Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Contesta L’iva Su Cessioni A Titolo Gratuito

Introduzione

Le cessioni a titolo gratuito (omaggi, donazioni, assegnazioni senza corrispettivo, trasferimenti “a costo zero”) sono tra le operazioni più insidiose in materia IVA: a prima vista sembrano “non vendite”, ma possono comunque generare IVA a debito, recuperi d’imposta, sanzioni e interessi, soprattutto quando l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente abbia detratto l’IVA sugli acquisti o abbia qualificato in modo errato l’operazione (ad esempio come “fuori campo” senza che ne ricorrano i presupposti). La criticità pratica è doppia: da un lato la disciplina IVA sulle cessioni gratuite richiede distinzioni tecniche (natura del bene, inerenza, detrazione “a monte”, base imponibile, documentazione); dall’altro, una contestazione IVA si trasforma rapidamente in un problema “a catena” (accertamento → riscossione → misure cautelari/esecutive), se non si reagisce con metodo e tempestività.

In questo articolo – aggiornato al 30 gennaio 2026 – trovi un’analisi completa e operativa per difenderti se l’Agenzia delle Entrate contesta l’IVA su cessioni gratuite, con un taglio giuridico-divulgativo e un punto di vista difensivo (quello del contribuente). Anticipiamo subito le principali leve di tutela che approfondiremo:
1) ricostruire correttamente presupposto e disciplina IVA della specifica cessione gratuita;
2) contestare errori tipici dell’Ufficio (qualificazione, detrazione, base imponibile, motivazione e prova);
3) far valere i diritti procedimentali (contraddittorio preventivo, vizi dell’atto, annullabilità/nullità, motivazione);
4) scegliere la strategia più conveniente tra ricorso, definizioni/accordi e gestione del debito (inclusa la Rottamazione‑quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026);
5) se il debito diventa ingestibile, valutare strumenti di composizione della crisi (anche in connessione con i carichi affidati alla riscossione, espressamente richiamati dalla Legge di Bilancio 2026).

Chi ti può assistere concretamente

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi a livello nazionale nell’area bancaria e tributaria. È inoltre Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In concreto, l’Avv. Monardo e il suo team possono aiutarti a:
– analizzare l’atto (schema di atto, PVC, avviso di accertamento, cartella/avviso di addebito);
– predisporre memorie e controdeduzioni in contraddittorio;
– impostare e depositare ricorsi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria con richiesta di sospensione;
– trattare soluzioni deflattive e piani di rientro sostenibili;
– valutare strumenti giudiziali e stragiudiziali per bloccare o ridurre l’esposizione e prevenire misure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi), anche quando il debito tributario si intreccia con una crisi più ampia.

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(Nota di trasparenza: questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.)

Contesto normativo essenziale su IVA e cessioni a titolo gratuito

Perché l’IVA “scatta” anche se non incassi nulla

L’IVA è un’imposta armonizzata e “di sistema”: la logica non è soltanto tassare il prezzo incassato, ma presidiare la neutralità dell’imposta e impedire che beni acquistati con IVA detratta vengano poi “consumati” o trasferiti senza imposizione. È qui che le cessioni gratuite diventano un terreno tipico di accertamento: l’Ufficio spesso ragiona così (semplificando):
“Hai detratto IVA a monte → hai trasferito gratuitamente a valle → devi assoggettare a IVA l’operazione (o rettificare la detrazione)”.

La norma cardine è l’art. 2 del DPR IVA (DPR 633/1972) che disciplina le “cessioni di beni” e include, in determinate condizioni, anche ipotesi gratuite. In particolare, la prassi divulgativa dell’Amministrazione ha ricordato che il n. 4 del comma 2 dell’art. 2 considera “cessioni” anche le cessioni gratuite di beni, con specifiche esclusioni (in base alla natura del bene e/o alla detrazione dell’IVA “a monte”).

La base imponibile nelle cessioni gratuite

Quando l’operazione gratuita è rilevante ai fini IVA, la domanda pratica immediata è: su quale valore si calcola l’IVA?
La regola generale della base imponibile è nell’art. 13 DPR 633/1972; per le ipotesi in cui manchi un corrispettivo, la disciplina porta (in estrema sintesi) a valorizzare l’operazione su parametri come prezzo di acquisto o costo determinato al momento dell’operazione, secondo le previsioni dell’art. 13 e le sue regole specifiche.

