Aggiornato a gennaio 2026 – Avv. Giuseppe Angelo Monardo & Staff – Cassazionista, coordinatore di professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto al Ministero della Giustizia, professionista fiduciario in un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021) . In questa guida completa approfondiremo il delicato tema delle operazioni finanziarie e del loro regime IVA, illustrando perché la contestazione del Fisco è un rischio serio per imprese e professionisti, quali errori evitare e quali soluzioni legali esistono. Parleremo delle norme chiave (DPR 633/1972 art.10 e seguenti, direttive comunitarie, circolari ed interpelli dell’Agenzia, sentenze recenti di Cassazione e Corte UE) e delle strategie difensive (ricorsi tributari, sospensioni, accordi, piani di rientro). L’Avv. Monardo e il suo staff multidisciplinare – tra avvocati cassazionisti e commercialisti esperti – sono a tua disposizione per un’analisi immediata dell’atto ricevuto, per redigere ricorsi puntuali alle Commissioni Tributarie, chiedere la sospensione dell’esecuzione, negoziare accordi con l’Agenzia delle Entrate, pianificare rientri dilazionati o percorsi concorsuali. Con competenza e praticità possiamo proteggerti da pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o altre misure esecutive.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Le operazioni finanziarie (banche, servizi di pagamento, prestiti, leasing, factoring, ecc.) sono per legge esenti da IVA . In particolare, l’art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972 (nel testo attuale coordinato con la Direttiva UE 2006/112/CE) prevede l’esenzione “per le prestazioni di servizi relative alla concessione e negoziazione di credito, ivi comprese le operazioni di pagamento” . Ciò significa che la prassi comune di applicare “IVA zero” alle commissioni bancarie, alle aperture di credito, agli strumenti di pagamento e simili ha solidi fondamenti normativi. Per qualificare un servizio come “finanziario di pagamento” esente è necessario che le prestazioni configurino un insieme distinto idoneo a svolgere le funzioni tipiche di un pagamento (trasferimento di denaro con le conseguenti modificazioni giuridiche ed economiche nel destinatario) . Tale valutazione si effettua con criteri oggettivi e funzionali: non importa se i servizi siano erogati da banche o da terzi (es. società fintech o centri elaborazione dati), né se avvengano elettronicamente . L’esenzione è dunque modellata sull’operazione concreta: deve trattarsi di un pagamento completo (dalla presa d’ordine al regolamento) e non di meri “pezzi” tecnici estranei al ciclo finanziario .
Giurisprudenza e prassi UE confermano questi principi. La Corte di Giustizia UE ha affermato che le prestazioni di pagamento realizzano il passaggio di denaro e vanno considerate congiuntamente per verificarne l’idoneità a trasferire valore economico . L’amministrazione finanziaria, con interpelli e risoluzioni, richiama le sentenze comunitarie (ad es. cause C‑2/95, C‑235/00, C‑350/10) per precisare che l’esenzione si applica a servizi bancari e finanziari nei confronti di privati, imprese e pubbliche amministrazioni, purché integrino un servizio di pagamento completo . Ad esempio, la Circolare Agenzia Entrate n. 283/E/2009 e successivi interpelli hanno ribadito che l’esenzione sussiste anche con prestazioni erogate da soggetti terzi, per via elettronica o con ausilio di tecnologie, se l’utente finale le percepisce come parte del servizio bancario .
Principali giurisprudenza nazionale: la Cassazione ha spesso confermato il carattere di esenzione delle operazioni finanziarie (cfr. ex multis Cass. n. 24968/2025 sul leasing immobiliare, in cui il leasing è equiparato a un bene di investimento per il rimborso IVA ). Tuttavia la materia è complessa e in evoluzione. Ad esempio, la Corte UE (causa C-232/24 del 23.10.2025) ha chiarito che le commissioni di factoring per il recupero crediti non sono escluse dall’IVA e vanno considerate corrispettivo imponibile . Ciò implica che non tutte le operazioni assimilate a servizi finanziari sono automaticamente esenti: ogni fattispecie richiede verifica dei requisiti.
