Rottamazione-quinquies O Composizione Negoziata Della Crisi D’impresa: Quale Scegliere E Perché

Introduzione

Quando ti trovi davanti a cartelle esattoriali “pesanti”, rateizzazioni che non reggono più e il rischio concreto di azioni esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti), la domanda non è teorica: quale strada ti fa risparmiare davvero soldi, tempo e stress? E soprattutto: quale scelta riduce (e non aumenta) il rischio di finire nel punto di non ritorno?

Al 30 gennaio 2026, per un debitore (imprenditore o contribuente) la scelta più frequente si gioca fra due vie:

1) aderire alla Rottamazione-quinquies (definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione), che può azzerare sanzioni, interessi e aggio su determinati debiti, ma richiede disciplina assoluta nei pagamenti e riguarda solo alcune tipologie di carichi;
2) avviare una composizione negoziata della crisi d’impresa (CCII), cioè un percorso “da impresa” per negoziare con i creditori, attivare (se necessario) misure protettive e arrivare a soluzioni strutturate (contratti, accordi, gestione della finanza, anche con interventi del tribunale), includendo oggi anche la proposta di accordo transattivo con il Fisco e con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Questa guida è scritta dal tuo punto di vista: quello di chi deve difendersi, mettere in sicurezza l’operatività, evitare l’escalation esecutiva e scegliere uno strumento che stia in piedi sul piano giuridico e sul piano economico-finanziario.

Presentazione professionale

L’articolo integra un taglio giuridico-divulgativo con un’impostazione pratica in ottica difensiva. In quest’ottica si inserisce la figura dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, con competenze coordinate a livello nazionale in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è: – avvocato cassazionista;
Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
– professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi);
Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In concreto, un team con queste competenze può aiutarti a: – analizzare atti e carichi (cartelle, intimazioni, estratti di ruolo, piani decaduti); – valutare ammissibilità e convenienza della rottamazione rispetto a rateizzazioni e contenziosi; – impostare una strategia di difesa (giudiziale e stragiudiziale), inclusa l’eventuale sospensione/gestione del contenzioso; – impostare e condurre una composizione negoziata con preparazione di documenti, trattative e – se serve – richieste al tribunale (misure protettive, autorizzazioni, finanza prededucibile); – costruire piani di rientro credibili per proteggere asset e continuità.

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Quadro normativo aggiornato al 30 gennaio 2026

La Rottamazione-quinquies nella Legge di Bilancio 2026

La Rottamazione-quinquies è disciplinata, in modo organico, dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato 2026 e pluriennale 2026-2028), art. 1, commi 82–101.

I commi chiave (per capire se “conviene”) sono:

  • comma 82: definisce quali debiti rientrano e quali sono esclusi (aspetto decisivo, perché molti contribuenti scoprono “troppo tardi” che il proprio carico non è rottamabile);
  • comma 83–84: stabilisce scadenze e rate (fino a 54 rate bimestrali), interessi (3% annuo dal 1° agosto 2026) e regole speciali (non si applica l’art. 19 DPR 602/1973 alla definizione);
  • comma 86–92: “spina dorsale” procedurale: domanda telematica entro 30 aprile 2026, comunicazione delle somme entro 30 giugno 2026, pagamento;
  • comma 91–95: effetti protettivi e rischio decadenza (bastano due rate non pagate, anche non consecutive, per perdere i benefici);
  • comma 96 e 98: coordinamento con procedure di crisi/sovraindebitamento e “prededuzione” delle somme occorrenti alla definizione in procedure concorsuali e procedure di composizione negoziale;
  • comma 101: discarico automatico dell’importo residuo dopo il pagamento dovuto e meccanismo informativo verso gli enti creditori.

La composizione negoziata nel Codice della crisi (CCII) e le novità operative

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è oggi un istituto “centrale” del CCII.

