Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Contesta L’iva A Un Ente Non Commerciale

Introduzione. La contestazione dell’IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un ente non commerciale (ONLUS, APS, fondazione, circolo culturale, associazione sportiva, ecc.) può comportare conseguenze gravi: ingiunzioni di pagamento, ipoteche, pignoramenti e spese legali crescenti. È facile cadere in errori comuni come pensare che “basta essere un’associazione” per non pagare mai l’IVA, o ignorare l’avviso di accertamento per sperare che si risolva da solo. Per questo è fondamentale agire subito e con competenza, avvalendosi di professionisti esperti. In questo contesto l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare (avvocati e commercialisti) offrono assistenza specializzata. L’Avv. Monardo è cassazionista e coordina professionisti di diritto bancario e tributario a livello nazionale ; è anche Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto all’elenco del Ministero della Giustizia e fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), nonché Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Lui e i suoi collaboratori analizzano ogni atto notificato (avvisi di accertamento, cartelle esattoriali, decreti ingiuntivi, verbali ispettivi), preparano ricorsi tributari o civili, richiedono la sospensione delle azioni esecutive, negoziano piani di rientro e propongono soluzioni giudiziali e stragiudiziali personalizzate . Grazie a questo approccio concreto il contribuente può bloccare i pignoramenti, ridurre sanzioni e interessi, rateizzare i debiti residui e – se necessario – ottenere la definitiva esdebitazione dei debiti fiscali .

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Gli enti non commerciali sono disciplinati sia dal diritto tributario (articoli del DPR 633/1972 – IVA, DPR 917/1986 – TUIR) sia da norme speciali (ONLUS L. 460/97, regime L. 398/91 per ASD, Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017, ecc.). In linea generale, l’art. 4, comma 4, del DPR 633/1972 esclude dal campo di applicazione dell’IVA le attività istituzionali di un ente non profit; l’imposta è invece dovuta sulle attività commerciali eventualmente svolte. Va ricordato però che l’esenzione è sempre un’eccezione alla regola generale dell’IVA: spetta al contribuente provare i presupposti che legittimano l’esenzione . In altre parole, l’associazione deve documentare lo scopo non profit delle sue cessioni; l’Agenzia delle Entrate non deve provare il contrario, ma può applicare il regime ordinario di imponibilità e invitare il contribuente a dimostrare l’esenzione .

Di recente la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito i confini di questa materia. Ad esempio la Cassazione n. 526/2021 ha affermato che un ente ecclesiastico (quindi non profit) mantiene la sua natura non commerciale “ope legis” finché la sua attività principale resta di natura non commerciale; per perdere tale qualifica è necessario esercitare in modo prevalente attività commerciale per più anni consecutivi, non basta un solo esercizio solare (ai sensi dell’art. 149 TUIR) . Parallelamente, la Cassazione n. 22142/2022 ha deciso che un circolo culturale con bar con somministrazione di bevande a pagamento (anche se rivolto agli associati) stava svolgendo un’attività estranea alle finalità istituzionali e quindi commerciale . In tale pronuncia la Corte ha richiamato l’art. 149 Tuir (perdita della qualifica di ente non commerciale in caso di prevalenza di attività d’impresa) e l’art. 148 Tuir: quest’ultimo esclude dal reddito (e dunque dall’imponibilità IVA) le attività svolte verso i soli associati nell’ambito delle finalità statutarie, salvo che tali attività avvengano dietro pagamento di corrispettivi specifici o quote integrative . In sintesi, secondo Cass. 22142/2022 ogni attività extra-statutariale (come la cessione di bevande a corrispettivo) si ritiene commerciale .

Negli ultimi anni il legislatore ha tentato di ridefinire e talvolta ampliare le esenzioni per gli enti non profit. In particolare, la riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche) ha riconfigurato le categorie (ONLUS, ODV, APS, imprese sociali) e ha previsto nuovi requisiti statutari e contabili. Una legge di bilancio recente (L. 234/2021, comma 683) ha introdotto una revisione degli art. 4 e 10 del DPR 633/72 (commi 15‑quater a 15‑sexies del D.L. 146/2021 convertito L. 215/2021), spostando talune attività associative dall’ambito del “fuori campo IVA” all’ambito delle esenzioni . Tuttavia, l’efficacia di queste modifiche è stata più volte rinviata: inizialmente prevista dal 1° gennaio 2024, poi posticipata al 1° luglio 2024 e 2026, è infine stata rinviata al 1° gennaio 2036 dal D.Lgs. 186/2025 . Di conseguenza, alla data attuale resta vigente il testo originario del DPR 633/72: in particolare permangono le regole di esclusione dall’IVA delle prestazioni istituzionali (art. 4) e le specifiche causali di esenzione dall’IVA per le cessioni gratuite a fini solidaristici (art. 10, comma 1, n.12). Ad esempio l’art. 10 n.12 esclude dall’IVA le donazioni di beni a enti pubblici, ONLUS o associazioni riconosciute esclusivamente di utilità sociale , superando l’eventuale obbligo di fatturazione. In tali casi opera anche l’art. 13, commi 2-4 del D.Lgs. 460/1997 (Decreto Onlus): i beni ceduti gratuitamente si considerano “distrutti” agli effetti IVA, evitando così la rettifica della detrazione sull’acquisto . Per le cessioni gratuite di derrate alimentari o farmaceutiche è stata introdotta la comunicazione semplificata (Legge 166/2016) e l’ammontare complessivo detraibile fino a €15.000 mensili .

