Quali Sono I Termini Di Decadenza Dell’Accertamento Dell’agenzia Entrate: Guida Spiegata

Introduzione

La decadenza dell’accertamento fiscale è un tema cruciale per ogni contribuente: se ignorata può portare alla notificazione di atti impositivi illegittimi, con rischi di sanzioni e condanne. Conoscere bene i termini di decadenza consente di individuare in tempo eventuali violazioni procedurali dell’Amministrazione finanziaria e di esercitare le proprie difese. Nel corso di questo articolo analizzeremo le regole normative (DPR 600/1973, DPR 633/1972, D.Lgs., L., sentenze di Cassazione, ecc.), le novità emergenziali (es. sospensione Covid) e i recenti provvedimenti (ad es. Concordato Preventivo Biennale), fornendo soluzioni concrete per contestare o evitare l’accertamento.

All’interno dell’introduzione presentiamo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista nonché Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L.3/2012) e fiduciario di un organismo di composizione della crisi (OCC). L’Avv. Monardo, con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale nei settori bancario e tributario, offre consulenza specializzata: dall’analisi dell’atto impositivo alla predisposizione di ricorsi tributari, dalle richieste di sospensione (es. ex art. 6-bis L.212/2000) alle trattative con l’Agenzia, fino a piani di rientro (piano del consumatore o concordato), soluzioni giudiziali e stragiudiziali. Con competenze riconosciute (Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L.118/2021), l’Avv. Monardo e il suo team possono intervenire tempestivamente per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o cartelle esattoriali, proteggendo i diritti del contribuente.

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Quadro normativo e giurisprudenziale

Termini generali per redditi, IVA e tributi locali

Per le imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) l’art. 43 del DPR 600/1973 stabilisce che “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione” . Ciò significa, ad esempio, che una dichiarazione dei redditi presentata nel 2022 può essere impugnata dal Fisco fino al 31/12/2027. Se invece la dichiarazione è omessa o nulla, il termine scende al settimo anno successivo (ad es. redditi 2022 con dichiarazione non presentata: decadenza al 31/12/2029).

Per l’IVA e le imposte sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi (art. 57 DPR 633/1972) vale analogamente il termine ordinario “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione” , con i medesimi meccanismi di allungamento se la dichiarazione manca (settimo anno). In sostanza, per il contribuente privato o l’azienda, dal 2017 in poi la regola base è il quinquennio: il Fisco deve notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno di imposta. (Prima dell’1/1/2017, invece, la scadenza ordinaria era entro il quarto anno successivo per le dichiarazioni regolarmente presentate).

Analoghi termini quinquennali si applicano ai tributi locali. Ad esempio, per l’IMU e altre imposte patrimoniali comunali, la legge ha stabilito di norma un termine di accertamento di cinque anni (art. 1 comma 758, L. 160/2019 ha confermato il termine quinquennale già previsto dalle norme precedenti). La Cassazione ha chiarito che anche per l’IMU l’efficacia della notifica va valutata secondo la scissione soggettiva (vale a dire la data in cui l’ufficio ha ultimato le formalità di consegna, non quella in cui il contribuente ha effettivamente ricevuto l’atto) . In sintesi: gli accertamenti IMU devono anch’essi rispettare il termine quinquennale (salvo raddoppi negli anni precedenti la Finanziaria 2016), e la loro validità dipende dalla data postale o telematica di presa in carico del documento da parte del destinatario fiscale.

Riduzioni e proroghe speciali

Sul piano tributario sono previsti «premi premiali» che riducono i termini di decadenza: ad esempio, il D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 (modificato dal DL 50/2017 e DL 87/2018) riduce di 2 anni i termini di accertamento per chi garantisce la tracciabilità dei pagamenti (pagamenti tracciati superiori a 500 €) . Analogamente, la legge n. 214/2011 (art.10, c.1 lett. e) aveva previsto una riduzione di 1 anno per gli esercenti attività professionali o imprese individuali che dichiarano i propri redditi (adeguamenti studi di settore) . Questi benefici si applicano solo se il contribuente li comunica in dichiarazione. In presenza di tali condizioni, ad esempio per un contribuente che nel 2020 ha dichiarato ricavi mediante il regime forfetario con fatture elettroniche tracciate, l’orizzonte di decadenza si estingue in anticipo (3° anno successivo anziché 5°).

