Come Difendersi Quando L’Agenzia Delle Entrate Contesta L’esenzione Iva Per Prestazioni Sanitarie

L’esenzione IVA per prestazioni sanitarie è un’importante agevolazione riconosciuta dalla legge italiana (art. 10, comma 1, n. 18, D.P.R. 633/1972) per abbattere i costi delle cure. Tuttavia, in caso di accertamento fiscale, l’Agenzia delle Entrate può mettere in discussione questo beneficio, chiedendo al contribuente di pagare l’IVA e le sanzioni. Il rischio è elevato: oltre al recupero dell’imposta (tipicamente 22%) sui compensi percepiti, si applicano sanzioni pesanti (fino al 30% o più) e interessi legali. Un accertamento ingiusto può quindi aumentare notevolmente il debito fiscale del professionista o della struttura sanitaria. È quindi fondamentale reagire tempestivamente, evitando errori procedurali e sfruttando tutte le difese legali possibili. Nel seguito esamineremo le principali strategie di tutela, le norme di riferimento e le recenti sentenze della Cassazione che possono aiutare a vincere il contenzioso.

Nel frattempo, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – cassazionista con lunga esperienza in diritto bancario e tributario – e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti (tutti coordinati a livello nazionale e specializzati in diritto fiscale, bancario e crisi d’impresa) sono a disposizione per un supporto concreto. L’Avv. Monardo, iscritt o negli elenchi dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) nonché fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi e “Esperto negoziatore” ai sensi del D.L. 118/2021, può offrire un’assistenza completa: dall’analisi dell’atto impositivo alla predisposizione di ricorsi e memorie difensive, passando per la richiesta di sospensioni cautelari, la negoziazione di piani di rientro o rotte alternative di definizione del debito (rottamazioni, accordi stragiudiziali, ecc.), fino alle soluzioni giudiziali più efficaci. L’obiettivo è sempre tutelare il contribuente/debitore, proteggendo patrimonio e attività dall’esecuzione forzata (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, cartelle esattoriali). 

Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata del tuo caso: il suo staff di avvocati e commercialisti saprà indicarti le migliori strategie difensive e gli strumenti di ristrutturazione del debito disponibili.

Contesto normativo e giurisprudenziale

L’esenzione IVA per prestazioni sanitarie è disciplinata dall’art. 10, comma 1, lett. n. 18 del D.P.R. 633/1972: “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza…”. In sintesi, rientrano nell’esenzione i servizi sanitari a scopo terapeutico forniti da professionisti abilitati (medici, infermieri, psicologi, ecc.) o strutture sanitarie autorizzate. L’esenzione vale anche se la prestazione sanitaria costituisce parte di un ricovero o se è resa su incarico di altra struttura accreditata (ad es. analisi di laboratorio effettuate da un laboratorio convenzionato) .

Secondo la Cassazione, la nozione di “prestazione sanitaria di diagnosi, cura e riabilitazione” va interpretata in modo restrittivo ma teleologico, rispettando lo scopo sociale sottostante (ridurre il costo delle prestazioni sanitarie) . Pertanto, rientrano nell’esenzione anche le operazioni accessorie strettamente connesse all’atto medico principale, se finalizzate alla cura della persona . Ad esempio, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche analisi di laboratorio eseguite da un centro accreditato per conto di una clinica convenzionata sono esenti, anche se il paziente era formalmente assistito da un altro ente sanitario . Allo stesso modo, l’ordinanza n. 18910/2024 ha sancito che le prestazioni “strumentali” o “accessorie” alla cura (ad es. accertamenti diagnostici collegati a un intervento medico) mantengono il regime di esenzione purché «finalizzate alla cura della persona», anche se sono fornite solo in via indiretta .

Dal punto di vista soggettivo, però, l’esenzione richiede anche che il prestatore sia un professionista sanitario qualificato o una struttura abilitata ai sensi del testo unico sanitario (R.D. 1265/1934). Qui sorgono spesso le contestazioni: se manca un albo ufficiale (come per i chiropratici fino a pochi anni fa) o un regolamento attuativo, il fisco può sostenere che non sussiste la vigilanza. La giurisprudenza è intervenuta: la Cassazione (ordinanza n. 14157/2024) ha confermato che per ottenere l’esenzione al chiropratico – e in generale a professionisti non ancora regolamentati – il giudice deve accertare che la prestazione garantisca «un sufficiente livello di qualità» e sia erogata da persona con «formazione adeguata» . In altri termini, anche senza un albo, può valere l’esenzione se il professionista possiede gli stessi requisiti essenziali (ad es. titolo universitario di cinque anni, formazione riconosciuta) . In effetti, la Corte ha recentemente ribaltato la propria posizione: se prima (Cass. 21108/2020) richiedeva la formazione ministeriale, ora nel 2024 (Cass. nn. 18363 e 18361/2024) si è riconosciuta l’esenzione per i chiropratici che dimostrino adeguati titoli sanitari . Questa evoluzione si basa anche sui principi UE: la Direttiva IVA europea (2006/112/CE) prevede l’esenzione per servizi medici purché siano resi da professionisti qualificati, e i giudici comunitari impongono ai Paesi di garantire la neutralità fiscale tra prestazioni simili (diritto alla salute) .

Le sentenze degli anni recenti ribadiscono quindi che non basta la forma, ma conta la sostanza della prestazione. Se il servizio è davvero un atto medico con finalità terapeutica, e colui che lo rende possiede le competenze sanitarie necessarie, deve applicarsi l’esenzione art.10 n.18. Ad esempio, la Cassazione ha affermato che anche le prestazioni di ricovero e cura rese da cliniche convenzionate, da mutualità privata o da Onlus rientrano nell’esenzione IVA . In sostanza, il riconoscimento della natura sanitaria prevale: come ribadito in più decisioni, l’esenzione spetta ai soggetti che esercitano arti sanitarie vigilate o equiparate, indipendentemente da specifiche predeterminate procedure amministrative. 


L’art. 10 del DPR 633/1972 esenta dall’IVA “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione” rese in regime di vigilanza sanitaria. La giurisprudenza della Cassazione (2024) chiarisce che l’esenzione vale anche per prestazioni accessorie strumentali alle cure primarie e per medici o professionisti (es. chiropratici) titolati, anche in assenza di un regolamento attuativo.

