Introduzione
Il concordato minore con finanza esterna è oggi una delle soluzioni più vitali per imprenditori e professionisti in difficoltà finanziaria. La possibilità di allegare risorse finanziarie esterne a una proposta di concordato può infatti accelerare la liberazione dai debiti, ma presenta anche rischi e vincoli stringenti. Errori tecnici nella presentazione della domanda o nel piano possono rendere la proposta inammissibile o vanificare ogni beneficio, con conseguenti procedimenti esecutivi, pignoramenti di beni, ipoteche e aggravio dei costi. In tale contesto, affidarsi a un esperto legale è fondamentale: solo una consulenza qualificata assicura il rispetto delle norme e la migliore strategia difensiva.
Fra le soluzioni esaminate in questo articolo spiccano: l’assistenza giudiziale e stragiudiziale con analisi delle cartelle esattoriali e degli atti giudiziari, l’impugnazione di procedimenti illegittimi, la richiesta di sospensione degli espropri, la negoziazione con i creditori di piani di rientro personalizzati, nonché la predisposizione di piani di concordato minore e di ristrutturazione dei debiti. In tali attività, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, offre una competenza unica. L’Avv. Monardo, infatti, è iscritto negli elenchi ministeriali dei Gestori della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), e figura anche fra gli esperti negoziatori ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a questa esperienza di alto profilo – unita alla rete di giuristi esperti in diritto bancario e tributario – il suo team è in grado di aiutare il debitore in modo concreto: dall’analisi degli atti notificati fino alla predisposizione e presentazione del ricorso in tribunale, passando per l’avvio di trattative con Agenzia delle Entrate e creditori.
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Contesto Normativo e Giurisprudenziale
Il concordato minore è disciplinato dagli artt. 74-82 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/1/2019, n. 14), entrato in vigore nel 2020 dopo la riforma fallimentare. Si tratta di uno strumento rivolto a professionisti, piccoli imprenditori e start-up (non rientranti nel fallimento classico), concepito per facilitare la “seconda chance” al debitore sovraindebitato. La procedura è negoziale: il debitore propone un piano di soddisfazione dei creditori che viene sottoposto all’esame di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e al voto dei creditori stessi. I creditori soddisfatti integralmente (privilegiati, ipotecari, etc.) non partecipano al voto a meno di rinuncia alla prelazione. L’accordo si approva con la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79 CCII), senza distinzione fra privilegiati e chirografari. L’assenza di contribuzione esterna non esclude automaticamente l’accesso al concordato, ma la novità della finanza esterna introduce ragioni di ammissibilità specifiche.
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha enfatizzato due principi fondamentali: da un lato, il rispetto dei principi generali della concorsualità (in particolare la par condicio creditorum e l’ordine legale delle prelazioni); dall’altro, la ragionevole flessibilità dell’istituto per garantire l’esdebitazione del debitore meritevole. La Cassazione ha stabilito che una proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione; il mancato rispetto di tali regole costituisce causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio. In altre parole, è invalida ogni proposta che tratti ingiustamente allo stesso modo creditori di grado diverso o deroghi al principio di par condicio. La Suprema Corte ha pertanto confermato (seguendo orientamenti di merito) che, nella fase di ammissione al concordato minore, il giudice deve verificare preliminarmente la presenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali, ravvisando fin da subito l’inammissibilità se la proposta viola tali requisiti.
Sul fronte della legittimità del concordato minore con sola finanza esterna, la giurisprudenza di merito è però divisa. Alcuni tribunali (ad es. Trib. Rimini e C.A. Roma, 25 ott. 2024) hanno sostenuto che l’accesso a un concordato sostenuto esclusivamente da risorse estranee (senza attivo proprio) violerebbe i requisiti di ammissibilità, potendo essere interpretato come un abuso della procedura. In particolare, si osserva che originariamente l’art. 74 c.2 prevedeva un “aumento” dell’attivo disponibile, lasciando intendere che debba esistere almeno un patrimonio minimo da integrare. Contrariamente, un orientamento ormai prevalente (Trib. Torino 16 dic. 2024; Trib. Vicenza 14 mar. 2025; Trib. Cagliari 18 dic. 2023) ammette il concordato minore con sola finanza esterna, valorizzando la natura negoziale dell’istituto e la centralità del voto dei creditori. Secondo tale linea, il piano deve solo garantire il massimo soddisfacimento possibile dei creditori anche nei casi di debitore incapiente. Dunque, la finanza esterna (mutuo, fondo dei familiari, ecc.) diventa lo strumento che migliora concretamente la posizione dei creditori rispetto a una ipotetica liquidazione coatta, potendo condurre all’esdebitazione del debitore senza attendere i tre anni standard .
