Come Difendersi Se L’agenzia Delle Entrate Contesta L’esenzione Iva Per Attività Educative

INTRODUZIONE: Il diritto all’esenzione IVA delle attività formative e didattiche è fonte di frequenti controversie: un’accertamento fiscale che ne contesti l’applicabilità può comportare gravi conseguenze (imposte pretesi, sanzioni e interessi) per scuole, associazioni, enti del Terzo Settore, liberi professionisti o imprese che svolgono attività educative (corsi di formazione, scuole private, corsi online, centri sportivi formativi, ecc.). Le ragioni della contestazione possono essere diverse – mancanza di requisiti di riconoscimento, qualificazione errata delle prestazioni, formazione di pacchetti “turistici” anziché insegnamento, docenti con partita IVA indipendente, ecc. – ma il risultato è sempre lo stesso: ricevere un avviso di accertamento o una cartella di pagamento con richiesta di IVA non versata più sanzioni.

Per il contribuente debitore è quindi fondamentale sapere come difendersi tempestivamente e in modo efficace. Questo articolo – aggiornato a gennaio 2026 – analizza il quadro normativo e giurisprudenziale sull’esenzione IVA per le attività educative, spiega passo passo la procedura dopo notifica dell’atto, illustra le principali strategie difensive (ricorsi, sospensioni, contestazioni), suggerisce strumenti alternativi di definizione del debito (rateizzazioni, rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione) e offre consigli pratici (errori da evitare, FAQ, simulazioni).

Chi siamo e come possiamo aiutarti: L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati tributaristi, civilisti e commercialisti – con competenze riconosciute in tutta Italia – offrono assistenza completa. L’Avv. Monardo è cassazionista, coordina professionisti esperti nei settori bancario e tributario ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. È inoltre fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e “Esperto negoziatore della crisi d’impresa” ai sensi del DL 118/2021. La nostra equipe può analizzare il tuo atto di contestazione, predisporre ricorsi tributari, istanze cautelari e sospensive, gestire negoziazioni con l’Agenzia delle Entrate, definire piani di rientro stragiudiziali o procedere per vie giudiziali.

Rischi e opportunità: Se l’Agenzia delle Entrate ritiene che non spettasse l’esenzione, potresti essere destinatario di un accertamento su IVA omessa, con richiesta di pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi e di sanzioni (che possono oscillare dal 90% al 180% in caso di evidente dolo, ma in caso di buona fede spesso ridotte a 30% ). Inoltre, un mancato pagamento entro i termini può dar luogo all’iscrizione a ruolo e all’avvio di riscossioni coattive (cartelle esattoriali, ipoteche, pignoramenti). Ma esistono diverse misure per bloccare temporaneamente le attività esecutive (come il rilascio di garanzie e istanze di sospensione), e – soprattutto – una serie di argomenti giuridici solidi per difendere la tua posizione. Questo articolo illustra proprio tali soluzioni operative.

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Quadro normativo e giurisprudenziale

La disciplina fiscale italiana esenta in via generale le prestazioni educative e didattiche di ogni genere se erogate da istituzioni riconosciute. In particolare, l’art. 10, c.1, n.20, del DPR 633/1972 stabilisce che “sono esenti da IVA le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per formazione, aggiornamento, riqualificazione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni… nonché le lezioni di materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale” . A livello europeo la direttiva 2006/112/CE (art. 132, lett. i) recepita in Italia ha confermato la medesima esenzione per l’istruzione e la formazione erogata da enti pubblici o organismi riconosciuti dello Stato (art. 132, par.1, lett. i) della direttiva).

Presupposti dell’esenzione: L’applicazione del beneficio è subordinata a due requisiti fondamentali :
Requisito oggettivo: la prestazione deve qualificarsi come attività educativa o didattica (formazione scolastica, professionale, corsi di riqualificazione, attività formative in generale).
Requisito soggettivo: tali prestazioni devono essere svolte da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, oppure (da quando è in vigore il Codice del Terzo Settore) anche da enti del Terzo Settore di natura non commerciale riconosciuti . In pratica, non basta il contenuto didattico: l’ente erogatore deve possedere un riconoscimento ufficiale (per es. autorizzazione ministeriale, accreditamento regionale, riconoscimento statutario) che lo qualifichi come soggetto autorizzato a svolgere attività formativa .

Il requisito soggettivo è considerato “descrittivo”: la Cassazione ha ribadito che il richiamo a “istituti o scuole riconosciute” serve semplicemente ad affermare il principio generale che tutte le attività didattiche possono beneficiare dell’esenzione purché siano poste in essere da organismi riconosciuti da pubbliche amministrazioni . Ciò include riconoscimenti rilasciati da Ministeri competenti (Pubblica Istruzione, Lavoro, Salute, ecc.) o da enti pubblici vigilati. Ad esempio, l’attività didattica di un’associazione sportiva dilettantistica è esente solo se formalmente riconosciuta dal CONI (o dal Ministero dei Beni Culturali) come ente sportivo dilettantistico riconosciuto .

