Introduzione
A gennaio 2026 la domanda che ricevo più spesso (e che può fare la differenza tra “riprendere fiato” e peggiorare la propria posizione debitoria) è questa: “Ho già una rateizzazione attiva con Agenzia Entrate-Riscossione (AdER): posso aderire comunque alla Rottamazione-quinquies 2026?”.
È una domanda decisiva perché, con la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), il legislatore ha introdotto una nuova definizione agevolata—nota come Rottamazione-quinquies—che premia la regolarizzazione di alcuni carichi affidati alla riscossione, ma al tempo stesso introduce regole “rigide” (soprattutto sui pagamenti) e, soprattutto, un meccanismo di impatto diretto sui piani di rateizzazione già in corso: sospensione prima, revoca automatica poi, con un divieto di nuove dilazioni per i carichi inseriti nella domanda.
In altre parole, sì: in molti casi puoi aderire anche se sei già rateizzato, ma non sempre conviene e, soprattutto, non è una scelta neutra. La Rottamazione-quinquies può essere una “cura” potente, ma come tutte le cure va dosata e valutata sul singolo caso, perché il rischio principale è questo: spostarti da un piano che stai reggendo (rateizzazione) a un meccanismo che, se “salti”, ti lascia con meno spazio di manovra.
In questo articolo—aggiornato al 30 gennaio 2026 (Europe/Rome)—ti spiego:
- cosa prevede esattamente la Rottamazione-quinquies 2026 (chi può aderire, quali debiti rientrano, cosa si paga e cosa viene stralciato);
- cosa accade se hai già una rateizzazione AdER attiva e inserisci gli stessi carichi nella domanda;
- una procedura passo-passo (scadenze, termini, effetti su pignoramenti/fermi/ipoteche, e punti di attenzione);
- le strategie difensive e le alternative (rateazione “ordinaria” ex Testo Unico riscossione, contenzioso, sospensioni, sovraindebitamento/CCII);
- tabelle, FAQ e simulazioni numeriche per decidere con metodo.
Chi ti parla e come possiamo aiutarti davvero
Sono l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista. Coordino uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su base nazionale, con esperienza integrata in diritto bancario e diritto tributario (cartelle, pignoramenti, fermi, ipoteche, contenzioso e strategie di ristrutturazione del debito). Sono Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (composizione negoziata).
In concreto, possiamo aiutarti a:
- analizzare il tuo estratto/posizione AdER e verificare cosa è davvero “rottamabile” oggi e cosa no;
- valutare se la Rottamazione-quinquies è compatibile con la tua rateizzazione attuale e se il “passaggio” ti espone a rischi;
- impostare ricorsi e sospensive (quando conviene difendersi in giudizio prima di definire);
- gestire trattative e piani di rientro e—se necessario—attivare soluzioni giudiziali (sovraindebitamento/CCII) per bloccare o neutralizzare azioni esecutive, quando la definizione non basta.
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Nota tecnica di trasparenza: la richiesta iniziale prevedeva un articolo “da almeno 12.000 parole”. Per limiti materiali di spazio di una singola risposta, qui trovi una versione estremamente completa ma non “monolitica” a quel livello; se ti serve la versione estesa integrale (12.000+ parole), posso proseguirla in parti successive mantenendo coerenza e aggiornamento.
Quadro normativo aggiornato a gennaio 2026
Cos’è la Rottamazione-quinquies 2026 e da dove nasce
La Rottamazione-quinquies è stata introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026). L’istituto consente, a determinate condizioni, di estinzione agevolata di specifici carichi affidati agli agenti della riscossione, con stralcio (totale o parziale a seconda della natura del debito) di sanzioni, interessi e componenti accessorie.
L’impianto normativo è contenuto nei commi 82 e seguenti dell’art. 1 della L. 199/2025: lì trovi sia l’ambito oggettivo (quali carichi), sia la procedura (domanda, comunicazioni, rate), sia gli effetti (sospensione azioni esecutive, impatto su rateizzazioni, decadenza).
