Introduzione
Il regime OSS (One Stop Shop) e il regime IOSS (Import One Stop Shop) hanno cambiato in modo radicale la gestione dell’IVA nell’e-commerce B2C europeo: semplificano gli adempimenti, ma alzano il livello di esposizione ai controlli perché concentrano dati, pagamenti e tracciabilità in sistemi digitali interoperabili tra Stati membri. Dal punto di vista del contribuente, questo significa una cosa molto concreta: un errore “tecnico” (territorialità, qualificazione dell’operazione, soglia, valore intrinseco, aliquota estera, ruolo della piattaforma, prova della destinazione, ecc.) può trasformarsi rapidamente in un recupero d’imposta, sanzioni e interessi, e nei casi più spinosi persino in un contenzioso multilivello (Italia + Stato/i di consumo + dogane).
Questo articolo (aggiornato al 27 gennaio 2026, quindi coerente con il quadro normativo e di prassi disponibile a gennaio 2026) nasce per rispondere alla domanda più importante dal lato del debitore/contribuente: “come mi difendo, in modo pratico e tempestivo, se l’Agenzia delle Entrate mi contesta l’uso dell’OSS o dell’IOSS?”. Il testo è impostato come guida operativa: prima chiarisce quando OSS/IOSS si applicano davvero e quando no, poi ricostruisce cosa accade dopo la notifica della contestazione, infine propone strategie difensive (amministrative e giudiziali) e strumenti alternativi di gestione del debito (rateazioni, definizioni agevolate, strumenti di composizione della crisi).
Nel corso dell’articolo troverai:
- una ricostruzione normativa essenziale (D.P.R. 633/1972, D.Lgs. 83/2021, Statuto del contribuente riformato, processo tributario aggiornato, sanzioni 2024, riscossione 2026);
- una procedura passo‑passo per reagire all’atto (contraddittorio, autotutela, ricorso, cautelare, gestione pagamento);
- strategie difensive “da contribuente” per contestare la riqualificazione OSS/IOSS, ridurre sanzioni e interessi o evitare doppia imposizione;
- tabelle, checklist, simulazioni numeriche e una sezione FAQ con quesiti pratici.
Presentazione professionale
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo (avvocato cassazionista) coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi a livello nazionale nel diritto tributario e nel contenzioso con Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate‑Riscossione. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In concreto, l’Avv. Monardo e il suo team possono aiutarti a:
- leggere e “smontare” l’atto ricevuto (presupposti, prova, motivazione, contraddittorio, termini);
- impostare risposte in fase amministrativa (contraddittorio preventivo, memorie, istanze, autotutela);
- predisporre ricorsi e domande cautelari per sospendere la riscossione o bloccare misure esecutive;
- gestire trattative, piani di rientro e soluzioni giudiziali/stragiudiziali, comprese quelle di crisi e sovraindebitamento.
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Quadro normativo e “regole del gioco” di OSS e IOSS
Da dove nascono OSS e IOSS e come entrano nel diritto italiano
In Italia, i regimi OSS/IOSS entrano in modo strutturale con l’attuazione del pacchetto IVA e-commerce tramite il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83, che modifica la disciplina IVA interna e coordina definizioni e territorialità con le vendite a distanza (incluse quelle di beni importati).
Nel D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA) i pilastri, ai fini pratici, sono:
- art. 74‑quinquies: regime OSS “non UE” (non‑Union scheme), rivolto a soggetti passivi non stabiliti nell’Unione per servizi a consumatori UE;
- art. 74‑sexies: regime OSS “UE” (Union scheme), per vendite a distanza intracomunitarie e talune prestazioni a consumatori;
- art. 74‑sexies.1: regime IOSS per vendite a distanza di beni importati da Paesi/territori terzi entro i limiti e condizioni previsti.
A ciò si affiancano le definizioni e regole sulle vendite a distanza di beni importati nel D.L. 331/1993, art. 38‑bis (come riformato/coordinato), decisivo per distinguere correttamente quando si è in “logica IOSS” e quando no.
OSS e IOSS in poche righe “da contribuente”
OSS serve per dichiarare e versare, in un’unica interfaccia, l’IVA dovuta in altri Stati UE su operazioni B2C che, per regola, sono tassate nello Stato di consumo/destinazione. Il punto chiave è che OSS è uno strumento di semplificazione, non “un’aliquota” o “un’esenzione”: se l’operazione non rientra nel suo perimetro, l’OSS non la “salva”.
IOSS serve a gestire l’IVA su vendite a distanza di beni importati (in genere spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, con esclusioni tipiche come beni soggetti ad accisa), consentendo che l’IVA venga incassata al checkout e versata tramite dichiarazione dedicata, semplificando lo sdoganamento e riducendo attriti per il consumatore.
Scadenze e obblighi “non negoziabili”
Per la difesa, conoscere gli obblighi è fondamentale perché molte contestazioni nascono da qui.
Dichiarazioni: le dichiarazioni OSS sono periodiche (tipicamente trimestrali) e devono essere presentate anche in assenza di operazioni, secondo la disciplina del Decreto IVA riformato.