Esempi interpretativi: La giurisprudenza chiarisce alcuni casi tipici:
Attività didattiche di scuole e università: di regola non sono imponibili: ad esempio, la Commissione Tributaria Regionale (confermato in Cassazione) ha riconosciuto che viaggi di istruzione all’estero organizzati da un ente per i propri studenti sono esenti se finalizzati allo studio (modulo linguistico) e non costituiscono pacchetto turistico . La Cassazione 12218/2022, infatti, ha rigettato l’accertamento sulla base che l’ente era autorizzato dal Ministero dell’Istruzione a impartire corsi di lingua, e il soggiorno all’estero era funzionale all’attività didattica . In sintesi: se l’istituto organizzatore è riconosciuto ed è attivo nelle attività formative (anche all’estero), il servizio è esente.
Corsi di formazione svolti tramite insegnanti con partita IVA: In base a interpelli e circolari (e confermato in recente risposta a interpello n. 279/2023), le lezioni impartite nel contesto di un corso organizzato da un altro ente non sono di regola esenti se il docente è un professionista con partita IVA. In tal caso l’attività di docenza rientra nell’esercizio dell’attività professionale del docente e va assoggettata a IVA . Infatti, l’Agenzia ricorda che l’esenzione spetta solo alle lezioni impartite “a titolo personale” e sotto la responsabilità dell’insegnante: se il docente viene remunerato normalmente dal proprio committente e opera abitualmente nell’ambito del corso dell’ente organizzatore, allora l’attività va inquadrata come prestazione professionale IVA . In altre parole, la collaborazione occasionale in proprio, sotto propria responsabilità e senza costi coperti dall’ente, è esente; la docenza ordinaria a titolo oneroso nell’ambito di un corso altrui è imponibile (art.5 DPR 633/72).
Pacchetti “tutto incluso” di viaggi-studio: Una recente ordinanza Cass. 16406/2024 (esposta in letteratura) ha chiarito che, se un’impresa si limita ad assemblare pacchetti didattici comprensivi di corso, vitto e alloggio acquistati da terzi, essa viene qualificata come organizzatore di viaggi e pertanto entra nel regime speciale delle agenzie di viaggio (art. 74-ter DPR 633/72) . In tal caso l’esenzione didattica non si applica: la componente principale dell’attività è l’organizzazione turistica, non l’insegnamento svolto direttamente dalla stessa impresa.
Messa a disposizione di personale docente: La Corte di Giustizia UE, nel caso C-434/05, ha stabilito chiaramente che la mera messa a disposizione di un docente presso un altro istituto, anche a pagamento, non è di per sé un “servizio didattico” e quindi non rientra nell’esenzione . Come riporta la CE, “la messa a disposizione di un docente… non può essere considerata, in quanto tale, come un’attività idonea a rientrare nella nozione di ‘insegnamento’ ai sensi della direttiva IVA” . In pratica, se un ente si limita a fornire soltanto il docente (senza assumersi il rischio/direzione del corso), non opera nel campo dell’istruzione esente.
Novità normativo-terzo settore: Dal 2022 anche gli enti del Terzo Settore (ex ONLUS, ASD, cooperative sociali, ecc.) possono operare in esenzione. In particolare l’art. 10, c.1, n.20, come modificato dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ha esteso l’esenzione alle prestazioni didattiche rese da “enti del Terzo settore di natura non commerciale”. Perciò un’associazione culturale o sportiva riconosciuta ai sensi del nuovo codice può erogare corsi esenti, purché rientrino nei requisiti generali (tutti gli enti iscritti nel RUNTS con codice attività coerente). Attenzione: se invece l’ente intraprende attività commerciale (anche occasionale) fuori dalle finalità istituzionali, perde il requisito soggettivo.

Fonti principali: Tra le fonti istituzionali rilevanti ricordiamo l’art.10 DPR 633/1972 citato e la prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 22/E/2008, Ris. 100/2005 e 269/2008, interpelli 279/2023, 321/2023, ecc.), nonché pronunce di legittimità. La Cassazione ha più volte ribadito i principi chiave: ad esempio, nella Cass. ord. 1 giugno 2018 n. 14124 si afferma che l’art.10 n.20 prevede esenzione per “prestazioni educative dell’infanzia e didattiche di ogni tipo” se rese da soggetti riconosciuti o ONLUS . Inoltre la Cass. 12218/2022 conferma che l’esenzione si applica “a condizione che siano rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni” . Anche la stessa Corte UE ha svolto un ruolo fondamentale nel precisare i limiti dell’esenzione (vedi sentenza C-434/05 riportata sopra ).

Procedura passo-passo dopo l’avviso di accertamento

Ricevuta la contestazione (tipicamente un avviso di accertamento IVA), il contribuente deve muoversi con rapidità. Di seguito gli adempimenti chiave:

  • Controllo dell’atto: Appena notificato l’avviso, verifica la corretta notifica, la completezza della motivazione e la chiarezza delle contestazioni (imposta, base imponibile, aliquota applicata, sanzioni). Segnare la data di notifica, fondamentale per calcolare i termini di impugnazione.
  • Verifica requisiti: Collegare le contestazioni ai requisiti di fatto e di diritto. Occorre accertare subito se mancano i presupposti oggettivi (l’attività contestata è effettivamente didattica?) o soggettivi (l’ente era riconosciuto?). Preparare tutta la documentazione utile: autorizzazioni ministeriali, registrazioni ufficiali, convenzioni con enti pubblici, curricula dei corsi, elenchi docenti, programmi didattici, ricevute di pagamento delle tasse di iscrizione, ecc. Ogni elemento va utilizzato per dimostrare la natura educativa del servizio e il riconoscimento formale dell’ente.
  • Calcolo delle somme contestate: Comprendere esattamente le imposte e le sanzioni richieste. L’avviso indicherà l’IVA contestata e, spesso, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie (ad es. 100%-200% ai sensi del D.Lgs. 471/97). È utile calcolare subito gli interessi maturati, per valutare l’onere totale. Attenzione: negli avvisi di accertamento moderni l’imposta riportata diventa titolo esecutivo immediato, ma l’Ufficio può comunque iscrivere a ruolo la parte rimanente dopo 60 giorni (vedi sotto).
  • Termini per agire: Per impugnare l’atto è necessario notificare un ricorso tributario alla Commissione Tributaria (provinciale se si tratta di cartella esattoriale, regionale se avviso di accertamento) entro 60 giorni dalla notifica . Dopo tale termine il ricorso non è più possibile. Se si tratta di un avviso d’accertamento emesso dal 1° ott. 2011 (cd. «avviso esecutivo»), l’atto è immediatamente titolo esecutivo per la parte accertata; l’Ufficio può iscrivere a ruolo la quota restante dopo 60 giorni e 1/3 del debito contestato (al posto della cartella). Di norma, la Commissione tributaria competente è quella del luogo dove risiede il contribuente (per imposte dirette/IVA).
  • Ricorso alla Commissione Tributaria: L’atto di ricorso deve contenere le generalità, l’indicazione dell’atto impugnato, i motivi giuridici (es. erronea qualificazione della prestazione, mancanza dei requisiti dell’esenzione, vizi formali dell’avviso), le conclusioni (annullamento totale o parziale dell’accertamento) e l’elenco degli eventuali documenti allegati. Il ricorso va notificato all’Agenzia delle Entrate (o all’Agente della Riscossione) e alla Commissione Tributaria entro i 60 giorni . Per presentarlo si consiglia vivamente l’assistenza di un avvocato tributarista esperto.
  • Deposito cauzionale e sospensione: Per ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto è necessario versare la garanzia richiesta dalla legge: tradizionalmente l’art. 47 del D.Lgs. 546/1992 (oggi art. 52 c.p. trib.) prevede il deposito di un terzo dell’imposta contestata (più interessi) . Se il ricorso è relativo a una cartella di pagamento, il contribuente deve versare l’intero debito o giustificare la presentazione del ricorso all’agente della riscossione entro 30 giorni (art. 25 D.Lgs. 546/92). In ogni caso, il deposito garantisce che il giudice tributario – in via cautelare – possa sospendere l’esecutorietà dell’atto durante il giudizio. Senza garanzia, il pagamento sospeso decade. Durante il ricorso si può anche chiedere al giudice di adottare misure cautelari ulteriori (es. ordinanze interdittive di pignoramento) se ricorrono i presupposti di urgenza (art. 47 c.p. trib., c.d. “sospensiva piena”).
  • Ordinanza di merito: Il giudice tributario in udienza di merito deciderà sull’annullamento totale/parziale dell’atto. Se vince il contribuente, l’accertamento viene annullato e l’Agenzia dovrà restituire le somme eventualmente pagate (IVA ed accessori). Se invece il contribuente perde, la decisione può essere appellata in Commissione Regionale Tributaria entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. L’ultimo grado è la Cassazione tributaria (se sussistono questioni di diritto o legittimità).

