Come Difendermi Se L’Agenzia Delle Entrate Contesta L’Iva Su Omaggi

Introduzione

La contestazione dell’IVA sugli omaggi (gadget, beni regalati a clienti/fornitori, campioni gratuiti, beni destinati a iniziative promozionali) è una delle verifiche più “insidiose” perché nasce da un equivoco frequente: non esiste un’unica regola per tutti gli omaggi. Cambia tutto a seconda di che cosa viene regalato (beni “propri” o “non propri” dell’attività), del costo unitario, della documentazione e del percorso che segue l’atto (contraddittorio preventivo, autotutela, ricorso). La conseguenza pratica è che l’Agenzia delle Entrate può contestare, anche a distanza di tempo, due profili distinti: la detrazione dell’IVA a monte (IVA sugli acquisti) e/o l’IVA a valle (IVA dovuta sulla cessione gratuita). La difesa efficace, dal lato contribuente, è quindi una strategia che lavora su più livelli: qualificazione giuridica dell’operazione, prova dell’inerenza e della finalità promozionale, coerenza documentale e, quando serve, attacco procedurale (contraddittorio, motivazione, prova dell’Ufficio).

In questa guida—aggiornata al 30 gennaio 2026—troverai:

un quadro normativo operativo su quando l’omaggio è “fuori campo” e quando invece genera IVA; una procedura concreta “passo-passo” su cosa fare dopo la notifica (dallo schema d’atto al ricorso); le difese tecniche più robuste (soprattutto sulle soglie e sulla distinzione tra beni “propri” e “non propri”); gli strumenti extra-processuali da usare prima che il debito diventi ingestibile (contraddittorio, autotutela obbligatoria, definizioni e soluzioni di gestione del debito).

Presentazione professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo (avvocato cassazionista) coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con operatività nazionale nel diritto bancario e tributario. Inoltre, come da presentazione professionale, è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In concreto, l’Avv. Monardo e il suo team possono assisterti in modo pratico su:

analisi tecnica dell’atto (e dei suoi allegati/prove); gestione del contraddittorio preventivo e delle memorie difensive; richiesta di sospensione e strategie cautelari; impostazione del ricorso e difesa in giudizio; trattative e definizioni per evitare escalation; piani di rientro e soluzioni giudiziali/stragiudiziali quando il debito IVA si collega a una crisi più ampia.

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Quadro normativo IVA sugli omaggi

Questa sezione serve a “riclassificare” correttamente la contestazione. Nelle verifiche, infatti, l’Agenzia tende a ricondurre l’omaggio a una delle due macro-tesi:

tese a far emergere IVA a debito sulla cessione gratuita; oppure tese a negare IVA a credito sugli acquisti (indetraibilità oggettiva come spese di rappresentanza oltre soglia). La tua difesa deve individuare in quale casella ti stanno mettendo—e dimostrare che è quella sbagliata.

Il perno: distinzione fra beni “propri” e beni “non propri” dell’impresa

La norma chiave, per la parte “beni”, è l’articolo 2 del DPR IVA, nel testo risultante dalle modifiche di semplificazione: tra le operazioni considerate “cessioni” rientrano anche le cessioni gratuite, con una serie di esclusioni rilevantissime per difenderti.

Beni “propri” dell’impresa (produzione o commercio rientra nell’attività)
Se regali beni che sono esattamente quelli che vendi o produci (es.: azienda vinicola che regala bottiglie; produttore di piastrelle che regala piastrelle), la cessione gratuita tende a rientrare nelle cessioni rilevanti IVA: è un punto in cui spesso la contestazione nasce perché l’impresa “tratta l’omaggio come fuori campo” senza verificare che, per i beni propri, la regola è diversa. Il testo dell’art. 2, come riformulato, include tra le cessioni anche le cessioni gratuite, ma l’esclusione dei beni “non propri” (sotto soglia) non si applica quando il bene è “proprio”.