In Italia, la recente Cassazione 18 giugno 2025 n. 16471 – su indagini bancarie – ha stabilito che i versamenti sui conti correnti utilizzati come base per ricavi “presunti” devono considerarsi ricavi imponibili, salvo prova contraria del contribuente . Se l’Agenzia accerta entrate da conti bancari, l’IVA su quelle operazioni non versata non può essere automaticamente detratta o esclusa senza che il contribuente dimostri l’inesistenza del presupposto (o il suo status di esente) . Inoltre, in caso di contestazioni su operazioni inesistenti (fatture fittizie) la Corte di Cassazione (ordinanza 2 aprile 2025 n. 8716) ha ribadito che l’onere di provare la fittizietà grava sull’Amministrazione finanziaria, potendosi basare su presunzioni (ad es. assenza di una struttura organizzativa), mentre il contribuente deve invece dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni per poter dedurre l’IVA . Questo principio è essenziale quando si difende un’attività finanziaria realmente svolta, ma contestata come “fittizia” dall’ufficio fiscale.
Normativa di riferimento (sintesi):
- D.P.R. 633/1972, art. 10: elenca le operazioni esenti da IVA (servizi bancari e finanziari, assicurativi, immobiliari, ecc.).
- D.P.R. 633/1972, artt. 36-bis e ss.: criteri per calcolare il pro-rata di detraibilità per attività miste imponibili/esenti.
- D.L. 18/2023, D.L. 193/2016, ecc.: discipline generali su fatturazione, prescrizione, ravvedimento, sanzioni.
- Statuto del contribuente (L. 212/2000): tutela del diritto alla difesa (art. 12).
- D.Lgs. 546/1992 (c.p.t.): procedura tributaria (60 giorni per ricorso in CTP, 180 in CTR).
Procedura passo dopo passo
- Notifica dell’accertamento IVA: quando l’Agenzia delle Entrate contesta l’IVA su operazioni finanziarie riceverai un avviso di accertamento. In esso vengono indicate le somme ritenute dovute (imposta più sanzioni e interessi) e le motivazioni giuridiche. Devi verificare subito tempi e termini: tipicamente il termine per impugnare l’avviso è di 60 giorni dalla notifica (adesso 180 giorni se si contesta in appello unico) . Se l’atto è un avviso di accertamento esecutivo (cartella), il termine per opporsi è di 60 giorni dall’iscrizione a ruolo.
- Verifica dei dati: controlla l’atto in ogni dettaglio. Quali operazioni finanziare sono contestate? È contestata l’esenzione (cioè si dice “doveva essere applicata IVA al 22%”) o la detraibilità (per operazioni inesistenti)? Cerca errori materiali: addebiti duplicati, periodi inesistenti, importi errati. Raccogli tutta la documentazione contrattuale, fatture, accordi con la controparte, estratti conto, comunicazioni con la banca/partner finanziario. Queste prove saranno fondamentali per la difesa.
- Tempistica di ricorso: il contribuente ha 60 giorni dall’avviso per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi commissione unica regionale) con tutti i motivi di illegittimità. Se si supera questo termine senza appellarsi, l’accertamento diventa definitivo (e si rischia l’esecuzione coattiva). Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate e depositato in Commissione; è consigliabile farlo tramite un professionista. Ricorda che l’atto deve contenere i dati del ricorrente, i motivi di fatto e di diritto, l’elenco dei documenti.
- Attesa della decisione: la Commissione Tributaria deciderà sulla legittimità dell’accertamento. In appello davanti alla Commissione Regionale è prevista ora una sola fase (180 giorni) invece del doppio grado. Durante il contenzioso puoi produrre memorie, consulenze, evidenze (contratti, giurisprudenza favorevole).
- Sospensione dell’esecuzione: in caso di rischio di esecuzione (pignoramenti, ipoteche) puoi richiedere la sospensione cautelare. In sede tributaria non esistono mezzi automatici come nel penale, ma è possibile richiedere al giudice tributario la sospensione di cartella/pignoramento dietro deposito di garanzia (spesso fideiussione bancaria) o ricorrendo al giudice ordinario con opposizione all’esecuzione. Il nostro Studio può assisterti nella richiesta di sospensione urgente dell’esecuzione della cartella, evitando l’ingiunzione di pagare entro pochi giorni.
- Definizione agevolata: se risultassi debitore di importi ingenti, valuta di aderire a una definizione agevolata (rottamazione). Negli ultimi anni leggi di bilancio hanno introdotto la rottamazione-quater o quinquies per cartelle fiscali (premia riduzioni di interessi/sanzioni se regolarizzi entro i termini). Se l’atto è già inserito in cartella esattoriale, si può presentare domanda per il saldo e stralcio (pagando solo l’imposta base ridotta) o rottamazione secondo le istruzioni dell’Agenzia. Ad oggi la legge di bilancio 2026 ha esteso la rottamazione-quinquies a tutti i carichi 2021-2023, con adesione entro aprile 2026.
