Rigetto Dell’istanza Di Sospensione Dell’esecuzione: Come Difendersi Con L’Avvocato Specializzato

Introduzione

Il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione è uno degli ostacoli più temuti dai debitori e dai contribuenti che cercano di bloccare un pignoramento, una cartella esattoriale o un’altra azione esecutiva. Si tratta di una situazione critica: se il giudice nega la sospensione, l’esecuzione forzata va avanti immediatamente, con rischi concreti di perdita di beni, blocco dei conti correnti, pignoramento di stipendi o pensioni e altre conseguenze gravi. In questa introduzione esamineremo perché questo tema è così importante, quali soluzioni legali sono possibili e come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario – e il suo staff multidisciplinare possono aiutare concretamente il debitore a difendersi.

Perché il rigetto della sospensiva è un problema urgente? Se l’esecuzione non viene sospesa, i tempi diventano frenetici: gli atti di pignoramento possono proseguire senza indugio, le aste dei beni possono essere fissate e il debitore rischia di vedere la propria casa venduta o il conto prosciugato in breve tempo. Alcuni errori comuni aggravano la situazione – ad esempio ignorare le notifiche, sottovalutare i termini per reagire, oppure fare opposizioni generiche e poco fondate. Sapere in anticipo come muoversi è fondamentale: un singolo passo falso può precludere alcune difese o rendere impossibile recuperare i propri beni una volta espropriati.

Quali soluzioni legali saranno illustrate? In questo articolo affronteremo in dettaglio le strategie per difendersi dopo un rigetto della sospensione. Vedremo come impugnare l’ordinanza negativa (ad esempio proponendo reclamo al collegio entro 15 giorni o nuove istanze se mutano le circostanze), come procedere nel giudizio di merito per far valere le proprie ragioni nonostante la mancata sospensiva, e quali strumenti alternativi si possono attivare per bloccare o attenuare gli effetti dell’esecuzione. Parleremo di conversione del pignoramento (ossia sostituire i beni pignorati con un piano di pagamento rateale fino a 48 mesi), di trattative e piani di rientro con i creditori, nonché di soluzioni stragiudiziali e concorsuali: ad esempio le procedure da sovraindebitamento (come il piano del consumatore o la liquidazione dei debiti) che consentono di congelare le azioni esecutive, le definizioni agevolate dei debiti fiscali (rottamazione delle cartelle, rateizzazioni, saldo e stralcio) che sospendono immediatamente pignoramenti, fermi e ipoteche, e altre misure di sollievo previste dalla legge.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e in cosa può aiutarci? L’Avv. Monardo è un avvocato cassazionista che coordina un team nazionale di professionisti esperti in diritto bancario e tributario. Il suo studio multidisciplinare include avvocati e dottori commercialisti che affrontano quotidianamente problematiche di pignoramenti, cartelle esattoriali, usura bancaria e indebitamento. L’Avv. Monardo vanta inoltre qualifiche specialistiche uniche: è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (ai sensi della L. 3/2012) iscritto negli elenchi ufficiali del Ministero della Giustizia, nonché professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In altre parole, possiede gli strumenti sia giudiziali che extragiudiziali per gestire situazioni di crisi debitoria a 360 gradi. Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff possono aiutare concretamente il lettore in vari modi: analizzando l’atto esecutivo e il titolo a monte per individuare vizi o illegittimità da far valere; predisponendo ricorsi e opposizioni mirate, corredate da istanze di sospensione ben motivate; attivando sospensioni alternative (come richieste di sospensione amministrativa al Fisco o accordi transattivi temporanei con la banca); avviando e gestendo trattative per piani di rientro sostenibili o soluzioni rateali; e ove necessario intraprendendo procedure concorsuali o deflative (come la composizione negoziata per l’impresa, il piano del consumatore o la rottamazione delle cartelle) per ridurre o cancellare il debito e fermare definitivamente le azioni esecutive.

Nel prosieguo dell’articolo troverai spiegazioni normative aggiornate al mese di gennaio 2026, riferimenti a leggi e sentenze recentissime (Cassazione, Corti di Giustizia Tributarie, Tribunali) e consigli pratici per difenderti in modo efficace. L’obiettivo è metterti a disposizione una guida completa, dal linguaggio chiaro ma tecnicamente accurato, con un taglio operativo: ogni sezione è scritta dal punto di vista del debitore/contribuente e mira a suggerire soluzioni reali e concrete. Troverai anche tabelle riassuntive, FAQ (domande frequenti) e persino delle simulazioni pratiche per capire come potrebbe evolvere il tuo caso.

Ricorda: non sei da solo in questa battaglia. Con l’assistenza di un avvocato specializzato come l’Avv. Monardo, aumentano enormemente le tue chance di bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o altre azioni esecutive prima che sia troppo tardi. Non aspettare di subire passivamente le conseguenze: informati, reagisci e fatti supportare da professionisti esperti.

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Contesto normativo e giurisprudenziale in materia di sospensione dell’esecuzione

In questa sezione esaminiamo il quadro giuridico di riferimento: quali norme regolano l’istanza di sospensione dell’esecuzione e il suo rigetto, e quali pronunce dei giudici aiutano a comprendere i diritti del debitore. Distinguere i diversi ambiti è fondamentale, perché le regole cambiano a seconda che si tratti di esecuzione civile ordinaria (ad esempio un pignoramento da parte di una banca o di un privato creditore) oppure di riscossione esattoriale (pignoramenti e fermi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione su cartelle). Vediamo dunque le principali disposizioni normative e alcuni precedenti chiave della giurisprudenza.

Sospensione dell’esecuzione nel processo civile (opposizioni a precetto e pignoramento)

Nel processo civile ordinario, il Codice di procedura civile (c.p.c.) prevede la possibilità di sospendere un’esecuzione forzata quando il debitore la contesta mediante un’opposizione. Le norme principali sono:

  • Art. 615 c.p.c. (Opposizione all’esecuzione): il debitore può opporsi sostenendo che il creditore non ha il diritto di procedere (es. perché il debito è estinto, prescritto o il titolo esecutivo è nullo). Se l’esecuzione è già iniziata (ad esempio dopo la notifica del pignoramento), l’opposizione si propone al giudice dell’esecuzione e può essere chiesta la sospensione. Il giudice, sussistendo gravi motivi, può sospendere il processo esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c., paralizzando temporaneamente gli atti esecutivi in attesa della decisione . L’ordinanza che decide sull’istanza di sospensione in questo caso viene emessa “inaudita altera parte” (ossia in urgenza senza contraddittorio immediato) o all’esito di una breve udienza camerale, ed è un provvedimento cautelare.
  • Art. 617 c.p.c. (Opposizione agli atti esecutivi): il debitore (o anche terzi interessati) può opporsi per vizi formali degli atti dell’esecuzione (es. pignoramento notificato in modo irregolare, avvisi o documenti mancanti). L’opposizione agli atti esecutivi va fatta entro 20 giorni dalla conoscenza legale dell’atto viziato. Anche in questo caso si può chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere la procedura se vi sono fondati motivi di nullità che potrebbero portare all’annullamento dell’atto impugnato.
  • Art. 619 c.p.c. (Opposizione di terzo all’esecuzione): se un terzo rivendica la proprietà o altri diritti sui beni pignorati (es. il bene pignorato appartiene a un terzo e non al debitore), può opporsi all’esecuzione. Anche al terzo opponente è riconosciuta la facoltà di chiedere la sospensione, nelle stesse forme delle opposizioni del debitore.
  • Art. 624 c.p.c. (Sospensione per opposizione all’esecuzione): questa norma, fondamentale, stabilisce che in caso di opposizione ex artt. 615 o 619 già in corso di esecuzione, il giudice dell’esecuzione “concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte il processo esecutivo”. Il legislatore quindi condiziona la sospensione alla presenza di gravi motivi, che la giurisprudenza ha interpretato come situazioni in cui l’opponente presenta ragioni fondate (fumus boni iuris) e c’è urgente necessità di fermare la procedura per evitare danni irreparabili (periculum in mora). Ad esempio, la Cassazione ha chiarito che il giudice deve sospendere la vendita forzata di un immobile se emergono elementi nuovi o illeciti che incidono sulla formazione del prezzo d’asta, oppure se il prezzo di aggiudicazione è gravemente iniquo e frutto di anomalie . In generale, rientra nel potere discrezionale del giudice dell’esecuzione valutare caso per caso la gravità dei motivi addotti.
  • Art. 625 c.p.c. (provvedimenti del G.E. reclamabili): tradizionalmente, l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione accoglie o rigetta l’istanza di sospensione in opposizione veniva ritenuta non impugnabile con ricorso in Cassazione immediato, in quanto provvedimento ordinatorio non definitivo. La tutela era dunque affidata al prosieguo del giudizio di merito oppure al cosiddetto reclamo di cui diremo tra poco .
  • Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c. ante causam): un caso particolare di opposizione all’esecuzione è quella contro l’atto di precetto (il quale anticipa l’esecuzione, intimando il pagamento entro un termine). Se si propone opposizione al precetto prima che inizi il pignoramento, si può chiedere al giudice dell’esecuzione (o al giudice cui spetterebbe l’esecuzione) di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo prima che l’esecuzione inizi. Questa sospensione “preventiva” blocca temporaneamente la possibilità di procedere a pignoramento in attesa della decisione sull’opposizione. Dopo la Riforma Cartabia del 2022, è stato chiarito che l’istanza di sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c. deve essere presentata prima dell’avvio dell’esecuzione, e che contro l’ordinanza che provvede su di essa è ammesso reclamo al collegio ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., analogamente a quanto avviene per le sospensioni nelle opposizioni pendenti .

Giurisprudenza rilevante: La Suprema Corte ha più volte affrontato temi legati alla sospensione nelle opposizioni esecutive. Ad esempio, Cassazione Sezioni Unite n. 9479/2023 ha stabilito un principio di grande importanza a tutela dei consumatori: se il titolo esecutivo è un decreto ingiuntivo non opposto, fondato però su un contratto contenente clausole abusive, il giudice dell’esecuzione deve sospendere il pignoramento per permettere al debitore-consumatore di proporre opposizione tardiva avverso il decreto . Questo significa che, pur in presenza di un decreto ingiuntivo definitivo, il diritto UE a protezione del consumatore impone di bloccare l’esecuzione e riaprire il contraddittorio sulle clausole nulle (ad es. fideiussioni bancarie con condizioni anticoncorrenziali). Un altro orientamento utile è quello affermato da Cass. civ. n. 18451/2015, che ha elencato i casi in cui il giudice può sospendere la vendita ex art. 586 c.p.c. per prezzo notevolmente inferiore al giusto: si va da fatti nuovi successivi all’aggiudicazione, a interferenze illecite (es. turbative d’asta criminali), a errori dolosi nella stima scoperti dopo, fino a circostanze conosciute tardivamente da una parte che avrebbero impedito la vendita . Questo elenco orienta i giudici nell’uso prudente ma doveroso del potere di sospensione d’ufficio della vendita in casi eccezionali, anche indipendentemente da un’istanza di parte.

Riforma Cartabia e novità 2023: Il D.Lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia del processo civile) ha introdotto alcune modifiche procedurali. In tema di opposizioni esecutive, ha confermato che la fase iniziale dinanzi al giudice dell’esecuzione è sommaria e camerale. Il giudice, all’udienza fissata ex art. 185 disp. att. c.p.c., decide con ordinanza se accogliere o rigettare l’opposizione e, contestualmente, fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito (dinanzi al tribunale in composizione collegiale) . Se l’opponente soccombente non introduce la causa di merito entro quel termine, l’ordinanza sommaria diventa definitiva. La Riforma ha anche esplicitato che contro l’ordinanza che concede o nega la sospensione dell’esecuzione è esperibile il reclamo al collegio entro 15 giorni ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. . Questo mezzo di impugnazione – già previsto per i provvedimenti cautelari – è stato chiarito applicabile anche alle sospensive nelle opposizioni esecutive, come confermato dalle Sezioni Unite nel 2019 . Ne risulta che chi subisce un rigetto dell’istanza di sospensione da parte del G.E. può rivolgersi a un collegio di tre giudici (dello stesso tribunale) per chiederne la revoca o modifica, entro stretti termini. Su questo reclamo decide un collegio diverso e il giudice che aveva emesso l’ordinanza non può farne parte, a garanzia d’imparzialità . Il collegio decide in camera di consiglio entro 20 giorni, confermando, modificando o revocando il provvedimento cautelare impugnato . L’ordinanza del collegio a sua volta non è ulteriormente impugnabile (salvo eventualmente il ricorso per Cassazione a fine causa, per motivi di legittimità, trattandosi pur sempre di provvedimento interinale).

In sintesi, nel contesto civile il legislatore e i giudici delineano un sistema in cui la sospensione dell’esecuzione è un rimedio eccezionale, accordato solo in presenza di seri motivi, ma comunque garantito: il debitore ha diritto a una valutazione rapida della sua istanza cautelare e, in caso di rigetto, può chiedere un secondo sguardo al collegio. Se anche il collegio nega la sospensione, non resta che difendersi nel merito o cercare altre vie, come vedremo più avanti.

Sospensione dell’esecuzione nel processo tributario (ricorsi contro cartelle e atti fiscali)

Diverso è il panorama per la riscossione tributi e le cartelle esattoriali. Qui la materia è regolata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Codice del processo tributario, recentemente ridenominato “giustizia tributaria”), nonché da norme speciali sulla riscossione (D.P.R. 602/1973). Quando un contribuente impugna un atto dell’Agenzia delle Entrate o della Riscossione (ad esempio un avviso di accertamento o una cartella di pagamento), può chiedere una sospensione sia dell’atto impositivo che delle azioni esecutive collegate.

  • Art. 47 D.Lgs. 546/1992 (Sospensione dell’atto impugnato): il contribuente che propone ricorso in primo grado (oggi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ex Commissione Tributaria Provinciale) può presentare un’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, se l’esecuzione di tale atto gli causerebbe un danno grave e irreparabile . Ad esempio, se impugna una cartella esattoriale, può chiedere di sospendere la riscossione della somma richiesta in attesa della sentenza. L’istanza viene decisa in tempi brevi: il presidente fissa la trattazione entro 30 giorni, in camera di consiglio, con comunicazione alle parti almeno 5 giorni prima . In casi di eccezionale urgenza, il presidente può addirittura concedere una sospensione provvisoria monocratica inaudita altera parte con decreto motivato, efficace fino alla pronuncia del collegio . Il collegio (o il giudice monocratico, se la causa è di valore inferiore a determinate soglie) decide con ordinanza motivata immediatamente comunicata alle parti . La sospensione può essere totale o parziale e può essere subordinata dal giudice alla prestazione di una garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa) da parte del contribuente, a norma dell’art. 69 del processo tributario . Se la sospensione viene concessa, la legge impone di fissare l’udienza di merito entro 90 giorni , per evitare che la causa rimanga sospesa per tempi eccessivi. Importante: gli effetti della sospensione cessano automaticamente alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado . Se il contribuente poi perde la causa, dovrà pagare anche interessi (attualmente al 4,5% annuo) sulle somme sospese .
  • Gradi successivi: storicamente, prima della riforma recente, l’ordinanza di sospensione (o diniego di sospensione) emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale non era impugnabile. Il contribuente doveva accontentarsi della decisione in primo grado sul cautelare. Inoltre, se perdeva in primo grado sul merito, la legge prevedeva che per appellare doveva versare una parte delle imposte (di regola il 50% dell’importo, ridotto poi al 1/3 per alcuni atti) oppure, in alternativa, chiedere al giudice d’appello di sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado. D.Lgs. 156/2015 ha introdotto la possibilità di chiedere sospensione anche in appello (art. 52 D.Lgs. 546/92), e D.Lgs. 130/2022 ha riformato la giustizia tributaria introducendo giudici monocratici per le liti minori e altre novità. Ma la vera svolta è arrivata con la recente riforma del 2023.
  • Novità 2024 – D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220: in attuazione della Delega per la riforma fiscale, è stato emanato questo decreto che, dal 4 gennaio 2024, rivoluziona la tutela cautelare tributaria. La novità principale è l’impugnabilità delle ordinanze cautelari che fino al 2023 non potevano essere appellate . Ora, se la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado respinge (o concede) la sospensione, la parte interessata può impugnare l’ordinanza. Le modalità dipendono da chi ha deciso in primo grado: se l’ordinanza è stata emessa da un giudice monocratico, si propone un reclamo davanti alla stessa Corte in composizione collegiale (ossia si chiede al collegio della Corte di primo grado di riesaminare il decreto del giudice singolo) . Se invece l’ordinanza è stata emessa dal collegio di primo grado, l’impugnazione si propone alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (l’ex Commissione Regionale) . In entrambi i casi non si paga contributo unificato aggiuntivo e la procedura è rapida. Questa è una conquista importante per i contribuenti: significa che il rigetto di una sospensiva in materia fiscale può essere rivalutato da un giudice superiore entro poche settimane, offrendo una seconda chance di bloccare la riscossione.
  • Sospensione in appello (Art. 52 D.Lgs. 546/92): contestualmente, la riforma ha razionalizzato la sospensione in fase di appello. Ora l’art. 52 riformato prevede che la sentenza di primo grado può essere appellata e contestualmente l’appellante può chiedere la sospensione della sua efficacia esecutiva (inibitoria), se vi sono gravi e fondati motivi . La procedura è analoga: il presidente della Corte fissa entro 30 giorni la camera di consiglio e può concedere misure provvisorie urgenti . Il collegio in secondo grado decide con ordinanza non impugnabile entro tempi stretti. Attenzione: il D.Lgs. 220/2023 ha soppresso la precedente possibilità (residuale) di chiedere in appello la sospensione dell’atto impugnato ex art. 47 in caso di danno grave , proprio perché ora il contribuente deve rivolgersi alla sospensione della sentenza di primo grado. In pratica, se perdi in primo grado e vuoi evitare di pagare nell’attesa dell’appello, devi chiedere la sospensione dell’efficacia di quella sentenza sfavorevole, non più la sospensione dell’originario atto fiscale (che a quel punto è “confermato” dalla sentenza).
  • Sospensione in Cassazione (Art. 62-bis D.Lgs. 546/92): ulteriore innovazione, speculare all’art. 373 c.p.c., introdotta per la fase di legittimità. Se una causa tributaria è giunta in Cassazione (dopo sentenza d’appello), la parte che ricorre in Cassazione può chiedere alla stessa Corte di Giustizia Tributaria d’appello che ha emanato la sentenza impugnata di sospendere l’esecutività di quella sentenza, per evitare danno grave e irreparabile . Il meccanismo è simile: trattazione in 30 giorni, decreto presidenziale inaudita altera parte in urgenza, decisione collegiale non impugnabile entro 30 giorni . Anche qui possibile cauzione e interessi al 4,5%. Condizione imprescindibile: dimostrare di aver già depositato il ricorso per Cassazione . Questa è una novità epocale perché storicamente le sentenze delle Commissioni non potevano essere “congelate” in attesa di Cassazione (salvo rarissimi casi di sospensione ex art. 373 c.p.c. concessi dalla Cassazione stessa). Ora invece c’è un rimedio endo-processuale nell’ambito tributario.

In sintesi, il contesto normativo tributario aggiornato al 2026 offre al contribuente una tutela cautelare più efficace: può ottenere la sospensione in primo grado (con tanto di revoca della cartella, fermi amministrativi etc. fino alla decisione) e, se ciò gli viene negato, dal 2024 può appellare quell’ordinanza. Inoltre, in caso di esito sfavorevole nel merito, può chiedere la sospensione della sentenza in appello e persino dopo aver perso in appello (mentre ricorre in Cassazione) può provare a sospendere la sentenza di secondo grado. Tutto questo ovviamente non significa che la sospensione sarà concessa automaticamente: occorre sempre provare il periculum in mora (il grave danno da evitare, ad esempio dimostrando che pagare immediatamente o subire esecuzione causerebbe fallimento dell’azienda o perderebbe la prima casa, ecc.) e un fumus boni iuris, cioè che il ricorso non è pretestuoso ma ha buone probabilità di successo. Il giudice tributario deve valutare sommariamente il merito del ricorso nel decidere la sospensiva . Non bisogna inoltre dimenticare che nel processo tributario il contribuente può essere chiamato a fornire garanzie: ad esempio, nelle sospensive in primo grado spesso è chiesto una fideiussione se l’importo è elevato, e in appello la sospensiva potrebbe essere subordinata a cauzione (anche se la riforma 2023 ha abolito la regola speciale del “bollino di affidabilità fiscale” che esentava alcuni contribuenti virtuosi dalla garanzia ).

