Introduzione
La “Rottamazione‑quinquies” (2026) è una delle opportunità più rilevanti degli ultimi anni per chi ha cartelle esattoriali o carichi in riscossione e vuole ridurre drasticamente il costo complessivo del debito, pagando (in linea generale) solo il capitale e alcune spese, senza sanzioni, senza interessi di mora e senza aggio. Ma proprio perché è un’opportunità “forte”, è anche un terreno pieno di trappole pratiche: errori di perimetro (cartelle non ammesse), scadenze ravvicinate, decadenza dai benefici, effetti su contenziosi pendenti e – soprattutto – conseguenze sui piani di rateazione già in corso. La differenza tra “mi salvo” e “mi complico la vita” spesso dipende da una verifica tecnica iniziale: quali carichi sono davvero definibili e quali, invece, richiedono strategie alternative (ricorsi, sospensive, rateazioni ordinarie, procedure di sovraindebitamento, negoziazioni con gli enti).
In questo articolo troverai una guida legale, scritta con taglio giuridico‑divulgativo e orientata al punto di vista del debitore/contribuente, costruita sulle fonti normative ufficiali vigenti al 30 gennaio 2026: la base normativa principale è la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), articolo 1, commi 82‑101 (Rottamazione‑quinquies) e commi 102‑110 (definizioni agevolate regionali/enti locali).
Presentazione professionale: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e staff multidisciplinare
Questa guida è impostata anche come “strumento operativo” per scegliere la strada più protettiva. In quest’ottica, è utile sapere chi può aiutarti concretamente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera con un’impostazione multidisciplinare (avvocati e commercialisti) focalizzata su debiti fiscali e bancari; secondo le informazioni professionali pubblicate dallo Studio, coordina professionisti esperti a livello nazionale nel diritto bancario e tributario ed è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021).
Sul piano “documentale” istituzionale, risulta inoltre pubblicata una nomina come gestore della crisi in un procedimento di organismo di sovraindebitamento (albo online Camera di Commercio Catanzaro‑Crotone‑Vibo Valentia).
E la presenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è riportata negli elenchi dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia (documenti pubblici dell’Ordine).
Come può aiutarti concretamente, in una rottamazione (o in alternativa alla rottamazione)? In modo molto pratico: analisi dei carichi e degli atti notificati; verifica di notifiche e prescrizioni; valutazione della convenienza economica; predisposizione di istanze e gestione scadenze; ricorsi e sospensive; trattative con Agenzia delle Entrate‑Riscossione/enti creditori; piani di rientro; e, quando serve davvero, soluzioni giudiziali e “para‑giudiziali” (sovraindebitamento/CCII, composizione negoziata per imprese, ecc.).
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Quadro normativo essenziale della Rottamazione‑quinquies 2026
La fonte normativa “madre”: Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025)
La Rottamazione‑quinquies nasce nella Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione 2026), articolo 1, commi 82‑101. Qui vengono definiti:
- Quali carichi sono definibili (ambito oggettivo e temporale);
- A quali somme si rinuncia (sanzioni/interessi/aggio);
- Quanto e come si paga (unica soluzione o rate, interessi di dilazione, calendario);
- Come si presenta domanda (telematica) e cosa succede dopo (comunicazione importi);
- Effetti protettivi (stop a nuove azioni cautelari/esecutive, sospensioni, ecc.);
- Decadenza e conseguenze (ripresa riscossione, ripresa termini);
- Regole speciali per contenzioso pendente, multe stradali “statali” e procedure di crisi/sovraindebitamento.
La parola chiave che decide tutto: “carichi affidati” (non “anno d’imposta”)
Uno degli errori più comuni è ragionare sull’anno della dichiarazione o sulla data della cartella. La legge parla invece di “carichi affidati agli agenti della riscossione” in un determinato arco temporale.
Traduzione pratica (pro‑debitore): per capire se rientri, devi identificare la data di affidamento del singolo carico all’agente della riscossione (informazione che normalmente emerge da estratti/elenchi del ruolo o dalla parte “dettaglio addebito” dei prospetti). Se la data di affidamento è fuori finestra, anche un debito “vecchio” può restare fuori (e viceversa).
