Avv. Giuseppe Angelo Monardo – Cassazionista e Gestore della Crisi (L. 3/2012) dirige uno studio multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale in diritto tributario e bancario. È iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), ed è anche Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo Studio Monardo assiste privati, professionisti e imprese in tutta Italia per trovare soluzioni concrete: analisi dell’atto di accertamento, ricorsi tributari, sospensioni e trattative con il Fisco, piani di rientro rateali o concordati, ed eventuali soluzioni giudiziali o stragiudiziali.
Contattaci per una consulenza personalizzata e scopri come ridurre le sanzioni fiscali ottenendo un accordo con l’Agenzia delle Entrate. Monardo e il suo team sapranno difenderti con strategie tempestive, anche in caso di pignoramenti o ipoteche.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Contesto Normativo e Giurisprudenziale
L’accertamento con adesione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario, disciplinato dagli artt. 2–9 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (Testo Unico Accertamento). Esso consente al contribuente di definire immediatamente le imposte contestate, riducendo costi, tempi e rischi di lite. In sede di adesione l’ufficio propone un accordo sulle imposte dovute sulla base di un contraddittorio istruttorio, e prevede una consistente riduzione delle sanzioni amministrative (e, talvolta, penali) normalmente irrogate.
Riduzione delle sanzioni: La legge stabilisce che in caso di definizione di un accertamento con adesione le sanzioni sono applicate in misura ridotta. Ad esempio, il D.Lgs. 218/1997 dispone che le sanzioni relative ai tributi definiti con adesione sono pari ad un quarto del minimo edittale previsto dalla legge . Confrontando questa misura con le sanzioni ordinarie (di regola pari al 90% dell’imposta), il risparmio è molto elevato.
Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 218/1997, inoltre, se il contribuente rinuncia a impugnare l’avviso di accertamento e non propone adesione, pagando invece quanto dovuto entro il termine di ricorso, le sanzioni si riducono a un terzo del minimo . In pratica:
- Con adesione: sanzione pari a 1/4 del minimo (art. 2 c.5 e art. 3 c.3 D.Lgs. 218/97) .
- Senza adesione, pagando entro 60 gg.: sanzione pari a 1/3 del minimo (art. 15 D.Lgs. 218/97) .
Ricordiamo che, anche in chiave fiscale, vale sempre il principio di buona fede (art. 10, Statuto del Contribuente – L. 212/2000) e di certezza del diritto. L’adesione, infatti, è considerata un atto amministrativo conclusivo del rapporto tributario: una volta perfezionata non può più essere impugnata . La Cassazione ha infatti confermato che la firma dell’atto di adesione “preclude la possibilità di impugnare l’originario avviso di accertamento” , poiché non è previsto alcuno ius poenitendi per il contribuente. In altre parole, firmare l’accordo comporta la definitiva accettazione della nuova pretesa fiscale (Tribunale, Commissione e Cassazione ritengono inammissibile ogni ricorso sull’atto originario) .
Accertamento e sanzioni penali: L’adesione al PVC (processo verbale di constatazione) introdotto dal D.Lgs. 13/2024 consente inoltre benefici penali (esimente di punibilità o riduzione di pena nei reati tributari) per chi estingue i debiti prima delle indagini penali . Ciò rafforza l’importanza di aderire, ove conveniente, per evitare conseguenze penali.
Giurisprudenza recente: La Cassazione ha più volte sottolineato gli effetti dell’adesione. In particolare, la CTR aveva giustamente rilevato che la riduzione delle sanzioni a 1/4 era “misura premiale” prevista solo in caso di adesione . La Cassazione ha ribadito che se un giudice di merito ha applicato automaticamente una sanzione minorata senza adesione, tale decisione dev’essere riformata perché la legge consente quel benefit solo sotto forma di adesione . Analogamente, se non si adempie a quanto concordato, l’atto originario torna efficace: in Cass. n. 26618/2024 la Corte ha precisato che la definizione si perfeziona con il versamento , quindi in mancanza di pagamento l’atto impositivo mantiene piena efficacia (e non è ammissibile un «recesso» ex post) .
Legge 87/2024 (riforma sanzioni): La recente riforma fiscale (D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87) ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio “a doppio binario”, con meccanismi di calcolo delle sanzioni commisurate all’imponibile anziché percentuali fisse. In generale le sanzioni massime si sono sensibilmente abbassate rispetto al passato, e sono stati previsti range progressivi in base alla dimensione dell’evasione. Questo dato impatta positivamente chi opta per la composizione con adesione, poiché le percentuali di riduzione (1/4 o 1/3) si applicano su basi già inferiori rispetto a prima.
