Come Difendermi Se L’agenzia Delle Entrate Contesta L’iva Su Operazioni Gratuite

Introduzione

Le “operazioni gratuite” (omaggi ai clienti, campioni, assegnazioni di beni ai soci, prestazioni rese senza corrispettivo, trasferimenti a enti pubblici o al Comune, liberalità verso dipendenti o sponsor, ecc.) sono uno dei terreni più insidiosi nei controlli IVA. Il motivo è semplice: quando l’Amministrazione finanziaria ritiene che la gratuità sia solo “apparente” (o che la normativa assimili quella gratuità a un’operazione imponibile), può recuperare IVA a debito, interessi e sanzioni, spesso contestando anche profili documentali (mancata fatturazione/autofattura, registrazioni incomplete, errata base imponibile, errata qualificazione come “campioni” o “modico valore”). La difesa, però, esiste—ed è spesso concreta, tecnica e vincente—se impostata correttamente sul presupposto oggettivo IVA (cessione/prestazione), sul nesso con il diritto alla detrazione, sulle eccezioni previste dall’ordinamento e (oggi più che mai) sul rispetto del contraddittorio preventivo e degli altri principi dello Statuto del contribuente.

Questo articolo—aggiornato al 30 gennaio 2026—spiega, dal punto di vista del contribuente/debitore, come difendersi quando l’Agenzia delle Entrate contesta l’IVA su operazioni gratuite: quali norme usare (nazionali e unionali), quali prove produrre, quali eccezioni procedurali sollevare, come impostare ricorso e istanze cautelari, e quali alternative valutare (adesione, conciliazione, rateizzazione, definizioni agevolate e strumenti di crisi/sovraindebitamento). Un focus specifico è dedicato alla nuova centralità del contraddittorio preventivo generalizzato nello Statuto del contribuente, che impone—salvo eccezioni—la trasmissione di uno “schema d’atto” con almeno 60 giorni per controdedurre, a pena di annullabilità dell’atto impositivo.

Nell’impostare la strategia difensiva, l’esperienza multidisciplinare fa la differenza: la contestazione IVA sulle operazioni gratuite, infatti, non è mai solo “IVA”, ma incrocia contabilità, contratti, civilistica, procedure di accertamento e riscossione, e spesso esigenze di rientro o risanamento. In questa prospettiva si inserisce la figura dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, che coordina uno staff nazionale multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e bancario, ed è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (composizione negoziata).

In concreto, l’Avv. Monardo e il suo team possono aiutarti a: leggere e “smontare” l’atto, ricostruire i fatti e i flussi contabili, predisporre memorie nel contraddittorio preventivo, presentare istanze di autotutela (oggi potenziata anche in forma obbligatoria in casi tipizzati), avviare adesione/conciliazione, chiedere sospensive per bloccare riscossione e misure cautelari, negoziare piani di rientro, e—se necessario—impostare percorsi giudiziali e stragiudiziali di protezione del patrimonio e continuità aziendale.

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Quando le operazioni gratuite diventano IVA

L’IVA è un’imposta armonizzata: la cornice è europea (Direttiva 2006/112/CE) e l’Italia la attua principalmente con il D.P.R. 633/1972. La regola di base è che l’IVA colpisce cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo nell’esercizio di impresa/arte/professione. La stessa Direttiva, però, consente (e spesso impone) di trattare come “operazioni a titolo oneroso” alcune ipotesi di autoconsumo/assegnazioni gratuite quando, a monte, il soggetto passivo ha beneficiato del diritto alla detrazione (principio di neutralità).

Il punto chiave

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta IVA su operazioni gratuite, nella sostanza sta dicendo una (o più) di queste cose:

1) Non era davvero “gratuito”: esisteva un corrispettivo (anche indiretto), o un rapporto sinallagmatico mascherato.
2) Era gratuito, ma la legge lo assimila a un’operazione imponibile (autoconsumo esterno / assegnazione a soci / destinazione a finalità estranee).
3) Anche se l’operazione è gratuita, a monte hai detratto IVA, quindi devi “restituire” neutralità con IVA a valle.
4) Hai sbagliato documentazione (fattura/autofattura), base imponibile, aliquota, o qualificazione (campioni, omaggi di modico valore, spese di rappresentanza, ecc.).

La difesa efficace, quindi, raramente è una frase (“era un omaggio”). È una ricostruzione giuridica documentata che risponde, punto per punto, a quelle quattro leve.

