Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Contesta Spese Personali Come Indici Di Reddito

Introduzione

La contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di spese personali quale indice di reddito può tradursi in un grave accertamento tributario, con conseguenze economiche e patrimoniali rilevanti per il contribuente. Errori nella gestione dell’accertamento sintetico (cd. redditometro), mancanza di contraddittorio o limiti procedure possono comportare sanzioni, interessi e aggravi ingenti. È fondamentale riconoscere subito le criticità della propria situazione e attivarsi tempestivamente. In questo articolo esaminiamo le soluzioni legali offerte dal nostro ordinamento – dall’impugnazione dell’accertamento alle definizioni agevolate – aggiornate alla normativa e alla giurisprudenza più recente (Cassazione, Corte Costituzionale, D.Lgs., circolari, ecc.).

L’autore:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia) e professionista fiduciario di un OCC. Dal 2021 è anche “Esperto negoziatore della crisi d’impresa” ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a questa struttura, l’Avv. Monardo assiste il contribuente in modo completo: analisi dettagliata dell’avviso di accertamento o della cartella, ricorsi e difese in commissione tributaria, richieste di sospensione cautelare, trattative con il Fisco, piani di rientro negoziati e soluzioni concordate sia stragiudizialmente sia in ambito giudiziario.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

L’accertamento sintetico (già “redditometro”) delle persone fisiche è disciplinato dall’art. 38 del D.P.R. 600/1973. Tale norma consente all’Amministrazione finanziaria di ricalcolare il reddito di un contribuente basandosi sulle spese e sugli incrementi patrimoniali sostenuti: se il reddito induttivo risulta superiore a quello dichiarato, l’ufficio può notificare un avviso di rettifica con liquidazione di imposte e sanzioni. La normativa è stata modificata negli anni (ad es. D.L. 78/2010, L. 178/2020, D.Lgs. 108/2024) introducendo soglie percentuali e assolute (es. scostamento minimo del 20% e differenza di circa €70.000) per limitare l’uso del redditometro ai casi di evasione «importante». In ogni caso, il contribuente ha diritto al contraddittorio preventivo (ex art. 38, comma 7), che tuttavia non esonera dal successivo impugnare l’atto se la verifica si conclude in modo sfavorevole.

Sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito i principi di base. Innanzitutto, l’esistenza delle cosiddette “voci indici di capacità contributiva” (beni e spese non dichiarati) costituisce presunzione relativa: l’accertamento sintetico impone di considerare la disponibilità di un bene come indice di reddito tassabile, ma la valutazione finale spetta al giudice tributario. Il contribuente può opporsi dimostrando che il reddito “maggiorato” presunto deriva da fonti lecite o esenti, oppure che addirittura non sussiste. In particolare, la Cassazione ha ribadito che l’accertamento sintetico non preclude al contribuente di provare, con documentazione adeguata, che il maggiore reddito determinato sinteticamente è composto da redditi esenti o già assoggettati a ritenute alla fonte . In altri termini, è onere del contribuente fornire la prova contraria sulla provenienza delle somme utilizzate per sostenere le spese contestate (ad esempio, redditi della moglie, donazioni familiari, eredità, prestiti) . È ormai consolidato l’orientamento secondo cui questa prova deve essere concreta: non basta dimostrare genericamente di avere “altri redditi”, ma occorre produrre documenti (conto corrente, buste paga, contratti di donazione, ecc.) che indichino in maniera oggettiva l’entità e la durata del possesso delle risorse addotte .

Un ulteriore principio accertato è che il giudice tributario può ammettere qualsiasi elemento indiziario volto a scagionare il contribuente. La Corte ha confermato che il contribuente può portare nel processo non solo documenti e contratti, ma anche dichiarazioni di terzi – anche rese al di fuori del giudizio – a supporto della sua difesa. Ad esempio, Cassazione ha stabilito che “può ricorrere anche alle dichiarazioni rese da terzi al di fuori del giudizio, aventi rilevanza meramente indiziaria” per sostenere che una data spesa è stata finanziata con risorse estranee al reddito imponibile . Questo vale anche se il giudizio tributario riguarda la prova di simulazione di contratti o di elusioni: lo scopo dell’azione in commissione è accertare l’infondatezza della pretesa fiscale, pertanto ogni elemento utile alla dimostrazione dell’insussistenza del reddito presunto è ammesso .