Procedura Passo-passo dopo l’Avviso d’Accertamento
- Notifica dell’avviso di accertamento. Il contribuente riceve un avviso di accertamento o di rettifica (es. art. 36-bis DPR 600/1973 per IRPEF/IRES/IVA) in cui l’Ufficio comunica le imposte aggiuntive e le sanzioni calcolate. L’atto contiene motivazioni e gli elementi a supporto delle contestazioni (controlli, verifiche, dati bancari, etc.). È fondamentale leggere attentamente il verbale o atto: spesso vengono individuati errori formali o fattispecie contestate che possono essere argomentate.
- Termini per reagire (60 giorni). Dal giorno successivo alla notifica decorrono 60 giorni di tempo per attivare la procedura di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/97 art. 6). L’istanza va presentata (normalmente in forma libera o con modulistica dell’Agenzia) entro il termine di 60 giorni. L’istanza può essere proposta dal contribuente o dall’Ufficio stesso se interessato a definire la controversia senza ricorso. La richiesta d’adesione sospende automaticamente il termine per il ricorso tributario per altri 90 giorni (D.P.R. 600/1973, art. 17). Durante il contraddittorio l’atto impositivo resta sospeso: non si procede all’esecuzione né al pagamento di cartelle di pagamento per quel debito fino all’esito dell’adesione.
- Costituzione del contraddittorio. In sede di adesione, si convoca il contribuente (o il suo difensore) presso l’Ufficio finanziario entro 90 giorni dall’istanza, con eventuale richiesta documentale. In tale sede il contribuente può produrre documenti, spiegazioni e deduzioni che eventualmente modificano le risultanze dell’accertamento. Ad esempio, si possono proporre valutazioni diverse sulle scritture contabili, spiegare operazioni di incasso/prelievo bancario, oppure contestare la legalità dei controlli effettuati (art. 2727 c.c. sull’inversione dell’onere probatorio, art. 32 DPR 600/73 su estratti conto bancari, ecc.). Si possono inoltre chiedere sospensioni o rateizzazioni del pagamento delle imposte in definizione, secondo le regole vigenti.
- Redazione del verbale d’adesione. Se l’incontro è positivo (o comunque il contribuente ritiene conveniente accettare l’offerta), l’atto finale è il verbale d’adesione redatto da parte dell’Agenzia delle Entrate (art. 8 D.Lgs. 218/97). Il verbale indica imposte e sanzioni concordate, e deve essere firmato dal contribuente e dal funzionario. È importante verificare che l’accordo sia integrale (riguardi tutti i rilievi contestati nel verbale e tutti i periodi d’imposta). Il perfezionamento dell’adesione avviene di regola con il versamento delle somme pattuite : in sostanza, si sottoscrive l’atto solo dopo aver stabilito importi e modalità di pagamento (pagamento totale o con rateizzazione).
- Pagamento e perfezionamento. Firmato il verbale, il contribuente deve versare le somme concordate (imposte+interessi+sanzioni ridotte) entro i termini stabiliti. Se il pagamento (totale o prima rata+garanzie, se rateizzato) avviene, l’adesione si perfeziona: l’avviso di accertamento originario perde efficacia e non è più impugnabile . Se il contribuente non paga come pattuito, l’accordo decade e l’atto impositivo originario può essere nuovamente efficiente. Dal 2024 la Cassazione ha chiarito che non esiste un diritto di recesso: la firma impegna definitivamente e, in mancanza di pagamento, non si può impugnare l’atto con motivazione “validazione mancata del pagamento” . In tal caso l’ufficio si riallaccia all’avviso originario per esigere le somme.
- Termine per l’impugnazione. Se l’adesione fallisce (o non viene proposta), l’avviso resta impugnabile entro 60 giorni dalla notifica. Se, invece, si firmano gli atti di adesione, non è possibile impugnare l’avviso di accertamento originario . Se si opta comunque per il contenzioso, ogni termine deve essere rispettato (ricorso al Tribunale Tributario), altrimenti il debito si perfeziona.