Cosa paghi e cosa ti viene “stralciato” (regola generale)
La regola cardine è nel comma 82: i carichi definibili possono essere estinti senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora, sanzioni/somme aggiuntive (per profili INPS) e aggio; paghi invece capitale + spese di notifica e di eventuali procedure esecutive.
Per essere concreti:
| Voce in cartella/carico | Trattamento in Rottamazione‑quinquies (regola base) | Fonte |
|---|---|---|
| Capitale (imposta/contributo “base”) | Da pagare | |
| Spese di notifica | Da pagare | |
| Spese procedure esecutive (se già avviate) | Da pagare | |
| Sanzioni tributarie | Stralciate (non dovute) | |
| Interessi iscritti a ruolo / interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973 | Stralciati (non dovuti) | |
| Aggio / somme maturate a titolo di aggio | Stralciate (non dovute) |
Nota importante (da debitore): se hai già pagato in passato “pezzi” del debito, il calcolo della quota residua tiene conto solo di quanto già versato a titolo di capitale e spese; e, anche se di fatto hai già coperto tutto ciò che sarebbe dovuto in rottamazione, devi comunque presentare la dichiarazione per ottenere gli effetti della definizione.
Altro punto che frena molti rimborsi “immaginari”: le somme già versate, anche prima della definizione, restano acquisite e non sono rimborsabili.
Rottamazione‑quinquies 2026: per quali cartelle rientrano davvero
Qui arriviamo al cuore della guida: quali cartelle/carichi ricadono nel perimetro 2026 e quali no. La risposta corretta non è “tutte le cartelle 2000‑2023”, perché la Legge 199/2025 pone un filtro oggettivo molto selettivo.
Primo filtro: finestra temporale dei carichi affidati (2000‑2023)
Sono potenzialmente interessati i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Se il tuo carico è stato affidato dal 1° gennaio 2024 in poi, non rientra (almeno secondo il disegno normativo vigente al 30 gennaio 2026).
Secondo filtro: tipologia di debito (ambito oggettivo ristretto)
Il comma 82 elenca tassativamente i debiti che rientrano. In sintesi, sono definibili:
- carichi derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato/formale richiamate (36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973; 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972);
- carichi derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, esclusi quelli richiesti “a seguito di accertamento”.
Dal punto di vista del debitore, questo significa una cosa molto netta: la Rottamazione‑quinquies 2026 è costruita soprattutto su debiti “da dichiarato/non versato” (o controlli su dichiarazioni) e su INPS “non da accertamento”.
Conseguenza pratica (importante): molte cartelle da avviso di accertamento (imposte accertate, recuperi, contestazioni sostanziali) possono restare fuori se non riconducibili all’elenco del comma 82. È un punto in cui l’analisi iniziale fa risparmiare soldi: se il carico è fuori, presentare domanda “a caso” non cura il problema e può portarti a perdere tempo prezioso per ricorrere o sospendere.
Focus: INPS sì, ma non “da accertamento”
La formula “con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento” è decisiva. Se l’INPS ti chiede somme perché sei stato oggetto di verifica ispettiva/accertativa e da lì nascono differenze contributive, quel tipo di addebito è più esposto all’esclusione dal perimetro.
Focus: multe stradali – solo se irrogate da amministrazioni dello Stato e con regola speciale
Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la legge introduce una disciplina “particolare” (comma 97): le regole della definizione si applicano limitamente agli interessi (comunque denominati) e alle somme a titolo di aggio.
Traduzione: se rientri nell’ipotesi del comma 97, non è una rottamazione “totale” della multa; in pratica, paghi la sanzione principale (trattata come “capitale”), e ti vengono abbattuti gli accessori indicati (interessi e aggio).
E attenzione alla formula “amministrazioni dello Stato”: è un perimetro che, in chiave prudenziale, fa dubitare dell’inclusione di molte sanzioni stradali “comunali/provinciali” (che, infatti, ricadono spesso nella sfera degli enti locali). In questi casi, entra in gioco la diversa possibilità per Regioni ed enti locali di introdurre definizioni agevolate autonome (commi 102‑110), non automaticamente “copiate” dalla rottamazione statale.
