Quali Debiti Non Rientrano Nella Rottamazione-quinquies 2026

Introduzione

Quando arriva una cartella, oppure quando si scopre un debito nell’estratto di ruolo, la prima reazione è spesso: “Lo rottamo e chiudo tutto”. Nel 2026, però, questo approccio rischia di trasformarsi in un errore costoso, perché la Rottamazione-quinquies (così come disegnata dalla legge di Bilancio 2026) non è una sanatoria universale: è una definizione agevolata selettiva, applicabile solo a determinate tipologie di debito e con regole rigide di accesso e decadenza.

Capire quali debiti non rientrano è essenziale per evitare tre rischi tipici: presentare una domanda “sperando” che dentro ci finisca tutto; bloccare o sospendere iniziative difensive (ricorsi, istanze, negoziazioni) confidando in un beneficio che non arriverà; perdere tempo prezioso fino a scadenze processuali o esecutive irreversibili (pignoramenti, fermi, ipoteche, decadenze dai termini di impugnazione). In altre parole: prima di scegliere lo strumento, bisogna verificare se lo strumento “ti può scegliere”.

La base normativa della Rottamazione-quinquies 2026 è contenuta nella Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio 2026), in particolare nei commi 82-101 dell’art. 1, che definiscono oggetto, perimetro, pagamenti, effetti e decadenza.
Parallelamente, i commi 102-110 chiariscono che Regioni ed enti locali possono introdurre proprie definizioni agevolate, ma con regole autonome (e con esclusioni espresse, ad esempio per IRAP e addizionali).

In questo articolo (taglio pratico, punto di vista del debitore) troverai: il quadro aggiornato al 30 gennaio 2026; l’elenco ragionato delle categorie di debiti esclusi; una procedura operativa per capire “dove sei” (cartella? accertamento? controllo automatizzato?); le strategie difensive se il tuo debito non è rottamabile; tabelle, FAQ e simulazioni numeriche.

Presentazione professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo (e del team multidisciplinare)

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera con un taglio difensivo-negoziale orientato alla tutela del debitore/contribuente. Secondo le presentazioni professionali diffuse dallo Studio, è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi a livello nazionale, con competenze integrate in diritto bancario e diritto tributario.

Nella stessa presentazione, lo Studio evidenzia inoltre che l’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In concreto, un team con competenze tributarie, esecutive e “crisi” può aiutarti a: leggere e classificare l’atto (cartella, intimazione, accertamento esecutivo, avviso INPS, ecc.); verificare se il debito è o non è definibile; impostare ricorsi e sospensive; negoziare piani di rientro (ordinari o “agevolati” se applicabili); proteggere beni e liquidità da azioni esecutive; scegliere soluzioni giudiziali/stragiudiziali quando la rottamazione non è praticabile.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Quadro normativo della Rottamazione-quinquies 2026

La fonte: Legge di Bilancio 2026 e perimetro oggettivo

La Rottamazione-quinquies 2026 è introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82-101.

Elemento chiave (spesso sottovalutato): non si parla di “tutti i carichi” affidati alla riscossione. Il comma 82 definisce in modo puntuale quali debiti possono essere estinti in via agevolata, cioè carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e derivanti essenzialmente da omessi versamenti “da dichiarazione” (controlli automatizzati e formali) e da omessi versamenti contributivi INPS, con una esclusione esplicita per i contributi richiesti “a seguito di accertamento”.

Questa impostazione selettiva è il motivo principale per cui, nel 2026, molti debitori scopriranno che il loro debito “grosso” (spesso un accertamento) non entra nella quinquies.

Che cosa “taglia” la definizione e che cosa resta da pagare

Per i debiti definibili, il comma 82 prevede che l’estinzione avvenga senza corrispondere: sanzioni comprese nei carichi; interessi (inclusi interessi di mora e interessi da ritardata iscrizione a ruolo); nonché le somme maturate a titolo di aggio. Restano invece dovute, in sostanza, le somme a titolo di capitale e le spese (notifica ed eventuali procedure esecutive), secondo le regole di calcolo indicate dalla norma.

Attenzione: per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni dello Stato, la norma limita l’effetto “rottamativo” ai soli interessi (comunque denominati) e all’aggio: la sanzione in sé tipicamente resta dovuta.