Sentenze tributarie recenti: Anche in ambito tributario ci sono pronunce importanti. Vale la pena citare Cass. civ. Sez. Unite 29/01/2025 n. 2098, con cui le Sezioni Unite (riunendosi a fine 2024) hanno risolto una questione di giurisdizione su atti della riscossione. In particolare, hanno confermato che spetta al giudice tributario la cognizione su tutte le opposizioni riguardanti cartelle e atti di natura tributaria, inclusi i pignoramenti esattoriali su conto corrente (ex art. 72-bis DPR 602/1973) quando il contribuente contesta la legittimità sostanziale del credito . La giurisdizione ordinaria rimane competente solo per fasi dell’esecuzione non più legate al merito del tributo (ad esempio contestazioni sulle modalità dell’incanto, distribuzione delle somme, ecc., a procedura avviata correttamente) . Questa pronuncia non riguarda direttamente la sospensione, ma è rilevante per capire a chi rivolgersi: se si vuole sospendere un pignoramento esattoriale contestando il merito del debito fiscale, la sede giusta è il giudice tributario; se invece si contesta un vizio meramente formale nell’esecuzione (es. mancato rispetto dei limiti di pignorabilità), si può ricorrere al giudice ordinario. A livello di merito, segnaliamo che varie Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex CTR) nel 2024 hanno iniziato ad applicare la nuova possibilità di appellare le ordinanze cautelari: ad esempio, la CGT di Lombardia, con ordinanza del marzo 2024, ha accolto il reclamo di un contribuente e ha sospeso la cartella esattoriale, riformando la decisione di primo grado che negava la sospensiva – ciò a riprova che il doppio grado cautelare può dare esiti differenti e dunque va sempre tentato se ci sono buone ragioni.

Procedura passo-passo dopo la notifica: cosa fare e termini da rispettare

Quando ci si trova di fronte a un atto esecutivo (che sia un precetto, un pignoramento, un’ingiunzione fiscale o una cartella di pagamento), è fondamentale sapere cosa accade dopo la notifica e quali sono i prossimi passi. Agire nei tempi giusti e con le mosse corrette può fare la differenza tra bloccare l’esecuzione o subirla passivamente. In questa sezione descriviamo, in ordine cronologico, il percorso tipico dal momento in cui si riceve un atto alla decisione sull’istanza di sospensione e oltre – evidenziando scadenze, adempimenti e diritti del debitore-contribuente.

1. Notifica dell’atto esecutivo e reazione immediata

Fase iniziale – la notifica: Tutto parte con la notifica di un atto da parte del creditore o dell’Agente della Riscossione. Può trattarsi di un atto di precetto (nel civile), di un atto di pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi), di un avviso di accertamento esecutivo o di una cartella esattoriale (nel tributario), di un’ingiunzione fiscale emessa da enti locali, ecc. La notifica fa “scattare il tempo”: da quel momento decorrono i termini per proporre opposizione o ricorso.

  • Opposizione a precetto: se ricevi un precetto (ingiunzione di pagamento entro 10 giorni, preludio al pignoramento), hai teoricamente 20 giorni per proporre opposizione ordinaria (atto di citazione in tribunale). Tuttavia, poiché il creditore può iniziare il pignoramento già dopo 10 giorni, nella pratica bisogna reagire subito se si vuole prevenire l’esecuzione. L’ideale è depositare un ricorso per opposizione con contestuale istanza di sospensione prima che il pignoramento sia avviato, chiedendo al giudice di urgenza un provvedimento che inibisca l’esecuzione. Il giudice competente è normalmente lo stesso che sarebbe competente per l’esecuzione (Tribunale se il valore supera €5.000, altrimenti Giudice di Pace per importi minori, salvo materia riservata al Tribunale in ogni caso per esecuzioni). In urgenza, il giudice può fissare un’udienza a breve o decidere anche senza ascoltare l’altra parte se i motivi paiono evidenti.
  • Ricorso tributario contro cartella/atto fiscale: se ricevi una cartella di pagamento o un avviso, di norma hai 60 giorni per impugnarlo davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. È fondamentale valutare se chiedere contestualmente la sospensione della riscossione. In materia fiscale non esiste un automatismo per cui il ricorso blocca la riscossione: se non chiedi (e ottieni) la sospensiva, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella l’Agente della Riscossione può legittimamente avviare pignoramenti, fermi e ipoteche . Quindi, all’atto pratico, se presenti il ricorso, presenta anche l’istanza di sospensione cautelare (puoi farlo nello stesso ricorso o con atto separato, ma farlo subito). L’ufficio di segreteria fisserà l’udienza cautelare in tempi rapidi. Nel frattempo, sappi che anche l’Agenzia delle Entrate–Riscossione ha il potere di sospendere autonomamente la riscossione in certi casi (ad esempio se presenti un’istanza in autotutela segnalando un errore palese, o se c’è stata una sospensione amministrativa per provata causa di non esigibilità del credito). In generale però, il contribuente deve attivarsi in sede giudiziale per ottenere tutela.
  • Atto di pignoramento già notificato: se l’esecuzione è già partita (ad es. ti viene notificato un atto di pignoramento immobiliare iscritto in tribunale, o un pignoramento mobiliare a casa tua, o ancora un pignoramento presso terzi notificato alla banca o al datore di lavoro), occorre agire entro certi termini:
  • Per le opposizioni all’esecuzione (contestazioni di merito, ex art. 615 c.p.c.), non c’è un termine fisso se il motivo sorge dalla mancanza di diritto del creditore, ma la legge Cartabia fissa comunque un termine perentorio per formalizzare l’atto di citazione introduttivo al merito se l’opposizione è iniziata con ricorso al G.E.. Inoltre, la prassi e la giurisprudenza suggeriscono di farle non oltre l’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o dell’assegnazione: superata quella fase, alcune contestazioni potrebbero considerarsi tardive. Ad esempio, se vuoi eccepire che il titolo è invalido, farlo dopo che l’immobile è già stato venduto all’asta potrebbe essere troppo tardi per bloccare il trasferimento.
  • Per le opposizioni agli atti esecutivi (vizi formali), il termine è tassativo: 20 giorni da quando hai avuto conoscenza del vizio (di solito coincidente con la notifica dell’atto). Ad esempio, se il pignoramento contiene errori, hai 20 giorni dalla notifica del pignoramento stesso per proporre opposizione ex art. 617.
  • Se il pignoramento è presso terzi (es. su conto corrente), spesso l’atto viene notificato contestualmente sia a te che al terzo (banca). L’udienza di assegnazione in tribunale viene fissata di solito dopo almeno 90 giorni. Quel lasso di tempo è la tua finestra per agire: potrai fare opposizione e chiedere la sospensione prima che il giudice all’udienza eventualmente assegni le somme al creditore.
  • In tutti i casi di pignoramento già in corso, la richiesta di sospensione va rivolta al giudice dell’esecuzione mediante ricorso (o unitamente all’atto di citazione in opposizione, a seconda dei casi). Il giudice fisserà un’udienza urgente in camera di consiglio. Può anche emettere un provvedimento monocratico d’urgenza immediato se il tempo fino all’udienza risulta pericoloso (ad es., se l’asta è domani, può sospendere subito con decreto e poi confermare in udienza).

Consiglio pratico: Appena ricevi un atto, contatta immediatamente un legale specializzato. Oltre a studiare la strategia di opposizione, un avvocato esperto come l’Avv. Monardo controllerà subito se l’atto presenta vizi formali (da far valere ex art. 617) o profili di nullità del titolo (ex art. 615), e in base a ciò deciderà quali opposizioni proporre. Inoltre, prenderà contatti con eventuali co-obbligati o garanti (ad esempio, se hai un fideiussore, entrambi dovreste coordinarvi per opporvi) e valuterà se esistono margini per approcci alternativi (es.: se il debito è giusto ma non hai liquidità, potrebbe essere più saggio chiedere subito una rateizzazione al creditore o aderire a una definizione agevolata, piuttosto che fare un’opposizione meramente dilatoria).

2. Deposito dell’opposizione o ricorso e prima udienza

Deposito del ricorso/opposizione: Una volta preparato l’atto di opposizione (o il ricorso tributario), questo va depositato secondo le regole del rito: – Nel processo civile: l’opposizione a precetto si introduce con atto di citazione (notificato alla controparte e poi iscritto a ruolo, salvo i casi in cui si scelga la via del ricorso d’urgenza); l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi pendente esecuzione si introduce di regola con ricorso al giudice dell’esecuzione (nel pignoramento già iniziato), da depositare in cancelleria esecuzioni indicando il numero di ruolo dell’esecuzione. In entrambi i casi, se si chiede la sospensiva, è bene evidenziarlo già nel ricorso e magari contattare la cancelleria per segnalare l’urgenza, soprattutto se ci sono atti esecutivi imminenti (es. asta fissata). La cancelleria del G.E. fisserà un’udienza camerale a breve, spesso nel giro di poche settimane o giorni a seconda dell’urgenza. Grazie alla digitalizzazione, oggi è anche possibile depositare telematicamente alcuni atti d’urgenza fuori orario (PCT). – Nel processo tributario: il ricorso si deposita telematicamente sul Portale della Giustizia Tributaria. Se includi l’istanza di sospensione, il sistema richiede di contrassegnare che c’è una richiesta cautelare pendente. Riceverai poi un biglietto di cancelleria con la data della camera di consiglio per la sospensiva (generalmente entro 30 giorni). Se per caso la riscossione ti minaccia prima (es. la cartella è scaduta e AdER annuncia pignoramento), il tuo avvocato può anche presentare una istanza al Presidente per anticipare l’udienza o per un decreto inaudita altera parte in caso di periculum imminente. Dal 2024, se il primo grado dovesse andare male, sappi che già nel ricorso di appello potrai riproporre istanza cautelare all’organo di secondo grado.

Notifiche alle controparti: È cruciale notificare regolarmente l’opposizione o il ricorso a tutte le parti interessate: – In opposizione esecutiva, parte resistente è il creditore procedente (e vanno eventualmente chiamati anche i creditori intervenuti se già intervenuti in procedura, specialmente nella fase di merito). La mancata citazione di un interventore può rendere l’opposizione inammissibile. – In ricorso tributario, si notifica all’ente impositore (Agenzia Entrate, Comune, etc., e se c’è una cartella anche all’Agenzia Entrate-Riscossione). Notificare a entrambi in caso di cartella è opportuno: l’ente creditore per la validità del tributo, l’Agente di Riscossione per la parte esecutiva.

Prima udienza (fase cautelare): Arriviamo così alla prima udienza in cui si discute la sospensione: – In sede civile (G.E.): l’udienza si svolge in camera di consiglio, in genere in forma semplificata e rapida. Il giudice dell’esecuzione ascolta le parti (spesso i difensori) in merito all’istanza di sospensione. Non si entra nel dettaglio di tutte le questioni di merito, ma bisogna convincere il giudice che: (a) ci sono motivi seri e non pretestuosi per cui l’esecuzione potrebbe risultare ingiusta (ad esempio, il debito è probabilmente inesistente o già pagato, oppure l’atto è nullo); (b) se l’esecuzione prosegue, il danno per il debitore sarebbe grave e difficilmente riparabile (es. vendita della casa all’asta, cessazione dell’attività aziendale, perdita di avviamento, ecc.). Il difensore del creditore, ovviamente, sosterrà il contrario, evidenziando che l’opposizione è infondata o fatta solo per ritardare. Il giudice può anche tentare di capire se c’è spazio per un accordo (talvolta suggerendo al creditore di attendere un certo tempo o al debitore di fornire una garanzia temporanea), ma se non c’è intesa passa a decidere. Esito: può emettere ordinanza immediata in udienza oppure riservarsi (decidere dopo qualche giorno con atto scritto). L’ordinanza potrà sospendere l’esecuzione (accoglimento), oppure rigettare la sospensione (l’esecuzione prosegue). Spesso il G.E., con lo stesso provvedimento, fissa il termine per iniziare la causa di merito sull’opposizione (art. 618 c.p.c.), per evitare preclusioni. La legge prevede infatti che la fase di merito deve essere promossa entro quel termine perentorio altrimenti l’ordinanza cautelare perde efficacia e l’opposizione si considera abbandonata. – In sede tributaria (C.G. Tributaria): la camera di consiglio per la sospensiva avviene senza formalità, tipicamente senza pubblico (non è un’udienza pubblica ma un’udienza camerale “interna”). Possono comparire i difensori con note o brevi repliche orali. In molti casi la decisione viene adottata seduta stante e comunicata lo stesso giorno o il giorno successivo via PEC. L’ordinanza di solito contiene una motivazione sintetica. Potrebbe anche prevedere condizioni (es. “sospensione concessa previo deposito di fideiussione di importo X entro 30 giorni”). Se concessa, l’effetto tipico è che l’Agenzia Riscossione non potrà procedere alla riscossione fino alla sentenza. Se negata, la riscossione può procedere subito. Da gennaio 2024, se l’ordinanza è negativa, il contribuente ha 15 giorni per impugnarla in appello (reclamo al secondo grado) o al collegio se era monocratica , il che significa che è bene attivarsi immediatamente con l’aiuto di un avvocato per redigere l’atto di reclamo. Nel frattempo, niente vieta di interloquire con l’ente creditore: ad esempio, dopo un rigetto, si può chiedere all’Agenzia Riscossione una rateizzazione amministrativa immediata (che se concessa, sospende le azioni esecutive pendenti), oppure valutare la domanda di rottamazione se aperta.

Cosa succede se la controparte non si presenta? In campo civile, se all’udienza di sospensione il creditore (o i suoi avvocati) non compare, il giudice potrebbe ugualmente decidere in base agli atti, oppure aggiornare se manca prova della notifica. In campo tributario, la controparte è spesso l’ente che però può anche non mandare un funzionario all’udienza: ciò non impedisce la decisione. In alcuni casi l’assenza della controparte potrebbe rendere più facile ottenere la sospensione, ma non è garantito – molti giudici valutano nel merito indipendentemente dalla presenza dell’ente.

3. Decisione sull’istanza di sospensione: accoglimento o rigetto

Questa è la fase cruciale ai fini del nostro tema: l’ordinanza che accoglie oppure rigetta la sospensione. Analizziamo separatamente i due scenari:

Caso A – Sospensione accolta: se il giudice sospende l’esecuzione, il debitore ottiene un’importante boccata d’ossigeno. Gli effetti tipici sono: – Nel processo civile: il processo esecutivo viene congelato. Ciò significa che se ad esempio era in corso un pignoramento immobiliare, vengono sospesi tutti gli atti successivi (aste, assegnazioni, ecc.) finché non c’è la decisione definitiva sull’opposizione. Se era un pignoramento presso terzi, la somma pignorata rimane bloccata presso la banca o il datore di lavoro ma non viene trasferita al creditore finché dura la sospensione. Se c’erano già aste fissate, di solito il G.E. ordina la revoca o il rinvio delle aste. Attenzione: la sospensione non estingue la procedura, la mantiene solo in uno stato di quiescenza. Inoltre, il provvedimento è provvisorio: se poi l’opposizione viene rigettata nel merito, l’esecuzione riprende da dove era stata lasciata. – Nel processo tributario: la sospensione dell’atto impugnato comporta che l’Agente della Riscossione non può procedere altrimenti commette un illecito. In pratica, se vi era un fermo amministrativo in programma, deve essere sospeso; se c’era un pignoramento imminente, non può essere eseguito; se conti o stipendi erano già pignorati, l’Agente è tenuto a sbloccarli. La legge di Bilancio 2026, in particolare, ha ribadito che a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata (rottamazione) e ancor più in presenza di sospensiva giudiziaria, le procedure esecutive non possono essere proseguite e i pignoramenti su conti, stipendi e pensioni vanno rimossi . La sospensione in ambito tributario spesso vale fino alla decisione di merito di primo grado (come detto, cessa alla pubblicazione della sentenza). Se poi il contribuente vince la causa, ovviamente l’atto viene annullato in via definitiva; se perde, l’ente potrà riprendere le azioni (salvo appello e nuova sospensiva in appello).

Vantaggi dell’accoglimento: Oltre al sollievo immediato, ottenere la sospensione dà un primo segnale che le tue ragioni sono state ritenute quantomeno plausibili. Non è una vittoria definitiva, ma è come vincere un “tempo” della partita. Inoltre: – Permette di guadagnare tempo prezioso. Mesi (a volte anni, considerando i rinvii) durante i quali puoi organizzare le finanze, magari vendere spontaneamente un bene per saldare il debito a condizioni migliori rispetto all’asta, o trovare un accordo transattivo col creditore (spesso, con l’esecuzione sospesa, il creditore è più disponibile a trattare, perché capisce che la procedura potrebbe andare per le lunghe). – Nel frattempo, puoi lavorare al giudizio di merito con relativa calma, raccogliendo prove e argomenti per far valere le tue ragioni in via definitiva. – Se la sospensione è stata concessa dietro prestazione di garanzia (es. fideiussione), dimostrando affidabilità, puoi anche usare questo tempo per migliorare la tua situazione (es. ridurre il debito accantonando somme, ecc.).

Caso B – Sospensione rigettata: ed eccoci al fulcro del problema. Se il giudice nega la sospensione, significa che l’esecuzione non viene fermata. Il provvedimento può essere motivato o talvolta sintetico (“istanza respinta per assenza di gravi motivi”). Le conseguenze pratiche sono: – Nell’esecuzione civile: il processo esecutivo prosegue normalmente. Il che vuol dire che il creditore può andare avanti con i passi successivi: nel pignoramento immobiliare, ad esempio, verrà verosimilmente autorizzata la vendita e fissato l’incanto; nel pignoramento mobiliare si potrà procedere alla vendita dei beni; in quello presso terzi, all’udienza il giudice potrà disporre l’assegnazione dei crediti pignorati (soldi dal conto o quota di stipendio) al creditore. Ogni fase dell’esecuzione andrà avanti come se l’opposizione non ci fosse (salvo poi tenerne conto a posteriori quando il merito sarà deciso). Importante: se l’opposizione viene poi accolta nel merito, gli atti esecutivi compiuti potranno essere dichiarati nulli e si potrà chiedere la restituzione di quanto eventualmente già pagato. Ad esempio, se ti hanno pignorato lo stipendio per 6 mesi e poi la causa ti dà ragione sul fatto che nulla era dovuto, potrai chiedere la ripetizione di quelle somme. Tuttavia, non sempre la restituzione è semplice o integra: pensiamo a un immobile venduto a terzi all’asta – anche se l’opposizione alla fine ti dà ragione, il terzo acquirente di buona fede mantiene l’immobile (non verrà privato), e tu al massimo avrai diritto a un risarcimento danni. Ecco perché la fase cautelare è cruciale: evitare il danno irreparabile prima che avvenga. Con il rigetto della sospensione aumenta il rischio di pregiudizi difficilmente riparabili (es. la perdita della casa). – Nella riscossione esattoriale: un rigetto significa che l’Agente della Riscossione può attivarsi o continuare. Finito il termine di sospensione legale (60 gg dalla notifica cartella, o 30 gg da intimazioni, etc.), se non c’è una sospensiva giudiziale il concessionario può: iscrivere fermo auto, ipoteca su immobili (se soglie permettono), notificare pignoramenti (presso terzi – es. blocco conto – o su stipendio/pensione o pignoramento immobiliare se debito rilevante). Se qualche procedura era già partita (es. preavviso di fermo, atto di pignoramento già notificato), essa andrà avanti. Esempio tipico: Tizio ha fatto ricorso contro una cartella di €50.000 ma la Commissione non gli concede la sospensiva. A questo punto, l’Agente può – poniamo – inviargli un ordine di pagamento entro 5 giorni e poi pignorare il conto corrente. Tizio si troverà il conto bloccato e poi l’assegnazione delle somme a favore del Fisco. Anche se in futuro vincerà la causa, intanto quel denaro sarà stato prelevato (gli verrà restituito, ma magari nel frattempo non ha potuto pagare fornitori o dipendenti subendo danni).