- Alternative concorsuali: qualora la situazione debitoria sia molto critica, esistono strumenti del Codice della crisi d’impresa per i privati o imprese in grave squilibrio. Ad esempio, il piano del consumatore (L. 3/2012) consente di ristrutturare i debiti con i creditori, compresi tributi, definendo una rateizzazione proporzionata al reddito. In casi estremi, l’esdebitazione può liberare il soggetto dall’obbligo di rimborsare debiti non soddisfatti in un concordato o piano attestato. L’Avv. Monardo, essendo Gestore della crisi e fiduciario OCC, può affiancarti anche su questi percorsi.
- Azioni giudiziarie dopo la sentenza: se ottieni accoglimento in Commissione e l’Agenzia non versa, potrai richiedere il rimborso dell’IVA eventualmente versata o di eventuali eccedenze detratte. Se la Commissione respinge il tuo ricorso, si può impugnare in Cassazione per motivi di diritto specifici (ad es. violazione di legge o travisamento dei fatti). Gli Avv. Monardo e colleghi possono preparare il ricorso in Cassazione o valutare altre vie straordinarie (revisione, riesame CTP).
Strategie difensive e linee guida pratiche
- Analisi dettagliata dell’atto: innanzitutto bisogna capire se l’Amministrazione contesta l’esenzione IVA o addirittura l’inesistenza dell’operazione. Se si tratta di operazioni finanziarie regolari (mutui, servizi di pagamento, leasing), occorre dimostrare che ricadono nell’ambito oggettivo dell’esenzione (DPR 633/72, art.10) . La difesa implica l’esibizione di contratti, regolamenti interbancari e di sistema di pagamento, prove documentali che comprovino le fasi del pagamento.
- Esenzione vs. imponibilità: l’Agenzia può sostenere che la tua prestazione non integra un servizio di pagamento idoneo (ad es. perché considerato puramente tecnico o promozionale). In questo caso la strategia è ribadire i criteri funzionali visti prima: il servizio deve incidere patrimonialmente sul cliente (trasferimento di denaro o crediti). Citando la prassi comunitaria e nazionale, l’Avvocato può argomentare che il tuo servizio prevede tutte le fasi (ordine, regolamento, tenuta conti) tali da costituire un «insieme distinto» di operazioni essenziali . Spesso si ricorre anche a perizie tecniche o perizie esperte per dimostrare l’effettivo compimento della funzione di pagamento.
- Burden della prova: se la contestazione riguarda operazioni inesistenti (fatture fittizie o cartiere senza consegna di servizi reali), la Cassazione 8716/2025 chiarisce che spetta all’Agenzia provare la non esistenza, anche mediante indizi (assenza di struttura, risorse, utenze collegate) . Il contribuente, però, deve fornire elementi contrari per detrarre l’IVA: semplicemente mostrare la fattura o la scrittura contabile non è sufficiente se l’accertamento è basato su prove di fittizietà. Pertanto occorre dimostrare l’esistenza reale del servizio (ad esempio testimonianze, documenti di accredito, prove che la prestazione è stata effettivamente resa).
- Presunzioni bancarie: nei casi di indagini bancarie, l’Agenzia spesso ricava un imponibile da movimenti di conto. La Cassazione n.16471/2025 ha precisato che dai ricavi presunti non si scorpora l’IVA se non pagata, a meno che il contribuente dimostri che non si tratta di fattispecie imponibili . In pratica, se il Fisco assume che il versamento X comprenda anche un corrispettivo di servizio finanziario, bisogna dimostrare che quel versamento era, ad esempio, un movimento interno, un trasferimento di titoli, o un’operazione esente (ad es. un prestito). La difesa dovrà allegare chiarimenti e prove supplementari sulle operazioni bancarie in contestazione.