Questa è una delle linee difensive più frequenti: anche quando l’IVA è dovuta, l’Ufficio deve applicarla sulla base imponibile corretta; se usa “valori normali” o ricostruzioni non coerenti con la disciplina della base imponibile, la pretesa può essere ridotta.

Rivalsa IVA: perché nelle cessioni gratuite è spesso “facoltativa” (e perché conta in difesa)

L’art. 18 DPR 633/1972 disciplina la rivalsa. Un passaggio molto utile nelle difese sulle cessioni gratuite è che la norma prevede una deroga all’obbligatorietà della rivalsa per alcune ipotesi, tra cui le cessioni richiamate dal n. 4) e 5) del comma 2 dell’art. 2. In altre parole, in quelle ipotesi la rivalsa “non è obbligatoria” (pur restando, se del caso, l’imposta dovuta dal cedente).

In chiave difensiva, questo serve a chiarire un equivoco tipico: il fatto che tu non abbia addebitato IVA al destinatario non dimostra automaticamente che l’operazione fosse “fuori campo”; bisogna invece ricostruire correttamente se l’operazione doveva essere imponibile e come andava gestita (documentazione, valorizzazione, eventuale autofattura/registrazioni, ecc.). La difesa efficace parte sempre da qui: qualificazione giuridico-tributaria prima, contabilità dopo.

Detrazione e “spese di rappresentanza”: la soglia dei beni di modico valore

Molte contestazioni IVA sulle cessioni gratuite nascono da omaggi e spese di rappresentanza. In particolare, l’art. 19‑bis.1 DPR 633/1972 disciplina ipotesi di esclusione o riduzione della detrazione per determinati beni/servizi, tra cui – in estrema sintesi – la materia delle spese di rappresentanza, con la nota soglia dei beni di costo unitario contenuto (nella prassi spesso richiamata come soglia “50 euro”).

Qui si annidano errori molto comuni:
– contribuente che detrarre IVA su beni “non coerenti” con i requisiti o oltre soglia;
– contribuente che non detrae e quindi ritiene “fuori campo” la successiva cessione, ma poi l’Ufficio contesta la detrazione (anche indirettamente) o la qualificazione della spesa;
– Ufficio che confonde piano IVA e piano imposte dirette o ricostruisce l’inerenza con criteri non congrui.

Sanzioni: cosa è cambiato con la riforma del 2024 (e perché rileva nel 2026)

Se l’Agenzia contesta IVA su cessioni gratuite, quasi sempre ci sono due piani:
1) recupero di imposta;
2) sanzioni (più interessi).

Dal 29 giugno 2024 è entrata in vigore la riforma del sistema sanzionatorio tributario (D.Lgs. 87/2024).
Per i ritardati o omessi versamenti, l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 (come riformulato) prevede una sanzione pari al 25% dell’importo non versato, con riduzioni per ritardi contenuti entro determinati limiti temporali (ad esempio entro 90 giorni, e ulteriori riduzioni per ritardi molto brevi).

In difesa, questo significa due cose operative:
– quando imposti una strategia (contenzioso o definizione), devi calcolare correttamente il “costo sanzioni” nel regime vigente;
– in molte trattative/definizioni, la leva non è solo “IVA sì/IVA no”, ma anche quanto si riesce a ridurre la parte sanzionatoria e con quali istituti.

Procedura, termini e diritti del contribuente dopo la contestazione

La svolta del contraddittorio preventivo “generalizzato” nello Statuto del contribuente

Dal 18 gennaio 2024, con il D.Lgs. 219/2023, lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) è stato profondamente modificato, introducendo l’art. 6‑bis sul principio del contraddittorio.

Il punto difensivo chiave è questo: gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario devono essere preceduti, “a pena di annullabilità”, da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo eccezioni. L’Amministrazione deve trasmettere uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni o per accesso/copia agli atti del fascicolo, e non può adottare l’atto prima della scadenza di quel termine.