Cessioni gratuite di beni e prestazioni gratuite di servizi

Nel sistema italiano, le norme cardine sono:

  • Art. 2 D.P.R. 633/1972 per le cessioni di beni e le ipotesi assimilate;
  • Art. 3 D.P.R. 633/1972 per le prestazioni di servizi e le ipotesi assimilate;
  • Art. 13 D.P.R. 633/1972 per la base imponibile;
  • la Direttiva 2006/112/CE, in particolare le disposizioni sulle assimilazioni a operazioni onerose per uso privato/estraneo, e sulla disciplina di “gifts of small value” e campioni.

In pratica (semplificando, ma in modo operativo):

  • se cedi un bene realmente gratuitamente, devi chiederti:
    (a) è una “cessione” IVA ai sensi dell’art. 2 o è esclusa?
    (b) hai detratto IVA su quel bene all’acquisto/produzione?
    (c) rientra in una eccezione (campioni, modico valore, ecc.)?
  • se rendi un servizio “gratis”, devi chiederti:
    (a) esiste un corrispettivo indiretto (sponsorizzazioni, obblighi contrattuali, vantaggi patrimoniali)?
    (b) la fattispecie è assimilata a prestazione imponibile per uso estraneo?

Campioni gratuiti e “modico valore”: la prova è tutto

Molte contestazioni nascono dal fatto che l’impresa chiama “campioni” ciò che per l’Ufficio è “merce omaggiata” (o addirittura merce venduta in nero). La Risoluzione 83/E del 3 aprile 2003 (interpello) è un riferimento storico e ancora centrale: richiama, in chiave applicativa, che per essere trattati come campioni gratuiti rilevano elementi come modico valore e modalità che li rendano inequivocabilmente destinati a promozione/dimostrazione e non a consumo ordinario (tema del contrassegno/identificazione).

Qui la difesa non è “è un campione”: è dimostrare che non poteva essere ragionevolmente reimpiegato come normale bene di consumo rivendibile, e che la distribuzione era funzionale a marketing/preview (fiere, test, trial, dimostratori).

Il nesso con la detrazione e il principio di neutralità

Un secondo campo minato è la connessione fra operazioni gratuite e diritto alla detrazione. In questa materia la Cassazione continua a valorizzare la distinzione fra requisiti sostanziali e formali e, in generale, la logica di neutralità dell’imposta (senza introdurre “requisiti ulteriori” non previsti dal diritto unionale). Un esempio utile (pur riferito a un tema diverso, ma indicativo dell’impostazione) è l’Ordinanza Cass. n. 27238/2025 sul diritto alla detrazione senza prova del pagamento: la detrazione non può essere negata se sono provati presupposto sostanziale e requisito formale (fattura) senza pretendere condizioni ulteriori non normative.

Nelle contestazioni su operazioni gratuite, questo si traduce in un principio difensivo: se l’Ufficio sta “saltando” passaggi logici o imponendo automatismi (es. “se è gratuito allora è sempre imponibile”, oppure “se è gratuito e hai detratto allora a prescindere devi IVA su valore normale”), la difesa deve ricondurre la fattispecie al perimetro normativo effettivo e (quando utile) alla giurisprudenza unionale sul “nesso diretto” e sull’uso privato/estraneo.

Le contestazioni più frequenti e dove si annida l’errore

Di seguito le situazioni tipiche che generano recuperi IVA, con l’angolo visuale del contribuente: quali punti attacca l’Ufficio e quali punti devi presidiare.

Omaggi a clienti e fornitori

La contestazione “standard” è: hai acquistato beni, hai detratto l’IVA, poi li hai ceduti gratuitamente (omaggi), quindi devi IVA a valle (e sanzioni per mancata fatturazione/autofattura/registrazione). A volte l’Ufficio contesta anche la qualificazione come “spese di rappresentanza” o contesta importi/unit cost, collegando la questione alla detraibilità a monte e alla successiva imponibilità a valle.

Errori tipici del contribuente (che l’Ufficio sfrutta): assenza di un registro interno degli omaggi, mancanza di DDT/documentazione di consegna, confusione campioni/omaggi, nessuna policy aziendale, contabilizzazione “a magazzino” non coerente con uscite gratuite.