Il legislatore prevede anche alcune proroghe eccezionali dei termini di decadenza: ad es., l’art. 5-quater del DL 167/1990 (come modificato da DL 153/2015 conv. L.187/2015) ha fissato al 31 dicembre 2016 – in deroga agli ordinari – i termini di decadenza per le annualità e violazioni oggetto di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) . Nell’emergenza Covid-19, l’art. 67 del DL 18/2020 (Cura Italia) ha sospeso per 85 giorni (8 marzo–31 maggio 2020) vari termini fiscali, inclusi quelli di accertamento. Con l’ordinanza Cass. n. 960/2025 le Sezioni Unite hanno chiarito che la sospensione produce uno spostamento in avanti dei termini di decadenza pari a 85 giorni . La Cassazione di luglio 2025 (ordinanza n. 21765/2025) ha confermato questo orientamento anche per gli atti IMU: l’emergenza Covid fa slittare la scadenza allargandola di 85 giorni . In pratica, per i periodi d’imposta le cui dichiarazioni erano state presentate prima del 31/5/2020, i termini decadenziali (ad es. quinquennio IRPEF 2019-2023) risultano prorogati di 85 giorni rispetto alla scadenza ordinaria .

Dal 2024 è entrato in vigore il Concordato Preventivo Biennale (CPB) introdotto dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Per i contribuenti che hanno scelto il CPB 2025-2026, la legge prevede un differimento automatico di un anno dei termini di accertamento delle annualità interessate (art. 34) . In pratica, un avviso di accertamento che sarebbe decaduto il 31/12/2025 scade invece al 31/12/2026 per chi aderisce al CPB (e addirittura al 31/12/2027 se si fa anche il “ravvedimento” speciale previsto). Tali novità vanno integrate al calcolo normale dei termini.

Infine, attenzione alle particolarità procedurali. Se l’ufficio notifica uno “schema di atto” ai fini del contraddittorio, la legge (art. 6-bis L.212/2000) stabilisce che i termini di decadenza sono “congelati” fino alla chiusura di tale contraddittorio (si estendono fino a 60 giorni dopo la conclusione del contraddittorio obbligatorio) . Nel contraddittorio facoltativo ex D.Lgs. 218/1997, se tra la data di comparizione e la data originaria di decadenza mancano meno di 90 giorni, la decadenza si sposta automaticamente oltre di 120 giorni . Anche questi casi speciali possono spostare la scadenza ordinaria.

Procedura dopo la notifica dell’atto: passi e diritti del contribuente

Dopo che l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento (o un invito all’adesione/contraddittorio), il contribuente deve agire subito. Ecco i punti chiave da ricordare in ordine cronologico:

  1. Verifica di forma e presupposti: controllare subito la data di notificazione rispetto ai termini di decadenza calcolati (come illustrato sopra). Se la notifica arriva oltre la decadenza, l’atto è illegittimo e si può eccepire la decadenza nel ricorso. Verificare inoltre se sussistono gli atti presupposti (es. contraddittorio obbligatorio, eventuali richieste di documenti ecc.) e se tutti i requisiti formali (mancata motivazione, errori materiale) sono rispettati.
  2. Termine per il ricorso: va proposto presso la Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso o delle ulteriori comunicazioni. Il ricorso può basarsi su questioni di decadenza, nullità dell’atto, erronea applicazione di norme, vizi di forma o calcolo, ecc. Se c’è urgenza o soprassalto atti esecutivi (fermo amministrativo, pignoramento, ecc.), si può chiedere la fissazione dell’udienza entro 30 giorni (ottenendo, in caso di ricorso inammissibile o tardivo, una multa di 300€ invece che imporre il merito).
  3. Sospensione del procedimento di riscossione: con l’instaurazione del giudizio tributario, la riscossione dell’imposta accertata viene sospesa d’ufficio per legge (il contribuente dovrà comunque pagare la tassa di iscrizione a ruolo, pagabile in 3 rate, per conservare la sospensione). L’Avv. Monardo e il team possono chiedere la sospensione cautelare degli effetti esecutivi (es. estrazione di fermi o ipoteche) in casi di particolare gravità, presentando apposito ricorso d’urgenza o istanza di sospensione ex lege.
  4. Attività difensiva: nel ricorso si allegano eventuali documenti a difesa, si espongono motivi tecnici, e si possono al contempo attivare mediazioni stragiudiziali (ad esempio rottamazione/quota sanzioni, saldo e stralcio, accordi di ristrutturazione dei debiti tributari). Il nostro staff valuta se procedere solo per via giudiziale o intraprendere parallelamente trattative con l’Amministrazione finanziaria, per esempio definendo il contenzioso con il contraddittorio oppure con l’adesione.
  5. Decisione e eventuale impugnazione: se la CTP accoglie il ricorso, l’avviso è annullato; in caso negativo, si può appellare in Commissione Tributaria Regionale entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Infine, è possibile ricorrere in Cassazione su questioni di legittimità (salvo materie esclusivamente di merito).

