza su tutto”, ma scegliere 2–3 fatti‑cardine che, se provati, rendono fragile l’impianto presuntivo tratto dal verbale di terzi.

Bloccare la “motivazione postuma”: art. 7, comma 1‑bis dello Statuto

Uno degli errori più comuni di chi impugna accertamenti basati su verbali di terzi è consentire, di fatto, che l’ufficio “aggiunga” in giudizio ciò che non ha messo nell’atto. Nel 2026 la difesa ha un appiglio normativo più forte: i fatti e i mezzi di prova a fondamento dell’atto non possono essere successivamente modificati/integrati/sostituiti, se non con un ulteriore atto (ove possibile).

Operativamente, quando l’ufficio deposita in giudizio:

  • un verbale di terzi molto più ampio di quanto richiamato;
  • allegati nuovi non citati;
  • ricostruzioni diverse,

la difesa può sostenere che non si tratta di “produzione” di un documento già sostanzialmente richiamato, ma di integrazione del fondamento: e quindi va considerata con estrema cautela dal giudice, specie se altera l’oggetto della contestazione.

Eccezione di inutilizzabilità: prove acquisite in violazione di legge

Altro presidio nuovo e “tagliente”: lo Statuto prevede che non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale gli elementi di prova acquisiti oltre i termini dell’art. 12, comma 5 o in violazione di legge.

Questo può tornare utile quando il verbale di terzi deriva da:

  • accessi prolungati oltre i limiti previsti;
  • acquisizioni senza le garanzie di legge;
  • violazioni procedurali che incidono nella formazione della prova.

Non è un motivo “automatico”: va costruito dimostrando quale norma è stata violata e perché la violazione incide sulla prova. Ma, in casi selezionati, può essere determinante.

Atti della riscossione e “prima comunicazione della pretesa”: motivazione degli interessi e trasparenza

Se il primo atto che ricevi non è un avviso di accertamento ma un atto della riscossione che costituisce la prima comunicazione di una pretesa (interessi, sanzioni, accessori), lo Statuto impone indicazioni analitiche sugli interessi (tipologia, norma, criterio di determinazione, decorrenza, tassi). Questo è un terreno difensivo spesso sottovalutato che può affiancarsi al tema dei verbali richiamati.

Importante: reclamo‑mediazione abolito, autotutela più centrale

Nel disegnare la strategia, ricorda che il reclamo‑mediazione è stato abrogato per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 (con chiarimenti intertemporali del MEF). Questo cambia i “tempi” di molte difese e rende spesso più strategico: (i) curare subito il ricorso; (ii) usare autotutela in modo mirato, senza aspettarsi che sostituisca il giudizio.

Strumenti alternativi e gestione del debito

Quando i “verbali di terzi non notificati” sostengono una pretesa elevata, la difesa non deve essere solo “annullare l’atto”: spesso è anche gestire il rischio finanziario (cassa, rating bancario, blocchi, iscrizioni). Nel 2026 è ragionevole ragionare su un doppio binario: contenzioso + soluzione.

Autotutela tributaria: quando usarla e come renderla utile

L’autotutela è davvero efficace quando è costruita su tre elementi:

1) errore evidente (di diritto o di fatto) o vizio grave;
2) documento chiave che dimostra subito la ragione del contribuente;
3) richiesta di sospensione in via amministrativa, se possibile.

Nel 2024 l’Agenzia ha pubblicato istruzioni operative in materia di autotutela tributaria (circolare), utile per impostare richieste coerenti e fondate.

La riforma del contenzioso ha inoltre introdotto l’impugnabilità (in casi specifici) del rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela, segnale di un sistema che spinge verso una tutela più “effettiva” ma anche più tecnica nella costruzione dell’istanza.

Accertamento con adesione e contraddittorio: dove si inserisce nel 2026

Il D.Lgs. 13/2024 ha riformato vari profili dell’accertamento e degli istituti definitori, con impatti anche sulla fase di confronto con l’ufficio. In chiave strategica, l’adesione può essere utile quando:

  • il problema principale non è “il verbale non notificato”, ma la ricostruzione economica (margini, ricarichi, induttivo);
  • l’azienda tratta e vuole ridurre sanzioni/contesa;
  • si vuole evitare l’incertezza del giudizio e gestire un rientro sostenibile.

