Detrazione Iva Parziale Contestata: Come Difendersi Dall’agenzia Delle Entrate

Introduzione

La detrazione parziale dell’IVA è una materia complessa e delicata, perché errori nella quantificazione dell’uso aziendale di beni o servizi possono portare a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguenze gravi: recupero dell’imposta, sanzioni elevate (fino al 90% dell’IVA indebitamente detratta) e possibili ripercussioni penali. È dunque fondamentale comprendere sin da subito perché un atto di contestazione di detrazione IVA possa arrivare e quali passi legali intraprendere per reagire.

In questo articolo analizzeremo le principali strategie difensive da un punto di vista pratico e giuridico: illustreremo il quadro normativo applicabile, la procedura dopo la notifica dell’atto e i diritti del contribuente, nonché le possibili soluzioni giudiziali e stragiudiziali (ricorsi, sospensioni, definizioni agevolate, piani di rientro, ecc.). Il lettore troverà inoltre esempi concreti, tabelle riepilogative e risposte alle domande più frequenti.

L’esperto incaricato di condurre il lettore in questa guida è Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista esperto in diritto tributario e bancario, coadiuvato da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo coordina un team di professionisti a livello nazionale in materie bancarie e fiscali. È iscritto nell’elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In sintesi:

  • Cassazionista: profonda conoscenza della giurisprudenza tributaria più recente.
  • Team multidisciplinare: avvocati tributaristi e commercialisti con esperienza nazionale.
  • Gestore crisi da sovraindebitamento (L.3/2012): supporto ai debitori in difficoltà finanziaria.
  • Fiduciario OCC e negoziatore crisi d’impresa (D.L.118/2021): competenze specialistiche in piani di rientro e accordi aziendali.

Come può aiutare l’Avv. Monardo? Il suo studio offre assistenza completa: dall’analisi preventiva dell’atto di contestazione alla predisposizione di ricorsi tributari, istanze cautelari e sospensive, negoziazioni con l’Agenzia delle Entrate e piani di rientro personalizzati. Gli interventi possono includere la richiesta di sospensione dell’atto, l’attivazione di procedure di definizione agevolata (rottamazione), la valutazione di soluzioni stragiudiziali (piani del consumatore, composizione della crisi), nonché il ricorso a vie giudiziali (commissioni tributarie, Consiglio di Stato o Cassazione).

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Principi generali sulla detrazione IVA

In Italia il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti è disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA). L’art. 19, comma 1, stabilisce che “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto” . In pratica, per poter detrarre l’IVA a monte (sugli acquisti), il contribuente deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

  • Esigibilità dell’imposta: l’operazione deve essere stata effettuata, ossia la cessione di beni o la prestazione di servizi deve essersi concretamente realizzata nel tempo (cfr. art.6 DPR 633/72). Questo punto è meramente formale: basta l’emissione della fattura o l’effettuazione dell’operazione per far sorgere l’imposta, indipendentemente dal pagamento .
  • Possesso della fattura (o documento equivalente): il contribuente deve detenere una fattura emessa dal fornitore, valida ai fini IVA (con gli elementi obbligatori di legge) .

Una recente ordinanza della Cassazione (Cass. ord. n. 27238/2025) ribadisce che non è richiesto alcun altro requisito per esercitare il diritto alla detrazione IVA: sono sufficienti l’imposta esigibile e la fattura valida . In particolare, non occorre dimostrare l’avvenuto pagamento del fornitore: secondo la Cassazione, imporre anche tale prova equivarrebbe a introdurre un “terzo requisito” non previsto né dalla normativa IVA né dalla giurisprudenza comunitaria . In altre parole, il contribuente può esercitare la detrazione anche se non ha ancora versato il corrispettivo (l’unico obbligo reale nella fattura è al massimo la registrazione contabile, sanzionabile solo in via amministrativa ma non condizione di detrazione) .

Tuttavia, l’art. 19 contiene anche importanti limitazioni alla detrazione. In particolare, il comma 2 dispone che non è detraibile l’IVA afferente a beni o servizi utilizzati per operazioni esenti o non soggette all’imposta . Inoltre, il comma 4 stabilisce che se un bene o servizio è usato in parte per operazioni imponibili (dando diritto a detrazione) e in parte per operazioni esenti o per uso personale/estraneo all’attività, la quota di imposta relativa alle utilizzazioni non imponibili non è detraibile, e la misura dell’IVA indetraibile va determinata «secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati» . In pratica, l’ammontare di imposta detraibile va ridotto proporzionalmente all’uso non aziendale o non imponibile. Ad esempio, se un bene è utilizzato il 60% nell’attività d’impresa (imponibile) e il 40% per uso privato, è possibile detrarre solo il 60% dell’IVA .

Norme complementari e di riferimento

  • Art. 19-bis1 DPR 633/72: fissa quote di deducibilità per alcuni beni (ad es. autovetture aziendali); di fatto, per le imprese la detrazione per autovetture uso promiscuo è oggi forfettariamente limitata al 40% (salvo eccezioni come veicoli concessi a dipendenti) e analogamente esistono limiti per altri mezzi di trasporto.
  • Art. 19-bis2 DPR 633/72: disciplina la “rettifica pluriennale” della detrazione in caso di successiva variazione dell’uso effettivo di beni (es. fabbricati) . Se cambia la destinazione o l’uso di un bene, va rettificata l’IVA inizialmente detratta (normalmente in 10 anni per immobili).
  • D.L. 50/2017 (conv. L. 96/2017): ha modificato i termini di esercizio della detrazione, ma non ha inciso sui requisiti sostanziali. La Circolare AdE n. 1/E/2018 ricorda che le modifiche normative si applicano alle fatture emesse dal 2017 .
  • Dir. IVA UE (2006/112/CE): art. 168 stabilisce il diritto comunitario alla detrazione (neutralità); art. 178-179 demandano alle normative nazionali i requisiti formali, sempre nel rispetto dei principi europei. La Corte di Giustizia UE (ad es. causa C-152/02) conferma che il diritto alla detrazione può essere subordinato solo all’esigibilità e alla fattura, senza ulteriori condizioni aggiuntive (principio ribadito dalla Cassazione ).