Carichi già in rottamazioni precedenti: quando “rientrano” e quando sono esclusi
La Legge 199/2025 disciplina espressamente il rientro dei decaduti da precedenti definizioni.
Sono definibili anche (comma 99, lett. a) i debiti relativi a carichi affidati dal 2000 al 2017 già inseriti in precedenti rottamazioni (DL 193/2016; DL 148/2017; DL 119/2018; L 145/2018; DL 34/2019), anche se per quei debiti si è determinata l’inefficacia della precedente definizione.
Inoltre (comma 99, lett. b), sono definibili i debiti relativi ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione ricompresa nelle dichiarazioni rese ai sensi della rottamazione‑quater (Legge 197/2022, art. 1, comma 235) e delle ulteriori norme richiamate (DL 202/2024 convertito).
Viceversa, il comma 100 introduce un’esclusione “tagliente”: non possono essere estinti con la quinquies i debiti (affidati 2000‑30/06/2022) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data nell’ambito della rottamazione‑quater (e disciplina collegata).
Questo è un punto da leggere due volte, lato debitore. Se eri “in regola” con le scadenze della quater al 30/09/2025, la quinquies potrebbe non essere utilizzabile per “rifarti il piano” o sostituire la quater. Se invece eri già decaduto entro quella data (inefficacia maturata), potresti rientrare.
Rottamazione e procedure di sovraindebitamento/CCII: una leva potentissima (ma tecnica)
Il comma 96 apre una possibilità spesso sottovalutata: possono essere compresi nella definizione anche i debiti dei carichi affidati che rientrano in procedimenti ex L. 3/2012 (sovraindebitamento) o nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019); e la norma riconosce la possibilità di pagare anche il debito “falcidiato”, con modalità e tempi previsti nel decreto di omologazione.
Questa “porta” è cruciale per chi non riesce a sostenere un piano lungo di rottamazione (fino al 2035), ma può sostenere un piano giudiziale con falcidia, oppure per chi vuole coordinare le opzioni: rottamazione per alcuni carichi, procedura di crisi per altri.
Tributi regionali e locali: non confondere i piani
La stessa Legge 199/2025 prevede (commi 102‑110) che Regioni ed enti locali possano introdurre forme autonome di definizione agevolata, nel rispetto dei principi costituzionali e degli equilibri di bilancio, con regole proprie e termini non inferiori a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto dell’ente.
Quindi, se hai cartelle “miste” (Stato + Comune/Regione), la strategia corretta spesso è doppio binario: rottamazione quinquies per ciò che rientra nel comma 82; definizioni locali (se e quando deliberate) per IMU/TARI/altre entrate locali; oppure difese giudiziali/rateazioni ordinarie per ciò che resta fuori.
Procedura passo‑passo: domanda, scadenze, pagamenti, effetti e decadenza
Qui la guida diventa “procedurale”, perché la rottamazione non è solo diritto sostanziale: è soprattutto gestione dei tempi.
Le scadenze chiave (da segnare subito)
Dalla lettura combinata dei commi 83, 86, 92 e calendario rate, il cronoprogramma legale è:
| Fase | Termine | Cosa significa per te (debitore) | Fonte |
|---|---|---|---|
| Presentazione dichiarazione di adesione (telematica) | 30 aprile 2026 | Se non presenti entro questa data, perdi la possibilità (per il 2026) | |
| Comunicazione AdER delle somme dovute e rate | 30 giugno 2026 | Riceverai (in area riservata o modalità previste) importi e bollettini | |
| Pagamento in unica soluzione oppure prima rata | 31 luglio 2026 | È la scadenza “spartiacque”: qui si decide la tenuta del beneficio | |
| Seconda e terza rata | 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026 | Prima fase ravvicinata | |
| Rate successive | 31 gennaio / 31 marzo / 31 maggio / 31 luglio / 30 settembre / 30 novembre di ogni anno (dal 2027) | Piano lungo fino al 2035 | |
| Ultime rate (se 54) | 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035, 31 maggio 2035 | Fine piano |
Come si presenta la domanda e cosa devi dichiarare
Il comma 86 stabilisce che la volontà di aderire si manifesta entro il 30 aprile 2026 con una dichiarazione trasmessa con modalità esclusivamente telematiche pubblicate dall’agente della riscossione; nella dichiarazione scegli anche il numero di rate (entro il massimo).