Va però valutata insieme ai termini di ricorso e alle regole del contraddittorio preventivo.

Rateazioni e piani: utili ma da negoziare “senza cedere la difesa”

In molti casi, mentre si impugna, il contribuente valuta rateazioni o piani. La regola di prudenza è: mai sostituire la difesa con la sola rateazione se l’atto è contestabile seriamente (specie quando la prova deriva da verbali di terzi). L’approccio migliore è spesso:

  • sospensiva (se c’è urgenza);
  • ricorso ben motivato;
  • parallelamente, soluzione sostenibile se la controversia è rischiosa.

Questa scelta va calibrata caso per caso (redditività, rischio esecutivo, esposizione complessiva).

Definizioni agevolate nel 2026: Rottamazione‑quinquies

Nel 2026 è operativa una novità centrale per chi ha carichi in riscossione: la Rottamazione‑quinquies, con domanda da presentare entro il 30 aprile 2026, tramite procedura esclusivamente telematica, secondo quanto indicato sui canali istituzionali di entity[“organization”,”Agenzia delle entrate-Riscossione”,”italy tax collection agency”].

La rottamazione‑quinquies è progettata per estinguere debiti su carichi affidati in un arco ampio (come descritto nella documentazione informativa ufficiale) e, in linea generale, consente di pagare senza alcune componenti accessorie (secondo regole e limiti del provvedimento). Per molti contribuenti, questo strumento diventa la “rete” mentre si affronta un contenzioso su atti più recenti.

Crisi del debito e sovraindebitamento: quando non basta la difesa tributaria

Quando l’accertamento (o più atti) si inserisce in una situazione di insolvenza di fatto, è spesso razionale valutare gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche), che ha assorbito e superato l’impianto originario della L. 3/2012, e mette a disposizione procedure di ristrutturazione/liquidazione/esdebitazione, con l’ausilio di un OCC.

Sul piano organizzativo, il registro degli OCC è tenuto presso il Ministero della Giustizia ed è consultabile attraverso i canali istituzionali. Questo aspetto conta perché la scelta dell’OCC e del gestore influenza la fattibilità pratica della soluzione.

Tabelle, checklist, simulazioni e modelli decisionali

Tabella di diagnosi: quando un verbale di terzi “regge” e quando no

Domanda difensivaCosa verificare nell’attoEsito tipicoNorma/Principio
L’atto indica mezzi di prova o fa rinvio generico?Presupposti + mezzi di prova indicati, non formuleSe generico: difetto motivazione/annullabilitàArt. 7 Statuto (come riformato)
L’atto richiama un verbale di terzi non conosciuto?Allegato sì/no; riproduzione contenuto essenziale sì/no; ragioni espresse sì/noSe no: motivo forte di annullabilitàArt. 7 Statuto (rinvio a altro atto)
Ho avuto contraddittorio preventivo?Schema di atto ricevuto? 60 giorni? accesso al fascicolo?Se obbligatorio e mancante: annullabilitàArt. 6‑bis + DM atti esclusi
Il verbale contiene “dichiarazioni di terzi” decisive?Sono supportate da riscontri? sono indizi o prova?Da sole raramente bastano: contestare quadro indiziariogiurisprudenza e prassi su dichiarazioni terzi
L’ufficio “aggiunge” in giudizio nuovi fatti/prove?Confronto tra atto impugnato e difese/produzioniOpporsi a integrazione postumaArt. 7, comma 1‑bis Statuto
Ci sono violazioni nell’acquisizione della prova?accessi, termini, autorizzazioni, ecc.Potenziale inutilizzabilitàArt. 7‑quinquies Statuto