Quali debiti rientrano davvero: attenzione all’“ambito oggettivo”
Questo è il primo errore diffuso: non è vero che “rottamazione quinquies = tutte le cartelle 2000-2023”.
La norma (comma 82) circoscrive la definizione ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da:
- omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (e le relative attività di controllo automatizzato/formale: ad es. art. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973, controlli IVA ex art. 54-bis DPR 633/1972);
- omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS, senza accertamento;
- altre entrate espressamente indicate, con regole particolari.
Sono invece previste esclusioni e limiti (ad esempio, multe/violazioni del Codice della strada: la norma (comma 97) consente un’applicazione limitata agli interessi e all’aggio per le sanzioni amministrative statali del Codice della strada, non necessariamente allo “stralcio” del capitale della sanzione).
Traduzione pratica (lato debitore): prima di scegliere, devi separare: – carichi “omesso versamento da dichiarazione/controllo” → potenzialmente sì; – carichi da accertamenti e atti “non dichiarativi” → frequentemente no (salvo specifiche previsioni); – carichi di enti locali/regionali → dipende e spesso richiede un atto dell’ente (vedi più avanti).
Cosa si paga e cosa viene abbuonato
Il comma 82 stabilisce la regola generale: per estinguere i debiti rientranti nella definizione devi versare solo: – le somme dovute a titolo di capitale (imposta/contributo),
– le eventuali spese per procedure esecutive e di notifica,
mentre non versi (in linea generale) sanzioni e interessi ricompresi nei carichi definibili.
Poi la norma disciplina casi particolari (es. Codice della strada come sopra).
Come e quando si paga: calendario ufficiale e interessi
La legge consente: – pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure
– pagamento rateale fino a 54 rate bimestrali.
Le scadenze sono fissate “in modo chirurgico”: – 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026 (prime tre);
– poi dal 2027: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ciascun anno;
– ultime rate nel 2035 (fino al 31 maggio 2035).
Sugli importi rateizzati si applicano interessi di dilazione al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.
Infine è previsto un vincolo importante: ogni rata non può essere inferiore a 100 euro.
Decadenza: quando perdi i benefici
Qui la Rottamazione-quinquies è “severa”: la definizione non produce effetti e il recupero riprende (con i versamenti già fatti trattenuti come acconto) in caso di mancato/insufficiente pagamento:
- dell’unica rata (se hai scelto pagamento in unica soluzione), oppure
- di due rate anche non consecutive (se hai scelto la dilazione), oppure
- dell’ultima rata.
Punto difensivo: questo rende fondamentale impostare una strategia di pagamento sostenibile prima di abbandonare una rateizzazione ordinaria che stai reggendo.
Il collegamento con le regole “ordinarie” di riscossione e rateazione (Testo Unico 2025)
Dal 2025 è in vigore il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione), che ha riordinato molte norme della riscossione.
Per la tua domanda, tre articoli sono “chiave”:
- Art. 105 (dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo): disciplina il piano di rateazione ordinario con AdER, inclusi numero massimo rate e decadenza (otto rate non pagate, anche non consecutive) e, soprattutto, gli effetti protettivi (stop nuove procedure esecutive, stop nuovi fermi/ipoteche ecc.).
- Art. 101 (cartella di pagamento): ricorda il termine di 60 giorni e l’avvertimento di esecuzione forzata in mancanza di pagamento.
- Art. 146 (termine per l’inizio dell’esecuzione): disciplina l’avviso di intimazione quando l’espropriazione non inizia entro un anno dalla notifica della cartella; l’avviso intima di adempiere entro cinque giorni.
Queste norme servono per capire cosa rischi se sbagli tempi e scelte tra rateazione e rottamazione.
Ho una rateizzazione AdER attiva: posso aderire comunque alla Rottamazione-quinquies 2026?
Risposta breve, ma corretta
Sì, in generale puoi aderire alla Rottamazione-quinquies 2026 anche se hai una rateizzazione AdER attiva, ma:
- puoi aderire solo per i carichi definibili (quelli “ammessi” dalla norma);
- se nella domanda includi carichi già oggetto della tua rateizzazione, la legge prevede una sequenza precisa: sospensione della rateazione su quei carichi → revoca automatica della dilazione sospesa alla data del 31 luglio 2026 → e, soprattutto, un divieto di nuove dilazioni ex art. 19 DPR 602/1973 (oggi art. 105 del TU 2025) per quei carichi.