Diritti del contribuente: Durante tutta la procedura hai diritto al contraddittorio e alla piena spiegazione dell’avviso: puoi chiedere la documentazione su cui l’Amministrazione si è basata e proporre proprie memorie difensive. Se l’avviso è viziato (mancanza di motivazione, errore nei calcoli, violazione di norme procedurali) tali vizi possono portare all’annullamento dell’atto per nullità. Ad esempio, la Suprema Corte ha spiegato che un avviso deve indicare chiaramente il nesso logico tra fatti e imposta (art. 132 c.p.c. e art. 24 Cost.); l’assenza di tale motivazione può essere censurata .

In questa fase è fondamentale agire rapidamente. In caso di mancata reazione entro i 60 giorni, l’accertamento diventa definitivo e si aprono le procedure esecutive (iscrizione ipotecaria, fermi amministrativi, pignoramenti).

Difese e strategie legali

Una volta individuati i punti deboli del contest di AdE, si adottano le strategie difensive più idonee. Ecco le principali:

  • Contestare i requisiti di fatto: Il primo passo è dimostrare che la prestazione in questione rientra nei servizi esenti. Bisogna provare che l’attività è effettivamente di tipo educativo/didattico e che l’ente erogatore era formalmente riconosciuto. Per farlo serve allegare documenti probatori (leggi introduttive, atti di riconoscimento, sentenze positive di altri casi analoghi, ecc.) che comprovino la natura delle lezioni. Ad esempio, se si tratta di una scuola paritaria, presentare il decreto ministeriale di autorizzazione; se di un’associazione sportiva, lo statuto e la patente CONI; se di corsi professionali, l’accreditamento regionale. Più è solido l’elemento documentale, più è difficile per l’Agenzia contestare la tua qualifica.
  • Evitare vizi di motivazione: Ogni ricorso deve impugnare anche eventuali vizi procedurali dell’avviso (notifica irrimediabile, calcoli errati, violazione di norme procedurali). Ad es. se l’avviso non riporta alcuna prova concreta dell’attività svolta o dei criteri di calcolo delle imposte, si può chiedere l’annullamento per carenza di motivazione (art. 7 cod. trib., 47 Cost., 101 Cost.). La Cassazione ha affermato che un provvedimento privo di un’esposizione logica (ratio) dei fatti accertati e del nesso con l’atto tributario è da considerarsi carente .
  • Valutare la competenza e la forma giuridica: Se sei un ente del Terzo Settore, ricordati che dal 2022 deve essere iscritto nel Registro unico nazionale (RUNTS) e operare secondo le norme ETS per mantenere lo status non commerciale. Altri soggetti (“enti strumentali” di Pubblica Amministrazione, centri di formazione accreditati, fondazioni, società partecipate dallo Stato) godono anch’essi di criteri particolari. Verifica che la qualificazione dell’ente (onlus, ETS, scuola privata, APS, ecc.) sia corretta; in caso contrario si può contestare l’erronea riclassificazione.
  • Richiedere la sospensione cautelare: Dopo il deposito cauzionale, un tecnico o legale può chiedere “misure cautelari” al giudice tributario (art. 47 c.p. trib.), come il congelamento di ipoteche o la sospensione del pignoramento sui beni dell’ente. Questi strumenti (anche se raramente concessi) possono bloccare azioni esecutive finché è pendente il giudizio. Sono misure di estrema urgenza e vanno giustificate bene (ad es. dimostrando danno grave e irreparabile al socio/ente se si procede ad esecuzione). Il nostro studio può assisterti nella formulazione di tali istanze urgenti per salvaguardare patrimonio e interessi.
  • Far valere la buona fede e la non abitualità: Se l’attività di insegnamento è stata svolta senza partita IVA (es. docenti occasionali), potresti far leva sul fatto che l’intervento è stato “ad personam” e occasionale: gli interpreti fiscali osservano che un docente che impartisce lezioni per conto proprio e a titolo personale (senza essere pagato in caso di annullamento del corso) beneficia comunque dell’esenzione . In queste ipotesi può essere utile produrre dichiarazioni dei docenti (o contratti occasionale) che dimostrino l’assenza di un vero rapporto continuativo con l’ente. Anche l’esistenza di contributi pubblici o convenzioni per finanziare il corso può rafforzare l’idea che l’attività fosse filantropica/istituzionale anziché commerciale.
  • Accertamento con adesione e mediazione: Anche prima del ricorso è possibile trattare con l’Agenzia. Lo strumento dell’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) consente di chiudere la vertenza pagando meno sanzioni (di solito il 3-10% del minimo anziché il massimo) pur riconoscendo parte del tributo. Analogamente, con la mediazione tributaria (introdotta dalla riforma 2020) si può concordare una conciliazione in Commissione Tributaria Provinciale, riducendo del 20% le sanzioni se si accettano almeno le somme dovute. Questi istituti alternativi di composizione possono essere valutati caso per caso se esistono dubbi di diritto sulla natura della prestazione; l’avvocato può aiutarti a negoziare condizioni più favorevoli rispetto alla contestazione originaria.
  • Limite ordinanze Agenzia – Attenzione al doppio binario: Se l’atto notificato è una cartella di pagamento, il ricorso va indirizzato alla CTP provinciale e la sospensione avviene automaticamente con il versamento della garanzia. Se invece hai un accertamento esecutivo (Avviso ex art. 29 DL 78/2010), il contribuente che acquiesce può limitarsi a pagare un terzo delle somme entro 60 giorni e proporre ricorso; altrimenti, l’atto diventa esecutivo e va in esecuzione (con gli ulteriori 30 giorni previsti per la riscossione ). In entrambi i casi, la strategia principale è la stessa: impugnare nel merito e usare i rimborsi/compensazioni in via cautelare se necessario.