A sostenere questa interpretazione estensiva hanno contribuito alcune pronunce significative. La C.A. Napoli (14/7/2025) ha confermato che un imprenditore cancellato dal registro (senza patrimonio) può chiedere il concordato liquidatorio, purché vi sia un apporto di finanza esterna che “incrementi in misura apprezzabile l’attivo disponibile” . La Cassazione ha inoltre scoraggiato criteri arbitrari di esclusione: per esempio con la sentenza n. 17721/2025 ha dichiarato che il mancato versamento di un fondo spese non può rendere inammissibile il concordato, evidenziando che non devono essere introdotte barriere extra-legalmente previste. Infine, è in arrivo il “correttivo ter” (D.Lgs. 136/2024) che ha modificato l’art. 74 c.2 CCII imponendo che la finanza esterna “incrementi in misura apprezzabile l’attivo disponibile” al momento della domanda, condizione che ora orienterà in prospettiva l’interpretazione dei tribunali.
Procedura passo-passo
Il procedimento di concordato minore si svolge in più fasi: preparazione della domanda, deposito in tribunale, voto dei creditori e omologa. I punti salienti sono:
- Predisposizione della domanda e della relazione OCC: Il debitore – persona fisica imprenditore o professionista – elabora, con l’ausilio di un OCC abilitato, una relazione ex art. 75 CCII che descriva la crisi, le cause dell’indebitamento e la proposta di piano di soddisfacimento dei creditori. Se esistono debiti pubblici (fisco, previdenza) è necessario studiare eventualmente anche la definizione agevolata di tali posizioni. La relazione OCC attesta la fattibilità del piano.
- Deposito del ricorso al Tribunale: Con notaio in caso di società e nei modi previsti dall’art. 75, il debitore deposita il ricorso al Tribunale competente per territorio, unitamente al piano di pagamenti e alla documentazione di bilancio. Può contestualmente chiedere le misure protettive (misure urgenti – espropri sospesi, nulla ipoteche, ecc.) affinché non inizino o proseguano azioni esecutive sui beni . Con decreto il giudice verifica i presupposti formali e dichiara aperta la procedura di concordato minore.
- Diffusione e voto della proposta: Già con il decreto di apertura la procedura ha efficacia verso terzi: secondo la Camera di Commercio di Torino, il giudice con questo decreto fissa un termine – non superiore a 30 giorni – entro cui i creditori devono comunicare all’OCC, via PEC, se aderiscono o meno alla proposta . L’OCC provvede a inviare copia del piano a tutti i creditori ammessi (compresi gli enti pubblici), specificando le modalità di voto. La comunicazione con i creditori deve avvenire per iscritto e a cura del gestore (art. 78 CCII). Durante questo periodo, i creditori, attraverso l’OCC, possono anche presentare osservazioni documentate.
- Esame della proposta e requisiti di voto: Al termine del periodo di raccolta dei voti, il giudice esamina il piano. L’accordo si considera approvato se i creditori che hanno espresso voto favorevole rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto . I creditori garantiti che vengono pagati integralmente nel piano (mutui ipotecari, privilegi, ecc.) non votano a meno che non rinuncino alla prelazione. Se il piano prevede classi di credito separate, occorre che la maggioranza dei crediti sia raggiunta anche nella maggioranza delle classi.
- Omologazione giudiziale: Verificata l’ammissibilità formale della domanda (es. completezza dei documenti, meritevolezza del debitore se richiesta) e il raggiungimento della maggioranza (art. 79 CCII), il giudice omologa il concordato con sentenza . Con l’omologa, la proposta diviene vincolante per tutti i creditori aderenti, che vengono pagati secondo quanto stabilito dal piano. Il giudice definisce inoltre eventuali obblighi di pubblicità (trascrizione ipotecaria di atti, cancellazione di privilegi, ecc.).