Riassumendo: il rigetto dell’istanza di sospensione immerge il debitore in acque agitate. Occorre quindi difendersi con prontezza su più fronti, come vedremo nella prossima sezione. Prima però precisiamo un ultimo passaggio procedurale: il provvedimento di rigetto stesso. Esso normalmente viene formalizzato in un’ordinanza. Nel civile, l’ordinanza del G.E. che rigetta la sospensione può condannare l’opponente alle spese della fase cautelare, ma spesso il giudice rinvia la regolazione delle spese alla fine (ciò significa che in ordinanza può non menzionarle). Se non dice nulla, il creditore vittorioso potrebbe pensare di “provocare” un giudizio di merito solo per farsi riconoscere le spese; su questo punto, la Cassazione (ordinanza n. 26233/2021) ha chiarito che il creditore ha interesse ad instaurare la fase di merito anche se l’esecuzione non è sospesa, proprio per ottenere una pronuncia di infondatezza dell’opposizione e la condanna del debitore alle spese della fase cautelare non liquidate . Quindi, paradossalmente, un rigetto della sospensiva può spingere il creditore procedente a proseguire attivamente il giudizio (anziché “accontentarsi” di aver vinto la fase sommaria), per blindare il risultato. Nel tributario, l’ordinanza di rigetto cautelare solitamente liquida anche le spese (in genere poche centinaia di euro) a favore dell’ente, ma dal 2023 si prevede che se poi nel merito la sentenza smentisce quella decisione cautelare, il giudice può compensare o rivedere le spese .

Tempistiche successive: Va evidenziato che un rigetto della sospensione non preclude di per sé che tu ottenga giustizia nel merito. Ci sono casi in cui la sospensiva viene negata perché il giudice cautelare ritiene manchi l’urgenza (per es. magari il bene non verrà venduto subito) o ha un dubbio sul fumus, ma poi all’esito del giudizio le ragioni del debitore prevalgono. Purtroppo però, nel frattempo l’esecuzione può essersi consumata. Per questo, dopo un rigetto, il tempo è davvero denaro: ogni giorno può avvicinarti al punto di non ritorno dell’espropriazione. Ecco perché in molti casi occorre attivarsi con strategie difensive immediate che spieghiamo oltre: dal reclamo al collegio, ad altri strumenti paralleli (es. conversione del pignoramento, negoziazioni, procedure concorsuali).

4. Sviluppi dopo il rigetto: merito dell’opposizione e iter processuale

Dopo la fase cautelare, indipendentemente dall’esito, le opposizioni civili proseguono verso la fase di merito e i ricorsi tributari proseguono verso la sentenza: – Se la sospensione è stata concessa: il giudizio prosegue comunque, ma normalmente con minor pressione temporale. Nel civile, l’opponente (se non lo ha già fatto) deve iscrivere la causa di merito entro il termine perentorio dato dal giudice. Si passerà dal rito camerale al rito ordinario: atto di citazione, costituzione delle parti, eventuali memorie, assunzione prove, e sentenza finale. Questa causa può durare anche vari mesi o anni a seconda della complessità. Finché pende, la sospensione cautelare rimane in vigore (salvo revoca per qualche motivo sopravvenuto). Nel tributario, se c’è stata sospensiva, come detto l’udienza va fissata entro 90 gg; ma spesso, per carichi di ruolo, i 90 gg diventano 180 o più: comunque abbastanza rapido. Si avrà una sentenza di primo grado. Se il contribuente vince, la questione si chiude (fisco condannato anche a spese, eventuale rimborso se aveva incassato); se perde, può appellare e chiedere nuova sospensiva in appello. – Se la sospensione è stata negata: il giudizio di merito va avanti lo stesso, ma qui c’è un’insidia: mantenere vivo il giudizio. Nel civile, il giudice fissa un termine per proseguire: se l’opponente deluso dal rigetto si scoraggia e non iscrive a ruolo la causa di merito entro quel termine perentorio, la sua opposizione finirà lì e l’esecuzione diverrà irrevocabile . Quindi, mai mollare: anche se la sospensiva è stata negata, bisogna perseverare e affrontare il giudizio di merito. Potresti ancora spuntarla in sentenza. Alcuni debitori in questa fase commettono l’errore di abbandonare l’azione legale perché tanto “ormai stanno pignorando lo stesso”: sbagliato, perché è proprio portando avanti la causa che potrai magari ottenere una pronuncia favorevole (magari in appello o Cassazione) che ti consentirà di recuperare i beni o i soldi persi. Nel tributario, in assenza di sospensiva, può capitare che il contribuente paghi (totale o parziale) per evitare guai peggiori durante la pendenza della causa. Ciò non rende inutile la causa: se poi vince, ha diritto al rimborso di quanto pagato. Viceversa, se non può pagare, subisce il pignoramento ma continua la causa sperando di vincere e farsi restituire. Importante: nel processo tributario, se perdi in primo grado e vuoi appellare, devi versare il 50% dell’imposta contestata (cosiddetto gravame per l’appello) entro 30 gg dalla notifica della sentenza, a meno che tu ottenga la sospensione della sentenza dal giudice d’appello . Dunque se in primo grado non avevi la sospensiva, può succedere che l’importo sia già stato riscosso in gran parte durante la causa; in tal caso, per appellare, formalmente devi comunque pagare la quota prevista (se non lo fai l’appello rischia l’inammissibilità), salvo chiederne la sospensione.

Merito in tribunale dopo rigetto: è bene sapere che il fatto che la sospensiva sia stata negata non fa stato sul merito, ma di fatto è un indizio. Tuttavia, non rassegnarti: prepara la fase di merito magari rinforzando le tue argomentazioni. Potresti, ad esempio, cercare nuove prove, consulenze tecniche di parte (perizie) a supporto, o individuare vizi procedurali che non avevi colto inizialmente. Spesso, nel corso della procedura esecutiva che intanto va avanti, possono emergere altri motivi di opposizione (ad es., il perito d’asta sbaglia la stima, oppure l’atto di pignoramento viene rinnovato oltre i termini): in questi casi potresti proporre ulteriori opposizioni agli atti esecutivi o supplementi alla tua difesa. Attenzione però a non abusare di opposizioni pretestuose perché il giudice potrebbe vederle come atti dilatori e c’è il rischio di condanna a penale ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria se giudica che stai solo prendendo tempo in mala fede.

L’eventuale appello cautelare (reclamo): Nel civile, dopo un rigetto puoi valutare il reclamo al collegio. Questa è una procedura accelerata: entro 15 giorni depositi un ricorso motivato al tribunale in composizione collegiale . Non tutti i debitori la conoscono, ma è uno strumento prezioso: in pratica chiedi a tre giudici di riesaminare il provvedimento del G.E. Il collegio può confermare il rigetto oppure, se ritiene che i motivi gravi c’erano, capovolgere la decisione e sospendere l’esecuzione . Il reclamo non sospende di per sé l’esecuzione nel frattempo, a meno che il Presidente del Tribunale non emetta un provvedimento di sospensione provvisoria . Quindi, mentre attendi l’esito (di solito rapido, entro 20 giorni) l’esecuzione può progredire; ma il Presidente, su richiesta, può bloccarla temporaneamente fino alla decisione collegiale. Se il reclamo viene accolto, finalmente l’esecuzione si ferma. Se viene respinto, hai esaurito le armi cautelari ordinarie. Nel tributario, analogamente dal 2024 hai 15 giorni per impugnare in secondo grado. Il reclamo in secondo grado (CGT regionale) avviene con atto separato notificato alle parti e depositato in segreteria . Non c’è contributo unificato. Entro circa un mese avrai la decisione sull’appello cautelare. Durante tale mese, formalmente l’ordinanza di primo grado è efficace; tuttavia, puoi provare a chiedere al Presidente della CGT regionale un decreto monocratico di sospensione provvisoria dell’esecuzione, analogo a quanto detto sopra per il civile, se c’è estrema urgenza. Questi meccanismi, come si nota, sono complessi e implicano tempi stretti: farsi assistere da un legale è essenziale per rispettare scadenze e modalità corrette di reclamo.

Conclusione del merito: Infine, la tua opposizione avrà un esito finale: sentenza in tribunale civile (eventualmente appellabile e poi ricorribile in Cassazione) o sentenza nelle Corti tributarie (appellabile e poi ricorribile). Se vinci nel merito: – In civile, la sentenza dichiarerà ad esempio che il precetto era nullo o il titolo inesistente, e quindi dichiarerà inesistente l’esecuzione o la nullità degli atti esecutivi. Potrai usare quella sentenza per chiedere la cancellazione di pignoramenti, ipoteche iscritte, ecc. Se intanto dei beni erano stati aggiudicati, potrai chiedere i danni al creditore (che magari dovrà risarcirti il valore del bene). Il creditore soccombente dovrà anche rifonderti le spese legali. – In tributario, se vinci la causa, l’atto impugnato viene annullato: la cartella è annullata, il debito non è dovuto. Se avevi pagato qualcosa (o ti avevano pignorato), hai diritto al rimborso con interessi. Se c’erano fermi o ipoteche, vanno revocati. – Se invece perdi nel merito, l’opposizione viene rigettata definitivamente: l’esecuzione riprende vigore o, se si era già conclusa (es. il bene venduto), rimane com’è e il creditore potrà godere del ricavato. A quel punto rimane solo la strada dell’appello (se ci sono motivi validi di impugnazione) e poi dell’eventuale ricorso in Cassazione. Durante l’appello, come visto, potrai di nuovo chiedere sospensione dell’esecutività della sentenza (inibitoria). Ad esempio, se in primo grado il tribunale ha rigettato la tua opposizione a pignoramento, può contestualmente aver revocato la sospensione (se prima concessa) e dichiarato che l’esecuzione è legittima: allora tu in appello chiederai di sospendere quella decisione per evitare che, pendente l’appello, il creditore completi l’esecuzione. Non di rado, se l’appello non sospende, il processo esecutivo finisce prima che l’appello sia deciso, rendendo quest’ultimo magari “inutile” sul piano pratico (resterà solo ai fini risarcitori). Viceversa, se l’appello sospende, l’esecuzione resta ferma fino all’esito di secondo grado.

Come si vede, la procedura è costellata di snodi e decisioni interinali. Ogni fase ha i suoi rimedi e le sue insidie. Il ruolo di un avvocato specializzato è anche quello di fare da “regista” lungo questo percorso, decidendo quando accelerare, quando eventualmente attendere (ci sono casi in cui può convenire evitare di chiedere subito la sospensiva, ad esempio se si sta trattando con il creditore una soluzione transattiva extragiudiziale e non si vuole inasprire lo scontro in tribunale; oppure può consigliare al cliente di convertire il pignoramento prima ancora di attendere l’esito dell’opposizione, per sicurezza). Ogni situazione è a sé: per questo l’assistenza personalizzata è fondamentale.

Difese e strategie legali dopo il rigetto della sospensione

Il fulcro dell’articolo è proprio questo: come difendersi efficacemente quando la sospensione è stata negata. In altri termini, quali mosse può e deve fare il debitore (con il suo avvocato) per proteggere i propri beni e i propri interessi, nonostante l’esecuzione stia andando avanti. Divideremo le strategie in due categorie principali: 1. Impugnare il provvedimento di rigetto stesso nelle forme consentite (reclamo o appello cautelare). 2. Mitigare gli effetti dell’esecuzione in corso, attraverso strumenti alternativi o complementari (dalla conversione del pignoramento, alle soluzioni transattive, alle procedure concorsuali, ecc.).

Vedremo anche alcune tattiche difensive legate a vizi sopravvenuti nel procedimento esecutivo e come eventualmente richiedere una nuova sospensione se cambiano le circostanze.

Impugnare l’ordinanza di rigetto: reclamo al collegio e altri rimedi

La prima reazione logica di fronte a un rigetto dell’istanza di sospensione è chiedersi: posso appellarmi contro questa decisione? La risposta, come anticipato, è sì nella maggior parte dei casi, ma con modalità diverse tra civile e tributario.

Reclamo nel processo esecutivo civile (art. 669-terdecies c.p.c.): Quando il giudice dell’esecuzione rigetta la sospensione in un’opposizione (sia essa ex art. 615 o 617), la parte soccombente (ossia il debitore opponente) può proporre reclamo al collegio del tribunale. Questo reclamo è sostanzialmente un appello cautelare e dev’essere presentato entro 15 giorni dalla pronuncia dell’ordinanza (o dalla comunicazione, se avvenuta dopo) . Tecnicamente si tratta di un ricorso da depositare in tribunale, indicante i motivi per cui si chiede la riforma della decisione cautelare. Va notificato alla controparte. Il collegio deciderà in camera di consiglio entro 20 giorni dal deposito , con ordinanza. Nel reclamo puoi anche portare all’attenzione del collegio fatti nuovi o documenti sopravvenuti rispetto alla prima fase, purché pertinenti e comunicati alla controparte . Esempio: se dopo il rigetto emergono nuovi elementi (magari scopri un documento che prova il pagamento del debito, o il creditore ammette qualcosa), puoi inserirli nel reclamo. Il collegio ha il potere di confermare il rigetto, modificarlo (ad es. concedere una sospensione parziale) o revocarlo concedendo la sospensione . L’ordinanza del collegio è definitiva sul punto: non può essere a sua volta appellata. Si potrebbe teoricamente tentare un ricorso per Cassazione immediato ai sensi dell’art. 111 Cost. se si ritiene violato un diritto di difesa (essendo provvedimento definitivo di natura giurisdizionale); tuttavia la Cassazione in genere dichiara inammissibili i ricorsi avverso ordinanze di sospensione/non sospensione, perché le considera atti non decisori sul merito . Quindi il reclamo al collegio è l’ultima parola interna sulla sospensiva nel processo esecutivo.

Come impostare il reclamo? Essendo un procedimento veloce, è opportuno focalizzarsi su due aspetti: (a) evidenziare eventuali errori di valutazione del G.E. (ad es. il G.E. ha minimizzato il danno, ma in realtà poteva causare perdita irreversibile; oppure non ha considerato un documento fondamentale); (b) ribadire con più forza possibile il fumus del’opposizione e il periculum. È consigliabile che il reclamo sia redatto da un avvocato esperto in esecuzioni, perché occorre convincere tre giudici in pochi giorni e spesso in camera di consiglio senza discussione orale approfondita. Un errore sarebbe ripetere pedissequamente quanto detto prima: bisogna rafforzare la tesi, magari con elementi nuovi. Ad esempio, se inizialmente non era chiaro quale danno irreparabile pativi, nel reclamo potrai allegare una relazione di un consulente che spiega il danno (es. se ti pignorano i macchinari, la tua azienda fallirà, relazione del commercialista a riguardo). Oppure, se il G.E. ha ritenuto “poco probabile” la fondatezza della tua opposizione, nel reclamo puoi citare giurisprudenza che supporta invece la tua posizione in diritto, mostrando che non è affatto infondata.

Esempio concreto: Mario subisce il rigetto della sospensione in un’opposizione a pignoramento presso terzi promossa dalla banca. Il G.E. ritiene che Mario non abbia provato che il debito bancario è già pagato perché manca documentazione certa, e inoltre ritiene che il pignoramento dello stipendio non causi danno irreparabile perché si limita al quinto. L’avvocato di Mario nel reclamo allega le ricevute di pagamento recuperate nel frattempo (che erano all’estero e son giunte dopo) dimostrando pagamenti parziali ignorati dalla banca, e documenta che Mario ha a carico un figlio disabile e pagando un quinto dello stipendio non riesce a sostenere le cure (danno grave). Il collegio, valutati questi nuovi elementi, potrebbe sospendere l’esecuzione fino alla decisione di merito, ribaltando l’esito.

Appello cautelare nel tributario: Come spiegato, da gennaio 2024 è possibile impugnare l’ordinanza di rigetto della sospensiva di primo grado. Il termine è anche qui 15 giorni dalla notifica/comunicazione dell’ordinanza . La differenza è che: – Se l’ordinanza di primo grado era collegiale, l’appello si fa alla Corte di secondo grado (con ricorso in appello cautelare). – Se l’ordinanza era monocratica (cause minori), l’impugnazione è un reclamo interno alla stessa corte (ma dinanzi al collegio).

In entrambi i casi, la sostanza è la stessa: un secondo giudice ridiscute la sospensione. Attenzione: il decreto legislativo ha previsto esplicitamente che non è dovuto contributo unificato per tali impugnazioni , rimuovendo un potenziale deterrente economico. Quindi il contribuente deve far valere questo diritto senza timore di costi aggiuntivi. L’iter sarà abbastanza celere (verosimilmente decisioni entro 30-40 giorni). Se l’appello cautelare viene accolto, l’atto fiscale viene sospeso in attesa del giudizio di merito d’appello. Se viene respinto, anche qui non resta che attendere l’esito del merito. Non è prevista un’ulteriore impugnazione (non si può andare in Cassazione contro l’ordinanza d’appello cautelare), per cui il doppio grado esaurisce la fase cautelare.

Ricorso per Cassazione straordinario: Si segnala per completezza che, in linea di principio, un provvedimento cautelare (sia civile che tributario) può essere eccezionalmente impugnato in Cassazione se presenta vizi di giurisdizione o violazioni gravissime. Ma nella pratica la Cassazione tende a respingere tali ricorsi, come confermato in più sentenze, affermando che il rigetto di un’istanza di sospensione non è di per sé suscettibile di ricorso immediato per Cassazione perché non decide sul diritto in via definitiva . Fa eccezione qualche caso di provvedimento abnorme. In ambito penale, esiste invece la possibilità di appello cautelare e Cassazione su misure d’esecuzione (ma è un altro settore, es. sospensione esecuzione pena). Nel civile e tributario, conviene concentrarsi sui rimedi ordinari descritti sopra.

Continuare a difendersi durante l’esecuzione: azioni da intraprendere subito

Mentre si gioca la partita dei reclami e appelli cautelari, l’esecuzione potrebbe intanto avanzare. Dunque il debitore deve difendersi su più livelli in contemporanea. Ecco alcune azioni fondamentali da intraprendere immediatamente dopo un rigetto, per mitigare i danni e prepararsi ai passi successivi:

  • Verifica dei limiti di pignorabilità e delle regole procedurali: Con l’aiuto dell’avvocato, esamina se l’esecuzione in corso sta rispettando i limiti di legge. Ad esempio:
  • Se stanno pignorando lo stipendio o la pensione, controlla che non superi il quinto e che lasci intangibile l’eventuale minimo vitale (per pensioni). Se il creditore tenta di prendere più del dovuto, segnala subito al giudice o fai opposizione agli atti.
  • Se hanno pignorato il conto corrente, verifica se sul conto affluiscono pensioni o stipendi: in tal caso c’è un importo pari al triplo dell’assegno sociale che deve rimanere libero anche dopo il pignoramento, per legge. Ad esempio circa €1.500 rimangono esenti su depositi di pensionati. Fai istanza al G.E. per liberare queste somme non pignorabili.
  • Se c’è un’ipoteca esattoriale, verifica che il debito superi la soglia di €20.000 prevista dalla legge per iscriverla, e che ti sia stata notificata la comunicazione preventiva 30 giorni prima. In assenza, quell’atto potrebbe essere nullo e costituire motivo di opposizione agli atti.
  • Controlla i termini temporali: alcune procedure decadono se l’ente o il creditore non compie atti entro certi termini (es: nel pignoramento immobiliare, se passano 45 giorni senza la nota di iscrizione a ruolo, il pignoramento è inefficace; oppure se dopo un anno dall’ultimo atto l’esecuzione resta ferma, può estinguersi su istanza). Quindi, magari il rigetto arriva quando l’esecuzione in realtà era già da estinguere per inerzia del creditore: puoi far valere questo.
  • In ambito fiscale, se ti pignorano un immobile che è prima casa e tu non sei un imprenditore, verifica la legittimità: la legge vieta all’Agenzia Riscossione di espropriare l’unico immobile adibito ad abitazione principale del debitore, salvo ipoteca precedentemente iscritta e debito oltre 120.000€. Se non sussistono queste condizioni, puoi fare opposizione per bloccare un pignoramento illegittimo.

Insomma, cerca ogni appiglio di legge per contestare la regolarità dell’azione esecutiva. Se lo trovi, potrai imbastire ulteriori difese (anche un’altra opposizione ex art. 615 o 617 se trattasi di motivo diverso e sorto successivamente).