Di rilievo è anche la recente giurisprudenza di merito e di legittimità sull’interpretazione di queste norme speciali. È importante sottolineare che l’onere della prova spetta al contribuente: in caso di accertamento IVA, egli deve documentare che le operazioni rientrano tra quelle escluse o esenti (es. fornendo statuti, contabilità approvata, comprovanti spese e contributi) . Dall’altro lato, la Cassazione ha chiarito che l’IVA indebitamente esposta in fattura rimane dovuta (principio di cartolarità dell’art. 21 DPR 633/72): occorre quindi restituirla al cliente o chiederne il rimborso entro i termini di legge . La Corte ha precisato che, una volta accertato definitivamente che l’operazione era esente, il contribuente può ottenere il rimborso dell’IVA versata entro due anni dall’accertamento definitivo . Recentemente la Corte di Giustizia UE (sent. C‑794/23 del 1.8.2025) ha inoltre stabilito che, in assenza di un concreto rischio di danno erariale (ad es. quando il cliente non poteva detrarre l’IVA), l’imposta non dovuta non deve essere riversata allo Stato, ma rimane in capo all’emittente . Questi principi possono essere utili in fase difensiva (ad es. dimostrando che tutti i clienti delle fatture contestate non avrebbero tratto vantaggio dall’IVA).

Riferimenti normativi fondamentali: DPR 633/1972, art.4, 10, 14, 18; D.Lgs. 460/1997, art. 13; L. 398/1991 (Asd), art. 4; D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore); L. 215/2021 (modifiche a art.4 e 10 DPR 633/72); L. 3/2012 (sovraindebitamento); D.L. 118/2021 (esperto negoziatore); L. 3/2012 e D.Lgs. 14/2019 (piani di crisi); cod. proc. trib. (D.Lgs. 546/1992, art.21); D.Lgs. 50/2017 (deposito cauzionale impugnazioni); Sentenze Cassazionali (ad es. Cass. 526/2021 , 22142/2022 ); Circolari Agenzia Entrate (es. 59/E/2007 su ONLUS; 37/E/2018 su ETS); Circolari Ministero Giustizia (es. protocollo OCC, patti di composizione).

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta l’IVA di un ente non commerciale, lo fa tipicamente con un avviso di accertamento (che può applicare IVA, sanzioni e interessi) o con un processo verbale di constatazione a seguito di controllo. In alcuni casi l’atto di accertamento può essere notificato già in forma esecutiva (cioè sostituisce la cartella), oppure essere seguito da una cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ecco le principali tappe da seguire:

  • Verifica dell’atto – All’arrivo dell’avviso/cartella, leggere con attenzione gli estremi: anno di imposta contestato, imponibile, imposta richieste, aliquote e motivazioni. Controllare che la notifica sia valida (data, firma, modalità) e che l’atto sia leggibile. Se vi sono errori formali (ad es. mancanza di firma, contumacia irregolare) questo può già costituire motivo di annullamento.
  • Tempi per agire – In ambito tributario, i termini sono brevi: 60 giorni dalla notifica per impugnare sia l’avviso di accertamento sia la cartella di pagamento (art. 21 D.lgs. 546/1992) . Trascorsi 60 giorni senza intervento, l’atto diventa definitivo e il debito si consolida (accolto implicitamente). È quindi fondamentale non perdere questa scadenza. In parallelo, si può valutare un’istanza di autotutela all’Agenzia (richiesta di annullamento/definizione) senza sospendere i termini di ricorso .
  • Ricorso presso Commissione Tributaria – L’azione giuridica principale è il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente (giudice tributario di primo grado) entro 60 giorni . Nel ricorso vanno indicate le ragioni di diritto (violazioni normative, interpretazioni diverse, vizi di motivazione) e di fatto (ad es. l’attività è istituzionale, non commerciale). È possibile includere richieste istruttorie (documenti, testimonianze) e avanzare istanze cautelari di sospensione.
  • Sospensione cautelare – In sede di giudizio tributario è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’accertamento (ai sensi dell’art. 47-bis L. 212/2000, introdotto da L. 28/2015) mediante deposito di una cauzione del 20% del tributo contestato (dal 2017 tale deposito è spesso sospeso grazie al giudizio pregiudiziale europeo, ma consigliabile comunque valutare). In pratica, versando il 20% dell’IVA accertata, si interrompono decorrenza di sanzioni e interessi e si blocca ogni azione esecutiva in attesa del giudizio. Se il giudice tributario accoglie la sospensione, non è necessario pagare tutto subito.
  • Difesa in Commissione – Durante il contenzioso si utilizzano documentazione e testimoni per dimostrare la natura non commerciale delle attività contestate. Si allegano: statuto dell’ente, verbali assembleari, rendiconti finanziari, fatture di entrata/uscita, certificati di iscrizione a registri (ONLUS, Registro regionale ETS, albo CONI per le ASD, ecc.). Si può citare Cassazioni e prassi che interpretano i requisiti di non commercialità. L’onere della prova ricade sull’ente: è consigliabile preparare un fascicolo difensivo solido. Se la Commissione dovesse rigettare il ricorso, si può proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale entro 60 giorni dalla sentenza.
  • Opposizione a cartella e azioni esecutive – Se invece si è già ricevuta una cartella di pagamento (o un provvedimento esecutivo), il ricorso si presenta sempre alla Commissione Tributaria (non al Giudice di pace, per i tributi). Anche qui il termine è di norma 60 giorni . Contestualmente al ricorso si può chiedere l’annullamento o la sospensione dell’esecuzione forzata (ad esempio sospensione di ipoteca o pignoramento) in via cautelare.
  • Altre azioni – In parallelo alla via giudiziaria si possono attivare strumenti come l’autotutela (istanza di annullamento/sospensione all’Agenzia), o – se applicabile – la procedura di accertamento con adesione entro 90 giorni dalla notifica (laddove sia permessa una conciliazione sull’atto impositivo). Si possono inoltre valutare soluzioni stragiudiziali o alternative (vedi oltre). In ogni caso è cruciale agire subito: attendere espone a rischi di esecuzione forzata (pignoramenti immobiliari o mobiliari, fermi amministrativi, ecc.) e ad aggravio di oneri (penali e interessi).