Diritti del contribuente: Durante tutta la procedura valgono i principi costituzionali e di tutela giurisdizionale: il contribuente ha diritto a partecipare con un difensore (non è necessario restare da soli), può chiedere informazioni (accesso agli atti), ricorrere ai giudici tributari se l’adesione non va a buon fine, e può utilizzare gli strumenti deflativi alternativi (mediazione fiscale, ravvedimento operoso, piani di rientro da sovraindebitamento, ecc.). Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) garantisce il diritto al contraddittorio, alla motivazione degli atti e al giusto processo tributario.
Difese e Strategie Legali
L’accertamento con adesione non è obbligatorio: il contribuente può sempre rifiutarlo e impugnare l’atto in Commissione Tributaria se crede di aver ragione. Tuttavia, l’adesione offre vantaggi concreti (sanzioni ridotte, rapidità) che spesso rendono preferibile un accordo, anche parziale.
Come contestare l’avviso:
- Verifica formale e sostanziale: Controllare la corretta notifica, la forma legale dell’atto, il rispetto di termini di decadenza, l’applicazione del principio del contraddittorio nelle verifiche preliminari (DPR 600/73 art. 12-14). Ad esempio, errori nella notifica o omissioni documentali possono invalidare l’accertamento.
- Argomentazioni probatorie: Sulle contestazioni sostanziali (manifesta contabilità anomala, plusvalenze inesistenti, indebiti maggiori redditi) il contribuente deve dare prova contraria. Si può puntare all’inversione dell’onere probatorio (art. 2729 c.c.) oppure usare perizie ed esperti. L’obiettivo è ridurre la base imponibile oggetto di accertamento, così da diminuire l’imposta dovuta (e quindi la sanzione, che è proporzionale alla pretesa).
- Ulteriori impugnazioni: Se l’adesione non viene accettata o non si perfeziona, il contribuente può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dall’avviso (o dalla scadenza del termine di adesione). Nei giudizi tributari si discute il merito (e la legittimità) dell’avviso. La difesa si basa sul principio «ut singuli», ossia «i fatti derivano da singoli atti noti», imponendo di collegare ogni rilievo con i fatti documentati (Cass. 11102/2017 richiede indizi specifici, gravi e concordanti).
- Sospensiva del pagamento: Se si propone ricorso, è possibile richiedere la sospensione dell’atto esecutivo dell’Ufficio (art. 47 D.Lgs. 546/1992) depositando garanzie fideiussorie. Tale misura può bloccare pignoramenti o fermi.
- Ravvedimento e definizione agevolata: Indipendentemente dall’adesione, l’art. 17 del D.Lgs. 472/1997 consente di definire agevolmente le sole sanzioni (art. 17 c.2) pagando un terzo della sanzione irrogata . Il contribuente può quindi impugnare l’accertamento limitandosi a versare la sanzione ridotta, proseguendo il contenzioso solo sull’imposta. Se la causa poi si vince, non potrà però chiedere indietro le sanzioni già versate.
- Potenziamento delle garanzie legali: L’esperienza dello studio permette di evidenziare errori procedurali dell’Agenzia (ad es. l’utilizzo improprio di presunzioni legali senza prova di evasione) o violazioni di norme (art. 10 Statuto, legittima difesa, eccesso di potere). Inoltre, si può sfruttare l’analogia con altre procedure difensive (mediazione fiscale, accordi di cooperazione internazionale, tax ruling, ecc.) quando applicabili.
Uso dell’adesione come pressione: A volte il solo tentativo di adesione può indurre l’Agenzia a riconsiderare le proprie pretese. L’ufficio potrebbe accettare di ridurre anche l’imponibile, non solo la sanzione, per chiudere rapidamente il caso. In ogni caso, è fondamentale redigere con cura l’istanza di adesione, motivando ogni allegazione e corredando le obiezioni con documentazione probante (fatture, ricevute, estratti conto, perizie). Lo studio Monardo, coordinando avvocati e commercialisti, cura questa fase al dettaglio per massimizzare le possibilità di definizione favorevole.
Strumenti Alternativi e Complementari
Oltre all’accertamento con adesione, esistono altri strumenti deflativi o di composizione della crisi fiscale che possono aiutare il contribuente:
- Rottamazioni e definizioni agevolate (Pace Fiscale): Periodicamente la legge finanzia consente di definire senza interessi e con sanzioni molto ridotte (anche i ruoli esattoriali, tributi minori, liti pendenti). Esempi recenti sono la Rottamazione Ter (DL 119/2018) e la definizione agevolata liti (DL 34/2019 e DL 124/2019), che hanno fissato sanzioni al 10-20% dell’imponibile . Questi istituti possono essere utilizzati anche dopo aver ricevuto un avviso, stralciando parte del debito.
