Introduzione
Se operi nel digitale (software, app, piattaforme, abbonamenti online, cloud, contenuti scaricabili, servizi “via web”, marketplace, streaming o formazione a distanza), l’IVA è spesso il punto più “fragile” nei controlli: basta sbagliare la qualificazione del servizio (elettronico vs. “ordinario”), la territorialità (Italia o Stato UE del consumatore), la prova del luogo del cliente, oppure la gestione OSS/IOSS o reverse charge, per ritrovarti con avvisi di accertamento, recuperi d’imposta, sanzioni e interessi.
Il problema non è solo “quanto” IVA l’Ufficio ritiene dovuta, ma come arriva a quella conclusione: spesso le contestazioni nascono da ricostruzioni documentali incomplete, da presunzioni sulla “residenza” del cliente digitale, da errori di fatturazione/registrazione o da letture troppo “rigide” del concetto di servizio elettronico. La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, una difesa efficace si costruisce con un approccio metodico e tecnico, partendo da:
1) inquadramento normativo corretto,
2) raccolta delle prove “digitali” (contratti, log, report di pagamento, evidenze di localizzazione, tracciati piattaforma),
3) gestione del contraddittorio (oggi molto più centrale),
4) scelta della strada: autotutela, adesione, ricorso, sospensione, definizioni e piani di rientro.
In questo articolo (aggiornato al 27 gennaio 2026) trovi un percorso pratico e difensivo, dalla fase pre-accertativa al contenzioso, con focus specifico sulla contestazione IVA nei servizi elettronici e sugli strumenti “salva-cassa” per evitare escalation in riscossione e misure cautelari.
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Quadro normativo essenziale su IVA e servizi elettronici
La domanda chiave che “accende” (o spegne) l’IVA contestata
Quando parliamo di “servizi elettronici”, il primo snodo difensivo è questo:
se il servizio è qualificabile come “servizio prestato tramite mezzi elettronici”, cambiano spesso (e molto) le regole su territorialità, IVA dovuta, adempimenti e regimi speciali.
Nel sistema IVA italiano, il punto di partenza è la regola generale della territorialità delle prestazioni di servizi (art. 7-ter DPR 633/1972).
Da lì si passa alle deroghe e regole specifiche, e per i servizi elettronici resi a committenti non soggetti passivi (B2C) entra in gioco in modo centrale l’art. 7-octies del DPR 633/1972, che disciplina la territorialità per prestazioni elettroniche (oltre che telecomunicazioni e teleradiodiffusione) verso consumatori finali.
A completamento, nei rapporti con privati fuori UE devono essere letti anche gli artt. 7-sexies e 7-septies (regole particolari per prestazioni rese a non soggetti passivi UE / extra-UE, a seconda dei casi).
Definizione di “servizi elettronici”: perché è materiale da contenzioso
In difesa, conviene sempre ancorare la definizione a fonti normative/interpretative affidabili. Qui è utile il diritto UE (che, in materia IVA armonizzata, è decisivo) tramite il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che contiene la disciplina applicativa e le definizioni operative per i servizi prestati tramite mezzi elettronici (es.: prestazioni automatizzate, con intervento umano minimo).
Sul piano della prassi italiana, una fonte storicamente centrale per TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici) è la Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 26 maggio 2016, che fornisce criteri di qualificazione e indicazioni operative (in particolare su territorialità, presunzioni e prove sulla localizzazione del cliente); per la difesa serve per mostrare che ti sei comportato in coerenza con interpretazioni ufficiali.
B2B vs B2C: l’errore “classico” su cui l’Ufficio costruisce il recupero
Molte contestazioni nascono da una confusione (anche involontaria) tra:
– B2B: cliente soggetto passivo IVA (partita IVA / VIES), con regola generale art. 7-ter;
– B2C: cliente consumatore finale, dove per servizi elettronici può applicarsi la regola “di destinazione” (Stato del consumatore, con meccanismi OSS).
Se l’Agenzia ti contesta l’IVA su servizi elettronici, quasi sempre sta sostenendo una di queste tesi: – “Hai trattato come B2B ciò che era B2C” (o viceversa). – “Hai trattato come non elettronico ciò che era elettronico”. – “Hai tassato in Italia ciò che doveva andare in OSS (o nello Stato del consumatore)”. – “Non hai prove sufficienti per dimostrare la localizzazione del cliente”.