Difese e strategie legali

Quando si impugna un atto di accertamento IVA, si può utilizzare una combinazione di argomentazioni giuridiche e tecniche:

  • Nullità e vizi formali: si verifica se l’atto sia perfetto sotto il profilo formale. Ad esempio, in alcuni casi l’Agenzia può commettere errori nella notifica (indirizzo errato, documenti mancanti) o nella compilazione dell’atto (difetto di motivazione specifica). Se sussistono vizi rilevanti, è possibile chiedere l’annullamento per nullità dell’atto. Un difensore esperto controlla accuratamente ogni requisito dell’avviso (termine di decadenza rispettato, descrizione dei fatti sufficiente, firme valide, ecc.).
  • Contestazione dei presupposti di fatto: l’ente deve dimostrare che le operazioni contestate non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA. Ciò significa provare l’effettiva appartenenza delle cessioni/prestazioni alle finalità istituzionali dell’ente. Ad es., se il tributo è stato applicato su quote associative, contributi degli iscritti o vendita di servizi gratuiti ai soci, bisogna far valere l’esclusione prevista dall’art. 4 DPR 633/72 o l’esenzione dell’art. 10 n.12 (per le donazioni gratuite). Anche l’art. 2 n.4 (beni sotto €50) può escludere IVA sugli omaggi minori. In sintesi, il contribuente deve provare i requisiti oggettivi e soggettivi dell’esenzione, mentre l’Agenzia può presupporre la imponibilità generale .
  • Presunzione di non profit e oneri di prova: la Cassazione ha sottolineato che la natura non commerciale di un ente non è “ope legis” fissa, ma dipende dalla sua attività prevalente. Per contestare la qualifica di ente non commerciale, l’Amministrazione può richiamare l’art. 149 TUIR e la presunzione di prevalenza commerciale (art. 149, commi 2‑5). È quindi fondamentale fornire dati certi su costi e ricavi: ad esempio, bilanci approvati che mostrino ricavi residuali da attività commerciali, o indici di non profit (art. 111-bis Tuir) che rimangono entro i limiti previsti. Cass. 22142/2022 ricorda che i parametri di cui all’art. 149 Tuir sono “indici” e che valori riconducibili ad attività decommercializzate (art. 108 e 111 Tuir) devono essere esclusi dal computo . In pratica, se l’associazione dimostra che le cessioni a pagamento erano conformi allo statuto e rivolte principalmente ai soci, la Commissione potrebbe ritenere la non imponibilità.
  • Sospensione cautelare dell’atto: come visto, si può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto, deposito cauzionale permettendo. In alternativa (o in attesa del giudizio), l’ente può presentare istanze di sospensione amministrativa delle procedure esecutive (es. richiesta di intervento dell’Agenzia in autotutela sulle ipoteche già iscritte).
  • Definizione agevolata: qualora l’onere risultasse inevitabile o di entità contenuta, si possono considerare misure alternative di definizione delle pendenze tributarie. Ad esempio, se l’accertamento è passato in giudicato o notificato in cartella, l’ente può aderire alle rottamazioni previste da leggi di bilancio (saldo e stralcio dei debiti fiscali, rottamazione-ter, ecc.), nonché ad altre procedure di definizione agevolata (iva, multe, interessi ridotti). Queste opzioni permettono di estinguere il debito con sanzioni ridotte o azzerate, spesso con una rateizzazione favorevole.
  • Strumenti di crisi e composizione del debito: se l’ente (o i suoi soci/gestori) si trova in grave difficoltà economica, esistono strumenti straordinari per ristrutturare i debiti fiscali. Ad esempio, un privato o un piccolo imprenditore potrebbe accedere al piano del consumatore o all’accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012 (oggi CCII), che consentono di proporre un piano di pagamento parziale dei debiti tributari . Grazie alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 245/2019 (sopra richiamata), anche l’IVA può essere soggetta a una formale riduzione (“falcidia”) nei piani di risanamento, come avviene nel concordato preventivo . Per soggetti più grandi, è possibile valutare il concordato preventivo o il concordato minore (composizione assistita con il giudice) o un accordo di ristrutturazione con i creditori. In casi estremi il percorso può culminare nell’ottenimento dell’esdebitazione se si chiude una procedura di liquidazione controllata o fallimentare, cancellando i debiti residui non pagati.
  • Altri rimedi: non vanno trascurate le comunicazioni obbligatorie per legge (come quella prevista per le donazioni di beni). Ad esempio, l’art. 14 del DPR 633/72 e la circolare n. 168/1998 richiedono la comunicazione telematica delle cessioni gratuite di alimenti/medicinali a fini solidaristici; il mancato adempimento può essere motivo di sanzione. Infine, se l’accertamento è recente si può verificare la possibilità di accertamento con adesione entro 90 giorni (che sospende il termine di ricorso) , per trovare un punto di incontro con l’Agenzia sulla quantificazione del debito. In ogni caso, nelle fasi avanzate del contenzioso il supporto di un avvocato specializzato può fare la differenza nell’individuare tutti i punti di debolezza dell’accusa e nel rappresentare efficacemente l’ente in giudizio.

