Introduzione: il tema del sovraindebitamento è cruciale per molte famiglie indebitate, soprattutto se il debito grava sulla prima casa. Il rischio di perdere l’abitazione principale e le gravi conseguenze economiche e psicologiche richiedono una difesa tempestiva e articolata. In questa guida, aggiornata al 27 gennaio 2026, esamineremo le principali soluzioni legali – dal piano del consumatore all’accordo di composizione della crisi, dalle sospensioni delle esecuzioni fino alla rottamazione delle cartelle – per aiutare i debitori a salvare la propria casa. Il nostro approccio è concreto e chiaro, volto a far capire quali passi compiere subito per difendersi da cartelle, pignoramenti, ipoteche e fermi.
Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono a tua disposizione: l’Avv. Monardo è cassazionista e coordina un team di esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (ai sensi della L. 3/2012) iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021). In pratica, il suo studio può assisterti in ogni fase: dall’analisi degli atti (cartelle esattoriali, intimazioni, pignoramenti), alla predisposizione di ricorsi e opposizioni, fino alla negoziazione con i creditori. Potrai contare su valutazioni tecniche immediate, sospensioni cautelari, piani di rientro personalizzati e soluzioni concordate con banche e fisco.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
La composizione della crisi da sovraindebitamento è disciplinata in Italia dalla Legge 27/01/2012 n. 3 (nota come Legge “salva suicidi”), aggiornata dal Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) e successive modifiche (ad es. D.Lgs. 136/2024). Giuridicamente, si parla di sovraindebitamento come «stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore […] e di ogni altro debitore non assoggettabile a procedure liquidatorie come fallimento o liquidazione coatta» . In sostanza il debitore non è un grande imprenditore in crisi, ma può essere un privato, un piccolo titolare di partita IVA o un agricoltore (art. 2 c.1 lett. c CCII ).
Le principali procedure previste sono: – Accordo di composizione della crisi, applicabile a qualunque debitore non fallibile, che consente di pagare i creditori (anche diluendo i debiti) mantenendo l’attività;
– Piano del consumatore (D.Lgs. 14/2019, artt. 67-71), riservato a consumatori e piccoli imprenditori, che permette di proporre un piano di rientro pluriennale basato sulle reali capacità reddituali;
– Liquidazione del patrimonio (artt. 14-ter e ss L.3/2012), ultima spiaggia in cui il debitore cede un patrimonio destinato alla soddisfazione parziale dei creditori con cancellazione del residuo.
I requisiti fondamentali per accedere sono il sovraindebitamento “meritevole” (non dolo o colpa grave) e l’esistenza di una effettiva situazione di difficoltà eccessiva di pagamento di creditori diversi da quelli sociali di società (Cass. 17834/2019 – soprattutto per mutui e crediti ipotecari ).
Altre fonti normative italiane rilevanti includono:
– Legge n. 176/2020 (legge di bilancio 2021), che ha ampliato e semplificato l’accesso alle procedure;
– D.Lgs. 118/2021 conv. L.147/2021 (introduzione della composizione negoziata prima di ogni procedura concorsuale);
– D.Lgs. 37/2022 (conv. L.13/2022) e DL 23/2020, 18/2020 che hanno previsto misure protettive e sospensive straordinarie durante la pandemia;
– Normativa fiscale collegata (rottamazioni cartelle, rateizzazioni agevolate, misure di saldo e stralcio introdotte dal legislatore nella L. 160/2019, L. 178/2020, L.197/2022, L. 222/2022 e L. 197/2022).
Giurisprudenza recente: la Corte di Cassazione ha chiarito vari aspetti pratici. Ad esempio, con la sentenza n. 22914/2024 (Cass. 1^ civ., 19/08/2024) la Suprema Corte ha affermato che il creditore fondiario (es. banca mutuataria) conserva il privilegio processuale ex art.41 TUB anche nelle procedure di liquidazione da sovraindebitamento . Ciò significa che la banca può proseguire l’azione esecutiva immobiliare sulla casa (ipotecata) nonostante l’apertura di una procedura di crisi (giudiziale o controllata). Invece la Cassazione n. 22924/2023 ha precisato che la sospensione emergenziale dei pignoramenti prevista dall’art.54-ter D.L. 18/2020 (convertito in L.27/2020) non si applica alle procedure di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento. In sintesi, l’inerzia straordinaria si ferma ai fallimenti ed esdebitazioni civili, mentre nelle liquidazioni controllate del debito la casa rimane aggredibile dai creditori ipotecari. Va anche ricordato il principio di Cass. 17834/2019 sul piano del consumatore, secondo cui l’art.8 comma 4 L.3/2012 consente in ogni caso di mantenere le scadenze originarie del mutuo ipotecario, anche oltre la durata prevista di un anno di moratoria . Questo orientamento è stato poi recepito nel Codice della Crisi (art. 7 CCII e correlati) e nella prassi, permettendo al debitore di conservare la casa pagando regolarmente la banca mentre gli altri crediti vengono stralciati o ristrutturati su base reddituale.
Procedura passo-passo
Quando si è in difficoltà, il primo passo è verificare che tipo di atto si è ricevuto e quali sono i tempi per reagire. Ad esempio:
- Cartelle esattoriali (Agenzia Riscossione): la notifica della cartella dà diritto a ricorso in Commissione Tributaria (circa 60 giorni dalla ricezione) o a rateazione/rottamazione (entro i termini fissati dalla legge di bilancio). Attenzione: in base al Codice della Crisi (art. 51, c.1) il debitore può chiedere l’ammissione alla composizione della crisi entro 60 giorni dalla notifica di un qualsiasi avviso di mora, cartella esattoriale, ingiunzione fiscale o esecuzione forzata . Se il credito è tributario, una difesa efficace può partire anche da questi termini rigidi.