Riassumendo, i punti chiave normativi e giurisprudenziali sono:
Norma base: art. 10, comma 1, n. 18, D.P.R. 633/1972 (esenzione IVA prestazioni sanitarie) .
Requisiti oggettivi: atto di diagnosi, cura o riabilitazione con fini terapeutici.
Requisiti soggettivi: professionista sanitario abilitato o struttura sanitaria accreditata (vigilata dalla legge).
Interpretazione restrittiva ma sostanziale: devono sussistere finalità medica e qualità della prestazione .
Cassazione: conferma esenzione per prestazioni strumentali a cure principali ; ammette esenzione per chiropratici con competenze dimostrate ; estende l’esenzione anche in casi “accessori” come acquisto di prestazioni sanitarie da terzi .

Questi elementi normativi guideranno le difese nel contenzioso fiscale. In particolare, nel ricorso si dovrà dimostrare come le prestazioni contestate abbiano realmente i caratteri essenziali della cura medica (scopo terapeutico, qualità del servizio, titoli del prestatore). A supporto possono essere citate le pronunce sopra menzionate (Cass. 2024, 2020, 2019, ecc.), che spesso risolvono a favore del contribuente.

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

Quando arriva un avviso di accertamento o una cartella di pagamento che contesta l’esenzione IVA, è importante muoversi rapidamente. In genere si tratta di:

  1. Verifica dell’atto: subito alla ricezione, bisogna leggere con attenzione la notifica. Controllare la natura del debito richiesto (IVA e eventuali addizionali), i periodi d’imposta interessati, i motivi di contestazione (ad es. “prestanze non rientranti tra i servizi sanitari vigilati”), e le somme (imposte, sanzioni, interessi). Va annotato il termine per impugnare (di solito 60 giorni dall’avviso, 40 giorni dalla notifica di cartella). 
  2. Raccolta documenti e informazioni: occorre subito accertare i fatti: qual è la prestazione svolta, a chi, in quale contesto (accertamenti, visite, cura di quale patologia), e soprattutto chi ha erogato il servizio (titoli professionali del medico/fisioterapista, abilitazione, eventuali convenzioni con SSN o enti privati). Conservare fatture, cartelle cliniche, convenzioni, iscrizioni ad albi o albo corpi sanitari, ecc. È utile anche una relazione tecnica che spieghi il fine terapeutico dell’intervento.
  3. Richiesta di chiarimenti: se l’atto proviene da Agenzia delle Entrate, può essere utile istituire un contraddittorio (convocazione dall’ufficio, presentazione di documenti) prima di impugnare. Questo può talvolta risolvere contestazioni formali senza ricorso, o quantomeno fornire elementi per il ricorso.
  4. Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale: entro 60 giorni (per avvisi) o 40 giorni (per cartelle) va depositato il ricorso. Il ricorso, redatto da professionista abilitato, deve esporre in modo chiaro le ragioni per cui si ritiene legittima l’esenzione (richiamando, se del caso, la normativa e le sentenze di favore) e allegare le prove raccolte. È consigliabile includere un istanza cautelare per sospendere l’esecuzione (sospensione immediata delle riscossioni coattive), offrendo una garanzia (deposito o fideiussione bancaria) pari all’importo richiesto. Ciò eviterà pignoramenti o altre azioni esecutive durante il giudizio.
  5. Iter giudiziario: la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di solito si pronuncia entro qualche anno. Se il contribuente vince, l’avviso viene annullato parzialmente o totalmente; in caso di vittoria dell’Agenzia, si può appellare alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) nel termine di 60 giorni dalla sentenza di primo grado. Se anche la CTR confermasse l’esito sfavorevole, è possibile ricorrere per Cassazione (entro 6 mesi dalla decisione di secondo grado, limitatamente a questioni di diritto non di fatto).
  6. Opposizione alle riscossioni (cartella esattoriale): se l’amministrazione ha già iscritto a ruolo il debito (cartella), si possono usare strumenti di opposizione: “opposizione all’avviso di accertamento” davanti al giudice tributario (entro 60 giorni; praticamente come il ricorso di cui sopra) oppure “opposizione alla cartella di pagamento” davanti al giudice ordinario (Tribunale civile, art. 615 c.p.c., entro 40 giorni), chiedendo il riesame del credito tributario. In entrambi i casi, se si ottiene rimborso o annullamento, l’amministrazione dovrà restituire quanto già pagato (più interessi legali).
  7. Azioni conservatorie: in ogni fase è possibile presentare istanze per rateizzare o dilazionare il pagamento, soprattutto se il ricorso dovesse soccombere e restasse qualche residuo da saldare. L’Avv. Monardo e il suo team possono valutare subito tutte le opzioni praticabili in base alla situazione reddituale del contribuente. Inoltre, se il debito è ingente, si può considerare fin da subito il ricorso a strumenti di composizione della crisi d’impresa o del sovraindebitamento (vedi punto successivo).

Termini chiave da ricordare:
Avviso di accertamento: 60 giorni di tempo per impugnare (Artt. 21-24 D.Lgs. 546/1992).
Cartella di pagamento: 40 giorni di tempo per opposizione (Art. 10 D.Lgs. 546/1992 oppure art. 615 c.p.c.).
Pubblicazione sentenza: 6 mesi per Cassazione (art. 327 c.p.c., modifiche in I. n. 69/2009).

Un uso tempestivo di ricorso e istanze cautelari permette di bloccare azioni esecutive (fermi amministrativi, pignoramenti bancari o mobiliari, iscrizione ipotecaria, ecc.) che l’Agenzia o Equitalia possono aver già avviato. In particolare, se risulta difficoltoso pagare, conviene sospendere e poi impugnare piuttosto che restare passivi, perché ogni giorno utile fa risparmiare interessi e tutela il patrimonio. L’Avv. Monardo può curare ogni passaggio procedurale, assicurando che i termini vengano rispettati e che il ricorso sia sostenuto da prove e riferimenti giuridici solidi.