Giurisprudenza recente

La giurisprudenza penetra nel concreto i requisiti di detrazione. La Cassazione e le Commissioni Tributarie hanno ribadito principi chiave:

  • Necessità di nesso sostanziale (inerenza): l’IVA è detraibile solo se l’acquisto è effettivamente strumentale (inerente) all’attività economica. Non basta la mera forma; si valuta la destinazione reale del bene o servizio al business . In diversi casi (es. immobili o veicoli usati per fini estranei all’impresa) i giudici hanno negato la detrazione .
  • Uso promiscuo e percentuali di detrazione: quando un bene è utilizzato in parte nell’attività imponibile e in parte no (o per privati), spetta solo la detrazione proporzionale alla quota aziendale. Ad esempio, in caso di bene assegnato a socio per uso personale, in linea di principio non è ammessa detrazione totale, ma solo per la quota (ad es. 50%) di uso aziendale . Il contribuente deve fornire la prova dell’uso effettivo; in assenza, si applicano criteri forfettari (es. art. 54 TUIR 50% per professionisti) .
  • Contratti nulli: la Cassazione (sent. 16279/2024) ha stabilito che la detrazione IVA non decade automaticamente se il contratto a monte è nullo . Pur rilevando la nullità, il contribuente conserva il diritto alla detrazione se dimostra che l’operazione è stata effettivamente realizzata in buonafede; spetta invece all’Amministrazione provare che la fattura è fittizia o frutto di evasione .
  • Fatture soggettivamente inesistenti (frodi): in caso di sospetto di frode IVA in catena (fornitori fittizi), la Corte di Cassazione (ord. 14102/2024) ha precisato che il contribuente non è obbligato a compiere verifiche “complesse e approfondite” sulle strutture dei propri fornitori ; l’ordinanza stabilisce che l’onere di prova circa la consapevolezza della frode grava sull’Amministrazione finanziaria, non sul contribuente . In parole semplici, se il fisco contesta la detrazione per presunte fatture fittizie, deve dimostrare che il contribuente era a conoscenza della frode (e non semplicemente ignorante), invece di pretendere che il contribuente facesse verifiche simil-policistiche sui fornitori .
  • Condizione del pagamento: come detto, Cass. 27238/2025 ha chiarito che il mancato pagamento della fattura non inficia il diritto alla detrazione . Pertanto, un controllo che neghi detrazione per questo motivo è infondato.

Altre pronunce (Cass. 26748/2016, Cass. 15617/2024, Cass. 24908/2025, Cass. 28382/2025, ord. 13755/2025, ecc.) hanno affrontato fattispecie diverse confermando che la detrazione spetta solo se sussistono i presupposti sostanziali e formali di legge, e che l’amministrazione non può imporre requisiti aggiuntivi non contemplati dall’ordinamento .

In sintesi, il contesto normativo esige che il contribuente dimostri concretamente l’utilizzo del bene/servizio nell’attività imponibile (inerenza) e disponga di fatture regolari; se l’Agenzia contesta la detrazione parziale sostenendo mancanze formali, è importante ricordare che la Legge stessa prevede criteri oggettivi di ripartizione dell’IVA , e che al contribuente non si possono chiedere prove extra rispetto all’esigibilità e alla documentazione fiscale .

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

Se l’Agenzia delle Entrate “contesta” la detrazione IVA parziale, di solito lo fa tramite un atto formale: ad esempio un invito al contraddittorio, una comunicazione di irregolarità, o un avviso di accertamento (accertamento analitico-fiscale) che ripristina l’IVA originariamente detratta. In base alla tipologia di atto si avrà un diverso iter procedurale:

  1. Comunicazione di irregolarità o invito al contraddittorio. In genere il contribuente riceve una lettera dell’Ufficio in cui si evidenziano irregolarità riscontrate sulla dichiarazione IVA (es. detrazione anomala) e si concede un termine di solito di 60 giorni per fornire chiarimenti o regolarizzare. Si consiglia di:
  2. Rispondere tempestivamente, eventualmente con l’ausilio del professionista, inviando memorie o documentazione a supporto della detrazione effettuata. In questa fase interlocutoria è possibile evitare l’accertamento definendosi in contraddittorio con l’Ufficio.
  3. Se la risposta non convince l’Amministrazione, potrà emettere un avviso di accertamento.
  4. Avviso di accertamento tributario. Se l’Agenzia formalizza la contestazione con un avviso di accertamento, il contribuente è obbligato a:
  5. Verificare l’atto: controllare dati, motivazioni, termini e sanzioni contestate (ad es. IVA a debito ri-calcolata, sanzioni per indebito, interessi).
  6. Pagamento o impugnazione: ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973 e del Codice del Processo Tributario (D.Lgs. 546/1992 e L.212/2000), è possibile pagare l’imposta contestata (o depositarla) ed eventualmente l’intero importo in contenzioso (per motivi tecnici) e poi proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. In alternativa, il contribuente può impugnare il solo atto notificato entro 60 giorni anche senza aver versato (spesso conviene comunque versare per non aggravare l’esposizione, ricorrendo poi per ottenerne la restituzione con interessi). Il termine per proporre ricorso è perentorio: trascorsi 60 giorni senza mosse, si consolida l’accertamento.
  7. Rimborso e compensazione: se il contribuente decide di pagare in toto e poi vince la causa, potrà chiedere il rimborso o scomputare l’importo dai successivi debiti d’imposta, con interessi legali dall’atto di pagamento.
  8. Cartella esattoriale o ruolo. Se l’imposta oggetto di contestazione (IVA, sanzioni, interessi) è stata già riscossa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione attraverso una cartella (ad es. perché il contribuente non ha impugnato o non ha pagato entro i termini), occorre:
  9. Presentare ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica della cartella, deducendo le stesse ragioni di diritto. La cartella di pagamento, se non impugnata, equivale ad acquiescenza. Con ricorso tardivo l’atto resta valido.
  10. Tempistiche e termini. In ogni caso i termini di impugnazione decorrono dalla notifica dell’atto oppositivo (avviso di accertamento o cartella). È fondamentale rispettarli: in ambito tributario i termini sono generalmente perentori (60 giorni, salvo casi particolari). Si ricorda inoltre che la Commissione Tributaria non sospende automaticamente il pagamento dell’imposta: per ottenere la sospensione cautelare della cartella (ad es. iscrizione ipotecaria o fermi auto disposti), occorre rivolgersi al TAR con apposito ricorso (se l’atto di riscossione è impugnabile in via amministrativa) o chiedere misure cautelari alla Commissione stessa (ipotesi rara, di norma si procede a decreto ingiuntivo).