In ogni fase, l’obiettivo difensivo è dimostrare che il tuo caso rientra effettivamente nell’ambito dell’esenzione (e non nell’attività commerciale). Ad esempio, puoi evidenziare che i ricavi dall’insegnamento sono reinvestiti nella finalità educativa, che l’ente non distribuisce utili, che l’attività formativa è prevalentemente rivolta a minori o disoccupati e si basa su fondi pubblici. Spesso è utile allegare il regolamento didattico, il piano formativo regionale, il verbale del Ministero o altre autorizzazioni ufficiali. In caso di dubbi sulla qualificazione giuridica della prestazione, il giudice si orienterà per analogia a casi simili (v. Cass. 8623/2012, 12698/2017, ecc.).

Sanzioni e ravvedimento: Se l’Agenzia accerta che l’esenzione non spettava, a fianco dell’IVA dovrai versare sanzioni ed interessi. Tuttavia, la legge tributaria prevede riduzioni se provi buona fede o correzione spontanea (cd. ravvedimento operoso). Ad esempio, il sanzione minima in caso di mancato versamento di IVA è normalmente del 30% (anziché 100-200%) se si dimostra di aver agito con ignoranza delle norme . In alcuni casi, se subisci l’accertamento puoi chiedere anche la compensazione orizzontale crediti/debiti tra tributi (art. 17 D.Lgs. 241/1997) per riportare a zero il debito IVA accertato. Queste opzioni vanno valutate con il consulente fiscale di fiducia per limitare al minimo il danno patrimoniale in caso di soccombenza.

Strumenti alternativi di definizione del debito

Oltre alla difesa nel contenzioso tributario, esistono strumenti di definizione agevolata che consentono di ridurre o rateizzare i debiti tributari e le sanzioni. Anche se l’accertamento venisse confermato, potresti utilizzare:

  • Rottamazione cartelle (Definizioni agevolate): Sono state introdotte diverse “rottamazioni” negli ultimi anni. L’ultima (cd. rottamazione quater, L. 73/2020; rottamazione quinquies, L. 199/2025) consentiva di estinguere i debiti affidati alla riscossione fino a determinate scadenze pagando solo capitale e interessi ridotti (azzerando sanzioni). Se rientri nei requisiti (es. debiti fino a €5.000 complessivi per il quinquies o fino al 2017 per la quater) puoi presentare istanza per sanare la posizione senza ulteriori oneri.
  • Rateazione dell’avviso: Ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 218/1997, è possibile chiedere la rateizzazione del debito accertato o in cartella (di norma fino a 72 rate trimestrali) alle condizioni agevolate previste per i piani di dilazione tributaria. Inoltre, la Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, commi 231-252) ha aperto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, con riduzione di sanzioni e interessi su domanda entro determinate scadenze. Tali misure rappresentano opportunità per chi vuole pagare meno punizioni.
  • Accertamento con adesione e conciliazione: Come già citato, questi strumenti permettono di chiudere un contenzioso a condizioni più favorevoli. In particolare, l’accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/97) consente di chiudere l’accertamento dichiarando spontaneamente la propria posizione e versando una somma ridotta (con sanzioni ridotte al 3-8%), evitando il giudizio. Anche la mediazione tributaria o l’arbitrato (se applicabili) possono essere strade per transare sulla base di compromessi.
  • Piano del consumatore e sovraindebitamento: Se il contribuente è un privato non imprenditore o un piccolo professionista in grave crisi, può valutare di ricorrere alle procedure previste dalla L. 3/2012 (Legge sul sovraindebitamento). In particolare, un piano del consumatore omologato dal giudice può includere anche debiti tributari (IVA, Irpef, ecc.) consentendo di pagarli in via privilegiata e dilazionata. Dopo il completamento del piano si può chiedere esdebitazione (cancellazione) dei residui eventuali. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi iscritto al Ministero, può seguire queste procedure dall’inizio alla fine.
  • Accordi di ristrutturazione e concordati: Se sei una persona giuridica in stato di insolvenza o prefallimentare, esistono strumenti giuridici (accordi di ristrutturazione dei debiti ex D.Lgs. 3/2012, concordato preventivo ex L. 267/1942, concordato liquidatorio) che permettono di includere anche i debiti tributari nel piano di risanamento. In tali accordi il tribunale autorizza un piano di pagamento pluriennale dei debiti e può disporre riduzioni delle pretese creditorie con l’assenso dei creditori. Anche questa strada può essere valutata con il supporto di professionisti specializzati, per ridurre il carico complessivo delle cartelle IVA.

