Agenzia Delle Entrate Disconosce Il Regime Iva Del Margine: Come Difendersi

Introduzione

La disapplicazione del regime IVA del margine può rappresentare un problema gravissimo per chi vende beni d’occasione, come auto usate, oggetti d’arte o antiquariato. L’Agenzia delle Entrate, nell’accertamento fiscale, può sostenere che il contribuente non aveva i requisiti per applicare questo regime speciale e chiedere l’IVA piena sull’intero corrispettivo. In questo caso il contribuente rischia di dover versare somme molto più elevate, con sanzioni e interessi pesanti. Per questo motivo è fondamentale sapere perché può accadere e come reagire tempestivamente.

In questo articolo approfondiremo le norme di riferimento, la giurisprudenza recente (in particolare Cassazione e Corte di Giustizia UE) e le strategie pratiche di difesa del contribuente. Vedremo anche i passi da seguire dopo la notifica dell’atto di accertamento, i termini per fare ricorso, le possibili soluzioni giudiziali e stragiudiziali (ad esempio accordi con l’Agenzia, rottamazioni, piani di rientro) e come evitare errori comuni. Il tutto con uno sguardo professionale ma chiaro, dal punto di vista di un contribuente-delinquente che deve tutelare i propri interessi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista esperto in diritto tributario e bancario, coordina uno studio multidisciplinare di avvocati e commercialisti a livello nazionale. È inserito negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) con esperienza in procedure di accordi di ristrutturazione del debito (D.L. 118/2021). L’Avv. Monardo e il suo team possono analizzare il tuo atto di disconoscimento del regime del margine, preparare e presentare ricorsi tributari, chiedere la sospensione dell’esecuzione (pignoramenti, cartelle, ipoteche), avviare trattative con l’Amministrazione finanziaria, predisporre piani di rientro o soluzioni di concordato/ definizione agevolata. In poche parole, ti offrono strategie difensive concrete e personalizzate per bloccare ingiunzioni di pagamento o azioni esecutive basate sull’accertamento IVA.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il regime IVA del margine

Il regime speciale dell’IVA del margine è previsto dall’art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (conv. in L. 22 marzo 1995, n. 85) . In base a questa norma, per il commercio di beni usati, opere d’arte, d’antiquariato o da collezione, l’IVA sulla rivendita si calcola sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto del bene (maggiorato di riparazioni o spese accessorie) . Questo significa che il rivenditore paga l’imposta solo sul “margine” effettivamente realizzato, non sull’intero corrispettivo. L’obiettivo del legislatore (di recepimento della direttiva UE sui margini) è quello di evitare la doppia imposizione sulle vendite di beni di seconda mano che hanno già scontato l’IVA in una fase precedente .

Tuttavia, il legislatore Italiano ha precisato che questo beneficio spetta solo se il bene è stato acquistato da soggetti che non hanno potuto detrarre l’IVA . In particolare, sempre all’art. 36 comma 1 si stabilisce che si considera “acquistato da privati” (quindi con diritto al margine) anche il caso in cui il cedente “non ha potuto detrarre l’imposta” sull’acquisto o importazione del bene . In altre parole, se chi ti ha venduto l’auto (o il dipinto, o il mobile) non ha fatto detrazione di quell’IVA (perché ad es. era un privato, un operatore in regime di franchigia, o ha applicato già il margine), tu puoi applicare il margine. Ma se chi te lo ha venduto era invece un soggetto IVA che avrebbe potuto detrarla, non si può applicare il regime.

Queste regole valgono tanto per le cessioni nazionali quanto per quelle intracomunitarie: come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, anche in caso di acquisto intracomunitario di veicoli usati si deve verificare se il cedente europeo abbia applicato il regime del margine; in caso contrario (ad esempio un noleggiatore che vende veicoli mai usati come “usato”), scatta il margine . In sostanza il margine si applica solo se, nella filiera precedente, l’IVA è stata addebitata “una tantum” in modo definitivo (senza possibilità di detrarla): questo presupposto è ribadito dalla Corte di Cassazione e dallo stesso Consiglio UE .

Inoltre, va sottolineato che il regime del margine è facoltativo per il venditore (il rivenditore): egli può scegliere di operare secondo il margine o secondo le norme ordinarie dell’IVA, dandone comunicazione nel modello IVA annuale . Chi si avvale del margine però perde il diritto alla detrazione dell’IVA pagata sui beni acquistati .

Interpretazione rigorosa e onere della prova

La giurisprudenza tributaria e della Corte di Giustizia UE ha indicato che il regime del margine va interpretato restrittivamente. La Cassazione ha più volte ricordato che si tratta di un regime speciale e derogatorio rispetto al sistema ordinario, favorevole al contribuente, che va applicato con rigore . Ne consegue che, al verificarsi di incongruenze o indizi di abuso, scatta l’onere della prova a carico del contribuente.

In particolare, la Suprema Corte (Sez. Un.) già nel 2017 aveva stabilito che, quando l’Amministrazione finanziaria solleva dubbi sull’applicazione indebita del margine (ad esempio sospettando fatture gonfiate o venditori “fittizi”), al cessionario (chi acquista e poi rivende) spetta dimostrare la propria buona fede . “Buona fede” non significa solo ignoranza della frode, ma anche aver operato con la massima diligenza: ossia avere verificato la situazione del bene (acquisto da privato/operatore inattivo, confronto prezzi di mercato, indici di compravendita sospette) e adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare di essere coinvolto in un meccanismo evasivo .