- Ingiunzione di pagamento tributaria: entro 40 giorni dal precetto si deve impugnare al Giudice Tributario, altrimenti si può chiedere la riliquidazione o entrare in rottamazione. Il pignoramento può partire subito dopo, per cui è fondamentale: (a) fare opposizione in caso di vizi formali, (b) valutare subito lo “scudo” del sovraindebitamento.
- Ricorso al giudice ordinario: se il creditore (banca o Equitalia) ha ingiunto in via civile (atto di precetto con “assegnazione in giorni” – in genere 10 o 60 giorni), il debitore ha 40 giorni per proporre opposizione al Tribunale civile. In questa fase si possono contestare l’importo dovuto, interessi e competenze, e chiedere la sospensione del provvedimento. La notifica di un pignoramento successivo concede di solito altri 40 giorni per un’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Il nostro studio valuta immediatamente la validità degli atti: ad esempio, se manca la verifica della fondatezza del credito, se sono applicate sanzioni indebite o se il pignoramento è stato eseguito senza autorizzazione.
- Esami difensive d’ufficio: in alcuni casi la Legge di bilancio prevede atti automatici (ad esempio riduzione di sanzioni fiscali per definizioni agevolate), e la Legge 142/2014 sulle imprese minori (e il suo art. 51 CCII) prevede termini per l’accesso alle procedure di crisi a scadenze fisse. È importante rispettare ogni termine: il mancato reclamo o ricorso fa perdere opportunità, come la sospensione giurisdizionale del pignoramento.
In concreto, cosa succede dopo la notifica dell’atto di precetto o del pignoramento? Il debitore deve: 1. Valutare i documenti: verificare la correttezza formale e sostanziale dei debiti richiesti. 2. Contattare il legale: far visionare tutta la documentazione per identificare subito errori o opportunità di sospensione. 3. Presentare istanze entro i termini: impugnare eventuali cartelle od atti ingiuntivi, chiedere immediatamente al Tribunale (art. 700 c.p.c. o art. 211-bis disp. att. c.p.c.) misure cautelari urgenti per bloccare pignoramenti o vendite forzate. 4. Pianificare l’azione difensiva: se la casa è a rischio, si può proporre direttamente la composizione della crisi da sovraindebitamento con sospensione delle esecuzioni attive (ad es. proponendo un Piano del consumatore). In tal caso il Tribunale sospende le azioni esecutive (art. 12, c.6, L.3/2012) o vieta nuove ipoteche (art. 14-bis L.3/2012).
In breve, dopo l’atto di pignoramento il debitore ha pochi giorni per reagire. Le scadenze sono tassative: ad esempio entro 40 giorni si può chiedere la conversione del pignoramento (art. 56 c.p.c.), proponendo un piano di pagamento rateale al giudice esecutivo. Se non si interviene, la casa rischia di andare all’asta. Per questo occorre agire subito con tutte le tutele previste dal codice civile, dalle leggi speciali di crisi e dalle prassi giurisprudenziali. In questa fase il supporto dell’Avv. Monardo e del suo team è fondamentale per studiare i dettagli e formulare le impugnazioni più efficaci.
Difese e strategie legali
Quando il debitore riceve avvisi o atti esecutivi, le armi difensive principali sono:
- Impugnazione degli atti: ogni cartella esattoriale o precetto errato va contestato. Ad esempio, si può sollevare la mancata notifica di precedenti somme, l’inesistenza del debito o l’errore nei calcoli. Il nostro studio verifica subito la regolarità formale e sostanziale.
- Opposizione all’esecuzione: in caso di pignoramento immobiliare, il debitore può opporsi in Tribunale (art. 615 c.p.c.), sostenendo vizi del titolo oppure proponendo un piano di rientro alternativo. L’opposizione interrompe il processo esecutivo: finché il giudice si pronuncia, non è possibile vendere la casa.
- Sospensione cautelare: è possibile chiedere al giudice (anche d’ufficio) provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. per bloccare il pignoramento e le azioni esecutive coattive. Nella procedura di sovraindebitamento, il debitore può ottenere direttamente dal Tribunale (art. 12 L. 3/2012) un decreto che vieti nuove esecuzioni e sospenda quelle in corso al fine di preparare il piano di composizione.
- Procedure alternative (acquisto diretto dell’immobile): il Codice di procedura civile offre ora strumenti come l’art. 568-bis c.p.c. (introdotto con la L. 69/2009 e rafforzato successivamente), che consente al debitore di proporre la vendita diretta del proprio immobile a un prezzo di mercato prima di finire all’asta. In pratica il debitore può trovare un acquirente interessato e chiedere al giudice esecutivo di trasferire la proprietà senza passare per l’asta giudiziaria – ottenendo un valore più alto per la casa e soddisfacendo comunque i creditori in modo più rapido .