  • Richiesta di conversione del pignoramento (nel civile): Uno strumento potentissimo spesso sottovalutato è la conversione del pignoramento prevista dall’art. 495 c.p.c. Questa procedura consente al debitore esecutato di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro a rate, ottenendo la liberazione dei beni stessi. In pratica, devi versare subito almeno 1/6 del totale del debito pignorato (capitale, interessi, spese) e chiedere al giudice di essere ammesso a pagare il resto in rate mensili fino a 48 mesi . Se il giudice accoglie, emetterà un’ordinanza di conversione fissando l’importo da pagare e le scadenze (fino a 4 anni di tempo) . Nel frattempo, l’esecuzione viene sospesa: i beni pignorati non vengono venduti e di solito il giudice ordina il dissequestro dei beni mobili o la cancellazione del pignoramento immobiliare dopo la prova del pagamento integrale di tutte le rate . Questo strumento è particolarmente utile se disponi di una parte del denaro (almeno un sesto) o puoi raccoglierla (ad es. chiedendo un prestito a familiari) – perché ti compra tempo e ti evita la svendita all’asta. Anche il creditore non può opporsi se rispetti le condizioni, perché è un diritto del debitore. Unico rischio: se salti anche una sola rata, perdi il beneficio e l’esecuzione riprende da dove era (anzi, le somme già versate restano vincolate nella procedura come acconto ai creditori) . Quindi va usato solo se sai di poter sostenere i pagamenti futuri . Esempio: ti pignorano la casa per €120.000 di debito; chiedi conversione versando €20.000 (1/6) e 100.000 in 48 rate da ~€2.083/mese . Se riesci a pagarle, in 4 anni hai salvato la casa (che per 4 anni resta formalmente pignorata ma con vendita sospesa, e dopo il pagamento finale il pignoramento viene dichiarato estinto). Molte volte la conversione è preferibile a un’opposizione lunga e dal risultato incerto, specie se riconosci il debito e vuoi solo evitare l’asta. Nota: la conversione è possibile fino a che non sia stata disposta la vendita o l’assegnazione dei beni , quindi occorre chiederla tempestivamente, di solito prima dell’udienza di vendita. Se hai fatto opposizione e te l’hanno rigettata, puoi comunque chiedere la conversione subito dopo il rigetto, invece di attendere esiti finali sfavorevoli. È un piano B concreto.
  • Trattative con il creditore: Non va dimenticato il lato stragiudiziale. In parallelo alle vicende processuali, un buon avvocato proverà a tenere aperto un canale di dialogo con la controparte (quando possibile). Ad esempio, se la sospensiva è stata negata, il creditore è in posizione di forza, ma potrebbe comunque preferire un accordo transattivo piuttosto che attendere la fine del processo e rischiare magari di non incassare nulla se tu diventi insolvente. Si possono proporre:
  • Piani di rientro concordati: promettere pagamenti dilazionati con certe garanzie (es. cambiali, garanti) in cambio di sospendere volontariamente l’esecuzione. Alcuni creditori accettano di firmare una sorta di moratoria: tu inizi a pagare a rate, e loro sospendono le azioni (spesso formalizzando la sospensione in tribunale con istanza congiunta di rinvio).
  • Saldo e stralcio: offrire un pagamento in unica soluzione o poche soluzioni di un importo inferiore al totale, a stralcio del debito. Se riesci a trovare risorse (es. vendendo un bene di famiglia, o grazie a parenti), offrire un saldo stralcio può convincere il creditore a ritirare il pignoramento. Ad esempio, debito €50.000; proponi €30.000 cash e rinuncia alla causa – la banca potrebbe accettare se dubita di recuperare di più all’asta.
  • Intervento di terzi mediatori: a volte far intervenire un professionista terzo (un mediatore civile, o una società di gestione crediti) può facilitare un accordo. Ad esempio, la banca può vendere il credito a una società di recupero che poi con te trova un accordo più vantaggioso.

Naturalmente, la fattibilità dipende dalla disponibilità finanziaria del debitore e dalla convenienza del creditore. L’Avv. Monardo, avendo esperienza nel negoziare con banche e Fisco, saprà consigliare se è il caso di trattare e con quale strategia. Importante: Se si raggiunge un accordo, questo va portato a conoscenza del giudice dell’esecuzione subito: tipicamente il creditore deposita un’istanza di rinuncia alla procedura o di cancellazione della vendita in programma. Finché il giudice non formalizza la sospensione su istanza di parte o l’estinzione, non fidarti solo della parola: fai mettere tutto per iscritto.

  • Azioni in sede di sovraindebitamento o procedure concorsuali: Ne parleremo dettagliatamente nella sezione successiva, ma è bene citarlo anche qui come strategia immediata. Se il rigetto della sospensiva espone il debitore a un’aggressione esecutiva pesante e questi si trova in condizione di sovraindebitamento (incapace di pagare tutti i debiti), c’è la possibilità di attivare procedure concorsuali minori che comportano la sospensione delle azioni esecutive individuali. Ad esempio:
  • Un consumatore sovraindebitato può presentare un piano di ristrutturazione dei debiti (ex piano del consumatore) presso il tribunale con l’ausilio di un OCC. Se il giudice ammette la procedura, può disporre la sospensione di tutte le esecuzioni in corso .
  • Un soggetto non fallibile (privato, piccolo imprenditore) può chiedere la liquidazione controllata dei propri beni (ex liquidazione del patrimonio), che una volta aperta sospende le esecuzioni e poi porta all’esdebitazione finale.
  • Un imprenditore in crisi può attivare la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) nominando un esperto, e chiedere al tribunale misure protettive che bloccano i creditori per qualche tempo mentre tenta un accordo.

Questi strumenti, sebbene più radicali (perché implicano ammettere uno stato di crisi generale e coinvolgere tutti i debiti), a volte sono l’unica via per evitare il collasso. L’Avv. Monardo in quanto Gestore della crisi ed Esperto negoziatore è particolarmente qualificato a valutare questa opzione. Ad esempio, se hai 5 pignoramenti da vari creditori e non riesci a fermarli tutti con opposizioni, un’unica procedura di sovraindebitamento può raggrupparli e sospenderli, portandoti magari a pagare solo una parte del dovuto e a liberarti dei debiti residui.

  • Richiesta di sospensione amministrativa (in ambito fiscale): Una specificità del Fisco: il contribuente può presentare istanza di sospensione direttamente all’ente riscossore in alcuni casi particolari (ad esempio se ha già pagato il debito prima della cartella, o se ha un contenzioso pendente su cui c’è stata sospensiva di un altro organo, o ancora se chiede una verifica in autotutela per errore evidente). L’art. 153 D.Lgs. 112/1999 prevede che l’Agente della Riscossione sospenda le attività se l’ente creditore gli comunica che il debito è oggetto di esame o autotutela. Inoltre, con le “sospensioni per verifica” introdotte negli ultimi anni, se invii all’ADER una documentazione che provi un’anomalia (es. sentenza che annulla un atto, pagamento fatto) quella deve sospendere per 220 giorni in attesa di riscontro dall’ente impositore. Insomma, parallelamente al ricorso tributario, far partire un’istanza di sospensione presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione può essere utile: se viene accolta, si ferma tutto (a volte l’ADER è abbastanza celere nel bloccare in via amministrativa se vede che c’è un ricorso e c’è rischio che poi debba restituire soldi).
  • Monitoraggio costante della procedura esecutiva: Dopo il rigetto, bisogna stare attentissimi a ogni mossa del creditore:
  • Se sei nel civile, controlla il fascicolo d’esecuzione in tribunale (anche tramite polisweb se hai accesso): vedrai se depositano istanza di vendita, se viene fissata l’asta, etc. Segna tutte le date importanti.
  • Se sei nel tributario, stai all’erta per eventuali nuove notifiche: preavvisi di fermo, pignoramenti, comunicazioni varie.
  • A ogni nuovo atto, valuta con il legale se genera un nuovo motivo di opposizione. Ad esempio, se la banca ottiene l’assegnazione di somme dal tuo conto senza attendere l’esito del reclamo che avevi fatto, potresti tentare un ricorso d’urgenza per bloccare l’assegnazione in extremis. Oppure se l’asta viene fissata troppo presto rispetto ai termini, segnalarlo.

In poche parole, dopo un rigetto la parola d’ordine è: non abbassare la guardia neanche per un giorno. Devi gestire simultaneamente il contenzioso legale (reclamo, merito, appello) e il contenimento dei danni pratici nell’esecuzione. Ciò richiede un elevato grado di organizzazione e competenza tecnica: ecco perché l’assistenza di un professionista come l’Avv. Monardo e il suo staff risulta determinante. Possono occuparsi di presentare tutte le istanze, tenere i rapporti con gli uffici giudiziari e con i legali avversari, e consigliarti su ogni decisione (ad esempio se vendere spontaneamente un bene prima che sia tardi, o se conviene aderire a una rottamazione, etc.).

Richiedere una nuova sospensione per fatti sopravvenuti o in appello

Un interrogativo frequente è: una volta rigettata la sospensione, è possibile riproporla più avanti? La regola generale è che sul medesimo grado di giudizio non si può insistere con infinite richieste uguali (cosa giudicata cautelare). Tuttavia, se cambiano le circostanze, è possibile tornare dal giudice a chiedere una sospensione.

Vediamo i casi: – Mutamento delle circostanze nel civile: L’art. 669-decies c.p.c. prevede che i provvedimenti cautelari (inclusi i rigetti) possono essere modificati o revocati dal giudice competente se si verificano mutamenti nei presupposti. Dunque, se dopo il rigetto emergono nuovi fatti che aggravano il pericolo o rafforzano il fumus, puoi ripresentare l’istanza al G.E. segnalando il mutamento. Ad esempio: inizialmente il giudice non ti ha sospeso il pignoramento perché mancava il periculum (magari l’asta era lontana); poi però l’asta viene anticipata o succedono eventi imprevisti (il debitore ad es. subisce nel frattempo un altro pignoramento sullo stesso bene, complicando la situazione): puoi riprovarci. Certo, non è garantito che il G.E. accolga, potrebbe dire che sta già decidendo il collegio sul reclamo, ecc. Ma la legge lo consente in linea di principio. Un altro esempio: trovi nuove prove schiaccianti sul fumus (es. il creditore in una lettera ammette che il debito era minore). In tal caso, oltre al reclamo al collegio, potresti fare un’istanza di revoca al G.E. medesimo allegando la nuova prova. In pratica, fai leva sul fatto nuovo per riconsiderare. – Mutamento delle circostanze nel tributario: Il D.Lgs. 546/92 aggiornato dispone espressamente che in caso di mutamento delle circostanze la Corte può revocare o modificare il provvedimento cautelare su istanza di parte . Ciò vale prima della sentenza. Quindi, se la situazione del contribuente peggiora (ad es. iniziano le azioni esecutive e mostrano la gravità del danno) o se spuntano nuovi elementi, si può chiedere alla Corte di primo grado di cambiare idea e concedere la sospensione in un secondo momento. Anche qui, serve qualcosa di nuovo: non si può reiterare la stessa istanza già rigettata. Ma se, ad esempio, l’Agente Riscossione dopo il rigetto inizia a pignorare cose essenziali, si può tornare dal giudice a dire “vedi? il danno è più grave di quanto sembrasse, sospenda ora per favore”. Oppure se l’ente annulla parzialmente l’atto riducendo l’importo, può cambiare la valutazione del fumus e quindi giustificare una sospensione sul residuo. – Sospensione in appello: Se in primo grado non hai ottenuto la sospensiva e nel frattempo arrivi alla sentenza (sfavorevole) e la impugni, hai diritto a una nuova istanza di sospensione rivolta al giudice d’appello (Corte d’Appello o CGT di secondo grado). È un “secondo tempo” in cui puoi far valere non solo i motivi già detti, ma anche evidenziare l’eventuale aggravamento dovuto alla sentenza stessa (magari la sentenza rende esecutivo un pagamento di grosse somme). L’art. 283 c.p.c. nel civile e l’art. 52 nel tributario, come visti, regolano questa inibitoria in appello. Quindi, se sei stato condannato in primo grado a pagare e quell’importo è immediatamente esecutivo, chiedi all’appello di sospendere quell’esecutività. Spesso in appello, i giudici – se vedono che la questione merita approfondimento – concedono più facilmente la sospensiva, anche per evitare che l’appellante subisca un’esecuzione e poi vinca (il che creerebbe inutili ripetizioni di pagamenti). – Sospensione in Cassazione: Ultimissimo baluardo: l’art. 373 c.p.c. permette, dopo una sentenza d’appello esecutiva, di chiedere alla Cassazione di sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata. È rarissimo che la Cassazione conceda tale sospensione (avviene solo in casi eccezionali, p.es. cause di particolare importanza o evidenti errori della sentenza impugnata). Però una cosa la Cassazione l’ha detta chiaramente: il rigetto di un’istanza di sospensione da parte sua non impedisce di riproporla se cambiano le circostanze . Ciò significa: supponiamo che chiedi la sospensione in Cassazione e te la negano; se poi, ad esempio, la controparte avvia un’esecuzione su quella sentenza e succedono fatti gravi (incanto fissato, etc.), potresti rifare istanza alla Cassazione dicendo che ora c’è un’urgenza maggiore, e la Corte può rivalutare. Questo principio di diritto si applica analogicamente anche agli altri gradi: un rigetto non “cristallizza” la situazione in eterno; se lo scenario cambia, puoi riprovare.

In pratica, non bisogna arrendersi al primo no, soprattutto se la situazione evolve. Ovviamente serve il supporto tecnico per capire cosa costituisce un vero mutamento e cosa no. Qui l’avvocato fa la differenza: saprà distinguere se c’è spazio per insistere e come argomentare diversamente. L’Avv. Monardo, ad esempio, forte dell’esperienza in Cassazione, sa che un rigetto di sospensiva non pregiudica l’esito finale (ci sono casi in cui la Cassazione poi accoglie il ricorso nel merito dopo aver negato la sospensiva, segno che le valutazioni cautelari non sono infallibili). Quindi mantiene alta la guardia e utilizza tutti gli strumenti di tutela possibili ad ogni stadio.

Strumenti alternativi per bloccare o risolvere il debito (rottamazioni, piani e procedure)

Finora abbiamo parlato di difese “interne” al processo esecutivo o di opposizione. Ora allarghiamo lo sguardo a quelle soluzioni alternative che, in presenza di un debito esecutato, possono in modo diverso portare sollievo al debitore e spesso bloccare ugualmente l’esecuzione, anche se la via giudiziale pura non ha dato frutti. Si tratta di strumenti perlopiù deflativi o speciali, alcuni previsti da normative recenti e temporanee (come le “rottamazioni” fiscali), altri stabili (come le procedure da sovraindebitamento). Il vantaggio di queste soluzioni è duplice: da un lato, offrono spesso condizioni economiche più favorevoli per chiudere il debito; dall’altro, molte di esse comportano la sospensione delle azioni esecutive per legge. Esaminiamole in dettaglio.

Definizione agevolata dei debiti fiscali: rottamazioni e saldo e stralcio

Negli ultimi anni lo Stato ha varato diverse misure di “pace fiscale” che permettono ai contribuenti di sanare le proprie posizioni debitorie con l’Erario a condizioni di favore. Queste misure vengono comunemente chiamate rottamazione delle cartelle (rottamazione-ter, quater, quinquies, ecc.) e saldo e stralcio.

  • Rottamazione delle cartelle: Consente di pagare i carichi affidati all’Agente della Riscossione in un certo periodo, senza sanzioni né interessi di mora, ma solo con le somme base e un modesto interesse agevolato. Attualmente, grazie alla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), è in vigore la Rottamazione-quinquies per i debiti dal 2000 al 2023 . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 . Chi aderisce potrà pagare il debito scontato in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi ridotti al 3% annuo dal 2026 . La prima rata (o unica soluzione) scade il 31 luglio 2026 . Qual è l’effetto sull’esecuzione? Molto significativo: la presentazione della domanda di rottamazione produce ipso iure la sospensione di tutte le azioni esecutive in corso e il blocco di nuove azioni . In particolare:
  • Non si possono iniziare nuovi pignoramenti, fermi o ipoteche (dalla data della domanda in poi) .
  • Le procedure esecutive già avviate non possono proseguire, a meno che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo . Dunque se un’asta si è già svolta con aggiudicazione prima della domanda, quella prosegue (non può essere annullata dalla rottamazione); ma se non c’è stata aggiudicazione ancora, la procedura deve fermarsi.
  • Fermi amministrativi e ipoteche già iscritti rimangono in essere ma non ne vengono iscritti di nuovi .
  • Fondamentale: i pignoramenti presso terzi in corso vengono sospesi e i beni/libretti pignorati sbloccati. Infatti l’art. 1 co. 100 L.197/2022 per la rottamazione-quater e analogamente la legge 199/2025 prevedono che i pignoramenti di stipendio, pensione, conto corrente in corso al momento della domanda devono cessare e le somme non ancora assegnate vengono liberate . Il conto corrente bloccato torna disponibile, lo stipendio non verrà più trattenuto dalla data della domanda in avanti. (Nota: se però il datore aveva già versato al Fisco le trattenute anteriori, quelle restano acquisite).
  • Il debitore viene considerato in regola, quindi non scatta morosità per altri fini (ad es. certificato DURC regolare finché paga le rate) .

Questa è una àncora di salvezza potentissima se hai debiti fiscali. Ad esempio, se ti hanno pignorato la casa per cartelle esattoriali, presentando la domanda di rottamazione la vendita viene sospesa (a meno che l’asta non si sia già svolta) e rimandata almeno fino al 31 luglio 2026, dando il tempo di pagare. Se poi pagherai regolarmente tutte le rate, l’esecuzione verrà chiusa definitivamente perché il debito si estingue; se non pagherai e decadi, la procedura riprenderà da dove era, ma intanto potresti aver guadagnato un paio d’anni. Importante: per avere la sospensione effettiva, dopo la domanda bisogna attendere l’esito (che arriverà presumibilmente entro giugno 2026 sotto forma di comunicazione con i bollettini). Ma la legge dispone la sospensione già dal momento della presentazione: dunque se l’Agente della Riscossione o i suoi avvocati fossero distratti e volessero proseguire, l’avvocato del debitore può immediatamente eccepire in giudizio il sopravvenuto art. 1 co. 98 L. 199/2025 (per esempio) e chiedere la sospensione della procedura esecutiva in virtù di legge. I giudici dell’esecuzione civile, a fronte di prova della domanda di rottamazione, dichiarano il procedimento sospeso senza indugio.

Va sottolineato che possono aderire anche i decaduti dalle precedenti rottamazioni (salvo chi è in regola con la quater non ha interesse). E se uno era già in rateizzazione amministrativa, anch’essa rimane sospesa fino alla prima rata della rottamazione . In pratica conviene a quasi tutti i debitori fiscali cogliere queste occasioni. L’Avv. Monardo e il suo staff seguono costantemente l’evoluzione normativa (la rottamazione-quinquies è nuovissima e lo studio è attrezzato per fare le domande telematiche rapidamente per i clienti). Spesso consigliano di aderire, perché: (a) si risparmia su sanzioni e interessi; (b) si bloccano i pignoramenti in essere; (c) se poi non riesci a pagare tutte le rate, sarai almeno tornato al punto di partenza due anni dopo, magari con qualche debito in meno (non è bello decadere, ma intanto potresti aver alleggerito la posizione o trovato altre soluzioni).

  • Saldo e stralcio (per persone in difficoltà): Oltre alle rottamazioni generalizzate, in passato (2019) c’è stata una misura di saldo e stralcio per contribuenti in grave situazione economica (ISEE basso) che permetteva di pagare solo una percentuale ridotta del debito tributario. Attualmente non è aperta una misura simile generalizzata; tuttavia, la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) conteneva il saldo e stralcio delle cartelle fino a €1.000 ante 2015 (addirittura cancellazione totale di quelle affidate tra 2000-2015, con alcune eccezioni). Ogni tanto spuntano sanatorie su avvisi bonari, su liti pendenti (definizione controversie tributarie pagando il 90%, 40%, 15% o 5% a seconda del grado vinto/perduto – nel 2023 c’è stata per le liti in Cassazione ad esempio). Quindi, se hai un contenzioso in corso e ti negano la sospensiva, valuta se c’è possibilità di definizione agevolata della lite: se sì, pagando quanto stabilito dalla norma (spesso 90% se hai perso primo grado, 40% se hai vinto primo grado, ecc.) chiudi la lite e blocchi tutto. Anche qui, l’aggiornamento continuo è d’obbligo perché queste misure hanno finestre temporali strette. Nel 2023, ad esempio, c’era la definizione delle liti pendenti con domanda entro 30/6/23 per le cause in cui l’Agenzia avesse perso nei vari gradi. Queste misure portano a estinzione del giudizio e quindi ovviamente fanno venir meno anche il titolo esecutivo.