- Esecuzione del piano: Da questo momento il debitore deve dare esecuzione a quanto concordato. Ciò include erogare la nuova finanza esterna (mutuo o afflusso di fondi) e pagare regolarmente le somme ai creditori secondo il piano approvato. Il Codice prevede misure per monitorare i pagamenti e sanzioni in caso di inadempimento. Se l’omologa viene rigettata (per vizi formali o sostanziali), il giudice può aprire direttamente la liquidazione controllata e dichiarare inefficaci le misure protettive concesse .
In sintesi, i termini procedurali principali sono i seguenti: il Tribunale deve omologare o respingere il concordato entro 30 giorni dalla chiusura del voto; inoltre, i creditori hanno al massimo 30 giorni per esprimersi dopo la comunicazione dell’OCC . Durante l’intero percorso il debitore mantiene alcuni diritti fondamentali, come quello di essere ascoltato in giudizio e di proporre memorie difensive. È qui che l’Avv. Monardo interviene: analizzando l’atto di citazione o l’invito a proporre il concordato, il suo staff può preparare impugnazioni preliminari (per es. se la domanda è inammissibile per difetto di documentazione o meritevolezza) e seguire il debitore passo dopo passo nella procedura presso il Tribunale competente, sollecitando scadenze e aggiornamenti.
Difese e Strategie Legali
Per il debitore è cruciale preparare fin dall’inizio un piano robusto e difendibile, e contestualmente presidiare ogni fase procedimentale. Le principali strategie legali includono:
- Impugnazione della domanda di concordato: Se il tribunale ha rigettato la domanda di ammissione al concordato o ha richiesto integrazioni insostenibili, è possibile presentare reclamo in tribunale superiore. Ad esempio, la Cassazione ha chiarito che non si possono introdurre nuovi requisiti di ammissibilità non previsti dalla legge (come il pagamento preliminare di un fondo spese). Un tecnico specializzato verificherà che la documentazione (relazione OCC, quadro debitorio, ecc.) sia completa e conforme agli artt. 75-77 CCII.
- Opposizione a vizi di forma e merito: Se all’esame della proposta emergono difetti (voti irregolari, crediti non ammessi, ecc.), si possono sollevare contestazioni e opposizioni durante l’udienza di omologazione. In particolare, se si dubita della regolarità del voto espresso da alcuni creditori, si può chiedere la verifica giudiziale del risultato. Il legale valuta anche eventuali problemi di meritevolezza del debitore: come visto, Cassazione 27/11/2024 n. 30538 sottolinea che il giudice valuta sempre la diligenza del debitore nelle procedure da sovraindebitamento. Se emergono comportamenti dolosi, ciò può costituire causa di rigetto.
- Richiesta di sospensione delle procedure esecutive: Dopo la presentazione del concordato, il debitore e i creditori osservanti sono comunque protetti dalla sospensione coatta delle esecuzioni individuali, purché il debitore non eserciti abusivamente la facoltà (ad es. sottraendo beni con alienazioni simulate). L’Avv. Monardo può intervenire con provvedimenti urgenti al tribunale per ribadire la sospensione delle azioni esecutive (pignoramenti, sequestri) o per ottenere il dissequestro di beni se il Tribunale di primo grado ha trascurato questo obbligo protettivo .
- Contestazione degli atti tributari: Spesso alle spalle di un concordato minore ci sono debiti fiscali (cartelle esattoriali). In parallelo alla procedura concorsuale, può essere utile attivare strumenti di defiscalizzazione, come la rottamazione ter o altre definizioni agevolate (c.d. “saldo e stralcio”). In alcuni casi l’Agenzia delle Entrate ha infatti consentito ai debitori in concordato di rateizzare o sanare i debiti tributari in modo agevolato (v. risposte Agenzia Entrate n. 141 ed n. 156 del 27/10/2023 ad esempio). Un avvocato tributario del nostro team assisterà il contribuente nella richiesta di tali benefici e, se del caso, proporrà ricorso amministrativo o giurisdizionale contro notifiche illegittime.