Quindi, sì: puoi “entrare”, ma devi sapere che stai cambiando binario per quei debiti.
Cosa dice la legge sulla convivenza tra definizione e rateizzazione
Il perno è nel comma 91 e nel comma 94 della L. 199/2025.
Comma 91: dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione (domanda), AdER:
- non può avviare nuove procedure esecutive né iscrivere nuovi fermi/ipoteche (con salvezza per quelli già iscritti) e non può proseguire esecuzioni già avviate (salvo primo incanto già positivo), tra gli altri effetti protettivi;
- soprattutto, alla lettera b), stabilisce che sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data della presentazione della dichiarazione, fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione (quindi, fino al 31 luglio 2026).
Comma 94: disciplina gli effetti sul tuo piano rateale:
- alla lettera a) afferma che alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ex comma 91, lett. b) sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 (oggi art. 105 TU 2025).
Questo è il nodo.
La “trappola” più pericolosa per chi è già rateizzato
Se tu oggi stai pagando una rateizzazione e domani presenti domanda di Rottamazione-quinquies includendo gli stessi carichi, la rata ordinaria viene sospesa, ma il 31 luglio 2026 quel vecchio piano viene revocato per legge.
Cosa accade se poi non paghi la prima rata della definizione (o decadi dopo due rate)?
- la definizione non produce effetti e riprendono i termini di prescrizione/decadenza e la riscossione prosegue;
- i pagamenti già effettuati restano acquisiti a titolo di acconto e non estinguono il residuo;
- e, nel frattempo, la dilazione precedente—quella che reggevi—non esiste più (revoca automatica).
In ottica “debtor-centered”: prima di aderire devi avere ragionevole certezza di poter sostenere la nuova tabella pagamenti, perché la legge ti riduce fortemente la “marcia indietro” sui carichi inclusi.
Caso particolare: se ho una Rottamazione-quater ancora in corso?
La L. 199/2025 disciplina anche la relazione con vecchie rottamazioni.
In particolare, il comma 100 prevede che non possono essere estinti con la quinquies i carichi 2000–30 giugno 2022 già inseriti in un piano di pagamento della Rottamazione-quater per i quali, al 30 settembre 2025, risultino saldate tutte le rate scadute (in sostanza: se eri “in regola” con quater alla data indicata, quei carichi non passano alla quinquies).
Al contrario, il comma 99 consente l’accesso per molte posizioni di rottamazioni precedenti divenute inefficaci (rottamazione 2016, rottamazione-bis, rottamazione-ter, saldo e stralcio), e include anche i carichi oggetto di rottamazione-quater divenuta inefficace entro certi presupposti.
Procedura passo-passo per aderire senza danneggiarti se sei già rateizzato
Qui ti propongo una procedura pratica, pensata proprio per chi ha già una dilazione e vuole capire se “passare” alla definizione.
Passo operativo: separa i carichi in tre gruppi
Gruppo A – carichi definibili (quelli che ricadono nel comma 82 e seguenti)
Gruppo B – carichi non definibili (accertamenti, altri tributi/entrate fuori perimetro, ecc.)
Gruppo C – carichi definibili ma “bloccati” da vincoli (es. quater in regola al 30/09/2025 per carichi 2000–30/06/2022)
Solo il Gruppo A è il tuo vero terreno di scelta.
Passo operativo: verifica le scadenze e pianifica “a ritroso”
Le date “non negoziabili” (per impostare la tua strategia) sono:
- presentazione domanda entro 30 aprile 2026;
- comunicazione AdER entro 30 giugno 2026 (con ammontare dovuto, bollettini, scadenze);
- prima o unica rata entro 31 luglio 2026;
- decadenza se non paghi unica rata o due rate non consecutive o ultima.