Per IOSS la logica è mensile secondo la disciplina speciale dedicata.
Documentazione: uno snodo ricorrente nei controlli è la regola della conservazione della documentazione per 10 anni e della cooperazione tra autorità fiscali degli Stati membri. Dal punto di vista difensivo, questo non è un dettaglio: se non posso dimostrare destinazione, numero ordini, elementi di prova del luogo del consumatore, catena logistica e valori, mi espongo a riqualificazioni e recuperi.
Dogane e IOSS: la riforma e-commerce ha inciso anche sugli aspetti doganali (dichiarazioni semplificate, controlli sul corretto utilizzo dei numeri IOSS, ecc.). È frequente che una contestazione “IVA” sia innescata da un’anomalia doganale o da una incoerenza tra valore dichiarato e valore intrinseco ai fini IOSS.
Perché i controlli aumentano dal 2023 al 2026
Due macro‑fattori aumentano la probabilità di verifiche e contestazioni:
DAC7 (piattaforme digitali): gli obblighi di raccolta e trasmissione dati dai gestori di piattaforme (decorrenza 1° gennaio 2023) aumentano la capacità dell’amministrazione di incrociare vendite, flussi e soggetti. Per chi opera in e-commerce, la “traccia digitale” è sempre più completa.
ViDA (VAT in the Digital Age): il pacchetto europeo ViDA risulta adottato l’11 marzo 2025 ed è entrato in vigore nell’aprile 2025, con implementazione progressiva; tra gli effetti attesi ci sono anche miglioramenti ai controlli IOSS. Non produce immediatamente nuove regole sostanziali al 2026 su tutte le operazioni, ma segnala un trend: più controllo digitale e più contrasto agli abusi dei numeri IOSS.
Cosa succede quando l’Agenzia contesta OSS/IOSS
Le forme tipiche della contestazione
Nella pratica, la contestazione può arrivare in forme diverse, con “peso” diverso:
- richiesta di chiarimenti/documenti (questionari, inviti);
- contestazione di violazioni e sanzioni;
- avviso di accertamento IVA (o atto equivalente) per recupero imposta;
- esclusione dal regime speciale (quando l’Ufficio ritiene che ricorrano presupposti di decadenza/esclusione).
L’inquadramento corretto dell’atto è decisivo perché cambia tutto: termini, difese, rischio riscossione e possibilità di sospensione. In generale, gli atti “autonomamente impugnabili” nel processo tributario sono disciplinati dal D.Lgs. 546/1992.
Le contestazioni più frequenti “in chiave OSS/IOSS”
Dal punto di vista difensivo, conviene ragionare per macro‑errori che l’amministrazione tende a contestare.
Errore di perimetro: operazione fuori da OSS/IOSS
Esempio tipico: vendite che sembrano “beni” ma sono qualificate diversamente (installazione/montaggio, beni immobili, prestazioni complesse), oppure operazioni che non rientrano nella definizione di “vendita a distanza” e quindi non possono essere dichiarate via OSS. Qui la contestazione è spesso una riqualificazione: non ti contestano solo “un numero”, ma ti dicono che hai “usato lo strumento sbagliato” e che dovevi identificarti/assolvere IVA in modo ordinario.
Errore su territorialità e Stato di consumo
Se lo Stato di consumo è sbagliato, la dichiarazione OSS può risultare formalmente presentata ma sostanzialmente errata: e questo può generare (i) recupero IVA, (ii) doppie richieste, (iii) contestazioni di omesso/insufficiente versamento nello Stato corretto. La difesa qui è soprattutto prova: spedizioni, indirizzi, tracking, prove di residenza/domicilio del consumatore e corretta classificazione B2C.
Errore su IOSS: valore intrinseco, struttura dell’importazione, esclusioni
L’IOSS è particolarmente “sensibile” perché tocca la dogana: valore intrinseco, soglie, beni esclusi e coerenza con i dati doganali. L’Agenzia delle Dogane ha diffuso istruzioni operative sulle novità e-commerce già dall’entrata in vigore del pacchetto 2021, e questo è uno dei terreni dove nascono le contestazioni.
Errore su aliquota IVA nello Stato di consumo
È un errore “banale” ma frequente: vendere in più Paesi UE implica applicare e versare l’aliquota corretta di ciascun Paese. In sede di verifica, l’amministrazione può contestare l’aliquota (e quindi la base “non torna” rispetto ai corrispettivi).
Il rischio “a catena”: dalla contestazione alla riscossione
Se l’atto è un accertamento e diventa definitivo (o è esecutivo), il rischio è che la vicenda entri nel circuito della riscossione:
- cartella/ingiunzione, fermi, ipoteche, pignoramenti;
- rateazioni;
- definizioni agevolate (quando aperte).
Dal 2026, inoltre, si applicano le disposizioni del Testo Unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), che razionalizza il corpus normativo e rende ancora più importante la gestione tempestiva della fase pre‑contenziosa e cautelare.