- Riduzione consensuale del debito (saldo e stralcio): un’altra strategia concreta è trattare direttamente con i creditori (banca o fisco) una riduzione del debito. Ad esempio, è possibile avviare una negoziazione di saldo e stralcio, offrendo di pagare una parte (anche il 50-80%) a saldo di tutto il residuo, in cambio dell’abbandono del credito da parte del creditore. Questo strumento informale ha preso campo grazie alle recenti misure fiscali (leggi di bilancio e “tregua fiscale”), ma può valere anche per mutui bancari con buon esito se il debitore dimostra reale difficoltà.
- Piano del consumatore (L.3/2012, art.67 ss): questa procedura prevede che il debitore presenti al Tribunale un piano di rientro sui debiti residui, tenendo conto delle proprie reali entrate e delle spese essenziali (tenore di vita minimo). Il Tribunale può omologare il piano se la proposta è congrua e i creditori hanno la possibilità di votare (anche solo nei casi con obbligo di voto). Durante l’istruttoria, il patrimonio è protetto e il debitore rimane in possesso della casa, che può continuare ad essere utilizzata come abitazione principale, garantendo la quota di reddito minima familiare prevista dalla legge (circa il 50% del reddito netto) per il sostentamento della famiglia.
- Accordo di composizione con cessione del patrimonio: nelle situazioni più gravi – soprattutto per autonomi o piccoli imprenditori – si può chiedere la liquidazione controllata del patrimonio (artt. 14-ter e ss L.3/2012). In questo caso, il debitore offre in vendita il proprio patrimonio (inclusa eventualmente la casa) sotto la supervisione del Tribunale. L’incasso viene distribuito ai creditori fino a capienza, e il residuo del debito viene cancellato (esdebitazione). Una sentenza recente (Cass. 22914/2024) specifica però che anche in questa liquidazione il creditore fondiario può proseguire l’esecuzione sul bene ipotecato : pertanto, è una misura di ultima istanza se non vi sono altre soluzioni.
- Definizione agevolata dei debiti fiscali: specialmente utile per chi è debitore dell’Agenzia delle Entrate, le leggi di stabilità recenti hanno introdotto molte opzioni di “rottamazione” o saldo e stralcio delle cartelle. Ad esempio, le rottamazioni (ruoli, definizione agevolata) consentono di estinguere i debiti tributari con sconti su sanzioni e interessi, a patto di rispettare i termini di versamento delle rate. Queste opportunità vanno valutate caso per caso in base all’ISEE e alla natura del debito. Grazie a queste misure è spesso possibile ridurre significativamente l’esposizione fiscale e liberare risorse per salvare la casa.
In sintesi, il debitore può usare più strumenti contemporaneamente. Ad esempio, si possono richiedere insieme: (i) il piano del consumatore per i debiti privati e bancari, (ii) la definizione agevolata per debiti fiscali/prediali, (iii) la sospensione cautelare dei pignoramenti giudiziari e (iv) l’eventuale piano di rientro del mutuo (anche su tasso fisso, v. Legge Bilancio 2023). L’insieme delle difese deve essere coordinato. Il ruolo dell’Avv. Monardo e dei commercialisti è quello di costruire il “puzzle” di ricorsi, istanze e trattative che massimizzano la protezione della casa e il frutto di vendite eventuali. In particolare, potrà predisporre: atto di opposizione in Tribunale o Commissione, istanza di sospensione cautelare, ricorso per accesso al sovraindebitamento, e dirigere le trattative per un accordo stragiudiziale.
Immagine rappresentativa: un portafoglio vuoto, simbolo della difficoltà economica delle famiglie sovraindebitate.
Strumenti alternativi: rottamazioni, rateizzazioni e agevolazioni
Oltre alle procedure concorsuali, esistono strumenti fiscali e finanziari alternativi che il debitore può usare per alleggerire il debito complessivo e salvare la casa:
- Rottamazione cartelle (Saldo e stralcio): prevista da leggi recenti, consente di definire in via agevolata debiti tributari e previdenziali. Ad esempio, la Rottamazione-ter (DL 119/2018) e la Saldo e Stralcio (DL 34/2019, convertito L.58/2019) permettono alle famiglie in difficoltà di pagare solo il 16%-30% delle cartelle (in base all’ISEE) per estinguere il debito esattoriale. Questo strumento è molto pratico: riduce le pendenze fiscali rendendo più sostenibili le rate del mutuo o evitandone l’aumento con sanzioni. Inoltre, la definizione agevolata per le liti tributarie (DL 147/2020 conv. L. 173/2020) può annullare i debiti in contenzioso pagando una quota.
- Rateazioni agevolate: chi è subentrato in difficoltà con l’Agenzia Entrate Riscossione può chiedere (entro scadenze previste) la rateizzazione straordinaria dei carichi fino a 120-20 anni (recentemente addirittura 240 mesi) con interessi ridotti. Le nuove definizioni, come la Rottamazione-quater (L.197/2022) e il Definizione agevolata 2023 (DL 21/2022 conv. L.51/2022) prevedono termini aggiornati e cancellazioni automatiche di debiti modesti, facilitando l’accesso al condono. Pagando una rata minima mensile si ottiene dunque la sospensione di cartelle, fermando le intimazioni di pignoramento.
- Misure di sostegno sui mutui: la legge di bilancio 2023 ha previsto, per chi ha un mutuo prima casa a tasso variabile in difficoltà, la possibilità di chiedere la modifica del tasso da variabile a fisso. Le banche, su richiesta del cliente e presentando un attestato ISEE, devono valutare la rinegoziazione del mutuo. Ciò riduce il costo degli interessi e la rata può diventare più sostenibile (specie in un contesto di tassi crescenti). In più, se sei sottoposto a procedura di crisi, il tribunale può omologare nel piano di rientro la fattispecie di continuare a pagare il mutuo alle scadenze originarie (come confermato anche dalla Cassazione 17834/2019).