In sintesi, anche qualora l’esenzione venisse negata definitivamente, è possibile ridurre l’impatto del debito attraverso definizioni agevolate o ristrutturazioni del debito . L’importante è attivarsi subito: molti di questi strumenti richiedono adesione entro scadenze precise (ad es. entro il 31 luglio di ogni anno per nuove rateazioni, entro il 31 dicembre per le rotte, ecc.).

Errori comuni e consigli pratici

Per non compromettere la difesa, ecco alcuni consigli pratici da seguire (e cattive pratiche da evitare):

  • Non sottovalutare i termini: Il 60° giorno dalla notifica non è prorogabile. Anche se non accetti l’accertamento, devi proporre ricorso entro questo termine, pena l’inammissibilità . Segnala subito al professionista la data di ricezione e tieni monitorato il calendario.
  • Non comunicare con l’Ufficio senza strategia: Evita di presentare memorie o chiarimenti informali all’Agenzia senza prima aver consultato l’avvocato. Gli uffici fiscali a volte ritrattano posizioni dopo chiarimenti, ma questo approccio va coordinato per non precludersi azioni successivi (ad esempio, comporterebbe liquidazione formale in caso di assenso). Meglio rivolgersi ad un interlocutore terzo (ruolo conciliatore) o inserire argomenti nel ricorso.
  • Verifica l’effettivo oggetto della contestazione: Se AdE contesta l’esenzione, controlla se sta applicando correttamente l’imposta dovuta (forse la tua attività è soggetta a IVA ordinaria al 22%). In tal caso, valuta opportunità di rateizzare la nuova imposta anziché impugnare l’atto. A volte l’errore dell’Agenzia sta nell’applicare erroneamente aliquote (ad es. per servizi “turistici”).
  • Fai attenzione alla natura dei contratti di docenza: Se addebiti corsi svolti da professionisti con P.IVA, metti nero su bianco i dettagli dell’inquadramento (es. prestazione occasionale vs organizzazione di corso). La giurisprudenza distingue nettamente questi casi . Documenta l’assenza di un vincolo di subordinazione o organizzazione dell’ente tenitore verso i docenti esterni, per far valere l’interpretazione favorevole.
  • Preparati a fornire prove tecniche: In alcuni casi la valutazione della natura didattica può richiedere una perizia tecnica o una consulenza (ad es. per attestare che un corso on-line è equiparabile a istruzione scolastica). Considera la consulenza di un esperto pedagogico o valutatore esterno se l’Amministrazione contesta la qualità del servizio reso.
  • Mantieni la calma ed evita il conflitto diretto: A volte l’Amministrazione è disposta al dialogo costruttivo; in altri casi si mostra inflessibile. Meglio lasciare che sia il professionista di fiducia a gestire la comunicazione tecnica. Documenta comunque ogni contatto e accordo – ad esempio, se AdE concedere sospensioni o accordi di dilazione, ricorda di ottenerli per iscritto.
  • Usa un linguaggio chiaro nei ricorsi: Il ricorso tributario richiede un linguaggio tecnico, ma chiaro e conciso. Organizza i motivi di diritto con chiarezza logica: primo evidenzia la fattualità, poi richiamata la norma (art.10/1972), infine la giurisprudenza. Non eccedere in prolissità, ma cita sentenze come supporto (evita però di parafrasare eccessivamente: resta chiaro e puntuale). Il nostro staff sa strutturare atti processuali ottimizzati per la difesa.
  • Controlla la prescrizione: L’IVA si prescrive in cinque anni (più il periodo di imposta, per un totale di sei/ sette). Se l’accertamento riguarda anni molto passati, verifica che non sia già decorso il termine di accertamento o di riscossione (di norma 10 anni per debiti oltre 15.000€). In alcuni casi l’avviso potrebbe essere nullo per tardività.

In sintesi: preparazione, accuratezza e rapidità sono essenziali. Evita di improvvisare o di sottovalutare il carico potenziale dell’accertamento. Affidati a un team di esperti che conosce bene il linguaggio delle Commissioni tributarie e delle cancellerie fiscali.

Tabelle riepilogative

Norma / AttoContenuto principaleTermini rilevanti
DPR 633/1972 art. 10, c.1, n.20Esenzione IVA per prestazioni educative/didattiche rese da enti riconosciuti .
D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore)Riconosce l’esenzione anche agli enti del Terzo settore non commerciali .
Direttiva UE 2006/112 art. 132 (i)Parifica gli enti di diritto pubblico e organismi riconosciuti dello Stato per l’esenzione dei servizi educativi .
Cassazione (es. ord. 12218/2022)Conferma l’esenzione per servizi didattici di ogni genere, se erogati da istituti riconosciuti .
Corte di Giustizia (sent. C-434/05)Esclude dall’esenzione la mera messa a disposizione di insegnanti (non conteggiata come “insegnamento” ).
D.Lgs. 546/1992 (Cod. proc. trib.)Art. 19: termine 60 gg per presentare ricorso tributario; art. 25: modalità di impugnazione cartella; art. 47: deposito cauzionale per la sospensione giudiziale .Ricorso entro 60 gg dalla notifica ; deposito 1/3 entro 20 gg dall’impugnazione per sospensione .
Legge 3/2012 (sovraindebitamento)Consente piani del consumatore e accordi di ristrutturazione con esdebitazione finale dei residui.(vedi termini specifici delle procedure)
Accertamento con adesione (D.Lgs.218/97)Possibilità di sanare spontaneamente il debito con riduzione sanzioni al 3-8%.Entro 90 gg dalla notifica dell’avviso.
Strumento difensivo / definizioneDescrizioneEffetti principali
Ricorso tributarioImpugnazione formale presso la Comm. Tributaria; richiede motivi giuridici e documentazione probatoria.Può annullare l’accertamento o ridurlo; sospende (con garanzia) l’esecuzione .
Accertamento con adesioneComposizione negoziata con A. Entrate pre-giudizio, dietro pagamento parziale del tributo + sanzione agevolata (3-8%).Estingue il contenzioso con sanzioni ridotte.
Mediazione tributaria / ConciliazioneTentativo di chiusura in Commissione Trib. (centro di composizione) per ridurre le pretese tributarie (sanzioni -20%).Riesce se concordato; riduce le sanzioni amministrative.
Rateizzazione (Dilazione)Piano di pagamento pluriennale del debito fiscale residuo (termine max 72 rate trimestrali).Dilaziona il pagamento, evitando l’esecuzione coatta immediata.
Rottamazioni / DefinizioniPagamento in unica soluzione o in più anni di carichi affidati alla riscossione con cancellazione sanzioni e interessi.Estinzione dei debiti inclusi pagando solo capitale (o quote minime); per es. Rottam. Quater/Quinquies.
Piano del consumatore / EsdebitazioneStrumento per privati/imprenditori in crisi (L.3/2012): accordo giudiziale di ristrutturazione dei debiti + cancellazione residui.Ripianamento agevolato dei debiti IVA; dopo il piano i residui vengono spazzati via.
Accordi di ristrutturazione / ConcordatoProcedure concorsuali (art. 67 e ss. L. 267/1942) per aziende insolventi: piani di pagamento approvati dal Tribunale con cessione patrimoniale.Può includere IVA e imposte non pagate; impone riduzione del debito con approvazione dei creditori.