Linee difensive ricorrenti:
– dimostrare che l’operazione rientra nelle eccezioni (campioni, modico valore, specifica disciplina);
– dimostrare che l’IVA a monte non è stata detratta (o non era detraibile per legge) e quindi l’asimmetria ipotizzata dall’Ufficio non sussiste;
– contestare base imponibile e metodo di calcolo, se l’Ufficio usa parametri errati o “valore normale” quando la disciplina impone altri criteri;

Assegnazioni di beni ai soci o destinazioni a finalità estranee

Qui le contestazioni possono essere devastanti perché l’Ufficio tende a leggere la gratuità come uscita dal circuito economico dell’impresa. Un caso-limite (ma molto istruttivo) è l’Ordinanza Cass. n. 28382/2025, che ha affrontato una fattispecie di opere realizzate e poi cedute gratuitamente al socio (Comune) in contesto di liquidazione, con conseguenti riflessi sul trattamento IVA e sul nesso con detrazione/rimborso.

Per il contribuente, il messaggio pratico è: se l’Ufficio qualifica l’operazione come “assegnazione/cessione al socio” o “destinazione estranea”, la difesa deve lavorare sulla qualificazione reale del rapporto (perché è avvenuto il trasferimento? era obbligatorio? era previsto da convenzioni? era parte di un sinallagma complessivo?).

Trasferimenti “gratuiti” al Comune o a enti pubblici

In alcuni settori (edilizia/urbanistica) si realizzano cessioni/trasferimenti senza corrispettivo apparente (aree, opere di urbanizzazione, ecc.). Storicamente, l’ordinamento ha affrontato queste fattispecie anche con norme interpretative e con giurisprudenza che valorizza la funzione sostitutiva rispetto a oneri/contributi, o la connessione a vantaggi economici complessivi (piani urbanistici, convenzioni). È terreno ad alto rischio perché l’Ufficio può sostenere che la gratuità sia apparente o che vi sia un corrispettivo in natura/diritti edificatori.

In queste ipotesi, spesso la difesa passa da una corretta ricostruzione contrattuale-amministrativa (convenzione, obbligo, controprestazioni) più che da un ragionamento “solo IVA”.

Prestazioni gratuite: eventi, formazione, sponsorizzazioni, fidelizzazione

Diversamente dai beni, nei servizi l’IVA richiede un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo. Se l’Ufficio sostiene che “in realtà il corrispettivo c’era” (es. sponsorizzazione mascherata, obbligo contrattuale, vantaggi patrimoniali), la difesa deve dimostrare l’assenza di sinallagma o, al contrario, ricondurre il tutto a fattispecie diverse (per esempio sconti/abbuoni/premi, o rimborsi spese esclusi/irrilevanti a certe condizioni). La giurisprudenza unionale sul requisito dell’operazione “a titolo oneroso” e sul “nesso diretto” è spesso decisiva in questo tipo di contenziosi.

Cosa succede dopo la notifica dell’atto

Qui cambia davvero la probabilità di vincere: la difesa “tempestiva” (subito dopo la notifica, o addirittura nel contraddittorio preventivo) vale spesso più di qualunque argomento tardivo.

La nuova regola d’oro: contraddittorio preventivo generalizzato

Dal 2024, lo Statuto dei diritti del contribuente ha introdotto (in modo generalizzato) il Principio del contraddittorio:
– tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio “informato ed effettivo”;
– il contribuente deve ricevere uno schema di atto, con un termine non inferiore a 60 giorni per controdedurre e/o accedere agli atti;
– sono previste eccezioni (atti automatizzati/sostanzialmente automatizzati, pronta liquidazione, controllo formale, casi motivati di fondato pericolo per la riscossione);
– se il termine dei 60 giorni “mangia” la decadenza o se restano meno di 120 giorni tra scadenza del contraddittorio e decadenza, la decadenza è posticipata al 120° giorno successivo.

Difesa pratica: se l’Ufficio ti notifica un avviso di accertamento IVA su operazioni gratuite senza averti consentito un contraddittorio conforme (schema d’atto, 60 giorni, accesso), oggi l’eccezione procedurale è spesso uno dei primi pilastri del ricorso (salvo si ricada nelle eccezioni tipizzate).

Autotutela rafforzata (anche obbligatoria) e atti impugnabili

Il legislatore ha rafforzato l’autotutela inserendo nello Statuto un perimetro di autotutela obbligatoria (art. 10-quater), in cui l’Amministrazione deve annullare in tutto o in parte atti manifestamente illegittimi anche senza istanza, e anche in pendenza di giudizio o per atti definitivi, nei casi elencati (errore di persona, errore di calcolo, errore su tributo, errore sul presupposto, mancata considerazione pagamenti, ecc.).

In parallelo, la riforma del contenzioso ha reso impugnabile anche il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’autotutela obbligatoria e il rifiuto espresso nei casi di autotutela facoltativa.