- Mancato pagamento IVA: se l’Agenzia contesta il mancato versamento dell’IVA che tu ritenevi esente, è necessario far leva sulle norme tecniche. Spiegheremo nel ricorso che l’art.10 DPR 633/72 recepisce una direttiva che esenta espressamente i pagamenti finanziari . Si citano anche prassi (“pareri” e risoluzioni AE) che confermano l’interpretazione estensiva dell’esenzione . Se l’Agenzia afferma che il servizio erogato non rientra tra quelli tipizzati, viene contestata la qualificazione data all’operazione. Allora il ricorso deve puntare a far valere la congruenza formale (testi contrattuali, fatture annotate “esente art.10”), la continuità del servizio e la ratio dell’esenzione (riduzione del costo del denaro).
- Deduzione dei costi: spesso, oltre all’esenzione, viene contestata la detraibilità dell’IVA sugli acquisti (input). La prassi consolidata è che l’IVA sugli acquisti non detraibile per assenza di inerenza (costi di operazioni esenti) non sia rilevante in sede penale se l’operazione principale è effettivamente esente . È utile richiamare recenti pronunce: ad esempio, l’ordinanza Cass. 15638/2025 ha precisato che le spese sostenute per operazioni esenti non generano diritto a detrazione, e dunque la loro mancata detrazione non può giustificare sanzioni penali sull’imposta . La difesa tributaria dovrà rilevare eventuali profili di abuso del diritto (per esempio se l’Agenzia tenta di far emergere un reddito nascosto tassando un servizio esente) o di diritto comunitario (principio di neutralità).
- Mancanza di forme o termini: controlla se l’atto di accertamento è completo (firma, motivazioni, notifica corretta) e tempestivo. Eventuali vizi formali (avviso notificato oltre i termini di legge, calcoli incompleti, mancata indicazione di come è stato calcolato il maggior imponibile) possono costituire motivi di illegittimità da sollevare subito nel ricorso. Ad esempio, se manca il dettaglio dei fatti, si può eccepire la nullità dell’avviso.
- Mediazione ed adesione: prima di un contenzioso spinto, valuta l’accertamento con adesione o la definizione agevolata delle controversie. L’art. 6-bis del D.Lgs. 218/1997 consente la mediazione fiscale (conciliazione giudiziaria), utile per evitare i costi della lite. Con l’accertamento con adesione invece, potresti ottenere riduzioni delle sanzioni (30% dell’IVA maggiore) e rateizzazioni concordate . Il nostro studio può assisterti in ogni trattativa deflativa, cercando una soluzione che limiti il carico fiscale e sanzionatorio.
Strumenti alternativi
- Rottamazione/Riduzioni delle sanzioni: la più recente rottamazione-quinquies (2025) estende la definizione agevolata a tutti i carichi affidati 2021-23. Se la cartella è già ricevuta, si può aderire entro aprile 2026 con modulo online e pagare imposta e interessi ridotti (sanzioni stralciate o drasticamente abbattute). Anche il saldo e stralcio (cancellazione di parte del debito per le persone fisiche in stato di difficoltà) va valutato: se hai reddito basso, potresti definire pagando solo una quota minima.
- Rateizzazioni e piani di pagamento: può essere possibile richiedere una rateizzazione straordinaria dell’intero debito tributario contestato (la legge offre spesso piani più lunghi per i debiti IVA non pagati per cause di forza maggiore). L’Agenzia delle Entrate può concordare fino a 120 rate mensili o più, tenendo conto della tua capacità reddituale.
- Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione: se sei un privato o un’impresa “debitore consumatore” (non insolvente o fallibile), puoi invocare il piano del consumatore ex L.3/2012, per ottenere una dilazione dei debiti (anche fiscali) proporzionale al reddito. Se sei un’impresa, può essere utile negoziare un accordo di ristrutturazione con i creditori (anche l’erario), che blocchi le azioni esecutive mediante piano approvato dal Tribunale.
- Concordato preventivo: in casi di crisi di impresa gravi, il concordato in continuità aziendale permette di pagare un piano anche ai creditori tributari, mentre lo stato di insolvenza protegge da azioni di recupero immediate. È un percorso complesso e richiede un professionista con esperienza, come l’Avv. Monardo, che ti può guidare.
- Conciliazione con l’Amministrazione: in contenzioso tributario è possibile chiedere sempre la composizione parziale della lite (prevista dall’art.17 D.Lgs.546/92), ottenendo rateizzazioni forzate e riduzioni del 30% sulla maggiore imposta, risparmiando tempo di giudizio.
Errori comuni e consigli pratici
- Non ignorare la notifica: anche se l’atto sembra ingiusto, non fare l’errore di non impugnarlo. L’inerzia porterebbe a perdere ogni diritto di difesa. Anche se l’importo è elevato, è sempre meglio contestare formalmente.