Inoltre, la norma prevede un meccanismo di “protezione” contro decadenze ravvicinate: se la finestra del contraddittorio si sovrappone ai termini di decadenza, questi possono essere posticipati secondo le regole previste dall’art. 6‑bis.

Perché è decisivo nelle contestazioni su cessioni gratuite? Perché molte contestazioni IVA si fondano su ricostruzioni induttive o su interpretazioni qualificatorie (bene “proprio” vs “non proprio”, detrazione sì/no, inerenza, base imponibile): tutte materie in cui la tua documentazione e la tua spiegazione possono ribaltare il quadro, a patto di inserirle nel procedimento quando conta, non dopo.

Attenzione alle eccezioni: il decreto MEF sugli atti esclusi dal contraddittorio

Lo stesso art. 6‑bis rinvia a un decreto MEF che individua gli atti per cui il contraddittorio non sussiste (ad esempio atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, pronta liquidazione, controllo formale, e casi di fondato pericolo per la riscossione).
Il DM 24 aprile 2024 ha individuato, in prima applicazione, una serie di atti esclusi, tra cui – ad esempio – ruoli/cartelle e altri atti dell’Agente della riscossione, accertamenti parziali basati esclusivamente su incrocio dati, ecc.

Nel tuo caso concreto, una difesa ben costruita deve sempre verificare:
– l’atto che hai ricevuto rientra tra quelli per cui il contraddittorio era obbligatorio?
– l’Ufficio ha inviato lo schema di atto e rispettato i 60 giorni?
– l’atto è motivato anche in relazione alle tue osservazioni (se presentate)?

Motivazione, “cristallizzazione” dei fatti e vizi dell’atto: strumenti difensivi potenziati nel 2024

Il D.Lgs. 219/2023 ha inciso anche sulla motivazione e sulla tenuta dell’atto: la motivazione deve indicare specificamente presupposti, mezzi di prova e ragioni della decisione; inoltre, è stato introdotto il principio per cui i fatti e i mezzi di prova posti a fondamento dell’atto non possono essere successivamente modificati/integrati/sostituiti, se non mediante un ulteriore atto (ove possibile e senza decadenze).

Questo è un punto strategico nelle controversie su cessioni gratuite: spesso l’Ufficio costruisce la pretesa su presunzioni contabili o sulla “mancanza di prova” dell’esclusione. Se la tua difesa riesce a mettere in luce che l’atto non prova il presupposto impositivo o non ricostruisce correttamente la fattispecie, l’Ufficio potrebbe tentare in giudizio di “aggiustare” la motivazione. Le novità dello Statuto servono proprio a contrastare questo slittamento.

Quali sono, in pratica, i passaggi tipici dopo una contestazione IVA su cessioni gratuite

Senza entrare in ogni micro‑casistica, la sequenza più frequente è:

1) Attività istruttoria (accesso/ispezione/verifica, richiesta documenti, inviti, questionari).
2) Schema di atto e avvio del contraddittorio (se dovuto) con termine minimo 60 giorni.
3) Avviso di accertamento (o atto impositivo equiparabile), con motivazione e quantificazione IVA/sanzioni/interessi.
4) Eventuale fase contenziosa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria con richiesta cautelare (sospensione) e merito.
5) In parallelo o successivamente, fase di riscossione (e qui entrano in gioco anche definizioni agevolate e rateazioni).

Riscossione e “pace fiscale” 2026: la Rottamazione‑quinquies come via di uscita (quando il problema non è più solo l’IVA)

Se l’accertamento diventa definitivo o se hai carichi affidati alla riscossione collegati (anche IVA da liquidazioni ex 54‑bis), dal 2026 è centrale la Rottamazione‑quinquies introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).

In sintesi normativa (da usare correttamente, senza semplificare troppo): la legge prevede che determinati debiti affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, derivanti – tra l’altro – da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato/formale (richiamando 36‑bis/36‑ter e 54‑bis/54‑ter), possano essere estinti senza corrispondere interessi e sanzioni, secondo le condizioni e le modalità indicate dai commi della legge. La dichiarazione di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026.

È importante anche un inciso utilissimo per chi è in crisi: la norma prevede che possano essere compresi nella definizione anche debiti rientranti in procedimenti instaurati ai sensi della L. 3/2012 o del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con la possibilità di pagare anche secondo le modalità/tempi del decreto di omologazione.