Strumenti alternativi e soluzioni pratiche

Se il contenzioso è difficoltoso o il debito è ingente, è bene conoscere anche gli strumenti esterni alla causa tributaria:

  • Rottamazioni e definizioni agevolate: le leggi di bilancio e i decreti fiscali più recenti offrono varie opportunità di definire i debiti fiscali con sanzioni ridotte o senza sanzioni, pagando gli interessi legali minimi. Ad esempio, la “Rottamazione-ter” ha consentito in passato di sanare cartelle di pagamento senza sanzioni con pagamento rateale; analogamente il saldo e stralcio per situazioni di particolare disagio. Tali misure sono transitoriamente disponibili in base a specifiche finestre legislative; vanno verificate le date di scadenza degli ultimi provvedimenti (es. scadenza rate rottamazione 2025/2026). Con l’assistenza legale si può anche richiedere la rateizzazione (a 72-120 rate) di qualsiasi atto impositivo residuo (cartelle esattoriali, avvisi d’accertamento, ecc.), allegando una situazione reddituale e patrimoniale.
  • Piani del consumatore e accordi di composizione: se il debitore è una persona fisica o una micro-impresa senza partita Iva, potrebbe ricorrere al piano del consumatore (per debiti privati non professionali) o all’accordo di composizione della crisi (ex art. 14 L. 3/2012) presentato in Tribunale. Queste procedure consentono di ripagare parzialmente i creditori secondo un piano approvato, garantendo al termine l’esdebitazione dei debiti non saldati. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, assiste nel predisporre il piano, calcolando le disponibilità e i crediti, e negoziando con i creditori – incluse Agenzia delle Entrate e INPS – la migliore soluzione . Grazie alla sentenza Cost. 245/2019, l’IVA può essere ammessa alla facoltà di riduzione nei piani concordati (il cosiddetto “concerto”), permettendo di scorporare almeno parte di quest’ultimo per salvaguardare il risultato di risanamento .
  • Accordi di ristrutturazione e concordato: per le imprese in crisi, è possibile tentare una ristrutturazione del debito in via stragiudiziale (accordo di ristrutturazione dei debiti sotto la supervisione del Tribunale) o anche concordati preventivi (ordinari o minori). Il vantaggio è un eventuale congelamento o riduzione dei debiti in cambio della continuazione dell’attività. In questi contesti l’IVA iscritta tra i crediti può essere trattata (il creditore pubblico non è svantaggiato dalla sent. Cost. 245/2019 ).
  • Consulenza continuativa e errori comuni: spesso gli enti non profit commettono errori di base, come tenere poca contabilità, utilizzare modelli sbagliati (libri sociali invece di quelli previsti dal TUIR o dal Codice del Terzo Settore), trascurare rimborsi o contributi fiscali (es. non richiedere il rimborso dell’IVA indebitamente pagata) o non rispettare obblighi dichiarativi. L’adozione di una corretta prassi contabile e la consulenza di un commercialista specializzato sono il primo passo per prevenire le contestazioni. Ad esempio, una fattura emessa in errore con IVA su un’operazione in realtà esente crea una potenziale sanzione: il legislatore ha introdotto precise sanzioni per l’emittente e per il cliente (D.Lgs. 471/1997, art.6, comma 6, sanzione fissa 250-10.000€ fino al 2023, e sanzione proporzionale del 90% per l’errata detrazione) . Perciò occorre correggere tempestivamente gli errori con note di credito e, se pagata l’IVA indebitamente, chiedere il rimborso (entro 2 anni dall’accertamento definitivo) . Importante è anche non sottovalutare le comunicazioni preventive obbligatorie (come quelle del DPR 633/72 per donazioni in natura) per evitare sanzioni per mancata comunicazione .

Tabelle riepilogative: Per comodità, di seguito alcune tabelle sintetiche sul quadro normativo e sui termini di impugnazione.