- Piani del consumatore ed esdebitazione: Se il contribuente è un privato in stato di sovraindebitamento (morosità generalizzata, ma non fallibile) può presentare un piano del consumatore (L. 3/2012) o un accordo di composizione della crisi. Questi strumenti, seguiti da un Gestore della Crisi (figura come quella in possesso di Monardo), permettono di rateizzare i debiti fiscali e ottenere l’eliminazione di quote di debito fino al 100% (esdebitazione) se non si hanno beni da escutere.
- Concordato preventivo o ristrutturazione (aziende): Le imprese possono valutare un concordato preventivo in continuità o liquidazione, o un accordo di ristrutturazione ex D.Lgs. 14/2019 (art. 182-bis L.F.). Queste soluzioni consensuali con i creditori (incluso l’Erario come creditore privilegiato) bloccano le esecuzioni fiscali, compresi pignoramenti di beni e fermi amministrativi. Lo Studio Monardo, come professionista fiduciario di un OCC e negoziatore della crisi, assiste nella predisposizione di questi piani complessi.
- Mediazione tributaria: Introdotta dal D.L. 98/2011, permette di rivolgersi a organismi di mediazione ADR prima del ricorso, a costi contenuti. Se accettata dall’Agenzia, consente di ottenere un accoglimento totale o parziale delle ragioni del contribuente, riducendo i tempi di giudizio.
- Rateizzazioni e dilazioni: Anche senza accordi complessi, esistono diverse possibilità di dilazionare i debiti tributari (art. 36-bis e 19 DPR 602/73, 2-bis, ecc.). In alcuni casi di crisi accertata, si può chiedere la sospensione temporanea dell’esecuzione fiscale (ad es. art. 54-bis DPR 602/73 per crisi d’impresa), evitando fermi o pignoramenti.
In sintesi, quando le imposte e le sanzioni appaiono onerose, conviene sempre valutare insieme a un professionista tutte le opzioni: adesione, definizione agevolata, piani di ristrutturazione finanziaria o procedure concorsuali. L’esperienza multidisciplinare dell’Avv. Monardo e del suo team permette di scegliere la soluzione migliore secondo la situazione patrimoniale e reddituale del debitore.
Errori Comuni e Consigli Pratici
- Non agire d’ufficio: Un errore comune è attendere passivamente il termine per il ricorso. È sempre meglio reagire tempestivamente, anche solo con una richiesta di chiarimenti o un incontro con l’Ufficio. Il silenzio rafforza la posizione dell’Agenzia.
- Non sottovalutare la difesa: A volte si tende a “chiudere in fretta” con l’ufficio per paura dell’aumento delle sanzioni. Invece, se si hanno dubbi sulle imputazioni, vale la pena impugnare o cercare l’adesione informale (art. 6 DPR 600/73). Il rischio è che il tributo venga confermato in pieno o con sanzioni piene se non si fa nulla.
- Attenzione alle scadenze: Per aderire servono atti entro 60 giorni e per ricorrere entro 60 giorni (o 90 giorni se feriali). Se si superano i termini non si potrà più contestare l’avviso. Va calcolato bene il termine iniziale (notifica a mano o a mezzo posta, considerando sospensioni estive o eventuali proroghe legislative).
- Definizione parziale: Se l’avviso contiene più tributi (es. IRPEF+IVA+IRAP), l’adesione deve normalmente essere integrale: si definiscono tutte le violazioni e tutti i periodi indicati. Non è ammessa adesione “a singhiozzo” su alcune voci e contenzioso su altre . Il contribuente rischia di vedersi respingere l’istanza se prova a escludere rigidamente qualche punto.
- Documentazione completa: Presentare una documentazione lacunosa o tardiva durante l’adesione è un errore. Bisogna produrre per tempo tutti i documenti in proprio possesso (libri contabili, fatture, contratti, ricevute, etc.) e spiegare eventuali anomalie contabili. Le argomentazioni vanno scritte chiaramente nell’istanza e sviluppate durante l’incontro.