Difesa pratica: se la contestazione IVA “su operazioni gratuite” nasce da un errore palese (es. presupposto sbagliato, confusione soggetto, doppio recupero), l’autotutela non è più solo “gentile concessione”: ha margini di doverosità e, soprattutto, incide sulla strategia (perché può diventare oggetto di impugnazione).

Termini per il ricorso e (grande novità) fine del reclamo-mediazione

Per anni, le liti sotto soglia erano soggette a reclamo/mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992. Dal 2024 l’istituto è stato abrogato: il MEF ha chiarito che l’abrogazione opera per i ricorsi notificati a partire dal 4 gennaio 2024.

Ciò significa, in concreto, che oggi (al 30 gennaio 2026) nella gran parte dei casi non hai più quel “binario” pre-processuale obbligatorio: restano invece centrali contraddittorio preventivo (prima dell’atto), adesione, conciliazione giudiziale, sospensive e strategie difensive tempestive.

Nota difensiva: se il tuo caso è “a cavallo” (atti e ricorsi tra fine 2023 e inizio 2024), va valutato l’intertemporale, ma per un atto notificato nel 2025/2026 la regola pratica è: niente reclamo-mediazione, si procede con gli strumenti ordinari.

Tabella termini essenziali (operativa)

FaseCosa succedeTermine chiaveLeva difensiva
Contraddittorio preventivo (Statuto)Ricevi schema d’atto e puoi controdedurre/accendere agli atti≥ 60 giorniEccezione di annullabilità se omesso (salvo eccezioni)
Avviso di accertamentoNotifica atto impositivo IVA(di regola) 60 giorni per ricorsoImpostare ricorso + cautelare, valutare adesione/conciliazione
Reclamo-mediazioneNON più applicabileAbrogato dal 4/1/2024 per ricorsi notificati da tale dataNon perdere tempo cercando “mediazione obbligatoria”
Autotutela obbligatoriaAnnullamento doveroso in casi tipizzatiAnche senza istanza; in presenza dei presuppostiUtile per errori manifesti; rifiuto può essere impugnabile

Difese e strategie legali: come contestare l’IVA sulle operazioni gratuite

Questa è la parte decisiva: cosa scrivere (e cosa provare) per ribaltare l’accertamento.

Primo passaggio: qualificare correttamente l’operazione

Non esiste una difesa “standard” perché “operazione gratuita” non è una categoria IVA autonoma: devi prima collocare l’evento in una di queste celle:

  • BENE: omaggio, campione, assegnazione a socio, autoconsumo esterno, cessione obbligatoria/urbanistica, distruzione/rottamazione, ecc.
  • SERVIZIO: prestazione gratuita, evento gratuito, prova/test, consulenze gratis, ecc. (attenzione al nesso diretto corrispettivo/beneficio).
  • DENARO: erogazioni, premi, rimborsi, liberalità in denaro (spesso fuori campo IVA come cessione di denaro).

Perché è essenziale? Perché cambia il presupposto, cambiano le eccezioni, cambia la documentazione e cambia la base imponibile.

Secondo passaggio: la domanda che “spacca” l’accertamento

Hai detratto IVA a monte su quei beni/servizi?

  • Se non hai detratto (o non potevi detrarre), una parte delle contestazioni dell’Ufficio perde il suo fondamento economico (neutralità) e spesso anche giuridico, perché l’assimilazione dell’autoconsumo alla cessione onerosa serve proprio a evitare vantaggi indebiti da detrazione senza imposizione a valle.
  • Se hai detratto, la difesa deve puntare su eccezioni (campioni/modico valore), su corretta qualificazione (non “finalità estranee”), o su corretta determinazione della base imponibile e sull’assenza di obblighi documentali contestati o sulla loro sanabilità.

Documenti tipici da produrre: mastri contabili, registri IVA, fatture di acquisto, policy interna omaggi, distinta prelievi da magazzino, DDT, verbali interni, report eventi e distribuzioni, documentazione marketing.

Terzo passaggio: usare il contraddittorio preventivo come “processo anticipato”

Con l’art. 6-bis Statuto (contraddittorio generalizzato), la fase precedente all’atto è diventata un vero campo di battaglia: devi trattarla come se stessi già scrivendo il ricorso, ma con un vantaggio—puoi ancora indurre l’Ufficio a correggere/archiviare.

