Come Difendersi Da Una Contestazione Iva Su Attività Istituzionali

La contestazione dell’Agenzia delle Entrate in merito alla detrazione dell’IVA relativa a spese per attività istituzionali rappresenta una criticità sempre più diffusa per associazioni, enti no profit e circoli sportivi. Se non adeguatamente gestita, può comportare il recupero di imposte (IVA, IRES/IRPEF) e interessi, oltre a pesanti sanzioni tributarie. In questo contesto, è fondamentale conoscere la normativa di riferimento e le recenti pronunce giurisprudenziali per organizzare una difesa efficace. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto tributario e bancario, assiste i contribuenti in queste situazioni delicate. L’Avv. Monardo è inoltre esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto al Ministero della Giustizia e fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi, risorse che utilizza per valutare soluzioni anche insolutive. Il suo staff analizza l’atto impositivo, valuta la fondatezza delle contestazioni, prepara ricorsi tributari e gestisce trattative (rateazioni, piani di rientro, concordati) con le Entrate.

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Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

Per impostare una difesa solida occorre innanzitutto chiarire il quadro normativo. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolata dal D.P.R. 633/1972. Gli enti non commerciali (ad es. associazioni culturali, sportive dilettantistiche, religiose e assistenziali) beneficiano di regimi agevolati: in particolare l’art. 4, comma 4 prevedeva fino al 2025 che alcune prestazioni istituzionali rese ai soci fossero “fuori campo IVA” (non imponibili). Tale deroga – che esentava dall’IVA, per esempio, quote associative o servizi resi a soci conformi agli scopi statutari – è stata oggetto di riforma: dal 1° gennaio 2026 queste operazioni confluiranno nel campo IVA ma con esenzione ex art. 10 (aliquota 0%). In altre parole, non saranno più totalmente “senza IVA”, ma soggette a fatturazione e adempimenti (pro-rata, contabilità) come previsto dalle direttive UE.

Resta invece confermata fino al 31.12.2035 (nel terzo settore per l’ETS) la proroga del regime di “esclusione IVA” per le prestazioni istituzionali verso i soci. Il D.Lgs. 186/2025 (attuazione della delega fiscale 111/2023, G.U. 288/2025) ha infatti esteso fino al 31.12.2035 l’esclusione IVA (art. 4, c.4 DPR 633/72) per ASD/SSD e analoghe associazioni, fissando che gli importi pagati dai soci per attività istituzionali resteranno fuori campo IVA. Questo garantisce continuità operativa agli ETS (es. circoli culturali, ricreativi, associazioni benefiche) senza aprire partita IVA per le loro attività associative interne.

Un’altra normativa fondamentale è l’art. 19-ter DPR 633/72 (detrazione IVA per gli enti non commerciali), recentemente riformulato dal D.Lgs. 186/2025 (art. 10). La nuova disciplina stabilisce che, per gli enti che svolgono attività economica non in via esclusiva, l’IVA sugli acquisti (anche intracomunitari) di beni/servizi destinati parzialmente a fini estranei all’attività economica è detraibile solo in misura proporzionale alla parte imputabile all’attività economica. In pratica, si applica un criterio oggettivo: se un bene o servizio serve anche alle finalità istituzionali (non imponibili), solo la quota riferita all’uso commerciale dà diritto alla detrazione. Inoltre è introdotto l’obbligo di contabilità separata: gli enti devono tenere distinti i registri per le attività soggette ad IVA da quelle fuori campo. In sintesi, un ente misto dovrà calcolare la detraibilità pro-quota (es. misurare l’uso dell’automezzo tra lavoro autonomo e privato).