Domande e Risposte (FAQ)

  1. Chi può usufruire dell’esenzione IVA per attività educative?
    Possono beneficare dell’esenzione scuole pubbliche, scuole paritarie riconosciute (asili, licei, scuole professionali), università (statali o telematiche riconosciute), centri di formazione accreditati, enti del Terzo Settore (es. associazioni culturali, ONLUS o ETS) aventi finalità educative, istituti di istruzione militarie, ONP (Organismi non profit) riconosciuti, e in generale qualsiasi ente riconosciuto che svolga attività di insegnamento/formazione. Importante: devono essere riconosciuti o vigilati da una PA (Ministero, Regione, Comune) . Una associazione amatoriale non riconosciuta non gode dell’esenzione.
  2. Quali attività didattiche sono esenti?
    In linea generale, tutte le prestazioni didattiche e formative (scuola materna, elementare, media, corsi superiori e universitari, corsi professionali e di aggiornamento, corsi di lingua, formazione personale) sono esenti se l’ente erogatore è riconosciuto . Anche gli obblighi accessori (mensa, alloggio, libri, materiale didattico) collegati possono essere esenti se forniti contestualmente dalla stessa istituzione. Ad esempio, le lezioni di tennis impartite da un’Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta dal CONI sono esenti .
  3. L’insegnamento tenuto da un professionista con partita IVA nell’ambito di un corso altrui è esente?
    No. Se un professionista (avvocato, ingegnere, medico, ecc.) impartisce lezioni nell’ambito di un corso organizzato da un ente terzo e fattura con la propria partita IVA, la prestazione di docenza è imponibile. Infatti, tale attività viene attribuita all’attività professionale del docente (art.5 DPR 633/72) . L’esenzione si applica solo se il docente insegna “a titolo personale”, cioè senza essere reclutato come prestatore d’opera abituale dell’ente. In pratica, un professionista che partecipa come relatore occasionale a un convegno non riesce a esentare la sua parcella. Se invece l’ente stesso ha in organico i docenti e li impiega stabilmente, l’intera lezione rientra nell’attività istituzionale esente.
  4. Cos’è l’“attività di natura didattica” richiesta come requisito oggettivo?
    Significa che il servizio fornito deve avere effettivamente scopi formativi/educativi, non ricreativi o meramente promozionali. Rientrano perfino le attività di formazione continua e riqualificazione professionale. Non rientrano, invece, attività dove il fine principale è ludico o turistico. Ad esempio, un laboratorio educativo per minori è esente, mentre un “pacchetto vacanza per famiglie” con qualche attività didattica secondaria non lo è. I corsi di specializzazione (per conseguire una qualifica) sono esenti, ma se il corso è organizzato come pacchetto viaggio + scuola, bisogna valutare caso per caso: come visto, l’organizzazione di pacchetti rientra nell’agenzia viaggi (Cass. 2024).
  5. Cosa devo fare quando ricevo l’avviso di accertamento?
    Subito: 1) Verifica la data di notifica e i motivi della contestazione. 2) Rivolgiti a un professionista (avvocato tributarista e/o commercialista). 3) Inizia a raccogliere documenti che attestino i requisiti (statuto, autorizzazioni, curricula, corrispondenze con la PA). 4) Calcola tempestivamente l’IVA e le sanzioni contestate. 5) Valuta con l’esperto se presentare subito un’istanza di sospensione cautelare o rateizzazione, e prepara il ricorso tributario da notificare entro 60 giorni . Non restare inattivo: in assenza di azioni, l’atto diventa definitivo e può seguire immediatamente riscossione forzata.
  6. Entro quanto tempo devo impugnare l’atto?
    Il ricorso tributario va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (o della cartella) . Il dies a quo è la data della notifica dell’atto impositivo. Dal 2014 il termine è stato uniformato a 60 giorni (prima poteva essere 40), quindi non bisogna più aspettare 90 giorni come un tempo, ma reagire entro due mesi. Se si supera questo termine, il ricorso è inammissibile e non si può più contestare l’atto.
  7. Quanto devo depositare per sospendere l’esecuzione?
    In genere va versato un terzo dell’imposta (IVA) contestata, maggiorato degli interessi calcolati da quando doveva essere versata . Tale somma va versata entro 20 giorni dalla notifica dell’atto (tuttavia ormai i software richiedono il versamento entro il termine di ricorso, 60 gg). Il deposito è condizione per ottenere la sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’atto. Se non versi nulla, il ricorso non impedisce le misure esecutive (fino all’ordinanza cautelare, se concessa). In pratica, il legislatore chiede una “garanzia provvisoria” per concedere la pausa. Se invece l’atto è una cartella, il contribuente che presenta ricorso deve versare immediatamente il terzo del debito e il giudice ordinerà la sospensione della riscossione entro 60 gg . Se non versi, il giudizio decadrà.
  8. Cosa succede dopo aver fatto ricorso e deposito?
    Dopo il deposito, la riscossione coatta viene sospesa. L’ufficio non può più procedere (ad es. non può iscrivere ipoteche o pignorare) fino alla decisione di primo grado. In Commissione Tributaria Regionale (appello) o Provinciale (prima istanza) si discuterà il merito. Se vinci, l’atto viene annullato e l’Agenzia deve restituire quanto versato (IVA+interessi). Se perdi, il giudice dirà cosa pagare. In ogni caso, l’avvocato potrà anche chiedere misure ulteriori (precauzioni patrimoniali) in Tribunale per cautelarsi in attesa della sentenza. Se poi serve, si può impugnare in Cassazione sui punti di diritto (cosa che facciamo noi, in qualità di cassazionista).
  9. Posso ottenere un piano di rateizzazione?
    Sì. Il contribuente può chiedere la rateazione del debito tributario residuo sia in corso di ricorso che in caso di resistenza (art. 19 D.Lgs. 218/1997). Le condizioni sono vantaggiose: si può rateizzare fino a 72 rate trimestrali a interessi ridotti. Inoltre, la norma sulle rottamazioni recenti permette di aderire anche dopo la contestazione, fino a scadenze stabilite, per estinguere il debito in rate più brevi senza sanzioni. Noi consigliamo di valutare subito questa opzione se la difesa sembra rischiosa: conviene spesso una dilazione piuttosto che affrontare pignoramenti.
  10. Esistono penali per impugnare un atto “sbagliato” invece di pagarlo subito?
    No. Impugnare un avviso o una cartella non comporta alcun costo immediato oltre al deposito cauzionale. Al contrario, se l’atto fosse illegittimo il ricorso ti tutela e alla fine può costare meno che pagare anticipatamente (eviti sanzioni e interessi). L’unico rischio è la decadenza del ricorso se non inviato in tempo, e il deposito richiesto. Se temi la sanzione, ricorda che in caso di soccombenza restano comunque ridotte in base alla buona fede (almeno il 30% anziché 100%). Non esitare: restare inerti fa scattare sanzioni automatiche senza possibilità di riduzioni.