Scadenze e rate: calendario lungo, ma decadenza “severa”

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un numero massimo di 54 rate bimestrali, con schema definito (prime scadenze: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026; poi bimestrali fino al 2035).
Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026.

La domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026, con modalità telematiche che l’agente della riscossione deve pubblicare entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge; l’agente poi comunica entro il 30 giugno 2026 gli importi e i bollettini/piani disponibili.

La decadenza è un punto critico: la definizione non produce effetti se manca o è insufficiente il pagamento dell’unica rata, oppure di due rate anche non consecutive, oppure dell’ultima rata.

Effetti “protettivi” sul fronte esecutivo e amministrativo

Dopo la presentazione della domanda, e per i carichi inclusi, la legge prevede effetti rilevanti: sospensione di prescrizione e decadenza; sospensione obblighi di pagamento su precedenti dilazioni fino alla scadenza della prima rata; divieto di nuove ipoteche e fermi (salvi quelli già iscritti); divieto di avviare nuove esecuzioni e, in certi casi, sospensione di quelle in corso; inoltre il debitore non è considerato inadempiente per specifici meccanismi di compensazione e pagamenti da PA (artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973) e si richiamano regole per DURC.

Questi effetti sono preziosi, ma diventano pericolosi se applicati “a vuoto”, cioè su debiti che poi risultano esclusi o su piani che decadono.

Quali debiti non rientrano nella Rottamazione-quinquies 2026

Qui entriamo nel cuore della domanda: quali debiti non rientrano. Per essere chiari (e utili), conviene distinguere:

  • esclusioni per oggetto (il debito non è tra quelli indicati dal comma 82);
  • esclusioni per periodo (carichi fuori dal 2000–2023);
  • esclusioni per ente/filiera di riscossione (non affidati agli agenti della riscossione in quelle forme);
  • esclusioni per “stato” del debito (es. già in rottamazione-quater regolare e quindi non “ripassabile”).

Debiti esclusi perché non rientrano nelle “tipologie” del comma 82

Il comma 82 circoscrive la definizione ai carichi derivanti da:

  • omesso versamento di imposte/contributi/premi risultanti dalle dichiarazioni annuali, dopo controlli automatizzati e formali (DPR 600/1973, artt. 36-bis e 36-ter);
  • omesso versamento dell’IVA risultante dalle dichiarazioni annuali, dopo controllo automatizzato (art. 54-bis) e controllo formale (art. 54-ter) del DPR 633/1972;
  • omesso versamento di contributi previdenziali INPS (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento).

Conclusione operativa: se il tuo debito nasce da un atto diverso (tipicamente un accertamento), di regola non rientra.

Rientrano nella zona “esclusa”, ad esempio:

  • avvisi di accertamento (anche esecutivi) e atti di rettifica/liquidazione non riconducibili ai controlli automatizzati/formali da dichiarazione;
  • atti di recupero (ad esempio recuperi di crediti d’imposta, contestazioni su bonus, ecc.) se non sono carichi da controllo automatizzato/formale;
  • atti di contestazione/irrogazione sanzioni non “incorporati” in carichi definibili;
  • debiti nati da omessa dichiarazione (non “risultanti” da dichiarazione annuale), perché la norma parla di imposte/IVA “risultanti dalle dichiarazioni annuali”;
  • contributi INPS post-accertamento (ispezioni, verbali ispettivi, accertamenti) perché la norma li esclude espressamente.

Questa è la prima grande area di esclusione: i debiti “più pesanti” (accertamenti) spesso restano fuori, mentre entrano soprattutto debiti più “amministrativi” da controllo delle dichiarazioni.

Debiti esclusi perché derivano da controlli “diversi” da 36-bis/36-ter

Per orientarti: i controlli automatizzati e formali (36-bis/36-ter DPR 600/1973) sono specifiche procedure che operano sulla dichiarazione presentata, correggendo errori, disconoscendo detrazioni/deduzioni non spettanti, verificando versamenti, chiedendo documenti e chiarimenti.