- Acquisto diretto dell’immobile: se la casa è già stata pignorata, l’art. 568-bis c.p.c. consente di aggirare l’asta. Come già ricordato sopra , il debitore può proporre la vendita a un terzo compratore offrendo un prezzo (uguale o superiore alla perizia). Se il giudice esecutivo l’omologa, il debitore ottiene subito la liquidità e evita l’asta forzata (evitando il prezzo di realizzo scontato). È uno strumento molto potente per massimizzare il ricavo e salvaguardare il valore dell’immobile.
- Esdebitazione (“fresh start”): non applicabile immediatamente, ma rilevante. In tutti i casi in cui si giunge al termine di una procedura (accordo, piano, liquidazione), la legge prevede la cancellazione dei debiti residui non pagati – l’esdebitazione. Alla fine del percorso concordatario o liquidatorio (art. 288 CCII), ciò significa che il debitore rimane libero da ogni ulteriore obbligo, e può ricominciare senza carichi arretrati (a parte eventuali ritenute fiscali). Un importante risultato: anche se si vende l’immobile pignorato, potendo ripartire senza lo spettro delle somme non pagate.
- Accordi di ristrutturazione e trattative negoziate: se il debitore è titolare di impresa o partita IVA, può ricorrere agli strumenti del diritto fallimentare adattati al cittadino. Ad esempio, la composizione negoziata introdotta con D.Lgs. 118/2021 consente di trattare un accordo diretto con i creditori assistiti da un esperto. Pur essendo più tipico delle imprese, un debitore sovraindebitato con attività commerciale potrebbe valutare – con l’avvocato – l’ipotesi di un accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dal Codice della crisi (artt. 161 e ss CCII, ripresi dall’art. 182-bis L.F.). In ogni caso, la negoziazione rimane la prima linea: con una lettera formale si possono cercare intese stragiudiziali (stop a fermi amministrativi, rate concesse, definizioni ad hoc). Il team di Avv. Monardo può gestire direttamente queste trattative, grazie ai contatti con istituti di credito e consulenti fiscali.
Immagine simbolica: una casa con lucchetto, a significare il rischio di pignoramento e la necessità di proteggere l’abitazione principale.
Errori comuni e consigli pratici
Nella crisi da debiti, gli errori più frequenti di molti contribuenti/debitori sono:
- Ignorare il problema: sperare che tutto passi da solo. Questo porta solo ad aggravare i debiti (interessi, sanzioni) e aumenta la probabilità di pignoramento. Consiglio: affrontare subito anche un solo sollecito o atto di pignoramento rivolgendosi a uno specialista.
- Non controllare le scadenze: ogni strumento (opposizioni, ricorsi, domande di rottamazione) ha termini brevi. Ad esempio, le definizioni agevolate hanno deadline perentorie; gli avvisi della Riscossione richiedono azioni entro mesi. Consiglio: annotare subito tutte le date e, se serve, chiedere una proroga per preparare i documenti necessari.
- Confondere i provvedimenti: ogni tipo di debito (tributario, bancario, condominiale, giudiziario) segue procedure diverse. A volte il debitore nega da ignoranza che la casa è a rischio anche per azioni non legate al mutuo (es. cartelle dell’ICI, ingiunzioni di Equitalia per contributi). Consiglio: fare una verifica completa di ogni esposizione debitoria (mutui, prestiti, cartelle, condominio, bollo auto, etc.) e valutare per ciascuna quali strumenti attivare.
- Trascurare la “prima casa”: molti pensano che l’abitazione principale sia inviolabile. In realtà, salvo casi di effettiva esenzione (fiscale o altri privilegi limitati), la prima casa può comunque essere pignorata se non ci sono altre protezioni. Consiglio: non basarsi su false rassicurazioni. Se l’abitazione è gravata da mutuo o è oggetto di pignoramento, occorre difendersi con le misure su menzionate.
- Evitare la consulenza professionale: un errore comune è attendere l’ultimo momento per cercare un avvocato, rischiando che la casa sia già alla vendita. Consiglio concreto: rivolgersi subito a un legale specializzato (come l’Avv. Monardo) permette di azionare per tempo misure cautelari e soluzioni personalizzate che da soli non si possono conoscere.
In sintesi, il suggerimento chiave è agire subito e in modo coordinato: non solo impugnare gli atti, ma integrare ogni difesa in un piano complessivo di risanamento. Con l’aiuto legale giusto si possono evitare passi falsi che precludono le soluzioni più favorevoli.