OSS/IOSS e pacchetto e-commerce: cosa devi conoscere in difesa
Per molte attività digitali con clientela UE B2C, la difesa deve misurarsi anche con i regimi speciali. In Italia, il pacchetto e-commerce è stato recepito, tra l’altro, con il D.Lgs. 25 maggio 2021 n. 83, che ha introdotto e modificato regole e regimi (OSS/IOSS) nel quadro UE.
In parallelo, l’Agenzia delle Entrate ha emanato provvedimenti operativi su uffici competenti e procedure OSS/IOSS (utile per dimostrare corretta gestione o per ricostruire ex post gli adempimenti).
Sul versante “novità 2025”, è importante non confondere i servizi elettronici con gli eventi/manifestazioni resi in streaming (che possono ricadere in regole diverse): il D.Lgs. 13 novembre 2024 n. 180 (attuativo, tra l’altro, della direttiva UE 2022/542) ha modificato la disciplina IVA, includendo regole specifiche per eventi in modalità virtuale e altri aspetti (oltre al regime di franchigia transfrontaliero per piccole imprese).
Questo è decisivo nella difesa: se l’Ufficio “sposta” la tua operazione in una categoria diversa (es. “accesso a eventi in streaming” invece di elettronico, oppure “didattica interattiva” invece di elettronico), cambia la territorialità, e cambia l’IVA dovuta.
Quando un servizio “online” NON è un servizio elettronico: l’esempio formativo
Un caso ricorrente è la formazione online “live” con docente e interazione: può non essere un servizio elettronico in senso stretto (perché l’intervento umano è essenziale). In ottica difensiva è utile la prassi ufficiale: l’Agenzia delle Entrate (nella risposta a interpello n. 409/2022, ripresa da FiscoOggi) ha chiarito criteri di territorialità IVA per corsi online e, soprattutto, la distinzione concettuale tra servizio elettronico e servizio reso “via piattaforma” come mezzo.
Analogamente, per i servizi digitali complessi “bundled” (ad es. pacchetti publish&read con contenuti e servizi), l’Agenzia ha ribadito che l’IVA dipende dalla struttura contrattuale e dalla prestazione principale (risposta n. 12/2023, ripresa da FiscoOggi).
Queste fonti sono preziose perché ti permettono di costruire una difesa “a mosaico”: contratto, flusso di erogazione, prestazione principale, e conseguenze IVA.
Perché l’Agenzia delle Entrate contesta l’IVA sui servizi elettronici
Le contestazioni più frequenti nel digitale
Dal punto di vista del contribuente, le contestazioni tipiche si raggruppano in cinque famiglie (spesso combinate):
Qualificazione del servizio – L’Ufficio sostiene che il servizio è “elettronico” perché automatizzato e standardizzato. – Il contribuente sostiene che è un servizio “ordinario” (o educativo, o consulenziale) perché l’intervento umano è essenziale, o perché non rientra nelle definizioni UE.
Territorialità e luogo del cliente – Per B2C, la localizzazione del consumatore può comportare IVA nello Stato del consumatore (e gestione OSS), e l’Ufficio contesta IVA/OSS, o contesta l’assenza di IVA italiana quando il cliente “in realtà” era in Italia.
– Per B2B, la contestazione è spesso: “non hai dimostrato che il cliente era soggetto passivo”.
Prove digitali insufficienti – Nei servizi elettronici, la prova non è “fisica”: serve documentare fattori tecnici (metadati transazione, indirizzi di fatturazione, mezzi di pagamento, evidenze di accesso, log, ecc.). La prassi TTE è piena di richiami all’importanza di presunzioni e riscontri.
Errori di fatturazione/adempimenti – Errori su IVA applicata, natura operazione, indicazioni in fattura, mancanza di autofattura/reverse charge, errata registrazione.
– Su alcune irregolarità, dal 2024–2025 sono cambiate anche le modalità “tecniche” di regolarizzazione: ad esempio, per omessa o irregolare fatturazione la comunicazione attraverso SdI con TipoDocumento TD29 (operativa dal 1° aprile 2025) è centrale nel sistema sanzionatorio e di compliance.
