Introduzione
Tra fine 2025 e inizio 2026 il legislatore ha riaperto un tema che, per chi ha debiti fiscali o contributivi, non è mai “solo contabile”: la definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-quinquies”) e i suoi riflessi sul DURC. Per un debitore o un contribuente, infatti, la posta in gioco non è soltanto lo sconto su sanzioni e interessi. È spesso la continuità operativa: partecipare a gare, ricevere pagamenti dalla Pubblica Amministrazione, evitare blocchi nei cantieri, mantenere affidabilità verso committenti e partner, prevenire misure come fermi, ipoteche o escalation esecutive.
La Rottamazione-quinquies 2026 è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), con i commi 82-101 dell’art. 1: una procedura straordinaria che consente, in presenza di determinati presupposti, di estinguere alcuni carichi affidati all’Agente della riscossione pagando principalmente capitale e spese, con stralcio di molte componenti accessorie (sanzioni, interessi, aggio/oneri di riscossione, ecc.), e con un piano fino a 54 rate bimestrali.
Ma la vera “trappola” per l’operatore economico non è solo la domanda: è la gestione nel tempo. Perché la stessa legge e la disciplina sul DURC collegano benefici importanti (anche lato regolarità contributiva) a una condotta rigorosa: pagamenti puntuali, rispetto integrale delle condizioni, consapevolezza delle conseguenze in caso di decadenza.
In questo scenario, la domanda “posso rottamare?” è solo la prima. Quella decisiva, dal punto di vista difensivo, è: “Mi conviene rottamare oppure prima devo contestare l’atto, verificare prescrizioni/notifiche, fare una scelta processuale sul contenzioso pendente e soprattutto proteggere il DURC?”. La Rottamazione-quinquies, infatti, richiede anche di indicare eventuali giudizi pendenti e di assumere l’impegno a rinunciarvi: scelta che, se presa senza un’analisi legale preventiva, può trasformarsi in un boomerang.
Questa guida è costruita con taglio giuridico-divulgativo, ma soprattutto pratico, dal punto di vista del debitore/contribuente. Troverai:
Una lettura chiara dei commi 82-101 della Legge n. 199/2025, con spiegazione di cosa rientra e cosa no.
Come si collega la Rottamazione-quinquies al DURC, attraverso il rinvio all’art. 54 del D.L. 50/2017 e al D.M. 30 gennaio 2015 sul DURC On Line.
Una procedura passo‑passo (scadenze, azioni, rischi) con timeline e checklist operative basate sul testo normativo.
Scelte difensive: quando la rottamazione è la soluzione migliore e quando, invece, può essere più razionale impugnare, chiedere sospensioni, negoziare o utilizzare strumenti alternativi (inclusi quelli del Codice della crisi).
Tabelle di sintesi, esempi numerici e una sezione FAQ pensata per casi reali.
Nel percorso di assistenza, un ruolo decisivo lo gioca il professionista che coordina la strategia. Avv. Giuseppe Angelo Monardo viene presentato (secondo le informazioni pubbliche di studio e documentazione reperibile) come avvocato cassazionista, coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con esperienza nelle soluzioni di crisi del debitore.
È inoltre indicato come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (in collegamento alla disciplina introdotta dal D.L. 118/2021 sulla composizione negoziata).
Operativamente, il valore di uno staff integrato avvocati‑commercialisti sta nel seguire il contribuente in modo completo: analisi dell’atto e della posizione, verifica di vizi e prescrizioni, impostazione di ricorsi e sospensive, gestione delle interlocuzioni con gli enti, costruzione di piani di rientro sostenibili, e – se necessario – accesso a soluzioni giudiziali e stragiudiziali tipiche della crisi.
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Quadro normativo essenziale e cosa cambia nel 2026
La base normativa della Rottamazione-quinquies: art. 1, commi 82-101, L. 199/2025
La Rottamazione-quinquies 2026 nasce nella Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio 2026). Il cuore è nei commi 82-101 dell’art. 1, che disciplinano una “definizione agevolata” di specifici debiti affidati all’Agente della riscossione.
Dal punto di vista del debitore, i punti “strutturali” da comprendere subito sono quattro.
Il perimetro dei debiti non è universale. La norma seleziona in modo puntuale i carichi: in sintesi, rientrano quelli affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano da omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato/formale (richiami a art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973, e art. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972), e i contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti “a seguito di accertamento”.
Questo implica un fatto pratico: non basta avere una cartella; bisogna capire da cosa nasce quel carico.