Tabelle riepilogative
| Strumento | A chi serve / Debiti ammessi | Termine principale | Effetti principali |
|---|---|---|---|
| Accordo di composizione crisi | Tutti debitori non fallibili (imprenditore o consumatore) | Deposito domanda, nessuno specifico termine | Congelamento pignoramenti (art.12 L.3/2012); possibilità di ridurre debiti bancari, fiscali e vari; esdebitazione finale |
| Piano del consumatore | Consumatori e piccoli imprenditori | Domanda al Tribunale; da 2019 assenza voto creditori (per debiti ≤ 5 m) | Sospende azioni esecutive (art. 54 L.92/2012 modificato); pagamento rateizzato in base al reddito disponibile |
| Liquidazione del patrimonio | Consumatori/PMI senza proposte alternative | Richiesta al Tribunale | Vendita beni in blocco; debiti residui cancellati (esdebitazione); limitato effetto sospensivo sulle ipoteche fondiarie |
| Rottamazione cartelle/stralcio | Debiti tributari (famiglie e PMI) | Domanda entro scadenze di legge (es. 30/09/2025 per la “rottamazione-quater”) | Cancellazione sanzioni/interessi; pagamento agevolato (in certi casi solo 8%-16% del dovuto) |
| Rateizzazione amministrativa | Debiti Agenzia Riscossione e Tributi (ISEE limitato) | Domanda entro 30 giorni da notifica o ordinario | Dilazione fino a 240 mesi (tassi agevolati); sospensione esecuzioni fino alla prima rata inevasa |
| Acquisto diretto immobile (568-bis) | Debitori con immobile pignorato | Istanza prima dell’asta (10 giorni prima dell’udienza) | Vendita privata omologata dal giudice; soluzione alternativa all’asta |
| Saldo e stralcio bancario | Debiti mutuo impagabile; trattativa bancaria | Nessun termine legale fisso (dipende dalle trattative) | Pagamento di una somma definita; cancellazione del debito residuo; mantenimento della casa con nuova scadenza mutuo |
| Azione / Atto | Destinatario | Termine per agire | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Opposizione Cartella | Commissione Tributaria | ~60 giorni dalla notifica | DPR 602/1973 art. 19-bis (Tributario) |
| Reclamo e Rivolgimento | Commissione Tributaria (riscossione) | 30 giorni dal contenzioso | DPR 602/1973 art. 17-ter (Tregua fiscale) |
| Ricorso esecuzione | Tribunale Civile (art.615 c.p.c.) | ~40 giorni dal pignoramento | C.p.c. art. 615 |
| Ricorso opposizione decreto | Tribunale Civile (Ingiunzione) | 40 giorni dalla notifica | C.p.c. art. 645 (ingiunzione giudiz.) |
| Domanda sovraindebitamento | Tribunale Civile | Anche oltre 1-2 anni debiti | L. 3/2012 art. 7, 14 (soggetti) |
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è il sovraindebitamento?
È lo stato di forte squilibrio debitorio di un soggetto (privato, libero professionista o piccolo imprenditore) che non riesce più a far fronte alle obbligazioni. Si differenzia da un’impresa in crisi complessa: è pensato per chi ha debiti e non è soggetto a fallimento . - Cosa comprende la “prima casa” nel sovraindebitamento?
Il concetto giuridico di prima casa appare principalmente nel diritto fiscale, ma nel contesto del sovraindebitamento non esiste una vera “esenzione”. Se la casa è ipotecata o pignorata, rientra nel patrimonio da liquididare o nel piano di rientro. In pratica, salvaguardare la prima casa significa usare tutti gli strumenti (concordati, piani, trattative) in modo che il debitore la possa tenere o venderla alle condizioni migliori, ma non esiste immunità automatica. - Chi può chiedere le procedure di crisi da sovraindebitamento?
Consumatori, piccoli imprenditori e professionisti con debiti eccessivi possono accedere. Deve trattarsi di debiti non dovuti a frode o illecito gravissimo, e in genere va dimostrata una situazione di meritevolezza (rapporto debito/reddito completamente fuori controllo) e la presenza di “debiti prededucibili” (tributi, spese di conservazione, compensi professionali). Un professionista abilitato (come l’Avv. Monardo) verifica la sussistenza di questi requisiti. - Il contratto di mutuo prima casa è inseribile nel piano del consumatore?
Sì, il mutuo ipotecario rientra tra i debiti passivi ammessi. Il piano del consumatore o l’accordo di composizione permettono di includere il mutuo e prevedere il pagamento delle rate secondo scadenze più dilazionate o ridotte. Inoltre, la riforma recente ha esplicitamente codificato che è legittimo continuare a pagare il mutuo alla scadenza originaria (anche oltre l’anno di moratoria) mentre altri creditori vengono concordati . In sostanza, puoi mantenere il mutuo se offri rate realistiche, garantendo che la banca continui a percepire qualche quota periodica. - Cosa fa l’organismo di composizione della crisi (OCC)?
L’OCC è un ente (pubblico o privato accreditato) che raccoglie le domande di sovraindebitamento e verifica i requisiti formali. Se la domanda è ammissibile, l’OCC nomina un Gestore della crisi (professionista indipendente, iscritto nell’elenco ministeriale). Questo gestore coordina la procedura (redige il piano o l’accordo, convoca i creditori, predispone lo stato patrimoniale) fino al deposito in Tribunale. L’Avv. Monardo può collaborare con gli OCC (in qualità di gestore o difensore del debitore) o direttamente nella fase giudiziale. - Che differenza c’è tra accordo di composizione e piano del consumatore?
L’accordo di composizione è più flessibile e può riguardare anche imprenditori, mentre il piano del consumatore è specifico per soggetti di diritto civile (consumatori) e segue articolati particolari (artt. 67 ss CCII). Ad esempio, il piano del consumatore non richiede il voto formale dei creditori (quindi può essere omologato anche con debiti piccoli), ma presuppone l’individuazione di un percentuale di reddito disponibile da destinare ai pagamenti. L’accordo può prevedere continuità d’impresa o cessione dei beni. In entrambi i casi il Tribunale deve omologare l’intesa, dopo aver accertato l’equilibrio complessivo del piano. In pratica, il piano del consumatore è più semplice per chi non ha attività professionale, mentre l’accordo di composizione consente ristrutturazioni anche più complesse. - Quali debiti posso includere nel piano?