Analogamente, la Corte di Giustizia UE (causa C‑624/15 del 18 maggio 2017) ha stabilito che le autorità fiscali non possono negare l’applicazione del margine all’acquirente in buona fede che ha ricevuto un documento che menziona il regime del margine, anche se in realtà il cedente non lo aveva legittimamente utilizzato . L’unico modo per l’Amministrazione di contrastare il margine in tali casi è provare che il compratore non ha agito in buona fede o non ha adottato le precauzioni necessarie .

Riassumendo: se l’Agenzia contesta il regime del margine, il contribuente dovrà dimostrare di aver acquistato da chi non poteva detrarre l’IVA ed aver effettuato tutte le verifiche (prezzo, provenienza, continuità dell’uso) con cura, non essendo stato consapevole di evadere l’IVA . In mancanza di tali elementi probatori, il giudice tributario potrà confermare l’accertamento e imporre la pretesa tributaria piena.

Giurisprudenza più recente

Oltre alle Sezioni Unite citate, numerose ordinanze della Cassazione hanno ribadito i principi suddetti nel corso del 2024-2025 . Ad esempio, l’ordinanza n. 4905/2025 della Cassazione ha riaffermato che il regime del margine “costituisce un regime speciale facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi” . Pertanto, quando l’Amministrazione contesta l’uso indebito del margine sulla base di elementi oggettivi e specifici, al cessionario viene imposto l’onere di dimostrare la propria buona fede e la massima diligenza .

Un’altra recente ordinanza (Cass. trib. ord. 30895/2024) ha ricordato che, per applicare il margine, è indispensabile che chi vendeva il bene “non ha potuto detrarre l’IVA a monte” . In mancanza di prova sulla provenienza delle opere d’arte e sui prezzi di acquisto, la Cassazione ha confermato il rigetto delle ragioni del contribuente . In sostanza, il contribuente deve documentare l’acquisto da un soggetto “senza detrazione”, altrimenti non può usufruire del regime di vantaggio (si vedano sentenze Cass. n. 32402/2018, 37261/2021, 26597/2024 richiamate in massima ).

Infine, è utile ricordare la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 21105/2017 (già citata) che ha riguardato l’importazione intra-UE di auto usate ed ha chiarito che il margine si applica anche all’importazione, purché l’operatore agisca in buona fede. In quella sentenza le SU hanno affermato che il cessionario dev’essere considerato in buona fede se ha verificato che l’auto era stata già assoggettata al margine (annotazione in fattura/nel libretto), ma deve spingersi oltre se emergono “indizi significativi di allarme” (ad es. provenienza da noleggi o leasing) . L’orientamento attuale è quindi molto chiaro: il contribuente che si avvale del regime del margine dovrà essere pronto a dimostrare con prove documentali e contabili la propria diligenza e buonafede.

Cosa succede dopo la notifica dell’atto

Tipologia dell’atto e termini

Se l’Agenzia delle Entrate ritiene che tu abbia indebitamente applicato il regime del margine, emetterà un avviso di accertamento IVA (spesso con contestuali recupero imposte dirette e sanzioni). In pratica, l’atto quantifica l’IVA (e le sanzioni) che l’Amministrazione ritiene di poter pretendere sull’intero importo di vendita. A seguito di tale notifica, il contribuente ha 60 giorni di tempo (dal giorno di notifica dell’avviso) per impugnare l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente .

È fondamentale rispettare questo termine perentorio: in caso contrario il ricorso sarà inammissibile. I 60 giorni decorrono dal giorno successivo alla ricezione dell’atto, ma occorre tenere presente che i termini brevi possono essere sospesi per ferie (dal 1° agosto al 15 settembre) . Se l’accertamento era notificato al tuo commercialista o altro domiciliatario fiscale, il conteggio decorre dalla notificazione a lui effettuata; in genere all’atto viene allegato l’avviso di ricevimento. Controlla sempre la data e il destinatario per calcolare correttamente la scadenza.

Termini di pagamento e carichi affidati alla riscossione

Dopo l’avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate potrà emettere una cartella di pagamento per esigere le somme dovute (imposta, sanzioni, interessi). Se l’accertamento viene impugnato, la cartella potrà essere sospesa, ma se diventa esecutiva (es. perché il contribuente non ha fatto ricorso o il ricorso viene respinto) scatteranno le azioni di riscossione. A quel punto, il contribuente può utilizzare il ricorso immediato alla Commissione Tributaria Provinciale entro 40 giorni dalla notifica della cartella, per contestarla senza dover rifare il processo legato all’accertamento.

Nel frattempo, si possono applicare misure cautelari come fermo amministrativo o ipoteca sui beni, o addirittura pignoramenti sui conti correnti o stipendi. Il tempestivo ricorso tributario (e l’eventuale richiesta di sospensione) è lo strumento principale per bloccare queste azioni esecutive. In particolare, chiedendo al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione (art. 56 C.p.c. vigente nel processo tributario) potrai far valere l’ipotesi della gravità del pregiudizio che subiresti subendo l’esecuzione, garantendoti una pausa di riflessione in attesa della sentenza. Se la tassa accertata è di rilevante entità, la legge prevede anche il deposito cauzionale ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 546/92, che ti autorizza a sospendere l’esecuzione versando un importo pari al 10% della somma dovuta (a meno che tu non dimostri gravi difficoltà economiche) .

Decreto ingiuntivo

Alternativamente, in presenza di documenti idonei il professionista può ottenere un decreto ingiuntivo (ex art. 54 c.p.c.) che ordini di pagare l’accertamento tributario, opponibile con avversario l’Agenzia (che dovrà costituirsi). Questa strada è più rara e complicata nel contesto tributario, ma permette l’iscrizione diretta dell’esecuzione (equivalente a una cartella) e l’opposizione al giudice ordinario. Tuttavia, normalmente si preferisce il ricorso al giudice tributario.