Cosa si paga e cosa viene stralciato. Il debitore, per i carichi ammessi, estingue pagando capitale e spese (notifica e procedure esecutive), senza corrispondere una serie di accessori (tra cui interessi e sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive, aggio/oneri di riscossione, secondo la formulazione normativa).
Rate fino a 54 e interessi dal 1° agosto 2026. Il piano può arrivare a 54 rate bimestrali (quindi un orizzonte pluriennale), con scadenze predeterminate; sulle rate è previsto un interesse al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. Inoltre la norma precisa che non si applica l’art. 19 del DPR 602/1973 (ossia la rateizzazione “ordinaria” della riscossione).
Scadenze ravvicinate e adempimenti “a finestra”. La dichiarazione va presentata, in base al testo di legge, entro il 30 aprile 2026; l’Agente comunica l’importo dovuto entro il 30 giugno 2026; la prima o unica rata scade 31 luglio 2026.
Siamo quindi davanti a una procedura in cui l’errore tipico (ancora prima del merito) è perdere la finestra temporale o presentare una domanda “inconsapevole” che poi non si è in grado di rispettare.
Le conseguenze “automatiche” dopo la presentazione della domanda
Il comma 91 elenca effetti che, per il debitore, sono spesso più importanti dello “sconto”:
sospensione dei termini di prescrizione/decadenza;
divieto di nuove azioni cautelari/esecutive e stop (con eccezioni) della prosecuzione di quelle pendenti;
sospensione degli obblighi di pagamento di precedenti rateazioni fino alla prima/ unica rata della definizione;
non considerazione come “inadempiente” ai fini di alcuni meccanismi connessi a rimborsi/pagamenti da PA (richiami a artt. 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973);
e – decisivo qui – l’estensione della disciplina DURC tramite rinvio all’art. 54 del D.L. 50/2017.
Attenzione però: questi effetti non vanno letti come un “liberi tutti”. Sono condizionati: la decadenza fa ripartire la pretesa con regole severe e con perdita dei benefici, come vedremo.
DURC: la disciplina generale (D.M. 30 gennaio 2015) e il ponte con la definizione agevolata (art. 54 D.L. 50/2017)
Il DURC On Line si fonda sul D.M. 30 gennaio 2015. Per il debitore, servono due concetti:
La verifica di regolarità riguarda INPS, INAIL e – se dovute – Casse edili.
Se l’esito è positivo, il documento genera un PDF con data e scadenza; la validità è 120 giorni dalla data della verifica.
Quando emerge irregolarità, il sistema prevede l’invito a regolarizzare (meccanismo tipico di “preavviso”): l’interessato ha 15 giorni per sanare, tramite pagamento o istanza di rateazione dove previsto; se non regolarizza, l’esito diventa negativo.
Il collegamento tra definizione agevolata e DURC, però, non nasce nel 2026: è un principio già fissato nell’art. 54 del D.L. 50/2017, che stabilisce che, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, il DURC è rilasciato in presenza della dichiarazione (nei termini) e degli altri requisiti di regolarità previsti dal D.M. 30 gennaio 2015; e che, in caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento di una rata, i DURC rilasciati in quel contesto sono annullati dagli enti preposti alla verifica.
La Rottamazione-quinquies “aggancia” questa disciplina perché la L. 199/2025, tra gli effetti della domanda, richiama espressamente l’art. 54 del D.L. 50/2017 (oltre al D.M. 30 gennaio 2015).
Perché il DURC è un “moltiplicatore” di rischio: appalti e pagamenti PA
Anche se questa guida è centrata sulla tutela del debitore, non si può ignorare il contesto: nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) la regolarità contributiva è un nodo critico.
L’art. 94, comma 6, prevede l’esclusione per violazioni gravi definitivamente accertate relative anche a contributi, ma fa salva l’ipotesi in cui l’operatore abbia pagato o si sia impegnato in modo vincolante a pagare (prima della scadenza dell’offerta).
L’art. 95, comma 2, tratta anche le violazioni gravi non definitivamente accertate, con logiche analoghe di favore per chi abbia pagato o assunto un impegno vincolante (sempre entro i termini di presentazione dell’offerta).
E, nella fase esecutiva, l’art. 125, comma 5, lega l’emissione dei certificati di pagamento, tra l’altro, alla verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori.
Infine, l’art. 99 descrive le modalità di verifica dei requisiti (anche tramite interoperabilità e fascicolo virtuale).