NormaContenuto principaleApplicazione negli enti non profit
DPR 633/1972, art.4, commi 4-5Esclude dal campo IVA le attività istituzionali degli enti non profit (comma 4); considera commerciali alcune attività associative (comma 5).L’attività statale o istituzionale dell’ente è fuori campo IVA; le cessioni a pagamento ai soci (es. contributi integrativi) sono comunemente tassate se considerati corrispettivi specifici.
DPR 633/1972, art.10, n.12Esenzione per le cessioni gratuite di beni a enti pubblici, ONLUS e altre organizzazioni non profit di utilità sociale, assistenziale ecc.Le donazioni gratuite a enti non commerciali riconosciuti (ONLUS, APS, enti ecclesiastici) sono esenti IVA, a condizione di seguire le procedure previste (comunicazioni, ecc.).
D.Lgs. 460/1997, art.13Beni ceduti gratuitamente considerati distrutti ai fini IVA (niente rettifica delle detrazioni).Supera l’obbligo di rettifica dell’IVA per le ONLUS che cedono beni non più commerciabili a titolo gratuito a fini solidaristici.
L. 398/1991, art.4Regime agevolato per ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche): contributi/quote verso soci per attività sportive non tassati, IVA ridotta su somministrazione.Le ASD che rispettano i requisiti (gestione separata entro limiti di costo, destinazione degli utili) non includono le quote associative nel reddito imponibile e applicano IVA agevolata 10% sulle somministrazioni ai soci; inoltre la metà dell’IVA incassata su cessioni a terzi è rimborsabile.
D.Lgs. 117/2017 (CdTS)Definisce gli Enti del Terzo Settore: requisiti statutari (non ripartizione utili, devoluzione del patrimonio, trasparenza contabile, ecc.) e procedure di iscrizione al RUNTS.Stabilisce i criteri di non commercialità soggettiva (divieto distribuzione utili, fini civici) e introduce benefici fiscali. L’adesione al Codice del Terzo Settore è condizione per molte esenzioni tributarie.
D.Lgs. 186/2025 (art.1(683) L.234/2021)Modifiche a DPR 633/72 (art.4 e art.10): spostamento di alcune operazioni dal fuori campo alle esenzioni; modifiche ai commi 4-5-6-7-8 di art.4 e ai nuovi commi 4-6 di art.10.Norme non ancora effettive (rinviate al 2036). Se fossero operative, diverse prestazioni associative (servizi a soci con corrispettivi, sport dilettantistico, eventi promozionali) passerebbero tra le esenzioni IVA anziché fuori campo. Attualmente continuano ad applicarsi le regole originarie di art.4 e 10 come sopra.
Atto impositivoScadenza impugnazioneNormativa di riferimento
Avviso di accertamento tributario (IVA, IRPEF, ecc.)60 giorni dalla notificaArt. 21 D.lgs. 546/1992 (C.p.t.) . Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.
Cartella di pagamento (tributi)60 giorni dalla notificaArt. 21 D.lgs. 546/1992 . Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.
Cartella di pagamento (multe o contributi)30 giorni (se diverso tipo)Art. 24 D.lgs. 150/2011, Regolamenti vari. N.B.: da verificare la giurisdizione competente (tributaria vs. altre).
Accertamento immediatamente esecutivo90 giorni (ricorso sospeso di 90 gg)Art. 6 D.lgs. 218/1997 (in caso di accertamento con adesione).
Sospensione esecuzione (in Commissione tributaria)Richiesta di sospensione entro il termine di costituzione in giudizio, con deposito del 20%Art. 47-bis L. 212/2000; D.L. 50/2017 ha introdotto possibilità di sospendere automaticamente l’efficacia accertamento per 90 gg.

FAQ (Domande e risposte)

Q1: Che differenza c’è tra un ente “non commerciale” e un’attività commerciale?
A: Un ente non commerciale svolge istituzionalmente attività di utilità sociale, culturale, sportiva o filantropica e non persegue fini di lucro. Ai fini IVA, la norma (DPR 633/1972, art.4) stabilisce che le attività istituzionali di tali enti sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta . L’attività commerciale, invece, consiste in ogni cessione di beni o prestazione di servizi che rientra nell’ambito dell’esercizio di impresa (ad es. gestione di bar, vendita di merci a terzi, affitti d’azienda, ecc.). Se l’ente svolge tale attività in misura prevalente (in base all’art.149 Tuir, Cass. 526/2021), perde la qualifica di non commerciale .

Q2: Quali operazioni di un ente non profit sono normalmente esenti o fuori campo IVA?
A: In generale, le prestazioni erogate adempimento ai fini istituzionali (es. attività educative di una scuola parrocchiale, attività sportive dilettantistiche agli iscritti se rientrano nei fini sociali) non sono soggette a IVA (ex fuori campo art.4 DPR 633/72). Inoltre esistono esenzioni specifiche: ad esempio le donazioni di beni a ONLUS o enti assistenziali (art.10, comma 1, n.12) ; le cessioni gratuite di beni alimentari a fini umanitari (art. 10, n.9), ecc. Per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) il regime di favore della L.398/91 prevede che la metà dell’IVA incassata sulle prestazioni di somministrazione di cibi e bevande può essere richiesta a rimborso, e spesso le quote associative agli iscritti non sono considerate reddito tassabile a condizione che l’80% del fatturato complessivo sia costituito da attività sportive. In sintesi, molte prestazioni sono escluse o esenti dall’IVA, ma occorre verificare caso per caso.

Q3: Quando un ente non profit perde la qualifica di ente non commerciale?
A: Secondo l’art. 149 del TUIR (DPR 917/1986) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. 526/2021 ), un ente perde la non commercialità se svolge prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta, accertato tramite indici quantitativi (rapporto ricavi/costi, ecc.). Una singola attività commerciale “per avventura” in un solo anno non è di per sé sufficiente . Occorre un esercizio continuativo dell’attività d’impresa per più anni consecutivi. Inoltre, se l’attività commerciale è svolta solo verso i soci senza corrispettivo specifico, può rimanere fuori dal reddito (art. 148 Tuir) .