Nel testo vigente, la disciplina base (per il tuo confronto con la rottamazione) ruota attorno a:

  • Art. 12 CCII: presupposti soggettivi e oggettivi (imprenditore commerciale o agricolo in squilibrio; risanamento ragionevolmente perseguibile; richiesta nomina esperto);
  • Art. 18–19 CCII: misure protettive e procedimento davanti al tribunale (durata fissata dal tribunale tra 30 e 120 giorni);
  • Art. 22 CCII: autorizzazioni del tribunale (finanziamenti prededucibili, riattivazioni/accordi con banche, trasferimenti d’azienda ecc.);
  • Art. 23 CCII: conclusione delle trattative; e soprattutto comma 2-bis: proposta di accordo transattivo con Agenzie fiscali e Agenzia Entrate-Riscossione (pagamento anche parziale o dilazionato; esclusione risorse proprie UE);
  • Art. 25-quinquies CCII (limiti di accesso): non puoi presentare istanza se sei già in pendenza di domande/ricorsi per accesso ad altri strumenti (e se hai rinunciato a quelle domande nei 4 mesi precedenti).

Sul piano pratico-operativo, inoltre, la piattaforma digitale e gli strumenti (check-list, test pratico) sono resi applicabili tramite decreti ministeriali; ad esempio, è richiamato l’uso di strumenti operativi nella disciplina e nella prassi ministeriale dedicata.

Punto chiave (per la scelta): la rottamazione “taglia accessori” su carichi specifici; la composizione negoziata mira a salvare l’impresa (o gestire l’uscita ordinata) negoziando con tutta la platea dei creditori, e oggi può includere anche un perimetro fiscale attraverso l’accordo transattivo ex art. 23, co. 2-bis.

Rottamazione-quinquies: come funziona e quando conviene

Cosa puoi definire davvero (e cosa resta fuori)

Il primo filtro “brutale” è l’ambito applicativo.

La Rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ma non tutti: il comma 82 seleziona quelli derivanti da: – omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato/formale (36-bis e 36-ter DPR 600/1973; 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
omesso versamento di contributi INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Conseguenza operativa: se la tua esposizione principale nasce da accertamenti (avvisi di accertamento, atti di contestazione sostanziali, recuperi), potresti essere fuori o solo parzialmente dentro. Ed è qui che spesso la “rottamazione” smette di essere la soluzione totale e diventa solo una tessera.

Che cosa paghi e che cosa “sparisce”

Il vantaggio economico tipico della definizione agevolata è cristallino: il debitore estingue i debiti pagando: – capitale;
spese di procedure esecutive e di notifica della cartella;

e senza corrispondere: – interessi e sanzioni (e interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973);
– somme maturate a titolo di aggio ex art. 17 D.Lgs. 112/1999 (quando dovute).

Attenzione speciale alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada: la legge prevede l’applicazione limitatamente a interessi e aggio, non al “cuore” della sanzione.

Scadenze, rate e interessi: la convenienza dipende dalla cassa

La quinquies si paga: – in unica soluzione entro 31 luglio 2026, oppure
– fino a 54 rate bimestrali con un calendario scandito tra 2026 e 2035.

Se scegli le rate, paghi interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026; inoltre la legge chiarisce che non si applica la disciplina ordinaria della rateazione (art. 19 DPR 602/1973) per queste somme.

Questa è la prima regola di convenienza:
– se hai capacità di pagamento (o un piano di cassa realistico), la rottamazione può essere “chirurgica” e molto conveniente;
– se sei in crisi di liquidità strutturale, la rottamazione può diventare una trappola: entri, sospendi il mondo per un periodo, ma poi rischi di decadere e ritrovarti con la riscossione attiva e senza più paracaduti.

Procedura passo-passo “dal lato debitore”

Dal punto di vista pratico, la sequenza minima è questa:

Verifica carichi definibili
L’agente della riscossione rende disponibili nell’area riservata del proprio sito i dati per individuare i carichi definibili.

Presentazione domanda (obbligatoria telematica)
Entro 30 aprile 2026 presenti la dichiarazione con modalità esclusivamente telematiche; nella dichiarazione scegli anche il numero di rate.

Gestione del contenzioso pendente
Se hai giudizi pendenti sui carichi inclusi, devi indicarlo e assumere l’impegno a rinunciare, con sospensione del giudizio nelle more del pagamento della prima/unica rata; la definizione “si perfeziona” con il pagamento della prima/unica rata, e l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato.