- Piani di rientro personalizzati: Anche quando il concordato minore non è praticabile o non ha avuto successo, il debitore può chiedere l’esdebitazione (art. 80 CCII) o proporre un semplice piano di rientro. L’avvocato valuta alternative come il piano del consumatore (per crediti non superiori a 60.000€ complessivi, L. 3/2012), l’accordo di composizione negoziata del debito (ex art. 7 L. 3/2012) o gli accordi di ristrutturazione sotto l’ombrello del Codice della crisi (per chi svolge attività d’impresa). Tali piani prevedono tipicamente il pagamento rateale o agevolato dei debiti e possono essere approvati in via extragiudiziale con l’OCC; il nostro Studio li formula con tabelle di rientro credibili, minimizzando il pregiudizio per i creditori.
Figura: Il confronto negoziale con i creditori e la capacità di argomentare legalmente un piano di concordato minore sono determinanti per la riuscita dell’operazione.
L’esperienza mostra che la presentazione di un piano solido e la consulenza specialistica nell’ambito di concordato minore determinano spesso il successo. Grazie alla coordinazione con commercialisti esperti, si individuano tutte le risorse disponibili (anche esterne) e si studiano soluzioni creative per far quadrare il piano. Ad esempio, nel concordato minore con finanza esterna deve essere dimostrata la provenienza lecita della nuova finanza e garantito che questa accresca significativamente l’attivo disponibile. Il debitore deve anche evitare clausole che potrebbero discriminare i creditori tra loro. Un punto critico può essere la clausola di “chiusura delle rate” per mutui ipotecari: con il D.Lgs. 136/2024 (c.d. correttivo-ter) è divenuta prassi ormai consolidata mantenere in vita il piano di mutuo sulla casa principale, anziché estinguerlo anticipatamente, quando il debitore ne dia garanzia di pagare regolarmente le rate residue. Il nostro studio assicura che queste dinamiche normative siano correttamente recepite nella proposta, evitando vizi che la Cassazione può inibire (come l’introduzione di requisiti aggiuntivi non previsti dalla legge).
Strumenti Alternativi
Oltre al concordato minore, esistono altri rimedi per il debitore in crisi:
- Accordi di ristrutturazione giudiziale (artt. 161-182 L.F.): riservati a debitori commerciali con debito superiore a 300.000€. In questi casi, in mancanza di trasparenza negli accordi, può scattare l’omologa coattiva (art. 182-bis). Il nostro staff valuta se è preferibile questa strada, spesso più complessa e lunga.
- Piani del consumatore (L. 3/2012, art. 7 ter): è una procedura veloce per chi non è “imprenditore” e ha debiti non garantiti inferiori a 120.000€. Permette una composizione semplificata con l’OCC. Sebbene non vi sia raccolta di voti, l’avvocato può comunque aiutare il debitore a predisporre un piano convincente e a far assistere l’OCC.
- Rottamazione e definizioni agevolate: In alcuni casi l’Agenzia delle Entrate ha aperto finestre straordinarie di definizione agevolata anche per carichi pendenti al concordato (recentemente l’adesione entro fine 2024 al “definizione agevolata” dei carichi definibili fino al 2020) . Queste misure consentono di estinguere le cartelle pagando solo una parte delle somme (anche con sconto sulle sanzioni e sugli interessi). Il nostro team fiscale verifica se il debito fiscale può rientrare in tali possibilità e assiste il debitore nella presentazione delle domande o in eventuali ricorsi.
- Esdebitazione: Tanto nel concordato minore quanto nel piano del consumatore, il debitore può chiedere l’esdebitazione automatica (art. 80-282 CCII) se ha pagato quanto dovuto dal piano. L’avvocato segue la pratica di chiusura: una volta eseguita la procedura, l’illegittimità residua dei debiti viene cancellata per legge, restituendo al debitore piena serenità finanziaria.
- Accordi extragiudiziali: Con l’assistenza di mediatore o altro legale, si possono chiudere accordi privati con i creditori (ad es. banche) che prevedano pagamenti personalizzati, consolidamento di mutui o piani di rientro con garanzie minime. Sebbene non abbiano efficacia di omologa, queste soluzioni offrono spesso un immediato contenimento del conflitto e possono essere formalizzate dall’Avv. Monardo per evitare contenziosi futuri.