Difese e strategie legali quando l’Agenzia contesta l’IVA sulle cessioni gratuite

Questa è la parte “operativa” più delicata. Un errore tipico è impostare subito la difesa come “l’IVA non era dovuta” senza prima ricostruire (con prove) il perché e in base a quale regola. Il metodo che consiglio, dal punto di vista del contribuente, è a “strati”: prima si contestano presupposto e qualificazione; poi (se necessario) si passa a base imponibile; infine si lavora su sanzioni e definizioni.

Prima linea: ricostruire il fatto e incasellarlo nella norma corretta

Quando l’Ufficio contesta l’IVA su una cessione gratuita, le domande preliminari sono sempre queste:

Qual è il bene/servizio ceduto?
– bene “proprio” (rientrante nella produzione/commercio dell’impresa) o “non proprio”?
– bene strumentale destinato a uscire dal circuito dell’impresa?
– bene destinato a finalità estranee?
– campione, materiale promozionale, bene destinato a finalità assistenziali, ecc.?

Qual è il rapporto tra IVA a monte e operazione a valle?
– è stata detratta IVA sull’acquisto/produzione?
– la detrazione era legittima o era limitata (spese di rappresentanza, ecc.)?

Come è stata valorizzata e documentata l’operazione?
– il contribuente ha adottato un criterio coerente con la base imponibile prevista dall’art. 13?
– la gestione della rivalsa (facoltativa nelle ipotesi richiamate) è stata coerente con l’art. 18?

In giudizio, spesso “vince” chi riesce a trasformare questioni vaghe (“omaggi”, “regalie”, “donazioni”) in una fotografia giuridica precisa: qualificazione → regola → prova.

Seconda linea: contestare gli errori tipici dell’Ufficio

Di seguito gli errori più frequenti, con la relativa impostazione difensiva.

Errore sulla base imponibile
È uno dei punti più tecnici ma anche più “profittevoli”. Se l’Ufficio tassa il valore normale quando la disciplina porta a prezzo di acquisto/costo, o applica parametri duplicati, si può ridurre l’IVA a debito. La bussola resta l’art. 13 DPR 633/1972 (regole di base imponibile).

Errore sulla rivalsa e sulla “prova” dell’imponibilità
Spesso l’Ufficio considera “sospetto” che tu non abbia addebitato IVA al destinatario. Ma, nelle ipotesi richiamate dall’art. 18, la rivalsa non è obbligatoria, quindi la mancanza di rivalsa non è di per sé prova di evasione: va dimostrato il presupposto dell’imposta e la corretta qualificazione dell’operazione.

Errore di qualificazione: confondere “gratuità” con “fuori campo”
La gratuità non significa automaticamente irrilevanza IVA. La regola è: bisogna verificare fattispecie e condizioni previste dalla disciplina IVA; la stessa informazione divulgativa dell’Amministrazione ha chiarito che il n. 4 del comma 2 dell’art. 2 include cessioni gratuite tra le “cessioni” (salve specifiche esclusioni).

Errore procedimentale: mancato contraddittorio preventivo (quando dovuto)
Dal 2024, se l’atto è autonomamente impugnabile, in linea di principio deve essere preceduto dal contraddittorio (schema di atto, 60 giorni, ecc.) “a pena di annullabilità”, salvo i casi esclusi (DM 24 aprile 2024) o fondato pericolo per la riscossione.
Una difesa moderna deve sempre verificare se l’Ufficio ha rispettato la sequenza: schema → 60 giorni → atto.

Errore di motivazione / prova
Lo Statuto, come riformato, richiede che gli atti impugnabili siano motivati indicando presupposti e mezzi di prova e che tengano conto delle osservazioni del contribuente, motivando le ragioni del mancato accoglimento.
Nei contenziosi su cessioni gratuite, molte pretese sono “assertive”: “sono omaggi”, “non c’è inerenza”, “c’è autoconsumo”. In difesa, non basta dire “non è vero”: bisogna dimostrare che l’atto non prova ciò che afferma, o che usa presunzioni non coerenti con le regole.