Se invece il debito nasce da attività istruttoria/accertativa (accessi, verifiche, ricostruzioni induttive, studi, presunzioni, ecc.), siamo tipicamente fuori dall’ambito “controllo dichiarativo” e quindi fuori dalla quinquies.

Debiti esclusi perché “non affidati” nel periodo o nelle forme richieste

La quinquies riguarda carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1/1/2000–31/12/2023.

Quindi non rientrano:

  • carichi affidati dal 1° gennaio 2024 in poi (anche se il debito è “simile” o la cartella arriva nel 2026);
  • debiti che il tuo ente creditore riscuote fuori dal perimetro dell’agente della riscossione oppure con strumenti diversi (ad es. alcuni enti locali in alcune fasi, riscossioni dirette, entrate patrimoniali gestite da concessionari locali, ecc.), salvo che si attivino strumenti locali dedicati (vedi oltre).

Debiti esclusi perché sono tributi/entrate regionali o locali (salvo definizioni autonome)

Questo punto è cruciale per chi ha IMU, TARI, multe comunali, canoni, ecc.

La Legge di Bilancio 2026 non “porta dentro” automaticamente questi debiti nella rottamazione quinquies. Al contrario, dispone che Regioni ed enti locali possono introdurre autonomamente forme di definizione agevolata, con atti propri e con un termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

In più, la stessa legge stabilisce un limite: possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi regionali/locali, con esclusione di IRAP, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali.

Traduzione pratica (per il debitore): – se hai un debito “locale” e il tuo Comune/Regione non approva una definizione, la quinquies non ti aiuta su quel debito;
– anche se approva, alcuni tributi sono comunque esclusi (IRAP/addizionali/compartecipazioni) per disposizione statale.

Multe stradali: grande equivoco e cosa resta fuori

La legge tratta in modo speciale le sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate dalle competenti amministrazioni dello Stato: la rottamazione si applica solo agli interessi e all’aggio.

Ne deriva che: – multe stradali comunali: tendenzialmente non rientrano nella quinquies (perché non sono “amministrazioni dello Stato”);
multe stradali statali: possono rientrare, ma non aspettarti un abbattimento del “cuore” della sanzione, bensì soprattutto degli accessori indicati dalla norma.

Debiti INPS: esclusione espressa per quelli “da accertamento”

Il legislatore è esplicito: nella quinquies entrano i contributi INPS omessi, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Questa esclusione è determinante per imprese e datori di lavoro: gran parte delle posizioni INPS più “pesanti” nasce proprio da accertamenti ispettivi.

Debiti già dentro rottamazione-quater “in regola”: non puoi trasferirli in quinquies

La legge 199/2025, al comma 100, prevede che non possono essere estinti con la quinquies i debiti (carichi 2000–30/6/2022) già inseriti in dichiarazioni di rottamazione-quater (e riammissione), per i quali al 30 settembre 2025 risultano pagate tutte le rate scadute a quella data (“posizione regolare”).

Quindi, se stai pagando regolarmente la quater, non puoi “passare” quella stessa massa debitoria alla quinquies per ottenere condizioni diverse o una ripartenza.

Debiti da rottamazioni precedenti/quater decadute: dentro solo in casi tipizzati

La norma consente di includere anche debiti di precedenti definizioni divenute inefficaci, ma con condizioni puntuali, inclusi alcuni debiti della rottamazione-quater per i quali l’inefficacia si sia determinata entro il 30 settembre 2025 e ricompresi nelle dichiarazioni previste.

Questo significa che “sono decaduto” non basta: conta quando e quali carichi.

Procedura passo-passo per il debitore: come capire subito se il debito è escluso

Questa è la sequenza pratica che consiglio di seguire (logica da “triage legale”), senza aspettare l’ultimo giorno.

Primo controllo: data di affidamento e tipologia di carico

1) Verifica se il carico è stato affidato entro 31 dicembre 2023. Se è affidato nel 2024/2025, sei fuori.

2) Classifica l’origine del debito:
– “da dichiarazione” (controllo automatizzato/formale) → potenzialmente dentro;
– “da accertamento/atto impositivo” → tendenzialmente fuori.

Secondo controllo: il debito è “da 36-bis / 36-ter”?