In più, se hai giudizi pendenti sui carichi, devi indicarli e assumere l’impegno a rinunciare; il giudice sospende il processo nelle more del pagamento della prima o unica rata, e il perfezionamento ai fini dell’estinzione del giudizio passa per il pagamento della prima/unica rata (con effetti forti sulle sentenze non definitive).
Il comma 88 consente di integrare la dichiarazione entro il 30 aprile 2026.
Pagamento: unica soluzione o rate fino a 54 bimestrali
Il comma 83 prevede:
- pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure
- nel numero massimo di 54 rate bimestrali.
Se scegli rate, il comma 84 stabilisce interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026 e chiarisce che non si applica l’art. 19 DPR 602/1973 (quindi: non è una “rateazione ordinaria”, è una disciplina speciale).
Il comma 92 aggiunge un dettaglio pratico fondamentale: l’agente comunica importi e rate; la singola rata non può essere inferiore a 100 euro.
Il comma 93 elenca canali di pagamento: domiciliazione, moduli precompilati sul sito, sportelli.
Effetti “protettivi” dopo la domanda
Il comma 91 è il tuo scudo (non totale, ma molto utile) dal momento in cui presenti la dichiarazione, relativamente ai carichi definibili oggetto di domanda:
- sospensione termini di prescrizione e decadenza;
- sospensione obblighi di pagamento di precedenti dilazioni in essere fino alla scadenza della prima/unica rata;
- stop a nuovi fermi e ipoteche (salvi quelli già iscritti);
- stop a nuove procedure esecutive e, in generale, stop alla prosecuzione di esecuzioni già avviate salvo primo incanto positivo;
- non inadempienza per alcune verifiche (28‑ter e 48‑bis DPR 602/1973) e regole sul DURC richiamate;
In pratica: se il tuo timore è “mi pignorano domani”, la rottamazione può creare un effetto di tregua, ma solo se rispettata e solo dentro i binari dei commi 91‑95.
Il punto di massimo rischio: revoca automatica delle vecchie rateazioni e divieto di nuove dilazioni
Qui sta il “costo nascosto” più pericoloso per il debitore.
Il comma 94, lett. a), prevede che al 31 luglio 2026 le dilazioni sospese vengono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ex art. 19 DPR 602/1973 per quei debiti definibili oggetto di domanda.
Traduzione brutalmente concreta: se oggi sei in rateazione ordinaria e “funziona”, entrare in rottamazione senza una valutazione economica seria può esporti a un rischio: se poi non paghi il 31 luglio 2026 (prima o unica rata), ti ritrovi con:
- rottamazione inefficace,
- vecchia rateazione revocata,
- difficoltà a ottenere una nuova dilazione per quei debiti.
È il classico caso in cui una consulenza tecnica iniziale “vale oro”.
Decadenza: quando perdi i benefici e cosa succede dopo
Il comma 95 disciplina la perdita del beneficio: la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere prescrizione/decadenza; i pagamenti restano acconti; accade in caso di mancato o insufficiente versamento:
- dell’unica rata, oppure
- di due rate (anche non consecutive) nel piano rateale, oppure
- dell’ultima rata.
Questa regola è essenziale per impostare un piano sostenibile: se sei già “tirato”, costruire un piano da 54 rate non deve illuderti; devi ragionare su cash‑flow reale, perché la decadenza non “cancella” ciò che resta: semplicemente ti riporta alla riscossione ordinaria con residuo ancora dovuto.
Dopo il pagamento: discarico e “pulizia contabile” (effetto finale)
Il comma 101 prevede che, a seguito del pagamento delle somme dovute, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo; e invia agli enti creditori, entro il 31 dicembre 2036, gli elenchi necessari per le scritture patrimoniali (discarichi/codici tributo).