Q4: Cosa devo fare subito dopo aver ricevuto un avviso di accertamento IVA?
A: Appena notificato l’avviso, inizia a decorre il termine per proporre ricorso (60 giorni). Nel frattempo, è utile consultare immediatamente un professionista per valutare la validità dell’atto. Va controllata la regolarità della notifica e raccolti tutti i documenti che comprovino la natura non profit delle operazioni (statuto, rendiconti, comunicazioni di spesa…). È spesso utile preparare già un’istanza di sospensione cautelare (ad esempio offrendo il deposito del 20% del tributo) per fermare gli effetti esecutivi dell’atto . Nel caso in cui l’atto sia contenuto in una cartella di pagamento, è comunque il momento di decidere se impugnarla o cercare soluzioni deflative. L’azione più efficace è il ricorso tributario, ma è bene non lasciare passare il termine di 60 giorni dall’atto (art.21 D.Lgs. 546/92) .

Q5: Quali documenti sono utili a dimostrare la non commercialità?
A: Documenti chiave includono: lo statuto e l’atto costitutivo (da cui risultano finalità non lucrative e divieto di utili personali); verbali assembleari che descrivono le attività svolte; bilanci e rendiconti approvati (che evidenzino costi e ricavi delle attività istituzionali vs commerciali); copie di fatture e scontrini che documentino le operazioni istituzionali (contributi, donazioni, quote associative) oppure, in caso di donazioni di beni, le relative comunicazioni all’Agenzia (DPR 633/72, art. 14) . Altri elementi utili sono certificazioni di iscrizione ad albi o registri (ad es. registro ONLUS, RUNTS, registro CONI per ASD) e attestazioni di finanziamenti pubblici. Tutta questa documentazione servirà nel ricorso per argomentare che le prestazioni contestate rientravano nelle attività istituzionali esenti.

Q6: Qual è l’organo competente e il termine per impugnare l’avviso di accertamento?
A: Il ricorso va presentato alla Commissione Tributaria Provinciale (giurisdizione tributaria) competente per territorio, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso . Nella prassi tributaria questo termine è inderogabile. L’atto di accertamento è considerato definitivo (dopo 60 gg) se non impugnato. In caso di cartella di pagamento, il termine resta generalmente di 60 giorni (solo alcuni tipi di cartelle – ad es. previdenziali – possono avere termini diversi). È possibile depositare il ricorso tramite PEC o avvocato/patronato.

Q7: Che cosa prevede la sospensione del pagamento?
A: In sede di ricorso tributario si può chiedere la sospensione cautelare dell’esecuzione dell’avviso. Per ottenerla è previsto per legge il deposito di un assegno circolare pari al 20% del tributo accertato (circ. Min. Giust. prot. n. 258/2015). Se la Commissione concede la sospensione, l’obbligo di pagamento è differito fino alla sentenza finale. Dal 2017, la legge ha introdotto meccanismi che sospendono automaticamente l’esecutività dell’accertamento per 90 giorni, con facoltà di riprendere lo svolgimento del processo. In ogni caso, versare il 20% dell’imposta in controversia è spesso conveniente perché interrompe la maturazione di ulteriori sanzioni e interessi (già dovuti al 30% o 40% + interesse legale). Se si ottiene una sentenza favorevole, il deposito viene restituito. Se invece si perde, l’intero debito andrà saldato.

Q8: Posso contestare l’atto prima ancora di ricevere la cartella esattoriale?
A: Sì. L’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate può essere impugnato direttamente, senza attendere la successiva cartella. In passato molti avvisi erano irrevocabili (ex art. 36-bis DPR 600/1973), ma oggi, una volta notificati, possono essere impugnati come qualsiasi altro atto tributario. L’impugnazione diretta dell’avviso (entro 60 gg) è preferibile per ottenere una decisione negativa prima che venga emessa la cartella di pagamento. Eventualmente, se si riceve già la cartella, il ricorso va sempre proposto alla Commissione Tributaria.

Q9: Cosa succede se perdo il ricorso in sede tributaria?
A: Se la Commissione Tributaria respinge il ricorso, il debito accertato diventa definitivo. A quel punto l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può eseguire forzatamente i pagamenti (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, ecc.). Il contribuente dovrà quindi saldare l’intero importo dell’IVA accertata, comprese sanzioni (di solito 30% o 40%) e interessi. Se la somma è onerosa o insostenibile, l’ente può valutare alternative (rottamazione delle cartelle, piani di rientro, accordi di composizione), o eventualmente ricorrere in Cassazione se esistono motivi di legittimità (violazione di legge, omessa pronuncia, vizio motivazionale). In ogni caso è sempre consigliato discutere le soluzioni pratiche con un professionista dopo la sentenza di primo grado.

Q10: Quali sanzioni e interessi si applicano in caso di omesso o errato versamento IVA?
A: Le sanzioni sono stabilite dal D.Lgs. 471/1997. In caso di avviso di accertamento IVA da condotta colposa, la sanzione ordinaria è del 30% dell’imposta dovuta (ridotta al 15% se pago entro 60 giorni dalla notifica dell’atto). Se invece l’atto è esecutivo o la cifra è “attualizzata”, la sanzione può salire al 40%. Gli interessi moratori sono calcolati al tasso legale annuo sulla base dell’importo tributario non versato, maturati fino al pagamento effettivo. Se l’Agenzia dichiara di aver emesso l’accertamento per errore di fatturazione, potrebbe pretendere l’IVA “supplementare”. Occorre opporsi: ricordiamo che, per prassi, l’associato che ha indebitamente detratto l’IVA sarà sanzionato, e l’Ente deve neutralizzare la detrazione (principio cartolarità) .