Tabella termini essenziali per non decadere

FaseTermine “chiave”Nota praticaFonte
Ricorso tributario60 giorni dalla notifica dell’atto impugnatoBase per tutto: segnare la dataD.Lgs 546/1992 art. 21 (ricostruzione istituzionale)
Sospensione feriale1–31 agosto (termini processuali)Sospende i termini del processo (non tutti i termini amministrativi)Guida istituzionale + prassi
Contraddittorio preventivoalmeno 60 giorni dallo schema di attodiritto di chiedere accesso e copia fascicoloArt. 6‑bis Statuto
Proroga decadenza dell’ufficioregola dei 120 giorni (in certe condizioni)utile per capire “pressioni” dell’ufficio e calendario difensivoart. 6‑bis, co. 3

Simulazione pratica con date: come usare lo schema di atto per “svelare” i verbali di terzi

Scenario: lo schema di atto ti viene comunicato il 10 marzo 2026. Hai diritto a un termine non inferiore a 60 giorni per controdedurre e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo (inclusi i verbali di terzi richiamati). L’ufficio non può emettere l’atto prima della scadenza del termine.

Timeline difensiva consigliata (esempio):

  • 10 marzo 2026: ricezione schema di atto.
  • entro 7 giorni: invio istanza di accesso agli atti del fascicolo (mirata sui verbali di terzi e allegati).
  • entro 20–30 giorni: richiesta di appuntamento/contraddittorio e deposito memoria con prime contestazioni (anche “condizionate” all’esito dell’accesso).
  • entro 60 giorni: memoria finale con contestazioni puntuali, evidenziando contraddizioni del verbale di terzi, mancanza riscontri, non riferibilità, richiesta di archiviazione o rideterminazione.

Punto di forza: se il fascicolo “non viene dato” o viene dato in modo incompleto, questo alimenta un motivo difensivo serio sulla effettività del contraddittorio e sulla conoscibilità della prova.

Simulazione “atto già notificato”: ricorso + accesso agli atti

Scenario: ricevi avviso di accertamento il 15 aprile 2026 e sotto “motivazione” leggi: “come da verifica effettuata nei confronti del fornitore …”, senza allegati e senza contenuto essenziale.

Cosa fai:

1) calcoli subito il termine di 60 giorni per il ricorso;
2) invii accesso agli atti per ottenere il verbale di terzi;
3) imposti ricorso con due nuclei:
– vizi dell’atto (art. 7: mancata allegazione e mancata riproduzione essenziale; eventuale violazione art. 6‑bis se dovuto);
– merito (contestazione attendibilità e riferibilità del verbale; valore delle dichiarazioni terzi; richiesta prove/testimonianza se utile).

Risultato: anche se l’ufficio produce il verbale in giudizio, tu hai già “blindato” la violazione motivazionale e hai impostato una difesa nel merito pronta a neutralizzare l’impianto.

FAQ e sentenze più aggiornate

Domande frequenti operative

Devo vincere per forza se il verbale di terzi non mi è stato notificato?
No. La “non notifica” in sé non è sempre la leva decisiva: conta se l’atto impugnato rispetta (o viola) l’obbligo di allegare l’atto richiamato non conosciuto oppure di riprodurne il contenuto essenziale con motivazione rafforzata, e se ti consente una difesa effettiva.

Se l’atto richiama un verbale di terzi, deve sempre allegarlo?
Oggi la regola è più articolata: se l’atto richiamato non è già portato a conoscenza, va allegato salvo riproduzione del contenuto essenziale e indicazione espressa delle ragioni per cui i dati sono ritenuti fondati.

Che cosa significa “contenuto essenziale” del verbale di terzi?
In pratica: non una citazione generica, ma gli elementi minimi per capire “chi dice cosa”, quali fatti vengono contestati, quali riscontri, e perché sono riferiti a te. Se non puoi ricostruire petendi e prova, l’essenzialità è dubbia.

Posso chiedere copia del verbale di terzi e degli allegati?
Sì: nella logica del contraddittorio preventivo lo Statuto prevede, su richiesta, accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo. Anche dopo la notifica, l’istanza di accesso è spesso imprescindibile per preparare il ricorso.

L’ufficio può negarmi l’accesso perché riguarda un terzo (privacy)?
Può opporre esigenze di riservatezza, ma la tutela del diritto di difesa impone almeno la conoscibilità degli elementi essenziali su cui si fonda la pretesa; se non allega, deve riprodurre in modo essenziale e motivare. Nella pratica si chiede spesso copia con oscuramenti.