Ricostruzioni automatizzate e “incroci” – L’IVA oggi è sempre più controllata tramite banche dati (fattura elettronica, corrispettivi, LIPE, ecc.). Dal 1° gennaio 2026, ad esempio, è entrata in vigore una procedura di liquidazione IVA anche in caso di dichiarazione IVA omessa (nuovo art. 54-bis.1 DPR 633/1972): è un segnale di rafforzamento dei controlli basati su dati già disponibili.
Il punto debole dell’accertamento: “se sbagli categoria, sbagli tutto”
Nel digitale, molte contestazioni sono “a cascata”: se l’Ufficio ti sposta da “servizio educativo/consulenza” a “servizio elettronico”, non cambia solo l’aliquota; cambiano: – Stato competente a tassare, – obblighi di identificazione, – uso di OSS, – documentazione richiesta, – rischio di doppia imposizione (IVA pagata in uno Stato e pretesa in un altro), – sanzioni e interessi.
Per questo, la difesa deve iniziare sempre da una mappa tecnica dell’operazione: cosa vendi, come lo eroghi, che ruolo hanno automazione/intervento umano, come pagano i clienti, quali dati raccogli e conservi.
Cosa succede dopo la notifica: iter, termini, diritti del contribuente e “contraddittorio”
Il nuovo baricentro difensivo: contraddittorio preventivo e garanzie Statuto
Dal 2024, il contraddittorio preventivo (schema d’atto, controdeduzioni, motivazione rafforzata) è diventato una leva difensiva ancora più potente. Il riferimento normativo base è l’art. 6-bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000): gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio “informato ed effettivo”, con eccezioni.
In prima applicazione, gli atti esclusi sono individuati dal Decreto MEF 24 aprile 2024.
E, sul piano transitorio, il D.L. 29 marzo 2024 n. 39 ha previsto regole di non applicazione per alcuni atti emessi prima di determinate scadenze (punto che conta per eccepire vizi procedurali).
Perché è utile in difesa:
– ti dà un canale “prima dell’atto definitivo” per correggere l’inquadramento (servizio elettronico sì/no, B2B vs B2C, luogo cliente), prima che l’Ufficio cristallizzi la pretesa;
– ti consente di costruire prova documentale subito, evitando che la mancanza di evidenze diventi un “dato di fatto” nel successivo contenzioso;
– se l’Ufficio ignora elementi decisivi, puoi valorizzarlo anche in giudizio (motivazione carente / mancato esame).
PVC e termine per osservazioni: la regola dei 60 giorni e la nullità dell’atto “ante tempus”
Se la contestazione nasce da accessi, ispezioni o verifiche, lo Statuto prevede diritti e garanzie del contribuente, inclusa la finestra temporale per presentare osservazioni dopo il PVC (art. 12 L. 212/2000).
La giurisprudenza di legittimità è un perno difensivo: le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 18184/2013) hanno affermato che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina l’illegittimità dell’atto emesso “ante tempus”, salvo ragioni di urgenza specifiche.
Questa pronuncia è strategica per due motivi pratici: – ti dà una eccezione procedurale “forte” se l’Ufficio notifica l’atto troppo presto; – rafforza l’idea che il contraddittorio non è formalità, ma garanzia sostanziale.
Autotutela: oggi più strutturata
La riforma dello Statuto ha potenziato e tipizzato l’autotutela: – l’art. 10-quater disciplina l’autotutela “obbligatoria” in determinate ipotesi;
– l’art. 10-quinquies disciplina l’autotutela facoltativa;
– l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative con circolare (utile per impostare l’istanza in modo “compatibile” con la prassi interna degli uffici).
Traduzione pratica: se l’errore dell’Ufficio è oggettivo (es. qualificazione palesemente errata, doppia imposizione, calcolo IVA errato, mancato riconoscimento di documenti già prodotti), l’autotutela può essere la via più rapida per spegnere la contestazione senza entrare subito nel contenzioso (o comunque per “pulire” la lite).
Scenario 2026 da non sottovalutare: liquidazione IVA per dichiarazione omessa (art. 54-bis.1)
Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo art. 54-bis.1 del DPR 633/1972 (“Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse”), che consente all’Amministrazione di procedere alla liquidazione dell’imposta anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di dati (fatture elettroniche, corrispettivi, LIPE) e di comunicare l’esito al contribuente, che ha una finestra per segnalare elementi non considerati o per pagare.