Effetti protettivi immediati (importanti)
Dopo la presentazione, per i carichi oggetto: – sospensione di prescrizione/decadenza;
– sospensione obblighi di pagamento da dilazioni in essere fino alla prima/unica rata;
– stop a nuovi fermi/ipoteche (salvi quelli già iscritti);
– stop a nuove procedure esecutive, e stop alla prosecuzione di quelle avviate (salvo primo incanto già positivo);
– non sei considerato inadempiente per alcuni meccanismi di compensazione/controllo pagamenti e per DURC (con richiamo alla disciplina applicabile).

Comunicazione somme dovute
Entro 30 giugno 2026, l’agente comunica l’ammontare complessivo e delle singole rate (non inferiori a 100 euro) e le scadenze.

Pagamento
Primo versamento entro 31 luglio 2026 (o unica soluzione). Modalità: domiciliazione, moduli precompilati, sportelli.

La “zona rossa”: revoca delle vecchie rateizzazioni e decadenza

Due norme vanno lette con ansia positiva (cioè: con lucidità):

  • revoca automatica: alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non puoi ottenere nuove dilazioni ex art. 19 DPR 602/1973 per quei debiti definibili;
  • decadenza: se non paghi l’unica rata, oppure due rate anche non consecutive, oppure l’ultima rata, la definizione non produce effetti, riprendono i termini di prescrizione/decadenza e quanto versato resta come acconto.

Quando conviene davvero

Dal tuo punto di vista, la Rottamazione-quinquies tende a convenire quando:

  • hai carichi interamente dentro il perimetro del comma 82 (dichiarativi/controlli automatizzati o contributi INPS non da accertamento);
  • una quota significativa del tuo debito è “gonfiata” da sanzioni/interessi/aggio e vuoi tagliarli;
  • vuoi una soluzione standardizzata con calendario certo e senza dover negoziare con banche, fornitori, leasing, ecc.;
  • non hai bisogno di proteggere la continuità aziendale con misure protettive “di sistema”, perché la sospensione rottamazione ti basta.

Non conviene (o è rischiosa) quando: – sei “a rischio crisi” e non hai cassa sufficiente a reggere anche solo 2 rate saltate;
– l’esposizione principale è verso banche/fornitori e i debiti fiscali sono solo una componente: la rottamazione non risolve l’insieme;
– hai bisogno di un quadro protettivo/negoziale più ampio, inclusa la possibilità di reperire finanza o gestire trasferimenti d’azienda con autorizzazioni.

Composizione negoziata della crisi: come funziona e quando conviene

A chi serve e a cosa serve (in parole da debitore)

La composizione negoziata è un istituto “da impresa” pensato per chi:

  • è in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (crisi probabile o insolvenza) ma ha ancora una ragionevole perseguibilità del risanamento;
  • vuole negoziare con creditori e parti interessate con l’aiuto di un esperto nominato dalla Camera di commercio competente;
  • vuole arrivare a una soluzione concreta: rinegoziazione, nuova finanza, accordi, trasferimento d’azienda/rami, ecc.

Dal tuo punto di vista, il vero “plus” non è la rateizzazione in sé; è il fatto di creare un perimetro ordinato dove: – tu mantieni la gestione (non è una procedura concorsuale classica);
– un esperto riconosciuto “certifica” e facilita le trattative;
– se serve, puoi chiedere al tribunale protezione e autorizzazioni mirate.

Il ruolo dell’esperto e la piattaforma digitale

Nella disciplina come modificata, si prevede una piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti al Registro imprese tramite i siti camerali, gestita dal sistema camerale (Unioncamere) sotto vigilanza ministeriale; contestualmente, si disciplina la nomina dell’esperto.

Questa parte è fondamentale perché la composizione negoziata “funziona” solo se tu (debitore) arrivi preparato: documenti, elenco creditori, piano dei prossimi mesi, e capacità di negoziare. L’istanza di nomina dell’esperto è presentata tramite la piattaforma telematica, mediante un modello, e richiede di inserire una serie di documenti e informazioni (bilanci/posizioni, elenco creditori, piano, ecc.).