Le dichiarazioni di terzi riportate in un verbale valgono come “testimonianza”?
La linea più recente evidenzia che possono essere utilizzate come elementi istruttori e, se gravi‑precise‑concordanti, possono diventare un quadro indiziario forte; ma non hanno automaticamente efficacia privilegiata e vanno valutate criticamente.

Posso chiedere una testimonianza in giudizio per smentire il verbale di terzi?
Sì, il giudice tributario può ammettere prova testimoniale (forme dell’art. 257‑bis c.p.c.), con limiti quando la pretesa si fonda su verbali facenti fede fino a querela di falso. È una leva potente, ma va usata selettivamente.

Il giudice può considerare “vera” la ricostruzione del verbale di terzi solo perché redatto da un pubblico ufficiale?
No: la fede privilegiata copre l’attestazione di fatti compiuti in presenza del pubblico ufficiale, non la verità sostanziale delle dichiarazioni di terzi o delle valutazioni; su quelle la difesa può e deve attaccare attendibilità e riferibilità.

Se l’ufficio produce il verbale di terzi solo in giudizio, sanano il vizio?
Dipende. La produzione può consentire al giudice di vedere il documento, ma non sempre sana un difetto originario di motivazione o di contraddittorio, specie se l’atto non era idoneo a farti comprendere la pretesa e se in giudizio emergono fatti/prove nuovi rispetto a quelli “cristallizzati” nell’atto.

Posso sostenere che l’ufficio non può “cambiare” i mezzi di prova in corso di causa?
Sì, lo Statuto prevede che fatti e mezzi di prova a fondamento dell’atto non possono essere modificati/integrati/sostituiti se non tramite ulteriore atto. È argomento da usare contro integrazioni postume.

E se il verbale di terzi è stato acquisito violando la legge?
Puoi tentare la strada dell’inutilizzabilità: lo Statuto esclude l’utilizzabilità di prove acquisite in violazione di legge (e oltre certi limiti temporali). È una difesa tecnica, da costruire con precisione.

Qual è il termine per fare ricorso contro l’accertamento?
Regola generale: 60 giorni dalla notifica dell’atto (art. 21 D.Lgs. 546/1992), con sospensione feriale dei termini processuali in agosto.

Vale ancora la regola dei 60 giorni dopo il PVC (art. 12, comma 7 Statuto)?
Nel sistema riformato, il D.Lgs. 219/2023 abroga il comma 7 dell’art. 12 e introduce il contraddittorio preventivo ex art. 6‑bis con schema di atto e termine minimo di 60 giorni. In pratica, la tutela “cardine” si sposta sul nuovo meccanismo (con eccezioni e transitorio).

Il contraddittorio preventivo vale sempre?
No: sono esclusi gli atti individuati dal decreto MEF (24 aprile 2024) e i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Esiste ancora il reclamo‑mediazione per le liti fino a 50.000 euro?
No, per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 l’istituto è stato abrogato; per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 si applicano le regole previgenti, secondo chiarimenti del MEF e prassi ufficiale.

Se ho cartelle e sto subendo riscossione, posso usare una definizione agevolata nel 2026?
Sì: nel 2026 è attiva la Rottamazione‑quinquies con domanda telematica entro il 30 aprile 2026, secondo le istruzioni e le FAQ istituzionali.

Quando ha senso valutare sovraindebitamento/CCII invece del solo contenzioso tributario?
Quando il problema non è solo “vincere una causa” ma recuperare sostenibilità complessiva (fisco, banche, fornitori, personale). Il Codice della crisi prevede strumenti di ristrutturazione e liquidazione con possibile esdebitazione, con il supporto di un OCC.