- Attenzione ai termini: annota subito la scadenza per il ricorso (60 giorni) e per l’eventuale pagamento/ricorso. Suggeriamo di lavorare con un professionista entro 30 giorni per avere il tempo di preparare il ricorso con calma.
- Non accontentarsi di avvisi orali: mai affidarsi a conversazioni con funzionari senza documentazione. Tutto deve essere nero su bianco (avvisi, convocazioni, scambio email).
- Verifica l’esistenza di adesioni/deroghe normative: a volte dall’ultimo momento possono intervenire novità legislative (es. condoni, rottamazioni) che ti facilitano la posizione. Mantieni sempre i contatti con il consulente per aggiornamenti.
- Non mescolare le procedure: se hai in corso un contenzioso per lo stesso tributo, evita di aprirne altri paralleli (es. avviso di mora IVA e cartella coattiva). Un professionista può valutare se è più conveniente impugnare l’uno o l’altro.
- Predisponi subito i documenti: in casi di indagini bancarie, preparati a mostrare scritture contabili coerenti (libri contabili, contratto di factoring, estratti conto, listini prezzi). Manca uno di questi elementi può far pendere la presunzione a favore dell’Amministrazione.
- Consulta la giurisprudenza aggiornata: come visto, le sezioni tributarie della Cassazione (ordinanze 2025) e la Corte UE definiscono continuamente i confini dell’esenzione finanziaria. Tieniti aggiornato con un professionista. L’Avv. Monardo ha accesso a banche dati giuridiche e ti informerà sullo stato dell’arte prima di ogni scadenza utile.
Tabelle riepilogative
| Normativa/Strumento | Contenuto principale |
|---|---|
| DPR 633/1972, Art. 10, comma 1, n.1 | Esenzione IVA per servizi di concessione/negoziazione credito e pagamenti . |
| DPR 633/1972, Art. 36-bis, comma 4 | Operazioni finanziarie esenti non considerate nel calcolo pro-rata di detraibilità. |
| Statuto del Contribuente (L.212/2000, art.12) | Diritto alla difesa, imparzialità dell’Agenzia. |
| Codice Trib. (D.Lgs. 546/1992) | Termini di ricorso (60 gg CTP, 180 gg CTR), opposizioni a ingiunzioni, mediazione fiscale. |
| DL 193/2016, conv. in L. 225/2016 | Introduzione del “ravvedimento operoso”: riduzione sanzioni e interessi per regolarizzazione spontanea delle imposte. |
| Scadenze e sanzioni | Descrizione |
|---|---|
| Ricorso Trib. (60 giorni) | Termine per impugnare l’avviso di accertamento presso la CTP (ora CTR) . |
| Saldo e Stralcio (aprile 2026) | Termine per aderire alla definizione agevolata cartelle (rottamazione quinquies). |
| Sanzioni IVA omessa | Dal 90% al 180% della maggiore imposta per dichiarazione infedele/omessa (art. 6 e 74 DPR 472/97). |
| Interessi di mora | Tasso legale applicato dal primo giorno di ritardo. Dal 1/1/2026 è l’1,60% (2% per il 2025). |
| Abuso del diritto | Possibile riduzione delle sanzioni fino al 10% se si sostiene la buona fede (in costanza di indirizzo Cassazione). |
Domande frequenti (FAQ)
- Quali operazioni finanziarie sono esenti da IVA?
Sono esenti le prestazioni di servizi bancari e finanziari riconducibili a operazioni di pagamento, credito o negoziazione di strumenti finanziari (art. 10 DPR 633/1972). Si esaminano contratti di apertura credito, emissione carte, prestiti, factoring, leasing immobiliare, consulenze di investimento, ecc., valutando se formano un ciclo completo di pagamento . In caso di dubbio, l’Agenzia può porre quesiti con un interpello o verificarne il concreto svolgimento. - Cosa faccio quando ricevo un avviso di accertamento?
Verifica immediatamente il contenuto e i termini. Segnala la scadenza (60 giorni) per impugnare. Contatta un professionista fiscale (avvocato o commercialista) per preparare il ricorso. Mantieni copia di tutta la documentazione prodotta all’Amministrazione (notifiche, lettere, mail). - Entro quanti giorni devo fare ricorso?