Questo è il “finale contabile” dell’operazione: utile soprattutto per imprese che vogliono ripulire posizione e ricostruire affidabilità.
Difese e strategie legali: come scegliere tra rottamare, contestare, sospendere o ristrutturare
Qui adottiamo la prospettiva più utile: non esiste una sola strada. La rottamazione è potente, ma non sempre è la migliore. Le scelte tipiche (spesso combinabili) sono quattro:
1) Rottamazione‑quinquies (se rientri e conviene);
2) Impugnazione / opposizione (se l’atto è viziato o prescritto);
3) Sospensione (amministrativa o giudiziale) per prendere tempo “legalmente”;
4) Strumenti di crisi (sovraindebitamento/CCII) quando il problema non è la singola cartella, ma l’insostenibilità complessiva.
Quando la rottamazione conviene davvero (e quando è rischiosa)
Di regola conviene quando:
- il carico è certamente definibile ex comma 82;
- la parte accessoria (sanzioni/interessi/aggio) è molto alta rispetto al capitale;
- non hai difese solide su notifica/prescrizione/merito (o i costi del contenzioso superano il beneficio atteso);
- riesci a sostenere almeno la prima rata/unica rata del 31 luglio 2026 senza mettere a rischio la liquidità.
È più rischiosa quando:
- sei in una rateazione ordinaria sostenibile e potresti perderla per effetto del comma 94;
- hai contenziosi pendenti dove la rinuncia potrebbe indebolirti (o dove, pagata la prima rata, potresti generare l’estinzione del giudizio con effetti sulle pronunce non definitive);
- temi di non riuscire a pagare due rate (anche non consecutive): decadenza ex comma 95.
L’arma difensiva che molti ignorano: verificare notifica e “conoscenza legale” dell’atto
In difesa del debitore, due profili sono spesso decisivi: notifica e accesso agli atti.
Sul fronte “sistema”, la Corte costituzionale, con Ordinanza 81/2024, ha dichiarato manifestamente inammissibili questioni sull’art. 12, comma 4‑bis, DPR 602/1973, ma ha ricostruito la norma: l’estratto di ruolo non è impugnabile e ruolo/cartella “invalidamente notificata” sono direttamente impugnabili solo in ipotesi tipizzate (appalti, verifiche 48‑bis, perdita benefici con PA), rinnovando il pressante auspicio di riforma del sistema notifiche.
Cosa significa per te: se scopri “a sorpresa” cartelle mai viste, non basta dire “non mi è arrivato nulla”. Servono verifiche documentali (relate, esiti PEC, avvisi, ecc.) per capire se puoi impugnare e come.
Sul fronte “tecnico‑PEC”, una massima della Corte di Cassazione (Ord. 2193/2023, come riportata in banca dati Def‑Finanze) affronta il caso di casella PEC piena del legale del contribuente: la notifica non può considerarsi effettuata e va rinnovata presso il domicilio fisico.
Per un debitore è un elemento prezioso: se ti hanno notificato via PEC e la consegna non si è perfezionata (per cause tecniche), possono aprirsi spazi difensivi importanti (sia processuali sia cautelari).
Aggio/oneri di riscossione e “tregue fiscali”: cosa dice la Corte costituzionale
La Corte costituzionale, con Sentenza 46/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sull’aggio ex art. 17, comma 1, D.Lgs. 112/1999 (nella disciplina applicabile ratione temporis) e ha ricostruito che l’aggio era parametrato a percentuali delle somme riscosse, variabili in funzione del tempo del pagamento.
Ma la stessa pronuncia evidenzia un fatto che per il debitore conta molto: il legislatore, pur senza eliminare retroattivamente l’aggio, ha consentito in varie “rottamazioni” di estinguere pagando capitale e spese, senza aggio e altri accessori, come disciplina di favore.
Traduzione: le definizioni agevolate sono anche una “cura legislativa” del peso degli accessori. Se il tuo debito è gonfiato da accessori, la rottamazione può avere un impatto enorme.