Beni “non propri” dell’impresa (non rientrano nella produzione/commercio)
Qui sta una difesa tipica: nel testo dell’art. 2, tra le cessioni gratuite vengono esclusi (quindi non considerati cessioni imponibili) i beni la cui produzione o commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a 50 euro.

Traduzione difensiva: se l’Agenzia pretende IVA a debito su omaggi “non propri” sotto 50 euro, la contestazione è spesso attaccabile frontalmente perché la norma costruisce proprio un’area “fuori campo” calibrata sul costo unitario.

La soglia dei 50 euro e l’effetto “specchio” fra IVA a monte e IVA a valle

Nel testo aggiornato, la stessa soglia di 50 euro viene coerentemente riportata anche nella disciplina delle prestazioni gratuite (art. 3) e nella detrazione sulle spese di rappresentanza (art. 19-bis1, lett. h).

Ecco l’architettura logica (utile in difesa perché mostra coerenza sistematica):

Se l’omaggio è un bene “non proprio” e costa ≤ 50 euro: l’operazione può risultare fuori campo IVA a valle (niente IVA sulla cessione) e, per simmetria, l’IVA a monte può rimanere detraibile perché ricade nelle spese di rappresentanza ammesse (lettera h).
Se il bene “non proprio” costa > 50 euro: in genere l’IVA a monte tende a essere indetraibile come spesa di rappresentanza oltre soglia (lettera h), e proprio perché non hai operato la detrazione, la cessione gratuita può ricadere nell’altra esclusione prevista dal testo dell’art. 2 (beni per i quali non è stata operata la detrazione). Questo è “difensivo” perché spesso l’Ufficio prova a pretendere sia IVA a debito sulla cessione sia negare la detrazione: ma il sistema è costruito per evitare un doppio prelievo non coerente.

Spese di rappresentanza e detrazione: lettera h) dell’art. 19-bis1

Il testo riportato nelle note normative di modifica è chiaro: non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, salvo quelle sostenute per beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Difesa operativa: la tua prova principale dovrà dimostrare che il bene rientra nella categoria “spese di rappresentanza” e che il costo unitario è entro soglia (o, se oltre soglia, che non è stata detratta l’IVA e quindi non si può pretendere IVA a debito sulla cessione in modo incoerente).

Ove la contestazione riguardi “servizi” omaggio

Il “gemello” dei beni è l’articolo 3: anche prestazioni rese gratuitamente (o per finalità estranee) possono rilevare IVA in certe condizioni e sopra una soglia di valore. Nel testo riportato, le prestazioni gratuite per finalità estranee possono diventare prestazioni rilevanti per operazioni di valore superiore a 50 euro, quando l’IVA sugli acquisti relativi è detraibile, con una serie di esclusioni specifiche (mense aziendali, ecc.).

Difesa pratica: molte contestazioni su “omaggi” includono pacchetti di servizi (eventi, hospitality, ecc.). Qui devi capire se il Fisco sta contestando un bene (art. 2) o un servizio (art. 3), perché cambiano presupposti e prove.

Campioni gratuiti: fuori campo IVA se “modico valore” e “contrassegnati”

Nel testo dell’art. 2 riportato, non sono considerate cessioni di beni le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.

Qui si gioca spesso una battaglia probatoria: l’Agenzia tende a sostenere che il “contrassegno” debba essere indelebile o apposto su ogni singolo pezzo; la difesa del contribuente, invece, lavora sull’interpretazione letterale (“appositamente contrassegnati”) e sulla funzionalità promozionale.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha discusso la portata dell’obbligo di contrassegno e la sufficienza di marcature non necessariamente indelebili; la sentenza n. 27795/2018 è spesso richiamata in questa materia. (Double-check: qui sotto trovi il riferimento Cassazione; il testo è riportato in copia in fonti pubbliche).