Durante tutto questo iter, il contribuente gode di alcuni diritti (ex L.212/2000, Codice del processo tributario): il contraddittorio amministrativo se attivato, il diritto di proporre prove documentali e testimoni, il filtro del giudice sulla motivazione dell’atto, e la possibilità di art. 11 T.U. 546/92 (prove documentali) e 2697 c.c. (onere della prova) applicate modicamente. L’assistenza di un professionista è caldamente consigliata per evitare errori procedurali che possano pregiudicare la difesa.

Difese e strategie legali

Una volta valutato il contenuto dell’atto impugnato e raccolta la documentazione, il contribuente può muovere diverse strategie difensive:

  • Impugnazione del provvedimento: predisporre un ricorso (in Commissione Tributaria Provinciale) articolato, con argomentazioni giuridiche e fattuali. È opportuno contestare ogni punto dell’avviso: vizi di motivazione, violazioni normative, errori di calcolo, nonché la legittimità della contestazione stessa (es. termini, competenza, nullità formali).
  • Evidence di inerenza e uso promiscuo: per la detrazione parziale, il contribuente deve quantificare e comprovare la quota di utilizzo aziendale del bene/servizio. Ad esempio, registrare il bene nel libro cespiti specificando l’uso aziendale vs privato , conservare contratti di comodato, estratti conto bancari, annotazioni contabili, o eventuali perizie che attestino la destinazione all’attività. Se il Fisco contesta per uso personale, si può controdedurre la quota di IVA effettivamente ricollegabile alle operazioni imponibili. In alcuni casi di contestazione (ad es. immobili parzialmente affittati), può convenire accettare una rettifica proporzionale anziché una totale disconoscenza, tramite un’istanza di autotutela o in sede di adesione (offerta di pagare l’IVA su quota ridotta) .
  • Questioni di prova: se l’Agenzia nega la detrazione rilevando mancanze (es. fattura incompleta, mancato pagamento, inesistenza soggettiva del fornitore), il contribuente può opporsi con due ordini di argomenti:
  • Adempimenti formali: ricordare che, secondo la Cassazione, non è richiesto il pagamento per legittimare la detrazione . Pertanto, la contestazione basata solo sulla “mancata prova del pagamento” è infondata . Allo stesso modo, la circostanza che l’IVA sia stata detratta in un periodo precedente o successivo rispetto all’acquisizione della fattura (consolidata “prassi dell’inversione contabile”) non può di per sé impedire il diritto se resta documentato l’avvenuto acquisto (si può richiamare Cass. 27238/2025).
  • Onere della prova al Fisco: in caso di contestazioni gravose (es. fatture sospette), si invoca il principio che il carico della prova di eventuale frode grava sul fisco, non sul contribuente . La Cassazione ord. 14102/2024 ha stabilito che il contribuente non può essere obbligato a svolgere controlli approfonditi sul fornitore; occorre piuttosto che l’amministrazione dimostri circostanze precise di coinvolgimento del contribuente nella frode .
  • Errori tecnici: se l’atto è affetto da nullità (es. carenze formali obbligatorie), si può eccepire la nullità dell’atto stesso (per esempio, mancata motivazione completa o termini sbagliati). Per esempio, la Cassazione ha affermato che l’accertamento è nullo se il termine di accertamento è sbagliato (violazione dei 60 gg. o altro termine) . Tali aspetti procedurali, se presenti, vanno sollevati nel ricorso.
  • Proposte conciliative: nei limiti concessi dalla legge (p.es. art. 4 D.L. 193/2016 sulla transazione fiscale) si può valutare un accordo con l’Agenzia. Se l’errore è lieve, esistono meccanismi di definizione agevolata che riducono sanzioni e interessi; in Commissione Trib. si può anche chiudere l’istruttoria con un atto di “mediazione tributaria” (solo se previsto dalla normativa regionale di riferimento) o tramite il “giudizio conciliativo” (solo per alcune regioni e materie). In ogni caso, ogni adesione all’atto di accertamento (implicita o esplicita) estingue la vertenza. È dunque opportuno valutare l’opzione dell’acquiescenza solo quando i rischi di soccombenza superano i vantaggi del contenzioso (non dimenticando che l’acquiescenza apre il ruolo della riscossione).
  • Ricorso alle Sezioni Unite o Corte di Giustizia: in casi dubbi di particolare interesse (ad es. conflitti giurisprudenziali sui requisiti di detrazione), l’Avv. Monardo può valutare prospettive di ricorso in Cassazione anche oltre il secondo grado, o addirittura istanze pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE. Ad esempio, si può segnalare la questione europea in caso di possibile conflitto tra diritto interno e Principio di neutralità UE (in base all’art. 168 Dir. IVA).
  • Tutela cautelare: se c’è rischio di esecuzione immediata (pignoramento o iscrizione ipotecaria su beni), è possibile chiedere la sospensione cautelare del pagamento in via giudiziaria. Ad esempio, si può ottenere ordinanza del giudice del lavoro/giudice monocratico o TAR (se l’atto è esattoriale disciplinato da norme amministrative) a fronte di gravi vizi dell’atto impugnato. In alcuni casi, può essere esperita opposizione all’esecuzione mediante giudice ordinario sui provvedimenti esecutivi (fondo di solidarietà, opposizioni esecuzione).

In sintesi, l’azione difensiva mira a dimostrare la legittimità della detrazione operata o, in subordine, a ridurne l’importo accertabile. L’esperienza dello Studio Monardo suggerisce che la difesa più efficace unisce argomenti giuridici (richiamo normativo e dottrinale) all’evidenza documentale (prova dell’uso aziendale, contratti, pagamenti, ecc.). L’assistenza di professionisti consente anche di esplorare soluzioni alternative come dilazioni, piani o accordi privatistici (c.d. “accordo stato-contribuente”) al fine di evitare giudizi lunghi e costosi.

