Come Difendersi Quando L’agenzia Delle Entrate Contesta L’iva Sulle Operazioni Miste

Le operazioni miste – cioè quelle in cui il contribuente effettua sia prestazioni soggette a IVA sia prestazioni esenti o non imponibili – sono spesso al centro di complesse contestazioni fiscali. Un errore nell’applicare il pro-rata di detrazione o nel qualificare il tipo di operazione può comportare pesanti recuperi d’imposta, sanzioni e interessi. Inoltre, il rischio di vizi formali (ad esempio notifica irregolare, mancato contraddittorio, motivazione insufficiente) rende ancora più critico intervenire tempestivamente. Per questi motivi il tema è di grande importanza: difendersi bene è fondamentale per evitare errori che possono costare molto caro.

In questo articolo analizzeremo il quadro normativo vigente (aggiornato al 30 gennaio 2026) e la giurisprudenza più recente di Cassazione e Commissioni tributarie, per fornire un percorso pratico e dettagliato di difesa del contribuente. Vedremo passo passo cosa accade dopo la notifica dell’atto, quali termini rispettare, e quali strategie legali mettere in campo (ricorsi, sospensioni, contraddittorio, piani di rientro, definizioni agevolate, ecc.). Il tono è giuridico-divulgativo, rivolto a imprenditori, professionisti e privati che vogliono capire come tutelarsi efficacemente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – cassazionista e specialista in diritto bancario e tributario – guida uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. È iscritto nell’elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) del Ministero della Giustizia ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), nonché Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.Lgs. 118/2021. Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo coordina interventi integrati: analisi dell’atto fiscale, redazione di ricorsi in sede tributaria, istanze di sospensione cautelare, trattative con l’Agenzia delle Entrate, piani di rientro del debito e soluzioni stragiudiziali (composizioni negoziate, piani del consumatore, esdebitazione, ecc.).

Monardo e il suo team possono aiutarti concretamente: studiano l’atto di accertamento, verificano se ricorrono vizi formali o illegittimità, preparano i ricorsi motivati alla CTP/CTR e, se necessario, fino alla Cassazione . Nelle fasi esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti) assistono con istanze di sospensione urgente (art. 56 DPR 602/1973) o opposizioni cautelari. Durante l’iter possono anche proporre accertamenti con adesione o transazioni, negoziando dilazioni o riduzioni con l’Agenzia. Ogni strumento (conciliazione giudiziale, accertamento con adesione, rateazione, rottamazione, ecc.) viene valutato per ridurre al minimo sanzioni e interessi, evitando lungaggini giudiziarie.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il trattamento IVA delle operazioni miste è disciplinato principalmente dal D.P.R. 633/1972 (Testo unico IVA) e dalle sue modifiche. Tra le norme chiave troviamo:

  • Art. 2, comma 2, DPR 633/72: definisce le cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili, esenti o non soggette. Si applica l’IVA salvo le ipotesi di esclusione o esenzione previste dalla legge.
  • Art. 8 DPR 633/72: elenca le operazioni fuori campo (non imponibili), come le esportazioni.
  • Art. 10 DPR 633/72: elenca le operazioni esenti (es. servizi sanitari, noleggio navi per migrazioni di emergenza – come chiarito dall’Agenzia delle Entrate ).
  • Art. 17 DPR 633/72: disciplina l’inversione contabile (reverse charge) per settori a rischio (edilizia, oro, elettronica, ecc.). L’utilizzo improprio del reverse può dare adito a contestazioni (cfr. caso oro e preziosi ).
  • Art. 19 e 19-bis DPR 633/72: prescrivono il pro-rata di detraibilità per i soggetti che compiono contemporaneamente operazioni imponibili e esenti. L’art. 19 bis stabilisce che, in linea generale, se si effettuano sia operazioni imponibili che esenti, l’IVA a monte sugli acquisti è detraibile in misura forfettaria, calcolata come rapporto tra operazioni imponibili e totale delle operazioni (imponibili+esenti) . In pratica:

“La percentuale di detrazione è calcolata in misura pari al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti” .

  • Art. 36, comma 3 e 5 DPR 633/72: consentono all’operatore economico di tenere contabilità separata per diverse attività ai fini IVA (anche con riferimento alla categoria catastale degli immobili) . In tal caso la detrazione dell’IVA segue regole diverse: le spese relative a ciascuna attività devono essere imputate secondo l’effettivo utilizzo , ed i costi della parte imponibile sono integralmente detraibili , mentre quelli relativi all’attività esente/partecipativa restano indetraibili. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che l’opzione per contabilità separate è legittima solo se le attività sono effettivamente distinte, svolte in modo sistematico e non occasionale .

Dal punto di vista giurisprudenziale, le sentenze più recenti della Cassazione confermano questi principi e aggiungono chiarimenti sulla prova, la buona fede del contribuente e i limiti dell’accertamento fiscale. Alcuni orientamenti chiave:

  • Contabilità separata: Con la sentenza Cass. SS.UU. n. 16667/2023 la Corte ha accolto il ricorso di una contribuente che aveva optato per la separazione IVA tra locazioni esenti di immobili ad uso abitativo e locazioni imponibili di immobili strumentali . La Cassazione ha ribadito che, se l’opzione di separazione è esercitata correttamente (attività distinte per assetto organizzativo e categoria catastale), i costi imputati all’attività imponibile danno diritto a detrazione piena (non forfetaria) , mentre i costi promiscui vanno ripartiti in base all’effettiva utilizzazione . In quel caso il giudice tributario di merito aveva erroneamente aggregato tutte le attività in un unico sezionale, applicando il pro-rata al 100%. La Cassazione ha rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, l’opzione separata era legittima e doveva essere rispettata . Questo caso conferma la strategia difensiva di «separare» le attività (es. per diversi codici catastali o linee di business) quando ricorre: in tal modo si evita di subire gli effetti negativi del pro-rata generale.
  • Onere della prova e buona fede: Se l’Agenzia contesta operazioni fittizie o improprie (per esempio fatture inesistenti o reverse charge indebito), spetta sempre all’Amministrazione finanziaria provare gli elementi della frode. Le ultime sentenze ribadiscono che il Fisco deve dimostrare, con indizi gravi e concordanti, l’inesistenza materiale della prestazione o la consapevolezza del contribuente nella frode . Ad esempio, la Cass. ha affermato che l’Agenzia deve fornire elementi (assenza di sede del fornitore, mancata dichiarazione IVA, ecc.) che fanno presumere la “cartiera” . Solo se questo primo step di prova è compiuto, si sposta l’onere sul contribuente di dimostrare di aver agito in buona fede, acquisendo documenti probatori concreti. La Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 2800/2025 e 30644/2025) ha sottolineato che il mero possesso di una fattura formale non basta come prova di realtà dell’operazione . Se viene accertata l’inesistenza oggettiva di un’operazione, il contribuente non può far valere la propria ignoranza, perché «sa se e quanto ha ricevuto» . In sintesi: Agenzia deve provare frode e dolo; contribuente deve rispondere con prova dell’operazione ovvero della propria diligenza .
  • Responsabilità del committente: In alcuni settori (appalti, edilizia) esiste una solidarietà sanzionatoria fra cedente e cessionario. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito recentemente che se il cedente emette fattura senza IVA (anche in maniera errata o indebita), il cessionario non ha obbligo autonomo di «integrare» l’IVA . In pratica, se il fornitore commette un errore nella fattura (dichiarando erroneamente un’operazione esente), il cliente non può essere sanzionato per mancata applicazione dell’IVA: il regime IVA è determinato dall’operazione, non da una “carenza meramente formale” dell’atto .