In conclusione sul fronte fiscale: se il tuo problema è con cartelle esattoriali o avvisi, monitora sempre le opportunità di rottamazione e saldo/stralcio. Spesso è più fruttuoso aderire e pagare meno, piuttosto che combattere su vizi formali incerti. L’Avv. Monardo generalmente consiglia una valutazione costi/benefici: posso vincere la causa tributaria? Se sì, allora puntiamo a sospendere e vincere. Se no (perché il debito è dovuto) e la sospensiva è negata, meglio sfruttare la rottamazione: in tal modo blocchi l’esecuzione e risparmi sulle sanzioni.

Rateizzazioni e accordi con i creditori per evitare l’esecuzione

Un altro strumento classico, applicabile sia in ambito fiscale che nel privato, è la rateizzazione del debito: – Rateizzazione fiscale (dilazione ex art. 19 DPR 602/73): Indipendentemente da ricorsi e rottamazioni, il debitore può chiedere all’Agente della Riscossione una dilazione ordinaria del pagamento delle cartelle. Se i debiti sono sotto €120.000, la concedono con una semplice richiesta fino a 72 rate; sopra, servono prove di temporanea difficoltà. Ma ecco il punto chiave: se c’è un piano di rateizzazione in essere e paghi regolarmente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può iniziare o proseguire pignoramenti. Infatti, la legge dice che la dilazione determina la sospensione delle procedure esecutive, salvo che per quelle già arrivate a compimento (es. pignoramento con già assegnazione disposta, in tal caso quella singola procedura può completarsi). Quindi, se ti rigettano la sospensiva, una mossa astuta può essere correre ai ripari chiedendo subito una rateizzazione amministrativa. Esempio: ti pignorano il conto per €10.000 di cartella, sospensiva negata. Chiedi subito rateazione in 72 rate da circa €140; l’ADER per legge sospende l’incasso coattivo e “ritira” il pignoramento (spesso lo comunica alla banca liberando il conto). Naturalmente devi poi pagare le rate sennò decade e riprendono. Ma in molti casi, diluire in 6 anni è sostenibile. Nota: non puoi sommare rottamazione e rateazione ordinaria sullo stesso debito: devi scegliere l’una o l’altra. La rottamazione ha lo sconto su sanzioni, la rateazione no ma può avere più rate e la puoi ottenere in qualsiasi momento (non serve finestra legislativa, è un diritto ordinario per il contribuente). Quindi se, ad esempio, la rottamazione attuale non copre un certo debito (ci sono debiti esclusi, tipo IVA da importazione), potresti rateizzarli. L’avvocato e il commercialista valuteranno la combinazione migliore. – Rateizzazioni con creditori privati: Quando il creditore è una banca o altra azienda, spesso è possibile negoziare direttamente un piano di rientro. Formalmente si può concludere un contratto di transazione in cui il debitore riconosce il debito e si impegna a pagare a rate, e il creditore acconsente a sospendere o rinunciare alla procedura esecutiva salvo riattivarla in caso di inadempimento. Questi accordi vanno redatti con attenzione: conviene prevedere che al saldo finale il creditore rilasci liberatoria e cancelli eventuali ipoteche giudiziali, ecc. La difficoltà è che se il creditore ha già speso soldi per l’esecuzione, vorrà almeno recuperare parte delle spese legali. Ma è un sacrificio che può valere la pena. Quindi con l’aiuto dell’avvocato puoi proporre: “invece di portarmi via la casa e venderla all’asta (col rischio per voi di non coprire tutto), accettate che io venda da me l’immobile o lo ipotechi per un finanziamento e vi paghi in 24 mesi? Nel frattempo voi sospendete la procedura.” Molti istituti, soprattutto nelle esecuzioni immobiliari, preferiscono la soluzione bonaria (perdono meno tempo e recuperano di più rispetto all’asta). – Moratorie e rinegoziazioni mutuo: Se il debito deriva da un mutuo ipotecario, esistono in alcuni casi piani di moratoria (ad es. legge 244/2021 c.d. “fondo salva-casa”: per debitori esecutati su prima casa, in possesso di requisiti, la possibilità di rinegoziare il mutuo fino a 30 anni con intervento di un fondo statale che salda la banca e diventi tuo nuovo creditore). Questa è una misura specifica: se ne hai i requisiti (ISEE sotto 30k, immobile prima casa <250k, pignoramento immobiliare in corso da almeno 6 mesi), puoi presentare istanza al tribunale per sospendere la vendita e ottenere la rinegoziazione del mutuo o un finanziamento sostitutivo per importo non superiore al 80% del valore immobile. Se ammesso, la procedura esecutiva viene sospesa per consentirti di far questo tentativo. Sono strumenti poco noti ma introdotti dal c.d. Decreto Crescita e modifiche successive.

In definitiva, rate e accordi sono il pane quotidiano dell’attività di uno studio legale ben integrato con competenze economiche. Spesso, dietro istruzione del cliente, l’avvocato contatta il legale del creditore e butta lì: “il mio cliente vorrebbe proporre tot al mese, fermiamo tutto” – se c’è apertura, si elabora un accordo. L’Avv. Monardo avendo un team di avvocati e commercialisti può anche predisporre piani finanziari credibili da sottoporre ai creditori, e sfruttare la propria reputazione e network nazionale per convincere le controparti che quella proposta è seria.

Procedure da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo, liquidazione, esdebitazione)

Abbiamo accennato a queste procedure come “arma segreta” del debitore oppresso da più debiti. Vediamole un po’ più sistematicamente: – La normativa originaria è la Legge 3/2012, ora trasfusa nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che disciplina le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Si tratta di procedure giudiziali ma volontarie che consentono al debitore non fallibile (privato, consumatore, piccolo imprenditore, professionista) di ristrutturare o cancellare i debiti non pagabili, sotto controllo di un organismo apposito (OCC) e del Tribunale. – I tre strumenti principali (nel nuovo Codice) sono: 1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore”): riservato ai debitori persone fisiche consumatori, cioè che hanno debiti non derivanti da attività d’impresa. Consiste nel presentare al giudice un piano, redatto col supporto dell’OCC, in cui il consumatore propone come pagherà i debiti (di solito solo una parte, in percentuale, in base alle sue risorse). Non serve l’accordo dei creditori, decide il giudice se il piano è fattibile ed equo, tenuto conto della meritevolezza del debitore. Se viene omologato, diventa vincolante per tutti i creditori (anche se alcuni non volessero). Effetto sulle esecuzioni: fin dal momento in cui il debitore deposita ricorso e ottiene la fissazione dell’udienza, il giudice può disporre la sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti . E generalmente lo fa, perché altrimenti la finalità di dare respiro al debitore fallirebbe. Quindi, ad esempio, se hai in corso un pignoramento immobiliare sulla prima casa, depositando un piano del consumatore ben congegnato puoi ottenere un decreto di sospensione dell’asta fino alla decisione. Se poi il piano viene omologato, quei creditori dovranno accontentarsi di quanto previsto nel piano e l’esecuzione verrà chiusa. 2. Accordo di ristrutturazione dei debiti (o accordo con i creditori): simile al piano, ma aperto anche a debitori non consumatori (ad esempio piccoli imprenditori sotto soglia fallimento, start-up innovative, professionisti, ecc.). Richiede però l’accordo di almeno il 60% dei crediti (maggioranza qualificata) per essere omologato. Quindi è come una mini-procedura concorsuale dove cerchi il consenso dei creditori su una proposta (spesso taglio del debito). Anche qui, una volta presentata la domanda, il giudice può sospendere le esecuzioni in corso; se l’accordo viene omologato, le esecuzioni sono definitivamente improcedibili perché i creditori sono obbligati a rispettare l’accordo. 3. Liquidazione controllata del sovraindebitato (ex liquidazione del patrimonio): è la procedura liquidatoria, dove il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio (es. la casa, beni vari) e un liquidatore nominato dal tribunale li vende e ripartisce il ricavato tra i creditori. Al termine, anche se i creditori non sono stati soddisfatti integralmente, il debitore ottiene l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui. Questa è una sorta di “fallimento del consumatore” con esdebitazione finale. Effetto esecutivo: appena viene aperta la procedura di liquidazione, tutte le esecuzioni individuali sono automaticamete sospese (i creditori devono far valere le loro ragioni solo nella liquidazione). Anzi, i beni pignorati confluiscono nella liquidazione (a meno che la vendita sia già avvenuta e aggiudicati). – Una quarta misura introdotta di recente è l’esdebitazione del debitore incapiente**: se una persona fisica non ha nulla da liquidare (zero patrimonio, reddito modesto) e non ha soddisfatto i creditori per causa a lui non imputabile, può chiedere direttamente la cancellazione dei debiti senza pagare nulla (se in 4 anni dalla domanda non migliorano le sue condizioni). Questa è estrema ratio ma esiste (art. 283 CCII). Non implica pagamenti, ma comporta comunque la chiusura delle esecuzioni perché i crediti vengono “stralciati”.

Perché parliamo di questo in un articolo sulla sospensiva rigettata? Perché chi subisce un’esecuzione spesso è in una condizione di indebitamento generale. Se c’è un solo debito e puoi pagarlo, non saresti arrivato a far pignorare la casa. Quindi spesso dietro c’è una crisi di liquidità o una mole di debiti. Le procedure di composizione offrono una soluzione globale: invece di tamponare il singolo pignoramento con un’opposizione (magari persa), affronti tutto il problema debitorio in tribunale con una procedura ad hoc. I benefici: – Sospensione immediata: presentato il ricorso, di norma il giudice concede misure protettive per evitare che i creditori mandino all’aria la procedura (continuando ciascuno per conto proprio). Quindi ti guadagni tempo e blocchi pignoramenti. – Riduzione del debito: spessissimo i piani prevedono di pagare solo percentuali (es: 20% a ciascun creditore) oppure solo alcuni in certi limiti. Ciò significa che potresti salvarti da debiti impagabili e ripartire da zero dopo. – Trattativa istituzionalizzata: attraverso l’OCC e il tribunale, costringi i creditori a sedersi attorno a un tavolo (metaforicamente) e ad accettare una soluzione di maggioranza. Questo supera l’impasse di quando uno o due creditori non vogliono accordi. Se la maggioranza è d’accordo, la minoranza dissenziente viene obbligata lo stesso (nel piano consumatore neanche serve maggioranza, decide il giudice in base alla convenienza per i creditori di quanto offri rispetto a uno scenario liquidatorio). – Tutela del patrimonio essenziale: in alcuni casi il piano può prevedere che il debitore mantenga beni indispensabili (ad esempio la prima casa, se il piano riesce a soddisfare i creditori in altro modo senza venderla; o l’auto necessaria per lavoro). – Assistenza di professionisti specializzati: il fatto che l’Avv. Monardo sia Gestore della crisi significa che sa predisporre e presentare queste procedure efficacemente. Spesso la difficoltà è preparare tutta la documentazione economica, convincere il giudice della fattibilità e buona fede del debitore, ecc. Lo staff dell’avvocato (comprendente commercialisti) cura i piani di rientro, i bilanci familiari, e vi guida attraverso l’OCC.

Ovviamente non è tutto rose e fiori: queste procedure richiedono impegno, costi (ci sono compensi per l’OCC da pagare, sebbene spesso rateizzabili), e soprattutto devi essere trasparente su tutto (dichiarare tutti i debiti, niente preferenze nascoste). Ma se sei onesto e davvero in difficoltà, la legge ti offre un “paracadute”. E questo paracadute, in concreto, può fermare l’esecuzione più di un semplice ricorso. Molti debitori arrivano all’Avv. Monardo quando ormai la casa sta per essere venduta: in extremis, un piano del consumatore ben fatto può scongiurare la perdita della casa, proponendo ai creditori magari di ipotecarla a garanzia di un nuovo mutuo e pagarli parzialmente.

Esempio pratico: Famiglia X ha debiti per 300.000€ tra banca, fisco, fornitori. La casa familiare è all’asta per la banca (creditrice ipotecaria). Sospensiva negata. L’Avv. Monardo fa presentare un piano del consumatore: propone di vendere la casa a un parente a 200.000€ (valore di mercato), usare il ricavato per pagare la banca ipotecaria e dare un 20% ai chirografari, e stralciare il resto. Il giudice sospende la procedura esecutiva. I creditori vengono informati: la banca acconsente perché prende più che all’asta (dove base era 150.000), gli altri magari non felici ma comunque non avrebbero ottenuto nulla dall’asta. Il giudice omologa il piano. La casa viene venduta (ma magari rimane nella disponibilità della famiglia via comodato col parente acquirente), i debiti sono estinti a saldo e stralcio, l’esecuzione chiusa. La famiglia ha perso formalmente la casa ma ha evitato di essere sfrattata (il parente la lascia lì) e soprattutto non ha più debiti all’infuori di dover restituire l’eventuale prestito al parente.

Ogni storia è diversa, ma il punto è che le procedure offrono soluzioni creative e flessibili che il processo esecutivo ordinario non contempla.

Altre tutele: il ruolo del giudice dell’esecuzione e casi particolari

Ci sono ulteriori strumenti difensivi che vale la pena menzionare per completezza, benché più di nicchia: – Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.: se un provvedimento giudiziario (es. un decreto ingiuntivo non opposto) ha statuito qualcosa che pregiudica un terzo, questi può fare opposizione di terzo contro quel provvedimento. In ambito esecuzioni, a volte i condebitori o garanti, rimasti estranei al giudizio di merito, cercano questo rimedio. – Sospensione concordata o volontaria: un creditore procedente può sempre chiedere al G.E. la sospensione o rinviare gli atti. Ad esempio, se stai trattando, il creditore può presentare un’istanza di rinvio dell’asta o di sospensione ex art. 624-bis c.p.c. (sospensione su richiesta del creditore procedente): la legge gli consente di chiedere un rinvio fino a 24 mesi per tentare vendita privatamente. Quindi se il creditore aderisce, si può sospendere la vendita senza bisogno di litigare. – Sovvenzioni o aiuti pubblici: in alcuni casi esistono misure di sostegno che possono aiutare a pagare ed evitare l’esecuzione. Ad esempio, il Fondo di prevenzione dell’usura gestito da alcune fondazioni può offrire garanzie per far ottenere un prestito al soggetto sovraindebitato e saldare debiti da usura o a rischio usura; oppure il Fondo di garanzia prima casa può aiutare a rifinanziare un mutuo scaduto ed evitare il pignoramento. – Istanza di vendita del debitore (art. 591 c.p.c.): se il bene pignorato è di valore superiore al debito, il debitore può chiedere di essere autorizzato a vendere privatamente il bene (in genere un immobile) a condizioni vantaggiose, prima dell’asta. Il G.E. a volte lo consente fissando un prezzo minimo e un termine per la vendita. Se riesci a trovare un acquirente a un buon prezzo, estingui debito e recuperi l’eventuale eccedenza. Non è esattamente una “difesa”, ma evita la svendita in asta e i costi enormi che si mangiano il ricavato. – Questioni di legittimità costituzionale: sono casi rari, ma se la legge che impedisce la sospensione (ad es. per certi tributi) fosse ritenuta incostituzionale, si potrebbe sollevare la questione. In passato, ad esempio, fu dibattuto se fosse costituzionale l’automatica esecutorietà delle sentenze di primo grado tributarie per importi elevati senza possibilità di sospensiva: la Consulta ha in parte spronato il legislatore a introdurre la sospensiva in appello. Oggi quel vuoto è colmato, ma restano temi aperti (es. l’interesse al 4,5% in caso di sospensione e soccombenza, che qualcuno considera punitivo; oppure l’esclusione di alcune imposte da rottamazioni, ecc.). Sollevare eccezioni del genere è lavoro da specialisti e serve tempo (non utile per fermare l’asta domani), ma in casi di principi potrebbe aggiungersi alla linea difensiva. – Pubblicità illegittima delle aste e tutela della dignità: un tema particolare è che il debitore esecutato ha diritto a che la vendita forzata avvenga con modalità che non ledano inutilmente la sua dignità. Il nuovo art. 490 c.p.c. come riformato tutela la privacy di alcune informazioni (non si pubblicano più dati eccedenti). Se l’asta viene pubblicizzata in maniera lesiva (tipo manifesti per tutto il paese con nome debitore), si potrebbe agire. Sono casi limite, ma da segnalare.

Come si vede, c’è un vero arsenale legale a disposizione di chi vuole difendersi da una situazione di sovraesposizione debitoria. L’importante è non isolare il singolo problema (il rigetto della sospensiva) dal contesto generale del debitore: spesso è sintomo di una criticità economica più ampia. Un approccio integrato – che includa sia la battaglia giudiziale sull’esecuzione, sia piani di ristrutturazione del debito – è l’ideale. L’Avv. Giuseppe A. Monardo, grazie al suo team multidisciplinare, incarna proprio questo approccio: difesa tecnica nei tribunali + consulenza finanziaria e negoziale per trovare soluzioni globali.

Errori comuni da evitare e consigli pratici del difensore

Dopo aver illustrato cosa fare, evidenziamo anche cosa non fare – cioè gli errori più comuni (purtroppo) commessi dai debitori quando affrontano queste vicende, e alcuni consigli pratici per evitarli: – Ignorare l’atto o fare finta di niente: Alcuni, per paura o sottovalutazione, non reagiscono tempestivamente alla notifica di precetti, pignoramenti o cartelle. Sperano “che non succeda nulla” o di guadagnare tempo. Sbagliato: i termini corrono e ogni giorno perso può pregiudicare una difesa efficace. Appena arriva l’atto, contatta un avvocato. Anche se pensi di aver risolto parlando col creditore, formalizza le soluzioni: se la banca ti dice “aspettiamo un mese”, fai mettere per iscritto all’avvocato della banca una richiesta di rinvio udienza. Non dare nulla per scontato. – Presentare opposizioni infondate o fotocopia da internet: Un errore grave è fare ricorsi generici, copiati magari da modelli online, senza personalizzarli sul tuo caso. I giudici riconoscono subito un’opposizione pretestuosa e questo fa perdere credibilità. Ad esempio, opporsi a una cartella eccependo la prescrizione quando chiaramente non è prescritta fa solo irritare il giudice che negherà la sospensiva. Allo stesso modo, riempire 50 pagine di “vizio di forma” senza centrare il punto sostanziale può nuocere. Consiglio: affida la redazione a professionisti e privilegia poche ragioni mirate e documentate piuttosto che un calderone di lamentele. – Dimenticare di allegare documenti cruciali: Nel cautelare, le prove contano. Se hai ricevute di pagamento, lettere, email che supportano la tua tesi, allegale subito. Un difetto comune è aspettare il merito per portare prove: ma la sospensiva si gioca sul fumus ora, quindi devi mettere sul tavolo il meglio subito. Se poi emergono altre prove dopo, portale nel reclamo come visto. Mai andare dal giudice a mani vuote dicendo “poi in causa dimostrerò”: in sospensiva potrebbe già essere troppo tardi. – Non presentarsi all’udienza o sottovalutarla: Alcuni debitori pensano “tanto decide l’avvocato, io non servo”. Non è sempre vero: la presenza del debitore all’udienza di sospensione può essere utile in certi casi (p.es. per rispondere a domande del giudice su situazioni personali). E comunque bisogna preparare bene l’udienza: il tuo avvocato dovrebbe anticiparti le possibili domande e linee di condotta. Se il giudice propone un accordo transattivo, devi avere le idee chiare su fin dove puoi arrivare (es. “posso pagare 500€/mese, non di più”). – Trascurare le comunicazioni post-udienza: Dopo l’udienza, attendi l’ordinanza. A volte viene data a voce e scritta dopo: non dimenticare di ritirare copia quando è depositata. Capita che l’avvocato avversario avvisi subito l’ufficiale giudiziario che la sospensione è negata e quello procede prima ancora che tu abbia avuto notizia formale. Quindi stai in contatto con la cancelleria via PEC o tramite il tuo legale per conoscere l’esito appena possibile. – Non ottemperare a eventuali condizioni: Se la sospensione viene concessa condizionata a qualcosa (es: deposito cauzione, rilascio immobile in custodia, ecc.), devi adempiere scrupolosamente nei termini fissati, altrimenti la sospensione può decadere. Idem per la rottamazione: se non paghi la prima rata al 31 luglio 2026, addio benefici, e il pignoramento riparte. Quindi segna le scadenze e non mancarle. – Continuare a indebitarsi o aggravare il dissesto: Un consiglio di buon senso ma fondamentale: mentre combatti l’esecuzione, non contrarre altri debiti se non strettamente necessario. Non fare spese futili. Il tribunale (soprattutto nelle procedure da sovraindebitamento e anche nei meriti) valuta la tua condotta. Se vedono che mentre chiedevi pietà stavi dilapidando denaro o favorendo un creditore a discapito di altri, perdi credibilità. Mantieni un profilo basso e mostra di voler davvero risolvere il problema, non sfuggirlo. – Scegliere bene le battaglie legali: Non ogni motivo di doglianza merita un’opposizione. Un avvocato onesto te lo dirà. Se la notifica del precetto aveva un vizio sanabile e intanto ti hanno pignorato regolarmente, fare un’opposizione agli atti su quel vizio potrebbe non servire a nulla se non a far spendere altre spese. Concentrati sui punti sostanziali che possono portare a un risultato utile (sospendere, ridurre il debito, ecc.). Ad esempio, non intestardirti su una multa da €200 in un quadro dove hai €50k di cartelle: meglio convogliare energie su quest’ultime. – Non comunicare col proprio legale o dare info incomplete: Per aiutarti al meglio, l’avvocato ha bisogno di sapere tutto lo scenario. Non nascondere debiti ulteriori per vergogna: se ne spunta fuori uno durante una trattativa o un’udienza, indebolisce la tua posizione. Fornisci tutti i documenti richiesti (c’è chi non porta l’estratto conto, e poi spunta un addebito che smentisce la loro affermazione di aver pagato!). Un rapporto di fiducia e trasparenza con il legale è essenziale. – Sottovalutare l’importanza del tempo: Su questo torniamo: time is money. Un ritardo di pochi giorni nel bloccare un pignoramento può significare che quell’attivo viene assegnato e dovrai inseguire un rimborso difficile. Quindi veloce nelle decisioni: se valuti la conversione, decidi e agisci prima che fissino l’asta. Se vuoi aderire a rottamazione, non aspettare l’ultimo giorno. Lentezza e indecisione sono nemiche del debitore esecutato.