Se sei rateizzato, aggiungi questa data chiave:
- 31 luglio 2026: revoca automatica delle dilazioni sospese.
Il tuo stress test è semplice: riesci con alta probabilità a pagare almeno fino alla prima rata quinquies e poi reggere la tabella? Se la risposta è “non lo so”, serve prudenza.
Passo operativo: gestisci correttamente la tua rateizzazione attuale mentre aspetti la comunicazione
Questo è un punto che in studio vedo sbagliare spesso.
- Se la tua rateizzazione contiene solo carichi che inserirai in Rottamazione-quinquies, la legge prevede la sospensione degli obblighi di pagamento fino alla prima rata della definizione.
- Se invece la tua rateizzazione contiene anche carichi non definibili (Gruppo B), la sospensione ex comma 91 lett. b) opera “relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto”: quindi non puoi dare per scontato che si sospenda l’intero piano se non coincide integralmente con i carichi definibili inseriti.
Regola prudenziale: finché non hai certezza formale su quali partite sono sospese, lavora con un professionista per evitare un effetto domino (decadenza da rateazione su carichi rimasti fuori).
Passo operativo: sfrutta gli effetti protettivi mentre l’istanza è pendente
Dal momento della domanda, la norma prevede effetti temporanei importanti:
- stop nuove procedure esecutive;
- stop nuovi fermi/ipoteche (salvi quelli già iscritti);
- blocco del proseguimento delle esecuzioni già avviate, salvo eccezioni (es. primo incanto positivo);
Questi effetti, per un debitore, sono spesso la “finestra” per riorganizzare cassa e priorità.
Passo operativo: attenzione alle esecuzioni già avviate e al “primo incanto”
Se sei già in fase esecutiva, la norma salva alcuni snodi:
- la definizione impedisce, di regola, il proseguimento delle esecuzioni avviate, ma fa salvi i casi in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.
In parallelo, il TU 2025 ricorda che l’espropriazione può iniziare dopo 60 giorni dalla cartella e, se non iniziata entro un anno, deve essere preceduta dall’avviso di intimazione (5 giorni).
Partite in sovraindebitamento o crisi: c’è una regola speciale
Il comma 96 consente di includere nella definizione anche debiti rientranti in procedimenti di sovraindebitamento (L. 3/2012) o CCII, “con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione”.
Questo è un punto strategico: in alcuni casi, la Rottamazione-quinquies può diventare un pezzo della soluzione giudiziale, non l’unica soluzione.
Difese e strategie legali per decidere bene (e difenderti se qualcosa va storto)
Strategia: prima controlla se la cartella è “difendibile” (e non solo “rottamabile”)
Da debitore, la domanda corretta non è solo “posso rottamare?”, ma anche:
- il debito è giuridicamente dovuto, calcolato correttamente, notificato correttamente?
- sono decorsi termini di decadenza o prescrizione?
- ci sono vizi formali o sostanziali che rendono più conveniente un ricorso (o un’istanza di sgravio/autotutela) rispetto alla definizione?
Perché è importante: la Rottamazione-quinquies, sebbene sia una scelta amministrativa, ti spinge spesso ad abbandonare (o sospendere) difese e contenziosi. La norma disciplina infatti, per le liti pendenti, un meccanismo di sospensione e poi estinzione collegato al pagamento della prima rata.
Strategia: se sei vicino alla decadenza dalla rateizzazione ordinaria, valuta la “via di sicurezza” prima di passare
Il TU 2025 (art. 105) prevede che la domanda di dilazione, fino a rigetto o decadenza:
- sospende prescrizione e decadenza;
- impedisce nuove procedure esecutive;
- impedisce nuovi fermi/ipoteche (salvi quelli già iscritti).
Ma la rateizzazione ordinaria decade se non paghi otto rate, anche non consecutive.
Confronto difensivo: la rottamazione ti dà sconti massimi, ma decadere è molto più “costoso” perché ti può lasciare senza possibilità di rientro ordinario sui carichi inseriti (revoca automatica + divieto nuove dilazioni).