Contenuto minimo consigliato delle controdeduzioni (struttura pratica):
– ricostruzione cronologica (date, quantità, destinatari, motivazione economica);
– “qualificazione IVA”: bene/servizio/denaro;
– “presupposto normativo”: articolo rilevante + eccezione;
– prova della detrazione/non detrazione;
– base imponibile corretta (se rilevante);
– profili procedurali (accesso, motivazione, contraddittorio);
– richiesta finale: archiviazione o riduzione, o rideterminazione;
– istanza di accesso agli atti se mancano documenti nel fascicolo.

Quarto passaggio: contestare la base imponibile (quando l’IVA è davvero dovuta)

Se, dopo l’analisi, risulta che l’operazione gratuita è imponibile, la difesa può comunque incidere sulla quantificazione. L’art. 13 D.P.R. 633/1972 è la bussola sulla base imponibile; l’Ufficio, nella prassi, può sbagliare usando valori “commerciali” o ricostruzioni presuntive.

Esempio tipico di errore dell’Ufficio: valorizzare l’omaggio al “prezzo di listino pubblico” o al “valore normale” quando la disciplina di autoconsumo richiede parametri diversi (costo, prezzo d’acquisto/produzione). Qui serve una perizia contabile semplice ma rigorosa: costo storico, eventuale deprezzamento/obsolescenza, costo di produzione industriale, distinta base.

Quinto passaggio: difese procedurali che oggi valgono oro

Oltre al merito (imponibile/non imponibile), ci sono difese “di procedura” che possono annullare l’atto o renderlo vulnerabile:

  • mancato contraddittorio preventivo (schema d’atto e 60 giorni) salvo eccezioni;
  • motivazione insufficiente: lo Statuto rafforza il paradigma “prove, presupposti, chiarezza”; le riforme hanno valorizzato la chiarezza e l’effettività informativa;
  • violazione principio di proporzionalità nel procedimento tributario e nelle sanzioni (art. 10-ter Statuto): utile soprattutto quando l’Ufficio applica sanzioni “massimali” su errori formali o su condotte di buona fede;
  • autotutela obbligatoria se l’errore rientra nei casi tipizzati;
  • vizi dell’istruttoria (mancata considerazione di documenti, travisamento della contabilità, presunzioni non supportate).

Simulazioni pratiche e numeriche: come si calcola (e si contesta) l’IVA su gratuite

Le simulazioni servono per due scopi: (1) capire se l’Ufficio ha ragione; (2) capire quanto spazio hai per ridurre o annullare.

Simulazione omaggi da magazzino

Un’impresa acquista 1.000 pezzi di gadget a € 4,00 + IVA 22% (IVA € 0,88) ciascuno. Ne omaggia 300 a clienti in una campagna.

  • Se l’IVA a monte è stata detratta e la cessione gratuita è qualificata come imponibile, l’Ufficio può chiedere IVA a debito sugli omaggi. La base imponibile, però, non deve essere “il prezzo al pubblico” se non è il criterio normativo per quella fattispecie: va ricostruita secondo l’art. 13 e la disciplina di assimilazione dell’autoconsumo (costo/prezzo d’acquisto o produzione, a seconda dei casi).

Importo (semplificato): base € 4,00 × 300 = € 1.200; IVA 22% = € 264.

Difese tipiche: – provare che l’IVA a monte non era detraibile (per natura del bene/spesa) o non è stata detratta;
– provare che si tratta di campioni/beni di modico valore/stato non idoneo;
– contestare base imponibile se l’Ufficio usa € 9,90 (prezzo di vendita) invece di € 4,00.

Simulazione assegnazione bene al socio in liquidazione

Caso “sensibile”: società in liquidazione assegna un bene al socio (anche ente pubblico) senza addebito IVA. L’Ufficio contesta IVA sull’assegnazione, sostenendo che l’uscita verso socio è operazione imponibile.

La giurisprudenza recente della Cassazione ha affrontato casi di trasferimenti/assegnazioni con riflessi IVA in contesti societari, e il filone è uno dei più rischiosi se manca una corretta impostazione documentale e giuridica del trasferimento. L’Ordinanza Cass. 28382/2025 è un riferimento da studiare perché evidenzia come, in certe situazioni, l’assegnazione gratuita venga letta come sottrazione indebita al circuito IVA, con ricadute su detrazione/rimborso.

Difesa tipica: ricostruire la causa concreta del trasferimento (obbligazione, convenzione, prestazione dovuta) e distinguere tra “assegnazione gratuita” e “operazione parte di un sinallagma o obbligo” (dove la gratuità può essere solo apparente o, al contrario, esclusa dal campo). In parallelo, controllare se vi erano profili di detrazione a monte che l’Ufficio utilizza come leva principale.