  11. Se AdE rinuncia all’accertamento o lo rettifica, cosa succede?
    Se l’Amministrazione decide di ritirare o modificare l’avviso (per esempio dopo un contenzioso oppure prima con un atto di autotutela), si può evitare il contenzioso. In tal caso non serve più fare ricorso (si ritira il ricorso già inviato) e si chiude la pratica. Spesso questo avviene nei casi dubbi: l’ufficio preferisce definire anziché insistere. Tuttavia, ciò non è garantito e non si deve contare su decisioni dell’ufficio. A volte è utile iniziare comunque il ricorso e contestualmente proporre accordi bonari.
  12. Cosa succede se pago solo parzialmente il debito?
    Se il ricorso è in corso e hai versato la garanzia, puoi continuare la procedura. Se invece decidi di pagare una parte del debito (ad es. per dilazionare il resto), conviene chiudere definendo o rateizzando il residuo. Paga almeno il dovuto, entro i termini, o chiedi subito la rateazione: altrimenti l’atto resta esecutivo. Se paghi l’intero importo richiesto, il ricorso di fatto diventa ininfluente; ma solo così scambi il contenzioso con un’azione esecutiva. L’ideale è confrontare l’onere di una definizione agevolata con l’esito probabile del giudizio.
  13. Posso ottenere un rimborso IVA su un acquisto errato di materiali o servizi del corso?
    Se hai acquistato beni o servizi (libri, attrezzature, ecc.) pagandovi l’IVA e in seguito scopri che non eri tenuto a versarla, puoi chiedere il rimborso o detrarre quei crediti IVA in dichiarazione. Ad esempio, se il tuo corso era esente e tu hai pagato IVA su consulenze, puoi recuperarla in compensazione. C’è un termine di 48 mesi per rimborso o compensazione dei crediti IVA. È però una questione distinta dalla contestazione dell’esenzione sulle vendite. Tuttavia, un professionista può verificare se conviene esercitare questo diritto, soprattutto se è stata annullata l’imposta sulle fatture d’uscita.
  14. Esempio pratico (simulazione): ipotizziamo un’associazione sportiva dilettantistica che organizza corsi di nuoto esenti. L’Agenzia contesta e applica IVA €10.000 più sanzioni per €15.000 (sanzione al 150%) e interessi €1.000, totale €26.000. Il ricorso verrà notificato entro 60 gg, allegando statuto ASL e riconoscimento CONI. Se il giudice accerta l’esenzione, l’Ente paga 0 € e recupera gli importi già versati. Se il giudice dà torto, si può chiedere una dilazione: ad es. chiedere la rateizzazione di €10.000 a 36 mesi e pagare immediatamente €7.200 (un terzo delle imposte come cauzione). Eventualmente si può tentare l’adesione con il 3% di sanzione (cioè €450) su €10.000, chiudendo col pagamento di circa €10.000+€450+interessi limitati. In ogni caso, agire rapidamente evita ulteriori interessi e blocca ipoteche.
  15. Quali sono le pene per dichiarazioni false?
    Se venisse accertato che l’esenzione è stata voluta in malafede (ad es. dichiarare falsamente di essere istituto riconosciuto), oltre alle sanzioni IVA scattano sanzioni penali tributarie (fino a 8 anni di reclusione per dichiarazione fraudolenta). Bisogna quindi evitare affermazioni non provate. La buona fede del contribuente è tutelata: basta dimostrare di aver interpretato in buona fede la normativa.
  16. Se l’ente è un ETS o APS, quali accorgimenti fiscali?
    Gli enti non profit (ONLUS fino al 2016, APS-ETS oggi) seguono regole particolari: fino al 31/12/2021 le ONLUS godevano di specifiche esenzioni IVA. Dal 2022 solo gli ETS riconosciuti (iscritti al RUNTS, con attività di interesse generale nel proprio statuto) possono usare l’esenzione dei servizi educativi. Nel ricorso va evidenziato lo status fiscale dell’ente (atto costitutivo, statuto, iscrizione nel registro region.) e la natura non commerciale delle attività educative. In molti casi una circolare o risoluzione degli anni passati chiarisce questi requisiti, utile da allegare.
  17. Cosa vuol dire “cessione di beni o prestazioni di servizi fuori dal campo di IVA”?
    Alcune attività non rientrano neppure nel campo dell’IVA, ad es. servizi di istruzione resi da enti pubblici con funzione istituzionale “exclusiva”. Se l’Agenzia contestasse l’esenzione ma l’attività fosse qualificabile come “un’attività di emanazione pubblica” (es. corsi obbligatori statali), si potrebbe sostenere che l’operazione è fuori campo IVA (art. 12 DPR 633/72). Tuttavia, questo richiede un contesto peculiare (rapporto statale degli utenti, corso obbligatorio per legge, ecc.). Se il caso lo permette, si può valutare questa difesa parallela.
  18. Quanto incide la giurisprudenza sul caso concreto?
    Moltissimo. Le sentenze della Cassazione e delle corti tributarie forniscono i criteri di interpretazione. Ad esempio, la Cass. 2018 n.14124 ha ampliato le maglie dell’esenzione (riconoscendola anche per associazioni sportive didattiche riconosciute), mentre gli interpelli recenti spiegano i limiti (es. 279/2023, 321/2023). Il nostro studio monitora costantemente le novità giurisprudenziali (compresi provvedimenti UE) per basare le argomentazioni su precedenti vincolanti. In sede di ricorso citiamo sempre le massime di legittimità corrispondenti al tuo caso.
  19. È meglio concordare con l’Agenzia o andare avanti con il contenzioso?
    Dipende. Se la tua posizione è molto solida e riconosciuta, potrebbe valer la pena insistere nel contenzioso per ottenere lo sgravio totale. Se invece vi sono dubbi (ad es. la tua attività è borderline), una soluzione di accordo (accertamento con adesione, mediazione) può evitare rischi. Il consiglio è valutare caso per caso: a volte accettare di rateizzare pagando l’imposta ridotta può essere più conveniente del rischio di una sconfitta in tribunale. Noi possiamo simulare gli esiti e proporti la strategia ottimale.
  20. Esempio pratico (simulazione): Un’impresa di formazione emette fattura esente per un corso e riceve un accertamento IVA di €20.000 con sanzioni €30.000 e interessi €2.000 (totale €52.000). Il contribuente deposita €6.667 (1/3) entro 60 gg e presenta ricorso. Se vince il giudizio, recupera €6.667; se perde e non acquiesce, gli rimane un debito residuo (che potrà rateizzare). Eventualmente può presentare domanda di definizione agevolata per abbattere le sanzioni (pagando solo IVA e interessi). Questa simulazione numerica è indicativa: un professionista potrà calcolare tutti gli scenari possibili con i dati reali del tuo caso.