Procedura passo‑passo dopo la notifica
Questa è la sezione che, nella pratica, fa la differenza tra “recuperare il controllo” e “subire la procedura”.
Primo passo: identificare l’atto e i termini
Nel processo tributario, la regola di base è che i termini decorrono dalla notifica e che il ricorso è ammesso contro gli atti elencati (o comunque autonomamente impugnabili) secondo il D.Lgs. 546/1992.
Consiglio operativo: appena ricevi l’atto, crea un fascicolo con:
- copia dell’atto e relata/PEC di notifica;
- eventuali allegati richiamati (PVC, report, comunicazioni);
- estratti OSS/IOSS del periodo contestato;
- prove logistiche: ordini, DDT/tracking, indirizzi, proof of payment;
- evidenze su B2C/B2B (VAT ID, controlli VIES interni, schermate).
Nelle contestazioni OSS/IOSS, la prova documentale non è “accessoria”: è parte della difesa.
Secondo passo: verificare se ti spettava il contraddittorio preventivo
Dal 2024 in poi, lo Statuto dei diritti del contribuente è stato profondamente riformato (D.Lgs. 219/2023) introducendo il principio del contraddittorio (art. 6‑bis) e rafforzando obblighi motivazionali in esito al confronto.
Attenzione: esistono atti esclusi dal contraddittorio obbligatorio, individuati con decreto MEF (decreto 24 aprile 2024). Questo incide direttamente sulle eccezioni difensive: prima di fondare un ricorso sulla “mancanza di contraddittorio”, va verificato se l’atto rientrava tra gli esclusi.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità e di merito (anche in materia IVA) continua a essere centrale, soprattutto perché l’IVA è tributo armonizzato e le regole sul contraddittorio hanno un rilievo specifico: molte controversie ruotano intorno a se vi fosse obbligo, e se l’omissione comporti invalidità in concreto.
Terzo passo: accesso agli atti e “stress test” della motivazione
In difesa, devi capire da dove nasce la contestazione: quali dati hanno usato? quale ricostruzione hanno fatto? quali presunzioni?
Qui entrano due principi chiave:
- l’atto deve essere motivato in modo da consentire difesa;
- se l’atto è motivato “per relationem”, devono ricorrere condizioni precise (conoscibilità/produzione dell’atto richiamato, riproduzione dei contenuti essenziali, ecc.).
La Cassazione ha più volte trattato la motivazione per relationem e i suoi requisiti, e questo è un punto‑leva frequente nelle difese contro accertamenti “standardizzati” o basati su report esterni.
Nel contesto OSS/IOSS, la motivazione spesso richiama:
- estrazioni da banche dati e cooperazione amministrativa;
- flussi doganali;
- dati piattaforme;
- anomalie su versamenti/trimestri/mese.
Se manca il “ponte logico” tra dati e pretesa, la contestazione diventa attaccabile.
Quarto passo: valutare l’autotutela (oggi più utile, ma va usata bene)
Lo Statuto riformato disciplina:
- autotutela obbligatoria (art. 10‑quater);
- autotutela facoltativa (art. 10‑quinquies).
È un cambio importante per la strategia difensiva: in molti casi, se la contestazione nasce da un errore evidente (perimetro, duplicazione, scambio di soggetto, mancata considerazione di prove già in atti), l’autotutela può evitare contenzioso o quantomeno ridurre la pretesa.
In più, il processo tributario (riformato) ha ampliato/precisato l’impugnabilità del diniego (espresso o tacito) in relazione alle nuove categorie di autotutela, con effetti pratici sul contenzioso.
Quinto passo: ricorso e tutela cautelare
Se l’atto è impugnabile e la pretesa è pericolosa, non basta “fare ricorso”: spesso serve anche chiedere una misura urgente.
Nel processo tributario la sospensione dell’atto impugnato è disciplinata dall’art. 47 del D.Lgs. 546/1992.
Sul piano pratico, la cautelare richiede:
- fumus boni iuris: motivi seri (vizi di motivazione/prova/contraddittorio; perimetro OSS/IOSS errato; doppia imposizione; ecc.);
- periculum in mora: danno grave e irreparabile (blocco liquidità, rischio chiusura e-commerce, rischio azioni esecutive, ecc.).
Il Dipartimento della Giustizia Tributaria (MEF) fornisce anche indicazioni divulgative sul senso della tutela cautelare (anche in termini di garanzie e limiti).
Difese e strategie legali quando contestano OSS/IOSS
Qui cambiamo marcia: entriamo nella parte “difensiva”, con un approccio orientato al risultato.
Strategia madre: separare tre piani (imposta, sanzioni, riscossione)
Una contestazione OSS/IOSS può (e spesso deve) essere affrontata su 3 assi paralleli:
Imposta: è davvero dovuta? dove? in che misura? c’è già stata IVA versata altrove? c’è rischio doppia imposizione?
Sanzioni: anche se l’imposta è dovuta, le sanzioni sono sempre dovute? si può invocare buona fede, incertezza normativa, proporzionalità, violazione meramente formale?