Nota pratica per alimenti e bevande regalati

Una trappola frequente riguarda gli omaggi “enogastronomici”. La circolare 54/E (quesito 16.6) ha affrontato il conflitto tra l’indetraibilità per alimenti e bevande e la regola sulle spese di rappresentanza sotto soglia, chiarendo che per beni destinati a essere ceduti gratuitamente come spese di rappresentanza sotto soglia, prevale la disciplina della lettera h. La circolare è storica e riporta la soglia allora vigente (25,82 euro), ma è utilissima come argomento sistematico: dimostra che l’Amministrazione ha riconosciuto la logica per cui l’omaggio “di rappresentanza sotto soglia” può rendere detraibile l’IVA pur in presenza di limitazioni generali sugli alimenti e bevande.

Cosa succede quando arriva la contestazione e quali diritti puoi far valere

La difesa moderna (2024–2026) non è solo “sostanza IVA”: è anche—e spesso soprattutto—procedura, perché molte contestazioni si possono indebolire o annullare se l’Ufficio salta il contraddittorio o non motiva correttamente.

Il contraddittorio preventivo generalizzato nello Statuto del contribuente

Dal 18 gennaio 2024 è entrata in vigore la riforma dello Statuto dei diritti del contribuente che ha introdotto l’articolo 6-bis (“Principio del contraddittorio”). La regola di base è pesante a favore del contribuente: tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio “informato ed effettivo”, salvo le esclusioni.

In concreto l’Amministrazione, per consentire il contraddittorio, deve comunicare al contribuente lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni o per accedere/estrarre copia degli atti del fascicolo; inoltre, l’atto non può essere adottato prima della scadenza del termine, e sono previste regole di “slittamento” dei termini di decadenza per evitare che il contraddittorio sia svuotato.

Difesa concreta: se ti contestano IVA su omaggi, la prima domanda è: hai ricevuto lo schema di atto e hai avuto davvero 60 giorni? Se no, e se non sei in un caso escluso, hai un motivo forte di annullabilità (da spendere correttamente nei tempi e nel modo giusto).

Quando il contraddittorio non è dovuto: il decreto MEF 24 aprile 2024

Il comma 2 dell’art. 6-bis rinvia a un decreto MEF per individuare gli atti esclusi. Il decreto 24 aprile 2024 elenca, tra l’altro, atti automatizzati/sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e controllo formale, e specifica categorie operative.

Per la tua difesa in materia IVA, due punti del decreto sono particolarmente sensibili:

nel novero degli atti esclusi rientrano gli accertamenti parziali ex art. 54, quinto comma, DPR 633/1972 quando predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;
tra gli atti di pronta liquidazione esclusi rientrano anche le comunicazioni esiti controlli IVA ex art. 54-bis e seguenti del DPR 633/1972.

Traduzione difensiva: spesso le contestazioni sugli omaggi nascono da verifiche sostanziali e ragionamenti “qualitativi” (qualificazione bene/servizio, finalità promozionale, contrassegno). In questi casi l’Ufficio di solito non è in un atto automatizzato puro. Se invece l’Agenzia si appoggia a un accertamento “parziale” dichiarandolo basato su incrocio dati, puoi contestare in fatto la natura “non solo automatizzata” del rilievo e rivendicare contraddittorio effettivo.

Autotutela “obbligatoria” e autotutela “facoltativa” come strumenti difensivi immediati

La riforma dello Statuto ha introdotto una disciplina molto utile in chiave difensiva: l’art. 10-quater (“autotutela obbligatoria”) impone all’amministrazione di annullare (anche d’ufficio, anche in pendenza di giudizio o su atti definitivi) in casi di manifesta illegittimità tipizzati (errore di persona, errore di calcolo, errore sul presupposto d’imposta, mancata considerazione di pagamenti, ecc.).

Accanto, l’art. 10-quinquies disciplina l’autotutela facoltativa (annullamento anche fuori dai casi tipizzati).