Difese e strategie legali in sede di contenzioso

Una volta instaurato il contenzioso tributario, si può impostare la difesa su più fronti:

  • Dimostrazione dei presupposti di legge: occorre provare che la prestazione medica rientrava nei criteri normativi di esenzione. Ciò significa sottolineare il contenuto terapeutico dell’intervento (ad es. diagnosi, trattamento specifico della persona), anche citando relazioni cliniche o pareri medici. Al contempo, bisogna documentare i requisiti del professionista (laurea, abilitazione, iscrizione a eventuale albo sanitario o albo professionale riconosciuto) o della struttura (autorizzazione sanitaria, accreditamento). Ad esempio, se si è odontoiatri, psicologi, fisioterapisti, infermieri, ecc., va evidenziato in ricorso che la figura esercita un’arte sanitaria vigilata dalla legge (art. 99 T.U. sanità) .
  • Richiamo alla giurisprudenza favorevole: nel ricorso si riportano le sentenze che hanno chiarito i confini dell’esenzione. Ad esempio, come visto la Cassazione ha stabilito che analisi di laboratorio e prestazioni accessorie sono esenti se effettuate da strutture sanitarie accreditate . Allo stesso modo, si può invocare l’orientamento della Cassazione (e dei TAR/Consiglio di Stato) secondo cui i chiropratici con adeguati titoli sanitari sono equiparati a sanitari esenti . L’obiettivo è rafforzare la tesi che l’interpretazione dell’art.10 è sostanziale: non conta la mancanza di un regolamento attuativo, ma la sostanza terapeutica dell’atto.
  • Principio di neutralità fiscale e anticoncorrenza: la disciplina IVA europea impone che servizi sanitari simili siano trattati in modo analogo. Se un soggetto già riconosciuto esente (ad es. medico in convenzione) offre lo stesso tipo di cura, non si può discriminare un altro operatore simile. Si può far leva su questo principio (“neutralità”) per sostenere che non v’è motivo di negare l’esenzione quando la finalità è la stessa e i requisiti qualitativi sono equiparabili.
  • Accertamento e allegazioni di fatto: se il Fisco contesta l’esenzione perché ad esempio «l’intervento è di natura estetica» o «il professionista non è vigilato», si deve rispondere punto per punto. Ciò può comportare acquisire testimonianze di pazienti, produrre ricette mediche, diagnostica strumentale, referti di laboratorio, convenzioni Asl/clinica, ecc. In caso di contestazione sulla natura “non sanitaria” di una prestazione (es. chirurgia estetica, agopuntura, cosmesi medica), si può ricordare che la Cassazione ammette l’esenzione se esiste un fine terapeutico anche indiretto (come per gli accertamenti strumentali ). Spesso il giudice tributario chiede di verificare la corrispondenza del trattamento alle linee guida delle professioni (ad es. riabilitazione per fisioterapisti); per questo è utile allegare protocolli clinici o posologie standard riconosciute.
  • Utilizzo degli strumenti di sospensione: durante il giudizio è possibile chiedere al giudice la sospensione cautelare dell’esecuzione, in modo da interrompere il calcolo degli interessi e fermare eventuali procedure esecutive. L’avvocato può proporre una garanzia (es. fideiussione) per ottenere la sospensione. Si può anche valutare la mediazione tributaria (esperita di recente per alcune controversie) se prevista, o l’adesione agli atti impositivi se sono in corso (art. 6-bis, L. 244/2007), se risulta conveniente definire la lite in anticipo.
  • Errori dell’Amministrazione: la strategia difensiva include anche il controllo degli aspetti formali dell’atto: ad es. eventuali vizi di notifica, eccessi di potere (collocazione nel tempo di imposte già decorse), mancata considerazione della tesi difensiva esposta nell’istanza di autotutela (se presentata), ecc. Ogni vizio formale scoperto può condurre alla nullità dell’avviso o alla riduzione delle sanzioni. Per esempio, se l’Agenzia non ha fornito prove della natura non sanitaria della prestazione (in base alla giurisprudenza, l’onere della prova della mancanza dell’esenzione ricade sull’Erario), ciò può essere contestato in giudizio.
  • Composizione della crisi e negoziazione assistita: in situazioni di gravità economica (es. quando il debito complessivo diventa molto elevato), l’Avv. Monardo può proporre strumenti di composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021). Questo permette di trattare con i creditori – compresa l’erario – un piano di rientro che includa anche il debito IVA contestato. Allo stesso modo, se il professionista è sovraindebitato come privato, si valuta il piano del consumatore (L. 3/2012) o l’esdebitazione finale (sovraindebitamento con liquidazione dei beni). In tali procedure straordinarie, l’obiettivo è ridurre le passività IVA alle sole somme dovute, azzerando o sospendendo sanzioni e interessi in base alla negoziazione.

In sintesi, la difesa ruota attorno al far valere pienamente i requisiti di legge e i precedenti favorevoli, evitando che l’Amministrazione applichi pedissequamente un’interpretazione più rigida. Ricordiamo che le sanzioni tributarie sono spesso dimezzate o eliminate se il contribuente dimostra la buona fede o un’incertezza del quadro normativo: per esempio, nel caso dei chiropratici (prima del cambio di orientamento 2024) le sanzioni erano annullate proprio per le condizioni di incertezza normativa . Anche questo principio può ridurre il carico sanzionatorio nella fase processuale.

Strumenti alternativi di definizione del debito

Se l’atto impositivo dovesse diventare definitivo (o se si preferisce evitare il contenzioso), ci sono diversi strumenti agevolati che il contribuente può valutare:

  • Rottamazione e saldo & stralcio delle cartelle: periodicamente il legislatore promuove sanatorie delle cartelle esattoriali. Ad esempio, con le ultime leggi di bilancio sono state riaperte finestre per rateizzare/azzittare debiti fino a una certa data di notifica. Con la rottamazione cartelle si abbattono quasi interamente le sanzioni e parte degli interessi, pagando solo il debito principale e quote irrisorie di oneri. Con il saldo e stralcio (riservato a soggetti in difficoltà economica), invece, si versa una percentuale agevolata del solo capitale (talvolta 35-50%) e si annullano sanzioni e interessi. Se l’avviso contestato sfocia in cartella (o già è in cartella), è possibile aderire a questi piani agevolati prima della scadenza finale, risparmiando migliaia di euro. Importantissimo: tali opportunità sono vincolate a precisi requisiti reddituali e di data di notifica, quindi conviene attivarle con l’aiuto di un professionista.
  • Definizione delle liti pendenti: la legge (L. 130/2022 e ss.mm.) ha previsto la possibilità di estinguere gran parte della lite tributaria a condizioni vantaggiose, versando una percentuale molto ridotta del tributo contestato. Questo strumento “una tantum” consente di chiudere controversie IVA (come quelle sulle esenzioni sanitarie) pagando ad esempio il 10–15% del dovuto e cancellando sanzioni. Il pagamento può essere fatto in forma rateale (fino a 36 rate). È un’opportunità da valutare quando il contenzioso si protrae da anni.
  • Accertamento con adesione e mediazione: se la controversia non è ancora decisa in giudizio, si può ricorrere a strumenti come l’accertamento con adesione (doppio binario Agenzia/Contribuente che concordano un minore imponibile) o alla mediazione tributaria (procedura alternativa di composizione, prevista in via sperimentale). Queste soluzioni consentono di chiudere la disputa uscendo dal contenzioso formale e a condizioni negoziate. L’Avv. Monardo valuta se conviene proporre l’accordo, quantificando i vantaggi economici rispetto ai rischi di un giudizio pienamente sfavorevole.
  • Strumenti del sovraindebitamento (per privati e professionisti): se il contribuente è una persona fisica (medico, infermiere, fisioterapista, ecc.) in stato di sovraindebitamento (altri debiti, ridotte entrate), può avanzare un piano del consumatore ai sensi della L. 3/2012, presentando il caso a un professionista iscritto nell’albo dei Gestori (come l’Avv. Monardo). Se il piano viene approvato dai creditori (incluso l’Erario), si può arrivare all’esdebitazione: cancellazione definitiva delle rimanenti passività IVA non pagate. Per imprese e professionisti più grandi, invece, si valuta l’accordo di ristrutturazione ex art.182-bis L.F. o il ricorso al composizione negoziata delle crisi (DL 118/2021), con mediatori e coordinatori nominati dal Ministero. In questi contesti, il contenzioso IVA può venire incluso in un piano organico di ristrutturazione aziendale, affiancando gli altri crediti (banche, fornitori) e ottenendo così termini di dilazione molto lunghi.
  • Rateazione ordinaria: in alternativa, se il contribuente ammette parzialmente il debito, può sempre chiedere la rateizzazione “ordinaria” del debito residuo (d.lgs. 159/2015). Anche qui l’assistenza legale è utile per rispettare tutte le condizioni e ottenere un piano di rientro diluito fino a 72 mesi (6 anni), senza aggravio di interessi aggiuntivi se approvato.

Ogni strumento comporta vantaggi e limiti (ad es. talune definizioni escludono debiti per violazioni formali o richiedono ammissione di colpa). Il team dell’Avv. Monardo analizzerà insieme al cliente la convenienza specifica di ciascuna opzione, in modo da ridurre al minimo l’onere finanziario complessivo e sfruttare agevolazioni solo quando effettivamente applicabili.

Errori comuni e consigli pratici

Di frequente i contribuenti cadono in insidie che aggravano la propria posizione fiscale. Ecco alcune trappole da evitare e consigli operativi:

  • Mancata annotazione dell’esenzione in fattura: un errore comune è emettere fattura con IVA (o senza alcuna annotazione) anziché indicare chiaramente “esente ai sensi art.10, comma 1, n.18 DPR 633/72”. In caso di verifica questo manca e dà spazio a contestazioni. Sempre inserire la causale di esenzione corretta.
  • Ignorare i codici tributo: quando si versa l’acconto o il saldo IVA, alcuni contribuenti hanno utilizzato il codice tributo errato (applicando l’aliquota 22% in dichiarazione e poi versando con codice delle esenti). Questo può generare accrediti “sospetti” e sollevare l’attenzione dell’ufficio. Meglio tenere coerenza tra dichiarazione e versamenti: se esente, non versare l’IVA.
  • Presunzione di esenzione automatica: l’arte medica per definizione non è sempre esente: conta il fine curativo. Ad esempio, visite e trattamenti puramente estetici (chirurgia estetica non finalizzata alla salute, tatuaggi, cosmetica) non sono esenti ai sensi della legge italiana. Analogamente, prestazioni di igiene e prevenzione offerti a fini benefici/ecc. vanno valutate con cautela. Diffidare di interpretazioni “larghissime”: in caso di dubbio, meglio chiedere parere preventivo all’Agenzia o conservare documentazione aggiuntiva.
  • Eccessiva fiducia nella normativa EU: se l’Agenzia nega l’esenzione per motivi non strettamente normativi (ad es. rivolgendo accuse di concorrenza sleale), non sempre si può contare sui principi UE. È vero che il diritto comunitario favorisce la neutralità fiscale, ma poi è l’Italia a legiferare l’elenco degli enti sanitari vigilati. Quindi, bisogna anzitutto agire sul piano interno (art.10) e sulle pronunce della Cassazione più recenti.
  • Ritardo nel ricorso: i termini dei ricorsi tributari sono perentori; perdere la scadenza può vanificare ogni difesa. Si raccomanda di contattare subito un professionista al ricevimento dell’avviso. Anche se al momento l’importo contestato sembra modesto, lasciar scorrere i giorni può precludere ogni rimedio.
  • Sottovalutare le prove documentali: in giudizio il Tribunale Tributario base le decisioni sui fatti provati. Compito del contribuente è fornire prove scritte, non solo affermazioni verbali. Perciò, conservare sempre le cartelle cliniche, i registri delle prestazioni erogate (o software gestionale), i certificati di convenzione, i titoli di studio, le email di prenotazione. Questa documentazione farà la differenza in un contenzioso.
  • Scarso ricorso alle istanze preventive: si fa spesso l’errore di “attendere” la cartella, pensando di trattare “alla fine”. In realtà, è vantaggioso opporsi subito a un avviso di accertamento con ricorso in Commissione Tributaria, oppure presentare istanza di autotutela all’ufficio (per chiedere la disapplicazione dell’atto se palesemente errato). Un intervento tempestivo, anche se non sempre risolve il conflitto, dimostra al giudice la volontà di regolarità del contribuente.