- Evitare accordi troppo svantaggiosi: Anche se il risparmio sulle sanzioni è allettante, bisogna valutare se le imposte oggetto d’accertamento siano legittime. Se si firma un’adesione solo per “limitare i danni” senza aver prima impugnato posizioni palesemente illegittime, si rinuncia a difendersi. Lo studio verifica sempre se è possibile ridurre anche l’imponibile, non solo la sanzione.
- Attenzione ai debiti pregressi: In caso di violazioni pluriennali, l’adesione interessa di solito tutte le annualità elencate. Non si possono definire solo alcune annualità se il verbale ne conteneva di multiple . È importante valutare da subito l’impatto complessivo e la capacità di pagamento su più anni.
- Controllare gli accantonamenti penali: Se il verbale contestasse ipotesi di reato tributario (D.Lgs. 74/2000), l’adesione integrale (e il pagamento anche ridotto) può far applicare l’esimente di non punibilità ex art. 13 D.Lgs. 74/2000 . Per contro, se si rinuncia all’adesione, si perde anche questo beneficio penale.
Consigli operativi: Affidarsi subito a un professionista esperto, dotato di un team completo (commercialisti e tributaristi), per gestire la procedura in modo trasparente e completo. Monardo e collaboratori offrono una prima analisi GRATUITA dell’avviso e del quadro debitorio complessivo, evidenziando le possibili vie di uscita. Agire per tempo significa anche evitare escussioni coattive che possono complicare tutto (pignoramenti immobiliari, ipoteche, cartelle esattoriali).
Tabelle Riepilogative
| Strumento | Sanzione Residua | Condizioni |
|---|---|---|
| Accertamento con adesione (IRPEF/IRES/IVA) | 1/4 del minimo edittale | Adesione integrale a tutte le violazioni. Pagamento concordato. |
| Definizione agevolata delle sanzioni (art.17 D.Lgs.472/97) | 1/3 del minimo edittale | Presentazione entro 60 gg. dalla notifica. Renuncia ad impugnazione. |
| Adesione al verbale di constatazione (5-quater, D.Lgs.218/97) | 1/6 del minimo edittale | Adesione entro 30 gg. al PVC. Riduzione della sanzione di 50%. |
| Pagamento volontario (entro 30 gg.) | 1/10 o 1/8 del minimo (ravvedimento breve) | Regolarizzazione omessa in 30 o 90 gg. dall’errore. |
| PagoSicuro + saldo (Definiz. accert.) | 1/3 del minimo (art.15, D.Lgs.218/97) | Rinuncia a ricorso + pagamento complessivo entro 60 gg. |
| Accordi di ristrutturazione o piani di crisi | Zero sanzione (fino a 100% del debito azzerabile) | Procedura dedicata L.3/2012 o Concordato – con esdebitazione. |
Domande Frequenti (FAQ)
- Che cos’è l’accertamento con adesione?
È una procedura amministrativa (D.Lgs. 218/97) che permette di chiudere un avviso di accertamento con un accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate. Il contribuente rinuncia al ricorso in tribunale e paga immediatamente (anche con rate) somme concordate, beneficiando di riduzioni di sanzioni. Si instaura un contraddittorio tra le parti per rivedere l’atto. - Quali sanzioni si pagano con l’adesione?
Le sanzioni amministrative tributari (art. 13, D.Lgs. 472/97) previste dall’avviso vengono ridotte a 1/4 del minimo . Ad esempio, se l’avviso conteneva una sanzione al 90% (periodo 2018/’23), in adesione si scende al 22,5%. Per IVA e altre imposte, analogamente, si applica 1/4 del minimo (salvo eccezioni di legge). - Che differenza c’è tra adesione e mediazione?
L’adesione (art. 2–9 D.Lgs. 218/97) è una definizione vincolante: una volta firmato e pagato, il debito è chiuso (sembra un atto esecutivo). La mediazione (art. 48-bis D.Lgs. 546/92) è un tentativo facoltativo di conciliazione gestito da organismi terzi (Mediatori Fiscali). In adesione l’ufficio propone, mentre nella mediazione può succedere al contrario. In ogni caso entrambi sospendono temporaneamente i termini del contenzioso. - Entro quando devo decidere se aderire?
In generale hai 60 giorni dalla notifica dell’avviso per presentare domanda di adesione (art. 6 D.Lgs. 218/97). Nel caso di adesione al verbale di constatazione (PVC), il termine è di 30 giorni . Trascorsi questi termini, l’atto è definitivo e puoi solo ricorrere in Tribunale contro di esso. È possibile comunque, senza limiti temporali, pagare le imposte spontaneamente (ravvedimento operoso) con sanzioni ridotte secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/97. - Posso rateizzare il pagamento nell’adesione?