Questi articoli spiegano perché, nel mondo reale, il DURC è spesso la “cerniera” tra un problema fiscale/contributivo e un danno economico immediato: se perdi il DURC, non perdi solo un documento; rischi fatturazioni, stati di avanzamento, incassi e nuovi contratti.
Procedura passo‑passo per il debitore: dalla cartella alla domanda, fino al DURC
Di seguito una guida operativa, basata sui passaggi normativi della L. 199/2025 e sui rinvii al DURC.
Primo passaggio: capire se la tua cartella è davvero “rottamabile” nel perimetro 2000-2023
Il punto più delicato della Rottamazione-quinquies è che non copre tutto. Per essere difesi, qui bisogna ragionare come un avvocato: prima di aderire, verificare titolo e causale del carico.
In base al comma 82, il perimetro è legato a omessi versamenti:
di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati/formali (36-bis/36-ter per imposte sui redditi; 54-bis/54-ter per IVA),
e di contributi dovuti all’INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.
Conseguenza pratica: se hai una cartella che nasce da un vero e proprio “accertamento sostanziale” (es. avviso di accertamento divenuto definitivo), potresti non essere nel perimetro. Ecco perché la scelta non deve essere “emotiva” (“rottamo tutto”) ma “chirurgica” (“rottamo ciò che posso, contesto ciò che devo”).
Secondo passaggio: valutare se ci sono contenziosi pendenti e che cosa comporta la rinuncia
La legge impone un vero switch processuale: nella dichiarazione di adesione devi indicare eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi, e devi assumere l’impegno a rinunciare. Il giudice, in presenza della domanda, sospende; poi – con il pagamento della prima o unica rata – si arriva alla definizione e alle conseguenze sul processo.
Per il debitore, questa è la parte a massimo rischio:
se stai litigando perché contesti la notifica dell’atto, la prescrizione o un vizio di legittimità, aderire senza strategia può significare abbandonare l’unica strada che ti avrebbe portato all’annullamento integrale.
Non è un caso che la giurisprudenza recente abbia dovuto gestire proprio gli effetti processuali delle definizioni agevolate: per esempio, nella “rottamazione-quater” la Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell’estinzione/cessazione del processo in presenza della domanda e dell’andamento dei pagamenti.
Terzo passaggio: presentare la domanda entro 30 aprile 2026 (e la possibilità di integrazione)
Il comma 86 fissa presentazione della dichiarazione entro il 30 aprile 2026, con modalità telematiche e indicazione del numero di rate prescelte (nei limiti di legge).
Il comma 88 consente anche la presentazione di una dichiarazione “integrativa” entro lo stesso termine, per includere ulteriori carichi.
Per il debitore, qui la regola difensiva è semplice:
se non sei sicuro dei carichi, non improvvisare. L’errore tipico è “dimenticare” partite, poi scoprire che l’irregolarità residua (non definita) blocca il DURC o scatena azioni su ciò che non è stato incluso.
Quarto passaggio: attendere la comunicazione dell’Agente (entro 30 giugno 2026)
Il comma 92 prevede che l’Agente comunichi entro il 30 giugno 2026 l’ammontare dovuto e le scadenze; e introduce una regola pratica importante: per chi presenta la domanda in area riservata, la comunicazione può essere resa disponibile esclusivamente lì.
Come debitore, qui serve un presidio organizzativo: chi “conta” su PEC o raccomandata senza monitorare l’area riservata rischia di accorgersi tardi della comunicazione e arrivare impreparato alla prima scadenza.
Quinto passaggio: pagare la prima o unica rata il 31 luglio 2026 (il vero punto di non ritorno)
La prima/ unica rata scade il 31 luglio 2026.
Dal punto di vista difensivo, è la data che “accende” una serie di effetti:
le rateazioni pregresse sospese vengono revocate secondo la disciplina del comma 94 (con conseguenze operative sulla tua posizione debitoria complessiva);
e, in particolare, il sistema della definizione è costruito per essere rigoroso sul mantenimento del beneficio (vedi il comma 95 sulla decadenza).
Sesto passaggio: DURC “regolare” sì, ma solo se rispetti condizioni e se non ci sono altre irregolarità
Qui il debitore deve interiorizzare due norme-chiave:
la L. 199/2025 collega l’adesione al DURC tramite l’art. 54 del D.L. 50/2017 e il D.M. 30 gennaio 2015.
l’art. 54 del D.L. 50/2017, però, non dice “DURC per sempre”: dice che il DURC è rilasciato in presenza della dichiarazione e degli altri requisiti; ma se salti una rata (mancato/insufficiente/tardivo), i DURC rilasciati in quel contesto sono annullati.