Procedura dopo la notifica dell’atto

Appena notificato l’avviso di accertamento (o la contestazione di maggiore imposta), il contribuente entra in contenzioso tributario. Innanzitutto è bene verificare i termini di impugnazione: il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale (CTP) deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica (D.Lgs. 546/1992, art. 23). È essenziale rispettare tale scadenza – in caso contrario il ricorso è inammissibile – e individuare i motivi di impugnazione più efficaci. Il ricorso deve contenere, tra l’altro, le generalità, gli estremi dell’atto impugnato, i fatti e le ragioni di diritto su cui si basa la difesa (es. contestazione dell’anomalia individuata, vizi di motivazione, errata applicazione delle presunzioni, ecc.).

In sede di ricorso, il contribuente può chiedere la sospensione cautelare dell’atto (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992) qualora sussistano gravi motivi o pericolo nell’attesa della sentenza finale. La sospensione serve a bloccare l’esecutività dell’avviso di accertamento (e delle somme richieste) fino al pronunciamento della CTP. Vanno documentati il fondamento del gravame (ad es. omissioni o vizi dell’accertamento) e il pregiudizio imminente (sanzioni, interessi). Se il giudice tributario ravvisa i presupposti richiesti, può accogliere la richiesta cautelare, rinviando la decisione di merito e concedendo al contribuente più tempo per reperire documenti probatori.

Durante il procedimento, il contribuente ha diritto al contraddittorio e può produrre documentazione e memorie integrative. È fondamentale sfruttare questa fase (art. 39-bis D.Lgs. 546/92): molte volte l’Agenzia dell’Entrate non è obbligata a depositare tutta la documentazione contabile in suo possesso prima dell’accertamento, perciò il contraddittorio rappresenta un’occasione per ottenere chiarimenti. L’assistenza di un tecnico (commercialista/avvocato) consente di richiedere la produzione di ulteriori atti (es. estratti conto, fatture d’acquisto, prospetti di spesa) e di confutare le assunzioni di fondo dell’ufficio. Ad esempio, si può eccepire che certe spese contestate non riflettono consumi reali, oppure che sono già state complessivamente dedotte/dedotte in altra forma.

Difese e strategie legali

Le possibili strategie difensive dipendono dal quadro fattuale e dalla solidità dell’accertamento. In generale, occorre:

  • Produrre documentazione probatoria: bilanci, estratti conto, dichiarazioni sostitutive, testimonianze di terzi, ricevute di dono/finanziamento. Come sopra, si può persino ottenere e depositare dichiarazioni firmate da familiari o fornitori che attestino finanziamenti o lavori non imputabili al contribuente. Ogni elemento che dimostri “da dove vengono i soldi” aiuta a demolire la presunzione.
  • Dimostrare vizi di motivazione: l’avviso di accertamento deve motivare chiaramente le ragioni della contestazione. Una motivazione nulla o apparente (che non spiega il nesso tra spesa e capacità contributiva) può far dichiarare nullo l’avviso . In sede di ricorso bisogna segnalare difetti di logica o omissioni. Anzi, la Cassazione ricorda che il giudice non può limitarsi a ribadire l’onere di prova a carico del contribuente senza esaminare le sue ragioni: se la Commissione di grado inferiore nel motivare si è limitata a dire “onere probatorio non assolto” senza valutare i documenti prodotti, la sentenza è nulla .
  • Contestare i presupposti oggettivi: può succedere che l’Agenzia abbia computato spese non riconducibili all’anno di imposta, oppure abbia attribuito al contribuente attività economica fittizie. Se, ad esempio, il contribuente ha cambiato residenza o ha partecipazioni che giustificano l’acquisto di un bene, è importante farlo valere nel ricorso. In alcuni casi l’amministrazione confonde le spese di un professionista con quelle di un familiare convivente o non controlla bene il periodo di pagamento. Annullare anche piccoli errori tecnici può fare cadere l’intero accertamento.
  • Adozione di un calcolo alternativo: se l’ammontare dell’accertamento è spropositato, si può provare a ricostruire il reddito presunto con criteri propri (es. confronto con redditi d’impresa, con parametri settoriali o indici statistici). Presentando un’elaborazione alternativa può emergere che, pur considerando le spese contestate, il reddito “minimale” compatibile è comunque inferiore a quanto affermato dall’ufficio. Questo metodo è spesso efficace quando il contribuente ha anche attività imprenditoriale o professionale con contabilità regolare: in tali casi l’accertamento sintetico (normale destinato ai soli redditi IRPEF) appare del tutto inapplicabile.