Durante ogni fase, l’assistenza dell’Avv. Monardo è fondamentale: il suo studio fornirà supporto concreto (redazione atti, raccolta documentale, rappresentanza in giudizio) e individuerà la strategia più idonea — ad esempio, eccepire subito la decadenza o concentrarsi su una nullità tecnica, valutando anche la convenienza di accordi stragiudiziali (come la definizione agevolata).

Difese e strategie legali

Il contribuente può far valere diverse eccezioni contro un avviso di accertamento:

  • Eccezione di decadenza: la prima, spesso decisiva, difesa consiste nel rilevare che l’avviso è stato notificato oltre il termine di decadenza previsto dalla legge. In tal caso, l’avviso è nullo per decadenza dell’azione accertatrice (art. 43 D.P.R. 600/1973) . Bisogna calcolare esattamente il termine in base all’anno di imposta, eventuali riduzioni (ISA, tracciabilità) e le eccezioni (Covid, contraddittorio, CPB) che abbiamo visto. L’eccezione di decadenza va sollevata con il primo ricorso, altrimenti si perde per sempre.
  • Nullità formali: se l’avviso manca di elementi essenziali (es. non indica i riferimenti normativi, gli atti presupposti, non specifica i nuovi elementi scoperti, art. 43 c.3 DPR 600/73) o se la notifica è viziata (invio a indirizzo errato), è impugnabile per nullità. Anche qui Ag. Entrate rischia l’annullamento dell’atto.
  • Errore di diritto o calcolo: va esposto nel merito del ricorso ogni errore di calcolo dell’imposta, mancanza di prova di operazioni o rette non dovute, ecc. Spesso i contenziosi vertono su questioni tecniche (ad es. qualificazione di un operazione, applicazione di un’aliquota). In questa fase è utile allegare documentazione e chiedere ulteriori indagini all’ufficio (es. contraddittorio istruttorio).
  • Utilizzo di strumenti deflattivi: l’Avv. Monardo valuta l’opportunità di ricorrere a strumenti agevolativi alternativi: ad esempio la rottamazione delle cartelle (estrinsecata con le definizioni agevolate varate nel tempo, come la “Rottamazione Ter”, il “Saldo e stralcio” o la cosiddetta “Ri-strutturazione del debito” in corso), i piani del consumatore (per i privati sovraindebitati) o i patti di ristrutturazione societaria (D.Lgs. 17 gennaio 2012 n. 14, se fattibile). Queste soluzioni possono sanare il debito in modo più favorevole del contenzioso; l’assistenza professionale aiuta il contribuente a capire quale strada convenga di più.
  • Richieste cautelari: in caso di urgenza (rischio pignoramento dei beni, fermi mezzi, iscrizioni ipotecarie, etc.), è possibile chiedere misure cautelari al giudice tributario o ordinario per sospendere la riscossione coattiva in attesa della sentenza. Lo studio legale prepara le istanze di sospensione urgente, seguendo la procedura dell’art. 47 bis DPR 602/1973, ove necessario.

In generale, l’approccio difensivo segue il principio di aggredire subito i vizi maggiori dell’atto (decadenza, nullità) e contestualmente mettere l’Agenzia di fronte a possibili strade di definizione (accordo, versamenti rateali, sanatorie). Un contributo essenziale dello staff multidisciplinare dell’Avv. Monardo è l’integrazione dell’analisi legale con quella fiscale e contabile: questo consente di preparare ricorsi solidi e piani di rientro realistici, negoziando con conoscenza di causa.