Contenzioso pendente e definizioni: attenzione agli effetti processuali
La Rottamazione‑quinquies (comma 87) impone, per i giudizi pendenti sui carichi inseriti, l’impegno alla rinuncia; i giudizi sono sospesi nelle more del pagamento della prima o unica rata e l’estinzione, una volta perfezionata, travolge sentenze di merito e provvedimenti non passati in giudicato.
In parallelo, la Corte costituzionale, nella complessa decisione 189/2024, ha trattato (tra l’altro) gli effetti processuali di una definizione agevolata di controversie e la problematica dell’evoluzione negativa del procedimento amministrativo, con riferimenti ai meccanismi di estinzione e impugnabilità del diniego, dichiarando varie questioni inammissibili/non fondate a seconda dei profili e dei parametri invocati.
Cosa ti porti a casa: se hai una causa in corso, la scelta “rottamo” non è solo economica; è anche processuale. Va valutato: – a che punto sei, – quanto è forte la tua posizione, – quale rischio corri se estingui, – e quale rischio corri se continui (spese, soccombenza, tempi).
Strumenti alternativi quando la rottamazione non basta
Quando il problema è strutturale (debiti multipli, incapacità di sostenere un piano fino al 2035, rischio esecuzioni seriali), il diritto oggi offre strade “di sistema”.
- Sovraindebitamento (L. 3/2012): resta un riferimento storico e, soprattutto, è richiamata espressamente dalla Legge 199/2025 per includere i debiti nei procedimenti (comma 96).
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019): è il quadro moderno che disciplina anche le soluzioni per debitori “non fallibili” e procedure oggi tipiche (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione, ecc.). È richiamato anch’esso dal comma 96.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa: introdotta dal D.L. 118/2021 (e normativa collegata), è uno strumento per imprese in squilibrio patrimoniale/economico‑finanziario che vogliono evitare l’insolvenza tramite un esperto e trattative con creditori. Dal punto di vista “contribuente‑impresa”, può essere decisiva se il debito fiscale è solo una parte del problema complessivo.
In più, la Legge 199/2025 attribuisce alle somme necessarie per aderire alla definizione, quando inserite in procedure concorsuali o in procedure di composizione negoziale, la disciplina dei crediti prededucibili (comma 98): tema tecnico, ma con forte rilievo pratico nella gestione delle priorità di pagamento in crisi.
Errori comuni (e come evitarli) – prospettiva debitore
Molti errori non sono “giuridici”, sono di strategia:
- Confondere “cartella notificata nel 2026” con “carico affidato entro il 2023”: sono concetti diversi; conta l’affidamento.
- Presentare domanda senza controllare l’ambito oggettivo (comma 82): se il carico nasce da accertamento (non da dichiarazione/controlli), potresti essere fuori.
- Sottovalutare il comma 94: entrare in rottamazione mentre hai una rateazione sostenibile può essere pericoloso, perché la vecchia dilazione può essere revocata e non rinnovabile.
- Ignorare che “due rate saltate” = decadenza: e la decadenza ti riporta alla riscossione ordinaria.
- Dimenticare il contenzioso pendente: la rottamazione interagisce con il processo (rinuncia/sospensione/estinzione).
FAQ operative e simulazioni numeriche
Di seguito trovi una sezione “domande reali” (taglio pratico). Le risposte sono costruite sulle regole vigenti al 30 gennaio 2026.
FAQ
La Rottamazione‑quinquies riguarda tutte le cartelle dal 2000 al 2023?
No: riguarda i carichi affidati dal 2000 al 2023 solo se derivano dalle tipologie indicate nel comma 82 (imposte da dichiarazioni e controlli 36‑bis/36‑ter/54‑bis/54‑ter; contributi INPS non da accertamento).
Se ho una cartella del 2019 ma affidata nel 2024, rientro?
La finestra è “carichi affidati” fino al 31 dicembre 2023. Se l’affidamento è nel 2024, in via prudenziale sei fuori dal perimetro quinquies.
Cosa pago esattamente se rientro?
Capitale + spese di notifica + spese per eventuali procedure esecutive; non paghi interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio (regola base), con particolarità per le multe stradali statali.