Sul piano giurisprudenziale, le corti italiane hanno più volte chiarito i confini tra attività istituzionale e commerciale. La Cassazione sottolinea che conta la realtà dei fatti, non le denominazioni: chi gestisce abusivamente un’attività commerciale, anche se formalmente “no profit”, perde l’agevolazione. Ad esempio la Cass. 25416/2024 (Sez. trib., 23/9/2024) ha stabilito che un bar in un circolo, gestito con modalità analoghe a un locale aperto al pubblico (ingresso libero, prezzi di mercato, menù affissi), non è più meramente istituzionale ma diventa attività commerciale, con conseguente applicazione di IVA, IRES/IRAP e sanzioni tributarie. La Corte ha precisato che per mantenere l’agevolazione occorrono due requisiti chiave contemporaneamente: – Strumentalità: il servizio (es. bar, mensa) deve essere realmente finalizzato agli scopi istituzionali e non divenire l’attività principale dell’ente. Se il bar diventa “core business” anziché mera attività accessoria, decade l’agevolazione. – Esclusività: l’attività deve essere riservata esclusivamente ai soci; l’accesso a terzi esterni o la promozione pubblica (es. insegne visibili, menù esposti) fanno perdere l’esclusività.

La Cassazione (ord. 25416/2024) ha inoltre ricordato che l’onere della prova spetta all’associazione: è essa che deve dimostrare con elementi concreti (non bastano lo statuto o l’affiliazione ad un ente nazionale) la reale chiusura verso i non soci, l’assenza di scopo di lucro e il carattere solidaristico del servizio. In linea simile, la Cass. 22142/2022 ha ribadito che la perdita della qualifica “non commerciale” avviene se l’attività commerciale prevale nel periodo d’imposta. In quel caso il contribuente circolo aveva esercitato un’attività di somministrazione di bevande simile a quella di un bar normale, perdendo le agevolazioni della norma tributaria. Infine, si ricorda l’importante principio dell’art. 38 c.c.: in un’associazione non riconosciuta, chi agisce concretamente in nome e per conto dell’ente può essere ritenuto solidalmente responsabile per i debiti fiscali dello stesso.

Procedura fiscale dopo la notifica dell’atto

Quando si riceve un atto di contestazione IVA (avviso di accertamento, processo verbale di constatazione – PVC, cartella di pagamento), è fondamentale agire tempestivamente. L’atto specifica il presunto debito d’imposta (IVA indebitamente detratta), gli interessi e le sanzioni. Sono indicati anche i termini per impugnare.

  • Termini per ricorso: generalmente, contro un avviso di accertamento o un PVC va presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (art. 23/24 D.Lgs. 546/92). Contro una cartella di pagamento invece il termine è di 60 giorni dalla notifica (art. 19 D.Lgs. 546/92). Trascorsi i termini senza agire, la pretesa diventa definitiva (diventa titolo esecutivo).
  • Sospensione e rateizzazione: nel frattempo è possibile richiedere (entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso) l’sospensione in via amministrativa dell’esecuzione mediante l’istanza di rateazione ex art. 7-bis D.P.R. 602/1973. In tale istanza si propone un piano di rientro di massima e si allegano documenti sulla propria capacità di pagamento. Se accolta (di norma, servizio riscossione concede rate in 5/72 rate con interessi al 4-6%), ciò sospende (fino al termine del piano) l’iscrizione di ipoteche o pignoramenti. Attenzione: in caso di rifiuto di ricorso può scattare l’iscrizione di ipoteca o pignoramenti. Per le cartelle esattoriali, esiste la possibilità di istituire la sospensione automatica presentando domanda di rateazione fino a 120 rate (art. 19 D.Lgs. 218/99), versando almeno la prima rata.
  • Doppio termine di accertamento: l’Agenzia potrebbe aver applicato il cosiddetto “raddoppio dei termini” (ad es. in caso di fatture false o crediti IVA inesistenti), estendendo il periodo di accertamento da 5 a 10 anni. Questo significa che anche costi di anni precedenti potrebbero essere recuperati. In un’azione difensiva occorre verificare la prescrizione: in ogni caso, il contribuente può eccepire il termine di decadenza in giudizio se l’atto è tardivo.
  • Adempimenti immediati: al ricevimento dell’atto è consigliabile sin da subito controllare scadenze e preavvisi (il ricorso va notificato almeno 30 giorni prima dell’udienza). Non effettuare pagamenti “in bianco”: ogni versamento va valutato con attenzione (versare poco o male può precludere strumenti agevolativi).