Strumenti alternativi e definizioni agevolate

Esistono infine strumenti straordinari per chi è in difficoltà col fisco:
Rottamazioni/Definizioni agevolate: definizioni agevolate periodiche (come la “rottamazione-ter” o il “saldo e stralcio” introdotti negli ultimi anni) permettono di estinguere le pendenze fiscali (cartelle esattoriali) pagando solo tributo e interessi, con sconto di sanzioni. Il contribuente può aderire con domanda e pagare secondo nuove scadenze. L’Avv. Monardo valuta se sono in corso proposte per nuove sanatorie (ad es. Rottamazione Quinquies 2026) che possano riguardare il caso concreto e ne assiste l’adesione.
Piani del Consumatore e Concordato: per i privati o professionisti sovraindebitati, la Legge 3/2012 (piani del consumatore) consente di ristrutturare i debiti fiscali/inps con pagamento rateale e cancellazione delle sanzioni. In ambito d’impresa, invece, si può ricorrere al Concordato Preventivo o agli accordi di ristrutturazione dei debiti (D.Lgs. 14/2012 o D.Lgs. 18/2015) per rinegoziare l’esposizione tributaria con i creditori. Il nostro studio fornisce consulenza specializzata nella gestione della crisi da sovraindebitamento e nei concordati, guidando il contribuente nella predisposizione del piano e nella trattativa con creditori e Agenzia.
Esdebitazione: chi ottiene il piano o concordato e rispetta i piani può chiedere l’esdebitazione dei debiti residui, che cancella le rimanenti cartelle. Ciò richiede un percorso amministrativo/giudiziario mirato, che l’Avv. Monardo coordina per il cliente.

L’obiettivo è sempre concreto: ridurre il debito tributario usando le opportunità legali disponibili, evitando l’esecuzione, e giungendo in alcuni casi alla chiusura totale del contenzioso con pagamenti contenuti.

Errori comuni e consigli pratici

  • Non ignorare gli avvisi: il peggior errore è non leggere o accantonare l’avviso fiscale ricevuto. Anche se un atto sembra scoraggiante, va valutato subito; potrebbe scadere nei termini o essere annullabile.
  • Confondere prescrizione e decadenza: la prescrizione (estinzione del credito tributario) è diversa dalla decadenza (estinzione del potere di accertamento). Un avviso notificato dopo la prescrizione dell’imposta può essere comunque valido se notificato entro la decadenza. Il contribuente deve controllare soprattutto il termine di decadenza per impugnare l’atto.
  • Perdere i termini del ricorso: ricordiamo che il ricorso tributario scade in 60 giorni dall’atto (per le imposte sui redditi e IVA). Non fare il ricorso o farlo oltre termine comporta l’improcedibilità. Sempre l’Avv. Monardo verifica e rispetta i termini processuali, anche per le memorie integrative.
  • Mancata esibizione documenti: non fornire i documenti richiesti dall’ufficio può far scattare accertamenti d’ufficio più gravosi. Se l’Agenzia richiede dati (es. fatture, registri), conviene prepararli prontamente e, se necessario, farli analizzare dal team.
  • Errore nei calcoli personali: spesso i contribuenti sbagliano le date. Ad esempio, se presento una dichiarazione nel marzo 2024 (per il 2023), la decadenza ordinaria è il 31/12/2028 – non il 2029. Il conteggio va fatto con precisione (anche considerando festività e termini sospesi). Il consiglio pratico: chiedere a un professionista di calcolare formalmente la data di scadenza.
  • Trascurare le novità legislative: i termini di decadenza possono cambiare con nuove leggi (come accaduto di recente con il CPB o con il Codice delle Sanzioni 2024/26). È prudente verificare se normative successive alla notifica (es. trascrizioni di fatture elettroniche obbligatorie, influsso di nuovi regime) possono influire sul proprio caso. L’aggiornamento costante è fondamentale; il team Monardo monitora le novità e informa il cliente tempestivamente.