Oltre alla Cassazione, segnaliamo pure interventi di Corte di Giustizia UE, come la sentenza C‑378/15 (14 dicembre 2016), che ha confermato la validità del meccanismo pro-rata nell’ordinamento UE: anche in chiave comunitaria, la separazione delle attività IVA (art. 36 DPR 633/72) offre agli operatori la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti di detrazione .

In sintesi, normativamente le operazioni miste danno luogo al pro-rata di detrazione (art.19-bis DPR 633/72) se esiste stabile coesistenza di operazioni imponibili ed esenti. Tuttavia, la prassi amministrativa e la giurisprudenza chiariscono che il pro-rata si applica solo alle operazioni esenti NON occasionali e funzionali all’attività ordinaria . Le operazioni straordinarie o isolate (cessione di un immobile patrimonio, ecc.) escono dall’ambito del pro-rata e vengono gestite secondo il principio dell’utilizzo specifico dei beni (art. 19, c.2) . Queste regole costituiscono il riferimento normativo per la difesa: per esempio, una corposa giurisprudenza tributaria ha escluso dal calcolo del pro-rata alcuni ricavi “straordinari” o investimenti dismessi, proprio per non falsare la media ordinaria .

Procedura dopo la notifica dell’atto

Una volta ricevuto un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio, è cruciale muoversi subito con strategia. I passaggi procedurali tipici sono:

  • Controllo formale dell’atto: Verifica immediatamente i dati dell’avviso o cartella (intestazione, codice fiscale, periodo, firme, protocolli). Vizi formali (notifica sbagliata, dati discordanti, termini di decadenza passati) possono rendere l’atto annullabile. Ad esempio, la mancata convocazione al contraddittorio obbligatorio (art. 12-bis DPR 600/73) comporta nullità dell’avviso definitivo. Allo stesso modo, errori di calcolo evidenti o omissioni di motivazione (come evidenziato dalla Cass. 16667/2023) vanno impugnati per insufficienza motivazionale .
  • Tempi e termini:
  • Decadenza dell’accertamento: di norma l’Agenzia deve notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’IVA avrebbe dovuto essere versata . Se l’accertamento viene notificato oltre questo termine (salvo interruzioni o sospensioni), il contribuente può opporsi per decadenza. Anche le cartelle esattoriali devono essere notificate entro 5 anni, altrimenti sono impugnabili .
  • Ricorso tributario: dal giorno di notifica dell’avviso o della cartella, si hanno 60 giorni per proporre ricorso scritto alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) territorialmente competente . Il ricorso deve esporre i motivi di opposizione (vizi di notifica, errata qualificazione giuridica, omessa prova dell’operazione, ecc.). È essenziale rispettare questo termine di decadenza: trascorsi i 60 giorni senza impugnazione, si perde il diritto alla difesa sul merito .
  • Contraddittorio preventivo: se l’Agenzia ha inviato prima un invito al contraddittorio (art.12-bis D.P.R. 600/73), può essere convocata una riunione per discutere l’accertamento prima dell’atto formale. La mancata presentazione o i tempi brevi non pregiudicano il diritto di difesa: in caso di contraddittorio omesso o irregolare, si potrà eccepire la nullità dell’atto (come previsto dalle norme sul giusto processo tributario) .
  • Possibilità di definizione agevolata: Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente ha facoltà di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) . In pratica, può presentare istanza di adesione per negoziare una riduzione delle imposte contestate, versando almeno le somme minime dovute (interessi e sanzioni ridotte al 50%). Questo strumento può dimezzare sanzioni (ad es. da 90–180% a 45–90%) e consentire rateizzazioni. In alternativa, si può tentare la conciliazione giudiziale (art. 17 D.Lgs. 546/92) durante il contenzioso. L’Avv. Monardo e il suo team possono avviare immediatamente queste trattative con l’Agenzia, facendo leva su perizie o dati econometrici per limare il quantum del debito e ottenere pagamenti dilazionati .
  • Ricorso in Commissione Tributaria: Se non si definisce con adesione, occorre preparare il ricorso alla CTP entro 60 giorni . Il contribuente potrà allegare documenti (fatture, contratti, ricevute bancarie, analisi tecniche) e argomentare le proprie ragioni secondo la normativa e la giurisprudenza. In tal sede si evidenziano le violazioni di legge (ad es. violazione dell’art.19 DPR 633/72, o errata qualificazione giuridica) e ogni vizio di motivazione. Nel ricorso si può richiedere anche la sospensione dell’esecuzione se sono già stati iscritti fermi o ipoteche su beni; in tal caso si deposita ricorso cautelare (art. 56 DPR 602/73), spesso offrendo una garanzia (fideiussione o ipoteca) per bloccare le azioni esecutive in attesa della decisione .
  • Appello e Cassazione: In caso di esito negativo in primo grado, si può proporre appello alla CTP Regionale entro altri 60 giorni dalla sentenza. Se anche l’appello conferma l’accertamento, l’ultimo grado è il ricorso per Cassazione (termini nuovamente 60 giorni). L’Avv. Monardo, in quanto cassazionista, è abilitato a proporre tali impugnazioni. Le argomentazioni in sede di Cassazione riprendono vizi di diritto e processuali (motivo di legittimità), citando sentenze analoghe (es. Cass. 16667/2023 su contabilità separate, o altri precedenti citati nei motivi ).
  • Cartella esattoriale: Se la Commissione Tributaria conferma definitivamente l’accertamento, l’Agenzia delle Entrate potrà emettere una cartella di pagamento pari all’imposta accertata (più sanzioni e interessi). Anche contro la cartella si ha 60 giorni per proporre ricorso alla CTP . È importante verificare tempestivamente la correttezza formale della cartella (importi, legami con avviso). Dopo la notifica della cartella decorrono i termini di prescrizione (in genere 5 anni) delle somme iscritte a ruolo.


Foto: contribuente impegnato nella verifica di documenti fiscali dopo un’accertamento IVA. Subito dopo la notifica dell’atto di accertamento, è fondamentale controllare tutti gli aspetti procedurali (vizi di notifica, scadenze, contraddittorio). Agire entro i termini consente di impugnare l’atto in Commissione Tributaria, chiedere l’accertamento con adesione o bloccare le azioni esecutive con una sospensione d’urgenza .