In definitiva, la chiave è mettere il contribuente nella posizione più solida possibile prima di un eventuale giudizio: fatturazione corretta, scritture contabili in ordine, e raccolta documenti probatori. Durante l’istruttoria tributaria, ogni elemento può essere decisivo. Il team dell’Avv. Monardo, esperto in contenzioso tributario sanitario, fornirà consigli personalizzati su come evitare questi errori e come massimizzare l’efficacia della difesa.

Tabelle riepilogative

Normativa / StrumentoOggetto
D.P.R. 633/1972, art.10 comma 1, n.18Esenzione IVA per «prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione»
L. 27/02/1992 n. 833 (T.U. sanità, art.99 R.D.1265/1934)Elenco delle professioni sanitarie vigilate (medici, dentisti, farmacisti, psicologi, ecc.)
D.Lgs. 546/1992 (art.21‑24)Termini e procedure per il ricorso tributario dopo avviso di accertamento (60 giorni)
D.Lgs. 156/1999 (art.10)Termini per opposizione a cartella di pagamento (40 giorni)
D.Lgs. 159/2015 (art.19)Rateazione debiti tributari in corso di giudizio (fino a 72 mesi)
L. 3/2012 (art.4‑6)Piano del consumatore: possibilità di eliminare debiti tributari residui in caso di sovraindebitamento documentato
D.Lgs. 14/2019, art.182-bis L.F.Accordi di ristrutturazione del debito: disciplina delle negoziazioni preventive con i creditori, inclusa l’Erario
Art. 1 co. 131 L. 208/2015 (condono liti pendenti)Definizione agevolata delle liti tributarie (riduzione fino al 90% del contenzioso)
Cass. sez. trib. 17/12/2020 n. 28941Esenzione anche per analisi laboratorio eseguite su incarico di altra struttura sanitaria accreditata
Cass. ord. 10/07/2024 n. 18910Esenzione estesa alle prestazioni sanitarie “strictamente connesse” a interventi medici principali, anche se indirette
Cass. ord. 21/05/2024 n. 14157Per il chiropratico, esenzione se «prestazione garantisca qualità sufficiente» e «formazione adeguata»
Cass. ord. 29/09/2025 n. 26366(Diverso contesto fiscale sanitario extra-SSN) Precisazioni su competenza e ricavi “extra-budget” (solo competenza, non IVA direttamente)
Azione / TermineDescrizioneTermine
Notifica avviso di accertamentoRicezione atto con ricalcolo IVA non versata + sanzioni.
Impugnazione avviso presso CTPRicorso tributario con motivazioni (IVA esente per legge/giurisprudenza).60 giorni dalla notifica
Opposizione alla cartella esattorialeOpposizione in via giudiziale (giudice ordinario) o opposizione all’accertamento (art. 19 R.D. 639/1910).40 giorni dalla notifica
Istanza di sospensione cautelareDomanda al giudice tributario per sospendere l’esecuzione (deposito cauzionale).Contemporaneo al ricorso
Richiesta di rateazioneDomanda di dilazione del pagamento dei debiti IVA e sanzioni (art. 19 DLgs 159/2015).Durante il contenzioso
Rottamazione / saldo-stralcioAdesione ad accoglimenti legislativi (annuali o straordinari) per definizione agevolata cartelle.Finestra prevista dalle leggi finanziarie
Piano del consumatorePresentazione del piano a commissario giudiziale (L. 3/2012, art. 4).Fino alla liquidazione definitiva
Accordi di ristrutturazione (art.182-bis)Proposta di piano ai creditori, con ricorso al tribunale (d.l. 14/2019).Tempi vari (giudice fallimentare)
Sanzioni e beneficiNormativa di riferimentoEffetto pratico
Sanzione standard IVA (mancato versamento)30% (art. 13 DLgs 471/1997)In caso di mala fede (omissione intenzionale)
Sanzione ridotta per buona fede15% (art. 13 DPR 472/1997)Se si dimostra buona fede, incertezza normativa o omissione scusabile
Sanzioni omesse inferiori (IPI tardivo)1% mensile (art. 13, comma 1-bis, DPR 472/97)Se la violazione è lieve e tempestivamente regolarizzata
Abbuono interessi (sospensione)Art. 2 D.L. 119/2018, art. 13 co. 1-bis DPR 472/97Possibile riduzione al minimo degli interessi in definizioni agevolate
Definizione agevolata liti pendentiL. 130/2022 e succ. (art. 5)Versamento ridotto (spesso 10–20%) sul contenzioso, saldo o stralcio di sanzioni

Domande e risposte frequenti (FAQ)

1. Che cosa significa “esenzione IVA per prestazioni sanitarie”?
Significa che le prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione non subiscono IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972. In pratica, il medico o la struttura sanitaria non devono addebitare il 22% di IVA sul prezzo delle prestazioni, né versarlo allo Stato. Questa agevolazione è pensata per ridurre il costo delle cure al cittadino. Tuttavia, per usufruirne è necessario che la prestazione sia di vero contenuto terapeutico e che chi la fornisce sia qualificato come operatore sanitario vigilato dalla legge .

2. Quali prestazioni sanitarie sono esenti IVA?
Sono esenti le visite, gli interventi, le terapie e le prestazioni diagnostiche rese a scopo di cura della persona da professionisti abilitati (medici, odontoiatri, infermieri, psicologi, fisioterapisti, ecc.) o da strutture autorizzate (ospedali, cliniche convenzionate, laboratori di analisi, studi medici, cooperative sociali sanitarie, ecc.). La normativa è ampia: include anche le cure riabilitative, le prestazioni infermieristiche, i trattamenti psicoterapeutici, le forniture di medicinali e ausili connessi al ricovero, ecc. L’esenzione si applica anche quando una struttura sanitaria acquista prestazioni da una terza parte (ad esempio un laboratorio di analisi accreditato) e le fornisce al proprio paziente .