Impugnazione dell’atto

Il ricorso va depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) del luogo di emissione dell’atto o della residenza del contribuente. Nel ricorso occorre indicare le ragioni di diritto e di fatto, con possibili motivi: ad esempio vizi di notifica, vizi di motivazione, errori di calcolo, o – soprattutto – l’assenza delle condizioni per negare il margine (piena dimostrazione che il bene è stato acquistato come “bene usato” senza IVA detratta). Spesso si propone subito anche l’istanza di sospensione dell’esecuzione, citando le difficoltà finanziarie che subirebbe l’impresa/imprenditore. Dopo l’udienza, la CTP emetterà sentenza; in caso di soccombenza, si potrà impugnare in appello (Commissione Tributaria Regionale) entro 30 giorni dalla notifica della sentenza.

Contraddittorio preventivo e composizione della lite

Prima di arrivare al contenzioso, il contribuente può valutare la richiesta di contraddittorio preventivo con l’Agenzia (decreto legislativo 218/1997, art. 6). Anche se non obbligatorio, il contraddittorio permette di discutere le contestazioni dall’accertamento prima di impugnare l’atto. A volte consente di fornire documenti aggiuntivi (fatture, perizie) o evidenziare errori di fatto, e magari trovare un accordo. Inoltre, esistono strumenti di composizione agevolata delle controversie: per esempio l’accordo di transazione fiscale e l’accertamento con adesione (anche in fase contenziosa, se la legge lo consente). Tali soluzioni extragiudiziali possono ridurre o dilazionare le somme dovute, ma richiedono disponibilità al negoziato con l’Agenzia.

Difese e strategie legali

Analisi dell’atto di accertamento

Il primo passo fondamentale è leggere con cura l’avviso di accertamento. Occorre verificare: – se l’atto riguarda effettivamente l’IVA del margine (controllando conti, dichiarazioni IVA, fatture); – il periodo d’imposta e le operazioni contestate; – le motivazioni addotte dall’Ufficio (es. «fornitori inesistenti», «prezzi incongrui», «mancata documentazione d’acquisto»); – eventuali vizi formali (es. omessa firma, tempi di notifica anomali, violazione del contraddittorio).

Spesso l’Agenzia contestuale scova “elementi oggettivi” come prezzi molto inferiori al mercato, fatture di fantasia o operazioni tra parti correlate (ad es. dipendenti). Va preparata una memoria difensiva molto documentata. Se le fatture di acquisto esistono, bisogna raccoglierle tutte e controllare se riportavano la dicitura “IVA esposta secondo il regime del margine” come richiesto dalla prassi . Se erano intestate a “società di noleggio” o “leasing”, potrebbe scattare la presunzione di violazione: in tal caso conviene reperire prove che magari confermino comunque la legittimità (ad es. cespiti usati, registrazioni contabili, certificazioni del venditore che non ha detratto l’IVA).

Ricorso tributario motivato

Nel ricorso alla CTP va argomentato perché si ritiene di avere applicato correttamente il margine. In sostanza, occorre provare che il bene era stato acquistato da chi non poteva detrarre l’IVA. Si citeranno le fatture d’acquisto (con eventuali note di registrazione che mostrano il versamento dell’IVA) e si spiegherà la natura del cedente (ad es. privato, operatore in franchigia, o concessionario che aveva applicato il margine). È utile evidenziare che il cedente ha versato l’IVA assieme al prezzo e ne è debitore allo Stato, anche se non vi ha mostrato l’IVA separatamente.

Se necessario, si possono utilizzare perizie o attestazioni di esperti (commercialisti, periti industriali) per confermare i valori di mercato dei beni: in questo modo si può dimostrare che non c’è stato “sovra-prezzo” anomalo attribuibile ad eversione IVA, ma semplicemente margini di guadagno ragionevoli.

Bisogna inoltre riferire le indagini fatte sulla provenienza del bene. Ad esempio, per un’auto usata venduta da una concessionaria, si può elencare la catena degli ultimi proprietari (fornendo copia della scheda di circolazione o visure) e documentare che nessuno di questi ha operato con detrazione IVA. Come puntualizzato dalla Cassazione, se emergono sospetti di frode (ad es. provenienza da società di leasing, giustamente indagata perché “nuova”), spetta al cessionario spiegare come ha agito in diligenza . Una difesa efficace mostrerà che ci si è informati sulla provenienza tramite banche dati o visure ACI, magari contattando i proprietari precedenti.

Prova della buona fede

Oltre a documenti, vale tutto quel che può attestare la buona fede dell’operatore. Il contribuente può sottolineare il proprio comportamento corretto: tenuta dei registri IVA separati (per calcolare il margine mensile secondo art. 36), corretta fatturazione (annotando le operazioni “margine”), comunicazioni all’Agenzia se previsto (art. 36 comma 3) e adesione a prassi consolidate (nelle circolari, nelle risposte ad interpello). Ad esempio, era prudente controllare se il fornitore aveva utilizzato il margine; se ciò non emergeva dalle carte, si è agito sulla base della documentazione disponibile .

La Cassazione impone anche l’“obbligo di diligenza” massima: questo significa che devi descrivere ogni azione di verifica compiuta (o perché non necessaria). In sostanza, devi ricostruire e dimostrare la “storia” del bene come fai nel processo civile: quando è stato acquistato, a che prezzo e da chi; se era iscritto in un archivio pubblico; quale IVA era stata corrisposta in origine. Se ritieni di non avere tutti i dati, è meglio dire in memoria “ho fatto il possibile” piuttosto che tacere. Il Tribunale tributario allora valuterà se il tuo comportamento è stato “idoneo a far insorgere il sospetto” o no.