Difesa pratica “da contribuente”: in molte contestazioni IVA su omaggi, compaiono errori classici (beni sotto soglia trattati come imponibili, IVA a debito richiesta nonostante IVA a monte indetraibile già “subita”, confusione tra omaggio e campione, errata lettura delle fatture). Se l’errore si incastra in una delle ipotesi del 10-quater (per esempio “errore sul presupposto d’imposta”), l’autotutela non è più solo una richiesta “di cortesia”: diventa un binario difensivo serio, da attivare subito e in parallelo alle altre mosse.

Abrogazione del reclamo/mediazione e impatto strategico sulla tempistica del ricorso

Il D.Lgs. 220/2023 ha abrogato l’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 (reclamo/mediazione) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (4 gennaio 2024).

Tuttavia, la decorrenza degli effetti processuali segue la disciplina transitoria: le disposizioni del decreto si applicano ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, salvo le eccezioni elencate (alcune disposizioni si applicano prima).

Per il contribuente, nel 2026 questo si traduce in una regola pratica: non devi più dare per scontata la “finestra” tipica della mediazione; devi ragionare fin dall’inizio con un cronoprogramma orientato al giudizio, salvo definizioni in via amministrativa.

Difese e strategie legali contro la contestazione IVA sugli omaggi

Qui entriamo nel “cuore” della difesa: come costruire la contro-ricostruzione e inchiodare l’Ufficio su errori normativi/probatori.

Prima mossa: identifica il tipo di contestazione

In pratica, l’Agenzia contesta l’IVA sugli omaggi in quattro schemi ricorrenti:

Contestazione di IVA a debito su cessioni gratuite di beni “non propri” sotto soglia (errore normativo tipico).
Contestazione di detrazione IVA su acquisti di omaggi come spese di rappresentanza oltre soglia o non inerenti.
Riqualificazione “campioni” → “cessioni gratuite imponibili” per presunto difetto di contrassegno o modico valore.
Contestazione mista (la più pericolosa): recupero IVA a monte + pretesa IVA a valle + sanzioni, spesso con ragionamenti non coerenti col sistema “specchio”.

La tua difesa deve rispondere in modo diverso a ciascuno schema: ad esempio, contro il primo la norma è quasi “tagliente”; contro il terzo serve un pacchetto documentale (contrassegno + promozionalità + modico valore) e un supporto giurisprudenziale.

Linea difensiva sui beni “non propri” sotto 50 euro

Se il bene non rientra nella produzione/commercio dell’impresa e costa ≤ 50 euro, hai un argomento normativo diretto: l’art. 2 include le cessioni gratuite tra le cessioni, ma esclude “quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta”.

Cosa devi provare (in pratica):

che il bene è davvero “non proprio” (es.: gadget acquistato da terzi; merchandising non venduto abitualmente);
che il costo è “unitario” e ≤ 50 (attenzione: costo unitario non è “lotto” o “fattura complessiva”);
che la contabilizzazione è coerente con spese di rappresentanza (se l’Agenzia contesta la detrazione).

Punto tecnico utile: se l’Ufficio ragiona sul “valore complessivo” (1000 pezzi × 30 euro = 30.000 euro) per negare la soglia, la difesa deve riportare il fuoco sul “costo unitario”, perché è quello che la norma usa come discriminante.

Linea difensiva sui beni “non propri” oltre 50 euro

Quando il costo unitario supera i 50 euro, la detrazione IVA a monte tende a essere negata perché l’art. 19-bis1 rende indetraibile l’IVA sulle spese di rappresentanza salvo beni sotto soglia.