Q11: Cosa succede se il contribuente ha già versato l’IVA contestata?
A: Se l’ente ha incassato e versato IVA non dovuta (ad esempio perché pensava erratamente che l’operazione fosse imponibile), può chiedere rimborso a norma dell’art. 30-ter DPR 633/1972. La Cassazione ha chiarito che il diritto al rimborso deve essere riconosciuto entro 2 anni dalla definitiva conclusione del contenzioso sull’esenzione . Ciò significa che, una volta divenuta irrevocabile la sentenza che stabilisce la natura esente dell’operazione, l’ente può ottenere il rientro dell’imposta indebitamente pagata entro i termini previsti. Come visto, in alcuni casi – alla luce della recente giurisprudenza europea – l’IVA fatturata a soggetti incapaci di detrarre (ad es. persone fisiche o enti esenti) potrebbe non dover essere affatto riversata allo Stato se non esiste un concreto rischio di danno erariale .

Q12: Se l’Agenzia delle Entrate contesta l’IVA, devo contestare anche IRAP o altre imposte?
A: Dipende dal contenuto dell’avviso. Spesso un accertamento IVA sui non profit è accompagnato da contestazioni IRPEF/IRES (redditi) e IRAP (redditi professionali/gestionali), perché l’Amministrazione ritiene l’ente “imprenditore”. Occorre allora valutare anche queste: ad esempio se si considera che l’ente sia diventato “imprenditore per prevalenza”, può scattare l’IRPEF aziendale o l’IRES sugli utili, e l’IRAP sul valore della produzione netta. Le difese per IRPEF/IRAP sono analoghe (dimostrare il non profit, applicazione art. 73 e 149 Tuir). Se l’avviso riguarda solo l’IVA, conviene concentrarsi su quello; se include più tributi, conviene impugnare l’atto unificato (entro 60 gg dalla notifica) contestando tutti gli aspetti contestati.

Q13: Posso chiedere la detrazione dell’IVA sugli acquisti legata alle operazioni contestate?
A: L’IVA detratta sui costi va mantenuta se l’operazione di vendita o servizio era realmente imponibile. Tuttavia, se il contribuente ha già detratto l’IVA sugli acquisti connessi a operazioni poi ritenute esenti, dovrebbe in teoria rettificare (restituire) quella detrazione . In pratica, grazie all’art. 13 DLgs 460/97, le ONLUS che donano beni non devono rettificare la detrazione perché i beni sono considerati distrutti . Se invece l’ente ordinario genera IVA in eccesso, la fattura emessa è soggetta a sanzione e il cliente viene penalizzato (cassazione ha previsto specifiche sanzioni fisse e proporzionali per indebita detrazione su operazioni inesistenti) . Meglio quindi ricontrollare la corretta detraibilità e, se contestato, intervenire con una compensazione in sede di ricorso.

Q14: È possibile definire il contenzioso pagando meno di quanto richiesto?
A: Sì, ci sono strumenti per chiudere il contenzioso pagando somme inferiori. Oltre alle rotte regolarizzazioni sopra citate (rottamazione, stralcio, piano del consumatore), è possibile valutare la transazione con l’Agenzia (ad es. proponendo il ravvedimento operoso per regolarizzare volontariamente l’IVA omessa, versando un importo ridotto di sanzione). In certi casi si può anche negoziare un accertamento con adesione (se previsto) chiedendo la conciliazione degli interessi. Un approccio difensivo efficace può portare alla riduzione delle contestazioni e ad un accordo con il Fisco (ad es. diluendo il pagamento dell’IVA nei tempi e ottenendo l’abbattimento delle sanzioni). Non si deve mai rinunciare a difendersi o a cercare un accordo bonario: bloccare il debito con i creditori, compresa l’Erario, è spesso la soluzione più conveniente.

Q15: Che rischi corro se ignoro l’avviso di accertamento?
A: Ignorare l’atto è un errore gravissimo. Dopo 60 giorni senza impugnazione, l’accertamento diventa definitivo e l’Ente perde ogni diritto di difesa sul merito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà quindi emettere una cartella di pagamento definitiva e procedere coattivamente con pignoramenti su conti bancari, immobili o altri beni. Inoltre, ignorando l’avviso si rischia di far maturare interessi e sanzioni ulteriori, e si preclude ogni possibilità di ricorso o rateizzazione. Chi si trova già oltre il termine può verificare solo ipotesi di ricorso tardivo (per vizi di notifica) o procedure alternative (rottamazioni, ecc.), ma in presenza di mancata opposizione nel termine l’esito sarà quasi sempre sfavorevole. Perciò si consiglia sempre di agire tempestivamente, anche con una semplice comunicazione formale di resistenza, prima della scadenza dei 60 giorni.

Q16: Posso oppormi se ho già pagato l’IVA richiesta prima di contestarla?
A: Sì, anche se l’ente ha già versato l’IVA contestata, resta la possibilità di impugnare l’atto. In caso di esito favorevole, l’Ente potrà ottenere il rimborso (si veda Q11) oppure compensare l’IVA in eccesso versata con altri debiti fiscali. In alcuni casi la cartella può essere opposta in ogni caso (il pagamento non comporta la validità dell’atto impositivo). Si ricorda inoltre che il versamento non annulla i vizi sostanziali della pretesa; se la contestazione è illegittima, il contribuente ha diritto alla restituzione dell’importo corrisposto.