Misure protettive: quando diventano la tua cintura di sicurezza

Se temi pignoramenti o azioni aggressive che possono “uccidere” la trattativa, l’istituto ti consente di chiedere misure protettive.

In termini normativi: – puoi chiedere misure protettive sul patrimonio (verso tutti i creditori o verso iniziative/creditori specifici);
– il tribunale, con ordinanza, stabilisce la durata tra 30 e 120 giorni (e può limitare le misure a iniziative/creditori/categorie);
– vi sono regole di tutela della continuità dei contratti: ad esempio, i creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o risolverli/anticiparli solo per il mancato pagamento di crediti anteriori (regola preziosa se hai forniture essenziali).

Tradotto: se la tua priorità è “tenere in vita” l’operatività mentre tratti, la composizione negoziata può essere più protettiva della semplice adesione alla rottamazione, perché si inserisce in un sistema di gestione della crisi e può essere “dosata” dal tribunale sulle tue esigenze.

Autorizzazioni del tribunale: finanza, banche, atti strategici

Altro vantaggio (da debitore d’impresa): puoi chiedere al tribunale autorizzazioni mirate.

La norma prevede che il tribunale, verificando la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, possa autorizzare (tra l’altro): – finanziamenti prededucibili;
– operazioni con banche/intermediari (inclusa la riattivazione/accordi su affidamenti), in una logica di sostegno al risanamento;

La “novità che cambia le carte”: proposta transattiva con Fisco e AdER

Dal punto di vista della scelta “rottamazione vs composizione negoziata”, il punto più moderno è questo:

Nel corso delle trattative, l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevedendo pagamento parziale o dilazionato del debito e accessori; la proposta non può riguardare tributi che costituiscono risorse proprie UE.

Questo è il punto dove la composizione negoziata può diventare, per alcune imprese, più conveniente della rottamazione:

  • la rottamazione taglia accessori ma non taglia il capitale (paghi capitale + spese);
  • una transazione in composizione negoziata, se sostenibile e accettata/autorizzata nel perimetro normativo, può puntare a un trattamento diverso, anche sul “quantum” e sulle scadenze, dentro un disegno complessivo di risanamento.

Limiti di accesso: quando non puoi usarla (o quando è rischioso provarci)

L’art. 25-quinquies CCII (come riportato nel testo modificato) è una “porta girevole” importante:

  • l’istanza di composizione negoziata non può essere presentata se sei già in pendenza di procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza (anche nelle ipotesi richiamate dalla norma) o con ricorso ex art. 54, co. 3;
  • inoltre non puoi presentarla se, nei quattro mesi precedenti, hai rinunciato a quelle domande.

Implicazione pratica: se sei già “dentro” un percorso giudiziale diverso (o stai giocando con domande e rinunce), la strada della composizione negoziata potrebbe essere preclusa o comunque delicata. Qui la scelta va fatta con un legale che sappia leggere la tua posizione procedurale.

Quando conviene davvero

La composizione negoziata tende a convenire quando:

  • non hai solo un problema fiscale, ma un problema sistemico (banche, fornitori, leasing, contenzioso, contratti);
  • ti serve tempo “protetto” per trattare (misure protettive) e magari autorizzazioni per operazioni decisive;
  • vuoi (o devi) affrontare anche il debito fiscale con una logica strutturata, potendo oggi proporre un accordo transattivo a Fisco e AdER nel corso delle trattative;
  • vuoi evitare l’effetto “decadenza rottamazione = riparte tutto” perché sai di non poter garantire una regolarità perfetta di cassa su un piano lungo.

Confronto operativo: scelta strategica dal punto di vista del debitore

La domanda giusta non è “qual è migliore”, ma “qual è coerente con la mia crisi”

Dal lato debitore, la scelta corretta si fonda su tre verifiche:

Verifica di ammissibilità
– Il tuo carico rientra davvero nel perimetro quinquies? (comma 82 è selettivo).
– Sei in condizioni e non hai ostacoli procedurali per la composizione negoziata (art. 12 e limiti art. 25-quinquies)?