Inoltre, il D.M. 30 gennaio 2015 prevede che, in caso di verifica negativa, ci sia invito a regolarizzare entro 15 giorni; e che in caso di esito positivo il DURC abbia validità di 120 giorni.
Ne discende un principio difensivo concreto:
La Rottamazione-quinquies può “sanare” la regolarità su quei carichi, ma non copre eventuali altre irregolarità (nuovi contributi correnti, altre partite non incluse, posizioni INAIL/Casse edili non coperte, ecc.).
E soprattutto: se in corso di definizione ti capita un errore di pagamento, l’impatto sul DURC può essere immediato e devastante.
Timeline visiva (2026 → 2035)
Entro 21 gennaio 2026: (indicativamente) pubblicazione info operative dell’Agente (entro 20 gg dall’entrata in vigore)
Entro 30 aprile 2026: domanda di adesione (+ eventuale integrazione)
Entro 30 giugno 2026: comunicazione delle somme dovute e piano rate
31 luglio 2026: prima (o unica) rata
Dal 1° agosto 2026: interessi 3% annuo sulle rate
Rate bimestrali fino a un massimo di 54 scadenze (orizzonte 2035)
Le scadenze chiave (30 aprile, 30 giugno, 31 luglio) e la struttura rateale/ interessi sono previste nei commi 86, 92 e 83-84 della L. 199/2025.
Strategie legali e difensive: scegliere bene prima di aderire, per non perdere tutele
Questa è la sezione più “da avvocato”: non perché parliamo in legalese, ma perché qui si decide se la rottamazione è un vantaggio o un errore strategico.
Strategia: rottamare non è sempre più conveniente che contestare
La rottamazione ha un vantaggio evidente: riduce accessori e crea protezioni “di sistema” (stop cautelari/esecutive, respiro su alcune procedure, possibile regolarità DURC per i carichi inclusi).
Ma il debitore deve considerare tre controindicazioni:
Rinuncia al contenzioso (esplicita o impegnata). Se la tua difesa è forte (notifica inesistente, prescrizione maturata, vizi radicali), la rottamazione può significare “pagare ciò che avresti potuto annullare”.
Rischio decadenza. La decadenza nella rottamazione quinquies scatta per mancato/insufficiente/tardivo pagamento dell’unica rata oppure di due rate anche non consecutive, o dell’ultima rata; e la definizione “non produce effetti” (con ripresa delle azioni e imputazione delle somme come acconto).
Effetto “organizzativo” sul DURC. Il DURC può essere rilasciato, ma può anche essere annullato in caso di mancato/insufficiente/tardivo pagamento (art. 54 D.L. 50/2017).
In altre parole, la rottamazione per il debitore è una scelta di compliance rigida: funziona se puoi sostenere i pagamenti e vuoi chiudere; è pericolosa se la usi solo per “prendere tempo” senza copertura finanziaria.
Direzione difensiva: proteggere i termini di impugnazione e capire i “due binari” (processo vs rottamazione)
Molti contribuenti ricevono una cartella, un’intimazione o un atto e pensano: “faccio la rottamazione e basta”. Ma il processo tributario segue regole proprie: il ricorso va proposto, in via generale, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 21 del D.Lgs. 546/1992).
Questo significa che, se stai valutando la rottamazione ma non sei sicuro della convenienza, una strategia frequente (da calibrare sul caso concreto) è:
non lasciare scadere i termini processuali,
costruire una difesa tecnica,
e solo dopo decidere se aderire alla rottamazione (tenendo conto degli obblighi di rinuncia e degli effetti sul giudizio).
Sospensione “legale” della riscossione: quando il debitore può bloccare la riscossione presentando documentazione
Accanto alle sospensioni giudiziali (che richiedono un giudizio), il legislatore ha previsto un meccanismo di sospensione legale della riscossione collegato all’art. 1, commi 537‑542, della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013). Una rielaborazione normativa di queste regole è richiamata anche come “Sospensione legale della riscossione”.
La stessa Agenzia della riscossione ha pagine dedicate alla sospensione ai sensi della L. 228/2012 (anche se, sul piano tecnico, la consultazione può dipendere dall’accessibilità del sito).
Per il debitore, il punto pratico è: se la richiesta è “non dovuta” (per pagamento già effettuato, sgravio, sentenza, prescrizione/decadenza già maturata, ecc.), la sospensione legale è uno strumento da valutare subito, spesso parallelamente alle scelte su ricorso o definizione.
Rateizzazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973) vs Rottamazione-quinquies: differenze strategiche
La rateizzazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973) è lo strumento “standard” per diluire il debito iscritto a ruolo.
Tuttavia, la rottamazione quinquies dichiara espressamente che non si applica l’art. 19 alle rate della definizione (quindi sono due binari distinti).
La scelta, dal punto di vista del debitore, spesso è questa:
Se vuoi soprattutto “tempo” e non puoi garantire puntualità rigida, la rateizzazione ordinaria può essere più flessibile (ma paghi sanzioni/interessi/aggio secondo le regole del ruolo).
Se vuoi soprattutto “sconto” e protezioni (e puoi sostenere i pagamenti), la rottamazione è più conveniente ma è più severa nella decadenza.
Focus pratico: DURC e pagamenti – perché “saltare una rata” può costare più dello sconto ottenuto
Qui l’approccio difensivo è brutale ma realistico: se per te il DURC è essenziale (edilizia, appalti, subappalti, servizi con PA), devi considerare la rottamazione come un contratto comportamentale.
Esito positivo del DURC: 120 giorni, e verifiche ripetute per pagamenti e SAL.
Annullamento: se il pagamento della definizione è mancato/insufficiente/tardivo anche per una rata, i DURC rilasciati in quel contesto sono annullati.
È qui che l’avvocato e il commercialista, insieme, fanno la differenza: non basta compilare la domanda; serve un piano finanziario che garantisca l’adempimento.
Strumenti alternativi e integrativi: crisi da sovraindebitamento, composizione negoziata e definizioni locali
Quando la rottamazione non è praticabile (per esclusione dei carichi, per incapienza finanziaria, o perché sarebbe un autogol processuale), il debitore non è senza strumenti. Il 2026, anzi, è un anno in cui il quadro delle procedure di crisi è “maturo” e ben stratificato.
Il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) come rete di protezione quando il debito è troppo grande
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) disciplina procedure che, per persone fisiche e imprese, possono portare a ristrutturazioni, liquidazioni e – in casi specifici – esdebitazioni.
Non è un tema “alternativo” alla rottamazione: la stessa Legge n. 199/2025 riconosce la rilevanza delle procedure di crisi anche con riguardo agli effetti della definizione agevolata, richiamando l’inserimento dei debiti in tali percorsi.
Per il debitore consumatore o professionista, una procedura centrale è la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss. CCII), gestita con l’ausilio dell’OCC e con un piano che mira a superare la crisi.
Per chi ha un profilo di incapienza e meritevolezza, esiste anche la disciplina dell’esdebitazione nel CCII, che ha avuto interventi evolutivi e aggiornamenti (anche con riflessi pubblicativi), e che rappresenta – in determinate condizioni – l’uscita “giuridica” dal debito non sostenibile.
Qui si innesta un aspetto professionale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è indicato come Gestore della crisi e professionista in ambito OCC, oltre che cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare; in casi complessi, questa integrazione (legale + contabile) è spesso decisiva per allineare strategia processuale, fiscale e finanziaria.
La composizione negoziata (D.L. 118/2021) per le imprese: negoziare prima che sia tardi
Per le imprese in difficoltà, la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 (e attuata anche tramite piattaforme e regole operative) rappresenta uno strumento di emersione anticipata della crisi e di negoziazione assistita con i creditori.
È utile quando il debito verso Erario/INPS si intreccia con banche, fornitori e continuità aziendale: la rottamazione può essere una componente, ma spesso non basta.
Definizioni agevolate di Regioni ed Enti locali: attenzione, non è automatico
Un equivoco frequente: “rottamo tutto, anche IMU/TARI/multe comunali”. In realtà, la L. 199/2025 disciplina la definizione agevolata per carichi dell’Agente della riscossione nel perimetro indicato; parallelamente, nei commi successivi (102-110) riconosce a Regioni ed Enti locali la facoltà di introdurre proprie definizioni agevolate, nel rispetto di principi e bilancio, fissando termini (non inferiori a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto).
Quindi: il debitore deve verificare, ente per ente, se e come l’ente ha adottato (o adotterà) una misura locale.