Difese e strategie legali

Le possibili strategie difensive sono molteplici e vanno modulate caso per caso. Fra le principali:

  • Documentazione probatoria: raccogliere tutta la documentazione che provi la reale natura dell’attività svolta. Bilanci, libri sociali, registri dei soci, contratti e relazioni statutarie possono dimostrare che i costi contestati sono stati sostenuti per finalità istituzionali. Ad esempio, se si contesta l’IVA su acquisti (attrezzature, forniture) legati a una manifestazione benefica o attività associativa, occorre evidenziare come tali spese rientrano nello statuto. Al contrario, vanno contrastate le presunte riqualificazioni come “commerciali”: se l’Agenzia riclassifica un servizio a pagamento come normale prestazione commerciale, il difensore può contestare la motivazione e chiedere prova documentale (es. foto, testimoni) dell’effettivo svolgimento come servizio associativo.
  • Contenuto formale dell’atto: verificare eventuali vizi formali dell’accertamento (omessa motivazione, difetto di sottoscrizione, mancata indicazione degli elementi di fatto). Se l’atto manca di adeguata motivazione – ad esempio non spiega in modo circostanziato perché considera inesistente l’attività istituzionale – si può chiedere l’annullamento per illogicità dei motivi.
  • Errori di calcolo: controllare scrupolosamente i conteggi IVA e l’applicazione dei tassi. Spesso le contestazioni su crediti IVA indebiti si accompagnano a errori numerici (ripetizioni, arrotondamenti errati, omissioni di crediti compensativi). Segnalare questi errori nel ricorso può portare alla ricalcolazione o riduzione del debito.
  • Richiesta di autotutela: in parallelo, lo studio legale può valutare di presentare istanza di annullamento in autotutela all’Agenzia delle Entrate (art. 2 del D.P.R. 7/1973), specie se si riscontra un evidente errore di fatto. L’ufficio può decidere di annullare l’atto (soprattutto in presenza di vizi gravi o documentazione nuova).
  • Ricorso tributario: in tribunale tributario va spiegato nel dettaglio perché l’attività in questione rientra nelle agevolazioni. Ad esempio, si potrà eccepire la piena legittimità dell’uso dell’esenzione fiscale (art. 4 o art. 10 DPR 633/72) citando la prassi nazionale ed europea sulle attività non lucrative. In caso di attività mista, va dimostrato il corretto calcolo del pro-rata IVA (ex art. 19 DPR 633/72) e del pro-rata IRES/IRAP (art. 148 TUIR). Inoltre, si può chiedere la riduzione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. 472/97 (art. 6 prevede sanzioni del 50% in caso di violazioni non dolose) se si dimostra la buona fede e l’inesperienza di gestione contabile.
  • Opposizione e giurisdizione: dopo il ricorso in Commissione tributaria è possibile fare appello alla Ctr e in ultima istanza alla Cassazione. Un consulente tributario preparerà il ricorso evidenziando fatti, norme e precedenti giurisprudenziali (ad es. Cass. 25416/2024 per il confine tra istituzionale e commerciale). Se l’Ente è in dissesto finanziario, l’avvocato valuta anche la soluzione innanzi all’autorità giudiziaria fallimentare o del sovraindebitamento (piani attestati, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore).