Verifica di sostenibilità finanziaria
– Riesci a pagare la quinquies senza saltare due rate? Se la risposta non è “sì con margine”, stai rischiando la decadenza (comma 95).
– Hai bisogno di “respirare” proteggendo continuità e contratti? (art. 18).

Verifica di obiettivo
– Vuoi “chiudere” accessori e ripartire? Rottamazione.
– Vuoi salvare l’impresa ristrutturando rapporti e debiti (incluso Fisco in via transattiva) e governare creditori multipli? Composizione negoziata.

Puoi usarle insieme?

In molti casi, la scelta reale è: integrare strumenti.

La Legge di Bilancio 2026 prevede espressamente che: – possono essere compresi nella definizione agevolata anche debiti inseriti in procedimenti di sovraindebitamento/CCII con possibilità di pagamento anche falcidiato secondo decreto di omologazione;
– alle somme occorrenti per aderire alla definizione che sono oggetto di procedura concorsuale e di procedure di composizione negoziale si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Lettura “da debitore”: se sei in un percorso di crisi e vuoi usare la rottamazione per “ripulire” una parte del debito, l’ordinamento non la vieta in assoluto; anzi, la coordina. Ma va progettata (cash flow, prededuzione, impatti sugli altri creditori).

Rischio contenzioso: la rottamazione non sempre “spegne” la lite come pensi

Sul piano giurisprudenziale recente, il tema è delicato: l’adesione a definizioni agevolate può avere effetti processuali diversi (sospensione/estinzione) e non sempre è automatico che la lite si chiuda in toto, specie in caso di definizioni parziali.

  • La Cassazione (ordinanza interlocutoria n. 5830/2025) ha rimesso la questione alle Sezioni Unite sugli effetti processuali della “rottamazione-quater” nei giudizi tributari pendenti.
  • In tema di definizione agevolata parziale, la Cassazione (ord. n. 25576/2025) ha chiarito che non è corretto assumere l’estinzione automatica totale del giudizio quando non viene meno l’interesse di tutte le parti alla decisione sul merito (lettura divulgata da fonte istituzionale dell’Agenzia delle Entrate).

Impatto pratico: se hai contenzioso pendente, la scelta tra rottamazione e composizione negoziata va fatta anche pensando a come quel contenzioso si chiude (o continua) e con quali rischi residui.

Tabelle, simulazioni numeriche e checklist operativa

Tabella riepilogativa “a colpo d’occhio”

TemaRottamazione-quinquiesComposizione negoziata
FonteL. 199/2025, art. 1 commi 82–101CCII (D.Lgs 14/2019) artt. 12 ss. e mod.; art. 23 co. 2-bis
Debiti coinvoltiSolo carichi 2000–2023 su omessi versamenti “dichiarativi” e INPS (con esclusioni)Tutti i creditori dell’impresa (banca, fornitori, fisco, ecc.) con negoziazione e possibili soluzioni varie
Vantaggio economico tipicoTaglio interessi/sanzioni/aggio; pagamento capitale + speseRistrutturazione complessiva; oggi possibile proposta transattiva a Fisco/AdER (parziale o dilazionata)
Protezione da azioni esecutiveEffetti “automatici” dopo domanda: stop nuove esecuzioni e stop prosecuzione salvo eccezioniMisure protettive su richiesta e controllo giudiziale; durata fissata 30–120 gg (ordinanza)
Punto deboleDecadenza se non paghi unica rata o 2 rate anche non consecutiveRichiede preparazione, documenti, trattative credibili; limiti di accesso in caso di procedure pendenti

Simulazione numerica

Le simulazioni servono a capire la logica, non a sostituire il calcolo puntuale sul tuo estratto.

Scenario A: impresa/contribuente con carichi pienamente “rottamabili” e buona cassa

Ipotizziamo un carico affidato all’agente della riscossione composto da: – Capitale (imposta/contributo) = 100.000
– Sanzioni + interessi + interessi di mora + aggio = 40.000 (valore indicativo)

Con la quinquies, in linea generale paghi capitale + spese, senza sanzioni/interessi/aggio.

Se paghi in rate, sconti gli accessori “passati” ma paghi 3% annuo dal 1° agosto 2026 sulle rate.