Strumenti alternativi (opzioni di definizione del debito)

Se le contestazioni dell’Agenzia portano a una eventuale posizione debitoria fiscale (recupero IVA, penali e interessi), il contribuente dispone di diversi strumenti deflativi e di risanamento della propria posizione fiscale:

  • Rottamazione (Definizione agevolata). Le leggi finanziarie recenti (es. L. 197/2022, L. 197/2023) hanno introdotto misure di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. Ad esempio, la “rottamazione quater” consente ai contribuenti (persone fisiche, imprese, ecc.) di regolarizzare i debiti iscritti a ruolo senza sanzioni se si paga il dovuto in rate agevolate . Attenzione: tali misure hanno scadenze precise e condizioni (servono istanze specifiche all’ente riscossione).
  • Concordato fiscale (ex art. 24-ter DLgs. 128/2015). Per grandi imprese che intraprendono il Concordato in continuità, è previsto un piano di pagamento anche dei debiti tributari. La quota da pagare può essere ridotta se il concordato è omologato (anche qui le sanzioni sono ridotte e possono essere dilazionate).
  • Saldo e stralcio. Per soggetti in grave difficoltà (residenza fiscale o in insolvibilità), la legge consente di stralciare (cancellare) parte del debito residuo e pagare per il rimanente, secondo criteri basati sul reddito imponibile.
  • Accordi di composizione negoziata. In ottica di crisi d’impresa (legge 3/2012 e D.Lgs. 118/2021), è possibile avviare procedure di composizione della crisi con i creditori, compresi Fisco e Enti previdenziali. Con l’accordo di ristrutturazione dei debiti fiscali (DL 193/2016) o il piano di ristrutturazione (art.182-bis L.Fall.), l’imprenditore propone un piano con dilazioni o riduzioni dei debiti. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi e negoziatore, può assistere in tali procedure per definire accordi stragiudiziali con l’Agenzia.
  • Rateizzazione ordinaria (DLgs. 159/2015): anche senza procedure speciali, si può chiedere la rateizzazione dei debiti tributari. Per debiti IVA, la rateizzazione è concessa di diritto (tranne che in presenza di reati tributari particolari) per importi fino a 120 rate trimestrali. Se già esistente, può essere adeguato.
  • Composizione del sovraindebitamento (L.3/2012): se il contribuente è consumatore o impresa non fallibile, può accedere a procedure semplificate (piano del consumatore, accordo con creditori, liquidazione del patrimonio) che includono anche crediti tributari nell’ambito del sovraindebitamento. Raggiunta l’omologazione del piano si ottiene l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui inclusi.
  • Voluntary Disclosure e collaborazioni: negli anni passati si poteva utilizzare la dichiarazione integrativa e la collaborazione per sanare errori, ma con l’incremento delle sanzioni e la fine di alcune misure premiali, oggi queste opzioni sono meno attraenti. Rimane però possibile, in certi casi, proporre agli uffici piani di pagamento personalizzati o transazioni straordinarie.

Questi strumenti vanno valutati caso per caso, in funzione dell’entità del debito, della condizione di solvibilità e dei tempi: ad esempio, alcune definizioni agevolate hanno scadenze imminenti e riducono solo le sanzioni, mentre piani di sovraindebitamento richiedono procedimenti giudiziali più lunghi. L’Avv. Monardo e il suo staff hanno competenze anche in materia di crisi d’impresa e procedure concorsuali, e possono suggerire il mix più vantaggioso di misure per ridurre l’esposizione tributaria e bloccare azioni esecutive (pignoramenti di stipendio/conto, iscrizione ipoteca, fermo amministrativo).

Errori comuni e consigli pratici

Nel corso della prassi emerge che molti contribuenti cadono in errori evitabili che aggravano la posizione difensiva. Ecco alcuni punti chiave e consigli:

  • Non procrastinare: alla comparsa di una contestazione, agire subito. Non ignorare lettere o inviti alla collaborazione. Anche un incontro informale con l’ufficio (contraddittorio spontaneo) può talvolta chiarire malintesi.
  • Controllare la contabilità: assicurarsi che la fattura sia correttamente registrata, che i conteggi IVA siano esatti e che la destinazione d’uso sia documentata. Errori di trascrizione in dichiarazione o inversioni di quote di detrazione sono facilmente sanabili se scoperti in tempo.
  • Documentare la destinazione d’uso: per beni a utilizzo misto (veicoli, immobili, impianti), tenere registri di uso (chilometraggio auto, tabelle di presenze negli uffici, ecc.), contratti di comodato o uso gratuito (con specificazione dell’attività), verbali assemblari (se un socio utilizza bene aziendale), ecc. Più elementi concreti si raccolgono, più solida è la difesa della quota aziendale.
  • Attenzione agli acquisti da fornitori sospetti: prima di fatturare e detrarre, verificare (nei limiti del buon senso) che il fornitore sia un soggetto attivo e che l’operazione abbia un apparente senso economico. Ad esempio, in presenza di dubbi circa la reale erogazione di un servizio, è meglio chiedere chiarimenti, disconoscere l’IVA o quantomeno parare il colpo dotandosi di contratti/ordini d’acquisto che giustifichino la spesa. In ogni caso, ricordare che il contribuente non è tenuto a scovare frodi sofisticate; spetta al fisco portare prove di frode, non a lui essere cieco e ignorante .
  • Usare i diritti del contribuente: annotarsi sempre le scadenze, richiedere copie di atti eventualmente non pervenute, fare ricorso in tempi utili. Evitare di firmare quietanze o acconsentire tacitamente, a meno che non sia assistito da un professionista.
  • Considerare l’auto-deduzione se errato: se si scopre un errore (es. detrazione eccessiva), valutare la possibilità di correggere spontaneamente (art. 2, L. 212/2000), pagando subito la differenza di imposta dovuta; in alcuni casi questo può far scattare sanzioni ridotte (infedele dichiarazione anziché indebita detrazione). Nel confronto con l’Agenzia, presentare subito la “allegazione di maggior Iva dovuta” a volte produce un apprezzamento e la riduzione delle contestazioni.