Tabelle riepilogative: norme, strumenti, sanzioni, benefici

Mappa decisionale ultra-pratica (prima di fare ricorso)

DomandaSe “Sì”Se “No”Cosa fare subito
Ho ricevuto schema d’atto e 60 giorni per controdedurre?Contraddittorio rispettatoPossibile annullabilità (salvo eccezioni)Verificare eccezioni e sollevare vizio
Ho detratto IVA a monte?Rischio più alto di recupero IVA a valleForte difesa “neutralità non in gioco”Ricostruire registri IVA e contabilità
È un campione/omaggio qualificabile?Possibili eccezioniPiù probabile imponibilitàProve: contrassegni, logistica, policy
L’Ufficio usa valore “normale/listino”?Possibile errore base imponibileRicalcolo su costi/prezzo d’acquisto/produzione

Strumenti difensivi e alternative (2026)

StrumentoQuando convieneEffetto praticoFonte/aggiornamento
Contraddittorio preventivo (Statuto)Sempre, quando attivabilePuò evitare l’atto o ridurlo; crea vizi se omessoArt. 6-bis Statuto introdotto dal D.Lgs. 219/2023
Autotutela obbligatoriaErrori manifesti tipizzatiAnnullamento (anche d’ufficio); rifiuto impugnabile nei casi previstiArt. 10-quater Statuto
Conciliazione giudizialeSe vuoi ridurre rischio e tempiRiduzione sanzioni e chiusura liteRiforme contenzioso D.Lgs. 220/2023
Rottamazione-quinquies (Legge di bilancio 2026)Se il debito è in riscossione e rientra nel perimetroEstinzione senza sanzioni/interessi/aggio (con regole e scadenze)AdER + AE + Legge 30/12/2025 n. 199

Strumenti alternativi e gestione del debito: rateazioni, definizioni agevolate, crisi e sovraindebitamento

Quando l’accertamento IVA sulle operazioni gratuite arriva “a valle” di anni di controlli e la pretesa è elevata, non basta più discutere di merito: serve una strategia per evitare danni immediati (iscrizioni a ruolo, fermi, ipoteche, pignoramenti) e per consentire continuità aziendale o tutela familiare.

Definizione agevolata 2026: Rottamazione-quinquies (novità attuale)

Alla data del 30 gennaio 2026, risulta introdotta una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (“Rottamazione-quinquies”), collegata alla Legge di bilancio 2026 e documentata dai portali istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché dalle FAQ ufficiali AdER.

In estrema sintesi (da verificare sempre sul singolo profilo debitorio): – riguarda carichi affidati all’Agente della riscossione in un arco temporale ampio (indicazioni ufficiali richiamano il periodo fino al 31 dicembre 2023);
– consente l’estinzione senza corrispondere determinate componenti (tipicamente sanzioni, interessi di mora, aggio, secondo la struttura delle rottamazioni precedenti, con le specificità della misura 2026);

Come usarla in un contenzioso IVA su operazioni gratuite:
– se stai litigando sul merito, la rottamazione è un “piano B” sulla riscossione (quando il carico è già affidato), ma va valutata con attenzione: non deve farti decadere da strategie che ti farebbero annullare integralmente l’atto;
– se invece l’atto è difficilmente difendibile o la liquidità non consente la battaglia, la definizione agevolata può diventare la scelta più razionale per “spegnere” il rischio esecutivo, mantenendo controllo su scadenze e importi.

Strumenti “procedurali” prima di arrivare alla riscossione

Qui il perno è lo Statuto:

  • contraddittorio preventivo, come leva deflativa e come vizio dell’atto se omesso;
  • autotutela obbligatoria e facoltativa (e impugnabilità dei dinieghi nei casi previsti);

Nella pratica, molte posizioni “si salvano” quando il contribuente riesce a chiudere prima dell’iscrizione a ruolo (riduzione sanzioni, riduzione imponibile, riconoscimento eccezioni campioni/modico valore, riconoscimento della non imponibilità per difetto presupposto).

Crisi d’impresa e sovraindebitamento: quando l’IVA contestata diventa un problema di sopravvivenza

Quando la pretesa IVA diventa incompatibile con la continuità aziendale o con l’equilibrio familiare, gli strumenti di gestione della crisi diventano decisivi. Il percorso, in concreto, può coinvolgere:

  • soluzioni negoziali (anche con banche e fisco) se l’impresa è ancora recuperabile;
  • strumenti di composizione della crisi/sovraindebitamento per persone fisiche e piccoli imprenditori (in cui la logica non è “pagare tutto subito”, ma sostenibilità, protezione del minimo vitale, e possibili percorsi di esdebitazione).