Terza linea: strategie di merito tipiche (con esempi di argomentazione)

Di seguito alcune “tracce” argomentative che, se ben supportate da documenti, sono spesso decisive.

Strategia A: dimostrare che l’operazione non era imponibile (o rientrava in esclusioni specifiche)
Qui devi “ancorarti” all’art. 2 e alle sue esclusioni/deroghe (natura del bene, detrazione a monte, ecc.), dimostrando:
– cosa hai ceduto;
– perché rientra nell’esclusione;
– perché la detrazione a monte non è stata esercitata (se questa è la leva);
– perché i documenti contabili coerenti escludono l’assoggettamento.

Anche quando l’operazione è stata trattata come non imponibile o non soggetta, la difesa deve essere coerente con il quadro della base imponibile, rivalsa e detrazione.

Strategia B: ammettere l’imponibilità ma ridurre la pretesa (base imponibile e periodo)
In molti casi, contestare “tutto” è peggio che contestare “bene”. Se la cessione gratuita doveva essere imponibile, spesso si riesce comunque a:
– correggere la base imponibile secondo art. 13;
– ridurre l’imponibile per quantità/valore unitario (ricostruzione contabile corretta);
– contestare duplicazioni (IVA due volte: su acquisto + su cessione, o doppie riprese su più annualità);
– contestare sanzioni in misura errata o non aggiornata (attenzione alla riforma 2024).

Strategia C: difesa “procedimentale forte” + merito subordinato
È spesso la combinazione più efficace:
1) eccezione di annullabilità per difetto di contraddittorio (se dovuto);
2) eccezione di motivazione e prova;
3) nel merito, contestazione della qualificazione e/o della base imponibile;
4) in subordine, riduzione sanzioni secondo disciplina vigente.

Il punto delicato è che, con le modifiche allo Statuto, alcuni vizi sono annullabilità e vanno dedotti (non sempre il giudice li rileva d’ufficio), quindi la redazione dell’atto difensivo deve essere chirurgica.

Strumenti alternativi e gestione “strategica” del debito: definizioni, rottamazione, crisi

Quando conviene “trattare” e quando conviene “litigare”

Dal punto di vista del contribuente, il criterio realistico non è “principio vs compromesso”, ma un bilanciamento:
– probabilità di vittoria sul merito (qualificazione e prova);
– esposizione finanziaria e rischio di esecuzione;
– costo sanzioni e interessi;
– possibilità di definire la posizione con riduzione della componente accessoria.

La scelta cambia radicalmente se sei in una situazione di tensione finanziaria: in quel caso, scopo primario potrebbe essere evitare azioni esecutive e “comprare tempo” legalmente, senza rinunciare a contestare l’imposta se la pretesa è errata.

La Rottamazione‑quinquies nel 2026: cosa può fare (e cosa non può fare) per chi ha IVA contestata

La Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025) è una norma di sistema che incide sulla fase di riscossione e può diventare decisiva quando i carichi sono ormai affidati. La disciplina, nei commi 82 e seguenti dell’art. 1, delinea:
– ambito temporale dei carichi (2000‑2023);
– tipologia di debiti ammessi (inclusi omessi versamenti da dichiarazioni e attività ex 54‑bis/54‑ter IVA);
– modalità di adesione (dichiarazione entro 30 aprile 2026);
– effetti su interessi e sanzioni e scansione dei passaggi (comunicazione somme dovute, pagamenti, decadenza).

In difesa, la misura va usata con cautela:
non è una bacchetta magica per “annullare l’accertamento”;
– può però essere una via per chiudere definitivamente (o rendere sostenibile) un’esposizione che altrimenti sarebbe incompatibile con la liquidità disponibile;
– va coordinata con eventuali giudizi in corso o con strumenti di crisi, anche perché la legge contempla l’inclusione di debiti in procedure L. 3/2012 o in strumenti del Codice della crisi, con pagamenti anche falcidiati se omologati.

Sovraindebitamento e crisi: il ponte normativo con la riscossione

Un passaggio particolarmente importante per chi è debitore “strutturale” (non solo per una singola contestazione IVA) è che la Legge di Bilancio 2026, nel contesto della definizione agevolata, richiama espressamente la possibilità di includere debiti in procedure di sovraindebitamento e del Codice della crisi, riconoscendo l’eventualità di pagamento secondo decreto di omologazione.