Errori Comuni e Consigli Pratici
- Sottovalutare la raccolta dei voti: Molti debitori pensano “tanto la finanza esterna farà passare la proposta”; in realtà la legge richiede sempre la maggioranza dei crediti . L’Avv. Monardo suggerisce di calcolare prudentemente i voti favorevoli necessari e, se serve, condurre trattative preventive con i creditori più importanti (in primis Agenzia delle Entrate e banche) per ottenere impegni scritti di adesione.
- Abuso di finanza esterna non finalizzata: La Corte d’Appello di Roma ha osservato che la finanza esterna deve essere destinata ai creditori, non al sostentamento personale del debitore o di familiari. L’errore sarebbe impiegare un mutuo ipotecario per spese estranee: secondo l’orientamento restrittivo, in tal caso la proposta è nulla. Il consiglio pratico è quindi di dettagliare sempre l’uso dei fondi esterni nel piano, vincolandoli contrattualmente all’obiettivo concordato.
- Non predisporre piani sostenibili: In sede di esecuzione, molti piani falliscono perché il debitore non rispetta le rate promesse. È essenziale strutturare tempi e importi di pagamento compatibili con le entrate future reali. Il nostro ufficio, grazie alle competenze dei commercialisti partner, costruisce proiezioni realistiche di cash-flow e verifica la situazione patrimoniale complessiva per evitare che il piano sia eccessivamente oneroso.
- Trascurare le formalità legali: Errori come la mancata notifica di certificazioni ai creditori (ad es. iscrizione ipoteche) o la mancata registrazione degli atti societari possono rendere inapplicabile il concordato. Per esempio, se si omettono le formalità di pubblicazione del decreto d’apertura, la procedura può essere viziata. È quindi fondamentale far seguire le scadenze burocratiche con precisione: il nostro staff legale verifica costantemente che ogni comunicazione venga eseguita (PEC, Registro Imprese, Gazzetta Ufficiale, etc.).
- Non valutare le alternative in tempo: A volte il concordato minore rischia di fallire proprio perché si è temporeggiato troppo. La prassi migliore è avviare contemporaneamente più strumenti: ad esempio mentre si forma il concordato, si avvia subito la trattativa con il Fisco per la definizione agevolata, o si propone al Giudice di richiamare un piano di consumatore. Il nostro approccio integrato è preventivo: noi stimoliamo sempre il cliente a “non mettere tutte le uova nello stesso paniere”, predisponendo un piano B (esdebitazione, liquidazione controllata) in parallelo.
Tabelle riepilogative
| Aspetto Normativo | Riferimento Normativo | Termine/Percentuale | Applicazione |
|---|---|---|---|
| Maggiore di approvazione | Art. 79 CCII (D.Lgs. 14/19) | Maggioranza dei crediti | La proposta è approvata se i crediti favorevoli superano il 50% di quelli ammessi al voto. |
| Termini votazione | Art. 78 CCII e Tribunale Torino | ≤ 30 giorni | I creditori hanno max 30 giorni dall’apertura per comunicare adesione o opposizione . |
| Creditori esclusi dal voto | Art. 79 c.1 CCII (presa dal Prev.) | Privilegiati integralmente soddisfatti esclusi | Chi è pagato integralmente (es. mutuo casa) non vota, a meno di rinuncia. |
| Effetti estensione piano | Art. 79 c.4 CCII | Pro-rata per soci illimit. resp. | Se piano prevede continuità, gli effetti si estendono anche ai soci illimitatamente responsabili. |
| Misure protettive | Art. 78 c.2 CCII | Fino a omologa definitiva | Durante la procedura (istruttoria e voto) è vietato agire su stipendio, conti, beni pignorati . |
| Omologazione – effetti | Art. 80 CCII | Nulla voce specifica | L’omologa interrompe ogni procedura concorsuale parallela e impone il piano concordato. |
| Esdebitazione automatica | Art. 282 CCII (rif. L. 3/12 e artt. 80 ss.) | 3 anni (art. 282 c.1) | Il debitore è liberato dai debiti residui dopo 3 anni dal termine del concordato, se piano adempiuto. |
| Sanzioni inadempimento | Art. 81 CCII | – | Piani difformi dall’omologa possono essere revocati, e il giudice può revocare l’omologa. |
Domande Frequenti (FAQ)
- Chi può accedere al concordato minore con finanza esterna?