Per chi vende servizi elettronici, questo significa che la “traccia digitale” è sempre più determinante. In difesa, quando l’Ufficio ti contesta IVA su servizi elettronici, devi ragionare come se stessi “scrivendo” un audit trail: ogni passaggio deve essere verificabile.
Difese e strategie legali operative per contestare l’IVA su servizi elettronici
Strategia madre: ricostruire l’operazione come farebbe un verificatore, ma meglio
Se vuoi difenderti con efficacia, devi organizzare la difesa in quattro blocchi:
Blocco contrattuale
Contratto/termini e condizioni, descrizione servizio, SLA, policy, struttura del corrispettivo, cosa è incluso/escluso, ruolo della piattaforma.
Blocco tecnico-funzionale
Come si eroga il servizio: automatizzato? c’è intervento umano determinante? è un accesso a contenuti? è un evento? è una consulenza via call? Qui si gioca la qualificazione (elettronico sì/no).
Blocco cliente (status + localizzazione)
– B2B: verifica soggettività passiva;
– B2C: prove di localizzazione coerenti con regole TTE e prassi.
Blocco fiscale-operativo
Fatturazione, eventuale OSS, registrazioni, LIPE, dichiarazione IVA, correzioni, ravvedimenti, comunicazioni per irregolarità.
Difesa tecnica sulla “qualificazione”: elettronico vs non elettronico
Qui il tuo “scudo” è dimostrare che: – il servizio non rientra nella nozione di servizio elettronico (perché l’intervento umano è essenziale); oppure
– se rientra, dimostrare che hai applicato correttamente territorialità e regimi.
Esempio pratico (molto frequente): formazione online live. Se il servizio è erogato via Zoom/Teams con docente, interazione e personalizzazione, puoi sostenere che non è un servizio elettronico in senso tecnico (lo strumento elettronico è mezzo, non la prestazione). È una linea coerente con prassi ufficiale richiamata da FiscoOggi sulla risposta n. 409/2022.
Altro esempio: servizi “ibridi” (abbonamento + consulenza + strumenti). In casi simili, la struttura contrattuale e la prestazione principale determinano il trattamento IVA (v. impostazione di FiscoOggi su risposta n. 12/2023).
Difesa sulla territorialità: art. 7-ter e art. 7-octies come “binario” fondamentale
In linea generale: – se dimostri B2B, si applica la logica dell’art. 7-ter (regola generale).
– se è B2C e il servizio è elettronico, entra l’art. 7-octies (destinazione / Stato del consumatore, con implicazioni OSS).
La contestazione tipica dell’Ufficio è: “il cliente non era soggetto passivo” (quindi B2C) oppure “il cliente era in Italia” (quindi IVA Italia).
La difesa tipica è: fornire evidenze documentali e tecniche che dimostrino il contrario.
Difesa procedurale: contraddittorio, PVC, motivazione, annullabilità
Qui hai tre leve forti:
Contraddittorio preventivo (art. 6-bis Statuto): se l’atto doveva essere preceduto da contraddittorio e non lo è stato, la norma prevede conseguenze (annullabilità) salvo eccezioni e atti esclusi (DM MEF).
Termine 60 giorni da PVC (art. 12 e Cass. SU 18184/2013): se l’Ufficio ha emesso l’atto prima dei 60 giorni, puoi eccepire vizio forte.
Autotutela (art. 10-quater/10-quinquies): se l’errore è “oggettivo”, chiedi correzione immediata ben argomentata (anche in parallelo al ricorso per non decadere).
Difesa “di merito” su detrazione e neutralità IVA: la Cassazione come leva
Molte contestazioni IVA si trasformano in un secondo fronte: anche se l’Ufficio ricostruisce IVA a debito, tu devi far valere neutralità e diritto alla detrazione quando i presupposti sostanziali ci sono.
Due decisioni-chiave, utilissime in difesa (e da impostare in modo coerente con i fatti):
- Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 17757/2016: fissa principi sul diritto alla detrazione IVA e sui limiti temporali/esercizio della detrazione (tema tipico quando l’Ufficio contesta omissioni/irregolarità formali).
- Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184/2013: come visto, è un pilastro sulle garanzie procedimentali e sul contraddittorio da PVC.
Nella pratica difensiva, questi precedenti servono per costruire una tesi chiara: le violazioni formali sono sanzionabili, ma non sempre possono azzerare diritti sostanziali (se si provano i requisiti e non c’è frode qualificata).
Tabelle operative per la difesa
| Nodo della contestazione | Che cosa devi provare | Fonti da richiamare in difesa |
|---|---|---|
| “Il servizio è elettronico” | Funzionamento (automatizzato vs intervento umano essenziale) | Reg. UE 282/2011 (definizioni applicative) ; prassi AE TTE ; prassi su corsi online |
| “Cliente B2C, IVA nello Stato del consumatore” | status cliente + localizzazione (e motivazione della scelta OSS o IVA IT) | art. 7-octies DPR 633/72 ; prassi AE TTE |
| “Cliente B2B, reverse charge/territorialità” | soggettività passiva e luogo committente | art. 7-ter DPR 633/72 |
| “Mancato contraddittorio / garanzie” | assenza di schema d’atto, mancato esame osservazioni, atto ante tempus | art. 6-bis e art. 12 L. 212/2000 ; DM MEF 24.4.2024 ; Cass. SU 18184/2013 |
| “Errore su adempimenti e correzioni” | regolarizzazioni tempestive, comunicazioni SdI | FiscoOggi su TD29 ; specifiche tecniche AE |
Simulazioni pratiche e numeriche
Simulazione A – Contestazione su B2C UE: “dovevi tassare nello Stato del consumatore”
– Impresa italiana vende abbonamento digitale a consumatori UE.
– Corrispettivi annui verso consumatori UE: € 60.000.
– IVA non assolta correttamente secondo Ufficio.
Difesa:
1) dimostrare che il servizio è/non è “elettronico” (se non è elettronico → si torna alle regole generali);
2) se è elettronico, ricostruire corretta territorialità art. 7-octies e gestione OSS (o motivare eventuali eccezioni/threshold, se applicabili).
3) produrre evidenze di localizzazione del consumatore e report transazioni (in coerenza con prassi TTE).
Simulazione B – Contestazione su formazione online: l’Ufficio la considera “elettronica”
– Società vende corsi live con docente e interazione.
– L’Ufficio vuole applicare regole TTE come servizi elettronici B2C.
Difesa: ricostruire la prestazione come servizio educativo non elettronico in senso UE, valorizzando la centralità dell’intervento umano, e collegare la soluzione a prassi ufficiale (risposta 409/2022 ripresa da FiscoOggi).
Simulazione C – Contestazione documentale: fatture irregolari o non ricevute
Se la contestazione nasce da catena fatture/registrazioni (fornitori digitali esteri o marketplace), gestione delle irregolarità e prova di compliance è decisiva. Per omessa/irregolare fatturazione, dal 1° aprile 2025 la regolarizzazione passa dalla comunicazione TD29 via SdI, secondo impostazione spiegata da FiscoOggi e dalle specifiche tecniche AE.
Simulazione D – “Accertamento e IVA”: difesa sulla neutralità/detrazione
Se l’Ufficio contesta IVA a debito ma ignora l’IVA a monte detraibile, la difesa deve impostare il tema della detrazione secondo i presupposti sostanziali e i limiti, richiamando le Sezioni Unite 17757/2016 (diritto di detrazione e termini).
FAQ operative (20 domande pratiche)
Cos’è un “servizio elettronico” ai fini IVA?
È una prestazione fornita tramite mezzi elettronici con caratteristiche di automazione tali da rendere l’intervento umano minimo; la definizione operativa è in fonti UE applicative.
Un corso live su Zoom è servizio elettronico?
Non necessariamente: se l’intervento umano è essenziale (docente, interazione), può prevalere la qualifica di servizio educativo/ordinario; prassi AE (ripresa da FiscoOggi) supporta l’impostazione.
Se vendo contenuti scaricabili (ebook/software), è “elettronico”?
Spesso sì: ma la difesa dipende da come è strutturato il servizio e dal grado di automazione; serve analisi tecnica e contrattuale con definizioni UE.
Se il cliente è una partita IVA UE, posso trattare sempre come B2B?