Se il debito nasce da liquidazioni automatiche o controlli formali, il riferimento normativo tipico è quello del controllo su dichiarazione:

  • 36-bis DPR 600/1973: liquidazione automatizzata su dichiarazione (correzioni, verifiche versamenti, comunicazione esito, ecc.).
  • 36-ter DPR 600/1973: controllo formale (richiesta documenti, rettifiche su detrazioni/deduzioni/ritenute, comunicazione esito).

Se invece hai un avviso di accertamento (anche “esecutivo”), un PVC, un atto di recupero, un atto di contestazione, sei in un’altra “famiglia” e la quinquies, di regola, non è lo strumento giusto.

Terzo controllo: INPS sì, ma non “da accertamento”

Per contributi INPS: chiedi subito (o fai verificare da un professionista) se la pretesa deriva da omessi versamenti “ordinari” o da accertamento. La legge lo discrimina in modo netto.

Quarto controllo: hai una rottamazione-quater in corso?

Se i carichi sono già nella quater e sei regolare al 30 settembre 2025, non puoi “rispostarli” in quinquies.

Strumenti alternativi se il debito non rientra nella quinquies

Quando il debito è escluso, non significa “fine dei giochi”. Significa che devi cambiare strumento. Da debitore, le alternative principali sono:

Rateizzazione ordinaria con regole aggiornate (riscossione)

Nel 2026 la rateizzazione ordinaria è stata strutturata con un impianto più lungo rispetto al passato. L’art. 13 del D.Lgs. 110/2024 modifica l’art. 19 del DPR 602/1973 prevedendo, per debiti fino a 120.000 euro, rate fino a 84 mesi per richieste presentate nel 2025 e 2026, 96 per 2027-2028, 108 dal 2029; con possibilità fino a 120 rate in alcune ipotesi documentate.

Questa è spesso l’“ancora” principale per debiti esclusi dalla quinquies, perché consente di gestire il cash flow e ridurre il rischio esecutivo, anche se non taglia sanzioni/interessi come una definizione agevolata.

Contenzioso tributario: impugnare ciò che è impugnabile, prima delle decadenze

Se il debito nasce da un accertamento o da un atto impositivo, la strada può essere la contestazione nel merito (o nei vizi formali): motivazione, contraddittorio, decadenze dell’azione, notifica, calcolo, presupposti sostanziali. In parallelo, il debitore può puntare a misure cautelari per evitare esecuzioni durante il giudizio (scelta da calibrare caso per caso).

(Nota metodologica: il tema del contenzioso ha molte variabili e qui lo tratto in chiave operativa, collegandolo alla scelta dello strumento; la rottamazione non deve diventare un “anestetico” che ti fa perdere i termini.)

Procedure “crisi” e sovraindebitamento: quando il debito fiscale è solo un pezzo del problema

La Legge 199/2025 riconosce che i carichi possono rientrare anche in procedimenti di gestione della crisi/sovraindebitamento, richiamando le procedure (anche con debito falcidiato) previste dalla normativa di settore e i tempi del decreto di omologazione.

Se il tuo scenario è: più creditori, impossibilità strutturale di pagamento, rischio pignoramenti a catena, allora la scelta non è “rottamazione sì/no”, ma “strumento complessivo di protezione e ristrutturazione”.

Attenzione al “costo-opportunità” della domanda quinquies

La quinquies, se attivata, produce sospensioni e poi prevede anche meccanismi che incidono sulle dilazioni pregresse e sulle possibilità di nuove rateazioni per i carichi inclusi (revoche automatiche e blocchi dopo certe date).
Quindi, se il debito è dubbio o parzialmente escluso, è fondamentale un’analisi tecnica: una scelta sbagliata può toglierti flessibilità.