È in questo tipo di scelte che la competenza integrata (tributario + crisi) diventa essenziale: una contestazione IVA sulle operazioni gratuite può trasformarsi rapidamente in iscrizioni, cartelle, misure cautelari e azioni esecutive, e richiede un coordinamento fra contenzioso tributario e strategia di risanamento.

FAQ: domande frequenti (con risposte chiare)

Se l’Agenzia delle Entrate dice che un omaggio è imponibile, devo sempre pagare l’IVA?
Non “sempre”: dipende da qualificazione (campione/modico valore/eccezioni), dalla detrazione a monte e dalla corretta base imponibile. La strategia parte da ricostruire questi tre elementi e dalla verifica del contraddittorio preventivo.

Se non ho detratto l’IVA sull’acquisto dell’omaggio, posso difendermi meglio?
Sì: spesso è un punto forte perché l’assimilazione delle gratuità imponibili mira a evitare vantaggi da detrazione senza imposizione a valle (neutralità). Va provato contabilmente.

Cosa cambia dal 2024 sul contraddittorio prima dell’accertamento?
Oggi, salvo eccezioni, gli atti impugnabili devono essere preceduti da schema d’atto e 60 giorni per controdedurre; la violazione comporta annullabilità.

Quali atti sono esclusi dal contraddittorio “art. 6-bis”?
Atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, pronta liquidazione, controllo formale (da individuare con decreto MEF) e casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

La mediazione tributaria è ancora obbligatoria sotto i 50.000 euro?
No: l’istituto del reclamo/mediazione è stato abrogato per ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024, come chiarito dal MEF e comunicato anche in ambito istituzionale.

Se ho ricevuto un avviso di accertamento IVA senza “schema d’atto”, posso vincere solo su questo?
Può essere una difesa molto incisiva (annullabilità), ma va verificato che non ricorra un’eccezione e va sempre affiancata (quando possibile) da difese di merito.

Che cos’è l’autotutela obbligatoria?
È l’obbligo dell’amministrazione di annullare atti manifestamente illegittimi in casi tipizzati (errore persona, calcolo, presupposto, pagamenti non considerati, ecc.).

Posso impugnare il diniego di autotutela?
In diversi casi sì: la riforma del contenzioso ha inserito tra gli atti impugnabili anche il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti.

Se l’Ufficio dice che un “campione” non è campione, cosa devo provare?
Devi provare modico valore, destinazione promozionale/dimostrativa e caratteristiche che lo distinguano dal bene normalmente commercializzabile (es. contrassegni e modalità di distribuzione).

Se l’Ufficio usa il “valore di listino” come base imponibile, è corretto?
Non automaticamente: la base imponibile va determinata secondo l’art. 13 e la specifica disciplina della fattispecie; l’uso del listino può essere contestabile se non è il criterio previsto.

È vero che in IVA conta solo la “sostanza” e non la forma?
Conta la sostanza economica, ma la forma (documentazione) resta fondamentale: molti accertamenti si vincono con prove contabili e contratti; e oggi anche con vizi di contraddittorio e motivazione.

Se non ho emesso autofattura per omaggi, posso sanare?
Dipende dalla fase, dal tipo di errore e dagli strumenti attivabili (ravvedimento, adesione, conciliazione). In ogni caso, la sanabilità e la proporzionalità delle sanzioni vanno sempre valutate.

Come blocco pignoramenti o fermi mentre faccio ricorso?
Serve lavorare su sospensive e gestione della riscossione; la strategia dipende dallo stato (atto, cartella, affidamento). In parallelo si valutano definizioni agevolate se disponibili.

La rottamazione-quinquies può riguardare anche debiti IVA?
La documentazione istituzionale 2026 indica che la misura riguarda carichi affidati alla riscossione collegati a imposte risultanti da dichiarazioni e attività di controllo; la verifica del singolo carico è imprescindibile tramite prospetto/FAQ e area riservata AdER.

Se vinco in giudizio, recupero quanto pagato?
In linea generale, l’annullamento dell’atto comporta il venir meno della pretesa; i profili restitutori e le spese seguono la disciplina processuale e i principi di soccombenza (con eccezioni).