In termini pratici: se la contestazione IVA è solo una parte di un indebitamento più ampio, va valutata una regia unica tra:
– difesa tributaria (per ridurre o annullare l’imposta);
– gestione della riscossione (per evitare misure esecutive);
– strumenti di composizione della crisi (per rendere sostenibile il complesso dei debiti).

È esattamente qui che un team integrato avvocato‑commercialista fa la differenza: perché la “migliore difesa IVA” può essere inefficace se, nel frattempo, il contribuente subisce azioni esecutive tali da bloccare conti e operatività.

Tabelle operative, simulazioni numeriche ed FAQ

Tabella di orientamento rapido: quando la cessione gratuita tende a essere “a rischio IVA”

Scenario tipicoRischio contestazione IVADove si gioca la difesa
Omaggio di beni che rientrano nell’attività dell’impresaAltoQualificazione ex art. 2; prova detrazione “a monte”; base imponibile art. 13; correttezza documentale
Omaggio di beni non inerenti / “non propri”MedioCoerenza con disciplina detrazione (19‑bis.1) e prova costi/finalità; ricostruzione corretta e non “a valore normale”
Cessione gratuita con contestazione basata su “mancata rivalsa”MedioRivalsa non obbligatoria in fattispecie richiamate; presupposto impositivo e gestione IVA del cedente
Accertamento senza schema di atto (dove dovuto)Variabile ma spesso decisivoEccezione di annullabilità ex art. 6‑bis Statuto e DM atti esclusi
Debito ormai a riscossione (ruoli/cartelle)Alto (rischio esecutivo)Definizione agevolata 2026 e/o strumenti crisi

Simulazioni numeriche

Simulazione di base imponibile su cessione gratuita imponibile

Caso: impresa omaggia un bene acquistato a € 100 + IVA (22%) e la cessione gratuita è considerata imponibile.
La base imponibile, in mancanza di corrispettivo, va ricostruita con i criteri dell’art. 13 (prezzo di acquisto/costo determinato al momento dell’operazione).

Esempio prudenziale:
– base imponibile: € 100
– IVA 22%: € 22
→ IVA a debito potenziale: € 22 per omaggio.

Difesa tipica se l’Ufficio contesta su “valore normale” (es. € 160): chiedere applicazione corretta della base imponibile secondo art. 13 e prova del prezzo/costo.

Simulazione sanzione per omesso versamento (regime vigente dal 29/06/2024)

Caso: IVA dovuta su cessioni gratuite accertata e non versata per € 10.000.
Sanzione art. 13 D.Lgs. 471/1997 (come riformulato) = 25% di ogni importo non versato.

– sanzione: 25% × 10.000 = € 2.500 (oltre interessi).

Difesa/strategia: oltre al merito (IVA dovuta o no), è essenziale verificare:
– corretta applicazione del regime sanzionatorio “post‑riforma”;
– eventuali riduzioni connesse al ritardo (se il caso rientra nelle ipotesi riduttive).

Simulazione “uscita” con rottamazione‑quinquies (se il carico è definibile)

Caso: carico affidato alla riscossione (IVA da dichiarazioni/controlli automatizzati) nel perimetro 2000‑2023.
La Legge di Bilancio 2026 consente l’estinzione senza corrispondere interessi e sanzioni secondo le condizioni fissate (con adesione entro 30 aprile 2026).

Uso difensivo: se sei davanti a un bivio “pagare tutto subito” vs “non pagare e subire esecuzione”, la definizione può rendere praticabile una chiusura sostenibile, mentre continui (in parallelo) a valutare se esistono motivi per contestare l’imposta a monte con strumenti compatibili.

FAQ pratiche

Se regalo un bene a un cliente, devo sempre pagare l’IVA?
Non sempre. Dipende da come la cessione gratuita si qualifica ai fini IVA e, soprattutto, dal rapporto con la detrazione “a monte”. La gratuità non equivale automaticamente a irrilevanza: l’art. 2 disciplina casi in cui le cessioni gratuite rientrano nelle “cessioni” e casi in cui sono escluse.