Tabelle riepilogative

Contesto/RegimeTermine ordinario decadenzaEffetti Riduzioni/ProrogheFonte normativa
Dichiarazione presentata (IRPEF, IVA, IRAP)31/12 del 5° anno successivo (ad es. redditi 2019 → scade 31/12/2024)– Nessuno (rispetta 5 anni)<br>- Se tracciabilità pagamenti (D.Lgs.127/15) – scadenza 2 anni prima (31/12/2022 per esempio) <br>- Se ISA (riforma 2015-22) – scadenza 1 anno prima (31/12/2023)DPR 600/73 art.43; DPR 633/72 art.57; DLgs.127/15 art.3; L.201/2011 art.10
Dichiarazione omessa o nulla31/12 del 7° anno successivo (es. no dichiaraz. 2019 → scade 31/12/2026)– Se omissioni da studi di settore con adeguamento, termine ridotto a 6 anni (se in beneficio) <br>- In caso di reato (auto-denuncia DL 167/90) raddoppio del termine fino a 10 anni (per violazioni gravi)DPR 600/73, DPR 633/72, L.208/2015 comma 132
Accertamento su imponibili “black list” (paradisi)Termine ordinario raddoppiato (10 anni) per omissioni dichiarazioni RW (art. 12 D.L. 78/2009)– Nessuna ulteriore proroga (già moltiplicato)D.L. 30/12/2009 n.194 art.12 (conv. L.26/2010)
Contenzioso con contraddittorio obbligatorioTermini congelati fino a fine contraddittorio (si aggiungono 60 gg min. dal termine)– Lo schema di atto ferma i termini di decadenza per concedere 60 gg di confronto (ex art.6-bis L.212/2000)L. 27 luglio 2000, n. 212 art. 6-bis
Contraddittorio preventivo facoltativo (DLgs. 218/97)Se tra invito e decadenza ordinaria mancano <90 gg → decadenza posticipata di 120 gg– +120 gg di proroga automatica (art.5 co.3-bis DLgs.218/97)D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 art. 5, co.3-bis
Sospensione Covid-19 (DL 18/2020)Termini “spostati” di 85 giorni (per attività in corso all’8/3/2020)– Tutte le decadenze in corso al 8/3/2020 slittano di 85 gg (es. scadenza 31/12/2024 → 26/03/2025)DL 18/2020 art.67, co.1; Cass. 960/2025
Concordato Preventivo Biennale (CPB) (L.2024)Termine ordinari prorogati di 1 anno per annualità concordate– Adesione CPB→ decadenza +1 anno (2025→2026) <br>- Se anche “sanatoria”, +2 anni (2025→2027)D.Lgs. 12 feb 2024, n.13 art.34
Tributi locali (IMU, TARI, ecc.)Quinquennale ordinario (come IRPEF/IVA)– Norme specifiche esistenti; IMU segue 5 anni <br>- Cassazione: conta la data di consegna postale, scissione soggettivaD.Lgs. 23/2011 art. 9 (IMU); giurisprudenza (Cass. 21765/2025)