Sì. L’Agenzia delle Entrate di solito consente il pagamento dilazionato del concordato. Normalmente si può frazionare l’importo in più anni (il limite massimo varia di anno in anno). Il contribuente deve fornire garanzie (ad es. ipoteca, fideiussione bancaria) se chiede rate fino a 72 mesi. In caso di inadempienza, l’accordo decade. - E se firma l’adesione ma non paga?
Se sottoscrivi il verbale d’adesione e poi ometti di pagare, non potrai impugnare l’avviso originario . Anzi, la Cassazione ha chiarito che non esiste alcuna facoltà di recesso: la sottoscrizione vincola subito. Di fatto l’avviso di accertamento iniziale torna efficace, e l’Agenzia può agire per riscuotere le somme (addebito indiretto). Perciò è essenziale essere certi della fattibilità del piano di pagamento prima di firmare. - Posso contestare l’avviso in tribunale invece che aderire?
Sì, puoi impugnare l’avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale nel termine ordinario (60 giorni). La scelta dipende dalla fondatezza delle tue ragioni e dalla convenienza economica. Impugnare ti lascia la possibilità di annullare tutto l’avviso, ma comporta tempi e costi maggiori e l’incertezza del giudice. Se la tua difesa è solida, può valere la pena. In alternativa, puoi impugnare anche impugnando solo le imposte (con definizione agevolata delle sanzioni, art. 17 D.Lgs. 472/97) . - Cosa succede se vinco il contenzioso dopo aver definito le sanzioni?
Se hai pagato la definizione agevolata delle sanzioni (1/3) e poi il giudice ti dà ragione sulle imposte, non potrai chiedere il rimborso delle sanzioni già versate . Esse sono considerate definitive perché già definìte bonariamente. Per questo la difesa deve valutare se è meglio rischiare il contenzioso totale o limitarsi a definire subito le sanzioni. - Cos’è il ravvedimento operoso e come incide sulle sanzioni?
Il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/97) consente di sanare autonomamente alcuni errori o omissioni dichiarative con sanzioni ridotte, prima che l’ufficio accerti. Ad es.: pagamenti entro 30 giorni dall’errore portano sanzioni all’1/10 del minimo (art. 13 c.1 lett. a, 472/97). Entro 90 giorni si scende all’1/9 (c.1 lett. a-bis), e oltre un anno fino al termine di presentazione della dichiarazione successiva si applica l’1/7 (c.1 lett. b-bis) o 1/6 se oltre un anno (c.1 lett. b-ter) . Quindi, se decidi di non aderire o ricorrere, puoi comunque correggere spontaneamente gli errori pagando sanzioni minori secondo questi scaglioni e pagando subito il tributo omesso. - Quali sono gli obblighi di rappresentanza nel contraddittorio?
In sede di adesione è obbligatorio il contraddittorio con il contribuente che può farsi assistere da un difensore (avvocato o commercialista). La Legge dice che l’istanza deve essere congiunta se emessa dal contribuente e dall’ufficio (art. 6 c.2-bis). Dopo l’incontro, il verbale d’adesione va firmato personalmente dal contribuente o dall’incaricato con delega scritta (o procura). È importante non farsi trovar impreparati: si può nominare un procuratore speciale o un commissario ad acta, ma in genere la stessa partecipazione attiva è sufficiente. - Come comportarsi con accertamenti integrativi?
Anche dopo aver firmato un’adesione, l’Amministrazione può emettere un accertamento integrativo ex art. 43 DPR 600/73 se emergono nuovi elementi non noti al momento dell’adesione . Tuttavia, tale atto deve basarsi su fatti nuovi e non poteva essere già censurato o già oggetto d’adesione. Se si pervengono a un accordo con adesione, in genere si pongono clausole di fissità di tutti i fatti emersi, limitando la base di possibili accertamenti futuri. - Quali sanzioni penali si riducono con l’adesione?