In linea generale, tutti i debiti non garantiti da beni indivisibili esenti o non nati da frode possono essere inclusi: debiti bancari, debiti fiscali, finanziamenti personali, condominio, utenze, prestiti rateali. Restano esclusi i debiti alimentari (vivere da mantenere) e quelli già contestati con esito negativo (esempio: sentenza passata in giudicato che riconosceva l’inesistenza del debito). Va precisato: il mutuo ipotecario può essere inserito, ma lo si continua a pagare secondo il piano (o secondo l’accordo con la banca). L’Istituto può essere riconosciuto come creditore privilegiato e chiedere il voto (negli accordi) o semplicemente continue rate nel piano del consumatore. - Cosa vuol dire “esdebitazione”?
È la cancellazione dei debiti residui rimasti dopo l’omologazione della procedura di composizione. L’esdebitazione consente di liberare il debitore dalle somme che non è stato possibile pagare con il piano o la liquidazione. Di solito si ottiene al termine della procedura (ad esempio, conclusa con stato passivo definito). In termini pratici: se nel piano del consumatore ho proposto di pagare solo una percentuale dei debiti, il resto viene cancellato (salvo eccezioni come crediti previdenziali non coperti). Ciò permette di “ripartire da zero” dopo l’accordo, senza più l’ombra delle pendenze estinte. - È vero che dopo la domanda di sovraindebitamento scattano automatismi?
Sì. Con la presentazione della domanda al tribunale il giudice, su richiesta del debitore, può disporre la sospensione delle procedure esecutive in corso (come pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) e vietare l’avvio di nuove azioni (art. 54 L. 92/2012 e art. 14-bis L.3/2012). Questo scudo protettivo è molto potente: fino al deposito del piano e alla sua omologazione tutte le azioni sui beni del debitore (inclusa la casa) devono arrestarsi. Anche dopo, se il piano è omologato, i creditori continuano a percepire solo secondo la nuova disciplina concordata. - Posso trattare direttamente con la banca prima di avviare una procedura?
Sì, anzi è spesso consigliabile. Un accordo stragiudiziale con la banca (per sospendere rate, rimodulare il mutuo o ottenere un “saldo e stralcio” bancario) può salvare la casa senza ricorrere al tribunale. La riforma del 2023 consente inoltre di richiedere direttamente alla banca la conversione del mutuo variabile in tasso fisso. In ogni caso, la nomina di un legale esperto accelera la trattativa e ti tutela da eventuali atti scorrettamente eseguiti dalla banca (ad esempio, iscrizione ipoteca indebita o segnalazioni Banca d’Italia). - Cosa succede se non accetto il piano o l’accordo proposto?
Se i creditori respingono l’accordo/il piano, il debitore può presentare ricorso per la liquidazione del patrimonio. In questo caso, il tribunale aprirà la liquidazione, vendendo i beni per chiudere il debito. Tuttavia, c’è comunque la possibilità di concordare al volo anche in questa fase, oppure di proporre il recupero di crediti con modalità alternative. L’importante è non attendere passivamente. Ad esempio, se già esiste un pignoramento della casa, si può usare l’istituto dell’acquisto diretto o proporre un diverso piano di pagamento al giudice dell’esecuzione. - La “misura protettiva” Covid ferma le aste?
Per un certo periodo la legge ha sospeso le aste giudiziarie sulla prima casa (art. 54-ter DL 18/2020). Attenzione: come confermato dalla Cassazione, questa sospensione non vale se hai avviato una procedura di liquidazione del patrimonio per sovraindebitamento. In altre parole, se stai già procedendo in tribunale, il “bonus anti-asta” non si applica automaticamente. In ogni caso, a oggi (2026) le misure di emergenza Covid sono terminate e non si applicano più ai processi in corso. - Esistono divieti o sospensioni generali sui pignoramenti immobiliari?
Oltre alla sospensione emergenziale (terminata), in linea di principio l’art. 41 TUB garantisce al creditore fondiario la possibilità di continuare le esecuzioni immobiliari nonostante il fallimento o la liquidazione giudiziale del debitore . Quindi, se la banca detiene un mutuo fondiario, può proseguire il pignoramento anche dopo l’apertura di certe procedure. Tuttavia, per gli altri creditori l’art. 55 L.F. (ora art.150 CCII) sospende tutte le esecuzioni dal giorno dell’apertura della crisi giudiziale. In pratica: banca mutuataria avanti tutta, altri no. Anche su questo punto la difesa dell’Avv. Monardo studia la strategia migliore (p.es. coinvolgendo subito il creditore fondiario nelle trattative). - Quali errori devo assolutamente evitare?
- Non firmare patti al buio: ad esempio non accettare piani di rateizzazione che tralasciano sanzioni occultate.
- Non anticipare somme senza accordo scritto: se offri al creditore qualche pagamento, fai subito mettere tutto per iscritto con saldo liberatorio.
- Non aspettare la vendita all’asta: è quasi sempre troppo tardi. Prima di allora, si possono esplorare le soluzioni viste (compreso il “568-bis”).