In questi casi, dal lato contribuente conviene impostare due difese alternative (non contraddittorie):

Difesa sostanziale sulla qualificazione: dimostrare che non sei in “spese di rappresentanza” ma in altra categoria (es.: beni concessi in uso per test, demo, comodato promozionale, ecc.)—solo se davvero sostenibile.
Difesa sistemica “specchio”: se effettivamente l’IVA non è stata detratta, allora la pretesa IVA a valle sulla cessione gratuita rischia di diventare incoerente, perché lo stesso testo dell’art. 2, tra le cessioni gratuite, esclude anche i beni “per i quali non sia stata operata … la detrazione dell’imposta”.

Questa è una difesa potente contro le contestazioni “miste”: obbliga l’Ufficio a scegliere e motivare, non a cumulare pretese.

Linea difensiva sui beni “propri” dell’impresa: non negare l’impostazione, controlla la base e la prova

Se regali beni che sono la tua produzione/commercio, spesso è più pericoloso “negare l’evidenza” e sostenere che sia fuori campo tout court. La difesa più solida (salvo casi particolari) è:

accettare che la cessione gratuita sia operazione rilevante IVA;
dimostrare che l’impresa ha tenuto contabilità corretta (documenti di movimentazione, eventuale autofattura/integrazione dove dovuta, registrazioni coerenti);
ridurre o eliminare sanzioni e recuperi aggredendo motivazione, prova, qualificazione di quantità, e vizi procedurali (contraddittorio, motivazione su elementi nuovi).

Campioni gratuiti: difesa su contrassegno, modico valore e finalità promozionale

La norma parla di campioni gratuiti di modico valore e appositamente contrassegnati.

Dal lato contribuente, la difesa deve essere “a dossier”, non solo argomentativa.

Documentazione che regge bene in verifica e in giudizio:

fotografie dei beni o delle confezioni con dicitura “campione”, “omaggio”, “sample”, “non destinato alla vendita”;
procedure interne (policy marketing, delibere, ordini interni) che spieghino perché e come vengono distribuiti i campioni;
tracciabilità dei destinatari (liste consegna, DDT, resi, report eventi), anche campionaria;
evidenze del “modico valore” (listini, schede prodotto, confronto con prezzi di mercato).

Sul contrassegno, una linea difensiva frequente è sostenere che l’obbligo non impone necessariamente una marcatura “indelebile” e distruttiva del bene; la sentenza di Cassazione n. 27795/2018 è spesso citata nei contenziosi sui campioni (double-check in fonti pubbliche: testo e commento).

Aggiornamento giurisprudenziale: è stata richiamata anche una decisione del 2024 (n. 16253/2024) in analisi e rassegne specialistiche; anche qui, in chiave prudenziale, la strategia difensiva resta la stessa: dimostrare funzionalità del contrassegno e finalità promozionale, evitando imposizioni “aggiuntive” non previste dalla norma. (Double-check: riferimenti di testo in fonti pubbliche non istituzionali).

Difesa procedurale “forte” nei casi giusti: contraddittorio e annullabilità

Se l’atto è “autonomamente impugnabile” e non rientra nelle esclusioni del DM 24 aprile 2024, la mancanza di contraddittorio può portare ad annullabilità (non “nullità” automatica): quindi è un’arma potente, ma va usata correttamente e tempestivamente.

Nella pratica, per contestazioni IVA sugli omaggi, questo si traduce in:

verifica se ti hanno notificato uno schema di atto e concesso almeno 60 giorni;
se l’Ufficio sostiene che fosse un atto “automatizzato” escluso dal contraddittorio, contestare la componente valutativa/qualitativa dell’accertamento (per esempio: l’inerenza e la qualificazione di omaggio/campione non sono automatismi);
contestare motivazione “postuma”: l’atto finale deve tenere conto delle osservazioni e motivare perché non le accoglie.

Strumenti alternativi e gestione “difensiva” del debito quando la contestazione è pesante

Questa sezione è per chi, oltre a difendersi sul merito IVA, deve evitare che l’accertamento diventi una crisi finanziaria (cartelle, fermi, ipoteche, pignoramenti).