Sentenze e atti istituzionali più aggiornati da tenere in fascicolo prima della conclusione

Di seguito una selezione ragionata (con taglio operativo) di pronunce e atti istituzionali particolarmente utili sul tema “conoscibilità della prova”, “verbali/dichiarazioni di terzi”, “nuove prove nel processo” e snodi collegati, aggiornati al 6 febbraio 2026:

  • entity[“organization”,”Corte costituzionale”,”italy constitutional court”], Sentenza n. 36/2025 (dep. 2 aprile 2025): interviene sui limiti alle nuove prove in appello nel processo tributario (art. 58, comma 3 D.Lgs. 546/1992 come inserito dal D.Lgs. 220/2023), dichiarando illegittimità costituzionale parziale su specifici profili e chiarendo il rapporto tra preclusioni probatorie e diritto di difesa. Utile quando la prova (anche su atti presupposti) emerge “tardi”.
  • entity[“organization”,”Corte di Cassazione”,”italy supreme court”], Ordinanza 14 aprile 2025, n. 9684 (segnalata su banca dati istituzionale): tema dell’avviso fondato su p.v.c. redatto nei confronti di soggetto terzo non allegato; richiama il diritto del contribuente a conoscere la motivazione e gli elementi posti a base dell’accertamento. È una delle pronunce più “centrate” sul tuo problema.
  • Corte di Cassazione, Ordinanza 16 dicembre 2024, n. 32732 (segnalata su banca dati istituzionale): ribadisce che le dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale non hanno efficacia probatoria privilegiata; principio utile per smontare l’idea che “se è nel verbale vale come prova piena”.
  • Corte di Cassazione, Ordinanza 21 febbraio 2024, n. 4624 (segnalata su banca dati istituzionale): riguarda l’efficacia probatoria delle dichiarazioni di terzi riportate nei verbali in materia di operazioni inesistenti; utile per impostare l’attacco su attendibilità/riscontri.
  • Atto normativo – D.Lgs. 219/2023 (GU 3 gennaio 2024): è il riferimento primario perché introduce l’art. 6‑bis (contraddittorio con accesso al fascicolo), rafforza l’art. 7 (mezzi di prova/atti richiamati) e abroga l’art. 12, comma 7. Da citare sempre nei ricorsi su “verbali non conosciuti”.
  • Atto normativo – Decreto MEF 24 aprile 2024 (GU 30 aprile 2024): individua gli atti esclusi dal contraddittorio ex art. 6‑bis; essenziale per calibrare il motivo “mancato contraddittorio”.
  • Atto istituzionale – MEF, comunicato stampa 22 gennaio 2024: chiarisce la decorrenza dell’abrogazione del reclamo‑mediazione (dal 4 gennaio 2024) e il regime transitorio; serve a evitare errori “procedurali” che bruciano difese.
  • Decreto‑legge 31 dicembre 2025, n. 200 (“milleproroghe termini normativi”): proroga al 1° gennaio 2027 l’operatività del Testo unico della giustizia tributaria; utile per inquadrare correttamente la disciplina applicabile nel 2026.

Conclusione

Difendersi quando l’Agenzia delle Entrate basa l’accertamento su verbali di terzi non notificati non significa giocare una sola carta (“non me l’hanno notificato”). Nel 2026 la difesa efficace è un sistema:

  • usare l’art. 7 dello Statuto per verificare motivazione + mezzi di prova + regola sugli atti richiamati (allegazione o contenuto essenziale);
  • far valere (quando dovuto) l’art. 6‑bis sul contraddittorio preventivo con accesso al fascicolo;
  • attaccare nel merito il valore delle dichiarazioni di terzi e la riferibilità al contribuente;
  • impostare una strategia probatoria coerente (anche con prova testimoniale ove utile) e impedire integrazioni postume della motivazione;
  • non perdere mai di vista i termini (ricorso 60 giorni, sospensione feriale processuale) e i rimedi urgenti (sospensione).

Soprattutto, è decisivo agire nei primi giorni: in questa materia, i “ritardi” diventano spesso decadenze, e le decadenze diventano debiti difficili da fermare (con effetti a cascata su conti, credibilità bancaria e serenità personale).

Se ti trovi in questa situazione, la differenza la fa un professionista che sappia leggere l’atto, recuperare i documenti mancanti, scegliere i motivi giusti, chiedere sospensioni e, quando serve, aprire anche strade parallele (autotutela, adesione, definizioni agevolate e gestione strutturata della crisi del debito).

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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