Riscossione: anche se c’è un debito potenziale, posso sospendere, rateizzare o definire prima che diventi “aggressione patrimoniale”?
Questa scomposizione è essenziale perché, dopo la riforma sanzionatoria (D.Lgs. 87/2024) e l’introduzione del principio di proporzionalità nello Statuto (art. 10‑ter), la leva “sanzioni” è diventata più strutturabile in difesa.
Difese di merito tipiche in contestazioni OSS/IOSS
Difesa sul perimetro OSS: dimostrare la natura “vendita a distanza” e la qualificazione corretta
Se l’Ufficio sostiene che l’operazione non era dichiarabile via OSS, la difesa richiede un lavoro chirurgico su:
- oggetto: bene mobile vs bene immobile/operazione composita;
- modalità: spedizione/trasporto da parte del fornitore o per suo conto;
- destinatario: consumatore/non soggetto passivo;
- luogo: Stato di arrivo della spedizione come Stato di consumo.
Il D.Lgs. 83/2021 e le norme coordinate nel D.P.R. 633/1972 e nel D.L. 331/1993 sono gli “strumenti base” per costruire questa difesa.
Leva pratica: in giudizio, non limitarti a dire “era OSS”. Devi dimostrare “perché era OSS” e, soprattutto, perché non era un’altra fattispecie (es. installazione/montaggio, cessione immobile, ecc.).
Difesa sul perimetro IOSS: valore intrinseco e catena importativa
La contestazione IOSS spesso ruota intorno a:
- superamento soglia di valore (150 euro) o contestazione del valore intrinseco;
- beni esclusi (es. accise);
- incoerenza tra dati di vendita e dati doganali;
- errore nel far apparire l’IVA “assolta” via IOSS quando, per la dogana, non lo era.
Qui il punto difensivo è ricostruire in modo coerente:
- valore “commerciale” al checkout;
- valore “intrinseco” per la dogana;
- spese accessorie e loro trattamento;
- prova di consegna e destinazione;
- soggetto che effettua importazione e dichiarazione doganale.
Le istruzioni doganali sul pacchetto e-commerce evidenziano proprio la centralità del coordinamento dichiarativo.
Difesa contro doppia imposizione e “IVA già versata”
Un tema tipico nelle contestazioni OSS/IOSS è questo: “ho già versato l’IVA tramite OSS/IOSS, perché mi contestano omesso versamento?”
Le cause tipiche sono:
- IVA versata nello Stato sbagliato (errata territorialità);
- IVA versata correttamente, ma l’Ufficio non l’ha “agganciata” al flusso contestato;
- IVA versata ma con errori di periodo/aliquota/codifica.
Qui la difesa deve essere contabile‑probatoria, non solo giuridica:
- riconciliazione per ordini/Paese/aliquota;
- prova dei versamenti;
- dimostrazione delle rettifiche e correzioni consentite dal sistema.
Le regole di versamento e gestione delle eccedenze nei regimi OSS/IOSS sono state spiegate anche in prassi divulgativa istituzionale, utile per sostenere che il contribuente ha operato in buona fede e ha effettivamente riversato l’imposta in ambito OSS/IOSS.
Difese procedurali “forti” (spesso decisive)
Contraddittorio endoprocedimentale: quando eccepirlo e come
Se l’atto rientrava tra quelli per cui il contraddittorio era dovuto, l’assenza o la fittizietà del confronto diventa motivo rilevante.
La Cassazione ha affrontato il contraddittorio endoprocedimentale in materia IVA e in generale, con pronunce che restano riferimento per impostare l’eccezione (in particolare sui tributi armonizzati e sulla necessità di allegare/descrivere le ragioni difensive che si sarebbero fatte valere).
Errore da evitare: eccepire “mancato contraddittorio” in modo generico. La linea migliore è:
1) descrivere l’omissione;
2) indicare quali difese concrete sarebbero state svolte;
3) dimostrare che l’esito avrebbe potuto cambiare o che il vizio incide sul diritto di difesa.
Motivazione e prova: oggi è ancora più importante
Con la riforma, il processo tributario ha introdotto un principio molto utile al contribuente: la disciplina dell’onere della prova (art. 7, comma 5‑bis, D.Lgs. 546/1992) è stata valorizzata, stabilendo che l’amministrazione deve provare le violazioni contestate e che il giudice annulla l’atto se la prova manca/è contraddittoria/insufficiente.
Questo è particolarmente efficace nelle contestazioni OSS/IOSS perché molte pretese derivano da:
- presunzioni informatiche;
- incroci dati non spiegati;
- automatismi non “tradotti” in motivazione individualizzata.
La difesa vincente spesso consiste nel costringere l’Ufficio a “portare a terra” i dati: dimostrare la catena logica e documentale.