Opposizione e strategie di lotta al contenzioso

Se si perde in Commissione Provinciale, si può appellare la sentenza alla Commissione Regionale, con termini più brevi (30 giorni). In Cassazione tributaria, come visto, si può chiedere definitivamente il pronunciamento della Corte suprema (spesso su questioni di diritto), ma bisogna valutare se ricorrere in base al valore (art. 33 c.p.c.), perché non tutte le sentenze hanno valore sufficiente.

Se il contenzioso si sta prolungando, si possono valutare anche strategie transattive: ad esempio, l’ipotesi di “saldo e stralcio” se il contribuente è in forte difficoltà economica (spesso prevista nei piani di adesione agevolata o nelle definizioni agevolate), oppure un “accertamento con adesione” se l’Amministrazione apre a trattare (consiste nel definire l’imposta dovuta con riduzioni di sanzioni). Un altro istituto è il cosiddetto ”ravvedimento operoso”: si può correggere spontaneamente l’errore pagando l’IVA dovuta (con le relative sanzioni ridotte) prima di incorrere nel contenzioso, purché non sia iniziato il termine per la notifica dell’accertamento. Tuttavia, il ravvedimento va valutato con attenzione, perché rinuncerebbe a difese giuridiche che potrebbero avere successo.

Strumenti alternativi

Quando ci si trova di fronte a un debito fiscale elevato, esistono strumenti agevolativi o di composizione della crisi che possono aiutare il contribuente/imprenditore a dilazionare o ridurre i debiti con il fisco e altri creditori:

  • Rottamazione Definizioni agevolate (Saldo e Stralcio): Se il debito IVA (e le eventuali sanzioni) è stato affidato alla riscossione, si può aderire a regimi di definizione agevolata degli anni passati (rottamazione-ter, quater, quinquies). L’ultima novità, introdotta con la Legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025, n. 199), è la rottamazione-quinquies dei carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Con questa definizione, il contribuente paga solo il tributo principale (e gli oneri di riscossione), evitando interessi e sanzioni . La domanda di adesione sospende automaticamente le azioni esecutive dell’agente della riscossione . In pratica, puoi estinguere il debito da margine negato pagando solo l’IVA aggiuntiva (eventualmente dilazionata in rate) senza penali. È però necessario presentare domanda (in genere entro l’estate successiva all’approvazione della legge di bilancio) e seguire le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
  • Saldo e stralcio (art. 1 commi da 184 a 195, Legge 160/2019): i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica (tipicamente con ISEE basso) possono definire i debiti affidati alla riscossione pagando solo una percentuale del tributo e delle sanzioni (in base agli scaglioni di reddito). Anche questo strumento permette di cancellare gli interessi e ridurre le sanzioni, dilazionando il pagamento. È accessibile ai soggetti non falliti con redditi e patrimoni entro certi limiti.
  • Piani di rateazione ordinari: anche senza regime straordinario, si può chiedere la rateizzazione in forma ordinaria per tributi sino a 72 mesi (art. 19 del DPR 602/1973). La richiesta può essere effettuata all’Agente della riscossione anche presentando ricorso e allegando una proposta di piano di pagamento. In caso di rifiuto, è possibile proporre la domanda al giudice tributario entro il giudizio di primo grado, chiedendo la rateizzazione come condizione della sospensione dell’esecuzione. Con l’ultima Rottamazione-quinquies, il piano può durare fino a 54 rate bimestrali con tasso agevolato del 3% .
  • Accordi di composizione della crisi (D.Lgs. 14/2019 e D.L. 118/2021): Se l’impresa è in crisi (sovraindebitata), si possono valutare gli strumenti introdotti dal Codice della crisi (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Tra questi, il piano di ristrutturazione dei debiti (art. 56-84 D.Lgs. 14/2019) consente di omologare dal Tribunale un accordo con creditori (anche erariali) che preveda modifiche sostanziali dei pagamenti. L’Avv. Monardo, in quanto Esperto negoziatore per la crisi d’impresa, può assistere nella predisposizione del progetto di ristrutturazione e nella negoziazione con i creditori tributari. Anche l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (gestito da un OCC) permette ad un soggetto in difficoltà non commerciale (ad es. un professionista o persona fisica) di raggiungere un piano di rientro con IVA e altre banche creditrici. In tutti questi casi, l’obiettivo è ottenere la riduzione del debito (eventuale stralcio parziale delle imposte) e il rinvio a nuove scadenze.
  • Piano del consumatore e liquidazione del patrimonio (L. 3/2012): Per il consumatore sovraindebitato (persona fisica con debiti civili e anche fiscali), la legge prevede la possibilità di presentare un piano del consumatore o una liquidazione del patrimonio in tribunale. Superate le verifiche di legge (assenza di passività previdenziali o obblighi alimentari anteriori), si può concordare un piano di pagamento proporzionale dei debiti con i creditori, che può comprendere anche le imposte (compresa l’IVA dovuta) opportunamente ristrutturate.
  • Compensazioni tributarie: Se il contribuente ha crediti d’imposta maturati in periodi successivi (IVA a credito o imposte anticipate), può valutare di utilizzarli in compensazione (orizzontale o verticale) per ridurre i debiti erariali. Attenzione però alle norme anti-compensazioni indebite (art. 10 del D.L. 78/2010 e succ.) che prevedono sanzioni se si compensano crediti inesistenti o fittizi (tipico rischio in frodi carosello).