Contraddittorio e autotutela come deflazione immediata

Prima di pensare al giudizio, nel 2026 le due leve che spesso danno risultati rapidi sono:

contraddittorio preventivo ben scritto (memorie tecniche: bene proprio/non proprio, costo unitario, coerenza del “doppio binario” art. 2 e art. 19-bis1);
autotutela obbligatoria quando la contestazione contiene errori “manifesti” tipizzati (es.: errore sul presupposto d’imposta).

L’effetto pratico della fine del reclamo/mediazione: più peso alla fase amministrativa strutturata

Con l’abrogazione dell’art. 17-bis e l’assetto transitorio, nel contenzioso moderno si tende a spostare l’energia su:

contraddittorio preventivo e accesso agli atti (per evitare il “ricorso al buio”);
istanze di autotutela e interlocuzioni scritte;
ricorso con motivi completi fin dall’inizio, perché molti vizi sono di “annullabilità” e vanno dedotti nei termini e nei modi corretti.

Strumenti “di sistema” citati dal contribuente

Senza entrare qui in un elenco di misure eccezionali “di rottamazione” (che dipendono da finestre legislative variabili), il contribuente deve ricordare che nel perimetro normativo 2024–2026 si sono rafforzati due principi generali spendibili in ogni contestazione:

il principio di proporzionalità nel procedimento tributario (art. 10-ter introdotto nello Statuto); utile per attaccare pretese eccessive e interpretazioni punitive che trasformano “marketing” in “evasione” senza prova solida;
l’obbligo di contraddittorio effettivo come regola-base degli atti impugnabili (salve le esclusioni).

Tabelle di sintesi, FAQ e simulazioni pratiche

Tabelle riepilogative essenziali

Caso praticoNorma “chiave”Effetto IVA tipicoDifesa del contribuente
Omaggio di bene non proprio ≤ 50 €Art. 2 (cessioni gratuite escluse sotto soglia) + art. 19-bis1 lett. hDi regola: fuori campo a valle; detrazione a monte ammessa come rappresentanza sotto sogliaProva costo unitario; prova “non proprio”; coerenza contabile
Omaggio di bene non proprio > 50 €Art. 19-bis1 lett. h + art. 2 (esclusione se IVA non detratta)Spesso: IVA a monte indetraibile; cessione gratuita spesso fuori campo se IVA non detrattaEvitare doppio recupero; dimostrare assenza detrazione e contestare IVA a valle
Omaggio di bene proprio dell’attivitàArt. 2 (cessioni gratuite)Tendenzialmente: IVA a valle dovutaCorreggere/documentare; difesa su quantificazione/prove/contraddittorio
Campioni gratuiti (modico valore + contrassegno)Art. 2 (campioni fuori campo)Fuori campo a valleDossier: contrassegno, modico valore, finalità promozionale; supporto giurisprudenziale
Atto senza schema e 60 giorniArt. 6-bis StatutoAnnullabilità se contraddittorio dovutoEccezione procedurale + merito IVA

FAQ operative

Posso regalare gadget da 30 euro senza applicare IVA sulla cessione?
Se il gadget è un bene “non proprio” dell’attività e il costo unitario è ≤ 50 euro, la disciplina sulle cessioni gratuite prevede un’esclusione che può rendere la cessione fuori campo. La difesa deve però dimostrare il costo unitario e la natura “non propria” del bene.

Se l’omaggio costa 80 euro, devo applicare IVA sulla cessione gratuita?
Dipende: se si tratta di bene “non proprio” rispetto all’attività e non hai detratto l’IVA a monte (perché oltre soglia rappresentanza), la norma sulle cessioni gratuite contiene un’esclusione per i beni per cui non è stata operata la detrazione. Il punto difensivo è evitare l’incoerenza “IVA non detraibile + IVA a debito”.

Se regalo prodotti che io stesso vendo, possono contestarmi l’IVA?
Sì: per beni rientranti nella produzione/commercio dell’impresa, la cessione gratuita tende a restare nel perimetro IVA. In difesa conviene concentrarsi su documentazione, quantificazione e, se del caso, contraddittorio e motivazione.