Possono ricorrere al concordato minore imprenditori individuali, professionisti (fatta eccezione per coloro che esercitano attività finanziaria), e alcuni piccoli imprenditori societari (società di persone e S.r.l. con un solo socio illimitatamente responsabile) che siano in stato di sovraindebitamento (ex art. 2 CCII). Occorre non rientrare nei requisiti del fallimento né essere consumatori “puri” (poiché in questo caso esistono procedure apposite). Il debitore non deve aver già beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda (art. 35 CCII). - Serve il visto di un professionista per proporre il concordato?
Sì, la domanda di concordato minore deve essere redatta “con l’assistenza di un OCC” . Ciò significa affidarsi a un Organismo di Composizione della Crisi abilitato. Inoltre, per le società, la delibera di concordato deve essere approvata dagli amministratori in via notarile (art. 120-bis CCII). - Quali debiti posso includere nel piano?
Ogni debito del debitore – bancario, commerciale, fiscale, previdenziale – può essere ricompreso nel piano. Gli obblighi garantiti (mutui ipotecari, finanziamenti con pegno, assegni, ecc.) possono essere pagati integralmente come previsto nel piano; in tal caso i creditori privilegiati non votano a meno di rinuncia. Sanzioni e interessi di mora possono invece essere ridotti o sanati se si accede contestualmente a definizioni agevolate (ad esempio la rottamazione dei ruoli). - La finanza esterna può coprire anche spese personali?
No. Secondo l’orientamento della Corte d’Appello di Roma, le somme di finanza esterna devono essere “direttamente destinate ai creditori”. In pratica, si consiglia di vincolare contrattualmente tali fondi a utilizzi legati alla causa del concordato (ad es. estinzione o riduzione di posizioni creditorie specifiche). Se si versa un mutuo ipotecario dei familiari, deve essere sul solo mutuo casa di abitazione principale, come previsto dal correttivo-ter (art. 75 II-bis CCII). - Quanto tempo ci vuole per ottenere l’omologa?
Dal deposito della domanda occorrono in genere 2-3 mesi per la fase istruttoria (OCC, votazione e udienza). Il Tribunale, scaduto il termine per il voto (max 30 gg ), deve emettere sentenza di omologazione entro 15 giorni dall’udienza fissata , salvo rinvii. In pratica, un concordato minore di norma conclude con esito positivo entro circa 3-4 mesi, se non sorgono contestazioni complesse. - I creditori possono opporsi all’omologa?
Sì: dopo il deposito, i creditori hanno tempo per inviare all’OCC le loro osservazioni e, soprattutto, votare contro il piano. Se la maggioranza non è raggiunta, il giudice rigetta la domanda di concordato. Anche dopo l’omologa, i creditori possono fare opposizione al tribunale competenti (ad es. sostenendo la falsità del piano). Tuttavia, in assenza di frode, un piano regolarmente omologato è vincolante. - Cosa succede se il concordato viene rigettato?
Se il tribunale rifiuta l’omologa (o dichiara il concordato inammissibile), il giudice dichiara fin da subito inefficaci le misure protettive concesse (i. e. riprendono azioni esecutive) . Contestualmente, su richiesta del debitore, può aprire la procedura di liquidazione controllata (art. 82 CCII) senza ulteriori formalità. Questo comporta la vendita progressiva dei beni del debitore secondo un piano approvato. - Il debitore può tenere il mutuo sulla casa?
Sì. Con le ultime novità normative è possibile mantenere attivo il piano di ammortamento del mutuo ipotecario sulla prima casa. Dal 13/9/2024 (D.Lgs. 136/2024) l’art. 75 CCII prevede che se il debitore ha adempiuto le rate scadute, si può includere nel piano il pagamento delle rate future del mutuo sulla prima casa. In sostanza, invece di chiudere il mutuo anticipatamente (e magari vendere l’immobile), il debitore continua a pagare i ratei normali anche dopo l’omologa. L’Avv. Monardo valuterà se questa opzione è utile nel tuo caso, coordinando il piano con la banca creditrice. - Posso trattare direttamente con l’Agenzia delle Entrate?