FAQ: Domande frequenti

  1. Cos’è il termine di decadenza dell’accertamento?
    È il tempo massimo entro cui l’Agenzia delle Entrate può notificare l’avviso di accertamento. Trascorso tale termine senza atti, l’Ente decade dal potere di accertare. Ad esempio, art. 43 DPR 600/1973 fissa ordinarimente il termine al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione .
  2. Come calcolo la scadenza per la mia dichiarazione?
    Partendo dall’anno di imposta della dichiarazione: a questo aggiungo 5 anni e poi fino al 31 dicembre. Es: dichiarazione 2019 presentata nel 2020 → decadenza 31/12/2025. Se ho “benefici premiali” potrei avere un termine ridotto (es. tracciabilità → -2 anni, ISA → -1 anno). Se non ho presentato affatto, conto 7 anni .
  3. Qual è la differenza tra decadenza e prescrizione?
    La decadenza riguarda il termine per emettere l’atto accertativo; la prescrizione riguarda l’estinzione del credito fiscale non riscosso. Un atto notificato dopo la prescrizione dell’imposta può comunque essere illegittimo se caduto in decadenza. Qui guardiamo solo alla decadenza dell’accertamento .
  4. Cosa succede se ricevo l’avviso oltre il termine di decadenza?
    Occorre impugnare subito l’atto dicendo “decadenza”: il tribunale tributario annullerà l’avviso (salvo che l’Amministrazione dimostri la sospensione di termini). È fondamentale agire entro 60 giorni di ricezione per sollevare tale eccezione.
  5. La pandemia Covid ha effettivamente spostato i termini?
    Sì, la Cassazione ha chiarito che la sospensione di 85 giorni disposta dal DL Cura Italia (marzo–maggio 2020) ha allungato i termini di decadenza dello stesso periodo . Quindi molti termini in scadenza tra 2020 e 2025 sono slittati di 85 giorni. Attenzione però: la sospensione vale solo per dichiarazioni già presentate entro il 31 maggio 2020 .
  6. E se l’avviso riguarda tributi locali, cambia qualcosa?
    Per tributi locali (IMU, TARI, ecc.) si applica un analogo termine quinquennale ordinario. In particolare, per l’IMU la Cassazione ha confermato l’applicazione della sospensione Covid e l’analisi si fa in base alla consegna postale (scissione soggettiva ). In generale, valgono le stesse regole di base, salvo disposizioni specifiche nelle leggi comunali (es. TARI).
  7. Cosa comporta il “contraddittorio” per i termini?
    Se scatta l’obbligo del contraddittorio preventivo (art. 6-bis L.212/2000), la notifica dello schema di avviso apre un confronto di almeno 60 giorni, congelando i termini di decadenza fino a 60 gg dopo la chiusura di tale contraddittorio . Nel contraddittorio facoltativo (DLgs.218/97), se la convocazione è troppo vicina al termine, la decadenza si proroga automaticamente di 120 giorni .
  8. Che significa “scissione soggettiva” della notificazione?
    Come confermato da Cass. 21765/2025, per valutare la decadenza conta la data in cui l’ufficio ha disposto la notifica (es. deposito in posta), non la data in cui il contribuente ha ricevuto la comunicazione . Ciò implica che un avviso depositato in posta in tempo può essere valido anche se il contribuente lo ritira in ritardo.
  9. Cosa succede se presento una dichiarazione integrativa?
    La presentazione di una integrativa “riapre” i termini di decadenza per gli elementi oggetto di correzione (art. 25 DPR 600/73). Ad esempio, se integrando la dichiarazione emergono nuovi dati, i termini decorrono dalla data di presentazione dell’integrativa per quelle poste ricalcolate. È un fenomeno tecnico: ogni integrazione può far ripartire a zero il computo degli anni per gli elementi modificati.
  10. Quando scade il termine per la cartella esattoriale?
    La cartella di pagamento, che segue un accertamento divenuto definitivo, va notificata entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l’atto impositivo è divenuto definitivo (art. 25 DPR 602/1973). Di solito, se l’avviso di accertamento è definitivo nel 2023, la cartella va notificata entro il 31/12/2025, pena la decadenza della riscossione . Si tenga separata questa regola da quella di accertamento, che è quinquennale.
  11. Quali contributi valgono ai fini del termine di accertamento?
    Le regole generali di decadenza si applicano anche agli accertamenti contributivi INPS/INAIL: per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori il termine di decadenza è normalmente quinquennale dalla scadenza del versamento (in analogia al tributo) e prescritto dopo 5 anni . In ogni caso, eventuali rimborsi o irregolarità contributive seguono regole proprie, ma per decadenza si fa riferimento a 5 anni (salvo depenalizzazioni particolari degli anni ’90).
  12. Cosa sono il “saldo e stralcio” e la “rottamazione”?
    Sono misure di definizione agevolata delle cartelle: con la rottamazione si paga imposte, interessi e percentuale di sanzioni (zero nel saldo e stralcio, ridotte negli altri scaglioni). Permettono di estinguere rapidamente i debiti tributari. Tali definizioni non cancellano la decadenza, ma riducono la posta da pagare. Il nostro studio spiega dettagliatamente come aderire, quali rate versare e come gestire le scadenze.
  13. Cosa devo fare in pratica se ricevo un avviso di accertamento?
  14. Leggere subito l’atto: verificare i punti salienti, la base imponibile contestata, la motivazione.
  15. Controllare i termini: calcolare quando cade la decadenza (vedi tabelle sopra) e annotarla. Se notifica oltre termine, preparare subito ricorso per decadenza.
  16. Raccogliere documenti: iniziare a reperire tutte le fatture, contratti e documenti contabili relativi alle voci contestate, per sostenere la difesa tecnica.
  17. Contattare un professionista: rivolgersi all’Avv. Monardo per redigere il ricorso tributario, valutare anche ipotesi transattive o rateizzazioni.
  18. Agire tempestivamente: non attendere le scadenze definitive, poiché i termini fissati dalla legge non sono prorogabili (tranne casi eccezionali già visti).
  19. Cosa succede se trascuro i 60 giorni per ricorrere?
    Il giudice tributario dichiara inammissibile il ricorso, e la pretesa dell’Agenzia diventa esecutiva. È un errore grave: anche se l’atto è illegittimo, non aver fatto opposizione nei termini rende l’accertamento definitivo. In questi casi l’assistenza legale è importante già dal primo giorno: il team Monardo può aiutare a non perdere questa finestra temporale.
  20. Qual è il ruolo dell’Avv. Giuseppe A. Monardo in tutto ciò?
    L’Avv. Monardo, grazie alla sua esperienza in cassazione e nella gestione delle crisi da debito, coordina l’azione difensiva: analizza l’avviso, individua le eccezioni (decadenza, nullità, errori), prepara il ricorso tributario, e propone soluzioni amichevoli con l’Amministrazione. Il suo staff copre sia l’aspetto legale (ricorsi, possibili gradi superiori, Cassazione) sia quello economico-fiscale (ricalcolo imposte, piani di rientro). In pratica, guida il contribuente attraverso tutto l’iter, affiancandolo sia in fase stragiudiziale che in giudizio.