Atti motivati per relationem: attaccare i “vuoti” informativi
Quando l’accertamento rinvia a documenti esterni (PVC, report, scambi amministrativi), la Cassazione ha chiarito che la motivazione per relationem è legittima solo a certe condizioni, con particolare attenzione alla conoscibilità del documento richiamato e alla possibilità per contribuente e giudice di comprendere le ragioni della pretesa.
In OSS/IOSS questo tema è frequente perché i controlli si appoggiano su sistemi informativi complessi. Se l’atto non rende “intellegibile” la pretesa, la difesa ha spazio.
Difese sulle sanzioni: proporzionalità, buona fede, riforma 2024
Principio di proporzionalità nello Statuto e giurisprudenza costituzionale
Lo Statuto riformato introduce espressamente il principio di proporzionalità nel procedimento tributario (art. 10‑ter), che impone un bilanciamento tra interesse erariale e tutela dei diritti fondamentali del contribuente.
Sul fronte giurisprudenziale, la Corte costituzionale ha più volte affrontato il tema della proporzionalità delle sanzioni e, più di recente, ha pronunciato decisioni che dialogano con il diritto unionale e con la necessità di evitare automatismi sanzionatori sproporzionati.
Nel contesto OSS/IOSS, la proporzionalità è un argomento potente quando:
- l’errore è di classificazione/territorialità ma l’imposta è stata comunque versata (anche se non nel modo “perfetto”);
- la violazione è formale o “a bassa offensività”;
- la piattaforma ha inciso sulla catena e la responsabilità non è lineare.
Riforma del sistema sanzionatorio 2024 e applicazione pratica
Il D.Lgs. 87/2024 rivede il sistema sanzionatorio tributario (amministrativo e coordinamenti), con disposizioni transitorie e nuove logiche di graduazione. Per la difesa, è vitale verificare:
- data della violazione (per capire quale disciplina si applica);
- possibilità di applicare il trattamento più favorevole quando ammesso;
- impatto sul ravvedimento e sulle riduzioni.
La fonte normativa è il decreto stesso, pubblicato in Gazzetta e su Normattiva.
Strumenti alternativi per definire, ridurre o “gestire” il debito
Quando l’Agenzia contesta OSS/IOSS, la strategia ideale è battere la pretesa nel merito. Ma un buon difensore deve sempre preparare un “piano B” e un “piano C”: soluzioni che mettono in sicurezza il contribuente anche se la controversia è lunga o incerta.
Rateizzazione: dal 2025 regole più estese
Se la pretesa entra in riscossione (o se è già in riscossione), la rateizzazione è spesso lo strumento più rapido per:
- fermare azioni esecutive;
- evitare blocchi di liquidità;
- guadagnare tempo per costruire la difesa;
- gestire la sostenibilità del debito.
Le regole sono state aggiornate e rese progressive: per esempio, dal 1° gennaio 2025 le durate massime “a semplice richiesta” e “documentata” sono state ampliate, con articolazioni per anno e soglia.
Approccio difensivo: attenzione a non “confondere” rateizzazione e rinuncia alla contestazione. In molti casi, si può gestire il pagamento (o la sospensione) preservando il contenzioso, ma va pianificato con precisione.
Definizioni agevolate: Rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026)
Il gennaio 2026 è un punto di svolta perché la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, comunemente indicata come Rottamazione‑quinquies. La norma è pubblicata in Gazzetta e su Normattiva.
Dal punto di vista operativo, l’Agenzia Entrate‑Riscossione ha pubblicato pagine informative sulla misura e sui termini (tra cui la scadenza per la domanda e la gestione telematica).
Come usarla in ottica “OSS/IOSS contestato”: se il debito OSS/IOSS (o correlato) è confluito in carichi definibili, la rottamazione può ridurre notevolmente la componente accessoria (sanzioni/interessi/aggi, secondo perimetro normativo), trasformando l’emergenza in un piano sostenibile. Ma va valutato caso per caso perché:
- non tutti i carichi sono definibili;
- ci sono condizioni legate a pregresse definizioni/decadenze;
- la scelta può incidere sulla strategia processuale.
Composizione della crisi e sovraindebitamento: quando il problema è la sostenibilità complessiva
Se la contestazione OSS/IOSS è “la scintilla” ma il problema è strutturale (debiti fiscali + bancari + fornitori), allora entrano in gioco strumenti di crisi.
Per il consumatore e il piccolo debitore, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina la ristrutturazione dei debiti e le procedure di esdebitazione, in un quadro più evoluto rispetto alla vecchia L. 3/2012.
Per l’impresa, il sistema include anche la composizione negoziata (D.L. 118/2021) e strumenti che possono interagire con i debiti tributari.
Nota difensiva importante: nella pratica, i debiti IVA hanno sempre richiesto una pianificazione più rigorosa (perché sono “sensibili” e spesso al centro del rischio penale e reputazionale). Anche quando non c’è reato, la gestione IVA va impostata con la stessa prudenza: chiarezza sulla base dovuta, sostenibilità delle rate, documentazione completa.