Durante tutto il contenzioso è poi essenziale rispettare gli obblighi di documentazione e partecipare diligentemente ad ogni fase (es. audizioni, conferenze di servizi). L’assistenza di un avvocato specializzato permette di predisporre correttamente i ricorsi, selezionare le prove (ad esempio perizie o consulenze tecniche in commissione) e valutare scelte operative (come la separazione volontaria di sezionali IVA, già prevista dalla legge e valorizzata dalla giurisprudenza ).

Strategie difensive e onere della prova

Difesa nel merito

In primo luogo, va difesa sul merito la qualificazione delle operazioni e l’applicazione del corretto regime IVA:

  • Dimostrare i presupposti del regime IVA applicato. Se si afferma di aver eseguito operazioni imponibili (o viceversa esenti) occorre fornire prova: fatture, contratti, documentazione di consegna e qualsiasi elemento che confermi la natura dell’operazione. Ad esempio, nel caso di inversione contabile sul commercio di oro e rottami preziosi, il contribuente deve dimostrare il requisito della purezza dei metalli e la destinazione a fusione . Allo stesso modo, se l’Agenzia contesta come imponibili delle operazioni che il contribuente ritiene esenti (o viceversa), bisogna raccogliere elementi (es. attestazioni tecniche, analisi di laboratorio, dichiarazioni di terzi) per dimostrare la corretta classificazione.
  • Pro-rate di detrazione. Se l’accertamento riguarda il calcolo del pro-rata, occorre verificare se sono rispettati i criteri normativi. Come visto, il pro-rata si applica solo se le operazioni esenti non sono occasionali e sono complementari all’oggetto d’impresa . Ad esempio, la Circolare n. 16/E/2023 e alcuni interpelli Agenzia (risposta 83/2023) hanno specificato che servizi o cessioni occasionali (es. alienazione straordinaria di un bene aziendale) non concorrono al pro-rata . In tal caso vige il criterio di utilizzazione specifica (art.19 c.2 DPR 633/72). Strategia difensiva: dimostrare che le operazioni esenti sono sporadiche (eventuali intercettazioni contabili, delibere assembleari di cessione immobiliare, ecc.); sulla base di Cass. SS.UU. 16667/2023, si può chiedere la separazione contabile (es. dividendo l’attività ordinaria da quella straordinaria) .
  • Contabilità separata. Se si svolgono più attività, come nel caso di Cass. 16667/2023, la legge consente di tenere contabilità IVA separate per evitare che le operazioni esenti di un ramo intacchino il pro-rata di un altro. La Cassazione ha ribadito che questo è legittimo a condizione che le attività siano «sostanzialmente diverse» e sistematiche . In tal caso i costi dell’attività imponibile godono di detrazione piena . Nell’atto di ricorso si può invocare tale principio: se l’ufficio ha ignorato un’opzione separata, va rilevato l’errore; se non si era optato, si può spiegare nel ricorso la ragionevolezza della separazione in virtù di precedenti analoghi (tra i quali Cass. 16667/2023) .
  • Prova dei costi promiscui. Quando si esercita l’opzione di contabilità separata, la Cassazione impone che i costi “promiscui” (beni o servizi utilizzati per entrambe le attività) siano ripartiti secondo la concreta utilizzazione . Il contribuente deve quindi documentare, con criteri oggettivi (es. tabulati, percentuali di utilizzo, perizia tecnica), come i costi comuni sono stati imputati alle due attività. L’onere di questa prova grava su di lui . In mancanza di prova, il Fisco potrà applicare un criterio forfettario: in tal caso conviene fornire anche una stima prudenziale (ad esempio con CTU) per evitare una decurtazione eccessiva della detraibilità.
  • Burden of proof (onere della prova). Se l’Agenzia sostiene l’inesistenza di alcune fatture o operazioni, deve esserne convinta tramite prove documentali o presunzioni gravi (ad es. mancanza di attività del fornitore) . Nel ricorso si può contestare l’accertamento chiedendo al Fisco di indicare le prove a suo carico. A quel punto spetta all’Amministrazione provare gli elementi della frode; solo se riesce ad accertare che gli atti di spesa sono fittizi, il contribuente dovrà dimostrare la propria buona fede (ad esempio provando la reale prestazione o perlomeno di aver adottato tutte le cautele possibili nel verificare l’affidabilità del fornitore) .

Aspetti formali e procedurali

Oltre alle questioni di merito, molte contestazioni IVA su operazioni miste derivano da vizi formali o irregolarità. Alcuni consigli pratici:

  • Vizi di notifica e forma: controllare esattamente l’atto di accertamento/cartella. Errori nei dati anagrafici, omissioni di numeri protocolli, notifiche irregolari (ad es. invio di PEC anziché raccomandata R/R) possono comportare la nullità dell’atto o rendere possibile rifare la notifica. Va citata la normativa a sostegno, se possibile (ad es. art. 12 D.lgs. 546/92 sui requisiti formali dell’atto). Ricordiamo Cass. 16667/2023, in cui la Corte ha sanzionato la CTR che non aveva motivato l’accertamento (anche solo parafrasando la norma) . In ricorso possono essere sollevati questi motivi di nullità o inesistenza del contraddittorio.
  • Contestare la motivazione: un atto fiscale motivato solo con formule scollegate può essere impugnato per difetto di motivazione (violazione dello Statuto del contribuente, art. 7 L. 212/2000). Se la motivazione è semplicemente ripetitiva, viziata o generica (ad es. “ritenuto indebita l’applicazione dell’esenzione”), si può chiedere l’annullamento dell’atto ai sensi degli artt. 2 e 7 dello Statuto .
  • Opporsi agli atti esecutivi: se il credito IVA accertato è già stato affidato alla riscossione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può intraprendere ipoteche, fermi o pignoramenti. Per sospendere tali azioni, è possibile proporre un ricorso d’urgenza al giudice tributario per sospensione (art. 56 DPR 602/1973) , a patto di prestare idonea garanzia (fideiussione bancaria o pegno). L’Avv. Monardo può seguire queste fasi, magari cogliendo l’occasione per trattare un accordo con il concessionario (es. adozione di un piano rateale o saldo e stralcio) prima che si perfezionino le esecuzioni.
  • Ravvedimento e autotutela: Se il contribuente si accorge dell’errore prima della notifica, può correggere spontaneamente con un ravvedimento operoso (autoliquidazione IVA integrativa) entro la scadenza della dichiarazione successiva . Questo permette di versare l’IVA non fatturata con sanzioni ridotte (fino al 6% se entro 90 giorni ). Se invece l’atto è già notificato, resta solo l’azione contenziosa: dopo l’avviso non è più possibile fare ravvedimento, e scattano le sanzioni piene. In ogni caso, va sfruttato ogni margine prima che l’iscrizione a ruolo diventi definitiva .
  • Strategie stragiudiziali: Anche dopo aver deciso di impugnare, si può sfruttare il tempo a disposizione per valutare una risoluzione extragiudiziale del debito. Oltre all’accertamento con adesione, esistono agevolazioni e piani di emergenza: ad esempio, il contribuente può aderire alle definizioni agevolate delle cartelle (artt. 3-7 D.L. 119/2018, convertito e successive proroghe – c.d. “rottamazione delle cartelle”) se entro i termini stabiliti. Oppure valutare il saldo e stralcio ex art.29 L. 197/2022 se sussistono le condizioni reddituali. Tali scelte vanno fatte tempestivamente, spesso prima della decisione definitiva del giudice, per sfruttare le possibilità offerte dalle normative di pace fiscale recenti .
  • Delega del mandato e consulenze tecniche: in fase contenziosa può essere opportuno produrre consulenze di esperti (CTU in commissione o perizie di parte) su aspetti tecnici (es. calcolo del pro-rata, destinazione d’uso, analisi di dati contabili). In sede di ricorso giova richiamare sentenze analoghe (come Cass. 16667/2023 sulla separazione contabile , o Cass. 37255/2022 sulla responsabilità del committente ) per rafforzare le tesi difensive.