Strategia: se vuoi “comprare tempo”, attenzione a non comprare un rischio maggiore
Molti debitori pensano: “presento domanda di quinquies così stoppo tutto e poi vedo”.
È vero che l’istanza produce effetti protettivi immediati (stop esecuzioni/fermi/azioni)
ma, per chi ha già una rateizzazione, quel “tempo” ha un prezzo: la revoca automatica al 31 luglio 2026 del vecchio piano sui carichi inseriti.
Quindi il “vedo poi” spesso è la strategia più pericolosa.
Alternative pratiche alla Rottamazione-quinquies (quando conviene cambiare strada)
1) Rateizzazione ordinaria (art. 105 TU 2025)
Per debiti fino a 120.000 euro, su semplice richiesta, fino a un massimo di 84 rate mensili per richieste 2025–2026; con richiesta documentata, fino a 120 rate in varie ipotesi.
2) Contenzioso + sospensiva (quando il debito è “contestabile”)
Il TU 2025 articola la riscossione (cartella, termine 60 giorni, eventuale avviso di intimazione) e consente la costruzione di difese sui vizi degli atti della riscossione.
3) Sovraindebitamento / CCII
Se il problema è strutturale (debito non sostenibile), la soluzione spesso non è una “definizione” ma una ristrutturazione complessiva: la stessa Rottamazione-quinquies prevede la possibilità di includere debiti in procedure di sovraindebitamento e pagarli anche falcidiati se omologato.
4) Gestione dei carichi “locali”
Per regioni/enti locali, la legge prevede un meccanismo di possibile adozione di definizioni agevolate locali (commi successivi, a partire dal 102), con regole proprie.
Tabelle, FAQ e simulazioni pratiche
Tabella riepilogativa “rateizzazione attiva vs Rottamazione-quinquies”
| Tema | Se resti in rateizzazione ordinaria | Se aderisci alla Rottamazione-quinquies 2026 |
|---|---|---|
| Norma base | Art. 105 D.Lgs. 33/2025 | Art. 1, commi 82 ss. L. 199/2025 |
| Rate massime | fino a 84 rate mensili (richieste 2025–2026) su semplice richiesta; altre ipotesi fino a 120 | fino a 54 rate bimestrali (fino al 31/05/2035) |
| Decadenza | 8 rate non pagate anche non consecutive | mancato/insufficiente pagamento unica rata oppure 2 rate anche non consecutive oppure ultima rata |
| Effetti protettivi | stop nuove esecuzioni; stop nuovi fermi/ipoteche; sospensione prescrizione/decadenza | stop nuove esecuzioni/fermi/ipoteche e proseguimento esecuzioni (con eccezioni); sospensione obblighi di pagamento delle dilazioni pregresse sui carichi inseriti |
| Carichi già rateizzati | continui a pagare | sospensione obblighi fino alla prima rata quinquies; revoca automatica al 31/07/2026 e divieto nuove dilazioni sui carichi inseriti |
Fonti:
Tabella scadenze ufficiali Rottamazione-quinquies 2026
| Passaggio | Termine |
|---|---|
| Presentazione dichiarazione di adesione | 30 aprile 2026 |
| Comunicazione AdER con importi e scadenze | 30 giugno 2026 |
| Pagamento unica soluzione o prima rata | 31 luglio 2026 |
| Rate successive 2026 | 30/09/2026 – 30/11/2026 |
| Rate 2027–2034 | 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09, 30/11 di ogni anno |
| Ultime rate | 31/01/2035 – 31/03/2035 – 31/05/2035 |
| Interesse rateizzazione | 3% annuo dal 01/08/2026 |
Fonti:
Simulazioni numeriche
Le simulazioni servono per capire la logica, non per sostituire il prospetto ufficiale AdER (che arriverà con la comunicazione entro 30 giugno 2026).
Simulazione: “rottamazione conviene davvero” (caso tipico)
Immagina un carico definibile composto così:
- Capitale (imposta/contributo): € 30.000
- Sanzioni + interessi iscritti: € 10.000
- Aggio/spese: € 1.500 (ipotesi semplificata)
Totale “lordo” prima della definizione: € 41.500
Con la Rottamazione-quinquies, la logica normativa è: paghi capitale + spese e non paghi le componenti “agevolabili” (sanzioni/interessi) secondo l’impostazione del comma 82.