L’Agenzia può pretendere IVA “doppia”: negarmi la detrazione e chiedere IVA sulla cessione?
È una contestazione che, in molte configurazioni di omaggi “non propri”, entra in tensione con la logica del testo normativo (esclusioni coordinate fra art. 2 e art. 19-bis1). La difesa deve far emergere l’incoerenza e costringere l’Ufficio a motivare la scelta.

Che cosa significa “contraddittorio preventivo” e come mi aiuta?
Per gli atti impugnabili, salvo esclusioni, l’amministrazione deve inviarti uno schema di atto e concederti almeno 60 giorni per controdedurre o accedere agli atti; se non lo fa, l’atto può essere annullabile.

Quali atti sono esclusi dal contraddittorio?
Il decreto MEF 24 aprile 2024 elenca atti automatizzati e di pronta liquidazione (tra cui alcune fattispecie IVA legate a controlli e incrocio dati). Occorre verificare se la tua contestazione è davvero “solo” automatizzata oppure contiene valutazioni sostanziali.

Se non mi hanno dato 60 giorni per rispondere, vinco automaticamente?
No: la norma parla di annullabilità. In pratica devi eccepire il vizio correttamente e tempestivamente, insieme alle difese sul merito.

Che cosa posso chiedere in autotutela?
Con la riforma dello Statuto, ci sono casi di autotutela “obbligatoria” per manifesta illegittimità (ad esempio errore sul presupposto d’imposta) e autotutela facoltativa negli altri casi. È una leva difensiva immediata, spesso efficace quando l’atto è palesemente errato.

Gli omaggi di vini e dolciumi sono sempre indetraibili?
La prassi ha riconosciuto che, quando gli acquisti di alimenti e bevande sono destinati a essere ceduti gratuitamente come spese di rappresentanza sotto soglia, la logica della disciplina di rappresentanza prevale sulle limitazioni generali: principio utile in difesa (oggi con soglia 50 euro, non più 25,82).

“Campione gratuito” = “omaggio”?
Non sempre. Il campione gratuito è una categoria con requisiti propri (modico valore e contrassegno) che può portare fuori campo IVA. L’omaggio può invece essere imponibile a seconda del bene e del costo.

Il contrassegno deve essere indelebile?
La norma richiede che i campioni siano “appositamente contrassegnati”, senza dettagliare modalità; su questa “assenza di specificazione” si innestano tesi difensive sostenute in giurisprudenza (ad es. Cass. 27795/2018, richiamata in fonti pubbliche).

Conta il valore complessivo dei campioni ceduti in un anno?
La norma ragiona su “modico valore” e, per altri istituti, su costo unitario; la difesa punta a far valutare correttamente l’unità e la finalità promozionale, non a trasformare un totale annuale in una presunzione automatica di imponibilità.

Se l’atto è un accertamento parziale IVA, è sempre escluso dal contraddittorio?
No: è escluso solo quando predisposto esclusivamente sulla base di incrocio dati (automatismo). Se contiene valutazioni sostanziali (qualificazione omaggio/campione, contrassegno, ecc.), la difesa può contestare l’esclusione.

Se sono già in giudizio posso comunque chiedere autotutela?
Sì: la disciplina di autotutela introdotta consente l’annullamento “anche in pendenza di giudizio” nei casi previsti.

Qual è la prima cosa da fare appena ricevo lo schema di atto o l’avviso?
Dal punto di vista difensivo: bloccare l’inerzia. In 48–72 ore conviene ricostruire il “perimetro” (bene proprio/non proprio; costo unitario; campione o omaggio), attivare accesso agli atti e preparare controdeduzioni tecniche mirate. Questo è ciò che rende utile il contraddittorio: non “scrivere tanto”, ma scrivere “giusto” sui punti normativi che decidono la causa.