Inoltre, il panorama normativo cambia spesso (es. modifiche dei limiti di deducibilità IVA per veicoli, nuove definizioni agevolate), per cui è fondamentale affidarsi ad un professionista aggiornato. Evitare decisioni affrettate: se il contribuente sta valutando il fermo auto, pignoramento, ipoteca, è possibile in molti casi chiedere la sospensione cautelare (anche tramite il Tar Lazio o la Corte di Cassazione per gli atti impositivi, o il giudice dell’esecuzione per quelli esattoriali).

Tabelle riepilogative

Norma o strumentoContenuto/termineUtilizzo in contenzioso
DPR 633/72, art. 19Diritto a detrarre l’IVA sull’acquisto di beni/servizi usati per operazioni imponibili .Fondamento del diritto alla detrazione (sia totale che parziale).
DPR 633/72, art. 19(4)Indetraibilità quota IVA relativa a beni/servizi usati per operazioni esenti o personali .Definisce il criterio di pro-rata (criteri oggettivi) per uso misto.
L. 212/2000 (c.p.t.)Codice Processo Tributario: termini e procedure di ricorso (60 gg., contributo unificato, ecc.).Disciplina i ricorsi contro avvisi di accertamento e cartelle.
Art. 20 D.Lgs. 546/92Notifica e impugnabilità di avvisi (60 gg.).Regolamenta forma e termini dell’accertamento tributario.
Sanzioni IVA (D.Lgs. 472/97)Indebita detrazione: 90% (art.6, c.6) o 15-30% (art.8, c.1) con ravvedimento.In caso di accertamento, la sanzione può variare se il contribuente collabora o corregge l’errore in modo spontaneo.
Definizione agevolataAd es. rottamazione-ter (L.197/2022), rottamazione-quater (L.197/2023).Permettono di cancellare sanzioni/interessi pagando il dovuto in rate.
Rateizzazioni (DLgs. 159/2015)Sismabonus, Bonus edilizi, debiti fiscali: fino a 120 rate.Consente di dilazionare il pagamento dei debiti tributari.
Strumenti crisi (L.3/2012, D.Lgs. 118/2021)Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, conciliazione.Permettono la ristrutturazione globale dei debiti (anche fiscali) in caso di crisi economica.
TermineDurataEvento
Notifica avvisoDecorrono 60 giorni per impugnazione (dall’atto)
Cartella esattoriale60 giorni per ricorso tributario (dalla notifica)
Rata definizione agevolataVariabile (es. 6 rate)Dipende dalla legge (es. rottamazione quinquies fino al 2026).
Sospensione Decreto di esecuzioneRichiede provvedimento giurisdizionaleDI solito si deve chiedere al TAR o al giudice tributario nel merito.
Strumento difensivoEffetti principali
Ricorso Commissione Trib.Annullamento o riduzione accertamento, riforma sanzioni.
Istanza di autotutelaRettifica spontanea dell’atto (da parte dell’Ufficio) se fondata.
Conciliazione giudizialeTransazione giudiziaria (ove prevista dalle norme).
Negoziazione assistitaAccordo stragiudiziale tra contribuente e Ufficio (tecnico-giuridico).
Definizione agevolataCancellazione coatta di sanzioni e di interessi su istanza.
Piano del consumatoreDefinizione strutturata dei debiti del consumatore in difficoltà.

Domande frequenti (FAQ)

1. Che cosa si intende per “detrazione IVA parziale”?
Significa che l’IVA pagata su un acquisto è stata portata in detrazione solo per una parte, proporzionale all’uso attribuito all’attività d’impresa. Questo avviene quando un bene o servizio è utilizzato in parte per l’attività soggetta ad IVA e in parte per finalità private o esenti. In tal caso la detrazione è ammessa solo sulla quota riferibile all’attività imponibile .

2. Quando l’Agenzia può contestare una detrazione parziale?
L’Agenzia contesta in genere quando ritiene che l’IVA detratta non rispetti i criteri di uso aziendale. Ad esempio, se in sede di verifica riscontra che il bene è effettivamente impiegato per finalità personali o che non è stata dimostrata chiaramente la quota aziendale, può pretendere la ripresa in carico della quota oggettivamente ritenuta indetraibile . Altre motivazioni: errori di calcolo, fattura irregolare (mancanza requisiti), mancate registrazioni, o sospetto di operazione simulata (fatture soggettivamente inesistenti).

3. Quali termini ho per reagire?
Se ricevi un avviso di accertamento, hai 60 giorni dalla notifica per impugnare in Commissione Tributaria. Se ricevi una cartella esattoriale, hai 60 giorni dalla notifica della cartella. Nel caso di una comunicazione di irregolarità (non è un atto impugnabile in sé, ma invita a regolarizzare), conviene rispondere entro il termine indicato (solitamente 30-60 giorni) allegando documenti difensivi o proponendo la regolarizzazione.

4. Cosa succede se non impugno entro i termini?
Omissere i termini di impugnazione equivale ad accettazione tacita dell’accertamento o della cartella. L’atto diventa definitivo e viene trasmesso all’agente della riscossione per il recupero coattivo, con l’iscrizione di ipoteche o fermi sui beni. Per evitare questo è fondamentale rispettare i 60 giorni, senza procrastinare.

5. È vero che per detrarre l’IVA devo dimostrare di aver pagato la fattura?
No, la giurisprudenza più recente (Cass. 27238/2025) esclude questa condizione. Per detrarre è sufficiente che l’operazione sia stata effettuata (imposta esigibile) e che si possieda la fattura. Non è necessario provare l’effettivo pagamento . Attenzione però: il pagamento è rilevante per il diritto civile, ma non condiziona il diritto alla detrazione ai fini IVA.

6. E se la detrazione è stata fatta nel periodo sbagliato?
L’esigibilità dell’imposta (art.6 DPR 633/72) stabilisce quando sorge il diritto. Se si detrae in un anno diverso da quello di esigibilità, l’amministrazione può contestare, ma solitamente basta regolarizzare nella dichiarazione del giusto periodo. L’importante è comunque rispettare il termine di esercizio del diritto (normalmente dichiarazione IVA dell’anno di riferimento) . In pratica, se hai l’esigibilità tardiva o fatture ricevute in ritardo, utilizza gli strumenti (reverse charge, integrazioni) o segnala all’Ufficio per evitare errori formali.