Le strategie difensive sono quindi molteplici e complementari. In concreto, un contribuente sotto accertamento dovrebbe procedere così:

  1. Analisi preliminare: esame attento dell’avviso/cartella con il proprio consulente, individuazione dei punti deboli (errori, omissioni, vizi) e raccolta documentale.
  2. Contraddittorio e chiarimenti: se possibile, rispondere subito con memorie difensive all’Ufficio (prima dell’avviso definitivo) per correggere eventuali errori di fatto.
  3. Azione amministrativa: valutare un rapido ravvedimento su violazioni formali se non ancora decadenza; oppure proporre l’adesione all’accertamento per negoziare la riduzione del debito fiscale.
  4. Ricorso tributario: entro 60 giorni, depositare ricorso con motivi ben strutturati; richiedere la sospensione (con fideiussione) in presenza di imminenti azioni esecutive.
  5. Mediazione contabile: mostrare all’Agenzia (anche tramite CTU o memoria extra) prove di un utilizzo effettivo/per converso errori contabili del Fisco; tentare una composizione economica (saldo e stralcio, dilazione ulteriori, ristrutturazione del debito).

In ogni fase, la tempestività e la consulenza tecnica legale sono fondamentali. La difesa tecnica dell’Avv. Monardo può intervenire non solo nel contenzioso, ma già dall’inizio per esaminare l’atto di accertamento e preparare una solida difesa priva di punti deboli, riducendo al minimo rischi di rigetto per vizi formali.

Strumenti alternativi di soluzione

Oltre al classico ricorso, il contribuente ha oggi a disposizione diverse opzioni stragiudiziali e agevolate per contenere il debito IVA contestato:

  • Definizione agevolata delle cartelle (“rottamazione”/“saldo e stralcio”): Le leggi di bilancio degli ultimi anni (ad es. L. 234/2021 e successive norme di attuazione) hanno previsto la possibilità di definire con sconti o esoneri parziali le cartelle esattoriali pendenti. Se entro i termini stabiliti il contribuente presenta domanda di rottamazione, potrà pagare un importo ridotto senza dover ricorrere al giudice. Analogamente, il saldo e stralcio consente di pagare una percentuale minima del debito (fino al 16% per debiti previdenziali e IVA), sulla base dell’indicatore ISEE. Questi strumenti possono eliminare gran parte delle sanzioni e interessi; tuttavia, il contribuente deve valutare se è più conveniente della lunga strada giudiziale. L’Avv. Monardo assiste nella compilazione delle domande e nelle trattative con l’agente della riscossione.
  • Rateizzazione del debito: Anche senza definizione agevolata, è possibile richiedere dilazioni con Agenzia-Riscossione. La legge consente fino a 72 rate mensili per debiti IVA (art. 19, DPR 602/73). Il contribuente può presentare istanza motivata, in genere fornendo garanzie o dimostrando la propria oggettiva situazione economica critica. Lo Studio Monardo può negoziare i piani di pagamento (ad esempio prolungando le rateazioni) e monitorare il rispetto delle scadenze.
  • Piani del consumatore e sovraindebitamento: Se il contribuente è una persona fisica o imprenditore non fallibile in crisi, la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento permette di accedere al piano del consumatore o all’accordo di composizione della crisi. In tali procedure, si presentano i propri debiti (anche fiscali) ad un giudice, proponendo un piano di rientro sostenibile basato sulle possibilità economiche. Se accettato, i debiti rinegoziati possono essere ridotti in parte ed estinti con pagamenti frazionati. L’Avv. Monardo, iscritto come Gestore della Crisi e fiduciario OCC, è abilitato a redigere questi piani e a seguire la pratica presso il Tribunale. In base al D.Lgs. 118/2021, può anche negoziare un accordo di ristrutturazione con i creditori fiscali e finanziari, concordando eventuali sconti delle somme dovute.
  • Accordi stragiudiziali con l’Agenzia: Anche in fase amministrativa di accertamento, si può puntare a un accordo (diverso dall’adesione formale) con l’Ufficio delle Entrate. Con un approccio collaborativo, l’Avv. Monardo può trattare i termini di pagamento (ad es. variando il numero di rate, riducendo la base imponibile da contestare) mostrando dati di realtà (flussi di cassa, prospetti economici) che giustificano un compromesso. Spesso, soprattutto per imprese in crisi, arrivare a un compromesso stragiudiziale evita tempi lunghi e costosi del contenzioso.
  • Liquidazione giudiziale e fallimento: In casi estremi (impresa insolvente), l’IVA contestata può rientrare nell’attivo del fallimento o della liquidazione coatta. Qui opera il Giudice Delegato e i curatori, ma il debitore può comunque insinuare il debito allo Stato e partecipare alla procedura. A volte è vantaggioso proporre un concordato preventivo (c.d. concordato “in bianco”) per ricollocare il debito IVA nel piano di concordato, magari con minore soddisfazione del credito.


Foto: martello del giudice e libro contabile aperto, simboli della controversia tributaria. Quando è necessario, l’assistenza legale deve arrivare fino al giudice. Ecco perché, anche nella conclusione del dibattimento (Commissione Tributaria Provinciale, Regionale o Cassazione), l’Avv. Monardo può proporre opposizioni cautelari (sospensione ingiunzioni fiscali), costituirsi in giudizio con memorie motivazionali, e, se serve, avanzare ricorso straordinario al Capo dello Stato o istanze di annullamento d’ufficio. Infine, nelle fasi esecutive dopo la sentenza definitiva, egli tutela il cliente opponendosi alle misure esecutive (sequestro conservativo, ipoteca illegittima, ecc.) e utilizzando strumenti come l’esdebitazione se il debitore ha beneficiato del sovraindebitamento .