Tabelle operative, simulazioni pratiche e FAQ

Tabella sintetica: debiti esclusi più frequenti

Categoria di debitoRientra nella quinquies?Perché (norma)
Carichi affidati dal 1/1/2024 in poiNoPeriodo massimo 2000–31/12/2023
Avvisi di accertamento / atti di recupero (non da controlli su dichiarazione)Di regola noOggetto limitato a omessi versamenti “da dichiarazione” e INPS
Contributi INPS richiesti a seguito di accertamentoNoEsclusione espressa
IMU, TARI, entrate locali (salvo misure locali)Non automaticamenteDefinizioni autonome locali/regionali
IRAP / addizionali (anche in eventuali definizioni locali)Escluse dal perimetro delle definizioni locali ex commi 102-110Esclusione espressa
Multe stradali comunaliTendenzialmente noNorma speciale solo per amministrazioni dello Stato
Carichi già in rottamazione-quater “regolare” al 30/9/2025No (per quei carichi)Divieto espresso

Tabella scadenze chiave quinquies 2026

PassaggioData/termineNota
Presentazione domandaEntro 30 aprile 2026Solo telematica; escolha rate
Comunicazione importi e rateEntro 30 giugno 2026Disponibile in area riservata per chi ha aderito da lì
Pagamento in unica soluzione o 1ª rata31 luglio 2026
Rate successive iniziali30 settembre 2026; 30 novembre 2026
Interessi sulle rate3% annuo dal 1° agosto 2026
Decadenzamancato/insufficiente pagamento: unica rata, oppure 2 rate, oppure ultima rataPerdita effetti

Simulazione numerica: cartella da controllo automatizzato (dentro quinquies)

Scenario: cartella (carico affidato nel 2022) da controllo automatizzato su dichiarazione. Importi:
– imposta (capitale): € 10.000
– sanzioni: € 3.000
– interessi: € 500
– aggio: € 600
– spese notifica: € 20

Logica quinquies: non paghi sanzioni, interessi, aggio; paghi capitale + spese (e attenzione agli interessi 3% sulle rate se rateizzi).

  • Pagamento in unica soluzione: circa € 10.020 (esempio semplificato; il calcolo reale dipende dalle voci conteggiate e dagli importi già versati).
  • Pagamento rateale: stesso capitale base, ma sulle rate successive alla prima maturano interessi 3% annuo dal 1/8/2026.

Errore da evitare: pianificare rate lunghe senza margine: due rate saltate = decadenza e ritorno alla riscossione ordinaria.

Simulazione numerica: avviso di accertamento (fuori quinquies)

Scenario: avviso di accertamento esecutivo (non “da 36-bis/36-ter”), imposta € 20.000 + sanzioni e interessi.

Esito: tendenzialmente fuori dalla quinquies perché non è un omesso versamento risultante da dichiarazione annuale liquidata con controlli automatizzati/formali.

Alternative tipiche: rateizzazione ordinaria (se già affidato e iscritto, secondo regole art. 19 come modificate) oppure contenzioso e/o misure di protezione (in base allo stato della procedura).

FAQ operative

La quinquies 2026 “include tutto” ciò che vedo in Agenzia Entrate-Riscossione?
No. Include solo i carichi che rispettano i requisiti del comma 82 (tipologia + periodo affidamento + condizioni).

Se ho debiti 2024 o 2025, posso rottamarli?
No, perché il perimetro temporale del comma 82 arriva fino al 31 dicembre 2023 (affidamento).

Qual è la causa più frequente di esclusione?
Debiti da accertamento (non da controllo automatizzato/formale su dichiarazione) e contributi INPS da accertamento.

Come riconosco un debito “da 36-bis”?
In genere è collegato a liquidazioni automatizzate della dichiarazione (correzioni e verifiche versamenti) disciplinate dall’art. 36-bis DPR 600/1973.

E un debito “da 36-ter”?
È collegato a controllo formale, richiesta documenti e rettifiche su detrazioni/deduzioni/ritenute, ex art. 36-ter DPR 600/1973.

Le multe stradali comunali rientrano?
Tendenzialmente no: la norma speciale riguarda le sanzioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni dello Stato.

Le multe stradali statali rientrano e cosa “tagliano”?
Sì, ma l’effetto della quinquies è limitato ad interessi e aggio, non all’intera sanzione.

I contributi INPS rientrano sempre?
No. La legge esclude quelli richiesti a seguito di accertamento.

Se sto pagando bene la rottamazione-quater, posso passare alla quinquies?
No, per quei carichi: il comma 100 lo vieta se sei in regola con le rate scadute al 30/9/2025.

Entro quando devo presentare domanda?
Entro il 30 aprile 2026.

Quando saprò importi e rate?
Entro il 30 giugno 2026 devono essere comunicati dall’agente della riscossione.