Interpretazione: se sei solvibile e vuoi ridurre extra-costi, la rottamazione è spesso la scelta più veloce.

Scenario B: impresa in crisi con debiti bancari e fornitori + fisco

Ipotizziamo: – Debito fiscale in riscossione 150.000 (solo parte rottamabile)
– Debito bancario 600.000
– Fornitori 250.000
– TFR e altri 120.000

Se aderisci alla quinquies, “otti(mi)zzi” solo la parte rottamabile, ma restano gli altri creditori, che possono agire, revocare affidamenti, ridurre forniture, ecc. (salvo altri strumenti).
Se invece avvii composizione negoziata, puoi: – lavorare con l’esperto per accordi con banche/fornitori;
– chiedere misure protettive se necessarie;
– chiedere autorizzazioni strategiche (finanza prededucibile, operazioni con banche, ecc.);
– formulare proposta transattiva a Fisco/AdER nel corso delle trattative.

Interpretazione: quando la crisi è “sistemica”, la composizione negoziata tende ad essere più coerente, perché lavora su tutto l’ecosistema del debito.

Checklist operativa (debitori)

Test rapido: se rispondi “sì” a queste domande, la rottamazione può essere in pole position; se rispondi “no”, la composizione negoziata sale.

  • Il 70–80% del tuo debito in riscossione rientra nel perimetro comma 82?
  • Hai flussi di cassa per rispettare puntualmente il piano fino a 54 rate (senza il rischio di saltarne 2)?
  • Non ti serve una strategia di negoziazione con banche/fornitori?
  • Il tuo obiettivo è tagliare accessori e chiudere in modo standard?

Se invece: – hai bisogno di protezione + negoziazione multi-creditore;
– vuoi gestire anche il Fisco con logica transattiva nel risanamento;
– hai dubbi di sostenibilità del piano rottamazione (decadenza);
allora la composizione negoziata è spesso più “difensiva” e strutturata.

FAQ e giurisprudenza recente

Domande e risposte pratiche

Posso rottamare cartelle derivanti da accertamenti?
In linea generale la quinquies è costruita sui carichi derivanti da omessi versamenti “dichiarativi” e controlli automatizzati/formali, non su debiti richiesti “a seguito di accertamento” (espressamente esclusi, ad esempio, per i contributi INPS). Devi verificare la natura del carico.

Quanti anni/periodi copre la quinquies?
Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (per le tipologie indicate).

Quante rate posso scegliere?
Fino a 54 rate bimestrali, oppure pagamento in unica soluzione.

Quando devo presentare la domanda?
Entro il 30 aprile 2026 con modalità telematiche.

Quando saprò l’importo esatto da pagare?
Entro il 30 giugno 2026 l’agente comunica l’importo complessivo e delle rate.

Se ho una rateizzazione in corso, cosa succede quando presento la domanda?
Gli obblighi di pagamento da precedenti dilazioni in essere sono sospesi fino alla scadenza della prima/unica rata; ma alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate per i debiti definibili.

La domanda blocca fermi e ipoteche?
Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche (salvi quelli già iscritti).

Blocca i pignoramenti?
Non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite quelle già avviate (salvo primo incanto già positivo).

Se salto una rata, perdo tutto?
La definizione non produce effetti (con ripresa dei termini e acquisizione versamenti come acconto) in caso di mancato/insufficiente versamento dell’unica rata o di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata.

Se ho giudizi pendenti sui carichi, cosa devo fare?
Devi indicare la pendenza e assumere l’impegno a rinunciare; il giudizio è sospeso nelle more, e la definizione si perfeziona col pagamento della prima/unica rata, portando all’estinzione e all’inefficacia delle sentenze non definitive.

La composizione negoziata è per tutti?
È per l’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in squilibrio e abbia ragionevole perseguibilità del risanamento, con richiesta di nomina esperto.

Posso chiedere misure protettive in composizione negoziata?
Sì, l’imprenditore può chiedere misure protettive; il tribunale stabilisce durata e contenuto con ordinanza (durata 30–120 giorni).