Esempi di calcolo pratico

  • Caso A – Dichiarazione presentata regolarmente: Maria, imprenditrice, presenta la dichiarazione IRPEF (mod. UNICO) riferita al 2020 il 10/7/2021. In assenza di riduzioni, il termine di decadenza per l’Agenzia per notificare un accertamento è il 31/12/2026 (quinto anno successivo a 2021). Se invece Maria usufruisce della tracciabilità dei pagamenti (due anni di sconto), la decadenza scatta al 31/12/2024.
  • Caso B – Omessa dichiarazione: Paolo non ha presentato alcuna dichiarazione per il 2018. Il DPR 600/73 gli consente un accertamento fino al 31/12/2025 (7 anni dall’anno in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata). Se però risulta che Paolo commise una violazione penale tributaria, quel termine potrebbe raddoppiare al 31/12/2031.
  • Caso C – Ricalcolo in fase di adesione: Un contribuente riceve nel 2025 uno schema di atto relativo all’IRPEF 2019 con invito a un contraddittorio facoltativo. Poiché la data di comparizione (es. 15/11/2025) cade a meno di 90 giorni dal termine ordinario (31/12/2025), la decadenza si proroga automaticamente al 120° giorno successivo al 31/12, ovvero al 30/4/2026 .
  • Caso D – Effetto Covid: Un’azienda su cui grava un accertamento del 2019 deve presentare osservazioni entro il 31/12/2025. Grazie alla pronuncia Cass. 960/2025, i 85 giorni di sospensione Covid spostano la scadenza al 26/3/2026 .

Questi esempi illustrano come calcolare concretamente i termini e come vari fattori (premialità, sospensioni, contraddittorio) influenzino la data di scadenza dell’accertamento.

Conclusioni

In sintesi, calcolare correttamente i termini di decadenza dell’accertamento è fondamentale per il contribuente. Gli errori da evitare sono numerosi: ignorare gli avvisi, confondere prescrizione e decadenza, non tener conto delle riduzioni premiali o delle proroghe emergenziali. Nel contenzioso tributario la tempestività è tutto: la regola dei 60 giorni per il ricorso, l’obbligo di agire subito se l’atto è illegittimo, l’attenzione alle moratorie legislative richiedono un approccio rapido e preparato.

Gli strumenti difensivi illustrati – eccezioni di decadenza/nullità, contraddittorio, ricorso in sede tributaria, sospensioni cautelari, nonché gli istituti deflattivi (rottamazioni, piani del consumatore, concordato) – dimostrano che esistono molteplici vie per gestire e risolvere il debito tributario. Affidarsi a un professionista esperto fa spesso la differenza tra un successo e un insuccesso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono pronti a intervenire tempestivamente. Grazie alle competenze multidisciplinari (diritto tributario, bancario, e gestione delle crisi da debito) e all’iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, possono svolgere una analisi completa dell’atto (accertamento, ruolo, comunicazioni), preparare i ricorsi necessari, negoziare sospensioni e piani di rientro, e difendere il contribuente nelle aule di giustizia. Il loro intervento può bloccare esecuzioni come pignoramenti, ipoteche o fermi auto, e portare a definizioni vantaggiose.

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Fonti: Normativa vigente (DPR 600/1973 art. 43 , DPR 633/1972 art. 57 , L. 208/2015, D.Lgs. 127/2015 art.3 , L. 214/2011 art.10 , L.3/2012, ecc.), circolari Agenzia Entrate, giurisprudenza della Corte Cost. e della Cassazione (ad es. Cass. 21765/2025 sulla scissione soggettiva e la sospensione Covid, Cass. ord. 960/2025 sull’applicazione dei 85 giorni ), sentenze del Tar di merito e Commissioni Tributarie, aggiornamenti ministeriali (DLgs.13/2024, ecc.).

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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