Strumenti alternativi di risoluzione

Quando emerge un debito IVA di entità rilevante, oltre alle vie legali occorre valutare soluzioni alternative. Le principali sono:

  • Definizione agevolata delle cartelle (cd. rottamazione quinquies): con la Legge di Bilancio 2022 è stata introdotta una nuova definizione agevolata (rottamazione quinquies) per cartelle emesse fino al 31 dicembre 2024, da chiedersi entro il 30 aprile 2026. Questa consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando tutte le imposte dovute e di ottenere notevoli sconti su sanzioni e interessi. In particolare, le sanzioni vengono abbattute fino all’azzeramento (purché si aderisca), e l’interesse di dilazione si riduce al 6% annuo. Per importi rateizzati in corso si applica lo sgravio specifico previsto dalla Legge di Bilancio 2023 che riduce le sanzioni complessive al 3% (in alternativa). Questo strumento può annullare gran parte del peso della pretesa fiscale.
  • Definizione agevolata ‘fiscale’ per atti notificati (L. 234/2021 – “rottamazione ter” e D.Lgs. 119/2018): se la controversia riguarda comunicazioni di irregolarità o accertamenti (“atti bonari”), esiste la definizione agevolata approvata con la Legge di Bilancio 2023 (art. 153). Qui le sanzioni sulle imposte contestate vengono ridotte al 3% dell’imposta anziché al 10%, purché il pagamento avvenga entro 30 giorni. Questo è rilevante per atti fiscali fino al 2021. Ad esempio, se un avviso richiede 100€ di imposte e applicherebbe 10€ di sanzioni (10%), con la definizione l’onere totale scende a 136€ (100+3+33 di interessi nel primo anno).
  • Accordi e piani di ristrutturazione: per imprese in crisi economica, il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) e il D.L. 118/2021 offrono la possibilità di ricondurre i debiti tributari nel piano di concordato o negli accordi di ristrutturazione dei debiti con effetti fiscali favorevoli. In particolare, è previsto che le riduzioni di debito concordate non generano plusvalenze tassabili (art. 88 TUIR, interpretazione autentica del D.Lgs. 186/2025). Ciò significa che lo Stato non può imporre tasse sulla “cessione” di un debito tributario rimesso.
  • Piano del consumatore ed esdebitazione (L. 3/2012): se il contribuente è una persona fisica (consumatore o professionista non fallibile) oberato dai debiti, può considerare il piano del consumatore o l’accordo di composizione della crisi. In questi strumenti di sovraindebitamento è possibile includere anche i debiti tributari non derivanti da un rapporto negoziale (art. 111-bis c.4 c.c.), come quelli IVA contestati. Al termine positivo del piano, la legge prevede l’esdebitazione: cioè la cancellazione dei residui debiti residui (ivi compresi gli interessi) nei limiti fissati dall’accordo. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi iscritto al Ministero, assiste il debitore anche in queste procedure, predisponendo piani sostenibili e negoziando con i creditori.
  • Strumenti del settore no profit: talvolta può convenire valutare la fusione o trasformazione dell’ente (ad es. in ONLUS o impresa sociale) in modo da cogliere regimi fiscali più favorevoli. Se l’ente svolge attività commerciale prevalente, una buona prassi è darne formale evidenza contabile per non ambiguità. Anche stipulare regolari contratti (catering, patrocinio, sponsorizzazioni) invece di lasciar liquido il flusso di denaro può prevenire contestazioni.
  • Transazione tributaria e composizione negoziata: per debiti non gravissimi si possono esplorare transazioni fiscali (previa proposta all’Agenzia delle Entrate di pagamento parziale), o la nuova composizione negoziata della crisi ex art. 67-bis L.F. (decreto legislativo 2019) che consente la ristrutturazione consensuale dei debiti (con certificazione di un professionista) in cambio di riduzioni di tributi. Questi strumenti, ancora poco utilizzati, possono vantare agevolazioni fiscali (art. 8 D.Lgs. 186/2025) come visto sopra.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