L’adesione può avere ripercussioni anche in sede penale: ad es., chi salda debiti tributari prima dell’apertura del dibattimento beneficia della esimente di non punibilità ex art. 13 D.Lgs. 74/2000 sui reati di omesso versamento IVA e indebita compensazione . In pratica, estinguendo i debiti (anche con sanzioni ridotte), si evita il processo penale. Per i reati più gravi di dichiarazione fraudolenta o infedele, esiste comunque uno sconto di pena fino alla metà (art. 13-bis D.Lgs. 74/2000) se il pagamento avviene entro l’inizio del dibattimento. Quindi l’adesione accelerata aiuta anche sotto il profilo del diritto penale tributario. - Posso rateizzare senza adesione?
Sì. Anche senza procedere all’adesione, l’Agenzia consente rateizzazioni ordinarie fino a 72 mesi se richieste. La rateizzazione ordinaria, però, non riduce le sanzioni: queste rimangono quelle piene contestate. Per ottenere il beneficio di sanzioni minori occorre utilizzare gli istituti deflativi (adesione, definizione, ravvedimento). Un’altra opzione è la procedura di rateazione straordinaria per crisi d’impresa (art. 54-bis DPR 602/73), che sospende pignoramenti e prevede piani di rientro concordati con l’Agenzia fino a 120 mesi, con tempi di pagamento allungati. - Quali termini valgono se faccio appello e adesione?
In presenza di una procedura di accertamento con adesione, i 90 giorni di sospensione degli atti (art. 17 DPR 600/73) si sommano ai 60 giorni per proporre ricorso al giudice tributario. Tuttavia la Cassazione e la prassi considerano alternativi ricorso e adesione: non è possibile impugnare e poi far valere l’adesione, né viceversa . Si sceglie una via: o si conclude un accordo oppure si va in giudizio. - Cosa succede in caso di adesione integrale al PVC?
Con la nuova disciplina (D.Lgs. 13/2024) il contribuente può aderire anche prima della formale notifica di un avviso d’accertamento, semplicemente aderendo al verbale di constatazione redatto dai verificatori. In questo caso le sanzioni si riducono ulteriormente. Concretamente, l’art. 5-quater del D.Lgs. 218/97 (introdotto nel 2024) stabilisce che le sanzioni ordinarie (1/4 di minimo) sono dimezzate , ossia diventano 1/6 del minimo edittale. Questo strumento è particolarmente utile se la verifica non è ancora formale: aderendo subito si evita l’avviso e si tagliano ancora di più le sanzioni. - Si può definire solo un periodo d’imposta dell’avviso?
No, generalmente l’adesione deve riguardare tutte le annualità (o tutte le imposte e violazioni) indicate nell’avviso o nel verbale . Non è consentito definire solo alcune parti delle violazioni sostanziali senza definire tutte le correlate (ad esempio, non si possono definire solo IRPEF senza includere le relative IVA determinate). Se l’avviso abbraccia più anni, l’adesione è globale su tutti i periodi coinvolti. - Chi può proporre adesione? Anche un terzo (es. marito o socio)?
L’istanza di adesione può essere proposta dal contribuente o dall’Ufficio (art. 6 D.Lgs. 218/97). Se il contribuente ha debiti solidali (ad es. amministratori o soci di società di persone), anche loro possono proporre adesione. L’importante è che chi firma abbia titolo a impegnare il contribuente (es. legale rappresentante). Gli avvocati o consulenti possono redigere l’istanza ma il firmatario deve essere il contribuente stesso (o suo rappresentante legale con delega specifica). - Come si calcolano le sanzioni in fase di giudizio?
In tribunale l’imposizione sanzionatoria segue il c.d. “codice dei tributi” (D.Lgs. 472/97). In sede contenziosa, il giudice può ridurre le sanzioni entro i limiti del minimo e massimo, in base alla formula dell’art. 16-17 D.Lgs. 472/97 (ricorso all’effettività dell’evasione, diligenza del contribuente, recidiva, ecc.). In genere, se l’adesione non c’è e il giudice conferma l’accertamento, può ridurre al 50-75% del minimo (a seconda del caso e delle modifiche normative), ma non ai livelli di adesione . Per questo l’adesione è più premiante rispetto a un semplice giudizio. - Quali norme costituzionali tutelano il contribuente?
Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) garantisce diritti fondamentali: le persone offese da un accertamento hanno diritto alla motivazione adeguata (art. 7), al contraddittorio (art. 12), alla certezza del diritto, e non possono subire trattamenti “diseguali” (art. 10). Inoltre l’art. 3 Cost. impone parità di trattamento, e l’art. 24 Cost. garantisce il diritto di difesa in giudizio. Queste previsioni possono aiutare a contestare vizi procedurali degli accertamenti. - Come funziona la non punibilità per reato tributario?