Quindi, in astratto, il dovuto potrebbe ridursi verso € 31.500 (più interessi 3% solo se rateizzi dal 1° agosto 2026).
Risparmio potenziale “di principio”: circa € 10.000 (prima di considerare interessi di dilazione).
Simulazione: l’effetto della soglia minima 100 euro a rata
Dovuto in definizione (semplificato): € 3.000.
Se scegli il massimo rate (54), non è possibile avere rate da € 55,56 perché la norma impone minimo 100 euro: quindi, in concreto, la rateizzazione effettiva sarebbe al massimo 30 rate da € 100 (e una rata residua) o un piano comunque “compresso” per rispettare il minimo.
Simulazione “rischio”: sono rateizzato e aderisco per “prendere tempo”
- Oggi: rateizzazione ordinaria in corso.
- Marzo 2026: presenta domanda quinquies, includendo tutti i carichi rateizzati.
- Effetto: rate del vecchio piano sospese fino al 31/07/2026.
- 31/07/2026: il vecchio piano è revocato automaticamente.
- Agosto 2026: non paghi la prima rata quinquies → la definizione non produce effetti e la riscossione riprende; i pagamenti fatti sono acconto; ma il vecchio piano non esiste più.
Morale: usare la quinquies come “ponte” senza piano finanziario è una strategia ad alto rischio.
FAQ operative
Posso aderire alla Rottamazione-quinquies se ho un piano di rateizzazione AdER attivo?
Sì, la legge disciplina espressamente la sospensione degli obblighi di pagamento delle dilazioni pregresse sui carichi inseriti nella domanda e poi la revoca automatica della dilazione sospesa al 31/07/2026.
La mia rateizzazione si sospende tutta automaticamente?
Si sospendono gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni pregresse “in essere” relativamente ai carichi inseriti nella domanda; se hai carichi non inseriti o non definibili, non puoi presumere la sospensione integrale.
Se aderisco, posso poi tornare alla rateizzazione ordinaria se cambio idea?
Per i carichi inclusi nella domanda, la legge prevede la revoca automatica delle dilazioni sospese al 31/07/2026 e vieta nuove dilazioni ex art. 19 DPR 602/1973 (oggi art. 105 TU 2025).
Qual è la scadenza per presentare domanda?
30 aprile 2026.
Quando arriva il prospetto con gli importi da pagare?
AdER deve comunicare entro 30 giugno 2026 ammontare e scadenze.
Quando devo pagare la prima rata?
Entro 31 luglio 2026.
Quante rate posso scegliere?
Fino a 54 rate bimestrali.
C’è un interesse sulle rate?
Sì, 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Posso pagare rate inferiori a 100 euro?
No: la rata non può essere inferiore a 100 euro.
Quando decado dalla Rottamazione-quinquies?
Se non paghi (o paghi in modo insufficiente) l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive, oppure l’ultima rata.
Se decado, perdo tutto quello che ho pagato?
No: i versamenti restano acquisiti a titolo di acconto, ma riemerge il debito residuo e riprende la riscossione.
Se ho un pignoramento in corso, la domanda blocca tutto?
La norma blocca in generale il proseguimento delle procedure esecutive, salvo ipotesi come il primo incanto già positivo.
Cos’è l’avviso di intimazione e quando arriva?
Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla cartella, deve essere preceduta da avviso di intimazione ad adempiere entro cinque giorni.
La Rottamazione-quinquies copre anche le cartelle “recenti” 2023?
Sì se il carico è stato affidato entro il 31/12/2023 e rientra nell’ambito oggettivo del comma 82.
Se ho una rottamazione-quater in regola, posso passare alla quinquies per gli stessi carichi?
No per i carichi 2000–30/06/2022 già in quater con rate scadute al 30/09/2025 interamente pagate.
Se ho una rottamazione-quater decaduta, posso usare la quinquies?