Cosa succede ai contratti essenziali durante le misure protettive?
I creditori interessati non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o risolverli/anticiparli/modificarli in danno dell’imprenditore solo per il mancato pagamento di crediti anteriori.

Il tribunale può autorizzare nuova finanza?
Sì, può autorizzare finanziamenti prededucibili e altre operazioni funzionali a continuità e migliore soddisfazione dei creditori.

In composizione negoziata posso trattare col Fisco e con AdER “prima” di una procedura concorsuale?
Sì: nel corso delle trattative puoi formulare proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all’Agenzia Entrate-Riscossione, con pagamento anche parziale o dilazionato (con limiti, tra cui l’esclusione delle risorse proprie UE).

Posso avviare la composizione negoziata se ho già depositato domanda per strumenti di regolazione della crisi?
Esistono limiti di accesso: l’istanza non può essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza (nei termini previsti dalla norma) e non può essere presentata se nei quattro mesi precedenti hai rinunciato a quelle domande.

Posso combinare rottamazione quinquies e procedure di crisi?
La legge consente l’inclusione anche per debiti in procedimenti di sovraindebitamento/CCII, e disciplina la prededuzione delle somme occorrenti alla definizione in procedure concorsuali e di composizione negoziale.

Sentenze e provvedimenti recenti da tenere a mente (aggiornati e da fonti istituzionali autorevoli)

Questa sezione elenca provvedimenti recenti utili per orientare la scelta soprattutto quando c’è contenzioso pendente o questioni di riscossione.

Corte costituzionaleCorte costituzionale, sentenza n. 46/2025 (ECLI:IT:COST:2025:46), deposito 17 aprile 2025 (pubblicazione in GU 23 aprile 2025): decisione che si inserisce nel tema della riscossione e dell’aggio, con chiarimenti sul fatto che l’eliminazione/abrogazione dell’aggio è stata prevista dal legislatore solo pro futuro (dal 1° gennaio 2022), non retroattivamente.

Corte di cassazioneCassazione civile/tributaria, ordinanza interlocutoria n. 5830/2025 (pubblicazione 5 marzo 2025): rimessione alla Prima Presidente per possibile assegnazione alle Sezioni Unite sulla questione degli effetti processuali della definizione agevolata “rottamazione-quater” sui giudizi tributari pendenti.
Cassazione, ordinanza n. 25576/2025 (18 settembre 2025): sulla definizione agevolata “parziale” e sui limiti dell’estinzione del contenzioso, con principio divulgato da fonte istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (FiscoOggi).

Nota operativa: questi arresti sono essenziali se stai valutando la rottamazione mentre hai un contenzioso aperto: l’obiettivo difensivo è evitare “effetti collaterali” (giudizi che continuano, rinunce mal gestite, ecc.), e impostare correttamente la strategia processuale.

Conclusione

Se guardiamo la scelta con gli occhi del debitore, al 30 gennaio 2026 la risposta più onesta è:

  • La Rottamazione-quinquies conviene di più quando il tuo problema principale è fiscale/contributivo “rottamabile”, hai la liquidità (o un piano di cassa reale) per rispettare le rate e vuoi un taglio netto di sanzioni, interessi e aggio con un percorso standardizzato e tempi certi.
  • La composizione negoziata conviene di più quando il tuo problema è di impresa (banche, fornitori, contratti, finanza) e il debito fiscale è solo un pezzo; quando ti serve un perimetro di trattativa “protetto” e, se necessario, strumenti giudiziali mirati (misure protettive, autorizzazioni), con la possibilità oggi di includere anche una proposta transattiva verso Fisco e Agenzia Entrate-Riscossione nel quadro del risanamento.

In entrambi i casi, il fattore che decide davvero è il tempo: chi si muove tardi sceglie sotto pressione, e spesso sceglie male. La tutela preventiva serve a bloccare o prevenire pignoramenti, ipoteche, fermi e a correggere la rotta prima che la crisi diventi irreversibile.

Ed è qui che l’assistenza di un professionista cambia l’esito: perché una scelta “sbagliata” non è solo più costosa; può essere irreparabile (decadenze, revoche automatiche, perdita di protezioni, peggioramento dei rapporti con creditori).

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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