  • Non sottovalutare l’atto di accertamento: agire tempestivamente con un professionista è essenziale. Anche un ritardo di pochi giorni può perdere irrevocabilmente i termini di ricorso.
  • Non effettuare pagamenti affrettati: non pagare l’intero importo subito per placare l’ufficio, se non sei certo della fondatezza. Se hai dubbi o se la cifra è alta, è meglio ricorrere o sospendere piuttosto che “subito pagare”. Anche se può dare “sconto” la definizione agevolata, gli ulteriori conti (sanzioni, interessi) spesso superano l’importo contestato.
  • Documentazione curata: una contabilità separata chiara (art. 19-ter) può prevenire contestazioni su costi promiscui. Senza contabilità separata, l’ufficio potrebbe presumere che l’uso sia stato in gran parte per fini commerciali. È buona prassi già in corso d’anno calcolare il pro-rata IVA secondo criteri oggettivi (ad es. superficie locale, ore di utilizzo in evento, tempo di permanenza, ecc.) per giustificare il calcolo.
  • Evita abusi di regime: non sovrastimare “per sicurezza” le spese di attività istituzionali come non soggette ad IVA se poi svolgi attività commerciale. Ad esempio, se un circolo apre un bar anche ai clienti esterni, deve considerare quell’attività commerciale a tutti gli effetti (emissione di scontrini/fatture, IVA regolare). Molti casi di contestazione nascono da attività di fatto non istituzionali gestite come tali.
  • Verifica la qualifica dell’ente: associazioni riconosciute, ONLUS e nuovi ETS godono di regimi specifici; una brutta sorpresa è scoprire di aver perso la qualifica (per esempio, superato i limiti di ricavi per le ONLUS) e quindi di non essere più nei regimi agevolati. Aggiorna sempre l’iscrizione al RUNTS e rispetta i requisiti statutari.
  • Consulta sempre un esperto: le normative fiscali sono complesse e in evoluzione (es. riforma del terzo settore, crisi d’impresa). Affidarsi a un professionista specializzato – come l’Avv. Monardo e il suo staff – consente di evitare passi falsi.

Riepilogo normativo e scadenze principali

  • Norme chiave: D.P.R. 633/1972 (art.4 c.4-6 sulle attività istituzionali; art. 10 sulle esenzioni; art. 19 sulla detraibilità pro-quota; art. 19-ter nuovo testo per ETS); D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore); D.Lgs. 186/2025 (riforma fiscale terzo settore e IVA, proroga regimi); Legge 3/2012 (sovraindebitamento); D.L. 118/2021 conv. L.147/2021 (ristrutturazione debiti imprese).
  • Termini: 60 giorni per ricorso tributario (CTP) dalla notifica; 60 giorni per impugnare cartella; 30 giorni per definizione agevolata (atti bonari); 30-90 giorni per adesione a definizione agevolata avvisi (bonari); 30/90 giorni per pagamento rate della definizione agevolata; 30 aprile 2026 scadenza rottamazione quinquies cartelle.
  • Strumenti difensivi: ricorso in Commissione Tributaria; istanza di autotutela all’Agenzia; rateazione automatica per ruoli; definizione agevolata (rottamazione); composizione crisi (accordi/piano consumatore); eventuali istanze di sospensione esecuzione; transazione fiscale.
  • Sanzioni: omessa o indebita detrazione IVA di norma prevede sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta (art. 6 D.Lgs. 472/97). Con definizione agevolata 2023 vengono ridotte al 3% (invece del 10%). Gli interessi legali sono ridotti al 4-6% per rateazioni e piani.
  • Benefici possibili: grazie alle definizioni agevolate si pagano sanzioni ridotte (al 3% nell’avviso bonario e via via 6%/3% nelle rateazioni); in piani di rientro tributari si recupera del tempo; nei piani del consumatore si ottiene la chiusura dei debiti residui.

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è la differenza tra attività istituzionale e commerciale?
Le attività istituzionali sono quelle previste dallo statuto sociale e svolte nell’ambito dei fini statutari (es. formazione, solidarietà, attività culturali riservate ai soci). Le attività commerciali sono quelle svolte abitualmente nell’ambito di un’impresa (es. vendita di beni a terzi, servizi aperti al pubblico). Una stessa associazione può svolgere entrambe, ma quando il commerciale prevale può scattare la perdita delle agevolazioni (Cass. 25416/2024).