In diversi casi sì: la legge prevede l’estensione a debiti oggetto di precedenti definizioni inefficaci (vedi comma 99).
Sono in una procedura di sovraindebitamento/CCII: posso includere i carichi in rottamazione?
Sì, la norma lo consente e consente pagamento anche falcidiato secondo il decreto di omologazione.
Le sanzioni del Codice della strada rientrano?
Sì, per le sanzioni amministrative statali del Codice della strada la norma applica le regole della definizione limitatamente a interessi e aggio.
Se presento domanda, posso integrare/correggere entro il termine?
La legge consente l’integrazione entro il termine di presentazione (30 aprile 2026).
Giurisprudenza istituzionale aggiornata e selezionata
Di seguito una selezione di arresti e fonti istituzionali utili (con particolare attenzione ai profili processuali e agli effetti delle definizioni agevolate sui giudizi), collocati in questa sezione prima della conclusione, come richiesto.
Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24428
Fonte istituzionale (banca dati MEF – DEF, sezione giurisprudenza): l’ordinanza viene massimata nel senso che, in tema di Rottamazione-quater, il comma di legge (L. 197/2022) delinea una fattispecie di estinzione del processo che presuppone il perfezionamento della procedura amministrativa (dichiarazione, comunicazione AdER su rate e scadenze) e la documentazione dei pagamenti già effettuati, con implicazioni sulla gestione del giudizio pendente.
(Nota di metodo: la banca dati DEF/MEF è fonte pubblica istituzionale; la lettura operativa richiede sempre di verificare testo e massima integrale nell’uso difensivo.)
Corte costituzionale: decisione su notificazioni in materia di cartelle (profilo di legittimità costituzionale)
La giurisprudenza costituzionale ha affrontato la disciplina delle notificazioni in materia di riscossione, con interventi di illegittimità costituzionale parziale su alcune modalità, a tutela del diritto di difesa e della ragionevolezza del sistema. Un riferimento istituzionale in Gazzetta Ufficiale concerne la disciplina dell’art. 26 DPR 602/1973 (notificazione della cartella), evidenziando criticità nell’applicazione indifferenziata di alcune modalità di perfezionamento.
Testo Unico 2025 come “cornice” dei contenziosi su cartella e intimazione
Sui profili ricorrenti di contenzioso (termine di 60 giorni, avviso di intimazione, sequenza degli atti esecutivi), la fonte primaria oggi è il D.Lgs. 33/2025, che riporta e coordina la disciplina della cartella (art. 101) e dell’intimazione (art. 146).
Conclusione
Se hai già una rateizzazione attiva con Agenzia Entrate-Riscossione, la risposta “giusta” al tuo dubbio non è solo “sì” o “no”. La risposta corretta—da contribuente che deve proteggere sé stesso—è:
- Sì, puoi aderire alla Rottamazione-quinquies 2026 anche se sei rateizzato, perché la legge disciplina espressamente la convivenza e prevede la sospensione degli obblighi di pagamento delle dilazioni pregresse sui carichi inseriti nella domanda;
- ma aderire cambia radicalmente il tuo assetto: al 31 luglio 2026 le dilazioni sospese vengono revocate automaticamente e non puoi ottenerne di nuove per quei carichi;
- la definizione decade con regole severe (due rate non consecutive o ultima rata), quindi la sostenibilità del piano è l’elemento decisivo.
In pratica: la Rottamazione-quinquies può essere una soluzione eccellente per tagliare sanzioni e interessi, ma per chi è già in rateizzazione è spesso una scelta “irreversibile” (almeno nei suoi effetti principali sui carichi inseriti). Per questo è essenziale agire tempestivamente, con un professionista che sappia:
- verificare cosa è davvero definibile;
- valutare il rapporto costo/beneficio rispetto alla rateizzazione ordinaria (art. 105 TU 2025);
- impostare difese e sospensioni contro azioni esecutive (cartella, intimazione, pignoramenti) se necessario;
- costruire, nei casi più gravi, soluzioni giudiziali e stragiudiziali (anche sovraindebitamento/CCII), integrando la definizione nel quadro complessivo.
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