Tabelle riepilogative, simulazioni numeriche e FAQ operative
Tabella di orientamento rapido: cosa prevedono le norme chiave
| Tema | Norma chiave | Regola pratica per il debitore |
|---|---|---|
| Rottamazione-quinquies (perimetro, cosa si paga, rate) | L. 199/2025, art. 1, commi 82-101 | Verifica se il carico deriva da omesso versamento da dichiarazioni/controlli o contributi INPS non da accertamento; puoi rateizzare fino a 54 rate bimestrali; interessi 3% dal 1/8/2026. |
| Scadenze base | L. 199/2025, commi 86 e 92 | Domanda entro 30/4/2026; comunicazione entro 30/6/2026; prima/ unica rata 31/7/2026. |
| Effetti protettivi dopo la domanda | L. 199/2025, comma 91 | Stop a nuove azioni cautelari/esecutive, sospensione termini prescrizione/decadenza, e “ponte” su DURC via art. 54 D.L. 50/2017. |
| Decadenza | L. 199/2025, comma 95 | Se salti 2 rate anche non consecutive (o l’ultima) perdi gli effetti; somme versate restano acconto. |
| DURC base | D.M. 30/1/2015 | Invito a regolarizzare entro 15 giorni; se regolare, DURC valido 120 giorni. |
| DURC in definizione agevolata | Art. 54 D.L. 50/2017 (richiamato dalla L. 199/2025) | DURC rilasciabile dopo dichiarazione se altri requisiti ok; se una rata è mancata/insufficiente/tardiva, DURC annullabili. |
| Termini ricorso tributario | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 | Regola generale: 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, a pena di inammissibilità. |
Simulazione numerica: perché la rottamazione può essere conveniente (ma solo se sostenibile)
Esempio (semplificato) su un carico ammissibile.
Ipotizziamo una cartella (omesso versamento da dichiarazione) composta così:
Capitale imposta: € 10.000
Sanzioni: € 3.000
Interessi/mora: € 800
Aggio/oneri riscossione: € 600
Spese notifica + eventuali spese esecutive: € 200
Totale “a ruolo” (approssimativo): € 14.600
Se il carico rientra nella definizione agevolata, il debitore paga capitale + spese (notifica/esecutive), con stralcio degli accessori indicati secondo la disciplina della L. 199/2025. In questa ipotesi, pagherebbe circa € 10.200, con un risparmio potenziale di circa € 4.400, salvo interessi 3% sulle rate se scelto il pagamento dilazionato dal 1° agosto 2026.
La domanda difensiva diventa:
posso sostenere le rate per evitare decadenza e riflessi su DURC? Perché se decadi, perdi i benefici e ti restano solo gli acconti versati.
Simulazione “DURC-centrica”: il costo di una rata saltata
Impresa in appalto con pagamenti mensili legati a SAL. Il DURC si rinnova/si verifica periodicamente e, nei pagamenti, la stazione appaltante verifica regolarità contributiva (art. 125).
Se l’impresa aderisce alla rottamazione e ottiene DURC regolare, ma poi salta una rata della definizione, l’art. 54 D.L. 50/2017 prevede l’annullamento dei DURC rilasciati in quel contesto.
Il danno potenziale non è “una penale”: può essere il blocco dei pagamenti, stress di cassa, contestazioni contrattuali. Ecco perché la strategia migliore, per chi dipende da DURC, è spesso:
scegliere rate sostenibili (anche meno rate rispetto al massimo, se aiuta la disciplina di cassa);
domiciliare i pagamenti quando possibile;
monitorare comunicazioni e scadenze come fossero “scadenze di gara”, non “scadenze fiscali”.
Errori comuni da evitare
Presentare domanda senza verificare il perimetro (aderire su carichi che non rientrano genera false aspettative e lascia scoperti altri debiti).
Dimenticare carichi e poi scoprire che la posizione non è regolare e il DURC resta negativo per partite fuori domanda.
Confondere rottamazione e rateazione ordinaria: sono regole diverse; e la rottamazione esclude l’art. 19 DPR 602/1973 per le sue rate.
Sottovalutare la decadenza: due rate saltate anche non consecutive possono far perdere tutto il beneficio.
Non presidiare area riservata e comunicazioni: la comunicazione può essere resa disponibile solo lì.
Pensare che il DURC sia “garantito”: serve anche il rispetto degli altri requisiti e pagamenti puntuali, e il DURC ha validità temporale (120 giorni).
FAQ (20 domande pratiche, con risposte operative)
1) La “Rottamazione-quinquies” è attiva nel 2026?
Sì: è prevista dalla L. 199/2025 e opera con domanda entro 30 aprile 2026, comunicazione entro 30 giugno 2026 e prima/ unica rata 31 luglio 2026.
2) Quali debiti rientrano davvero?