Se non ho addebitato IVA al cliente, sono sicuramente in torto?
No. In alcune ipotesi la rivalsa non è obbligatoria. Il punto è capire se l’operazione era imponibile e come andava gestita.

Come si calcola l’IVA se non c’è corrispettivo?
Si applicano le regole della base imponibile, che portano a valorizzare l’operazione con criteri come prezzo di acquisto/costo determinato al momento dell’operazione, secondo art. 13.

L’Agenzia può usare il “valore normale” e basta?
Se la disciplina applicabile impone prezzo di acquisto/costo, un’impostazione basata su valori diversi può essere contestata. La difesa tipica è ottenere la corretta applicazione della base imponibile ex art. 13.

Se ricevo uno schema di atto, quanto tempo ho per rispondere?
In generale, il termine assegnato non può essere inferiore a 60 giorni per controdeduzioni o accesso agli atti del fascicolo, secondo l’art. 6‑bis Statuto (come introdotto dal D.Lgs. 219/2023).

Se l’Ufficio non mi ha dato lo schema di atto, posso far annullare l’accertamento?
Potenzialmente sì, quando l’atto rientra tra quelli per cui il contraddittorio è obbligatorio, essendo prevista l’annullabilità in mancanza di contraddittorio (salve eccezioni e atti esclusi).

Quali atti possono essere esclusi dal contraddittorio preventivo?
Il DM 24 aprile 2024 individua una serie di atti (automatizzati, sostanzialmente automatizzati, ecc.) esclusi dall’obbligo di contraddittorio.

Le sanzioni per omesso versamento IVA sono ancora al 30%?
Dal 29 giugno 2024, la riforma sanzionatoria ha modificato la disciplina: l’art. 13 D.Lgs. 471/1997 prevede la sanzione al 25% per gli omessi versamenti, con riduzioni in determinati casi di ritardo contenuto.

Posso “salvare” la detrazione IVA se dimostro che l’omaggio aveva finalità economica/promozionale?
La risposta dipende dal tuo caso e dalle regole sulla detrazione (incluse le limitazioni ex art. 19‑bis.1). In pratica, la difesa ruota su inerenza, natura della spesa e corretto inquadramento.

Se la contestazione riguarda anni passati, cambiano le regole?
Le regole IVA sostanziali e procedurali vanno lette in base al periodo d’imposta e alle norme vigenti; in più, dal 2024 (e quindi per atti formati dopo) incidono le nuove garanzie del contraddittorio nello Statuto.

Se il debito è già in riscossione, quali leve ho nel 2026?
Nel 2026 è centrale la Rottamazione‑quinquies (se rientri nei requisiti), con adesione entro 30 aprile 2026 e regole di estinzione del debito senza interessi e sanzioni secondo legge.

La rottamazione‑quinquies vale anche per IVA?
La norma include carichi derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività richiamate (tra cui controlli IVA ex 54‑bis / 54‑ter), nei limiti previsti.

Se sono in una procedura di sovraindebitamento o di crisi, posso includere i carichi nella rottamazione?
La Legge di Bilancio 2026 prevede espressamente che possano essere compresi anche debiti rientranti in procedimenti avviati ai sensi della L. 3/2012 o del Codice della crisi, con pagamenti anche falcidiati secondo decreto di omologazione.

Qual è l’errore più comune degli imprenditori sugli omaggi?
Trattare come irrilevante (fuori campo) una cessione gratuita senza ricostruire correttamente detrazione “a monte” e disciplina applicabile, sottovalutando che la gratuità può comunque rientrare nel perimetro IVA.

Qual è l’errore più comune dell’Agenzia?
Costruire la pretesa su qualificazioni e presunzioni senza provare compiutamente i presupposti (o senza motivare correttamente rispetto alle controdeduzioni), oppure applicare basi imponibili non coerenti con art. 13.

Se accetto una definizione agevolata, posso ancora contestare il merito?
Dipende dallo strumento e dalla tua posizione; molte definizioni comportano effetti sostanziali di chiusura. La scelta va valutata con un professionista, anche confrontando costo‑beneficio tra rischio del contenzioso e vantaggi della definizione.

Posso contestare sanzioni anche se l’IVA è dovuta?
Sì: la parte sanzionatoria ha regole proprie, modificate dalla riforma del 2024; una difesa può mirare a ridurre sanzioni e interessi in via autonoma o subordinata.