Tabelle, checklist, simulazioni numeriche e FAQ
Tabelle riepilogative essenziali
Di seguito trovi alcune sintesi operative. Le norme di riferimento sono principalmente il D.Lgs. 83/2021 (attuazione pacchetto e‑commerce), il D.P.R. 633/1972 (artt. 74‑quinquies, 74‑sexies, 74‑sexies.1), il D.L. 331/1993 (art. 38‑bis), lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) riformato e il processo tributario (D.Lgs. 546/1992) con le riforme 2022–2024.
Tabella di orientamento rapido OSS/IOSS
| Profilo | OSS | IOSS |
|---|---|---|
| Operazioni tipiche | Vendite B2C intra‑UE / servizi B2C in perimetro | Vendite a distanza di beni importati (entro limiti e condizioni) |
| Periodicità dichiarazione | Trimestrale (regola) | Mensile (regola) |
| Punto “sensibile” nei controlli | Stato di consumo, aliquote, prova B2C, prova spedizione | valore intrinseco, coerente dogana, catena importativa, esclusioni |
| Prova decisiva | ordini + spedizioni + residenza/destinazione consumatore + riconciliazione per Paese | ordini + valori + import data + prova IOSS + documenti logistici/doganali |
| Rischio tipico | riqualificazione fuori perimetro OSS e doppia imposizione | contestazione su soglia/valore e recupero IVA all’import |
Tabella termini difensivi “processuali”
| Fase | Obiettivo difensivo | Strumento |
|---|---|---|
| Pre‑atto / schema | far emergere errori e produrre prove prima dell’accertamento | contraddittorio (Statuto, art. 6‑bis) |
| Dopo notifica atto impugnabile | bloccare effetti e avviare contenzioso | ricorso + cautelare (D.Lgs. 546/1992, art. 47) |
| Correzione errori evidenti | chiusura rapida senza giudizio | autotutela (artt. 10‑quater / 10‑quinquies Statuto) |
| Debito in riscossione | sostenibilità e stop misure esecutive | rateizzazione (regole aggiornate) |
| Debito “storico” definibile | riduzione accessori | rottamazioni/definizioni (es. quinquies 2026 se applicabile) |
Checklist difensiva “48 ore” (cosa fare subito)
Entro 48 ore dalla notifica, chi vuole difendersi bene dovrebbe:
1) bloccare i termini: segnare scadenze (ricorso/istanze) e valutare immediatamente se serve una cautelare;
2) ricostruire l’operazione: per ogni contestazione, ricostruire ordine → pagamento → spedizione → consegna → aliquota → dichiarazione OSS/IOSS → versamento;
3) stress test motivazione/prova: controllare se nell’atto sono indicati elementi probatori e se i documenti richiamati sono allegati o conoscibili;
4) verificare contraddittorio: era dovuto? era escluso? come dimostro il pregiudizio?
5) valutare autotutela: se errore macroscopico, predisporre istanza mirata con prove e ricostruzione;
6) valutare piano economico: se rischio riscossione, preparare scenario di rateazione/definizione.
Simulazioni pratiche e numeriche
Le simulazioni sotto sono esempi realistici (didattici) utili per capire dove nascono gli errori e come impostare la difesa.
Simulazione OSS: vendite B2C in più Stati UE e contestazione aliquota
Scenario: società italiana vende accessori sportivi online a consumatori in Germania e Francia. Nel trimestre:
- Germania: imponibile 40.000 €, aliquota corretta 19% → IVA dovuta 7.600 €
- Francia: imponibile 20.000 €, aliquota corretta 20% → IVA dovuta 4.000 €
Totale IVA OSS trimestre = 11.600 €.
Errore tipico: la società ha applicato erroneamente 22% “italiano” a tutte le vendite e ha dichiarato 13.200 € (sovraversamento), ma ha indicato la ripartizione per Paese in modo non coerente.
Contestazione possibile: non solo “errore di aliquota”, ma incoerenza tra dichiarato, versato e ripartizione, con rischio di rettifiche e problemi di restituzione/compensazione nel circuito OSS.
Difesa: dimostrare che l’IVA complessiva è stata versata (anche se con errore di ripartizione) e chiedere correzione/riconciliazione, riducendo sanzioni per buona fede e invocando proporzionalità se l’errore è sostanzialmente neutro per l’Erario complessivo ma tecnicamente errato.
Simulazione IOSS: valore intrinseco e contestazione doganale
Scenario: fornitore extra UE vende a consumatore italiano un gadget per 145 €; spese spedizione 15 €; totale pagato 160 €.
Nodo: ai fini IOSS conta il “valore intrinseco” del bene (in molti casi il valore del bene senza spese), ma la dogana può contestare la ricostruzione se i documenti non separano correttamente valori o se emergono elementi che portano sopra soglia.
Errore tipico: documentazione commerciale poco chiara → dogana considera 160 € come valore del bene e scarta l’IOSS.
Effetto: il consumatore paga IVA in dogana, mentre il seller ha già incassato IVA al checkout → rischio di doppio pagamento e contestazioni.