In generale, si dispone di 60 giorni dalla notifica per il primo grado (Commissione Tributaria Provinciale) . Se si intende fare appello, il termine è di 180 giorni dalla notifica della sentenza. Ricorda che dal 2023 c’è un grado unico semplificato (Corte d’Appello/Tributaria Regionale). - Come si calcolano interessi e sanzioni in caso di mancato versamento?
Se il tributo IVA non versato viene accertato, si applicano sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta dovuta (art. 6 DPR 472/97). Gli interessi di mora si calcolano al tasso legale: per il 2025 è al 2%, mentre dal 1/1/2026 è sceso all’1,60% . In caso di ravvedimento, le sanzioni si riducono drasticamente (es. 1-15% se spontaneo entro 90 giorni) e si sommano gli interessi al 2% (2025) o all’1,6% (dal 2026). - Cosa succede se supero i termini per ricorso?
Purtroppo l’avviso diventa definitivo e non si potrà più contestare in via amministrativa. In quel caso, il debito passa allo stato esecutivo (cartella di pagamento). Se vuoi evitarlo, esistono rimedi tardivi (ad es. opposizione all’esecuzione), ma con maggiori rischi. Meglio agire sempre entro i termini con un ricorso adeguato. - Si può rateizzare il debito IVA contestato?
Sì. Una volta notifica la cartella, si può chiedere la rateazione dell’intero debito all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. La legge oggi consente piani fino a 72 rate mensili o anche più (120 rate straordinarie) a seconda della situazione reddituale. Inoltre, aderendo alle definizioni agevolate puoi distribuire gli importi in scadenze concordate. - Che differenza c’è tra ricorso tributario e opposizione esecutiva?
Il ricorso tributario (in Commissione) serve a impugnare l’accertamento, verificando l’errore su imposta/sanzioni calcolate. L’opposizione esecutiva (in Tribunale ordinario) è un rimedio per contestare un atto di esecuzione (cartella/inibitoria/pignoramento) quando ormai il giudicato tributario è definitivo. Il ricorso dev’essere fatto prima per evitare di arrivare all’esecuzione. - Cosa vuol dire “detrazione IVA non ammessa” per operazioni finanziarie?
Significa che l’Agenzia nega al contribuente il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti connessi a operazioni esenti. Ad esempio, se un avvocato banking pretende di detrarre l’IVA sui costi perché contesta l’esenzione, la Cassazione ha recentemente ribadito che in caso di attività interamente esenti il diritto a detrazione è nullo (pro-rata 0%) . La strategia difensiva è dimostrare che l’attività principale è finanziaria (esente) e che le spese contestate erano effettivamente inerenti a un’attività economica esente. - L’Amministrazione ha contestato un’operazione inesistente. Che prove servono?
Se l’Agenzia afferma che la fattura corrisponde a un’operazione fittizia, è tenuta a dimostrare l’inesistenza (Cass. 8716/2025) . Potrebbe farlo con presunzioni (assenza di locali o addetti). Spetta però al contribuente provare che l’operazione è reale: ad es. documenti di consegna, testimonianze, rogiti notarili, bonifici, comunicazioni alla controparte. L’esibizione isolata di una fattura non basta a provare la sostanza se sussistono indizi di artificiosità. - In caso di affido di cartella già notificata, cosa posso fare?
Se hai già ricevuto la cartella, puoi fare “opposizione all’ingiunzione fiscale” entro 40 giorni dall’iscrizione a ruolo, presentando ricorso al giudice ordinario di competenza. In alternativa, agisci con il ricorso tributario se non hai impugnato ancora l’accertamento. Contestualmente, valuta la rateazione del debito e la definizione agevolata (se ancora aperte i termini). - Quali documenti allegare al ricorso?
Allegare sempre: copia dell’avviso di accertamento, visura camerale e procura (se in rappresentanza), fatture e contratti relativi alle operazioni contestate, evidenze bancarie (estratti conto, registri IVA, bollette), ogni elemento che dimostri la regolarità formale e sostanziale dell’operazione. Le tabelle comparative, le perizie tecniche, le massime giudiziarie pertinenti (es. Cass. 16471/2025 ) possono rafforzare il ricorso. - Esempio di simulazione pratica: un’azienda riceve un avviso per 100.000€ di “ricavi da operazioni finanziarie” non fatturate. L’Agenzia calcola IVA 22% pari a 22.000€; su questa imposta applica una sanzione del 90% (19.800€) e gli interessi di mora (circa 2% annuo sul totale). Il contribuente deve quindi saldare 22.000 + 19.800 + interessi ≈ 44.000€ (sanzioni già schivate in rottamazione). Se il ricorso riesce, si annullano queste somme. In alternativa, con definizione agevolata 2026 si potrebbero pagare solo imposta e interessi ridotti (ad es. 22.000 + 2.000 di interessi), risparmiando il 100% delle sanzioni.