In ogni caso, l’Avv. Monardo e il suo staff possono analizzare la fattibilità di questi strumenti alternativi e assistere nella preparazione di domande o istanze (ad es. domanda di rottamazione, domanda di ammissione a concordato, proposta di accordo con creditori). L’approccio è sempre proattivo e difensivo: presentare il miglior piano possibile per la tua ristrutturazione debitoria, facendo leva anche sul fatto che la domanda sospende le azioni di riscossione (nei casi previsti dalla legge) .

Errori comuni e consigli pratici

  • Non tenere separati i registri IVA: chi applica il regime del margine deve annotare distintamente le operazioni ordinarie e quelle da margine. Se mescoli tutto, perdi la capacità di calcolare correttamente il margine mensile o trimestrale, creando basi imponibili errate. Mantieni la contabilità chiara: un registro per operazioni in regime ordinario, un altro per il margine (cfr. D.M. 282/1998 e art. 36 comma 1).
  • Mancata verifica della provenienza: spesso gli operatori di buona fede si limitano a ricevere fattura del cedente con dicitura “regime del margine” e la accettano passivamente. In realtà bisogna guardarsi intorno: accertare se il veicolo o bene è stato acquistato da un privato, da un altro rivenditore usato (che a sua volta applica margine), o da un operatore di leasing/noleggio. Se acquisti da un’azienda di noleggio o leasing, l’Agenzia presume che abbia detratto l’IVA sull’acquisto e quindi te la nega. Consiglio: prima di acquistare, chiedi sempre conferma della condizione fiscale del venditore e dell’effettivo regime IVA applicato.
  • Fattura senza annotazioni: quando acquisti da un altro rivenditore margine in UE, il cedente dovrebbe emettere la fattura senza IVA (o con menzione), ma deve indicare chiaramente l’operazione come “operazione in regime del margine”. Se questo manca, richiedi un’integrazione formale. E’ buona pratica ottenere anche una dichiarazione del venditore che confermi di non avere detrato l’IVA sull’acquisto.
  • Ignorare l’eccessiva onerosità: se il conflitto con l’Agenzia degenera, ricorda che non vale mai la pena di fare il “ribelle” e rischiare pignoramenti o azioni esecutive pesanti. Finché c’è tempo di reagire, col tuo avvocato valuta le opzioni di composizione agevolata: rottamazioni, richieste di rateizzazione o definizioni, anche a costo di riconoscere una parte del debito, piuttosto che aspettare di essere travolto dalle sanzioni e dalle misure cautelari.
  • Tempi delle notifiche e dilazione feriale: un errore banale è non calcolare i giorni di sospensione per ferie. I termini tributari brevi (come i 60 giorni per il ricorso) dal 1° agosto al 15 settembre sono sospesi. Quindi se ricevi l’atto in quelle settimane, i termini riprendono a scorrere dal 16 settembre .
  • Non fare istanze di sospensione: quando presenti ricorso, ricorda di chiedere espressamente la sospensione dell’esecuzione. A volte i contribuenti pensano che l’impugnazione basti di per sé a fermare la cartella o il pignoramento; in realtà serve istituire un giudice che valuti il periculum in mora. Chiedi dunque la sospensione nell’atto di appello alla CTP e poi in quella alla CTR se necessario.
  • Comunicazioni all’Agenzia: se ancora non hai fatto opposizione all’avviso, potresti valutare un’istanza di interpello al Ministero o all’Agenzia (art. 11 D.Lgs. 218/97), chiedendo un parere vincolante sulla correttezza del margine nel tuo caso concreto. Non sempre è risolutivo e richiede tempi, ma può fornire un argomento in più (una risposta favorevole del Ministero vincolerà l’Agenzia). Un altro strumento è il c.d. accordo di compliance (per aziende grandi), ma di solito è meno utilizzato per singoli accertamenti.
  • Frodi carosello: se l’accertamento del margine è legato a sospetti di frodi carosello o triangolazioni, occorre fare particolare attenzione. In questi casi l’onere di prova è ancora più gravoso e l’Agenzia agisce spesso a tappeto su più soggetti collegati. Se rientri in questi schemi, valuta senza indugio di collaborare con consulenti specializzati in materia di frodi UE, perché le contestazioni possono coinvolgere anche le entrate IVA precedenti del venditore.
  • Non sottovalutare il contenzioso: una banalità, ma vale sempre ricordarlo: se l’importo contestato è significativo, affidati subito a un professionista tributario. Il tempo per “rimediare” scorre veloce (60 giorni più quelli feriali). Un assistente poco esperto potrebbe non sapere come impostare un ricorso sulla buona fede, mentre un avvocato tributarista saprà quale documentazione produrre e quali argomenti di diritto evocare (come quelli di cui sopra: restrittività, onere della prova, ecc.).