7. Cosa posso fare se il mio fornitore risulta sospetto o inattivo?
Se ti viene contestata la detrazione per “operazioni inesistenti” o fornitori nullatenenti, ricorda che non sei obbligato ad indagare a fondo sulla catena dell’IVA. È il fisco che deve dimostrare la frode. Cita Cass. 14102/2024: non devi fare verifiche irragionevoli sui fornitori . Tieni però tutta la documentazione in tuo possesso (fatture, contratti, pagamenti) che dimostra l’apparenza di buona fede: in mancanza di evidenze di frode, la detrazione è legittima .

8. Le fatture dovrebbero essere registrate per detrarre l’IVA?
La registrazione delle fatture passive è un adempimento contabile obbligatorio, ma non è una condizione formale di detrazione ai fini dell’IVA . La Cassazione ha confermato che l’esercizio del diritto alla detrazione non richiede come condizione la registrazione contabile o il pagamento; queste sono questioni contabili che, se violate, sono sanzionate, ma non inficiano il diritto alla detrazione se sussistono i due presupposti (esigibilità e fattura) .

9. Esistono sanzioni specifiche per detrazione indebita di IVA?
Sì. In generale l’indebita detrazione IVA (art. 6 D.Lgs. 471/97) è sanzionata con il 90% dell’imposta indebitamente detratta (più interessi), salvo casi di lieve entità o ravvedimento (sanzioni ridotte al 30% o 15%). Se il contribuente collabora o corregge spontaneamente, le sanzioni possono essere attenuate (infedele dichiarazione: 20-80%). La definizione agevolata consente di abbattere le sanzioni fino al 0% se si paga tutto, ma scade periodicamente e va calcolata tempestivamente.

10. Posso rateizzare il debito IVA contestato?
Sì. Anche se impugni l’atto, il debito può essere rateizzato fino a 120 rate trimestrali attraverso il ravvedimento operoso o la rateizzazione dell’agente della riscossione. In caso di rottamazione, il debito residuo viene automaticamente dilazionato secondo i piani previsti dalla legge. Se la cartella è già esecutiva, rimane la possibilità di chiedere la rateazione dell’agente della riscossione, salvo già in corso contenzioso.

11. In quali casi conviene richiedere la sospensione cautelare?
La sospensione va chiesta se esistono provvedimenti esecutivi imminenti (ipoteca, fermi, pignoramenti). Nei giudizi tributari, la legge prevede la possibilità di misure cautelari solo in casi stretti; spesso si ricorre al TAR (se l’atto impugnato è impugnabile in via amministrativa) o al giudice ordinario mediante opposizione esecuzione. Ad esempio, si può chiedere al TAR Lazio la sospensione del provvedimento di iscrizione ipotecaria (decreto motivato urgente). Lo Studio Monardo può valutare le singole ipotesi e attivare ricorsi monocratici o collegiali urgenti per salvaguardare il patrimonio del contribuente.

12. È possibile transigere con l’Agenzia prima del giudizio?
Sì, in alcuni casi. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate può proporre o accettare una definizione agevolata entro i termini di presentazione del ricorso (art. 6-bis, DLgs. 546/92), oppure si può aderire all’accertamento riducendo spontaneamente l’IVA contestata (ex art. 11 del TUIR per le imposte sui redditi e analoghi principi). Con l’introduzione della transazione fiscale (DL 193/2016), i grandi contribuenti possono concordare con l’Ufficio piani agevolati di pagamento con cancellazione parziale delle sanzioni, se l’Accordo viene approvato. Esistono poi le forme classiche di “compensazione endoprocedimentale” (offerta adesione) che vanno valutate con il professionista. In ogni caso, prima di firmare qualsiasi accordo è bene essere assistiti da un esperto che verifichi la convenienza dell’intesa rispetto all’esito probabile del contenzioso.

13. Cosa devo dimostrare in tribunale per difendere la mia detrazione parziale?
Il contribuente deve provare il fatto generatorio (cioè l’effettivo acquisto o servizio) e la correlazione del bene/servizio all’attività d’impresa (il “nexo diretto” tra acquisto e operazioni imponibili). In pratica, bisogna portare in causa ogni prova documentale: fatture, contratti, estratti conto di pagamento, registrazioni contabili, dichiarazioni dei dipendenti che attestino l’uso esclusivo per fini aziendali, perizie tecniche sull’effettivo impiego del bene, ecc. Va al contempo respinta l’eventuale contestazione di malafede: secondo la giurisprudenza, si considera buona fede la mancata conoscenza di fatture inesistenti . Se dall’istruttoria emerge anche un lieve uso personale, l’ideale è quantificarlo e proporre l’applicazione pro-quota (ad es. 40% di detrazione su beni promiscuamente utilizzati) anziché essere totalmente sanzionati, mostrando documentazione appropriata del rapporto di utilizzo.

14. Come vengono calcolate le sanzioni se vinco solo parzialmente?
Se il giudice conferma che solo una parte della detrazione era illegittima, le sanzioni si applicano sulla quota indetraibile residua. Ad esempio, se si accerta che il 30% dell’IVA detratta era indebito, si irroga il 90% di quella quota come sanzione. Tuttavia, in appello o in Cassazione si può contestare la corretta applicazione della norma sanzionatoria o richiedere la riduzione al minimo edittale se sussistono attenuanti o caso fortuito. Lo Studio Monardo valuta sempre la congruità delle sanzioni e agisce anche su questo fronte (ricorso per eccesso di sanzione, istanza di remissione o dilazione) qualora vi siano gli estremi.

15. L’Avv. Monardo mi segue anche in caso di procedure concorsuali?
Sì. L’Avv. Monardo, in qualità di professionista esperto nella gestione della crisi d’impresa e del sovraindebitamento, può assistere i contribuenti che si trovano anche in situazioni di insolvenza. Se la contestazione fiscale è uno dei vari debiti di un’azienda in crisi, lo Studio può valutare la possibilità di inserire la controversia nei piani o accordi di composizione della crisi, concordati presso il tribunale fallimentare o nell’ambito dell’OCC. Gli strumenti del diritto concorsuale (accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis L.F., piano del consumatore, esdebitazione) possono in tal caso essere impiegati per gestire l’intero indebitamento, fiscale incluso.