Simulazioni numeriche ed esempi
- Esempio 1: La Società Alfa fattura €50.000 per un servizio di pagamento bancario ai sensi dell’art.10, senza addebitare IVA. L’Agenzia contesta la mancata applicazione del 22%: emette un accertamento per IVA €11.000 e sanzioni 90% (€9.900). Se Alfa impugna con successo, IVA e sanzioni vengono annullate. Altrimenti potrebbe aderire alla rottamazione che riduce le sanzioni a €0 e gli interessi legali (2%) di circa €220 l’anno.
- Esempio 2: Un professionista considera esenti i ricavi da un factoring bancario. Invece la Corte UE (C-232/24) dice che le commissioni factoring sono imponibili . Se riceve un’avviso basato su quest’interpretazione, deve scegliere se pagare, o dimostrare che nel suo caso specifico la fattispecie rientra invece tra i servizi di pagamento esenti (ricorrendo anche a periti finanziari).
Sentenze e fonti aggiornate
- Cass. Sez. V, 18 giugno 2025, n. 16471: conferma che i versamenti su conti bancari fatti valere come ricavi sono da considerare imponibili (IVA non detratta) in assenza di prova contraria del contribuente .
- Cass. Sez. V, 10 settembre 2025, n. 24968: conferma il diritto al rimborso dell’IVA pagata sul leasing immobiliare qualificandolo come acquisto di beni strumentali .
- Corte UE, 23 ottobre 2025, C-232/24: stabilisce che le commissioni di factoring (servizi di recupero crediti) sono imponibili, non esenti .
- Cass. Sez. V, 2 aprile 2025, n. 8716: ribadisce che nelle contestazioni di operazioni “oggettivamente inesistenti” l’onere della prova è a carico dell’Amministrazione finanziaria .
- Cass. Sez. V, 12 ottobre 2025, n. 26553: (su spese di rappresentanza) conferma l’onere di provare l’inerenza dei costi; utile per distinguere costi deducibili vs non deducibili nel contesto IVA.
- Cass. Sez. V, 27 ottobre 2025, n. 28382: chiarisce che per società in-house si applica il principio di neutralità IVA a favore del socio pubblico, rilevante in scenari di detrazione su operazioni extra-commerciali.
- Corte UE, 11 dicembre 2025, C-796/23: afferma il principio europeo di proporzionalità IVA, con utili riflessi sulle azioni di riscossione da parte dell’Agenzia (ad es. estremo ricorso all’applicazione di confische nel contesto VAT non possibile ).
Conclusioni e invito all’azione
La contestazione dell’IVA su operazioni finanziarie è un problema molto serio, che può comportare elevati debiti di imposta, sanzioni e interessi. Tuttavia, come abbiamo visto, la legge e la giurisprudenza offrono molte possibilità di difesa. Gli strumenti legali – dal ricorso tributario alla definizione agevolata, dal piano di rientro alla composizione concordata – permettono di contenere il danno. L’aspetto cruciale è agire tempestivamente e con competenza specialistica. Ogni giorno di ritardo può rendere più difficile la difesa o l’adesione a misure agevolate.
Il nostro studio legale, con un team di avvocati cassazionisti e commercialisti qualificati, è pronto a valutare la tua situazione nel dettaglio. Possiamo intervenire in ogni fase: analizzando subito l’atto di accertamento, predisponendo ricorsi solidi alle Commissioni Tributarie, chiedendo sospensioni di cartelle e pignoramenti, trattando con l’Agenzia delle Entrate piani di rientro o soluzioni conciliative. Con strategie concrete e giustificate da un approccio sempre aggiornato alle normative e alla giurisprudenza, possiamo contrastare la pretesa tributaria e difendere i tuoi interessi patrimoniali.
Ricorda: il tempo lavora per l’Amministrazione. Non aspettare la scadenza di una ingiunzione o l’inizio di un pignoramento per muoverti. Contattaci subito per una consulenza gratuita e personalizzata.
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