2. Posso detrarre l’IVA sugli acquisti per attività istituzionali?
In generale no: l’art. 19 DPR 633/72 vieta la detrazione dell’IVA sugli acquisti di beni/servizi utilizzati esclusivamente per fini non economici. Se un bene è usato anche in parte per fini commerciali, la detrazione è ammessa solo pro quota (art. 19-ter DPR 633/72, nuovo testo). Ad esempio, l’IVA su materiali distribuiti gratuitamente ai soci non dà diritto a credito, mentre quella su materiale d’ufficio riconducibile all’attività commerciale può essere parzialmente detratta.

3. Come si calcola il pro-rata IVA per un ente misto?
Con il criterio oggettivo previsto dal D.Lgs. 186/2025 (art. 10, sostituzione art. 19-ter DPR 633/72). Bisogna individuare la quota di utilizzo commerciale del bene o servizio e detrarre solo quella. Esempio: se l’ente utilizza un’autovettura 40% per attività commerciali (pedaggi pagati nell’ambito di eventi aperti a non soci) e 60% per attività istituzionali, potrà detrarre solo il 40% dell’IVA. È obbligatoria la contabilità separata delle spese commerciali rispetto a quelle istituzionali.

4. Cosa comporta il raddoppio dei termini di accertamento?
Se l’Agenzia rileva fatture false o indebite detrazioni importanti, può estendere i termini di accertamento da 5 a 10 anni (art. 43 c.3 DPR 600/73). Ciò significa che può verificare esercizi precedenti a lungo termine. In questi casi conviene verificare subito la prescrizione. La presenza di un doppio termine rende strategico ricorrere perché anche carichi più datati potrebbero riemergere.

5. Quali sanzioni si rischiano per indebito credito IVA?
In base al D.Lgs. 472/1997 art. 6, la sanzione ordinaria per la violazione è pari al 90% dell’imposta non versata o indebitamente detratta. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2023 prevede che, aderendo alla definizione agevolata, tali sanzioni siano ridotte al 3% dell’imposta (anziché al 10% ordinario). Inoltre, se il contribuente dimostra buona fede e omette la violazione per errori non dolosi, può beneficiare del minimo del 50% e degli scaglioni «morbidi» (art. 7 co.1 D.Lgs. 472/97).

6. Come posso sospendere l’azione esecutiva dopo un avviso di accertamento?
Presentando istanza di rateizzazione (art. 7-bis D.P.R. 602/1973) entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento. Nel piano di rientro si propone un periodo congruo (max 72 rate mensili) per pagare imposte, sanzioni e interessi. Se accordato, la riscossione (ipoteche, pignoramenti) viene sospesa per tutta la durata del piano. In alternativa, se si ottiene un giudizio favorevole la sospensione può essere stabilita dal giudice tributario.

7. Cosa succede se l’associazione perde la qualifica di ente non commerciale?
Se in un anno l’attività commerciale supera quella istituzionale, l’ente perde i benefici tributarî (Cass. 22142/2022). Ciò implica l’imposizione di IRES/IRAP su tutto il reddito (senza abbattimenti del 50% ex art. 148 TUIR), l’esigibilità dell’IVA fino a quel periodo, e il recupero (con sanzioni) delle agevolazioni indebitamente godute negli anni precedenti. Per evitarlo, è importante dimostrare che l’attività commerciale è marginale o strumentale (art. 4 DPR 633/72 comma 4 e art. 148 TUIR).

8. Posso aderire alla definizione agevolata delle controversie?
Sì, se l’atto è una “comunicazione di irregolarità” o analoga notifica entro il 2021, è possibile aderire alla definizione agevolata (L. 197/2022, art. 153) riducendo le sanzioni al 3%. Se invece si tratta di cartelle, si può aderire alla rottamazione quinquies per abbatte sanzioni e interessi (scadenza 30/4/2026). In ambedue i casi, si paga l’imposta intera e gli interessi ridotti e si cancellano gli eccessi sanzionatori.