16. Ci sono scadenze importanti da ricordare?
Oltre ai 60 giorni per il ricorso, è bene tenere d’occhio eventuali scadenze per le definizioni agevolate (di solito fissate con legge di bilancio o decreti) e quelle del ravvedimento operoso (per correggere errori con sanzioni ridotte). Ad esempio, la nuova rottamazione-quater ha tempistiche precise: se il contribuente può aderire, deve farlo entro i termini previsti (tipicamente luglio/novembre di ogni anno). Anche il ravvedimento dell’IVA (entro i termini di versamento successivi) riduce le sanzioni dal 90% al 15-30%. Il Team Monardo ricorda puntualmente ai clienti queste scadenze per evitare la perdita di benefici normativi.

17. Cosa comporta l’acquiescenza all’accertamento?
Se non si impugna l’avviso di accertamento entro i termini, si perfeziona l’acquiescenza. Ciò significa che l’atto diventa definitivo e si apre il ruolo esattoriale. L’adesione implicita non dà diritto di non pagare: l’IVA contestata, le sanzioni e gli interessi dovranno essere pagati in toto. Esistono anche forme di acquiescenza esplicita (presentando istanza di adesione all’atto, richiesta di rateizzazione o sconto sanzioni previsto dall’art. 6 D.Lgs. 471/97). L’acquiescenza si “paga” in quanto rinuncia al ricorso: va quindi considerata solo se certi della propria debolezza difensiva.

18. Posso dividere il debito se contesto solo una parte dell’IVA?
Nei ricorsi tributari si impugna l’intero atto (IVA, sanzioni, interessi). Non è previsto impugnare “solo una parte” di un accertamento, ma si può chiedere in ricorso di trattare diversamente le varie posizioni: ad esempio sostenere che la detrazione su certe fatture è corretta e su altre no. Il giudice deciderà caso per caso. Tuttavia, dal punto di vista pratico, è consigliabile impugnare l’intero atto e nel merito dimostrare di aver calcolato correttamente la detrazione parziale.

19. Se perdo il primo grado, posso fare appello?
Sì. In caso di soccombenza in Commissione Tributaria Provinciale, è possibile impugnare la sentenza presso la Commissione Tributaria Regionale entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Superato anche questo grado, se l’importo in lite supera certe soglie, si può ricorrere per cassazione (tra le parti). L’Avv. Monardo valuterà caso per caso la sostenibilità dell’appello, anche in base alle pronunce giurisprudenziali (se ne uscirà una questione di diritto rilevante da proporre in Cassazione).

20. Quando conviene rivolgersi a un professionista esperto?
Fin dal ricevimento del primo avviso, affidarsi a un avvocato tributarista e a un commercialista è fondamentale. La materia IVA è particolarmente tecnica: l’interpretazione degli studi di settore, la definizione delle quote di uso aziendale e la scelta delle impugnazioni richiedono competenze specialistiche. L’Avv. Monardo e il suo team, con la loro esperienza consolidata, sono in grado di individuare subito i punti deboli dell’atto di accertamento, predisporre ricorsi strutturati e valutare le soluzioni alternative migliori. Agire tempestivamente con assistenza legale riduce il rischio di effetti gravosi sulla propria attività (fermi, ipoteche, sanzioni fino al sequestro) e aumenta le probabilità di successo.

Esempi pratici e simulazioni

Esempio 1 – Immobile promiscuo: Un professionista acquista un immobile per 200.000€ + IVA 22% (44.000€). Lo utilizza per metà come studio (attività IVA), metà come abitazione personale (no IVA). In dichiarazione detrae 22.000€ (ossia il 50% di 44.000€). Se l’Agenzia contesta l’intera detrazione, l’argomento di difesa è che l’IVA è detratta solo per la metà effettivamente utilizzata nell’attività, in base all’art. 19 DPR 633/72 . In sede di ricorso, si produrrà la planimetria, i dati catastali, le ricevute delle utenze aziendali e ogni documento comprovante l’uso aziendale. Eventuali sanzioni del 90% si applicherebbero solo sulla parte (44.000€) che l’ufficio ritiene indebitamente detratta (nel caso in cui la prova non fosse convincente). In ottica di definizione agevolata, si potrebbe in alternativa offrire in adesione il pagamento di 44.000€ * 0,10 (sanzioni), anziché affrontare il contenzioso, ottenendo comunque lo stralcio delle sanzioni se si aderisce alla definizione.

Esempio 2 – Veicolo aziendale: Una ditta acquista un’autovettura a uso promiscuo per 30.000€ + IVA 6.600€ (22%). Secondo la normativa italiana, l’IVA è detraibile al 40% (ossia 2.640€) e l’onere deducibile fiscale al 80% (art. 54 TUIR). L’ufficio fiscale effettua un accertamento IVA perché ritiene che l’auto sia usata in realtà anche per scopi personali (familiari) e contesta la detrazione. In difesa, si evidenzia che l’auto è registrata tra i cespiti aziendali, che il legale rappresentante la utilizza principalmente per visite ai clienti (con produzione di parcelle relative), e si forniscono estratti conto carburante e telefonini. Se necessario, si può proporre la riduzione dell’uso aziendale (p.es. dal 100% al 80%) con una modifica correttiva della detrazione. Sul versante fiscale, sebbene i costi siano deducibili per il 50% (per soci e dipendenti) o 80% (per imprese, senza vincolo d’età), dal lato IVA la percentuale è rimasta 40% (finché l’UE autorizza la proroga). L’ufficio, oltre alla detrazione IVA, potrebbe contestare anche la deducibilità, ma il contribuente potrà basarsi sulle norme del TUIR in vigore al momento.

Esempio 3 – Fattura di servizi promozionali: Un’azienda acquista servizi pubblicitari per 10.000€ + IVA 2.200€. In dichiarazione detrae 2.200€. Durante la verifica, l’AdE sostiene che tali servizi siano stati in realtà a beneficio di una controllante straniera (operazione esente) e disconosce la detrazione integrale, imputando un uso promiscua. La difesa si basa sulla documentazione contrattuale e contabile (ordini di acquisto, cartelloni pubblicitari installati in Italia) che mostrano l’effettivo interesse dell’azienda stessa. Si può anche ipotizzare una detrazione parziale (p.es. se l’azienda aveva comunque rapporti con l’estero, proporre di detrarre un certo percentuale), anziché perdere tutto. Se il ricorso non viene accolto, si negozia l’accertamento transattivo, magari proponendo di pagare l’IVA su una quota del servizio (es. 50%) per chiudere la vertenza.