Errori comuni e consigli pratici: Tra gli errori che provocano contenzioso figurano: non tenere contabilità separate quando sarebbe possibile (per poi subire il pro-rata su tutta l’attività); scordare di seguire i formalismi degli interpelli o del contraddittorio; trascurare di documentare il criterio di ripartizione dei costi comuni; e naturalmente dimenticare di impugnare gli atti nei termini. Si consiglia sempre di: mantenere traccia di tutta la documentazione commerciale (fatture, bolle, ordini) – elemento cruciale sia in contabilità ordinaria sia in caso di contestazioni ; attivarsi non appena arriva l’atto (i termini fiscali sono perentori); coinvolgere consulenti specializzati fin da subito; e, soprattutto, avere un piano di difesa integrato fra soluzioni stragiudiziali e giudiziarie.

Tabella riepilogativa: termini e strumenti difensivi

TemaDisposizioniTermini/Osservazioni
Termine decadenza accert.D.P.R. 602/1973 (art. 25)Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo
Termine ricorso in CTPD.lgs. 546/1992 (art. 21)60 giorni dalla notifica dell’avviso/cartella
Contabilità separataD.P.R. 633/72 art. 36, c.3-5Opzione possibile se attività distinte e sistematiche
Accertamento con adesioneD.lgs. 218/97 (art. 6)Istanza entro 60 giorni dall’atto
Rateazione debito IVAD.P.R. 602/1973 (art. 19)Fino a 72 rate (sanatoria IVA e sanzioni sospese)
Sanzioni IVA omesseD.lgs. 471/97 (art. 6)90–180% IVA omessa (min. €500 per violazione)
Pro-rata detraibilitàD.P.R. 633/72 art. 19-bis% detrazione = operazioni detraibili / tot. operazioni
Blocco esecuzioniD.P.R. 602/73 (art. 56)Ricorso cautelare entro 30 giorni con garanzia
Definizione agevolataL. 197/2022, L. 234/2021, D.L. 119/2018Domanda entro i termini stabiliti dalle leggi

FAQ – Domande e risposte pratiche

  1. Che cosa si intende per “operazioni miste” ai fini IVA?
    Si parla di operazioni miste quando un soggetto compie contemporaneamente operazioni soggette a IVA e operazioni esenti o non imponibili (ad esempio, servizi misti verso P.A. con prezzo esente e imponibile, oppure vendite interne ed estere nello stesso periodo). In presenza di operazioni miste, si applica normalmente il criterio del pro-rata di detraibilità (art.19-bis DPR 633/72): l’IVA a credito sugli acquisti è detraibile solo in parte, in base al rapporto fra operazioni imponibili ed esenti . Tuttavia, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, il pro-rata si applica solo se le operazioni esenti non sono saltuarie e sono funzionali all’attività: se invece sono sporadiche o marginali (es. vendite di beni strumentali ceduti saltuariamente), si deve seguire il criterio di utilizzo specifico (art.19 c.2) .
  2. Come si calcola concretamente il pro-rata IVA?
    Ai sensi dell’art. 19-bis, c.2, DPR 633/72, la percentuale di detrazione è data dal rapporto tra: (a) valore delle operazioni che danno diritto alla detrazione IVA (operazioni imponibili), e (b) il totale delle operazioni, comprensivo anche di quelle esenti. In termini pratici: % detrazione = (imponibile operazioni detraibili) / (imponibile + esente totale) . Ad esempio, se in un anno l’ammontare delle vendite imponibili è 70 e delle vendite esenti è 30, il pro-rata è 70/(70+30)=70%. Questa percentuale si applica all’IVA sugli acquisti: detrae il 70% dell’IVA pagata sui costi. Se però le operazioni esenti non sono continuative, non si applica questo schema e si contano solo i costi specificamente destinati alle operazioni imponibili (utile nelle cessioni straordinarie) .
  3. Cos’è l’opzione per contabilità separata e quando conviene esercitarla?
    L’art. 36, c.3 DPR 633/72 consente di tenere contabilità IVA separata per attività diverse (anche soltanto in ragione di categoria catastale, come chiarito dalla Cassazione ). In pratica, se svolgo due attività (ad es. affitti esenti di case abitative vs locazioni imponibili di locali commerciali), posso gestire sezionali distinti. I vantaggi: per l’attività imponibile, posso detrarre tutta l’IVA sugli acquisti; per l’attività esente, rinuncio alla detrazione. La Cassazione n.16667/2023 ha confermato che è legittimo esercitare questa opzione purché le attività siano sostanzialmente diverse e svolte in modo continuativo . Se invece le attività fossero simili o occasionali, l’opzione non sarebbe ammessa. Conviene verificarlo: talvolta il contribuente ignora questa possibilità e subisce un pro-rata sfavorevole che invece poteva evitare .
  4. Chi deve provare che un’operazione è realmente avvenuta o invece fittizia?
    In caso di contestazione di fatture (ad es. l’Agenzia sostiene che alcune cessioni siano fittizie), in linea generale spetta all’Amministrazione finanziaria provare l’inesistenza dell’operazione . La Cassazione ha stabilito che il Fisco deve fornire elementi e indizi gravi (assenza di struttura del fornitore, mancata dichiarazione, etc.) che rendano verosimile l’ipotesi di una “cartiera” . Solo se questo primo onere è assolto, il contribuente dovrà dimostrare di aver agito con diligenza, assumendo di aver fatto tutto il possibile per verificare la regolarità del fornitore. In concreto, il contribuente ha due vie: (1) dimostrare che l’operazione c’è stata realmente (fatture, DDT, prova di consegna e pagamento) ; oppure, (2) se proprio è stato frodato per conto altrui, dimostrare di non aver neppure sospettato nulla, ossia di aver adottato la massima cautela (bonifici tracciati, controlli a campione sul cliente) . Va sottolineato: il semplice possesso di una fattura e una ricevuta di bonifico non sono prove sufficienti di buona fede, perché entrambi possono far parte del meccanismo fraudolento .
  5. Entro quanto tempo posso fare ricorso e cosa devo fare contro la cartella?
    Dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento, hai 60 giorni di tempo per depositare un ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale . Se l’atto oggetto di avviso diventa cartella di pagamento (iscritta a ruolo), hai altri 60 giorni dalla notifica della cartella per impugnarla . L’atto di ricorso deve essere redatto in forma scritta (anche in carta semplice) e deve indicare dettagliatamente le motivazioni (es. vizi formali, errata qualificazione IVA, errori di calcolo) . Nel frattempo, vale la pena verificare subito i dati della cartella: scadenze, importi, base imponibile, voci di sanzione e interessi. Se ci sono errori, vanno segnalati nel ricorso. Se hai dubbi sulla scadenza (ad esempio la cartella è venuta dopo più di 5 anni dall’imponibile), puoi contestare la cartella per decadenza del ruolo .
  6. Si può chiedere una sospensione delle esecuzioni (pignoramenti, ipoteche)?
    Sì, soprattutto quando il debito è ingente. Appena notificata la cartella (o esistono già fermi/ipoteche), si può proporre un ricorso per sospensione d’urgenza (art. 56 D.P.R. 602/1973) presso la Commissione Tributaria. Bisogna però prestare una garanzia adeguata (ad esempio, fideiussione bancaria di importo pari all’imposta dovuta) per ottenere la sospensione. Questo è un ricorso cautelare che blocca le esecuzioni sino alla decisione del giudice tributario. In alternativa si può fare opposizione a decreto ingiuntivo fiscale (art. 615 c.p.c.), se l’Agenzia ha già emesso ingiunzione. L’obiettivo è guadagnare tempo: se si ottiene sospensiva, si può poi definire la questione nel ricorso ordinario con serena pianificazione.
  7. Cosa succede se l’attività esente è solo occasionale?
    Se le operazioni esenti (o non imponibili) sono occasioni straordinarie, l’Agenzia sostiene che non devono entrare nel calcolo del pro-rata (che serve a misurare l’attività normale) . In tal caso si applica il criterio dell’utilizzo specifico: l’IVA sugli acquisti relativi a queste operazioni rimane indetraibile . L’Agenzia delle Entrate ha confermato (Interpello 83/2023) che per operazioni esenti occasionali non si può ricorrere al pro-rata, specialmente se non sono funzionali all’oggetto aziendale . In pratica, se hai svolto un’operazione isolata (es. nolo di una nave per emergenza, vendita di un cespite), devi calcolare l’IVA detraibile solo sugli acquisti specificamente connessi alle sole operazioni imponibili. La strategia difensiva consiste nel dimostrare la non abitualità: si possono allegare ad esempio delibere assembleari che certificano l’eccezionalità, periodi di inattività fiscale sul ramo d’azienda, o qualsiasi documento che attesti la sporadicità dell’attività esente.
  8. Se mi arriva un accertamento ICA (inversione contabile) su operazioni miste, come mi difendo?
    Nel caso di inverse charge (non solo oro, ma anche appalti edili, ecc.), l’Agenzia può contestare l’applicazione errata dell’inversione, addebitando l’IVA al contribuente. In tal situazione occorre dimostrare di avere rispettato i requisiti oggettivi (es. purezza dell’oro, idoneità del rottame) e la destinazione prevista dalla legge . Nel contenzioso tributario, come spiegato in dettaglio da esperti, il contribuente deve produrre documentazione tecnica (analisi metallografiche, descrizioni di processo) per provare che l’operazione rientrava a buon diritto nel reverse charge . Una strategia può essere anche trattare per accertare solo la parte contestata (come spiegato nel caso “oro e rottami” ): in alcuni ricorsi di merito i giudici hanno acconsentito a riconoscere l’inversione solo per la quota dimostrata di rottami, cedendo sulla restante al regime ordinario. Infine, vanno segnalati vizi procedurali come la mancata emissione di autofatture da parte del cessionario (anche se questo non comporta doppia imposta, solo sanzioni da omissione) .
  9. Quali errori fiscali devo assolutamente evitare?
    Tra gli errori più frequenti che poi portano a contenzioso si annoverano:
  10. non annotare correttamente in contabilità le operazioni miste (ad es. non distinguere le base imponibili tra esenti/imponibili quando necessario) – si ricorda che, in regime ordinario, ogni fattura deve essere registrata nel sezionale giusto;
  11. applicare il reverse charge indebitamente (senza possedere i requisiti di legge), perché questo trasferisce l’onere dell’imposta all’acquirente e un errore può costare IVA non versata più sanzioni ;
  12. dimenticare di computare alcune operazioni esenti nel pro-rata quando richiesto (o includerle indebitamente in caso di esenzione occasionale);
  13. ignorare i termini fiscali: ad esempio attendere oltre i 60 giorni per fare ricorso;
  14. mantenere la documentazione incompleta (non conservare DDT, contratti di vendita, corrispondenza con il cliente/fornitore). La Cassazione e l’Agenzia insistono sul fatto che solo le prove sostanziali contano (una «bolla di consegna vuota» o un «bonifico intestato al soggetto» non dimostrano di per sé l’effettiva consegna di beni a destinazione giusta) .