Conclusione

Le dispute sull’applicazione dell’esenzione IVA alle attività educative richiedono un intervento tempestivo e specializzato. Nell’articolo abbiamo visto che tutti gli elementi normativi, giurisprudenziali e procedurali (DPR 633/72, D.Lgs. 117/2017, direttiva UE, Cassazione, Agenzia Entrate) puntano a un rigoroso controllo dei requisiti: l’attività deve essere strettamente formativa e l’ente formalmente riconosciuto.

Tuttavia, anche quando l’accertamento ci mette in difficoltà, esistono molti strumenti di tutela e definizione. Ricorrere al Tribunale Tributario entro i termini previsti , offrire adeguate garanzie e fondare il ricorso su documenti chiari permette di bloccare le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi auto) e adire tutte le vie legali disponibili. Se l’esito del contenzioso non fosse immediatamente favorevole, resta possibile rateizzare e definire il debito con forti riduzioni di sanzioni.

Affidati a professionisti esperti: In queste situazioni la competenza tecnica fa la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti possono valutare fin da subito la tua posizione, analizzare l’atto notificato e preparare un ricorso su misura. Grazie alla loro esperienza nel diritto tributario e bancario, potranno anche gestire trattative con l’Agenzia o predisporre piani di ristrutturazione/debitore se necessario. Intervenire con una strategia coerente può fermare sequestro di conti correnti, pignoramenti mobiliari o ipoteche immobiliari che potrebbero essere iscritti dopo 60 giorni .

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Fonti normative e giurisprudenziali: i riferimenti che abbiamo citato includono il DPR 633/1972 (art.10 n.20), la direttiva 2006/112/CE (art.132), il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), l’Accordo di sede locale 3/2012 (Legge sul sovraindebitamento), le circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, nonché le sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE (ad es. Cass. n.14124/2018 , Cass. 12218/2022 , Corte UE C-434/05 , ecc.), che sono state integrate con le più recenti interpretazioni ufficiali.

Sentenze principali citate:
– Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 1 giugno 2018, n. 14124 (criteri esenzione art.10 DPR 633/72) .
– Cass. civ., ordinanza 14 aprile 2022, n. 12218 (conferma esenzione per prestazioni didattiche rese da istituto riconosciuto) .
– Corte di Giustizia UE, sentenza 14 giugno 2007, C-434/05 (messa a disposizione di docenti non rientra nell’esenzione) .
– Agenzia Entrate, risposta a interpello 9 maggio 2023, n. 321/E (criteri di applicazione esenzione nelle attività educative ).

Queste decisioni e fonti istituzionali dimostrano come l’orientamento sia chiaro: l’esenzione IVA è un diritto del contribuente qualora siano rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi di legge . Se l’Agenzia delle Entrate lo contesta, è possibile reagire efficacemente facendo valere tale diritto con le armi giuridiche disponibili.

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza legale personalizzata. Per ogni decisione sulla tua situazione specifica è indispensabile il supporto diretto di un professionista abilitato.

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