Le somme già pagate mi vengono rimborsate?
No: quanto versato resta acquisito e non è rimborsabile.
Se in passato ho pagato sanzioni e interessi, li “recupero” in qualche modo?
No, non tramite la rottamazione: la norma esclude rimborsi delle somme già versate.
Entro quando devo presentare domanda?
Entro il 30 aprile 2026 (telematica).
Quando saprò l’importo preciso e i bollettini?
L’agente della riscossione comunica entro il 30 giugno 2026 l’ammontare complessivo e quello delle rate (rata ≥ 100 euro).
Qual è la prima scadenza di pagamento?
31 luglio 2026 (unica soluzione o prima rata).
Quante rate posso scegliere?
Fino a un massimo di 54 rate bimestrali.
Sulle rate pago interessi?
Sì: se rateizzi, dal 1° agosto 2026 maturano interessi al 3% annuo.
Se salto una rata, decado subito?
La decadenza scatta se non versi (o versi in modo insufficiente) l’unica rata, oppure due rate (anche non consecutive), oppure l’ultima rata.
Cosa succede se decado?
La definizione non produce effetti; riprendono a decorrere prescrizione/decadenza; i pagamenti restano acconti e l’agente procede al recupero del residuo.
Se presento domanda, mi bloccano pignoramenti e fermi?
Presentata la dichiarazione, non possono essere iscritti nuovi fermi/ipoteche (salvi quelli già iscritti) e non possono essere avviate nuove esecuzioni; le esecuzioni in corso non proseguono salvo primo incanto positivo.
Se ho già un fermo o un’ipoteca iscritti prima della domanda, si cancellano automaticamente?
No: la norma fa salvi quelli già iscritti alla data di presentazione.
Se ho una rateazione ordinaria in corso e faccio la rottamazione, rischio di perderla?
Sì: per i debiti definibili oggetto di domanda, al 31 luglio 2026 le dilazioni sospese sono revocate e non sono concedibili nuove dilazioni ex art. 19 DPR 602/1973. È un rischio che va valutato “a tavolino”.
Se ho una causa in commissione/CGT su quelle cartelle, posso rottamare lo stesso?
Sì, ma devi indicare la pendenza e impegnarti a rinunciare; il giudizio viene sospeso e si estingue al perfezionamento (pagamento prima/unica rata), con effetti anche su provvedimenti non definitivi.
Le multe stradali rientrano tutte?
No: la norma disciplina le sanzioni per violazioni del Codice della Strada irrogate da amministrazioni dello Stato e limita l’effetto agevolativo a interessi e aggio.
Sono in sovraindebitamento o in una procedura CCII: posso includere i carichi?
Sì: il comma 96 consente di includere carichi in procedimenti ex L. 3/2012 o CCII e persino di pagare il debito falcidiato secondo omologa.
E se ho tributi locali (IMU/TARI, ecc.)?
La Legge 199/2025 prevede che Regioni/enti locali possano adottare proprie definizioni agevolate (commi 102‑110). Ma non è “automatico”: dipende dai singoli enti.
Simulazioni pratiche
Simulazione A: cartella “da dichiarato/non versato” (tipica del comma 82)
– Capitale (imposta dichiarata e non versata): € 10.000
– Spese notifica: € 15
– Spese esecutive (nessuna): € 0
– Sanzioni: € 3.000
– Interessi/mora/aggio: € 2.000
Totale “ordinario” richiesto: € 15.015
Totale teorico in rottamazione (regola base): € 10.015 (capitale + spese)
Risparmio “potenziale” sugli accessori: € 5.000 circa (sanzioni + interessi/aggio).
Cosa devi controllare prima di esultare: che il carico derivi davvero dalle fattispecie del comma 82 (controlli su dichiarazione/omesso versamento) e che la data di affidamento sia entro 31/12/2023.
Simulazione B: scelta rateale “massima” e rata minima
Mettiamo che l’importo definibile (capitale + spese) sia € 4.000.