Consigli pratici: Includete nelle fatture e documenti tutte le diciture richieste (ad es. “inversione contabile” se applicata). Utilizzate contratti scritti con clausole chiare sul regime IVA. Controllate gli elenchi clienti/fornitori (BLACK LIST). Confrontate periodicamente i ricavi/dati bilancistici con le fatture ricevute/emettere per individuare subito eventuali discrepanze da correggere prima della dichiarazione annuale (il cosiddetto effetto cascata IVA). Infine, come detto, non trascurate le comunicazioni dall’Agenzia: se vi viene chiesto un chiarimento, rispondete in tempi brevi.

  1. È vero che rischiamo una sanzione penale se non paghiamo l’IVA contestata?
    In generale la violazione delle norme IVA può comportare responsabilità anche penale (D.Lgs. 74/2000), ma solo se si supera certe soglie e vi è dolo. Ad esempio, l’omessa fatturazione (art. 2, comma 1-bis del D.Lgs. 74/2000) è reato quando l’imposta sottratta supera 100.000 euro o in caso di recidiva. Tuttavia, la difesa in sede tributaria resta distinta da quella penale: in ambito fiscale, le sanzioni amministrative (ad es. 90%-180% art.6 D.Lgs.471/97) si applicano senza necessità di reato. Come spiegato da Cass. 37255/2022, anche il principio di solidarietà tra cedente e cessionario nelle frodi IVA non comporta automaticamente una colpa penale dell’acquirente se il venditore ha emesso fattura inesatta . Ciò non toglie che, in situazioni estreme di evasione grave, le Procure potrebbero aprire indagini. Ma nella difesa tributaria l’obiettivo primario è dimostrare l’assenza di dolo fiscale, magari sfruttando la buona fede presunta del contribuente (ad esempio, “ho svolto verifiche di routine, ho visto la partita IVA del fornitore validata, ecc.”) come previsto anche dalla Corte di Giustizia UE e recepito nella Cassazione (principio di abuso del diritto detrazione).
  2. In caso di esito negativo, si può fare qualcosa ancora?
    Sì. Se anche in secondo grado (Commissione Regionale) l’accertamento viene confermato e nasce una sentenza passata in giudicato, il contribuente ha due strade principali: (a) pagare quanto dovuto (anche con rateazioni e/o definizioni) ed estinguere il debito, oppure (b) proporre ricorso per cassazione entro i successivi 60 giorni . L’Avv. Monardo, data la competenza cassazionista, può curare l’eventuale ricorso per Cassazione, evidenziando i profili di diritto violati (errata applicazione delle norme IVA, incongruenza della motivazione, mancato recepimento di precedenti). Nel frattempo, il debitore resta sospeso da nuove azioni esecutive per prescrizione (se il 5° anno è trascorso) o può chiedere altre misure alternative (nuova rateazione, accordo di ristrutturazione con i creditori bancari, ecc.). In alcuni casi, si valuterà l’ipotesi di un ricorso straordinario al Capo dello Stato o un’istanza di annullamento dell’atto in via amministrativa (art. 2 D.P.R. 602/1973), ma queste sono soluzioni residuali e vanno esperite di concerto con l’avvocato.
  3. Cos’è il “contraddittorio preventivo” e come mi tutela?
    Dal 2015 (modifiche art.12-bis, DPR 600/73), l’Agenzia delle Entrate deve invitare il contribuente a un contraddittorio (audizione presso l’Ufficio) se intende recuperare importi IVA superiori a 50.000 € (soglia soggetta ad aggiornamenti) o effettuare rettifiche contabili. Questo strumento obbliga il Fisco a un confronto diretto prima di erogare l’atto. Dal contraddittorio può uscire un verbale con il quale il contribuente fornisce i propri chiarimenti. Se l’Ufficio omette ingiustificatamente il contraddittorio quando dovuto, l’atto è annullabile per violazione del diritto di difesa . Pertanto, a fronte di un accertamento IVA (anche su operazioni miste), è bene verificare se il contribuente era stato invitato al contraddittorio. Se sì, partecipare attivamente presentando ogni documento utile; se no, lamentare questo errore procedurale nel ricorso, chiedendo la nullità dell’avviso.
  4. Quali prove servono per dimostrare la mia buona fede nell’uso delle fatture?
    Come detto, il contribuente deve far valere la propria buona fede solo in second’ordine, ossia se il Fisco prova frode. Ciò detto, è utile preparare fin da subito ogni elemento che dimostri di aver agito con diligenza: conservare evidenze scritte di controlli (e-mail, PEC, visure camerali ai fornitori, dialoghi su modalità di pagamento), dimostrare che si è pagato con mezzi tracciati, esibire descrizioni delle prestazioni coerenti con l’attività dichiarata. Se l’Agenzia contesta l’esistenza di operazioni (cartiere), può essere decisivo produrre dichiarazioni testimoniali o perizie che confermino la regolare fornitura. Ricordiamo però che le prove contabili formali da sole non bastano: senza prova concreta dell’effettivo scambio di beni/servizi, il giudice non potrà prescindere dalla presunzione di frode .
  5. Come gestire nel ricorso le eventuali sanzioni amministrative e interessi?
    Le sanzioni per omessa applicazione dell’IVA sono disciplinate dall’art.6 del D.Lgs. 471/97: vanno dal 90% al 180% dell’imposta non versata (con un minimo fisso di €500 a fattura) . In caso di adesione, si dimezzano e si può ottenere anche un minimo scontato sul totale. Nel ricorso occorre argomentare eventuali riduzioni (per diligenza minima, per tenuità del fatto). Se si dimostra, ad esempio, che l’errore è stato momentaneo e subito sanato (con ravvedimento o adesione), si può invocare il principio della “minor gravità” per ottenere una sanzione nella fascia minima. Inoltre, recenti disegni di legge delega (ad es. Dlgs 13/2024 in attuazione della delega fiscale 111/2023) hanno previsto riduzioni dei termini per prestazioni di garanzia (art.6 D.Lgs.218/97), per cui è importante verificare la data del reato fiscale (per eventuali 60 gg di termine breve) e valutare con il consulente il concreto risparmio in caso di adesione.
  6. Cosa fare se arriva una cartella di pagamento per IVA su operazioni estere/non soggette?
    Talvolta l’Agenzia può emettere un atto di recupero IVA contestando operazioni intracomunitarie sospese (art.8) o prestazioni esenti. In questo caso, anzitutto verifichiamo la presunzione contestata. Se si tratta di un’errata applicazione dell’art.8 (es. cessione intracomunitaria sospesa non giustificata), conviene reperire la documentazione doganale o il cosiddetto “plafond” disponibile. Se invece è contestata un’operazione che si ritiene non imponibile (prestazione sanitaria, parzialmente esente, ecc.), si possono utilizzare pareri ministeriali o accordi internazionali (quando applicabili). In generale, anche su operazioni internazionali valgono le regole ordinarie: occorre contestare l’imputabilità, presentare contratti internazionali, lettere di vettura, e sfruttare il fatto che spesso i termini decadono se l’accertamento è stato notificato tardivamente. Se la cartella è estera-imposta (ad es. debito risultante da euroversamenti indebiti all’Ue), occorre valutare la possibilità di “interpello europeo” o, in assenza, impugnare normalmente nel foro italiano di competenza.