3. Chi non può beneficiare dell’esenzione IVA sanitaria?
Non sono esenti le prestazioni di natura meramente estetica (es. chirurgia plastica finalizzata a migliorare l’aspetto senza necessità medica), di bellezza (trucco, tatuaggi, parrucchieri), né i servizi di benessere non medici (massaggi estetici non terapeutici, palestre, ecc.). Anche alcuni professionisti paramedici devono avere l’abilitazione sanitaria per essere esenti: ad esempio, se un massofisioterapista non è iscritto a un albo sanitario riconosciuto, il Fisco potrebbe contestare l’esenzione (si veda il caso del chiropratico, per il quale la Cassazione ha chiesto nel 2020 una formazione quinquennale adeguata ). In generale, è necessario che la prestazione “rientri nello schema sanitario” previsto dalla legge. Se manca l’abilitazione, il contribuente deve dimostrare alternative di garanzia della qualità (come formazione equipollente riconosciuta).

4. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate contesta l’esenzione IVA nella pratica?
Normalmente l’Agenzia invia un avviso di accertamento, notificando un maggiore debito IVA per gli anni in esame. Nel dettaglio, indicherà quanto IVA aggiuntivo dovresti versare (con relativo interesse), più sanzioni amministrative (tipicamente il 30% di IVA non versata, riducibili a 15% se si provano buona fede o incertezza normativa). Se ignorato, questo avviso diventa una cartella esattoriale con ulteriori aggravi. In via cautelare, l’Agenzia può anche iscrivere ipoteca sui beni del contribuente o emettere fermi amministrativi, soprattutto se l’importo è elevato.

5. Quali termini devo rispettare per reagire?
Se hai ricevuto un avviso di accertamento, hai 60 giorni di tempo dalla notifica per presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Se è già arrivata una cartella esattoriale (ad esempio, dopo la scadenza dell’avviso), hai 40 giorni per fare opposizione davanti al giudice (Tribunale) o procedere comunque con il ricorso tributario. In ogni caso, agire tempestivamente è fondamentale: scaduto il termine, il debito diventa definitivo e esecutivo.

6. Cosa devo fare appena ricevo l’accertamento?
Per prima cosa, informare immediatamente un legale o commercialista esperto in contenzioso tributario. Nel frattempo, raccogli tutta la documentazione utile: fatture sanitarie, cartelle cliniche, convenzioni con enti pubblici, attestati professionali, ecc. Parla con il tuo consulente e valuta l’ipotesi di presentare memorie difensive o un’istanza di autotutela all’Agenzia prima di procedere a ricorso. Questa preparazione evita passi falsi e permette di costruire al meglio la difesa giuridica.

7. Come si impugna un avviso di accertamento fiscale?
Si presenta ricorso tributario presso la CTP. Nel ricorso va indicato il motivo di impugnazione: ad esempio, “l’Amministrazione ha erroneamente escluso l’esenzione IVA per prestazioni sanitarie regolarmente erogate da professionisti abilitati”. Vanno esposte in modo chiaro le ragioni di legge (norma, regole di interpretazione) e i fatti provati (titoli abilitanti, finalità terapeutica). Si allegano documenti, tabelle cliniche, pareri tecnici o ogni prova che dimostri il diritto all’esenzione. È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione (eventuali riscossioni) presentando insieme al ricorso una garanzia (cauzione). Dopo il deposito, l’istanza va notificata all’Agenzia entro i 60 giorni di termine.

8. Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione?
Sì. Nell’atto di impugnazione (ricorso o opposizione) si può presentare istanza di sospensione, allegando garanzie fideiussorie o deposito in contanti pari a quanto richiesto. Se il giudice tributarista ritiene valida la richiesta, sospende ogni azione esecutiva (fermi, pignoramenti, ipoteche) fino alla decisione finale. Ciò è importante per bloccare la formazione degli interessi moratori e acquistare tempo utile alla difesa. Il team dell’Avv. Monardo può calcolare l’importo garantito più efficiente da versare (di solito l’intera cartella o un acconto) per ottenere la sospensione completa.

9. Quali sanzioni si rischiano se la contestazione è confermata?
Se l’esenzione viene negata, l’Agenzia vorrà l’IVA non versata con sanzioni pari al 30% (art.13 D.Lgs. 471/97) più interessi di mora. Tuttavia, in giudizio le sanzioni possono essere ridotte se si dimostra inattesa incertezza normativa o buona fede. Ad esempio, se si provano ragioni oggettive (Cassazione spesso assume un atteggiamento benevolo verso professionisti che onestamente ritenevano dovuta l’esenzione ), il giudice può ridurle al 15%. Non va dimenticato inoltre che, una volta consolidato l’esito di un ricorso favorevole, le sanzioni e gli interessi eventualmente già versati devono essere restituiti con rivalutazione.

10. È possibile rateizzare il debito contestato?
Sì. Durante il contenzioso, il contribuente può chiedere all’Agenzia la dilazione (art.19 D.Lgs. 159/2015) del debito non contestato (es. se hai pagato subito una parte o se una parte è già stata riconosciuta incassabile). Si può rateizzare fino a 72 mesi, senza maggiorazioni di interessi se la domanda è fatta tempestivamente. Inoltre, in caso di definizione agevolata o saldo & stralcio, l’Agenzia stessa prevede automatiche forme di rateazione. In ogni caso, il piano di rientro va concordato e formalizzato per iscritto, e consigliamo di valutare l’opportunità di depositare istanze cautelari parallelamente al ricorso, per avere più tempi a disposizione.

11. L’esenzione IVA incide sull’IRAP?
Normalmente no. L’IVA è un’imposta indiretta e non concorre alla base imponibile IRAP (art. 11, D.Lgs. 446/1997). Quindi anche se il fisco revoca l’esenzione IVA, questo non dovrebbe modificare l’IRAP dovuta (a meno che non vengano contestate anche le deduzioni di costi connesse). In pratica, un avviso di accertamento IVA sul fatturato sanitario non dovrebbe generare automaticamente una maggior base IRAP. Tuttavia, l’Amministrazione potrebbe contestare separatamente anche l’IRAP (ad esempio, sostenendo che un determinato costo non era fiscalmente deducibile), e in quel caso si deve difendere anche su quella posizione. In fase di contenzioso IVA, è buona norma segnalare che l’eventuale recupero dell’IVA non implica recupero di IRAP.