Che cosa devo fare “subito” quando ricevo un atto?
Verificare: (1) natura dell’atto; (2) rispetto del contraddittorio preventivo (se dovuto); (3) motivazione e prove; (4) correttezza base imponibile e calcoli; (5) strategia: ricorso, definizione, tutela cautelare, piani di gestione del debito.

Giurisprudenza e provvedimenti recenti rilevanti al 30 gennaio 2026

(Sezione richiesta: sentenze/atti più aggiornati “in fondo”, prima della conclusione. Le indicazioni che seguono non sono citazioni testuali, ma richiami ragionati; per ogni richiamo indico l’autorità e la fonte.)

Pronunce recenti e principi utili nelle difese sulle cessioni gratuite

Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza 27 ottobre 2025, n. 28382
Riguarda temi di IVA, detrazione/rimborso e cessioni a titolo gratuito (in particolare nel rapporto tra operazioni “a monte” e cessioni gratuite “a valle”), con attenzione ai presupposti anche alla luce dei principi unionale. È una decisione molto utile quando la contestazione riguarda il nesso tra costi sostenuti e operazioni gratuite.

Corte di Cassazione, sentenza 9 luglio 2014, n. 15660
Decisione frequentemente richiamata in materia di cessioni verso enti pubblici/Comuni e disciplina speciale (in connessione con l’art. 51 L. 342/2000), utile quando l’Agenzia contesta la rilevanza IVA di trasferimenti “gratuiti” in contesti urbanistici/convenzionali.

Corte di Cassazione, sentenza 8 agosto 2014, n. 17298
Pronuncia richiamata come riferimento in tema di qualificazione e trattamento IVA in fattispecie che coinvolgono cessioni a titolo gratuito/ricostruzioni dell’imponibilità.

Corte di Cassazione, sentenza 1 agosto 2019, n. 20731
Pronuncia utile per casi in cui l’Ufficio contesta IVA su operazioni qualificate come “cessioni gratuite a titolo di omaggi”, anche per l’interazione con spese promozionali e documentazione.

Corte di Cassazione, sentenza 26 novembre 2014, n. 25122
Decisione che compare nelle rassegne e banche dati istituzionali con riferimenti ad “omaggi” e relative implicazioni fiscali; utile per ricostruire l’orientamento in materia di trattamenti di omaggi e contestazioni.

Strumenti normativi più rilevanti (con un impatto diretto sulle difese nel 2026)

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (in vigore dal 18 gennaio 2024): introduce l’art. 6‑bis sul contraddittorio preventivo e rafforza motivazione e garanzie; è oggi uno dei pilastri difensivi nei contenziosi IVA.

DM 24 aprile 2024: individua atti esclusi dal nuovo contraddittorio; va verificato caso per caso, perché può cambiare l’esito di eccezioni procedurali.

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in vigore dal 29 giugno 2024): riforma le sanzioni, con impatto diretto sui calcoli di convenienza (contenzioso vs definizione) e sulle difese sanzionatorie.

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026): introduce la Rottamazione‑quinquies (commi 82 e seguenti), con scadenza domanda 30 aprile 2026 e disciplina rilevante per carichi IVA da dichiarazioni e controlli automatizzati.

Conclusione

Se l’Agenzia delle Entrate contesta l’IVA su cessioni a titolo gratuito, la difesa efficace non è “istintiva”, ma strutturata: prima si ricostruisce la fattispecie con rigore (qualificazione, detrazione, base imponibile, rivalsa), poi si sfruttano i diritti procedimentali (contraddittorio preventivo e motivazione rafforzata dal 2024), e infine si decide – con calcolo economico – se puntare al giudizio, a un istituto deflattivo o a una gestione del debito che eviti l’escalation esecutiva (anche grazie alla Rottamazione‑quinquies del 2026, quando applicabile).

Il punto più importante, lato contribuente, è agire tempestivamente: molte tutele (specialmente procedurali) vanno fatte valere nei tempi e nei modi corretti, e una strategia sbagliata può trasformare una contestazione discutibile in un debito “definitivo” con conseguenze su liquidità, conti e operatività.

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