Se perdo, ho ancora strumenti per non “saltare”?
Sì: rateazioni/definizioni agevolate (quando disponibili) e, nei casi più gravi, strumenti di gestione della crisi e sovraindebitamento, da coordinare con il contenzioso.

Sentenze e fonti istituzionali essenziali aggiornate (selezione)

Di seguito una selezione ragionata (con duplice controllo su ente e riferimento ufficiale) utile per completare la difesa o per la sezione “giurisprudenza” del ricorso. L’elenco è costruito privilegiando fonti istituzionali (MEF/Normattiva/GU/portali pubblici) e decisioni recenti.

  • Corte di Cassazione, Sez. tributaria, Ordinanza 27 ottobre 2025, n. 28382: fattispecie con trasferimenti/assegnazioni gratuite e riflessi IVA in rapporto al socio e alla detrazione/rimborso (utile per i casi di assegnazioni/cessioni gratuite “sensibili”).
  • Corte di Cassazione, Sez. tributaria, Ordinanza 11 ottobre 2025, n. 27238: principio sulla detrazione IVA senza prova del pagamento, utile come impostazione pro-neutralità e contro requisiti non previsti (da usare analogicamente quando l’Ufficio introduce automatismi o “prove diaboliche”).
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato 22 gennaio 2024: chiarimenti sull’abrogazione del reclamo/mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992) per ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024.
  • Agenzia delle Entrate (FiscoOggi), 9 febbraio 2024: richiamo operativo alle modifiche del contenzioso e all’abrogazione del reclamo/mediazione ex art. 17-bis.
  • Statuto del contribuente (L. 212/2000) come modificato dal D.Lgs. 219/2023: introduzione dell’art. 6-bis sul contraddittorio preventivo generalizzato (schema d’atto, 60 giorni, eccezioni, proroga decadenza).
  • Statuto del contribuente (L. 212/2000) come modificato dal D.Lgs. 219/2023: introduzione di principi di proporzionalità (art. 10-ter) e disciplina dell’autotutela obbligatoria (art. 10-quater) e facoltativa (art. 10-quinquies).
  • D.Lgs. 220/2023 (contenzioso tributario): modifiche strutturali al processo, inclusa l’impugnabilità dei dinieghi di autotutela nei casi previsti (coordinamento con art. 10-quater e 10-quinquies Statuto).
  • Direttiva 2006/112/CE: disciplina unionale del presupposto IVA, operazioni a titolo oneroso e assimilazioni in caso di uso privato/estraneo e campioni/beni di modico valore.
  • Agenzia delle Entrate – Risoluzione 83/E del 3 aprile 2003: chiarimenti su campioni gratuiti/condizioni applicative (utile per difese su “campioni” e contestazioni di omaggi).
  • Agenzia delle Entrate-Riscossione, “Legge di bilancio 2026” e FAQ ufficiali: disciplina operativa della Rottamazione-quinquies (2026).
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Gazzetta Ufficiale): fonte normativa della Legge di bilancio 2026 (rilevante per la definizione agevolata 2026).

Conclusione

Difendersi quando l’Agenzia delle Entrate contesta l’IVA su operazioni gratuite è possibile, ma richiede un metodo: non basta dire “era gratis”, bisogna dimostrare se quella gratuità è fuori campo, non imponibile, esclusa, irrilevante o, se imponibile, mal quantificata. Nel 2026 la difesa è ancora più forte se sfrutti le leve “nuove” dello Statuto del contribuente: contraddittorio preventivo generalizzato (schema d’atto e 60 giorni, pena annullabilità), proporzionalità e autotutela (anche obbligatoria in casi tipizzati, con dinieghi impugnabili nei casi previsti).

La regola pratica è: agire subito. Le prime settimane dopo la notifica (o dopo lo schema d’atto) sono quelle in cui puoi ancora ridurre o annullare la pretesa senza arrivare a riscossione aggressiva. E se la posizione debitoria è già “in riscossione” o rischia di diventarlo, nel 2026 esistono anche strumenti di gestione finanziaria e definizione (come la Rottamazione-quinquies) che, se usati con intelligenza e senza compromettere le difese di merito, possono proteggerti da pignoramenti, ipoteche, fermi e blocchi operativi.

È qui che l’assistenza di un professionista fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti, può intervenire per analizzare l’atto, impostare controdeduzioni nel contraddittorio, avviare autotutela/adesione o ricorso con sospensiva, negoziare soluzioni e—quando necessario—attivare strumenti di protezione patrimoniale e gestione della crisi per bloccare azioni esecutive e ristabilire controllo sulla tua posizione fiscale.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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