Tabelle riepilogative

  • Normativa di riferimento:
  • D.L. 23/02/1995, n.41, art. 36-40 (regime del margine) .
  • Direttiva UE 2006/112/CE, art. 306 (regime del margine), recepita nel nostro ordinamento.
  • Circolare Agenzia Entrate 40/E/2003 (criteri applicativi per acquisti intra-UE).
  • D.Lgs. 546/1992, art. 17 e ss. (procedura di impugnazione tributaria).
  • Legge 27 dicembre 2019, n.160, art. 1 comma 184-195 (saldo e stralcio fiscali).
  • Legge 30 dicembre 2025, n.199, art. 1 comma 82-101 (rottamazione quinquies) .
  • D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), D.Lgs. 3/2019 e D.Lgs. 14/2019 (ristrutturazione debiti).
  • Legge 3/2012 (sovraindebitamento e piani del consumatore).
  • Termini e scadenze:
  • 60 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento per ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.
  • 40 giorni dalla notifica della cartella per il “ricorso immediato” in CTP.
  • Rateazione ordinaria fino a 72 mesi, richiesta al concessionario o in via giudiziale.
  • Adesione alla rottamazione quinquies: termine indicato dalla L. 199/2025 (di solito qualche mese dopo la pubblicazione del decreto attuativo).
  • Ferie (1/8-15/9): i termini brevi sono sospesi in questo periodo.
  • Strumenti difensivi:
  • Ricorso tributario (CTP) con prova documentale (fatture, visure ACI, perizie).
  • Opposizione a decreto ingiuntivo (raro).
  • Contraddittorio preventivo (art. 6 D.Lgs. 218/97).
  • Interpello ministeriale (art. 11 D.Lgs. 218/97).
  • Accertamento con adesione o conciliazione (D.Lgs. 218/97).
  • Istanza di sospensione dell’esecuzione in giudizio.
  • Accordi di composizione della crisi (OCC, Codice crisi).
  • Rottamazione/quota stralcio (L. 160/2019, L. 199/2025) .
  • Piano del consumatore (L.3/2012) o Concordato preventivo (per imprese).
  • Sanzioni e interessi:
  • In sede di accertamento IVA, se non provi il margine, ti può essere contestata l’evasione della totalità dell’imposta (22% del prezzo totale, nel caso ordinario).
  • Sanzione base: fino al 200% dell’imposta accertata (in pendenza di giudizio, l’importo va comunque confermato dall’Autorità tributaria).
  • Raddoppio della sanzione in caso di dichiarazione fraudolenta (uso di fatture false o documenti fittizi).
  • Interessi moratori: di solito 3% annuo se tassi Ufficiale Banca d’Italia + 7 punti (DPR 602/1973).
  • Con la definizione agevolata (rottamazione), le sanzioni e gli interessi vengono azzerati , rimanendo solo tributi e spese.
  • Benefici della difesa:
  • Annullamento/sospensione dell’accertamento: se dimostri la buona fede, il giudice può annullare in tutto o in parte l’atto (escludendo la maggiore IVA e le sanzioni).
  • Riduzione delle sanzioni: con l’accertamento con adesione o con i ravvedimenti, si può spesso pagare meno sanzioni (es. paghi solo l’IVA aggiuntiva con una multa ridotta).
  • Interruzione dell’esecuzione: la presentazione del ricorso o di una istanza di definizione agevolata interrompe automaticamente le azioni cautelari ed esecutive , garantendo tempo per accordi.
  • Stralcio di sanzioni/interessi: con la rottamazione, le sanzioni e gli interessi vengono completamente stralciati .

Domande frequenti (FAQ)