Se il ricorso non viene accolto in Commissione, il contribuente può impugnare in appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR). Anche in questo grado il mantenimento delle argomentazioni è fondamentale: vanno confermati i difetti contestati e, in caso di riforma sfavorevole, può essere valutato un ricorso per cassazione (Cassazione penetra solo questioni di diritto e motivazione).

Strumenti alternativi e soluzioni deflattive

In alcuni casi può essere preferibile cercare di “limitare il danno” con strumenti di risoluzione del debito previsti dalla legge. Tra questi vi sono:

  • Adesione al contraddittorio/parallelo accordo con l’Agenzia: anche fuori dalle forme (in teoria non esiste una vera “conciliazione tributaria” obbligatoria, ma esistono prassi di contraddittorio e definizioni), può essere possibile raggiungere un’intesa con l’ufficio, specie in presenza di errori evidenti. L’avvocato può proporre una transazione o una mediazione con l’Agenzia (ai sensi degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 128/2015), offrendo di sanare parzialmente il debito (es. tramite un piano di dilazione) oppure chiedendo riduzioni di sanzioni.
  • Rateazione e sospensione di riscossioni: anche senza definizione di merito, una volta contestato l’atto è possibile chiederne la sospensione (art. 68 D.P.R. 602/1973) e rateizzare eventuali somme dovute. I debiti in discussione possono quindi essere frazionati in più rate mensili, permettendo al contribuente di recuperare margine di liquidità e tempo per ulteriori accertamenti difensivi.
  • Rottamazione e definizione agevolata: quando l’avviso di accertamento si tramuta in cartella esattoriale (omessa impugnazione o successiva cartella di pagamento), possono applicarsi le misure di definizione agevolata dei debiti fiscali. Ad es. la rottamazione cartelle (Legge 145/2018 e successive) consente di pagare imposte e sanzioni senza maggiorazioni di interesse, anche se il ricorso è pendente; il saldo e stralcio (DL 119/2018) può ridurre ulteriormente l’importo a seconda del reddito e patrimonio del contribuente. Questi istituti sono soggetti a termini fissi (occorre monitorare i bandi e i pagamenti scadenzati), ma rappresentano una chance concreta per chi vuole chiudere la controversia senza vincere in pieno la causa.
  • Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e concordati (per debitori sovraindebitati): se il contribuente si trova in stato di crisi complessiva (molteplici debiti tributari e privati), la legge 3/2012 offre strumenti di soluzione. Ad esempio, l’accordo di composizione della crisi (art. 7 L. 3/2012) consente di proporre agli organi preposti un piano di pagamento dei debiti ai creditori (anche fiscali), spesso con dilazioni e parziali riduzioni concordate . Il piano del consumatore (art. 12 L. 3/2012) è uno strumento analogo dedicato ai consumatori non imprenditori. In ogni caso, tali procedure prevedono l’esdebitazione finale: i debiti residui non soddisfatti possono essere cancellati una volta estinto il piano (art. 14 L. 3/2012). Il nuovo Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), integrato dal D.L. 118/2021, ha ulteriormente potenziato misure simili (accordi negoziati con supporto di un esperto, liquidazione semplificata, ecc.). L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi e professionista OCC, può guidare l’impresa o il privato sovraindebitato nell’accesso a questi rimedi, fornendo ai giudici i piani patrimoniali richiesti e negoziando con i creditori (anche erariali).
  • Errori comuni da evitare: in ogni fase si devono evitare ingenuità che possano pregiudicare la difesa. Ad es., non presentare ricorso pensando di poter trattare tutto “in rotone”, oppure non documentare subito le affermazioni di terzi. Bisogna rispondere entro i termini, far valere eventuali prescrizioni di imposta o di sanzioni (art. 43 D.P.R. 602/1973), e non sottovalutare la possibilità di portare in giudizio questioni procedurali (vizi di notifica, incompetenza dell’ufficio, difetti di motivazione dell’avviso, violazioni della normativa del contraddittorio).