Consigli pratici riassunti: – Tieni un calendario con tutte le scadenze legali (termini per reclamo, per appello, per domanda di definizione, per rate, ecc). – Raccogli in un fascicolo ordinato tutti gli atti e documenti, così all’occorrenza trovi subito quello che serve per una nuova istanza. – Se la situazione è stressante (lo è quasi sempre), fatti aiutare da persone di fiducia per le incombenze (anche solo accompagnarti dal legale, darti supporto morale, ecc.). Mantenere lucidità è difficile ma fondamentale. – Non cedere a ricatti di sedicenti consulenti esterni: purtroppo, attorno ai debitori in crisi orbitano anche figure poco professionali (o addirittura truffaldine) che propongono “magie” (tipo annullare il debito per cavilli fantomatici, chiedendo soldi in anticipo). Diffida: rivolgiti sempre a professionisti abilitati (avvocati, commercialisti). L’Avv. Monardo spesso si è trovato a rimediare a disastri causati da consulenti improvvisati. Meglio investire da subito in una consulenza seria. – Valuta il rapporto costo/beneficio delle azioni legali: L’opposizione e il reclamo hanno costi (contributo unificato, compenso avvocato). Se il debito è piccolo, a volte conviene direttamente trovare i soldi per pagare piuttosto che invischiarsi in cause. Ma se il principio in gioco è importante (es. non devi pagare perché è ingiusto) o il danno sarebbe enorme (perdere la casa), allora spendere in difesa è doveroso. Chiedi sempre al tuo legale un’analisi schietta delle chances, per orientarti. – Mantieni la calma con gli ufficiali giudiziari o l’agente di riscossione: Quando vengono per i pignoramenti mobiliari o notifiche, non servono scenate. Se c’è un provvedimento di sospensione, mostralo con rispetto; se non c’è, non opporre resistenza (potresti commettere reato di resistenza a pubblico ufficiale). Semmai, documenta (video, testimoni) eventuali abusi o irregolarità compiute dall’ufficiale, e riferisci poi al tuo avvocato per valutare un ricorso. – Focus sulle priorità personali: Può sembrare fuori tema, ma in situazioni del genere la vita personale/familiare ne risente. Un consiglio è stilare un piano di sopravvivenza finanziaria familiare: taglia spese superflue, cerca entrate aggiuntive, chiedi supporto ai familiari per evitare crolli (ad es. se ti pignorano lo stipendio, verifica se hai diritto ad aiuti sociali, etc.). Questo allevia il danno e ti rende più forte nel resistere fino alla soluzione.

In sintesi, la difesa contro il rigetto di una sospensiva non è solo un fatto tecnico-giuridico, ma un insieme di atteggiamenti e decisioni che il debitore deve prendere con consapevolezza. L’assistenza di un legale esperto come l’Avv. Monardo è preziosa non solo per redigere atti ineccepibili, ma anche per guidare il debitore nel mare agitato di questa crisi, tenendolo lontano da scogli pericolosi (errori) e indirizzandolo verso il porto sicuro (la soluzione del problema debitorio).

Tabelle riepilogative

Di seguito proponiamo alcune tabelle riassuntive che sintetizzano norme, termini e strumenti difensivi esaminati nell’articolo, per una consultazione rapida.

Tabella 1 – Strumenti di opposizione e sospensione nell’esecuzione civile

Strumento difensivoTermine per proporloGiudice competenteEffetto sulla proceduraNorme di riferimento
Opposizione a precetto (art. 615 co.1 c.p.c.)20 giorni dalla notifica del precetto (preferibilmente entro 10 giorni prima dell’esecuzione)Tribunale (o Giudice di Pace se credito < €5.000)Può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo prima del pignoramento, su istanza e in presenza di gravi motivi.Art. 615 co.1 c.p.c.; art. 624 c.p.c. (in via analogica)
Opposizione all’esecuzione (art. 615 co.2 c.p.c.) – dopo inizio pignoramentoFino alla conclusione della procedura (idealmente entro prima udienza di vendita/assegnazione; termine per merito fissato dal G.E.)Giudice dell’esecuzione (fase sommaria), poi tribunale meritoSu istanza, il G.E. sospende l’esecuzione se “gravi motivi” . Se rigetta, esecuzione prosegue.Art. 615 co.2 c.p.c.; art. 624 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)20 giorni da notifica o conoscenza legale dell’atto viziatoGiudice dell’esecuzione (o giudice atti, es: delegato vendita)G.E. può sospendere la procedura se il vizio può comportare l’nullità dell’atto impugnato. Se rigetta, esecuzione continua.Art. 617 c.p.c.; art. 618 c.p.c.
Reclamo contro ordinanza G.E. (istanza sospensione)15 giorni dalla pronuncia/comunicazione dell’ordinanzaTribunale in composizione collegiale (stesso tribunale)Il collegio può revocare/modificare l’ordinanza di rigetto e quindi sospendere l’esecuzione . Ordinanza collegiale non impugnabile.Art. 669-terdecies c.p.c.; (Cass. S.U. 19889/2019 applica a esecuzioni)
Appello (merito) e istanza di sospensione in appello30 giorni o 6 mesi dalla sentenza di merito di 1° grado (appello); istanza sospensiva appena deposito appello o con essoCorte d’Appello (collegio)Se concessa (art. 283 c.p.c.), sospende l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata: blocca esecuzione basata su di essa . Se rigetta, sentenza esecutiva (si può tentare Cassazione ex art.373).Art. 283 c.p.c.; art. 351 c.p.c. (procedura inibitoria)
Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)Prima che sia disposta la vendita o assegnazione dei beniGiudice dell’esecuzioneSospende la vendita: debitore versa 1/6 subito e ottiene pagamento rateale fino 48 mesi ; esecuzione si estingue a saldo pagato. Se default su rate, riprende.Art. 495 c.p.c.; D.L. 83/2015 conv. L.132/2015 (48 rate)
Accordo/Transazione col creditorePossibile in qualsiasi momento della proceduraGiudice dell’esecuzione (su istanza congiunta per rinvii/sospensione)Se il creditore dichiara di voler sospendere o rinunciare, il G.E. sospende/estingue la procedura. Durante trattativa, possibili rinvii di udienze/aste.Art. 624-bis c.p.c. (sospensione su istanza creditore fino 24 mesi); art. 629 c.p.c. (estinzione per rinuncia)

Tabella 2 – Strumenti nel processo tributario per sospendere la riscossione

Strumento difensivo fiscaleTermineGiudice/AutoritàEffetto sulla riscossioneRiferimenti normativi
Ricorso tributario + istanza di sospensione (primo grado)60 giorni dalla notifica atto impugnato (ricorso); istanza sospensiva contestuale o separata dopo deposito ricorsoCorte Giust. Trib. di 1° grado (collegio o giud. monocratico se <€3.000)Se accolta, sospende l’atto impugnato: Agenzia Riscossione non può procedere a riscossione coattiva . Se rigettata, riscossione prosegue (passati 60 gg).Art. 47 D.Lgs. 546/92 (cautelare); D.Lgs. 156/2015 (estende a appello); D.Lgs. 130/2022 (riforma G.T.)
Reclamo/appello contro ordinanza cautelare di 1° grado15 giorni da comunicazione ordinanza (dal 4/1/2024)– Se ordinanza monocratica: collegio stessa Corte 1° grado; <br> – Se ordinanza collegiale: Corte Giust. Trib. 2° grado (appello)Se accolta, sospende l’atto impugnato fino a decisione merito (in appello, fino a sentenza 2° grado). Se rigetto, esecuzione continua.Art. 47 (c.6 novellato) D.Lgs.546/92; D.Lgs. 220/2023 (impugnabilità ordinanze cautelari)
Sospensione dell’esecutività della sentenza di 1° grado (in pendenza di appello)Entro 30 gg da deposito appello proporre istanza (o con l’atto di appello stesso)Corte Giust. Trib. 2° grado (collegio)Se concessa, sospende la sentenza impugnata: il pagamento di 1/3 (in caso soccombenza contribuente) non è dovuto finché dura sospensione . Se rigetto, contribuente deve versare quota legge (di norma 1/3) e riscossione può avvenire sul resto.Art. 52 D.Lgs. 546/92 (come modif. da D.Lgs. 156/2015 e 130/2022)
Sospensione dell’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per CassazioneEntro la proposizione del ricorso per Cassazione o immediatamente dopo (termini analoghi appello)Corte Giust. Trib. 2° grado (la stessa che ha emesso sentenza impugnata)Se concessa, sospende la sentenza d’appello in attesa della Cassazione . Se rigetto, Agenzia può riscuotere importi dovuti per effetto della sentenza. (Cassazione ancora possibile ex art.373 c.p.c. ma improbabile)Art. 62-bis D.Lgs. 546/92 (introdotto da D.Lgs. 130/2022) ; art. 373 c.p.c. in subordine
Rateizzazione ordinaria cartelle (dilazione)Prima di avvio esecuzione o anche dopo atto di pignoramento (purché prima di assegnazione) – domanda ADERAgenzia Entrate-Riscossione (con controllo requisiti di legge)Con concessione della dilazione e pagamento regolare rate, le azioni esecutive sono sospese e non ne iniziano di nuove. Se c’è pignoramento in corso non ancora concluso, ADER in genere sospende (non assegnazione). Decadenza se salto 5 rate (o 8 a seconda norme pro-tempore).Art. 19 DPR 602/1973 (dilazione fino 72 rate; 120 rate in casi gravi); norme pro-tempore (DL 34/2020 per 10 rate, etc.)
Definizione agevolata (“rottamazione” cartelle)Finestra definita da legge (es: rottamazione-quater domande entro 30/6/2023; rottamazione-quinquies entro 30/4/2026)Agenzia Entrate-Riscossione (istanza online) con effetto di leggeSospende automaticamente la riscossione dal momento della domanda . – Niente nuovi pignoramenti/fermi ; <br>- Pignoramenti e fermi in corso sospesi (tranne aste già tenute) ; <br>- Conti e stipendi pignorati sbloccati ; <br>- Obblighi rate pregressi sospesi fino 1ª rata . Se debitore paga tutte rate, esecuzioni cessano del tutto (debito estinto); se decade (manca 2 rate), riprendono.Legge 197/2022 (rottamazione-quater commi 231-252); Legge 199/2025 (rottamazione-quinquies commi 82-101)

(Note: Nella tabella “domanda entro 30/4/2026” per rottamazione-quinquies secondo L. 199/2025, con prima rata 31/7/2026. Le sospensioni decorrono dalla presentazione e cessano in caso di mancato pagamento)

Tabella 3 – Procedure da sovraindebitamento e impatto su azioni esecutive

Procedura sovraindebitamentoChi può accederviCaratteristicheEffetto sulle esecuzioni/pignoramentiRiferimenti
Piano del consumatore (ora “Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”)Persona fisica consumatore sovraindebitato (debiti personali, non impresa)Proposta di ristrutturazione debiti presentata tramite OCC, senza necessità di accordo creditori (decide il giudice se il piano è fattibile e il debitore meritevole). Debiti possono essere falcidiati (pagati in parte) salvo quelli esclusi per legge.Alla presentazione, il giudice può disporre la sospensione di tutte le procedure esecutive in corso . Dopo omologa, i creditori sono vincolati dal piano e non possono più agire individualmente.L. 3/2012 art. 12-bis; Codice Crisi D.Lgs.14/2019 art. 67-73;
Accordo di composizione (con i creditori)Debitore sovraindebitato (consumatore o imprenditore minore) – necessita adesione del 60% creditiSimile al piano ma basato su accordo con la maggioranza dei creditori. Una volta raggiunte le adesioni richieste e omologato dal tribunale, diventa obbligatorio per tutti. Può prevedere moratorie e pagamenti parziali.Dalla presentazione ricorso, il giudice può concedere la sospensione delle azioni esecutive. Dopo omologa, esecuzioni vietate sui crediti inclusi nell’accordo (si estinguono con quanto previsto).L. 3/2012 art. 10; Codice Crisi art. 74-83;
Liquidazione controllata (ex Liquidazione patrimonio)Qualsiasi debitore insolvente non fallibile; anche consumatore che non può proporre piano fattibileConsiste nel liquidare tutti i beni del debitore (tranne impignorabili) tramite un liquidatore nominato dal tribunale. Distribuzione ai creditori secondo grado. Al termine, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione residua (liberazione debiti non soddisfatti).Con l’apertura della liquidazione, tutte le esecuzioni individuali pendenti sono sospese (i beni confluiscono nella liquidazione). I creditori devono partecipare nella procedura collettiva. Pignoramenti successivi vietati.L. 3/2012 art. 14-ter e ss.; Codice Crisi art. 268-277; (Esdebitazione art. 278-282 CCII)
Esdebitazione del debitore incapientePersona fisica sovraindebitata priva di beni pignorabili e con reddito minimale, che abbia meritevolezzaProcedura semplificata: cancellazione dei debiti senza pagamento, concessa una sola volta, con condizione di “prove” di cooperazione per 4 anni (se migliorano condizioni, pagare creditori).Impedisce azioni esecutive sui crediti esdebitati, in quanto dopo l’ordine di esdebitazione i creditori non hanno più diritto di procedere. In pratica, è come un “fresh start”.L. 3/2012 art. 14-quaterdecies (introdotto da L.176/2020); Codice Crisi art. 283-284;
Composizione negoziata crisi (D.L.118/21)Imprenditore commerciale in crisi (anche di grandi dimensioni)Procedura volontaria stragiudiziale assistita da un Esperto nominato da commissione. Mira a negoziare con creditori accordi stragiudiziali o preparare concordato. Può chiedere misure protettive al tribunale.Se l’imprenditore chiede e ottiene misure protettive, nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive/cautelari per tutto il periodo della composizione negoziata (120+120 gg proroghe max).D.L. 118/2021 conv. L.147/21; ora integrato nel Codice Crisi artt. da 23 a 54;

(Nota: nelle procedure di sovraindebitamento, le sospensioni delle singole esecuzioni vengono disposte dal giudice su istanza del debitore quando ammette la procedura, ex art. 21 L.3/2012 e corrispondenti art. 65 CCII. Le misure protettive coprono in genere l’intera durata fino all’omologa.)

Queste tabelle confermano in sintesi quanto discusso: per ogni fase e strumento difensivo, esistono termini stringenti da rispettare e norme specifiche. Vanno usate con precisione: da qui la necessità di affidarsi a professionisti esperti che conoscono bene “chi fa cosa e quando”.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di quesiti pratici che spesso i debitori o contribuenti ci pongono in situazioni di rigetto della sospensiva, con risposte chiare e mirate.

D: Cosa significa esattamente “rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione”?
R: Significa che il giudice a cui avevi chiesto di bloccare temporaneamente l’esecuzione (il pignoramento, la riscossione, ecc.) ha deciso di non concedere il blocco. In pratica, la tua richiesta di “congelare” gli effetti esecutivi è stata respinta, quindi il creditore può procedere oltre: se era un’asta, potrà tenersi; se era un pignoramento di conto, la banca verserà i soldi al creditore, e così via. È un provvedimento (in genere un’ordinanza) di natura cautelare, che non decide ancora il merito della tua opposizione, ma intanto lascia andare avanti l’esecuzione.

D: Il rigetto della sospensiva pregiudica l’esito finale della causa? In altre parole, se me l’hanno negata vuol dire che ho torto?
R: Non necessariamente. Certo, il rigetto implica che il giudice non ha ravvisato nell’immediato elementi sufficienti per fermare tutto (quindi potrebbe essere scettico sulle tue ragioni o sull’urgenza del danno). Tuttavia, la decisione è sommaria e provvisoria. Può darsi che in fase di merito, con istruttoria completa, tu riesca a dimostrare le tue ragioni e vincere la causa. Ci sono casi in cui la sospensiva è stata negata ma poi la sentenza ha dato ragione al debitore. Quindi non disperare: continua a portare avanti l’opposizione con determinazione. Il rigetto indica che in questo momento il giudice non ha visto un pericolo imminente o un fumus evidente, ma potresti convincerlo più avanti o in appello.

D: Posso oppormi (fare appello) contro la decisione che mi ha negato la sospensione?
R: Sì, in molti casi puoi. Nel procedimento civile, puoi presentare un reclamo al collegio del tribunale entro 15 giorni , chiedendo ai giudici collegiali di rivedere la decisione del giudice singolo. Nel processo tributario, da gennaio 2024 puoi impugnare l’ordinanza di rigetto in secondo grado entro 15 giorni . Questi sono appelli “cautelari”, molto veloci. Non c’è un ulteriore grado oltre questo: ad esempio, se il collegio conferma il rigetto, non puoi far altro (se non attendere il merito). In Cassazione di regola non si può impugnare un rigetto di sospensiva , se non in situazioni eccezionalissime. Quindi sì, hai una possibilità di appello breve, ed è importante sfruttarla immediatamente se credi che il primo giudice abbia sbagliato.

D: Quanto tempo ho per presentare il reclamo contro il rigetto?
R: Molto poco. 15 giorni dalla pronuncia (o dalla comunicazione) dell’ordinanza di rigetto . Attenzione: “dalla pronuncia” significa dalla data in cui il giudice ha emesso la decisione in udienza o depositato in cancelleria, quindi i 15 giorni possono iniziare prima ancora che tu riceva materialmente il provvedimento. Pertanto, muoviti non appena sai del rigetto. Conta giorni calendariali, non lavorativi (esclusi eventuali termini processuali sospesi ad agosto, se applicabile). Nel tributario idem: 15 giorni. Non aspettare l’ultimo momento perché va scritto il ricorso e notificato, meglio farlo in 10 giorni o meno.

D: Se l’esecuzione prosegue, quando potrebbe verificarsi concretamente il “punto di non ritorno”?
R: Dipende dal tipo di esecuzione: – In un pignoramento immobiliare, il punto di non ritorno è il decreto di trasferimento dell’immobile: una volta emesso e trascritto, la casa passa all’aggiudicatario e tu non ne sei più proprietario. Anche vincendo dopo, non riavrai la casa (al massimo il ricavato). Il decreto di trasferimento viene emesso di solito qualche settimana dopo l’asta (se l’asta è aggiudicata). Quindi quell’aggiudicazione è un punto chiave. – In un pignoramento di stipendio o conto, il punto di non ritorno è l’ordinanza di assegnazione del giudice: quando il giudice con quell’ordinanza dice “assegno al creditore X le somme pignorate presso il datore di lavoro/banca fino a concorrenza di tot”. Da quel momento, il datore inizierà a versare al creditore. Se avviene, quelle somme le recuperi solo se, a fine causa, farai azione di ripetizione e il creditore potrà restituirle. Comunque, già i singoli prelievi sullo stipendio/conto sono dannosi perché togliendo liquidità potrebbero farti saltare altri pagamenti (bollette, affitto…). – Nei fermi amministrativi su veicoli, diciamo il punto di non ritorno è relativo: il fermo ti impedisce di usare l’auto, ma se poi paghi o sospendi, il fermo si può cancellare e torni a usarla (qui il danno è il periodo di inutilizzo). – Nelle ipoteche, il punto di non ritorno sarebbe la vendita dell’immobile ipotecato; l’ipoteca in sé è un peso ma non irreversibile (può essere rimossa). – Nel caso di beni mobili pignorati (tipo pignoramento mobiliare in casa o in azienda): il punto critico è la vendita all’asta o la consegna al creditore. Finché i beni sono pignorati ma ancora in custodia, puoi bloccare; se vengono venduti e un terzo li compra, li perdi definitivamente.