Devi dimostrare la soggettività passiva e applicare correttamente la territorialità ex art. 7-ter.
Se il cliente è un consumatore UE, si applica sempre l’art. 7-octies?
Per servizi elettronici B2C, l’art. 7-octies è centrale; la gestione può richiedere OSS a seconda dei casi.
L’Agenzia può contestare la localizzazione del cliente?
Sì: per questo serve un dossier con evidenze coerenti con le regole TTE e la prassi.
Se ho applicato una circolare AE e poi cambia interpretazione, rischio sanzioni?
Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento nello Statuto è una leva difensiva; inoltre l’impostazione in atti ufficiali è rilevante nelle controversie.
Posso chiedere autotutela su una contestazione IVA?
Sì: lo Statuto disciplina autotutela obbligatoria e facoltativa; è utile quando l’errore è oggettivo.
Se ricevo un PVC, quanto tempo ho per osservazioni?
Il sistema riconosce garanzie e una finestra temporale (art. 12 Statuto); la violazione del termine dilatorio può incidere sulla legittimità dell’atto.
Se l’accertamento arriva prima dei 60 giorni dal PVC?
Le Sezioni Unite (18184/2013) hanno affermato l’illegittimità dell’atto emesso ante tempus salvo urgenza specifica.
Il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio?
È regola generale per molti atti impugnabili (art. 6-bis), ma esistono atti esclusi (DM MEF 24.4.2024) e regole transitorie.
Se l’Ufficio ignora le mie controdeduzioni, cosa posso fare?
Devi far emergere il difetto in motivazione e nel ricorso; l’iter di contraddittorio rafforza le censure sulla carenza istruttoria.
Se l’IVA contestata riguarda anche irregolarità di fattura, come mi muovo dal 2025?
Per omessa/irregolare fatturazione, dal 1° aprile 2025 è operativa la comunicazione TD29 via SdI.
Se non ho presentato la dichiarazione IVA, cosa cambia dal 2026?
Dal 1° gennaio 2026 è vigente l’art. 54-bis.1 DPR 633/72: l’Agenzia può liquidare IVA dovuta su base dati e comunicare l’esito.
Posso difendermi sulla detrazione “anche se ho sbagliato formalmente”?
In certe condizioni sì: le Sezioni Unite 17757/2016 sono riferimento sul diritto di detrazione e sui limiti temporali.
Come gestisco il rischio doppia imposizione (IVA estera + IVA italiana contestata)?
Serve ricostruzione contabile e, se possibile, prova di assolvimento nello Stato corretto + impostazione difensiva su territorialità.
Meglio accordo/adesione o ricorso?
Dipende dal “cuore” dell’errore: se è diritto (qualificazione/territorialità) talvolta il ricorso è inevitabile; se è prova/documenti, il contraddittorio o l’adesione possono “spegnere” molto prima.
Se ho già cartelle, posso usare una definizione agevolata nel 2026?
Sì: la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) prevede la Rottamazione-quinquies con regole e scadenze operative (domanda entro 30 aprile 2026, comunicazioni e pagamenti secondo calendario).
La rottamazione copre anche debiti da accertamento IVA?
Va verificato se il carico rientra nell’ambito applicativo previsto; le fonti ufficiali AdeR spiegano campo e meccanismi.
Con una strategia corretta posso bloccare fermi/ipoteche/pignoramenti?
Sì, ma serve tempestività: sospensione, rateazione, definizioni o strumenti della crisi, in base alla fase (accertamento vs riscossione).
Strumenti alternativi e gestione del debito: definizioni, rate, crisi e rottamazioni
Rottamazione-quinquies 2026: quando conviene al contribuente “digitale”
Dal punto di vista del debitore, la Rottamazione-quinquies (Legge di Bilancio 2026, L. 199/2025) è uno strumento da considerare quando la contestazione IVA è già in riscossione e vuoi evitare che sanzioni, interessi e accessori rendano il debito ingestibile.
Le informazioni operative e le scadenze (domanda, comunicazione somme dovute, effetti sospensivi) sono spiegate nelle pagine e FAQ istituzionali di Agenzia Entrate-Riscossione e negli aggiornamenti FiscoOggi.