Tabelle riepilogative

Strumento DifensivoQuando utilizzarloRiferimenti normativi
Ricorso in CTPOgni accertamento not. entro 60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/92 art. 23; art. 38 DPR 600/73
Sospensione cautelareAlla presentazione del ricorso, se sussistono gravi motivi o pericolo di danno irreparabile.D.Lgs. 546/92 art. 47; D.P.R. 602/1973 art. 68
Adempimento collaborativo (negoziazione fiscale)Prima dell’accertamento definitivo (contraddittorio, accordo bonario)D.Lgs. 128/2015 artt. 5-6 (adempimento collaborativo)
Rottamazione/Saldo&StralcioSu cartelle esattoriali dopo il rigetto del ricorso; chiusura agevolata del debito con pagamento ridotto.L. 145/2018 e ss.mm. (rottamazione); DL 119/2018 (saldo e stralcio)
Piano del consumatore (L.3/2012)Debitore consumatore sovraindebitato, per ridefinire i debiti ed esdebitare.Legge 3/2012, art. 12
Accordo di ristrutturazione (L.3/2012)Debitore non consumatore con più creditori, per ristrutturare i debiti.Legge 3/2012, art. 7
Concordato preventivo (D.Lgs. 14/2019)Imprese in crisi per indebitamento, anche procedure preventive con tutela.D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi)

Domande frequenti (FAQ)

  • 1. Che cos’è l’accertamento sintetico (reddito presunto)?
    L’Agenzia delle Entrate stima il reddito del contribuente sulla base delle spese non giustificate in dichiarazione. Se rileva spese (consumi, immobili, investimenti, ecc.) sproporzionate rispetto al reddito dichiarato, può presumere un reddito superiore.
  • 2. Posso impugnare un accertamento basato su redditometro?
    Sì. Anche se il redditometro riconduce determinate spese a reddito tassabile, il contribuente può ricorrere in Commissione Tributaria e fornire documentazione contraria. La Cassazione stessa consente di dimostrare (anche con prove indirette) che il presunto reddito non esiste o è inferiore .
  • 3. Qual è l’onere della prova?
    È del contribuente. Spetta all’Agenzia individuare gli elementi indici di capacità contributiva (beni, spese, incrementi patrimoniali), ma spetta al contribuente provare documentalmente l’estraneità fiscale di questi mezzi (es. redditi esenti, donazioni, mutui ricevuti). In pratica, il contribuente deve dimostrare come ha potuto sostenere quelle spese.
  • 4. Posso usare dichiarazioni di miei familiari o amici come prova?
    Sì, anche dichiarazioni scritte da terzi possono essere utilizzate come prova indiziaria in commissione tributaria. La Cassazione ha confermato che il contribuente può ricorrere a dichiarazioni rese da terzi per sostenere che un bene o una spesa non derivano dal reddito imponibile .
  • 5. Cosa succede se non faccio ricorso entro i termini?
    Se il ricorso in CTP non è presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, l’accertamento diventa definitivo. L’unica opzione a quel punto è pagare l’imposta e poi cercare eventuali rimedi straordinari (ad es. ripetizione di indebito, se applicabili), ma in generale il diritto all’impugnazione si estingue con la decadenza.
  • 6. Conviene ricorrere sempre o talvolta definire subito?
    Dipende dal caso. Se le contestazioni appaiono infondate (es. spese chiaramente finanziate da redditi legittimi), conviene impugnare. Se invece il contenzioso è fragile, il contribuente può valutare una definizione agevolata (rottamazione, piano dei pagamenti) per limitare oneri. Ad ogni modo, meglio incontrare un professionista prima di decidere.
  • 7. Quali termini e scadenze devo osservare?
    – 60 giorni dalla notifica: termine per ricorso in Commissione Tributaria .
    – 60 giorni dopo la sentenza di CTP: termine per appello in CTR.
    – 60 giorni dall’appello CTR: termine per ricorso in Cassazione (solo su questioni di diritto).
    – Pagamento o rateazione: 30 giorni dalla notifica della cartella, salvo sospensione o definizione.
  • 8. Quando conviene chiedere la sospensione cautelare?
    Bisogna valutarlo subito: se le somme richieste sono elevate e si rischia aggredibilità patrimoniale (pignoramenti, ipoteche), chiedere la sospensione con il ricorso in CTP può evitare esecuzioni immediate. Si concede a discrezione del giudice solo se il ricorso ha buone ragioni e c’è pericolo per il contribuente.
  • 9. Posso rateizzare il debito mentre ricorro?
    Sì, anche durante il ricorso è possibile chiedere la rateazione delle somme non accantonate, fermo restando l’eventuale sospensiva. Molti soggetti si trovano a concordare con l’agente della riscossione un piano di dilazione: ciò non interrompe il giudizio, ma riduce l’impatto immediato del tributo.