- Non credere al fai-da-te: procedure così complesse rischiano di vanificare la garanzia di un buon risultato; meglio affidarsi a un consulente.
- Come possono aiutarmi l’Avv. Monardo e il suo team?
Il nostro studio fornisce un’assistenza integrata: innanzitutto analizziamo gli atti ricevuti, individuando errori o soluzioni tecniche (p.es. opposizioni, sospensioni). Valutiamo la posizione reddituale per consigliare se proporre un piano di rientro o aderire a qualche definizione agevolata fiscale. Seguiamo tutte le udienze e interagiamo con tribunali, curatori e creditori in prima persona. Soprattutto, pianifichiamo immediatamente tutte le iniziative necessarie per bloccare le azioni esecutive (pignoramenti, fermi) e tutelare la casa. In definitiva, forniamo strategie legali concrete e personalizzate per ridurre i debiti e conservare l’abitazione. - Cosa è il “Credito fondiario” e perché è rilevante?
Si tratta del credito garantito da ipoteca su immobili a lungo termine (tipico mutuo prima casa). Come detto, il creditore fondiario gode di un privilegio speciale: Cass. 22914/2024 conferma che esso può continuare l’espropriazione anche durante la liquidazione controllata . In pratica, se la tua banca ha un mutuo iscrittovi come credito fondiario, anche la procedura di sovraindebitamento non blocca automaticamente la vendita. Bisogna quindi negoziare con la banca strategie ad hoc. Per fortuna, il creditore fondiario deve distribuire i proventi secondo le regole del concorso: ciò significa che in Tribunale, in caso di vendita, la ripartizione del ricavato sarà definita dalla procedura (non dal giudice dell’esecuzione). - Si può rivedere l’ipoteca sulla casa?
L’ipoteca iscritta rimane valida finché non viene cancellata tramite avvenuto pagamento integrale o accordi di estinzione del mutuo. Tuttavia, in alcuni casi è possibile raggiungere con la banca un patto di rinegoziazione: ad esempio, trasformare il mutuo variabile in fisso (Legge 197/2022) oppure allungare la durata di ammortamento per diminuire la rata. Qualora si optasse per la cessione del diritto di proprietà (vendita dell’immobile a terzi) in sede di composizione, l’ipoteca si estingue per compensazione col ricavato finale. Fintanto che l’ipoteca esiste, però, la casa non può essere alienata liberamente – e quindi è importante dirimere ogni contenzioso aperto (giudiziario o esattoriale) prima di un’eventuale vendita concordata. - Qual è l’incidenza dell’ISEE?
L’ISEE (indicatore della situazione economica) entra in gioco soprattutto negli strumenti fiscali: per esempio il saldo e stralcio agevolato permette sconti più consistenti se l’ISEE è entro certe soglie. Inoltre, per alcune procedure concorsuali (come l’accesso al fondo di solidarietà per i mutui prima casa) è richiesto un ISEE basso. In generale, però, l’ISEE serve soprattutto per verificare la capacità di spesa. Nel piano del consumatore si calcola un “importo minimo vitale” in base al nucleo familiare (art. 67 CCII), quindi un ISEE più basso dà più margine di manovra sui pagamenti, ma finisce anche per aumentare il potenziale di riduzione dei debiti (in quanto meno reddito è disponibile da destinare al rimborso). L’Avv. Monardo e i suoi commercialisti ti aiuteranno a calcolare il profilo economico e a scegliere gli strumenti (piano, rottamazione ecc.) più adatti alle tue risorse. - Se ho debiti contestati, come li inserisco nella procedura?
Normalmente si valutano separatamente. Se il debito è effettivamente controverso (p.e. stai facendo ricorso contro una cartella), puoi includere nella procedura il risultato di quella controversia. Ad esempio, potrai inserire come credito eventuale (fino all’entità minima certa) e poi ottenere l’esdebitazione sulla parte che non risulti dovuta o che viene cancellata. È importante dichiarare comunque tutti i crediti presunti nei documenti del piano, perché il giudice deve avere visione completa delle passività. Se sei sotto contenzioso tributario, potrebbe convenire chiudere col fisco in modo agevolato per evitare complicazioni. - La procedura di crisi vale anche per il debitore professionista o autonomo?
Sì, il professionista (es. geometra, medico, avvocato, artigiano) e l’imprenditore di ridotte dimensioni (con requisiti di fatturato/debiti sotto soglie) sono esplicitamente compresi nel concetto di sovraindebitamento . Possono dunque proporre sia il piano del consumatore (se i debiti non superano certe soglie) sia l’accordo di composizione (anche con continuità dell’attività). Per l’imprenditore, al cospetto di crediti dell’INPS o Equitalia, esistono anche accordi di ristrutturazione d’impresa mod. 2019. L’obiettivo, in ogni caso, è permettere anche a chi ha partita IVA e debiti professionali di ottenere un piano di rientro sostenibile.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per rendere concreti i concetti, vediamo alcuni esempi di calcolo e casi tipici:
- Esempio 1 – Famiglia con mutuo in sofferenza: Mario e Anna hanno un mutuo prima casa residuo di €150.000 con rata mensile attuale di €800, e debiti supplementari di €40.000 (carte di credito, prestiti personali). Il loro ISEE è €12.000. Non riuscendo a pagare le rate e ricevendo una cartella di €10.000, si rivolgono a noi. In accordo con l’Avv. Monardo, propongono al Tribunale un piano del consumatore che prevede di destinarvi il 40% del reddito netto mensile (circa €800 su €2.000) per 6 anni. Il piano prevede di rimborsare interamente la banca con le rate convenute (€800), mentre sul debito residuo di €40.000 propongono di versare solo la quota parte possibile (es. €15.000 complessivi) pagando circa €200 al mese per lo stesso arco temporale, cancellando i restanti €25.000. Contestualmente, sfruttano la rottamazione delle cartelle: sull’avanzo di ISEE basso ricevono uno sconto del 50% sulle sanzioni fiscali, pagando ad es. solo €5.000 anziché €10.000. Grazie a queste misure, il piano viene omologato, Mario e Anna possono continuare a vivere nella casa (pagando la rata concordata) e i debiti residui vengono parzialmente cancellati.