Se scegli 54 rate, la quota base sarebbe circa € 74 per rata: ma la norma impone rata non inferiore a € 100, quindi il piano massimo potrebbe non essere materialmente applicabile e l’agente dovrà strutturare un numero di rate compatibile con la soglia minima.
Simulazione C: multa stradale statale (comma 97)
– “Capitale” della sanzione: € 500
– Interessi: € 120
– Aggio: € 30
– Spese: € 12
Con la disciplina speciale, l’agevolazione incide su interessi e aggio; pagheresti sostanzialmente € 512 (sanzione + spese), non € 662.
Simulazione D: rottamazione‑quater “in regola al 30/09/2025” (attenzione all’esclusione)
Se un tuo debito (affidato 2000‑30/06/2022) era in rottamazione‑quater e al 30 settembre 2025 avevi pagato tutte le rate scadute, quel debito è escluso dalla quinquies (comma 100). Se invece l’inefficacia era già maturata entro quella data, può rientrare (comma 99, lett. b).
Pronunce e orientamenti giurisprudenziali recenti (selezione ragionata) prima della conclusione
Di seguito una selezione di pronunce istituzionali particolarmente utili per leggere “in prospettiva difensiva” il contesto della riscossione e delle definizioni agevolate, aggiornate (come fonti) al 30 gennaio 2026.
- Corte costituzionale, Ordinanza 81/2024 (deposito 09/05/2024): ricostruisce l’art. 12, comma 4‑bis, DPR 602/1973 su estratto di ruolo e impugnabilità del ruolo/cartella invalidamente notificata (solo casi tipizzati), ribadendo il pressante auspicio di riforma del sistema di notifiche.
- Corte costituzionale, Sentenza 46/2025 (decisione 10/03/2025): non fondatezza delle questioni sull’aggio ex art. 17, comma 1, D.Lgs. 112/1999 (regime previgente), con ricostruzione del meccanismo e richiamo al fatto che le rottamazioni consentono di non corrispondere aggio/oneri nel perimetro agevolato.
- Corte costituzionale, Sentenza 189/2024 (deposito 28/11/2024): quadro sugli effetti processuali della definizione agevolata delle controversie e sulle censure relative a estinzione/impugnabilità del diniego, con plurime statuizioni di inammissibilità/non fondatezza a seconda dei profili. Utile in chiave di “attenzione agli effetti nel processo” quando si sceglie una definizione.
- Corte di Cassazione (massima in banca dati Def‑Finanze), Ordinanza 2193/2023: in tema di notifica via PEC non perfezionata per casella PEC piena del legale del contribuente, necessità di rinnovare la notifica al domicilio fisico (profilo di difesa sulla validità della notifica).
Conclusione
La Rottamazione‑quinquies 2026, così come disciplinata dalla Legge 199/2025, è uno strumento potente ma “tecnico”: ti consente – per i carichi davvero rientranti nel comma 82 – di chiudere la partita pagando capitale + spese, con abbattimento di sanzioni, interessi di mora e aggio; ti offre una finestra procedurale chiara (domanda entro 30/04/2026; comunicazione entro 30/06/2026; pagamento dal 31/07/2026) e una protezione importante contro nuove azioni esecutive/cautelari durante la fase di definizione, ma ti espone anche a rischi severi (revoca vecchie dilazioni, decadenza al mancato pagamento).
Per il debitore, il punto non è “rottamare sempre”: il punto è scegliere la strada più difensiva tra rottamazione, ricorso/sospensiva, rateazione ordinaria, strumenti CCII/sovraindebitamento, e – per le imprese – negoziazione della crisi. La giurisprudenza costituzionale recente, inoltre, segnala quanto il sistema di riscossione/notifiche sia un fronte ancora delicato (Ordinanza 81/2024) e quanto le definizioni agevolate incidano anche su accessori come l’aggio (Sentenza 46/2025), mentre altri arresti richiamano l’attenzione sugli effetti processuali delle definizioni (Sentenza 189/2024).
In questo scenario, agire tempestivamente con un professionista è spesso ciò che evita i danni peggiori: pignoramenti, ipoteche, fermi, blocchi operativi e – soprattutto – decadenze evitabili.
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