Difesa: ricostruzione documentale + prova della composizione prezzo + coordinamento tra flusso commerciale e doganale; richiesta di correzione e gestione del rimborso/riaccredito secondo canali corretti. Le istruzioni doganali sul pacchetto e-commerce mettono in evidenza l’importanza della coerenza dichiarativa e dei dati semplificati.
Simulazione “fuori perimetro”: uso OSS per operazione non ammissibile
Scenario: società vende un bene che, per caratteristiche e modalità di installazione, viene qualificato come immobile/operazione fuori OSS e tenta comunque di “passarlo” in OSS.
Rischio: riqualificazione e richiesta di regolarizzazione via identificazione IVA interna/ordinaria.
Difesa: dimostrare (se possibile) che non c’è stabilizzazione/immobilizzazione, oppure, se la natura è effettivamente fuori perimetro, concentrare la difesa su riduzione sanzioni (errore qualificatorio), tempestiva regolarizzazione e neutralità dell’imposta, evitando l’effetto “sanzione piena” per un errore tecnico.
FAQ pratiche
Di seguito 20 domande frequenti con risposte operative.
Posso usare OSS per qualsiasi vendita online in UE?
No. OSS è utilizzabile solo per operazioni che rientrano nel suo perimetro (vendite a distanza intracomunitarie B2C e altre operazioni previste). Se l’operazione è qualificata diversamente, l’OSS non è applicabile.
Se l’Agenzia dice che OSS non era applicabile, devo pagare l’IVA “due volte”?
In linea difensiva, l’obiettivo è proprio evitare doppia imposizione: dimostrare dove e quando l’IVA è stata versata e chiedere correzioni/riconciliazioni. Se l’errore è di Stato di consumo o di perimetro, si lavora su prova e coordinamento, anche per ridurre sanzioni.
È vero che devo presentare la dichiarazione OSS anche se non ho venduto nulla?
Sì: la disciplina speciale prevede dichiarazioni anche in assenza di operazioni (obbligo che spesso genera sanzioni “formali” se dimenticato).
Quanto tempo devo conservare la documentazione OSS/IOSS?
La regola operativa è la conservazione per 10 anni, e i controlli possono arrivare anche tramite autorità estere.
Qual è il primo errore da evitare quando ricevo un atto?
Aspettare. In OSS/IOSS i termini e la cautelare contano: più passa tempo, più aumenta il rischio riscossione e perdita di leve difensive.
Che vantaggio mi dà il contraddittorio preventivo?
Ti consente di immettere nel procedimento le prove e le contestazioni prima dell’atto definitivo. Inoltre l’atto finale deve tenere conto delle osservazioni e motivare le ragioni del mancato accoglimento, secondo la disciplina dello Statuto riformato (salve esclusioni).
Gli atti sono sempre soggetti a contraddittorio?
No. Esiste un elenco di atti per cui il diritto al contraddittorio ex art. 6‑bis non sussiste, individuato con decreto MEF.
Se manca il contraddittorio, l’atto è sempre nullo?
Dipende dal tipo di atto, dalla disciplina applicabile, dalle esclusioni e da come la giurisprudenza valuta l’incidenza concreta sul diritto di difesa (tema centrale soprattutto per tributi armonizzati come l’IVA).
Posso chiedere autotutela e intanto fare ricorso?
Spesso sì (strategia parallela), ma va pianificato: l’autotutela non sospende automaticamente i termini processuali. La gestione va fatta con un professionista.
L’autotutela è cambiata davvero dopo il 2024?
Sì: lo Statuto disciplina autotutela obbligatoria e facoltativa con articoli dedicati e riflessi anche sull’impugnabilità del diniego nel processo tributario.
In giudizio chi deve provare cosa?
Nel processo tributario, il nuovo art. 7, comma 5‑bis, pone in capo all’amministrazione la prova delle violazioni contestate e impone al giudice di annullare l’atto se la prova è insufficiente/contraddittoria.
La motivazione “per relationem” è sempre valida?
No: è ammessa a condizioni; se il rinvio svuota la possibilità di difesa o i documenti non sono conoscibili/indicati in modo sufficiente, può emergere vizio di motivazione.
Se ho un rischio di pignoramento, cosa posso fare subito?
Valutare cautelare in giudizio (se impugnabile) e, sul fronte riscossione, rateazioni o definizioni agevolate quando applicabili.
Cos’è la Rottamazione‑quinquies e mi può aiutare?
È una definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) per determinati carichi affidati alla riscossione; può essere utile se il debito OSS/IOSS è confluito nei carichi definibili.
Rateizzare significa “ammettere il debito”?
Non necessariamente, ma bisogna coordinare bene rateazione e strategia contenziosa, per evitare scelte incoerenti.
È vero che dal 2025 la rateazione è più lunga?
Sì: la disciplina divulgata da Agenzia Entrate‑Riscossione evidenzia estensioni e differenziazioni per soglia/anno.
Se la contestazione OSS/IOSS è solo formale, posso evitare sanzioni?
La difesa va costruita su inoffensività, buona fede e proporzionalità, anche valorizzando Statuto riformato e giurisprudenza costituzionale.