Esempio 4 – Fatture soggettivamente inesistenti: Nel 2019 un’impresa detrae IVA per 15.000€ su fatture emesse da un fornitore poi scoperto come “soggetto inattivo” (evasore). L’Ufficio contesta l’intera detrazione, applicando la sanzione del 90%. In fase di giudizio, il contribuente dichiara di non aver avuto alcun sospetto (trasparenza dei prezzi, corrispettivi congrui). Secondo l’Avv. Monardo, la strategia è quella di evidenziare che il contribuente ha agito in buona fede e che la prova delle fatture fasulle spetta all’amministrazione . Si possono produrre documenti bancari relativi ai bonifici effettuati per gli acquisti, contratti firmati e report di consegna merci. Anche qui, se la Cassazione dovesse ribadire il principio di Cass. 14102/2024, potrebbe affermare che l’imprenditore era un cessionario “ignorante” e legittimamente ha detratto l’IVA per acquisti documentati (riferimento concorde con CGUE). Il giudizio, quindi, verterebbe principalmente sulla prova dell’amministrazione; mentre il contribuente può chiedere almeno la riduzione delle sanzioni al minimo edittale invocando la mancanza di dolo.

Esempio 5 – Simulazione numerica di sanzioni: Un’azienda ha detratto indebitamente 10.000€ di IVA. Se il giudice confermasse il 100% dell’addebito, la sanzione ordinaria sarebbe del 90% di 10.000€ = 9.000€ (più interessi su 19.000€ totali). Se, invece, si riesce a dimostrare che solo 40% era indebito (p.e. 4.000€ su 10.000€), la sanzione sarebbe 90% di 4.000€ = 3.600€. Offrendo spontaneamente di pagare l’IVA rideterminata (ad es. riconoscendo subito quei 4.000€ come dovuti), la sanzione può essere calcolata come infedele dichiarazione (fino al 30%) a seconda del momento: se applicata max 30%, si ridurrebbe a 1.200€. Con una definizione agevolata 2023 si poteva arrivare anche al 0% di sanzione, pagando solo l’imposta. Questi semplici calcoli dimostrano come l’ammontare contestato e la possibilità di impugnazione influenzino notevolmente l’onere economico.

Conclusione

In conclusione, se l’Agenzia delle Entrate contesta una detrazione IVA parziale, il contribuente dispone di diverse armi di difesa: dalla corretta quantificazione dell’uso aziendale del bene/servizio (dimostrando l’inerenza sostanziale) alla produzione di documenti che attestino le proprie azioni contabili, fino all’invocazione di principi giuridici consolidati (come la non necessità del pagamento o l’onere probatorio del fisco ). Il quadro normativo (art. 19 DPR 633/72 e seguenti ) e la giurisprudenza recente (Cassazione, Commissioni Tributarie) offrono spunti di forte tutela per il contribuente che agisce con diligenza.

È però cruciale agire tempestivamente: la normativa prescrive termini perentori di impugnazione, e il mancato ricorso può trasformare una possibile difesa in una condanna definitiva. Per questo, è fortemente consigliato affidarsi subito a un professionista esperto in diritto tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team, grazie alla loro competenza in materia fiscale, bancaria e fallimentare, possono intervenire con prontezza per bloccare provvedimenti esecutivi (pignoramenti di beni o stipendi, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi) e valutare le soluzioni più efficaci – dal ricorso giudiziario alla negoziazione di piani di pagamento personalizzati. La tempestività e la professionalità nella difesa possono fare la differenza tra il successo nel contenzioso e pesanti conseguenze economiche.

🔍 Sintesi dei punti chiave:
Art. 19 DPR 633/72 stabilisce le regole generali della detrazione IVA. La detrazione parziale è ammessa solo per la percentuale di utilizzo effettivo nell’attività (criteri oggettivi) .
Cassazione 27238/2025: basta l’esigibilità dell’imposta e la fattura; non serve il pagamento .
Cassazione 14102/2024: l’amministrazione deve provare la consapevolezza della frode; il contribuente non è obbligato a verifiche improbabili .
Cassazione 16279/2024: la nullità civilistica del contratto non toglie il diritto alla detrazione, salvo dimostrare fittizietà .
Termini e ricorsi: ricorso tributario entro 60 giorni. Attenzione ai termini di definizione agevolata (rottamazione, saldo e stralcio).
Soluzioni alternative: rottamazione-ter, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, ecc., per gestire o ridurre il debito complessivo.

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Sentenze di riferimento (ultimi anni) – Tra le pronunce più aggiornate e rilevanti si segnalano: – Corte di Cassazione, ord. n. 27238 del 11/10/2025 (sul diritto alla detrazione indipendente dal pagamento) .
– Corte di Cassazione, ord. n. 13755 del 22/07/2025 (utilizzo effettivo dell’immobile come criterio per detrazione) .
– Corte di Cassazione, sent. n. 24908 del 2025 (indetraibilità IVA su immobile abitativo) .
– Corte di Cassazione, ord. n. 28382 del 2025 (immobile assegnato al socio soggetto a IVA) .
– Corte di Cassazione, sent. n. 15617 del 2024 (ulteriori chiarimenti su inerenza e beni oggetto di comodato).
– Corte di Cassazione, sent. n. 16279 del 12/06/2024 (detraibilità IVA anche se il contratto è nullo, salvo frode) .
– Corte di Cassazione, ord. n. 14102 del 21/05/2024 (frode IVA e onere della prova) .
– Commissione Tributaria Centrale, ord. n. 21053 del 22/07/2021 (casi di inerenza e beni in comodato) .

Queste sentenze, insieme alla normativa citata (DPR 633/72, L.212/2000, DLgs. 546/92, ecc.) costituiscono le basi autorevoli delle argomentazioni difensive sopra esposte. Ove necessario, l’assistenza legale proverrà a interpretare in concreto tali principi in base alle specifiche circostanze di fatto ed alle evidenze documentali del tuo caso.

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