Non “tutte le cartelle”: la norma seleziona carichi affidati 2000-2023 derivanti da omessi versamenti da dichiarazioni/controlli e contributi INPS, con esclusione di contributi richiesti a seguito di accertamento.
3) Se ho una cartella da accertamento, posso rottamarla?
Devi verificare la natura del carico: il testo della L. 199/2025 descrive specifiche causali (omessi versamenti da dichiarazioni e controlli; contributi INPS non da accertamento). Se il debito nasce da un diverso titolo, potrebbe non rientrare.
4) Cosa pago con la rottamazione quinquies?
In sintesi: capitale e spese di notifica/procedure esecutive; sono esclusi vari accessori (sanzioni/interessi/mora/aggio/oneri di riscossione secondo la norma).
5) Posso pagare in rate? Quante?
Sì, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026 sulle rate.
6) Qual è il rischio principale se rateizzo?
La decadenza: se ometti o paghi in modo insufficiente/tardivo l’unica rata o due rate anche non consecutive (o l’ultima), perdi gli effetti della definizione.
7) Se decado, i soldi versati mi tornano indietro?
No: le somme versate restano acquisite e sono imputate a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.
8) Cosa succede alle vecchie rateazioni se presento la domanda?
La legge prevede la sospensione degli obblighi di pagamento fino alla prima/ unica rata; e disciplina la revoca delle rateazioni in corso rispetto ai debiti definibili.
9) La domanda blocca pignoramenti e ipoteche?
Il comma 91 prevede che l’Agente non avvia nuove procedure cautelari o esecutive e non prosegue quelle avviate, con eccezioni (ad es. se il primo incanto ha avuto esito positivo).
10) Il DURC diventa automaticamente regolare appena faccio domanda?
La regola “ponte” deriva dal rinvio all’art. 54 D.L. 50/2017 e al D.M. 30/1/2015: il DURC può essere rilasciato dopo la dichiarazione “ricorrendo gli altri requisiti di regolarità” previsti dal decreto DURC. Quindi non è un automatismo assoluto: devi essere regolare anche su altri profili.
11) Se salto una rata della rottamazione, perdo il DURC?
L’art. 54 D.L. 50/2017 prevede che, in caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento di una rata, i DURC rilasciati in attuazione di tale meccanismo siano annullati dagli enti preposti alla verifica.
12) Il DURC quanto dura?
Il D.M. 30 gennaio 2015 stabilisce che il documento ha validità di 120 giorni dalla data della verifica.
13) Se il DURC esce negativo, posso “sanare” subito?
Il D.M. 30 gennaio 2015 prevede l’invito a regolarizzare: 15 giorni per pagare/attivare la regolarizzazione, altrimenti esito negativo.
14) Se ho contenziosi, posso comunque aderire?
Sì, ma la legge richiede di indicare i giudizi pendenti e assumere l’impegno a rinunciare: è una scelta che va valutata con difensore perché incide sulle tue tutele.
15) Il ricorso tributario entro quando va proposto?
Regola generale: entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 21 D.Lgs. 546/1992), a pena di inammissibilità.
16) Se aderisco, il giudizio si estingue subito?
La disciplina delle definizioni agevolate ha ricadute processuali complesse; la giurisprudenza recente, ad esempio sulla rottamazione-quater, ha discusso effetti e tempi dell’estinzione/sospensione nelle more dei pagamenti. Per la quinquies, la regola è ancorata al testo normativo vigente e va gestita nel singolo giudizio.
17) La rottamazione aiuta nei requisiti per appalti pubblici?
La regolarità contributiva e fiscale incide su cause di esclusione (artt. 94-95 D.Lgs. 36/2023) e sulla fase dei pagamenti (art. 125). La rottamazione può incidere sul DURC tramite art. 54 D.L. 50/2017, ma va gestita con puntualità per evitare annullamenti.
18) IMU/TARI/entrate locali sono incluse automaticamente?
No: la legge prevede facoltà per enti locali/regionali di introdurre proprie definizioni agevolate (commi 102-110), ma serve un atto dell’ente e regole specifiche.
19) Se non posso sostenere le rate, esistono soluzioni diverse?
Sì: per crisi strutturali, il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) offre strumenti come ristrutturazione dei debiti del consumatore e procedure di esdebitazione in presenza dei presupposti; per imprese, la composizione negoziata (D.L. 118/2021) è un percorso di risanamento negoziale.
20) Perché è consigliabile una valutazione legale prima della domanda?