Simulazioni pratiche

Per chiarire meglio, ecco alcuni esempi numerici:

  • Caso 1 – Donazione gratuita: L’Impresa T srl dona beni (non di lusso, provenienza non agricola) per un valore di €10.000 a una ONLUS riconosciuta. L’Agenzia dell’Entrate contesta l’IVA (22%) richiesta come se fosse una normale cessione (quindi €2.200). Il contribuente mostra la comunicazione preventiva di donazione ai sensi del DPR 633/72 e invoca l’art. 10, c.1, n.12 (cessioni gratuite a fini solidaristici) . Inoltre sottolinea che, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, art.13, i beni ceduti a titolo gratuito si considerano “distrutti” per l’IVA , quindi non è dovuta alcuna rettifica. In base a tali norme, l’Agenzia non può pretendere i €2.200. Se quest’imposta è già stata versata, l’ente può richiedere il rimborso entro 2 anni dalla definizione dell’accertamento . Se l’atto viene impugnato, si argomenta che non esiste danno erariale (il richiedente non può detrarre nulla), quindi l’IVA resta a carico di T srl in forza della giurisprudenza europea .
  • Caso 2 – Attività extra-statutarie: Un’associazione culturale affiliata a L. 398/91 (ASD) organizza un torneo di calcetto interno e vende kit sportivi ai partecipanti per €5.000, fatturando IVA 22% (€/1.100). L’Agenzia contesta, ritenendo che tutte le vendite a corrispettivo ai non soci siano commerciali. La difesa esamina la legge 398/91: in base a quell’articolo, l’associazione è tenuta ad assimilare ai fini IVA le somme versate dai propri tesserati per attività sportive (quindi di fatto fuori campo IVA) ed è tenuta a fatturare IVA solo ai non soci. Se i kit sono stati venduti a soci regolarmente tesserati, quei ricavi non concorrono a formare il reddito imponibile e non dovrebbero subire IVA (art. 4 L.398/91). Si dimostra allo stesso modo che gli acquisti necessari per i kit (ad es. maglie da calcio) erano registrati in una contabilità separata e conformi al regime sportivo (almeno 90% dei proventi da attività sportive). Se invece alcune vendite sono state fatte a estranei, si deve applicare l’IVA 10% ridotta per ASD o 22% standard se non previsto, ma nel caso in esame il ricorso potrebbe argomentare che i proventi totali da attività sportive rimangono prevalenti rispetto all’intero fatturato. Anche qui la Cassazione e la prassi (es. circ. Agenzia Entrate) danno criteri rigidi per definire cosa rientri nel regime agevolato .
  • Caso 3 – Omaggio promozionale: Una ONLUS acquista borse sportive per €800 (IVA 22%: €176) per regalarle ai volontari al fine di promuovere la sua missione culturale. L’Agenzia contesta l’IVA addebitata perché ritiene che si tratti di una cessione imponibile (scarico aziendale). La ONLUS oppone che la cessione è gratuita e mirata ad attività solidaristica: la normativa considera tali donazioni come esenti (art.10 n.12) . Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 460/97, i beni donati si considerano distrutti , perciò non è dovuta alcuna integrazione di imposta. Se l’Amministrazione insiste, l’ente può chiedere conferma del suo rango esentasse (anche attraverso giudizio tributario) e, una volta accertata l’inidoneità dell’IVA, ottenerne il rimborso o tenerla a credito grazie al decreto legislativo sulla 460/97.

Conclusione

In sintesi, la contestazione dell’IVA su un ente non commerciale richiede una difesa tempestiva e precisa. Nel corso di questo approfondimento abbiamo riepilogato le regole chiave (art. 4 e 10 DPR 633/72, L.398/91, D.Lgs. 460/97, Codice del Terzo Settore, ecc.) e la giurisprudenza più recente (Cass. 526/2021, Cass. 22142/2022, Corte Cost. 245/2019, ecc.) che definiscono i confini della non commercialità . Abbiamo visto quali siano i diritti del contribuente (onere della prova dell’esenzione, possibilità di rimborso, richiesta di sospensione) e i rimedi pratici (ricorsi in Commissione, piani di composizione della crisi, rottamazioni, ecc.) a tutela dell’ente. In ogni caso, il filo conduttore è chiaro: non si lasci passare tempo prezioso. Una difesa efficace nasce dall’analisi approfondita degli atti ricevuti e dalla conoscenza delle soluzioni legali disponibili.

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Sentenze e fonti principali citate: Cass. civ. Sez. V, 14/01/2021 n.526 ; Cass. civ. Sez. V, 13/07/2022 n.22142 ; Corte Cost. 16/05/2019 n.245; art. 4 e 10 DPR 633/72; L. 398/1991; D.Lgs. 460/1997 art.13; Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017); L. 215/2021 art.5 commi 15‑quater/sexies . Ulteriori riferimenti ufficiali: Circolari AE n.59/E/2007 (ONLUS) e n.168/1998 (donazioni alimentari) ; D.Lgs. 546/92 art.21; D.Lgs. 471/97 art.6.

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