- Esempio 2 – Professionista con debiti tributari: Carla ha partita IVA, con debiti IVA e tasse arretrati per complessivi €100.000 (tra cui €60.000 affidati alla riscossione, più sanzioni). Ha un appartamento ristrutturato di proprietà. Presenta istanza di sovraindebitamento indicando come creditori privilegiati i finanziatori del mutuo e come creditori chirografari i creditori fiscali. L’Avv. Monardo le consiglia di aderire alla definizione agevolata di debiti tributari in essere: Carla paga subito €30.000 (30% del dovuto) in tre rate, ottenendo la cancellazione del resto. In parallelo presenta al Tribunale un accordo di composizione per il mutuo (pagherà le rate originarie) e per i debiti residui con altri creditori (ottenendo dilazioni). Di fatto, riduce il debito complessivo da €100.000 a €30.000 sotto il profilo tributario e paga regolarmente solo il mutuo, salvando la casa.
- Esempio 3 – Attivazione 568-bis: Giorgio non può più pagare il mutuo e la banca ha pignorato la sua casa (valore 200k). In vista di un’asta prossima, l’Avv. Monardo trova un compratore disposto a pagare €180.000 (stimato di mercato). Si presenta al Tribunale esecutivo con un’offerta d’acquisto a questo prezzo (art. 568-bis c.p.c.). Il giudice approva la vendita privata, bloccando l’asta, e la casa viene venduta a €180.000. Con quei proventi: (1) la banca ottiene €150.000 (saldo del mutuo), (2) all’Agenzia delle Entrate vanno i restanti €30.000 per cartelle. Giorgio non ha più nulla, ma evita di vendere all’asta a prezzo ribassato (salvandosi circa €20.000) e chiude la vicenda.
Queste simulazioni numeriche mostrano come – con un’adeguata consulenza – si possano trasformare situazioni disperate in piani concreti di salvezza. Ogni caso è diverso: il lavoro dell’Avv. Monardo è costruire la strategia su misura, tenendo sempre ben presente la protezione della casa come priorità.
Sentenze aggiornate
- Cassazione Civile, ordinanza n. 22924/2023 (27 luglio 2023): stabilisce che nelle procedure di liquidazione controllata da sovraindebitamento non si applica la sospensione straordinaria delle esecuzioni ex art.54-ter DL 18/2020.
- Cassazione Civile, sentenza n. 22914/2024 (19 agosto 2024): conferma che il privilegio fondiario ex art.41 TUB spetta anche durante la liquidazione controllata da sovraindebitamento .
- Cassazione Civile, ordinanza n. 31821/2024 (10 dicembre 2024): chiarisce che il pignoramento immobiliare non esclude che l’immobile possa ancora essere parte dell’attivo procedurale (c.d. cassazione dell’obbligo di ripristino), consentendo al debitore di proporre soluzioni concordate anche dopo la notifica del pignoramento.
- Cassazione Civile, sentenza n. 17834/2019 (3 luglio 2019): confermata la possibilità di dilazione pluriennale del pagamento ai creditori ipotecari nel piano del consumatore, oltre i limiti originari, anche senza formalità di voto .
Questi recenti arresti della Corte Suprema, insieme alle norme sopra citate, mostrano chiaramente come l’ordinamento italiano riconosca al debitore in crisi strumenti concreti per proteggere la casa salvandola dall’espropriazione forzata.
Conclusione
In conclusione, difendere la tua casa in una situazione di sovraindebitamento è possibile, ma richiede una difesa articolata e tempestiva. Abbiamo visto come il debito possa essere ridotto e ristrutturato attraverso piani giudiziari (piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione controllata) e strumenti extragiudiziali (rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio, trattative bancarie). I principali vantaggi sono la sospensione dei pignoramenti durante la procedura, la dilazione del mutuo in condizioni più favorevoli e la cancellazione dei debiti residui con l’esdebitazione.
Il punto centrale è agire subito: ogni ritardo aumenta gli interessi e può compromettere la tua posizione. Un professionista esperto, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, può fare la differenza per bloccare in tempo le azioni esecutive, presentare ricorsi vincenti e negoziare soluzioni efficaci. L’Avv. Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti valutano tempestivamente la tua situazione, predisponendo soluzioni legali concrete per arrestare fermi, pignoramenti o ipoteche. Con la loro assistenza sarai certo di mettere in campo strategie legali all’avanguardia e su misura.
Non lasciare che il debito comprometta la tua casa: 📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata. Lui e il suo staff saranno pronti a valutare la tua situazione e a difenderti con misure giuridiche concrete e rapide, affinché tu possa riprendere il controllo della tua vita economica e mantenere la tua abitazione.