  • 10. Quali errori comuni devo evitare?
    Non cadere nella trappola di fornire informazioni incomplete o errate. Ad esempio, se si dichiara di non avere altre entrate mentre in realtà si possiedono beni o conti correnti comuni con terzi, il fisco scoprirà l’incongruenza. È essenziale essere onesti e far emergere da subito tutti i redditi leciti (anche quelli non tassabili, come assegni familiari o pensioni estere esenti). Un altro errore è non conservare i documenti (contratti, fatture, estratti conto): in caso di verifica, l’assenza di prova può far ritenere valide le presunzioni.
  • 11. L’avviso di accertamento deve essere motivato?
    Sì. Il fisco è obbligato a spiegare le ragioni dell’accertamento. Una motivazione vaga o insufficiente può essere censurata come nullità. Ricordiamo che Cassazione ha annullato sentenze in cui il giudice aveva sostenuto solo l’inadempienza probatoria del contribuente senza analizzare i fatti: la motivazione deve essere «dinamica», descrivendo il ragionamento alla base della decisione .
  • 12. Cosa posso chiedere al mio consulente in queste situazioni?
    – Analisi tecnica dell’avviso: verifica di legittimità e coerenza.
    – Predisposizione del ricorso con argomentazioni mirate (legali e tecniche).
    – Acquisizione di documenti di prova (lettere, scritture contabili).
    – Richiesta sospensione e rateazione in giudizio.
    – Valutazione di una definizione agevolata (adempimento collaborativo o concordato).
    – Predisposizione di memorie integrative dopo perizie o ispezioni.
  • 13. L’Agenzia può contestare spese di cui non ho alcun documento?
    L’ufficio può farlo in sede di accertamento sintetico, ma in giudizio dovrà indicare gli elementi su cui basa la ricostruzione. Se non ci sono elementi certi, il contribuente può sostenere che l’accertamento è basato su mera presunzione generica. In passato Cassazione ha annullato accertamenti fondati solo su indici vaghi, ribadendo che serve un quid pluris (un elemento certo) per far scattare la presunzione relativa.
  • 14. Cosa succede se il giudice mi dà torto?
    Se il verdetto di appello (CTR) conferma l’accertamento, si può valutare il ricorso in Cassazione (entrambe le parti possono ricorrere, entro 60 giorni). Un’ulteriore opzione – per importi rilevanti – è la domanda di riapertura straordinaria (rito ex art. 23 c. 2 D.P.R. 602/73) se emergono nuovi documenti che provino l’estraneità fiscale delle spese. In mancanza di esito positivo, alla fine resta l’onere di pagamento delle imposte, con le possibili sanzioni ridotte se il ricorso è stato fatto diligentemente.
  • 15. Posso adire il giudice civile o penale?
    No, le controversie tributarie stricto sensu si decidono davanti alle commissioni tributarie. Tuttavia, se emergono profili di frode (es. documenti falsi) o reato fiscale (omissione dichiarativa colposa o dolosa), si possono valutare altre strade giuridiche. Spesso, però, queste ipotesi rafforzano la posizione del fisco nel contenzioso tributario ordinario, e il nostro approccio rimane quello di smontare l’accertamento sui fatti e sulle prove.

Conclusione

In conclusione, difendersi da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate basato sulle spese personali è complesso ma non impossibile. Attraverso le strategie illustrate (ricorso motivato, prova contraria, utilizzo di strumenti di definizione del debito) il contribuente può tutelare i propri diritti. I principi giurisprudenziali richiamati dimostrano che il Fisco non ha campo libero: è l’Amministrazione che deve indicare elementi concreti, e spetta al contribuente dimostrare l’esatto contrario con fatti e documenti .

Agire tempestivamente è fondamentale. Ritardare senza consultare un esperto può portare a conseguenze gravi (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, insostenibilità finanziaria). Con l’assistenza dell’Avv. Monardo e del suo team, potrai ottenere fin da subito una valutazione tecnica della tua situazione e intraprendere le azioni più opportune per bloccare le azioni esecutive.

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Fonti: Normativa tributaria (D.P.R. 600/1973, artt. 36, 38; D.Lgs. 546/92), Legge n.3/2012, n.178/2020, D.Lgs. n.108/2024; sentenze di Cassazione, in particolare Corte di Cassazione civ., sez. V, ord. n. 4838/2024 ; Cass. trib., ord. n. 238/2024 . Gli orientamenti citati sono aggiornati a febbraio 2026.

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