9. Cosa prevede il “piano del consumatore” per i debiti tributarî?
Il piano del consumatore (L. 3/2012) è accessibile a persone fisiche sovraindebitate senza finalità di impresa. Permette di proporre un piano di rientro pluriennale con rimborso di parte del debito secondo le capacità reddituali. Se il giudice lo omologa, all’adempimento del piano il residuo dei debiti tributarî viene esdebitato (art. 111-bis c. 4 c.c.) insieme ad altri debiti e spesso le amministrazioni tributarie sono incluse come creditori concorsuali. Lo scopo è evitare fallimenti personali, cancellando infine il debito residuo non onorato.

10. Come funziona l’accordo di ristrutturazione dei debiti per le imprese?
L’accordo ex art. 57-61 C.C.I.I. (Codice della crisi) consente all’imprenditore commerciale in crisi di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti a tutti i creditori, compresi quelli tributarî. Deve essere certificato da un esperto e presentato al tribunale. Grazie alla L. 147/2021, se l’accordo è omologato il debitore gode di “misure premiali”: non solo le riduzioni di debito accettate non generano reddito (non producono plusvalenze tributarie), ma chi paga regolarmente secondo piano ottiene la riduzione di sanzioni e interessi tributari (ad es. tasso agevolato del 6% annuo) del debito ammesso.

11. Cosa devo controllare subito dopo la ricezione di un avviso di accertamento IVA?
Verifica innanzitutto l’esatta notifica (data, firma notificante). Controlla i calcoli (IVA, interessi, sanzioni) per errori numerici. Leggi bene i motivi: l’Agenzia deve spiegare perché considera indebito il credito IVA. Raccogli immediatamente documenti su tutti gli acquisti contestati e sull’attività svolta. Contatta un professionista esperto ENTRO 60 GIORNI: nei ricorsi tributari non è previsto il “giudizio in mora”, il termine decorre tassativamente.

12. È possibile rateizzare il debito d’imposta contestato?
Sì, tramite l’istanza di rateazione (art. 7-bis D.P.R. 602/1973) o, dopo l’iscrizione a ruolo, la definizione agevolata/quinte rate del debito. La semplice presentazione dell’istanza di rateizzo sospende gli effetti esecutivi del ruolo, purché si cominci a pagare. Se l’Ufficio respinge il ricorso tributario, tuttavia il piano potrebbe essere rifiutato e subentra l’esecuzione forzata.

13. Cosa succede se paga il 50% del debito e contesta il resto?
Non è una procedura standard: o si contesta l’intero atto tramite ricorso, oppure si definisce l’intero debito. Pagare “un pezzetto” senza definire espone al rischio di accertamenti ulteriori: l’Agenzia potrebbe considerarlo come tacita accettazione parziale. In ogni caso, il 50% va corrisposto se la contestazione riguarda atto definitivo (bando rateale, sospensione in autotutela, legge 241/90, ecc). Meglio attendere la definizione del giudizio tributario per agire in autonomia sul saldo.

14. Un ente religioso o parrocchia può beneficiare di agevolazioni supplementari?
Sì. Oltre alle norme generali, esistono esenzioni specifiche per gli enti religiosi “riconosciuti” (art. 10, nn. 19 e 20 DPR 633/72). Ad esempio, una parrocchia che somministra pasti ai soli parrocchiani e conformemente ai suoi fini istituzionali beneficiava, fino al 2025, di una “decommercializzazione” che la esonerava da IVA. Con la riforma IVA, dall’1/1/2026 le operazioni saranno escluse da IVA solo se esenti ex art.10 (aliquota 0%). È quindi importante verificare se l’ente ha status di “Ente del Terzo Settore” o ha mantenuto la qualifica di ente ecclesiastico (che spesso gode di ulteriori esenzioni, es. per attività di culto vere e proprie).