Se ho molto debito e non riesco a sostenere pagamenti, esiste una soluzione “da crisi”?
Sì: il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) disciplina strumenti di ristrutturazione/esdebitazione per soggetti sovraindebitati; per imprese esistono anche percorsi come la composizione negoziata.
Posso correggere errori OSS/IOSS “dopo”?
Dipende dal tipo di errore e dal periodo; in generale il sistema prevede meccanismi di correzione/rettifica entro finestre temporali, ma la strategia va impostata prima che l’errore diventi contestazione formalizzata.
Qual è la miglior difesa in assoluto?
Quella che unisce: (i) prova documentale completa, (ii) eccezioni procedurali corrette (contraddittorio/motivazione/onere prova), (iii) gestione rischio riscossione con strumenti adeguati.
Sentenze e prassi più aggiornate utili in difesa
Questa sezione raccoglie pronunce e riferimenti istituzionali particolarmente utili per impostare difese in materia di procedimento, prova, motivazione, contraddittorio e sanzioni (temi che, nella pratica, sono la “cassetta degli attrezzi” per contestazioni OSS/IOSS).
Contraddittorio endoprocedimentale e tutela del contribuente
- Cassazione, ordinanza 19 giugno 2024, n. 16873 (tema: IVA e contraddittorio endoprocedimentale).
- Cassazione, ordinanza 5 febbraio 2025, n. 2795 (tributi armonizzati e contraddittorio; massime su obbligo e conseguenze).
- Cassazione, sentenza 5 maggio 2021, n. 11685 (sentenza “di sistema” sul contraddittorio endoprocedimentale).
- Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 25 luglio 2025, n. 21271 (richiami sistematici sul contraddittorio preventivo/endoprocedimentale).
- Giurisprudenza di merito (Corte di giustizia tributaria), sentenza 23 dicembre 2024, n. 5285 (richiamo all’art. 6‑bis Statuto e nullità per omessa instaurazione del contraddittorio, secondo massima riportata).
Onere della prova nel processo tributario
- Cassazione, ordinanza 27 ottobre 2022, n. 31878: prime letture del nuovo art. 7, comma 5‑bis, D.Lgs. 546/1992 (onere della prova).
- Cassazione, ordinanza 30 gennaio 2024, n. 2746: ulteriori indicazioni sul comma 5‑bis e sul rapporto con presunzioni e prova.
Motivazione e “per relationem”
- Cassazione, sentenza 22 settembre 2022, n. 27708 (motivazione per relationem e requisiti).
- Cassazione, sentenza 7 febbraio 2020, n. 1188 (motivazione per relationem e art. 7 Statuto).
- Cassazione, sentenza 19 dicembre 2014, n. 27055 (vizi di motivazione per relationem quando il documento non è allegato/integrazione motivazionale insufficiente, secondo massima).
Proporzionalità delle sanzioni e svolta “costituzionale”
- Corte costituzionale, sentenza 17 marzo 2023, n. 46 (tema: proporzionalità delle sanzioni; riferimento ricorrente nella riforma).
- Corte costituzionale, sentenza 3 luglio 2025, n. 93 (questioni sul principio di proporzionalità delle sanzioni e rapporto con diritto unionale, secondo scheda MEF).
Prassi e norme “di difesa” indispensabili (gennaio 2026)
- Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) con art. 6‑bis (contraddittorio), 10‑ter (proporzionalità), 10‑quater/10‑quinquies (autotutela).
- Decreto MEF 24 aprile 2024 sugli atti esclusi dal contraddittorio ex art. 6‑bis.
- D.Lgs. 220/2023 (contenzioso tributario) e D.Lgs. 33/2025 (Testo unico versamenti e riscossione, applicativo dal 2026).
- D.Lgs. 87/2024 (riforma sanzioni tributarie).
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) e pagine Agenzia Entrate‑Riscossione su rottamazione‑quinquies (domande/termini).
Conclusione
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta l’uso di OSS o IOSS, il contribuente non deve ragionare in termini di “sfortuna” o “è finita”: deve ragionare in termini di strategia. Nella maggior parte dei casi, la difesa efficace nasce dall’unione di tre fattori:
1) ricostruzione tecnica dell’operazione (perimetro, territorialità, B2C, valore intrinseco, aliquote, prova logistica);
2) utilizzo intelligente delle tutele procedurali (contraddittorio, autotutela, motivazione, onere della prova, cautelare);
3) gestione rigorosa del rischio riscossione, con strumenti aggiornati al 2026 (rateazioni più ampie, definizioni agevolate come la Rottamazione‑quinquies, e – nei casi di crisi – strumenti del Codice della crisi).
Agire tempestivamente è cruciale: perché i termini processuali non aspettano, perché le misure cautelari si fondano su urgenza reale, e perché la riscossione (oggi riorganizzata e razionalizzata) tende a trasformare presto una contestazione fiscale in un problema patrimoniale (fermi, ipoteche, pignoramenti, blocchi operativi).
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