In sintesi, il “fine corsa” è quando il bene cambia di mano o il denaro esce dalle tue disponibilità in modo ufficiale. È ciò che bisogna evitare con le sospensive o con conversione, ecc.

D: Posso presentare una seconda istanza di sospensione se emergono nuove ragioni o se peggiora la mia situazione?
R: Sì, è possibile. Se ci sono fatti nuovi o circostanze sopravvenute dopo il rigetto, la legge consente di riproporre la richiesta di sospensione al giudice (si parla di revoca o modifica ex art. 669-decies c.p.c. nel civile , e di istanza per mutamento circostanze nel tributario ). Ad esempio, se inizialmente non avevi prove di un pagamento e poi le trovi, o se la tua situazione economica è precipitata (danno irreparabile più evidente), puoi chiedere al giudice di rivedere la sua posizione. Inoltre, se passi al grado successivo di giudizio (appello), hai diritto a rinnovare l’istanza di sospensione in quel grado, anche per motivi che magari prima non c’erano. Quindi non è “una e basta”: non bisogna abusarne con cose già dette, ma se ci sono elementi nuovi, sì, puoi tentare di nuovo.

D: Nel frattempo posso cercare di vendere io un bene per salvare il valore prima che lo facciano all’asta?
R: Sì, puoi vendita privatamente un bene pignorato, ma solo con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, altrimenti la vendita è nulla. Devi fare un’istanza di autorizzazione indicando l’offerta che hai ricevuto da un acquirente serio. Il giudice solitamente vuole che il prezzo proposto sia conveniente (almeno pari o vicino al valore di stima, o comunque superiore al prezzo base d’asta). Se il giudice approva, potrai vendere e versare il ricavato nella procedura a favore dei creditori, ottenendo la chiusura del pignoramento. Questo in un pignoramento immobiliare (art. 591 c.p.c.) e in parte anche per mobili di valore. Quindi, se trovi un compratore per la tua casa disposto a pagare più di quanto verrebbe in asta, è assolutamente una strada da perseguire. Il tuo avvocato chiederà un termine per la vendita privata. Tieni presente che la transazione deve essere trasparente e reale (no vendite simulate a parenti a prezzi stracciati, quelle il giudice non le approva). Ma se è un buon prezzo, il tribunale preferisce che il debito venga pagato così piuttosto che fare un’asta incerta.

D: Mi hanno rigettato la sospensiva su una cartella, e AdER mi ha appena pignorato il conto: posso riavere i soldi in qualche modo?
R: In caso di pignoramento presso terzi (conto corrente) esattoriale, funziona così: quando ti notificano l’atto, la banca congela le somme (fino a copertura del debito). Poi attende l’ordine dell’Agente o un provvedimento del giudice (perché i pignoramenti presso terzi dell’ADER funzionano un po’ diversamente, ma semplificando…). Se il rigetto è avvenuto e non hai altri stop, AdER può procedere a prendersi i soldi. A quel punto: – Se successivamente vinci la causa tributaria e quell’atto era illegittimo, hai diritto a rimborso integrale di quanto prelevato. Dovrai attivarti presso l’ente creditore per la restituzione (spesso con istanza di sgravio post-sentenza). – Se aderisci a rottamazione dopo il pignoramento, la legge dice che i conti pignorati si sbloccano . In pratica, se i soldi non sono ancora stati versati all’ADER (pignoramento in corso), la domanda di rottamazione impone di liberare il conto. Se invece erano già stati accreditati all’ADER, può trattenerli a titolo di acconto sulle somme rottamate (in genere). – Se paghi direttamente il debito (fuori rottamazione) dopo il pignoramento, l’ADR dovrà revocare il pignoramento e liberare il conto. – Purtroppo, nel frattempo, se avevi domiciliazioni attive, assegni, ecc., quel denaro potrebbe essere stato distolto dalle tue necessità. Non c’è modo di evitarlo se non trovi un accordo con AdER (a volte, in casi umani gravi, l’ADER può anche sospendere volontariamente e restituire qualcosa, ma non è un diritto automatico salvo vincere la causa).

D: Ho subito un pignoramento dello stipendio perché la sospensiva è saltata: possono prendermi più di un quinto?
R: No, per legge il pignoramento dello stipendio/pensione presso il datore o INPS non può superare il 20% (un quinto) del netto mensile. Inoltre c’è un minimo vitale impignorabile per le pensioni (circa € 575 mensili, pari a 1.5 volte l’assegno sociale, che deve rimanere libero). Quindi: – Se ti stanno trattenendo più di 1/5, c’è un’irregolarità. L’unico caso in cui possono superare è se coesistono pignoramenti di tipo diverso (es: uno per alimenti, uno per Equitalia, etc, ma anche lì c’è un cumulo massimo attorno al 50%). Normalmente, un solo creditore = massimo 20%. Se per esempio ti accorgi che il datore ti trattiene metà stipendio perché aveva due pignoramenti concorrenti, segnala subito al giudice chiedendo una riduzione, perché la legge prevede limiti. – Se il tuo stipendio è già stato pignorato al 20% da un creditore, un secondo creditore dovrà attendere che finisce il primo o accontentarsi dell’altro 5% (dipende). – Se il creditore è l’Agente Riscossione, il limite è anche esso un quinto per stipendi superiori a €5.000; un decimo per stipendi fino €2.500; e un settimo tra €2.500 e €5.000 (hanno scaglioni più favorevoli al debitore). – Quindi rassicurati: legalmente non possono spolparti tutto lo stipendio. Se dovesse succedere, reagisci con un’opposizione agli atti esecutivi.

D: In caso di rigetto, chi paga le spese legali della fase di sospensiva?
R: In genere, chi perde la fase cautelare può essere condannato a pagare le spese di quel procedimento al vincitore. Quindi se ti hanno rigettato, il giudice potrebbe averti addebitato, ad esempio, €1.000 di spese legali da dare alla controparte. Spesso però, soprattutto nel civile, il G.E. rinvia le spese al merito, cioè decide di non pronunciarsi subito e lasciare al giudice della causa finale stabilire chi paga. Così è accaduto nel tuo caso se nell’ordinanza non vedi un capitolo sulle spese. In tal caso, il creditore potrebbe essere tentato di avviare il giudizio di merito proprio per farsi dare quelle spese . Nel tributario, invece, è più frequente che l’ordinanza cautelare liquidi le spese subito (poche di solito). Se poi nel merito vinci tu, quelle spese ti verranno rifuse o compensate. Quindi, potresti dover sborsare qualcosa per le spese legali di controparte subito dopo il rigetto, a meno che sia stato deciso di no. Chiedi al tuo avvocato di chiarirti questo punto leggendo l’ordinanza.

D: Se la mia opposizione finale viene accolta dopo che l’esecuzione è andata avanti, posso recuperare i beni o i soldi persi?
R: Dipende dal tipo di bene: – Somme di denaro (da conto, stipendio, ecc.): Sì, queste di norma sono restituibili. Se la sentenza finale dice che il credito non era dovuto, il creditore deve restituirti ciò che ha incassato indebitamente (con interessi). Se non lo fa spontaneamente, puoi agire esecutivamente contro di lui paradossalmente. – Beni mobili venduti: se l’acquirente è un terzo in buona fede, la vendita forzata è definitiva. Non puoi riprenderti l’oggetto venduto. Potresti chiedere al creditore un risarcimento pari al valore di quel bene, come danno (ma solo se la procedura risultava ingiusta per colpa del creditore). Idem per un’auto venduta. – Immobile espropriato: purtroppo no, la regola è che l’acquirente all’asta consolida il suo acquisto. Tu puoi, al limite, fare causa al creditore per i danni (valore casa – eventualmente quanto già soddisfatto – e magari danno morale se c’è malafede). Ma riottenere la casa è praticamente impossibile. – Iscrizioni pregiudizievoli: ipoteche, fermi – se vinci, hai diritto a farle cancellare senza spese e a “ripulire” la tua posizione (riabilitare protesti, etc. se erano conseguenze del debito).

Quindi, recuperi il recuperabile in termini monetari, ma la perdita di un bene specifico può essere irreversibile. Questo conferma l’importanza di evitare l’alienazione del bene durante la causa. Meglio perdere soldi (rimborsabili) che proprietà uniche.

D: Cosa posso fare se il giudice dell’esecuzione commette un errore o abusa del suo potere?
R: Ci sono casi rari ma possibili di errore giudiziario: es. il G.E. si dimentica di decidere sull’istanza, o nega la sospensione per motivi palesemente infondati in diritto, o non considera un’istanza di conversione. I rimedi: – Reclamo: come detto, il collegio può correggere. – Istanza di correzione o revoca: se è un errore materiale (ha scambiato le parti, ecc.), si può chiedere correzione. – Ricorso gerarchico: non previsto formalmente, ma se l’abuso è grosso potresti fare un esposto al Presidente del Tribunale. Non cambia la decisione, ma attira attenzione. – Ricorso per Cassazione: solo se l’atto del giudice configura una lesione di diritti processuali irrinunciabili (caso estremo, come diniego di giurisdizione). – Responsabilità disciplinare o civile: ipotesi limite, se pensi vi sia un dolo o negligenza grave, esiste la responsabilità civile dei magistrati, ma è un percorso complesso da valutare a parte e comunque dopo aver risolto il tuo problema principale.

In sostanza, conviene usare gli strumenti processuali interni prima di ipotizzare errori giudiziari. Un legale esperto raramente incontrerà un abuso che non possa essere sanato col reclamo o con un appello.

D: Il mio debito è con una banca per un mutuo. Il rigetto significa che mi porteranno via la casa. Posso invece rinegoziare il mutuo in qualche modo?
R: Sì, ci sono alcune possibilità: – Contatta la banca e prova a rinegoziare: a volte, se la casa non è ancora venduta, la banca preferisce trovare un accordo (ad esempio spostare le rate arretrate in coda, allungare durata mutuo, etc.). Devi mostrare di avere ora la capacità di ripagare se ti danno respiro. – Fondo Salva Casa: dal 2021 esiste una procedura (art. 41-bis D.L. 124/2019 e succ. mod.) che consente, in pignoramenti immobiliari su prima casa, di chiedere al giudice la sospensione e presentare un’istanza per ottenere un nuovo mutuo agevolato da un ente convenzionato (Inps, MEF ecc.) che saldi la banca e ti consenta di tenere la casa pagando tale nuovo mutuo. Servono requisiti (ISEE sotto 35k, nessun altra casa, ecc.). Informati se li hai; in tal caso l’Avv. Monardo potrebbe presentare istanza 41-bis. – Consulenza finanziaria: potresti cercare un altro istituto disposto a subentrare con un rifinanziamento. Ad esempio una finanziaria che compra il credito dalla banca e ti fa un piano più lungo. Non facile a pignoramento avviato, ma tentabile tramite mediatori creditizi. – Vendita e affitto/riscatto: come ultima ratio, vendi la casa a qualcuno (magari un parente o investitore) con l’accordo che potrai riscattarla in futuro o restare in affitto. Così soddisfi la banca e magari fra qualche anno ricompri. È doloroso, ma sempre meglio che perderla all’asta a terzi sconosciuti e andar via subito.

L’importante è non aspettare troppo: più l’asta si avvicina, meno potere contrattuale hai con la banca. Molti istituti comunque fino all’ultimo giorno valutano soluzioni, perché anche a loro l’asta costa e può andar deserta.

D: Come mi può aiutare concretamente l’Avv. Monardo in una situazione di rigetto?
R: L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo può aiutarti su diversi livelli: – Impugnazioni tecniche: redigerà e presenterà per tuo conto il reclamo al collegio (nel modo più efficace, citando le giurisprudenze rilevanti, come ha fatto citando Cass. S.U. 9479/2023 che impone la sospensione se ci sono clausole abusive , o altre sentenze a tuo favore). Inoltre, curerà l’eventuale appello successivo. – Tutela immediata del patrimonio: il suo team ti consiglierà e assisterà se vuoi procedere con conversione del pignoramento, aiutandoti a fare i versamenti corretti e l’istanza formale. Oppure se opportuno, contatterà il legale del creditore per trattare una moratoria. Possono calcolare un piano sostenibile per te da proporre. – Soluzioni alternative: grazie alla sua qualifica di Gestore della crisi, l’Avv. Monardo può attivare rapidamente una procedura di sovraindebitamento. Ad esempio, ti metterà in contatto con un Organismo di Composizione della Crisi di cui è professionista fiduciario, preparerà la domanda di piano del consumatore e otterrà dal giudice il provvedimento di sospensione dei pignoramenti. – Assistenza multidisciplinare: nel suo staff ci sono commercialisti che possono esaminare i tuoi conti, valutare la fattibilità di rottamazione o rateazione, eventualmente predisporre le istanze a Equitalia. Questo vuol dire avere in un unico riferimento tutte le competenze (legale, fiscale, finanziaria) necessarie per orchestrare la strategia migliore. – Esperienza e network: essendo cassazionista e attivo a livello nazionale, l’Avv. Monardo conosce le prassi di molti tribunali, i tempi e i modi migliori per presentare certe richieste. Ha avuto casi simili, quindi sa anticipare le mosse della controparte. Inoltre il suo nome e la reputazione professionale danno peso alle trattative (un creditore si fida di più di un piano proposto da un professionista rinomato). – Sostegno personalizzato: situazioni di questo genere sono stressanti; Monardo e il suo team, per esperienza, sanno anche “tenere la mano” al cliente, spiegando passo passo cosa accade, sbrigando burocrazia e lasciandoti concentrare sulla tua vita mentre loro combattono legalmente. Spesso offrono un primo consulto gratuito per inquadrare il caso e poi un piano di azione scritto.

In parole semplici: l’Avv. Monardo può prendere in mano la situazione e mettere in sicurezza la tua posizione, cercando ogni spiraglio legale per bloccare o ritardare l’esecuzione e nel frattempo lavorare alla soluzione definitiva del debito. L’obiettivo è farti uscire dall’incubo del pignoramento nel miglior modo possibile, sfruttando la legge a tuo favore.

D: Ci sono possibilità di far dichiarare “inesigibile” o annullare il debito tramite contestazioni tecniche? (Ho sentito di gente che annulla mutui per vizi di forma, ecc.)
R: Ci sono situazioni in cui un debito viene annullato o ridotto per questioni legali: ad esempio usura o interessi anatocistici in un mutuo possono portare a ricalcoli a favore del cliente; oppure una fideiussione nulla (come quelle ABI censurate da Banca d’Italia) può liberare il garante. Anche vizi nella procedura di formazione del titolo (un decreto ingiuntivo notificato male e mai divenuto definitivo) possono azzerare tutto. Però bisogna stare attenti a chi promette miracoli: tali contestazioni vanno provate in giudizio e non sempre vincono. L’Avv. Monardo, specialista in diritto bancario, analizzerà il tuo contratto di mutuo, conto corrente, ecc., per vedere se ci sono irregolarità (tassi usurari, clausole nulle). Se ci sono, le inserirà nell’opposizione come motivi di contestazione del credito. Ad esempio la Cassazione (sentenza 350/2013 e altre) riconosce che in caso di usura sopravvenuta il giudice può ridurre gli interessi. Quindi sì, esiste la possibilità di abbattere il debito con queste eccezioni, ma va verificata concretamente. Diffida da chi “garantisce” azzeramenti sicuri: un serio professionista ti dirà se hai margine e in che misura (es. “abbiamo riscontrato €5.000 di interessi illegittimi, chiederemo di scorporarli dal debito”). Se non emergono vizi, allora punterai su altre strategie (dilazioni, ecc.).

D: Ho anche debiti verso Equitalia (Agenzia Riscossione). Il rigetto riguardava un pignoramento della banca, ma temo che inizino anche loro. Posso gestire entrambi insieme?
R: Sì, ed è opportuno farlo. Se hai debiti fiscali pendenti e sei in crisi di liquidità (il che è probabile se già la banca ti pignora), non aspettare che anche Agenzia Riscossione passi all’azione. Prevenire: – Valuta di fare subito una rateizzazione o rottamazione per i debiti fiscali, così metti un tappo preventivo a nuovi pignoramenti statali. Come visto, se presenti rottamazione-quinquies entro aprile 2026, tutti i carichi inclusi saranno congelati e non partiranno nuovi fermi o pignoramenti . Se non rientrano nella rottamazione, chiedi rate. – Se hai già cartelle scadute e proroghe finite, considera la procedura di sovraindebitamento per includere sia la banca che il fisco. In un piano del consumatore puoi mettere dentro tutti i crediti, e ciò ti protegge globalmente. – In pratica, comunica al tuo avvocato l’elenco di tutti i debiti (tributari, previdenziali, multe, ecc.). Lui studierà una strategia unitaria: magari fare opposizione alla banca e contemporaneamente rottamare le cartelle. Così non ti ritrovi, mentre combatti con uno, colpito dall’altro.

D: Mi conviene vendere spontaneamente qualche bene (auto, gioielli) prima che venga pignorato, per proteggermi?
R: Attenzione: le vendite “spontanee” fatte dopo che sei già indebitato e con esecuzioni in corso possono essere impugnate come atto in frode ai creditori (revocatoria fallimentare o ordinaria). Se vendi l’auto a un amico a poco prezzo solo per toglierla dal patrimonio, rischi che il creditore impugni quella vendita e la faccia annullare. Inoltre potresti aggravare la tua posizione (dimostrando malafede). Diverso è vendere a prezzo di mercato e usare il ricavato per pagare i debiti: quello è lecito (pagare alcuni creditori e non altri può comunque essere contestato in procedure concorsuali, ma almeno riduci esposizione). Quindi, se vuoi “monetizzare” beni per affrontare il debito: – Fallo in modo tracciabile e trasparente: vendi a valore congruo e preferibilmente informa i creditori principali che lo fai per reperire liquidità per loro. – Non svendere a parenti simbolicamente: quelle operazioni spesso vengono annullate e peggiorano la tua credibilità di fronte al giudice (niente sospensione se vede che stai spogliando i beni attivi). – Ad ogni modo, l’auto in particolare: se non ti serve strettamente (es. per lavoro), potresti cederla per evitare il fermo (che la rende inutilizzabile). Ma se l’ADR ha già iscritto fermo, devi pagare per cancellarlo o attendere rottamazione.

D: Se non ho soldi per pagare un avvocato, cosa posso fare?
R: Innanzitutto verifica se hai i requisiti per il gratuito patrocinio (reddito sotto circa €11.700 annui). In tal caso, hai diritto a un avvocato gratis (pagato dallo Stato) anche per opposizioni a esecuzioni e questioni tributarie. Molti non lo sanno. L’Avv. Monardo, ad esempio, è iscritto alle liste del patrocinio a spese dello Stato e se rientri nei parametri può assisterti senza oneri (presentando apposita istanza al Consiglio dell’Ordine). Se non rientri per poco, parla col legale: spesso in casi di emergenza si concordano pagamenti dilazionati. Considera che investire nella difesa può farti risparmiare molto di più (esempio: spendi €2.000 di avvocato ma eviti di perdere €50.000 di casa). Quindi cerca di trovare i fondi magari con l’aiuto di familiari. Ultima spiaggia, se proprio non riesci a permettertelo e non hai gratuito patrocinio: alcune associazioni di consumatori o antiusura offrono consulenze quasi gratuite. Però per atti in tribunale serve un avvocato iscritto. Quindi insisti su gratuito patrocinio se possibile.

Queste FAQ coprono molte situazioni. Se hai altre domande specifiche sulla tua vicenda, non esitare a rivolgerle direttamente a un professionista: ogni caso ha particolarità che meritano risposta su misura.

Esempi pratici e simulazioni

Per rendere più concreta la teoria, esponiamo di seguito due casi esemplificativi – uno in ambito bancario/civile e uno in ambito fiscale – in cui un debitore subisce il rigetto di una sospensiva, e vediamo passo-passo come l’Avv. Monardo e il suo team potrebbero gestire la situazione, includendo qualche calcolo numerico di massima.