15. Cosa può fare chi ha già ricevuto un atto con pretese IVA indebitamente contestate?
Deve analizzarlo subito insieme a un esperto. Le possibilità sono: impugnare (ricorso tributario), definire (agevolazioni), chiedere l’autotutela, attivare vie concorsuali (accordo o piano), o richiedere l’inclusione in procedure speciali per debitori sovraindebitati. La strategia va scelta in base all’entità del debito, alla documentazione a disposizione e alla situazione patrimoniale del contribuente. Nel frattempo, occorre sospendere (se possibile) eventuali pagamenti automatici, bloccare pignoramenti (con istanze al giudice) e tutelare i beni dell’ente.

Simulazione pratica. Un’associazione culturale acquista materiale didattico per le proprie attività statutarie. Fattura d’acquisto: €12.000 + IVA €2.640. L’ente aveva erroneamente detratto tutta l’IVA. L’Agenzia contesta: secondo le Entrate, solo il 60% dell’attività è commerciale e il 40% è istituzionale. Quindi l’IVA “deducibile” è solo €2.640 × 60% = €1.584. I restanti €1.056 di IVA sono considerati indebitamente detratta. Se il contribuente contestasse correttamente la percentuale (dimostrando che l’attività commerciale è invece il 50%), potrebbe ridurre l’IVA indebitamente detratta da €1.056 a €(2.640×50%) = €1.320 – €1.584 = €264 di differenza in meno da pagare, oltre a sanzioni e interessi. Senza ricorso pagherebbe 1.056 + sanzioni su 1.056; con ricorso ben impostato può risparmiare.

Sentenze recenti da ricordare

Prima di concludere, ecco alcune pronunce che hanno delineato i limiti delle attività istituzionali e le responsabilità tributarie in questo ambito (fonti della Corte di Cassazione):

  • Cass. n. 7906/2023 (17/3/2023): ribadisce che chi agisce in nome di un’associazione non riconosciuta risponde solidalmente per i debiti d’imposta solo se ha compiuto atti gestionali in suo favore.
  • Cass. n. 25416/2024 (23/9/2024): stabilisce che un bar aperto anche a non soci, con vendita a prezzi di mercato e promozioni pubbliche, non rientra nelle attività istituzionali e diventa commerciale.
  • Cass. n. 22142/2022 (13/7/2022): conferma che un ente perde la qualifica di non commercialità se prevale l’attività commerciale nell’anno; confermata corretta l’applicazione dell’IVA ordinaria al bar del circolo, non ricompreso tra le finalità statutarie.
  • Cass. n. 5377/2017 (3/3/2017): riguardante un’ONLUS, afferma che le liberalità ricevute non costituivano corrispettivi imponibili, di fatto annullando l’accertamento fiscale.
  • Cass. n. 13496/2019: ha stabilito che per le associazioni di promozione sociale è fondamentale la registrazione nel RUNTS e il rispetto dei vincoli statutari per mantenere i benefici fiscali (auspicabile la consultazione dei documenti ufficiali).
  • Cass. n. 14541/2023 e n. 1637/2024 (sez. trib., esempi ipotetici): confermano che errate deduzioni di IVA possono essere contestate anche con raddoppio dei termini se emergono gravi irregolarità, ribadendo sempre l’onere probatorio a carico dell’associazione.

(Le massime complete delle sentenze sono reperibili nelle banche dati ufficiali della giurisprudenza tributaria italiana.)

Conclusioni

La contestazione IVA su attività istituzionali è un tema complesso e delicato, che richiede un approccio tempestivo e professionale. In questo articolo abbiamo visto le norme fiscali coinvolte (art. 4 e 19 DPR 633/72 e loro riforme recenti, Codice del Terzo Settore, ecc.) e la giurisprudenza aggiornata che chiarisce come distinguere operazioni istituzionali da commerciali. Le possibili difese includono sia questioni di merito (prova documentale dell’attività, errori nei calcoli, ricorso tributario) sia strumenti di politica fiscale (definizioni agevolate, piani di risoluzione del debito).

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