Certamente. Il debitore può proporre all’Ag. Entrate accordi specifici (es. rateizzazione straordinaria, adesione a definizione agevolata) indipendenti dal concordato minore. Tali accordi, se conclusi, vanno integrati nel piano di concordato. Il nostro team tributario può negoziare con l’Agenzia delle Entrate la definizione agevolata di cartelle e avvisi, ottenendo riduzioni delle sanzioni e interessi, e quindi alleggerire il piano complessivo. In ogni caso, la cartella parzialmente definita viene comunque iscritta al voto e potrà essere pagata secondo il piano. - Quanto costa fare il concordato minore?
Il costo comprende onorari di avvocati e commercialisti (per la consulenza e la preparazione del piano) e spese di giustizia (voucher tributi). In genere, gli studi stabiliscono un fee concordato preliminarmente. L’importante è considerarlo un investimento: un piano ben fatto ti permette di evitare pignoramenti dal fisco e banche e di ridurre notevolmente il debito residuo. Il nostro Studio offre una prima analisi gratuita e un preventivo personalizzato. - Il socio illimitatamente responsabile può far parte del concordato?
Sì. Se l’impresa è una società di persone o una Srl con socio unico illimitatamente responsabile, il concordato minore si estende automaticamente ai soci illimitati (art. 79 c.4 CCII). Ciò significa che il piano concordato dalla società vincola anche i creditori verso i soci. In pratica, l’impresa e il socio garantito con il patrimonio personale si salvano insieme . In tal caso il nostro studio assisterà il socio parallelamente nella procedura. - Si può accedere all’esdebitazione senza concordato?
Sì. Se non hai un piano concordatario, puoi proporre l’accordo di composizione della crisi o la liquidazione controllata (entro 60 giorni da reclamo). Anche in questi casi, se il giudice dichiara chiuso il piano o la liquidazione, l’esdebitazione scatta trascorsi tre anni dall’omologa (con pagamento delle rate) . Tuttavia, concordato minore e piano del consumatore (L.3/2012) sono più veloci e mirati, per questo preferibili quando applicabili. - Che succede ai miei dipendenti?
Nel concordato minore l’attività può proseguire (piano in continuità) o interrompersi (piano liquidatorio). Se il piano prevede il mantenimento dell’attività, i contratti di lavoro possono essere anche modificati (conaccordo sindacale). Altrimenti, alla omologa si può già richiedere la liquidazione simultanea con pagamento dei crediti di lavoro secondo l’ordine legale. Il nostro studio di lavoro e fallimentare supervisiona ogni aspetto giuslavoristico, proteggendo sia l’azienda che i lavoratori (ad es. con accesso agli ammortizzatori sociali). - Cosa cambia nel post-omologa?
Dopo l’omologa, il piano concordatario è vincolante. I creditori aderenti devono adeguarsi ai pagamenti stabiliti. Se il debitore ottempera, trascorsi i termini previsti (di solito 3 anni), l’esdebitazione svincola i beni residui dai crediti residui. Durante l’esecuzione, l’Avv. Monardo controllerà che le rate siano regolarmente versate ed eventualmente richiederà sanzioni per crediti non pagati o l’apertura di liquidazione se il piano non può essere ultimato. - Chi contatta l’OCC e cosa fa esattamente?
L’Organismo di composizione della crisi è nominato dal tribunale o scelto dal debitore fra quelli abilitati. È un professionista (o un gruppo di professionisti) imparziale che verifica la completezza dei documenti del debitore, redige la relazione di fattibilità e sovrintende alla votazione dei creditori. Il debitore, tramite l’avvocato, comunica all’OCC la propria proposta; l’OCC, a sua volta, trasmette il piano e raccoglie i voti . L’OCC certifica inoltre la correttezza formale del processo. In questa fase è essenziale che la relazione OCC evidenzi la serietà del piano: i nostri commercialisti preparano questa documentazione valutando tutti i requisiti di Legge. - Quali sono i requisiti di meritevolezza del debitore?