  7. Come ottengo il rimborso dell’IVA se l’operazione esente era giustificata?
    Se l’Agenzia ha accertato a torto l’imponibilità di un’operazione (e quindi ha richiesto IVA non dovuta), puoi impugnare l’atto e, in subordine, chiedere il rimborso dell’IVA già versata. Attenzione: il rimborso IVA segue regole diverse dalla detrazione e può richiedere di dimostrare (anche tramite interpello) la natura esente dell’operazione. In sede tributaria, la Commissione può ordinare il rimborso (a credito) dell’IVA illegittimamente recuperata. Nel caso di operazioni transfrontaliere, si può anche richiedere rimborso tramite le procedure ordinarie (intralogistica Intrastat). In ogni caso, serve un buon impianto difensivo: citare norme di esenzione (ad es. art.10 DPR 633/72, art.7 e seguenti dell’Accordo UE per turismo, ecc.) e fornire elementi probatori (documenti doganali, certificazioni sanitarie, fatture AIDO) che giustifichino l’esenzione. Un caso tipico sono le spese mediche o per convivenza di terzi: se l’Agenzia contesta, è fondamentale far valere le specifiche disposizioni (ad es. art. 10, n.18 e n.16 DPR 633/72 per prestazioni sanitarie ed enti ospedalieri).
  8. Si può rateare anche il recupero IVA con l’Agenzia delle Entrate?
    Sì, la normativa fiscale consente al contribuente moroso di richiedere la rateazione del debito IVA, anche per importi iscritti a ruolo. Fino al 2015 era prevista una specifica rateazione “IVA pregressa” a 72 mesi (art. 19, c.1, DPR 602/73), ma poi sostituita con la rateazione ordinaria per debiti tributari. Oggi un contribuente può chiedere fino a 120 rate mensili (richiamando l’art. 19 dello stesso DPR) presentando istanza motivata all’Agenzia-Riscossione. La rateazione sospende interessi e azioni esecutive. È importante però sapere che, in sede di procedura fallimentare o concordato, le rateazioni restano esigibili e non cadono automaticamente. In caso di accordo con il fisco tramite adesione, di solito si concordano direttamente le rate o eventuali dilazioni. Lo Studio Monardo può assisterti nella richiesta di rateazione, dimostrando la tua capacità di pagamento attraverso piani finanziari o situazioni reddituali.
  9. Cosa posso fare se ho già un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione aperto?
    Se hai già attivato una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore) o una negoziazione di ristrutturazione (ex D.Lgs. 118/2021), devi inserire il credito IVA accertato nell’ambito del piano o dell’accordo. L’agente della riscossione può insinuarsi nella procedura come creditore; in alcuni casi il Giudice Delegato può riconoscere la prelazione parziale sui beni strumentali solo fino all’importo effettivamente versato. È una materia complessa: in tali casi l’Avv. Monardo coordina il piano con il professionista delegato, valutando se convenire nel piano una riduzione delle pretese (tramite eventuale negoziato o accordo di concordato preventivo in bianco). Se la procedura non è ancora avanzata, un’alternativa è richiedere l’iscrizione in un OCC e negoziare con le banche un’ulteriore rinegoziazione dei debiti IVA, ai sensi degli articoli 67-182-bis l.fall.
  10. Quali tutele dà lo Statuto del contribuente?
    Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) garantisce alcuni principi fondamentali: l’obbligo di motivare gli atti (art. 7) e il principio del contraddittorio (art. 12) sono i più rilevanti. Se il ricorso contesta la mancanza di motivazione, si può fare riferimento alla Sentenza Cass. 16667/2023 che riprende i principi delle Sezioni Unite sulla motivazione . In pratica, se nell’avviso di accertamento l’Ufficio si è limitato a ripetere la norma pro rata senza spiegare le ragioni, si potrà far valere la nullità per violazione dell’art.7, comma 2, Statuto. Inoltre, l’art. 10 dello Statuto vieta la doppia imposizione ingiustificata: se l’Agenzia dovesse chiedere IVA due volte sullo stesso fatto, si può eccepire. Queste tutele costituzionali/legali possono essere utilizzate come motivazioni di ricorso (c.d. eccezioni di diritto), benché in pratica la maggior parte dei contenziosi si decida su questioni di fatto (real existence of operations, calcolo pro-rata, ecc.).
  11. È possibile fare interpello anche dopo la notifica dell’avviso?
    L’interpello fiscale (istanza di pronuncia preventiva) deve essere proposto prima dell’avvio dell’accertamento. Tuttavia, alcune sentenze recenti (ad es. Cass. 27038/2025) consentono al contribuente di richiedere l’interpretazione dell’art. 37-bis DPR 600/73 anche durante il contenzioso, in pratica sollevando nel ricorso le stesse argomentazioni che avrebbero potuto essere oggetto di interpello . Nella prassi, se ci si trova già davanti alla Commissione, si può far valere che la questione pro rata o di altro diritto è controversa in quanto c’era materia di interpello. In sostanza, si può «fare a carte scoperte» le ragioni come se fosse un interpello tardivo. Se avversario è convinto dalle stesse, può arrivare a decisioni di merito favorevoli, anche se l’interpello non è stato formalmente esperito.
  12. Cos’è l’“esdebitazione” e può riguardarmi?
    L’esdebitazione (art. 14 L. 3/2012) è una procedura alla quale un debitore privato (consumatore, imprenditore commerciale, ecc.) ammesso a liquidazione del patrimonio può accedere dopo aver soddisfatto parzialmente i creditori. Se il debitore non ha nulla di aggredibile (come spesso accade in piccoli imprenditori falliti) e ha alienato gli attivi per adempiere in parte i creditori prededucibili, il Tribunale può estinguere i debiti residui (ivi compresi i crediti fiscali IVA) se il debitore ha collaborato correttamente e ha pagato almeno una quota minima. In altre parole, se la procedura fallimentare o di liquidazione è andata avanti e tu hai già cessato ogni attività, potresti ottenere l’esdebitazione che cancella il residuo IVA dovuto. La condizione è avere due terzi dei creditori d’accordo e aver pagato almeno il doppio del contributo minimo legale. L’Avv. Monardo coordina queste procedure, assistendo nella stesura del piano di liquidazione e nella raccolta del consenso.
  13. In sede di appello o Cassazione, quali argomenti sono più efficaci?
    Al di là dei motivi di diritto formali (errore nell’applicazione dell’art.19 DPR 633/72, vizi di motivazione, violazione del principio di proporzionalità, ecc.), i giudici di legittimità guardano con favore all’effettività della difesa tecnica. Citare precedenti significativi (Cass. 16667/2023, Cass. 37255/2022, Cass. 12823/2024, ecc.) e mostrare che la propria tesi è supportata da interpretazioni coerenti con la norma UE rende più solida la domanda di annullamento. Ad esempio, in Cass. 16667/2023 la possibilità di suddividere le attività secondo la categoria catastale è stata ritenuta conforme anche alla Direttiva IVA . Si ricorda poi che nel ricorso per cassazione si deve indicare l’eventuale pregiudizio concreto subito dal contribuente (art. 360 c.p.c., n. 5). Per questo, vale la pena calcolare attentamente l’imposta e le sanzioni contestate, mostrando come siano sproporzionate o frutto di errore giuridico.