Perché la domanda incide su contenziosi, su decadenze, su DURC e su misure esecutive. Un professionista può verificare perimetro dei carichi, sostenibilità del piano, e impostare la strategia (rottamazione vs ricorso vs crisi) in modo coordinato.
Sentenze e fonti istituzionali più rilevanti (aggiornate al 30 gennaio 2026)
Questa sezione è volutamente “da appendice”, come richiesto: elenco di pronunce e fonti primarie utili al debitore/contribuente per consolidare le scelte difensive, con focus su definizioni agevolate, effetti processuali e collegamenti al sistema di riscossione.
Legislazione primaria e regolamenti (fonti ufficiali)
L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82-101 (Definizione agevolata / Rottamazione-quinquies; effetti, scadenze, decadenza; rinvio al DURC).
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 54 (DURC in presenza di definizione agevolata; annullamento dei DURC in caso di rate non pagate correttamente).
D.M. 30 gennaio 2015 (DURC On Line: requisiti, invito a regolarizzare, validità 120 giorni).
D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici): art. 94, comma 6; art. 95, comma 2; art. 99; art. 125, comma 5 (regolarità contributiva in appalti e pagamenti).
D.Lgs. 546/1992, art. 21 (termine generale di 60 giorni per il ricorso tributario).
DPR 602/1973, art. 19 (rateizzazione ordinaria dei ruoli).
L. 228/2012 (meccanismo di sospensione legale della riscossione ai commi 537-542, richiamato come disciplina di sospensione legale).
D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
D.L. 118/2021 (Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento; composizione negoziata).
Giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale – fonti ufficiali)
Corte Costituzionale, pronuncia 2025 (scheda pronuncia n. 46/2025): richiami alla disciplina della L. 197/2022 sulla definizione agevolata dei carichi e riflessioni sul regime della riscossione e degli oneri/aggi.
Corte Costituzionale, pronuncia 2024 (scheda pronuncia n. 189/2024): temi processuali legati a definizioni agevolate del contenzioso e alle conseguenze sui giudizi pendenti (impostazione e inquadramento delle questioni).
Giurisprudenza di legittimità (Cassazione – fonti istituzionali/ufficiali reperite)
Corte di Cassazione (Sez. trib.), ordinanza 11 settembre 2024, n. 24428: richiamata per gli effetti processuali legati alla rottamazione-quater (estinzione del giudizio/gestione nelle more), secondo la sintesi/massima disponibile in banca dati istituzionale MEF – Dipartimento Finanze.
Conclusione
La “Rottamazione-quinquies 2026” non è soltanto una misura di “pace fiscale”: è un meccanismo giuridico a scadenze, che incide su contenziosi, su azioni esecutive e – soprattutto – sul DURC, cioè su quella regolarità contributiva che per molte imprese vale più di qualunque sconto: perché abilita (o blocca) lavoro, appalti, pagamenti e continuità aziendale. Il legislatore, con la L. 199/2025, ha previsto una finestra chiara: domanda entro 30 aprile 2026, comunicazione entro 30 giugno 2026, prima/ unica rata 31 luglio 2026, fino a 54 rate bimestrali e interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Ma, dal punto di vista difensivo, la vera regola è un’altra: la rottamazione è vantaggiosa solo se la governi. Se entri senza verificare il perimetro dei carichi, senza pesare la rinuncia ai giudizi pendenti, o senza garantire la sostenibilità delle rate, rischi di perdere benefici, decadere e – nel peggiore dei casi – compromettere il DURC, perché l’art. 54 del D.L. 50/2017 prevede l’annullamento dei DURC rilasciati se il pagamento della definizione diventa mancato/insufficiente/tardivo.
Per questo, agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista non è un “optional”: è un investimento di tutela. Una strategia corretta può includere: analisi tecnica dell’atto e della posizione, scelta tra rottamazione e contenzioso, richieste di sospensione, negoziazioni e piani, fino a strumenti di gestione della crisi previsti dal Codice della crisi o – per le imprese – percorsi di composizione negoziata.
In questo quadro, la guida richiede una regia integrata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo viene indicato come avvocato cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti, con competenze in diritto bancario e tributario e nelle soluzioni di crisi del debitore (anche tramite OCC e strumenti di composizione).
Il valore pratico, per te debitore, è avere qualcuno che sappia intervenire in modo tempestivo per bloccare azioni esecutive, prevenire e gestire pignoramenti, ipoteche, fermi, e soprattutto proteggere la capacità dell’impresa di lavorare evitando che un errore “di procedura” faccia saltare DURC e contratti.
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