Simulazioni numeriche

Simulazione A: gadget non proprio sotto soglia (tipica contestazione “IVA a debito” infondata)
Una società acquista 300 powerbank brandizzati (bene non proprio), costo 32 € cad. + IVA.
Costo unitario = 32 € ≤ 50 €. Se l’Agenzia contesta IVA sulla cessione gratuita come se fosse imponibile, la difesa si fonda sull’esclusione prevista per cessioni gratuite di beni non propri sotto soglia. Prova chiave: fatture di acquisto con costo unitario, distinta lotti, documenti di consegna.

Simulazione B: omaggio non proprio oltre soglia e contestazione “doppia”
Una società acquista 40 smartwatch (beni non propri) costo 120 € cad. + IVA.
Se l’impresa non detrae IVA (spesa di rappresentanza oltre soglia) e l’Ufficio pretende IVA sulla cessione gratuita, la difesa può evidenziare l’esclusione per beni per i quali non è stata operata la detrazione. In pratica, la contestazione “doppia” va smontata in coerenza con il testo normativo sulle cessioni gratuite e la detrazione.

Simulazione C: campioni gratuiti e contrassegno “contestato”
Un produttore distribuisce 1.000 campioni (modico valore) in fiere; contrassegno apposto sulla confezione e materiale informativo. Se l’Ufficio sostiene che serva contrassegno indelebile su ogni unità, la difesa lavora su: testo normativo (“appositamente contrassegnati”) + dossier fotografico/procedure + giurisprudenza che discute la sufficienza di etichettature funzionali (es. Cass. 27795/2018 in fonti pubbliche).

Giurisprudenza essenziale aggiornata al 30 gennaio 2026 e conclusione

Giurisprudenza e fonti da citare in fondo all’atto difensivo

Di seguito una selezione “difensiva” delle fonti più spendibili (con double-check quando possibile):

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, art. 30 (testo degli artt. 2, 3 e 19-bis1 DPR 633/1972 con soglia 50 euro).
D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (Statuto del contribuente): art. 6-bis (contraddittorio preventivo: schema di atto, 60 giorni, annullabilità), art. 10-quater e 10-quinquies (autotutela obbligatoria e facoltativa), art. 10-ter (proporzionalità).
Decreto MEF 24 aprile 2024 (atti esclusi dal contraddittorio ex art. 6-bis).
D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (contenzioso tributario): abrogazioni (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992) e disciplina transitoria (decorrenza effetti).
Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 27795/2018 (campioni gratuiti, contrassegno): testo in copia e commento in fonti pubbliche (double-check).
Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 16253/2024 (campioni gratuiti): richiamata in rassegne e testi pubblici non istituzionali (double-check prudenziale).
Circolare 54/E (2002), quesito 16.6 “beni da offrire in omaggio”: principio di coordinamento fra limitazioni e spese di rappresentanza (soglia allora vigente).

Conclusione

Se l’Agenzia delle Entrate contesta l’IVA sugli omaggi, la tua difesa non deve essere “istintiva”, ma tecnica e chirurgica: prima qualificare correttamente l’operazione (bene proprio/non proprio; sotto o sopra soglia; campione o omaggio; bene o servizio), poi costruire un impianto probatorio coerente (costo unitario, finalità promozionale, contrassegno, tracciabilità), e infine usare gli strumenti procedurali oggi decisivi: contraddittorio preventivo (art. 6-bis), autotutela obbligatoria/facoltativa, e, se necessario, ricorso con motivi completi fin dall’inizio.

Soprattutto: agire subito fa la differenza. Le contestazioni IVA sugli omaggi diventano rapidamente rischio concreto di azioni di riscossione (cartelle, fermi, ipoteche, pignoramenti), e spesso l’unico errore irreversibile è perdere tempo nella fase “pre-atto” o nella fase immediatamente successiva alla notifica.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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