Se con l’adesione (anche con pagamento ridotto) si estinguono totalmente i debiti tributari prima dell’apertura del dibattimento, si applica l’art. 13 D.Lgs. 74/2000 e il contribuente non è punibile per i reati di omesso versamento IVA o indebita compensazione (nella forma meno grave) . Ciò vuol dire che, praticando l’adesione-Pagamento, si ottiene anche l’esenzione da pena penale. Se invece si firmasse l’adesione ma i debiti non fossero saldati, si perderebbe tale beneficio.
Simulazioni Pratiche
- Esempio 1: un professionista riceve avviso di accertamento IRPEF 2019 per €50.000 di imponibile evaso + sanzione al 90% (€45.000). In Tribunale la sanzione sarebbe stata ridotta (ad es. al 20% del minimo, ipotizziamo €4.000). Con adesione, invece, paga solo 25% del minimo: se il minimo previsto per la violazione fosse ad es. €16.000, paga €4.000 (ossia 25% di €16.000) come sanzione . Il risparmio è enorme (da €45.000 a €4.000).
- Esempio 2: contribuente con avviso di accertamento IVA e IRPEF di €100.000 e sanzione comminata del 90% (€90.000). Non presentando adesione, definendo solo le sanzioni (art.17 D.Lgs 472/97) dovrebbe pagare 1/3 di €90.000 = €30.000 . Se invece propone adesione e l’Ufficio accorda la riduzione al 25%, pagherà €22.500 (supponendo sempre minimi equivalenti).
- Esempio 3: avviso conano di contabilità cd. società di persone: con adesione definitiva, oltre alle sanzioni ridotte (1/4), il contribuente può risparmiare anche sugli interessi e sulle imposte, grazie alla deduzione piena degli importi contestati (limitando il reddito accertato). In caso di impugnazione tradizionale, il tribunale potrebbe ridurre il reddito con criteri contabili ed equiparativi, ma spesso l’adesione consente una definizione più rapida e sicura dei conti.
In ogni simulazione è fondamentale verificare: – Qual è il minimo edittale della sanzione (differente per ogni tipo di violazione).
– Se l’atto contiene più imposte, l’adesione è complessiva.
– I tassi di interesse legale applicabili sulle somme concordate, che devono sempre essere aggiunti al pagamento.
Grazie ai calcoli reali e alla consulenza personalizzata, lo Studio Monardo aiuta il cliente a capire subito quanto conviene aderire piuttosto che impugnare.
Conclusione
L’adesione al Fisco è uno strumento potentissimo per ridurre le sanzioni e chiudere rapidamente le vertenze tributarie . In sintesi: firmando un accordo i debiti fiscali si estinguono pagando soltanto un quarto del minimo delle sanzioni (anziché ben oltre) e gli interessi legali dovuti, evitando costi di giudizio. Le competenze di Avv. Monardo e del suo team multidisciplinare consentono di valutare tutti i profili del caso (risvolti contabili, penali, crisi d’impresa) per impostare la migliore strategia difensiva. Agire tempestivamente è cruciale per bloccare eventuali azioni esecutive (pignoramenti immobiliari, fermo auto, ipoteche) e per salvaguardare il patrimonio.
In conclusione, le difese legali più efficaci sono quelle pianificate con cura: esaminare insieme tutti i documenti, individuare errori del Fisco, sfruttare gli strumenti deflativi (accertamento con adesione, definizione agevolata, ravvedimento, piani di rientro) e, se necessario, attivare procedure concorsuali (accordi di ristrutturazione, concordati, piani del consumatore) per ottenere la massima riduzione possibile dei debiti tributari. Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione, consigliarti il percorso ottimale e assisterti dall’inizio alla fine del procedimento.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team di professionisti esperti valuteranno il tuo caso, bloccheranno le azioni esecutive (ipoteche, pignoramenti, fermi) e costruiranno una strategia concreta e tempestiva per ridurre le sanzioni e difenderti efficacemente.
Sentenze in materia: Corte di Cassazione, Cass. 25/05/2023 n. 14666 ; Cass. 14/10/2024 n. 26618 ; Corte Costituzionale n. 228/2014; ecc. (per un approfondimento si veda la bibliografia normativa e giurisprudenziale più aggiornata).