Caso pratico 1: Rigetto di sospensiva in opposizione a pignoramento immobiliare (debito bancario)

Situazione iniziale: Il Sig. Rossi ha una piccola impresa edile e aveva ottenuto un mutuo ipotecario di €200.000 dalla Banca ABC, garantito dalla sua casa (valore di mercato €250.000). Purtroppo, a causa di crisi nel settore, da un anno non riesce a pagare le rate. La banca ha ottenuto un decreto ingiuntivo e, visto il mancato pagamento, ha avviato esecuzione immobiliare sulla casa. Al Sig. Rossi viene notificato il pignoramento immobiliare a gennaio 2025. Lui propone tramite un avvocato locale un’opposizione (ritenendo che la banca abbia applicato interessi usurari e contestando anche la validità di alcune clausole del mutuo) e chiede la sospensione della procedura esecutiva.

Sviluppo: A marzo 2025 si tiene l’udienza in tribunale. Il giudice dell’esecuzione rigetta la sospensione, ritenendo che non vi siano gravi motivi, perché – a suo dire – l’eccezione di usura non appare fondata (dai documenti sembra che il tasso sia nei limiti) e inoltre considera che il Sig. Rossi potrebbe trovare soluzione vendendo l’immobile (quindi non vede un danno irreparabile). Nel frattempo fissa l’udienza di vendita dell’immobile per settembre 2025 e assegna 30 giorni al Sig. Rossi per introdurre la causa di merito.

Il Sig. Rossi è sconfortato e nel frattempo i clienti tardano a pagarlo, quindi ha anche ricevuto due cartelle esattoriali (€30.000) da Agenzia Entrate-Riscossione con intimazione di pagamento. A giugno 2025, preoccupato, si rivolge all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per un parere esperto.

Intervento dell’Avv. Monardo:Fase 1: Analisi e reclamo. L’Avv. Monardo esamina l’ordinanza di rigetto e gli atti di mutuo. Nota che il tasso effettivo globale del mutuo al momento della stipula era vicino al tasso soglia, ma forse entro. Però individua un’altra cosa: la fideiussione omnibus che Rossi firmò a garanzia ha clausole coincidenti con quelle censurate da Banca d’Italia (caso antitrust). Quindi c’è un profilo di nullità. Inoltre rileva che la perizia di stima allegata al pignoramento sopravvaluta alcune spese riducendo il valore netto per Rossi. – Decide di presentare reclamo al collegio: argomenta che il giudice ha sottovalutato il fumus perché non ha considerato la questione fideiussoria e un possibile anatocismo sugli interessi di mora. E sul periculum, evidenzia che la casa pignorata è l’abitazione della famiglia di Rossi (moglie e 3 figli), quindi la vendita all’asta costituisce danno grave per la loro stabilità (dovranno trovare altra sistemazione). Entro 10 giorni dal conferimento incarico (fine giugno) presenta il reclamo. Chiede contestualmente al Presidente del Tribunale un provvedimento d’urgenza per sospendere l’asta fissata in settembre almeno fino all’esito del reclamo. – Esito del reclamo: ad agosto 2025 il collegio tiene udienza. Accoglie parzialmente: dispone di posticipare l’asta da settembre a dicembre 2025 (di 3 mesi) e ordina in via istruttoria che nel frattempo il Sig. Rossi depositi documentazione completa su interessi pagati e che la banca produca il contratto di fideiussione integrale. Formalmente non “sospende” completamente, ma di fatto rinvia la vendita. Questo già è un successo parziale: tempo guadagnato e possibilità di convincere meglio. – Fase 2: Soluzioni parallele. L’Avv. Monardo nel frattempo attiva altre leve: – Fa predisporre ai suoi commercialisti un piano di risanamento per il Sig. Rossi: vendere un macchinario non essenziale (€20.000) e ottenere da un parente un prestito di €30.000, in modo da accumulare €50.000 da offrire subito alla banca. – Convoca un incontro con i legali della Banca ABC a settembre 2025 e propone un accordo: “Il mio cliente vi paga €50.000 subito e altri €150.000 in 36 rate (con interessi legali), se voi rinunciate alla procedura e cancellate ipoteca. In più rinunciamo alle cause civili (opposizione)”. La banca valuta: €50k subito ridurrebbe l’esposizione, e il resto in 3 anni è come un nuovo mutuo. La banca chiede almeno €60.000 acconto. Rossi con sforzo (chiede aiuto a un fratello) riesce ad arrivare a €60k. Firmano a ottobre 2025 un accordo transattivo condizionato all’omologa del tribunale. – L’Avv. Monardo presenta quell’accordo al giudice dell’esecuzione chiedendo di sospendere l’asta di dicembre per dar modo al debitore di iniziare a pagare secondo l’accordo. La banca aderisce all’istanza. Il giudice in novembre 2025 sospende la procedura ai sensi dell’art. 624-bis c.p.c. su istanza del creditore (banca). – Fase 3: Chiusura della vicenda. Il Sig. Rossi inizia a pagare come accordato: versa €60k entro fine 2025 alla banca (grazie a vendite e aiuti). Il giudice esecuzioni rinvia l’asta più volte su istanza congiunta. Nel frattempo l’opposizione a merito viene dichiarata “improcedibile” perché le parti depositano in tribunale la transazione e il Sig. Rossi rinuncia alla causa. A marzo 2026, la banca dichiara in tribunale di aver ricevuto già €80k e chiede l’estinzione dell’esecuzione perché il debito sta rientrando secondo accordo. Il giudice emette ordinanza di estinzione, la casa del Sig. Rossi è salva. La banca mantiene ipoteca finché non incassa tutto, ma si impegna contrattualmente a non vendere (procedura estinta, dovrebbe iniziarne una nuova in caso di inadempimento). – E le cartelle esattoriali? L’Avv. Monardo ha anche consigliato al Sig. Rossi di aderire alla rottamazione-quater 2023 per le sue cartelle (€30k). Rossi presenta domanda entro giugno 2023 per 18 rate in 5 anni senza sanzioni. Perciò nel 2025 quelle cartelle erano in stand-by (ADER non ha potuto pignorare nulla). Continua a pagare le rate rottamazione (prima rata pagata, altre in corso). – Costi e benefici: Il Sig. Rossi ha speso magari €5k di spese legali complessive, ma ha salvato la casa e dilazionato il debito a condizioni sostenibili. I creditori (banca e fisco) alla fine otterranno i loro soldi, ma senza misure drastiche.

Analisi del caso: Questo esempio mostra un mix di misure: un inizio di opposizione legale pura (reclamo), affiancato da trattativa. Non sempre la banca avrebbe accettato, ma grazie alla competenza dell’avvocato nel far leva su possibili vizi legali (fideiussione nulla) e sul fatto che la casa all’asta poteva far perdere tempo, il creditore è stato persuaso a venire a patti. Il rigetto iniziale non è stato la fine: anzi, ha spronato ad attivarsi su più fronti. E la sospensione definitiva è arrivata grazie all’accordo (via 624-bis c.p.c.), mostrando che vie alternative possono portare allo stesso risultato (fermare l’asta).

Caso pratico 2: Rigetto di sospensiva in ricorso tributario (cartella esattoriale) e soluzioni con rottamazione

Situazione iniziale: La Sig.ra Bianchi è una consulente marketing che nel 2024 riceve una cartella esattoriale di €40.000 per IRPEF non versata di alcuni anni fa. Ritiene di aver diritto a deduzioni che non le furono considerate, quindi fa ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria a febbraio 2025, chiedendo contestualmente la sospensione, perché l’Agenzia Riscossione minaccia pignoramento sul conto e lei ha bisogno di quei soldi per l’attività. A maggio 2025 il giudice tributario rigetta la sospensione, sostenendo che non vede il danno irreparabile (in fondo la Bianchi ha un reddito mensile discreto, può fare rate) e il fumus è dubbio (non c’è prova immediata delle deduzioni). Appena scaduti i 60 giorni dalla notifica cartella, AdER le blocca il conto corrente (pignoramento presso terzi) e notifica un preavviso di fermo sull’auto.

La Sig.ra Bianchi si trova con il conto aziendale bloccato. Va dall’Avv. Monardo a giugno 2025. Importante: proprio ad aprile 2025 il governo ha aperto la possibilità di Rottamazione-quater (ipotesi di scenario, di fatto quater era 2023, facciamo finta ci fosse ancora finestra o che stia per aprire la quinquies 2026).

Intervento: – Monardo valuta che il ricorso tributario è comunque valido nel merito ma ci vorrà tempo (udienza forse fine 2025, sentenza 2026). Nel frattempo la cliente non può stare col conto bloccato. La consiglia di aderire subito alla Definizione agevolata (rottamazione) se ancora possibile. Fortunatamente, la Legge di Bilancio 2026 è appena uscita prevedendo la rottamazione-quinquies per debiti fino 2023 . La Sig.ra Bianchi rientra (cartella 2024, debito dal 2018). Quindi a gennaio 2026, con l’assistenza dello studio, presenta la domanda di rottamazione-quinquies per quella cartella da €40k. – Effetto immediato: L’Avv. Monardo comunica all’Agenzia Riscossione che la cliente ha aderito alla definizione agevolata e richiama l’art. 1 comma 87 L. 197/2022 (o corrispondente per 2026) per cui i pignoramenti in corso vanno sospesi. In base alla norma, il conto corrente si sblocca subito e il fermo auto non viene iscritto (sono atti sospesi). Così la Bianchi può tornare ad operare con il conto. – Il ricorso tributario prosegue, ma probabilmente verrà dichiarato improcedibile per sopravvenuta definizione (in pratica, avendo aderito alla rottamazione, la controversia sostanzialmente si chiude con il pagamento agevolato, e il ricorso verrà estinto). – La Sig.ra Bianchi ora deve pagare il debito rottamato: su €40.000 di cartella, supponiamo €10.000 fossero sanzioni e €5.000 interessi. Con la rottamazione non paga quelle, quindi deve pagare €25.000 + 3% interessi dilazionati (diciamo 5 anni, interessi totali ~€1.500). Totale circa €26.500 in 10 rate semestrali (fino 2028) da circa €2.650 l’una. Il suo reddito glielo permette. – Dunque, rispetto a €40k subito, paga €26,5k spalmati in 5 anni. E soprattutto, nessuna esecuzione in questo periodo (purché rispetti rate). – L’auto rimane con preavviso di fermo ma non viene fermata né pignorata, e quando paga la prima rata a luglio 2026, l’ADER su richiesta la esclude del tutto dal fermo (in realtà la norma rottamazione dice: non possono iscrivere nuovi fermi , ma quelli già preavvisati magari li congelano finché stai in regola). – La Sig.ra Bianchi è salva: il costo per l’avvocato è stato modesto (il ricorso iniziale e poi la gestione rottamazione), ma ha risparmiato soldi e salvato l’operatività del suo business.

Variante: Se la finestra di rottamazione non ci fosse stata, l’Avv. Monardo avrebbe optato per una rateizzazione classica: avrebbe chiesto all’ADER una dilazione in 72 rate di €40k (circa €555/mese) e ottenuto lo sblocco del conto perché con la rateazione in regola l’esecuzione si sospende. Rottamazione però era più vantaggiosa in termini di sconto.

Analisi del caso: Questo scenario mostra come l’aggiornamento sulle normative salva il contribuente. Il rigetto iniziale è stato aggirato passando da un canale amministrativo: la legge di rottamazione che di fatto dà una “sospensione” automatica che il giudice non aveva dato. E la cliente, anziché intestardirsi in appelli su quell’ordinanza, ha scelto pragmaticamente la via di minor costo. L’Avv. Monardo, con la sua competenza tributaria, ha saputo consigliarla in tal senso. Inoltre, grazie alla rottamazione, persino le spese di lite col fisco sono risparmiate (quando definisci, di solito ogni parte paga le proprie spese e la causa si estingue).

Questi esempi illustrano concretamente l’approccio “problem solving” adottato: utilizzare tutti gli strumenti, giudiziali e non, per ottenere il risultato cercato (sospendere/bloccare l’esecuzione e alleggerire il debito). Ogni caso ha la sua “combinazione di chiavi” da usare; l’esperienza dell’avvocato consiste proprio nel saper scegliere la chiave giusta per aprire la porta della soluzione.

Ultime sentenze rilevanti in materia (giurisprudenza aggiornata al 2025)

A completamento dell’analisi, riportiamo alcune pronunce giurisprudenziali recentissime (Corte di Cassazione e di merito) che offrono principi importanti per la materia trattata:

  • Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 26233/2021: ha confermato l’interesse del creditore procedente a proseguire la causa di merito nell’opposizione all’esecuzione anche se l’istanza di sospensione del debitore è stata rigettata, allo scopo di ottenere una pronuncia sull’infondatezza dell’opposizione stessa e la condanna dell’opponente alle spese della fase cautelare . Ciò legittima il creditore a instaurare il giudizio di merito per definire la controversia, senza dover limitarsi al reclamo.
  • Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenza n. 9479/2023: ha stabilito che, in caso di decreto ingiuntivo passato in giudicato contenente clausole contrattuali abusive, il giudice dell’esecuzione deve sospendere la procedura esecutiva per consentire al consumatore di far valere l’abusività in opposizione tardiva . Questo importante principio tutela il debitore-consumatore, imponendo una sospensione anche post-rigetto se emerge tale circostanza (clausole nulle per legge).
  • Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 18451/2015: (richiamata di recente) ha delineato i “gravi motivi” per sospendere la vendita ex art. 586 c.p.c. quando il prezzo di aggiudicazione è notevolmente inferiore al giusto. La Corte ha elencato situazioni come fatti nuovi successivi all’aggiudicazione, interferenze illecite sul prezzo, errori dolosi nella stima scoperti dopo e circostanze preesistenti ma conosciute tardivamente, in presenza delle quali il G.E. può e deve esercitare il potere di sospensione d’ufficio . Ciò è utile per capire che anche dopo un rigetto dell’istanza di parte, il giudice può autonomamente sospendere la vendita se si verificano tali eventi.
  • Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 4768/2023: (ambito tributario) ha confermato la possibilità per il contribuente di ottenere la sospensione in appello della sentenza di primo grado sfavorevole, evidenziando che dal 2023 il legislatore ha predisposto uno specifico rito per l’inibitoria in secondo grado e in Cassazione. La Corte ha ricordato che la mancata richiesta di sospensiva in appello espone il contribuente all’obbligo di versare una quota della tassa (1/3) prima della definizione . Questo rafforza l’urgenza di agire tempestivamente anche dopo un rigetto in primo grado.
  • Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 32015/2024: ha ribadito che in presenza di sospensione straordinaria dei termini processuali (come durante emergenze, es. Covid) il decorso del termine per proporre opposizione o altri atti è differito. In un caso in cui il debitore aveva tardato l’opposizione confidando in una sospensione normativa dei termini, la Corte ha cassato la decisione che lo dichiarava decaduto . Rilevante perché talora i rigetti derivano da tardività: questa pronuncia ricorda ai giudici di considerare eventuali sospensioni legali dei termini (ad esempio se in quel periodo c’era una sospensione feriale o emergenziale).
  • Corte di Cassazione, Sez. Unite, ordinanza 29/01/2025 n. 2098: (sulla giurisdizione) ha risolto un contrasto stabilendo che tutte le opposizioni relative a cartelle esattoriali per crediti tributari, anche quelle contro atti esecutivi come il pignoramento ex art. 72-bis, rientrano nella giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, fino alla fase in cui il processo esecutivo sia avviato regolarmente . Ciò incide sul percorso difensivo: un rigetto di sospensiva subìto davanti al giudice sbagliato (civile invece che tributario, o viceversa) può essere evitato scegliendo correttamente il foro. Le S.U. hanno voluto chiarire il riparto proprio per evitare incertezze e rigetti per difetto di giurisdizione.
  • Tribunale di Mantova, ordinanza 30/03/2025: (merito) ha affermato che la nuova domanda di sospensione ex art. 615 c.p.c. è ammissibile se fondata su elementi sopravvenuti, distinguendo tra “abuso di reiterazione” (da evitare) e legittimo uso del mutamento di circostanze. Ha concesso la sospensione in un’opposizione all’esecuzione inizialmente negata, perché nel frattempo il bene staggito era divenuto l’unico mezzo di sostentamento familiare del debitore a seguito di calamità naturale (evento nuovo). Ciò in linea con il disposto dell’art. 669-decies c.p.c. sulla revoca/modifica di provvedimenti cautelari per fatti nuovi.
  • Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado Lazio, ordinanza 15/02/2024: (fiscale) in uno dei primi casi post-riforma, ha accolto un reclamo cautelare del contribuente, riformando l’ordinanza di primo grado e sospendendo la riscossione di una cartella da €500.000. La motivazione sottolinea che la gravità del danno economico (rischio chiusura azienda) non era stata ben ponderata dal giudice di prime cure. Questo provvedimento conferma l’efficacia del nuovo rimedio introdotto dal D.Lgs. 220/2023 e dà fiducia nel sistema a doppio grado cautelare.

Queste pronunce evidenziano una giurisprudenza in evoluzione, spesso più sensibile alle esigenze di tutela urgente dei debitori (specie consumatori e contribuenti) di quanto non fosse in passato. È fondamentale che chi si difende in questi ambiti citi e utilizzi tali precedenti, e infatti l’Avv. Monardo lo fa puntualmente nelle sue difese, per convincere i giudici a percorrere la strada più equa e aggiornata.

Conclusione

Trovarsi di fronte al rigetto di un’istanza di sospensione può inizialmente sembrare una sentenza di condanna: il timore di perdere la casa, di vedere pignorati i propri risparmi o bloccata l’attività economica, genera comprensibilmente ansia e sconforto. Ma come abbiamo esplorato in questo articolo, anche dopo un rigetto esistono molteplici strade legali per difendersi e proteggere i propri diritti.

Abbiamo illustrato il contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato a gennaio 2026: oggi più che mai l’ordinamento offre strumenti a tutela del debitore diligente ma in difficoltà – dal reclamo al collegio in sede civile, all’appello cautelare in sede tributaria, fino alle definizioni agevolate e alle procedure di composizione della crisi. La parola chiave è tempestività: agire subito, con i mezzi giusti, può fare la differenza tra subire passivamente un’esecuzione e riuscire a bloccarla in tempo utile.

Ricapitolando i punti salienti: – Il rigetto della sospensiva non segna la fine della partita: si può chiedere a un giudice superiore di riesaminare la decisione (reclamo/appello) e intanto preparare meglio la propria difesa per il merito. – È fondamentale rispettare tutti i termini e non perdere nessuna occasione procedurale: le nostre tabelle riepilogative hanno evidenziato scadenze e condizioni da tenere a mente. – Esistono strategie legali diversificate: dall’opposizione al precetto per bloccare sul nascere un pignoramento, alla conversione del pignoramento stesso per diluire il pagamento, dalle trattative stragiudiziali ai piani del consumatore per risolvere l’intero indebitamento. – Le soluzioni alternative come rottamazioni, accordi transattivi e sovraindebitamento non sono vie di “serie B”, anzi spesso garantiscono risultati concreti più rapidi e soddisfacenti. Un buon avvocato sa quando è il momento di negoziare e quando invece insistere in giudizio. – Abbiamo visto gli errori da evitare: la disattenzione, l’inerzia, le mosse sbagliate possono pregiudicare diritti importanti. Con i nostri consigli pratici speriamo di aver fornito una bussola per orientarsi senza cadere in trappole comuni. – La giurisprudenza recente tende verso una maggiore attenzione all’equilibrio delle parti: le pronunce citate mostrano che i giudici, specie su impulso di avvocati preparati, possono rivedere orientamenti tradizionalmente rigidi e concedere quello stop all’esecuzione che permette poi di far emergere la verità nel merito.

Il messaggio finale che vogliamo trasmettere al lettore/debitore è di non arrendersi e non isolarsi. Agire tempestivamente e con l’assistenza giusta può salvare patrimonio, azienda e serenità familiare. Come debitore hai diritti da far valere: il diritto a un processo equo, il diritto a non essere espropriato oltre il necessario, il diritto a soluzioni di rientro sostenibili. La legge ti fornisce gli strumenti, ma occorre saperli utilizzare con competenza.

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In conclusione, agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista può letteralmente cambiare la tua storia. Laddove un rigetto della sospensiva sembrava averti tolto speranza, un piano d’azione ben congegnato può bloccare pignoramenti, evitare l’asta della tua casa, sospendere cartelle esattoriali, ridurre debiti e darti il tempo per rimetterti in carreggiata.

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