Conclusione

In conclusione, per difendersi dalla contestazione IVA su operazioni miste è fondamentale agire in modo rapido e professionale. Abbiamo visto che la normativa IVA, il pro-rata e le opzioni di contabilità separate offrono margini di difesa concreti – purché sostenuti da buona documentazione e dall’interpretazione corretta delle leggi. Le sentenze più aggiornate (come Cass. n.16667/2023, Cass. 12823/2024, Cass. 37255/2022) ci forniscono argomenti giurisprudenziali validi da opporre all’Agenzia delle Entrate . È altrettanto importante ricordare i diritti procedurali del contribuente: diritto al contraddittorio, termini certi per impugnare, e la possibilità di sospendere esecuzioni. Non bisogna trascurare le soluzioni alternative (rottamazione, rateizzazione, esdebitazione, ecc.) che possono offrire una via di uscita più rapida e conveniente rispetto a un lungo contenzioso.

La tempistica è cruciale: presentare il ricorso in tempo, raccogliere le prove necessarie e valutare le opportunità di risanamento finanziario possono fare la differenza tra chiusura positiva della controversia e pesanti conseguenze patrimoniali. In ogni fase, l’intervento di un professionista esperto in diritto tributario può cambiare le carte in tavola: per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff sono a disposizione per analizzare dettagliatamente il tuo caso. Grazie alla loro esperienza di cassazionisti e gestori della crisi, sapranno intervenire tempestivamente con strategie legali concrete, mirate a fermare ipoteche, pignoramenti o fermi amministrativi e a ridurre al minimo l’onere fiscale .

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Fonti normative e giurisprudenziali citate: D.P.R. 633/1972 (Testo Unico IVA), artt. 2, 8, 10, 17, 19, 19-bis, 36; D.P.R. 602/1973; D.Lgs. 471/1997; L. 212/2000 (Statuto del contribuente); D.Lgs. 546/1992; D.Lgs. 218/1997; Cass. SS.UU. n. 16667/2023, Cass. ord. n. 2800/2025, Cass. ord. n. 30644/2025, Cass. n. 37255/2022, Cass. n. 12823/2024, Cass. n. 29936/2023, Cass. n. 23177/2010, Cass. n. 24022/2024; Corte Costituzionale; prassi Agenzia Entrate (Interpello 83/2023). (Leggi e sentenze integrali consultabili presso fonti ufficiali.)

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