Approccio difensivo corretto:
– se sei ancora in fase di accertamento/ricorso, ragiona su sospensive e merito;
– se sei già in riscossione, valuta rottamazione/rateazione per “bloccare” escalation, ma senza rinunciare a difese quando l’atto è impugnabile o viziato.
Quando la crisi di liquidità “segue” la contestazione IVA
Nel digitale, l’IVA contestata può essere alta perché i margini sono reali ma la documentazione è complessa; se l’accertamento arriva tardi, la cassa non c’è più. Qui entrano le opzioni di gestione della crisi (sovraindebitamento e crisi d’impresa), con strumenti giudiziali/stragiudiziali che possono: – bloccare azioni esecutive, – consolidare il debito, – permettere rientri sostenibili, – in alcuni casi portare a esdebitazione.
In questo ambito, il valore di un team integrato (avvocati + commercialisti) è massimo: la soluzione non è solo “vincere la lite”, ma evitare che il debito distrugga l’attività o il patrimonio personale.
Giurisprudenza e prassi più rilevanti e aggiornate da inserire a supporto della difesa
Di seguito una selezione ragionata (da citare in atti e memorie, caso per caso), con focus su garanzie procedurali, neutralità e detrazione IVA, e profili digitali.
Previdenze “strutturali” della Cassazione utili in quasi ogni contestazione IVA
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013
Tema: garanzie Statuto – mancato rispetto del termine di 60 giorni dal PVC – illegittimità dell’atto emesso ante tempus salvo urgenza.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 17757 dell’8 settembre 2016
Tema: diritto di detrazione IVA, requisiti/limiti e profili temporali dell’esercizio della detrazione (chiave quando l’Ufficio nega detrazione per omissioni/irregolarità).
Prassi ufficiale indispensabile per servizi elettronici e casi “ibridi”
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 22/E del 26 maggio 2016
Tema: servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione, elettronici), territorialità e criteri operativi; utile per la prova di diligenza e corretta impostazione.
Agenzia delle Entrate (FiscoOggi), risposta n. 409/2022
Tema: corsi online e criteri di territorialità; rilevante per distinguere servizi elettronici e servizi “via piattaforma” con intervento umano essenziale.
Agenzia delle Entrate (FiscoOggi), risposta n. 12/2023
Tema: servizi “Publish e Read” e IVA legata alla struttura contrattuale (pacchetti digitali/servizi con contenuti).
Aggiornamenti normativi/prassi 2024–2026 che incidono sulle difese
Statuto del contribuente – art. 6-bis (contraddittorio preventivo)
DM MEF 24 aprile 2024 – atti esclusi dal contraddittorio
Cass. SU 18184/2013 (termine 60 giorni PVC)
Nuova liquidazione IVA in caso di dichiarazione omessa (art. 54-bis.1 DPR 633/72, in vigore dal 1° gennaio 2026)
Rottamazione-quinquies: Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) + istruzioni operative AdeR/FiscoOggi
Regolarizzazione omessa/irregolare fatturazione: TD29 dal 1° aprile 2025
Corte di Giustizia UE (riflessi su marketplace/app store e servizi digitali) – aggiornamenti ripresi da fonte istituzionale FiscoOggi (sentenza C-101/24, 9 ottobre 2025, su prestazioni digitali via marketplace).
Conclusione
Difendersi da una contestazione dell’IVA su servizi elettronici non significa “negare tutto”: significa ricostruire correttamente l’operazione digitale, dimostrare con prove tecniche e contrattuali che cosa hai venduto, a chi, da dove (localizzazione), e con quale regola IVA (7-ter, 7-octies, OSS, ecc.).
La tua difesa si rafforza se agisci subito su tre fronti: 1) contraddittorio preventivo e garanzie procedurali (art. 6-bis Statuto e DM atti esclusi);
2) diritti e tempi da PVC (art. 12 Statuto e Cass. SU 18184/2013);
3) neutralità e detrazione IVA quando i presupposti sostanziali ci sono (Cass. SU 17757/2016).
Infine, se la pretesa è già in riscossione o rischia di diventarlo, devi considerare anche gli strumenti di gestione del debito: nel 2026 la Rottamazione-quinquies (L. 199/2025) è un’opzione concreta per ridurre l’impatto di sanzioni e interessi e prevenire misure cautelari/esecutive.
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