  1. Che cos’è il regime IVA del margine e quando si applica?
    È un regime speciale per chi rivende beni usati (auto, mobili, opere d’arte, ecc.). Invece di pagare IVA sul prezzo totale di vendita, si paga solo sulla differenza tra prezzo di vendita e di acquisto (margine) . Si applica solo se il bene è stato acquistato da chi non poteva detrarre l’IVA (tipicamente un privato o un rivenditore che applica il margine) .
  2. Quali categorie di venditori possono usare il margine?
    Ad esempio, commercianti di auto usate, dealer di gioielli usati, antiquari, mercanti d’arte, rivenditori di pezzi di ricambio usati, partecipanti ad aste giudiziarie di beni mobili. In generale, chi svolge abitualmente il commercio di beni “di occasione” può optare per il margine .
  3. Cosa succede se vendo con il margine e l’Agenzia mi contesta di non averne diritto?
    Riceverai un avviso di accertamento in cui l’Agenzia richiede di pagare l’IVA piena e le sanzioni. Devi esaminare il motivo: di solito ti contestano che il precedente venditore ha detratto l’IVA o che l’operazione è irregolare. In pratica ti chiedono di pagare l’IVA su tutto il prezzo.
  4. Entro quanto tempo devo reagire?
    Hai 60 giorni dalla notifica dell’atto per presentare ricorso alla Commissione Tributaria . Se scadono i 60 giorni (tenendo conto della sospensione feriale 1/8-15/9), perdi il diritto di giudicare l’atto. Dopo il ricorso, solitamente il giudice fissa udienza entro alcuni mesi.
  5. Come posso contestare l’accertamento?
    Puoi presentare ricorso alla CTP motivando che:
  6. hai applicato il margine correttamente (mostrando le fatture di acquisto e spiegando che il cedente non aveva detratto l’IVA);
  7. hai agito in buona fede e con massima diligenza (dimostrando le verifiche fatte sulla provenienza del bene). Puoi anche chiedere sin dall’inizio la sospensione dell’esecuzione del tributo, allegando la documentazione.
  8. Chi deve provare la legittimità dell’applicazione del margine?
    In caso di contestazione da parte dell’Agenzia, tocca al contribuente dimostrare di essere in buona fede . Questo significa mostrare che ha soddisfatto i presupposti (acquisto da soggetto “senza detrazione” e diligenza).
  9. Posso chiedere la sospensione della cartella?
    Se impugni in tempo l’avviso, di regola l’azione esecutiva è sospesa (il pignoramento o l’ipoteca non può più procedere). Anche l’adesione a una definizione agevolata (come la rottamazione) sospende automaticamente ogni atto di riscossione . In ogni caso, è buona norma chiedere al giudice la sospensione della riscossione durante il giudizio tributario.
  10. Quali errori devo evitare subito?
  11. Non ignorare l’atto: impugnarlo tempestivamente.
  12. Non fare causali semplificate: documenta ogni passaggio del bene, non limitarti a fidarti del venditore.
  13. Non inviare prove incomplete: raccogli tutti i documenti di acquisto e vendita, libri gialli ACI, fatture, perizie, prima di scrivere il ricorso.
  14. Non rinunciare al contraddittorio: anche se obbligatorio solo per accertamento con adesione, può essere utile richiederlo per ottenere chiarimenti o migliorare la difesa.
  15. È utile un interpello?
    L’interpello preventivo (art. 11 D.Lgs. 218/97) consente di chiedere all’Agenzia un parere su un caso specifico prima di subire l’accertamento. Se lo fai prima di compiere l’operazione controversa, ottieni una risposta vincolante (purché motivata). Tuttavia, se l’atto è già stato notificato, l’interpello non vale a retrodatare le tue ragioni, anche se potrebbe essere usato come argomento storico. In pratica, se c’è incertezza sulle regole (ad es. importazioni UE particolari), vale la pena fare interpello.
  16. Se ho già pagato involontariamente meno IVA, posso emettere autofattura?
    No: il regime del margine si esercita fin dall’inizio con fattura del cedente. Non si può “rimediare” aumentando l’IVA dopo. Se paghi meno IVA e poi scopri l’errore, puoi valutare il ravvedimento operoso prima dell’accertamento, ma di solito ci si affida alla difesa in contenzioso.
  17. Cosa succede se perdo in primo grado?
    Puoi appellare la sentenza di primo grado (CTR) entro 30 giorni dalla comunicazione . L’appello è un nuovo giudizio che può modificare o annullare la pronuncia della CTP. Se perdi anche l’appello, puoi valutare il ricorso per Cassazione (in Cassazione tributaria, spesso con pronunce “a sezioni semplici” ormai) su questioni di diritto. Tieni conto che le pronunce tributali di solito fanno solo testo nel processo (non creano giurisprudenza obbligatoria se non in Sezioni Unite).
  18. È possibile definire il debito con l’Agenzia durante il contenzioso?
    Sì. Nei tributi diretti e in materia IVA esistono strumenti di definizione anche dopo l’attività di accertamento (ad esempio il ravvedimento speciale IVA, il saldo e stralcio, la definizione agevolata delle liti fiscali ai sensi di recenti leggi di bilancio). Questi ti permettono di rateizzare o ridurre le pene, pagando subito (in quote) parte del dovuto. L’Avv. Monardo può valutare se conviene interrompere il contenzioso con un accordo del genere.
  19. Si parla di “carosello IVA”: come mi tutela?
    La frode carosello riguarda cicli di compravendita irregolari (spesso intra-UE) finalizzati all’evasione. Se il tuo accertamento sul margine rientra in una più ampia indagine sulle frodi carosello, la difesa deve essere ancora più forte. In questi casi gli accertatori cercano elementi di collegamento tra più operatori. È importante sottolineare di aver acquistato merce realmente esistente (con consegne, pagamenti tracciati) e di non aver avuto rapporti fittizi. Il fatto di aver usato bonifici bancari, ricevute o documenti originali a tuo nome è un elemento favorevole.
  20. Quali sanzioni rischio se ho applicato male il margine?
    Se viene dichiarato che hai evaso l’IVA, rischi di dover pagare:
  21. l’IVA “mancante” (su tutto il prezzo),
  22. sanzioni fino al 200% di quell’IVA (per omessa/difforme dichiarazione),
  23. interessi moratori.
    In casi gravissimi (frode internazionale) può scattare anche il reato penale (omissione IVA superiore a € 50.000). Tuttavia, se dimostri di essere in buona fede e sottoscrivendo anche il contraddittorio riduci di molto le sanzioni (fino a circa il 10-20% dell’IVA accertata).
  24. Se ho subìto un fermo auto o ipoteca, come faccio?
    L’attacco migliore è il ricorso tributario per bloccare il credito. Con la definizione agevolata (come la rottamazione quinquies) la domanda stessa sospende ogni azione esecutiva . Diversamente, si può chiedere al giudice tributario di ordinare lo sblocco (sospensione giudiziaria). Nel frattempo, può essere utile fare un’istanza al giudice dell’esecuzione (prefetto) per sospendere provvisoriamente gli atti sulla base del fatto che l’atto impositivo è oggetto di giudizio. Infine, è consigliabile trattare con l’agente della riscossione: talvolta si ottiene la revoca cautelare dell’ipoteca previo impegno a definire la situazione nel breve termine.
  25. Quali documenti devo conservare?
    Sempre: fatture di acquisto (con annotazione IVA pagata), documenti di trasporto (casse, colli), ricevute di pagamento (bonifici con causale), visure ACI o PRA, contratti. Idealmente, ogni bene usato dovrebbe avere un “percorso” tracciato (tipicamente libro matricola per auto, storia manutenzioni, ecc.). Tieni copia delle dichiarazioni IVA annuali da cui risulti che hai lavorato in margine (anche i registri IVA con codice “margine”). Se perdi questi documenti, diventa quasi impossibile difendersi in giudizio.
  26. Conviene fare subito ricorso o prima chiedere all’Agenzia un’adesione?
    Dipende dalla situazione. Se ritieni di avere ragione in fatto e diritto, conviene fare subito ricorso per non perdere i termini e impugnare l’atto. Se invece mancano documenti ed è probabile una mediazione, si può tentare una limina transattiva con l’Agenzia (accertamento con adesione). In quel caso, l’Agenzia potrebbe ridurre le sanzioni o l’IVA in cambio di rinunciare al ricorso. È una scelta strategica che andrebbe valutata caso per caso col tuo avvocato.
  27. Cosa devo fare se l’accertamento è basato su fatture false (cartiere)?
    Spesso nella frode carosello il soggetto accertato possiede solo fatture di sospetta validità (cartiere). Se ne sei vittima, devi ricostruire i fatti: dimostrare che ti sei rifornito attraverso altre fonti legittime o che la merce c’è stata e tu l’hai pagata (non consegnata al falso emettitore). È la prova della “effettività” dell’operazione (mandati di trasporto, consegne, documenti di carico). In mancanza di ciò, rischi di essere dichiarato complice: è una difesa complessa che richiede una strategia probatoria mirata (perizie geografiche dei trasporti, testimonianze, ecc.).
  28. Come influiscono le nuove regole sull’obbligo di fatturazione elettronica?
    L’obbligo di fatture elettroniche non abroga il margine, ma complica la traccia delle operazioni. Dal 2019 tutti gli acquisti intra-UE con fattura elettronica devono essere integrati. Se applichi il margine, devi registrare nella dichiarazione annuale IVA il codice M (margine) per ogni operazione rilevante. In pratica, quando emetti fattura in regime del margine, indicalo nell’XML e nell’annotazione contabile. Se sbagli questi codici potresti sembrare inadempiente formale; quindi cura l’aspetto procedurale (il commercialista che fa il servizio telematico deve sapere che sei in margine).
  29. Cosa prevede la giurisprudenza più recente?
    Oltre alle ordinanze citate, da ultimo la Cassazione del 22 febbraio 2025 (n. 4905) ha ribadito i concetti di buona fede e diligenza . La tendenza è che ogni elemento “anormale” riscontrato dall’Ufficio sposta a tuo carico l’onere di fornirne spiegazione. Ti consigliamo di verificare sempre l’aggiornamento normativo: ad es. potrebbero cambiare le percentuali del margine globale (art. 36 comma 5) o le condizioni per le rottamazioni. Il nostro staff controlla le novità (per esempio variazioni ISEE per saldo/stralcio, proroghe di termini, nuove definizioni agevolate) per applicarle alla tua difesa.