12. Qual è l’onere della prova? Chi deve dimostrare cosa?
In materia tributaria, l’Amministrazione deve provare i fatti costitutivi dell’imposta (ad es. che l’operazione non rientra nell’esenzione). Tuttavia, una volta che il contribuente afferma di possedere i requisiti per l’esenzione (in primo luogo, che la prestazione era di cura e fornita da sanitari abilitati), l’onere di dimostrare il contrario può spostarsi sull’Amministrazione. Ad esempio, se un contribuente dimostra di essere odontoiatra iscritto all’albo e di aver eseguito una visita dentistica, l’Agenzia dovrà dimostrare che quella prestazione era in realtà estetica o priva di scopo terapeutico. Bisogna dunque impegnare il giudice tributario a riconoscere il proprio diritto e a non ribaltare l’onere della prova.

13. Cosa succede se decido di non ricorrere?
Se non impugni l’avviso entro i termini, o non ti opponi alla cartella, il debito dell’Agenzia diventa definitivo e esecutivo. Ciò significa che potrà avviare immediatamente azioni cautelari o esecutive: pignoramenti di conti correnti, fermi amministrativi sui beni strumentali, ipoteche sulla casa o sulle auto, espropriazione di mobili/attrezzature, iscrizione di debiti in CRIF, ecc. Queste procedure possono partire già dopo 30 giorni dalla notifica della cartella, senza ulteriori avvisi. Inoltre, non avendo contestato nulla in sede giudiziaria, non avrai la possibilità di chiedere la restituzione di quanto eventualmente pagato. In sintesi, l’inerzia può costare carissima: il debito raddoppia per gli interessi moratori e costi di riscossione.

14. Posso ottenere il rimborso di IVA pagata in eccesso?
Sì. Se in passato hai versato IVA su fatture sanitarie che ritenevi esenti (per errore o incertezze), è possibile chiedere il rimborso tramite specifica istanza all’Agenzia o tramite ricorso. Ad esempio, l’ordinanza Cass. n. 14157/2024 riguardava proprio il diniego di rimborso IVA per il chiropratico (periodi 2017‑2018). In questi casi, si apre una procedura simile al contenzioso: il contribuente dimostra l’errore e la Commissione Tributaria può ordinare il rimborso delle somme indebitamente versate, con interessi. Tuttavia, vanno rispettati i termini ordinari di decadenza del diritto (in generale 4 anni dall’errore o dalla dichiarazione).

15. Quali costi comporta il ricorso e la consulenza legale?
I costi principali sono le spese legali (onorari professionali) e le imposte sul ricorso. L’assistenza di un avvocato specializzato (come l’Avv. Monardo) è consigliata data la complessità tecnica; spesso si applicano tariffe orarie o forfait concordati per il ricorso. Le commissioni tributarie applicano un’imposta di registro fissa di poche decine di euro sul ricorso in primo grado (e simili sull’eventuale appello). Nel caso di rimborsi IVA, non ci sono diritti di segreteria. Considera comunque che gli oneri sostenuti nel contenzioso possono essere ripagati dall’importo risparmiato (IVA non versata, sanzioni evitate, ecc.). Inoltre, il nostro studio valuta la fattibilità di eventuali finanziamenti o domiciliazioni spese legali in base alla situazione del cliente.

16. Che ruolo ha l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e cosa posso aspettarmi dal suo studio?
L’Avv. Monardo, cassazionista e gestore della crisi, coordina un team di professionisti in grado di offrire un servizio completo: redige ricorsi tributari, partecipa agli eventuali contraddittori con l’Agenzia, segue l’iter del giudizio (CTP e CTR), prepara memorie per Cassazione se necessario. Contemporaneamente, essendo esperto di crisi d’impresa e sovraindebitamento, valuta subito l’impatto economico delle somme richieste e propone soluzioni alternative (rateazione, accordi di ristrutturazione, ecc.). Potrai aspettarti un’assistenza “chiavi in mano”: il nostro staff interverrà per bloccare provvedimenti esecutivi, negoziare con i creditori (banche e fisco) e/o strutturare difese processuali solide. La rapidità di comunicazione e l’esperienza consolidata nelle controversie tributarie sanitarie ti offriranno una garanzia di efficienza.

17. Esistono documenti ufficiali che spiegano meglio l’esenzione IVA sanitaria?
Sì, oltre alla legge ci sono circolari esplicative e risposte dell’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, la Circolare AE 28/E/2005 chiarisce che anche la chirurgia estetica è esente se essenziale ai fini curativi. In genere, però, tali documenti ribadiscono la formula dell’art.10 senza stravolgerla. Sono utili soprattutto per i parametri interpretativi (ad es. quali attività sono considerate “vigilate”), ma in caso di contenzioso il riferimento chiave rimane la giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia UE. Il nostro studio legge costantemente anche questo tipo di prassi per integrarla nella strategia difensiva.

18. Che differenza c’è tra esenzione IVA e fatturazione al netto?
Attenzione alla terminologia: “esente” significa che l’operazione è fuori campo IVA e non genera diritto alla detrazione per l’acquirente, ma nemmeno obbligo di versare l’imposta. In pratica, sulla fattura il professionista scrive “iva 0% – prestazione esente art.10 DPR 633/72”. A differenza, una “fattura al netto” con IVA separata (aliquota 22%) significa operazione imponibile e imponibile il cliente. Un altro termine collegato è “reverse charge”: non vale in sanità. Quindi, mai applicare il reverse charge (scorporo IVA) sulle prestazioni sanitarie, ma solo l’esenzione.

19. Se assisto l’Agenzia al radiologico o Polidiagnostico, l’esenzione spetta sempre?
Di norma sì, se il laboratorio o la struttura è convenzionata con SSN o autorizzata. Ad esempio, la Cassazione ha confermato l’esenzione anche per prelievi clinici fatti da laboratori accreditati a favore di pazienti di altre strutture sanitarie . Se invece l’analisi fosse fornita da un soggetto privato non sanitario (es. azienda di autopsie non autorizzata), l’esenzione potrebbe non spettare. È un caso specifico da valutare: in generale, servizi diagnostici svolti nell’ambito del processo curativo del paziente mantengono il beneficio fiscale.

20. In caso di vittoria, l’Agenzia mi restituisce i soldi che ho già pagato?
Sì. Se il giudice tributario annulla in tutto o in parte l’avviso di accertamento, tutte le somme già versate (IVA, sanzioni, interessi) devono essere restituite con rivalutazione monetaria. Anche il deposito cauzionale versato per sospendere la riscossione torna indietro. Analogamente, se si era pagato in via “provvisoria” (ad esempio, la metà del dovuto), dopo la vittoria la parte eccedente rispetto al debito riconosciuto dovrà essere rimborsata. Questo rende importante far valere i propri diritti: spesso, vincere il giudizio azzera il debito senza spese aggiuntive per il contribuente.