Qual è la prima rata?
31 luglio 2026.

Cosa succede se salto due rate?
Decadi: la definizione non produce effetti e la riscossione riprende.

Posso pagare con canali “diversi”?
La norma indica domiciliazione, moduli precompilati e sportelli dell’agente: in pratica, attenersi ai canali ufficiali.

Se il mio Comune vuole fare una definizione agevolata locale, è automatico?
No: serve un atto dell’ente, pubblicato sul sito, con termine non inferiore a 60 giorni.

IRAP e addizionali possono essere definite con strumenti locali ex commi 102-110?
No: sono escluse dal perimetro delineato dal comma 105.

Se ho una situazione complessiva insostenibile (fisco + banche + privati), ha senso fissarsi sulla rottamazione?
Non sempre: la legge stessa collega i carichi definibili anche a procedure di gestione della crisi/sovraindebitamento, segno che spesso serve una strategia complessiva e non solo fiscale.

Sentenze e pronunce istituzionali recenti (da fonti autorevoli) da considerare

Di seguito le pronunce più utili, per chi vuole capire l’evoluzione degli effetti processuali delle definizioni agevolate (tema rilevante quando hai liti pendenti, ricorsi in corso, o devi decidere se “chiudere” via definizione o proseguire).

Corte costituzionale (legittimità costituzionale della definizione agevolata delle liti pendenti e meccanismo di estinzione):
La Sentenza n. 189/2024 (deposito 28 novembre 2024) riguarda questioni di legittimità costituzionale su disposizioni della legge 197/2022 (definizione agevolata controversie tributarie pendenti) e affronta, tra l’altro, il tema dell’estinzione del processo collegata al deposito della domanda e al pagamento (anche solo prima rata), oltre al rapporto con l’eventuale diniego e rimedi successivi.

Corte di Cassazione (questione rimessa alle Sezioni Unite sugli effetti della rottamazione-quater nei giudizi pendenti):
L’Ordinanza n. 5830/2025 (deposito 5 marzo 2025) rimette alla Prima Presidente la valutazione sull’assegnazione alle Sezioni Unite Civili, chiedendo di chiarire se, in presenza di adesione alla rottamazione-quater con dilazione, il giudizio debba essere sospeso fino al pagamento integrale o possa chiudersi prima (estinzione/inammissibilità per carenza di interesse).

Nota di aggiornamento al 30 gennaio 2026: dalle fonti liberamente accessibili e consultate qui, risulta la rimessione della questione alle Sezioni Unite (ordinanza 5830/2025); eventuali sviluppi successivi devono essere verificati sul fascicolo e sulle pubblicazioni ufficiali della Corte.

Conclusione

La domanda “quali debiti non rientrano nella Rottamazione-quinquies 2026?” ha una risposta netta: tutti quelli che non rispettano il perimetro selettivo del comma 82 (tipologia + origine da dichiarazione/controllo o INPS non da accertamento + affidamento 2000–2023) e tutti quelli che, per stato o regime, sono esclusi (ad esempio, carichi già in rottamazione-quater regolare al 30 settembre 2025).

Dal punto di vista del debitore, il valore di questa guida sta in un principio operativo: non scegliere lo strumento prima di aver classificato il debito. Se il debito è escluso, la strategia cambia: rateizzazione ordinaria con regole aggiornate; contenzioso e sospensive quando ci sono vizi sostanziali o formali; strumenti di gestione della crisi quando il problema è sistemico.

Agire tempestivamente è decisivo: perché la rottamazione ha scadenze e decadenze, ma anche perché i termini per difendersi dagli atti (e per evitare o contrastare pignoramenti, ipoteche, fermi) non aspettano la tua “speranza” che un debito sia sanabile.

Se vuoi una valutazione reale, personalizzata e difensiva, serve un’analisi tecnica del tuo fascicolo (tipo di carico, data di affidamento, stato dei pagamenti, eventuali contenziosi). L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare (avvocati e commercialisti) possono intervenire per bloccare azioni esecutive, impostare ricorsi e sospensive, negoziare piani di rientro, e individuare soluzioni giudiziali o stragiudiziali quando la quinquies non è praticabile.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!