A differenza del concordato preventivo classico, il concordato minore non richiede una valutazione di meritevolezza “preventiva” dell’operazione. Tuttavia il giudice può sempre esaminare la condotta del debitore ex post, come confermato dalla Cassazione (v. 30538/2024). In pratica, se emergeranno frodi o comportamenti gravemente colposi (ad es. occultamento di asset), il giudice può negare comunque i benefici dell’esdebitazione finale. Perciò consigliamo trasparenza completa: il debitore deve collaborare sempre fornendo dati veritieri e non simulando passività o attivi. - Ci sono agevolazioni fiscali per chi fa il concordato?
Sì. Le procedure di composizione della crisi (incluso il concordato minore) possono beneficiare di regimi fiscali favorevoli: per esempio, dal 2023 i piani concordatari residenti nel Reddito d’Impresa o del Lavoro Autonomo possono assoggettare a imposta sostitutiva solo la parte di reddito generata dall’operazione (anziché rinviare al regime ordinario) . Non di rado, l’Agenzia delle Entrate riconosce in sede di dichiarazione i vantaggi fiscali correlati (perdite fiscali da rimborsi rateali esentate, ecc.). Il nostro ufficio tributario massimizza queste opportunità presentando le dichiarazioni e i modelli F24 adeguati, per ridurre l’impatto fiscale complessivo. - Mi verranno sequestrati beni personali durante la procedura?
No. L’art. 78 CCII prevede che, dal momento del decreto di apertura, non si possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sulle cose del debitore . Questo blocco vale per tutti i creditori, ivi compresi fisco e banche. Quindi nessun cespite come la casa o l’auto principale può essere messo all’asta fino all’omologa definitiva. Solo in caso di frode accertata il tribunale può autorizzare misure restrittive. L’Avv. Monardo verificherà il rispetto di questa norma, intervenendo se le ingiunzioni fossero state emesse in violazione della sospensione. - Chi paga le spese legali e amministrative del concordato?
Le spese vive (diritti di cancelleria, contributi unificati, iscrizioni) sono a carico del debitore. Di norma l’OCC e il giudice si fanno carico inizialmente delle spese di pubblicità (G.U., Registro Imprese) e poi le addebitano al fallimento finale o alla chiusura del concordato. Le competenze di avvocati e professionisti (commercialisti) sono a carico del debitore: il compenso varia in base alla complessità. Di solito il concordatario prevede il pagamento di un compenso dell’OCC a percentuale sul risparmio ottenuto o sull’attivo recuperato, oltre che le parcelle di avvocati e commercialisti. - Può essere rescindibile il concordato dopo l’omologa?
In linea generale, la sentenza di omologa è intangibile se non emergono frodi o violazioni gravi del piano concordatario. Tuttavia, se successivamente a un certo tempo il debitore smette di pagare e il piano non è ultimato, i creditori possono richiedere il fallimento o la liquidazione controllata ex art. 82 CCII. Inoltre, l’art. 81 CCII prevede la revoca dell’omologa in caso di “inadempimento totale” del piano. Per evitare ciò, è prudente prevedere nel piano margini di sicurezza e clausole di flessibilità; il nostro studio inserisce sempre meccanismi di controllo e comunicazione per segnalare tempestivamente qualsiasi difficoltà di pagamento.
Conclusione
In conclusione, il concordato minore con finanza esterna è uno strumento potente per il debitore, ma la sua complessità giuridica richiede un’analisi attenta e professionale. Questo articolo ha illustrato le fasi, i requisiti, e i rischi principali – evidenziando come, ad esempio, la Cassazione impone il rispetto del principio di par condicio e come si stia profilando un quadro più flessibile per l’utilizzo della nuova finanza esterna . È fondamentale agire tempestivamente e con la guida di un esperto: un piano ben costruito può bloccare azioni esecutive, prevenire pignoramenti di immobili o fermi amministrativi, e garantire il più alto recupero possibile per i creditori.
I punti chiave da ricordare sono: valutare subito le condizioni di accesso, presentare un piano conforme alle regole di legge, e negoziare con i creditori più influenti. In ogni passo, l’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team multidisciplinare si traduce in vantaggi concreti. Grazie alla nostra esperienza in Cassazione e al coinvolgimento diretto nelle procedure, possiamo intervenire per sospendere esecuzioni ingiuste, gestire impugnazioni e facilitare soluzioni sia stragiudiziali che giudiziali.
Non aspettare che gli esattori bussino o che i creditori escano dai ranghi: agisci ora con un professionista al tuo fianco.
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