Simulazioni pratiche (esempi numerici)

  • Esempio 1 – Rivenditore di auto usate (senza verifica):
    Un concessionario acquista 10 auto usate a €20.000 ciascuna, IVA escl. Supponiamo che abbia pagato IVA compresa (22%), quindi che il venditore precedente fosse un privato (o comunque soggetto senza detrazione). Il concessionario le rivende a €25.000 ciascuna ad altri soggetti IVA. In regime ordinario, l’IVA da versare sarebbe il 22% su €250.000 (totale vendite) = €55.000. Con il regime del margine, si versa invece il 22% sulla differenza (margine) di ciascuna vendita: (€25.000–€20.000)×10 = €50.000 * 22% = €11.000. Se invece l’Agenzia considera irregolare il margine, ti chiederebbe €55.000 di IVA più sanzioni – cioè €44.000 in più rispetto al calcolo giusto.
  • Esempio 2 – Mercante d’arte:
    Un antiquario acquista un dipinto da un collezionista privato per €10.000 (IVA inclusa, acquirente privato non ha detratto nulla). Lo vende al museo per €15.000 (sempre IVA compresa). Il margine è €5.000. L’IVA dovuta in margine è 22% di €5.000 = €1.100. Se invece venisse disconosciuto il regime, l’IVA sarebbe il 22% su €15.000 = €3.300; quindi pagheresti €2.200 in più. In ricorso spiegheresti che il venditore era un privato (non detraente) e produrresti fattura d’acquisto e certificato di autenticità per provare la legittimità dell’operazione.
  • Esempio 3 – Ferramenta usata (simulazione fiscale):
    Un commerciante di ricambi per automobili acquista materiali usati per €50.000 (IVA inclusa) da un operatore UE che applicava il margine. Li rivende per €70.000 (IVA inclusa). Con il margine, imposta da versare = 22% di (€70.000–€50.000) = €4.400. Se l’Agenzia dice che l’importazione intracomunitaria doveva essere regolarizzata diversamente (non margine), pretenderebbe 22% di €70.000 = €15.400 (IVA a debito totale), cioè €11.000 in più. Il calcolo numerico nella simulazione evidenzia quanto conti la scelta del regime. In contenzioso, il software contabile del committente verificherebbe i calcoli, ma il dialogo con l’Amministrazione si baserà sul fatto di aver dichiarato il margine e dovuto quindi €4.400 in origine.

Tabella riassuntiva (esempi):

CasoVendita (€)Acquisto (€)Margine (€)IVA regolare (22%)IVA margine (22%)Aumento IVA se margine non concesso
Auto usate (x10)250.000200.00050.00055.00011.000+44.000
Dipinto15.00010.0005.0003.3001.100+2.200
Ricambi usati70.00050.00020.00015.4004.400+11.000

(Nota: importi comprensivi di IVA nei dati di “Vendita” e “Acquisto”)

Conclusione

Il disconoscimento del regime IVA del margine da parte dell’Agenzia delle Entrate è un atto serio che può ingenerare debiti fiscali molto gravosi. Come abbiamo visto, la legge e la giurisprudenza pongono condizioni precise: se il contribuente riesce a dimostrare di aver operato correttamente e in buona fede, può evitare di subire l’intero carico impositivo aggiuntivo . Tuttavia, la difesa non è automatica: serve documentazione puntuale, argomentazioni solide e interventi tempestivi.

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Fonti: Normativa IVA (art.36 D.L. 41/1995) ; giurisprudenza Cass. n. 4905/2025 , Cass. sez. un. 21105/2017 ; Corte UE C-624/15/2017 ; Legge 199/2025 (rottamazione 2026) ; Circolari e dottrina Agenzia Entrate (Circ. 40/E/2003).

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