Esempi e simulazioni pratiche

Esempio 1 – Laboratorio di analisi: il Laboratorio BioAnalytica S.r.l. fattura nell’anno 2023 prestazioni di analisi cliniche per complessivi 100.000 € a vari pazienti inviati da cliniche convenzionate. L’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento chiedendo il recupero dell’IVA (22%) + sanzioni (30%) perché ritiene queste analisi non esenti. In caso di inadempienza, la cartella ammonterebbe come segue:

  • Imponibile contestato: € 100.000
  • IVA dovuta (22%): +€ 22.000
  • IRAP su 100.000 (3,9%): +€ 3.900 (eventuale contestazione separata)
  • Sanzione IVA (30% di 22.000): +€ 6.600
  • Sanzione IRAP (30% di 3.900): +€ 1.170
  • Interessi di mora (4% su 25.900 per 1 anno): ≈+€ 1.036 (esempio)
  • Totale complessivo: ≈€ 34.706

Nel caso migliore (ossia vinta l’opposizione): il Tribunale Tributario può accertare che, come chiarito da recente giurisprudenza , le analisi di laboratorio rese in convenzione sono esenti. L’Agenzia non potrà più pretendere né l’IVA né le sanzioni, e restituirà quanto eventualmente già versato. Nel caso peggiore (ricorso respinto): il Laboratorio dovrà versare tutto ed eventualmente potrà solo beneficiare della remissione sanzioni per buona fede (ridotte al 15%) se la controversia era dubbia.

Esempio 2 – Clinica privata: la Clinica Solaria S.r.l. con convenzione regionale per l’anno 2022 ha prodotto fatture per € 50.000 di visite e prestazioni mediche esenti. Tuttavia, l’Agenzia contesta l’esenzione su € 20.000 ritenendo che alcune prestazioni non fossero assistite da autorizzazione formalmente vigente, e invia cartella per IVA e sanzioni. Diciamo che la cartella recita € 4.400 di IVA (22%), più sanzioni per € 1.320 (30%) e interessi € 200: totale € 5.920.

Se il contribuente prova che: (a) all’epoca le prestazioni erano effettivamente affidate a medici regolarmente laureati e iscritti agli albi sanitari , (b) la clinica era pienamente accreditata, e (c) le prestazioni avevano finalità terapeutica, il giudice potrebbe dichiarare nulla la parte contestata della cartella. In alternativa, il contribuente può aderire a una definizione agevolata liti pendenti, versando ad esempio il 10% della pretesa (≤ 592 €) e cancellando il resto del debito.

Esempio 3 – Piani di rientro: dopo un avviso certo di € 30.000 (IVA + sanzioni) contestato per prestazioni fisioterapiche, l’Agenzia consente di rateizzare. Supponiamo il debitore benefici di un piano in 60 mesi senza ulteriori interessi aggiuntivi: pagherà € 500 al mese. Se nel frattempo il tribunale gli dà ragione su metà dell’importo, potrà chiedere la revisione del piano, dimezzando i versamenti futuri. L’Avv. Monardo può negoziare una dilazione così favorevole.

Tabella – Confronto prima/dopo definizione agevolata:
| Descrizione | Senza agevolazione | Con definizione agevolata | |——————————|———————|——————————-| | IVA contestata (22% di €50k) | € 11.000 | € 11.000 | | Sanzioni (30%) | € 3.300 | € 3.300 | | Totale originale | € 14.300 | € 14.300 | | Versamento con rottamazione | – | € 3.000 (es. 100% IVA + 50% sanzioni) | | Risparmio (su sanzioni) | – | € 1.650 |

(Esempio indicativo: con una rottamazione si verserebbero meno sanzioni, abbattendo l’esborso finale).

Conclusione

Difendersi da un accertamento fiscale sull’esenzione IVA delle prestazioni sanitarie richiede preparazione tecnica e strategica. In questo articolo abbiamo visto come la normativa (art. 10, DPR 633/72) e la giurisprudenza recente della Cassazione riconoscano in molte ipotesi il diritto all’esenzione, anche per prestazioni secondarie o professionisti non ancora regolamentati, purché rimangano finalizzate alla cura della persona . Tuttavia, l’emissione di un avviso di accertamento scatena scadenze perentorie e potenziali sanzioni elevate.

Per questo è cruciale agire subito: impugnare entro termine l’atto, raccogliere in fretta tutta la documentazione necessaria, chiedere la sospensione cautelare delle riscossioni e valutare strumenti alternativi (rottamazione, definizione agevolata, piani di rientro, ecc.). L’assistenza di un professionista esperto fa la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e specialista in diritto tributario e crisi d’impresa, insieme al suo team di avvocati e commercialisti, può intervenire prontamente non solo per contestare legalmente l’accertamento (con ricorsi e opposizioni), ma anche per bloccare le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, iscrizioni a ruolo) attraverso la negoziazione e le soluzioni stragiudiziali adeguate.

I punti fondamentali trattati qui – interpretazione dell’esenzione, procedura da seguire, alternative di definizione del debito – devono essere valutati caso per caso. Oggi più che mai, la prassi tributaria è in evoluzione e le sentenze aggiornate (come quelle citate di Cassazione del 2024) forniscono nuovi strumenti difensivi . Non va inoltre dimenticato che operare con professionalità riduce il rischio di future contestazioni (ad es. archivio corretto delle fatture, modalità di fatturazione elettronica, tenuta dei registri sanitari).

Non aspettare che sia troppo tardi! In situazioni di contestazione IVA, ogni giorno perso si traduce in maggiori interessi e probabili azioni esecutive su beni. Con il supporto dell’Avv. Monardo e del suo team, potrai ottenere una rapida valutazione del tuo caso e avviare subito le difese più idonee.

Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata e immediata: 📞 la sua esperienza nel diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa ti aiuterà a fermare cartelle e pignoramenti, negoziare piani di rientro e far valere ogni possibile presidio di legge a tua tutela.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!